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G7 Avvocature: “L’intelligenza artificiale non potrà sostituire le persone”

Sette anni fa è nato il G7 delle Avvocature. In quel momento, il Consiglio Nazionale Forense, decise di costituire un tavolo di lavoro permanente tra i maggiori esponenti delle avvocature di Francia, Canada, Giappone, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia.

Quest’anno il Consiglio Nazionale Forense dovrà presiedere e organizzare il G7 delle Avvocature, e la scelta sull’argomento è ricaduta su un tema attuale, ovvero l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle democrazie.

Spiega Francesco Greco: «Si tratta di un tema che coinvolge il mondo nella sua globalità e tutti gli aspetti del sapere. Tra essi si annovera quello della giustizia, intesa sia, classicamente, come esercizio della giurisdizione che, nella post-modernità, come componimento dei conflitti attraverso sistemi di giustizia conciliativa e riparativa».

«In un simile contesto», prosegue, «, in cui la macchina sembra dover sostituire l’uomo in molte azioni e attività, è lecito porsi una serie di interrogativi, tra i quali la ragionevole certezza che chi dovrà decidere un processo accetterà di farsi carico del peso della decisione, piuttosto che affidare alla macchina intelligente la scelta della soluzione? Soluzione che, senza empatia, senza soppesare le variabili umane, potrà decidere un processo o, peggio, il destino di una persona semplicemente rifacendosi allo stare decisis».

Il fine è la tutela da un futuro in cui il diritto potrebbe essere deciso da programmi come ChatGPT. I diritti, spiega Greco, «riguardano le persone, e, come tali vengono tutelati dagli avvocati, la cui professione ha come missione la tutela dei diritti e dei principi di democrazia e dai magistrati che non potranno e non dovranno essere sostituiti da un algoritmo nella decisione di un processo».

Il CNF avanza alcune proposte. «L’impiego dei sistemi di AI per la difesa dei diritti in ambito giudiziale e stragiudiziale dovrà essere trasparente ed equo e solo di supporto al lavoro degli avvocati, che però dovranno ricevere un’adeguata formazione sul loro funzionamento e utilizzo».

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Fondamentale anche la certificazione dei dati utilizzati «nei sistemi, sia sotto il profilo della loro autenticità sia della legittimità per l’uso. Dobbiamo poi definire i principi di responsabilità dell’utilizzatore per tutte le fasi del processo, sino all’affermazione della sua responsabilità per sistemi non certificati».

Conclude Greco: «L’avvocatura, come sempre ha fatto e continuerà a fare, vigilerà affinché la tutela dei diritti non sia compromessa da un sistema che per quanto efficiente o intelligente, non potrà sostituire la persona».


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Futuro Forense, cambio al vertice. D’Astici nuovo presidente

Cambio al vertice della Associazione Futuro Forense.

Il Socio fondatore Nicola Zanni ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell’Associazione e da componente del Direttivo, rimanendo comunque nell’Associazione.

Anche la componente Anna Luppino ha rassegnato le dimissioni dal Direttivo, rimanendo nella Associazione, motivando le stesse con la assunzione nella pubblica amministrazione.

Al posto dei dimissionari, l’Assemblea ha nominato la Socia Caterina Coppi e Raffaele Magarelli, quest’ultimo già Segretario e vice Presidente della Associazione.

Il nuovo presidente è Vito D’Astici.


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Nella valutazione del numero dei mandati dei Consiglieri dell’Ordine, si deve tener conto anche della consiliatura non terminata per le dimissioni, motivate da ragioni personali, presentate dal Consigliere stesso, così come della durata della Consiliatura inferiore ai due anni, la quale dunque non vale come interruzione.

È il principio cardine fissato dalla importante ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, la 9755/2024, depositata nei giorni scorsi, che nella fattispecie riguarda anche alcuni Consiglieri del nostro COA e il ricorso presentato avverso la sentenza n. 64/2023 del Consiglio Nazionale Forense del 26/04/2023.

Scrivono i Giudici che della nozione di mandato va data una lettura in chiave oggettiva , “in quanto funzionale alla compiuta realizzazione delle finalità sottese al divieto di terzo mandato consecutivo, come sopra evidenziate; dal che consegue la necessità di ribadire l’irrilevanza delle dimissioni volontarie presentate dal consigliere, in quanto non idonee a elidere il fatto che lo stesso abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura; mandato che va quindi parametrato alla durata (oggettiva) della consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva, dipesa dalla volontà dell’interessato”.

Nell’accogliere il ricorso, gli Ermellini rimettono gli atti al CNF perché si pronunci in tal senso sul caso. “Per conto nostro, non possiamo che accogliere con consueto rispetto la pronuncia della Suprema Corte che ha confermato la legittimità della decisione della Commissione elettorale nominata dal Coa di Roma. – il commento del Presidente dell’Ordine Paolo Nesta – Attendiamo dunque che il CNF faccia proprie nella sua rinnovanda pronuncia le stringenti valutazioni delle Sezioni Unite Civili. Argomentazioni tali che non mi sento di escludere che i Colleghi Consiglieri interessati, anticipando i tempi, possano trarne le doverose conclusioni”.


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Andrea Mirenda: no al Tribunale della Pedemontana, sì a Corte d’Appello e DDA a Verona

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Camere Civili: a ottobre il Congresso nazionale

Al Consiglio dei Presidenti dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, svoltosi nella splendida cornice della Facoltà Teologica Valdese, è stata ufficializzata la data e la sede del Congresso nazionale 2024.

L’importante appuntamento delle Camere Civili aderenti all’UNCC si svolgerà dal 17 al 19 ottobre p.v., in Napoli, presso la Chiesa di Santa Maria la Nova.

In attesa del titolo definitivo, Antonio De Notaristefani Presidenza Uncc, ha sottolineato l’importanza di occuparsi, in quella sede, anche delle riforma della Legge Professionale, per la quale risultano aperti alcuni tavoli in seno al Consiglio Nazionale Forense.

Scuola di Specializzazione e Riforma Cartabia sono stati gli altri argomenti trattati nel partecipatissimo incontro.


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Andrea Mirenda: no al Tribunale della Pedemontana, sì a Corte d’Appello e DDA a Verona

Il consigliere togato del CSM boccia il progetto di un nuovo tribunale a Verona, definendolo “anacronistico” e “fuori dai tempi”. Invece, sostiene l’apertura di una sezione distaccata della Corte d’Appello e di un distaccamento della DDA con un magistrato in servizio a Verona.

Mirenda plaude alla mobilitazione dei sindaci veronesi che chiedono questi presidi e sottolinea la necessità di ascoltare le loro richieste e quelle del procuratore Raffaele Tito, che ha ribadito l’urgenza di dotare gli organi inquirenti di uffici più vicini al territorio.

Critica invece l’idea di un Tribunale della Pedemontana, sostenendo che la giustizia è sempre più telematica e che i piccoli tribunali non sono più necessari. Cita i dati relativi alle interdittive antimafia e alle operazioni sospette a Verona, a dimostrazione della necessità di presidi antimafia più forti.


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ADGI

Giuseppina Sabbatella eletta Presidente ADGI Potenza: un impegno per la parità di genere

Roma, 22 aprile 2024 – L’avvocata cassazionista Giuseppina Sabbatella è stata eletta all’unanimità Presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI) di Potenza. Un traguardo importante per la giurista lucana, chiamata a guidare un’associazione impegnata da anni nella promozione della parità di genere e nella tutela dei diritti delle donne.

«L’ADGI, nata a livello nazionale nel 2006, si ispira nella sua attività ai principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite, nella Carta dei Diritti dell’Unione Europea e nella Costituzione Italiana», ha dichiarato la neo Presidente Sabbatella.

«L’obiettivo della mia presidenza sarà indubbiamente volto all’attuazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione attraverso la realizzazione, tra l’altro, di iniziative locali e nazionali utili alla promozione della parità di genere e delle pari opportunità e al contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza sia intrafamiliare che sui luoghi di lavoro in un’ottica di azzeramento della discriminazione e del divario di genere in ambito sociale e lavorativo. La divulgazione della cultura della parità, in sinergia con le altre istituzioni, sarà parte integrante del mio programma di lavoro».

Nota aggiuntiva della Presidente Sabbatella:

«Facendo seguito alla pubblicazione della notizia della mia elezione a presidente ADGI, fermo restando quanto da me dichiarato in ordine alle finalità dell’ associazione ed al mio impegno ad onorarle,  preciso che trattasi della mia elezione a Presidente Adgi sezione di Potenza».


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Autovelox approvato ma non omologato: annullata una multa

Deposito telematico degli atti di parte: precisazioni dalla Cassazione

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Autovelox approvato ma non omologato: annullata una multa

Giovedì 18 aprile 2023, con una sentenza della Corte di Cassazione è stata annullata una multa per eccesso di velocità che riguardava un avvocato di Treviso, Andrea Nalesso.

L’avvocato aveva ricevuto una multa poiché, mentre percorreva la tangenziale, aveva superato il limite di 7 km/h. Tuttavia, la Cassazione ha deciso di annullare la multa, in quanto l’Autovelox in questione era stato approvato, ma non era ancora stato omologato.

Da anni l’omologazione e l’approvazione degli autovelox è argomento di discussione nel mondo della giurisprudenza. I termini, infatti, suggeriscono due procedure diverse, nonostante il ministero dei Trasporti dichiari che si tratti della medesima procedura.

I termini “omologazione” e “approvazione” si trovano nell’art. 192 del Codice della Strada. Il Ministero dei Trasporti, nel 2020, aveva pubblicato una circolare nella quale spiegava che le due procedure sono equivalenti.

Al comma 1 dell’art. 192 leggiamo: «Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione…», e questo per il ministero corrisponde alla «perfetta equivalenza dei due termini».

Al comma 3 si parla dell’omologazione: «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».

Secondo il ministero, tale terminologia determina la «totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione», in quanto i due termini «vengono spesso utilizzati in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”», e non da “e”.

Per la giurisprudenza le cose non stanno così. Infatti, secondo una sentenza del Giudice di Pace di Milano del 2019:

«Vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell’art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti».

Secondo Carlo Rapicavoli, direttore veneto dell’ANCI, gli autovelox non omologati approvati sarebbero «la stragrande maggioranza di quelli che si trovano tra le strade».

Per l’avvocato Emanuele Ficara «la legge parla di approvazione e omologazione come fossero la stessa cosa, ma secondo un filone giurisprudenziale maggioritario sono distinte».


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La Corte di Cassazione (Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10692 del 19 aprile 2024), ha chiarito che il deposito telematico degli atti di parte, pur essendo disciplinato dall’art. 16 bis, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, non è limitato ai soli atti e ai periodi ivi previsti.

In particolare, la Corte ha stabilito che:

  • Il deposito telematico è una modalità di trasmissione degli atti processuali ammessa dall’ordinamento anche prima dell’entrata in vigore della disciplina specifica.
  • L’invio telematico di un ricorso ad un ufficio non ancora abilitato al deposito telematico, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non comporta la nullità dell’atto.
  • In caso di rifiuto dell’ufficio di accettare la busta telematica, la parte ha diritto alla rimessione in termini per il deposito cartaceo.

La Corte ha precisato che il mancato deposito telematico di un atto in un procedimento in cui tale modalità è obbligatoria non comporta la nullità dell’atto stesso, ma solo la sua irregolarità.

Tuttavia, tale irregolarità può essere sanata con la rimessione in termini per il deposito cartaceo, a condizione che la parte dimostri di aver tempestivamente inviato l’atto per via telematica.


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Secondo il “Rapporto imprese e avvocati 2024”, promosso dall’OCF, la figura dell’avvocato è sempre più richiesta come consulente delle imprese.

La consulenza legale, per il 93,1% delle imprese, è un elemento fondamentale per ridurre potenziali contenziosi. Quasi il 76% delle imprese italiane si affida a servizi legali esterni, come conseguenza all’aumento della complessità normativa.

Il 61% delle imprese preferisce i liberi professionisti, il 31% è più orientato verso Studi Legali di medie dimensioni e soltanto il 2% si rivolge a quelli di grandi dimensioni.

Dichiara Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia: «Oltre il 90% delle imprese è soddisfatta della consulenza, perché riduce il contenzioso. La consulenza, dunque, è un fattore di prevenzione ed è gradita dalle imprese come importante fattore di riduzione del rischio».

«Il rapporto è ricco di spunti e suggestioni», dichiara la Senatrice Mariastella Gelmini. «Anzitutto, condivido senza riserve la visione di fondo circa il ruolo dell’avvocato: questa immagine, direi correttamente, viene ricalibrata e attualizzata nel nuovo contesto economico e produttivo, in cui l’avvocato non è più solo il professionista che cura le fasi “patologiche” e il contenzioso, ma è divenuto anche un co-protagonista e un consigliere nei fisiologici processi decisionali».

«L’avvocato, come ogni giurista, è portatore della “forza della ragionevolezza”, una risorsa inestimabile nelle scelte imprenditoriali, aziendali o della pubblica amministrazione».

Le imprese, secondo il rapporto, preferiscono gli avvocati esterni, dimostrando in tal modo di aver bisogno di ricorrere a soluzioni personalizzate e flessibili.

Gli avvocati, sempre secondo l’analisi, hanno la necessità di specializzarsi in diversi ambiti di tipo legale, per poter fornire un valore aggiunto alle aziende che hanno bisogno di avvalersi di particolari competenze.

Le imprese, inoltre, non valutano soltanto esperienza e competenza, ma anche l’abilità di instaurare relazioni professionali che si basano su empatia e fiducia.

Le aree in cui si concentrano le richieste per l’assistenza di tipo legale corrispondono al recupero crediti, i contratti commerciali, privacy, sicurezza sul lavoro e fisco. Sono dati che fotografano la complessità delle esigenze legali delle imprese, vista la sempre crescente rilevanza dei regolamenti e delle normative nei settori più importanti.


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Il Ministero della Giustizia, a seguito della decisione del Tar del Piemonte, dovrà corrispondere 10.000 euro ad un agente di polizia penitenziaria per danno morale.

L’agente si era infatti rivolto al Tar per richiedere «il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la condotta dell’amministrazione consistita nell’averlo sottoposto, in relazione ad un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti sulla base di dichiarazioni spontaneamente rese da due detenuti, a controlli psichiatrici volti all’accertamento della propria omosessualità».

Tali accertamenti sarebbero scattati a seguito di una segnalazione di avances a sfondo sessuale, successivamente risultata falsa, verso due detenuti. Nel corso del procedimento disciplinare, l’agente sostiene di essere stato «sottoposto a domande “ambigue” circa il proprio orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti psichiatrici svolti dalla Commissione medica ospedaliera che aveva riscontrato elementi da cui desumere l’inidoneità del ricorrente pertanto il procedimento disciplinare veniva archiviato per mancanza di prova dei fatti contestati».

Secondo l’agente, «la condotta con cui l’amministrazione lo aveva “messo alla gogna” sottoponendolo a penetranti controlli psichiatrici aveva determinato uno stato di sofferenza».

I giudici hanno rilevato come «la condotta tenuta dall’amministrazione possa essere qualificata come illecita e foriera per il ricorrente di un danno non patrimoniale risarcibile. Può, infatti, ritenersi che la circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità sia idonea a cagionare una sofferenza morale in quanto veniva messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale veicolando l’idea per cui l’omosessualità (attribuita al ricorrente) potesse essere ritenuta un disturbo della personalità».


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Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

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