Incarichi professionali alla Pa: senza contratto scritto il rapporto è nullo

Quando una pubblica amministrazione affida un incarico professionale, la forma non è un dettaglio, ma una condizione essenziale di validità.

Con la sentenza n. 63 del 3 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Potenza ha riaffermato un orientamento consolidato: il contratto d’opera professionale con la PA deve essere stipulato in forma scritta “ad substantiam”. In assenza di un atto formale che contenga gli elementi essenziali dell’accordo, il contratto è nullo e non può essere sanato.

Non basta l’autorizzazione dell’ente

Il caso affrontato dai giudici riguarda una situazione frequente nella prassi amministrativa: l’organo collegiale dell’ente aveva deliberato l’autorizzazione al conferimento dell’incarico. Tuttavia, secondo la Corte, tale delibera costituisce un atto interno, privo di efficacia negoziale verso l’esterno.

Perché il contratto sia valido occorre un documento scritto che: sia sottoscritto dal professionista; rechi la firma dell’organo legittimato a rappresentare l’ente; indichi con chiarezza oggetto della prestazione e compenso pattuito. In mancanza di questi requisiti formali, il rapporto non si perfeziona validamente.

Forma scritta come garanzia di legalità

Il fondamento normativo si rinviene negli articoli 16 e 17 del Regio decreto n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato. La forma scritta non ha solo funzione probatoria, ma rappresenta uno strumento di tutela dell’interesse pubblico: assicura trasparenza, controllo e rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Anche quando la PA agisce “iure privatorum”, cioè utilizzando strumenti contrattuali tipici del diritto civile, resta vincolata a queste regole formali nella fase di formazione della volontà.

No alla conclusione per corrispondenza (salvo casi particolari)

La Corte ha inoltre escluso che, in materia di incarichi professionali, sia sufficiente uno scambio di proposta e accettazione tra assenti. La conclusione “a distanza” è ammessa in via derogatoria solo in specifiche ipotesi, come nei rapporti con imprese commerciali e in presenza di esigenze di praticità legate agli usi di mercato.

Tale eccezione non può essere estesa automaticamente ai contratti d’opera professionale.

La fase pubblicistica resta centrale

La decisione chiarisce un punto spesso sottovalutato: anche se il contratto finale è disciplinato dal diritto civile, la fase di formazione della volontà dell’amministrazione rimane ancorata alle regole pubblicistiche, comprese quelle sull’evidenza pubblica e sulla delibera a contrarre.

Quest’ultima non equivale al contratto, ma attribuisce all’organo competente il potere di stipularlo secondo oggetto e finalità previamente determinati.


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Energia sotto pressione: mercati in rosso e bollette a rischio dopo l’escalation in Medio Oriente

L’escalation del conflitto in Medio Oriente ha avuto un impatto immediato sui mercati europei. In una sola seduta le piazze finanziarie del Vecchio Continente hanno bruciato oltre 300 miliardi di euro di capitalizzazione. Piazza Affari ha chiuso in calo di quasi il 2%, mentre le principali Borse europee hanno registrato ribassi diffusi.

Il nodo GNL: la vera vulnerabilità europea

Se il mercato del petrolio è globalmente diversificato, quello del gas naturale liquefatto (GNL) è molto più concentrato. Il Qatar rappresenta uno dei principali esportatori mondiali ed è un fornitore strategico sia per l’Italia sia per l’Europa.

Secondo i dati più recenti, l’Italia importa circa un terzo del proprio GNL dal Qatar (secondo fornitore dopo gli Stati Uniti), mentre a livello europeo l’emirato copre una quota significativa delle forniture. L’annuncio di stop produttivi in alcuni siti operativi e le tensioni nello Stretto di Hormuz – corridoio marittimo cruciale per il traffico energetico – hanno acceso i timori.

In questo momento l’Italia non appare in emergenza immediata: le consegne già programmate e le rotte alternative evitano blocchi nell’immediato. Tuttavia, se i flussi dal Golfo dovessero ridursi, l’Europa sarebbe costretta a competere direttamente con i mercati asiatici per accaparrarsi il GNL disponibile sul mercato spot, come già avvenuto durante la crisi energetica 2021-2023. E questo si tradurrebbe inevitabilmente in un aumento dei prezzi.

Carburanti: rincari già visibili

Gli effetti sui carburanti sono concreti. Benzina e gasolio hanno iniziato a salire, con il diesel ai livelli più alti degli ultimi mesi. Poiché l’adeguamento dei prezzi alla pompa segue con qualche giorno di ritardo l’andamento del greggio, ulteriori aumenti potrebbero essere registrati nelle prossime settimane se le quotazioni restassero elevate.

Non si registrano, al momento, problemi di approvvigionamento: l’Italia importa petrolio da numerosi Paesi e mantiene una buona diversificazione delle fonti. Ma il fattore prezzo resta determinante.

Bollette luce e gas: chi rischia di più

Il rialzo del gas colpisce direttamente i contratti a prezzo variabile, che sono indicizzati alle quotazioni di mercato. Circa un quarto delle forniture gas domestiche in Italia rientra in questa categoria.

L’energia elettrica, a sua volta, è strettamente legata al costo del gas, che alimenta una parte consistente della produzione nazionale. Se cresce il prezzo del gas, sale anche il PUN (Prezzo Unico Nazionale), riferimento per molti contratti luce.

Anche chi ha scelto il prezzo fisso non è completamente al riparo: in caso di trend prolungati al rialzo, i fornitori possono intervenire alla scadenza contrattuale o nei limiti consentiti dalla normativa.

L’impatto sui bilanci familiari

Le simulazioni indicano che per una famiglia media (2.700 kWh di elettricità e 1.200 metri cubi di gas annui) un aumento del 10% delle tariffe comporterebbe oltre 200 euro di spesa in più all’anno. Con rincari più consistenti, l’aggravio potrebbe superare i 500 euro.

Se a questo si sommano i maggiori costi per carburanti e trasporti, l’effetto complessivo rischia di pesare in modo significativo sul potere d’acquisto.


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Esame avvocato 2026, l’OCF chiede una proroga: “Serve coerenza tra formazione e prova finale”

L’esame di abilitazione forense 2026 rischia di aprirsi sotto il segno dell’incertezza normativa. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha rivolto un appello urgente a Governo e Parlamento affinché venga prorogato anche per la prossima sessione il regime transitorio che negli ultimi anni ha sostituito le tradizionali prove scritte con il cosiddetto “orale rafforzato”.

In assenza di un intervento legislativo, tornerebbe infatti automaticamente applicabile l’articolo 46 della Legge 247/2012, con il ripristino delle tre prove scritte – parere in materia civile, parere in materia penale e atto giudiziario – da redigere a mano e senza l’ausilio di codici annotati.

Il nodo della coerenza formativa

Secondo l’OCF, un ritorno integrale al modello ordinario risulterebbe oggi disallineato rispetto al percorso formativo concretamente seguito dai praticanti. Negli ultimi anni, infatti, le Scuole Forensi hanno strutturato programmi e simulazioni sulla base del regime semplificato prorogato dal legislatore.

Migliaia di aspiranti avvocati hanno concluso il tirocinio e completato la preparazione confidando su una modalità d’esame diversa da quella originariamente prevista dalla riforma del 2012. Il ripristino improvviso delle prove scritte tradizionali determinerebbe, secondo l’Organismo, uno scollamento evidente tra formazione ricevuta e verifica finale, incidendo sul legittimo affidamento dei candidati e ponendo criticità organizzative alle strutture didattiche, che non hanno avuto il tempo di riconvertire i percorsi verso la redazione manuale degli elaborati.

Il paradosso della riforma in itinere

L’OCF evidenzia inoltre un profilo di incoerenza sistemica. In Parlamento è attualmente all’esame il Disegno di legge n. 2629, noto come Disegno di Legge n. 2629, che prevede un modello intermedio: due prove scritte, utilizzo della videoscrittura e possibilità di consultare codici annotati.

Sarebbe dunque irragionevole – sostiene l’Organismo – sottoporre proprio la sessione 2026 a un regime più gravoso e destinato a essere modificato a breve, creando una parentesi più restrittiva in un momento di transizione normativa.

Una disciplina ponte per la certezza del diritto

La richiesta dell’OCF non viene presentata come una rivendicazione di semplificazione, ma come un’esigenza di coerenza e stabilità. L’obiettivo dichiarato è introdurre una disciplina ponte che confermi temporaneamente le modalità attuali, garantendo prevedibilità delle regole, tutela dell’affidamento dei praticanti e certezza del diritto.

In gioco non vi è solo l’assetto tecnico dell’esame, ma il principio di continuità normativa in un passaggio delicato per migliaia di giovani giuristi. Per l’Avvocatura istituzionale, l’accesso alla professione deve fondarsi su regole chiare e non su cambiamenti repentini che rischiano di compromettere programmazione e preparazione.

La partita ora è nelle mani del legislatore.


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Avvocati e professionisti, contributi sparsi tra Cassa e Inps: quando conviene la ricongiunzione

Per molti avvocati – ma il discorso vale anche per commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti ordinistici – la carriera previdenziale non coincide con quella professionale “pura”. Prima dell’iscrizione all’Albo, o in fasi parallele dell’attività, non sono rari periodi coperti dalla Gestione separata Inps: collaborazioni, consulenze, incarichi autonomi.

Il risultato, a distanza di trent’anni, è una contribuzione divisa tra Cassa di categoria e Inps. Con la circolare n. 15/2026 l’Inps ha formalizzato un passaggio atteso: la possibilità di ricongiunzione non solo dalla Gestione separata verso la Cassa (opzione già utilizzata da tempo), ma anche nel senso inverso, cioè trasferendo i contributi dalla Cassa alla Gestione separata.

Ricongiunzione: due direzioni, un’unica pensione

La ricongiunzione consente di accentrare tutti i periodi assicurativi in un’unica gestione, con l’obiettivo di maturare una sola pensione.

Per le professioni legali il tema non è meramente tecnico. La scelta della direzione del trasferimento incide infatti su requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione; possibilità di pensionamento anticipato; criteri di calcolo dell’assegno.

Trasferire i contributi verso la Cassa può risultare strategico quando l’ente previdenziale forense prevede forme di anticipo rispetto ai requisiti Inps o consente maggiore flessibilità nella prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento. In questo caso, gli anni versati in Gestione separata possono diventare determinanti per raggiungere prima le soglie contributive richieste.

L’opzione inversa – concentrare tutto nella Gestione separata – può invece interessare chi intende valorizzare i contributi secondo le regole del sistema Inps, anche in funzione di specifiche finestre di uscita.

Il nodo centrale: l’onere

A differenza del cumulo contributivo, la ricongiunzione è onerosa. Il costo viene calcolato applicando l’aliquota vigente nella Gestione separata alla retribuzione di riferimento e sottraendo poi il valore dei contributi trasferiti, rivalutati secondo le regole previste. L’importo residuo è a carico del professionista, anche se fiscalmente deducibile.

Per un avvocato con redditi medi o elevati, l’onere può essere significativo. Tuttavia, non va letto solo come costo immediato: può tradursi in un incremento del montante contributivo e quindi in un assegno più consistente.

Cumulo e totalizzazione: le alternative

La ricongiunzione non è l’unica strada. Il cumulo contributivo, gratuito, consente di sommare i periodi maturati in diverse gestioni (Inps e Casse) per conseguire un’unica pensione, mantenendo però il calcolo pro quota secondo le regole di ciascun ente.

La totalizzazione, anch’essa gratuita, permette di unificare i periodi per il diritto a pensione, ma comporta il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno.

Per le professioni legali la differenza è sostanziale: il cumulo può comportare requisiti di accesso più stringenti rispetto a quelli previsti dalla Cassa forense; la totalizzazione, pur ampliando le possibilità, può incidere negativamente sull’importo finale.

Una scelta da studio professionale

Per il pubblico di Servicematica – avvocati, operatori del diritto, consulenti – la novità non è solo previdenziale, ma organizzativa. La decisione tra ricongiunzione, cumulo o totalizzazione richiede una valutazione tecnica approfondita: età, anzianità contributiva, proiezione dell’assegno, sostenibilità dell’onere e prospettive di prosecuzione dell’attività professionale.


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Copia privata, il compenso sbarca sul cloud: cosa cambia per utenti e imprese

Il sistema del compenso per copia privata entra ufficialmente nell’era del cloud. Con il decreto firmato il 23 febbraio 2026 dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’Italia estende il meccanismo previsto dalla legge sul diritto d’autore anche allo spazio di archiviazione online, aggiornando al contempo le tariffe applicate ai dispositivi digitali.

Non si tratta di un semplice ritocco dei listini: il provvedimento ridefinisce l’ambito di applicazione di un istituto nato in un contesto analogico, quando la duplicazione di CD e DVD era prassi comune, e lo proietta nel mondo delle memorie virtuali e dei servizi in abbonamento.

Dal supporto fisico alla “memoria in rete”

La copia privata, disciplinata dall’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore, consente ai cittadini di riprodurre per uso personale opere legittimamente acquisite. In cambio, produttori e distributori dei supporti di registrazione versano un compenso che viene poi ripartito agli autori e all’industria culturale tramite gli organismi di collecting.

Con il nuovo decreto, il concetto di “supporto” si amplia fino a comprendere lo spazio cloud, equiparato a una memoria trasferibile. In concreto, anche gli account di archiviazione online – come quelli associati a servizi di storage o posta elettronica – rientrano nel perimetro del compenso.

Il prelievo per il cloud è calcolato su base mensile in funzione dei gigabyte disponibili per utente. È prevista un’esenzione per le soglie minime e un tetto massimo di importo mensile, ma il principio resta innovativo: la tassazione non dipende dal contenuto effettivamente archiviato, bensì dalla capacità di memoria a disposizione.

Tariffe aggiornate per dispositivi e storage

Parallelamente, il decreto aggiorna le tariffe applicate ai dispositivi elettronici, con incrementi legati alla capacità di memoria o alla funzione di registrazione.

Gli aumenti riguardano smartphone e tablet – che rappresentano una quota rilevante del gettito – ma anche computer, televisori con funzione di registrazione, decoder, hard disk, SSD, chiavette USB e schede di memoria. Coinvolti anche i dispositivi wearable, come smartwatch e fitness tracker.

Per la prima volta, il compenso si applica in modo esplicito anche ai dispositivi ricondizionati, introducendo di fatto un prelievo lungo più fasi del ciclo di vita del prodotto.

Nuovi obblighi per i provider

L’estensione al cloud comporta conseguenze operative per i fornitori di servizi. I provider dovranno comunicare periodicamente i dati relativi agli utenti attivi e alla capacità di spazio messa a disposizione, con possibili impatti organizzativi e costi aggiuntivi.

La misura solleva interrogativi soprattutto per i servizi offerti da società estere o per i piani gratuiti, che dovranno comunque confrontarsi con un sistema di rendicontazione e versamento del compenso. Non si esclude l’apertura di contenziosi interpretativi, specie sul perimetro applicativo e sulle modalità di calcolo.

Un equilibrio delicato tra tutela e innovazione

L’intervento riaccende il dibattito sull’adeguatezza dell’istituto della copia privata in un contesto dominato dallo streaming e dall’accesso in abbonamento, dove la duplicazione di opere è spesso marginale rispetto alla fruizione online.

Da un lato, il legislatore ribadisce la necessità di garantire una remunerazione agli autori anche nell’ambiente digitale. Dall’altro, imprese tecnologiche e consumatori si trovano a fare i conti con un sistema che applica un prelievo in modo generalizzato, indipendentemente dall’uso concreto dello spazio di archiviazione.

La memoria digitale – oggi strumento quotidiano di lavoro e vita personale – entra così in un nuovo perimetro regolatorio. Per il settore ICT e per gli operatori dei servizi online si apre una fase di adeguamento, mentre resta da verificare l’impatto effettivo sul mercato e sulle scelte degli utenti in termini di consumo e archiviazione dei dati.


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Riforma fiscale e avvocati, cosa cambia per studi e aggregazioni: la guida aggiornata di Cassa Forense e Uncat

La riforma fiscale ridisegna il mercato dei servizi legali e punta con decisione sulle aggregazioni professionali. È questo il messaggio che emerge dalla seconda edizione del “Vademecum sulla Fiscalità degli Avvocati”, realizzato da Cassa Forense e dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) e presentato a Roma ieri 26 febbraio.

La guida – aggiornata alle più recenti disposizioni della riforma fiscale e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate – offre un quadro sistematico degli adempimenti fiscali e previdenziali per gli avvocati, in qualunque forma esercitino la professione: dal regime forfetario alle società tra professionisti.

Aggregazioni professionali: conferimenti fiscalmente neutri

Una delle novità più rilevanti riguarda le operazioni di riorganizzazione degli studi legali. Dal giugno 2025, con l’introduzione dell’art. 177-bis del TUIR (D.Lgs. 192/2024), il conferimento di uno studio professionale in una società tra avvocati (STA) è fiscalmente neutro: non genera, cioè, tassazione immediata.

Il principio di neutralità si estende anche a STP, associazioni professionali, società semplici tra professionisti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti mortis causa e gratuiti. Il legislatore ha costruito un sistema unitario che garantisce continuità fiscale e certezza giuridica nelle riorganizzazioni.

Tra gli aspetti evidenziati dal Vademecum c’è il trattamento dell’avviamento: se già iscritto nello studio, il relativo valore fiscale si trasferisce alla società conferitaria, che può continuare ad ammortizzarlo. Restano invece escluse dal trasferimento le perdite pregresse del professionista.

La riforma, nelle intenzioni, mira a favorire l’aggregazione e la modernizzazione delle strutture professionali, anche se – come sottolineato dalla presidente di Cassa Forense, Maria Annunziata – permane una difformità di trattamento che rende ancora, in alcuni casi, più conveniente l’esercizio individuale.

Concordato preventivo biennale: adesione “collettiva”

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), rivisto dal D.Lgs. 81/2025, introduce regole più stringenti per le aggregazioni. Le sorti fiscali del singolo professionista e della struttura collettiva risultano ora strettamente connesse: si aderisce insieme oppure si resta fuori insieme.

Operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o modifiche della compagine sociale nel primo anno di concordato possono determinare l’esclusione dall’accordo con il fisco, soprattutto se comportano un aumento del numero dei soci. Inoltre, un’associazione o una STP non può accedere al CPB se non aderiscono tutti i soci che dichiarano redditi autonomi, e viceversa.

Il sistema punta dunque su coerenza e trasparenza, ma riduce i margini di flessibilità nelle riorganizzazioni.

Rottamazione-quinquies: fuori i debiti con Cassa Forense

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, che consente di definire in via agevolata i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, pagando solo capitale e spese, senza sanzioni e interessi.

La novità rispetto alle precedenti edizioni è l’esclusione dei crediti delle casse professionali privatizzate. Per gli avvocati, quindi, i contributi dovuti all’INPS possono rientrare nella definizione agevolata, mentre quelli dovuti a Cassa Forense restano esclusi, in virtù dell’autonomia finanziaria dell’ente.

Malattia e adempimenti: sospensione dei termini

Tra le norme meno conosciute, ma di forte impatto pratico, c’è la sospensione dei termini fiscali in caso di grave malattia del professionista, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. In presenza di un impedimento temporaneo, l’avvocato può evitare sanzioni per scadenze non rispettate, a condizione che comunichi tempestivamente l’evento agli uffici competenti via PEC o raccomandata, allegando certificazione medica e documentazione idonea.

Una tutela importante, soprattutto per chi gestisce adempimenti tributari anche per conto dei clienti.

Regime forfetario e ordinario: cosa cambia

Sul fronte del regime forfetario, restano confermati i principali limiti: 85.000 euro di ricavi (con uscita immediata oltre i 100.000) e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente compatibili anche per il 2026. Dal 2025 i rimborsi spese non concorreranno più alla formazione del reddito, mentre resta obbligatoria la fatturazione elettronica.

Per il regime ordinario, il D.Lgs. 192/2024 modifica l’art. 54 del TUIR introducendo un principio di “onnicomprensività”: dal 2025 il reddito professionale è determinato su tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo. I rimborsi spese analiticamente riaddebitati al cliente non costituiscono più reddito e non sono soggetti a ritenuta, ma diventano indeducibili per il professionista.

Particolare attenzione va posta alle spese di vitto, alloggio e trasporto (taxi, NCC): con il D.L. 84/2025 l’esclusione dal reddito e la deducibilità sono subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Dal 2026 aumenta inoltre il limite di deducibilità per la previdenza complementare, che sale a 5.300 euro annui. Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza consente infine di destinare alla contribuzione modulare volontaria una quota compresa tra l’1% e il 20% del reddito.


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Caso Almasri, chiuse le indagini su Bartolozzi

La Procura di Roma ha notificato a Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito della vicenda legata al rimpatrio del generale libico Osama Almasri. L’atto, firmato dal procuratore Francesco Lo Voi, rappresenta il passaggio che precede la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di false informazioni rese agli inquirenti.

La decisione arriva dopo mesi di attesa in un clima già fortemente politicizzato. La Camera dei deputati, infatti, aveva annunciato la volontà di promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che per procedere nei confronti della capo di Gabinetto sarebbe necessaria un’autorizzazione parlamentare, analogamente a quanto previsto per i ministri. Procedura che, se formalizzata dall’Ufficio di Presidenza e poi dall’Aula, potrebbe sospendere l’iter giudiziario fino al pronunciamento della Consulta.

Il caso Almasri

La vicenda nasce dall’arresto a Torino, nel gennaio 2025, del generale libico Osama Almasri, responsabile del carcere di Mitiga a Tripoli, su mandato della Corte penale internazionale dell’Aia per presunti crimini contro l’umanità. Due giorni dopo l’arresto, Almasri fu scarcerato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano.

Su quella decisione la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo che coinvolgeva esponenti di governo, tra cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La posizione della premier Giorgia Meloni era stata archiviata, mentre la Camera aveva respinto la richiesta del Tribunale dei ministri di procedere nei confronti degli altri membri dell’esecutivo.

Nel corso dell’inchiesta è emerso il ruolo di Bartolozzi nei giorni in cui il governo decise di non convalidare l’arresto del generale e di procedere al rimpatrio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la capo di Gabinetto sarebbe stata informata fin dalle prime ore successive all’arresto, avrebbe chiesto la massima riservatezza nelle comunicazioni interne e avrebbe partecipato alle riunioni governative in cui fu definita la linea da seguire. Davanti al Tribunale dei ministri avrebbe inoltre fornito una versione dei fatti ritenuta dalle giudici “inattendibile” e “mendace”, circostanza che ha portato alla contestazione del reato di false dichiarazioni.

Le reazioni politiche

L’avviso di conclusione delle indagini ha immediatamente riacceso lo scontro politico.

“Assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità”, ha dichiarato Bartolozzi tramite il proprio legale, confermando l’intenzione di proseguire nel suo incarico.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso “massima e incondizionata fiducia”, manifestando al contempo “perplessità” sulla tempistica dell’iniziativa giudiziaria. “Il mio Capo di Gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma”, ha aggiunto.

Verso la Consulta

Sul piano procedurale, il fascicolo potrebbe ora subire un nuovo stop qualora la Camera decidesse formalmente di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. In tal caso, la Consulta sarebbe chiamata a stabilire se l’azione della Procura abbia invaso le competenze del Parlamento o se, al contrario, l’indagine possa proseguire senza autorizzazione.

I tempi della Corte non sarebbero brevi e la decisione potrebbe arrivare dopo diversi mesi, in un contesto già segnato dal dibattito sulla riforma della magistratura e dal referendum annunciato sul tema.


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Il servizio civile entra nelle carceri: il DAP avvia i primi progetti dedicati

Il sistema penitenziario italiano apre le porte ai volontari del Servizio Civile Universale. Con il nuovo bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) partecipa per la prima volta con propri progetti, attivati in undici istituti distribuiti sul territorio nazionale.

L’iniziativa rappresenta una novità assoluta per l’amministrazione penitenziaria, che entra direttamente nel circuito del servizio civile con percorsi pensati per coinvolgere i giovani in attività a supporto delle funzioni rieducative e dei programmi di reinserimento sociale delle persone detenute.

I volontari selezionati avranno la possibilità di operare accanto al personale già impegnato negli istituti – educatori, operatori e Polizia Penitenziaria – contribuendo a progetti che mettono al centro la dimensione trattamentale e il recupero sociale. Un’esperienza che unisce impegno civico e formazione sul campo, offrendo uno sguardo diretto su un contesto spesso poco conosciuto ma cruciale per il funzionamento dello Stato.

L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare le attività di supporto all’interno degli istituti, dall’altro offrire ai giovani un percorso di crescita personale e orientamento professionale in un ambito complesso e strategico come quello dell’esecuzione penale.


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Processo civile telematico, nuova fase per le Procure: servizi estesi anche alle Corti d’appello

Il processo civile telematico compie un ulteriore passo avanti e rafforza il ruolo digitale degli uffici requirenti. Il Ministero della Giustizia ha annunciato l’estensione del registro della Procura civile anche alle Procure Generali presso le Corti d’appello, segnando una nuova tappa nell’evoluzione del PCT.

Finora lo strumento era operativo in modo limitato, principalmente per la gestione di specifiche procedure come gli accordi di negoziazione assistita presso le Procure dei Tribunali ordinari. Con l’aggiornamento, il sistema si amplia sia sul piano soggettivo – coinvolgendo anche le Procure Generali – sia sotto il profilo funzionale, con l’introduzione di nuovi codici atto, tipologie di istanze e moduli strutturati.

Per gli avvocati, abilitati esterni al sistema, si consolida un canale diretto di interlocuzione digitale con il pubblico ministero. Attraverso il deposito telematico è possibile segnalare situazioni che richiedono l’intervento dell’ufficio requirente, come stati di insolvenza rilevanti ai fini della liquidazione giudiziale, condizioni di fragilità che rendano necessaria l’amministrazione di sostegno o situazioni di disagio riguardanti minori.

La procedura resta coerente con l’architettura già nota ai professionisti:

  • redazione dell’atto tramite i consueti software;
  • predisposizione dei documenti in formato PDF firmati digitalmente;
  • invio tramite il Portale dei Servizi Telematici.

I dati inseriti nei moduli alimentano direttamente il fascicolo della Procura competente, rendendo ancora più centrale l’accuratezza nella compilazione, in particolare per quanto riguarda le informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti.

Tra le novità tecniche figurano anche aggiornamenti ai tracciati informatici (file XSD), con la necessità per gli operatori di verificare l’allineamento dei propri gestionali. Prima del deposito è inoltre richiesto di accertare che l’ufficio destinatario sia attivo sul registro dedicato.

Sul fronte interno, le consolle dei pubblici ministeri vengono potenziate con funzioni di ricerca più dettagliate, strumenti di pre-redazione dei ricorsi e nuove modalità di gestione e stampa dei fascicoli, comprese le pratiche provenienti dai Tribunali per i minorenni.


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Riorganizzazione e intelligenza artificiale: il primo caso italiano finisce in tribunale

L’intelligenza artificiale non “firma” lettere di licenziamento, ma può incidere sugli assetti organizzativi delle imprese. È questo il punto emerso da una recente pronuncia del Tribunale di Roma (sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025), che ha ritenuto legittima la soppressione di una posizione lavorativa nell’ambito di una riorganizzazione interna in cui erano stati introdotti anche strumenti basati su AI.

Il caso riguardava una professionista impiegata come graphic designer in una società attiva nel settore della cybersecurity. In un contesto di riduzione dei costi e ridefinizione dei processi, l’azienda aveva centralizzato alcune funzioni e adottato nuove tecnologie per aumentare l’efficienza operativa. Tra queste, sistemi digitali avanzati che hanno contribuito a rendere non più necessaria la posizione occupata dalla dipendente.

Il giudice ha valutato la vicenda alla luce dei principi consolidati in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: effettiva esigenza economico-organizzativa, nesso causale tra riorganizzazione e soppressione del posto, impossibilità di ricollocazione del lavoratore in altre mansioni compatibili. In questo quadro, l’intelligenza artificiale non è stata considerata la causa diretta del recesso, bensì uno degli strumenti utilizzati nell’ambito di una più ampia ristrutturazione.

La decisione non introduce quindi scorciatoie legate alla tecnologia, né attenua le garanzie previste dall’ordinamento. I criteri restano quelli tradizionali, analoghi a quelli applicati negli anni in cui l’informatizzazione degli uffici ha progressivamente sostituito attività manuali o ripetitive.

Ciò che cambia è il contesto. In un mercato del lavoro già caratterizzato da fragilità strutturali, l’adozione di soluzioni tecnologiche evolute può accelerare i processi di razionalizzazione e concentrazione delle funzioni. Il principio del repêchage – ossia l’obbligo di verificare la possibilità di ricollocazione interna – continua a rappresentare un presidio fondamentale, ma si scontra spesso con organici ridotti e con limitate opportunità di riqualificazione professionale.

La pronuncia romana non attribuisce “responsabilità giuridica” all’algoritmo. Segna però un passaggio simbolico: l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella quotidianità del contenzioso del lavoro. La questione non è più se l’innovazione inciderà sull’occupazione, ma come accompagnarla con politiche di formazione, aggiornamento e tutela che evitino di trasformare l’efficienza tecnologica in un fattore di esclusione sociale.


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