Deontologia forense, il CNF: sanzionabili anche le condotte non espressamente tipizzate

La responsabilità disciplinare dell’avvocato può derivare anche da comportamenti che non trovano una puntuale e specifica descrizione nelle norme deontologiche. A rilevare è infatti il contrasto della condotta con i principi fondamentali che devono guidare l’esercizio della professione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 152 del 16 aprile 2026 del Consiglio Nazionale Forense, intervenuta sulla questione della tipicità degli illeciti disciplinari.

Il procedimento riguardava un avvocato al quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano aveva applicato la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni in seguito a una condanna penale.

Il professionista contestava la decisione sostenendo, tra l’altro, che i fatti posti alla base della sanzione non potessero assumere rilevanza disciplinare in mancanza di una disposizione che individuasse espressamente quella specifica condotta come illecito deontologico.

Deontologia e diritto penale: regole diverse

Il CNF affronta così un tema centrale del sistema disciplinare forense: fino a che punto deve essere specificamente prevista una condotta perché possa essere sanzionata?

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, la risposta non può essere ricercata applicando automaticamente alla materia disciplinare i criteri propri del diritto penale.

Pur considerando la natura afflittiva delle sanzioni disciplinari, infatti, la disciplina della professione forense non impone un sistema nel quale possano essere sanzionati esclusivamente i comportamenti descritti in maniera analitica e tassativa dalle singole disposizioni.

La valutazione deontologica ha un perimetro più ampio.

Contano anche i principi generali della professione

Una condotta può dunque assumere rilevanza disciplinare quando risulti incompatibile con i doveri e i principi sui quali si fonda l’esercizio della professione forense, anche qualora manchi una disposizione dedicata esattamente a quel comportamento.

Entrano così in gioco i canoni generali di probità, correttezza e buona fede, che non rappresentano semplici dichiarazioni di principio, ma costituiscono parametri attraverso i quali valutare concretamente il comportamento dell’avvocato.

La conseguenza è significativa: l’assenza di una norma che descriva puntualmente un determinato fatto non è, da sola, sufficiente a escluderne la rilevanza sul piano disciplinare.

Intelligenza artificiale in Cassazione, parte la sperimentazione sui ricorsi

L’intelligenza artificiale entra nell’organizzazione del lavoro della Corte di Cassazione. La prima sperimentazione riguarda la sezione tributaria, dove un sistema basato sull’IA viene utilizzato come supporto nella fase preliminare di esame dei ricorsi.

Non si tratta di affidare alla tecnologia la soluzione delle controversie. Il terreno sul quale si sta misurando l’utilità dell’intelligenza artificiale è quello delle attività preparatorie: analizzare la documentazione, organizzare le informazioni contenute negli atti e agevolare la predisposizione del materiale destinato al successivo esame umano.

Il progetto consente così di verificare sul campo se l’IA generativa possa ridurre il peso delle attività documentali più ripetitive e rendere più uniforme l’organizzazione delle informazioni processuali.

La decisione resta al magistrato

Il limite all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è fissato dalla stessa normativa italiana.

L’articolo 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, riserva infatti al magistrato ogni decisione relativa all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti.

La norma attribuisce invece al Ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dell’IA destinati all’organizzazione dei servizi, alla semplificazione del lavoro giudiziario e alle attività amministrative accessorie.

La distinzione è quindi netta: l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento di supporto al lavoro giudiziario, ma non può sostituire il giudice nell’esercizio della funzione decisionale.

Un test destinato a fare scuola

La sperimentazione nella sezione tributaria assume particolare interesse proprio perché porta l’intelligenza artificiale fuori dal terreno teorico e la mette alla prova nell’attività quotidiana di un ufficio giudiziario.

Il punto non è soltanto verificare quanto tempo possa essere risparmiato attraverso l’automazione di alcune operazioni. Il test servirà anche a comprendere quali controlli, procedure e forme di supervisione siano necessari quando strumenti di IA vengono utilizzati su atti processuali.

È su questo equilibrio che si gioca una parte importante della trasformazione digitale della giustizia: utilizzare l’IA per alleggerire e organizzare il lavoro senza trasferirle la funzione di giudicare.

Bolzano, il tribunale crollato riparte per legge: udienze rinviate, termini sospesi

Il Senato ha approvato in via definitiva e all’unanimità la conversione in legge del decreto sulle conseguenze del crollo del Palazzo di Giustizia di Bolzano, chiudendo un percorso parlamentare avviato subito dopo l’incidente del 16 luglio scorso. Il provvedimento incide direttamente sull’attività giudiziaria della sede altoatesina e sui fascicoli di tutti i legali che vi hanno procedimenti pendenti.

L’iter era partito il 23 luglio, quando il Consiglio dei ministri aveva approvato il decreto-legge su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo era stato approvato dalla Camera il 9 settembre e ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato il 15 settembre.

Sul piano economico il decreto stanzia un milione di euro per il 2026, destinati a ripristinare le infrastrutture di rete e di sicurezza informatica del tribunale e a finanziare l’acquisto di nuove postazioni di lavoro, sia fisiche sia virtuali.

Le misure processuali sono le più rilevanti per la pratica forense: è disposto il rinvio d’ufficio, a data successiva al 30 settembre, di tutte le udienze civili e penali fissate a partire dal 16 luglio presso il Tribunale di Bolzano; è inoltre sospeso il decorso dei termini per gli atti dei procedimenti pendenti presso tribunale e procura, con la sola eccezione dei procedimenti a carattere d’urgenza, come quelli di diritto di famiglia, minorile e le misure cautelari.

Gli avvocati con fascicoli aperti a Bolzano dovranno verificare la nuova calendarizzazione delle udienze e prestare attenzione alla distinzione tra procedimenti sospesi e procedimenti urgenti, che restano invece soggetti ai termini ordinari.

Revolut vittima di una truffa durata 5 mesi: usata anche una PEC italiana

È uno dei casi di data breach più interessanti delle ultime ore per chi si occupa di privacy e cybersecurity. Revolut ha confermato di essere stata vittima di una sofisticata campagna di scam nella quale una falsa richiesta governativa è stata ritenuta autentica. Il messaggio proveniva da un account non autorizzato, ma utilizzava un dominio email reale di un’agenzia governativa – elemento che avrebbe contribuito a convincere la società della legittimità della richiesta.

Il risultato è particolarmente grave: secondo la ricostruzione pubblicata da Federprivacy sulla base delle informazioni diffuse dalla società e da Reuters, sarebbero stati trasmessi dati personali e finanziari di un numero limitato di clienti. Tra le informazioni esposte figurano nome, cognome, data di nascita, occupazione, indirizzo, email, numero di telefono, documenti d’identità, selfie utilizzati per la verifica dell’identità, IBAN, estratti conto e cronologia delle transazioni, comprese quelle in Bitcoin.

La parte più sorprendente è la durata dell’operazione: secondo la ricostruzione, la truffa sarebbe proseguita per circa cinque mesi, attraverso richieste distribuite nel tempo, prima di essere scoperta.

La vicenda interessa direttamente anche gli studi legali. Non basta infatti che un messaggio arrivi da un dominio apparentemente autentico per poterlo considerare affidabile: il caso mostra quanto sia diventata delicata la verifica dell’identità digitale del mittente, soprattutto quando la richiesta riguarda documenti, dati bancari o informazioni personali. C’è un dettaglio particolarmente rilevante per il mondo forense: secondo la ricostruzione, in almeno uno degli episodi sarebbe stata utilizzata anche una PEC italiana, elemento che avrebbe contribuito a rendere credibile la comunicazione.

Per avvocati, DPO e responsabili IT la lezione è concreta: autenticità del dominio e autenticità del mittente non sono necessariamente la stessa cosa. In un’epoca nella quale phishing e social engineering sfruttano sempre più elementi reali per costruire richieste false, la procedura di verifica diventa parte integrante della sicurezza dei dati.

PNRR, processi penali più veloci del 38,8%: superato il target europeo

La giustizia penale italiana supera l’obiettivo fissato dal PNRR sulla riduzione dei tempi dei procedimenti. Al 30 giugno 2026 il disposition time registra un calo del 38,8% rispetto al 2019, a fronte del target del 25% previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia, la durata complessiva stimata dei procedimenti nei tre gradi di giudizio è passata dai 1.398 giorni del 2019 agli 856 giorni del primo semestre 2026. Il dato segna un ulteriore progresso anche rispetto alla fine del 2025, quando la riduzione aveva raggiunto il 31,5%.

Cassazione, durata media scesa a 73 giorni

Il miglioramento interessa tutti i gradi del giudizio penale, anche se con intensità differenti. Rispetto al 2019, il disposition time diminuisce del 23,5% nei Tribunali, del 42,5% nelle Corti di appello e del 56,1% in Corte di cassazione.

Per la Suprema Corte la durata media raggiunge così 73 giorni, il livello più basso registrato nell’intero periodo preso in esame.

Parallelamente si riduce il numero dei procedimenti ancora da definire. Le pendenze penali calano del 30,5% nei Tribunali, del 45,6% nelle Corti di appello e del 55% in Cassazione.

Considerando complessivamente i tre gradi di giudizio, si passa dagli oltre 1,44 milioni di procedimenti pendenti del 2019 a circa 955mila al 30 giugno 2026, con una diminuzione del 33,7%.

Miglioramenti in oltre sette Tribunali su dieci

I risultati emergono anche dall’analisi territoriale. Rispetto al 2019 il disposition time penale è migliorato in 23 Corti di appello su 29, pari al 79,3% del totale, e in 104 Tribunali su 140, il 74,3%.

Più della metà dei Tribunali ha già superato il target PNRR del 25%, mentre 41 uffici giudiziari presentano una riduzione superiore al 40%.

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, i dati confermano il percorso di trasformazione della giustizia italiana e sono il risultato delle riforme e degli investimenti realizzati, oltre che dell’impegno di magistrati, personale amministrativo e delle diverse professionalità presenti negli uffici giudiziari.

Nel civile riduzione dei tempi del 50,2%

Il nuovo monitoraggio completa il quadro già delineato per la giustizia civile. Al 30 giugno 2026 il disposition time civile risulta inferiore del 50,2% rispetto al 2019, superando di oltre dieci punti percentuali il target PNRR del 40%.

La riduzione raggiunge il 47,6% nei Tribunali, il 46,2% nelle Corti di appello e il 53,3% in Corte di cassazione.

Superati anche gli obiettivi riguardanti le pendenze civili rilevanti ai fini del Piano. Rispetto alla baseline del 2022, la diminuzione è del 91,3% nei Tribunali e del 93,5% nelle Corti di appello, in entrambi i casi oltre il target fissato al 90%.

Il monitoraggio è stato curato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della giustizia e prende in considerazione, oltre al disposition time, i dati nazionali e territoriali relativi a flussi, pendenze e clearance rate del settore civile e penale.

Indennizzi Pinto, dichiarazioni entro il 30 ottobre: cambia la piattaforma per le domande

Si avvicina una scadenza importante per i beneficiari degli indennizzi previsti dalla legge Pinto per l’irragionevole durata dei processi. Entro il 30 ottobre 2026 deve essere presentata la dichiarazione necessaria per procedere al pagamento delle somme riconosciute. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto a ricevere l’indennizzo.

A richiamare l’attenzione sulla scadenza è il Ministero della Giustizia, che ha fornito anche indicazioni aggiornate sulle modalità operative. La principale novità riguarda lo strumento informatico da utilizzare: le dichiarazioni devono essere trasmesse attraverso la nuova piattaforma SPEdiGIUS, che sostituisce il precedente sistema SIAMM.

La procedura passa a SPEdiGIUS

Il cambiamento della piattaforma non modifica in maniera sostanziale le operazioni richieste agli interessati, ma rende necessario utilizzare il nuovo ambiente digitale sia per l’invio sia per la successiva gestione della dichiarazione.

Dopo la trasmissione è inoltre opportuno verificare le eventuali comunicazioni provenienti dal sistema. La piattaforma può infatti evidenziare errori oppure richiedere rettifiche e integrazioni della documentazione. Una risposta tempestiva consente di evitare rallentamenti nell’iter di pagamento.

Particolare attenzione deve essere prestata anche all’indicazione dell’indirizzo e-mail del beneficiario, attraverso il quale possono essere ricevute comunicazioni e aggiornamenti relativi alla pratica.

Proroga anche per i decreti del 2022

La scadenza del 30 ottobre deriva dalle più recenti modifiche alla disciplina dell’equa riparazione. L’articolo 7 del decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026, ha infatti prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione.

La proroga interessa anche gli indennizzi Pinto liquidati attraverso decreti emessi nel 2022, per i quali la precedente scadenza era stata individuata nell’8 agosto 2026.

Il termine del 30 ottobre assume quindi particolare rilievo: l’omessa presentazione della dichiarazione entro la data prevista determina la perdita del diritto al pagamento.

Informazioni e assistenza sulla procedura

Per agevolare gli interessati è stato inoltre predisposto un nuovo contenuto informativo dedicato a Pinto Paga, nel quale vengono illustrate la nuova piattaforma SPEdiGIUS, la scadenza del 30 ottobre e l’estensione del termine ai decreti di liquidazione del 2022.

Sono disponibili anche indicazioni operative per il caricamento della dichiarazione. Gli aggiornamenti possono essere seguiti attraverso il canale WhatsApp ufficiale Pinto Paga, utilizzato per diffondere informazioni sulle procedure e sulle modalità di gestione delle dichiarazioni.

Compensi degli avvocati: la Cassazione pone un limite alle riduzioni

Uno dei temi più rilevanti degli ultimi giorni per la professione arriva dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25188 del 10 settembre 2026, dedicata alla liquidazione dei compensi degli avvocati.

La Suprema Corte ha ribadito che la discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non può tradursi nella possibilità di comprimere arbitrariamente il compenso professionale al di sotto dei limiti previsti dai parametri forensi.

Il punto è particolarmente importante perché distingue due piani che spesso vengono sovrapposti: da una parte la possibilità di compensare, nei casi consentiti dalla legge, le spese di lite; dall’altra la determinazione del compenso spettante al difensore. Secondo l’impostazione ribadita dalla Cassazione, la natura semplice o seriale della controversia non può, da sola, diventare una giustificazione per una liquidazione inferiore ai minimi.

La pronuncia rafforza così il principio secondo cui la discrezionalità giudiziale deve rimanere all’interno dei confini fissati dalla disciplina sui compensi professionali – un passaggio significativo per gli avvocati, in un contesto nel quale la questione della remunerazione effettiva dell’attività difensiva resta centrale.

IA, gli Stati Uniti accusano la Cina: modelli americani usati per accelerare lo sviluppo tecnologico

La competizione mondiale sull’intelligenza artificiale si sta spostando sempre più dal terreno industriale a quello della sicurezza nazionale. A confermarlo è un documento pubblicato l’8 settembre 2026 da tre delle principali agenzie statunitensi, National Security Agency (NSA), Federal Bureau of Investigation (FBI) e Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

L’advisory punta direttamente verso la Cina e sostiene che aziende di intelligenza artificiale con sede nel Paese stiano conducendo operazioni di “distillazione” su scala industriale ai danni dei principali modelli statunitensi.

La distillazione, di per sé, è una tecnica conosciuta e legittimamente utilizzata nella ricerca sull’IA. Consente di trasferire parte delle capacità di un modello molto potente a un sistema più piccolo o meno costoso. Secondo le autorità americane, tuttavia, alcune società cinesi avrebbero adottato questo metodo in maniera sistematica nei confronti dei modelli statunitensi, distribuendo le proprie attività attraverso diversi provider, piattaforme cloud e infrastrutture per rendere più difficile l’individuazione delle operazioni.

Il vantaggio economico e tecnologico può essere considerevole. Addestrare da zero un modello di frontiera richiede enormi investimenti in capacità di calcolo, energia, chip, dati e ricerca. Interrogare un sistema già sviluppato e utilizzare le sue risposte per migliorare un altro modello può invece consentire di acquisire parte delle sue capacità sostenendo costi molto inferiori.

È proprio questo aspetto a trasformare una tecnica informatica in una questione geopolitica.

Da anni Washington cerca infatti di limitare l’accesso cinese alle tecnologie più avanzate necessarie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, in particolare attraverso restrizioni sull’esportazione dei semiconduttori ad alte prestazioni. La distillazione potrebbe però permettere alle aziende cinesi di compensare almeno in parte lo svantaggio infrastrutturale, sfruttando indirettamente il lavoro e gli investimenti sostenuti dai laboratori occidentali.

I risultati raggiunti dalla Cina mostrano quanto la distanza si sia ridotta. Secondo l’AI Index 2026 della Stanford University, a marzo il migliore modello statunitense conservava un vantaggio di appena 2,7 punti percentuali rispetto al migliore sistema cinese. Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, modelli dei due Paesi si sono alternati ai vertici di alcune classifiche internazionali.

Il confronto sulla sicurezza dell’IA assume così una dimensione ulteriore. Alle preoccupazioni per sistemi sempre più potenti si aggiunge infatti il timore che un rallentamento unilaterale dello sviluppo occidentale possa tradursi in un vantaggio strategico per Pechino.

Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto le richieste di rallentare la corsa all’intelligenza artificiale, sostenendo che gli Stati Uniti debbano mantenere il primato sulla Cina. Dall’altra parte, Pechino accusa Washington di alimentare una logica di contrapposizione che rischia di compromettere la cooperazione internazionale sulla governance dell’IA.

La questione della distillazione apre infine un problema destinato a diventare sempre più rilevante: dove termina l’utilizzo di un servizio di intelligenza artificiale e dove comincia l’appropriazione delle capacità del modello che lo alimenta?

Una domanda che non riguarda soltanto Stati Uniti e Cina. Se le prestazioni dei sistemi possono essere trasferite, almeno in parte, attraverso milioni di interazioni automatizzate, la protezione dei modelli di frontiera diventa un nuovo capitolo della cybersecurity. E l’intelligenza artificiale non è più soltanto un mercato nel quale competono aziende tecnologiche, ma un’infrastruttura strategica che gli Stati intendono proteggere come una risorsa nazionale.

Sovranità digitale: la difficile sfida dell’Europa per liberarsi dalla tecno-dipendenza USA

Per decenni l’Europa ha costruito una parte importante della propria economia e della propria vita quotidiana su tecnologie sviluppate soprattutto negli Stati Uniti. Una dipendenza che per molto tempo è stata vista come il semplice risultato della globalizzazione, e che oggi viene invece letta a Bruxelles anche in termini di sovranità economica e autonomia strategica.

Il problema, però, non riguarda soltanto Apple, Google e Microsoft. Un’impresa europea può utilizzare sistemi operativi statunitensi, archiviare i propri dati su infrastrutture cloud americane, affidarsi a software aziendali e strumenti di intelligenza artificiale sviluppati negli Stati Uniti – anche quando i dati restano fisicamente conservati in Europa. È proprio questo uno dei nodi più delicati: avere i dati in Europa non significa avere il controllo europeo sulla tecnologia che li gestisce.

Il cloud computing è forse il terreno più evidente di questa dipendenza, con una parte significativa del mercato globale dominata da operatori statunitensi. Ma è l’intelligenza artificiale a rendere la questione ancora più urgente: gli Stati Uniti hanno accumulato un vantaggio enorme grazie a capitali, università e capacità di trasformare la ricerca in prodotti commerciali, mentre l’Europa – pur potendo contare su ottime università e ricercatori – fatica a trasformare queste risorse in grandi aziende tecnologiche globali. Il rischio, paradossalmente, è che l’Europa diventi una delle aree del mondo più attive nella regolamentazione dell’IA, ma non nella sua produzione.

Da qui la spinta di Bruxelles verso la “sovranità tecnologica“, che riguarda semiconduttori, cloud, intelligenza artificiale, cybersicurezza e supercalcolo. Ma qui emerge una difficoltà strutturale: il mercato europeo è enorme, ma frammentato in 27 paesi, lingue e sistemi normativi diversi – mentre negli Stati Uniti una startup nasce già in un mercato ampio e omogeneo. Costruire un concorrente europeo dei grandi colossi americani, inoltre, non è solo una questione di investimenti pubblici: servono capitalizzazione, talenti e soprattutto milioni di utenti, vista la forza degli effetti di rete che rendono così difficile scalzare chi ha già conquistato una posizione dominante.

Se l’Europa continuasse su questa strada, il rischio più realistico non sarebbe una perdita improvvisa di accesso alle tecnologie americane, ma qualcosa di più graduale: una quota crescente di infrastrutture digitali gestita da fornitori esterni, con una parte sempre più ampia del valore economico generato dalla trasformazione digitale che finisce fuori dai confini europei – trasformando la dipendenza tecnologica anche in dipendenza economica e geopolitica.

Pensare che l’Europa possa sostituire in pochi anni Apple, Google o Microsoft sarebbe irrealistico. La strada più concreta, semmai, è un’altra: ridurre le dipendenze critiche, diversificare i fornitori, sostenere le tecnologie europee, favorire standard aperti, investire nella ricerca. Non serve autosufficienza totale in ogni tecnologia – serve evitare che, per i settori essenziali, non esista alcuna alternativa europea. È la differenza tra globalizzazione (poter scegliere tra fornitori diversi) e dipendenza (non potervi rinunciare).

La sfida, insomma, non è fare una guerra commerciale ai colossi americani, ma riuscire a dialogare con loro da una posizione meno vulnerabile. E trasformare questa consapevolezza in una strategia concreta sarà, probabilmente, molto più difficile che approvare una nuova legge.

Pagamenti, la PA accelera ma il debito con le imprese sale a 64,2 miliardi

La Pubblica amministrazione italiana paga più velocemente rispetto al passato, ma continua ad accumulare debiti nei confronti dei propri fornitori. È il paradosso che emerge dall’analisi della CGIA, che mette a confronto l’andamento dei pagamenti pubblici con quello delle transazioni tra imprese private.

Nel 2025 il tempo medio impiegato dalla PA per pagare una fattura è sceso a 27,2 giorni, contro i 29,9 registrati nel 2024. Un miglioramento favorito anche dagli obiettivi collegati alle risorse europee del Next Generation EU e che ha portato buona parte delle amministrazioni entro i limiti previsti dalla normativa.

Il dato, però, racconta soltanto una parte della storia.

Lo stock dei debiti commerciali correnti della Pubblica amministrazione ha infatti raggiunto 64,2 miliardi di euro, pari al 2,8% del Pil. Secondo i dati Eurostat richiamati dalla CGIA, in rapporto al prodotto interno lordo si tratta del valore più elevato tra i 27 Paesi dell’Unione europea.

Il paradosso: fatture pagate prima, ma non tutte

A spiegare come possano convivere una maggiore velocità nei pagamenti e un debito crescente sono anche i dati della Corte dei conti.

Nel 2025 l’Amministrazione statale ha ricevuto circa 3,6 milioni di fatture, pagandone 3 milioni, pari all’82% del totale.

Ancora più significativa è la differenza osservando gli importi: a fronte di 27,8 miliardi di euro dovuti ai fornitori, ne sono stati effettivamente corrisposti 21,1 miliardi.

La differenza è di 6,7 miliardi.

In sostanza, la PA riesce a saldare più rapidamente molte delle fatture recenti, ma una parte degli importi rimane inevasa e si aggiunge alle posizioni già accumulate. La maggiore tempestività, quindi, non è sufficiente da sola a ridurre lo stock complessivo del debito.

Nel privato puntuale solo il 42% dei pagamenti

Il problema dei ritardi non riguarda però soltanto il settore pubblico.

I dati Cribis relativi al secondo trimestre del 2026 mostrano che nei rapporti commerciali tra aziende private soltanto il 42% dei pagamenti viene effettuato entro la scadenza concordata, con una diminuzione di due punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le differenze diventano ancora più evidenti considerando le dimensioni delle imprese.

Tra le grandi aziende soltanto il 21% dei pagamenti risulta puntuale. La quota sale al 35,7% per le medie imprese, al 41,8% per le piccole e raggiunge il 42,7% tra le microimprese.

Secondo la CGIA, le dilazioni imposte dai grandi committenti possono trasformarsi in una forma indiretta di finanziamento a carico dei fornitori più piccoli, costretti in alcuni casi a ricorrere al credito bancario o al factoring per sostenere il periodo che intercorre tra le spese già sostenute e l’effettivo incasso delle fatture.

Il fenomeno assume dimensioni rilevanti se si considera che il valore delle fatture elettroniche relative ai rapporti commerciali tra imprese private è stimato in circa 3mila miliardi di euro l’anno.

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto le più puntuali

La geografia dei pagamenti mostra inoltre forti differenze territoriali.

La Lombardia guida la classifica regionale con il 51,6% dei pagamenti effettuati puntualmente, seguita dall’Emilia-Romagna con il 51,2% e dal Veneto con il 51%. Seguono Marche, al 49,7%, e Trentino-Alto Adige, al 44,3%.

All’estremo opposto si collocano Toscana, con il 29,2%, Sicilia, con il 27,2%, e Calabria, dove soltanto il 26,7% dei pagamenti rispetta le scadenze.

Tra le province risultano particolarmente virtuose Sondrio, Bergamo, Belluno e Lecco, mentre nelle ultime posizioni figurano Trapani, Caltanissetta, Catanzaro e Siracusa.

Costruzioni, grande distribuzione, bar e ristoranti e servizi alla persona sono invece i settori nei quali vengono registrate le maggiori criticità.

La CGIA chiede maggiore trasparenza

Di fronte all’allungamento dei tempi nel settore privato, la CGIA propone di rendere più trasparenti i tempi medi di pagamento delle grandi aziende e di valutare forme di premialità fiscale per le imprese che rispettano le scadenze contrattuali.

Il quadro che emerge è dunque duplice. Da una parte la Pubblica amministrazione ha compiuto progressi significativi nella rapidità con cui liquida le fatture; dall’altra rimane irrisolto il problema dell’enorme stock di debiti commerciali.

Nel settore privato si manifesta invece una criticità diversa ma altrettanto rilevante: meno di una transazione su due viene pagata puntualmente e sono proprio le grandi imprese a registrare la percentuale più bassa di rispetto delle scadenze.

Due fenomeni differenti che finiscono per produrre lo stesso effetto sulle aziende creditrici: sottrarre liquidità a chi ha già fornito beni, servizi o prestazioni e attende di essere pagato.

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