Fattura elettronica: panoramica delle nuove specifiche tecniche

Fattura elettronica: panoramica delle nuove specifiche tecniche

Dallo scorso 1 gennaio 2021 l’emissione della fattura elettronica deve seguire le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.2) indicate dai provvedimenti n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 16678 del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Le specifiche potevano già essere seguite in via facoltativa da ottobre 2020.

Lo scorso dicembre la stessa AdE ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata della guida alla compilazione della fattura elettronica.

FATTURA ELETTRONICA: LE SPECIFICHE TECNICHE

Le nuove specifiche tecniche prevedono che il formato xml della fattura elettronica debba ora indicare:

– il codice tipo documento (TD);
– il codice natura Iva dell’operazione (N).

IL CODICE TIPO DOCUMENTO (CODICE TD)

Sono stati aggiunte nuove tipologie di documenti.

Questi i codici con l’indicazione Fattura Elettronica (FE) o Esterometro (E):

  • TD01 Fattura (FE/E)
  • TD02 acconto/anticipo su fattura (FE)
  • TD03 acconto/anticipo su parcella (FE)
  • TD04 nota di credito (FE/E)
  • TD05 nota di debito (FE/E)
  • TD06 Parcella (FE)
  • TD07 fattura semplificata (FES)
  • TD08 nota di credito semplificata (FES)
  • TD09 nota di debito semplificata (FES)
  • TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni (E)
  • TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi (E)
  • TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) (E)
  • TD16 integrazione fattura reverse charge interno (FE)
  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (FE)
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari (FE)
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 (FE)
  • TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) (FE)
  • TD21 autofattura per splafonamento (FE)
  • TD22 estrazione beni da Deposito IVA (FE)
  • TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (FE)
  • TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) (FE)
  • TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) (FE)
  • TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72) (FE)
  • TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa (FE)

IL CODICE NATURA IVA DELL’OPERAZIONE (CODICE N)

I codici IVA devono essere indicati nella fattura quando l’IVA stessa non è evidenziata.

Vi sono tre categorie di codici:

N2 operazione non soggette ad IVA,
N3 non imponibile,
N6 inversione contabile.

Questi i nuovi codici:

  • N 2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
  • N 2.2 non soggette – altri casi
  • N 3.1 non imponibili – esportazioni
  • N 3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N 3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N 3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N 3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N 3.6 non imponibili – altre operazioni
  • N 6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N 6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N 6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N 6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N 6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N 6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N 6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N 6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N 6.9 inversione contabile – altri casi.

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