Gli scritti degli avvocati e il diritto d’autore

Gli scritti degli avvocati e il diritto d’autore

Gli scritti tecnici prodotti dagli avvocati sono protetti dal diritto d’autore?
Quale elemento può definirli come opere creative o testi “standard”?

Un indirizzo lo offre la Cassazione con l’ordinanza n.10300/2020.

LA CREATIVITÀ ALLA BASE DEL DIRITTO D’AUTORE

Il caso in oggetto all’ordinanza racconta di un avvocato che scrive un regolamento fieristico per un cliente.
Dopo un po’ di tempo, l’avvocato scopre che il suo testo è stato copiato di pari passo da un’altra società senza che questa avesse chiesto l’autorizzazione. A suggerire tale condotta, l’avvocato della società.

L’autore chiama in causa tale avvocato, che viene condannato a risarcire i danni per plagio ma che poi ricorre in appello e vince.

L’autore non accetta la decisione e ricorre in Cassazione contestando:

  • la violazione della legge sul diritto d’autore n.633/1941, rimproverando alla Corte d’Appello il giudizio che un opera tecnica non possa essere anche creativa;
  • la richiesta di provare la creatività insita nell’opera “come se si trattasse di un requisito soggettivo la cui sussistenza o meno possa essere dimostrata sulla base di elementi estranei all’opera stessa, che dovrebbero essere allegati e documentati”;
  • il rigetto della tutela dell’opera in base all’idea che l’esistenza di altri testi regolamentari simili neghi il requisito della creatività.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma che nel testo non è riconoscibile alcuna rielaborazione creativa e originale di nozioni giuridiche note, né prassi o esperienze personali del professionista. In sostanza, vi sono solo indicazioni pratiche standard.

La mancanza di creatività e “soggettività” non permette quindi di ritenere l’opera meritevole di protezione del diritto d’autore. 

[Fonte: Studio Cataldi]

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione in modo veloce, sicuro ed efficiente? Scopri i nostri prodotti.

———

LEGGI ANCHE:

Il tuo studio sempre a disposizione? Scegli il cloud

Formazione per avvocati: il CNF modifica il regolamento

 

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto