Rosa Colucci

Corte di Cassazione

Deposito telematico degli atti di parte: precisazioni dalla Cassazione

La Corte di Cassazione (Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10692 del 19 aprile 2024), ha chiarito che il deposito telematico degli atti di parte, pur essendo disciplinato dall’art. 16 bis, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, non è limitato ai soli atti e ai periodi ivi previsti.

In particolare, la Corte ha stabilito che:

  • Il deposito telematico è una modalità di trasmissione degli atti processuali ammessa dall’ordinamento anche prima dell’entrata in vigore della disciplina specifica.
  • L’invio telematico di un ricorso ad un ufficio non ancora abilitato al deposito telematico, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non comporta la nullità dell’atto.
  • In caso di rifiuto dell’ufficio di accettare la busta telematica, la parte ha diritto alla rimessione in termini per il deposito cartaceo.

La Corte ha precisato che il mancato deposito telematico di un atto in un procedimento in cui tale modalità è obbligatoria non comporta la nullità dell’atto stesso, ma solo la sua irregolarità.

Tuttavia, tale irregolarità può essere sanata con la rimessione in termini per il deposito cartaceo, a condizione che la parte dimostri di aver tempestivamente inviato l’atto per via telematica.


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