9 Dicembre 2020 -

Avvocato in difficoltà: il sostegno economico di Cassa Forense non è per tutti

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, il sostegno economico previsto da Cassa Forense non è una misura garantita a qualsiasi avvocato in difficoltà. IL CASO Un avvocato in difficoltà ricorre in Cassazione dopo che Cassa Forense gli nega il sostegno economico. I motivi del ricorso da lui presentati sono: l’aiuto gli è stato…

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, il sostegno economico previsto da Cassa Forense non è una misura garantita a qualsiasi avvocato in difficoltà.

IL CASO

Un avvocato in difficoltà ricorre in Cassazione dopo che Cassa Forense gli nega il sostegno economico.

I motivi del ricorso da lui presentati sono:

  1. l’aiuto gli è stato negato perché ha superato di poco la soglia di reddito stabilita come parametro in uno solo dei due anni indicati nel regolamento per il trattamento assistenziale.
    Secondo l’avvocato, il regolamento non è stato interpretato in maniera corretta, non considerando la natura solidaristica delle disposizioni in esso contenute.
  2. Cassa Forense non avrebbe verificato se la sua richiesta fosse o meno giustificata, dando rilievo eccessivo alla soglia di reddito e, quindi, interpretando in maniera troppo rigida il regolamento.
  3. Sarebbe stato violato l’art. 132 n.4 c.p.c. poiché la sua domanda  di sostegno economico sarebbe stata rigettata senza considerare “le ragioni in fatto e in diritto presentate”.

SOSTEGNO ECONOMICO PER L’AVVOCATO IN DIFFICOLTÀ: LA LIBERTÀ DI CASSA FORENSE

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e con l’ordinanza n. 27541/2020 spiega che Cassa Forense ha piena autonomia regolamentare e può «dettare disposizioni anche in deroga a di disposizioni di legge precedenti». Pertanto, è libera di decidere come e quando erogare il sostegno economico e il reddito lordo dell’avvocato in difficoltà è il parametro di riferimento.

Per quanto riguarda i motivi presentati, la Cassazione ritiene inammissibili quelli legati alla cattiva interpretazione del regolamento,  poiché «la normativa ha valore negoziale per cui è sindacabile in sede di legittimità solo se vengono violati i canoni ermeneutici dei contratti ai sensi dell’art 1362 c.c e seguenti».

L’ultimo motivo appare poi totalmente infondato poiché non vi sono evidenze di una tale violazione. Il vizio di cui all’art.132 ricorre «solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente», cosa che non può dirsi del caso di specie, anche alla luce degli altri motivi presentati.

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