Contributo unificato, stretta sui ritardi: dopo 30 giorni scatta il recupero coattivo

Nuove regole operative per il pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili: decorso il termine di trenta giorni senza versamento, si attiva il recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo. A chiarire il funzionamento è la circolare del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2026, che fornisce indicazioni applicative sulla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025.

Il principio è netto: il pagamento effettuato entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo (o dalla costituzione in giudizio per il convenuto) esclude qualsiasi conseguenza ulteriore. Superata questa soglia, invece, il debito viene trasmesso per il recupero, con applicazione di interessi legali e di una sanzione significativa, pari al 70% dell’importo dovuto.

La tempistica diventa quindi decisiva. Se il pagamento interviene dopo la scadenza ma prima che sia stata formalmente aperta la posizione debitoria, la cancelleria può comunque accettarlo, registrandolo nel fascicolo telematico. Tuttavia, in questa fase, restano dovuti interessi e sanzioni, che verranno recuperati separatamente.

Diversa è l’ipotesi in cui la procedura esattoriale sia già stata avviata: in tal caso, il pagamento non può più essere gestito dagli uffici giudiziari e l’intera posizione – comprensiva di capitale, interessi e sanzioni – dovrà essere definita direttamente con Equitalia Giustizia.

Un regime analogo si applica anche al contributo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione. Qui, però, il termine dei trenta giorni decorre dalla pubblicazione del provvedimento e non dall’iscrizione a ruolo. Anche in questo caso, il pagamento tempestivo consente di evitare aggravi.

Elemento centrale del sistema è la verifica preventiva attraverso il registro informatico utilizzato dagli uffici giudiziari. È proprio tramite questo controllo che la cancelleria decide se accettare o meno un pagamento tardivo, evitando duplicazioni o successive richieste di rimborso.

Una particolarità riguarda i giudizi di legittimità: per la Corte di cassazione, non essendo integrata nel sistema informativo ordinario, le attività di verifica e recupero restano in capo alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione definitiva.

L’impianto delineato mira a rendere più efficiente la riscossione, riducendo margini di incertezza e semplificando le procedure. Al tempo stesso, introduce una responsabilizzazione più marcata per i professionisti, chiamati a rispettare termini stringenti per evitare conseguenze economiche rilevanti.


LEGGI ANCHE

Minori in carcere, numeri in crescita: +124% in tre anni

Campania, Lombardia e Sicilia le regioni con più baby-detenuti. Oltre 1.400 giovani sottoposti a misure restrittive in Italia.

ferie non monetizzate corte giustizia ue

Corte di giustizia UE: le ferie non godute devono essere pagate

Se, prima di dare le dimissioni, un lavoratore non ha fruito di tutti i giorni di ferie annuali retribuite, avrà diritto ad un’indennità di tipo…

Avvocati, AIGA: “Cassa Forense reintroduca agevolazioni per i praticanti”

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati chiede di reintrodurre le agevolazioni per i praticanti previste dal vecchio regolamento unico per i giovani avvocati: dimezzamento del contributo minimo…

Omicidio stradale, dieci anni dopo: più rigore, ma il sistema resta da calibrare

A dieci anni dall’introduzione della legge sull’omicidio stradale, il bilancio resta complesso e articolato. Se sul piano della sicurezza i dati non consentono di isolare con certezza l’impatto della riforma, sul versante giuridico emerge con chiarezza un sistema costruito su un marcato inasprimento delle sanzioni, accompagnato da continui interventi correttivi della giurisprudenza costituzionale.

La struttura normativa si fonda su reati di natura colposa – omicidio e lesioni personali stradali – arricchiti però da un ampio catalogo di aggravanti. Queste, in molti casi, sono legate a comportamenti volontari del conducente, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’eccesso di velocità particolarmente grave o condotte pericolose alla guida. Il risultato è un sistema che, pur restando nell’alveo della colpa, presenta tratti di severità tipici dei reati dolosi.

A rafforzare questa impostazione contribuiscono ulteriori elementi: il divieto di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e le conseguenze più incisive in caso di fuga del conducente. Un impianto che ha superato, nel complesso, il vaglio della Corte costituzionale italiana, la quale ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire sempre la possibilità di modulare la pena in concreto.

Proprio sul terreno della proporzionalità si gioca oggi la partita più rilevante. In presenza di pene elevate, diventa centrale il riconoscimento del concorso di colpa, che consente una riduzione significativa della sanzione quando l’evento non è esclusivamente imputabile alla condotta dell’imputato. Questo istituto rappresenta, di fatto, uno degli strumenti principali per adattare la risposta penale alla reale incidenza causale del fatto.

Parallelamente, la Consulta ha confermato la linea rigorosa anche sul fronte dei benefici. In particolare, è stata ritenuta legittima l’esclusione della messa alla prova per l’omicidio stradale, evidenziando come tale misura sia ancorata alla pena edittale e non possa essere influenzata da attenuanti successive.

Non meno significativa è stata l’evoluzione delle sanzioni accessorie. L’automatismo della revoca della patente è stato ridimensionato, introducendo una distinzione tra le ipotesi più gravi – legate ad alcol o droga – e quelle in cui è necessario un apprezzamento concreto del giudice. Una scelta che riconosce il peso afflittivo della misura e la sua incidenza sulla vita del condannato.

Ulteriori interventi hanno riguardato la procedibilità delle lesioni personali stradali, oggi differenziata tra ipotesi più gravi, perseguite d’ufficio, e fattispecie meno rilevanti, per le quali è richiesta la querela di parte.

Nel frattempo, il perimetro della disciplina si è ampliato, includendo nuove fattispecie come l’omicidio nautico e i casi di incidenti causati dall’abbandono di animali sulla strada. Segno di una normativa in continua evoluzione, chiamata a confrontarsi con nuove forme di rischio.


LEGGI ANCHE

Neurodiritti sotto attacco: il primo processo per furto di dati cerebrali

Cile pioniere nella tutela della privacy mentale: il caso Girardi contro Alfa riapre il dibattito sulla regolamentazione delle neurotecnologie. Dall’America Latina all’Europa, il mondo insegue…

Garante: regole più rigide per la conservazione dei documenti digitali

Nella newsletter e dello scorso 21 maggio 2020, il Garante della Privacy ha chiesto ad AgID di stabilire regole più rigide per spingere coloro che…

Ddl Sicurezza, penalisti in sciopero contro la legge: manifestazione nazionale il 5 novembre

L’Unione delle Camere Penali critica duramente il provvedimento, definendolo di matrice "populista e autoritaria"

La nuova frontiera dell’AI: non è una guerra di idee ma di potenza di calcolo

Nel dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale, il confronto tra visioni sembra spesso giocarsi sul terreno dei principi: da una parte l’innovazione spinta e orientata al mercato, dall’altra un approccio più prudente, attento ai rischi e ai limiti etici. Tuttavia, questa lettura rischia di essere superficiale.

Se si adotta uno sguardo più concreto, emerge una dinamica diversa: i conflitti tra modelli culturali e tecnologici riflettono sempre più spesso una competizione per risorse scarse. E anche nell’universo digitale, apparentemente immateriale, questa logica si impone con forza.

Un caso emblematico è il confronto tra OpenAI e Anthropic, due protagonisti della nuova stagione dell’AI generativa. Le differenze tra i due approcci – più orientato al prodotto il primo, più attento alla sicurezza il secondo – sono reali, ma non esauriscono la posta in gioco.

Il vero punto di frizione è sempre più legato alla disponibilità di potenza di calcolo. L’intelligenza artificiale, infatti, non è soltanto una questione di algoritmi o modelli: è soprattutto infrastruttura. Chip avanzati, data center, capacità energetica e accesso a hardware specializzato rappresentano oggi il vero collo di bottiglia.

I segnali sono evidenti. L’aumento esponenziale della domanda di risorse computazionali, la crescita vertiginosa degli utenti e il costo sempre più elevato delle GPU di fascia alta stanno trasformando il mercato. Non si tratta di una semplice fase di espansione ma di una pressione strutturale che favorisce pochi grandi attori, rafforzando dinamiche oligopolistiche.

In questo contesto, anche le scelte etiche rischiano di essere subordinate alla disponibilità di risorse. Limitazioni nell’accesso ai servizi, restrizioni sulle funzionalità o rallentamenti nello sviluppo non dipendono solo da strategie aziendali, ma da vincoli materiali. La scarsità, in altre parole, diventa un fattore politico.

Il risultato è un progressivo spostamento del baricentro del dibattito. Non basta più chiedersi se l’intelligenza artificiale sia sicura o pericolosa, né se debba essere regolata in senso più o meno restrittivo. La domanda cruciale diventa un’altra: chi controlla l’infrastruttura che rende possibile l’AI?

Oggi, la governance di queste risorse è concentrata in un numero limitato di soggetti privati, mentre le istituzioni pubbliche faticano a tenere il passo. L’autoregolazione dell’industria, spesso invocata come soluzione, mostra limiti evidenti di fronte a interessi economici e pressioni geopolitiche sempre più forti.

La conseguenza è che il potere non risiede più soltanto nei modelli o nei dati, ma nella capacità di sostenere e scalare l’infrastruttura tecnologica. È lì che si decide chi può innovare, chi può accedere e, in ultima analisi, chi può influenzare la direzione dello sviluppo.

Per questo motivo, il tema della “carestia del calcolo” non può essere considerato un dettaglio tecnico. È una questione politica, che interroga direttamente governi, regolatori e cittadini. Senza una risposta istituzionale adeguata, il rischio è che la trasformazione digitale proceda lungo traiettorie determinate da pochi centri di potere, con implicazioni profonde per l’economia, la conoscenza e la democrazia stessa.


LEGGI ANCHE

Balneari, via l’obbligo di smontaggio stagionale

Una svolta per i gestori, che potranno evitare costi aggiuntivi e assicurarsi una maggiore continuità delle strutture lungo le coste.

Pensione avvocato: i contributi solidaristici del 3% sono esclusi dal calcolo

Pensione avvocato: i contributi solidaristici del 3% sono esclusi dal calcolo

Un avvocato muove causa contro Cassa Forense, convinto di aver ricevuto un trattamento pensionistico inferiore a quello che gli spettava. Nel calcolo della somma, infatti,…

L’asse Mosca-Pechino si consolida: gas, terre rare e tecnologia gli assi della sfida all’Occidente

Le relazioni tra Russia e Cina raggiungono "livelli senza precedenti" con la firma di oltre venti accordi strategici. Dalla costruzione del gasdotto "Power of Siberia…

Cartelle, la prova della notifica è decisiva: senza dati del ricevente l’atto è invalido

Nel contenzioso tributario la prova della notifica non può essere ridotta a un dato formale o incompleto. A ribadirlo è la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (17691/2025), che con una recente pronuncia ha chiarito come la semplice indicazione del numero di raccomandata o l’affermazione generica dell’avvenuta consegna non siano sufficienti a dimostrare la regolare notifica di una cartella di pagamento.

Il caso trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento da parte di un contribuente, che contestava di non aver mai ricevuto la cartella presupposta. L’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, si era limitata a richiamare gli estremi della spedizione, senza produrre una documentazione completa e idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica.

In particolare, la relata depositata risultava carente di elementi essenziali: mancavano le generalità del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto, non era indicata la sua qualifica e non vi era alcuna attestazione circa l’eventuale assenza del destinatario. A ciò si aggiungeva un’ulteriore criticità, rappresentata da una evidente incoerenza temporale tra le date indicate dall’amministrazione, con una notifica della cartella collocata addirittura dopo quella dell’intimazione.

Di fronte a queste lacune, i giudici hanno ritenuto non provata la notifica della cartella, con conseguenze decisive sull’intera pretesa tributaria. In assenza di un valido atto presupposto, infatti, l’intimazione di pagamento è stata dichiarata priva di fondamento, venendo meno il titolo esecutivo su cui si basava.

La decisione affronta anche il tema della prescrizione, escludendo l’applicabilità del termine decennale in mancanza di un accertamento definitivo del credito. Senza una notifica valida della cartella, non si producono effetti interruttivi e non si consolida alcuna posizione giuridica a favore dell’amministrazione, con la conseguente non debenza delle somme richieste.

Il principio affermato rafforza il ruolo dell’onere probatorio a carico dell’ente impositore. Non è sufficiente richiamare l’avvenuta spedizione: è necessario dimostrare in modo puntuale tutte le fasi della notifica, attraverso documenti completi e coerenti. Solo così può dirsi rispettato il diritto di difesa del contribuente.

La pronuncia si inserisce in un orientamento che privilegia la sostanza delle garanzie rispetto a una visione meramente formale del procedimento. In un sistema in cui la notifica rappresenta il presupposto imprescindibile per la validità degli atti successivi, ogni carenza probatoria si riflette inevitabilmente sull’intera catena della riscossione.

Non a caso, la Corte ha accolto il ricorso e condannato in solido l’amministrazione e l’agente della riscossione al pagamento delle spese di lite, sancendo in modo netto l’importanza di una prova rigorosa e completa della notifica.


LEGGI ANCHE

Dl Omnibus: le novità dal concordato fiscale alla lotta alla pirateria TV

Un provvedimento che racchiude una serie di importanti misure su diversi fronti: dal concordato fiscale alla lotta alla pirateria, fino ai bonus per Natale e…

vista di scale condominiali

Incidenti sulle scale condominiali: la Cassazione limita il risarcimento in caso di negligenza

La Cassazione ha stabilito che il comportamento del danneggiato può ridurre o escludere il diritto al risarcimento.

Prelazione agraria, quando l’errore costa caro: il contratto può essere nullo

Chi esercita il diritto di prelazione sui terreni agricoli senza averne i requisiti rischia di far dichiarare nullo l’intero contratto di compravendita. La Cassazione ribadisce…

Cartelle via Pec valide anche senza firma digitale: la Cassazione chiarisce

La notifica delle cartelle di pagamento tramite posta elettronica certificata non richiede necessariamente la firma digitale per essere valida. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con una recente ordinanza interviene su un tema da tempo al centro del contenzioso tributario, chiarendo i confini tra formalità tecniche e validità giuridica degli atti.

Il caso nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata via Pec a una società, che ne contestava la validità per l’assenza di firma digitale, attestazione di conformità e formato “.p7m”. Dopo la soccombenza nei gradi di merito, la questione è arrivata in Cassazione, che ha confermato la legittimità dell’atto.

Secondo i giudici, la mancanza di sottoscrizione digitale non incide sulla validità della cartella, poiché tale requisito non è previsto come elemento essenziale dell’atto. Ciò che rileva è, piuttosto, la sua riconducibilità all’amministrazione finanziaria che lo ha emesso. In assenza di contestazioni specifiche e circostanziate, la trasmissione tramite Pec è ritenuta sufficiente a garantire questa riferibilità.

La pronuncia chiarisce anche un altro aspetto tecnico: l’equivalenza tra i formati “.pdf” e “.p7m”. Se nel processo civile telematico tale equiparazione è già consolidata, la Cassazione ne estende l’applicazione anche agli atti notificati dall’amministrazione finanziaria, superando così una delle principali obiezioni sollevate nei ricorsi.

Sul piano normativo, viene inoltre ribadito che la disciplina della riscossione non prevede sanzioni per l’eventuale mancanza di sottoscrizione della cartella. Di conseguenza, opera una presunzione generale di legittimità e provenienza dell’atto amministrativo, che può essere superata solo attraverso una prova concreta e puntuale da parte del contribuente.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, volto a privilegiare la sostanza rispetto alla forma. L’obiettivo è evitare che irregolarità meramente tecniche possano tradursi in un ostacolo alla validità degli atti, soprattutto in un sistema sempre più orientato alla digitalizzazione.

Per contribuenti e professionisti, il messaggio è chiaro: la contestazione di una cartella notificata via Pec non può fondarsi su rilievi generici legati al formato o alla mancanza di firma digitale, ma deve individuare elementi concreti idonei a mettere in discussione la provenienza e la legittimità dell’atto.


LEGGI ANCHE

Giustizia lenta, lo Stato risarcisce i veneti: oltre 2 milioni di euro

Nel 2024, la Corte d’Appello di Venezia ha accolto 335 istanze relative alla cosiddetta "legge Pinto", che prevede risarcimenti per la violazione dei termini ragionevoli…

Graduatorie e nuove assunzioni: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti allo scorrimento

Secondo Palazzo Spada, le graduatorie non possono essere utilizzate per coprire posti istituiti dopo l’indizione del concorso. Una sentenza che ribadisce il principio di imparzialità…

Praticanti: corsi di formazione obbligatori dal 31 marzo 2022

Praticanti: corsi di formazione obbligatori dal 31 marzo 2022

Dopo il problemi riscontrati nella correzione delle prove del 2019 e le incertezze sull’esame del 2020, i praticanti sono alle prese con un’altra novità: i…

Scarto telematico, svolta dei giudici: è impugnabile e sanabile entro cinque giorni

Lo scarto telematico non è più solo un passaggio tecnico del sistema, ma può assumere un rilievo giuridico autonomo e, in quanto tale, essere impugnato. È questo il principio affermato dalla Commissione tributaria di secondo grado della Puglia con la sentenza n. 869/3/2026, che interviene su due aspetti centrali delle trasmissioni fiscali digitali: la natura dello scarto e la possibilità di rimediare agli errori entro un termine breve.

La decisione segna un punto di equilibrio tra esigenze procedurali e tutela sostanziale del contribuente. Secondo i giudici, infatti, la ricevuta di scarto può essere considerata un atto autonomamente impugnabile quando produce effetti immediatamente pregiudizievoli, come il mancato riconoscimento di un credito d’imposta o l’impossibilità di perfezionare una posizione favorevole. In questi casi, lo scarto non si esaurisce in una segnalazione tecnica, ma si traduce in una vera e propria barriera all’esercizio di un diritto.

L’impostazione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, secondo cui l’elenco degli atti impugnabili previsto dalla normativa processuale tributaria non deve essere interpretato in modo rigido. Ciò che rileva è la sostanza dell’atto e la sua capacità di incidere concretamente sulla sfera giuridica del contribuente, non la sua qualificazione formale.

Accanto a questo principio, la pronuncia affronta anche il tema della ritrasmissione dei dati. I giudici chiariscono che il termine di cinque giorni per correggere e reinviare una comunicazione scartata non rappresenta un’eccezione limitata a specifiche dichiarazioni, ma un criterio generale che deve trovare applicazione in tutte le ipotesi di invio telematico.

Questa interpretazione supera una lettura restrittiva che tendeva a circoscrivere la possibilità di rimediare agli errori, valorizzando invece principi più ampi come la buona fede, la collaborazione tra amministrazione e contribuente e la proporzionalità dell’azione amministrativa. In sostanza, un errore materiale, se corretto tempestivamente e senza arrecare danno all’amministrazione, non può tradursi nella perdita definitiva di un beneficio.


LEGGI ANCHE

Sospensione delle multe ai non vaccinati

La commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento al DL sui “raduni pericolosi”. L’emendamento prevede la sospensione delle multe di 100 euro, fino al…

esame avvocato

Esame avvocato 2023: ecco i criteri di valutazione della prova orale

Sul sito del Ministero della Giustizia è stato pubblicato l’avviso che delinea i criteri di valutazione della prova orale dell’esame di avvocato, come individuati dalla…

Solo il 36% dei laureati in giurisprudenza decide di diventare avvocato

Fino al 2014 due terzi delle persone laureate in giurisprudenza abbracciavano la libera professione. Tuttavia, per quanto riguarda gli ultimi dati disponibili, risalenti al 2022,…

Pubblicità, il mercato regge alla guerra: crescita stabile ma sotto pressione

Il mercato pubblicitario italiano dimostra una sorprendente capacità di tenuta anche in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e incertezza economica. La crescita resta positiva, ma il quadro si fa più complesso e strettamente legato all’evoluzione del conflitto: la durata della crisi rappresenta oggi la variabile decisiva per comprendere le prospettive del settore.

Le stime indicano che, in uno scenario di rapido rientro delle tensioni, il comparto potrebbe mantenere un ritmo di crescita intorno al 6,5% nel 2026, recuperando nella seconda parte dell’anno gli investimenti rinviati. Al contrario, un prolungamento del conflitto determinerebbe un rallentamento più marcato, con un incremento ridotto al 5,1% e una perdita stimata superiore ai 150 milioni di euro. Gli effetti più significativi, tuttavia, si manifesterebbero nel medio periodo, con impatti più pesanti attesi già dal 2027.

A incidere sulle scelte degli investitori non è tanto un blocco delle risorse quanto un aumento dell’incertezza. Il rialzo dei costi energetici, la pressione inflattiva e la riduzione del potere d’acquisto spingono le aziende a rivedere le strategie, rendendo le campagne più mirate, flessibili e orientate al breve termine. Non si assiste a una frenata generalizzata, ma a un cambio di approccio: meno slancio, più prudenza.

A sostenere il sistema contribuiscono alcuni fattori strutturali. In primo luogo, l’elevata concentrazione del mercato, con una larga quota degli investimenti che transita attraverso pochi grandi operatori, in particolare digitali. Le principali piattaforme globali continuano infatti a intercettare la maggior parte delle risorse, consolidando la loro posizione anche nelle fasi di turbolenza.

Il digitale si conferma il motore principale della crescita, affiancato dall’espansione dell’ecommerce, che ha ormai superato i 65 miliardi di euro in Italia. In questo contesto, il retail media si afferma come uno dei segmenti più dinamici, con una crescita a doppia cifra e un ruolo sempre più centrale nelle strategie dei brand.

Un ulteriore elemento di spinta arriva dall’intelligenza artificiale, che sta ridefinendo il mercato sia dal lato dell’offerta sia da quello della domanda. Da un lato crea nuove opportunità di monetizzazione e nuove categorie di inserzionisti, dall’altro accelera i processi competitivi, riducendo i tempi di ingresso e ampliando la visibilità per chi riesce a posizionarsi rapidamente.

Cambia anche la geografia degli investimenti. Cresce infatti la presenza di operatori internazionali, in particolare aziende asiatiche, che aumentano in modo significativo la spesa pubblicitaria sui mercati esteri per compensare la debolezza della domanda interna. Questo fenomeno contribuisce ad accrescere la pressione competitiva anche in Italia, dove in alcuni settori la comunicazione non solo non rallenta, ma diventa ancora più intensa.

Sul piano dei contenuti, le aziende adottano un tono più misurato e coerente con il contesto. Le campagne puntano meno sull’aspirazione e più sul valore, privilegiando messaggi concreti e vicini alle esigenze dei consumatori. Parallelamente, si registra uno spostamento delle risorse verso strumenti più efficienti e direttamente collegati alla conversione.

Tra i mezzi tradizionali, la televisione mantiene un ruolo rilevante, soprattutto grazie all’integrazione con il digitale, mentre l’out of home beneficia della spinta degli eventi e della progressiva digitalizzazione degli spazi. Più in difficoltà la stampa, che continua a scontare una contrazione strutturale.

In questo scenario, la raccomandazione per gli inserzionisti è chiara: evitare reazioni difensive eccessive. Ridurre drasticamente la presenza sul mercato può rivelarsi controproducente, soprattutto in una fase in cui nuovi attori e nuove tecnologie rendono più rapido l’accesso agli spazi lasciati liberi.


LEGGI ANCHE

App ufficiale IT-Alert: attenzione alle truffe

Il Dipartimento della Protezione Civile ha recentemente diffuso un avviso per invitare alla massima cautela per quanto riguarda alcuni messaggi che invitano le persone a…

Al via le norme tecniche per i portafogli europei di identità digitale transfrontalieri

Gli utenti avranno il controllo sulle informazioni da condividere e la progettazione dei portafogli non prevede nessun tipo di tracciamento o profilazione. Previsto anche un…

Deposito privo marca da bollo

Deposito privo marca da bollo? La ricevuta di avvenuta consegna lo perfeziona

Secondo la Cassazione, la RAC, la ricevuta di avvenuta consegna che il sistema genera al momento dell’invio telematico degli atti, è sufficiente a perfezionare un…

Scuola e smartphone, il divieto prende forma: cellulari fuori dall’aula in 9 istituti su 10

Nelle scuole italiane il “digital detox” non è più solo un principio teorico, ma una pratica sempre più diffusa. Secondo i dati raccolti dal Ministero dell’Istruzione, oltre il 90% degli istituti ha recepito nei propri regolamenti il divieto di utilizzo degli smartphone durante le lezioni, segnando un primo risultato concreto nella gestione dell’impatto delle tecnologie digitali in aula.

Il giro di vite è stato introdotto progressivamente: inizialmente per scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi esteso anche alle superiori, pur con alcune deroghe legate alla didattica inclusiva e all’uso di strumenti compensativi per studenti con bisogni educativi speciali. Un intervento amministrativo che, almeno sul piano applicativo, sembra aver prodotto effetti tangibili.

Il dato si inserisce però in un contesto in cui la presenza della tecnologia a scuola è ormai strutturale. Gli investimenti legati al PNRR hanno accelerato la trasformazione degli ambienti didattici, con oltre centomila aule convertite in spazi innovativi e una massiccia attività di formazione che ha coinvolto centinaia di migliaia di docenti e personale amministrativo. La digitalizzazione, dunque, non arretra: cambia piuttosto modalità e regole d’uso.

Accanto alle restrizioni sugli smartphone, le scuole stanno infatti rafforzando l’educazione digitale. Più di due terzi degli istituti hanno attivato percorsi specifici nell’ambito dell’educazione civica, affrontando temi come l’uso consapevole dei dispositivi, i rischi dei social network e la diffusione delle fake news. Parallelamente, cresce l’attenzione verso l’intelligenza artificiale: quasi tutte le scuole stanno adottando o predisponendo linee guida dedicate.

In questa direzione si inserisce anche il nuovo piano di formazione promosso dal Ministero, con risorse dedicate a laboratori, workshop e aggiornamento del personale, finalizzati a un utilizzo consapevole delle tecnologie emergenti. L’obiettivo è duplice: da un lato innovare la didattica, rendendola più personalizzata ed efficace; dall’altro semplificare i processi amministrativi.

Sul piano dei programmi, le novità sono destinate a incidere già nei prossimi anni. Le nuove linee guida per il primo ciclo rafforzano l’approccio alle discipline scientifiche e introducono l’informatica – e quindi anche i primi elementi di intelligenza artificiale – fin dalla scuola primaria. Per il secondo ciclo si lavora a un’integrazione trasversale dell’AI in tutte le materie.

Resta invece più incerto il quadro normativo sull’accesso ai social da parte dei minori. In Italia, i tentativi di regolazione sono ancora fermi a livello parlamentare, mentre altri Paesi stanno già sperimentando limiti più stringenti, con divieti o restrizioni basati sull’età. Una distanza che alimenta il dibattito sulla necessità di un intervento organico anche a livello nazionale.


LEGGI ANCHE

Per Nordio la politica deve smettere “di inchinarsi alla magistratura”

Carlo Nordio ha detto che «nessuno vuole impedire alla magistratura di commentare le leggi sotto il profilo tecnico». Secondo il Guardasigilli, la colpa del mondo…

Dove sono finite le multe del Lockdown?

Da quando sono state introdotte le primissime restrizioni per limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, le forze dell’ordine italiane hanno fatto milioni di controlli.…

Campania, nasce l’Officina per la digitalizzazione aerospaziale

Il Distretto Aerospaziale Campano inaugura un laboratorio all’avanguardia per PMI e grandi imprese. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e formazione per i piloti di droni al…

Influencer, nuove regole e responsabilità: trasparenza e tutele al centro della creator economy

Il settore degli influencer compie un passo decisivo verso una regolamentazione più chiara e strutturata. Negli ultimi mesi si è consolidato un sistema di riferimento che combina norme di legge, linee guida delle autorità e strumenti di autodisciplina, con l’obiettivo di garantire trasparenza nelle comunicazioni commerciali e maggiore tutela per gli utenti.

Il punto di partenza è la definizione stessa di influencer, oggi ricondotta a una figura ben delineata: si tratta di soggetti, persone fisiche o giuridiche – inclusi i cosiddetti avatar o personaggi virtuali – che creano o selezionano contenuti destinati al pubblico attraverso piattaforme digitali, esercitando un controllo editoriale e traendone un vantaggio economico, diretto o indiretto. Il compenso può assumere forme diverse: denaro, prodotti, servizi, benefit o altre utilità, a conferma della natura sempre più articolata di questa attività.

All’interno di questo perimetro si distingue la categoria degli “influencer rilevanti”, individuata sulla base di parametri quantitativi precisi: almeno 500mila follower o un milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma. Per questi soggetti il sistema prevede obblighi specifici, tra cui la registrazione in un elenco dedicato e l’adesione a linee guida e codici di condotta che disciplinano contenuti, modalità comunicative e rapporti commerciali.

Il principio cardine resta quello della trasparenza pubblicitaria. Ogni contenuto che abbia finalità promozionali deve essere immediatamente riconoscibile come tale. Non è sufficiente una generica indicazione: la comunicazione deve essere chiara, esplicita e non ambigua. Sono considerate corrette diciture come “pubblicità”, “advertising” o “adv”, anche accompagnate dal nome del brand. L’obbligo scatta ogni volta che esiste un vantaggio per il creator, anche non monetario, come nel caso di prodotti ricevuti gratuitamente, codici sconto, affiliazioni o accordi di collaborazione.

Un aspetto rilevante è che tali principi non riguardano esclusivamente i grandi influencer. Anche chi non raggiunge le soglie previste è comunque tenuto a rispettare criteri di correttezza, a tutela dei consumatori e dei minori, nonché dei diritti fondamentali. La differenza sta nella formalizzazione degli obblighi, più stringenti per i profili con maggiore impatto sul pubblico.

Sul fronte dei controlli, il sistema attribuisce un ruolo centrale all’autorità di vigilanza, che monitora il rispetto delle regole e può intervenire con strumenti graduati: richieste di adeguamento, diffide e sanzioni. La risposta sanzionatoria è calibrata caso per caso, tenendo conto della gravità della violazione, delle eventuali azioni correttive adottate e della capacità economica del soggetto coinvolto.

Accanto alla regolazione pubblica, si rafforza anche la dimensione organizzativa del settore. La nascita di una rappresentanza unitaria degli influencer e la collaborazione con le istituzioni contribuiscono alla definizione di standard condivisi, favorendo un equilibrio tra tutela dei consumatori e riconoscimento della professionalità dei creator.

Il contesto economico conferma la rilevanza del fenomeno: la creator economy conta ormai decine di migliaia di imprese attive e una molteplicità di modelli di business. Le fonti di reddito spaziano dalle sponsorizzazioni alle commissioni, dall’advertising sharing alla licenza d’immagine, fino alla vendita diretta e agli abbonamenti. Questa varietà rende complesso anche l’inquadramento giuridico e fiscale dell’attività: l’influencer può essere lavoratore autonomo, dipendente, collaboratore o imprenditore, con implicazioni diverse sul piano contributivo.

Non a caso, il tema è stato definito “complesso” anche dagli organismi di controllo economico-finanziario, proprio per la difficoltà di ricondurre a un’unica categoria una realtà così eterogenea. A complicare ulteriormente il quadro contribuisce la natura globale delle piattaforme digitali e la coesistenza di regimi normativi differenti.


LEGGI ANCHE

Cassazione: solo il giudice può sollevare dubbi di costituzionalità

La Suprema Corte ribadisce: le parti non possono promuovere direttamente questioni di legittimità costituzionale, né farne motivo di ricorso in Cassazione

Comuni in allarme per i tagli: protesta bipartisan dei sindaci italiani

Anci attende ora la risposta del Parlamento, ma l’allarme è chiaro: se i tagli non verranno rivisti, l’impatto sui servizi pubblici potrebbe essere significativo e…

Antitrust Ue, maxi multa da 329 milioni a Delivery Hero e Glovo: cartello sul mercato del lavoro

Per la prima volta Bruxelles sanziona un accordo anticoncorrenziale tra aziende per non sottrarsi dipendenti. Contestato anche lo scambio di informazioni riservate e la spartizione…

Frontiere UE, operativo il sistema EES: controlli digitali e tempi ridotti ai valichi

Segna un passaggio decisivo per la gestione delle frontiere europee l’entrata a pieno regime del sistema di ingressi/uscite (EES), ora operativo in tutti i Paesi dell’area Schengen. Si tratta di una delle principali innovazioni tecnologiche introdotte dall’Unione europea per rafforzare sicurezza, controllo e tracciabilità dei movimenti alle frontiere esterne.

Il sistema consente di registrare in formato digitale gli ingressi e le uscite dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano nell’Unione per brevi periodi, superando definitivamente il tradizionale timbro sul passaporto. L’EES raccoglie dati biografici, biometrici e informazioni di viaggio, creando un archivio affidabile e aggiornato sugli attraversamenti delle frontiere.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare l’efficienza dei controlli, dall’altro rafforzare la capacità di individuare situazioni irregolari. Il sistema, infatti, consente di rilevare automaticamente i soggiorni oltre i termini consentiti e di intercettare tentativi di frode documentale o di identità.

I numeri confermano l’impatto della nuova piattaforma: dalla sua introduzione, avviata nell’ottobre 2025, sono stati registrati oltre 52 milioni di ingressi e uscite, con più di 27.000 respingimenti. Tra questi, circa 700 casi hanno riguardato soggetti considerati una minaccia per la sicurezza dell’Unione.

Nonostante l’elevato livello di controllo, il sistema garantisce tempi di registrazione contenuti: mediamente circa 70 secondi per viaggiatore, un dato che evidenzia come l’innovazione tecnologica possa coniugare sicurezza e fluidità dei flussi.

Con l’attivazione completa in tutti i valichi di frontiera esterni, l’EES rappresenta oggi un tassello centrale nella strategia europea di gestione integrata delle frontiere, con la Commissione impegnata a monitorarne l’attuazione in stretta collaborazione con gli Stati membri.


LEGGI ANCHE

Cassazione: licenziamento per il rappresentante sindacale che abusa dei permessi

Il caso riguardava un dipendente licenziato per giusta causa dopo che si era dimostrato che aveva utilizzato illegittimamente i permessi sindacali. Durante quel periodo, infatti,…

tasto tastiera

Fiduciarie: la Corte UE tutela la riservatezza dei soci

La Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito che i dati dei detentori di partecipazioni indirette, tramite società fiduciarie, restano riservati.

Emergenza carceri, le proposte del Garante nazionale dei detenuti. Nordio: “Ma no amnistia mascherata”

"Siamo consapevoli - ha dichiarato Nordio - che tutto questo non basta ad alleviare la condizione carceraria ma siamo contrari a qualunque forma di scarcerazione…

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto