Decreto Rilancio: si continua con le udienze da remoto e lo smart working

Decreto Rilancio: si continua con le udienze da remoto e lo smart working

Il Decreto Rilancio va a emendare i contenuti dell’articolo 83 del Cura Italia. Potremmo dire che il primo segna la fine del secondo, proprio in senso temporale.

Se, infatti, inizialmente le misure straordinarie applicate alla Giustizia sarebbero dovute proseguire fino al 31 dicembre 2020, in concomitanza con ila fine dell’emergenza sanitaria decisa dal Governo, con il decreto Rilancio il termine viene anticipato al 31 ottobre.

La volontà è quella di non perdere quanto di buono c’è stato nell’attività giudiziaria sperimentate degli ultimi mesi e, allo stesso tempo, ascoltare le istanze di chi, primo fra tutti il CNF,  ha chiesto di non imporre tali misure agli avvocati ma di ripristinare anche le modalità tradizionali e lasciare a loro la libertà di scelta.

Dunque, fino al 31 ottobre avremo ancora il pagamento digitale del contributo unificato, le udienze da remoto e il deposito telematico degli atti e delle note.

Ecco alcuni dettagli.

Processo Civile

Su richiesta delle parti o del difensore, le udienze civili possono essere svolte da remoto. La parte deve però partecipare collegandosi dalla medesima postazione del difensore.

La domanda di partecipazione all’udienza da remoto deve essere depositata almeno 15 giorni prima della data in cui questa si terrà.

Il giudice comunica ora e modalità di collegamento almeno 5 giorni prima.

Il giudice può decidere di trattare da remoto le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice solo se le parti sono d’accordo.

Processo Penale

Le udienze da remoto sono permesse, ma sono permessi anche i colloqui da remoto tra detenuti e altri soggetti e si utilizzano le apparecchiature a disposizione dell’amministrazione penitenziaria.

È permesso il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari. È da considerarsi perfezionato quando viene generata la ricevuta di accettazione da parte del sistema.

Smart working cancelleria

L’emendamento all’articolo 263 del Decreto Rilancio tocca anche un altro tema che ha movimentato l’opinione degli avvocati nelle ultime settimane, soprattutto davanti alle evidenti difficoltà che la Giustizia ha dimostrato nella fase di riapertura.

Si tratta dello smart working delle cancellerie.

Anche questo, come le udienze da remoto, non verrà affatto abbandonato. Anzi, la volontà generale del Governo è di far salire la quota di lavoratori in smart working non solo entro al fine dell’anno ma anche negli anni successivi.

Fino al 31 dicembre, gli uffici giudiziari hanno la possibilità di organizzare «il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità».

[Fonti: Il Dubbio, Iusletter]

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Nuove scadenze degli obblighi contributivi per gli avvocati

Nuove scadenze degli obblighi contributivi per gli avvocati

Sul sito CFnews è stata pubblicata la notizia relativa ai nuovi termini per adempiere agli obblighi contributivi di Cassa Forense attualmente sospesi fino al 30 settembre.

LA RIPARTENZA DELLA GIUSTIZIA E LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Siamo giunti alla Fase 3 della Giustizia ai tempi del COVID-19.

Nonostante la ripresa si stia dimostrando più difficoltosa del previsto a causa di ostacoli ambientali e conflitti tra categorie, è tempo per gli avvocati di pianificare nuovamente il pagamento delle spese previdenziali. 

Il CdA di Cassa Forense ha valutato la situazione e ha deciso che a tutti i contributi obbligatori la cui scadenza fosse stata prorogata al 30 settembre 2020 a causa del coronavirus si applicheranno nuovamente i termini originari con decorrenza dal 1 ottobre.

Nel caso in cui parte del periodo di decorrenza originario fosse già trascorso prima dell’adozione della sospensione, questo verrebbe annullato.

Per spiegare meglio il concetto, la news porta l’esempio della retrodatazione:

«l’iscritto ha sei mesi di tempo dal ricevimento della comunicazione d’iscrizione alla Cassa per optare se aderire o meno al predetto beneficio. Orbene, se il termine di scadenza di tale adempimento ricadeva nel periodo tra il 11.03.2020 al 30.09.2020, a prescindere dal tempo già decorso, l’iscritto ha di nuovo un termine di sei mesi, decorrenti dal 1 ottobre 2020, per poter esercitare la facoltà di retrodatazione (scadenza del nuovo termine 31.03.2021)».

ALTRE SCADENZE

Cassa Forense fa sapere che:

  • – gli obblighi contributivi i cui termini non fossero ricaduti nel periodo di sospensione  (dal 1 ottobre in poi) non subiscono alcuna modifica;
  • – la quarta dei contributi minimi dell’anno 2020 con scadenza al 30 settembre rientra nel periodo di sospensione e potrà essere pagata entro il 31 dicembre, senza interessi e/o sanzioni;
  • – il termine per i contributi in autoliquidazione  (I e II rata) connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019) rimangono al  31 dicembre 2020.

A proposito della riscossione dei contributi obbligatori, il CdA di Cassa ha assicurato che gli iscritti riceveranno «comunicazioni personalizzate, idonee a fugare i dubbi e i fraintendimenti che comunicazioni c.d. “massive” possono sempre ingenerare». Ognuno saprà quindi cosa dovrà fare.

Per leggere la news originale, clicca qui.

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Gli scritti degli avvocati e il diritto d’autore

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Gli scritti tecnici prodotti dagli avvocati sono protetti dal diritto d’autore?
Quale elemento può definirli come opere creative o testi “standard”?

Un indirizzo lo offre la Cassazione con l’ordinanza n.10300/2020.

LA CREATIVITÀ ALLA BASE DEL DIRITTO D’AUTORE

Il caso in oggetto all’ordinanza racconta di un avvocato che scrive un regolamento fieristico per un cliente.
Dopo un po’ di tempo, l’avvocato scopre che il suo testo è stato copiato di pari passo da un’altra società senza che questa avesse chiesto l’autorizzazione. A suggerire tale condotta, l’avvocato della società.

L’autore chiama in causa tale avvocato, che viene condannato a risarcire i danni per plagio ma che poi ricorre in appello e vince.

L’autore non accetta la decisione e ricorre in Cassazione contestando:

  • la violazione della legge sul diritto d’autore n.633/1941, rimproverando alla Corte d’Appello il giudizio che un opera tecnica non possa essere anche creativa;
  • la richiesta di provare la creatività insita nell’opera “come se si trattasse di un requisito soggettivo la cui sussistenza o meno possa essere dimostrata sulla base di elementi estranei all’opera stessa, che dovrebbero essere allegati e documentati”;
  • il rigetto della tutela dell’opera in base all’idea che l’esistenza di altri testi regolamentari simili neghi il requisito della creatività.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma che nel testo non è riconoscibile alcuna rielaborazione creativa e originale di nozioni giuridiche note, né prassi o esperienze personali del professionista. In sostanza, vi sono solo indicazioni pratiche standard.

La mancanza di creatività e “soggettività” non permette quindi di ritenere l’opera meritevole di protezione del diritto d’autore. 

[Fonte: Studio Cataldi]

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gratuito patrocinio

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Il gratuito patrocinio nasce per garantire l’assistenza legale alle fasce economicamente più deboli della popolazione. L’avvocato che offre il suo lavoro viene retribuito dallo Stato.

Ma cosa succede se le condizioni economiche dell’assistito migliorano? Il gratuito patrocinio sussiste ancora? E i compensi dell’avvocato chi li paga?

Con l’ordinanza n. 10669/2020, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha spiegato che un avvocato non può mai chiedere il pagamento del proprio compenso all’assistito se manca il provvedimento di revoca da parte del giudice del procedimento principale.

GRATUTO PATROCINIO E REQUISITI

Il caso in oggetto dell’ordinanza vede protagonista un avvocato che presenta ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento del suo compenso da parte di una cliente, la quale aveva richiesto il gratuito patrocinio.

L’avvocato ritiene che sia la cliente a dover pagare poiché, nell’arco dell’assistenza prestata, l’aver contratto matrimonio ha comportato un aumento del reddito che l’avrebbe esclusa dal beneficio dell’assistenza gratuita.

La Cassazione però ricorda che l’art.85 del D.P.R. n. 115/2002 fa divieto al difensore in gratuito patrocinio di chiedere e percepire i compensi dal proprio assistito e che tale condotta costituisce un grave illecito disciplinare professionale.

L’ordinanza spiega che:
– l’ammissione al patrocinio dello Stato è ammessa fintantoché il giudice ne disponga la revoca sulla base della mancanza dei presupposti indicati all’art. 136 del DPR 115/2002);
– che tale norma considera l’ipotesi che le condizioni reddituali dell’assistito possano cambiare nel corso del processo;
– che se ciò dovesse accadere, la revoca dell’assistenza gratuita avviene dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali e tramite provvedimento del magistrato.

Nel caso in cui mancassero i presupposti per l’ammissione, l’assistito avesse agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il provvedimento ha anche effetto retroattivo.

In sostanza, è compito del giudice del procedimento stabilire la presenza delle condizioni di ammissibilità al gratuito patrocinio e la sua eventuale revoca.

Nel caso trattato, il giudice non ha mai verificato le condizioni economiche della donna né ha emesso un provvedimento di revoca, pertanto l’avvocato non avrebbe mai dovuto chiedere il pagamento dei propri compensi alla cliente, nonostante la mutata situazione reddituale la potessero potenzialmente escludere dal gratuito patrocinio.

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L’incontro tenutosi tra il Min. Bonafede e il Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo Congressuale Forense, l’Unione Nazionale delle Camere Civili e l’Associazione Nazionale Magistrati ha portato a un risultato non molto concreto ma incoraggiante: la volontà di portare avanti una riforma della Giustizia che non incespichi in vincoli economici e che coinvolga l’avvocatura in modo diretto.

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: LA PROPOSTA DI LEGGE FERMA

C’è da dire che esiste già una proposta di legge delega per la riforma, che però è ferma in Commissione Giustizia.
Tale proposta, secondo Antonio De Notaristefani, presidente dell’Uncc, presenta alcuni elementi positivi, tra i quali la soppressione del filtro in appello o la riformulazione della fase della sospensiva.

Ma la nuova riforma della Giustizia non può certamente concretizzarsi senza tenere conto dei cambiamenti portati dal COVID-19.
De Notaristefani spiega: «Rispetto ad un progetto che risale ai primi di quest’anno questi cinque mesi trascorsi sono in realtà un’epoca totalmente diversa. Ciò che poteva andar bene allora non può andar bene oggi. Il che significa che non si può più pensare ad una riforma a costo zero, perché sappiamo tutti che la Giustizia civile ha un impatto sull’economia, è un dato acquisito».

LE RISORSE ECONOMICHE

Come riportato dal quotidiano il Dubbio nell’articolo “Bonafede, sì agli avvocati: «Più fondi per la Giustizia»”, De Notaristefani ha così proseguito: «Discutere del progetto di riforma ha senso solo in una prospettiva molto più ampia, che tenga conto del fatto che il nostro Paese si deve riprendere da una delle crisi più gravi del dopoguerra. Nello stesso tempo, forse per la prima volta, è ipotizzabile destinare risorse importante alla Giustizia, senza toglierle alla scuola o alla sanità, si tratterebbe di risorse aggiuntive. Serve un intervento davvero serio e non a costo zero».

E infatti, la base economica per realizzare la riforma si trova nei 175 miliardi del Recovery Fund, di cui un quarto è proprio destinato alla Giustizia.

IL RUOLO DEGLI AVVOCATI E DELLA TECNOLOGIA

Dunque i professionisti forensi avranno un ruolo di primo piano nella concretizzazione della riforma. Nelle prossime settimane, avvocatura e magistratura potranno stendere le proprie proposte “tecniche” che poi verranno discusse dalle parti politiche.

Durante l’incontro, il Min. Bonafede ha dichiarato di voler far proseguire il connubio tra giustizia e tecnologia stabilito durante i mesi di quarantena.
Gli strumenti e le modalità che sono stati usati durante l’emergenza, prime fra tutte le udienze da remoto, non saranno affatto messe da parte. E le organizzazioni forensi non si sono dimostrate contrarie a priori alla digitalizzazione del processo civile, a patto che questa non venga imposta dall’alto, ma che venga concesso agli avvocati di decidere quale la modalità, da remoto dal vivo, sia la più adeguata a tutelare gli interessi dei loro clienti.

Sempre De Notaristefani ha espresso bene il concetto con queste parole: «Il processo civile è dei cittadini, non dei giudici. Quindi devono essere i cittadini, attraverso i loro avvocati, a scegliere la tipologia di udienza che secondo loro è più rispondente ai loro interessi. Nessuno potrà mai dirci “tu devi difendere in questo modo”. Lo decidiamo noi».

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Mancata consegna della notifica via PEC: l’imputabilità del destinatario non è certa

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Cosa succede in caso di mancata consegna della notifica via PEC?

Una parziale risposta ce la offre la Cassazione con la sentenza n.19283/2020.

ACCETTAZIONE E MANCATA CONSEGNA DELLA NOTIFICA VIA PEC

Il Tribunale di Catania fissa un’udienza alla quale istante e difensore non si presentano. La rappresentanza viene dunque affidata al difensore d’ufficio.

La richiesta dell’istante viene rigettata e questo decide di ricorrere per Cassazione portando a suo favore un’unica motivazione: la violazione della legge processuale, poiché la decisione del Tribunale è stata presa a seguito di un’udienza per la quale dichiara che egli e il suo difensore non sono stati regolarmente citati; la conseguenza è la nullità assoluta e insanabile.

La Cassazione ritiene fondato il motivo, infatti:

a) gli atti dimostrano che l’avviso di fissazione dell’udienza è stato trasmesso tramite mail PEC e che la notifica è stata accettata ma non consegnata;

b) la notificazione può ritenersi perfezionata via deposito in cancelleria (art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179) solo nel caso in cui la mancata consegna del messaggio sia imputabile al destinatario;

c) l’imputabilità al destinatario si verifica quando la sua casella PEC risulta piena.
L’art. 20, comma 5, del d.nn. 21 febbraio 2011, n. 44, obbliga il detentore della casella PEC a dotarsi di un servizio che avvisi automaticamente della saturazione della casella PEC e a verificare periodicamente che lo spazio disponibile sia ancora sufficiente;

d) nel caso in esame, gli atti non permettono di risalire alla causa che ha generato la mancata consegna; di conseguenza, non è possibile verificare la regolarità della notificazione.

Partendo da questi presupposti, la Cassazione conclude che sia necessario procedere con un nuovo giudizio per verificare le cause della mancata consegna della notifica via PEC contenente l’avviso.
Nel caso in cui si giungesse a capire che la causa non è imputabile al destinatario, bisognerà procedere a replicare l’intera procedura con una nuova notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

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D.L. n. 28 del 30 aprile 2020: le novità per il processo civile

D.L. n. 28 del 30 aprile 2020: mediazione obbligatoria e altre novità per il processo civile

Lo scorso 25 giugno è stata approvata in via definitiva la conversione in legge con modifiche del Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.

I decreto tocca diversi temi: il tracciamento dei dati tramite la App Immuni, la detenzione domiciliare, il rinvio della riforma delle intercettazioni, l’uso dei droni da parte della Polizia penitenziaria, ma anche alcuni elementi del processo civile.

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL PROCESSO CIVILE

Le udienze da remoto

Le udienze da remoto si devono svolgere con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e tramite modalità che salvaguardino il contraddittorio e la partecipazione delle parti.
Le modifiche al D.L. specificano che “il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge”.

Il deposito telematico degli atti

Il D.L. modificato stabilisce che, dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato sia effettuato esclusivamente in via telematica.
È possibile il deposito non telematico solo se i sistemi informatici della giustizia non fossero operativi.

La mediazione

Dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione possano essere svolti telematicamente se tutte le parti sono concordi.
Terminato questo periodo, si potrà continuare con lo svolgimento telematico, sempre che vi sia il consenso delle parti.

L’avvocato firma digitalmente e dichiara autografa la sottoscrizione del proprio cliente apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione.
L’esecutività dell’accordo è data dalla sottoscrizione con firma digitale del verbale del procedimento telematico apposta dal mediatore e dagli avvocati.

La novità della conversione in legge prevede che il mediatore, una volta firmato digitalmente l’accordo, possa inviarlo agli avvocati delle parti tramite PEC.  In questi casi, l’istanza di notifica dell’accordo può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario via PEC. Sarà compito dell’ufficiale giudiziario scaricare dal messaggio di posta PEC le copie analogiche per eseguire la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.

Controversie contrattuali causate dall’emergenza COVID-19

Il D.L. n. 6/2020 (art. 6-bis) ha stabilito che l’impatto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 possa valere come motivo per l’eventuale sollievo della responsabilità del debitore (ex artt. 1218 e 1223 c.c.), esteso anche alle eventuali penali in caso di ritardati o omessi adempimenti.
Il D.L. n. 28/20 dispone che la mediazione sia obbligatoria per le controversie in materia di inadempimento contrattuale che ricadono nelle fattispecie indicata sopra.

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Regolamento CNF n.6/2014

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Con la delibera n.228 del 18 giugno, il CNF ha apportato una modifica al “Regolamento per la formazione continua” (Regolamento CNF n.6/2014).

La modifica consiste nell’aggiunta dell’art. 22-bis sull’“equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.

CONTENUTI DEL NUOVO ARTICOLO SULLA FORMAZIONE PER AVVOCATI

L’art. 22-bis spiega che la frequenza e il superamento dei corsi di formazione indicati nel Regolamento sono i requisiti necessari per l’iscrizione al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (D.M.G. n.202 del 24 settembre 2014) a patto che i corsi rispettino i seguenti requisiti:

  • siano organizzati da uno dei soggetti indicati negli artt. 8 (CNF), 9 (COA) e 10 (altri soggetti, pubblici o privati) del Regolamento;
  • siano stati accreditati ai sensi delle disposizioni indicate nel Regolamento;
  • abbiano una durata minima di 40 ore e trattino almeno le seguenti discipline: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, diritto tributario e previdenziale, economia aziendale.

Qualora i corsi fossero organizzati da uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10, l’istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza deve essere inviata via PEC al CNF, il quale valuterà entro 90 giorni dalla ricezione, con provvedimento motivato.

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La Cassazione torna a esprimersi sul perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma entro le ore 24.

IL CASO

Un cittadino nigeriano ricorre in appello dopo essersi visto rifiutate la protezione internazionale.
La Corte d’Appello di Bologna dichiara il ricorso inammissibile poiché notificato in via telematica (ex art. 16 comma 3 d.l. n. 179 del 2012) oltre le 21 dell’ultimo giorno utile e quindi perfezionato tardivamente il giorno successivo.

Il cittadino ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 c.p.c. e 16-septies, d.l. n. 179/2012, in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione.

L’idea è che:
– la Corte di Bologna non abbia interpretato la normativa in materia secondo una visione costituzionale,
– al ricorrente non sia stato quindi riconosciuto il diritto di sfruttare completamente, fino alle 24, l’ultimo giorno utile per la notifica,
– non sia stato considerando il limite orario delle 21 come un semplice elemento di tutela del riposo del destinatario della notifica, ma come un limite al mittente.

IL PERFEZIONAMENTO DELLE NOTIFICHE PER IL DESTINATARIO E IL MITTENTE

La Cassazione accetta il ricorso e con l’ordinanza n. 12052 del 22 giugno 2020 spiega che:

1) è incostituzionale la parte dell’art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014) in cui è indicato che la notifica eseguita telematicamente e la cui ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 è perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della ricevuta;

2) il limite delle ore 21 va a tutelare il riposto del destinatario, il quale, altrimenti, sarebbe costretto a controllare con costanza la propria casella mail anche in orario notturno, pertanto, è giustificabile che il perfezionamento della notifica sia differito alle 7 del giorno successivo;

3) Ciò però non significa che la stessa limitazione temporale ricada anche sul mittente, al quale verrebbe così impedito di sfruttare tutto il tempo a disposizione  fino alle 24.

 

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Nella circolare del 12 giugno, il Ministero della Giustizia fornisce indicazioni utili per individuare misure organizzative che consentano la ripresa delle attività amministrative e giudiziarie nonostante il persistere dei limiti imposti dall’emergenza sanitaria.

Di particolare interesse sono gli articoli 3 “Misure organizzative del personale: flessibilità oraria e qualità dei servizi – dal lavoro agile emergenziale al lavoro agile di qualità” e 4 “Misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici giudiziari”.

ART. 3 “MISURE ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE: FLESSIBILITÀ ORARIA E QUALITÀ DEI SERVIZI – DAL LAVORO AGILE EMERGENZIALE AL LAVORO AGILE DI QUALITÀ”

L’art. 3 sottolinea come il lavoro agile sia stata la modalità ordinaria con cui è stato portato avanti il lavoro del personale amministrativo durante la prima fase dell’emergenza.
Il Ministero dichiara che il passaggio a questa modalità inedita è stato ben accettato, con il 77% del personale degli uffici convertito al lavoro agile.

Questo piccolo successo non deve essere accantonato ma, anzi, sfruttato e migliorato.

In particolare, la circolare invita gli uffici a considerare tutte le altre opzioni contrattuali disponibili e finora poco utilizzati nel settore giudiziario:

  • – flessibilità oraria,
  • – turnazioni e orario pomeridiano,
  • – orario multiperiodale,
  • – rotazione dei servizi di cancelleria,
  • – co-working (il lavoro da remoto svolto in un ufficio diverso da quello dove ha sede il servizio).

Il lavoro in presenza non viene affatto lasciato da parte e, anzi, rimane la priorità, ma la ricetta per la ripresa prevede anche il lavoro in remoto e la flessibilità oraria.
Quest’ultima permette una più ampia apertura degli sportelli, in modo da stemperare la presenza degli utenti ed evitare assembramenti.

ALL’ART. 4 “MISURE IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”

Per realizzare quanto detto qui sopra è necessario avere il giusto assetto tecnologico. L’art.4 parla proprio di tecnologia, offrendo ulteriori spunti sull’organizzazione del lavoro.

Innanzi tutto, viene ripreso l’art. 83 del D.l. 18/2020, le cui innovazioni rimarranno in vigore fino al 31 luglio. Tra queste figurano:

  • – l’introduzione delle notificazioni nel processo penale (sistemi SNT e PECTIAP-document@)
  • – la remotizzazione delle udienze e delle attività di indagine,
  • – il deposito obbligatorio degli atti introduttivi nel PCT,
  • – il pagamento telematico obbligatorio del contributi unificato per il deposito degli atti nel PCT,
  • – l’avvio del deposito telematico nel processo penale con valore legale per gli atti di cui all’art. 415 bis cpp a partire dal 25 giugno,
  • – l’inoltro tramite portale NDR delle notizie di reato e dei seguiti per la polizia giudiziaria,
  • – l’avvio del PCT in Cassazione.

Poi, la circolare si concentra sull’acquisto di pc portatili da distribuire al personale amministrativo e alla magistratura dopo valutazione.

Al momento, il Ministero dichiara che ci sono:

  • circa 9.000 utenti abilitati sugli applicativi da remoto di tipo amministrativo,
  • circa 26.000 utenti della piattaforma di e-learning,
  • circa 45.000 utenti abilitati all’utilizzo di Teams per le videoconferenze e le udienze da remoto.

Nonostante i numeri appaiano positivi, l’utilizzo giornaliero di questi strumenti è, in proporzione, scarso, ad eccezione della piattaforma di e-learning.

Il Ministero si prefigge di distribuire i pc portatili nei singoli uffici valutando la tipologia di dipendente al quale consegnarli, ma anche l’effettivo utilizzo dei software per la remotizzazione. Tutto ciò, in accordo con un piano di smart working basato sulla qualità dei risultati.

Il Ministero invita i capi degli uffici e i dirigenti amministrativi:

  • – a spingere l’adozione degli strumenti informatici,
  • – a monitorare l’utilizzo di questi da parte del personale abilitato,
  • – ad organizzare l’accesso dell’utenza ai servizi tramite tecnologie di uso comune, anche istituendo protocolli in collaborazione con le istituzioni territoriali interessate (i consigli dell’ordine degli avvocati e altre professioni).

Qui il link per leggere l’intero contenuto della circolare.

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