Provvedimento 11 marzo 2024 (fonte sito Ministero della Giustizia)
L’aggiunta di una generica richiesta di “somma maggiore o minore” alla richiesta di un importo determinato non modifica il valore del processo ai fini fiscali.
- Il valore del processo ai fini del contributo unificato è l’importo determinato indicato dalla parte.
- La richiesta di “somma maggiore o minore” non incide sullo scaglione di valore del processo né sulla quantificazione del contributo unificato dovuto.
Pertanto:
- Le parti devono indicare l’importo determinato nella dichiarazione di valore ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
- Il contributo unificato si calcola in base a questo importo, indipendentemente dalla richiesta di “somma maggiore o minore”.
LEGGI ANCHE:
Articoli simili
Contributo unificato, la Consulta: il mancato pagamento può bloccare la causa, ma decida un giudice
La Corte costituzionale conferma la legittimità dell'obbligo di versare il contributo unificato minimo per avviare un giudizio civile, ma invita il legislatore a modificare la…
Cresce negli Stati Uniti il confronto sulla sicurezza dei sistemi di nuova generazione. Dario Amodei propone verifiche indipendenti e checkpoint condivisi tra le aziende, mentre…
Addio ai ponti sulle banconote: sull’euro potrebbero arrivare Leonardo, Beethoven e Marie Curie
La BCE prepara la terza serie delle banconote: in corsa due temi, “Cultura europea” e “Uccelli e fiumi”. I cittadini possono esprimere la propria preferenza…

