Direttiva UE: clausole abusive e consumatore

Clausole abusive, la direttiva UE a favore del consumatore con maggiori tutele

La direttiva sulle clausole abusive si estende a disposizioni nazionali per garantire un livello di tutela dei consumatori maggiore. In particolare, la direttiva riguarda le clausole che non rientrano nel relativo ambito di applicazione. A chiarirlo è la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-243/20, relativa all’acquisto di un mutuo da parte di una coppia con una banca greca.

Maggiore tutela per i consumatori, contro le clausole abusive: il caso e la nuova direttiva UE

Innanzitutto, il caso inizia nel 2007: dalla sostituzione della valuta del contatto di mutuo dall’euro al franco svizzero a seguito di due modifiche da parte dei contraenti. Successivamente, nel settembre 2018 i consumatori si rivolgono al Tribunale collegiale di primo grado di Atene. In effetti, il loro obiettivo è di ottenere l’accertamento del carattere abusivo di alcune clausole.

Ovvero, parliamo di quelle clausole che nel caso stabiliscono che il rimborso del prestito deve effettuarsi o in CHF o nel controvalore in euro. A tal proposito, interviene la Corte di Cassazione spiegando che la direttiva concernente le clausole abusive è applicabile, in linea di principio, a tutte le clausole contrattuali non oggetto di negoziato individuale.

Tuttavia, tale direttiva non si applica se una clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa. Inoltre, i giudici ricordano che l’esclusione delle clausole che riproducono una disposizione di diritto nazionale imperativa ha una sua giustificazione. In linea di principio, si ritiene legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti.

Così, la Corte dichiara che tale direttiva esclude dal suo ambito di applicazione una clausola contrattuale che riproduce una disposizione nazionale suppletiva. Ovvero, una disposizione che si applica se non si conviene nessun altro accordo tra le parti contraenti al riguardo. Questo vale anche se tale clausola non è oggetto di negoziato individuale.

Stati membri possono adottare norme diverse dalla direttiva Ue per maggiori tutele del consumatore

Poi, la Corte parla del caso in cui non c’è trasposizione formale nell’ordinamento della disposizione che definisce l’ambito di applicazione di detta direttiva. In tale caso, i giudici nazionali non possono ritenere che tale disposizione vi sia indirettamente incorporata.

Infine, la Corte ricorda che la direttiva procede solo ad un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive. Così, lascia agli Stati membri la possibilità di garantire al consumatore un livello di protezione più elevato di quello che essa prevedeva. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe di quelle che prevede la direttiva stessa. Questo purché tali norme nazionali siano dirette a garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

Ciononostante, la Corte constata che le clausole escluse dall’ambito di applicazione della direttiva (perché con disposizioni di diritto nazionale imperative) non rientrano nel settore disciplinato da tale direttiva. Di conseguenza, la disposizione della stessa che prevede la possibilità sopra menzionata non si applica con riferimento a siffatte clausole.

Tuttavia, la Corte precisa che gli Stati membri possono applicare disposizioni della direttiva a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Ma solo nel caso in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di quest’ultima e con i trattati.

Infine, la Corte conclude specificando che la direttiva sulle clausole abusive non previene all’adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale. Queste ultime hanno l’effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori a clausole che sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Infatti, riproducono disposizioni nazionali imperative.

 

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