Autovelox, è partita la nuova era: ecco quali dispositivi possono essere utilizzati

Le nuove regole sugli autovelox sono ormai entrate in vigore. Dal 12 luglio 2026 è infatti operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ridefinisce il sistema di omologazione dei dispositivi utilizzati per il controllo elettronico della velocità, ponendo fine a una lunga stagione di incertezze interpretative e contenziosi.

Il provvedimento rappresenta una risposta alla sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Corte di Cassazione, che aveva stabilito un principio destinato a incidere profondamente sulla validità delle sanzioni: gli accertamenti effettuati con dispositivi soltanto approvati, ma privi della prescritta omologazione, non possono ritenersi legittimi.

Per superare questo scenario, il decreto ministeriale dell’8 giugno 2026 ha disciplinato in modo organico la procedura di omologazione prevista dall’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

La principale novità riguarda i dispositivi già presenti sul territorio nazionale. Sono 25 i modelli di autovelox, telelaser e tutor che vengono considerati automaticamente omologati, in quanto approvati secondo i requisiti tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017. Si tratta di circa 3.150 apparecchiature già in uso alle forze di polizia, che possono continuare a essere impiegate per il controllo della velocità.

Diversa, invece, la situazione per i dispositivi approvati prima del 2017. Circa 850 apparecchiature, almeno per il momento, non possono essere utilizzate, in attesa che i produttori richiedano e ottengano la nuova omologazione prevista dal decreto. Sarà infatti necessario dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici e delle verifiche di laboratorio richieste dalla nuova disciplina.

Il decreto introduce anche regole più rigorose sui controlli tecnici. La taratura iniziale e quella periodica dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori LAT accreditati, chiamati a certificare il corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione durante tutto il loro ciclo di vita.

Le conseguenze del mancato rispetto delle verifiche sono particolarmente stringenti. Se la taratura annuale non viene eseguita entro i termini previsti, il dispositivo deve essere immediatamente ritirato dal servizio. Inoltre, qualora trascorrano più di tre anni dall’ultima verifica positiva senza una nuova taratura, sarà necessario ripetere la procedura di taratura iniziale prima della rimessa in funzione.

La sola omologazione, tuttavia, non è sufficiente. Il decreto richiama infatti anche gli obblighi introdotti dal decreto ministeriale n. 305 del 18 agosto 2025, che ha istituito la piattaforma telematica del Ministero dedicata al censimento dei dispositivi di rilevazione della velocità.

Ogni apparecchiatura deve essere regolarmente registrata nella banca dati ministeriale, poiché l’inserimento costituisce una condizione essenziale per il legittimo utilizzo da parte degli organi di polizia. Senza tale registrazione, anche un dispositivo omologato non può essere impiegato validamente per l’accertamento delle violazioni.

Data center in mare, la nuova frontiera dell’IA: così i server prendono il largo

La corsa globale all’Intelligenza artificiale non sta rivoluzionando soltanto software e algoritmi. A cambiare è anche il modo in cui vengono progettate le infrastrutture che rendono possibile l’elaborazione dei dati. Di fronte alla crescente richiesta di potenza di calcolo, l’industria sta esplorando una soluzione fino a pochi anni fa impensabile: realizzare data center galleggianti, posizionati in mare aperto o lungo le coste, sfruttando l’acqua marina per il raffreddamento dei server.

L’idea nasce dalla necessità di affrontare alcune delle principali criticità che accompagnano la diffusione dell’IA. I moderni data center richiedono enormi quantità di energia elettrica, consumano grandi volumi d’acqua per mantenere operative le apparecchiature e occupano superfici sempre più estese, rendendo complessa l’individuazione di nuove aree edificabili, soprattutto nei territori maggiormente urbanizzati.

Su questo scenario si inserisce l’accordo strategico siglato tra il colosso sudcoreano HD Hyundai e Schneider Electric, che hanno annunciato una collaborazione per sviluppare infrastrutture offshore dedicate all’Intelligenza artificiale. L’obiettivo è unire le competenze nella realizzazione di piattaforme galleggianti con quelle nella gestione dell’alimentazione elettrica, del raffreddamento e dell’efficienza energetica dei grandi data center.

La tecnologia non è del tutto inedita. Già nel 2014 l’azienda statunitense Nautilus Data Technologies aveva realizzato i primi impianti galleggianti, oggi operativi in California e in Irlanda. Tuttavia, l’accelerazione impressa dallo sviluppo dell’IA sta trasformando quella che era una sperimentazione in un settore industriale destinato a crescere rapidamente.

Il principio di funzionamento è relativamente semplice. Le strutture, simili a grandi chiatte o piattaforme offshore, vengono ancorate in mare, nei fiumi o in prossimità delle coste. L’acqua circostante viene utilizzata come sistema naturale di raffreddamento, riducendo il ricorso agli impianti tradizionali e consentendo di espandere la capacità elaborativa senza consumare ulteriore suolo.

Dal punto di vista economico, la prospettiva è particolarmente interessante. Secondo le stime di Moody’s Investors Service, gli investimenti globali nei data center dedicati all’Intelligenza artificiale potrebbero raggiungere i 2.630 miliardi di euro entro il 2030. Una crescita alimentata dalla domanda sempre più elevata di capacità computazionale richiesta dai modelli di IA generativa.

Per i grandi cantieri navali asiatici si tratta di una nuova opportunità di business. Le competenze maturate nella costruzione di piattaforme petrolifere, impianti offshore e grandi navi possono infatti essere riconvertite verso un mercato ad alto valore aggiunto, caratterizzato da margini economici superiori rispetto alla cantieristica tradizionale.

La competizione è già iniziata. Samsung Heavy Industries ha ottenuto l’approvazione preliminare per un progetto di data center galleggiante da 50 MW, sviluppato con il supporto dell’American Bureau of Shipping e del Lloyd’s Register. L’azienda prevede di avviare la nuova tecnologia entro il 2028, grazie anche alla collaborazione con il produttore statunitense di server Supermicro.

Parallelamente, anche altri operatori stanno accelerando. Keppel, a Singapore, sta sviluppando un’infrastruttura galleggiante da 25 MW destinata a testare le potenzialità commerciali della soluzione, mentre in Giappone è nato un consorzio industriale che punta alla realizzazione di un data center offshore al largo di Yokohama. Anche in Europa si registrano le prime iniziative: la startup francese Denv-R ha recentemente presentato un prototipo alimentato da energia fotovoltaica.

Accanto alle opportunità, però, non mancano le incognite. Ad oggi non esistono standard internazionali specifici che disciplinino progettazione, sicurezza e gestione dei data center galleggianti. Restano inoltre da verificare gli effetti a lungo termine dell’ambiente marino sulle apparecchiature elettroniche.

Le vibrazioni generate dal moto ondoso, l’umidità costante, la salsedine e la corrosione potrebbero infatti compromettere l’affidabilità dei server e delle infrastrutture di rete, rendendo indispensabili test approfonditi prima di una diffusione su larga scala.

Il settore dovrà inoltre affrontare temi delicati come la sicurezza informatica, la protezione fisica delle infrastrutture offshore, la continuità dell’alimentazione energetica e l’impatto ambientale delle nuove installazioni.

Giustizia PNRR, missione compiuta. Ma i numeri svelano dove il sistema rischia ancora di incepparsi

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha impresso una delle trasformazioni più significative mai registrate dalla giustizia italiana. La riduzione dei tempi dei procedimenti civili e penali, il drastico abbattimento dell’arretrato e la diffusione di una cultura organizzativa fondata sull’analisi dei dati rappresentano risultati che, fino a pochi anni fa, apparivano difficilmente raggiungibili.

Il miglioramento è stato reso possibile dall’impegno congiunto di magistrati, dirigenti amministrativi e personale degli uffici giudiziari, insieme al contributo determinante dell’Ufficio per il processo, che ha consentito di riorganizzare il lavoro e accelerare la definizione delle controversie.

I numeri fotografano un progresso evidente. Nella giustizia civile il tempo medio di definizione si è ridotto del 40%, mentre nel settore penale il calo è stato del 25%. Ancora più rilevante il risultato ottenuto sull’arretrato civile, diminuito di circa il 90%, uno degli obiettivi cardine fissati dall’Unione europea.

Nonostante questi progressi, il confronto internazionale dimostra che il percorso non può dirsi concluso. Gli standard elaborati dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) indicano durate medie sensibilmente inferiori rispetto a quelle italiane. Anche la Corte di cassazione, pur avendo più che dimezzato i tempi di definizione, registra ancora una durata media di 621 giorni, ben al di sopra dei parametri europei.

L’ultimo monitoraggio ministeriale sulla giustizia civile, aggiornato al 31 dicembre 2025, restituisce inoltre un quadro che smentisce alcuni luoghi comuni. Le differenze non dipendono semplicemente dal divario tra Nord e Sud, ma soprattutto dalla dimensione degli uffici e dalla diversa distribuzione delle materie trattate.

Le disparità territoriali, tuttavia, restano marcate. Nei Tribunali si passa dai 186 giorni di Marsala ai 1.591 giorni di Trieste, mentre nelle Corti d’appello il divario va dai 224 giorni di Trento agli 899 di Taranto.

Nel complesso, 19 Tribunali sono già al di sotto della media europea, mentre 57 riescono a definire le cause in meno di un anno. Soltanto sette superano i due anni di durata. Rimane però un gruppo di uffici che continua a registrare performance negative rispetto al 2019, con incrementi particolarmente significativi a Venezia (+185%), L’Aquila (+115%) e Trieste (+99%).

L’analisi mette in luce due fragilità strutturali. Da una parte vi sono i piccoli Tribunali, dove poche scoperture di organico possono compromettere l’intera attività dell’ufficio. Dall’altra emergono le difficoltà dei Tribunali distrettuali, chiamati a gestire un contenzioso sempre più complesso e numeroso.

È proprio la composizione delle cause civili ad essere profondamente cambiata. Le controversie in materia di lavoro e previdenza rappresentano ormai quasi la metà delle nuove iscrizioni, mentre il peso delle tradizionali cause contrattuali, successorie e sui diritti reali si è progressivamente ridotto.

Parallelamente cresce il contenzioso in materia di protezione internazionale e cittadinanza, che oggi costituisce una delle principali criticità organizzative del sistema. Le pendenze relative alla protezione internazionale superano le 140.000 unità, mentre la capacità di definizione dei Tribunali si ferma a circa 35.000 procedimenti all’anno. A ciò potrebbe aggiungersi un ulteriore consistente afflusso di ricorsi provenienti dalle Commissioni territoriali.

Diversa appare invece la prospettiva per le controversie sui diritti di cittadinanza, destinate a diminuire grazie alle modifiche introdotte dalla legge n. 74/2025.

Anche le Corti d’appello continuano a migliorare, ma restano ancora lontane dagli standard europei. A pesare sono le carenze di personale, gli organici insufficienti e la scarsa attrattività delle sedi più impegnative, fattori che rendono difficoltosa la copertura dei posti disponibili.

L’esperienza del PNRR ha comunque lasciato un’eredità preziosa. L’organizzazione del lavoro basata sui dati statistici e sul monitoraggio delle performance rappresenta oggi uno strumento indispensabile per governare il sistema giudiziario.

Proprio per questo destano qualche perplessità i nuovi obiettivi fissati dal Governo, che prevedono un’ulteriore riduzione dei tempi della giustizia civile e un nuovo abbattimento dell’arretrato entro il 2028. Si tratta di traguardi molto ambiziosi che, senza adeguati investimenti organizzativi e di personale, rischiano di essere difficilmente sostenibili.

La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto quella di smaltire più fascicoli, ma di migliorare anche la qualità della giurisdizione. Oltre agli indicatori quantitativi, sarà infatti necessario valutare aspetti come la stabilità delle decisioni nei successivi gradi di giudizio, il tasso di impugnazione e il rilancio delle udienze in presenza, accompagnando questi obiettivi con interventi mirati sugli uffici più in difficoltà e sulle sezioni chiamate a gestire il crescente contenzioso in materia di protezione internazionale.

Difesa a rischio nullità: senza la delibera, l’avvocato di libero foro resta fuori dal processo

Una formalità apparentemente amministrativa può compromettere l’intera strategia difensiva dell’ente pubblico. È quanto emerge dalla sentenza n. 3484/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che torna a soffermarsi sui presupposti necessari affinché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa affidare la propria rappresentanza in giudizio a un avvocato del libero foro.

La decisione riafferma un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui il ricorso a un professionista esterno non può essere considerato una scelta automatica. L’incarico deve infatti essere preceduto da una specifica e motivata deliberazione, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193/2016. In assenza di tale presupposto, la procura alle liti risulta invalida e il difensore è privo della necessaria legittimazione processuale.

Il caso nasce da una controversia relativa a una cartella di pagamento di modesto importo, riguardante il canone radiotelevisivo del 2013. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente ha impugnato la decisione davanti al giudice tributario di appello.

Nel corso del giudizio, il collegio ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita sia in primo sia in secondo grado attraverso un avvocato del libero foro, senza che nelle procure depositate fosse richiamata alcuna deliberazione motivata che giustificasse tale scelta.

Per i giudici tributari, la mancanza non rappresenta una semplice irregolarità formale. Essa incide direttamente sulla validità del mandato conferito al difensore e determina l’assenza di una valida costituzione in giudizio dell’ente. Di conseguenza, tutti gli atti difensivi compiuti risultano affetti da nullità.

Particolarmente significativo è un ulteriore passaggio della decisione. La Corte afferma infatti che questo vizio riguarda un presupposto essenziale della regolare instaurazione del rapporto processuale e, proprio per tale ragione, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche indipendentemente dalle eccezioni formulate dalle parti.

Il principio assume particolare rilievo per il contenzioso tributario, poiché richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la rappresentanza processuale degli enti pubblici. L’utilizzo di professionisti esterni rimane certamente consentito, ma deve essere accompagnato dal rispetto delle condizioni previste dalla legge, a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La sentenza si inserisce nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32076/2025, richiamata dagli stessi giudici laziali, contribuendo a consolidare una linea interpretativa destinata ad avere effetti pratici su numerosi procedimenti ancora pendenti.

Una PEC può costare caro: il Garante richiama gli avvocati sulla privacy digitale

La trasformazione digitale ha cambiato profondamente il modo in cui gli avvocati gestiscono fascicoli, notifiche e comunicazioni con clienti e controparti. Tuttavia, proprio gli strumenti che hanno reso più veloce l’attività professionale stanno diventando una delle principali fonti di esposizione ai rischi privacy.

È questo il messaggio che emerge dalla Relazione 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, che dedica un focus specifico al settore forense. Dall’analisi dei provvedimenti adottati emerge infatti un dato significativo: molte violazioni non dipendono da sofisticati attacchi informatici, ma da errori apparentemente banali nella gestione delle comunicazioni digitali.

L’invio di un documento all’indirizzo sbagliato, la condivisione di un link privo di adeguate restrizioni di accesso o l’utilizzo di una casella PEC aziendale accessibile a più persone possono determinare la diffusione non autorizzata di dati personali, con conseguenze sia sul piano disciplinare sia sotto il profilo della protezione dei dati.

La casistica richiamata dall’Autorità evidenzia situazioni molto diverse tra loro, accomunate però da un elemento ricorrente: la mancanza di adeguate misure organizzative. In alcuni casi informazioni personali sono state trasmesse a destinatari che non avevano titolo per riceverle; in altri, documenti contenenti dati riservati sono stati condivisi attraverso piattaforme cloud senza cifratura o senza limitare l’accesso ai soli soggetti autorizzati. Vi sono poi episodi nei quali comunicazioni contenenti informazioni strettamente personali sono state inviate a indirizzi di posta elettronica aziendali, consentendo a terzi di prenderne visione.

La lezione che emerge va oltre il singolo episodio. Il GDPR impone infatti al professionista di valutare preventivamente il rischio connesso alle modalità di trasmissione delle informazioni. Non è sufficiente che il contenuto della comunicazione sia legittimo: anche lo strumento utilizzato e i destinatari individuati devono garantire un livello di protezione adeguato ai dati trattati.

Allo stesso tempo, il quadro non può essere letto in modo assoluto. L’attività dell’avvocato presenta caratteristiche peculiari che richiedono un costante bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto di difesa. La stessa giurisprudenza del Garante riconosce che, quando il trattamento dei dati risulta strettamente funzionale all’esercizio dell’attività difensiva o all’avvio di un procedimento giudiziario, la valutazione non può prescindere dalle esigenze della tutela giurisdizionale. In diverse occasioni, infatti, l’Autorità ha ritenuto prevalente l’interesse alla difesa rispetto alle contestazioni formulate in materia di privacy.

Questa distinzione assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle competenze istituzionali. Le contestazioni riguardanti documenti prodotti nel corso di un giudizio, così come i trattamenti effettuati dagli ausiliari dell’autorità giudiziaria, ricadono normalmente nella sfera delle valutazioni processuali demandate al giudice e non al Garante, a conferma della necessità di preservare l’autonomia della funzione giurisdizionale.

Per gli studi legali il messaggio è chiaro: la compliance privacy non può più limitarsi alla predisposizione dell’informativa o all’aggiornamento del registro dei trattamenti. Diventa indispensabile investire nell’organizzazione del lavoro quotidiano, definendo procedure per la gestione delle e-mail, verificando attentamente i destinatari delle comunicazioni, limitando l’accesso ai documenti condivisi, adottando strumenti di cifratura e pseudonimizzazione e formando costantemente collaboratori e personale amministrativo.

Antiriciclaggio, svolta per i notai: nasce la banca dati nazionale delle operazioni sospette

Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio si prepara a compiere un importante salto di qualità. Dal 23 luglio 2026 entrerà infatti in vigore il decreto legislativo n. 122/2026, che introduce un nuovo modello di supporto ai notai nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), puntando su un approccio più strutturato, uniforme e basato sull’analisi centralizzata delle informazioni.

La novità principale è l’istituzione di un organismo indipendente presso il Consiglio Nazionale del Notariato, dotato di autonomia funzionale e destinato a diventare un punto di riferimento per l’attività antiriciclaggio della categoria. Il nuovo organismo gestirà una banca dati dedicata nella quale confluiranno copie autentiche degli atti, dati e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo non è sostituire il giudizio professionale del notaio, ma rafforzarlo. Attraverso l’analisi delle informazioni raccolte, il nuovo organismo potrà fornire indicazioni sui profili di rischio delle operazioni, assistere il professionista nella valutazione dei singoli casi e agevolare, quando necessario, la trasmissione delle segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Il decreto ribadisce che la responsabilità degli obblighi antiriciclaggio rimane integralmente in capo al notaio. Tuttavia, il legislatore introduce un sistema che valorizza la collaborazione con il nuovo organismo, prevedendo una maggiore tutela per i professionisti che abbiano correttamente seguito le procedure e le indicazioni operative. Salvo i casi caratterizzati da dolo, reiterazione o violazioni particolarmente gravi, l’adesione al nuovo modello organizzativo potrà incidere anche sul trattamento sanzionatorio.

La scelta appare coerente con il ruolo che il notariato già ricopre nel sistema nazionale di prevenzione. Secondo gli ultimi dati dell’UIF, infatti, circa il 96% delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai professionisti viene trasmesso proprio dai notai, confermando come la categoria rappresenti uno degli interlocutori più rilevanti nell’attività di individuazione delle operazioni a rischio.

L’entrata in funzione del nuovo organismo richiederà comunque ulteriori passaggi attuativi. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere emanato il decreto ministeriale che definirà, tra l’altro, le modalità operative della banca dati, le informazioni da acquisire e i criteri di funzionamento del sistema.

La riforma si inserisce in un contesto di più ampia evoluzione della disciplina antiriciclaggio. Dal 1° luglio 2026 sono infatti operative anche le nuove disposizioni dell’UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette, che rafforzano il principio secondo cui la SOS non può mai essere il risultato di automatismi o della semplice presenza di indicatori di rischio. Ogni segnalazione deve derivare da una valutazione professionale concreta, individualizzata e motivata, capace di collegare il profilo del cliente con l’operazione effettivamente osservata.

Le nuove regole incidono anche sull’organizzazione degli studi professionali. Per associazioni professionali, studi associati e società tra professionisti diventa obbligatorio adottare procedure interne dedicate alla gestione delle SOS e individuare un referente interno incaricato dei rapporti con l’UIF. Rimane invece facoltativa, pur fortemente consigliata, l’adozione di analoghe procedure da parte del professionista individuale. In ogni caso, la decisione finale di effettuare una segnalazione resta una responsabilità non delegabile.

Privacy, le iniziali non bastano: il Garante cambia le regole dell’anonimato

Molte organizzazioni sono convinte che sostituire il nome e il cognome di una persona con le sole iniziali sia sufficiente a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dimostra invece che questa convinzione può rivelarsi un errore, con conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio.

Con il provvedimento n. 307 del 2026, l’Autorità ha infatti sanzionato un istituto scolastico per aver pubblicato sul proprio sito un avviso relativo all’istruzione domiciliare di uno studente. Pur riportando esclusivamente le iniziali del minore, il documento conteneva ulteriori informazioni – come la classe frequentata, il riferimento alla documentazione sanitaria e altri elementi contestuali – che rendevano comunque possibile identificarlo.

Secondo il Garante, la tutela della privacy non può limitarsi alla cancellazione del nominativo. Occorre valutare se l’insieme delle informazioni pubblicate consenta, direttamente o indirettamente, di ricondurre i dati a una persona determinata o determinabile. Quando ciò avviene, il trattamento resta soggetto a tutte le garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

La decisione assume particolare rilievo perché coinvolge dati relativi alla salute, appartenenti alle categorie particolari di dati personali che il GDPR sottopone a un livello di protezione rafforzato. Anche un riferimento indiretto a una condizione sanitaria può determinare una violazione della riservatezza se il soggetto interessato risulta identificabile.

Il principio espresso dall’Autorità va ben oltre il settore scolastico. Ogni amministrazione pubblica, azienda o professionista che pubblichi atti, graduatorie, circolari, comunicazioni o documenti online è chiamato a verificare non soltanto quali dati vengano diffusi, ma anche se la loro combinazione possa consentire di individuare gli interessati.

Si tratta di un cambio di prospettiva ormai consolidato nella disciplina europea: l’anonimizzazione non dipende dall’eliminazione di un singolo elemento identificativo, ma dall’impossibilità concreta di risalire all’identità della persona attraverso tutte le informazioni disponibili.

Per questo motivo, le organizzazioni dovrebbero affiancare alle tradizionali procedure di oscuramento una valutazione preventiva del rischio di reidentificazione, soprattutto quando vengono trattati dati sanitari, informazioni riguardanti minori o altre categorie di dati particolarmente sensibili.

L’IA crea immagini ma i rischi li paga l’impresa: ecco cosa cambia dal 2 agosto

L’intelligenza artificiale generativa ha trasformato radicalmente il modo in cui le imprese realizzano immagini per campagne pubblicitarie, cataloghi, siti web e social network. Creare contenuti visivi di elevata qualità richiede oggi pochi minuti e competenze tecniche limitate. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un quadro normativo sempre più articolato, nel quale il vero elemento critico non è la tecnologia, bensì la responsabilità giuridica di chi pubblica i contenuti.

L’errore più comune è pensare che il rischio ricada esclusivamente sul fornitore del software o sull’agenzia incaricata della produzione delle immagini. In realtà, sotto il profilo giuridico, è l’impresa che utilizza e diffonde quei contenuti a dover rispondere dell’eventuale violazione di diritti di terzi, della normativa sulla privacy o delle nuove disposizioni europee in materia di intelligenza artificiale.

Le criticità possono emergere già nella fase di generazione delle immagini. I sistemi di IA sono infatti in grado di creare scenari che includono inconsapevolmente marchi registrati, beni culturali, opere protette dal diritto d’autore oppure persone realmente identificabili. In altri casi possono produrre immagini molto simili a opere già esistenti, con conseguenti contestazioni sul piano del copyright o della concorrenza. Se vengono elaborati volti o caratteristiche biometriche, entrano inoltre in gioco le regole previste dal GDPR, con particolare attenzione quando sono coinvolti soggetti minorenni.

La pubblicazione rappresenta un secondo livello di rischio. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale introduce infatti specifici obblighi di trasparenza per i contenuti sintetici. Dal 2 agosto 2026, i fornitori dei sistemi dovranno rendere riconoscibili gli output generati artificialmente attraverso apposite marcature tecniche, mentre chi pubblica tali contenuti dovrà informare il pubblico quando previsto dalla normativa. Si tratta di un adempimento che grava direttamente sull’organizzazione che diffonde il materiale, indipendentemente da chi lo abbia realizzato.

Accanto agli obblighi europei si rafforzano anche i profili di responsabilità previsti dall’ordinamento italiano. La diffusione di immagini, video o registrazioni vocali alterati mediante intelligenza artificiale senza il consenso dell’interessato può integrare fattispecie penalmente rilevanti, mentre immagini pubblicitarie che rappresentino prodotti in modo fuorviante possono essere considerate pratiche commerciali scorrette, con possibili interventi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Particolarmente delicato resta anche il tema del diritto d’autore. La recente evoluzione normativa italiana riconosce tutela alle opere realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale solo quando rappresentano il risultato dell’effettivo lavoro creativo dell’autore. Ciò apre interrogativi ancora irrisolti sul valore giuridico dei prompt e sul livello di intervento umano necessario affinché un contenuto possa beneficiare della protezione autoriale. Molte immagini generate automaticamente rischiano quindi di non godere della piena tutela prevista per le opere dell’ingegno, con conseguenze anche sul loro sfruttamento commerciale.

Le imprese devono inoltre prestare attenzione alle condizioni contrattuali dei servizi di IA utilizzati. Numerose piattaforme prevedono, infatti, la possibilità di utilizzare le immagini caricate dagli utenti per l’addestramento dei modelli, con il rischio che fotografie di prodotti, prototipi o materiali riservati possano contribuire ad alimentare i dataset utilizzati dal sistema. Per questo motivo diventa fondamentale verificare attentamente licenze, condizioni d’uso, clausole contrattuali e livelli di protezione offerti dai fornitori.

La vera sfida, quindi, non consiste semplicemente nell’adottare strumenti di intelligenza artificiale, ma nel governarne l’utilizzo attraverso procedure organizzative adeguate. Formazione del personale, policy interne, verifica preventiva dei contenuti, aggiornamento delle liberatorie, controllo dei diritti di utilizzo e revisione delle coperture assicurative diventano elementi essenziali di una strategia di compliance che coinvolge non solo i reparti marketing, ma anche gli uffici legali, la governance aziendale e i responsabili della protezione dei dati.

La battaglia si sposta sugli algoritmi: il conto per i social potrebbe essere salato

Negli ultimi anni il confronto tra istituzioni e grandi piattaforme digitali ha cambiato profondamente prospettiva. Se in passato il tema principale riguardava la rimozione dei contenuti illeciti, oggi l’attenzione si concentra sempre più sui meccanismi che regolano il funzionamento dei social network: algoritmi di raccomandazione, notifiche continue, riproduzione automatica dei contenuti e scorrimento infinito sono ormai considerati elementi che possono incidere direttamente sulle abitudini degli utenti e, in particolare, sul benessere dei minori.

Questo cambiamento si riflette anche nelle iniziative giudiziarie. Negli Stati Uniti si moltiplicano le azioni promosse da famiglie e amministrazioni pubbliche contro le principali piattaforme, mentre anche in Italia è approdata davanti ai giudici un’azione collettiva che mira non tanto a ottenere un risarcimento economico, quanto a chiedere una modifica del modo in cui i servizi vengono progettati e gestiti. L’obiettivo è intervenire sui cosiddetti “dark pattern”, ossia quelle funzionalità pensate per aumentare il tempo trascorso online e il coinvolgimento degli utenti.

Sul piano normativo il punto di riferimento è rappresentato dal Digital Services Act, che impone alle piattaforme di grandi dimensioni obblighi sempre più stringenti nella valutazione e nella mitigazione dei rischi sistemici. Il regolamento europeo non si limita a prevedere controlli da parte delle autorità competenti, ma apre anche la strada a possibili iniziative giudiziarie da parte degli utenti che ritengano di aver subito un danno derivante dalla violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea.

Parallelamente cresce l’attenzione verso la tutela dei minori. Secondo le più recenti rilevazioni europee, una quota significativa di adolescenti riferisce di provare stress, tristezza o senso di esclusione collegati all’utilizzo dei social media. L’età del primo accesso alle piattaforme appare inoltre correlata al tempo trascorso davanti agli schermi, alimentando il dibattito sull’opportunità di introdurre limiti più rigorosi e sistemi efficaci di verifica dell’età.

Proprio su questo terreno si stanno confrontando i governi europei. Alcuni Paesi stanno valutando restrizioni sempre più severe per l’accesso dei minori ai social network, mentre la Commissione europea è impegnata nella definizione di linee guida comuni che consentano di conciliare la protezione dei giovani con il rispetto del quadro normativo europeo. Tra gli strumenti allo studio figurano sistemi di verifica dell’età capaci di garantire la tutela della privacy senza richiedere la diffusione di dati personali.

Anche il Parlamento italiano discute diverse proposte legislative, accomunate dall’obiettivo di rafforzare la sicurezza online dei minori. I testi presentano approcci differenti: alcuni puntano principalmente sul divieto di accesso sotto una determinata età, altri introducono obblighi di verifica dell’identità, limitazioni alla profilazione pubblicitaria e maggiori responsabilità per i gestori delle piattaforme nella progettazione degli algoritmi e delle funzionalità che possono incentivare un utilizzo compulsivo dei servizi digitali.

Per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni il tema assume un rilievo crescente anche sotto il profilo della compliance. La progettazione delle piattaforme digitali non rappresenta più soltanto una scelta tecnologica o commerciale, ma diventa un elemento sottoposto a valutazioni giuridiche, regolatorie ed etiche. La tendenza europea è quella di attribuire ai fornitori di servizi digitali una responsabilità sempre più ampia non solo per ciò che ospitano, ma anche per il modo in cui orientano e influenzano il comportamento degli utenti attraverso gli algoritmi.

Torna il phishing della tessera sanitaria: false email a nome del Ministero della Salute

Una vecchia conoscenza si riaffaccia nelle caselle di posta degli italiani. In questi giorni sta circolando una nuova ondata di email che sfruttano abusivamente il nome del Ministero della Salute per convincere i destinatari a “rinnovare” la propria tessera sanitaria. Il Ministero ha diffuso un avviso: si tratta di una campagna di phishing, e nessuna di quelle comunicazioni è ufficiale.

Il meccanismo della truffa

Lo schema è collaudato ma sempre efficace. L’email invita a cliccare su un link per completare il presunto rinnovo; il collegamento porta però a un sito contraffatto, costruito per somigliare graficamente ai portali istituzionali. Qui alla vittima viene chiesto di compilare un modulo inserendo una lunga serie di dati personali e sensibili. Informazioni che, una volta carpite, possono alimentare un mercato illecito: rivendita a terzi, clonazione di documenti, frodi di ogni genere.

Il dettaglio che smaschera tutto

C’è un elemento che, da solo, dovrebbe far cadere l’intero castello: la tessera sanitaria non si rinnova su richiesta. Il documento ha validità di sei anni e, alla scadenza, la nuova tessera viene spedita automaticamente al titolare. Salvo i casi di furto o smarrimento, non esiste alcuna procedura da attivare — e comunque le eventuali richieste passano esclusivamente dai canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate. Il Ministero della Salute, peraltro, non invia mai email con link per il rinnovo né richiede dati tramite moduli online non istituzionali.

Le tre regole di autodifesa

I consigli delle autorità sono semplici e valgono per qualunque tentativo di phishing: non cliccare sui link contenuti nei messaggi sospetti, non inserire mai dati personali o sensibili, eliminare subito l’email. Per informazioni e aggiornamenti, l’unico riferimento affidabile restano i siti istituzionali del Ministero della Salute e delle amministrazioni competenti.

Il phishing “sanitario” fa leva su un documento che tutti possediamo e su una scadenza che sembra plausibile: è proprio questa apparente normalità a renderlo insidioso. La miglior difesa, come sempre, è sapere come funzionano davvero le procedure pubbliche — e diffidare di chiunque chieda i nostri dati con troppa urgenza.

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