Secondo la Cassazione, la RAC, la ricevuta di avvenuta consegna che il sistema genera al momento dell’invio telematico degli atti, è sufficiente a perfezionare un deposito privo di marca da bollo.
PERCHÈ LA RAC PERFEZIONA IL DEPOSITO PRIVO DI MARCA DA BOLLO
L’ordinanza n 9664/2020 della Cassazione si riferisce al ricorso mosso da soggetti ai quali era stato rigettato il deposito proprio a causa dell’assenza della marca da bollo.
Regolarizzato il pagamento, la causa viene iscritta a ruolo ma ormai il termine dei 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione è esaurito e la Corte d’Appello dichiara l’appello improcedibile.
I soggetti ricorrono allora in Cassazione, chiedendo la remissione nei termini convinti che la Corte d’Appello abbia applicato in maniera non conforme l’art.285 del TU sulle spese di giustizia, non riconducibile all’invio telematico dell’iscrizione a ruolo.
La Cassazione accoglie il motivo del ricorso e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Anche la Corte accoglie il motivo poiché in linea col contenuto di una nota del 4 settembre 2017 con cui il Dipartimento Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia spiega che l’irricevibilità degli atti non in regola fiscalmente non è applicabile al deposito telematico dell’atto introduttivo.
Poi, a sostegno che il deposito dell’atto si perfezioni con la RAC, indipendentemente dalla marca da bollo, vi è l’art. 16 bis del DL n. 179/2012 in cui si legge che «Il deposito […] si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».
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