Nessuno sconto sulle responsabilità emerse nei casi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Con quattro ordinanze depositate dalla Seconda sezione civile, la Corte di Cassazione ha confermato integralmente le sanzioni amministrative irrogate da Consob nei confronti di amministratori e sindaci delle due banche, a seguito delle irregolarità che hanno segnato i primi anni dello scorso decennio.
Le ordinanze, rubricate dai numeri 24238 a 24241, respingono i ricorsi presentati da alcuni ex amministratori e sindaci delle due popolari venete, già destinatari di sanzioni pecuniarie comprese tra i 30mila e i 140mila euro. Le contestazioni spaziavano dall’omessa adozione di procedure adeguate, alle scorrettezze in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni, fino alle pratiche opache nei trasferimenti di azioni e nei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto di titoli propri.
Le violazioni contestate
Per Veneto Banca, le irregolarità riguardavano in particolare i rapporti con la clientela e i meccanismi di finanziamento incrociato per sostenere il valore delle azioni. Quanto a Popolare di Vicenza, sotto la lente era finito soprattutto l’aumento di capitale del 2014, accompagnato da informazioni poi rivelatesi non veritiere e da gravi ritardi nell’evasione delle richieste di disinvestimento dei soci.
Nessun bis in idem
Uno dei punti sollevati nei ricorsi riguardava la presunta natura “penale” delle sanzioni Consob, che – secondo i ricorrenti – avrebbe comportato una duplicazione rispetto alle condanne per manipolazione del mercato. La Cassazione, invece, ha ribadito che le sanzioni amministrative previste dagli articoli 190 e seguenti del Testo unico della finanza non sono assimilabili a quelle penali: hanno finalità e incidenza diverse e non pongono quindi problemi di compatibilità con il principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 6 della Cedu.
I doveri del collegio sindacale
La Suprema Corte ha inoltre richiamato l’attenzione sul ruolo dei sindaci nelle banche. La complessità dell’organizzazione interna, sottolineano i giudici, non può ridurre o attenuare l’obbligo di vigilanza di ciascun componente del collegio sindacale. In caso di carenze nei sistemi di controllo e nelle procedure aziendali, i sindaci rispondono per concorso omissivo “quoad functionem”. Non solo devono vigilare sul corretto operato della banca, a tutela degli azionisti e degli investitori, ma sono anche tenuti a denunciare immediatamente eventuali anomalie alla Banca d’Italia e alla stessa Consob.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Cassazione: è violenza sessuale anche con dissenso implicito e senza resistenza attiva
Nel caso in esame, la donna aveva dichiarato di aver subito atti sessuali non consenzienti “per paura che il marito potesse ucciderla”, in un contesto…
Cyberattacchi in forte crescita: l’Italia tra i Paesi più colpiti nel 2025
Secondo il Rapporto Clusit 2026 gli incidenti informatici nel nostro Paese sono aumentati del 42%. Oltre ai criminali digitali cresce il fenomeno del cyberattivismo di…
I messaggi WhatsApp hanno valore di prova in un processo?
I messaggi WhatsApp hanno valore di prova in un processo? La Corte d’appello di Roma ribalta parzialmente una sentenza del Tribunale di Roma, riconoscendo all’appellante…

