Contributo unificato, la Consulta: il mancato pagamento può bloccare la causa, ma decida un giudice

La Corte costituzionale conferma la legittimità dell’obbligo di versare il contributo unificato minimo per iscrivere una causa civile a ruolo, ma chiede al legislatore di intervenire per garantire che l’eventuale preclusione dell’accesso alla giustizia sia disposta da un giudice e non da un ufficio amministrativo.

Con la sentenza n. 137, depositata oggi 21 luglio 2026, la Consulta ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento sull’articolo 14, comma 3.1, del Testo unico sulle spese di giustizia, che impedisce l’iscrizione a ruolo delle cause civili in caso di mancato pagamento del contributo unificato minimo, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla legge.

Secondo i giudici costituzionali, il contributo unificato non rappresenta un mero onere fiscale privo di finalità, ma contribuisce al corretto funzionamento del sistema giudiziario. Per questo motivo, l’obbligo di versare l’importo minimo previsto dalla normativa non costituisce una limitazione sproporzionata del diritto di agire in giudizio, anche in considerazione dell’entità particolarmente contenuta della somma richiesta.

La Corte richiama inoltre il problema dell’elevato tasso di evasione relativo proprio ai contributi di importo più basso, evidenziando come il sistema di riscossione si sia dimostrato negli anni poco efficiente, rendendo spesso antieconomico il recupero delle somme dovute. In questo contesto, la scelta legislativa di subordinare l’iscrizione della causa al previo pagamento del contributo viene ritenuta una misura ragionevole e proporzionata.

Respinte anche le censure relative alla presunta violazione del principio di uguaglianza. La Consulta osserva infatti che le persone prive di adeguate risorse economiche possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, istituto che comporta l’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

La Corte individua invece un profilo di criticità nella disciplina vigente laddove attribuisce al cancelliere il potere di rifiutare l’iscrizione a ruolo della causa in caso di omesso versamento del contributo. Una decisione che incide direttamente sul diritto di accesso alla giustizia, sottolineano i giudici costituzionali, dovrebbe essere rimessa all’autorità giudiziaria e non a un organo amministrativo.

Pur rilevando tale criticità, la Consulta non dichiara l’illegittimità della norma, ritenendo che spetti al legislatore individuare la soluzione più adeguata. Sarà quindi il Parlamento a dover modificare la disciplina, scegliendo le modalità attraverso cui ricondurre al giudice il potere di decidere se il mancato pagamento del contributo unificato debba effettivamente impedire l’accesso al processo.

STA, la Consulta conferma i soci di capitale ma chiede più garanzie

La Corte costituzionale interviene sul tema della presenza dei soci di capitale nelle società tra avvocati (STA), dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) nei confronti dell’articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012.

Con la sentenza n. 138, depositata oggi 21 luglio 2026, la Consulta non entra nel merito della disciplina che consente la partecipazione di soci non professionisti nelle STA, ma ritiene insufficiente la motivazione con cui il CNF aveva sostenuto la presunta incostituzionalità della norma.

Secondo il Consiglio nazionale forense, l’ingresso di soci guidati da finalità di investimento potrebbe compromettere l’indipendenza dell’avvocato, incidendo sul diritto di difesa e sul principio del giusto processo, oltre a determinare una distorsione della concorrenza tra professionisti.

La Corte osserva, però, che il rimettente non ha adeguatamente valutato le garanzie già previste dalla normativa vigente. I commi da 3 a 6 dell’articolo 4-bis disciplinano infatti l’organizzazione delle società tra avvocati con specifiche cautele volte a prevenire conflitti di interesse e possibili condizionamenti derivanti dalla presenza dei soci non professionisti.

Per la Consulta, una volta che il legislatore abbia scelto di consentire l’ingresso di soci finanziatori nelle società professionali, diventa essenziale prevedere un sistema di regole capace di bilanciare i vantaggi organizzativi ed economici con la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato.

La sentenza sottolinea inoltre che, proprio in ragione della rilevanza costituzionale della funzione difensiva, le garanzie richieste per le società tra avvocati devono essere particolarmente rigorose. Il CNF, secondo i giudici costituzionali, avrebbe dovuto spiegare perché le tutele oggi previste dall’ordinamento risultassero concretamente inadeguate a prevenire i rischi prospettati.

La Corte richiama infine il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame del Parlamento, osservando che il testo si muove nella direzione di rafforzare ulteriormente le garanzie già previste per le STA.

La decisione non chiude il dibattito sul ruolo dei soci di capitale nelle società tra avvocati, ma ribadisce un principio fondamentale: l’apertura a investitori esterni può essere compatibile con il sistema costituzionale solo se accompagnata da adeguati strumenti di tutela dell’indipendenza professionale e del diritto di difesa.

Caso Roggero, l’ANM denuncia: “Magistrati nel mirino dopo la sentenza”

ROMA, 21 luglio 2026 – “Dopo la sentenza sul caso Roggero ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d’odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull’omicidio e sulla legittima difesa. Siamo al fianco dei colleghi piemontesi che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come di quelli della Corte di cassazione che le hanno confermate”. Lo afferma la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati dopo gli attacchi di questi giorni.

“Ribadiamo che, da parte di chi ricopre incarichi istituzionali, servirebbe maggiore responsabilità e cura nell’utilizzo delle parole. Il clima che si crea nei confronti di chi applica la legge dovrebbe essere differente. La critica è legittima, ma alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Un clima di pesante delegittimazione denunciato anche nel recente report della Commissione europea. Ci auguriamo per il futuro maggiore attenzione a tutela delle stesse fondamenta dallo Stato di diritto”, conclude l’Associazione.

IA, dal 2 agosto scattano le regole sulla trasparenza: l’UE detta le istruzioni per riconoscere contenuti e deepfake

La Commissione europea ha pubblicato oggi orientamenti per assistere i fornitori e i deployer di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nell’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento sull’IA, la cui applicazione scatta il 2 agosto 2026.

Gli obblighi di trasparenza aiuteranno le persone a riconoscere le interazioni che effettuano con l’IA o le situazioni in cui determinati contenuti sono stati generati o modificati dall’IA, riducendo così il rischio di inganno e manipolazione. Gli orientamenti pubblicati oggi chiariscono quali fornitori e deployer devono rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza per i sistemi di IA interattivi e alla marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall’IA.

A norma del regolamento sull’IA, i fornitori di IA dovranno progettare sistemi di IA per informare gli utenti quando interagiscono direttamente con un’IA ed aggiungere marchi leggibili meccanicamente per consentire il rilevamento di contenuti generati o manipolati dall’IA.

I deployer dovranno inoltre informare le persone quando sono esposte a deep fake, a contenuti generati dall’IA su questioni di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale e a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.

Stangata UE su AliExpress: multa da 550 milioni per prodotti illegali e contraffatti

Oggi la Commissione europea ha inflitto ad AliExpress un’ammenda di 550 milioni di € per aver violato gli obblighi, previsti dal regolamento sui servizi digitali, di valutare e attenuare con diligenza i rischi connessi alla vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla propria piattaforma di commercio elettronico. La Commissione ha intimato alla piattaforma di prendere iniziative a proposito.

AliExpress non ha rispettato l’obbligo previsto dal regolamento sui servizi digitali di valutare con diligenza e sotto molteplici aspetti il rischio di diffusione di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti attraverso i propri servizi e non ha adottato misure efficaci per ridurre il rischio di diffusione di prodotti illegali.

L’ammenda inflitta oggi è stata calcolata tenendo conto della natura delle infrazioni, della loro gravità in considerazione del numero di utenti coinvolti nell’UE e della loro durata, protrattasi almeno fino al giugno 2025, quando la Commissione ha reso note le proprie conclusioni preliminari nei confronti di AliExpress. Il mancato svolgimento di adeguate valutazioni dei rischi e la mancata attenuazione efficace dei rischi sistemici costituiscono violazioni particolarmente gravi del regolamento sui servizi digitali.

Tuttavia, nel calcolo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto anche di circostanze attenuanti a favore di AliExpress, come ad esempio il fatto che il regolamento sui servizi digitali rappresenta una novità.

Come previsto dal regolamento stesso, AliExpress ha ora tempo fino al 20 ottobre 2026 per presentare un piano d’azione alla Commissione. Il piano deve stabilire misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi dell’operatore di valutare e attenuare i rischi sistemici. Il comitato europeo per i servizi digitali disporrà di un mese dal ricevimento del piano per formulare il suo parere. La Commissione disporrà quindi di un ulteriore mese per adottare la sua decisione finale e fissare un termine ragionevole per l’attuazione.

Il mancato rispetto della decisione relativa all’inosservanza può comportare il pagamento di penalità di mora. La Commissione continua a dialogare con AliExpress per garantire il rispetto della decisione e, più in generale, del regolamento sui servizi digitali.

Telecamere di videosorveglianza in vacanza: e se il rischio fosse proprio quella che avete installato voi?

Con l’estate arrivano le partenze, e con le partenze – come abbiamo raccontato nel nostro precedente approfondimento sulle regole del Gdpr per la videosorveglianza domestica – cresce anche la corsa a installare telecamere per tenere d’occhio la casa a distanza. Ma se da un lato la legge impone limiti precisi su cosa si può riprendere e come si devono trattare le immagini, dall’altro esiste un rischio meno discusso, che riguarda non il modo in cui si usa la telecamera, ma la sicurezza del dispositivo stesso.

Vi siete mai chiesti perché alcuni modelli di telecamere WiFi costano una frazione di quelli venduti dai marchi più noti? Il prezzo, hanno spiegato più volte esperti di sicurezza informatica, non è quasi mai un caso: dietro un costo molto contenuto si nasconde spesso una scelta precisa, quella di risparmiare su ciò che l’utente non vede subito, cioè gli aggiornamenti software, i test di sicurezza e l’infrastruttura cloud che gestisce le immagini. È un fenomeno trasversale, che riguarda soprattutto i dispositivi generici e senza marchio riconoscibile, più che una specifica provenienza geografica – anche se non sono mancati, negli scorsi anni, provvedimenti mirati: negli Stati Uniti la Federal Communications Commission ha vietato nel 2022 l’omologazione di nuovi apparati di videosorveglianza prodotti da alcune aziende cinesi, tra cui Hikvision e Dahua, citando motivi di sicurezza nazionale; una scelta simile è stata adottata lo stesso anno dal governo britannico, che ha disposto la rimozione delle telecamere di quei produttori dagli edifici governativi più sensibili.

Al di là dei casi specifici, il problema di fondo sembra essere lo stesso ovunque: password di fabbrica mai cambiate, firmware che non viene mai aggiornato, server cloud con falle note. Ci sono stati diversi episodi, segnalati negli anni da ricercatori di sicurezza, in cui numerosi dispositivi con questo tipo di vulnerabilità sarebbero stati individuati tramite semplici scansioni della rete: motori di ricerca specializzati come Shodan permettono infatti di trovare telecamere collegate a Internet con porte lasciate aperte e nessuna protezione. In alcuni casi, ci è stato riferito, i filmati recuperati in questo modo sarebbero finiti su forum privati o siti di streaming non autorizzati, alimentando un mercato nero di immagini sottratte da abitazioni private.

Un fenomeno collegato, anche se distinto, è quello delle telecamere nascoste – camuffate in oggetti di uso quotidiano come sveglie, prese USB o rilevatori di fumo – che pone questioni ulteriori, questa volta legate non alla sicurezza informatica ma alla liceità stessa della ripresa. Ma è forse sul fronte della sicurezza dei dispositivi “legittimi”, installati in buona fede, che si gioca la partita più insidiosa: è possibile che chi ha comprato una telecamera per sentirsi più sicuro abbia, senza saperlo, aperto una porta sulla propria vita privata.

Un aspetto meno noto riguarda i permessi richiesti da alcune app di gestione delle telecamere WiFi, che in certi casi impongono l’attivazione della geolocalizzazione per poter funzionare. Vi siete mai chiesti perché? Sono stati segnalati diversi casi di app che richiederebbero permessi di localizzazione più ampi di quanto strettamente necessario al funzionamento della telecamera, alimentando il dubbio che i dati raccolti possano essere utilizzati anche per finalità diverse, incluso il tracciamento della posizione dell’abitazione stessa e, potenzialmente, degli spazi limitrofi visibili dall’inquadratura. È una domanda che vale la pena porsi prima di installare qualsiasi app di videosorveglianza: quali permessi si stanno davvero concedendo, e sono tutti indispensabili al funzionamento del dispositivo?

Come proteggersi, dunque? Le raccomandazioni di chi si occupa di sicurezza informatica sono in realtà poche e alla portata di tutti:

  • Cambiare sempre le credenziali di fabbrica, sostituendo la password predefinita con una complessa e univoca;
  • Aggiornare regolarmente il firmware, per correggere le vulnerabilità note via via che vengono scoperte;
  • Evitare di esporre la telecamera direttamente su IP pubblico, preferendo reti chiuse o l’accesso tramite VPN;
  • Verificare il supporto alla crittografia end-to-end dei flussi video, soprattutto se il dispositivo prevede l’accesso da remoto.

Chi lavorerà in Italia? Tre milioni di pensionamenti aprono la grande emergenza occupazionale

L’Italia si trova di fronte a una delle trasformazioni demografiche più rilevanti degli ultimi decenni. Da un lato, il numero dei giovani continua a diminuire; dall’altro, una consistente quota di lavoratori è ormai prossima al pensionamento. Due fenomeni che, intrecciandosi, rischiano di creare un vuoto occupazionale difficile da colmare e di mettere sotto pressione il sistema produttivo del Paese.

A richiamare l’attenzione sul tema è un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA, secondo cui negli ultimi dieci anni la popolazione italiana tra i 15 e i 34 anni si è ridotta di quasi 550 mila persone. Una contrazione che riflette il progressivo calo demografico e che rende sempre più complesso garantire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro.

Il nodo più immediato riguarda le uscite dal mercato occupazionale. Secondo le previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, tra il 2025 e il 2029 circa 3 milioni di lavoratori andranno in pensione o lasceranno l’attività lavorativa. Tra questi figurano oltre 1,6 milioni di dipendenti del settore privato, 768.200 dipendenti pubblici e circa 665.500 lavoratori autonomi.

Per molte imprese il problema è già evidente. La difficoltà nel reperire personale qualificato interessa numerosi comparti produttivi e colpisce soprattutto le piccole e medie imprese, che faticano maggiormente ad attrarre giovani lavoratori rispetto alle realtà aziendali di maggiori dimensioni. Le regioni dove l’impatto delle uscite sarà più significativo sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il Veneto, territori caratterizzati da una forte concentrazione di occupazione nel settore privato.

Secondo la CGIA, il ricorso all’immigrazione potrà offrire un contributo, ma non rappresenterà da solo una soluzione strutturale. Per rendere efficace questo strumento sarà necessario investire nella formazione professionale già nei Paesi di origine, rafforzando percorsi linguistici e competenze tecniche in linea con le esigenze del mercato del lavoro italiano, come previsto anche dal Piano Mattei.

Le ricadute dell’invecchiamento della popolazione non riguardano esclusivamente il mercato del lavoro. Anche il sistema pensionistico e quello sanitario saranno chiamati a confrontarsi con nuovi equilibri. Le proiezioni indicano che la spesa previdenziale potrebbe salire dall’attuale 15,4% del PIL fino a circa il 17% intorno al 2040, per poi ridursi progressivamente nei decenni successivi. Più che la sostenibilità complessiva del sistema, però, preoccupa l’importo delle future pensioni: carriere discontinue e salari contenuti potrebbero tradursi in assegni insufficienti per molti giovani lavoratori di oggi.

Sul fronte sanitario, l’evoluzione demografica appare altrettanto significativa. Attualmente gli over 65 rappresentano circa un quarto della popolazione italiana, ma assorbono già circa il 60% della spesa sanitaria nazionale. Entro il 2050 questa fascia di popolazione potrebbe arrivare a rappresentare il 35% dei residenti, determinando un inevitabile incremento della domanda di servizi sanitari, assistenziali e per la non autosufficienza.

Il confronto europeo evidenzia inoltre come l’Italia sia tra i Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno della “degiovanizzazione”. Tra il 2015 e il 2025 la popolazione tra i 15 e i 34 anni è diminuita del 4,3%, mentre la media dell’Eurozona si è fermata al -0,4%. Nello stesso periodo, Francia, Spagna e Paesi Bassi hanno invece registrato un incremento della popolazione giovanile, sostenuto anche dai flussi migratori.

Le differenze emergono anche a livello territoriale. La Calabria è la regione che negli ultimi dieci anni ha perso la quota più consistente di giovani (-18%), seguita da Sardegna (-17,2%) e Basilicata (-16,6%). Di segno opposto i dati di Emilia-Romagna (+8,4%), Lombardia (+4,9%) e Liguria (+4,6%), dove la crescita della popolazione giovanile è stata favorita dall’arrivo di residenti provenienti da altre regioni e dall’estero.

Lo scenario delineato dalla CGIA mostra come la questione non sia soltanto demografica, ma profondamente economica e sociale. Garantire il ricambio generazionale, favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, valorizzare le competenze e pianificare politiche efficaci per l’immigrazione qualificata saranno passaggi decisivi per assicurare la competitività del sistema produttivo e la sostenibilità dei servizi pubblici nei prossimi decenni.

Un post può costare il posto: la reputazione online pesa sempre di più nelle assunzioni

Il curriculum vitae continua a rappresentare il principale strumento di presentazione professionale, ma oggi non è più l’unico elemento preso in considerazione durante una selezione. La reputazione digitale è entrata stabilmente nei processi di recruiting, tanto che sempre più candidati decidono di rivedere la propria presenza sui social network prima di inviare una candidatura.

Una ricerca realizzata da Indeed, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone in cerca di lavoro, fotografa un cambiamento ormai consolidato. Il 23% degli italiani dichiara di aver modificato i propri profili social con l’obiettivo di trasmettere un’immagine più professionale prima di candidarsi a una nuova posizione.

Gli interventi riguardano soprattutto la revisione dei contenuti pubblicati: il 46% aggiorna post e informazioni per apparire più professionale, il 45% cambia la foto del profilo o la biografia, il 22% rafforza le impostazioni della privacy, mentre il 16% elimina o rende non visibili fotografie e post ritenuti potenzialmente problematici.

L’attenzione verso l’identità digitale è particolarmente marcata tra i più giovani. Il 38% degli appartenenti alla Generazione Z afferma di aver modificato i propri social in vista di una candidatura, contro il 17% della Generazione X. Differenze emergono anche sul piano del genere: dichiara di intervenire sui propri profili il 27% degli uomini, rispetto al 21% delle donne.

Dietro questi comportamenti c’è una preoccupazione concreta. Il 22% dei candidati teme che un recruiter possa formulare un giudizio sulla base della propria presenza online, un timore che trova conferma nei dati raccolti tra le aziende.

Secondo l’indagine, infatti, il 73% dei datori di lavoro consulta i profili social dei candidati durante il processo di selezione. Ancora più significativo è il dato relativo alle decisioni finali: il 70% di chi effettua questi controlli afferma di aver escluso almeno un candidato dopo aver esaminato i contenuti pubblicati sui social network.

Le ragioni più ricorrenti riguardano l’incoerenza tra quanto emerge online e quanto dichiarato nel curriculum (41%), la presenza di contenuti ritenuti incompatibili con un comportamento responsabile sul piano civico o sociale (42%) e atteggiamenti considerati poco professionali (37%).

Il fenomeno conferma come i social network abbiano assunto un ruolo che va ben oltre la comunicazione personale. Ogni fotografia, commento o contenuto condiviso contribuisce infatti a costruire una reputazione digitale che può essere osservata non soltanto da amici e conoscenti, ma anche da potenziali datori di lavoro, clienti e partner professionali.

Videosorveglianza in estate: come proteggere la casa senza violare la privacy

Con l’arrivo dell’estate e delle ferie, la sicurezza delle abitazioni torna al centro dell’attenzione. Sempre più proprietari scelgono di installare sistemi di videosorveglianza per monitorare la propria casa durante i periodi di assenza, affidandosi alla tecnologia come strumento di prevenzione contro furti e intrusioni. Tuttavia, la tutela del patrimonio non può prescindere dal rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

L’installazione di telecamere in un’abitazione privata è consentita, anche nei condomìni, purché l’impianto sia destinato esclusivamente alla protezione della proprietà e delle sue pertinenze. Il principio fondamentale è che le riprese devono limitarsi agli spazi di esclusiva proprietà del titolare dell’impianto, evitando di inquadrare aree comuni, proprietà confinanti o spazi aperti al pubblico. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, è necessario adottare accorgimenti, come il mascheramento di parte dell’inquadratura, per impedire la registrazione di zone estranee alla propria sfera privata.

Un altro aspetto essenziale riguarda l’utilizzo delle immagini raccolte. Le registrazioni non possono essere diffuse né condivise con terzi, salvo i casi previsti dalla legge, e devono essere utilizzate esclusivamente per finalità di sicurezza. Anche la presenza di eventuali diritti di servitù su aree private può imporre l’acquisizione del consenso degli interessati prima dell’attivazione del sistema di ripresa.

Diversa è la disciplina quando la videosorveglianza interessa gli spazi comuni di un condominio. In questo caso la decisione spetta all’assemblea condominiale, che può deliberare l’installazione degli impianti con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del Codice civile. L’obiettivo deve essere esclusivamente quello di garantire la sicurezza delle persone e la tutela dei beni comuni, senza trasformare il sistema in uno strumento di controllo dei condomini o di altri soggetti che frequentano l’edificio.

Una volta approvato l’impianto, l’amministratore è chiamato a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy. Tra questi rientrano l’affissione di un’informativa ben visibile, la predisposizione di un’informativa più dettagliata sulle finalità del trattamento e, qualora le immagini vengano conservate, la definizione di tempi di archiviazione proporzionati. In linea generale, la conservazione dovrebbe limitarsi a un periodo molto breve, normalmente intorno alle 24 ore, salvo motivate esigenze di sicurezza che giustifichino una durata superiore.

Il quadro normativo oggi si fonda sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), sulle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e sulle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati, che impongono un trattamento delle immagini conforme ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare responsabilità amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze di natura penale o richieste di risarcimento.

Caso Roggero, scontro istituzionale sulla grazia: Mattarella richiama Nordio ai limiti della Costituzione

L’ipotesi di avviare un’istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori, ha aperto un delicato confronto istituzionale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Secondo quanto emerso dal Quirinale, il Capo dello Stato ha ricevuto il Guardasigilli per richiamare l’attenzione sui confini costituzionali delle rispettive competenze, sottolineando come la concessione della grazia sia una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica, così come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale.

Il chiarimento non riguarda il contenuto della vicenda giudiziaria né la possibilità, in astratto, di concedere un provvedimento di clemenza. Il richiamo del Quirinale si concentra piuttosto sul corretto esercizio delle funzioni costituzionali e sulla necessità che ogni organo dello Stato operi entro il perimetro delle proprie attribuzioni.

La posizione della Presidenza della Repubblica evidenzia infatti come l’eventuale iniziativa relativa alla grazia possa essere assunta direttamente dal Capo dello Stato, anche in assenza di una specifica richiesta, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Proprio questo principio, già chiarito dalla Consulta, rappresenta il fulcro del confronto istituzionale.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la tempistica. La condanna definitiva di Roggero è stata pronunciata solo da pochi giorni e le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate. In questo contesto, un’eventuale discussione sulla grazia viene considerata prematura sotto il profilo giuridico, poiché il provvedimento di clemenza non può trasformarsi in una forma di riesame della decisione giudiziaria.

Nel corso dell’incontro, Mattarella avrebbe richiamato anche un principio espresso da Luigi Einaudi, secondo cui il Presidente della Repubblica ha il dovere di preservare integre le prerogative attribuitegli dalla Costituzione, evitando precedenti che possano alterarne l’equilibrio istituzionale o ridurne la portata per i successori.

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