Il decreto n.34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Rilancio”, contiene numerose misure che riguardano il settore della Giustizia.
L’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense selezionato gli articoli i cui contenuti che hanno un impatto sugli Avvocati e gli Ordini Forensi e li ha raccolti in una scheda di lettura.
Le misure riguardano:
- finanziamenti alla Giustizia,
- fiscalità,
- lavoro, ammortizzatori sociali e lavoro agile,
- l’esame di abilitazione alla professione forense,
- atti e procedimenti amministrativi.
Nei giorni a venire cercheremo di dare una panoramica su ognuno di questi temi.
Partiamo oggi con le misure in materia di Giustizia.
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Le misure in materia di Giustizia sono contenute negli articoli dal 219 al 221 del decreto.
L’art. 219
Dispone risorse e stanziamenti economici con l’obiettivo di affrontare al meglio gli ostacoli generati dall’emergenza sanitaria.
La somma totale a disposizione è di 40.000.000 euro.
La spesa autorizzata per il 2020 è di quasi 32.000.000 euro.
È destinata soprattutto all’implementazione delle misure di sicurezza e alla santificazione degli uffici giudiziari e degli ambienti delle articolazioni centrali del Ministero della Giustizia, ma anche all’acquisto di materiali igienico-sanitari, dispositivi di protezione individuale, apparecchiature informatiche e loro licenze.
Più di 4.600.000 euro sono destinati all’acquisto di hardware e software per il «personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità».
Quasi 9.900.000 euro sono destinati al personale delle amministrazioni e della polizia penitenziaria. Parte di questa quota va al pagamento del lavoro straordinario.
L’art. 220
Copre solo il 2020 e dispone che «il 98% delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018, versate nel 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo vengano riassegnate in parti uguali agli stati di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’interno».
I fondi verranno usati per finanziare interventi urgenti volti a contenere e gestire l’emergenza sanitaria o a coprire somme già anticipate per tali finalità.
L’art. 221
Aggiunge al secondo comma dell’art. 83 del DL 18/20 (convertito con modificazioni in legge 27/20), la sospensione del termine per proporre querela (art. 124 c.p.c) «per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020». Ciò significa che dai 3 mesi indicati dall’art. 124 c.p. vanno sottratti i 63 giorni compresi nell’intervallo temporale previsto.
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