Se la domanda di condono edilizio viene respinta?

Condono edilizio respinto, quando avviene la prescrizione per la restituzione delle somme versate

Con la sentenza 00682/2022 il Tar Lazio si esprime in merito al calcolo della prescrizione per la restituzione di quelle somme che si versavano per un condono edilizio. Qualora quest’ultimo venga negato, gli importi che si corrispondono per oblazione si restituiranno entro dieci anni. Invece, tali importi si devono restituire entro tre anni solo nel caso di conguaglio per silenzio d’assenso. Vediamo assieme la vicenda processuale.

Quando avviene la restituzione degli importi corrisposti in caso di condono edilizio negato?

La vicenda coinvolge una donna che fa ricorso per “l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate, quale erede del coniuge, a titolo di oblazione in relazione a due pratiche di condono edilizio presentate dal defunto marito”. Le due domande alla quale si riferisce risalgono una al 1986 e l’altra al 2004, entrambe respinte nel 2005.

A questo punto, c’è un ricorso al Tar Lazio. E si prosegue con la:

  • Impugnazione dei due provvedimenti;
  • Demolizione dei manufatti che si ritenevano non sanabili dal Comune;
  • Rinuncia all’impugnativa che si proponeva.

Successivamente, nel 2014 tale signora richiede la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, così come gli interessi. Poi, la donna decide di interpellare il Tar Lazio sostenendo che si debba applicare il termine di prescrizione decennale anziché quello triennale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate costituita in giudizio chiede il rigetto del ricorso.

Cosa stabiliscono i giudici in merito al calcolo della prescrizione

Al contrario, per i giudici si deve accogliere il ricorso della donna. In effetti, portano all’attenzione che il termine triennale di prescrizione si possa applicare solo nel caso “di somme dovute a conguaglio, scaturenti dal silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria.”. Dunque, “ne discende, attesa la sostanziale specialità della norma, l’inapplicabilità del termine breve ai casi in cui, come quello in esame, il procedimento di condono si sia definiti con provvedimento di rigetto.”

In aggiunta, affermano che: “in tali ipotesi, in cui il diniego importa l’insorgere di un diritto al rimborso di oneri indebitamente versati, l’azione per la ripetizione di quanto versato si prescrive nell’ordinario termine decennale”. Quindi, questo termine decorre “ordinariamente, dal momento in cui l’Amministrazione adotta il provvedimento di rigetto del condono”.

Per concludere, ecco ciò che stabiliscono i giudici in merito al calcolo della prescrizione:

Il termine di prescrizione decennale, che aveva quindi cominciato a decorrere dal marzo 2011 non era evidentemente decorso al momento della presentazione della relativa domanda all’agenzia delle Entrate, avvenuta in data 22 maggio 2015”.

 

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