Formazione IA obbligatoria per gli avvocati: il conto alla rovescia fino al 23 aprile 2027

Dal 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, che adegua la normativa italiana al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. Il provvedimento introduce per la prima volta, anche per l’avvocatura, un obbligo strutturato di formazione sull’intelligenza artificiale e una possibile rimodulazione dell’equo compenso legata al rischio degli strumenti utilizzati.

L’articolo 47 del decreto stabilisce che i percorsi di formazione iniziale e continua degli iscritti debbano includere l’alfabetizzazione e l’aggiornamento sull’uso dei sistemi di IA, su tre livelli: profili tecnici (funzionamento dei sistemi, tecniche di interrogazione, potenzialità e limiti nell’attività professionale); profili giuridici (disciplina del regolamento IA e delle norme nazionali di attuazione); profili deontologici (responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente e principio antropocentrico richiamato dalla legge 132/2025). Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di formazione continua, da definire nei regolamenti attuativi.

Gli ordini professionali hanno sei mesi dall’entrata in vigore, quindi fino al 23 aprile 2027, per adeguare i propri regolamenti formativi: per l’avvocatura il soggetto competente è il Consiglio Nazionale Forense.

Sul fronte economico, l’articolo 49 apre alla modulazione dell’equo compenso previsto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, in base alla classificazione di rischio del sistema di IA impiegato secondo l’AI Act. I decreti attuativi, attesi entro 12 mesi, dovranno intervenire anche sull’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, specifico per la professione forense. Resta aperto, al momento, se l’utilizzo dell’IA debba comportare un aumento o una riduzione del compenso.

Indipendentemente dal decreto italiano, dal 2 agosto 2026 sono già pienamente operativi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act per chi, come uno studio legale, utilizza sistemi di IA in veste di “deployer”: tra questi, l’obbligo di dichiarare contenuti deepfake e testi generati o manipolati dall’IA su questioni di interesse pubblico, salvo che siano sottoposti a revisione umana con assunzione di responsabilità editoriale. Le sanzioni più severe dell’AI Act, fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, sono pensate per i grandi fornitori; per lo studio legale i rischi concreti restano i provvedimenti del Garante Privacy e i profili di responsabilità disciplinare verso il cliente.

Revolut down in tutta Europa: bloccati conti, pagamenti e prelievi

Dalle 8 di questa mattina Revolut sta registrando un’interruzione sistemica dei propri servizi, con ripercussioni anche sui clienti italiani. All’apertura dell’app compare per molti utenti un messaggio di errore generico — “Qualcosa è andato storto” — con l’invito a riprovare più tardi, mentre risultano bloccati l’accesso al conto e la consultazione del saldo.

In Italia, dove la banca digitale ha da poco superato quota 5 milioni di clienti, le segnalazioni su Downdetector hanno toccato un picco di oltre 1.500 in meno di un’ora. Il disservizio non è circoscritto al login: secondo quanto monitorato, risultano coinvolte quasi tutte le funzionalità principali, dai bonifici — temporaneamente sospesi — ai pagamenti con carta fisica e digitale, fino ai prelievi di contante agli sportelli ATM. Risultano paralizzati anche i servizi accessori: trading azionario, mercato delle criptovalute, i “Salvadanai” e la chat di assistenza clienti in tempo reale.

Revolut ha confermato l’anomalia attraverso i propri canali social e su Reddit, con una nota ufficiale: “Attualmente stiamo riscontrando un’interruzione del servizio che influisce su più funzionalità. Pertanto, potreste riscontrare problemi con la nostra app. Il nostro team di ingegneri è attivamente al lavoro per ripristinare il pieno servizio il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”. Al momento la pagina di stato ufficiale del servizio non ha indicato una causa tecnica del guasto, né un cyberattacco né altre ipotesi: non ci sono finora elementi che facciano pensare a una violazione di dati, ma solo a un’interruzione infrastrutturale. L’azienda non ha fornito una tempistica di risoluzione definitiva.

Il disservizio pone questioni pratiche immediate su inadempimenti contrattuali collegati a pagamenti non eseguiti nei tempi previsti (ad esempio bonifici con scadenza) e sulla documentazione da conservare — screenshot degli errori, comunicazioni ufficiali dell’istituto — a tutela di eventuali richieste di risarcimento per i disagi subiti, specie se il blocco dovesse protrarsi.

Microsoft: “I modelli di frontiera non sono affidabili”, arrivano i guardiani degli agenti AI

Microsoft ha presentato lunedì 19 ottobre nuove funzioni di sicurezza pensate per proteggere le aziende dai rischi legati agli agenti di intelligenza artificiale adottati nei processi di lavoro. La novità principale è Guardian Agents, un sistema di monitoraggio degli assistenti IA aziendali che si inserisce in Project Perception, il programma lanciato da Microsoft lo scorso giugno.

Project Perception era nato come risposta a modelli di hacking offensivo molto potenti, come Mythos e Fable di Anthropic e Daybreak di OpenAI, con uno schema a tre squadre: una “red team” che attacca, una “blue team” che individua le vulnerabilità e una “green team” che le corregge. Quel modello presupponeva minacce esterne. Ora, in un blog pubblicato a inizio ottobre, il ceo Satya Nadella ha avvertito che la minaccia può arrivare dagli stessi agenti che le aziende hanno implementato e pagano, chiedendo di “separare la fornitura di intelligenza dall’autorità su di essa” con sistemi di controllo indipendenti dai laboratori che sviluppano i modelli.

Hayete Gallot, a capo del business sicurezza di Microsoft, ha spiegato che i modelli di frontiera non sono affidabili non per malizia o perché facilmente violabili, ma perché imprevedibili: sono addestrati a completare un compito, non a rispettare le norme o il giudizio di un’organizzazione.

Sul piano tecnico, Microsoft Defender individua ora fino a 60 tipologie di agenti portati in azienda dai dipendenti, tra cui Claude Code, Codex e OpenClaw, limita dinamicamente l’accesso a dati e sistemi in base al compito e richiede l’approvazione di una persona quando un agente sembra prendere decisioni rischiose. Microsoft è inoltre tra i fondatori dell’Open Agent Safety Platform di Nvidia, sostenuta da oltre cento aziende.

Per gli studi legali e i loro clienti che adottano assistenti IA nei processi aziendali, l’annuncio introduce un nuovo standard operativo di riferimento per le valutazioni di compliance e di responsabilità sull’autonomia degli agenti.

Un giorno di lavoro, 60 euro guadagnati: la Cassazione salva la pensione da quasi 20mila euro di taglio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di un pensionato di Ravenna a cui l’Inps aveva chiesto la restituzione di oltre 300 volte quanto guadagnato in un giorno di lavoro, applicando il principio di proporzionalità alle sanzioni per cumulo fra pensione anticipata e reddito.

I fatti risalgono al settembre 2020: il pensionato, titolare di un trattamento Quota 100, aveva lavorato un giorno in un’azienda agricola, percependo circa 60 euro. Nel marzo 2021 l’Inps gli ha notificato la richiesta di restituzione di 19.632,74 euro, corrispondenti all’intera annualità di pensione, per violazione del divieto di cumulo tra pensione anticipata e reddito da lavoro dipendente previsto dalla disciplina Quota 100 — una sanzione pari a oltre 300 volte il guadagno che l’aveva determinata.

Il Tribunale di Ravenna aveva dato ragione al pensionato, assistito dall’avvocata Federica Moschini, ma la Corte d’Appello di Bologna aveva ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell’Inps. La Cassazione ha ora cassato la sentenza d’appello, rinviando la causa a Bologna in diversa composizione.

Nella motivazione, la Corte ha chiarito che la norma sulla Quota 100 vieta il cumulo ma non prevede espressamente la perdita dell’intera pensione annua: “nel silenzio della norma”, sospendere il trattamento per un anno intero non è ammissibile. La decurtazione, scrivono i giudici, deve essere proporzionata al guadagno effettivamente percepito dalla ripresa dell’attività lavorativa, e non un automatismo sanzionatorio sganciato dall’importo in gioco.

Per gli avvocati che si occupano di contenzioso previdenziale, la pronuncia offre un precedente spendibile in tutti i casi di recupero integrale di trattamenti pensionistici a fronte di redditi da lavoro minimi, e segnala un orientamento di legittimità più attento alla proporzionalità delle sanzioni Inps rispetto all’entità della violazione contestata.

Ex Ilva, oggi l’udienza che decide il destino di 7.875 posti di lavoro

Questa mattina alle 10, davanti alle Sezioni Unite civili della Cassazione, si apre l’udienza che può ridisegnare il futuro industriale di Taranto. In discussione c’è il decreto del 27 luglio 2026 con cui la Corte d’Appello di Milano ha ordinato lo stop entro novanta giorni di altiforni, acciaierie e impianti connessi dell’area a caldo dell’ex Ilva, ritenuti dannosi per la salute.

Il procedimento nasce da un’azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.) promossa dall’associazione “Genitori Tarantini”, che chiede non un risarcimento ma l’eliminazione dell’esposizione al rischio. Alla base, la condanna della Corte EDU all’Italia nel caso “Cordella” (2019) per violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, e una pronuncia della Corte di giustizia UE del 2024 secondo cui l’autorizzazione ambientale non può essere rinnovata senza limiti in presenza di pericoli gravi per la salute. Nel merito, i giudici milanesi hanno accertato circa 2.000 tonnellate di amianto ancora negli impianti — causa nota di mesotelioma, la cui incidenza a Taranto risulterebbe quadrupla rispetto all’atteso — e il superamento dei limiti di polveri sottili alla produzione massima autorizzata.

Il quadro si è complicato il 5 ottobre, quando il Procuratore generale della Cassazione ha chiesto di accogliere parte dei ricorsi, sostenendo che la dispersione di amianto non sia stata effettivamente accertata e che il rischio sia stato desunto da dati non più attuali, visto che l’impianto oggi produce 2 milioni di tonnellate l’anno anziché le 6 autorizzate. Il parere non vincola le Sezioni Unite, che possono confermare il decreto, annullarlo o rinviarlo a Milano: in ogni caso senza una riaccensione immediata degli impianti, fermi dal 9 ottobre.

Sul piano occupazionale, i commissari di Acciaierie d’Italia hanno chiesto la cassa integrazione per 8.622 lavoratori del gruppo, di cui 6.964 a Taranto su 7.875 dipendenti (88%); oggi pomeriggio è previsto un confronto al ministero del Lavoro. Per gli avvocati, la pronuncia farà scuola sul bilanciamento fra tutela della salute e continuità produttiva. Dopo cinque giorni di mobilitazione, i sindacati hanno sospeso i presidi in attesa dell’esito.

Niente causa senza pagare: la Consulta salva la preclusione per chi non versa il contributo unificato minimo

Con la sentenza n. 137 del 2026 (decisione dell’8 giugno, depositata il 21 luglio, pubblicata in G.U. n. 29 del 22 luglio), la Corte Costituzionale — relatore Luca Antonini, presidente Giovanni Amoroso — si è pronunciata sull’art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), della legge 207/2024, che ha introdotto il comma 3.1 nell’art. 14 del d.P.R. 115/2002: salvo esenzioni e patrocinio a spese dello Stato, la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non è stato versato il contributo unificato minimo, fissato in 43 euro.

La Cassazione e il giudice di pace di Benevento avevano sollevato la questione lamentando la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia per l’onere economico imposto all’accesso alla giustizia sia per il potere lasciato al cancelliere — un organo amministrativo, non giurisdizionale — di negare l’iscrizione a ruolo. La Consulta ha dichiarato non fondata la censura sul contributo in sé, ritenendo la misura proporzionata data la modesta entità della somma e l’elevata evasione sui crediti di importo minore; ha però riconosciuto che l’attribuzione al cancelliere di un potere sostanzialmente preclusivo del diritto di agire è un profilo problematico rispetto agli stessi parametri costituzionali, dichiarando però la questione inammissibile perché la scelta del rimedio — dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice, concessione di un termine per il pagamento, o un reclamo contro il rifiuto del cancelliere — spetta al legislatore, non alla Corte.

Nel frattempo la norma resta in vigore così com’è, e la casistica concreta mostra già il rischio pratico: a Benevento un’opposizione a decreto ingiuntivo depositata in tempo ma non iscritta per mancato pagamento ha costretto la parte a un nuovo ricorso fuori termine, con richiesta di rimessione in termini. Negli studi legali, in attesa di un intervento del legislatore sul punto lasciato aperto dalla Consulta, verificare l’avvenuto versamento del contributo minimo prima del deposito resta l’unica cautela per non perdere un termine perentorio per una questione di 43 euro.

Confisca, recepita la direttiva Ue: colpiti anche i beni intestati a terzi consapevoli

Con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre e in vigore dal 31 ottobre, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 sul recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la precedente direttiva 2014/42/UE. Il decreto, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 91/2025 (legge di delegazione europea 2024, allegato A n. 11), amplia in modo significativo gli strumenti a disposizione della magistratura per aggredire i patrimoni di origine illecita.

La confisca per equivalente e i beni intestati a terzi

La novità più rilevante riguarda il nuovo articolo 240-ter del codice penale, che introduce la confisca per equivalente degli strumenti del reato: quando i beni utilizzati per commettere il delitto non sono reperibili, il giudice può disporre la confisca di beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato, anche per interposta persona, tenendo conto della gravità del reato e della situazione economico-patrimoniale dell’imputato.

Il nuovo articolo 240-quater c.p. introduce invece la confisca nei confronti dei terzi: se il condannato non dispone di beni di valore equivalente, il giudice può aggredire il patrimonio intestato a un terzo estraneo al reato, a condizione che sia accertato che quest’ultimo fosse consapevole, al momento del trasferimento, dell’intento di sottrarre i beni alla confisca — la fattispecie dei cosiddetti “terzi compiacenti”. Il decreto interviene anche sulla confisca allargata dell’art. 240-bis c.p., ampliando il catalogo dei reati presupposto (tra cui gli artt. 414-bis, 635-quater.1 e 640-ter, secondo comma) e introducendo il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo dell’attività criminosa.

Vendita anticipata dei sequestri e gestione delle cripto-attività

Il Titolo III del decreto disciplina la vendita dei beni sequestrati prima della sentenza definitiva, uno strumento pensato per evitare il deprezzamento di beni deperibili o che richiedono costi di gestione elevati nelle more del giudizio. Il Titolo IV regola invece per la prima volta in modo organico la confisca delle cripto-attività: viene istituito presso il Fondo Unico Giustizia un servizio dedicato alla gestione dei portafogli digitali sequestrati, che dal 31 ottobre assumerà la custodia delle chiavi crittografiche necessarie per operare sui wallet.

Il provvedimento tocca inoltre una serie di norme speciali: l’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) prevede ora la confisca obbligatoria degli strumenti e dei proventi, o del loro equivalente, quando l’associazione è finalizzata a delitti puniti con almeno quattro anni di reclusione; l’art. 416-bis, settimo comma (associazioni di tipo mafioso), introduce la confisca per equivalente dei proventi quando quella diretta non sia possibile. Modifiche analoghe riguardano l’art. 600-septies c.p., l’art. 648-quater c.p., gli artt. 73 e 74, comma 7-bis, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), l’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e gli artt. 255-bis, 255-ter e 259-bis del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Il decreto introduce infine un obbligo di trasmissione annuale di dati alla Commissione europea sull’attività di recupero e gestione dei beni confiscati, in linea con gli standard di monitoraggio previsti dalla direttiva. Le nuove norme impongono fin da subito, a chi assiste indagati, imputati o terzi intestatari di beni, una valutazione preventiva delle operazioni patrimoniali compiute in prossimità di un procedimento penale: la prova della consapevolezza richiesta dall’art. 240-quater c.p. può infatti fondarsi anche su elementi indiziari legati ai tempi e alle modalità del trasferimento, non necessariamente su una confessione esplicita.

Fotocopia in giudizio: quando vale come prova e come contestarla secondo la Cassazione

Nella pratica dei tribunali italiani la maggior parte dei fascicoli viaggia a colpi di fotocopie, non di originali. L’articolo 2719 del codice civile stabilisce che le copie fotografiche o fotostatiche di scritture “hanno la stessa efficacia delle autentiche” quando la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente oppure, più semplicemente, quando non viene espressamente disconosciuta dalla controparte. In pratica: se nessuno contesta che la fotocopia corrisponda all’originale, quella fotocopia produce in giudizio lo stesso effetto probatorio del documento vero e proprio.

Come e quando si disconosce una fotocopia?

Il punto delicato è come e quando si possa contestare quella conformità. Con le ordinanze gemelle nn. 20480 e 20482 del 21 luglio 2025 (Sez. II), la Cassazione ha ribadito che il disconoscimento non può essere generico: la contestazione deve essere chiara, univoca e circostanziata, tale da identificare con precisione il documento e da indicare in cosa consisterebbe la difformità rispetto all’originale. Una clausola di stile, una contestazione “onnicomprensiva” o la semplice richiesta di produrre gli originali — come ribadito anche dall’ordinanza n. 22149/2024 (Sez. I) — non produce alcun effetto, e la fotocopia resta pienamente utilizzabile come prova.

Quanto al momento in cui va sollevato, l’ordinanza n. 5755/2023 (Sez. II, 24 febbraio) ha fissato un criterio di tempestività analogo a quello dell’art. 157, comma 2, c.p.c.: il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza successiva al deposito del documento, o nella prima difesa utile se la parte non compare. Decorso quel momento senza contestazione, la copia si considera definitivamente riconosciuta conforme, principio già affermato in termini sostanzialmente identici dalla Cassazione n. 15856/2004.

Effetti del disconoscimento, querela di falso e processo telematico

Una volta che il disconoscimento è stato validamente sollevato, l’onere di produrre l’originale — o di chiederne la verificazione — passa alla parte che aveva depositato la fotocopia, come chiarito dalla sentenza n. 33769/2019 (Sez. III): se l’originale non viene mai prodotto, la copia perde ogni valore probatorio. Il giudice di merito conserva comunque un margine di apprezzamento: può accertare la conformità della copia all’originale anche attraverso presunzioni o altri elementi istruttori, pure a fronte di un disconoscimento formalmente rituale, come confermato dall’ordinanza n. 7954/2025 (Sez. II) e, in precedenza, dalla sentenza n. 9439/2010.

Un passaggio che genera spesso confusione in udienza è la differenza tra il disconoscimento di conformità e la querela di falso. L’ordinanza n. 24029/2024 (Sez. V, 6 settembre) ha tracciato il confine in modo netto: il “diniego di conformità all’originale”, disciplinato dall’art. 2719 c.c. e dagli artt. 214-215 c.p.c., consente al giudice un accertamento di fatto sulla rispondenza tra copia e originale anche con mezzi diversi dalla verificazione; la querela di falso, invece, è lo strumento riservato a contestare la genuinità intrinseca del documento — ad esempio una sua alterazione o contraffazione — e introduce un autonomo giudizio incidentale con regole proprie, non sostituibile da un semplice disconoscimento.

La questione non riguarda solo la carta: l’ordinanza n. 26200/2024 (Sez. Lavoro) ha esteso lo stesso regime dell’art. 2719 c.c. alle copie informatiche di scritture analogiche, cioè ai documenti cartacei scansionati e depositati telematicamente — una fattispecie che riguarda ormai quotidianamente gli avvocati nel processo civile telematico. Per chi deposita atti e allegati in formato digitale, questo significa che la scansione di un documento cartaceo segue le stesse regole di contestazione e di tempestività appena illustrate, e che conservare l’originale cartaceo fino all’esaurimento dei termini di disconoscimento resta una cautela difensiva tutt’altro che superata dalla digitalizzazione del processo.

Lavitola resta in carcere, il Riesame: “Materiale investigativo granitico”

Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Valter Lavitola, ex editore, ritenuto il mandante dell’attentato dinamitardo messo a segno davanti all’abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Nelle 31 pagine di motivazioni depositate, i giudici respingono punto per punto le richieste della difesa e definiscono “inverosimile” la versione fornita dall’indagato.

Il provvedimento ricostruisce il ruolo di Clesio Tavares Gomes, l’uomo che avrebbe materialmente collocato l’ordigno: secondo i giudici è “del tutto inverosimile” che Gomes abbia agito modificando le modalità dell’attentato senza consultare Lavitola, alla luce del rapporto di fiducia tra i due. Le dichiarazioni dello stesso Lavitola, che ha prima parlato di un incarico limitato a sparare contro il muro, poi di un “mandato in bianco”, vengono giudicate contraddittorie su tre punti: il sopralluogo, le modalità dell’azione e il movente.

Decisivo anche il traffico telefonico che collocherebbe Lavitola e Gomes nei pressi dell’abitazione di Ranucci nel pomeriggio del sopralluogo, smentendo la sua negazione. Confermata l’aggravante del metodo mafioso, legata alle “allarmanti modalità dell’azione” e alle minacce che il giornalista riceve dal 2021, tanto da essere sotto tutela personale. Per il Tribunale resta inoltre concreto il pericolo di fuga: le intercettazioni indicano che Lavitola stava per partire per l’Africa subito dopo l’esecuzione, il 1° luglio scorso, delle misure cautelari contro quattro presunti esecutori materiali.

Gli avvocati Sergio e Arturo Cola, difensori di Lavitola, contestano in particolare la tenuta dell’aggravante mafiosa e hanno già annunciato ricorso in Cassazione. Per gli operatori del diritto penale, il caso resta un banco di prova sull’applicazione del metodo mafioso a contesti estranei alla criminalità organizzata tradizionale.

Garlasco, il Garante sanziona Cairo Editore per le foto del cadavere di Chiara Poggi

Con il provvedimento n. 759 del 23 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Cairo Editore per la diffusione, attraverso un suo settimanale, di immagini del luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi: il corpo riverso sulle scale, imbrattate di sangue, con il viso oscurato ma la scena lasciata in chiaro. La decisione nasce da un reclamo della famiglia Poggi, che aveva denunciato la pubblicazione di una «immagine in chiaro del cadavere della povera Chiara adagiato sugli scalini ricoperti di abbondanti macchie di sangue».

Nel reclamo, la famiglia sosteneva che il servizio giornalistico del 26 marzo 2026 affrontasse «argomenti che non hanno la benché minima attinenza con la scena cruda e raggelante raffigurata nella fotografia», lamentando una lesione della dignità della memoria di Chiara e dei genitori, oltre a una violazione del principio di essenzialità dell’informazione.

Il Garante, pur riconoscendo che il delitto di Garlasco resta una delle vicende giudiziarie più discusse della cronaca nera italiana, ha rilevato che la diffusione di quelle immagini, a distanza di tempo dai fatti, non aggiunge nulla alle notizie né risulta indispensabile a descriverne la dinamica. L’Autorità ha parlato di «continua e morbosa spettacolarizzazione» in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione, ricordando che le regole deontologiche vietano la divulgazione di immagini lesive della dignità della persona anche dopo il decesso.

Nel motivare la decisione, il Garante ha escluso ogni equiparazione con casi in cui immagini crude hanno avuto una riconosciuta rilevanza storica o politica, come le foto di Aldo Moro, o con altri casi di cronaca richiamati dalla difesa, come il decesso di David Rossi: le immagini di Garlasco, osserva l’Autorità, non aggiungono elementi nuovi rispetto a quanto già ampiamente raccontato, né hanno una funzione di denuncia paragonabile. Anche le fotografie degli ambienti della casa di famiglia imbrattati di sangue sono state giudicate non giustificabili sotto il profilo dell’essenzialità informativa.

Lo stesso 23 settembre, con il provvedimento n. 758, il Garante ha sanzionato per gli stessi motivi anche un canale YouTube, segno di un’azione che ha riguardato in parallelo più soggetti editoriali. Per gli avvocati che assistono testate ed emittenti, il doppio provvedimento conferma che il limite dell’essenzialità dell’informazione resta vincolante anche a mesi di distanza dai fatti e non si estingue con la morte della persona ritratta, imponendo una valutazione preventiva del materiale visivo prima della pubblicazione nei casi di cronaca nera a lunga esposizione mediatica.

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