In GU il decreto correttivo alla Riforma Penale

In G.U. n.67 del 20/03/2024 è stato pubblicato il D.lgs. n. 31 del 19/03/2024, ovvero il decreto correttivo della riforma penale (Riforma Cartabia, D.lgs. 150/2022 attuativo della L. 132/2021).

La data di entrata in vigore è fissata al 4 aprile 2024.

Il Cdm, nella seduta dell’11 marzo, ha dato il via libera al testo del D.lgs. recante disposizioni correttive e integrative del Riforma Cartabia Penale.

Risale al 16 novembre 2023 la prima approvazione del testo in Cdm, con trasmissione del provvedimento alle Camere il 7 dicembre. A seguito del parere favorevole delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificato Stato-Regioni, sono arrivati anche i pareri favorevoli del CSM e del Garante Privacy.

Nel provvedimento troviamo 11 articoli: tutte le modifiche introdotte sono state necessarie per coordinare le nuove disposizioni e per semplificare le procedure. Resta sempre l’obiettivo di una maggior efficienza nel mondo della giustizia penale, così come richiesto anche dal Pnrr.

Secondo una nota pubblicata da Via Arenula, gli interventi maggiormente incisivi sono da ricondurre alla “stasi del procedimento” e al “sentencing”.

Si è deciso di intervenire sul “termine di riflessione”, ovvero quello entro il quale il PM dovrà decidere se esercitare o meno l’azione di tipo penale. A livello di tempistiche si parla di tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari e sino a nove mesi a seconda della complessità delle indagini e della gravità del reato in questione.

Nel correttivo si punta alla realizzazione di una semplificazione della “stasi del procedimento”, che in altre parole è l’inattività del pm dopo il termine delle indagini. Dunque, vengono eliminati passaggi cartacei e notifiche non indispensabili, con un controllo maggiore del GIP.

Tale controllo si estende anche durante l’autorizzazione ritardata al deposito degli atti. In tal modo si vuole consentire alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa di aver cognizione degli atti. In caso di avocazione, si estende da 30 a 90 giorni il termine per svolgimento delle indagini del procuratore generale.

Il correttivo, in questo caso, prevede che il giudice, quando ha a disposizione tutti gli elementi necessari per prendere una decisione, potrà sostituire la pena detentiva direttamente con la pena sostitutiva. Originariamente, nel D.lgs. 150/2022 il giudice doveva sentire l’imputato, e fissare una nuova udienza al fine di svolgere ulteriori accertamenti per procedere con l’adeguata pena sostitutiva.


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