pseduonimizzazione e anonimizzazione

Dati e privacy: pseudonimizzazione e anonimizzazione

Con questo articolo vogliamo introdurvi due concetti utili a capire meglio la materia del trattamento dei dati personali: pseudonimizzazione e anonimizzazione.
Per farlo, richiamiamo alla vostra memoria un’iniziativa della regione Lombardia di un po’di giorni fa.

La Regione, nel tentativo di gestire meglio l’emergenza COVID-19, ha deciso di tracciare gli spostamenti dei cittadini raccogliendo dati tramite le celle telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone.
Molti cittadini hanno percepito questa iniziativa come un’ingerenza delle autorità nella loro vita privata, ma la Regione ha subito dichiarato che i dati sono stati raccolti in forma anonimizzata.

Conoscere il significato di pseudonimizzazione e anonimizzazione vi sarà utile sia come utenti, sia come eventuali gestore di dati altrui (clienti, fornitori, visitatori del vostro sito, ecc.).

Sebbene a un primo sguardo possano sembrare simili, i due termini hanno definizioni diverse e prevedono comportamenti diversi.

PSEUDONIMIZZAZIONE E ANONIMIZZAZIONE: LE DEFINIZIONI


Pseudonimizzazione

La pseudonimizzazione, da pseudonimo, è l’oscuramento o la sostituzione parziale dei dati rilasciati da un soggetto e ha l’obiettivo di impedire l’identificazione di quest’ultimo.

Il GDPR pone grande attenzione alla pseudonimizzazione, che deve essere garantita, e la definisce come «Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile».

Per farvi capire meglio di cosa si tratta, immaginate un archivio aziendale che contenga informazioni su clienti e fornitori e che sia accessibile anche al pubblico.
Il responsabile può accedere all’archivio e visualizzare tutti i dati contenuti (nomi, cognomi e tutto il resto); il pubblico invece vede solo alcune informazioni, mentre altre sono sostituite da codici, pseudonimi o altre tipologie di cifratura.

La pseudonimizzazione varia quindi in base ai privilegi concessi al singolo che accede ai dati e si basa su un sistema capace di scindere tra i vari ruoli utente e di garantire il giusto livello di privacy.
Il responsabile dell’archivio ha un ruolo utente diverso da quello del pubblico e ha privilegi maggiori.

Attenzione! Il fatto che la pseudonimizzazione vari in base ai privilegi utente concessi significa che, sotto la cifratura, il dato è sempre presente. È, insomma, una procedura temporanea e/o reversibile.

Infatti, un dato pseudonimizzato può sempre essere ricostruito, cioè si può sempre risalire all’identità del soggetto a cui è riferito.

Anonimizzazione

L’anonimizzazione, come suggerisce il nome, consiste nel rendere un dato anonimo.

Il GDPR definisce le informazioni anonime come «informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato».

Se prendiamo l’esempio precedente del database aziendale, con l’anonimizzazione nessuno, né il responsabile dell’archivio né il pubblico, potrebbe vedere a chi è riferito il singolo dato. Il dato risulterebbe in partenza conservato in modo del tutto staccato da altre informazioni capaci di rendere riconoscibile il soggetto a cui è riferito.

L’anonimizzazione è dunque una procedura irreversibile sotto forma di cancellazione o una sostituzione definitiva.
È usata soprattutto al termine del periodo di trattamento dei dati concesso dal contratto sottoscritto.

Ora che avete compreso la differenza fra dati pseudonimizzati e dati anoninimizzati, speriamo sia più facile per voi valutare con criterio l’uso delle informazioni che decidete di condividere. Inoltre, speriamo possa aiutarvi a meglio comprendere gli attuali dibattiti sul possibile utilizzo di app di tracciamento per monitorare la diffusione dell’epidemia COVID-19. 


Vuoi adeguarti al GDPR? Scopri i servizi di Servicematica su trattamento dei dati e privacy.

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nessun sostegno economico agli avvocati

No sostegno economico agli avvocati: «Cassa Forense non è lo Stato»

Il maxi decreto Cura Italia che contiene le misure del governo per tutelare la salute e aiutare economicamente i lavoratori, persino le p.iva generalmente abbandonate a sé stesse, ha riconosciuto una minima forma di sostegno economico anche agli avvocati e ai professionisti (il fondo residuale). Soluzione che, però, non ha fatto contenti i vertici del CNF.

Nel sito del Consiglio Nazionale Forense si legge una nota del 18 marzo 2020 in cui la presidente facente funzioni, Maria Masi, dichiara: «grave però la mancanza di altrettanta cura e sensibilità per la tutela dei professionisti e in particolare per gli avvocati, a cui non è diretta, se non in maniera esigua, derivativa e residuale, alcuna forma di sostegno economico e di tutela in una situazione destinata a durare ben oltre l’emergenza sanitaria, le cui ripercussioni negative sulla professione e, di conseguenza, sul reddito degli avvocati, sono destinate a durare a lungo”.

La nota si conclude con: «il CNF avrà cura, raccolte le istanze dell’avvocatura, di formalizzare una proposta emendativa finalizzata a intervenire nei settori che ancora necessitano di correttivi e all’individuazione di forme dirette di sostegno e di tutela compatibili con la professione di avvocato e in linea con i principi a cui si ispira”.

Ma è davvero compito dello Stato occuparsi degli avvocati? Non dovrebbe essere compito di Cassa Forense?

LA SITUAZIONE DI CASSA FORENSE

Il 17 aprile 2019 il Sole 24 Ore pubblicava un articolo dal titolo “Per Cassa forense un avanzo di esercizio di 734,6 milioni e un patrimonio di 11,9 miliardi” . La stessa Cassa Forense condivideva sul proprio sito un’analisi di tale situazione positiva.

Dunque, almeno apparentemente, Cassa Forense non ha problemi di bilancio. Allora perché non riversa parte delle risorse in aiuti più concreti?

Non che Cassa Forense non abbia istituito alcuna forma di aiuto, ma i provvedimenti appaiono del tutto inadeguati ad affrontare le ripercussioni economiche dell’epidemia da COVID-19.
Ad alimentare ancor di più lo scontento, il “Comunicato del Presidente” Nunzio Luciano inviato a tutti gli iscritti.

IL COMUNICATO: NESSUN SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AVVOCATI 

Vi riportiamo alcuni passaggi del Comunicato di Cassa Forense. 

Nel Comunicato si legge che «tutte le istanze pervenute saranno attentamente valutate dagli Organi della Cassa sotto i vari aspetti, verificando in primo luogo i profili di sostenibilità economica e compatibilità attuariale, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni ed utili per la nostra categoria, tanto nel breve quanto nel lungo periodo.
E’ evidente che questo delicato lavoro richiede i tempi tecnici necessari a garantire i doverosi approfondimenti giuridici e finanziari prima che il Consiglio d’Amministrazione possa adottare i provvedimenti opportuni e concretamente realizzabili.
»

Inoltre, viene confermato che «tutti gli Organi della Cassa sono attivamente impegnati nella analisi dei possibili interventi a tutela degli iscritti, sia sotto il profilo contributivo, sia sotto il profilo più strettamente assistenziale e di supporto alla professione» e che «ci adopereremo per reperire risorse aggiuntive da impiegare quando superata l’emergenza sanitaria si dovrà fronteggiare quella economica e lavorativa che già si profila».

Cassa Forense sembra ben disposta a definire nuove misure, dunque dov’è il problema?

Quasi certamente è la parte in cui il Presidente invita
«tutte le componenti dell’Avvocatura a non cavalcare richieste di misure inattuabili ed insostenibili anche perché non praticabili da un punto di vista normativo, statutario e regolamentare» ricordando che «Cassa Forense non è lo Stato e non può adottare con le sue risorse misure sostitutive del reddito per 245.000 colleghi».

In maniera chiara e definitiva Cassa Forense ha espresso la sua volontà di non elargire alcun sostegno economico agli avvocati in difficoltà.

LE REAZIONI DEGLI AVVOCATI

È sui social network che si possono seguire in modo diretto l’andamento delle reazioni degli avvocati al Comunicato di Cassa Forense.

C’è chi ha fatto notare che, sì, Cassa Forense si è solo limitata a sospendere i contributi ma continuerà a pagare le pensioni mentre l’INPS ha già fatto sapere che da giugno potrebbero esserci problemi in tal senso. E chi invece è molto critico nei confronti del mancato sostegno economico agli avvocati e chiede il commissariamento dell’ente.

Tra le reazioni critiche spicca la lettera di un avvocato del foro di Roma.

La lettera riprende proprio quanto scritto dal Presidente Luciano, cioè che Cassa Forense non è lo Stato, e da qui analizza le analogie e le differenze tra le due istituzioni e le conseguenti incongruenze presenti nel Comunicato.

In particolare, viene ricordato che:
– la legge 247/2012 ha concesso a Cassa Forense di essere l’unico ente previdenziale a disposizioni degli avvocati,
– Cassa forense impone un “prelievo” del 4% su ogni fattura emessa dagli avvocati,
– la Cassa può, con proprio regolamento, abrogare le disposizioni di legge,
il contributo previdenziale integrativo non è utile ai fini previdenziali; il suo versamento «non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale» (Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, ud. 24/09/2019, dep. 10/01/2020, n. 317) e «non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 12.12.2018 n. 32167).

Nella lettera si procede anche a indicare cifre e calcoli che giustificherebbero un’esposizione economica di Cassa a favore degli avvocati.

La lettera ha, a sua volta, generato delle critiche.  In un’intervista radiofonica, un avvocato delegato di Cassa Forense ha fatto notare che:
– la simmetria tra Stato e Cassa Forense rappresenta una visione miope dell’attività della Cassa,
– vanno ricordate le differenze contributive tra lavoratori autonomi e avvocati e le agevolazioni per questi,
– la morosità di un’abbondante fetta di iscritti,
– l’attenzione di Cassa per le pensioni, come già indicato,
– il 4% è pagato dai clienti, l’avvocato è solo un sostituto d’imposta che trattiene la quota per circa 1 anno,
– il contributo integrativo sostiene un sistema di welfare che è tra i migliori in Europa per i professionisti.

Prosegue con un’analisi dei costi e degli investimenti.

Dunque, chi ha ragione?

CONCLUSIONE

Ogni avvocato dovrà valutare da sé la situazione.
Del resto, solo gli avvocati sono nella posizione di poter giudicare l’operato e le scelte della loro Cassa.

L’intento di questo articolo non è spingervi verso uno schieramento o l’altro,  ma solo trasmettervi le opinioni, le sensazioni e le reazioni, anche quelle più “di pancia”, che circolano nel mondo dell’avvocatura in questo periodo di emergenza.
Noi non possiamo esprimere un giudizio, ma ci piacerebbe molto sapere le vostre opinioni e raccoglierle in un futuro articolo. Se volete potete scriverci a info@servicematica.com.

[AGGIORNAMENTO 3 aprile: Cassa Forense ha stabilito nuove misure a sostegno degli avvocati]
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Ricevuta di accettazione in ritardo

Ricevuta di accettazione in ritardo di pochi secondi: il ricorso è tardivo

In caso di ricevuta di accettazione in ritardo di pochi secondi rispetto al termine ultimo, il ricorso è considerato tardivo e quindi inammissibile.

Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 7159/2020.

IL CASO

L’ordinanza n. 7159/2020 della Cassazione fa riferimento a un ricorso presentato da un cittadino straniero che si vide negare lo status di rifugiato.

La sentenza fu pubblicata il 25 maggio 2018 e il cittadino presentò ricorso tramite notifica telematica che fu accettata dal sistema alle ore 00.00.29 del 28 dicembre 2018 e consegnata alle ore 00.00.42.
Oltre il termine massimo di 6 mesi e oltre le 24 dell’ultimo giorno disponibile.

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE IN RITARDO: L’ORDINANZA

Nell’ordinanza si legge: «il ricorso è inammissibile, per tardività della sua proposizione; il ricorrente, con esplicito riferimento alla mera data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 maggio 2018), documenta di avere proceduto alla notifica in via telematica dell’odierno ricorso con accettazione del relativo sistema solo alle ore 00:00:29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna in casella all’avvocatura dello stato alle successive 00:00:42 dello stesso 28 dicembre 2018, dunque oltre la scadenza del 27 dicembre 2018».

Si ricorda poi che «in tema di notificazione con modalità telematiche, l’art. 16 septies del d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della l.n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo».

Viene inoltre specificato che la regola della scindibilità soggettiva degli oggetti della notificazione è applicabile anche alla notifica telematica (Corte Cost. N.75 del 2019) e può giocare a favore del notificante, ma sempre a patto che la ricevuta di accettazione sia generata dopo le 21 ma prima delle 24 dell’ultimo giorno disponibile

Nel caso specifico, la ricevuta di accettazione in ritardo di pochi secondi è un’evidenza incontestabile che rende il ricorso tardivo a tutti gli effetti.

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autocertificazione valida solo se cartacea

COVID-19, l’autocertificazione è valida solo se cartacea

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’autocertificazione è valida solo se cartacea.
La dichiarazione è arrivata come conseguenza alla comparsa di app di autocertificazione su smartphone.

Il Ministero riconosce che le app possono semplificare e velocizzare le procedure, ma spiega che questo comportamento è in contrasto con le prescrizioni vigenti e, in più espone il cittadino a rischi relativi alla privacy.

Scarica il modulo di autocertificazione aggiornato [26 marzo].

AUTOCERTIFICAZIONE È VALIDA SOLO SE CARTACEA: I DUE PRINCIPI DA TUTELARE


Principio 1: AUTENTICITÀ

L’indiscutibile validità dell’autocertificazione cartacea è insita nella sua stessa natura.

Il documento deve essere infatti essere firmato dal soggetto detentore. In più, anche l’autorità preposta al controllo deve poterla firmare. Le app non permettono altrettanta autenticità.
Inoltre, l’autorità preposta al controllo deve poter acquisire l’autocertificazione nella sua forma originale, che è proprio quella cartacea. 

Principio 2: PRIVACY

Le app di autocertificazione sono prodotte da soggetti che nulla hanno a che fare con le autorità pubbliche. In altre parole, sono servizi non ufficiali ed esiste il rischio che i dati degli utenti non siano tutelati a sufficienza o vengano usati per altri scopi.
Del resto, l’autocertificazione necessità di essere compilata con delle informazioni personali specifiche sulla propria identità, sugli spostamenti e le motivazioni retrostanti. Si tratta di dati sensibili che, da soli o incrociati con altri, permetterebbero una precisa profilazione degli utenti.

Nonostante la buonafede di chi ha sviluppato le app, bisogna ricordare che l’acquisizione e la gestione dei dati sensibili delle persone è soggetta al GDPR, il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, che stabilisce che tali attività debbano essere svolte secondo i principi di correttezza, trasparenza e, soprattutto, a seguito di un consenso informato e solo per le finalità stabilite. Ancora di più quando si tratta di informazioni sulla salute. 

E CHI NON HA LA STAMPANTE?


Chiarito che l’autocertificazione è valida solo se cartacea, cosa deve fare chi non ha una stampante a casa e ha necessità di uscire nonostante i limiti alla mobilità imposti dalle misure di contenimento all’epidemia COVID-19?

Un’alternativa potrebbe essere quella di copiare a mano il testo, compilarlo e firmarlo.
È certamente un’operazione scomoda, ma è anche vero che in caso di impegni regolari (per esempio recarsi a lavoro o all’ospedale per terapie mediche regolari) non serve una certificazione nuova per ogni uscita

Per saperne di più sui limiti alla mobilità e sulle sanzioni previste, vi invitiamo a  leggere l’articolo sul nuovo modulo di autocertificazione e le regole per gli spostamenti. 

Scarica il modulo di autocertificazione aggiornato [26 marzo].


In questi giorni Servicematica rimane operativa, sebbene in modalità da remoto. 

Dato il grande afflusso di chiamate, vi invitiamo a contattarci via mail o social.

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domande sul processo telematico durante la quarantena

Domande frequenti sul Processo Telematico durante la quarantena

“Il Processo Telematico durante la quarantena cambia? Posso fare le stesse cose che facevo in ufficio?”

L’epidemia COVID-19 continua e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in vigore fino al 3 aprile, impone un’ulteriore stretta alla mobilità e anche all’attività delle imprese.
Tra quelle che possono continuare a operare figurano anche gli studi legali e tutto l’apparato della giustizia, sebbene secondo le disposizioni indicate dal D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020. 

Per fortuna PCT e PAT si basano su sistemi digitali, pertanto, superati alcuni ostacoli puramente tecnici, le attività del processo telematico durante la quarantena non cambiano e possono essere affrontate come sempre si è fatto.

Certo, farle senza i propri strumenti abituali, rimasti in ufficio, può risultare meno agile e molti sono i dubbi e gli ostacoli che gli avvocati si trovano ad affrontare.

Abbiamo quindi deciso di raccogliere le domande più frequenti che vengono poste al nostro help desk in questi giorni e di fornirvi le risposte, nella speranza di facilitare il lavoro e rendervi questo periodo un po’ meno complicato.

NOTA: le seguenti domande e risposte sono relative agli strumenti offerti da Servicematica, in particolare la piattaforma per il processo telematico Service1.

Domande frequenti sul Processo Telematico durante la quarantena


 Ho chiamato tante volte e non sono mai riuscito a parlare con voi!

In questi giorni Servicematica è operativa, ma stiamo ricevendo davvero tante chiamate!
Per ovviare al disagio, è preferibile scrivere a  helpdesk@servicematica.com. Noi provvederemo a rispondere o a ricontattare tutti il prima possibile.

– Ho lasciato la chiavetta attaccata al pc in ufficio. Se scarico Service1 nel pc di casa posso lavorare?

No. Per utilizzare Service1 in modo completo è necessario avere la chiavetta collegata al pc che si sta usando.
In questo caso l’unica soluzione è recuperare fisicamente la chiavetta.

– Ho lasciato la chiavetta attaccata al pc in ufficio. Se mi collego da remoto al pc, Service1 riesce a leggerla?

Sì. Se ci si collega da remoto al pc in ufficio è possibile utilizzare Service1 in modo completo anche se la chiavetta non è collegata al pc di casa.

– Ho Service1 installata nel mio pc in ufficio. Posso installarla anche sul pc di casa o su più pc?

Sì. Per tutte le questioni relative all’installazione, abbiamo creato una sezione apposita nel sito dedicata alle guide di Service1.

– Ho installato Service1 nel mio pc di casa, ma non vedo fascicoli/depositi/fatture. Perché?

Service1 è un’interfaccia e non salva alcun documento (un discorso a parte riguarda la conservazione digitale a norma di legge).
Tutti documenti che vengono caricati tramite Service1 sono salvati nel pc in cui Service1 è installata.
Per questo motivo, non è possibile ritrovare i fascicoli/depositi/fatture caricati tramite il pc dell’ufficio.

– Come recupero i fascicoli dopo aver installato Service1 nel pc di casa?

Si può fare direttamente dal server ministeriale.
In Service1, basta cliccare su “Sezione PCT” presente nel menù laterale e poi seguire questo percorso:

consultazioni -> imposta uffici giudiziari (in alto a destra)-> seleziona ufficio nel menu a tendina -> inserire solo l’anno  -> cerca -> importa fascicoli -> seleziona i fascicoli desiderati -> ok

Una volta importati, i fascicoli finiranno nella sezione “Fascicoli” dalla quale potranno essere gestiti.

– Ho installato Service1 nel mio pc di casa ma se clicco su “fatture attive” mi dice che questa funzionalità non è attiva. Cosa devo fare?

È possibile emettere fatture seguendo questo percorso partendo dal menù laterale dentro Service1:

impostazioni -> dati di fatturazione -> inserire i dati richiesti ->  importa dati -> avanti -> inserire i dati della pec e concludere la procedura guidata inserendo il pin della chiavetta.

Attenzione! Quando si emetterà una nuova fattura si dovrà inserire il numero progressivo corretto!
Infatti, Service1 è un’interfaccia e come tale non salva i documenti che vengono caricati. Pertanto, in Service1 installata nel pc di casa non si vedranno tutte le fatture emesse, ma solo quelle in conservazione, reperibili nella sezione “Conservazione fatture attive” e “Conservazione fatture passive”.

  Come posso rinnovare il mio certificato di firma che è in scadenza?

Non è necessario venire presso la nostra sede.
Tutto può essere fatto tramite la sezione e-commerce del nostro sito.
Su https://servicematica.com/prodotto/certificato-di-firma/ si può effettuare l’ordine del nuovo certificato che verrà spedito all’indirizzo indicato.

Si dovranno scaricare i moduli contenuti nel file .zip presente nella pagina di acquisto, compilarli secondo le istruzioni indicate, allegare copia del codice fiscale e della carta d’identità, e inviare tutto con una mail a segreteria@servicematica.com.
In alternativa, si può creare un unico file .zip contenente i moduli e i documenti richiesti e caricare il file alla fine dell’ordine.

 Per rispettare la normativa e non uscire di casa vorrei fare il pagamento telematico del contributo unificato come devo fare?

I pagamenti telematici si possono eseguire dal sito http://pst.giustizia.it/PST/.

È bene che la procedura venga svolta usando il browser Firefox configurato in modo adeguato secondo le istruzioni che trovate qui https://servicematica.com/configurazione-firefox-windows/

Una volta inserita la chiavetta ed entrati nel sito cliccare sul pulsante LOGIN presente nella parte alta ed accedere tramite smart card.

Dopodiché, cercare “Pagare con strumenti telematici” nella sezione servizi presente nella home del sito e seguire i passaggi.


– Posso collegarmi da remoto al mio pc in ufficio?

Se nel pc in ufficio è installato il software AnyDesk e il pc è acceso, sì. Basta scaricare AnyDesk anche nel pc di casa e procedere all’accesso.
Qui le istruzioni per scaricare e configurare AnyDesk nel pc dell’ufficio e in quello di casa. https://servicematica.com/smart-working.

Vi ricordiamo che è vero che le attività professionali e gli studi legali possono continuare a lavorare, ma lo devono fare rispettando le misure imposte dal DPCM 11 marzo 2020 per frenare l’epidemia COVID-19:
– concedere ferie e permessi ai dipendenti per evitare presenze in ufficio,
– sospendere le attività non necessarie,
– garantire il rispetto delle misure igieniche e di sicurezza,
– prediligere lo smart working e le udienze in remoto.

Il testo completo del Decreto del 22 marzo 2020.

 

Il nostro servizio help desk è attivo. Data la grande mole di chiamate, per questioni relative al processo telematico durante la quarantemna vi invitiamo a contattarci via email scrivendo a helpdesk@servicematica.com; per le questioni amministrative o commerciali scrivere a segreteria@servicematica.com

 

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tracciamento di massa

Privacy, tracciamento di massa e compressione delle libertà individuali

Lungi da noi tentare di esprimere un parere sulle minacce alla democrazia che l’epidemia di COVID-19 sembra stia facendo sorgere all’orizzonte. Non ne abbiamo le competenze. Ma sul sito del Garante della Privacy è stata pubblicata un’intervista al presidente Soro proprio sulla compressione delle libertà individuali e della privacy dovuta alle misure di contenimento del contagio, tra le quali anche l’uso del tracciamento di massa, e troviamo interessante riportarvi alcuni frammenti.

Se ve la sentiste di darci un parere tecnico su tali tematiche, ci farebbe piacere che ci scriveste a info@servicematica.com. Sarebbe interessante raccogliere i vostri punti di vista, le vostre analisi, e riassumerle in un futuro articolo di approfondimento.

PRIVACY ED EMERGENZA

«Siamo in uno stato di emergenza che comprime un po’ tutte le libertà».

L’epidemia da Coronavirus ha creato una situazione d’emergenza, inaspettata e mai vista dalla fine dell’ultima guerra mondiale.

I limiti alla mobilità, l’obbligo di avere sempre con sé un’autocertificazione, l’impossibilità di accedere a servizi fino a pochi giorni fa considerati scontati e i controlli delle forze dell’ordine, ben poco hanno a che fare con l’ideale di libertà e democrazia che noi tutti abbiamo (finora) avuto. 

Sebbene ammetta che l’eccezionalità della situazione giustifichi una parziale compressione delle libertà individuali e della privacy, nell’intervista Soro dichiara che alcune proposte di contrasto all’epidemia che sono state avanzate siano azzardate.

Tra queste, il tracciamento di massa digitale dei cittadini tramite app, sistema utilizzato in Corea del Sud.
Secondo il Presidente, l’idea alla base di queste proposte è che
«un incremento della sorveglianza individuale possa essere utile al contrasto e alla conoscenza del fenomeno epidemiologico».

«Usare la tecnologia per migliorare la qualità delle nostre vite, in questo caso addirittura proteggerle, è certamente un obiettivo giusto, che condivido. Esiste poi un passaggio successivo, assai delicato e ancora più importante: questi nuovi strumenti andrebbero valutati sulla base di un progetto serio, visibile e conoscibile, ispirato a principi generali di trasparenza, proporzionalità e coerenza tra obiettivo perseguito e strumenti usati. Per fare questa valutazione servono progetti concreti e valutabili. Invece in queste ore così difficili temo che a volte possa prevalere l’idea di “fare come la Corea del Sud” o “come la Cina”. Bene, dico qui con forza e chiarezza che non sono questi i modelli cui ci dobbiamo ispirare».

IL TRACCIAMENTO DI MASSA

Qualcuno potrebbe ribattere che un sistema di tracciamento di massa sia già stato usato in Lombardia, dove i dati raccolti dalle celle dei telefoni cellulari ha permesso di capire se i cittadini si spostassero o meno.
La situazione è però ben diversa da quanto accaduto in Asia.
I dati raccolti tramite le celle telefoniche lombarde sono dati anonimizzati, cioè dati dai quali non è possibile individuare i singoli soggetti e che permettono solo di comprendere i flussi di movimento.

In sostanza, un conto è accettare per un periodo di tempo limitato l’obbligo di autocertificazione, sebbene questo mini in qualche modo la privacy dei cittadini poiché permette alle autorità di raccogliere informazioni anche sensibili. Un altro è condividere la nostra posizione 24 h su 24 tramite un’app che ci dice se possiamo uscire o meno e che trasmette i nostri dati personali alle autorità appena usciamo di casa. 

Le misure di contenimento dovrebbero essere valutate considerando se siano sufficienti a fini di prevenzione, se sono davvero necessarie e proporzionate.

CINA E COREA NON SONO UN MODELLO

Che la Cina non brilli per il suo livello di democrazia è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la Corea, il suo assetto storico, sociale e culturale è talmente diverso dal nostro da non poterla rendere un riferimento giuridico.

Soro sottolinea che «Dobbiamo accettare regole che senza dubbio ci limitano in nome di un bene superiore senza però mai dimenticare che la forza del nostro Paese è sempre stato il modello democratico, […] il nostro modello è l’Italia, l’Europa e non la Cina».

«Abbiamo vissuto e superato la stagione del terrorismo e degli anni di piombo senza minare i cardini della nostra Costituzione. E’ giusto subire e accettare limitazioni dei diritti, purché conformi ai principi generale del nostro ordinamento».

Chi «ha la responsabilità di governare si deve ispirare alla nostra Costituzione e non al governo dell’emozione. Anche in tempo di guerra il diritto deve guidare la scelta di atti necessari».

Da più parti si sente però dire che «siamo in guerra» o «serve un’economia di guerra».
Queste frasi sono parte di una retorica spinta dall’emotiva che può essere parzialmente compresa, ma che non dovrebbe minare la lucidità di chi governa indirizzandolo verso scelte poco conformi alle nostre leggi.

DOV’È IL LIMITE TRA LA TUTELA DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALI E LA TUTELA DELLA SALUTE?

Il Garante della Privacy e il direttore della Protezione Civile Borrelli hanno discusso sul confine ultimo tra diritto alla privacy e diritto alla salute. La conclusione è che «il diritto alla salute viene prima visto che senza salute non ci può essere privacy».
In situazioni di emergenza il bilanciamento tra i diritti individuali e costituzionali va rivisto. In questa emergenza, l
a tutela delle libertà e della privacy viene bilanciata da un altro diritto fondamentale, individuale e collettivo: quello alla salute.

A questo punto, capito che dobbiamo accettare la situazione così com’è, c’è da chiedersi cosa succederà una volta terminata l’emergenza COVID-19?
Terminerà anche la compressione delle libertà individuali e della privacy? Oppure l’epidemia avrà segnato un precedente che potrà essere richiamato per gestire, più o meno in buona fede, situazioni ben diverse?

In questi giorni Servicematica rimane operativa, sebbene in modalità da remoto. 
Dato il grande afflusso di chiamate, vi invitiamo a contattarci via mail o social

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Disposizioni in materia di giustizia previste dal D. L. Cura Italia

disposizioni in materia di giustizia

Disposizioni in materia di giustizia previste dal D. L. Cura Italia

Nel D.L. n. 18  del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, sono contenute non solo misure per il supporto economico a famiglie e imprese colpite dagli effetti dell’epidemia COVID-19, ma anche disposizioni in materia di giustizia.

Diamo qui di seguito una panoramica generale dei 3 articoli più rilevanti, invitandovi a leggere i testi originali tramite l’apposito link. 

Se invece siete interessati ad approfondire il tema delle misure economiche del decreto, leggete l’articolo sul bonus professionisti e il reddito di ultima istanza. 

ARTICOLI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 


ART. 83 – GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE
[leggi il testo completo]

Le disposizioni in materia di giustizia inserite nell’articolo prevedono la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, che vengono rinviate d’ufficio.

È sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Vengono indicati ulteriori dettagli, nonché le eccezioni alle suddette sospensioni.

Per contrastare l’epidemia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari devono adottare le misure organizzative volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni inserite nei DPCM per evitare assembramenti negli uffici o contatti ravvicinati tra gli individui.

Nell’articolo sono elencate le misure che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari.

Come prevedibile, si spinge all’uso delle procedure telematiche.

Vengono anche indicate la corretta gestione dei colloqui dei detenuti con congiunti e altri soggetti, la possibilità per la magistratura di sospendere permessi premio del regime di semilibertà, e anche la sospensione dei procedimenti di mediazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie . 

ART. 84 – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA [leggi il testo completo]

Dal 8 marzo fino al 15 aprile 2020 inclusi sono sospesi tutti i termini relativi al processo amministrativo.

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate in tale periodo sono rinviate d’ufficio, mentre i procedimenti cautelari sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato delegato.

Dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se tutte le parti costituite ne fanno congiuntamente richiesta.

Per contrastare l’epidemia da COVID- 19 i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate devono adottare tutte le misure organizzative, anche se incidono sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.

Nell’articolo vengono elencate le iniziative possibili.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

ART. 85 – GIUSTIZIA CONTABILE [leggi il testo completo]

Le disposizioni in materia di giustizia contabile prevedono l’applicazione alle funzioni della Corte dei conti di quanto già indicato negli art. 83 e 84, a patto che vi sia contrasto con le specificità dell’articolo 85.

Anche in questo articolo si invita a fare quanto possibile per rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno degli uffici territoriali e centrali. Vengono indicate anche le iniziative possibili.

Nel caso in cui le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti che venissero rinviate, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.

Successivamente al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione senza discussione orale, a partire dagli atti depositati.

Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.

Fino al 30 giugno 2020, in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante sarà composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai 6 consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso. La delibera avviene in “presenza” di un minimo di 5 magistrati in adunanze che possono essere svolte anche in via telematica.

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Articolo 84 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma.
Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva.
I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice.
I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.
La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

11. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

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Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale

Articolo 85 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Contabile

Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
   1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
   2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
   3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.
Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Per approfondire le modifiche intervenute all’articolo a seguito della Legge di Conversione del 24 aprile 2020 che ha introdotto i commi 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies, vi rimandiamo all’analisi del CNF.

 

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Questa è la settima revisione dal 2009 e, come le precedenti (con l'eccezione del biennio in corso), comporta una riduzione dell'importo delle pensioni.

Articolo 85 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Contabile

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia.
Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.
In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. È abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. 

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LEGGI ANCHE:

Articolo 84 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Amministrativa

Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale


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