Compensi dei professionisti e debiti fiscali, cresce la protesta: l’avvocatura chiede di cambiare le regole

Si allarga nell’avvocatura il fronte critico nei confronti della disciplina che consente di destinare alla riscossione somme dovute dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti in presenza di determinate pendenze fiscali.

Al centro delle contestazioni c’è l’art. 48-bis del DPR 602/1973 e, in particolare, il meccanismo applicabile ai compensi professionali: le critiche riguardano soprattutto gli automatismi della procedura, l’assenza di un effettivo contraddittorio prima del trasferimento delle somme e il rischio che l’intero compenso venga assorbito, compromettendo la liquidità necessaria all’attività del lavoratore autonomo.

Sul tema sono intervenute, con iniziative distinte ma convergenti, ADU Italia – Associazione Italiana dei Difensori d’Ufficio e Azione Forense.

ADU Italia: «Fermare subito la tagliola fiscale»

ADU Italia chiede al Governo la sospensione immediata dell’applicazione della disciplina e l’apertura di un tavolo tecnico con le categorie professionali interessate.

L’associazione afferma di aver ricevuto, nei primi mesi di applicazione, numerose segnalazioni di situazioni problematiche. Tra queste figurerebbero casi riguardanti posizioni risultate inferiori alla soglia dei 5.000 euro, cartelle impugnate o sospese, rateizzazioni regolarmente in corso e debiti rispetto ai quali potrebbero sorgere questioni di prescrizione.

«Quello che avevamo denunciato come un meccanismo sproporzionato e privo di adeguate garanzie si sta rivelando anche un autentico boomerang per i conti pubblici e per l’efficienza dell’intero sistema Giustizia», afferma il presidente di ADU Italia, Riccardo Rossi.

Il problema principale, secondo l’associazione, risiede nell’automatismo della procedura. Una volta avviato il meccanismo, il professionista non disporrebbe di uno strumento preventivo sufficientemente efficace per far valere, prima del trasferimento del denaro, circostanze come un pagamento già effettuato, una sospensione, una rateizzazione o un errore nella ricostruzione della posizione debitoria.

ADU evidenzia inoltre il rischio di un effetto paradossale: una procedura pensata per rendere più efficiente la riscossione potrebbe generare nuovo contenzioso qualora i professionisti fossero successivamente costretti ad agire per recuperare somme che ritengono trasferite indebitamente.

Azione Forense propone dieci giorni per contestare

Sullo stesso problema è intervenuta Azione Forense, scegliendo la strada di una proposta di modifica legislativa.

Il 4 agosto 2026 il segretario generale dell’associazione, Luigi Maria Vitali, ha presentato alle principali istituzioni dello Stato un’istanza accompagnata da una proposta di intervento sull’art. 48-bis, comma 1-ter, del DPR 602/1973.

Anche in questo caso il nodo individuato è l’assenza di una fase preventiva nella quale il professionista possa interloquire con l’amministrazione prima che le somme vengano trasferite.

La proposta prevede che il professionista riceva una comunicazione telematica e disponga di dieci giorni per documentare eventuali pagamenti già effettuati, sgravi, sospensioni amministrative o giudiziali, rateizzazioni non decadute, definizioni agevolate oppure errori manifesti nella posizione risultante.

Soltanto dopo la scadenza del termine, in assenza di elementi ostativi, si potrebbe procedere al trasferimento delle somme.

Il nodo dell’intero compenso

Un altro punto sul quale convergono le due associazioni riguarda la possibilità che il meccanismo finisca per assorbire integralmente il compenso spettante al professionista.

ADU Italia sottolinea la differenza rispetto alle garanzie previste dall’ordinamento per altre tipologie di reddito e avverte che privare un lavoratore autonomo dell’intera somma potrebbe impedirgli di sostenere le spese necessarie alla prosecuzione dell’attività e, paradossalmente, di adempiere ai propri obblighi fiscali e previdenziali correnti.

Azione Forense propone, proprio per questa ragione, di introdurre nella disciplina un criterio di proporzionalità, evitando che la riscossione possa assorbire completamente quanto dovuto dalla PA.

Le possibili conseguenze sul patrocinio a spese dello Stato

La questione assume una rilevanza particolare per l’avvocatura perché molti dei compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione riguardano attività svolte nell’ambito della difesa d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.

ADU Italia teme che il rischio di non ricevere materialmente compensi già liquidati possa rendere progressivamente meno attrattiva la permanenza negli elenchi dei professionisti disponibili per questi incarichi.

Una conseguenza che, secondo l’associazione, finirebbe per incidere non soltanto sugli avvocati, ma soprattutto sui cittadini economicamente più fragili e sull’effettività del diritto di difesa.

Anche l’iniziativa di Azione Forense nasce dalla situazione dell’avvocatura e, in particolare, dei professionisti impegnati nel patrocinio a spese dello Stato, pur riguardando potenzialmente tutti i liberi professionisti creditori della Pubblica Amministrazione.

Stesso problema, due richieste al Governo

Le iniziative seguono dunque strade differenti ma partono da una diagnosi sostanzialmente comune.

ADU Italia chiede di sospendere il meccanismo e convocare urgentemente un tavolo tecnico; Azione Forense mette sul tavolo una proposta legislativa che introduca un contraddittorio preventivo e un principio di proporzionalità.

Nessuna delle due associazioni mette in discussione il diritto dello Stato a recuperare i propri crediti. Il tema sollevato riguarda piuttosto le modalità attraverso le quali la riscossione viene effettuata e le garanzie riconosciute al professionista prima che il compenso venga trasferito.

Avvocato scrive direttamente alla controparte assistita: l’illecito scatta alla ricezione del messaggio

Il divieto per l’avvocato di contattare direttamente la controparte già assistita da un difensore opera indipendentemente dallo strumento utilizzato per la comunicazione. E l’eventuale illecito disciplinare deve considerarsi perfezionato nel momento in cui il messaggio raggiunge il destinatario.

È il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 103/2026, depositata il 26 marzo 2026, relativa all’applicazione dell’articolo 41 del Codice deontologico forense.

Il messaggio inviato direttamente alla controparte

La vicenda nasce dal procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato al quale era stato contestato di aver trasmesso tramite posta elettronica una comunicazione riguardante una controversia direttamente alla controparte.

Il professionista era consapevole che il destinatario fosse già assistito da un altro avvocato.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Umbria aveva ritenuto la condotta disciplinarmente rilevante, applicando la sospensione dall’esercizio della professione per un mese. Il legale aveva quindi impugnato la decisione davanti al CNF, sostenendo, tra l’altro, l’irrilevanza disciplinare del comportamento contestato.

Perché è vietato il contatto diretto

Nel pronunciarsi sul caso, il Consiglio Nazionale Forense ha richiamato la funzione dell’articolo 41 del Codice deontologico, che impedisce all’avvocato di entrare direttamente in contatto con una controparte che sappia essere assistita da un altro professionista.

La regola tutela innanzitutto la correttezza dei rapporti professionali e l’equilibrio del confronto tra le parti.

Il suo scopo è evitare che una persona priva delle necessarie competenze tecnico-giuridiche possa essere raggiunta direttamente dal legale avversario e trovarsi esposta a sollecitazioni o pressioni senza la mediazione e l’assistenza del proprio difensore.

L’illecito si perfeziona quando la comunicazione arriva

Particolarmente rilevante è il chiarimento del CNF sul momento nel quale si realizza la violazione.

L’illecito ha natura istantanea: la condotta assume rilevanza disciplinare nel momento in cui la controparte viene posta nella condizione di conoscere il contenuto della comunicazione che non avrebbe dovuto ricevere direttamente.

Non è quindi determinante il mezzo scelto dall’avvocato. Il divieto può essere violato attraverso una comunicazione cartacea così come mediante gli strumenti digitali.

Nel caso esaminato, infatti, era stata utilizzata la posta elettronica per trasmettere alla controparte materiale relativo alla controversia.

“Puoi farmi un bonifico?”: la nuova truffa WhatsApp che sfrutta i contatti fidati

Le truffe attraverso WhatsApp diventano sempre più difficili da riconoscere. Niente link sospetti, messaggi scritti in un italiano improbabile o numeri sconosciuti: in alcuni dei raggiri segnalati negli ultimi giorni la richiesta di denaro arriva direttamente dall’account di una persona presente nella propria rubrica e può inserirsi in una conversazione già esistente.

È proprio questo elemento a rendere particolarmente efficace il nuovo schema. La vittima può ricevere da un familiare, un amico o un conoscente una richiesta urgente di effettuare un bonifico, una ricarica o un altro pagamento, senza rendersi immediatamente conto che dietro quei messaggi potrebbe esserci un truffatore.

Sul fenomeno è intervenuta anche la Polizia Postale, richiamando l’attenzione sulla possibilità che account WhatsApp sottratti o compromessi vengano utilizzati per inviare richieste apparentemente provenienti da contatti conosciuti.

Il rischio dei dispositivi collegati

Uno dei meccanismi che potrebbe essere utilizzato per mettere in atto il raggiro riguarda il cosiddetto device linking, la funzione che permette di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi.

Non si tratterebbe, dunque, necessariamente di una vulnerabilità dell’applicazione. Meta sostiene infatti che non vi sia alcun bug del sistema. Il problema nascerebbe dall’utilizzo fraudolento di una funzionalità perfettamente legittima.

Attraverso tecniche di ingegneria sociale, il criminale può cercare di convincere l’utente a comunicare un codice oppure a scansionare un QR code presentandolo come necessario per un’operazione apparentemente innocua. Se la procedura riesce, il dispositivo controllato dal truffatore può essere associato all’account WhatsApp della vittima.

Da quel momento diventa possibile sfruttare l’identità digitale del titolare dell’account per rendere molto più credibili le successive richieste rivolte ai suoi contatti.

Quando la truffa sfrutta la fiducia

La novità più insidiosa è quindi rappresentata dal contesto nel quale avviene l’inganno. Non è più soltanto necessario riconoscere un mittente sconosciuto: il messaggio può sembrare provenire proprio da qualcuno del quale ci fidiamo.

Anche la qualità delle comunicazioni rende meno evidenti i tradizionali campanelli d’allarme. Messaggi brevi, tono informale e richieste compatibili con una normale conversazione possono indurre il destinatario ad agire rapidamente, soprattutto quando viene prospettata un’urgenza.

Le richieste possono riguardare bonifici istantanei, ricariche telefoniche o altri trasferimenti di denaro, ma il rischio non è esclusivamente economico. Utilizzando l’identità di una persona conosciuta, un malintenzionato potrebbe tentare anche di ottenere informazioni personali, credenziali, documenti o immagini private.

Una telefonata può evitare il raggiro

La principale precauzione resta semplice: qualsiasi richiesta insolita di denaro o di informazioni riservate ricevuta attraverso una chat dovrebbe essere verificata utilizzando un canale diverso.

Prima di effettuare un bonifico o comunicare dati sensibili è quindi opportuno telefonare direttamente alla persona interessata e accertarsi che sia stata davvero lei a formulare la richiesta.

Particolare attenzione deve inoltre essere riservata ai codici di verifica e ai QR code: non bisogna comunicare codici ricevuti sul proprio dispositivo né effettuare procedure di associazione richieste da terzi senza averne compreso con certezza la funzione.

È consigliabile anche controllare periodicamente, nelle impostazioni di WhatsApp, quali dispositivi risultino collegati al proprio account e disconoscere immediatamente quelli che non si riconoscono.

La crescente sofisticazione delle frodi digitali sta infatti modificando una delle regole fondamentali della sicurezza online: riconoscere il nome o la fotografia del mittente non basta più a garantire che dietro un messaggio ci sia davvero la persona che conosciamo.

Intelligenza artificiale, Milano punta a diventare sede della governance etica dell’ONU

Milano potrebbe entrare nella competizione internazionale per ospitare un futuro organismo delle Nazioni Unite dedicato alla governance etica dell’intelligenza artificiale. L’ipotesi, avanzata nei mesi scorsi dall’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy), sta progressivamente assumendo i contorni di una vera e propria candidatura.

A imprimere nuovo slancio all’iniziativa è arrivato un primo riscontro istituzionale. Simone Crolla, managing director di AmCham Italy, ha riferito che il gabinetto del ministro degli Esteri Antonio Tajani avrebbe valutato positivamente la proposta, considerandola concretamente percorribile. Il tema è stato affrontato anche negli Stati Uniti nell’ambito di un incontro con Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite.

L’obiettivo è ambizioso: fare di Milano uno dei luoghi nei quali costruire le future regole internazionali sull’intelligenza artificiale, in una fase in cui la diffusione dei sistemi di AI sta rendendo sempre più urgente la definizione di principi condivisi su sicurezza, trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti.

Dalla proposta a una candidatura internazionale

Il progetto era stato presentato da AmCham Italy a luglio attraverso un documento programmatico. Il passaggio successivo consiste ora nella costruzione di una rete di sostegno sufficientemente ampia da trasformare l’idea in una vera “Host City Proposal” da sottoporre, al momento opportuno, alle Nazioni Unite.

L’intenzione dei promotori è infatti quella di superare la dimensione della singola associazione e creare un comitato capace di riunire mondo imprenditoriale, società civile, università e ricerca.

Tra i primi soggetti che hanno manifestato sostegno figura Assolombarda. Particolarmente significativa è inoltre l’adesione personale di Silvio Savarese, Chief Scientist Officer per l’intelligenza artificiale di Salesforce e unico italiano presente nell’Advisory Board delle Nazioni Unite sull’AI.

Il suo appoggio, pur non rappresentando formalmente una posizione della società statunitense, potrebbe contribuire ad accrescere la visibilità internazionale dell’iniziativa e a costruire collegamenti con l’ecosistema tecnologico della Silicon Valley.

I promotori puntano infatti a coinvolgere altre personalità di primo piano dell’intelligenza artificiale mondiale e leader delle principali aziende impegnate nello sviluppo dei nuovi modelli, tra i quali anche Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic.

Milano come ponte tra tecnologia, regole e diritti

La candidatura avrebbe una portata che va oltre l’opportunità di ospitare una nuova istituzione internazionale. In gioco c’è il possibile posizionamento dell’Italia nel dibattito globale sulle regole destinate a governare una tecnologia che sta modificando economia, lavoro, professioni e organizzazione sociale.

L’Europa ha già scelto di intervenire attraverso una disciplina organica dell’intelligenza artificiale con l’AI Act. La prospettiva di un organismo delle Nazioni Unite sposterebbe però il confronto su un piano ancora più ampio: quello della costruzione di standard e principi condivisi a livello globale, capaci di mettere in relazione innovazione tecnologica, sviluppo economico e tutela dei diritti fondamentali.

Proprio Milano, grazie alla concentrazione di università, imprese, finanza, ricerca e competenze digitali, viene proposta come possibile luogo di incontro tra la tradizione regolatoria europea e i grandi centri internazionali dell’innovazione.

I prossimi passaggi

Una prima occasione per portare il progetto all’attenzione della diplomazia internazionale potrebbe arrivare già a settembre, durante la High-Level Week dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’obiettivo sarebbe quello di inserire progressivamente la proposta nel confronto politico e istituzionale sull’intelligenza artificiale.

Il passaggio decisivo, tuttavia, potrebbe coincidere con l’elezione del prossimo Segretario generale dell’ONU, prevista nel 2027. Sarà quella la fase nella quale potrebbero aprirsi eventuali percorsi formali all’interno dell’organizzazione.

Meta paga e riscrive le sue regole per i minori. E Gates chiede un’autorità mondiale sull’IA

Due vicende distanti fra loro raccontano lo stesso passaggio: la stagione dell’autoregolamentazione delle grandi piattaforme si sta chiudendo, e non solo per via legislativa.

Il patteggiamento di Menlo Park

Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha definito in via transattiva il contenzioso avviato dalle procure generali di ventinove Stati americani, che contestavano alla società di conoscere gli effetti dei propri algoritmi sui minorenni e di non aver adottato misure adeguate, privilegiando i ricavi rispetto alla tutela degli utenti più giovani. L’intesa è maturata nella seconda settimana di dibattimento davanti alla corte distrettuale di Oakland, in California, a ridosso della testimonianza dello stesso fondatore e all’indomani dell’esame del responsabile di Instagram.

L’esborso complessivo può arrivare a 18 miliardi di dollari, dilazionati in rate annuali lungo un decennio. La struttura dell’accordo merita attenzione perché non è lineare: circa 12,7 miliardi — il settanta per cento — andranno ai 47 Stati aderenti e saranno destinati a iniziative sulla sicurezza online e sulla salute mentale dei ragazzi; i restanti 5,3 miliardi sono invece sospensivamente condizionati all’adozione delle medesime politiche da parte dei due principali concorrenti, ossia le piattaforme video di Google e ByteDance. Una clausola che, di fatto, trasforma un accordo bilaterale in un tentativo di fissare uno standard di settore.

La transazione non contiene alcuna ammissione di responsabilità e dovrà essere omologata dal giudice, che ha già lasciato intendere un orientamento favorevole.

Gli obblighi sul prodotto

La parte economica, per quanto imponente, non è la più significativa. L’impegno assunto riguarda infatti l’architettura stessa dei servizi: eliminazione dello scorrimento continuo dei contenuti, tetto di due ore giornaliere per gli account adolescenti su entrambe le app — disattivabile soltanto dai genitori —, sospensione notturna dell’accesso, silenziamento delle notifiche durante l’orario delle lezioni, rimozione dei filtri estetici e del conteggio delle reazioni, potenziamento della verifica dell’età e degli strumenti di controllo parentale.

Si tratta, in sostanza, di rimedi comportamentali imposti sul design: le funzioni che la letteratura psicologica associa al confronto sociale negativo e all’uso compulsivo vengono disattivate per una specifica classe di utenti. L’efficacia dell’accordo è però circoscritta al territorio statunitense.

Ciò che resta aperto

La definizione riguarda il processo pilota promosso da quattro Stati, che avevano quantificato le pretese risarcitorie in circa 200 miliardi. Restano invece pendenti le azioni promosse dai distretti scolastici e dai singoli utenti, un fronte già alimentato dalla sentenza californiana dello scorso marzo che ha riconosciuto sei milioni di dollari a una giovane ricorrente, e dalla sanzione da 567 milioni irrogata poche settimane fa in Nuovo Messico. La società ha stimato in dieci miliardi gli oneri legali connessi alla vicenda, a fronte di un fatturato trimestrale di 61 miliardi.

Il fronte parallelo: la governance dell’IA

Sul versante regolatorio si colloca anche il documento diffuso dal co-fondatore di Microsoft, di segno opposto rispetto alle posizioni ottimistiche espresse di recente proprio dal vertice di Meta. L’intelligenza artificiale, vi si legge in sintesi, potrà essere il più efficace strumento di riequilibrio sociale mai realizzato oppure una formidabile fonte di ingiustizia.

Tre le aree di rischio individuate. La sicurezza, con sistemi utilizzabili per attacchi informatici o per finalità bioterroristiche, e con il timore che modelli sempre più capaci finiscano per operare in contrasto con gli interessi di chi li ha progettati. L’impatto educativo e relazionale sulle generazioni più giovani: assistenti sempre disponibili, mai conflittuali e tarati sul comfort dell’interlocutore possono generare dipendenza e sottrarre l’attrito da cui nasce l’apprendimento. Infine la questione occupazionale, con due correttivi proposti: un prelievo fiscale sull’impiego dei sistemi automatizzati, i cui proventi finanzierebbero la protezione sociale, e una riserva di settori — istruzione e sanità in primo luogo — da mantenere affidati a operatori umani anche laddove la macchina risultasse più efficiente.

La richiesta finale è quella di organismi nazionali di coordinamento e di un’istituzione internazionale costruita sul modello di quella che presidia il nucleare. Nessun segnale, osserva l’autore, va oggi in questa direzione.

Una notazione per il lettore europeo

Il confronto è istruttivo. Negli Stati Uniti la regolazione delle piattaforme passa per il contenzioso: sono le azioni delle procure statali e le transazioni giudiziali a imporre modifiche di prodotto che nessuna legge federale ha finora prescritto. L’Unione europea ha scelto la via opposta, quella dell’obbligo ex ante — dal Digital Services Act, con le misure a tutela dei minori sulle piattaforme di grandi dimensioni, al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale.

I due modelli, però, convergono su un punto che interessa direttamente chi esercita la professione forense: il baricentro si sposta dal contenuto pubblicato alle scelte di progettazione del servizio. È sul design, sugli algoritmi di raccomandazione e sui meccanismi di verifica dell’età che si giocheranno le controversie dei prossimi anni.

Lo spazioporto di Musk in Louisiana: l’obiettivo di SpaceX è lanciare migliaia di razzi ogni anno

Cinquecento chilometri quadrati di costa in Louisiana, cento miliardi di dollari, e l’ambizione dichiarata di lanciare “migliaia di razzi all’anno”. SpaceX ha annunciato la costruzione di Starbase Louisiana, il più grande spazioporto al mondo, su un’area costiera nota come Pecan Island, con inizio dei lavori previsto per il 2027 e primo lancio nel 2029.

“Ci stiamo preparando a costruire uno spazioporto che, fino ad ora, è esistito solo nella fantascienza”, ha dichiarato Elon Musk, aggiungendo che l’obiettivo finale è rendere i viaggi spaziali “una routine come volare in aereo”.

Dietro l’entusiasmo, però, si apre una domanda che raramente viene fatta ad alta voce: chi controlla davvero un investimento privato di questa portata, prima ancora che diventi operativo? Non è una domanda oziosa. La base texana di SpaceX a Boca Chica, il precedente più vicino a questo nuovo progetto, ha già attraversato anni di contenziosi con associazioni ambientaliste e autorità federali, tra dubbi sull’adeguatezza delle valutazioni di impatto ambientale e violazioni dei permessi di scarico delle acque contestate dalle autorità texane per la tutela ambientale. Non è difficile immaginare che un progetto ancora più grande, su una costa altrettanto sensibile dal punto di vista ambientale come quella della Louisiana, possa generare tensioni analoghe, se non maggiori – con l’aggravante che, storicamente, la capacità delle autorità di tenere il passo con la velocità di esecuzione di SpaceX si è spesso rivelata insufficiente.

C’è poi un secondo livello della domanda, meno tecnico e più politico: quanto può crescere il potere infrastrutturale di un singolo attore privato prima che le procedure di controllo ordinarie – pensate per progetti di scala e velocità molto diverse – smettano semplicemente di funzionare? Chi regola le orbite, le frequenze, l’accesso allo spazio, resta formalmente lo Stato – ma chi possiede la capacità materiale di costruire ed eseguire più rapidamente di chiunque altro acquisisce una leva che nessuna licenza, per quanto rigorosa, può davvero bilanciare del tutto.

Nel frattempo si discute di fantascienza che diventa realtà. Ma cento miliardi di dollari e 500 km² di costa sono già una scelta concreta. Qualcuno dovrà autorizzarla, a Baton Rouge, a Washington, o altrove. E qualcuno dovrà vigilare su di essa, negli anni a venire.

Ortofoto d’Italia in licenza aperta: cosa cambia per chi le usa in causa

Il GeoPortale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura mette a disposizione, attraverso una mappa interattiva, le riprese aeree che coprono l’intero territorio nazionale con risoluzione di 20 centimetri per pixel. Sono consultabili e scaricabili le annualità 2022, 2023 e 2024, frutto del piano di voli triennale che AGEA conduce dal 2015. Fino a ieri quel patrimonio era accessibile in modo strutturato soltanto alle pubbliche amministrazioni, per lo più tramite convenzioni e con clausole di riserva dei diritti; oggi è aperto a chiunque.

La svolta sta nella licenza. Con l’aggiornamento delle Note legali del 26 agosto 2026, i dati e i servizi del portale sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Significa che il materiale può essere copiato, distribuito ed elaborato anche per finalità professionali e commerciali, a due condizioni: attribuire correttamente la fonte ad AGEA e segnalare le eventuali modifiche apportate. È un cambio di regime rispetto alle precedenti indicazioni di copyright pieno, che ancora oggi si leggono sui portali di alcune Regioni con riferimento alle ortofoto AGEA.

Il quadro normativo. L’operazione si colloca nel solco della Direttiva (UE) 2019/1024 sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 200/2021 di modifica del d.lgs. 36/2006, e della successiva disciplina sui High Value Datasets, che colloca tra le categorie ad alto valore proprio i dati geospaziali e di osservazione della Terra, da mettere a disposizione gratuitamente e con licenza aperta.

Ma il servizio non è ancora “aperto” fino in fondo. Il download non è massivo né automatizzabile: si procede per riquadri, con un massimo di venti immagini per richiesta, previa indicazione di un indirizzo e-mail, accettazione dei termini e verifica tramite codice OTP al primo utilizzo; è inoltre previsto un tetto giornaliero di richieste, superato il quale resta possibile la sola consultazione della mappa. Il portale non espone un servizio WMS proprietario per l’integrazione diretta negli applicativi GIS. Sono limiti che l’impianto europeo sui dati di elevato valore tende invece a superare, richiedendo API e scaricamento in blocco: un punto su cui il servizio potrà verosimilmente evolvere.

Perché interessa lo studio legale. Una copertura fotografica nazionale ad alta risoluzione, datata e riferibile a tre annualità distinte, è materiale prezioso nel contenzioso edilizio e urbanistico, nelle controversie tra confinanti, nelle vertenze agrarie, nell’accertamento dello stato dei luoghi a una certa data e nel supporto all’attività del consulente tecnico. La licenza aperta rimuove l’ostacolo che finora rendeva incerto l’uso del dato in elaborati destinati a un committente privato.

Restano due cautele. La prima è formale: l’attribuzione deve comparire nell’elaborato, così come l’indicazione delle elaborazioni effettuate. La seconda è sostanziale: l’ortofoto documenta uno stato dei luoghi, non delinea confini giuridici né sostituisce il rilievo strumentale o la mappa catastale. È un elemento di prova da introdurre per quello che è — e da verificare, prima dell’uso, rispetto alla versione vigente delle Note legali del portale.

Tariffe CTU ferme dal 2002: il TAR fissa il termine

Ventiquattro anni di tariffe immobili e un obbligo di legge mai eseguito: è questo il nodo sciolto dal TAR Lazio con la sentenza n. 14327 del 19 agosto 2026, che riguarda l’intera platea degli ausiliari del magistrato — ingegneri, architetti e geometri, ma anche medici legali, psicologi, commercialisti, consulenti del lavoro e agronomi.

La vicenda nasce da un’istanza presentata nel marzo 2025 dall’Ordine degli Ingegneri di Genova ai ministeri della Giustizia e dell’Economia, rimasta priva di riscontro. Da qui il ricorso contro il silenzio.

Il fondamento normativo. L’art. 54 del d.P.R. 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia, prevede che gli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari siano adeguati ogni tre anni alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Dall’approvazione delle tabelle nel 2002 quell’adeguamento non è mai stato disposto.

Cosa ha deciso il TAR. Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la legittimazione dell’Ordine, qualificando la sua posizione come interesse legittimo: le amministrazioni sono vincolate nei criteri, ma conservano margini di apprezzamento sul quantum e sulla base di calcolo, con radicamento della giurisdizione amministrativa. Ha poi affermato che l’obbligo di provvedere discende non solo dalla legge 241/1990 a fronte dell’istanza, ma dallo stesso art. 54, che impone l’adeguamento anche d’ufficio.

Nel dispositivo, i due dicasteri devono provvedere di concerto entro 120 giorni, previa acquisizione delle certificazioni di calcolo ISTAT, ovvero adeguare direttamente gli importi in base alla variazione FOI registrata tra agosto 1999 e agosto 2023: pari al 60,1%. In caso di perdurante inerzia è già individuato il commissario ad acta — il direttore della direzione centrale Affari giuridici e legali dell’ISTAT — con ulteriori 90 giorni per provvedere.

Il precedente costituzionale. La pronuncia si innesta su un orientamento consolidato della Consulta, che ha ripetutamente censurato la sproporzione tra compensi tariffari non aggiornati e prestazioni richieste, da ultimo con la sentenza n. 16/2025.

Due piani da non confondere. L’adeguamento inflattivo dell’art. 54 è cosa diversa dalla revisione strutturale delle tabelle, attesa da tempo: la commissione ministeriale istituita nel dicembre 2023 avrebbe dovuto concludere i lavori entro il 30 maggio 2024, ma il decreto non è mai arrivato. Restano fuori dalla disciplina interi ambiti di consulenza tecnica maturati negli ultimi vent’anni.

Perché interessa gli studi legali. Compensi non attrattivi allontanano le professionalità specialistiche dagli albi dei consulenti, con ricadute dirette sulla qualità e sui tempi dell’istruttoria tecnica. Se l’adeguamento sarà disposto, l’impatto si vedrà sui decreti di liquidazione e, a cascata, sulle anticipazioni richieste alle parti: un dato da mettere in conto già oggi nelle valutazioni di convenienza della lite.

Addio a Pietro Rescigno, il civilista della persona

Un secolo di diritto in una biografia

Pietro Rescigno è morto a Roma il 25 agosto 2026, all’età di 98 anni. Era nato a Salerno il 15 gennaio 1928 e si era laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1948, allievo di Francesco Santoro-Passarelli e di Alessandro Graziani; poi il perfezionamento a Cambridge e a Tubinga, e i soggiorni di studio a Heidelberg che gli lasciarono una impostazione comparatistica mai ostentata ma sempre presente.

Vinse la cattedra di diritto civile a venticinque anni e prese servizio a Macerata nel 1954. Seguirono Pavia e Bologna e, dal 1970, la Sapienza di Roma, dove insegnò fino al 2005 e di cui era professore emerito. Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica dal 1990 al 2006, presidente del Comitato scientifico dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, alla guida del Consiglio scientifico dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, insignito nel 2014 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica. Dal 1951 era anche avvocato.

Le opere che hanno formato l’avvocatura italiana

Per chi esercita la professione, il nome Rescigno è anzitutto un manuale: le Istituzioni di diritto privato, su cui si sono formate generazioni di studenti e che per moltissimi colleghi ha rappresentato il primo incontro serio con la struttura del ragionamento civilistico.

Ma la sua impronta scientifica sta soprattutto in due imprese. La prima è il Trattato di diritto privato, ventitré volumi pubblicati da UTET tra il 1982 e il 1988 sotto la sua direzione: un’opera collettiva che ha organizzato il sapere civilistico italiano in una forma tuttora consultata negli studi e nelle aule. La seconda è l’Introduzione al Codice civile (Laterza, 1991), in cui, a cinquant’anni dalla codificazione, Rescigno prese atto della perduta centralità del codice — il tema che Irti aveva consegnato alla formula dell’«età della decodificazione» — senza però trasformarlo in un necrologio: molte soluzioni del 1942 restavano attuali, altre erano state travolte, e il compito del giurista era distinguere le une dalle altre leggendo il codice attraverso la Costituzione e le leggi speciali.

Fin dai primi lavori — Incapacità naturale e adempimento è del 1950 — il baricentro della sua riflessione era già chiaro: la condizione concreta del soggetto, la sua capacità reale, la tutela della persona prima e oltre la titolarità dei beni.

L’interprete delle trasformazioni

Rescigno è stato l’osservatore più sensibile della rifondazione del diritto civile maturata negli anni Settanta. Furono gli anni della riforma del diritto di famiglia, dell’espansione del diritto del lavoro, dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale: stagione in cui i principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà cessarono di essere enunciazioni programmatiche e divennero criteri operativi per l’interprete.

In quel passaggio egli portò due convinzioni che restano attualissime. La prima è che il diritto privato non si esaurisce nella tecnica dell’atto e nell’esegesi della norma, ma è un fenomeno culturale che va letto insieme alla società che lo produce. La seconda è l’attenzione alle formazioni sociali intermedie tra l’individuo e lo Stato — associazioni, comunità, corpi collettivi — di cui fu studioso costante: un tema, allora minoritario, che oggi torna nel dibattito su comunità digitali, dati collettivi e nuove forme di aggregazione.

Non è casuale, in questa prospettiva, la sua lunga presenza nel Comitato Nazionale per la Bioetica: la frontiera dove il diritto civile incontra la tecnica, la disponibilità del corpo, l’identità della persona. È esattamente il terreno su cui oggi si misura il civilista alle prese con l’intelligenza artificiale, l’identità digitale e la tutela dell’immagine e della voce.

La lezione professionale

Anche l’esercizio della professione forense fu, per Rescigno, coerente con il magistero: prevalentemente attività di consulenza richiesta da altri avvocati e funzione di arbitro nelle controversie private, esercitata con un distacco che oggi si direbbe raro. Un modo di stare nel diritto in cui l’autorevolezza non deriva dalla militanza nella causa, ma dalla capacità di dire, con onestà intellettuale, ciò che il diritto consente e ciò che non consente.

Ai suoi allievi non impose mai tesi precostituite né letture obbligate: chi lo ha frequentato ricorda uno studioso esigente e insieme liberale, sempre disponibile alla discussione, alieno dalle semplificazioni e dalle certezze consolatorie che talvolta la disciplina offre.

A due mesi dalla scomparsa di Natalino Irti — con cui condivideva l’amicizia, l’Accademia dei Lincei e la cattedra romana, pur nella diversità del temperamento e degli esiti teorici — il diritto civile italiano perde in pochi mesi le due figure che ne avevano segnato il secondo Novecento.

I funerali si terranno venerdì 28 agosto alle ore 11, nella Chiesa della Divina Sapienza presso l’Università Sapienza di Roma.

Slopaganda e deepfake elettorali: obblighi nuovi, rimedi vecchi

Un neologismo che è già un problema giuridico

Si chiama slopaganda — dall’inglese slop, roba raffazzonata — ed è la propaganda politica confezionata a costo quasi zero con l’intelligenza artificiale generativa: toni enfatici, estetica iperrealistica, avversari trasformati in personaggi di una finzione. Il caso che ha acceso il dibattito italiano è noto: i filmati diffusi nell’estate 2026 sui canali riconducibili a Roberto Vannacci, che collocano il leader di Futuro Nazionale in un’antica Roma di cartapesta digitale mentre condanna, deride o processa i leader avversari. Nessuno crede che quelle immagini siano vere. Ed è proprio questo il punto giuridicamente più scomodo.

La reazione politica è arrivata in tempi rapidi: a fine luglio 2026 è stato siglato, per interposto quotidiano, un patto di non belligeranza tra la segretaria del Partito Democratico e la Presidente del Consiglio, con l’impegno a non usare l’IA per attribuire agli avversari parole o fatti mai pronunciati. Un gentlemen’s agreement privo di sanzione, che vale come indirizzo culturale e non come norma. Il resto lo deve fare l’ordinamento.

L’AI Act è entrato nel vivo il 2 agosto

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Digital Omnibus ha rinviato il regime dei sistemi ad alto rischio, ma non questa data: l’unica finestra di tolleranza riguarda la marcatura leggibile dalla macchina di cui all’art. 50, par. 2, per i sistemi già immessi sul mercato, prorogata al 2 dicembre 2026.

Per il tema che qui interessa rileva il par. 4: chi utilizza un sistema di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deep fake deve rendere noto che il contenuto è stato creato o alterato artificialmente. Le Linee guida della Commissione approvate il 20 luglio 2026 hanno precisato ruoli, perimetro e modalità dell’informativa, distinguendo la posizione del fornitore da quella del deployer — categoria nella quale ricade, senza particolari sforzi interpretativi, chi pubblica il video sul proprio profilo social.

Il varco dell’eccezione satirica

Qui si annida la falla. Lo stesso art. 50, par. 4, prevede che, quando il contenuto è parte di un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o di finzione, l’obbligo si riduce alla rivelazione dell’esistenza del contenuto sintetico con modalità che non ostacolino la fruizione dell’opera. È esattamente la casella in cui si colloca — o si dichiara di collocarsi — la propaganda in costume: non un falso spacciato per vero, ma una parodia che rivendica la propria irrealtà.

Il risultato è paradossale. Il video che imita fedelmente un TG e mette in bocca a un leader frasi mai dette è pienamente aggredibile; il video che umilia lo stesso leader in un’arena romana, proprio perché dichiaratamente inverosimile, gode di un regime di trasparenza attenuato. Eppure l’effetto sul dibattito pubblico — delegittimazione, disumanizzazione dell’avversario, normalizzazione dell’immaginario violento — non è affatto minore.

Il penale c’è, ma chiede la menzogna

Dal 10 ottobre 2025 è in vigore l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto cedendo, pubblicando o diffondendo, senza consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Si aggiunge l’aggravante comune dell’art. 61, n. 11-decies, c.p. per i reati commessi mediante impiego di sistemi di IA.

L’inciso sull’idoneità decettiva è decisivo: la fattispecie è costruita sul falso credibile, non sulla caricatura. La propaganda in costume, proprio in quanto grottesca, tende a collocarsi fuori dal tipo, residuando semmai i confini della diffamazione, della tutela dell’immagine e — quando il bersaglio è un organo costituzionale — di fattispecie a tutela del prestigio delle istituzioni. Che è poi la ragione per cui il dibattito politico si è mosso prima del giudice.

Pubblicità politica e piattaforme: il perimetro sfuggente

Il Regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica si applica dal 10 ottobre 2025 e impone etichettatura e avviso di trasparenza per i messaggi diffusi da, per o per conto di un attore politico. Restano però fuori i contenuti sotto responsabilità editoriale e le opinioni espresse a titolo personale: e la produzione affidata a pagine “fan”, account satellite e sostenitori entusiasti vive precisamente in quella zona grigia, dove la riconducibilità al partito è politicamente evidente e giuridicamente opaca.

Sul fronte rimozione, il DSA offre gli strumenti di segnalazione e i doveri di mitigazione del rischio sistemico per le piattaforme di dimensioni molto grandi, con AGCOM nel ruolo di Digital Services Coordinator; l’Autorità, nel Rapporto sull’Intelligenza Artificiale 2026, ha ribadito la necessità di aggiornare la disciplina della par condicio all’attuale sistema delle comunicazioni. Manca però quello che davvero servirebbe in campagna elettorale: un procedimento amministrativo d’urgenza capace di ordinare la rimozione di un contenuto manipolato in poche ore. La proposta di modifica della normativa del 1956 sulla propaganda elettorale, in discussione alla Camera, muove in questa direzione, ma la corsa contro il calendario è evidente.

Cosa resta all’avvocato

Nell’attesa, la tutela è quella ordinaria e va costruita in fretta: cristallizzazione forense del contenuto e dei metadati prima della rimozione spontanea, segnalazione qualificata alla piattaforma ai sensi del DSA, ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per l’inibitoria, reclamo al Garante privacy quando l’immagine e la voce trattate integrano dati personali, azione penale ove sussista l’inganno tipizzato. Cinque binari, nessuno dei quali pensato per i tempi di una campagna elettorale.

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