L’Italia si prepara a compiere un nuovo passo nell’attuazione dell’AI Act europeo. È infatti pronto per l’esame del Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che dovrà armonizzare l’ordinamento nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, introducendo regole specifiche per l’utilizzo della tecnologia nei settori più sensibili.
Il provvedimento parte da un principio generale: i sistemi di intelligenza artificiale possono essere impiegati come strumenti di supporto alle attività umane, ma non possono sostituire le decisioni delle persone. Per questo motivo viene previsto l’obbligo di una supervisione umana documentata, tracciabile e affidata a personale appositamente individuato.
Particolare attenzione viene riservata alle attività delle forze di polizia. Il decreto consente l’impiego dell’intelligenza artificiale per analizzare dati biometrici e supportare attività di identificazione, ma stabilisce che tali strumenti non possano costituire l’unica base per assumere decisioni che riguardano i cittadini. Gli operatori dovranno inoltre ricevere una formazione specifica sui rischi connessi ai sistemi di IA, comprese le cosiddette “allucinazioni” algoritmiche e gli aspetti legati alla protezione dei dati personali.
Tra le novità più significative figura la possibilità di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità particolarmente delicate, come la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestri o di tratta. Tuttavia, l’utilizzo sarà subordinato a controlli stringenti: autorizzazione e vigilanza dell’autorità giudiziaria, registrazione delle operazioni, valutazione preventiva dell’impatto sui diritti fondamentali e successiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Lo schema prevede inoltre l’impiego dell’intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza per il riconoscimento facciale successivo ai fatti, limitatamente all’identificazione di soggetti già indiziati di reato. Anche in questo caso viene ribadito il divieto di fondare decisioni esclusivamente sui risultati prodotti dagli algoritmi.
Il decreto affronta poi il tema delle responsabilità. Nel codice penale viene introdotta una nuova fattispecie di reato legata alla mancata adozione delle misure di sicurezza previste per i sistemi di IA ad alto rischio o alla loro alterazione illecita. Tra le condotte sanzionate rientra anche l’omissione dei controlli umani obbligatori. Le conseguenze potranno ricadere non solo sulle persone fisiche responsabili, ma anche sulle aziende, attraverso il meccanismo della responsabilità amministrativa degli enti previsto dal decreto legislativo 231/2001.
Un altro fronte riguarda la lotta ai contenuti artificiali illeciti. Il testo introduce strumenti che consentono il sequestro preventivo di materiali online generati tramite intelligenza artificiale quando ne ricorrano i presupposti di legge.
Particolarmente rilevanti risultano anche le disposizioni in materia di risarcimento del danno. Chi riterrà di aver subito un pregiudizio causato dall’utilizzo di un sistema di IA potrà beneficiare di strumenti probatori rafforzati. Il giudice avrà infatti il potere di ordinare la produzione di documentazione tecnica e informazioni sul funzionamento dell’algoritmo. Il mancato adempimento a tale ordine potrà incidere negativamente sulla posizione processuale della parte chiamata a rispondere del danno.
Inoltre, quando il danno derivi dalla violazione degli obblighi previsti dall’AI Act, il nesso tra comportamento illecito e conseguenze dannose potrà essere presunto dal giudice, alleggerendo l’onere probatorio per il soggetto danneggiato. Viene infine riconosciuta la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile.
Il decreto contiene anche norme transitorie per consentire l’adeguamento dei sistemi già in uso presso le amministrazioni e le forze di polizia. Gli operatori avranno un periodo di tempo per conformare le piattaforme in fase di sviluppo o acquisizione ai nuovi standard, in attesa dell’entrata a regime delle disposizioni europee.
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