25 Marzo 2020 -

Ricevuta di accettazione in ritardo di pochi secondi: il ricorso è tardivo

In caso di ricevuta di accettazione in ritardo di pochi secondi rispetto al termine ultimo, il ricorso è considerato tardivo e quindi inammissibile. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 7159/2020. IL CASO L’ordinanza n. 7159/2020 della Cassazione fa riferimento a un ricorso presentato da un cittadino straniero che si vide negare lo…

In caso di ricevuta di accettazione in ritardo di pochi secondi rispetto al termine ultimo, il ricorso è considerato tardivo e quindi inammissibile.

Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 7159/2020.

IL CASO

L’ordinanza n. 7159/2020 della Cassazione fa riferimento a un ricorso presentato da un cittadino straniero che si vide negare lo status di rifugiato.

La sentenza fu pubblicata il 25 maggio 2018 e il cittadino presentò ricorso tramite notifica telematica che fu accettata dal sistema alle ore 00.00.29 del 28 dicembre 2018 e consegnata alle ore 00.00.42.
Oltre il termine massimo di 6 mesi e oltre le 24 dell’ultimo giorno disponibile.

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE IN RITARDO: L’ORDINANZA

Nell’ordinanza si legge: «il ricorso è inammissibile, per tardività della sua proposizione; il ricorrente, con esplicito riferimento alla mera data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 maggio 2018), documenta di avere proceduto alla notifica in via telematica dell’odierno ricorso con accettazione del relativo sistema solo alle ore 00:00:29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna in casella all’avvocatura dello stato alle successive 00:00:42 dello stesso 28 dicembre 2018, dunque oltre la scadenza del 27 dicembre 2018».

Si ricorda poi che «in tema di notificazione con modalità telematiche, l’art. 16 septies del d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della l.n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo».

Viene inoltre specificato che la regola della scindibilità soggettiva degli oggetti della notificazione è applicabile anche alla notifica telematica (Corte Cost. N.75 del 2019) e può giocare a favore del notificante, ma sempre a patto che la ricevuta di accettazione sia generata dopo le 21 ma prima delle 24 dell’ultimo giorno disponibile

Nel caso specifico, la ricevuta di accettazione in ritardo di pochi secondi è un’evidenza incontestabile che rende il ricorso tardivo a tutti gli effetti.

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