Le procedure di stabilizzazione del personale precario della giustizia legato al PNRR entrano in una fase più definita sul piano operativo. Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ che chiarisce numerosi aspetti pratici legati alla compilazione delle domande e ai criteri di valutazione.
Uno dei nodi principali riguarda il distretto di partecipazione: la regola generale è che la domanda deve essere presentata per il distretto in cui si è presa effettivamente servizio al momento dell’assunzione, indipendentemente da eventuali spostamenti successivi dovuti a distacchi, coworking o altri provvedimenti temporanei. Un principio che rafforza il legame tra procedura selettiva e origine contrattuale del rapporto di lavoro.
Importante anche il chiarimento per chi ha subito ricollocazioni in graduatoria a seguito di provvedimenti giudiziari o in autotutela. In questi casi, è riconosciuta la possibilità di indicare la data e il distretto “corretti”, cioè quelli che sarebbero spettati fin dall’inizio, grazie alla retrodatazione già disposta dall’Amministrazione.
Sul fronte dell’anzianità di servizio, le FAQ precisano che, per chi ha partecipato a più procedure per lo stesso profilo (come gli addetti UPP), occorre indicare come riferimento principale l’ultimo contratto, integrando però anche le esperienze precedenti nella sezione dedicata. Una distinzione tecnica che può incidere sulla corretta valutazione del percorso professionale.
Più restrittiva, invece, la posizione sui servizi svolti in altri profili o presso altre amministrazioni: tali esperienze non sono considerate utili ai fini del punteggio nelle selezioni comparative, che restano ancorate al profilo specifico PNRR per cui si concorre.
Le indicazioni riguardano anche aspetti spesso fonte di errore, come la gestione delle assenze. Non devono essere indicati tutti i periodi di malattia, ma solo quelli rilevanti ai sensi del contratto collettivo, mentre i congedi e le aspettative incidono solo se rientrano nei casi espressamente previsti dai bandi.
Apertura, invece, sulla dichiarazione dei titoli: resta in capo al candidato la responsabilità di indicare quelli posseduti, con la consapevolezza che la valutazione finale spetta alla Commissione. Chiarito anche che l’abilitazione professionale può essere dichiarata anche in caso di sospensione o cancellazione dall’albo, senza generare duplicazioni di punteggio.
Infine, viene confermata l’equiparazione tra servizio civile nazionale e universale ai fini delle riserve, alla luce delle più recenti disposizioni normative.
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