Diritto all’oblio, il Tribunale di Milano impone a Google nuove regole per la deindicizzazione

Il Tribunale di Milano ha accolto l’azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell’associazione Algopolio contro Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. Il provvedimento obbliga il motore di ricerca a cambiare, entro il 15 novembre, le procedure con cui gli utenti chiedono di non veder più comparire certi risultati associati al proprio nome, e a spiegare le ragioni di un eventuale rifiuto.

Di cosa si parla, in concreto

La deindicizzazione è lo strumento con cui, nella pratica, si esercita il cosiddetto diritto all’oblio: la persona chiede al motore di ricerca di escludere alcuni contenuti dai risultati che compaiono cercando il suo nome. Le pagine restano online sul sito di origine, ma diventano molto più difficili da trovare. Il Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali ricollega la materia, in particolare, agli articoli 17 (cancellazione) e 21 (opposizione) – quelli su cui verte la decisione milanese. Dalla sentenza Google Spain della Corte di giustizia Ue del 2014, i gestori dei motori di ricerca devono valutare queste richieste caso per caso, bilanciando la riservatezza dell’interessato con l’interesse del pubblico a essere informato.

Le ragioni dei ricorrenti

Per Vincenzo Morabito, presidente di Algopolio e primo ricorrente, la questione è l’effettività della tutela: “Un diritto esiste realmente solo se una persona è messa nelle condizioni di esercitarlo”. Secondo i ricorrenti, chi si rivolge a Google dovrà ora poter illustrare per intero il proprio caso, allegare la documentazione utile e capire perché una richiesta viene eventualmente respinta.

I ricorrenti sono assistiti dagli avvocati Barbara Randazzo e Ruggero Rudoni (studio Oralex) e da Silvia Cossu e Francesco Dagnino (studio Lexia). Randazzo spiega che il Tribunale ha riletto la normativa europea alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, pretendendo procedure individualizzate e non automatizzate. Cossu sottolinea che anche il riconoscimento della giurisdizione italiana per una controversia di questo tipo rafforza le tutele degli utenti.

La posizione di Google

Google ha dichiarato di non condividere la decisione e di voler presentare appello. Sostiene di avere team dedicati che esaminano ogni singola richiesta, con un processo che definisce rigoroso e conforme alle norme, volto a bilanciare privacy individuale e diritto all’informazione della collettività.

Perché interessa agli studi legali

Per chi assiste clienti in richieste di deindicizzazione, la pronuncia – che dovrà ora superare il vaglio dell’appello – è un precedente da seguire per due aspetti: il modo in cui si costruisce l’istanza (documentazione e motivazione) e l’uso dell’azione collettiva inibitoria come leva sulle modalità con cui una piattaforma gestisce queste richieste. Resta da vedere come Google si organizzerà entro la scadenza del 15 novembre e quali effetti avrà il giudizio di secondo grado.

“Basta IA, solo SI”: Musk rinomina SpaceXAI in SpaceXSI sulla scia di Trump

Elon Musk ha confermato che SpaceXAI cambierà nome in SpaceXSI, segnando il terzo cambio di denominazione nel corso del 2026 per la divisione dedicata all’intelligenza artificiale del gruppo SpaceX.

La conferma è arrivata direttamente da Musk, che rispondendo a una domanda sui social ha scritto: «Sì, faremo quel cambiamento».

La scelta arriva dopo l’ordine esecutivo con cui Donald Trump ha disposto l’utilizzo dell’espressione “super intelligence” al posto di “intelligenza artificiale” nelle comunicazioni ufficiali dei funzionari federali. Musk ha rilanciato immediatamente il nuovo lessico con due messaggi espliciti: «Basta IA. SI. È meglio» e «SpaceX è un’azienda di super intelligenza».

Il nuovo rebranding arriva a distanza di appena novanta giorni dal precedente cambio di nome, quando xAI era diventata SpaceXAI. La riorganizzazione era seguita alla quotazione in borsa di SpaceX, avvenuta a giugno, e all’acquisizione di xAI nel mese di febbraio, operazione che aveva attribuito a SpaceX una valutazione di circa 1.000 miliardi di dollari e a xAI di circa 250 miliardi.

La divisione gestisce Grok, il chatbot integrato nella piattaforma X, utilizzato anche in ambito governativo e militare negli Stati Uniti nell’ambito di un accordo da 200 milioni di dollari siglato nel luglio 2025.

Al momento, tuttavia, il nuovo nome non risulta ancora recepito formalmente sui siti e sui canali ufficiali del gruppo.

La vicenda offre anche uno spunto di carattere giuridico e organizzativo. Per gli studi che assistono società appartenenti a gruppi interessati da frequenti operazioni di rebranding, cambi di denominazione così ravvicinati possono avere conseguenze concrete sulla gestione di contratti, marchi, licenze, documentazione societaria e comunicazioni alle autorità di vigilanza. Un tema ancora più delicato quando riguarda imprese attive in settori strategici, come la fornitura di sistemi di intelligenza artificiale agli enti governativi.

Amministratore di condominio, la delega al direttore dei lavori non lo libera dalla responsabilità

La Corte di Cassazione, sezione civile seconda, si è pronunciata su un caso che riguarda da vicino la prassi quotidiana degli amministratori di condominio: può l’amministratore, incaricato di un’attività straordinaria relativa all’affidamento di un appalto per la manutenzione dell’edificio, esonerarsi da responsabilità delegando la vigilanza sull’esecuzione dei lavori al direttore dei lavori?

Il procedimento origina dal ricorso di un condominio nei confronti del proprio ex amministratore e della compagnia assicurativa di quest’ultimo, a seguito di presunte irregolarità nella gestione di un appalto di manutenzione straordinaria dello stabile. La Corte d’Appello di Ancona aveva in parte respinto le pretese del condominio; la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassando con rinvio la decisione sui punti più rilevanti.

Il principio di diritto affermato è netto: l’amministratore incaricato di un’attività straordinaria che comporti il conferimento di un appalto non può limitarsi ad affidarsi all’impresa esecutrice e al direttore dei lavori, ma deve vigilare attivamente sull’esecuzione del contratto, verificare la qualità dei lavori e la loro conformità al capitolato, autorizzare i pagamenti solo in presenza di un effettivo stato di avanzamento conforme e informare tempestivamente l’assemblea di eventuali difficoltà esecutive.

La Corte ha quindi escluso che il compenso straordinario percepito dall’amministratore per questo tipo di incarico possa essere scisso da un corrispondente obbligo di controllo sostanziale, e non meramente documentale, sull’operato dell’impresa e del direttore dei lavori nominato per l’occasione.

Dati sanitari di un milione di pazienti, il Garante sanziona IQVIA per 7 milioni di euro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato IQVIA Solutions Italy S.r.l. per 7 milioni di euro, al termine di un’istruttoria sul progetto Health Search, che raccoglieva dati sanitari di circa un milione di pazienti attraverso la collaborazione di oltre 800 medici di medicina generale.

L’Autorità ha individuato molteplici violazioni del GDPR: trattamento privo di un’idonea base giuridica e di una adeguata informativa ai pazienti (artt. 5, 9, 12 e 13), assenza di limiti definiti di conservazione dei dati — alcuni risalenti al 2001 — mancata nomina dei medici di base come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28, assenza di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35) e mancata applicazione dei principi di privacy by design.

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione di IQVIA come titolare del trattamento, e non come semplice fornitore tecnologico: secondo il Garante, la società definiva in autonomia le procedure di anonimizzazione, stipulava i contratti con i fornitori software e manteneva la proprietà del database, assumendo così un ruolo sostanziale di titolare.

Decisiva è stata la bocciatura della tesi difensiva sull’anonimizzazione: il codice identificativo univoco assegnato a ciascun paziente (Pat ID), combinato con informazioni cliniche longitudinali dettagliate, consentiva comunque l’isolamento e la re-identificazione dei singoli pazienti. Oltre 3.370 pazienti risultavano identificabili direttamente, di cui 3.080 con associati dati sanitari. La decisione richiama i principi della sentenza SRB della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2025 sulla valutazione caso per caso della pseudonimizzazione.

Tra le attenuanti, il Garante ha considerato la cessazione, dal 2023, dei trasferimenti di dati da parte dei medici coinvolti e la collaborazione procedurale della società. A IQVIA sono stati concessi 120 giorni per sanare le violazioni o procedere a un’anonimizzazione effettiva gestita direttamente dai medici.

Pignoramento immobiliare, il blocco scatta con la notifica: la trascrizione non è decisiva

Con l’ordinanza n. 25905/2026, depositata il 29 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha preso posizione su una questione che incide direttamente sulla pratica quotidiana dell’esecuzione immobiliare: da quale momento il pignoramento produce i propri effetti nei confronti del debitore e dei terzi, se dalla notifica dell’atto oppure dalla successiva trascrizione nei registri immobiliari.

La Corte ha chiarito che il procedimento si articola in due fasi distinte sul piano degli effetti.

Nella prima, l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento al debitore: da quel preciso istante, afferma l’ordinanza, “il debitore subisce il vincolo di indisponibilità” sul bene.

Nella seconda fase, la trascrizione nei registri immobiliari rende il vincolo conoscibile e opponibile ai terzi, ma non è questo il momento in cui il vincolo giuridicamente sorge: la trascrizione ha dunque funzione dichiarativa di pubblicità, non costitutiva dell’effetto.

La distinzione, apparentemente tecnica, ha una ricaduta pratica rilevante per una categoria di soggetti spesso trascurata in questo tipo di contenzioso: i conduttori di immobili sottoposti a esecuzione.

Chi continua a versare il canone di locazione al proprietario-debitore dopo la notifica del pignoramento ma prima della trascrizione rischia infatti di dover pagare due volte: una al locatore, non più legittimato a incassare per effetto del vincolo già sorto, e una al custode o al creditore procedente.

La Corte ha ricondotto la soluzione alla tutela prioritaria del creditore procedente, richiamando l’art. 2918 del codice civile, che comunque limita il riconoscimento dei pagamenti anticipati del canone a un solo anno, indipendentemente dalla buona fede del conduttore. Anche il conduttore in buona fede, che non poteva conoscere il pignoramento prima della sua trascrizione, non è quindi pienamente tutelato dalla norma.

Per gli avvocati che assistono locatori, conduttori o creditori procedenti, la pronuncia impone una rivisitazione delle prassi di verifica: prima di consigliare il pagamento o l’incasso di un canone su un immobile potenzialmente oggetto di procedura esecutiva, diventa necessario considerare anche l’eventualità di una notifica già avvenuta ma non ancora trascritta, circostanza che gli ordinari controlli in Conservatoria non sono in grado di intercettare.

TSO, la Consulta impone il difensore d’ufficio: senza avvocato la convalida è incostituzionale

Con la sentenza n. 157/2026, decisa il 6 luglio e depositata il 2 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) sia assistito dalle garanzie della difesa tecnica.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze nel corso di un procedimento riguardante un paziente psichiatrico che contestava il proprio TSO. La Corte ha accolto la censura, qualificando il trattamento sanitario obbligatorio come una misura coercitiva che incide sul nucleo stesso della libertà personale: un’intrusione di tale intensità, per i giudici costituzionali, non può restare priva delle garanzie difensive previste dall’art. 24 della Costituzione.

Il punto più rilevante della decisione riguarda la scelta tra difesa facoltativa e difesa obbligatoria: la Corte ha escluso che sia sufficiente consentire alla persona di nominare un avvocato se lo desidera, perché un sistema di difesa meramente eventuale rischierebbe di lasciare proprio i soggetti più vulnerabili privi di tutela. Chi è sottoposto a TSO può infatti non avere la lucidità per attivarsi e nominare un legale, e chi non ha risorse economiche potrebbe comunque non riuscire ad accedere a un difensore di fiducia: una differenza di trattamento che la Corte ha ritenuto discriminatoria.

La Consulta ha quindi imposto un meccanismo di difesa tecnica obbligatoria: la persona deve essere informata, al momento della ricezione dell’ordinanza sindacale che dispone il TSO, del diritto di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, sarà il giudice tutelare a designare un difensore d’ufficio. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, deve ricevere tempestiva comunicazione del procedimento, partecipare all’audizione della persona prima della convalida ed essere informato del decreto di convalida o di rigetto.

La pronuncia riguarda sia la fase di convalida iniziale sia quella di eventuale proroga del trattamento, e si inserisce in un filone giurisprudenziale della Corte già avviato con la precedente sentenza n. 76/2025 sulla tutela giurisdizionale dei soggetti sottoposti a TSO.

Per gli avvocati, la decisione apre un ambito di attività nuovo e di rilievo pratico immediato: i giudici tutelari dovranno dotarsi di elenchi di difensori reperibili per le designazioni d’ufficio nei procedimenti di convalida, con tempi di nomina necessariamente rapidi vista la natura urgente del procedimento; gli ordini professionali e i consigli dell’avvocatura dovranno verosimilmente organizzare i relativi turni, come già avviene per altre forme di difesa d’ufficio urgente.

NIS, ottobre è il mese della verità: scade il termine per le misure di sicurezza di base

Nota bene editoriale sulla data: il Vademecum pubblicato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è legato all’approssimarsi della scadenza operativa che il documento stesso fissa. Il documento fornisce indicazioni generali sugli obblighi principali e sulle scadenze per i soggetti NIS (Network and Information Systems) in Italia, toccando le procedure di registrazione, l’aggiornamento delle informazioni e la categorizzazione delle attività richiesta dal quadro normativo gestito dall’ACN.

Il punto più urgente riguarda proprio ottobre 2026: è il termine entro cui i soggetti iscritti per la prima volta nel registro NIS nel corso del 2025 devono completare l’implementazione delle misure di sicurezza di base previste dalla normativa. Si tratta di un adempimento sostanziale, non meramente formale, che espone l’ente inadempiente alle sanzioni previste dal quadro NIS in caso di controllo.

Accanto a questa scadenza “a termine fisso”, il Vademecum ricorda l’obbligo ricorrente — dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno — di rinnovo o aggiornamento della registrazione online tramite il portale dei servizi dell’ACN, condizione necessaria per restare nella constituency NIS e continuare ad accedere ai servizi di supporto dell’Agenzia.

Tra gli obblighi sostanziali richiamati: l’aggiornamento periodico dei dati condivisi con l’ACN per rafforzare la protezione dei sistemi informativi e la resilienza della catena di fornitura, e lo svolgimento di un’analisi di impatto semplificata, secondo modelli standardizzati, i cui esiti vanno comunicati all’Agenzia per determinare requisiti di sicurezza proporzionati al profilo di rischio dell’ente.

Per i professionisti che assistono soggetti NIS — in particolare PMI di nuova classificazione — la scadenza di ottobre è un’occasione concreta per una verifica di compliance mirata, prima che eventuali omissioni vengano rilevate in sede di controllo.

Fondo patrimoniale, l’Erario non ha corsia preferenziale: l’art. 170 c.c. frena anche l’ipoteca esattoriale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25112/2026 è tornata su uno dei nodi più ricorrenti nel contenzioso tra Fisco e contribuenti dotati di fondo patrimoniale.
Si tratta di stabilire se la protezione prevista dall’art. 170 del codice civile — che limita l’esecuzione sui beni conferiti in fondo ai soli debiti contratti per i bisogni della famiglia — valga anche di fronte a un’iscrizione ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione fondata sull’art. 77 del DPR 602/1973.

La risposta della Corte è netta: sì. L’ipoteca esattoriale, pur avendo natura cautelare e pur originando da un credito tributario, non sfugge ai limiti del codice civile. Come si legge nel provvedimento, la disciplina che condiziona l’esecuzione sui beni del fondo si applica “anche all’iscrizione ipotecaria non volontaria, compresa quella di cui all’art. 77 del DPR 602/1973”. In altre parole, l’Erario non gode di un regime di favore rispetto a un qualsiasi altro creditore quando intende aggredire beni vincolati in un fondo patrimoniale regolarmente costituito.

La Cassazione ribadisce che l’esecuzione — e dunque anche l’iscrizione ipotecaria che ne è presupposto — resta possibile soltanto se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia, oppure se il creditore, al momento del sorgere del credito, ignorava incolpevolmente l’estraneità del debito a tali bisogni. Il carattere cautelare dell’ipoteca esattoriale non costituisce quindi un’eccezione a questo principio generale.

Sul piano pratico, l’ordinanza conferma che l’onere della prova grava sul contribuente, chiamato a dimostrare tre circostanze cumulative: la regolare costituzione del fondo, l’estraneità del debito tributario ai bisogni familiari e, elemento spesso decisivo, la conoscenza (o conoscibilità) di tale estraneità da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al momento dell’iscrizione.

La Corte conferma inoltre un’interpretazione estensiva della nozione di “bisogni della famiglia“, che la giurisprudenza tende a includere anche i redditi d’impresa quando sostengono il mantenimento del nucleo familiare, imponendo una valutazione caso per caso piuttosto che esclusioni categoriche.

La pronuncia offre una base solida per impugnare le iscrizioni ipotecarie esattoriali su beni in fondo patrimoniale: il ricorso va proposto davanti al giudice tributario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992, pena la decadenza dall’impugnazione.

Trasferimento con la 104 e madre già morta: la giudice di Milano nella bufera

Una magistrata in servizio alla Corte d’Appello di Milano ha chiesto il trasferimento a un altro ufficio dello stesso distretto, motivandolo con la necessità di assistere la madre gravemente malata ai sensi della legge 104/1992. La richiesta, inizialmente, non aveva avuto seguito immediato: i vertici dell’ufficio giudiziario milanese avevano infatti chiesto alla magistrata di completare prima la definizione dei procedimenti a lei assegnati, facendo slittare la pratica di alcuni mesi.

Di fronte a questo rinvio, la magistrata si è rivolta direttamente al ministro della Giustizia Carlo Nordio, inviando una lettera con cui sollecitava la revoca del provvedimento di rinvio e allegando la documentazione relativa ai benefici della legge 104. Gli uffici ministeriali di Roma, sulla base di quella documentazione, hanno accolto la richiesta e disposto il trasferimento con procedura accelerata, bypassando di fatto il rinvio deciso in sede locale.

È a questo punto che la vicenda cambia volto. Dagli uffici di Milano è arrivata una segnalazione che ha riportato il caso all’attenzione: la madre della magistrata, secondo quanto ricostruito, risultava deceduta già da alcuni giorni nel momento in cui la documentazione per il trasferimento accelerato veniva trasmessa al Ministero. Poiché i benefici della legge 104 decadono automaticamente con la morte della persona assistita, il presupposto stesso della richiesta urgente risultava, a quella data, già venuto meno.

Milano sospetta che la magistrata fosse già a conoscenza del decesso nel momento in cui ha sollecitato l’accelerazione presso il Ministero, e non lo abbia comunicato. Per questo motivo il trasferimento, concesso in via d’urgenza, è stato nuovamente ricondotto ai tempi originariamente previsti dall’ufficio di appartenenza, che restano quindi legati alla chiusura dei procedimenti pendenti.

Il fascicolo potrebbe ora essere trasmesso alla Procura di Brescia, competente in via esclusiva — per effetto delle regole sulla competenza per i reati commessi dai magistrati del distretto di Milano — a valutare la rilevanza penale della condotta, con un’ipotesi di falso nella documentazione presentata a sostegno dell’istanza. Non risultano, al momento, né il nome della magistrata né dichiarazioni ufficiali di CSM o ANM sulla vicenda, che resta sinora ricostruita solo attraverso fonti giornalistiche.

Terremoto a Palermo: la Procura chiede l’arresto dell’ex vicepresidente della Regione Armao, coinvolti anche due avvocati

La Procura della Repubblica di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari l’applicazione di misure cautelari nei confronti di nove persone nell’ambito di un’inchiesta per corruzione che coinvolge i vertici della Commissione tecnica specialistica (CTS) della Regione Siciliana, l’organo che rilascia le autorizzazioni ambientali per i grandi progetti industriali ed energetici che si insediano sull’isola.

L’indagato principale è Gaetano Armao, avvocato, ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Siciliana, che ha presieduto la CTS fino all’agosto 2026. Insieme a lui risultano indagati il deputato dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Geremia Lombardo (Movimento per l’Autonomia, nipote dell’ex governatore Raffaele Lombardo), l’avvocato Pierluigi Matta e sei tra manager e imprenditori — Giuseppe Argirò, Marco Gentile Malacarne, Benedetta Costanzo, Luigi Zancla, Mario Lupo e Sergio Vella. Le accuse contestate sono corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, in relazione a un presunto sistema di mazzette finalizzato a orientare i pareri della Commissione su pratiche autorizzative di rilievo economico.

Nella mattinata di oggi sono scattate perquisizioni nelle abitazioni e negli studi professionali di Armao, sia a Palermo sia a Roma, oltre che negli uffici regionali competenti. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per otto dei nove indagati e il divieto di dimora per il restante; il procedimento è ora nelle mani del GIP, che dovrà valutare la richiesta cautelare prima di eventuali interrogatori di garanzia.

Tra gli indagati figurano due professionisti legali, Armao e Matta, chiamati a rispondere di un’accusa che, se confermata, aprirebbe anche un fronte disciplinare davanti ai rispettivi Consigli dell’Ordine, oltre a quello penale. Resta fermo, in questa fase, il principio della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva: si tratta per ora di una richiesta cautelare della Procura, non di una misura già disposta né di una condanna.

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