Quando inizia davvero a decorrere la prescrizione del compenso dell’avvocato? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 2222 del 3 febbraio 2026 ha fornito un chiarimento rilevante per la professione forense e per i rapporti tra legale e assistito.
Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione del credito dell’avvocato non decorre automaticamente dal momento in cui il cliente vede soddisfatto il proprio interesse sostanziale, ma dalla conclusione effettiva del rapporto professionale, che coincide con la definizione formale della vicenda.
Quando un incarico può dirsi concluso
La Corte ha ribadito un principio importante: le ipotesi di “affare concluso” previste dall’articolo 2957 del Codice civile non costituiscono un elenco chiuso. Non si limitano, quindi, ai casi espressamente indicati – come la revoca del mandato o la conciliazione – ma comprendono ogni situazione che determini, in modo chiaro e inequivocabile, la cessazione del rapporto tra cliente e avvocato.
In questa prospettiva, il venir meno dell’interesse sostanziale del cliente non è sufficiente, da solo, a far partire la prescrizione se il rapporto professionale è ancora formalmente in essere.
Il caso: ricorso al Tar e perenzione
La vicenda esaminata riguarda un avvocato che aveva assistito uno studente in un ricorso al Tar per l’accesso al corso di laurea in odontoiatria. Il giudizio era rimasto sospeso a seguito di una questione di legittimità costituzionale sul numero chiuso, per poi essere dichiarato perento dopo un intervento normativo che aveva confermato l’accesso programmato e sanato alcune posizioni.
Il cliente sosteneva che, essendo stato raggiunto il risultato sostanziale (l’immatricolazione), il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla legge sopravvenuta. La Cassazione ha invece chiarito che la decorrenza parte solo dal momento in cui il giudice dichiara formalmente la perenzione del processo, poiché fino ad allora il rapporto professionale deve considerarsi ancora attivo.
Prescrizione e prova della cessazione del mandato
Un ulteriore passaggio della decisione riguarda la prova della cessazione del mandato. La Corte sottolinea che la revoca da parte del cliente e la rinuncia del difensore non richiedono forme particolari e possono essere dimostrate anche attraverso presunzioni.
Si tratta di un aspetto pratico di rilievo, che amplia gli strumenti a disposizione per accertare quando il rapporto professionale si sia effettivamente concluso.
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