7 Aprile 2026 - Giustizia

Magistratura onoraria, svolta del Consiglio di Stato: riconosciuti ferie, Tfr e contributi ai giudici di pace cessati

Una decisione destinata a incidere sulla giurisprudenza nazionale apre al riconoscimento dei diritti economici e previdenziali per gli ex giudici di pace. Confermato il dualismo con i togati, ma sancito il diritto a tutele finora negate

Il Consiglio di Stato interviene con una pronuncia destinata a lasciare il segno nel dibattito sulla magistratura onoraria. Con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, Palazzo Spada ha accolto, sia pure parzialmente, il ricorso di un’ex giudice di pace, riconoscendo una serie di diritti economici e previdenziali fino ad oggi negati.

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rafforzando il principio secondo cui non è ammissibile escludere i magistrati onorari da tutele fondamentali come ferie retribuite e copertura previdenziale. Il Collegio ha quindi stabilito il diritto alla corresponsione delle ferie maturate e non godute per l’intero periodo di servizio, oltre al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione contributiva.

Resta fermo, tuttavia, il principio della non piena equiparazione tra magistratura togata e onoraria: il riconoscimento dei diritti avviene senza incidere sulla distinzione strutturale tra le due figure. Anche sotto il profilo economico, infatti, il parametro di riferimento individuato è quello della retribuzione iniziale del magistrato ordinario (classe HH03), utilizzato esclusivamente come base di calcolo e non come elemento di assimilazione.

Di particolare rilievo è anche il riconoscimento del risarcimento del danno per l’abuso nella reiterazione dei rapporti a termine. Non essendo più possibile una stabilizzazione, il Consiglio di Stato ha individuato nel ristoro economico l’unico rimedio idoneo, disponendo il pagamento di 14 mensilità. A ciò si aggiunge l’obbligo per il Ministero della Giustizia di versare i contributi dovuti e di ricostruire integralmente la posizione previdenziale della ricorrente.

La pronuncia, oltre a definire il caso concreto, apre un fronte più ampio sul piano sistemico, con possibili effetti su numerosi contenziosi analoghi.

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