Depositi Penali Telematici

Anche i penalisti possono godere dei depositi automatizzati presenti nella Service1.

Le attività più salienti abilitate saranno

  • Memorie difensive e relativi allegati
  • note di deposito di documenti e relativi allegati
  • Istanze di legittimo impedimento del difensore o dell’imputato
  • Istanze di rinvio o anticipazione udienza
  • Istanza Autorizzazione alla visione e copia atti (da parte di soggetti non costituiti o parti processuali assistiti da difensore)
  • Rinunce al mandato
  • Comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni
  • Comunicazione di morte dell’imputato o di altre parti processuali
  • Comunicazione generica (che non richiede emissione di provvedimenti)
  • Istanze di autorizzazione in fase cautelare (Visite mediche / colloqui / allontanamenti ecc,)
  • Istanze in materia de libertate aventi ad oggetto revoche o modifica di misure cautelari personali e reali
  • Liste testimoniali
  • Comunicazioni di rinuncia all’impugnazione

Sono attualmente esclusi atti memorie istanze indicate dall’articolo 415-bis comma 3 del codice di procedura penale

Tali depositi sono implementati in automatico nella Service1.


LEGGI ANCHE

Geolocalizzare i lavoratori in smart working è vietato: scatta la sanzione da 50mila euro

Il Garante Privacy blocca il monitoraggio della posizione geografica dei dipendenti da remoto: si tratta di un controllo illecito e lesivo della libertà personale, anche…

Magistratura onoraria, Delmastro: “Pubblicata riforma in Gazzetta Ufficiale, svolta storica per giustizia italiana”

La riforma garantisce stabilizzazione fino all’età pensionabile, tutele previdenziali e assistenziali, malattia, ferie, trattamento di fine rapporto e un inquadramento retributivo adeguato.

giudici di pace

Ufficio per il Processo: immissione in servizio per 3352 nuovi addetti

Un nuovo nutrito contingente di Addetti all’Ufficio per il processo ha preso servizio nei giorni scorsi. Sono 3.352 addetti, su un totale di 3.840, cioè…

Avvocato specialista: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale 


Avvocato specialista: pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il 12 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia n. 163, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247“.

Le misure entreranno in vigore a partire dal 27 dicembre 2020.

Ecco una panoramica del contenuto.

AVVOCATO SPECIALISTA, LE NOVITÀ

Settori di specializzazione

Gli avvocati possono specializzarsi in non più di 2 dei seguenti settori:

  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo;
  4. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  5. diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
  6. diritto internazionale;
  7. diritto dell’Unione europea;
  8. diritto dei trasporti e della navigazione;
  9. diritto della concorrenza;
  10. diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
  11. diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
  12. tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
  13. diritto dello sport.

Indirizzi di specializzazione – diritto civile

  1. diritto successorio;
  2. diritti reali, condominio e locazioni;
  3. diritto dei contratti;
  4. diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
  5. diritto agrario;
  6. diritto commerciale e societario;
  7. diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica;
  8. diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
  9. diritto dell’esecuzione forzata;
  10. diritto bancario e dei mercati finanziari;
  11. diritto dei consumatori.

Indirizzi di specializzazione – diritto penale

  1. diritto penale della persona;
  2. diritto penale della pubblica amministrazione;
  3. diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;
  4. diritto penale dell’economia e dell’impresa;
  5. diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
  6. diritto dell’esecuzione penale;
  7. diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

Indirizzi di specializzazione – diritto amministrativo

  1. diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
  2. diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
  3. diritto dell’ambiente e dell’energia;
  4. diritto sanitario;
  5. diritto dell’istruzione;
  6. diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
  7. diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
  8. contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

Acquisizione del titolo di avvocato specialista

È possibile specializzarsi:
– seguendo percorsi formativi,
comprovando l’esperienza in almeno uno degli indirizzi di specializzazione.

Il colloquio

– Esposizione e discussione dei titoli presentati e della documentazione portata a dimostrazione della comprovata esperienza nei settori e indirizzi di specializzazione scelti.
– Avviene dinanzi a una commissione composta da 3 avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da 2 professori universitari di ruolo in materie giuridiche, che siano in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione proposta dall’avvocato.
– Un componente avvocato è scelto dal CNF, gli altri dal Ministro della Giustizia.

La comprovata esperienza

Permane l’obbligo di:
essere iscritti all’albo degli avvocati in modo ininterrotto e senza sospensioni per almeno 8 anni;
comprovare di aver esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione, e di aver trattato almeno 10 (e non più di 15) incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, per anno.

Abrogata la sanzione disciplinare

Il nuovo decreto abroga l’art. 2, c. III, del D.M. n. 144/2015, in cui si indicava che “commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito”.

Informazioni contenute negli elenchi degli avvocati specialisti

L’avvocato specialista può chiedere che nell’elenco vengano specificati gli indirizzi di specializzazione (massimo 3 per ciascun settore).

Per informazioni più dettagliate vi invitiamo a leggere il testo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 163.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

La tabella delle nuove specializzazioni forensi

Sistema previdenziali forense: riforma 2021 e passaggio al contributivo puro

 

Sistema previdenziali forense: riforma 2021 e passaggio al contributivo puro

Sistema previdenziali forense: riforma 2021 e passaggio al contributivo puro

Dal 2021 entreranno in vigore alcune delle novità previste dalla riforma del sistema previdenziale forense del 2009.
La riforma prevede un graduale aumento dei requisiti minimi di età (
da 58 a 62 anni) e di contribuzione (da 35 a 40 anni) per ottenere la pensione di anzianità, mentre per la pensione contributiva sono richiesti 70 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione.

Nel mentre, Cassa Forense sta considerando ulteriori modifiche per far fronte anche al nuovo e difficoltoso contesto socio-economico nel quale gli avvocati si trovano ad operare e gli effetti che questo ha sulla loro retribuzione e sulla contribuzione.

Il segretario generale dell’Associazione nazionale forense, Gigi Pansini, spiega così la situazione: «È sotto gli occhi di tutti che l’emergenza sanitaria in atto, con le correlate difficoltà economiche ha acuito le criticità che caratterizzano l’organizzazione della professione e ha reso inevitabile la necessità di intervenire sull’ordinamento forense, sulla capacità di produrre reddito, sugli aspetti previdenziali e assistenziali».

Cassa Forense ha dunque istituito una commissione di studio con l’obiettivo di stilare una nuova riforma del sistema previdenziale forense.

Il Presidente Nunzio Luciano spiega che si tratta di «un obiettivo complesso, quello di modificare il sistema previdenziale forense mantenendone invariato l’equilibrio finanziario e i valori di solidarietà che lo fondano» e che la riforma tiene conto delle «richieste che giungono dai vari settori dell’Avvocatura: con la mano tesa per aiutare gli avvocati di oggi e lo sguardo al futuro, per salvaguardare gli iscritti di domani» (intervento pubblicato sulla rivista “La Previdenza Forense“, maggio-agosto 2020).

Come anticipato dal Corriere della Sera, una delle ipotesi al vaglio per far fronte alla mancanza di risorse e alla crisi innescata da COVID sarebbe quella di passare al sistema interamente contributivo. Questo porterebbe a pensioni più basse di quelle attuali ma garantirebbe il mantenimento dell’apparato previdenziale.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Avvocato in difficoltà: il sostegno economico di Cassa Forense non è per tutti

Riforma dell’equo compenso, ecco le novità

 

Come il coronavirus ha facilitato gli attacchi informatici nel 2020

Come il coronavirus ha facilitato gli attacchi informatici nel 2020

Il Rapporto Clusit evidenzia come i criminali informatici quest’anno stiano facendo leva sul coronavirus per portare a compimento i loro attacchi. Il primo semestre 2020 ha rappresentato un momento difficile per la sicurezza informatica con 850 attacchi, il 7% in più rispetto al 2019.

PERCHÈ IL CORONAVIRUS FAVORISCE GLI ATTACCHI INFORMATICI

Il coronavirus sta avendo un forte impatto sulle vite di tutti noi, sia da un punto di vista pratico che emotivo. La paura genera un bisogno di sicurezza che porta molti utenti ad abbassare la guardia davanti a messaggi che promettono informazioni o metodi per tutelarsi.

I cyber criminali lo sanno e sfruttano questa debolezza a loro vantaggio. Le loro attività comprendono:

  • estorsioni (circa il 72% dei casi)
  • espionage e information warfare (28%)
  • diffusione di fake news per esasperare la confusione.

Phishing, truffe, social engineering e ransomware sono le tecniche più utilizzate.

IL PESO DELLO SMART WORKING

Oltre alla parte emotiva, gli attacchi informatici vanno più facilmente a segno anche grazie allo smart working, spesso applicato in modo frettoloso e approssimativo.

Andrea Zapparoli Manzoni, uno degli autori del Rapporto Clusit, ha spiegato che «il fatto di avere tante persone in lockdown e smart working apre finestre di opportunità incredibili per il cyber crime».

Giusto per darne un’idea, basta pensare che il lavoro da casa comporta:

l’uso di reti internet casalinghe e di strumenti privati che non hanno gli stessi sistemi di sicurezza delle reti e dei computer aziendali. Ciò significa una maggiore vulnerabilità a livello “tecnico”;

una più facile condivisione involontaria di informazioni (Luca Bechelli, membro del Comitato scientifico del Clusit, spiega: «se sto trattando informazioni riservate al telefono e nel mentre ho qualcuno in casa che sta svolgendo una conferenza, può sentire quello che dico. Già solo questo comportamento presuppone un cambio di approccio, perché può determinare problemi gravi»).

SOLUZIONI?

Davanti alla velocità con la quale i cyber criminali si adattano ai nuovi contesti, le misure di sicurezza informatica adottate finora potrebbero non essere sempre efficaci.

Gabriele Faggioli, presidente Clusit, fa notare che «l’aumento dei rischi è superiore alle difese, soprattutto in un anno come questo» e che in ambito security «nel 2020 c’è stata anche una contrazione negli investimenti: l’Italia è già indietro rispetto altri Paesi, però il fenomeno delle minacce è andato avanti».

Lo stesso Faggioli indica una possibile soluzione: formazione e investimenti mirati, «le aziende devono sapere dove rischiano di più per capire dove intervenire».

[Fonte: Cybersecurity360]

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

Dati informatici: sono beni mobili e possono essere rubati

Fattura elettronica, codici errore relativi alla verifica della coerenza sul contenuto

Fattura elettronica, codici errore relativi alla verifica della coerenza sul contenuto

Riportiamo i codici errore relativi alla verifica della coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474).

La verifica garantisce la coerenza del contenuto alle regole tecniche.

Codice: 00400

In caso di fatture ordinarie: 2.2.1.14 <Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero
In caso di fatture semplificate: 2.2.4 <Natura> non presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> pari a zero (l’indicazione di un’aliquota IVA pari a zero richiede di indicare una natura dell’operazione che giustifichi la non imponibilità della stessa)

Codice: 00401

In caso di fatture ordinarie: 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero

In caso di fatture semplificate: 2.2.4 <Natura>presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> diversa da zero (l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica l’operazione come imponibile e quindi non è ammesso l’elemento <Natura>)

Codice: 00403

2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione (la data della fattura non può essere successiva alla data in cui la stessa è ricevuta dal SdI)

Codice: 00411

2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI (la presenza di una linea di fattura soggetta a ritenuta obbliga alla valorizzazione del blocco <DatiRitenuta>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00413

2.1.1.7.7 <Natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> pari a zero (l’indicazione di un’aliquota IVA pari a zero richiede di indicare una natura del contributo cassa previdenziale che giustifichi la non imponibilità dello stesso). Vale solo per le fatture ordinarie.

Codice: 00414

2.1.1.7.7 <Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> diversa da zero (l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica il contributo cassa previdenziale come imponibile e quindi non è ammesso l’elemento <Natura>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00415

2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI (la presenza di un contributo cassa previdenziale soggetto a ritenuta obbliga alla valorizzazione del blocco <DatiRitenuta>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00417

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita IVA e codice fiscale)

Codice: 00418

In caso di fatture ordinarie: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>

In caso di fatture semplificate: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.2.2 <DataFR> (la data della fattura non può essere antecedente a quella del documento al quale la stessa si collega)

Codice: 00419

2.2.2 <DatiRiepilogo>non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> o 2.2.1.12 <AliquotaIVA> (per ogni aliquota IVA presente in fattura deve esistere un corrispondente blocco di <DatiRiepilogo>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00420

2.2.2.2 <Natura> con valore di tipo N6 a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a S (scissione pagamenti) (il regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile –reverse charge). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00421

2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (il valore dell’elemento <Imposta> deve essere uguale al risultato dell’operazione indicata nel documento dell’AdE). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00422

2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (il valore dell’elemento <Imponibile Importo> deve essere uguale al risultato dell’operazione indicata nel documento dell’AdE) Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00423

2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (il valore dell’elemento <PrezzoTotale> deve essere uguale al risultato dell’operazione indicata nel documento dell’AdE). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00424

In caso di fatture ordinarie:2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali

In caso di fatture semplificate: 2.2.3.2 <Aliquota> non indicata in termini percentuali (l’aliquota IVA va sempre espressa in percentuali; ad esempio un’aliquota del 10% va indicata con 10.00 e non con 0.10)

Codice: 00425

2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici (il numero della fattura deve contenere almeno un carattere numerico)

Codice: 00427

1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPA12 o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPR12. Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00428

1.1.3 <FormatoTrasmissione> non coerente con il valore dell’attributo VERSION

Codice: 00429

2.2.2.2 <Natura> non presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> pari a zero (nei <DatiRiepilogo>, l’indicazione di un’aliquota IVA pari a zero richiede l’indicazione di una natura che giustifichi la non imponibilità). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00430

2.2.2.2 <Natura> presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> diversa da zero (l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti a operazioni imponibili e quindi non è ammessa la presenza dell’elemento <Natura>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00437

2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <Tipo> valorizzato (l’indicazione della presenza di uno sconto o di una maggiorazione, obbliga l’indicazione di almeno uno degli elementi <Percentuale> e <Importo> dello sconto/maggiorazione). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00438

2.2.1.10.2 <Percentuale> e 2.2.1.10.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.2.1.10.1 <Tipo> valorizzato (l’indicazione della presenza di uno sconto o di una maggiorazione, obbliga all’indicazione di almeno uno degli elementi <Percentuale> e <Importo> dello sconto/maggiorazione). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00443

non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA>o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>e quelli dell’elemento 2.2.2.1 <AliquotaIVA> (tutti i valori delle aliquote IVA presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00444

non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell’elemento 2.2.2.2 <Natura> (tutti i valori di natura dell’operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00445 (controllo in vigore dal primo gennaio2021)

In caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione

In caso di fatture semplificate: non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione

Codice: 00460

Importo totale superiore al limite previsto per le fatture semplificate ai sensi del DPR 633/72, art. 21 bis (nelle fatture semplificate il valore dell’elemento <Importo>, o la somma dei valori di tale elemento, non può eccedere il limite di 400€, salvo il caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e quindi sia valorizzato il blocco <DatiFatturaRettificata>). Vale solo per le fatture semplificate

Codice: 00471

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto come cedente e cessionario). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00472

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (il tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00473

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> (i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00474

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> contenente valore zero (nel tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ tutte le linee di dettaglio devo avere un’aliquota IVA diversa da zero). Vale solo per le fatture ordinarie

Cliccando sulle seguenti categorie potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

——–

LEGGI ANCHE:

Fattura elettronica, l’elenco di tutti i codici errore

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

 

Avvocato in difficoltà: il sostegno economico di Cassa Forense non è per tutti

Avvocato in difficoltà: il sostegno economico di Cassa Forense non è per tutti

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, il sostegno economico previsto da Cassa Forense non è una misura garantita a qualsiasi avvocato in difficoltà.

IL CASO

Un avvocato in difficoltà ricorre in Cassazione dopo che Cassa Forense gli nega il sostegno economico.

I motivi del ricorso da lui presentati sono:

  1. l’aiuto gli è stato negato perché ha superato di poco la soglia di reddito stabilita come parametro in uno solo dei due anni indicati nel regolamento per il trattamento assistenziale.
    Secondo l’avvocato, il regolamento non è stato interpretato in maniera corretta, non considerando la natura solidaristica delle disposizioni in esso contenute.
  2. Cassa Forense non avrebbe verificato se la sua richiesta fosse o meno giustificata, dando rilievo eccessivo alla soglia di reddito e, quindi, interpretando in maniera troppo rigida il regolamento.
  3. Sarebbe stato violato l’art. 132 n.4 c.p.c. poiché la sua domanda  di sostegno economico sarebbe stata rigettata senza considerare “le ragioni in fatto e in diritto presentate”.

SOSTEGNO ECONOMICO PER L’AVVOCATO IN DIFFICOLTÀ: LA LIBERTÀ DI CASSA FORENSE

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e con l’ordinanza n. 27541/2020 spiega che Cassa Forense ha piena autonomia regolamentare e può «dettare disposizioni anche in deroga a di disposizioni di legge precedenti». Pertanto, è libera di decidere come e quando erogare il sostegno economico e il reddito lordo dell’avvocato in difficoltà è il parametro di riferimento.

Per quanto riguarda i motivi presentati, la Cassazione ritiene inammissibili quelli legati alla cattiva interpretazione del regolamento,  poiché «la normativa ha valore negoziale per cui è sindacabile in sede di legittimità solo se vengono violati i canoni ermeneutici dei contratti ai sensi dell’art 1362 c.c e seguenti».

L’ultimo motivo appare poi totalmente infondato poiché non vi sono evidenze di una tale violazione. Il vizio di cui all’art.132 ricorre «solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente», cosa che non può dirsi del caso di specie, anche alla luce degli altri motivi presentati.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Validità della procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione

Riforma dell’equo compenso, ecco le novità


LEGGI ANCHE

La professione dell’avvocato affascina ancora i neolaureati in Giurisprudenza?

La professione dell’avvocato è una delle più diffuse in Italia, e ogni anno continua ad esercitare un certo fascino sui neolaureati in Giurisprudenza, nonostante le…

imposta di registro

Premi di produzione: trasformarli in contributi per i fondi pensione, il parere del fisco

La possibilità di convertire i premi di risultato in contributi pensionistici non solo favorisce una migliore pianificazione previdenziale, ma permette anche di usufruire di vantaggi…

bastoncini domino

Fallimenti e parcelle: la Cassazione stabilisce l’iter corretto

La sentenza della Cassazione chiarisce un aspetto procedurale importante per i professionisti che operano nel contesto delle procedure concorsuali.

Aggiornamento mac OS 11 Big Sur

Con il nuovo aggiornamento del suo sistema operativo previsto in questi giorni, Apple promette diverse novità e cambiamenti, non solo dal punto di vista dell’interfaccia e dell’usabilità, ma anche nel suo DNA.

Principali novità:

  • Addio al 32 bit. Funzionalità solo per app e software a 64 bit
  • Avvio del processo di transizione verso i processori sviluppati in prima persona da Apple.
  • Safari tutto nuovo
  • Mappe potenziate
  • Nuove design e interfacce

ATTENZIONE !!!!!

Ogni aggiornamento NON ha nessun impatto negativo se il MAC è in ottimo stato.

Nel caso in cui, dopo l’aggiornamento, non funzionassero molte applicazioni, software, firma digitale, ecc. contattare il vs tecnico di fiducia.

In alternativa potete richiederci assistenza dedicata a queste condizioni:

https://servicematica.com/prodotto/assistenza-tecnica-da-remoto/ (selezionare nel menu a tendina 1 ora assistenza tecnica su computer mac)

Oppure mandate mail a segreteria@servicematica.com indicando sommariamente il problema e un cellulare per il contatto.

GENTILMENTE NON TELEFONATE AL FINE DI NON BLOCCARE LE ASSISTENZE AI DEPOSITI TELEMATICI.

Validità della procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione

Validità della procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione

La procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione ordinaria è valida anche per la fase esecutiva della sentenza?

La domanda trova risposta nell’ordinanza n. 23753/2020 della Corte di Cassazione.

Nel caso di riferimento, un soggetto si opponeva, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.,  all’atto di precetto con il quale un altro soggetto gli intimava di liberare un immobile e di pagare le spese legali relative alla sentenza esecutiva.

L’opponente deduceva che tale precetto fosse stato intimato senza una procura alle liti valida, in quanto nell’atto si faceva riferimento a una procura rilasciata a margine di un precetto emesso in data precedente rispetto al titolo esecutivo.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. Infatti, nonostante la differenza nelle date, il difensore della controparte risultava comunque munito di procura alle liti e pertanto l’atto di precetto era da considerarsi valido.

IL RICORSO

L’opponente decide però di ricorrere in Cassazione, proponendo due motivi.

1) Il ricorrente afferma che «la tempestiva e specifica contestazione sulla legittimazione del legale costituisce inevitabilmente una “linea di frattura”», impeditiva della possibilità che gli effetti della procura difensiva conferita per il giudizio di cognizione possono estendersi alla redazione dell’atto di precetto.

La Cassazione ritiene che l’idea di una “ linea di frattura” sia «del tutto sganciata da ogni substrato normativo, che, del resto, il ricorrente neppure tenta di individuare».
Inoltre, ricorda che il giudice  ha il potere-dovere di verificare se dal materiale istruttorio risultino «fatti ad immediata confutazione della tesi azionata, tra cui appunto la sussistenza di una valida procura, sia pure in relazione ad atto diverso rispetto a quello indicato».

2) Il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt.82, 83 e 166 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 91 cod. proc. civ., sostenendo che anche nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il difensore della controparte avrebbe agito privo di mandato.

La Cassazione evidenzia che «la formulazione di una simile eccezione nel corso del giudizio di merito non si trova traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha ottemperato all’onere di indicare specificatamente quando e come egli avrebbe tempestivamente eccepito il difetto di ius postulandi in capo al difensore della controparte».

Pertanto, il ricorso risulta infondato.

LA VALIDITÀ DELLA PROCURA ALLE LITI

Nell’ordinanza, la Cassazione ricorda che più volte ha «affermato che la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte».

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Riforma dell’equo compenso, ecco le novità

Legittimità della rimessione in termini: quando la tempestività fa la differenza


LEGGI ANCHE

Europa, colonia digitale d’America: l’illusione della sovranità tecnologica

Le grandi aziende tech statunitensi agiscono come strumenti di pressione geopolitica, condizionando istituzioni e governi oltre Atlantico. L’Europa resta prigioniera di questa dipendenza e fatica…

Il paradosso del lavoro: l’Italia cerca laureati ma mancano quelli giusti

Secondo un rapporto di Unioncamere, le imprese avranno bisogno di milioni di lavoratori nei prossimi anni, ma il mercato del lavoro e quello della formazione…

Premi dedicati agli avvocati

Premi dedicati agli avvocati: risorsa o inganno?

Prendiamo spunto da un’interessante conversazione che si è sviluppata a partire dai post dell’Avv. Andrea Lisi su LinkedIn a proposito dei premi dedicati agli avvocati…

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

In tema di sicurezza informatica, aziende, professionisti e PA italiani non sono ancora abbastanza preparati. A dimostrarlo ci pensano i dati del DESI, il Digital Economy and Society Index, che pone l’Italia al 24° posto nella graduatoria dei Paesi UE. Peggio di noi solo Polonia, Grecia, Romania e Bulgaria.

SICUREZZA INFORMATICA: IL CONTESTO

Per capire bene la situazione italiana bisogna considerate 4 punti.

1) Il mondo digitale sta diventando un luogo sempre più minaccioso: il numero di attacchi informatici, malware, data breach e compromissioni è in crescita, così come i costi medi per affrontare i danni che ne conseguono.

2) La maggior parte degli attacchi è eseguito da personaggi non particolarmente competenti in materia informatica che, invece, utilizzano piattaforme di “hackeraggio automatizzato”.

3) Buona parte degli attacchi informatici nasce da comportamenti non corretti da parte degli utenti oggetto degli attacchi.

4) Sul mercato sono disponibili moltissime risorse per prevenire ed eventualmente affrontare gli attacchi: software, hardware, buone pratiche, competenze e, soprattutto, professionisti.

Tutto ciò cosa ci dice?

Che molti attacchi potrebbero essere facilmente evitati.
La sicurezza informatica non è infatti un’arte miracolosa, ma il prodotto della consapevolezza dei rischi che si corrono.

Nel nostro paese questa consapevolezza manca ancora, sia  in materia di cybersecurity nazionale che a livello di singola azienda: i rischi vengono sottovalutati o ignorati, i budget messi a disposizione per rafforzare le difese sono scarsi o assenti, la volontà di affidarsi a professionisti del settore latita.

MA NON BASTA IL GDPR?

Un errore in cui molte attività cadono è quello di confondere la compliance, cioè la conformità a specifiche norme, con la sicurezza.

Seguire ciò che è indicato in materia di sicurezza informatica nel GDPR o in altre leggi e regolamenti è un’ottimo presupposto. Ma non è abbastanza.

Lo scopo di tutti questi documenti è creare un ambiente informatico che possa prevenire alcuni rischi, ma non offrono alcuna protezione.

La protezione vera deriva da sistemi informatici che sono in grado di bloccare eventuali attacchi. Servono quindi strumenti adeguati e tecnici in grado di configurarli e mantenerli sempre attivi e aggiornati.

COMINCIARE DALLE PICCOLE COSE

Si potrebbe credere che la sicurezza informatica sia un obiettivo raggiungibile solo da grandi aziende che dispongono di cospicue risorse economiche.

In realtà, anche le attività più piccole e persino i privati possono seguire semplici regole per affrontare le minacce informatiche:

– dotarsi di un buon antivirus
– dotarsi di un firewall
aggiornare i software utilizzati
– evitare software gratuiti
– scegliere password elaborate
– non scaricare file dubbi
– non aprire mail di cui non si sia certi
– non utilizzare reti wi-fi pubbliche
– non connettere tutti i dispositivi alla stessa rete wi-fi o almeno staccarli quando non servono
spegnere gli assistenti vocali quando non servono (sono sempre in ascolto)
– porre attenzione alle informazioni personali o aziendali che si condividono sui social o tramite chat
– fare backup regolari
– stabilire delle regole per chi lavora in smartworking e utilizza strumenti aziendali
– se possibile, per lavorare utilizzare un dispositivo diverso da quello usato per lo svago o almeno non farlo usare a nessun altro (es.:i figli).

Se vuoi migliorare la sicurezza informatica della tua azienda o del tuo studio, contattaci.

——–

LEGGI ANCHE:

Aggiornamento mac OS 11 Big Sur

Dati informatici: sono beni mobili e possono essere rubati


LEGGI ANCHE

pagamento contributo unificato

Contributo unificato: la richiesta di “somma maggiore o minore” non incide sul valore del processo

Provvedimento 11 marzo 2024 (fonte sito Ministero della Giustizia) L’aggiunta di una generica richiesta di “somma maggiore o minore” alla richiesta di un importo determinato…

Valditara sui femminicidi: “Mai detto che sono colpa degli immigrati”

"Non ho mai detto -ha spiegato il ministro- che il femminicidio è colpa degli immigrati. Ho parlato di un aumento delle violenze sessuali, legato anche…

donna di spalle

Riduzione della sanzione disciplinare: il CNF conferma il verdetto del CDD

La sentenza n. 129 dell'8 aprile 2024, presieduta da Napoli e con relatore Berti Arnoaldi Veli, ha stabilito che la riduzione della pena non può…

Riforma dell’equo compenso, ecco le novità

Riforma dell’equo compenso, ecco le novità

È in fase di valutazione la riforma dell’equo compenso per i professionisti iscritti agli ordini (medici esclusi).

La proposta di riforma nasce dalla valutazione del progressivo peggioramento dei redditi dei professionisti nonostante la legge 172/2017 che ha introdotto l’equo compenso per gli avvocati (riferimento art. 13-bis della legge 247/2012).
Con la successiva legge di conversione, le disposizioni sono state estese a tutti i professionisti iscritti ad ordini e collegi.

IL MANCATO RISPETTO DELL’EQUO COMPENSO

Nonostante la spinta normativa, non si è visto alcun effetto concreto. Anzi, ancora oggi si assiste alla pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di bandi che non prevedono alcun compenso.

È dunque necessario giungere a stabilire una retribuzione minima che sia sempre garantita, non solo per rispettare il lavoro di un’intera classe di professionisti ma anche a tutela di una figura, quella forense, che ha il fondamentale ruolo di salvaguardare la giustizia di un intero paese.

LA PROPOSTA DI RIFORMA

La proposta prevede che l’equo compenso venga stabilito in base non solo alla quantità di lavoro previsto dalla prestazione, ma anche dalla qualità.
Dovrebbero essere considerati, per esempio, il contenuto, le caratteristiche e anche l’eventuale continuità nel tempo della prestazione (in caso di attività che debbano essere ripetute).

Equo è dunque il compenso che, considerati questi elementi, risulta conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 1/2012.

Viene inoltre arricchito l’elenco delle clausole vessatorie, cioè quelle clausole che rendono i contratti (soprattutto con la PA) particolarmente svantaggiosi per il professionista.

Tra le nuove aggiunte vi è la clausola che impone al professionista di rinunciare a un rimborso delle spese connesse alla prestazione professionale pattuita.

L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’EQUO COMPENSO

A maggiore garanzia del rispetto dell’equo compenso, la proposta di riforma chiede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sull’equo compenso presso il Ministero della Giustizia. L’Osservatorio sarà composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali e sarà presieduto dal Ministro della giustizia o da un delegato.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Dati informatici: sono beni mobili e possono essere rubati

Legittimità della rimessione in termini: quando la tempestività fa la differenza

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto