piano straordinario per la Giustizia italiana

Il piano straordinario per la Giustizia italiana proposto dall’OCF

Il documento per la ripresa della Giustizia italiana pubblicato ieri dall’Organismo Congressuale Forense inizia così:

«La condizione della macchina giudiziaria del nostro Paese ha raggiunto uno dei livelli più critici della storia repubblicana. Il sistema giudiziario italiano, già da decenni in grande difficoltà nel dare adeguata risposta alla domanda di Giustizia della società, dei cittadini e delle imprese, in questi ultimi mesi, oltre alle gravissime ripercussioni derivanti dall’adozione delle misure di profilassi per l’epidemia di “coronavirus”, è stato colpito dalle accelerazioni di fenomeni degenerativi che ne stanno minando la credibilità già messa a dura prova dalla sua cronica e nota inefficienza».

Il documento si prefigge l’obiettivo di affrontare immediatamente l’attuale stallo proponendo un “piano straordinario per la Giustizia italiana”, una giustizia che al momento è paralizzata, senza difesa e delegittimata.

IL PIANO STRAORDINARIO PER LA GIUSTIZIA ITALIANA

GIUSTIZIA PARALIZZATA

Il piano straordinario per la Giustizia italiana dell’OCF parte dal principale problema generatosi a causa delle misure di contenimento di COVID-19: lo stop della Giustizia.

A complicare la situazione hanno concorso diversi fattori, come la mancata adozione di misure per la messa in sicurezza degli ambienti giudiziari, la scarsità di risorse stanziate, la babele di protocolli prodotti dai diversi uffici giudiziari sulle modalità di riapertura, i limiti delle tecnologie telematiche e del lavoro agile, la gestione frammentata della giurisdizione.

Le soluzioni proposte sono:

  • -maggiori risorse e un piano per la messa in sicurezza degli ambienti che consenta la veloce ripresa delle attività nelle sedi preposte,
  • -la limitazione della giustizia telematica,
  • -l’individuazione di linee guida unitarie a livello nazionale per lo svolgimento delle attività giudiziarie,
  • -la costituzione di un tavolo unitario per la giurisdizione per realizzare un’«unitarietà di governo incentrata sulla efficacia della tutela delle parti e sulla effettiva terzietà del giudice»,
  • -il potenziamento delle strutture giudiziarie di prossimità,
  • -la riforma della prescrizione penale e la realizzazione di misure che garantiscano la ragionevole durata dei processi penali e la razionalizzazione dei tempi di quelli civili.

GIUSTIZIA SENZA DIFESA

Il secondo punto su cui si focalizza il piano straordinario per la giustizia italiana è la professione forense.

Il settimo enunciato del manifesto per la Giurisdizione, recita: «la garanzia di autonomia e indipendenza dell’Avvocato e di tutti i soggetti che concorrono all’esercizio della Giurisdizione sono strumento di effettività della tutela dei diritti e presidio di democrazia».

Ma per garantire un’Avvocatura che sia davvero efficace è importante che la professione riacquisisca dignità e sostenibilità.

Gli Avvocati stanno infatti affrontando grandi difficoltà dovute alla persistente crisi economica alla quale si aggiunge ora l’impossibilità di riprendere il lavoro a pieno regime.

L’OCF chiede quindi:

  • -il riconoscimento del ruolo dell’avvocato in Costituzione,
  • -la garanzia della sostenibilità della professione forense e della sua dignità retributiva e professionale,
  • -la garanzia dell’equo compenso e del pagamento del gratuito patrocinio,
  • –forme assistenziali valide,
  • –detassazione e contribuzione agevolata anche con l’obiettivo di facilitare l’ammodernamento tecnologico degli studi.

LA GIUSTIZIA DELEGITTIMATA

Il piano si concentra infine sulla crisi di credibilità dell’apparato giudiziario, percepibile soprattutto a fronte dei recenti fatti che hanno coinvolto la Magistratura.

L’OCF sostiene che siano necessari:

  • -la riforma dell’ordinamento giudiziario con la partecipazione dell’Avvocatura,
  • -la separazione delle carriere dei Magistrati, in modo da ristabilire principi di parità delle parti e di terzietà del Giudice nel settore penale,
  • -il rafforzamento della presenza della componente forense nei ruoli dirigenziali
    e consultivi degli apparati di governo della giurisdizione centrali e territoriali,
  • -l’inserimento della componente forense nei ruoli direttivi ministeriali.

Potete approfondire leggendo il testo integrale del documento per la ripresa della Giustizia italiana pubblicato dall’Organismo Congressuale Forense.

 

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Datori di lavoro tra test sierologici ai dipendenti e isolamento da Immuni

Datori di lavoro tra test sierologici ai dipendenti e isolamento da Immuni

Cosa succede se un lavoratore che ha scaricato l’app Immuni riceve la notifica di essere entrato in contatto con un infetto? Quali sono le conseguenze sull’operatività dell’azienda? E il datore di lavoro può imporre i test sierologici ai suoi dipendenti?

TEST SIEROLOGICI SÌ O NO?

Sul proprio sito, il Garante della Privacy ha fornito chiarimenti sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di far eseguire test sierologici ai dipendenti.

I test sierologici si inseriscono nel ventaglio si strumenti a disposizione per la gestione della diffusione di COVID-19, ma la loro esecuzione espone i lavoratori a potenziali rischi in tema di privacy.

L’idea che circola fra alcuni imprenditori è, infatti, quella di imporre ai propri lavoratori l’esecuzione dei test, magari periodicamente, in modo da venire immediatamente a conoscenza di contagi e adottare le misure di sicurezza sanitaria necessarie, sia nei confronti dell’infetto che dei colleghi.

Questo però non è assolutamente possibile.

I test sierologici possono essere disposti solo dal medico di competenza e sempre “nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test”.

Solo il medico competente può stabilire se vi siano le condizioni necessarie a richiedere esami clinici e diagnostici utili a contenere la diffusione del coronavirus (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Ma anche qualora il medico autorizzasse tali indagini, il datore di lavoro non può consultare referti ed esiti (salvo i casi previsti dalla legge).  Chiaramente, può invece essere informato sull’idoneità alla mansione del dipendente, ad eventuali prescrizioni o limitazioni richieste dal medico competente.

Il datore di lavoro non può quindi imporre i test sierologici ai lavoratori, ma può sempre informarli sull’esistenza delle campagne di screening regionali alle quali possono decidere di aderire liberamente.

Inoltre, il datore può offrire ai suoi dipendenti la copertura totale o parziale dei costi dei test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (“tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse”). Anche in questo caso non può pretendere di conoscerne l’esito.

L’ISOLAMENTO DA APP IMMUNI

L’app Immuni ha lo scopo di informare celermente gli utenti che sono stati in contatto diretti con infetti.
Quando questa evenienza si realizza, la app invia all’utente una notifica, invitandolo a stare in isolamento per evitare di diffondere il contagio.
A questo punto, l’utente ha l’obbligo di informare il suo datore di lavoro, non può recarsi in azienda e deve attendere che gli venga effettuato il tampone.

Ma c’è un ma.

Nel momento in cui il lavoratore si isola, esattamente, che cos’è?

Infatti, non ha ancora fatto un tampone e quindi non è ufficialmente infetto (tant’è che il medico di base non può emettere un certificato di malattia). Allo stesso modo, non è più un comune lavoratore, poiché è confinato in casa.

Questa posizione indefinita porta a una conseguenza che, sia per il lavoratore che per il datore, è critica in una fase economica difficile come quella che stiamo vivendo ora: molteplici lunghe assenze.

Quanto tempo dovrà aspettare l’isolato prima di poter fare il tampone?
Quando avrà i risultati e saprà se potrà tornare a lavoro?
Questa assenza, che non rientra nella malattia, viene coperta dalle ferie?

Se poi il tampone dovesse risultare positivo, vi sarebbe la quarantena vera e propria?

E se in futuro il lavoratore dovesse ricevere una nuova notifica da parte di Immuni, tutto ricomincerebbe daccapo?

In tali condizioni, fare progetti sul medio e lungo periodo diventa difficile sia per i datori che per i lavoratori. E, sebbene non condivisibile, risulta quantomeno comprensibile la volontà di alcuni di avere un maggiore controllo sui dati sanitari dei propri dipendenti nel tentativo di riprendere le redini, così come risulta altrettanto comprensibile una maggiore disponibilità a rinunciare alla propria privacy nel tentativo di salvaguardare il proprio posto di lavoro.

 

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Deposito privo marca da bollo

Deposito privo marca da bollo? La ricevuta di avvenuta consegna lo perfeziona

Secondo la Cassazione, la RAC, la ricevuta di avvenuta consegna che il sistema genera al momento dell’invio telematico degli atti, è sufficiente a perfezionare un deposito privo di marca da bollo.

PERCHÈ LA RAC PERFEZIONA IL DEPOSITO PRIVO DI MARCA DA BOLLO

L’ordinanza n 9664/2020 della Cassazione si riferisce al ricorso mosso da soggetti ai quali era stato rigettato il deposito proprio a causa dell’assenza della marca da bollo.
Regolarizzato il pagamento, la causa viene iscritta a ruolo ma ormai il termine dei 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione è esaurito e la Corte d’Appello dichiara l’appello improcedibile.

I soggetti ricorrono allora in Cassazione, chiedendo la remissione nei termini convinti che la Corte d’Appello abbia applicato in maniera non conforme l’art.285 del TU sulle spese di giustizia, non riconducibile all’invio telematico dell’iscrizione a ruolo.

La Cassazione accoglie il motivo del ricorso e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Anche la Corte accoglie il motivo poiché in linea col contenuto di una nota del 4 settembre 2017 con cui il Dipartimento Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia spiega che l’irricevibilità degli atti non in regola fiscalmente non è applicabile al deposito telematico dell’atto introduttivo.

Poi, a sostegno che il deposito dell’atto si perfezioni con la RAC, indipendentemente dalla marca da bollo, vi è l’art. 16 bis del DL n. 179/2012 in cui si legge che «Il deposito […] si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».


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Nuove misure straordinarie di Cassa Forense

Nuove misure straordinarie di Cassa Forense

Le nuove misure straordinarie di Cassa Forense, disponibili sul sito dell’ente, sono pensate per sostenere gli iscritti anche durante la Fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Con gli effetti del lock down sui mancati introiti e l’incertezza del futuro dovuta alla parziale ripartenza del settore della Giustizia, agli avvocati non rimane altro che cercare di mettere ordine da soli alla propria esistenza professionale.

Possono le misure straordinarie di Cassa Forense essere d’aiuto? A voi la risposta.
Noi possiamo solo darvene una panoramica.

LE MISURE STRAORDINARIE DI CASSA FORENSE

Misure a favore della salute

Una parte delle misure straordinarie di Cassa Forense è dedicata a coloro che nel periodo tra il 1 febbraio e il 2 giugno 2020 siano stati ricoverati per aver contratto il Coronavirus o posti in isolamento per essere stati in contatto diretto con contagiati.

Nei beneficiari sono compresi anche pensionati e i superstiti degli iscritti.

Misure per gli acquisti in tecnologia

1.500.000 euro vengono stanziati per un bando finalizzato a coprire fino al 50% delle spese che gli avvocati hanno sostenuto per acquistare tecnologie informatiche.

Gli acquisti considerati devono essere stati effettuati tra il 2019 e la data di pubblicazione del bando.

L’importo rimborsabile va dai 300 ai 1500 euro.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi derivanti da bandi straordinari emanati nel 2020 o con contributi simili percepiti negli anni precedenti.

Misure per la copertura dei costi della professione

2.500.000 euro vengono messi a disposizione tramite un bando finalizzato al rimborso dei costi derivanti dall’attività professionale nel periodo tra febbraio e aprile 2020.

Il contributo forfettario è pari al 15% della differenza tra il volume di affari e il reddito netto professionale del 2018 come dichiarato con il Mod. 5/2019, e viene concesso nel caso in cui la differenza ammonti a una cifra compresa tra le 300 e le 1200 euro.

Per coloro che si sono iscritti a Cassa Forense nel 2019, a far fede saranno i dati reddituali del 2019.

Coloro che si sono iscritti nel 2020 sono esclusi dal bando, così come coloro che hanno goduto del reddito di ultima istanza in marzo e aprile e coloro che hanno beneficiato di contributi derivanti da altri bandi straordinari nel 2020. 

Misure per gli Ordini Forensi

1.500.000 euro sono destinati agli Ordini Forensi appartenenti alle 10 provincie più colpite dall’epidemia COVID-19 alla data del 3 maggio, valutando il numero di contagi ogni 1000 abitanti.

Gli ordini potranno usare i fondi a disposizione per realizzare progetti connessi all’emergenza sanitaria.

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Avete un collega avvocato che da “ospite temporaneo” è diventato una presenza fissa nel vostro studio? Non ne potete più e non riuscite a farlo sloggiare? Pensateci bene prima di cambiare la serratura senza avvisarlo o di sbarrargli la strada se tenta di entrare!

Un caso simile è oggetto della sentenza 15633/2020 con cui la Cassazione ritiene che impedire a un avvocato di entrare nello studio cambiando la serratura o sbarrando con il proprio corpo l’ingresso rappresenti una condotta violenta.

Ecco, per sommi capi, come si sono svolti i fatti.

Un avvocato si reca presso lo studio legale per prelevare i propri fascicoli ma scopre che la serratura è stata cambiata. Come se non bastasse, un suo collega si piazza all’ingresso nel tentativo di impedirgli l’accesso all’ambiente.

Ne consegue una causa che si conclude con l’assoluzione di quest’ultimo dall’accusa di violenza privata (articoli 392 e 610 c.p.)  e dal reato di favoreggiamento per aver aiutato un altro soggetto a sviare le indagini rilasciando false dichiarazioni.

L’assoluzione viene conferma anche in Corte d’Appello, dove all’imputato vengono riconosciute le difficoltà riscontrate in precedenza nell’allontanare l’avvocato offeso che doveva essere una presenza solo temporanea nello studio.

L’avvocato offeso ricorre in Cassazione, convinto che il reato di violenza privata sussista, soprattutto tenuto conto che ha dovuto ricorrere all’autorità giudiziaria per tornare in possesso del suo materiale di lavoro.

E la Cassazione accoglie il ricorso.

PERCHÈ È VIOLENZA PRIVATA

La decisione della Cassazione si basa sull’idea che il reato di violenza privata possa includere anche condotte improprie e mezzi anomali il cui risultato sia influenzare la volontà o limitare la libertà altrui.

La Cassazione ha inoltre dimostrato che l’avvocato offeso non era poi un ospite così tanto temporaneo. A favore di questo fatto giocano:

  • la presenza del nome dell’avvocato offeso sulla targa esterna dello studio;
  • la presenza nello studio di arredi e spazi a lui dedicati;
  • Il suo contributo alle spese dello studio.

Nella sentenza dunque si legge: «l‘esistenza di ragioni che avrebbero consentito a [imputato] di escludere dall’immobile [avvocato offeso] può assumere rilievo ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non certo a consentire una violenta condotta idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione del primo.»

 

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Il decreto n.34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Rilancio”, contiene numerose misure che riguardano il settore della Giustizia.

L’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense selezionato gli articoli i cui contenuti che hanno un impatto sugli Avvocati e gli Ordini Forensi e li ha raccolti in una scheda di lettura.

Le misure riguardano:

  • finanziamenti alla Giustizia,
  • fiscalità,
  • lavoro, ammortizzatori sociali e lavoro agile,
  • l’esame di abilitazione alla professione forense,
  • atti e procedimenti amministrativi.

Nei giorni a venire cercheremo di dare una panoramica su ognuno di questi temi.
Partiamo oggi con le misure in materia di Giustizia.

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Le misure in materia di Giustizia sono contenute negli articoli dal 219 al 221 del decreto.

L’art. 219

Dispone risorse e stanziamenti economici con l’obiettivo di affrontare al meglio gli ostacoli generati dall’emergenza sanitaria.

La somma totale a disposizione è di 40.000.000 euro.

La spesa autorizzata per il 2020 è di quasi 32.000.000 euro.
È destinata soprattutto all’implementazione delle misure di sicurezza e alla santificazione degli uffici giudiziari e degli ambienti delle articolazioni centrali del Ministero della Giustizia, ma anche all’acquisto di materiali igienico-sanitari, dispositivi di protezione individuale, apparecchiature informatiche e loro licenze.

Più di 4.600.000 euro sono destinati all’acquisto di hardware e software per il «personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità».

Quasi 9.900.000 euro sono destinati al personale delle amministrazioni e della polizia penitenziaria. Parte di questa quota va al pagamento del lavoro straordinario.

L’art. 220

Copre solo il 2020 e dispone che «il 98% delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018, versate nel 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo vengano riassegnate in parti uguali agli stati di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’interno».

I fondi verranno usati per finanziare interventi urgenti volti a contenere e gestire l’emergenza sanitaria o a coprire somme già anticipate per tali finalità.

L’art. 221

Aggiunge al secondo comma dell’art. 83 del DL 18/20 (convertito con modificazioni in legge 27/20), la sospensione del termine per proporre querela (art. 124 c.p.c) «per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020». Ciò significa che dai 3 mesi indicati dall’art. 124 c.p. vanno sottratti i 63 giorni compresi nell’intervallo temporale previsto.

 

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Art.83 Cura Italia: incostituzionale la sospensione del corso della prescrizione?

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E se l’art. 83, quarto comma, del decreto legge n. 18 del 2020 Cura Italia fosse in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole indicato nell’art. 25, secondo comma, della Costituzione?

L’art. 83, comma 4, dl n. 18 del 2020 introduce la sospensione del corso della prescrizione:

“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308 del codice di procedura penale.”

Al secondo comma dell’art.25 della Costituzione si legge:

“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”

Il dubbio di incostituzionalità è esplicitato in due ordinanze del Tribunale di Siena prodotte il 21 maggio 2020.

Entrambe riguardano casi in cui alcuni reati contestati agli imputati sarebbero, senza l’intervento dell’art. 83, caduti in prescrizione al momento della decisione del Tribunale.

SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE E IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE SFAVOREVOLE

Secondo il Tribunale di Siena, l’illegittimità della sospensione della prescrizione risiede nel fatto che l’art.83 la rende applicabile a reati commessi prima del 9 marzo 2020. In altre parole, si tratterebbe di un’applicazione retroattiva di una disciplina penale sfavorevole.

Il Tribunale riporta che la Consulta ha in passato affermato in modo chiaro che: «nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, Costituzione» (Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto 4 del considerato in diritto). Inoltre, il regime legale della prescrizione è «analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto»

Il Tribunale ha quindi evidenziato un contrasto tra la sospensione del corso della prescrizione applicabile a reati commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia e il divieto di applicare trattamenti penali sfavorevoli in modo retroattivo come indicato dalla Costituzione.

È possibile che questa potenziale illegittimità costituzionale venga superata considerando il fatto che il Cura Italia è un decreto sviluppato per gestire una situazione emergenziale? 

Non proprio.

Il Tribunale di Siena ricorda che nella giurisprudenza costituzionale si trovano chiari riferimenti al fatto che non vi possono essere eccezioni al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (Corte costituzionale, sentenza n 236 del 2011, considerato in diritto n. 13).

Come la Consulta ha esplicitato in passato: «il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali […] non abbiano in nessun caso portata retroattiva» (Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto 2 del considerato in diritto);

In sostanza, i principi cardine indicati nella Costituzione non sono soggetti ad alcuna deroga o eccezione, compreso lo stato di emergenza generato da COVID-19.

Qui il testo della prima ordinanza e della seconda ordinanza.

[Fonte dell’immagine di copertina: Presidenza della Repubblica Italiana]

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Recupero del compenso dell’avvocato: chi è il giudice competente?

La sentenza 4240/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione  lo scorso 19 febbraio 2020 dà un indirizzo in materia di recupero del compenso dell’avvocato mediante procedimento ex art. 28 della legge n. 794/1942.

La sentenza stabilisce che, in caso di attività svolta per il medesimo cliente ma in più gradi di giudizio, il Giudice competente è quello che ha definito il giudizio.

COMPENSO DELL’AVVOCATO: IL GIUDICE COMPETENTE È QUELLO CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO

La sentenza ha per oggetto il recupero del compenso di un avvocato a seguito di attività di patrocinio per uno stesso cliente, per lo stesso processo definito in grado di appello.

Il Tribunale inizialmente interpellato dall’avvocato si dichiara non competente per la liquidazione dell’onorario, rimandando la questione alla Corte d’Appello.
Così facendo, suggerisce che nel caso di assistenza svolta in più gradi di giudizio il recupero del compenso dell’avvocato ricade sul giudice di secondo grado o di quello che abbia conosciuto per ultimo la controversia.

L’avvocato ricorre, sostenendo che sia invece necessario presentare singole domande di liquidazione a ciascun giudice, andando contro quanto stabilito dal Tribunale.

La questione passa alla Sesta Sezione civile della Cassazione, Sottosezione Seconda, che analizza la normativa applicabile e le diverse interpretazioni giurisprudenziali, decidendo di rimettere gli atti al Primo Presidente per un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite respingono la tesi dell’avvocato, concludendo che l’indirizzo del Tribunale si poggia su un orientamento della giurisprudenza più consolidato, e che l’indirizzo su cui si basa il ricorso dell’avvocato è invece minoritario.

L’orientamento del Tribunale è preferibile perché «… Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d’insieme dell’opera prestata dall’avvocato» ed è più adeguato alle «ragioni di economia processuale che presidiano l’ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi, in linea con i principi del giusto processo».

Il principio di fondo della sentenza è che: «nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compenso per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa».

[Articolo scritto a partire dall’analisi degli Avv.ti Pierpaolo Greco e Roberto Di Francesco pubblicata sul sito del CNF]

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Ammissibilità di nuovi documenti in appello

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Ammissibilità di nuovi documenti in appello

L’ammissibilità di nuovi documenti in appello è possibile, come dimostra l’ordinanza n. 8441 del 4 maggio 2020 della Corte di Cassazione.

L’ammissibilità dei nuovi documenti è però vincolata alla loro indispensabilità.

AMMISSIBILITÀ DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO E INDISPENSABILITÀ

Oggetto dell’ordinanza è il caso che ha visto come protagonista una società condannata a pagare 139.520,34 € all’INPS per mancati tributi relativi a contratti di formazione e di lavoro per i quali aveva goduto di sgravi statali.

La condanna avviene in secondo grado da parte della Corte di Appello di Roma.

La società decide di ricorrere in Cassazione sostenendo che la condanna violi l’art.2697 c.c. e gli artt. 115 e 421 c.p.c. poiché la corte territoriale:

  • – ha ritenuto inammissibile una nota informativa della provincia di Roma che la società aveva presentato in appello al fine di contestare le conclusioni alle quali era giunta la precedente CTU.
  • – non ha considerato il risultati del supplemento di perizia in cui importo doveva risultare minore rispetto ai 139.520,34 €.

La Cassazione dà ragione alla società.

In merito ai nuovi documenti in appello, spiega che:

  • – la loro ammissibilità deve essere valutata in base alla loro indispensabilità ai fini della decisione,
  • – va considerata la loro potenziale idoneità dimostrativa in relazione al thema probandum e tenendo conto dello sviluppo dell’intero processo.

Nel caso in questione, la nota della provincia risultava essere chiaramente rilevante ai fini della decisione e idonea a ridurre l’importo da pagare. 

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Tra gli impatti che il COVID-19 ha avuto sulla professione degli avvocati vi è anche l’impossibilità di procedere con la formazione obbligatoria.

A tal proposito, vi ricordiamo che nel corso di una seduta straordinaria tenutasi lo scorso 20 marzo, il CNF ha introdotto alcune deroghe, ribadendo però il persistere dell’obbligo formativo previsto dagli articoli 11 e 21 della legge 247/2012.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: LE DEROGHE DEL CNF

La formazione obbligatoria per gli avvocati durante l’anno solare 2020 (1 gennaio – 31 dicembre) sarà assoggettata a questi nuovi criteri:

  • – l’anno solare 2020 viene escluso dal conteggio del triennio formativo (comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014);
  • – durante l’anno solare 2020 gli avvocati devono conseguire un minimo di 5 crediti formativi così composti: 3 in materie ordinarie e 2 in materie obbligatorie (ordinamento, previdenza forensi, etica professionale e deontologia);
  • – tutti i crediti formativi dell’anno solare 2020 possono essere conseguiti tramite formazione a distanza (FAD);
  • – è possibile compensare i crediti del 2020 con quelli del triennio formativo precedente e/o successivo. La compensazione è valida sia per la quantità che per le materie.

Il CNF invitata le Scuole Forensi a permette agli iscritti di proseguire i percorsi formativi attraverso la modalità da remoto.

Nell’arco della stessa delibera è stato inoltre deciso di consentire il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche nel caso in cui il tirocinante non assistita a 20 udienze nell’arco del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020.

Qui il testo della delibera CNF del 20 marzo 2020.

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