Depositi UNEP respinti? Il problema è nell’anagrafica dell’ufficio, non nel software

Negli ultimi giorni alcuni professionisti hanno segnalato il rigetto di depositi telematici destinati all’UNEP a causa della mancata compilazione del campo “Avvocato”, elemento indispensabile affinché l’ufficio possa accettare il deposito.

Una situazione che, a prima vista, potrebbe far pensare a un’anomalia del software di deposito. Le verifiche tecniche svolte hanno però portato a una conclusione diversa: gli schemi ministeriali utilizzati per il deposito risultano infatti aggiornati e il file XML viene generato e validato correttamente secondo le specifiche previste. Il problema, quindi, non è riconducibile al software utilizzato per il deposito telematico e può manifestarsi indipendentemente dall’applicativo impiegato.

A chiarire l’origine dell’anomalia è stata la stessa assistenza del Ministero della Giustizia. Secondo quanto comunicato, il campo “Avvocato” non viene valorizzato quando i dati del professionista risultano incompleti nell’anagrafica del GSU (Gestione Servizi UNEP) dell’ufficio giudiziario destinatario del deposito. In altre parole, il deposito viene predisposto correttamente, ma l’ufficio non riesce ad acquisire le informazioni necessarie perché la propria banca dati contiene un’anagrafica incompleta o non aggiornata.

L’anomalia si verifica tipicamente in occasione del primo deposito telematico effettuato presso un determinato UNEP. In questa fase, infatti, l’anagrafica del professionista potrebbe non essere ancora presente o risultare incompleta nel sistema GSU dell’ufficio giudiziario. Una volta creata o aggiornata correttamente, i successivi depositi presso lo stesso ufficio non dovrebbero più presentare questa criticità.

La soluzione, in questi casi, non richiede alcun intervento da parte dell’avvocato sul deposito già predisposto né modifiche al software utilizzato. È invece l’ufficio giudiziario interessato che deve richiedere l’aggiornamento dell’anagrafica, rivolgendosi al CISIT competente oppure aprendo un ticket di assistenza presso i canali ministeriali.

Una volta aggiornati i dati presenti nel GSU, il problema viene risolto e il deposito può essere acquisito correttamente.

Per gli avvocati è quindi importante sapere che, quando il deposito viene respinto perché il campo “Avvocato” risulta non compilato, pur in presenza di un file XML correttamente validato, il problema potrebbe dipendere dall’anagrafica del professionista presente nel GSU dell’ufficio giudiziario. In questi casi è opportuno rivolgersi al cancelliere dell’ufficio interessato, che potrà verificare l’anagrafica ed eventualmente provvedere alla modifica dei dati oppure aprire un ticket di assistenza, così da consentire la corretta acquisizione del deposito.

In caso di dubbi o di anomalie nei depositi telematici, il servizio di assistenza di Servicematica resta a disposizione degli utenti per effettuare le verifiche preliminari e aiutare a individuare l’origine del problema. Quando l’anomalia dipende dalle anagrafiche dell’ufficio giudiziario, il supporto può inoltre fornire le indicazioni necessarie per indirizzare correttamente la segnalazione all’UNEP competente, evitando inutili perdite di tempo.


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Acquisti online extra-UE, scatta il nuovo dazio europeo sui piccoli pacchi

Comprare prodotti da piattaforme come Shein, Temu o AliExpress potrebbe diventare meno conveniente. Da oggi l’Unione europea introduce un nuovo dazio temporaneo di 3 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE con un valore dichiarato inferiore a 150 euro, una misura destinata a incidere su milioni di acquisti effettuati ogni giorno dai consumatori europei.

L’intervento rientra nella più ampia strategia di Bruxelles per rafforzare i controlli sulle importazioni di basso valore e ridurre gli squilibri concorrenziali tra i venditori europei e i grandi operatori dell’e-commerce internazionale. Secondo la Commissione europea, una parte significativa dei piccoli pacchi in ingresso nel mercato unico presenta infatti dichiarazioni doganali inesatte oppure contiene prodotti che non rispettano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Il nuovo prelievo non viene calcolato sul numero degli articoli acquistati, ma sulla loro classificazione doganale. Ciò significa che un ordine composto esclusivamente da prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica sconterà un solo dazio di 3 euro. Se, invece, nello stesso acquisto sono presenti beni appartenenti a categorie differenti, il contributo verrà applicato per ciascuna classificazione tariffaria, aumentando l’importo complessivo dovuto.

Gli adempimenti doganali e il pagamento del dazio saranno gestiti dal venditore o dall’importatore nell’ambito delle procedure di sdoganamento, senza richiedere un intervento diretto dell’acquirente.

Accanto a questa novità resta però aperto il capitolo relativo ai costi di gestione delle spedizioni. Nell’ambito della riforma del sistema doganale europeo è infatti prevista anche una cosiddetta handling fee, un contributo destinato a coprire le attività amministrative legate allo sdoganamento dei pacchi. Diversamente dal nuovo dazio, questa commissione non riguarda il valore della merce, ma i costi operativi sostenuti durante le procedure di importazione.

Sul fronte italiano, il calendario segue invece tempi diversi. Il contributo nazionale di 2 euro previsto dalla legge di bilancio per le spedizioni di modesto valore provenienti da Paesi extra-UE non entrerà immediatamente in vigore: la sua applicazione è stata infatti rinviata al mese di ottobre, evitando almeno per il momento il cumulo con il nuovo prelievo europeo.


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Responsabilità del professionista, la Cassazione ridefinisce i confini del concorso negli illeciti tributari

Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione stanno modificando in modo significativo il quadro della responsabilità dei professionisti nelle violazioni tributarie commesse dai propri clienti. Un’evoluzione interpretativa destinata ad avere effetti concreti sull’attività quotidiana di commercialisti, consulenti fiscali e intermediari, chiamati oggi a prestare ancora maggiore attenzione nella gestione degli incarichi.

Dalla responsabilità esclusiva della società al concorso del professionista

Per molti anni la giurisprudenza aveva interpretato la normativa sulle sanzioni tributarie nel senso che, quando la violazione riguardava una società dotata di personalità giuridica, la responsabilità amministrativa restasse confinata all’ente stesso. Di conseguenza, salvo casi eccezionali di società fittizie o utilizzate come schermo illecito, il professionista esterno non veniva normalmente coinvolto nelle contestazioni.

Negli ultimi due anni questo orientamento è progressivamente cambiato.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la disciplina che attribuisce le sanzioni alla persona giuridica non impedisce di contestare un concorso nell’illecito a soggetti esterni qualora abbiano fornito un contributo concreto alla violazione fiscale. In altre parole, il consulente può essere chiamato a rispondere quando abbia partecipato, favorito o consapevolmente agevolato comportamenti contrari alla normativa tributaria.

Nessun automatismo, ma maggiore attenzione

L’indirizzo della Cassazione non mira a colpire il professionista che svolge correttamente il proprio lavoro, bensì chi partecipa attivamente alla costruzione di operazioni elusive o fraudolente.

Le sentenze finora pronunciate riguardano infatti situazioni caratterizzate da condotte particolarmente gravi: operazioni prive di reale sostanza economica, violazioni sistematiche, utilizzo di schemi artificiosi o altre irregolarità difficilmente riconducibili a semplici errori professionali.

Resta però un elemento di incertezza. I principi formulati dalla Corte sono espressi in termini generali e fanno riferimento a concetti come “contributo causale”, “diligenza qualificata” e “obblighi di controllo” derivanti dal mandato professionale, senza individuare confini perfettamente definiti.

Proprio questa ampiezza interpretativa ha alimentato le preoccupazioni della categoria.

Le rassicurazioni dell’Amministrazione finanziaria

Sul punto sono arrivate indicazioni rassicuranti da parte del Ministero dell’Economia e dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui non esisterà alcun automatismo nell’attribuzione della responsabilità al consulente.

Ogni eventuale contestazione dovrà essere preceduta da una valutazione puntuale del ruolo effettivamente svolto dal professionista, verificando se vi sia stato un concreto contributo alla realizzazione dell’illecito.

L’obiettivo dichiarato rimane quello di perseguire le ipotesi di reale compartecipazione e non di estendere indiscriminatamente la responsabilità a chi presta assistenza tecnica.

Le cautele operative diventano fondamentali

Alla luce del nuovo scenario interpretativo, assume ancora maggiore importanza adottare procedure documentali rigorose durante tutto il rapporto professionale.

Tra le principali buone pratiche rientrano:

  • predisporre lettere d’incarico dettagliate, specificando con precisione l’ambito dell’attività affidata;
  • acquisire e conservare tutta la documentazione fornita dal cliente;
  • richiedere conferme scritte per operazioni fiscalmente particolarmente delicate;
  • segnalare tempestivamente eventuali anomalie o incoerenze riscontrate nella documentazione;
  • formalizzare per iscritto il proprio dissenso quando le scelte del cliente appaiano non conformi alla normativa;
  • ottenere una conferma espressa qualora il contribuente decida di proseguire nonostante il parere contrario del consulente;
  • valutare, nei casi più gravi, la rinuncia all’incarico quando emergano dati manifestamente falsi o operazioni chiaramente fittizie.

Pur non costituendo sempre una causa di esclusione della responsabilità, tali comportamenti possono rappresentare un importante elemento probatorio a favore del professionista.

Possibili interventi del legislatore

Accanto all’evoluzione giurisprudenziale, si guarda ora anche a un possibile intervento normativo che renda più prevedibili i confini della responsabilità dei consulenti.

Tra le ipotesi prospettate figurano l’introduzione di specifiche tutele per il professionista che abbia documentato il proprio dissenso rispetto alle scelte del cliente, il riconoscimento di effetti esimenti per determinate condotte diligenti e, nei casi più estremi, l’obbligo di rinunciare all’incarico, secondo un modello già noto nella disciplina antiriciclaggio.


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Violenza di genere e giustizia digitale: Nordio a Berlino per il vertice del Gruppo Vendôme

Roma, 30 giugno 2026. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio in missione a Berlino per la riunione del Gruppo Vendôme. L’incontro, promosso dall’omologa tedesca, Stefanie Hubig, vede la presenza dei Ministri dei Paesi membri e del Commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael McGrath.

All’ordine del giorno i temi relativi a: prevenzione e protezione per contrastare la violenza di genere; violenza online e resilienza dei sistemi di giustizia, intesa come la capacità degli ordinamenti nazionali di adattarsi alle nuove sfide poste dalle tecnologie e dalle più pressanti sfide globali, senza snaturare la difesa dello Stato di diritto né far venire meno la necessaria fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il Gruppo Vendôme, nato nel 2018 su iniziativa francese a seguito della lunga scia di attentati terroristici subiti da diversi Paesi europei, riunisce i Ministri della Giustizia di Italia, Francia, Spagna, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo.


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Contabilità e dichiarazioni fiscali, nessun compenso a chi esercita senza iscrizione all’albo

Una società che svolge attività di elaborazione dati, contabilità e predisposizione di dichiarazioni fiscali senza essere iscritta all’albo professionale non può pretendere il pagamento delle proprie prestazioni se queste rientrano tra quelle riservate ai professionisti abilitati. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, destinata ad avere effetti rilevanti nei rapporti tra imprese, professionisti e centri di elaborazione dati.

La vicenda trae origine da una controversia relativa ad attività svolte tra il 2009 e il 2013, comprendenti la tenuta delle scritture contabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni tributarie. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento avanzata dal prestatore, mentre la Corte d’Appello aveva successivamente riconosciuto un corrispettivo, ritenendo che le prestazioni non appartenessero alle attività riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro.

La Suprema Corte ha invece censurato tale ricostruzione, osservando che il giudice di merito non aveva verificato adeguatamente se le attività concretamente svolte rientrassero tra quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 139 del 2005, che regola l’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

L’ordinanza richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, già espresso dalla Cassazione nel 2024, secondo cui la tenuta della contabilità aziendale, la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e l’esecuzione dei relativi adempimenti, quando vengono svolte in modo continuativo, organizzato e dietro corrispettivo da soggetti privi dell’iscrizione all’albo, costituiscono esercizio abusivo della professione.

Le conseguenze non sono soltanto di natura disciplinare o penale. Sul piano civilistico, infatti, la Cassazione ribadisce che il contratto stipulato per lo svolgimento di attività professionali riservate è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 del Codice civile. La nullità comporta che il rapporto contrattuale è privo di effetti fin dall’origine e impedisce al soggetto non abilitato di ottenere il pagamento della prestazione.

Particolarmente significativo è il chiarimento fornito dalla Corte sul piano economico. Il soggetto che abbia esercitato abusivamente un’attività riservata non può invocare neppure l’azione di arricchimento senza causa per ottenere un compenso. In altre parole, se viene accertato che le prestazioni erano riservate agli iscritti all’albo, il professionista abusivo perde qualsiasi titolo giuridico per rivendicare la retribuzione del lavoro svolto.

La Cassazione non ha tuttavia deciso definitivamente la controversia. L’ordinanza dispone il rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, affinché accerti concretamente la natura delle prestazioni rese e stabilisca se esse ricadessero tra quelle riservate ai professionisti iscritti all’albo. Solo all’esito di tale verifica sarà possibile confermare la nullità del contratto e le conseguenze economiche derivanti dall’esercizio abusivo della professione.

La decisione assume particolare rilievo anche nell’attuale contesto della digitalizzazione degli adempimenti fiscali. L’ampia diffusione di software gestionali, servizi di outsourcing amministrativo e piattaforme di elaborazione dati non modifica infatti il principio affermato dalla Corte: quando l’attività svolta implica prestazioni professionali riservate dalla legge, la tecnologia costituisce uno strumento operativo, ma non sostituisce i requisiti di abilitazione previsti dall’ordinamento. La trasformazione digitale, dunque, non elimina il perimetro delle professioni regolamentate né attenua le garanzie poste a tutela dei contribuenti e del corretto esercizio delle attività professionali.


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PA digitale, l’OCSE: l’Italia cresce ma resta il nodo dei servizi ai cittadini

L’Italia continua a rafforzare la propria trasformazione digitale, ma il passaggio decisivo non riguarda più le infrastrutture tecnologiche. Secondo il Digital Government Outlook 2026 dell’OCSE, il Paese ha consolidato le basi del governo digitale, mentre la sfida si sposta sulla capacità di progettare servizi pubblici realmente centrati su cittadini e imprese.

L’analisi fotografa un percorso in evoluzione. Nel Digital Government Index 2025, l’Italia raggiunge un punteggio complessivo di 0,67, in crescita di 0,09 punti rispetto al 2023, pur restando leggermente al di sotto della media OCSE, pari a 0,70. Un risultato che conferma gli effetti delle politiche di digitalizzazione avviate negli ultimi anni e degli investimenti sostenuti attraverso il PNRR.

Tra gli aspetti più positivi emerge la gestione dei dati pubblici. L’Italia ottiene infatti 0,77 nell’indicatore relativo alla Data-driven Public Sector, superando la media OCSE (0,74), e 0,73 nella dimensione Open by Default, contro una media di 0,59. Si tratta di risultati che testimoniano il rafforzamento delle politiche di interoperabilità, trasparenza e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Il rapporto attribuisce particolare rilievo all’ecosistema nazionale dell’interoperabilità, costruito attorno alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che consente alle amministrazioni di scambiarsi informazioni tramite API sicure, applicando il principio europeo del once only, secondo cui cittadini e imprese non dovrebbero fornire più volte gli stessi dati. A completare il sistema contribuiscono il catalogo nazionale delle API, il catalogo semantico dei dati pubblici e il programma delle banche dati di interesse nazionale, strumenti destinati a favorire una cooperazione sempre più efficace tra le amministrazioni.

L’OCSE riconosce inoltre gli investimenti compiuti nello sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti pubblici. Vengono richiamate la piattaforma Syllabus, l’Accademia dei Comuni Digitali promossa da ANCI e il programma Repubblica Digitale, considerati elementi strategici per accompagnare l’evoluzione della PA verso modelli organizzativi sempre più digitali.

Accanto ai progressi, il rapporto individua tuttavia le principali aree di miglioramento. Il dato più significativo riguarda la proattività dei servizi pubblici: l’Italia si ferma a 0,39, mentre la media OCSE raggiunge 0,67. Anche gli indicatori relativi ai servizi progettati intorno agli utenti (0,69 contro 0,71) e all’approccio Government as a Platform (0,68 contro 0,71) evidenziano margini di crescita. In altre parole, le basi tecnologiche sono ormai solide, ma non sempre si traducono in servizi capaci di anticipare i bisogni di cittadini e imprese o di semplificare concretamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Anche sul fronte degli open data emergono luci e ombre. Nel OURdata Index 2025, l’Italia ottiene un punteggio complessivo di 0,51, poco al di sotto della media OCSE (0,53). Se la disponibilità (0,54) e l’accessibilità dei dati (0,68) risultano in linea o leggermente superiori alla media internazionale, permane invece un ritardo nella promozione del riutilizzo dei dati pubblici, dove il punteggio italiano si ferma a 0,32, contro una media OCSE di 0,40.

Il quadro delineato dall’OCSE restituisce dunque l’immagine di una Pubblica Amministrazione che ha ormai consolidato molte delle proprie infrastrutture digitali e dei meccanismi di interoperabilità. La fase che si apre richiede però un cambio di paradigma: non limitarsi a digitalizzare i procedimenti, ma utilizzare dati, interoperabilità, competenze e, sempre più, intelligenza artificiale per realizzare servizi pubblici realmente semplici, proattivi e orientati ai bisogni delle persone. È su questo terreno che si misurerà la maturità della trasformazione digitale italiana nei prossimi anni.

Testo integrale del report OCSE: https://www.oecd.org/en/publications/digital-government-outlook-2026_d46c0555-en/italy_d3f3a601-en.html


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INAD, il Garante richiama AgID: la trasparenza è parte integrante della digitalizzazione

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione non può prescindere dalla tutela dei dati personali. È questo il principio che emerge dal provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per alcune criticità riscontrate nella gestione dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), uno degli strumenti destinati a diventare sempre più centrale nelle comunicazioni telematiche tra cittadini, professionisti e amministrazioni.

Il provvedimento prende in esame il meccanismo con cui gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti nell’INI-PEC sono stati trasferiti automaticamente nell’INAD, rendendoli consultabili come domicilio digitale delle persone fisiche. Secondo il Garante, il problema non riguarda la legittimità del sistema previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, bensì le modalità con cui è stato attuato il trattamento dei dati personali.

Il nodo degli obblighi informativi

L’Autorità ha rilevato che milioni di professionisti non sono stati informati in modo adeguato del riversamento automatico dei propri indirizzi PEC nell’INAD e delle conseguenze derivanti dalla loro pubblicazione. In particolare, molti interessati non hanno avuto la possibilità di scegliere consapevolmente se mantenere come domicilio digitale personale la PEC professionale oppure indicarne una diversa prima della pubblicazione nell’indice.

Per il Garante questa modalità operativa ha determinato una violazione di alcuni principi cardine del GDPR: trasparenza, limitazione delle finalità, accountability e privacy by design. L’informazione agli interessati costituisce infatti un elemento essenziale della liceità del trattamento e non può essere considerata un adempimento meramente formale.

Un tema che interessa direttamente i professionisti

La vicenda assume particolare rilievo per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e, più in generale, per tutti i professionisti che utilizzano quotidianamente la PEC come strumento di lavoro e come canale ufficiale per notifiche e comunicazioni.

La pubblicazione automatica del domicilio digitale professionale nell’INAD può infatti produrre effetti che vanno oltre la sfera professionale, consentendo l’invio di comunicazioni destinate alla persona fisica su una casella spesso gestita anche da collaboratori di studio o utilizzata esclusivamente per finalità lavorative. Proprio questo aspetto è stato ritenuto meritevole di particolare attenzione da parte dell’Autorità.

Privacy by design anche nei servizi pubblici digitali

Uno degli aspetti più interessanti del provvedimento riguarda il richiamo al principio di privacy by design, secondo cui la protezione dei dati deve essere incorporata nella progettazione stessa dei servizi digitali e non introdotta soltanto successivamente per correggere eventuali criticità.

Nel caso dell’INAD, secondo il Garante, sarebbe stato necessario prevedere sin dall’origine modalità idonee a informare preventivamente gli interessati e consentire loro di esercitare una scelta consapevole sul domicilio digitale da rendere pubblico. Le iniziative informative adottate successivamente da AgID sono state considerate utili, ma tardive rispetto all’avvio del trattamento.

Un messaggio per tutta la digitalizzazione della PA

Pur riguardando uno specifico servizio, il provvedimento assume un valore più ampio nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L’evoluzione verso servizi sempre più interoperabili, l’utilizzo diffuso del domicilio digitale e la progressiva digitalizzazione dei rapporti tra cittadini, professionisti e amministrazioni rendono sempre più centrale il corretto equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti.


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Lavoro di pubblica utilità, la liberazione anticipata resta di competenza del magistrato di sorveglianza

Anche quando la pena viene eseguita attraverso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la decisione sull’eventuale concessione della liberazione anticipata rimane affidata al magistrato di sorveglianza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 114, depositata il 25 giugno 2026, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli.

Il giudice rimettente aveva dubitato della conformità agli articoli 3 e 27 della Costituzione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario che attribuiscono competenze differenti al giudice dell’esecuzione e al magistrato di sorveglianza nella gestione delle pene sostitutive. Secondo la Consulta, tuttavia, il sistema delineato dal legislatore non presenta profili di irragionevolezza.

La Corte ricorda che la distribuzione delle competenze tra i diversi organi giurisdizionali rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore e può essere censurata solo quando risulti manifestamente irrazionale. Circostanza che, nel caso esaminato, non ricorre.

La decisione evidenzia come il lavoro di pubblica utilità sostitutivo abbia una natura diversa rispetto ad altre pene sostitutive, quali la semilibertà o la detenzione domiciliare. Trattandosi di una misura che si svolge interamente all’esterno degli istituti penitenziari e che non comporta una restrizione detentiva, appare coerente che gli interventi relativi alla sua modifica o revoca siano affidati al giudice dell’esecuzione.

Diverso è invece il discorso per la liberazione anticipata. Secondo la Corte costituzionale, questo istituto è caratterizzato da una competenza funzionale attribuita in via esclusiva al magistrato di sorveglianza, il quale è chiamato a svolgere una valutazione autonoma sulla condotta del condannato e sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Nel compiere tale valutazione, il magistrato può certamente tenere conto delle relazioni predisposte dall’amministrazione penitenziaria, ma non è vincolato al loro contenuto. Il giudizio finale deve infatti essere espresso in piena autonomia, considerando tutti gli elementi utili disponibili e non limitandosi alle informazioni trasmesse dall’amministrazione.

Proprio questo potere di valutazione indipendente rappresenta, secondo la Consulta, l’elemento centrale dell’istituto della liberazione anticipata e garantisce la piena attuazione della finalità rieducativa della pena sancita dall’articolo 27 della Costituzione.


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Privacy e processo, la Corte UE: prove utilizzabili anche se raccolte in violazione del GDPR

Il diritto alla protezione dei dati personali non rappresenta un limite assoluto all’attività giudiziaria. Con una decisione destinata ad avere effetti anche negli ordinamenti nazionali, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che documenti e informazioni acquisiti in violazione del GDPR possono essere utilizzati nel processo quando risultano necessari all’accertamento dei fatti. Resta però fermo l’obbligo per il giudice di tutelare i dati personali, limitandone il trattamento allo stretto indispensabile.

La pronuncia nasce da una controversia in Germania tra un’azienda e una propria ex dipendente. La società chiedeva il risarcimento dei danni dopo aver scoperto che alcuni beni aziendali erano stati sottratti e successivamente messi in vendita online. La scoperta era avvenuta accedendo, senza il consenso dell’interessata, al suo account personale sulla piattaforma di e-commerce.

Da questa vicenda è sorto un interrogativo di particolare rilievo: una prova ottenuta attraverso un trattamento dei dati non conforme al GDPR può comunque essere presa in considerazione dal giudice?

La Corte europea ha risposto positivamente, precisando che il regolamento sulla protezione dei dati non contiene un divieto generale di utilizzare in giudizio elementi probatori acquisiti irregolarmente. Il diritto alla privacy, infatti, deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, tra cui quello alla tutela giurisdizionale effettiva e all’accertamento della verità processuale.

Ciò non significa, tuttavia, che il trattamento dei dati perda ogni rilevanza. Una volta ammessa la prova, il giudice è chiamato a verificare quali informazioni siano realmente necessarie ai fini della decisione, disponendo, quando opportuno, l’oscuramento o l’anonimizzazione dei dati eccedenti oppure di quelli riferiti a soggetti estranei alla controversia.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche nella successiva diffusione degli atti processuali, ad esempio attraverso la pubblicazione delle sentenze o la trasmissione dei documenti alle parti. In queste ipotesi il principio di minimizzazione previsto dal GDPR impone che siano resi conoscibili soltanto i dati indispensabili, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per evitare una divulgazione non necessaria.

La Corte richiama inoltre l’obbligo del giudice di tutelare d’ufficio i dati personali appartenenti a terzi non coinvolti nel procedimento, evitando che informazioni irrilevanti possano essere inutilmente esposte durante il processo.

La decisione assume rilievo anche per l’ordinamento italiano. L’articolo 160-bis del Codice della privacy demanda infatti al giudice la valutazione sulla validità e sull’utilizzabilità processuale di atti e documenti fondati su trattamenti di dati personali non conformi alla normativa. I principi affermati dalla Corte di Giustizia costituiscono quindi un importante criterio interpretativo per i giudici nazionali.

Possibili ricadute potrebbero interessare anche il diritto del lavoro, in particolare la disciplina prevista dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che regola l’utilizzo delle informazioni raccolte mediante strumenti di controllo a distanza. La sentenza europea potrebbe infatti incidere sul delicato equilibrio tra esigenze probatorie del datore di lavoro e tutela della riservatezza dei dipendenti.


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