Sanzioni privacy, la Cassazione mette un limite al Garante: i termini per decidere sono perentori

Il dibattito sui poteri del Garante per la protezione dei dati personali si riaccende dopo una recente decisione della Corte di cassazione che affronta un tema cruciale: i tempi entro cui l’Autorità può concludere un procedimento sanzionatorio.

Il quadro normativo europeo, definito dal GDPR, attribuisce alle autorità nazionali ampi poteri di controllo, consentendo loro di svolgere indagini, contestare violazioni, rivolgere ammonimenti e, nei casi più gravi, applicare sanzioni amministrative anche molto rilevanti. Tuttavia, la normativa europea non disciplina nel dettaglio le modalità procedurali, lasciando ai singoli ordinamenti nazionali il compito di stabilire le regole operative.

In Italia la materia è regolata dal Codice privacy e dal regolamento interno adottato dallo stesso Garante nel 2019. Tra le disposizioni previste, l’Autorità ha fissato in 120 giorni il termine per adottare il provvedimento conclusivo nella fase sanzionatoria.

Nella prassi, però, non sono mancati casi in cui i procedimenti si sono protratti per periodi molto più lunghi, lasciando imprese e organizzazioni in una situazione di incertezza prolungata. Proprio su questo aspetto si è pronunciata la Cassazione con una sentenza del dicembre 2025.

La vicenda nasce da un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della RAI. L’avvio formale dell’azione risaliva all’estate del 2021, mentre la decisione finale era arrivata soltanto nel luglio del 2023, quasi due anni dopo.

Il Tribunale di Roma, investito della questione in primo grado, aveva già ritenuto che i tempi previsti per la conclusione del procedimento dovessero essere considerati vincolanti. Secondo il giudice capitolino, la natura punitiva delle sanzioni amministrative richiede che l’azione dell’autorità sia esercitata entro termini certi, così da evitare che l’accertamento dell’illecito e la relativa punizione risultino troppo distanti nel tempo.

L’Autorità garante aveva contestato questa interpretazione, sostenendo che la normativa non qualificasse espressamente il termine come perentorio e che quindi non potesse comportare la perdita del potere sanzionatorio.

La Cassazione ha però confermato l’impostazione del Tribunale, offrendo un chiarimento destinato ad avere effetti rilevanti. Secondo i giudici di legittimità, il procedimento davanti al Garante si articola in due momenti distinti: una prima fase investigativa, volta ad accertare i fatti, e una successiva fase sanzionatoria che prende avvio quando vengono formalmente contestate le presunte violazioni.

È proprio da quel momento che decorre il termine entro cui l’Autorità deve esercitare il proprio potere punitivo. Trascorso inutilmente questo periodo, il potere di infliggere la sanzione si considera consumato.

La Corte motiva questa conclusione richiamando principi fondamentali dell’ordinamento, come la certezza del diritto e il pieno esercizio del diritto di difesa. Un sistema sanzionatorio efficace, osserva la sentenza, richiede infatti che tra l’accertamento dell’illecito e l’eventuale punizione vi sia una ragionevole vicinanza temporale.

L’assenza di un limite temporale vincolante, al contrario, finirebbe per attribuire alla pubblica amministrazione un vantaggio eccessivo rispetto ai soggetti sottoposti al procedimento.

Gli effetti della decisione non si sono fatti attendere. All’inizio del 2026 il Tribunale di Roma, richiamando l’indirizzo espresso dalla Cassazione, ha annullato un altro provvedimento sanzionatorio dell’Autorità sempre nei confronti della RAI. Pur fondandosi principalmente su valutazioni di merito, la decisione ha sottolineato anche la questione della tardività dell’azione amministrativa.

Secondo il giudice, proprio la particolare natura dei poteri esercitati dal Garante rende ancora più necessario garantire tempi certi e prevedibili nella gestione dei procedimenti.


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Cassazione: nelle liste elettorali niente cognome del marito per le donne sposate

Una recente pronuncia della Corte di cassazione interviene su un tema che riguarda identità personale e parità di genere: l’indicazione del cognome del marito accanto a quello della donna nelle liste elettorali. Con l’ordinanza n. 3534 del 2026, la Prima sezione civile ha stabilito che tale prassi non può essere considerata obbligatoria e che l’identificazione delle donne sposate deve avvenire, anche nelle operazioni di voto, utilizzando il loro nome e cognome.

La decisione nasce dal ricorso presentato da una cittadina che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Interno dopo un episodio verificatosi durante il referendum costituzionale del 20 settembre 2020. Al momento dell’identificazione al seggio, lo scrutatore aveva letto ad alta voce non solo il suo nome, ma anche il cognome del marito, presente nelle liste elettorali sezionali. Ritenendo leso il proprio diritto all’identità personale, la donna aveva chiesto la rettifica della dicitura.

In primo grado e in appello la richiesta era stata respinta. I giudici territoriali avevano ritenuto che la normativa vigente imponesse l’indicazione del cognome del coniuge per le donne sposate, richiamando in particolare l’articolo 5 del Dpr n. 223 del 1967 e collegandolo alla disciplina del diritto di famiglia, secondo cui la moglie può aggiungere il cognome del marito al proprio.

La Cassazione ha invece offerto una lettura diversa del quadro normativo. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina successiva ha progressivamente superato quell’impostazione. La legge che ha introdotto la tessera elettorale non prevede alcun obbligo di indicare il cognome maritale, mentre il Dpr n. 299 del 2000 parla espressamente di una semplice possibilità, non di un vincolo. A ciò si aggiunge una circolare del Ministero dell’Interno del 2024 che consente tale indicazione soltanto se richiesta dall’interessata.

Il percorso si è poi concluso con un intervento legislativo del 2025 che ha eliminato esplicitamente ogni previsione relativa all’obbligo di riportare il cognome del marito nelle liste elettorali. Per la Corte, tuttavia, questa modifica non rappresenta una rottura improvvisa, ma l’esito naturale di un’evoluzione normativa già avviata da tempo.

La Suprema Corte sottolinea infatti che l’interpretazione delle norme deve essere coerente con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In questo contesto, imporre alle donne sposate l’aggiunta del cognome del coniuge costituirebbe una disparità di trattamento rispetto agli uomini.

La decisione richiama inoltre gli orientamenti internazionali contro le discriminazioni di genere, tra cui la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Secondo la Cassazione, tali fonti rafforzano l’esigenza di garantire alle donne il pieno controllo sulla propria identità personale.

Infine, i giudici escludono che esigenze organizzative della pubblica amministrazione o il richiamo all’unità familiare possano giustificare una prassi che incide su un diritto fondamentale come quello al nome.


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Incarichi professionali alla Pa: senza contratto scritto il rapporto è nullo

Quando una pubblica amministrazione affida un incarico professionale, la forma non è un dettaglio, ma una condizione essenziale di validità.

Con la sentenza n. 63 del 3 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Potenza ha riaffermato un orientamento consolidato: il contratto d’opera professionale con la PA deve essere stipulato in forma scritta “ad substantiam”. In assenza di un atto formale che contenga gli elementi essenziali dell’accordo, il contratto è nullo e non può essere sanato.

Non basta l’autorizzazione dell’ente

Il caso affrontato dai giudici riguarda una situazione frequente nella prassi amministrativa: l’organo collegiale dell’ente aveva deliberato l’autorizzazione al conferimento dell’incarico. Tuttavia, secondo la Corte, tale delibera costituisce un atto interno, privo di efficacia negoziale verso l’esterno.

Perché il contratto sia valido occorre un documento scritto che: sia sottoscritto dal professionista; rechi la firma dell’organo legittimato a rappresentare l’ente; indichi con chiarezza oggetto della prestazione e compenso pattuito. In mancanza di questi requisiti formali, il rapporto non si perfeziona validamente.

Forma scritta come garanzia di legalità

Il fondamento normativo si rinviene negli articoli 16 e 17 del Regio decreto n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato. La forma scritta non ha solo funzione probatoria, ma rappresenta uno strumento di tutela dell’interesse pubblico: assicura trasparenza, controllo e rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Anche quando la PA agisce “iure privatorum”, cioè utilizzando strumenti contrattuali tipici del diritto civile, resta vincolata a queste regole formali nella fase di formazione della volontà.

No alla conclusione per corrispondenza (salvo casi particolari)

La Corte ha inoltre escluso che, in materia di incarichi professionali, sia sufficiente uno scambio di proposta e accettazione tra assenti. La conclusione “a distanza” è ammessa in via derogatoria solo in specifiche ipotesi, come nei rapporti con imprese commerciali e in presenza di esigenze di praticità legate agli usi di mercato.

Tale eccezione non può essere estesa automaticamente ai contratti d’opera professionale.

La fase pubblicistica resta centrale

La decisione chiarisce un punto spesso sottovalutato: anche se il contratto finale è disciplinato dal diritto civile, la fase di formazione della volontà dell’amministrazione rimane ancorata alle regole pubblicistiche, comprese quelle sull’evidenza pubblica e sulla delibera a contrarre.

Quest’ultima non equivale al contratto, ma attribuisce all’organo competente il potere di stipularlo secondo oggetto e finalità previamente determinati.


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Il nodo GNL: la vera vulnerabilità europea

Se il mercato del petrolio è globalmente diversificato, quello del gas naturale liquefatto (GNL) è molto più concentrato. Il Qatar rappresenta uno dei principali esportatori mondiali ed è un fornitore strategico sia per l’Italia sia per l’Europa.

Secondo i dati più recenti, l’Italia importa circa un terzo del proprio GNL dal Qatar (secondo fornitore dopo gli Stati Uniti), mentre a livello europeo l’emirato copre una quota significativa delle forniture. L’annuncio di stop produttivi in alcuni siti operativi e le tensioni nello Stretto di Hormuz – corridoio marittimo cruciale per il traffico energetico – hanno acceso i timori.

In questo momento l’Italia non appare in emergenza immediata: le consegne già programmate e le rotte alternative evitano blocchi nell’immediato. Tuttavia, se i flussi dal Golfo dovessero ridursi, l’Europa sarebbe costretta a competere direttamente con i mercati asiatici per accaparrarsi il GNL disponibile sul mercato spot, come già avvenuto durante la crisi energetica 2021-2023. E questo si tradurrebbe inevitabilmente in un aumento dei prezzi.

Carburanti: rincari già visibili

Gli effetti sui carburanti sono concreti. Benzina e gasolio hanno iniziato a salire, con il diesel ai livelli più alti degli ultimi mesi. Poiché l’adeguamento dei prezzi alla pompa segue con qualche giorno di ritardo l’andamento del greggio, ulteriori aumenti potrebbero essere registrati nelle prossime settimane se le quotazioni restassero elevate.

Non si registrano, al momento, problemi di approvvigionamento: l’Italia importa petrolio da numerosi Paesi e mantiene una buona diversificazione delle fonti. Ma il fattore prezzo resta determinante.

Bollette luce e gas: chi rischia di più

Il rialzo del gas colpisce direttamente i contratti a prezzo variabile, che sono indicizzati alle quotazioni di mercato. Circa un quarto delle forniture gas domestiche in Italia rientra in questa categoria.

L’energia elettrica, a sua volta, è strettamente legata al costo del gas, che alimenta una parte consistente della produzione nazionale. Se cresce il prezzo del gas, sale anche il PUN (Prezzo Unico Nazionale), riferimento per molti contratti luce.

Anche chi ha scelto il prezzo fisso non è completamente al riparo: in caso di trend prolungati al rialzo, i fornitori possono intervenire alla scadenza contrattuale o nei limiti consentiti dalla normativa.

L’impatto sui bilanci familiari

Le simulazioni indicano che per una famiglia media (2.700 kWh di elettricità e 1.200 metri cubi di gas annui) un aumento del 10% delle tariffe comporterebbe oltre 200 euro di spesa in più all’anno. Con rincari più consistenti, l’aggravio potrebbe superare i 500 euro.

Se a questo si sommano i maggiori costi per carburanti e trasporti, l’effetto complessivo rischia di pesare in modo significativo sul potere d’acquisto.


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Esame avvocato 2026, l’OCF chiede una proroga: “Serve coerenza tra formazione e prova finale”

L’esame di abilitazione forense 2026 rischia di aprirsi sotto il segno dell’incertezza normativa. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha rivolto un appello urgente a Governo e Parlamento affinché venga prorogato anche per la prossima sessione il regime transitorio che negli ultimi anni ha sostituito le tradizionali prove scritte con il cosiddetto “orale rafforzato”.

In assenza di un intervento legislativo, tornerebbe infatti automaticamente applicabile l’articolo 46 della Legge 247/2012, con il ripristino delle tre prove scritte – parere in materia civile, parere in materia penale e atto giudiziario – da redigere a mano e senza l’ausilio di codici annotati.

Il nodo della coerenza formativa

Secondo l’OCF, un ritorno integrale al modello ordinario risulterebbe oggi disallineato rispetto al percorso formativo concretamente seguito dai praticanti. Negli ultimi anni, infatti, le Scuole Forensi hanno strutturato programmi e simulazioni sulla base del regime semplificato prorogato dal legislatore.

Migliaia di aspiranti avvocati hanno concluso il tirocinio e completato la preparazione confidando su una modalità d’esame diversa da quella originariamente prevista dalla riforma del 2012. Il ripristino improvviso delle prove scritte tradizionali determinerebbe, secondo l’Organismo, uno scollamento evidente tra formazione ricevuta e verifica finale, incidendo sul legittimo affidamento dei candidati e ponendo criticità organizzative alle strutture didattiche, che non hanno avuto il tempo di riconvertire i percorsi verso la redazione manuale degli elaborati.

Il paradosso della riforma in itinere

L’OCF evidenzia inoltre un profilo di incoerenza sistemica. In Parlamento è attualmente all’esame il Disegno di legge n. 2629, noto come Disegno di Legge n. 2629, che prevede un modello intermedio: due prove scritte, utilizzo della videoscrittura e possibilità di consultare codici annotati.

Sarebbe dunque irragionevole – sostiene l’Organismo – sottoporre proprio la sessione 2026 a un regime più gravoso e destinato a essere modificato a breve, creando una parentesi più restrittiva in un momento di transizione normativa.

Una disciplina ponte per la certezza del diritto

La richiesta dell’OCF non viene presentata come una rivendicazione di semplificazione, ma come un’esigenza di coerenza e stabilità. L’obiettivo dichiarato è introdurre una disciplina ponte che confermi temporaneamente le modalità attuali, garantendo prevedibilità delle regole, tutela dell’affidamento dei praticanti e certezza del diritto.

In gioco non vi è solo l’assetto tecnico dell’esame, ma il principio di continuità normativa in un passaggio delicato per migliaia di giovani giuristi. Per l’Avvocatura istituzionale, l’accesso alla professione deve fondarsi su regole chiare e non su cambiamenti repentini che rischiano di compromettere programmazione e preparazione.

La partita ora è nelle mani del legislatore.


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Avvocati e professionisti, contributi sparsi tra Cassa e Inps: quando conviene la ricongiunzione

Per molti avvocati – ma il discorso vale anche per commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti ordinistici – la carriera previdenziale non coincide con quella professionale “pura”. Prima dell’iscrizione all’Albo, o in fasi parallele dell’attività, non sono rari periodi coperti dalla Gestione separata Inps: collaborazioni, consulenze, incarichi autonomi.

Il risultato, a distanza di trent’anni, è una contribuzione divisa tra Cassa di categoria e Inps. Con la circolare n. 15/2026 l’Inps ha formalizzato un passaggio atteso: la possibilità di ricongiunzione non solo dalla Gestione separata verso la Cassa (opzione già utilizzata da tempo), ma anche nel senso inverso, cioè trasferendo i contributi dalla Cassa alla Gestione separata.

Ricongiunzione: due direzioni, un’unica pensione

La ricongiunzione consente di accentrare tutti i periodi assicurativi in un’unica gestione, con l’obiettivo di maturare una sola pensione.

Per le professioni legali il tema non è meramente tecnico. La scelta della direzione del trasferimento incide infatti su requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione; possibilità di pensionamento anticipato; criteri di calcolo dell’assegno.

Trasferire i contributi verso la Cassa può risultare strategico quando l’ente previdenziale forense prevede forme di anticipo rispetto ai requisiti Inps o consente maggiore flessibilità nella prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento. In questo caso, gli anni versati in Gestione separata possono diventare determinanti per raggiungere prima le soglie contributive richieste.

L’opzione inversa – concentrare tutto nella Gestione separata – può invece interessare chi intende valorizzare i contributi secondo le regole del sistema Inps, anche in funzione di specifiche finestre di uscita.

Il nodo centrale: l’onere

A differenza del cumulo contributivo, la ricongiunzione è onerosa. Il costo viene calcolato applicando l’aliquota vigente nella Gestione separata alla retribuzione di riferimento e sottraendo poi il valore dei contributi trasferiti, rivalutati secondo le regole previste. L’importo residuo è a carico del professionista, anche se fiscalmente deducibile.

Per un avvocato con redditi medi o elevati, l’onere può essere significativo. Tuttavia, non va letto solo come costo immediato: può tradursi in un incremento del montante contributivo e quindi in un assegno più consistente.

Cumulo e totalizzazione: le alternative

La ricongiunzione non è l’unica strada. Il cumulo contributivo, gratuito, consente di sommare i periodi maturati in diverse gestioni (Inps e Casse) per conseguire un’unica pensione, mantenendo però il calcolo pro quota secondo le regole di ciascun ente.

La totalizzazione, anch’essa gratuita, permette di unificare i periodi per il diritto a pensione, ma comporta il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno.

Per le professioni legali la differenza è sostanziale: il cumulo può comportare requisiti di accesso più stringenti rispetto a quelli previsti dalla Cassa forense; la totalizzazione, pur ampliando le possibilità, può incidere negativamente sull’importo finale.

Una scelta da studio professionale

Per il pubblico di Servicematica – avvocati, operatori del diritto, consulenti – la novità non è solo previdenziale, ma organizzativa. La decisione tra ricongiunzione, cumulo o totalizzazione richiede una valutazione tecnica approfondita: età, anzianità contributiva, proiezione dell’assegno, sostenibilità dell’onere e prospettive di prosecuzione dell’attività professionale.


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Copia privata, il compenso sbarca sul cloud: cosa cambia per utenti e imprese

Il sistema del compenso per copia privata entra ufficialmente nell’era del cloud. Con il decreto firmato il 23 febbraio 2026 dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’Italia estende il meccanismo previsto dalla legge sul diritto d’autore anche allo spazio di archiviazione online, aggiornando al contempo le tariffe applicate ai dispositivi digitali.

Non si tratta di un semplice ritocco dei listini: il provvedimento ridefinisce l’ambito di applicazione di un istituto nato in un contesto analogico, quando la duplicazione di CD e DVD era prassi comune, e lo proietta nel mondo delle memorie virtuali e dei servizi in abbonamento.

Dal supporto fisico alla “memoria in rete”

La copia privata, disciplinata dall’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore, consente ai cittadini di riprodurre per uso personale opere legittimamente acquisite. In cambio, produttori e distributori dei supporti di registrazione versano un compenso che viene poi ripartito agli autori e all’industria culturale tramite gli organismi di collecting.

Con il nuovo decreto, il concetto di “supporto” si amplia fino a comprendere lo spazio cloud, equiparato a una memoria trasferibile. In concreto, anche gli account di archiviazione online – come quelli associati a servizi di storage o posta elettronica – rientrano nel perimetro del compenso.

Il prelievo per il cloud è calcolato su base mensile in funzione dei gigabyte disponibili per utente. È prevista un’esenzione per le soglie minime e un tetto massimo di importo mensile, ma il principio resta innovativo: la tassazione non dipende dal contenuto effettivamente archiviato, bensì dalla capacità di memoria a disposizione.

Tariffe aggiornate per dispositivi e storage

Parallelamente, il decreto aggiorna le tariffe applicate ai dispositivi elettronici, con incrementi legati alla capacità di memoria o alla funzione di registrazione.

Gli aumenti riguardano smartphone e tablet – che rappresentano una quota rilevante del gettito – ma anche computer, televisori con funzione di registrazione, decoder, hard disk, SSD, chiavette USB e schede di memoria. Coinvolti anche i dispositivi wearable, come smartwatch e fitness tracker.

Per la prima volta, il compenso si applica in modo esplicito anche ai dispositivi ricondizionati, introducendo di fatto un prelievo lungo più fasi del ciclo di vita del prodotto.

Nuovi obblighi per i provider

L’estensione al cloud comporta conseguenze operative per i fornitori di servizi. I provider dovranno comunicare periodicamente i dati relativi agli utenti attivi e alla capacità di spazio messa a disposizione, con possibili impatti organizzativi e costi aggiuntivi.

La misura solleva interrogativi soprattutto per i servizi offerti da società estere o per i piani gratuiti, che dovranno comunque confrontarsi con un sistema di rendicontazione e versamento del compenso. Non si esclude l’apertura di contenziosi interpretativi, specie sul perimetro applicativo e sulle modalità di calcolo.

Un equilibrio delicato tra tutela e innovazione

L’intervento riaccende il dibattito sull’adeguatezza dell’istituto della copia privata in un contesto dominato dallo streaming e dall’accesso in abbonamento, dove la duplicazione di opere è spesso marginale rispetto alla fruizione online.

Da un lato, il legislatore ribadisce la necessità di garantire una remunerazione agli autori anche nell’ambiente digitale. Dall’altro, imprese tecnologiche e consumatori si trovano a fare i conti con un sistema che applica un prelievo in modo generalizzato, indipendentemente dall’uso concreto dello spazio di archiviazione.

La memoria digitale – oggi strumento quotidiano di lavoro e vita personale – entra così in un nuovo perimetro regolatorio. Per il settore ICT e per gli operatori dei servizi online si apre una fase di adeguamento, mentre resta da verificare l’impatto effettivo sul mercato e sulle scelte degli utenti in termini di consumo e archiviazione dei dati.


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Riforma fiscale e avvocati, cosa cambia per studi e aggregazioni: la guida aggiornata di Cassa Forense e Uncat

La riforma fiscale ridisegna il mercato dei servizi legali e punta con decisione sulle aggregazioni professionali. È questo il messaggio che emerge dalla seconda edizione del “Vademecum sulla Fiscalità degli Avvocati”, realizzato da Cassa Forense e dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) e presentato a Roma ieri 26 febbraio.

La guida – aggiornata alle più recenti disposizioni della riforma fiscale e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate – offre un quadro sistematico degli adempimenti fiscali e previdenziali per gli avvocati, in qualunque forma esercitino la professione: dal regime forfetario alle società tra professionisti.

Aggregazioni professionali: conferimenti fiscalmente neutri

Una delle novità più rilevanti riguarda le operazioni di riorganizzazione degli studi legali. Dal giugno 2025, con l’introduzione dell’art. 177-bis del TUIR (D.Lgs. 192/2024), il conferimento di uno studio professionale in una società tra avvocati (STA) è fiscalmente neutro: non genera, cioè, tassazione immediata.

Il principio di neutralità si estende anche a STP, associazioni professionali, società semplici tra professionisti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti mortis causa e gratuiti. Il legislatore ha costruito un sistema unitario che garantisce continuità fiscale e certezza giuridica nelle riorganizzazioni.

Tra gli aspetti evidenziati dal Vademecum c’è il trattamento dell’avviamento: se già iscritto nello studio, il relativo valore fiscale si trasferisce alla società conferitaria, che può continuare ad ammortizzarlo. Restano invece escluse dal trasferimento le perdite pregresse del professionista.

La riforma, nelle intenzioni, mira a favorire l’aggregazione e la modernizzazione delle strutture professionali, anche se – come sottolineato dalla presidente di Cassa Forense, Maria Annunziata – permane una difformità di trattamento che rende ancora, in alcuni casi, più conveniente l’esercizio individuale.

Concordato preventivo biennale: adesione “collettiva”

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), rivisto dal D.Lgs. 81/2025, introduce regole più stringenti per le aggregazioni. Le sorti fiscali del singolo professionista e della struttura collettiva risultano ora strettamente connesse: si aderisce insieme oppure si resta fuori insieme.

Operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o modifiche della compagine sociale nel primo anno di concordato possono determinare l’esclusione dall’accordo con il fisco, soprattutto se comportano un aumento del numero dei soci. Inoltre, un’associazione o una STP non può accedere al CPB se non aderiscono tutti i soci che dichiarano redditi autonomi, e viceversa.

Il sistema punta dunque su coerenza e trasparenza, ma riduce i margini di flessibilità nelle riorganizzazioni.

Rottamazione-quinquies: fuori i debiti con Cassa Forense

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, che consente di definire in via agevolata i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, pagando solo capitale e spese, senza sanzioni e interessi.

La novità rispetto alle precedenti edizioni è l’esclusione dei crediti delle casse professionali privatizzate. Per gli avvocati, quindi, i contributi dovuti all’INPS possono rientrare nella definizione agevolata, mentre quelli dovuti a Cassa Forense restano esclusi, in virtù dell’autonomia finanziaria dell’ente.

Malattia e adempimenti: sospensione dei termini

Tra le norme meno conosciute, ma di forte impatto pratico, c’è la sospensione dei termini fiscali in caso di grave malattia del professionista, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. In presenza di un impedimento temporaneo, l’avvocato può evitare sanzioni per scadenze non rispettate, a condizione che comunichi tempestivamente l’evento agli uffici competenti via PEC o raccomandata, allegando certificazione medica e documentazione idonea.

Una tutela importante, soprattutto per chi gestisce adempimenti tributari anche per conto dei clienti.

Regime forfetario e ordinario: cosa cambia

Sul fronte del regime forfetario, restano confermati i principali limiti: 85.000 euro di ricavi (con uscita immediata oltre i 100.000) e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente compatibili anche per il 2026. Dal 2025 i rimborsi spese non concorreranno più alla formazione del reddito, mentre resta obbligatoria la fatturazione elettronica.

Per il regime ordinario, il D.Lgs. 192/2024 modifica l’art. 54 del TUIR introducendo un principio di “onnicomprensività”: dal 2025 il reddito professionale è determinato su tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo. I rimborsi spese analiticamente riaddebitati al cliente non costituiscono più reddito e non sono soggetti a ritenuta, ma diventano indeducibili per il professionista.

Particolare attenzione va posta alle spese di vitto, alloggio e trasporto (taxi, NCC): con il D.L. 84/2025 l’esclusione dal reddito e la deducibilità sono subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Dal 2026 aumenta inoltre il limite di deducibilità per la previdenza complementare, che sale a 5.300 euro annui. Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza consente infine di destinare alla contribuzione modulare volontaria una quota compresa tra l’1% e il 20% del reddito.


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Caso Almasri, chiuse le indagini su Bartolozzi

La Procura di Roma ha notificato a Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito della vicenda legata al rimpatrio del generale libico Osama Almasri. L’atto, firmato dal procuratore Francesco Lo Voi, rappresenta il passaggio che precede la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di false informazioni rese agli inquirenti.

La decisione arriva dopo mesi di attesa in un clima già fortemente politicizzato. La Camera dei deputati, infatti, aveva annunciato la volontà di promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che per procedere nei confronti della capo di Gabinetto sarebbe necessaria un’autorizzazione parlamentare, analogamente a quanto previsto per i ministri. Procedura che, se formalizzata dall’Ufficio di Presidenza e poi dall’Aula, potrebbe sospendere l’iter giudiziario fino al pronunciamento della Consulta.

Il caso Almasri

La vicenda nasce dall’arresto a Torino, nel gennaio 2025, del generale libico Osama Almasri, responsabile del carcere di Mitiga a Tripoli, su mandato della Corte penale internazionale dell’Aia per presunti crimini contro l’umanità. Due giorni dopo l’arresto, Almasri fu scarcerato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano.

Su quella decisione la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo che coinvolgeva esponenti di governo, tra cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La posizione della premier Giorgia Meloni era stata archiviata, mentre la Camera aveva respinto la richiesta del Tribunale dei ministri di procedere nei confronti degli altri membri dell’esecutivo.

Nel corso dell’inchiesta è emerso il ruolo di Bartolozzi nei giorni in cui il governo decise di non convalidare l’arresto del generale e di procedere al rimpatrio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la capo di Gabinetto sarebbe stata informata fin dalle prime ore successive all’arresto, avrebbe chiesto la massima riservatezza nelle comunicazioni interne e avrebbe partecipato alle riunioni governative in cui fu definita la linea da seguire. Davanti al Tribunale dei ministri avrebbe inoltre fornito una versione dei fatti ritenuta dalle giudici “inattendibile” e “mendace”, circostanza che ha portato alla contestazione del reato di false dichiarazioni.

Le reazioni politiche

L’avviso di conclusione delle indagini ha immediatamente riacceso lo scontro politico.

“Assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità”, ha dichiarato Bartolozzi tramite il proprio legale, confermando l’intenzione di proseguire nel suo incarico.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso “massima e incondizionata fiducia”, manifestando al contempo “perplessità” sulla tempistica dell’iniziativa giudiziaria. “Il mio Capo di Gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma”, ha aggiunto.

Verso la Consulta

Sul piano procedurale, il fascicolo potrebbe ora subire un nuovo stop qualora la Camera decidesse formalmente di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. In tal caso, la Consulta sarebbe chiamata a stabilire se l’azione della Procura abbia invaso le competenze del Parlamento o se, al contrario, l’indagine possa proseguire senza autorizzazione.

I tempi della Corte non sarebbero brevi e la decisione potrebbe arrivare dopo diversi mesi, in un contesto già segnato dal dibattito sulla riforma della magistratura e dal referendum annunciato sul tema.


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Il servizio civile entra nelle carceri: il DAP avvia i primi progetti dedicati

Il sistema penitenziario italiano apre le porte ai volontari del Servizio Civile Universale. Con il nuovo bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) partecipa per la prima volta con propri progetti, attivati in undici istituti distribuiti sul territorio nazionale.

L’iniziativa rappresenta una novità assoluta per l’amministrazione penitenziaria, che entra direttamente nel circuito del servizio civile con percorsi pensati per coinvolgere i giovani in attività a supporto delle funzioni rieducative e dei programmi di reinserimento sociale delle persone detenute.

I volontari selezionati avranno la possibilità di operare accanto al personale già impegnato negli istituti – educatori, operatori e Polizia Penitenziaria – contribuendo a progetti che mettono al centro la dimensione trattamentale e il recupero sociale. Un’esperienza che unisce impegno civico e formazione sul campo, offrendo uno sguardo diretto su un contesto spesso poco conosciuto ma cruciale per il funzionamento dello Stato.

L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare le attività di supporto all’interno degli istituti, dall’altro offrire ai giovani un percorso di crescita personale e orientamento professionale in un ambito complesso e strategico come quello dell’esecuzione penale.


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