Un guasto al sistema centrale del processo telematico penale e un appello depositato su carta per rispettare il termine: da questa vicenda nasce la sentenza n. 36349/2026 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata nelle scorse ore, che torna a occuparsi dei rapporti tra deposito telematico obbligatorio e malfunzionamenti del sistema.
Il caso riguarda un processo per scambio elettorale politico-mafioso, conclusosi in primo grado con l’assoluzione di diversi imputati. Il pubblico ministero, impossibilitato a depositare l’appello per via telematica a causa di problemi di connessione e di un guasto del sistema centrale, aveva proceduto al deposito cartaceo. Il dirigente dell’ufficio giudiziario aveva certificato il blocco dell’applicativo informatico, autorizzando il deposito su carta per non pregiudicare il rispetto dei termini processuali, come previsto dall’articolo 175-bis del Codice di procedura penale, che consente la certificazione del malfunzionamento sia da parte del Ministero attraverso il portale dei servizi telematici, sia da parte del dirigente dell’ufficio.
La Corte d’appello aveva però dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che il certificato del dirigente, pur descrivendo un guasto generale dei server, non menzionasse espressamente gli “atti di appello” tra i documenti per cui era ammesso il deposito cartaceo.
La Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo che il certificato di malfunzionamento deve limitarsi ad attestare che il sistema è inattivo per ragioni indipendenti dalla volontà dell’utente, senza che la legge richieda un elenco specifico degli atti ammessi al deposito alternativo. Il principio di fondo, richiamato dalla Corte, è quello della tipicità delle sanzioni processuali: i giudici di merito non possono introdurre cause di inammissibilità che la norma non prevede espressamente.
Per gli avvocati e per il personale degli studi legali che gestiscono depositi telematici, la pronuncia offre una garanzia pratica non da poco: in caso di malfunzionamento certificato del portale, il deposito cartaceo resta valido anche se il certificato del dirigente dell’ufficio non specifica nominalmente ogni tipologia di atto, riducendo il rischio di vedersi dichiarare inammissibile un atto depositato in emergenza per causa di forza maggiore tecnica.

