Dati informatici: sono beni mobili e possono essere rubati

Dati informatici: sono beni mobili e possono essere rubati

Per la Corte di Cassazione anche i dati informatici rientrano nella categoria dei beni mobili, pertanto possono essere oggetto di furti.

Negli anni le pronunce in materia si sono sempre più allineata a questa visione e la sentenza n. 11959 della Cassazione Penale, Sez. II, del 13 aprile 2020, ne è l’esempio più recente e definitivo.

La Suprema Corte ha affermato che i dati informatici«sono qualificabili “cose mobili” ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”».

L’orientamento precedente considerava i dati informatici come beni immateriali, pertanto non ne contemplava il reato di furto o di appropriazione indebita.

PERCHÈ I DATI INFORMATICI SONO BENI MOBILI

La conclusione della Cassazione si basa su due argomenti fondamentali:

1) i files sono costituiti da codice binario che occupa spazio all’interno dei sistemi informatici in cui sono conservati e archiviati. Possono essere creati, copiati ed eliminati e ognuna di queste operazioni è rilevabile dal sistema operativo. Inoltre, possono essere trasferiti da un supporto informatico a un altro, senza subire modifiche. Se dovessero subire modifiche, lo spazio da loro occupato aumenterebbe o diminuirebbe;

2) anche le operazioni di trasferimento del denaro oggigiorno avvengono prevalentemente in modalità informatica, senza un reale spostamento di banconote e monete. Eppure, l’hackeraggio di un conto bancario è furto di denaro, sebbene non vi sia la sottrazione fisica di questo.

In conclusione, pur non essendo tangibili, i dati informatici hanno le stesse caratteristiche dei beni mobili: sono soggetti a detenzione, sottrazione, impossessamento, appropriazione, e possiedono anche la capacità di «spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportati da un luogo ad un altro».  Per tali motivi, sono assoggettati alla stessa disciplina penale.

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