Alla luce dell’emergenza coronavirus, anche le attività giudiziarie devono adeguarsi e favorire il contenimento e la gestione dell’epidemia. Pertanto si chiede di favorire le udienze in remoto.
A stabilirlo è il provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia a seguito della pubblicazione del decreto legge n.11 dell’8 marzo “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
Il provvedimento si compone di solo 4 articoli.
SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE IN REMOTO – SETTORE CIVILE
Le udienze in remoto del settore civile possono svolgersi utilizzando i software indicati dal Ministero.
Tali software si basano su infrastrutture o data center in dotazione esclusiva al Ministero e dovrebbero quindi garantire un buon grado di sicurezza informatica.
I programmi sono:
– Skype for Business;
– Teams.
SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE IN REMOTO – SETTORE PENALE
Per lo svolgimento in remoto delle udienze penali si possono utilizzare gli strumenti di videoconferenza a già disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari.
Possono essere utilizzate anche le modalità di collegamento in remoto già indicate per le udienze civili nel caso in cui non sia necessari garantire le comunicazioni audio tra il difensore e il suo assistito o se il numero di imputati coinvolti e detenuti in luoghi diversi permetta la reciproca visibilità.
Alleghiamo il testo originale del provvedimento del Ministero della Giustizia.
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