21 Luglio 2026 - La sentenza

Contributo unificato, la Consulta: il mancato pagamento può bloccare la causa, ma decida un giudice

La Corte costituzionale conferma la legittimità dell'obbligo di versare il contributo unificato minimo per avviare un giudizio civile, ma invita il legislatore a modificare la disciplina affinché sia il giudice, e non il cancelliere, a decidere sull'eventuale inammissibilità dell'azione

La Corte costituzionale conferma la legittimità dell’obbligo di versare il contributo unificato minimo per iscrivere una causa civile a ruolo, ma chiede al legislatore di intervenire per garantire che l’eventuale preclusione dell’accesso alla giustizia sia disposta da un giudice e non da un ufficio amministrativo.

Con la sentenza n. 137, depositata oggi 21 luglio 2026, la Consulta ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento sull’articolo 14, comma 3.1, del Testo unico sulle spese di giustizia, che impedisce l’iscrizione a ruolo delle cause civili in caso di mancato pagamento del contributo unificato minimo, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla legge.

Secondo i giudici costituzionali, il contributo unificato non rappresenta un mero onere fiscale privo di finalità, ma contribuisce al corretto funzionamento del sistema giudiziario. Per questo motivo, l’obbligo di versare l’importo minimo previsto dalla normativa non costituisce una limitazione sproporzionata del diritto di agire in giudizio, anche in considerazione dell’entità particolarmente contenuta della somma richiesta.

La Corte richiama inoltre il problema dell’elevato tasso di evasione relativo proprio ai contributi di importo più basso, evidenziando come il sistema di riscossione si sia dimostrato negli anni poco efficiente, rendendo spesso antieconomico il recupero delle somme dovute. In questo contesto, la scelta legislativa di subordinare l’iscrizione della causa al previo pagamento del contributo viene ritenuta una misura ragionevole e proporzionata.

Respinte anche le censure relative alla presunta violazione del principio di uguaglianza. La Consulta osserva infatti che le persone prive di adeguate risorse economiche possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, istituto che comporta l’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

La Corte individua invece un profilo di criticità nella disciplina vigente laddove attribuisce al cancelliere il potere di rifiutare l’iscrizione a ruolo della causa in caso di omesso versamento del contributo. Una decisione che incide direttamente sul diritto di accesso alla giustizia, sottolineano i giudici costituzionali, dovrebbe essere rimessa all’autorità giudiziaria e non a un organo amministrativo.

Pur rilevando tale criticità, la Consulta non dichiara l’illegittimità della norma, ritenendo che spetti al legislatore individuare la soluzione più adeguata. Sarà quindi il Parlamento a dover modificare la disciplina, scegliendo le modalità attraverso cui ricondurre al giudice il potere di decidere se il mancato pagamento del contributo unificato debba effettivamente impedire l’accesso al processo.

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