Il processo penale telematico: informazioni sul deposito

Il processo penale telematico: informazioni sul deposito

Il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contiene le informazioni sul deposito nel processo penale telematico.

Nonostante la Fase 2 sia partita, la Giustizia non ha ripreso completamente la propria attività e si trova ancora relegata alla dimensione digitale, i cui capisaldi sono:
– le udienze da remoto,
– il deposito telematico.

L’introduzione del processo penale telematico per far fronte alle limitazioni imposte dal contenimento al contagio da COVID-19 ha sollevato parecchi dubbi: tra i penalisti scorre il timore che le udienze da remoto minino l’oralità che contraddistingue il penale e giochino a sfavore della reale tutela della parti.

Portavoce delle proteste è stata la Giunta dell’Unione delle Camere Penali che, in un comunicato pubblicato ancora il 24 marzo sul proprio sito, spiegava: «la Giunta, unitamente all’Osservatorio, stigmatizza il rischio che, attraverso la “decretazione d’emergenza” per il rischio epidemiologico, possano introdursi e “stabilizzarsi” prassi normative che smaterializzino la presenza delle parti nel processo».

Se per le udienze da remoto la procedura è abbastanza semplice (basta scaricare uno dei due software di videoconferenza, Teams o Skype for Business), è invece meglio offrire una panoramica delle disposizioni sul deposito degli atti nel processo penale telematico.

PROCESSO PENALE TELEMATICO: COME FUNZIONA IL DEPOSITO

 

  • Cosa si può depositare telematicamente?

È possibile depositare telematicamente memorie, documenti, istanze previste dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. e previste dal comma 12-quarter.1 dell’art.83 del decreto n.18 del 17 marzo “Cura Italia”.

  • Quali caratteristiche devono avere gli atti da depositare?

L’atto da depositare telematicamente presso il P.M., deve essere un documento informatico con le seguenti caratteristiche:
– un PDF creato a partire da un documento testuale. È ammessa la copia di porzioni di testo, non è ammessa la scansione di immagini;
– sottoscritto con firma digitale PAdES o CAdES. Se gli atti sono firmati digitalmente da più soggetti, uno deve essere il depositante;
– il deposito comprensivo di atti e allegati non può superare i 30 Megabyte.

  • Come si procede al deposito telematico?

Il deposito nel processo penale telematico avviene a partire dal PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it.
È necessario accedere all’Area Riservata e poi alla sezione Portale Deposito atti Penali.

Possono accedere coloro che risultano iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) come avvocati. È anche necessaria che la nomina del difensore sia annotata nel Re.Ge.WEB.

Il deposito degli atti di nomina del difensore è possibile successivamente all’avvenuta notifica della conclusione delle indagini preliminari.

Il deposito è indirizzato all’ufficio giudiziario del P.M. e la procedura segue questa scaletta:
a) inserire i dati richiesti;
b) caricare i file dell’atto e degli allegati;
c) inviare il deposito.

Dopodiché, il portale genera la ricevuta di accettazione che può essere scaricata. Nella ricevuta sono indicati:
a) un identificativo unico nazionale (anno/numero);
b) i dati inseriti dal depositante;
c) data e ora dell’invio come rilevati dai sistemi del Ministero.

Il portale indica lo stato d’avanzamento del deposito.
I possibili stati sono:
INVIATO: l’invio è riuscito;
IN TRANSITO: il deposito è in attesa di essere indirizzato al sistema dell’Ufficio del P.M. destinatario;
IN FASE DI VERIFICA: il deposito è giunto nel sistema dell’Ufficio del P.M. destinatario;
ACCOLTO: l’atto inviato è stato associato al procedimento;
RIGETTATO: il deposito è stato rifiutato (viene indicata la motivazione);
ERRORE TECNICO: c’è un problema in fase di trasmissione e si dovrà provvedere a effettuare nuovamente il deposito.

La sicurezza della trasmissione dei documenti è garantita dalla cifratura asimmetrica e da chiavi di sessione conformi all’articolo 14, comma 2 del provvedimento del 16 aprile 2014.
Quando il deposito risulta “in transito”, il portale cancella tutti i dati personali.

Per avere un quadro completo sul deposito degli atti nel processo penale telematico vi invitiamo a leggere il testo originale del provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia

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