Processo tributario telematico: senza attestazione di conformità gli atti cartacei non possono essere valutati

Nel processo tributario telematico il rispetto delle regole formali sul deposito degli atti può risultare decisivo per l’esito della controversia. Lo conferma la sentenza n. 159/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, che ha annullato un pignoramento presso terzi ritenendo inutilizzabili alcuni documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Al centro della decisione vi è l’applicazione dell’articolo 25-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, norma che impone, quando vengono prodotti documenti cartacei, il deposito nel fascicolo telematico della relativa copia informatica corredata dall’attestazione di conformità all’originale.

Nel caso esaminato, tale attestazione era stata depositata soltanto il giorno dell’udienza, ben oltre il termine previsto dalla normativa processuale per il deposito della documentazione. Secondo i giudici, questa tardività non può essere considerata una semplice irregolarità sanabile, poiché impedisce sia alla controparte sia al collegio giudicante di esaminare preventivamente gli atti e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

La conseguenza è stata l’esclusione dal giudizio delle notifiche relative agli atti che avevano preceduto il pignoramento. Venendo meno la possibilità di utilizzarle come prova, il pignoramento presso terzi è stato dichiarato illegittimo.

La vicenda prende origine dal ricorso presentato da una società contro un atto di pignoramento notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e contro le cartelle di pagamento sottostanti, riferite a tributi Ires e IVA relativi agli anni d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2021.


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L’euro digitale compie un passo decisivo: via libera in Commissione ECON

L’Europa accelera verso una nuova fase della moneta unica. La Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha approvato il regolamento che definisce il quadro normativo dell’euro digitale, aprendo la strada ai negoziati istituzionali che dovranno portare all’adozione definitiva della nuova valuta elettronica emessa dalla Banca Centrale Europea.

Il voto rappresenta uno snodo fondamentale per un progetto che punta a integrare, e non sostituire, il contante. L’euro digitale sarà infatti una forma elettronica della moneta della BCE, utilizzabile per i pagamenti quotidiani sia online sia offline, con lo stesso valore legale delle banconote e delle monete attualmente in circolazione.

La proposta ha ottenuto un ampio consenso, con 43 voti favorevoli, 14 contrari e un’astensione. Un risultato che consente di avviare la fase successiva dell’iter legislativo europeo e che conferma la volontà delle istituzioni di dotare l’Unione di uno strumento monetario adeguato all’evoluzione dell’economia digitale.

Tra gli elementi più rilevanti del progetto figurano la gratuità dei servizi di base per i cittadini, la tutela della privacy nelle transazioni, l’accessibilità anche per chi non dispone di un conto corrente bancario e la possibilità di effettuare pagamenti anche in assenza di connessione internet. L’obiettivo dichiarato è offrire una forma di pagamento pubblica e sicura in un contesto sempre più dominato da operatori privati e piattaforme internazionali.

La Banca Centrale Europea ha accolto positivamente il voto della Commissione ECON, considerandolo un passaggio essenziale per rispettare il calendario previsto. Se il percorso normativo procederà secondo le attuali previsioni, il regolamento potrebbe essere definitivamente approvato entro la fine del 2026. Successivamente partiranno le sperimentazioni tecniche su larga scala, con una fase pilota prevista nel 2027 e l’eventuale introduzione dell’euro digitale nel 2029.

Dietro il progetto vi è anche una strategia geopolitica. Le istituzioni europee ritengono infatti necessario rafforzare l’autonomia del sistema dei pagamenti dell’Unione, oggi fortemente dipendente da circuiti internazionali privati. La diffusione delle stablecoin e l’espansione delle grandi piattaforme finanziarie digitali rappresentano ulteriori fattori che hanno spinto Bruxelles e Francoforte ad accelerare sul dossier.

Il dibattito politico resta comunque aperto. Se da un lato i sostenitori dell’iniziativa evidenziano i benefici in termini di innovazione, inclusione finanziaria e sovranità economica europea, dall’altro permangono interrogativi sulle modalità di utilizzo, sulle garanzie effettive di riservatezza e sugli impatti che la nuova moneta potrebbe avere sul sistema bancario tradizionale.


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Falsi account e richieste di denaro: allerta da Palazzo Chigi

Nuova allerta sul fronte della sicurezza digitale. Palazzo Chigi ha segnalato una campagna fraudolenta che sfrutta falsi account WhatsApp attribuiti al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per tentare di raggirare imprenditori e rappresentanti di aziende italiane.

Secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio, i malintenzionati contattano le vittime fingendosi il sottosegretario o suoi collaboratori, con l’obiettivo di ottenere denaro o informazioni riservate. In alcuni casi viene richiesto di aderire a presunti accordi di riservatezza legati a inesistenti iniziative istituzionali; in altri, viene sollecitato un contributo economico per progetti governativi che non hanno alcun fondamento reale.

Le modalità operative evidenziano un livello crescente di sofisticazione. Oltre alla richiesta diretta di denaro, i truffatori cercano di acquisire documenti e dati sensibili delle aziende coinvolte. Tra le informazioni maggiormente ricercate figurano firme autografe di amministratori e dirigenti, che possono successivamente essere utilizzate per costruire ulteriori frodi ai danni di dipendenti, fornitori o clienti, inducendoli a effettuare bonifici o trasferimenti di denaro.

L’episodio conferma come le tecniche di social engineering stiano diventando sempre più mirate e personalizzate. L’utilizzo improprio dell’identità di figure istituzionali rappresenta infatti un potente strumento di persuasione, capace di indurre le vittime a fidarsi di richieste che, in condizioni normali, verrebbero immediatamente considerate sospette.

Palazzo Chigi ha reso noto che sono già in corso attività investigative e di approfondimento. Lo stesso Alfredo Mantovano ha presentato una denuncia non appena venuto a conoscenza dell’utilizzo illecito del proprio nome e della propria immagine.


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Minori online, l’Europa aggiorna le regole: stretta su IA, grooming e sextortion

L’Unione europea compie un nuovo passo nella lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online. Il 22 giugno Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva 2011/93/UE, aggiornando il quadro penale europeo alla luce delle profonde trasformazioni tecnologiche degli ultimi quindici anni.

L’intervento normativo nasce dall’esigenza di rispondere a fenomeni sempre più complessi, alimentati dalla diffusione delle piattaforme digitali, dei social network e, più recentemente, degli strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Nuovi reati legati all’intelligenza artificiale

Tra le principali novità figura l’introduzione di specifiche fattispecie penali che riguardano la creazione, il possesso e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale progettati o modificati per generare materiale di abuso sessuale sui minori.

Si tratta di una delle prime risposte normative europee al fenomeno dei contenuti sintetici generati mediante IA, una sfida che sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti per autorità giudiziarie, forze di polizia e organismi di tutela dei minori.

La direttiva aggiorna inoltre la disciplina relativa all’adescamento online (grooming) e introduce un inquadramento più incisivo per la sextortion, ovvero le pratiche di ricatto basate sulla diffusione di immagini o contenuti sessualmente espliciti.

Pene più severe e prescrizione estesa

L’accordo prevede un rafforzamento complessivo dell’apparato sanzionatorio e una significativa estensione dei termini di prescrizione.

Per i reati più gravi, l’azione penale potrà essere esercitata fino a 32 anni dopo il raggiungimento della maggiore età della vittima, riconoscendo la particolare complessità che spesso caratterizza l’emersione e la denuncia di questi fenomeni.

Particolare attenzione viene inoltre riservata all’assistenza e alla protezione delle vittime, con l’obiettivo di garantire un supporto più efficace durante tutte le fasi del procedimento.

Controlli rafforzati per chi lavora con i minori

Tra le disposizioni di maggiore impatto operativo figura l’obbligo di verifiche più rigorose sui precedenti penali delle persone che svolgono attività a contatto con minori.

La misura non riguarda soltanto le assunzioni, ma si estende anche al volontariato organizzato, alle attività sportive, ricreative e socioeducative, rafforzando i presidi di prevenzione nei contesti frequentati quotidianamente da bambini e adolescenti.

Una volta approvata definitivamente, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni.

Il nodo ancora aperto: il regolamento CSAM

Se la direttiva riguarda il diritto penale sostanziale, resta invece ancora aperto il confronto sul regolamento europeo dedicato alla prevenzione e all’individuazione del materiale di abuso sessuale sui minori online, noto come CSAM Regulation.

È proprio in questo ambito che si concentra uno dei dibattiti più delicati per il settore della privacy e della cybersicurezza.

Secondo le istituzioni europee, una parte rilevante delle indagini sugli abusi online nasce dalle segnalazioni effettuate dai fornitori di servizi digitali. Tuttavia, il confronto politico e tecnico resta acceso sulle modalità con cui tali attività di rilevamento dovrebbero essere svolte.

Al centro della discussione vi sono questioni particolarmente sensibili come la scansione delle comunicazioni digitali, il rapporto con la normativa ePrivacy, la tutela della riservatezza delle comunicazioni e il futuro delle tecnologie di crittografia end-to-end.

Una sfida per compliance e governance digitale

Per imprese tecnologiche, professionisti della privacy e responsabili della compliance, l’evoluzione del quadro normativo europeo conferma una tendenza ormai evidente: la protezione dei minori sta diventando uno dei principali ambiti di applicazione concreta delle politiche digitali europee.

Dall’AI Act al Digital Services Act, fino alle future regole sul contrasto agli abusi online, il legislatore europeo sta progressivamente costruendo un ecosistema normativo nel quale innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e sicurezza digitale dovranno convivere in un equilibrio sempre più complesso.

Per aziende e organizzazioni sarà quindi fondamentale monitorare con attenzione l’evoluzione delle norme, adeguare i processi di governance e rafforzare le competenze interne in materia di intelligenza artificiale, protezione dei dati e tutela dei soggetti vulnerabili.


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Antiriciclaggio, verifiche sui mediatori: Del Noce (UNCC) denuncia il vuoto normativo

Le recenti attività ispettive avviate nei confronti di avvocati che svolgono anche la funzione di mediatore civile stanno aprendo un confronto destinato ad avere importanti conseguenze per il mondo delle professioni giuridiche.

Al centro della questione vi è l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007 ai mediatori civili. Alcune verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza hanno contestato la mancata adeguata verifica della clientela e la mancata conservazione della documentazione, assumendo che il mediatore debba essere assoggettato integralmente agli obblighi previsti per i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Secondo Alberto Del Noce, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, il tema merita però una riflessione più approfondita. In un articolato contributo giuridico, Del Noce evidenzia come la disciplina italiana presenti profili di particolare complessità, a partire dal fatto che la scelta di includere i mediatori civili tra i soggetti obbligati rappresenta una soluzione che non trova un corrispondente diretto nella normativa europea.

La questione non è soltanto tecnica. La mediazione civile, infatti, è costruita dal legislatore come uno strumento fondato su imparzialità, riservatezza e volontarietà. Il mediatore non esercita poteri istruttori né investigativi e non assume decisioni sulla controversia. Da qui nasce il dubbio: è compatibile con questa funzione l’imposizione di obblighi che presuppongono attività di raccolta, verifica e controllo delle informazioni delle parti?

Nel suo intervento Del Noce richiama inoltre l’attenzione sul ruolo della riservatezza, elemento essenziale per il buon funzionamento della mediazione. La fiducia delle parti e la possibilità di esporre liberamente interessi, esigenze e possibili soluzioni costituiscono infatti il presupposto stesso del tentativo conciliativo. Una sovrapposizione non adeguatamente regolata tra mediazione e controlli antiriciclaggio potrebbe incidere sull’efficacia dello strumento.

Ulteriori profili di incertezza riguardano l’individuazione del soggetto effettivamente obbligato agli adempimenti. Secondo una parte della dottrina e delle interpretazioni richiamate dall’autore, il rapporto contrattuale nella procedura di mediazione intercorre tra le parti e l’Organismo di mediazione, non con il singolo mediatore incaricato di gestire il procedimento. Anche sotto questo profilo emergono dubbi interpretativi che attendono ancora un chiarimento definitivo.

Il tema è approdato anche in Parlamento attraverso un’interrogazione rivolta ai Ministri della Giustizia e dell’Economia, segno di un’incertezza che non riguarda soltanto gli operatori ma investe l’intero sistema.

Per Del Noce la soluzione dovrebbe passare da un intervento chiarificatore del legislatore capace di coordinare la disciplina antiriciclaggio con le peculiarità della mediazione civile, evitando che professionisti e organismi si trovino esposti a rilevanti rischi sanzionatori in presenza di un quadro normativo non pienamente definito.

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Giustizia civile, la Cassazione accelera e l’Italia centra il traguardo PNRR

La giustizia civile italiana registra un importante miglioramento sul fronte dell’efficienza. Nel primo semestre del 2026 il tempo medio necessario per definire un procedimento civile in Cassazione è sceso a 621 giorni, consentendo all’Italia di raggiungere e superare l’obiettivo concordato con l’Unione europea nell’ambito del PNRR, che prevedeva il raggiungimento della soglia di 677 giorni entro il 30 giugno 2026.

Il risultato assume un valore strategico perché contribuisce al conseguimento del traguardo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: una riduzione del 40% dei tempi medi di definizione dei procedimenti civili rispetto ai livelli del 2019.

A rendere possibile questa accelerazione è stata la capacità della Suprema Corte di incrementare il numero delle decisioni adottate. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati definiti 20.270 procedimenti civili, volume che ha consentito di ridurre ulteriormente l’arretrato e abbassare i tempi medi di risposta.

Particolarmente significativo il contributo della sezione tributaria della Cassazione, che da sola ha definito 7.844 procedimenti, pari a circa il 39% del totale. Il risultato è stato favorito da un modello organizzativo fondato sulla specializzazione delle competenze e sulla suddivisione delle attività per aree tematiche omogenee, con l’obiettivo di assicurare maggiore uniformità interpretativa e una gestione più efficace dei fascicoli.

Un ruolo sempre più importante è stato svolto anche dall’Ufficio per il processo, attraverso gli strumenti di definizione anticipata dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questo meccanismo consente di alleggerire il carico delle sezioni giudicanti e di concentrare le risorse sui procedimenti che richiedono una valutazione approfondita nel merito.

L’entità del miglioramento emerge con chiarezza confrontando i dati degli ultimi anni. Nel 2019 il tempo medio per ottenere una decisione in Cassazione era pari a 1.302 giorni; durante il periodo pandemico del 2020 era salito fino a 1.530 giorni. Successivamente è iniziata una progressiva riduzione: 1.002 giorni nel 2021, 1.063 nel 2022, 1.003 nel 2023, 944 nel 2024 e 863 giorni nel 2025.

La Corte ha inoltre mantenuto un rapporto particolarmente favorevole tra procedimenti definiti e nuove iscrizioni. Nel 2025, per ogni 100 nuovi ricorsi, ne sono stati chiusi 130, un dato superiore a quello registrato nei Tribunali e nelle Corti d’appello e indicativo della capacità del sistema di ridurre l’arretrato accumulato negli anni precedenti.

I benefici di questa evoluzione vanno oltre il solo ambito giudiziario. Tempi più rapidi significano maggiore certezza per cittadini e imprese, minori costi legati ai contenziosi e un contesto più favorevole agli investimenti. Un elemento che l’Unione europea considera essenziale per rafforzare la competitività del Paese e la fiducia nel sistema economico.


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Pignoramento e cartelle non impugnate: la Cassazione delimita i confini dell’“impugnazione recuperatoria”

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra atti della riscossione, prescrizione dei crediti tributari e tutela del contribuente. Con l’ordinanza n. 15343 del 20 maggio 2026, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’impugnazione di un pignoramento può assumere una funzione “recuperatoria” soltanto in circostanze ben precise: quando rappresenta il primo atto attraverso il quale il contribuente viene effettivamente a conoscenza della pretesa fiscale.

La vicenda trae origine dal ricorso di una contribuente contro un atto di pignoramento. In primo grado il giudice aveva accolto le sue ragioni, ritenendo prescritti i crediti azionati dall’amministrazione finanziaria. In appello, però, la decisione è stata ribaltata: secondo i giudici lombardi, gli atti interruttivi della prescrizione erano stati regolarmente notificati e avevano impedito il decorso del termine prescrizionale.

La contribuente ha quindi portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo che tali notifiche non fossero valide. La Suprema Corte ha tuttavia dichiarato inammissibile questa contestazione, osservando che essa riguardava accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito e non poteva essere riesaminata in sede di legittimità.

Il punto centrale della decisione riguarda però il valore degli atti precedenti al pignoramento. Secondo i giudici, una volta accertata la regolare notifica di un’intimazione di pagamento o di altri atti interruttivi non impugnati nei termini, il contribuente non può attendere il successivo pignoramento per contestare questioni che avrebbe potuto far valere in precedenza.

L’ordinanza richiama il principio dell’“impugnazione recuperatoria”, istituto che consente al contribuente di recuperare la possibilità di difendersi quando non abbia ricevuto la notifica dell’atto presupposto, come una cartella di pagamento. In questi casi, l’atto esecutivo successivo – ad esempio un pignoramento presso terzi – diventa il momento in cui il contribuente acquisisce conoscenza della pretesa tributaria e può quindi contestarla.

Diversamente, se un atto precedente è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato, il diritto di contestarne la validità si consuma con il decorso dei termini previsti dalla legge. L’eventuale impugnazione di un successivo atto della procedura esecutiva non può essere utilizzata per riaprire questioni ormai definitive.

La decisione assume particolare rilievo per professionisti, avvocati e operatori della riscossione perché conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza: il sistema tributario riconosce ampie garanzie difensive al contribuente, ma richiede che queste siano esercitate tempestivamente, senza attendere l’avvio delle fasi esecutive quando la pretesa fiscale sia già stata regolarmente portata a conoscenza dell’interessato.


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L’Italia compie un nuovo passo verso l’attuazione dell’AI Act europeo. Con il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno, prende forma il quadro nazionale che disciplinerà controlli, vigilanza e sanzioni legati all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il provvedimento, che attua la legge 132/2025, individua le autorità chiamate a presidiare il settore e definisce i poteri di intervento nei confronti di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni che utilizzano o sviluppano sistemi di IA.

Tra le novità più rilevanti emerge un principio destinato a incidere concretamente sull’applicazione delle sanzioni: non ogni violazione comporterà automaticamente una multa. Le autorità dovranno infatti valutare la gravità dell’infrazione, distinguendo tra irregolarità sostanziali e meri errori formali, privilegiando ove possibile misure correttive rispetto a quelle punitive.

Chi controllerà l’IA in Italia

Nel nuovo assetto, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) svolgerà il ruolo di autorità nazionale di notifica, occupandosi della valutazione e del monitoraggio degli organismi incaricati di certificare la conformità dei sistemi di IA.

Sul fronte della vigilanza operativa, un ruolo centrale sarà affidato all’Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN), che rappresenterà il punto di riferimento italiano nei rapporti con l’Unione europea. Competenze specifiche saranno inoltre attribuite a Banca d’Italia, Consob e Ivass per i rispettivi ambiti di attività, mentre il Garante per la protezione dei dati personali interverrà nei casi in cui l’intelligenza artificiale utilizzi dati biometrici in settori particolarmente sensibili, come la giustizia, la sicurezza e il controllo delle frontiere.

Prima la correzione, poi la sanzione

Uno degli elementi più innovativi riguarda l’approccio adottato nei confronti delle violazioni.

Le autorità potranno emettere avvertimenti, ordinare la rimozione delle irregolarità o rendere pubblica la violazione prima di arrivare all’applicazione di sanzioni economiche. L’obiettivo è favorire la conformità alle regole senza penalizzare in modo sproporzionato situazioni che non abbiano prodotto effetti concreti o danni reali.

Anche nel calcolo delle multe sarà determinante la natura dell’inadempimento: le violazioni esclusivamente formali potranno comportare importi significativamente ridotti rispetto a quelle che incidono sulla sicurezza, sui diritti fondamentali o sulla trasparenza dei sistemi.

Le multe previste

Il sistema sanzionatorio resta comunque particolarmente severo nei casi più gravi.

Per l’utilizzo di pratiche di intelligenza artificiale espressamente vietate dall’AI Act europeo sono previste sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo dell’organizzazione responsabile.

Per gli utilizzatori professionali dei sistemi di IA, le sanzioni possono arrivare fino a un milione di euro o allo 0,5% del fatturato globale. Tra gli obblighi interessati rientrano, ad esempio, la supervisione umana dei sistemi e la corretta formazione del personale incaricato di utilizzarli.

Particolare attenzione è riservata anche ai contenuti generati artificialmente. La mancata indicazione che immagini, video, audio o testi siano stati creati mediante strumenti di IA potrà comportare sanzioni fino a 5 milioni di euro o all’1,5% del fatturato annuo.

Tutela della privacy e protezione delle imprese

Il decreto introduce inoltre specifiche garanzie per la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori. Le decisioni delle autorità saranno rese pubbliche, ma potranno essere anonimizzate quando la diffusione dei nominativi risulti sproporzionata, comprometta la cybersicurezza o interferisca con indagini in corso.

Sono previste anche misure di favore per microimprese, PMI e startup innovative, che beneficeranno dell’importo più basso tra la sanzione fissa e quella calcolata in percentuale sul fatturato. Per le persone fisiche responsabili delle violazioni è invece previsto uno sconto del 50% sugli importi applicabili.

Un quadro normativo ancora in evoluzione

Resta aperto il capitolo dei sistemi di IA ad alto rischio. Le relative prescrizioni europee, inizialmente destinate a diventare operative nell’agosto 2026, potrebbero essere rinviate fino al dicembre 2027. Una proroga che concederebbe più tempo a imprese e organizzazioni per adeguare processi, procedure e modelli di governance alle nuove regole.


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A richiamare l’attenzione sul riconoscimento europeo è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo in Senato per fare il punto sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati al comparto giustizia nell’ambito del PNRR.

Secondo i dati illustrati dal Guardasigilli, il sistema giudiziario ha già raggiunto il target relativo alla riduzione dei tempi nel settore penale, registrando una contrazione del 31,5%, ben oltre il valore obiettivo fissato al 25%. Sul versante civile, l’abbattimento delle pendenze accumulate dal 2022 ha raggiunto livelli prossimi agli obiettivi finali: -89,5% nei Tribunali e -91% nelle Corti d’Appello.

In miglioramento anche il cosiddetto disposition time, l’indicatore che misura il tempo necessario per definire i procedimenti civili. Al 30 aprile 2026 la riduzione registrata è pari al 40,6%, in linea con il traguardo previsto dal Piano.

Tra gli interventi che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati figurano la completa attivazione del processo penale telematico di primo grado, l’interoperabilità tra le principali piattaforme digitali della giustizia, il rafforzamento delle misure organizzative per lo smaltimento dell’arretrato e gli investimenti sulle strutture giudiziarie, che hanno interessato oltre 289 mila metri quadrati di edifici.

La digitalizzazione rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del percorso compiuto. L’interconnessione tra i sistemi informatici e la progressiva telematizzazione delle attività giudiziarie stanno infatti modificando in profondità l’organizzazione degli uffici, contribuendo a rendere più rapida la gestione dei procedimenti e più efficiente lo scambio di informazioni.

Accanto ai risultati, resta però aperto il dibattito sulle condizioni necessarie per consolidare nel tempo i progressi raggiunti. L’Associazione Nazionale Magistrati ha evidenziato la necessità di maggiori investimenti sul personale amministrativo e sulla stabilizzazione degli addetti all’Ufficio per il processo, sottolineando come il miglioramento delle performance richieda risorse strutturali adeguate.

Di diverso avviso le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi sottoscritti con il Ministero della Giustizia, che rivendicano gli importanti investimenti programmati negli ultimi anni per assunzioni e stabilizzazioni e sottolineano il contributo determinante del personale amministrativo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.


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L’iniziativa punta a favorire l’ammodernamento delle infrastrutture digitali aziendali e a rafforzare la capacità delle organizzazioni di proteggere dati, applicazioni e processi operativi in un contesto caratterizzato da minacce informatiche sempre più sofisticate.

Il contributo potrà coprire fino al 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario. La procedura prevista è quella a sportello: le richieste saranno esaminate in ordine cronologico, rendendo particolarmente importante la preparazione preventiva della documentazione necessaria.

Tra gli investimenti che potranno beneficiare dell’agevolazione rientrano numerose soluzioni dedicate alla sicurezza informatica. Si va dai sistemi di protezione delle reti aziendali ai software per il monitoraggio e la gestione degli eventi di sicurezza, fino agli strumenti di cifratura dei dati e alle piattaforme per l’individuazione delle vulnerabilità.

Ampio spazio è riservato anche ai servizi cloud. Le imprese potranno investire in infrastrutture virtuali, sistemi di archiviazione e backup, database in cloud, soluzioni di networking sicuro e servizi dedicati alla continuità operativa e alla protezione da attacchi informatici.

La misura guarda inoltre ai software gestionali ormai centrali nella vita delle organizzazioni moderne. Tra questi figurano applicativi per la contabilità, la gestione delle risorse umane, i sistemi ERP, le piattaforme CRM per la gestione dei clienti e gli strumenti dedicati all’e-commerce e ai contenuti digitali.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’obiettivo della misura: non saranno finanziati semplici rinnovi di servizi già esistenti, ma soltanto progetti in grado di introdurre un miglioramento tecnologico effettivo rispetto alle soluzioni già adottate dall’impresa.

Per accedere al contributo sarà necessario prevedere un investimento minimo di 4 mila euro. Nel caso di servizi erogati in modalità di abbonamento, la durata contrattuale dovrà essere almeno biennale, mentre gli interventi finanziati dovranno essere completati entro i termini stabiliti dal provvedimento attuativo.


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