Edifici digitali, serve il bollino blu

Edifici digitali, serve il bollino blu

Alla segnalazione certificata bisognerà allegare anche l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato

Decreto sugli edifici d’innovazione tecnologica come da Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Dal 1° gennaio 2022 servirà un bollino blu di conformità digitale per gli edifici. A stabilirlo è idecreto legislativo 207 dell’8 novembre 2021, n. 207, in vigore dal 24 dicembre 2021. Vediamo insieme nel dettaglio cosa prevede questa novità.

Le novità del provvedimento sugli edifici digitali: banda larga e bollino blu di certificazione

Il provvedimento sugli edifici digital ha come titolo «attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche». Esso riscrive le disposizioni relative a:

  • procedure amministrative;
  • tutela della concorrenza;
  • salvaguardia dei diritti degli utenti.

Inoltre, la direttiva ha il compito di valutare distinti profili, trattati dal Testo Unico per l’edilizia (Dpr 380/2001).

 

 

In particolare, sono due le più importanti novità attive a partire dal prossimo 1° gennaio 2022. Ovvero:

  1. Per le nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti si prevede il permesso di costruire: in questi casi ricorre l’obbligo di equipaggiamento digitale. Inoltre, per effetto del d.lgs. 207/2021, l’adempimento di tali obblighi deve essere attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. Questo sarà certificato da un tecnico abilitato per tali impianti;
  2. Inoltre, il dl si occupa anche degli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità rispetto all’articolo 135-bis. Tali edifici devono aver presentato la domanda di autorizzazione edilizia prima del 1° gennaio 2022. In questo caso, si prevede che possano beneficiare, ai fini della cessione dell’affitto o della vendita dell’immobile; dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, sempre con la certificazione di un tecnico abilitato.

Modifiche al testo unico per l’edilizia

Inoltre, Il decreto legislativo 207/2021 modifica anche l’articolo 24 del testo Unico per l’edilizia riguardo l’agibilità degli edifici. In particolare, viene integrata la lista delle condizioni della segnalazione certificata di agibilità: oltre alle condizioni di:

  • sicurezza;
  • igiene;
  • salubrità;
  • risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;

…si deve sommare la certificazione dell’avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale.

Come conseguenza, alla segnalazione certificata bisognerà allegare anche l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato.

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