Pensione avvocato: i contributi solidaristici del 3% sono esclusi dal calcolo

Pensione avvocato: i contributi solidaristici del 3% sono esclusi dal calcolo

Un avvocato muove causa contro Cassa Forense, convinto di aver ricevuto un trattamento pensionistico inferiore a quello che gli spettava. Nel calcolo della somma, infatti, non compaiono i contributi solidaristici del 3%.

Il Tribunale accoglie la domanda, sostenendo che il calcolo della pensione dovesse essere eseguito in base al Regolamento della Cassa, modificato con provvedimento del 31.12.2009, e condanna Cassa Forense a pagare le somme mancanti.

La Cassa ricorre in Appello, dove la sentenza di primo grado viene ribaltata.
Il giudice sostiene che la modifica del regolamento non sia applicabile ratione temporis alla situazione dell’avvocato. A questo va applicata la disciplina della pensione contributiva, come indicata dal Regolamento del 23/07/2004 (riferito ai contenuti della legge n. 335/1995), con l’esclusione dei contributi solidaristici del 3%.

L’avvocato non demorde e ricorre in Cassazione, dove però la situazione non volge a suo favore.

I MOTIVI DEL RICORSO: DOVE SONO FINITI I CONTRIBUTI SOLIDARISTICI?

L’avvocato sostiene:

1) La violazione dei principi di proporzionalità, corrispettività e reciprocità indicati dalla Riforma del sistema previdenziale di cui alla legge n. 335/1995, in relazione all’art. 2 della Costituzione e agli artt. 10,11, 12, 21 della Legge n.576/1980.

2) L’incoerenza del sistema previdenziale di Cassa Forense, che non rispetta i principi indicati nella legge n. 335/1995 e quelli negli articoli 2, 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

3) La violazione e la falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 21 della legge n. 576/1980 in relazione al punto della sentenza in cui viene confermata la natura solidaristica del 3% dei contributi versati.
La loro esclusione dal calcolo pensionistico sarebbe contraria ai principi ispiratori del sistema così come confermato anche dalla stessa Cassazione che ne aveva negato la natura solidaristica (5098/2003).

4) La violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 576/1980 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995, in relazione al rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto per ottenere il ricalcolo della pensione o almeno la restituzione dei contributi del 3% versati.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Nella sentenza n.10866/2020 si conclude che:

-“Il ricorrente è titolare di pensione contributiva ex art. 4 Regolamento generale della Cassa come modificato con delibera del 23 luglio 2004. Tale prestazione deriva dalla contestuale previsione che i contributi versati alla Cassa non sono più restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell’esercizio professionale (art. 22 della legge n. 576/80). La disposizione regolamentare ha sostituito l’istituto del rimborso dei contributi di cui all’art. 21 della legge n. 576/80 con la pensione contributiva sempre che l’iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali, né intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario.

– Secondo la legge n. 335/1995, i contributi solidaristici del 3% non rientrano nel calcolo pensionistico, così come le somme versate a titolo di riscatto o ricongiunzione.

Il sistema pensionistico descritto dal Regolamento della Cassa Forense non viola i contenuti della legge n. 576/1980 e della legge n. 335/1995. Questo perché il dlgs n. 509/1994 concede a Cassa Forense, anche derogando a norme precedenti e di rango superiore, di disciplinare in autonomia le prestazioni a suo carico, perché dotata di autonomia organizzativa, contabile, amministrativa e gestionale.

Per approfondire, qui il testo originale della sentenza n.10866/2020 della Cassazione.

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