Recensioni online, nuove regole: stop ai commenti anonimi e fuori tempo

Cambiano le regole del gioco per le recensioni online nel settore turistico e della ristorazione. Con l’entrata in vigore della legge 34/2026, il legislatore interviene su un ambito sempre più rilevante per la reputazione digitale delle imprese, introducendo criteri più stringenti per garantire l’affidabilità dei giudizi pubblicati in rete.

Il nuovo impianto normativo, tuttavia, non è ancora pienamente operativo. Per l’applicazione concreta delle disposizioni sarà necessario attendere le linee guida dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che dovranno essere adottate dopo il confronto con altri soggetti istituzionali, tra cui AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali. Solo allora imprese e piattaforme avranno un quadro chiaro degli obblighi operativi.

Nel frattempo, emergono già alcuni principi chiave. Le recensioni potranno essere considerate attendibili solo se pubblicate entro un arco temporale definito rispetto all’esperienza vissuta: il limite è fissato in 30 giorni dall’utilizzo del servizio o dall’acquisto. Un criterio che mira a garantire l’attualità e la coerenza del giudizio espresso.

Altro elemento centrale è l’autenticità. I commenti dovranno provenire da utenti che hanno realmente usufruito del servizio e contenere riferimenti concreti all’esperienza. Non saranno più ammesse recensioni costruite su basi generiche o prive di riscontro reale, né quelle condizionate da incentivi, sconti o vantaggi offerti da operatori o intermediari.

La normativa introduce anche un criterio temporale più ampio: trascorsi due anni dalla pubblicazione, una recensione perde rilevanza sotto il profilo della liceità, proprio perché non più rappresentativa della qualità attuale del servizio.

Sul fronte delle imprese, vengono rafforzati gli strumenti di tutela. Strutture ricettive e ristoranti potranno attivare le procedure messe a disposizione dalle piattaforme per segnalare contenuti non conformi ai requisiti previsti dalla legge, chiedendone la rimozione o la revisione. Resta ora da verificare come le future linee guida tradurranno questi principi in prassi operative.


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Auto danneggiata e telecamere: accesso ai video sì, ma non è automatico

Quando un danno avviene sotto l’occhio delle telecamere pubbliche, il primo impulso è pensare che le immagini siano immediatamente disponibili. In realtà, il sistema funziona in modo più complesso e richiede un equilibrio tra trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza.

A chiarirlo è il Tar Lombardia, che con una recente decisione ha affrontato il caso di una cittadina rimasta senza risposta dopo aver chiesto al Comune di visionare i filmati utili a ricostruire il danneggiamento della propria auto.

Il punto centrale non è tanto il diritto “automatico” al video, quanto il dovere dell’ente di non ignorare l’istanza. Se le registrazioni esistono ancora, l’amministrazione è tenuta a prenderle in considerazione e a valutare la richiesta seguendo le regole generali sull’accesso ai documenti amministrativi, previste dalla Legge 241/1990.

Questo non significa, però, che il cittadino possa ottenere liberamente l’intero filmato. Le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza contengono spesso dati riferibili a più soggetti, e proprio per questo devono essere trattate con cautela. L’accesso, quindi, va calibrato: solo le parti realmente utili alla richiesta possono essere rilasciate, mentre tutto ciò che riguarda terzi deve essere protetto o oscurato.

La decisione richiama anche un aspetto pratico spesso sottovalutato: la qualità dell’organizzazione interna degli enti. Senza procedure chiare – dalla conservazione delle registrazioni alla loro estrazione – il rischio è quello di risposte tardive, incomplete o addirittura assenti. Al contrario, un sistema ben regolato consente di gestire in modo ordinato ogni richiesta, garantendo sia il diritto del cittadino sia il rispetto della normativa sulla privacy.

Resta poi un ulteriore elemento di attenzione: se l’intero impianto di videosorveglianza non è conforme alle regole sulla protezione dei dati, le immagini potrebbero perdere valore anche sotto il profilo giuridico. Un aspetto che trasforma una questione apparentemente semplice – ottenere un video – in un tema più ampio, che riguarda la legittimità e l’affidabilità dei sistemi pubblici.


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Compensi sotto verifica: dal 15 giugno la PA paga dopo il controllo su fisco e contributi

Dal prossimo 15 giugno cambia in modo significativo il meccanismo di pagamento dei compensi ai professionisti da parte della pubblica amministrazione. La novità, introdotta dalla legge di bilancio 2026, impone un controllo preventivo sulla posizione fiscale e contributiva del beneficiario prima di procedere a qualsiasi liquidazione.

Il nuovo assetto normativo, inserito nell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, prevede che le amministrazioni verifichino tramite banca dati l’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo. In caso di inadempienza, anche per importi contenuti, la somma corrispondente viene trattenuta e versata direttamente all’agente della riscossione, con pagamento al professionista limitato alla sola eventuale eccedenza.

A chiarire l’ambito applicativo è intervenuta una circolare del Ministero della Giustizia, che estende l’obbligo a tutti i lavoratori autonomi che percepiscono compensi riconducibili ai redditi di cui all’articolo 54 del TUIR. Il perimetro è ampio e comprende avvocati – inclusi quelli operanti nel patrocinio a spese dello Stato – ma anche consulenti tecnici, periti, mediatori, interpreti, psicologi forensi e altre figure professionali coinvolte nei procedimenti giudiziari.

Uno degli elementi più rilevanti riguarda l’abbassamento della soglia: la verifica scatterà per qualsiasi pagamento, anche inferiore ai 5 mila euro. Non è più prevista la sospensione del pagamento, ma un meccanismo diretto di compensazione tra credito del professionista e debito verso l’erario o gli enti previdenziali.

La norma si applicherà a tutte le liquidazioni effettuate dopo il 15 giugno, indipendentemente dal momento in cui è stata svolta la prestazione. Ciò significa che anche compensi maturati in passato, se pagati successivamente, saranno soggetti alla nuova disciplina.

Le tipologie di debito che possono attivare la trattenuta sono numerose: dalle imposte come Irpef, Iva e Irap, ai contributi previdenziali, fino a sanzioni amministrative e crediti affidati alla riscossione, comprese multe e tributi locali.

Le ricadute pratiche non sono trascurabili, soprattutto per alcune categorie. In particolare, il sistema potrebbe incidere sul patrocinio a spese dello Stato, dove i compensi sono spesso contenuti e liquidati con tempi già dilatati. Il rischio è che le somme vengano assorbite integralmente da debiti pregressi, rendendo meno sostenibile l’attività difensiva in favore dei soggetti non abbienti.

Non sono mancate le critiche. Il Consiglio Nazionale Forense ha definito la misura penalizzante e potenzialmente lesiva del diritto di difesa, mentre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha evidenziato l’impatto negativo sui professionisti, soprattutto nei casi di debiti di modesta entità o ancora oggetto di contestazione.


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Antiriciclaggio: la Corte d’Appello di Roma delimita gli obblighi dei notai

Una pronuncia destinata a incidere in modo concreto sulla pratica professionale chiarisce i confini degli obblighi antiriciclaggio a carico dei notai. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 765 del 20 marzo 2026, ha stabilito che non può essere richiesto al professionista di assumere un ruolo investigativo autonomo nell’ambito delle verifiche previste dal Decreto Legislativo 231/2007.

Il principio affermato segna un punto fermo: l’adeguata verifica della clientela e l’eventuale segnalazione di operazioni sospette non implicano l’obbligo di svolgere indagini ulteriori rispetto alle informazioni già disponibili. In particolare, viene esclusa la necessità di consultare banche dati esterne, effettuare ricerche online o utilizzare strumenti informativi aggiuntivi non direttamente connessi all’attività professionale.

La decisione interviene in un contesto in cui, negli ultimi anni, si è assistito a un progressivo ampliamento degli obblighi di collaborazione attiva, spesso interpretati in senso estensivo. La Corte, invece, riporta l’attenzione su un criterio di equilibrio: il dovere di segnalazione deve essere valutato sulla base degli elementi concretamente acquisiti durante lo svolgimento dell’incarico, senza trasformarsi in un onere generalizzato di indagine.

Particolarmente rilevante è il chiarimento sulla nozione di “sospetto”. Secondo i giudici, non può essere costruita su valutazioni astratte o su elementi desunti ex post, ma deve fondarsi su un giudizio di ragionevole prevedibilità, ancorato alle informazioni effettivamente disponibili al momento della prestazione professionale.

La vicenda nasce dall’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un notaio, accusato di non aver segnalato operazioni ritenute anomale, tra cui aumenti di capitale con sovrapprezzo effettuati in tempi ravvicinati e con risorse di provenienza estera. L’Amministrazione aveva individuato diversi indici di anomalia, tra cui la rilevanza degli importi e la presunta incoerenza con il profilo economico del soggetto coinvolto.

La Corte ha però ritenuto che tali elementi non potessero automaticamente tradursi in un obbligo di segnalazione, ribadendo che la valutazione deve essere condotta ex ante e nei limiti delle conoscenze accessibili al professionista.


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Giustizia digitale e semplificazione: il Pnrr accelera tra innovazione e fase transitoria

Il percorso di trasformazione digitale della giustizia e della pubblica amministrazione entra in una nuova fase, segnata da interventi normativi che puntano a coniugare innovazione e continuità operativa. Tra le novità più rilevanti emerge l’evoluzione dell’IT Wallet, il portafoglio digitale destinato a diventare uno strumento centrale per l’identità e i servizi del cittadino.

La proposta governativa amplia significativamente la platea degli utilizzatori: anche i minorenni potranno accedere al servizio, in alcuni casi senza necessità di autorizzazione da parte dei genitori, salvo le ipotesi in cui la legge richieda espressamente un intervento della responsabilità genitoriale. Una scelta che segna un cambio di paradigma nella gestione dell’identità digitale, rendendola progressivamente più autonoma e diffusa.

Parallelamente, il sistema è destinato a crescere rapidamente. Se oggi il portafoglio digitale consente l’inserimento di un numero limitato di documenti, nel giro di un anno tutte le amministrazioni pubbliche saranno chiamate ad adeguare i propri servizi. L’obiettivo è ambizioso: superare le duecento credenziali disponibili, includendo titoli di studio, certificazioni, attestazioni di residenza, iscrizioni elettorali e documentazione Isee. Tra le innovazioni più significative anche la possibilità di dimostrare la maggiore età senza condividere dati personali sensibili e l’introduzione della tessera elettorale digitale, che si affiancherà a quella tradizionale.

Accanto alla spinta verso la digitalizzazione, il legislatore interviene anche per gestire la fase di transizione. In ambito penale, viene infatti prevista una norma di salvaguardia che consente al procuratore generale presso la Corte d’appello di continuare a depositare l’atto di appello in formato cartaceo fino al completamento dell’informatizzazione degli uffici giudiziari. Una soluzione pragmatica, che riconosce le difficoltà operative ancora presenti nel passaggio al processo penale telematico.

Le modifiche introdotte non si limitano al processo penale. La giustizia tributaria viene riorganizzata su base territoriale, con tre direzioni individuate a Milano, Roma e Napoli, ciascuna competente rispettivamente per Nord, Centro e Sud. Una redistribuzione che punta a migliorare il coordinamento e l’efficienza amministrativa.

Novità anche per i professionisti, che potranno iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali per svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività, entro i limiti previsti dalla normativa. Si tratta di un’apertura che riconosce l’evoluzione delle professioni e la necessità di adattare le regole ai nuovi modelli operativi.

Infine, viene rafforzato il ruolo della Commissione parlamentare per la semplificazione, chiamata non solo a monitorare l’attuazione delle misure legate al Pnrr, ma anche a formulare proposte e a redigere una relazione annuale sui processi di semplificazione normativa e amministrativa.


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Fisco, allarme sms falsi: nuova ondata di smishing a nome dell’Agenzia delle Entrate

Nuova allerta sul fronte delle truffe digitali. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato un incremento di messaggi fraudolenti inviati ai cittadini tramite la tecnica dello “sms spoofing”, che consente ai truffatori di falsificare il mittente facendo apparire il messaggio come proveniente da un ente ufficiale.

Le comunicazioni, spesso costruite per sembrare credibili – come finte conferme di appuntamenti o notifiche amministrative – mirano a indurre l’utente a fidarsi e a compiere azioni potenzialmente rischiose, come cliccare su link o fornire dati personali.

Il meccanismo è analogo a quello già diffuso nelle telefonate indesiderate con numeri camuffati: il destinatario visualizza un mittente apparentemente affidabile, ma in realtà manipolato. Proprio per questo, l’Agenzia invita a prestare la massima attenzione a qualsiasi messaggio inatteso o sospetto.

In caso di dubbi, la raccomandazione è quella di non interagire con il contenuto del messaggio e di verificare sempre l’autenticità della comunicazione attraverso i canali ufficiali: consultando la sezione dedicata al phishing sul sito istituzionale, contattando direttamente l’ente o rivolgendosi agli uffici territoriali.


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Niente “mance” nella pubblica amministrazione: anche pochi euro possono integrare corruzione

Non esistono “mance innocue” quando entrano in gioco le funzioni pubbliche. Con la sentenza n. 12513/2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio destinato a incidere in modo netto sulla prassi amministrativa: anche importi modesti possono integrare il reato di corruzione se collegati all’esercizio delle funzioni del pubblico dipendente.

Il caso esaminato riguarda un imprenditore che aveva versato complessivamente 600 euro a un funzionario della protezione civile per velocizzare il pagamento di alcune fatture. Sebbene il dipendente non fosse direttamente responsabile delle liquidazioni, il suo ruolo nell’istruzione delle pratiche gli aveva consentito di intervenire presso altri uffici, determinando un’accelerazione dell’iter amministrativo.

Per la Corte, il punto decisivo non è né l’entità della somma né la natura formalmente dovuta dell’atto amministrativo. Ciò che rileva è l’esistenza di un accordo tra privato e funzionario, in base al quale il denaro viene corrisposto proprio in ragione dell’esercizio della funzione pubblica. In presenza di questo nesso, il reato si configura pienamente, anche in assenza di atti contrari ai doveri d’ufficio.

Respinta anche la tesi difensiva che qualificava le somme come semplici “regalie” o come espressione di insofferenza per i ritardi burocratici. Secondo i giudici, quando il denaro è finalizzato a incidere sul corso di una pratica amministrativa, non può mai essere considerato un gesto neutro o socialmente tollerato.

La sentenza esclude inoltre la possibilità di ricondurre il fatto al più lieve reato di traffico di influenze, sottolineando che il funzionario coinvolto non agiva come intermediario, ma era parte integrante del procedimento. Di conseguenza, la condotta rientra pienamente nella fattispecie di cui all’articolo 318 del codice penale.

Nessuno spazio, infine, per l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte evidenzia come nei reati di corruzione, caratterizzati da una struttura bilaterale, non sia possibile individuare un soggetto danneggiato in senso stretto, né quantificare il danno in termini economici. Inoltre, la reiterazione delle condotte impedisce qualsiasi valutazione riduttiva basata sulla modestia delle singole somme.


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Mediazione immobiliare, obblighi informativi stringenti: il silenzio del mediatore può costare la provvigione

Una recente pronuncia del Tribunale di Nola (sez. I, sentenza 5 marzo 2026 n. 894) interviene in modo netto sul ruolo e sulle responsabilità del mediatore, ribadendo la centralità degli obblighi informativi nella disciplina della mediazione.

Secondo il giudice, il mediatore è tenuto a comunicare alle parti tutte le circostanze rilevanti di cui sia a conoscenza o che possa conoscere con l’ordinaria diligenza professionale. Non solo: su di lui grava anche il divieto di fornire informazioni inesatte o fuorvianti. La violazione di tali obblighi può configurare un vero e proprio inadempimento contrattuale, con conseguenze rilevanti, fino alla risoluzione del contratto e alla condanna al risarcimento dei danni.

Il fondamento di questo dovere si rinviene nell’articolo 1759 del codice civile, che impone al mediatore di agire secondo buona fede, mettendo le parti in condizione di valutare consapevolmente l’affare. Devono essere comunicate sia le circostanze che avrebbero potuto impedire la conclusione del contratto, sia quelle che ne avrebbero modificato le condizioni economiche.

In questo quadro, chi è chiamato a pagare la provvigione può opporre l’inadempimento del mediatore per sottrarsi al pagamento, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale. Non ogni inesattezza, tuttavia, è sufficiente: la valutazione deve essere condotta caso per caso, tenendo conto della natura dell’operazione e delle condizioni delle parti coinvolte.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla cosiddetta diligenza qualificata. Il mediatore, pur non essendo tenuto a svolgere approfondite verifiche tecnico-giuridiche in assenza di incarico specifico, deve comunque segnalare eventuali criticità note o facilmente conoscibili. Tra queste rientrano, ad esempio, le irregolarità urbanistiche dell’immobile, che – se omesse – possono legittimare il rifiuto della provvigione da parte dell’acquirente.

La decisione sottolinea inoltre che l’obbligo informativo sussiste indipendentemente dall’esito dell’affare: la responsabilità del mediatore può emergere anche quando la compravendita si conclude regolarmente, poiché ciò che rileva è la correttezza del comportamento tenuto durante la trattativa.


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Magistratura onoraria, svolta del Consiglio di Stato: riconosciuti ferie, Tfr e contributi ai giudici di pace cessati

Il Consiglio di Stato interviene con una pronuncia destinata a lasciare il segno nel dibattito sulla magistratura onoraria. Con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, Palazzo Spada ha accolto, sia pure parzialmente, il ricorso di un’ex giudice di pace, riconoscendo una serie di diritti economici e previdenziali fino ad oggi negati.

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rafforzando il principio secondo cui non è ammissibile escludere i magistrati onorari da tutele fondamentali come ferie retribuite e copertura previdenziale. Il Collegio ha quindi stabilito il diritto alla corresponsione delle ferie maturate e non godute per l’intero periodo di servizio, oltre al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione contributiva.

Resta fermo, tuttavia, il principio della non piena equiparazione tra magistratura togata e onoraria: il riconoscimento dei diritti avviene senza incidere sulla distinzione strutturale tra le due figure. Anche sotto il profilo economico, infatti, il parametro di riferimento individuato è quello della retribuzione iniziale del magistrato ordinario (classe HH03), utilizzato esclusivamente come base di calcolo e non come elemento di assimilazione.

Di particolare rilievo è anche il riconoscimento del risarcimento del danno per l’abuso nella reiterazione dei rapporti a termine. Non essendo più possibile una stabilizzazione, il Consiglio di Stato ha individuato nel ristoro economico l’unico rimedio idoneo, disponendo il pagamento di 14 mensilità. A ciò si aggiunge l’obbligo per il Ministero della Giustizia di versare i contributi dovuti e di ricostruire integralmente la posizione previdenziale della ricorrente.

La pronuncia, oltre a definire il caso concreto, apre un fronte più ampio sul piano sistemico, con possibili effetti su numerosi contenziosi analoghi.


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Albo unico forense, anomalie nella notte: nominativi scomparsi e servizi collegati in difficoltà

Una anomalia improvvisa e ancora senza una spiegazione ufficiale ha interessato, nella notte, il sistema di consultazione dell’Albo Unico del Consiglio Nazionale Forense. A partire dalle ore 00:40 circa, numerosi utenti hanno segnalato l’apparente scomparsa progressiva di nominativi di avvocati italiani, con una visualizzazione parziale degli iscritti e la permanenza online solo di alcuni Ordini territoriali.

Il fenomeno si è manifestato in modo disomogeneo, rendendo difficile comprendere se si tratti di un aggiornamento tecnico non completato, di un malfunzionamento della piattaforma o di una criticità più complessa. Al momento, infatti, non è stata chiarita la natura dell’evento né sono stati forniti riscontri ufficiali sulle cause.

L’episodio non sembra limitarsi al solo Albo. Le segnalazioni indicano possibili effetti a catena su sistemi collegati, con notifiche anomale di cancellazione da piattaforme esterne, tra cui servizi riconducibili ad AGCOM come ConciliaWeb. Un segnale che lascia ipotizzare un’interferenza più ampia nei flussi di interoperabilità tra banche dati.

Restano da verificare eventuali impatti su ulteriori infrastrutture digitali della giustizia e della pubblica amministrazione, come i sistemi di deposito telematico o le connessioni con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

AGGIORNAMENTO ore 15.05: Dal CNF comunicano che sono state risolte le problematiche che avevano portato alla cancellazione di molti nominativi dall’albo del CNF.


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