Validità della procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione

Validità della procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione

La procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione ordinaria è valida anche per la fase esecutiva della sentenza?

La domanda trova risposta nell’ordinanza n. 23753/2020 della Corte di Cassazione.

Nel caso di riferimento, un soggetto si opponeva, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.,  all’atto di precetto con il quale un altro soggetto gli intimava di liberare un immobile e di pagare le spese legali relative alla sentenza esecutiva.

L’opponente deduceva che tale precetto fosse stato intimato senza una procura alle liti valida, in quanto nell’atto si faceva riferimento a una procura rilasciata a margine di un precetto emesso in data precedente rispetto al titolo esecutivo.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. Infatti, nonostante la differenza nelle date, il difensore della controparte risultava comunque munito di procura alle liti e pertanto l’atto di precetto era da considerarsi valido.

IL RICORSO

L’opponente decide però di ricorrere in Cassazione, proponendo due motivi.

1) Il ricorrente afferma che «la tempestiva e specifica contestazione sulla legittimazione del legale costituisce inevitabilmente una “linea di frattura”», impeditiva della possibilità che gli effetti della procura difensiva conferita per il giudizio di cognizione possono estendersi alla redazione dell’atto di precetto.

La Cassazione ritiene che l’idea di una “ linea di frattura” sia «del tutto sganciata da ogni substrato normativo, che, del resto, il ricorrente neppure tenta di individuare».
Inoltre, ricorda che il giudice  ha il potere-dovere di verificare se dal materiale istruttorio risultino «fatti ad immediata confutazione della tesi azionata, tra cui appunto la sussistenza di una valida procura, sia pure in relazione ad atto diverso rispetto a quello indicato».

2) Il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt.82, 83 e 166 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 91 cod. proc. civ., sostenendo che anche nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il difensore della controparte avrebbe agito privo di mandato.

La Cassazione evidenzia che «la formulazione di una simile eccezione nel corso del giudizio di merito non si trova traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha ottemperato all’onere di indicare specificatamente quando e come egli avrebbe tempestivamente eccepito il difetto di ius postulandi in capo al difensore della controparte».

Pertanto, il ricorso risulta infondato.

LA VALIDITÀ DELLA PROCURA ALLE LITI

Nell’ordinanza, la Cassazione ricorda che più volte ha «affermato che la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte».

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Riforma dell’equo compenso, ecco le novità

Legittimità della rimessione in termini: quando la tempestività fa la differenza

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto