Digitale, problemi di privacy in UE

EDPS e EDPB, rischi e problemi di privacy con la condivisione dei dati in Unione Europea

Sia il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) nutrono perplessità nei confronti delle nuove normative europee sulla privacy in ambito digital. In particolare, richiamano l’attenzione sui rischi della condivisione dei dati degli utenti secondo quanto regolano le nuove proposte EU (DGADSADMA). Effettivamente, si rischia di violare proprio il GDPR.

Proposte per un Mercato Unico Digitale europeo, con rispetto ai valori di privacy

Innanzitutto, ricordiamo che le proposte regolatorie della Commissione in ambito di tutela dei dati informatici è contenuta in tre testi principali:

Ora, il 18 novembre 2021 si diffonde sul sito del Garante privacy italiano il parere dell’EDPB e dell’EDPS su tali proposte. Si tratta di un parere importante per il suo contenuto ma ancora di più per il momento nel quale viene diffuso.

Poi, ricordiamo che ognuna di queste proposte regolatrici è ideata e voluta con l’auspicio di direttive comuni europee in vista anche di un Mercato Unico digitale ed economico. Dunque, l’ambizione è di poter competere in ambito digitale con i grandi colossi mondiali del settore, Cina e USA.

Ovviamente, tutto il Pacchetto digitale si basa anche sulla dichiarata volontà di dettare regole per l’economia digitale che siano rispettose dei valori fondamentali della UE a cominciare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e del GDPR.

Il problema di privacy digitale in UE e il parere di EDPB e EDPS

EDPB e EDPS mettono in rilievo che le regole contenute nelle proposte hanno di mira, proprio a tutela del Mercato unico digitale, la condivisione dei dati tra soggetti pubblici e privati. Inoltre, questo anche per promuovere l’utilizzazione delle nuove tecnologie digitali. In primis, l’Intelligenza Artificiale, non a caso oggetto di una apposita proposta regolatoria.

Ora, si noti che le regole delle proposte si riferiscono ai dati non personali, mentre la critica sui rischi riguarda i dati personali. In effetti, tali proposte non contengono alcuna garanzia specifica per i trattamenti di dati personali. Tuttavia, in molti casi si prefigurano garanzie ritagliate sul GDPR e sulla necessità di assicurare che gli interessati mantengano anche il controllo sui loro dati.

Per questa ragione, necessario chiedere alla Commissione e al Parlamento di vigilare sugli aspetti messi in luce dallo EDPB. Così, si garantirà che il rispetto del GDPR e la compatibilità della nuova regolazione col quadro normativo europeo sia una realtà effettiva e non una pura affermazione di scarso contenuto.

Digitale, problemi di privacy in UE: il ruolo delle Autorità di protezione dei dati personali

Inoltre, il parere dello EDPB chiede anche ai decisori europei di vigilare sul ruolo delle Autorità di protezione dei dati personali e sulle risorse concretamente messe a loro disposizione. In effetti, sembra che le proposte regolatorie diano vita a nuove forme di controllo sull’applicazione delle nuove regole.

Così, si stabilisce una nuova Governance che riconosce una posizione di primazia alla Commissione anche sul piano del costante aggiornamento della nuova normativa, sia importante e centrale il ruolo delle Autorità di protezione dei dati personali.

Solo un forte ruolo di queste Autorità può concretamente rendere credibile anche per il futuro l’effettiva compatibilità tra la nuova normativa e il quadro regolatorio europeo in materia di diritti fondamentali.

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Fermo e aggiornamento del Portale Istanza Web

Dalle ore 11:30 fino alle 12:00 del giorno 28 Dicembre 2021

 il portale Istanza Web https://lsg.giustizia.it non sarà disponibile per l’attività di aggiornamento propedeutiche al rilascio della nuova versione, previsto per le ore 12:00 dello stesso giorno.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

Contributo unificato, chi rimborsa la sanzione?

A chi chiedere il rimborso della sanzione per mancato o tardivo pagamento del contributo unificato?

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero chiarisce i dubbi in merito ai rimborsi delle sanzioni per mancato o tardivo versamento del contributo unificato. Lo fa con la Circolare del 17 dicembre 2021 protocollo 0044636Testo delle spese di Giustizia in caso di omesso o tardivo pagamento del contributo unificato. Nello specifico, la domanda principale a cui rispondere è a chi si deve inoltrare la richiesta dell’istanza di rimborso.

 

 

I compiti dell’Ufficio Giudiziario ed Equitalia in merito a sanzioni, rimborsi e contributo unificato

Il Dipartimento, un’attenta analisi alla normativa di settore, chiarisce che:

  • La quantificazione del contributo unificato da recuperare tramite Equitalia S.p.a. spetta all’ufficio giudiziario;
  • Invece, la quantificazione della sanzione, la sua irrogazione e la sua iscrizione a ruolo sono di competenza della Società.

Inoltre, ricorda che la precedente Circolare n. 33/2007 si occupa solo del rimborso del contributo unificato. Infatti, tale Circolare prevede che le istanze siano presentate all’ufficio giudiziario competente. Quest’ultimo, dopo aver compiuto l’istruttoria, inoltra all’Agenzia delle Entrate il provvedimento che contiene il diritto al rimborso del contributo. Tuttavia, non dispone nulla in merito alla sanzione.

Ad ogni modo, l’Ufficio giudiziario non può esperire l’istruttoria relativa al rimborso della sanzione. Difatti, non provvede alla notifica dell’invito al pagamento e non prende parte al procedimento di quantificazione e irrogazione della sanzione. Questo perché non conosce il termine di scadenza assegnato al debitore.

Inoltre, il diritto al rimborso della sanzione già versata ha origine da un provvedimento particolare. Ossia, riguardo l’annullamento della partita di credito di Equitalia Giustizia S.p.a. La società in questione cura la cancellazione della scrittura dal registro SIAMM.

In conclusione, la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione per omesso o tardivo pagamento del contributo unificato spetta alla società Equitalia S.p.a. Infatti, è ad essa che compete l’avvio sia dell’istruttoria che della procedura di rimborso.

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Antitrust: clausole vessatorie nei contratti Cloud

I contratti Google Drive, DropBox e iCloud Apple contengono clausole vessatorie, interviene l’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accerta la sussistenza di una serie di violazioni alle disposizioni del Codice del Consumo. In particolare, in materia di clausole vessatorie relative ad alcune presenti all’interno dei contratti Cloud. A tal proposito, il problema è lo squilibrio di potere contrattuale ai danni degli utenti, che lo segnalano.

Il caso delle clausole vessatorie nei contratti Cloud dei colossi dei servizi informatici

A seguito del riconoscimento delle clausole vessatorie nei contratti di Google DriveDropBox e iCloud Apple, l’Associazione Nazionale Utenti di Servizi pubblici, che accoglie le segnalazioni. Ecco com’è andata.

Il 20 agosto 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviava alcuni procedimenti contro le seguenti società:

Ognuno di essi in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), offrono servizi di:

  • File hosting;
  • Cloud storage;
  • Sincronizzazione automatica dei file;
  • Cloud personale e software client.

 

 

In particolare, gli utenti avvisavano che tali piattaforme violavano di diverse disposizioni del Codice del Consumo. Ossia, presentavano all’interno dei propri termini di servizio per l’utilizzo delle piattaforme Cloud alcune clausole fumose. In effetti, a detta dei consumatori queste lasciavano spazio a margini di potenziale abuso nella:

  • Preclusione per il consumatore della possibilità di esercitare pienamente la propria libertà di autodeterminazione contrattuale. In particolare, in relazione alla sottoscrizione delle condizioni generali e con riferimento alla determinazione del contenuto;
  • Alterazione dell’equilibrio tra le parti contrattuali.

Antitrust interviene sulle segnalazioni degli utenti: contratti con clausole vessatorie nei servizi Cloud

Successivamente, Google Drive e DropBox predisponevano delle modifiche ad alcune delle clausole in esame. E dunque, tali modifiche sanavano il carattere di vessatorietà posto al vaglio dell’Autorità. Invece, iCloud Apple si limitava ad evidenziare i profili di liceità delle clausole sottoposte a controllo.

Insomma, per ognuno dei colossi dei servizi informatici, l’AGCM dispone la pubblicazione dei provvedimenti emessi sulle rispettive home page dei siti internet. Pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Ora, notiamo che il ragionamento dell’Autorità si basa su due considerazioni fondamentali. La prima è di natura prettamente giuridica – normativa e giurisprudenziale –; la seconda è di carattere meramente logico e notorio. Ossia:

  1.  l’AGCM ricorda che secondo l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea“il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE, il cui recepimento è avvenuto tramite gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al Professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione; nella sua costante giurisprudenza, la richiamata Corte ha sottolineato la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, proprio in ragione di siffatta posizione di inferiorità, situazione che li induce ad aderire alle condizioni predisposte dal Professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse”.
  2. Si assume che i servizi offerti da tali Società si scelgano con sempre maggior frequenza dai consumatori, come unico strumento di memorizzazione dei dati. Questi ultimi possono essere di svariata tipologia, specialmente di carattere personale. Perciò, costituiscono informazioni meritevoli di una protezione rafforzata e favorevole all’utente.

Si accerta la violazione delle disposizioni del Codice del Consumo

A questo punto, è interessante notare che i tre provvedimenti hanno in comune l’accertamento in positivo della violazione del medesimo disposto normativo. Ovvero, l’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), del Codice del Consumo. Infatti, i contratti Cloud in esame prevedevano il diritto del Professionista di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento, le condizioni originariamente pattuite dalle parti.

Secondo l’Autorità, tali clausole si pongono apertamente in violazione della normativa italiana ogniqualvolta esse non prevedano espressamente:

  • la modalità per la comunicazione delle variazioni unilaterali;
  • il motivo a fondamento della modifica (preferibilmente per iscritto);
  • un termine certo di almeno 15 giorni per la comunicazione delle variazioni unilaterali di portata sostanziale.

Praticamente, tale facoltà si concretizzava nella prassi dei Professionisti di apportare modifiche al costo del servizio. Dunque, l’Autorità coglieva l’occasione per affermare un importante principio di dirittonon dovrebbe sussistere alcuna distinzione tra utenti paganti e non paganti. Infatti, il consumatore sottoscrive in entrambi i casi le condizioni contrattuali che vengono mantenute fino alla cancellazione del servizio.

Effettivamente, tra i due casi varia solo lo spazio di archiviazione messo a disposizione e le connesse condizioni economiche. Perciò:

“la modifica delle clausole contrattuali o del prezzo originario (anche dal valore 0 a un valore positivo) va, dunque, sempre motivata dal Professionista e le motivazioni che potrebbero essere addotte vanno inserite nel contratto stesso ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. m), del Codice del consumo”.

Il secondo tipo di clausola vessatoria: esclusione di responsabilità nei contratti Cloud

Ora, vediamo che il secondo tipo di clausola vessatoria riguarda la violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del Consumo. Sostanzialmente, i Professionisti escludevano qualsiasi responsabilità per il cattivo o mancato funzionamento del servizio. Inoltre, stesso atteggiamento rivolgevano anche per i danni causati al dispositivo e ai dati caricati.

Così, ponevano a carico del consumatore l’intero rischio ed escludevano qualsiasi tutela o diritto di quest’ultimo. Pertanto, senza fornire alcun tipo di garanzia. Difatti, tali clausole “a scatola chiusa” esonerano il fornitore da responsabilità per ogni eventuale errore o malfunzionamento che si dovesse verificare.

Di conseguenza, il consumatore non può chiedere alcun risarcimento nel caso in cui dovesse subire dei danni in seguito all’uso del servizio. Ad esempio, per la perdita di dati o l’interruzione dell’attività.

Dunque, secondo l’AGCM:

“ai fini dell’equilibrio tra gli interessi delle parti, il Professionista non deve ovviamente rispondere per i danni cagionati dalle azioni od omissioni che dipendono dalla condotta dolosa o colposa di terzi e/o che sfuggono alla propria sfera di controllo ma è necessario prevedere, nel contratto, diversi gradi di responsabilità del Professionista in funzione delle diverse tipologie di eventi che possano verificarsi a danno del consumatore, distinguendo tra quelli riconducibili alla Parte e quelli ad essa non riconducibili”.

La normativa in merito

Effettivamente, la graduazione di responsabilità è un principio discendente dall’art. 1225 del Codice Civile: “se l’inadempimento o il ritardo non dipende dal dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”.

Pertanto, l’Autorità conclude che la limitazione di responsabilità dovrebbe riguardare eventi che influenzano la prestazione dovuta determinandone la sopravvenuta impossibilità. Invece, una sua eccessiva ed arbitraria estensione riduce lo spazio di tutela sostanziale e processuale normalmente riconosciuto al consumatore.

 

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IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie

IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie

Tutti i benefici fiscali possibili con le ristrutturazioni edilizie

Quando si applica l’IVA al 22%, 10% e 4% in merito alle ristrutturazioni edilizie? Quali altri benefici fiscali si dedicano alla riqualificazione del patrimonio edilizio? Vediamo assieme le specifiche.

Ristrutturare abitazioni, aliquota IVA ridotta al 10% per manutenzione ordinaria e straordinaria

Innanzitutto, ricordiamo che nel sistema giuridico italiano esistono differenti aliquote fiscali che si applicano ogniqualvolta si spende per ristrutturazioni edilizie. A tal proposito, quali interventi godono di agevolazioni? Ecco a confronto le norme che trattano di questo.

In particolare, la Legge n. 488/99 individua nella ristrutturazione edilizia, ossia nella manutenzione ordinaria e straordinaria, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Tale specifica si esprime con l’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2 della detta Legge. L’applicazione dell’aliquota agevolata si riserva per: contratti d’appalto; di opera; di concessione con posa in opera o con accordi negoziali.

Nello specifico, la Legge n. 488/99 si riferisce a:

  • Manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • Restauro e risanamento conservativo;
  • Ristrutturazione edilizia.

 

 

Il confronto con l’emendamento Legge di Bilancio 2018

Ulteriori informazioni in merito si leggono nell’emendamento della Legge di Bilancio 2018, in particolare nell’articolo 3, co. 6 bis. Qui, si rileva che l’aliquota IVA al 10% si riserva per i beni significativi nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Ora, si prenda nuovamente in considerazione la Legge 488/1999 si evince che l’IVA agevolata si applica fino alla concorrenza del valore della prestazione. A tal proposito, si considera al netto del valore dei beni significativi.

Pertanto, il primo passo da fare è quello di stabilire cosa sono i beni significativi per i quali non si applica l’IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero edilizio, in richiamo della Legge di Bilancio 2018. Praticamente, bisogna determinare i beni significativi sulla base dell’autonomia funzionale delle parti separate rispetto al manufatto principale.

In sostanza, è come l’Agenzia delle Entrate spiegava nella circolare n. 12/E del 2016. Ovvero, in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non si devono comprendere nel valore del bene. Invece, lo si comprende nel valore della prestazione.

I beni significativi su cui si può applicare l’aliquota IVA al 10%, specifiche

Ora, elenchiamo quali sono questi beni significativi che il D.M. 29 dicembre 1999 individua:

  • ascensori e montacarichi;
  • Infissi esterni e interni;
  • Caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Per tali beni vige la regola dell’applicazione dell’IVA agevolata fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del loro valore. In tali casi, il contribuente dovrà sottrarre al valore complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. In sintesi, su questi beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra:

  • Valore complessivo della prestazione;
  • Quello dei beni stessi.

Infine, si sottolinea come l’aliquota IVA del 10% si applichi solo alle forniture dei cosiddetti beni finiti. Ossia, a quei beni che, anche se incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. Invece, si escludono le materie prime e semilavorate.

Lavori di recupero del patrimonio edilizio, altri interventi con IVA agevolata

A questo punto, diamo uno sguardo al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA. Qui, si tratta delle cessioni di beni finiti che si forniscono per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ad essi è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%.

Poi, si segue alla lettura dell’art. 31 della legge n. 457/78, dove alle lettere da a) ad e) si considerano cinque distinti interventi di recupero:

  • ristrutturazione urbanistica;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • manutenzione ordinaria;
  • ristrutturazione edilizia;
  • manutenzione straordinaria.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. Inoltre, riguardano anche l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso. Infine, riguardano anche l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

A questo proposito, si noti che con la nuova nozione di ristrutturazione si contemplano: l’ampliamento delle fattispecie agevolabili con aliquota del 10% e anche le riqualificazioni edilizie di cui all’art. 16- bis del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Detrazioni agevolative con aliquota IVA al 4% in merito alle ristrutturazioni edilizie

Innanzitutto, ricordiamo che la vigente normativa sull’IVA prevede che scontino un’aliquota agevolata al 4%:

 “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

A tal proposito, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50% su un importo massimo di 96.000 euro. Nel caso in cui la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • I lavori che si effettuano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • Le prestazioni per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. Come da art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Ora, si noti che la detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% che si prevede per le spese sanitarie riguardo i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Infatti, la detrazione si attua solo per gli interventi sugli immobili che favoriscano la mobilità interna ed esterna del disabile. Invece, non si applica per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

Agevolazioni favorite dal nuovo Superbonus al 110% e cessione credito d’imposta

Sui costi degli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche dal 1° gennaio 2021, interviene il Superbonus al 110%. Essi mirano a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

In merito, per richiedere tale agevolazione è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (gli interventi trainanti).

Infine, in alternativa alla detrazione, si può optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta. Questo si corrisponde alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. L’importo massimo non è superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (lo sconto in fattura).

 

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Decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972 approvato dal Consiglio dei Ministri

Il 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972, istituendo un nuovo regolamento. La legge è in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre ed entra in vigore il 24 dello stesso mese. Con esso si auspica di modificare radicalmente il quadro normativo attuale migliorando la qualità dei servizi e rafforzando la tutela dei consumatori.

Approvazione del dl e punti chiave del Codice delle comunicazioni elettroniche italiano

Anzitutto, è importante ricordare che l’approvazione del dl potrebbe porre fine alla procedura di infrazione che la Commissione aveva avviato nei confronti dell’Italia. Succedeva il 3 febbraio 2021 (infrazione INFR (2021)0056) per non aver trasposto il Codice entro il termine ultimo del 21 dicembre 2020, come stabilito dalla Direttiva 2018/1972.

Ora, vediamone assieme i punti chiave.

I contratti avranno una durata massima di 24 mesi

Qualsiasi contratto (comprese le rate di apparati) dovrà durare massimo 24 mesi. Inoltre, vi è l’obbligo che si preveda che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. Eppure, ecco l’eccezione:

“contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”.

Tuttavia:

“un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.

 

 

Rinnovi e tariffe nuove più chiari col nuovo codice comunicazioni elettroniche italiano

Ora, i fornitori devono informare l’utente finale almeno con due mesi d’anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto. Dunque, si spiegheranno in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole. Sia per quanto riguarda la fine dell’impegno contrattuale sia in merito alle modalità di recesso dal contratto.

Inoltre, i fornitori dovranno offrire agli utenti finali le informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

Grazie al nuovo Codice, i fornitori informeranno gli utenti finali di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Al contempo, comunicano all’utente anche del loro diritto di recedere dal contratto. A tal proposito, non si incorrerà in alcuna penale né in ulteriori costi di disattivazione se non accettano le nuove condizioni.

In merito a questo, la novità sta nel fatto che il diritto di recedere al contratto può essere esercitato entro sessanta giorni (attualmente sono 30). Il termine si conta dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.

Il testo del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche approvato dal Consiglio

In vigore dal 20 dicembre 2018, il Codice riunisce in un unico testo normativo la precedente disciplina delle comunicazioni elettroniche. Essa ricomprende le seguenti Direttive:

  • 2002/19/CE sull’accesso alle reti di comunicazione elettronica;
  • 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
  • 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
  • 2002/22/CE relativa al servizio universale;
  • 2002/58/CE in materia di vita privata e trattamento dei dati personali;
  • il Regolamento 1211/2009/CE che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regolators for Electronic Communications, BEREC).

Si tratta della terza fase dell’evoluzione dell’ordinamento comunitario in materia di telecomunicazioni. Effettivamente, si tratta di un percorso della durata di quasi 10 anni. Il suo scopo è di fornire a tutti i cittadini europei la migliore connessione internet possibile. Così, chiunque potrà partecipare pienamente e attivamente alla società e all’economia digitale.

Gli obiettivi del nuovo codice europeo sul digitale: più investimenti pubblici e attenzione al consumatore

Quali sono le volontà specifiche a cui si auspica con questa nuova regolamentazione? Innanzitutto, si parla dell’importanza di un focus maggiore sugli investimenti pubblici. A tal proposito, si vogliono incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, oltre che promuovere un approccio più coerente al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, nonché ad assicurare un’efficace protezione dei consumatori.

Già nel 2016 con la Comunicazione “Gigabit Society” si sottolineava come l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità in tutti gli strati della società fosse fondamentale. Infatti, chiunque potrebbe beneficiare appieno dei vantaggi economici e sociali della trasformazione digitale. Inoltre, si ribadiva l’importanza cruciale dei grandi investimenti nelle reti e di una connettività Internet ad alte prestazioni nel mercato unico.

Quali sono le novità del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche?

Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’Unione, il Codice intende:

  • Favorire una concorrenza sostenibile;
  • Ampliare la connettività e l’accesso alle reti 5G da parte dei cittadini europei;
  • Garantire l’accessibilità generalizzata a reti sicure a vantaggio degli utenti finali.

L’importanza delle reti 5G

In primo luogo, nell’ottica di una migliore implementazione delle reti 5G il Codice invita gli Stati Membri e le istituzioni europee a cooperare. Effettivamente, si vogliono attuare politiche di pianificazione strategica, coordinamento ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio.

In particolare, gli Stati Membri devono assicurarne una gestione efficace. A tal fine, garantiranno che:

  • la sua allocazione
  • il rilascio delle relative autorizzazioni generali e dei diritti d’uso individuali da parte delle autorità competenti

siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali.

Nello specifico, la concessione di diritti d’uso individuali deve limitarsi alle situazioni in cui tali diritti siano necessari per massimizzare l’uso dello spettro alla luce della domanda. Inoltre, la loro durata non deve essere inferiore a 20 anni. In tal modo, dovrebbe garantire certezza giuridica e stimolare investimenti a lungo termine.

Qual è il ruolo delle autorità nazionali in merito?

In secondo luogo, il Codice amplia le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Innanzitutto, queste svolgeranno un ruolo tecnico, che consiste nel:

  • Attuare la regolamentazione ex ante del mercato;
  • Provvedere alla gestione dello spettro e alle relative decisioni;
  • Contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche;
  • Valutare e monitorare la definizione dei mercati e le questioni relative alla concorrenza.

Per quanto riguarda l’accesso aperto a internet, le ANR possono perseguire anche degli obiettivi di politica settoriale. Essi riguardano la:

  • Promozione della connettività e dell’accesso alle reti ad altissima capacità;
  • degli interessi dei cittadini dell’Unione e della concorrenza nella fornitura delle reti.

Inoltre, per tutelare la concorrenza nel mercato interno le ANR possono imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato (significant market power, SMP). Tra gli altri, ci sono specifici obblighi come quello di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile.

I servizi che il nuovo codice verso il digitale e mercato unico offre

In terzo luogo, il Codice provvede ad ampliare la definizione di “servizio di comunicazione elettronica”. Al fine di garantirne la fruibilità universale, include:

  • Servizi di accesso ad Internet;
  • I servizi che consistono esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali;
  • Prestazioni di comunicazione interpersonale.

In particolare, questi ultimi consentono gli scambi interattivi di informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica. Esse avvengono tra un numero finito di persone che si determina dal mittente. Inoltre, comprendono servizi come:

  • Le chiamate vocali tradizionali tra due persone;
  • I messaggi di posta elettronica;
  • Servizi di messaggistica;
  • Chat di gruppo.

In questo modo, rientrano nel campo di applicazione del Codice la maggior parte delle imprese “over the top” (OTT). Ossia, coloro che forniscono sevizi, contenuti e applicazioni di tipo “rich media“. Quindi, quelle che traggono ricavo prevalentemente dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali o di spazi pubblicitari.

La tutela dei consumatori

Infine, si parla dell’importante questione della tutela dei consumatori. A tal proposito, il Codice impone ai service providers l’obbligo di fornire loro una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita. Inoltre, essa dovrà contenente le informazioni principali sui termini del contratto.

Poi, si dovrà redigere seguendo un formato standard. Pur non sostituendo il contratto vero e proprio, la sintesi svolge un ruolo fondamentale. Effettivamente, il contratto è efficace solamente quando il consumatore conferma il proprio accordo in seguito alla sua ricezione.

Inoltre, vi è un ulteriore misura nell’ottica di garantire l’armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda le tariffe di terminazione. Ossia, in data 18 dicembre 2020 la Commissione adotta un regolamento per definire le tariffe uniche massime di termine per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello europeo. Esse sono da imporre a tutti i fornitori di chiamate vocali.

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Ok della Camera al Dl Recovery

Il testo aspetta ora la definitiva approvazione del Senato, entro il prossimo 5 gennaio

Decreto Legislativo Recovery del PNRR passa alla Camera e aspetta parere del Senato

Con 414 voti a favore e 47 contrari passa alla Camera il testo del dl Recovery 152/2021. Tale decreto contiene le “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Ora, si convertirà entro il 5 gennaio 2022 al Senato. Quali sono le misure più importanti che il testo in questione prevede? Vediamole di seguito.

Recovery Plan approvato dalla Camera: ecco i criteri per definire i processi penali prioritari

Tra le disposizioni che si leggono in dl, si dedica spazio alle misure e criteri dedicati ai processi. Questi subiranno notevoli modifiche anche in virtù della riforma giustizia della Ministra Cartabia.

Quindi, entro il 31 gennaio di ogni anno per poterli accertare i capi degli uffici giudiziari dovranno redigere un programma. Con esso si determinano i criteri con i quali si darà priorità ad alcuni procedimenti penali invece che ad altri.

Camera approva Recovery Plan: sì a maggiori dirigenti nei ministeri

Tra le altre cose, si dedicano 600 mila euro per l’assunzione di nuove figure dirigenziali. Di queste, due alla Ragioneria generale e una al Tesoro.

Invece, un nuovo dirigente di seconda fascia della carriera amministrativa andrà al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per potenziarne le funzionalità.

 

 

Dl Recovery: obbligo del servizio di bancomat e carte di credito per attività commerciali

Per tutti i commercianti che non accetteranno pagamenti elettronici come carte di credito o bancomat sono in arrivo dal 1° gennaio 2023 delle sanzioni. Ovvero, si parte da multe base di 30 euro a cui si aggiungerà il 4% del valore della transazione. La sanzione si prevede per qualsiasi acquisto di beni e di servizi, anche di tipo professionale e indipendentemente dall’importo della transazione.

Decreto PNRR: Coding aka calcolo computazionale per gli alunni a scuola

A partire dal prossimo anno scolastico (2022/2023) si intende abituare i bambini alla programmazione e al calcolo computazionale. Perciò, si avvierà il Piano triennale nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Sia gli obiettivi di apprendimento che i traguardi di competenza si indicheranno entro l’anno scolastico 2024/2025 da un decreto del Ministro dell’istruzione.

Inoltre, dall’anno scolastico 2025/2026 nelle scuole di ogni ordine e grado si svilupperanno adeguate competenze digitali. A tale fine, si favorisce l’apprendimento della programmazione informatica (coding) all’interno di insegnamenti già a disposizione.

Il sì della Camera al Decreto: proroga dei contratti Navigator

ANPAL Servizi S.p.a. proroga i contratti stipulati con i navigatori che operano presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome fino al 30 aprile del 2022.

Il fine è quello di:

  • Consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica;
  • Garantire l’avvio e il funzionamento del Reddito di Cittadinanza.

Decreto Legislativo Recovery sulle assunzioni comunali

Nel testo del dl Recovery si dedica spazio anche all’aggiunta di risorse con un fine preciso: le assunzioni nei comuni. Infatti, sono da recuperare 70.000 posti di lavoro persi a causa della revisione della spesa pubblica e del turnover.

Dunque, ai Comuni si destinano 30 milioni di euro con l’auspicio che si dotino del personale necessario per dare piena attuazione al Recovery Plan.

Inoltre, 67 milioni di euro si riservano ai sindaci del Meridione d’Italia per poter stipulare contratti con esperti e professionisti. Infine, per i sindaci delle città in deficit si semplifica l’assunzione del personale che deve entrare a far parte dello staff.

Diverse misure dedicate al settore turismo nel Recovery Plan PNRR

Diverse sono le misure dedicate alle seguenti attività turistiche:

  • Imprese alberghiere;
  • Attività agrituristiche;
  • Strutture ricettive all’aria aperta;
  • Attività del comparto turistico, ricreativofieristico e congressuale;
  • Stabilimenti balneari;
  • Complessi termali;
  • Porti turistici;
  • Parchi tematici.

Ad ognuno di questi si riconosce:

  • Un contributo sotto forma di credito d’imposta. Esso vale fino all’80% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico; edilizi; per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la digitalizzazione. Ognuno di essi si considera se realizzato dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2024;
  • Ulteriore contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi appena indicati ma realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024. Comunque, tale contributo non sarà superiore all’importo massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario;
  • Altri 30.000 euro se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • Fino a 20.000 euro per le imprese o le società con i requisiti che si prevedono per l’imprenditoria femminile;
  • Altri 10.000 euro per le imprese o società con sede operativa in AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaMolisePugliaSardegna e Sicilia.

Inoltre, a favore del settore del turismo si prevedono anche:

  • Garanzie per finanziamenti, in particolare per incentivare l’imprenditoria giovanile;
  • Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e per gli investimenti di sviluppo nel turismo;
  • Un Fondo specifico per il turismo, cui si riconosce un credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

Ok della Camera al Dl Recovery: previsti dei piani di rateizzazione dei debiti degli imprenditori

In arrivo il programma informatico che elabora i piani di rateizzazione automatici per gli imprenditori che hanno indebitamenti fino a 30mila euro. Questo nel momento in cui si ritiene tale debito sostenibile. Nello specifico, la misura si riserva a quegli imprenditori che che ricorrevano alla composizione negoziata delle crisi d’impresa.

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Regolamento sugli uffici dell’avvocatura dello Stato

Il 17 dicembre 2021 Gazzetta Ufficiale pubblica il Dpr 29 ottobre 2021, n. 214, “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”. Principalmente, il provvedimento chiarisce che l’Avvocatura dello Stato è ordinata secondo alcuni criteri. Vediamoli assieme.

Avvocatura dello Stato: cos’è e come funziona, ecco i suoi compiti da regolamento

Innanzitutto, ricordiamo che l’Avvocatura dello Stato si identifica come quell’organo che si occupa della tutela e rappresentanza dello Stato. È previsto dall’ordinamento giuridico italiano al fine di risolvere le controversie legali avverso le controparti.

Come chiarisce il provvedimento, l’Avvocatura dello Stato è ordinata secondo i seguenti criteri:

  • Articolazione degli uffici per eseguire funzioni in maniera omogenea;
  • Collegamento e coordinamento delle attività degli uffici rispettando così il principio di collaborazione. In tal modo, si valorizzerà la comunicazione interna ed esterna e l’interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
  • Trasparenza attraverso una specifica struttura che informerà cittadini e amministrazioni. Per ciascun procedimento si attribuisce ad un unico ufficio la responsabilità complessiva dello stesso;
  • Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici. In luce alle esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle Istituzioni dell’Unione europea.

Ora, specifichiamo che toccherà al Segretario generale adottare ogni anno le migliori direttive da seguire. Inoltre, egli sarà anche titolare dell’informazione e della comunicazione istituzionale, attraverso l’Ufficio stampa. Infine, egli si può avvalere della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato fiduciariamente scelti per svolgere le sue funzioni.

 

 

Attribuzioni dei dirigenti per l’Avvocatura dello Stato, ora coordinata da regolamento

A questo punto, quali saranno le attribuzioni dei dirigenti?

L’articolo 7 chiarisce che i dirigenti esercitano i compiti e assumono le responsabilità previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, essi:

  • Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale e, in sede locale, all’Avvocato distrettuale;
  • Curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario generale. Nel farlo, adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate delegati dal Segretario generale nell’ambito delle sue direttive e, in sede locale, di quelle dell’Avvocato distrettuale;
  • Svolgono tutti gli altri compiti che Segretario generale delega loro;
  • Dirigonocoordinano e controllano l’attività degli uffici ad essi affidati e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. In caso di inerzia, esercitano i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali del proprio ufficio;
  • Effettuano la valutazione del personale da assegnare agli uffici ad essi affidati. Questo nel rispetto del principio del merito e ai fini della progressione economica e tra le aree. Inoltre, della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
  • Forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

Essi sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti:

  • Attuazione delle direttive che il Segretario generale (o l’Avvocato distrettuale in sede locale) impartisce loro;
  • Gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate;
  • Entro il 31 marzo di ogni anno presentano al Segretario generale (in sede locale anche all’Avvocato distrettuale) una relazione complessiva sull’attività dell’anno precedente.

Il valore dell’Avvocatura dello Stato per la transizione digitale dell’amministrazione: cosa dice il Regolamento

A questo punto, su accordo del Segretario generale l’Avvocato generale nomina il responsabile per la transizione digitale. Questa avviene tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionaliL’incarico dura al massimo cinque anni ed è rinnovabile non più di una volta.

Dunque, toccherà a questa figura curare i rapporti con le autorità e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico. A tal proposito, si fa riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e si definisce la strategia per l’assolvimento dei compiti di cui al dl 7 marzo 2005, n. 82.

Infine, si istituisce il “Servizio studi e formazione professionale”.  In tal modo, si consente all’Avvocatura dello Stato di dotarsi di una struttura che monitori l’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Inoltre, questa fornirà agli avvocati e ai procuratori dello Stato gli strumenti necessari a svolgere l’attività professionale.

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Perché l’ avvocatura ha bisogno di soluzioni tecnologiche

Occhiali Smart, specchio società digitale: rischi

Occhiali Smart e rischi nella raccolta dati

Si raccoglieranno dati anche sui tempi e sul tipo di reazione che il nostro cervello da in base agli stimoli

Quali sono i rischi degli occhiali smart con cui fare stories per i social media e molto altro

dati raccolti dalla multinazionale simbolo degli occhiali da sole Ray-Ban sulle stories dei propri utenti sono estremamente sensibili. Infatti, essi concernono il meccanismo decisionale e il funzionamento del nostro cervello. Dunque, è giusto lasciare i dati in mano alle aziende private, il cui solo scopo è il proprio profitto? O servono piuttosto misure per il benessere collettivo?

Cosa sono i Ray-Ban stories e quali i pericoli in cui l’utente incorre nella società digitale

Innanzitutto, i Ray-Ban Stories sono gli occhiali frutto della collaborazione tra Facebook e EssilorLuxottica. Il risultato è una maggiore osmosi fra il nostro corpo, la nostra quotidianità e la tecnologia. A tal proposito, potrebbe sembrare indifferente filmare con una video camera, un telefonino o con un paio di occhiali. In realtà, la differenza è sostanziale.

Il segreto dell’innovazione sta nel fatto che l’immagine di ciò che ci circonda arriva al cervello dai nostri occhi. Infatti, essi generano impulsi neurali consentendoci così di adottare delle decisioni.

In questo modo, Facebook avrà la possibilità non solo di raccogliere informazioni su ciò che ci circonda, ma anche sui tempi e il tipo di reazione del nostro cervello in base agli stimoli sensoriali che riceve. Comunque, in parte Facebook è già in grado di farlo con i contenuti che ci propone sui suoi social network.

Tuttavia, nel caso dei Ray-Ban Stories Facebook avrebbe accesso a una tipologia di dati ben più dettagliati circa le nostre preferenze poiché sarebbe in grado di capire come utilizziamo il nostro sistema visivo per compiere azioni o adottare decisioni.

Talvolta, assumiamo senza sapere un atteggiamento diverso, aperto o chiuso, a seconda delle immagini che vediamo. Indossando i Ray-Ban stories, si consentirà a Facebook di raccogliere questo tipo di dati, talvolta sconosciuti anche a noi stessi. Effettivamente, non conosciamo approfonditamente il funzionamento del nostro cervello.

 

 

La privacy a rischio nella società digitale con gli innovativi occhiali smart Ray-Ban Stories

Indubbiamente, sorgono subito domande rispetto alla fine che farà la nostra privacy, già costantemente a rischio. Non a caso, Facebook ed EssilorLuxottica dedicano una pagina al trattamento dei dati personali per l’utilizzo della loro nuova invenzione.

In merito, Facebook afferma che i dati raccolti non si incroceranno con quelli del suo social network, né saranno utilizzati per fini commerciali. Invece, si sfrutteranno solo per sviluppare i prodotti e i servizi offerti.

Tuttavia, l’impresa americana avrà sicuramente accesso a tutti i nostri contenuti e le interazioni vocali che avremo con gli occhiali. In quest’ultimo caso, Facebook accederà anche alle voci delle persone che ci circondano in quel momento. Ad esempio, anche dei nostri famigliari, amici o colleghi.

Dunque, Facebook utilizzerà i nostri dati per sviluppare nuovi prodotti. Considerando qualità e sensibilità dei dati personali che Facebook raccoglie, si arriverà ben presto a prodotti basati su sistemi di intelligenza artificiale dotati di un crescente grado di autonomia. Perciò, ci si chiede quali saranno i rischi e l’impatto di tali nuove innovazioni sulla società.

Le normative europee in merito ai rischi dei nuovi occhiali smart nella società digitale

La Commissione e il Parlamento europeo intervengono già per armonizzare le regole in materia di intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo è di garantire che vi sia un livello adeguato di gestione delle tipologie di rischi connessi all’utilizzo dei prodotti su sistemi di IA. Inoltre, per delineare un quadro riguardante gli aspetti etici dell’IA.

In particolare, per quanto riguarda la questione etica, il Parlamento europeo ha proposto un regolamento sui principi etici per:

  • Sviluppo;
  • Diffusione;
  • Utilizzo dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate.

Tale regolamento si basa su alcuni principi, fra i quali:

  • Approccio umanistico e antropocentrico dello sviluppo tecnologico;
  • Presenza di garanzie e mezzi di ricorso contro le distorsioni e le discriminazioni;
  • Rispetto della vita privata;
  • Restrizioni all’utilizzo del riconoscimento biometrico.

Tali principi sono importanti per garantire che le future innovazioni non ledano i diritti fondamentali, i principi e i valori sociali ed economici della nostra società. In particolare, è fondamentale che tali innovazioni:

  • rispettino la dignità umana;
  • l’autonomia e l’autodeterminazione dell’individuo;
  • impediscano danni;
  • promuovano l’equità, l’inclusione e la trasparenza;
  • eliminino le distorsioni e le discriminazioni.

Le soluzioni per prevenire il declino umano in favore della tecnologia intelligente e digitale

Pertanto, vale la pena chiedersi se sia giusto lasciare questo compito solo ad alcuni privati. Indubbiamente, le aziende private contribuiscono notevolmente a trainare lo sviluppo tecnologico. Inoltre, sono il motore di tutte le rivoluzioni industriali.

Tuttavia, la quarta rivoluzione industriale è differente. Potenzialmente, è in grado di favorire lo sviluppo di robot capaci di agire come essere umani. Quindi, il cambiamento sarebbe radicale e la tecnologia questa volta ci sostituirà o sarà comunque parte imprescindibile della nostra vita quotidiana.

Dunque, quali potrebbero essere le soluzioni per prevenire il declino umano? Innanzitutto, si potrebbe aprire un dialogo politico fra pubblico e privato e discutere un orientamento comune sul tipo di società auspicabile in futuro. Ad esempio, si potrebbe progettare il lavoro del futuro per evitare licenziamenti di massa e sulle innovazioni più importanti da sviluppare.

 

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Spese università sono ordinarie, sentenza Cassazione

Tali spese, per uno studente universitario non sono eccezionali o imprevedibili: al contrario, sono quantificabili in anticipo

Cassazione: le spese dell’università dei figli sono prevedibili e quindi ordinarie

Con l’ordinanza n. 34100/2021 la Cassazione si esprime nei confronti delle spese universitarie. Queste ultime si identificano come ordinarie in quanto sono prevedibili e quantificabili in anticipo. Pertanto, mancano i requisiti di imponderabilità e imprevedibilità e non possono qualificarsi come straordinarie.

Quote universitarie: straordinarie oppure ordinarie? Ecco le caratteristiche distintive della giurisprudenza

Se le spese universitarie si riconoscono come ordinarie, quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono e le definiscono tali? Come detto, le spese ordinarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo, come accade appunto per i pagamenti universitari.

Invece, per quanto riguarda le spese straordinarie, esse sono tali per:

  • Rilevanza;
  • Imprevedibilità;
  • Imponderabilità.

Inoltre, esse esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Dunque, tali spese non sono incluse nell’assegno di mantenimento.

 

 

A tal proposito, la giurisprudenza fa distinzione tra:

a) Esborsi per soddisfare i bisogni ordinari del figlio. Questi hanno come caratteristiche la certezza e la prevedibilità, anche a distanza di tempo. Tali spese sono integrative dell’assegno di mantenimento. Inoltre, si fondano sul titolo giudiziale che contiene la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento. Infine, per la loro refusione è sufficiente l’allegazione.

b) Spese straordinarie in senso stretto. Esse sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare. Inoltre, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento. Infine, per la loro azionabilità occorre l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento. Infatti, non è sufficiente il titolo giudiziale.

Pertanto, nel caso di specie il giudice di merito sbaglia nel:

“escludere puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.

Quali sono le spese ordinarie dei genitori per i figli? Sentenza Cassazione

In via sostanziale, per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre distinguere tra:

a) Esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio. Si sa che questi saranno certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno lunghi. A questi si integra l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice; oppure, consensualmente determinato dai genitori. Inoltre, si possono azionare in forza del titolo originario di condanna, che si adotta in materia di esercizio della responsabilità in sede di:

  • Separazione;
  • Scioglimento;
  • Cessazione degli effetti civili;
  • Annullamento;
  • Nullità del matrimonio (ovvero, all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa un’allegazione che consenta, con operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità);

b) Spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare. Esse sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento. Inoltre, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento. In esso convergono: il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio; la proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.

La sentenza della Corte di Cassazione in merito all’ordinarietà delle spese universitarie dei figli

Dunque, la Corte di Cassazione interviene con l’ordinanza in commento sul tema delle spese straordinarie. Con essa ribadisce la necessità di distinguere tra gli esborsi relativi alle necessità ordinarie dei figli e le spese straordinarie in senso stretto.

Mentre i primi esulano dall’importo dell’assegno ordinario di mantenimento, i secondi sono esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti. Essi si concordano con l’altro genitore e richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.

Nel caso in questione, il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia considerato come spese straordinarie le tasse universitarie, le rette e i libri di testo. Tali spese, per uno studente universitario non sono eccezionali o imprevedibili: al contrario, quantificabili in anticipo.

Di conseguenza, la Corte ritiene fondata la censura.

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