Assistenti digitali e rischio privacy

Assistenti digitali e rischio privacy

Provate a ripensare a come avete trascorso le settimane di lockdown? Probabilmente avrete passato, per lavoro o per svago, molto più tempo del solito al computer o con lo smartphone (o tablet) in mano.

Senza tecnologia la quarantena sarebbe stata indubbiamente più difficile, ma tutta questa tecnologia che non ci abbandona mai ci mette anche in contatto, spesso inconsapevolmente, con quelli che vengono definiti ‘assistenti digitali’.

Erroneamente, molti do noi pensano che gli assistenti digitali siano solo dispositivi come Alexa di Amazon o Google Echo/Google Home. Non è affatto così.

Questa mancanza di consapevolezza ci espone a dei rischi poiché ci rende incapaci di tutelare a dovere la privacy dei nostri dati e delle nostre informazioni personali.

ASSISTENTI DIGITALI: “CHI” SONO

Gli assistenti digitali sono tutti quei software ai quali possiamo avanzare delle richieste vocali.

Questa dimensione orale porta gli utenti a confondere gli ‘assistenti vocali’ con gli ‘assistenti digitale’.

I primi sono dispositivi che si connettono alla rete wi-fi di un luogo e, grazie al loro sistema di intelligenza artificiale, sono in grado di elaborare il linguaggio umano e rispondere alle nostre domande (fare ricerche su internet, accendere o spegnere luci o elettrodomestici, interagire con un calendario digitale, ecc.).

I secondi sono il software vero e proprio.

Come potete immaginare, gli assistenti digitali non si trovano solo dentro smart speaker come Alexa, ma anche dentro i nostri computer o smartphone, nelle auto, negli smartwatch e altrove.
Siri di Apple e Cortana di Microsoft sono altri due esempi molto chiari.

PASSIVE LISTENING E RISCHIO PRIVACY

Gli assistenti possono semplificarci la vita e, con grande probabilità, saranno una presenza costante nel nostro futuro.

Secondo una ricerca di mercato svolta dalla società Capgemini, entro il 2021 il 40% dei consumatori europei e statunitensi svolgerà le proprie ricerche su internet tramite un assistente vocale e non più via app o siti web.

Tutto bene, dunque?
Non proprio.

Vanno notate alcuni elementi:

1) Nella maggioranza dei casi gli assistenti digitali e i dispositivi in cui sono inseriti sono prodotti da aziende extraeuropee, dove le leggi sul trattamento dei dati personali differiscono rispetto a quelle in vigore all’interno dell’UE.

2) Anche quando l’assistente digitale è in passive listening – diciamo, in pausa – è sempre in grado non solo di “ascoltare” tramite i suoi microfoni e di vedere tramite webcam ciò che diciamo e facciamo, ma anche di dialogare con altri nostri dispositivi, aumentando la mole di dati raccolti. E i dati che raccoglie non riguardano solo noi, i proprietari, ma anche tutti i soggetti che si trovano nello stesso ambiente (la nostra casa, l’ufficio, l’auto, ecc.).

Tra le informazioni che vengono raccolte figurano:

  • – caratteristiche biometriche (voce e volto);
  • – geolocalizzazione (posizione attuale, percorsi abituali o frequenti, domicilio, luogo di lavoro, ecc.);
  • – dati anagrafici;
  • – stati emotivi;
  • – abitudini, stili di vita, preferenze, ecc.

Per darvi un’idea della potenza del passive listening, nel 2019 il software Amazon Alexa è stato “chiamato” a testimoniare in un processo per omicidio poiché potrebbe aver registrato quanto è successo nel momento in cui il delitto si è compiuto.

La conclusione è che più le persone si affideranno agli assistenti vocali e maggiore sarà la mole di dati che questi potranno raccogliere e trasmettere a soggetti con sedi in paesi extra UE. 

COME PROTEGGERSI

Ecco alcuni consigli.

1) Leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Deve sempre essere disponibile sul sito dell’azienda che offre il servizio o all’interno della  confezione del dispositivo in cui è installato il software
In particolare, è bene capire:

  • – quali e quante informazioni vengono acquisite direttamente dall’assistente digitale,
  • – come vengono utilizzati i dati,
  • – se i dati vengono trasferiti a terzi e con quali finalità,
  • – chi riceve i dati e come li riceve,
  • – sono possibili accessi “in diretta” tramite microfono o videocamera da parte di addetti della società produttrice o società che gestisce i servizi connessi,
  • – dove vengono conservati i dati e per quanto tempo.

2) Al momento della prima attivazione del dispositivo fornire solo le informazioni strettamente necessarie alla registrazione e all’attivazione dei servizi.
Considerare l’uso di pseudonimi e impostare password o impronte vocali che limitino l’uso da parte dei minori. Ecco il link a un articolo che ti spiega come creare password sicure e facili da ricordare. 

3) Non usare l’assistente digitale per memorizzare informazioni delicate come password, numeri di carte di credito, informazioni sulla salute, ecc.

4) Controllare l’accesso dell’assistenze digitale ai dati presenti nel dispositivo su cui è installato (galleria fotografica, rubrica dei contatti, calendario, ecc.)

5) Se possibile, scegliere la parola di attivazione evitando termini di uso frequente, nomi di persone care o animali, nomi di oggetti di uso quotidiano.
Più comune è la parola di attivazione è più probabili diventano le attivazioni involontarie.

6) Disattivare le funzioni non necessarie.
Ma anche impostare delle password per quelle più delicate, come la condivisione sui social.

7) Per evitare ogni possibile acquisizione e trasmissione di dati quando il dispositivo non è in uso:

  • – disattivare microfono e videocamera,
  • – spegnere o disattivare del tutto l’assistente digitale.

8) Cancellare periodicamente la cronologia delle informazioni raccolte.
Nel caso di assistenti vocali, è possibile farlo tramite il sito web o l’app di gestione; nel caso di smartphone o altri dispositivi, tramite le impostazioni dello stesso.

9) Nel caso in cui il dispositivo o l’assistente vocale venisse venduto, regalato o dismesso, ricordarsi di disattivare tutti gli account personali e di cancellare tutti i dati personali al suo interno o nella app di gestione.

Anche il Garante della Privacy ha pubblicato il suo decalogo per un uso degli assiste digitali a prova di privacy.

Infine, va ricordato che i produttori di assistenti digitali sono soggetti a quanto stabilito dal Codice privacy e dal Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei dati personali, pertanto se i dati raccolti tramite l’assistente digitali sono trasmessi e conservati nei database dell’azienda produttrice o di altri soggetti si può chiederne la cancellazione.

 

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Pensione avvocato: i contributi solidaristici del 3% sono esclusi dal calcolo

Pensione avvocato: i contributi solidaristici del 3% sono esclusi dal calcolo

Un avvocato muove causa contro Cassa Forense, convinto di aver ricevuto un trattamento pensionistico inferiore a quello che gli spettava. Nel calcolo della somma, infatti, non compaiono i contributi solidaristici del 3%.

Il Tribunale accoglie la domanda, sostenendo che il calcolo della pensione dovesse essere eseguito in base al Regolamento della Cassa, modificato con provvedimento del 31.12.2009, e condanna Cassa Forense a pagare le somme mancanti.

La Cassa ricorre in Appello, dove la sentenza di primo grado viene ribaltata.
Il giudice sostiene che la modifica del regolamento non sia applicabile ratione temporis alla situazione dell’avvocato. A questo va applicata la disciplina della pensione contributiva, come indicata dal Regolamento del 23/07/2004 (riferito ai contenuti della legge n. 335/1995), con l’esclusione dei contributi solidaristici del 3%.

L’avvocato non demorde e ricorre in Cassazione, dove però la situazione non volge a suo favore.

I MOTIVI DEL RICORSO: DOVE SONO FINITI I CONTRIBUTI SOLIDARISTICI?

L’avvocato sostiene:

1) La violazione dei principi di proporzionalità, corrispettività e reciprocità indicati dalla Riforma del sistema previdenziale di cui alla legge n. 335/1995, in relazione all’art. 2 della Costituzione e agli artt. 10,11, 12, 21 della Legge n.576/1980.

2) L’incoerenza del sistema previdenziale di Cassa Forense, che non rispetta i principi indicati nella legge n. 335/1995 e quelli negli articoli 2, 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

3) La violazione e la falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 21 della legge n. 576/1980 in relazione al punto della sentenza in cui viene confermata la natura solidaristica del 3% dei contributi versati.
La loro esclusione dal calcolo pensionistico sarebbe contraria ai principi ispiratori del sistema così come confermato anche dalla stessa Cassazione che ne aveva negato la natura solidaristica (5098/2003).

4) La violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 576/1980 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995, in relazione al rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto per ottenere il ricalcolo della pensione o almeno la restituzione dei contributi del 3% versati.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Nella sentenza n.10866/2020 si conclude che:

-“Il ricorrente è titolare di pensione contributiva ex art. 4 Regolamento generale della Cassa come modificato con delibera del 23 luglio 2004. Tale prestazione deriva dalla contestuale previsione che i contributi versati alla Cassa non sono più restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell’esercizio professionale (art. 22 della legge n. 576/80). La disposizione regolamentare ha sostituito l’istituto del rimborso dei contributi di cui all’art. 21 della legge n. 576/80 con la pensione contributiva sempre che l’iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali, né intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario.”

– Secondo la legge n. 335/1995, i contributi solidaristici del 3% non rientrano nel calcolo pensionistico, così come le somme versate a titolo di riscatto o ricongiunzione.

– Il sistema pensionistico descritto dal Regolamento della Cassa Forense non viola i contenuti della legge n. 576/1980 e della legge n. 335/1995. Questo perché il dlgs n. 509/1994 concede a Cassa Forense, anche derogando a norme precedenti e di rango superiore, di disciplinare in autonomia le prestazioni a suo carico, perché dotata di autonomia organizzativa, contabile, amministrativa e gestionale.

Per approfondire, qui il testo originale della sentenza n.10866/2020 della Cassazione.

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Il tuo studio sempre a disposizione? Scegli il cloud

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Trasferisci il tuo studio in Cloud per poter lavorare ovunque, anche da mobile.

Spesso si sente parlare di Cloud…ma cos’è effettivamente e, soprattutto, che utilità può avere nella tua realtà professionale quotidiana?

Se stai pensando che il Cloud sia un concetto troppo complicato per te, ti basti sapere che nella tua vita privata lo stai già utilizzando: i servizi Google (compresa Gmail), Facebook (e quindi anche WhatsApp), o Netflix conservano tutte le informazioni che gli fornisci in un Cloud!

Di per sé, il termine Cloud non rappresenta altro che una “nuvola” – tecnicamente un Server – che contiene dati e servizi.

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È sufficiente un dispositivo, anche mobile, e una connessione.

In un contesto lavorativo e in circostanze come quelle vissute per l’emergenza Covid, o nel caso di impossibilità di raggiungere il proprio ufficio o, semplicemente, in presenza di questioni urgenti da dover risolvere ovunque ci si trovi, non è sufficiente poter solamente consultare i propri file, senza poterli modificare.

Risulta indispensabile ricreare le condizioni lavorative presenti nel proprio ufficio: può, ad esempio, rendersi necessario stampare un documento per un collaboratore in ufficio che non ha la possibilità di accedere a specifiche informazioni, ma anche inviare una mail, apporre una firma digitale o utilizzare Service 1 per depositare documenti.

Non tutti i Cloud sono uguali: questo dipende dai Server cui fanno riferimento. Esistono dei Server estremamente sicuri, che proteggono i dati inseriti al suo interno più di qualsiasi computer di cui tu ti possa dotare, anche con il miglior antivirus. Purtroppo, invece, spesso anche i servizi di archiviazione più conosciuti e usati (es. Google Drive, Dropbox) non rispettano del tutto la normativa privacy nel modo più stringente.

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Processo Penale Telematico: partenza il 25 giugno

Processo Penale Telematico: partenza il 25 giugno

Lo scorso 11 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 giugno 2020 del Ministero della Giustizia (“Avvio della funzionalita’; dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all’articolo 83, comma 12 -quater .1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli”) che introduce ufficialmente il Processo Penale Telematico.

Il decreto si compone di soli due articoli, e al primo si legge:

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito di cui all’art. 83, comma 12 -quater .1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall’art. 3, comma 2, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415 -bis , comma 3, del codice di procedura penale può essere effettuato per via telematica secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 12 -quater .1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall’art. 3, comma 2, lett. f) , del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

In questa fase, il Processo Penale Telematico permette dunque di depositare telematicamente memorie e istanze delle difese presso il pubblico ministero che abbia concluso le indagini preliminari.

Il deposito telematico degli atti, che assumerà pieno valore legale a partire dal prossimo 25 giugno, avviene tramite upload diretto sul Portale dei Servizi Telematici e va considerato effettuato con la generazione della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Come spiega il Ministero della Giustizia, «grazie a questo provvedimento l’ufficio che ha avanzato richiesta per l’attivazione del deposito digitale potrà per la prima volta in Italia ricevere, con valore legale, per via telematica le memorie e le istanze successive alla conclusione delle indagini preliminari e gli avvocati potranno operare tali depositi senza produrre e depositare ulteriormente il cartaceo».

L’introduzione del deposito telematico nel Processo Penale sembra essere solo il primo passo verso la digitalizzazione del procedimento e del processo penali, «un percorso ormai irreversibile» i cui obiettivi sono l’ottimizzazione della giustizia e la riduzione dei tempi dei processi.

L’AIGA ha commentato così l’introduzione del Processo Penale Telematico: «In mezzo ad un turbinio di innovazioni normative che non ha precedenti, senza fare rumore come altre riforme, ne è intervenuta una che avrà portata storica».

 

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Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale


Casella PEC piena? Ecco quando la notificazione di un atto è perfezionata


Casella PEC piena? Ecco quando la notificazione di un atto è perfezionata

Con la sentenza n. 14216 dell’11 maggio 2020 la Corte di Cassazione, terza sezione penale, chiarisce che la notificazione di un atto via posta elettronica certificata può ritenersi perfezionata anche quando la casella mail di destinazione risultasse piena.

Più volte in passato le sezioni civili della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il perfezionamento della notificazione di un atto a un soggetto obbligato per legge ad avere un proprio indirizzo PEC la cui casella però risulti piena si ha con la ricevuta che attesta tale stato della casella.

Il messaggio in cui si comunica che la casella PEC del destinatario è piena è equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna poiché il mancato download nella casella PEC piena è causato dalla mancata manutenzione della stessa da parte del destinatario/proprietario. (Cass. civ., Sez. 6-3, n. 3164 dell’11/02/2020; Cass. civ., Sez. 5, sent. n. 7029 del 21/32018; Cass. civ., Sez. L, sent. n. 13532 del 20/05/2019).

Nel caso oggetto della sentenza, la cancelleria della Corte aveva trasmesso l’avviso di fissazione dell’udienza via PEC al difensore di ufficio di uno degli imputati, vedendosi poi restituire il messaggio con l’avviso che la casella del destinatario risultava piena.
Il ricorso da parte dell’imputato è stato dichiarato inammissibile anche in considerazione di quanto detto poco sopra a proposito dell’equipollenza tra il messaggio di avvenuta consegna e quello di ‘casella piena’.

Nella sentenza, la Cassazione fa presente che l’art. 16, comma 4 del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012) permette che la notificazione a persone diverse dall’imputato sia effettuata per mezzo di posta PEC (art. 148 c.p.p., comma 2 bis) e che l’ art. 20, comma 5, del D.M. n. 44 del 2011 stabilisce che «il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione».

L’insegnamento da trarre da questa sentenza è di prestare massima attenzione alla propria casella PEC al fine di evitare che risulti piena e non possa ricevere messaggi importanti le cui conseguenze potrebbero davvero essere rilevanti.

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Ordinanza n. 8815: valore delle firme digitali, nullità della notificazione via PEC, mancanza dell’attestazione di conformità

Ordinanza n. 8815: valore delle firme digitali, nullità della notificazione via PEC, mancanza dell’attestazione di conformità

Con l’ordinanza n. 8815  del 12 maggio 2020 la Corte di Cassazione, terza sez. civile, si è espressa sul valore delle firme digitali, la nullità della notificazione via PEC, la mancanza dell’attestazione di conformità.

Il caso oggetto dell’ordinanza riguarda due inquiline alle prese con delle infiltrazioni di umidità da un appartamento all’altro. La causa si è sviluppata tra ricorsi e controricorsi incentrati proprio sugli elementi citati qui sopra.

LE FIRME DIGITALI

La Cassazione ribadisce che le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse e sono equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Pertanto, sono riconosciute valide ed efficaci anche nel processo civile di cassazione, senza alcuna eccezione (Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536 – 01).

NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE VIA PEC

Un’eventuale nullità della notificazione viene sanata dal raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
La Cassazione spiega che l’irritualità della notificazione di un atto tramite PEC non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha portato alla conoscenza dell’atto e ha determinato il raggiungimento dello scopo legale.

La mancanza della sottoscrizione del difensore non comporta la nullità della copia dell’atto di citazione notificato al convenuto se da questa è possibile dedurre la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato.
Soprattutto, la copia non può essere considerata nulla se è possibile dedurre la provenienza dal procuratore abilitato anche in mancanza della firma del difensore.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ MANCANTE

La mancanza dell’attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale della procura alle liti allegata all’atto d’appello non rappresentano un limite.

Nel caso oggetto dell’ordinanza della Cassazione, l’attestazione di conformità era stata prodotta con l’iscrizione a ruolo e il deposito del fascicolo telematico, in un periodo in cui era ancora possibile il rilascio ex novo della procura, come indicato dall’art. 125 c.p.c., comma 2.
La ricorrente sosteneva che tale articolo non potesse applicarsi alla notifica via PEC, regolata da norme speciali.
In realtà, non vi è incompatibilità fra le regole della notificazione degli atti giudiziari a mezzo PEC e la possibilità di regolarizzare la procura alle liti nel termine stabilito dall’art. 125.

Vi consigliamo di approfondire leggendo il testo originale dell’ordinanza n. 8815.

 

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la giustizia riparte

30 giugno 2020: la giustizia riparte?

Un emendamento presentato da Fratelli d’Italia al DL “Intercettazioni” cancella la norma che aveva esteso lo stop dei Tribunali al 31 luglio (ossia, a settembre). Il governo si è dimostrato favorevole, quindi dal 30 giugno la Giustizia riparte.

Ma prima di parlare della ripartenza, cerchiamo di capire perché la Giustizia si sia fermata.
A spiegarcelo ci pensa Alberto Balboni, firmatario dell’iniziativa, senatore e avvocato, che, in un’intervista a Il Dubbio, dice: «Si metta nei panni di un presidente di Tribunale. Si trova davanti l’articolo 83 del Cura Italia, giusto? Vi trova scritto che dipende tutto da lui. Tutto. Riaprire o no le aule di Giustizia, consentire lo svolgimento delle udienze o rinviarle, adottare cautele o riprendere l’attività. Lei che farebbe, al suo posto? Hanno chiuso tutto. Si son detti: “E chi me lo fa fare di rischiare? Come sono perseguibili i titolari delle aziende con casi di contagio da COVID, così sarei perseguibile io”. Perciò hanno bloccato l’attività nei tribunali. L’errore, madornale, commesso dal governo è stato scaricare su di loro la responsabilità».

L’Avv. Maria Masi, presidente facente funzioni del Consiglio Nazionale Forense, commenta così la prospettiva: «la ripartenza della Giustizia dal 30 giugno sarebbe sicuramente un bel segnale per gli avvocati e per i cittadini che attendono da mesi di veder riconosciuti i propri diritti».

E aggiunge che la Giustizia deve ripartire con «la più ampia e continuativa presenza dei cancellieri in tribunale: come più volte sottolineato, questa condizione è necessaria e funzionale all’attività giurisdizionale stessa».

L’Avv. Masi fa però sapere che è facoltà di ogni ufficio giudiziario anticipare il riavvio delle attività, a patto che vi siano le condizioni per farlo.

Quindi, va tutto bene? La Giustizia riparte e non c’è nessun intoppo?

Più o meno.

Come fa notare la giornalista Claudia Morelli su un articolo su Altalex, l’approvazione dell’emendamento porrebbe «un problema di coordinamento con quanto già deciso con la legge di conversione del decreto “Liquidità”, che ricordiamo dispone che tutte le udienze calendarizzate dall’11 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 dovranno svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di sicurezza sanitaria per contenere gli effetti della pandemia».


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Garante: regole più rigide per la conservazione dei documenti digitali

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Nella newsletter e dello scorso 21 maggio 2020, il Garante della Privacy ha chiesto ad AgID di stabilire regole più rigide per spingere coloro che si occupano della conservazione dei documenti informatici a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali, soprattutto quando cessa la fornitura del servizio.

La richiesta è stata avanzata dopo l’analisi della bozza delle “Linee guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione”, che AgID ha predisposto in relazione all’attuazione del Codice per l’Amministrazione Digitale (Cad).

Nelle linee guida sono indicate regole che il “conservatore” dei documenti informatici dovrebbe seguire per la costruzione di un piano che permetta la corretta migrazione dei dati e che eviti perdite di informazioni.

II piano deve tenere conto delle diverse incognite e dei rischi insiti nella conservazione dei documenti, trai quali figurano anche “l’interoperabilità nei processi di migrazione, l’affidabilità dell’impianto tecnologico, i livelli di aggiornamento e di sicurezza fisica e logica.”

Le regole proposte da AgID necessitano, secondo il Garante, di un’integrazione che assicuri una tutela dei dati personali che sia maggiormente in linea con precetti del GDPR.

Il GDPR impone al conservatore, che diventa il responsabile del trattamento dei dati, obblighi precisi in tema di restituzione dei dati, e richiede che nella cessazione del trattamento venga coinvolto anche il responsabile per la protezione dei dati (Rdp/Dpo)

Il Garante chiede che al conservatore venga richiesto di eseguire un’analisi dei rischi più ampia, comprensiva di una valutazione della presenza di dati personali appartenenti a categorie particolari come la salute o la fedina penale.

Al conservatore deve essere anche richiesto di adottare misure di sicurezza che garantiscano la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati contenuti nei documenti informatici nel momento in cui questi vengono trasferiti negli archivi di conservazione. Dovrà anche specificare per quanto tempo è garantita l’accessibilità dei documenti, e specificare modalità sicure per la “cancellazione degli archivi di conservazione”.

Queste indicazioni, insieme a quelle già indicate in un precedente parere del Garante sulle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” dovrebbero assicurare maggiore protezione e sicurezza nel trattamento dei dati personali.

La loro applicazione dovrebbe “condurre le pubbliche amministrazioni e le imprese verso una corretta innovazione dei processi, per una digitalizzazione a prova di privacy, riducendo i rischi per i diritti e le libertà degli interessati”.


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fatture elettroniche e decreto ingiuntivo

Fatture elettroniche e decreto ingiuntivo: validità nuovamente confermata

L’orientamento della giurisprudenza in tema di validità delle fatture elettroniche ai fini del decreto ingiuntivo non è univoco, come abbiamo già avuto modo di parlare in altri articoli presenti in questo blog.

Vogliamo arricchire le informazioni a proposito portandovi un’altra ordinanza a favore della validità, ricordandovi che il nodo centrale della questione risiede nel contenuto degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 nei quali si indica che un decreto ingiuntivo è ammissibile se il ricorrente fornisce gli estratti delle scritture contabili a dimostrazione dell’esistenza del credito.

VALIDITÀ DELLE FATTURE ELETTRONICHE: IL CASO

Una società fa ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo e allega alcune fatture elettroniche in formato xml come prova del credito maturato.

Il Tribunale di Verona accoglie il ricorso e ingiunge al debitore di pagare le somme, maggiorate di interessi e spese, ritenendo che le fatture elettroniche in formato xml siano del tutto equivalenti all’estratto delle scritte contabili.

La motivazione si basa su due elementi:

– il Sistema d Interscambio «genera documenti informatici [ndr: le fatture elettroniche] autentici ed immodificabili, che non sono semplici ‘copie informatiche di documenti informatici’, bensì ‘duplicati informatici’ assolutamente indistinguibili dai loro originali»;

– le fatture elettroniche generate dal SdI sono obbligatorie in caso di vendita di beni prestazioni di servizi, e i soggetti emittenti sono esonerati dall’obbligo di annotare le fatture emesse in un registro apposito.

Di conseguenza, è «illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare». Ciò rende impraticabile la via della prova tramite l’estratto delle scritture contabile a favore delle fatture elettroniche.

E l’equipollenza delle fatture elettroniche all’estratto delle scritture contabili disattiva gli obblighi indicati dall’art. 634 co.2 c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.

[Fonte: Studio Fabbrani&Associati, Studio BTC]

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Ricorso opposizione decreto ingiuntivo

 

scrivere bene

L’importanza di scrivere bene un ricorso (lo dice anche la Cassazione)

Un avvocato che scrive un ricorso poco chiaro, incoerente e prolisso non può stupirsi dell’eventuale dichiarazione di inammissibilità da parte della Cassazione.

Una tale situazione è accaduta nel 2009.

Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi da parte di una società che però si oppone.
La società fallisce, la causa viene interrotta e poi ripresa dalla curatela fallimentare, ma la Corte d’Appello dichiara l’appello inammissibile per genericità.

L’avvocato allora ricorre in Corte di Cassazione, la quale però concorda sull’inammissibilità del ricorso per 2 ragioni, tra cui figura anche la formulazione confusa e prolissa dell’atto nonché le censure di alcuni fatti rilevanti.

SCRIVERE BENE: ORGANICITÀ E CHIAREZZA DELLA FORMA

Per la Cassazione il ricorso appare in contrasto con l’organicità e la chiarezza della forma richiesti dall’art. 3 comma 2 del processo amministrativo e dalla “Guida per Avvocati” approvata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Secondo la Guida, scrivere bene un ricorso è il primo passo per permettere al giudice di individuare subito e facilmente gli elementi essenziali su cui basare il proprio giudizio.

SUGGERIMENTI PER UNA BUONA SCRITTURA

Allora, c’è da chiedersi quali siano queste regole per scrivere bene.

A darci un quadro molto utile ci pensa il “Breviario per una buona scrittura redatto dal gruppo di lavoro sula chiarezza e la sinteticità degli atti processuali del Ministero della Giustizia”.

Sebbene il breviario non sia recentissimo, i suoi contenuti sono tutt’ora validissimi, pertanto abbiamo deciso di scegliere quelli che secondo noi sono i 27 suggerimenti da non dimenticare mai in fase di scrittura.

  1. Usare frasi brevi (max 20-25 parole).
  2. Esplicitare i soggetti.
  3. Evitare la subordinazione, preferire la coordinazione.
  4. Limitare incisi e parentetiche (frasi brevi inserite in un costrutto). Se possibile, preferire frasi autonome, altrimenti porli alla fine della frase o almeno segnalarli con lineette.
  5. Preferire le frasi affermative.
  6. Preferire i modi e tempi verbali di uso più comune.
  7. Evitare espressioni desuete e il burocratese.
  8. Sciogliere le sigle.
  9. Evitare aggettivi o avverbi inutili.
  10. Preferire verbi semplici a perifrasi verbali (“dare comunicazione”: meglio dire “comunicare”).
  11. Usare parole comuni, concrete e dirette (“morte” invece di “trapasso”).
  12. Non esagerare con le ripetizioni e l’uso di “suddetto”, “sopracitato” e simili.
  13. Evitare tecnicismi eccessivi.
  14. Evitare l ’uso eccessivo del participio presente e la sua sostantivazione (il dichiarante, l’istante, il delegante).
  15. Evitare o limitare modi di dire e frasi fatte.
  16. Limitare l’uso del latino.
  17. Scegliere font facilmente leggibili, dalle forme convenzionali e ben spaziate.
  18. Preferire un’interlinea di 1,5 punti.
  19. Usare immagini o figure solo se necessario.
  20. Usare link per arricchire il testo di agganci a risorse esterne.
  21. Numerare le pagine, meglio indicando anche il numero totale (es. “2/15” oppure “pag. 3 di 18”)
  22. Inserire un indice per offrire una panoramica della struttura dell’atto.
  23. Numerare e titolare i paragrafi per facilitare l’individuazione dei punti di interesse.
  24. Inserire un breve prospetto di sintesi per offrire un quadro dei tratti essenziali.
  25. Numerare e titolare i documenti allegati e linkati.
  26. Usare caratteri differenti per distinguere i richiami esterni o le citazioni dal testo.
  27. Inserire i richiami giurisprudenziali nelle note a piè pagina.

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