Promette il rinnovo del leasing e poi si tira indietro: la Cassazione apre al risarcimento

Con l’ordinanza n. 27032 del 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema che la giurisprudenza affronta raramente in modo così netto: cosa succede quando una trattativa di rinnovo contrattuale, dopo essere stata presentata come conclusa, viene abbandonata senza spiegazioni. Protagonista della vicenda è un avvocato che, alla scadenza di un contratto di leasing su una Mercedes C200, aveva scelto di rifinanziare il veicolo anziché restituirlo o riscattarlo.

La società di leasing aveva ricevuto la documentazione del cliente e gli aveva comunicato l’”esito positivo dell’operazione”, inviandogli anche i nuovi moduli contrattuali da sottoscrivere. L’operazione, tuttavia, non è mai stata perfezionata: per oltre due anni la società ha continuato a richiedere ulteriore documentazione, salvo poi pretendere la restituzione dell’auto. Il professionista ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva respinto entrambe le domande: la risoluzione perché il contratto originario si era ormai naturalmente estinto, la responsabilità precontrattuale perché le richieste documentali della società erano, a suo dire, giustificate da una documentazione incompleta o inadeguata fornita dal cliente.

La Cassazione ha ritenuto la motivazione d’appello ambigua su un punto decisivo: se il giudice di merito avesse davanti soltanto un contratto ormai scaduto, oppure una fase negoziale autonoma, finalizzata a un nuovo rapporto di leasing. I giudici di legittimità hanno quindi tracciato una distinzione netta tra i due possibili inquadramenti. La risoluzione per inadempimento presuppone un contratto valido ed efficace e la violazione dei relativi obblighi. La responsabilità precontrattuale, invece, riguarda la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nelle trattative, ai sensi dell’articolo 1337 del Codice civile, e prescinde dall’esistenza di un contratto in vigore.

Il principio di diritto affermato è di portata pratica immediata: anche quando nessun contratto risulti più in vigore, il giudice deve comunque verificare se la condotta tenuta durante la trattativa di rinnovo abbia generato un affidamento qualificato, poi tradito senza giustificazione. Rilevano, in questo senso, la gestione dell’opzione di riscatto da parte del concedente, i moduli e i documenti scambiati, la comunicazione di “esito positivo” e il successivo rifiuto di concludere l’operazione senza una motivazione chiara.

La Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato la causa al giudice di merito, che dovrà ora accertare la natura della vicenda negoziale e valutare la buona fede della società di leasing: la pronuncia non chiude quindi la partita sul risarcimento, ma ne riapre la strada.

Smartphone sequestrati, la Cassazione blocca le copie forensi “al buio”

Con la sentenza n. 36827 del 2026, la Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che negli ultimi anni è diventato centrale nel contenzioso su sequestri informatici e acquisizione digitale della prova: la semplice possibilità che un dato si riveli utile alle indagini non legittima l’estrazione preventiva e integrale del contenuto di uno smartphone sequestrato. Il caso riguardava, in particolare, l’accesso a messaggi scambiati con familiari o conviventi del soggetto indagato.

Secondo la Corte, gli inquirenti non possono procedere a una copia forense integrale del dispositivo — la cosiddetta estrazione “al buio” — quando la rilevanza del materiale rispetto alle indagini resta meramente ipotetica. È necessario, al contrario, che gli elementi da ricercare e da eventualmente sottoporre a sequestro siano specificamente individuati, in coerenza con il principio di proporzionalità che governa i mezzi di ricerca della prova. Un sequestro fondato su una ricerca generica, priva di un collegamento concreto con la dimostrazione di uno specifico reato, non supera il vaglio di legittimità.

Il profilo più delicato riguarda proprio la corrispondenza familiare: la Cassazione ha sottolineato che l’accesso a conversazioni intercorse con parenti o conviventi comprime un diritto fondamentale, quello alla segretezza della corrispondenza, tutelato dall’articolo 15 della Costituzione. Questa compressione può ritenersi giustificata solo in presenza di un nesso probatorio concreto, puntualmente motivato, e non può derivare da un’autorizzazione di carattere generale che apra, di fatto, l’intero contenuto del dispositivo agli inquirenti.

Il principio si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi mesi ha più volte richiamato procure e polizia giudiziaria alla necessità di motivazioni puntuali nei decreti di sequestro probatorio di dati informatici, dopo che la prassi di estrarre l’intero contenuto di smartphone e computer per poi “setacciarlo” alla ricerca di elementi utili si è progressivamente diffusa, complice la crescente quantità di dati personali custoditi nei dispositivi mobili.

Per i penalisti, la pronuncia offre un argomento difensivo concreto da far valere in sede di riesame contro i decreti di sequestro privi di una specifica indicazione degli elementi ricercati, soprattutto quando il materiale acquisito coinvolge le comunicazioni familiari dell’assistito. Per le procure, il messaggio è altrettanto chiaro: la motivazione dei decreti di sequestro informatico dovrà farsi più puntuale, pena l’inutilizzabilità del materiale acquisito in violazione del principio di proporzionalità.

L’auto dell’avvocato non si può fermare: lo dice il Tribunale di Salerno

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1519 del 2 ottobre 2026 (giudice C. Petrosino), ha dichiarato illegittimo il fermo amministrativo iscritto sull’autovettura di un’avvocata di Battipaglia, qualificandola come bene strumentale all’esercizio della professione forense. Il fermo era legato a una cartella il cui ente impositore era la Cassa Forense; il giudice ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria e ha accolto l’opposizione della professionista.

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’articolo 86 del d.P.R. 602/1973. Dopo la modifica introdotta dal “decreto del Fare” (d.l. 69/2013), il comma 2 prevede che il fermo non sia eseguito se il debitore dimostra, entro trenta giorni dal preavviso, che il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale. La legge non definisce però la “strumentalità”, e la giurisprudenza — Cassazione n. 19248/2026, nonché le ordinanze n. 7156/2025 e n. 34813/2024 — ha costruito un’interpretazione restrittiva: non bastano la qualità di professionista, la fattura d’acquisto, l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili o le deduzioni fiscali. Occorre provare l’indispensabilità del bene, o quantomeno la ricorrente necessità del suo utilizzo per produrre reddito.

Nel caso di Salerno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sosteneva che il solo uso dell’auto per raggiungere lo studio e i clienti non dimostrasse la strumentalità. Il giudice, pur richiamando lo stesso orientamento rigoroso della Cassazione, ha accolto il ricorso valorizzando tre elementi congiunti: la prova documentale (fattura intestata alla partita IVA professionale e scheda dei beni ammortizzabili), l’unicità del mezzo — l’unica auto di proprietà della ricorrente — e la natura dell’attività forense, che impone spostamenti tra fori diversi, talvolta nello stesso giorno. Da qui la qualificazione dell’auto come “partecipazione indispensabile” all’attività, con la cancellazione del fermo.

Per gli avvocati che si trovano nella stessa situazione, la pronuncia offre un percorso preciso ma stretto: agire entro trenta giorni dal preavviso con istanza documentata all’agente della riscossione (il solo ricorso giudiziale non basta), allegare fattura d’acquisto, registro dei beni ammortizzabili, libretto di circolazione e iscrizione all’albo, dimostrare l’assenza di mezzi alternativi e descrivere in modo concreto — mai generico — il legame tra uso del veicolo e produzione del reddito: trasferte, sedi di udienza, frequenza degli spostamenti.

Decreto sicurezza, lo Stato risponde alla piazza: ma fin dove può spingersi la deroga all’emergenza?

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 20 ottobre 2026, in tempi rapidissimi, un decreto legge in risposta ai disordini del fine settimana a Milano, protagonisti in larga parte minorenni. Al centro del provvedimento un nuovo reato, la “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”: da due a cinque anni di reclusione per chi, in un gruppo di almeno cinque persone, mette in pericolo l’incolumità altrui con oggetti contundenti o lanciando petardi, pena aggravata se il volto è coperto. “Chi rompe paga”, ha sintetizzato la premier Giorgia Meloni in un video diffuso dopo il Cdm, aggiungendo che quella vista a Milano “non è protesta, è criminalità”.

Il decreto introduce anche una presunzione di capacità di intendere e di volere per i minori tra 14 e 18 anni, finora valutata caso per caso: ora si presume che il minore sia imputabile, salvo prova contraria. È davvero ragionevole trasformare in regola generale un accertamento che la legge, finora, affidava sempre alla valutazione del singolo caso? E quanto incide, su una platea di adolescenti con gradi di maturità molto diversi tra loro, invertire l’onere della prova proprio sulla capacità di intendere?

Ai genitori dei minori coinvolti si applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva, anche se il minore non è imputabile; il prefetto potrà inoltre disporre un anticipo sul risarcimento dei danni. Resta da capire se una multa amministrativa sia realmente lo strumento più efficace per incidere su condotte che affondano altrove le proprie radici, o se rischi di restare un gesto simbolico.

Il punto più delicato riguarda i 500 militari aggiuntivi previsti per Milano: il testo iniziale, voluto dal ministro della Difesa Crosetto, attribuiva loro poteri di polizia giudiziaria, compreso l’arresto in flagranza. La versione finale, dopo un confronto con il Quirinale descritto dal ministro Piantedosi come “fluido, sereno, costruttivo”, ha eliminato quella previsione: il Colle avrebbe ritenuto l’idea di militari che arrestano cittadini nelle città più vicina a una democrazia sorvegliata che a una democrazia occidentale. Una domanda, a questo punto, sorge quasi da sé: se nemmeno il governo che lo ha proposto lo ha difeso fino in fondo, quella norma andava davvero scritta?

Per gli avvocati penalisti e amministrativisti, il decreto — che il Parlamento dovrà convertire in legge entro sessanta giorni — apre fronti di contenzioso prevedibili: dalla legittimità costituzionale della presunzione di imputabilità dei minori, alla proporzionalità delle sanzioni ai genitori, fino ai limiti dell’arresto differito, esteso oltre i casi già previsti per violenza domestica e disordini sportivi.

Il Senato torna a interrogarsi sull’intelligenza artificiale nei tribunali

La II Commissione Giustizia del Senato riprende oggi, 21 ottobre 2026, i lavori dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Dopo le audizioni sul disegno di legge sulla legittima difesa (ddl 167 e connessi), la seduta prosegue con le “procedure informative” dell’indagine, aperta nei mesi scorsi per fare il punto su come gli strumenti di IA stiano già entrando nell’attività giudiziaria e su quali regole servano per governarne l’uso.

In audizione è convocata la professoressa Monica Palmirani, ordinaria di Informatica giuridica all’Università di Bologna e tra le massime esperte italiane di intelligenza artificiale applicata al diritto, già coinvolta in gruppi di lavoro europei su AI e regolazione giuridica computazionale. Il suo contributo arriva in un momento delicato: da un lato la magistratura discute da mesi dei limiti all’uso di chatbot e modelli linguistici nella redazione di provvedimenti, dopo i casi di sentenze che hanno riportato per errore suggerimenti o istruzioni generate dall’intelligenza artificiale; dall’altro il decreto legislativo 179/2026, che recepisce l’AI Act in Italia, entra in vigore il 23 ottobre e attribuisce al Garante Privacy la vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio impiegati in ambito giudiziario, mentre resta aperto il tema di regole deontologiche specifiche per l’uso di questi strumenti da parte di avvocati e magistrati.

L’indagine conoscitiva, avviata dalla Commissione Giustizia, non produce un atto normativo immediato ma raccoglie elementi — audizioni di accademici, operatori del settore, rappresentanti istituzionali — che potranno confluire in futuri interventi legislativi su processo telematico, responsabilità nell’uso di strumenti predittivi e garanzie procedurali per le parti.

Per l’avvocatura, il lavoro parlamentare in corso segnala che le regole sull’uso dell’IA nei tribunali sono ancora in fase di definizione: un terreno su cui gli ordini professionali e le associazioni forensi dovranno far sentire la propria voce prima che si consolidino assetti normativi non ancora scritti.

Sciopero dei penalisti, la Cassazione frena: “Il processo non si rinvia se la prescrizione è vicina”

Con la sentenza n. 36730 del 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione di un difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione Camere Penali Italiane non consente di ottenere il rinvio del processo quando la prescrizione del reato è ormai prossima a maturare. Il principio arriva da un caso di bancarotta a carico degli amministratori di un’impresa di ristorazione, condannati nei primi due gradi di giudizio per bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice: uno degli imputati avrebbe trasferito oltre 100mila euro a un creditore, a fronte di un debito molto più contenuto, mentre la società era già insolvente.

Davanti alla Cassazione, la difesa aveva chiesto il rinvio dell’udienza per poter aderire all’astensione proclamata dall’UCPI per il periodo 23-29 settembre 2026. La Corte ha respinto la richiesta: il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 10 ottobre 2026, e l’articolo 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni forensi vieta espressamente di aderire allo sciopero quando la prescrizione matura durante il periodo di astensione o entro finestre temporali prestabilite — 360 giorni nella fase delle indagini preliminari, 180 giorni nel giudizio di merito, 90 giorni nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. Per il calcolo dei termini di prescrizione la Corte ha fatto applicazione della riforma Orlando (legge 103/2017), richiamando anche la riforma Cartabia in tema di appello cartolare.

L’esito per gli imputati è stato netto: tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Per i penalisti, l’indicazione pratica è immediata: aderire a un’astensione proclamata dall’avvocatura non blocca automaticamente il processo, e chi ha in agenda uno sciopero dovrebbe prima verificare, fascicolo per fascicolo, a che punto sia la prescrizione e in quale fase si trovi il procedimento, perché i limiti temporali del codice di autoregolamentazione sono pensati proprio per impedire che l’astensione diventi uno strumento per far cadere l’imputazione.

Sanzioni sulla pubblicità del gioco d’azzardo: la Consulta boccia il minimo fisso di 50mila euro

Con la sentenza n. 172, depositata il 20 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 87/2018 (il cosiddetto “decreto Dignità”), convertito con legge 96/2018, nella parte in cui fissava un importo minimo inderogabile di 50mila euro per ogni violazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro.

La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dopo il ricorso di un content creator sanzionato per 157mila euro per alcuni video promozionali pubblicati su YouTube e Twitch, un importo che il giudice amministrativo ha ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto all’effettiva gravità della condotta.

La Consulta ha accolto la questione per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione, ma senza travolgere l’intera norma: ha sostituito la soglia fissa con una regola che consente di ridurre la sanzione quando risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della violazione. Secondo i giudici costituzionali, le sanzioni amministrative punitive sono soggette al principio di proporzionalità, che impone di individualizzare la pena tenendo conto delle condizioni economiche del trasgressore: un minimo fisso e indifferenziato può produrre risultati sproporzionati soprattutto per chi agisce al di fuori di un contesto imprenditoriale strutturato, per condotte promozionali minori od occasionali, o quando il profitto realizzato è scarso o nullo. Per guidare le riduzioni, la Corte ha richiamato i criteri dell’articolo 11 della legge 689/1981: gravità della violazione, opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, personalità del trasgressore e sue condizioni economiche.

L’effetto pratico è immediato per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che dovrà ora valutare la riduzione del minimo di 50mila euro quando manifestamente sproporzionato, e non più soltanto l’eventuale aumento. Resta fermo, secondo la Corte, che il legislatore può comunque intervenire per ridisegnare l’intero sistema sanzionatorio.

Telemarketing selvaggio: oltre 37mila segnalazioni in sette mesi, il Garante avverte sul rischio “schedatura digitale”

Si è svolto oggi a Roma l’incontro “Vita digitale e dati personali”, promosso dal Garante per la protezione dei dati personali insieme alle principali associazioni dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori, Movimento Consumatori) e al Registro Pubblico delle Opposizioni, per discutere le nuove tutele necessarie in un’economia guidata dai dati: intelligenza artificiale, telemarketing, deepfake, credit scoring e profilazione bancaria e commerciale.

Il presidente del Garante, Pasquale Stanzione, ha avvertito che la società digitale rischia di trasformarsi nella “società della schedatura e della profilazione”, con la rete che diventa strumento di sorveglianza globale nelle mani dei grandi poteri economici, parlando di un rischio di “rifeudalizzazione dei rapporti sociali”. Il componente del Collegio Agostino Ghiglia ha presentato i dati aggiornati sul telemarketing selvaggio: nel 2025 sono arrivate oltre 104.000 segnalazioni di chiamate indesiderate — una ogni cinque minuti — mentre nei soli primi sette mesi del 2026 le segnalazioni hanno già superato quota 37.000, oltre 170 al giorno. Secondo Ghiglia, dietro il fenomeno esiste un vero mercato in cui i dati personali sono diventati merce di scambio.

Il Garante ha indicato due strumenti di tutela complementari: l’azione di controllo pubblico, con istruttorie, provvedimenti e sanzioni dell’Autorità, e l’azione collettiva promossa dalle associazioni dei consumatori, che può offrire anche una tutela risarcitoria diretta ai cittadini. Ghiglia ha precisato che la perdita di controllo sui propri dati “non può essere subordinata al superamento di una soglia minima di gravità” per essere tutelata.

Resta da chiedersi, però, quanto possa reggere un sistema di tutela fondato su segnalazioni e controlli ex post, mentre il mercato dei dati personali continua a correre più veloce delle istruttorie: se una chiamata indesiderata arriva ogni cinque minuti in tutto il Paese, la vera domanda non è più come sanzionare chi viola le regole, ma se il modello stesso di raccolta del consenso — ancora affidato a un singolo clic o a una telefonata non autorizzata — sia ormai inadeguato a proteggere chi, come ricorda Stanzione, rischia di ritrovarsi “schedato” senza nemmeno saperlo.

Dal 22 ottobre scatta l’obbligo di riparazione: cosa cambia per produttori e consumatori

Dal 22 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre, che recepisce in Italia la direttiva UE 2024/1799 sul diritto alla riparazione (“Right to Repair”), modificando il Codice del Consumo. La norma riguarda elettrodomestici e dispositivi elettronici soggetti ai requisiti di riparabilità previsti dal diritto UE: lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, display, smartphone, tablet, aspirapolveri e prodotti analoghi.

La novità principale è l’obbligo per i produttori di riparare questi beni anche dopo la scadenza della garanzia legale di due anni, a un prezzo e in tempi ragionevoli. Se invece il consumatore opta per la riparazione durante il periodo di garanzia per un difetto di conformità, la garanzia legale si estende di ulteriori 12 mesi dal momento della riparazione. Le nuove regole su riparabilità ed estensione di garanzia si applicano ai contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026, data fissata direttamente dalla direttiva europea.

Prima di effettuare l’intervento, il riparatore potrà fornire al cliente un modulo informativo europeo standardizzato, con il dettaglio di costi e tempi previsti, valido 30 giorni. Il decreto vieta inoltre ai produttori di utilizzare clausole contrattuali o blocchi software e hardware per impedire la riparazione indipendente o l’uso di ricambi compatibili, di seconda mano o realizzati con stampa 3D. Il monitoraggio del settore è affidato al neoistituito Osservatorio nazionale sulla riparazione, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; entro il 31 luglio 2027 sarà inoltre attiva una piattaforma europea per individuare centri di riparazione e beni ricondizionati.

La novità comporta la revisione delle condizioni di garanzia contrattuale, delle clausole sui ricambi e delle policy di assistenza post-vendita, oltre a nuovi profili di responsabilità verso i consumatori per il mancato rispetto degli obblighi di riparazione.

Formazione IA obbligatoria per gli avvocati: il conto alla rovescia fino al 23 aprile 2027

Dal 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, che adegua la normativa italiana al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. Il provvedimento introduce per la prima volta, anche per l’avvocatura, un obbligo strutturato di formazione sull’intelligenza artificiale e una possibile rimodulazione dell’equo compenso legata al rischio degli strumenti utilizzati.

L’articolo 47 del decreto stabilisce che i percorsi di formazione iniziale e continua degli iscritti debbano includere l’alfabetizzazione e l’aggiornamento sull’uso dei sistemi di IA, su tre livelli: profili tecnici (funzionamento dei sistemi, tecniche di interrogazione, potenzialità e limiti nell’attività professionale); profili giuridici (disciplina del regolamento IA e delle norme nazionali di attuazione); profili deontologici (responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente e principio antropocentrico richiamato dalla legge 132/2025). Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di formazione continua, da definire nei regolamenti attuativi.

Gli ordini professionali hanno sei mesi dall’entrata in vigore, quindi fino al 23 aprile 2027, per adeguare i propri regolamenti formativi: per l’avvocatura il soggetto competente è il Consiglio Nazionale Forense.

Sul fronte economico, l’articolo 49 apre alla modulazione dell’equo compenso previsto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, in base alla classificazione di rischio del sistema di IA impiegato secondo l’AI Act. I decreti attuativi, attesi entro 12 mesi, dovranno intervenire anche sull’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, specifico per la professione forense. Resta aperto, al momento, se l’utilizzo dell’IA debba comportare un aumento o una riduzione del compenso.

Indipendentemente dal decreto italiano, dal 2 agosto 2026 sono già pienamente operativi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act per chi, come uno studio legale, utilizza sistemi di IA in veste di “deployer”: tra questi, l’obbligo di dichiarare contenuti deepfake e testi generati o manipolati dall’IA su questioni di interesse pubblico, salvo che siano sottoposti a revisione umana con assunzione di responsabilità editoriale. Le sanzioni più severe dell’AI Act, fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, sono pensate per i grandi fornitori; per lo studio legale i rischi concreti restano i provvedimenti del Garante Privacy e i profili di responsabilità disciplinare verso il cliente.

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