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PNRR, versata la quinta rata da 11 miliardi: riforme e investimenti anche per la giustizia

La Commissione europea ha versato oggi all’Italia la quinta rata del PNRR pari a 11 miliardi di euro. Il pagamento segue la valutazione positiva della Commissione, adottata formalmente lo scorso 2 luglio, connessa al conseguimento di 53 traguardi e obiettivi della quinta rata del PNRR italiano.

Con l’incasso della quinta rata l’Italia si conferma lo Stato membro Ue che ha ricevuto l’ammontare maggiore di finanziamento, pari a 113,5 miliardi di euro, corrispondente al 58,4% delle risorse complessive del Piano.

“L’Italia è al primo posto in Europa per numero di obiettivi raggiunti e importo complessivo ricevuto, – afferma il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni – siamo stati i primi a richiedere il pagamento della quinta rata e siamo i primi ad aver richiesto il pagamento della sesta rata del Piano. I recenti dati Istat sul PIL, che stimano una crescita acquisita nel primo semestre 2024 pari allo 0,7% e gli ultimi dati del rapporto Svimez, che nel 2023 evidenziano la decisa accelerazione del PIL nel Mezzogiorno, con un incremento di nuova occupazione pari al 2,6%, sono la riprova dell’efficace lavoro portato avanti dal Governo e dalle Amministrazioni titolari per il conseguimento degli obiettivi programmati e per l’attuazione di misure virtuose per la crescita economica strutturale dell’Italia”.

I traguardi e gli obiettivi conseguiti con il pagamento della quinta rata riguardano quattordici riforme e ventidue investimenti in settori strategici per la modernizzazione della Nazione, tra cui la concorrenza, gli appalti pubblici, la giustizia, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, l’istruzione secondaria e terziaria, le infrastrutture, la sanità, la cultura, l’università e la pubblica amministrazione, con la messa a terra degli interventi per la transizione al digitale.

“Nei prossimi mesi, insieme all’attività di assessment propedeutica al pagamento della sesta rata, – dichiara il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto – il Governo intensificherà il monitoraggio sull’attuazione del Piano, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea e con tutte le Amministrazioni titolari, finalizzato al conseguimento degli obiettivi della settima rata, riservando particolare attenzione alle misure inserite nelle ultime tre rate, all’allineamento della piattaforma ReGiS, all’incremento della spesa e all’avanzamento procedurale e finanziario del Piano”.


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Premi di produzione: trasformarli in contributi per i fondi pensione, il parere del fisco

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti riguardo alla possibilità di convertire i premi di produzione in contributi pensionistici. Secondo il Fisco, questi contributi non concorrono alla formazione della base imponibile su cui si calcola l’Irpef, offrendo così un’opportunità fiscale vantaggiosa per i lavoratori.

Dettagli della normativa

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che per beneficiare di questo regime fiscale, è fondamentale comunicare alla forma di previdenza complementare sia l’ammontare dei contributi non dedotti, sia l’ammontare dei contributi sostitutivi del premio di risultato. Questo passaggio è cruciale per garantire la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali.

Premi di risultato: un incentivo alla produttività

I premi di risultato, o premi di produzione, sono strumenti utilizzati dalle aziende per incentivare i dipendenti attraverso una retribuzione aggiuntiva, riconosciuta al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, redditività o qualità. Tali obiettivi devono essere verificabili e misurabili per legge. Questo tipo di premio può essere erogato da tutti i datori di lavoro, esclusa la Pubblica Amministrazione, e beneficiare tutti i lavoratori dipendenti.

Regime fiscale agevolato

Introdotto dalla Legge di Stabilità del 2016, il regime fiscale agevolato per i premi di risultato è riservato ai lavoratori che, nell’anno precedente all’erogazione del premio, non abbiano superato gli 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente. Questo incentivo fiscale ha lo scopo di favorire l’incremento della produttività aziendale, rendendo i premi di risultato una componente interessante della retribuzione complessiva.

Vantaggi della conversione in contributi pensionistici

La conversione dei premi di produzione in contributi per i fondi pensione rappresenta un’opzione vantaggiosa per i lavoratori, permettendo di destinare una parte della retribuzione aggiuntiva al proprio futuro previdenziale. Questa scelta consente di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole, poiché i contributi non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef.


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Trasferimento del lavoratore dopo reintegrazione: la Cassazione si pronuncia

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante in materia di diritto del lavoro, stabilendo che il trasferimento di un lavoratore dopo un’ordinanza giudiziale di reintegrazione è illegittimo se non avviene nelle modalità previste dalla legge. La sentenza n. 18892/2024 ha chiarito che il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il dipendente nella stessa sede di lavoro da cui era stato precedentemente allontanato.

La Sentenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro deve ottemperare all’ordinanza giudiziale di reintegrazione riportando il lavoratore nella medesima sede di lavoro. Solo successivamente, e nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge, il datore può eventualmente procedere con un nuovo trasferimento del dipendente.

Implicazioni per i datori di lavoro

Questa sentenza sottolinea l’importanza di seguire rigorosamente le procedure legali in caso di reintegro dei lavoratori. I datori di lavoro non possono trasferire immediatamente i dipendenti reintegrati, ma devono prima adempiere all’obbligo di riammetterli nella loro precedente sede. Solo successivamente, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, si potrà considerare un nuovo trasferimento.


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Denuncia per tortura contro il ministro Nordio: condizioni disumane a Sollicciano

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato denunciato alla procura di Roma per tortura. La denuncia, presentata dal tesoriere dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, accusa Nordio di consentire condizioni di vita disumane e degradanti nel carcere di Sollicciano e in molti altri istituti penitenziari italiani.

La denuncia

La denuncia di Blengino segue un sopralluogo di oltre due ore effettuato ieri nel carcere di Sollicciano, dove una delegazione dei Radicali ha riscontrato gravi problematiche igienico-sanitarie e strutturali. “Si configurano come atti costituenti tortura, rilevanti ex art. 613 bis del codice penale,” ha dichiarato Blengino. “I detenuti vivono in condizioni inumane: la struttura è infestata da blatte, cimici, topi, muffa e infiltrazioni d’acqua, con vetri e muri pericolanti.”

Sovraffollamento e suicidi

Il carcere di Sollicciano presenta un tasso di sovraffollamento ben oltre i limiti previsti dalla normativa, con detenuti costretti a vivere in condizioni inaccettabili. Molti di loro assumono psicofarmaci e alcuni manifestano pensieri suicidi. Un detenuto di 20 anni, Fedi, ha tentato il suicidio lo scorso 4 luglio, scatenando una breve rivolta all’interno del carcere.

Mancanza di risorse

Blengino ha evidenziato la carenza di acqua calda e potabile in alcune sezioni del carcere, nonché l’insufficienza del personale di polizia penitenziaria, educatori e personale amministrativo. “Queste condizioni sono purtroppo comuni a molti istituti penitenziari italiani. I detenuti subiscono una vera e propria tortura,” ha concluso Blengino, promettendo nuove denunce ogni volta che si riscontreranno situazioni simili.

 


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Stretto di Messina S.p.A. avvia selezione per elenco di avvocati

Stretto di Messina S.p.A., la società del Gruppo Anas responsabile della progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, ha recentemente pubblicato un avviso per la costituzione di un Elenco di Avvocati. Questo Elenco sarà utilizzato per conferire incarichi di patrocinio legale nell’interesse della società.

Procedura di iscrizione

L’iscrizione all’Elenco deve essere effettuata attraverso la Piattaforma Informatica di Stretto di Messina S.p.A., accessibile al seguente link.

Per procedere con l’iscrizione, è necessario consultare il Disciplinare per la gestione dell’Elenco degli Avvocati del libero foro e per il conferimento degli incarichi, disponibile nella stessa sezione. Il documento dettaglia i requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda, e le procedure di formazione e aggiornamento dell’Elenco, nonché di selezione e conferimento degli incarichi.

Protezione dei dati personali

I dati personali forniti dai professionisti saranno trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003. Maggiori dettagli sono disponibili nell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali presente sia sul sito della Piattaforma che sul sito istituzionale di Stretto di Messina S.p.A.

Responsabile del procedimento

Il responsabile per la costituzione e gestione dell’Elenco è l’avv. Paola Grassi. Qualunque comunicazione o richiesta di informazioni relativa all’Elenco deve essere effettuata esclusivamente attraverso la funzione “nuova comunicazione” disponibile all’interno dell’Elenco stesso sulla Piattaforma Informatica.

Supporto e assistenza

Le risposte ai quesiti pervenuti tramite la Piattaforma saranno rese disponibili, in forma anonima, sul sito istituzionale di Stretto di Messina S.p.A. Per ulteriori dettagli sulle modalità operative di iscrizione, si invita a consultare la “Guida per l’iscrizione ad un Elenco” disponibile nella sezione dedicata all’Elenco.


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Grazie al pronto intervento degli uomini della Polizia penitenziaria si è riusciti, attraverso un contenimento non violento, a evitare che la rivolta degenerasse in maniera più grave.

I disordini nascono dalla notizia diffusasi di un arresto in flagranza di reato nei confronti del fratello maggiorenne di un detenuto, trovato in possesso di 20 grammi di sostanza stupefacente che stava introducendo nell’istituto.

Questi giovani hanno letteralmente devastato il carcere, in particolare gli uffici del direttore e del personale, causando centinaia di migliaia di euro di danni. I provvedimenti disciplinari e i trasferimenti sono stati adottati immediatamente e i lavori di ristrutturazione già in corso.


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L’11 luglio 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha emesso una sentenza storica nel caso Semenya contro Svizzera, condannando quest’ultima per violazione degli articoli 8, 13 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La decisione ha fatto eco nel mondo sportivo e giuridico, mettendo in discussione il rigido controllo esercitato dal Tribunale Federale svizzero su un lodo arbitrale emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) riguardante l’atleta sudafricana Caster Semenya.

Questo verdetto ha un rilevante collegamento con la controversia della pugile algerina Imane Khelif, esclusa dai Campionati Mondiali di Boxe Femminile 2023 per non conformità ai requisiti di genere stabiliti dalla International Boxing Association (IBA). Entrambi i casi sottolineano le complessità emergenti quando le regolamentazioni sportive internazionali entrano in conflitto con i diritti fondamentali degli atleti.

La sentenza

Con una sentenza storica, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha condannato la Svizzera per violazione degli articoli 8, 13 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nel caso Semenya c. Svizzera (ricorso n. 10934/21). La Corte ha rilevato che il Tribunale Federale svizzero non ha adeguatamente esaminato le accuse di discriminazione avanzate dall’atleta sudafricana Caster Semenya contro il regolamento della World Athletics, che limita il livello di testosterone nelle atlete femminili.

La vicenda

Caster Semenya, una delle atlete più talentuose nel mezzofondo, è intersessuale, producendo naturalmente alti livelli di testosterone. Nel 2018, la World Athletics (ex IAAF) ha introdotto il “Regolamento DSD”, imponendo alle atlete con livelli elevati di testosterone di sottoporsi a trattamenti ormonali per poter competere nelle categorie femminili. Semenya ha contestato questa normativa al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), sostenendo che i trattamenti ormonali hanno effetti collaterali dannosi e non adeguatamente studiati.

Il giudizio del TAS e del Tribunale Federale svizzero

Il TAS ha riconosciuto che il regolamento, pur discriminatorio, era giustificato dalla necessità di garantire una competizione equa. Di conseguenza, Semenya ha impugnato la decisione presso il Tribunale Federale svizzero, unico organo competente per i ricorsi contro i lodi arbitrali del TAS. Tuttavia, il Tribunale Federale ha confermato la decisione del TAS, ritenendo legittima la normativa in questione.

Il ricorso alla Corte EDU

Dopo il rigetto del Tribunale Federale, Semenya ha portato il caso alla Corte EDU, sostenendo che la Svizzera aveva violato i suoi diritti garantiti dalla CEDU, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto a un ricorso effettivo e il divieto di discriminazione.

La Corte EDU ha accolto le doglianze di Semenya, dichiarando che il Tribunale Federale svizzero non ha fornito sufficienti garanzie istituzionali e procedurali. In particolare, la Corte ha criticato l’approccio “molto ristretto” adottato dal Tribunale Federale nell’esaminare il lodo arbitrale, che non ha permesso una valutazione approfondita degli effetti collaterali dei trattamenti ormonali richiesti dal regolamento.


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Secondo la Corte, questa impossibilità deve essere dovuta a circostanze gravi come il decesso della madre, una grave malattia, il ricovero ospedaliero, o l’impossibilità di rientrare in Italia per motivi non dipendenti dalla sua volontà. Situazioni di mera difficoltà non sono sufficienti per giustificare la sostituzione della misura carceraria. La disposizione ha natura eccezionale, derogando ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, e viene applicata solo quando l’altro genitore non può in alcun modo prendersi cura dei figli, garantendo così l’interesse generale della tutela della collettività.


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In particolare, per una servitù di passaggio, non è sufficiente la mera esistenza di una strada o di un percorso; è necessario che questi mostrino di essere stati creati specificamente per fornire accesso al fondo dominante attraverso quello servente. Quindi, deve esserci un elemento aggiuntivo che dimostri la loro precisa destinazione all’esercizio della servitù.


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Di conseguenza, il CNF ha confermato la sanzione del CDD, ritenendola congrua. La sentenza n. 129 dell’8 aprile 2024, presieduta da Napoli e con relatore Berti Arnoaldi Veli, ha stabilito che la riduzione della pena non può essere considerata se non espressamente richiesta dall’incolpato.

Sentenza integrale al link del sito del CNF: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-129.pdf


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