Caro diesel, l’allarme della CGIA: oltre 300 mila imprese sotto pressione. «Serve un intervento europeo»

ROMA – Il taglio di 17 centesimi al litro sul diesel deciso dal Governo rappresenta un primo segnale, ma non basta a contrastare gli effetti dell’impennata dei prezzi dei carburanti che, nelle ultime settimane, sta mettendo in seria difficoltà migliaia di lavoratori autonomi e piccole imprese. È questo il messaggio lanciato dalla CGIA, che guarda con attenzione al Consiglio dei Ministri del 4 agosto, dal quale si attende l’approvazione di misure più strutturali contro il caro-carburanti.

Secondo l’Ufficio studi dell’associazione, dall’inizio del conflitto nel Golfo Persico il prezzo del diesel è aumentato del 20,9%, pari a 36 centesimi in più al litro, mentre la benzina ha registrato un incremento del 19,6%, con un rincaro di 33 centesimi. L’impatto è particolarmente pesante per il trasporto professionale: oggi fare il pieno a un autocarro sotto le 7,5 tonnellate costa circa 1.040 euro, ovvero 180 euro in più rispetto alla fine di febbraio.

Credito d’imposta limitato a una parte del settore

La CGIA evidenzia come il credito d’imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dal Governo rappresenti un sostegno importante, ma riguardi soltanto una parte limitata del comparto. La misura, infatti, è destinata ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate e con specifici requisiti ambientali, interessando circa il 22% dei mezzi pesanti circolanti in Italia. Restano così esclusi numerosi piccoli autotrasportatori, proprio quelli che più difficilmente riescono ad assorbire gli aumenti dei costi di esercizio.

I “professionisti della strada” tra i più colpiti

L’incremento dei prezzi dei carburanti non pesa soltanto sull’autotrasporto merci. La CGIA richiama l’attenzione anche su taxisti, autonoleggiatori con conducente (NCC) e agenti di commercio, categorie che percorrono quotidianamente centinaia di chilometri per svolgere la propria attività.

Per queste realtà il carburante rappresenta una delle principali voci di costo e gli aumenti si traducono immediatamente in una riduzione dei margini economici. Una situazione resa ancora più difficile dall’impossibilità, in molti casi, di trasferire gli incrementi sui prezzi praticati ai clienti.

L’appello a Bruxelles

Per la CGIA le misure nazionali, pur necessarie, non sono sufficienti. L’associazione invita l’Unione europea a intervenire con strumenti analoghi a quelli adottati durante la crisi energetica successiva allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Tra le ipotesi indicate figurano la possibilità di autorizzare temporaneamente una riduzione delle accise, un abbassamento dell’IVA sui carburanti o aiuti diretti ai comparti maggiormente esposti, come trasporto merci e persone, agricoltura e pesca.

Secondo la CGIA, l’emergenza riguarda l’intero mercato europeo e richiede quindi una risposta coordinata a livello comunitario, capace di alleggerire il peso dei rincari senza compromettere l’equilibrio dei conti pubblici nazionali.

Oltre 300 mila attività coinvolte

L’analisi fotografa una platea composta da 303.814 attività economiche: 203.742 agenti di commercio, 68.482 imprese di autotrasporto e 31.590 tra taxi e NCC.

La Lombardia concentra il maggior numero di operatori (49.333), seguita da Lazio (29.018) e Veneto (28.913). A livello provinciale guidano la classifica Roma, Milano e Napoli, mentre Gorizia, Aosta e Isernia registrano i numeri più contenuti.

Per la CGIA il rischio è concreto: l’aumento dei costi energetici potrebbe compromettere la sostenibilità economica di migliaia di imprese che già operano con margini ridotti, aggravati dall’inflazione e, in alcuni settori, dalla concorrenza abusiva. Una situazione che potrebbe avere effetti non solo sulle singole attività, ma anche sull’occupazione e sull’efficienza dell’intero sistema dei trasporti e della distribuzione.

Caso Piaggio: due istituzioni, stesso caso, due verità opposte. Quanta confusione!

Due licenziamenti, 112 email, e due autorità che su quegli stessi fatti sono arrivate a conclusioni opposte nell’arco di una settimana.

Il 13 giugno 2026 il Tribunale di Pisa – sezione lavoro – ha rigettato il ricorso di una dipendente di Piaggio & C. S.p.A. licenziata per giusta causa, ritenendo legittimo il controllo che l’azienda aveva condotto sulla sua casella di posta elettronica aziendale. Cinque giorni dopo, con il provvedimento n. 476 del 18 giugno (reso noto solo il 29 luglio), il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dichiarato illecito quello stesso trattamento, vietando l’accesso ai dati raccolti e imponendo a Piaggio una sanzione di 460.000 euro.

Le due decisioni riguardano gli stessi fatti – un’indagine interna che aveva portato all’acquisizione di 112 messaggi dalle caselle di due dipendenti poi licenziati – ma partono da premesse diverse. Il giudice pisano ha ritenuto la posta elettronica aziendale un normale strumento di lavoro, sottratto quindi alle garanzie procedurali previste per gli strumenti di controllo a distanza. Il Garante ha respinto proprio questa qualificazione, richiamando un orientamento consolidato secondo cui i sistemi di posta elettronica non sarebbero “indispensabili per rendere la prestazione lavorativa” e andrebbero quindi trattati come strumenti di controllo, con tutte le garanzie che ne derivano.

Le due autorità concordano invece su un punto: l’informativa fornita ai dipendenti sull’uso della posta elettronica sarebbe stata generica e inadeguata. È forse l’unico terreno comune tra due pronunce che, per il resto, sembrano parlare linguaggi diversi.

Non è un caso isolato: da gennaio 2026 risultano già impugnate dieci sanzioni del Garante, per oltre 63 milioni di euro complessivi. Resta un paradosso di fondo, che è forse la vera notizia dietro la notizia: nessuna delle due decisioni vincola l’altra. Se Piaggio dovesse impugnare la sanzione, il ricorso tornerebbe proprio davanti al Tribunale di Pisa – lo stesso ufficio che, sugli stessi fatti, ha già ritenuto il controllo legittimo. In attesa di quell’eventuale nuovo round, la domanda per aziende e dipendenti resta pratica e scomoda: quale delle due autorità va seguita, quando dicono cose opposte sullo stesso comportamento?

Affrontare per tempo scenari come questo, sul piano GDPR, fa la differenza tra un rischio gestito e un contenzioso da subire. Servicematica supporta le aziende proprio su questo fronte: analisi degli assetti privacy, informative a norma, strategie di data protection costruite proprio per anticipare situazioni spiacevoli come questa. I nostri specialisti in privacy e data protection sono a disposizione per una valutazione della tua attività.

Notifiche fiscali, prevale il domicilio digitale

La validità della notificazione di un atto tributario tramite posta elettronica certificata dipende dall’utilizzo di un indirizzo PEC ufficialmente presente nei registri pubblici previsti dalla legge. Una volta rispettato questo presupposto, eventuali problemi tecnici della casella di posta del destinatario non possono essere opposti per contestare la notifica. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 1692/2026, destinata a rafforzare l’orientamento giurisprudenziale in materia di domicilio digitale.

La controversia nasceva dal ricorso di un contribuente contro un atto dell’Agenzia della Riscossione. Tra le censure formulate vi era quella relativa alla presunta invalidità della notificazione via PEC, ritenuta inesistente o comunque nulla perché effettuata, secondo il ricorrente, attraverso un indirizzo non idoneo.

I giudici hanno però escluso tale ricostruzione, evidenziando che l’elemento determinante è la corrispondenza dell’indirizzo PEC del destinatario con quello risultante dai registri pubblici, come l’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INI-PEC), il Registro delle imprese o gli altri elenchi previsti dalla normativa. Questi registri, infatti, svolgono la funzione di garantire certezza nei rapporti giuridici, individuando un recapito digitale al quale attribuire pieno valore legale.

Secondo la Corte, l’amministrazione notificante è tenuta esclusivamente a verificare che l’indirizzo utilizzato coincida con quello ufficialmente iscritto al momento della notifica. Una volta effettuato questo controllo, la notificazione deve considerarsi perfezionata, senza che possano assumere rilievo eventuali disservizi della casella PEC imputabili al destinatario.

La sentenza attribuisce particolare rilievo al concetto di domicilio digitale. L’iscrizione della PEC nei registri pubblici non rappresenta infatti un semplice adempimento amministrativo, ma costituisce la scelta di un recapito elettronico destinato a sostituire, per gli atti notificabili telematicamente, il tradizionale domicilio fisico. Da questa impostazione deriva un preciso obbligo di diligenza a carico del titolare della casella, chiamato a garantirne il corretto funzionamento, il costante aggiornamento e la capacità di ricevere comunicazioni aventi valore legale.

Nel caso esaminato, i giudici hanno inoltre rilevato che l’Agenzia aveva estratto l’indirizzo del destinatario dal pubblico registro competente e che la notificazione era stata trasmessa da un indirizzo istituzionale presente nell’elenco IPA-GOV. Circostanze che confermavano il pieno rispetto della disciplina vigente.

Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda l’indirizzo PEC del mittente. La Corte ha escluso che per le Agenzie fiscali esista un obbligo di preventiva iscrizione del proprio indirizzo nei pubblici registri, precisando che la disciplina prevista dall’articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 riguarda esclusivamente le notificazioni effettuate dagli avvocati e non quelle eseguite dall’amministrazione finanziaria.

A sostegno della decisione, il Collegio richiama anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’eventuale mancata presenza dell’indirizzo del mittente nell’INI-PEC non determina automaticamente l’invalidità della notifica. Per ottenere un simile risultato, il contribuente dovrebbe dimostrare un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, circostanza che, nel caso di specie, non era stata neppure allegata.

Anzi, osservano i giudici, il comportamento della contribuente dimostrava l’esatto contrario: l’atto era stato ricevuto, stampato, allegato al ricorso e contestato nei termini, consentendo il pieno esercizio delle proprie difese.

Per questo motivo trova applicazione anche il principio generale dell’articolo 156 del codice di procedura civile, secondo il quale la nullità di un atto non può essere dichiarata quando questo abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Nel caso concreto, la notificazione aveva prodotto tutti gli effetti previsti dall’ordinamento, rendendo infondate le eccezioni preliminari sollevate dall’appellante.

La pronuncia conferma così un orientamento ormai consolidato: il sistema del domicilio digitale attribuisce al titolare della PEC la responsabilità della corretta gestione della propria casella, mentre l’amministrazione soddisfa i propri obblighi quando utilizza l’indirizzo risultante dai registri pubblici previsti dalla legge.

Le regole d’oro per non farsi rubare l’identità (e la vacanza)

Per anni la sicurezza informatica è stata percepita più come un problema di aziende e uffici pubblici. Quella stagione è finita. Il consumatore è diventato l’obiettivo più redditizio, raggiunto attraverso ciò che usa ogni giorno: gli accessi alla posta elettronica, gli account di pagamento, persino la conferma di una vacanza. E il metodo è cambiato di pari passo con l’obiettivo: invece di cercare la falla nel codice, il criminale punta sulla persona, facendo leva sulla fretta e sulla fiducia.

La svolta è tutta qui. Sempre più spesso l’attacco non nasce forzando un sistema, ma da un account autentico finito nelle mani sbagliate, con le campagne di phishing e le email fraudolente ormai in testa alla classifica delle vie d’ingresso. In altre parole, la serratura regge: è il proprietario che viene indotto a girare la chiave. Una finta comunicazione bancaria, l’sms che invita ad “aggiornare i dati”, il corriere inesistente che segnala un pacco bloccato: sono queste, oggi, le esche più diffuse. E il danno si moltiplica quando la stessa coppia email-password viene riciclata su più servizi.

Per l’Italia il quadro è impegnativo. Il Paese figura stabilmente nella top ten mondiale per numero di violazioni, con episodi confermati in crescita del 236% rispetto al periodo precedente; il Cyber Risk Report 2026 di TrendAI colloca il nostro Paese al settimo posto globale per attacchi ransomware, individuando proprio nella gestione delle identità digitali e negli accessi ai servizi cloud una quota crescente del rischio.

C’è poi una stagionalità che vale la pena ricordare adesso: l’estate. La caccia all’offerta e la voglia di prenotare in fretta abbassano le difese, e i numeri lo confermano. Secondo Check Point Research, gli attacchi al comparto viaggi sono aumentati del 122% in tre anni; nel solo maggio 2026 sarebbero comparsi oltre 47 mila nuovi domini a tema turistico, molti costruiti per clonare portali noti. Gli analisti hanno rintracciato copie quasi perfette di Booking.com, Airbnb e Skyscanner, pensate per farsi consegnare password, dati della carta o acconti per alloggi che non esistono. Il pericolo cresce quando su quelle pagine si arriva cliccando un link ricevuto via mail, sms o social.

La prevenzione, qui, è alla portata di tutti. Meglio digitare a mano l’indirizzo del sito nel browser che seguire un collegamento ricevuto: basta una lettera diversa nel dominio per finire su un clone. Prima di inserire qualsiasi dato conviene controllare con attenzione l’indirizzo, diffidare dei prezzi troppo bassi e dei countdown che impongono di decidere “entro pochi minuti”, e privilegiare la carta di credito rispetto a quella di debito, perché offre tutele più solide in caso di contestazione.

Sul fronte degli accessi, la password robusta da sola non basta più se viene riutilizzata. La difesa vera è l’autenticazione a due fattori: anche intercettando le credenziali, senza il secondo codice l’aggressore resta fuori. A questa si aggiungono credenziali diverse per ogni servizio — idealmente affidate a un password manager — e il controllo periodico dei dispositivi collegati agli account principali (Google, Apple, Microsoft, social), rimuovendo quelli che non si riconoscono.

A complicare il tutto c’è l’intelligenza artificiale, che oggi lavora anche per i truffatori: email impeccabili, traduzioni senza sbavature, messaggi credibili e perfino telefonate con voci sintetiche realistiche. Gli indizi di un tempo — l’errore di ortografia, il testo sgrammaticato — non bastano più a smascherare l’inganno. Resta la verifica: chi scrive davvero, dove porta quel link, che dominio compare nella barra.

Cambia perfino la geografia del rischio. Un’analisi di Truffa.net indica Milano come la città italiana con l’indice complessivo di rischio digitale più alto, mentre Trieste registra il maggior numero di truffe online denunciate in proporzione agli abitanti. Ma nessun territorio è davvero al riparo: la rete azzera le distanze, e un raggiro può partire dall’altro capo del mondo.

Il filo che lega tutti questi report è uno solo: il punto debole, ormai, non è quasi mai la macchina, ma il comportamento di chi la usa. Per questo la sicurezza informatica ha smesso di essere materia da specialisti. Riconoscere un sito falso, verificare un mittente, usare password diverse, attivare la doppia autenticazione sono gesti quotidiani, esattamente come chiudere la porta di casa o allacciare la cintura. Pochi secondi di attenzione che possono evitare la perdita di denaro, di dati e, nei casi peggiori, della propria identità digitale.

euro digitale

Diritto alla riparazione, da oggi nuove tutele per i consumatori: l’UE punta su economia circolare e sostenibilità

Da oggi entra in una nuova fase la strategia europea per promuovere un consumo più sostenibile. Diventa infatti pienamente applicabile la direttiva sul diritto alla riparazione, uno dei provvedimenti cardine del Green Deal europeo, destinato a favorire il riutilizzo dei prodotti e a contrastare la cultura dell’“usa e getta”.

La normativa, entrata in vigore nel luglio 2024, introduce una serie di nuovi diritti per i consumatori e nuovi obblighi per i produttori, con l’obiettivo di rendere la riparazione una scelta semplice, conveniente e realmente praticabile anche dopo la scadenza della garanzia legale.

Tra le principali novità vi è la possibilità per i consumatori di richiedere la riparazione di numerosi beni di uso quotidiano – come smartphone, frigoriferi, lavatrici e altri prodotti elettronici ed elettrodomestici – anche quando la garanzia è ormai terminata, purché il prodotto rientri tra quelli coperti dalla normativa europea.

Per i fabbricanti cambiano significativamente le regole. Le aziende saranno tenute a offrire servizi di riparazione a prezzi ragionevoli e in tempi congrui, pubblicando sui propri siti internet informazioni trasparenti sulle modalità di assistenza e sui costi indicativi degli interventi. Non potranno inoltre rifiutare la riparazione senza giustificazione né adottare pratiche commerciali che scoraggino i consumatori dal scegliere questa soluzione rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo.

Un altro elemento centrale della direttiva riguarda la disponibilità dei pezzi di ricambio, che dovranno essere accessibili e offerti a prezzi sostenibili, uno degli aspetti più critici del mercato della riparazione negli ultimi anni.

L’iniziativa rappresenta anche un tassello importante della strategia europea sulla circolarità dei prodotti. Prolungare il ciclo di vita di dispositivi elettronici ed elettrodomestici significa infatti ridurre la produzione di rifiuti, contenere le emissioni di gas serra e diminuire la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di materie prime critiche.

“La futura economia europea dovrà essere intelligente, riparabile e circolare”, ha sottolineato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen, evidenziando come semplificare la riparazione significhi sostenere contemporaneamente innovazione, industria europea e sostenibilità.

Sulla stessa linea il Commissario europeo per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori Michael McGrath, secondo il quale scegliere la riparazione anziché la sostituzione consente di coniugare convenienza economica, competitività e tutela ambientale, generando benefici non solo per i cittadini ma anche per le piccole imprese specializzate nell’assistenza tecnica.

La direttiva attribuisce inoltre un ruolo attivo agli Stati membri, chiamati a promuovere la cultura della riparazione attraverso strumenti di incentivo, come voucher, contributi economici o fondi dedicati. Parallelamente, la Commissione europea sta sviluppando una piattaforma online europea che consentirà ai cittadini di individuare facilmente centri di riparazione qualificati nelle vicinanze, semplificando ulteriormente l’accesso ai servizi.

AI Act, dal 2 agosto scattano i controlli UE: chatbot e deepfake dovranno dichiararsi

Dal 2 agosto 2026 il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale entra in una nuova fase operativa. La Commissione europea, attraverso il proprio Ufficio per l’IA, insieme alle autorità nazionali competenti, inizierà infatti ad applicare le disposizioni previste dall’AI Act, segnando un passaggio fondamentale verso un utilizzo più trasparente e responsabile delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Nella stessa data diventano pienamente efficaci anche i nuovi obblighi di trasparenza, destinati a incidere direttamente sull’esperienza quotidiana di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è semplice ma cruciale: consentire agli utenti di sapere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale e quando un contenuto è stato creato o modificato attraverso algoritmi generativi.

Tra le novità più significative, i chatbot e tutti gli altri sistemi interattivi di IA dovranno informare chiaramente gli utenti che la conversazione non avviene con una persona, ma con un’intelligenza artificiale. Si tratta di un obbligo destinato a diventare sempre più rilevante, considerata la crescente diffusione di assistenti virtuali nei servizi pubblici, nelle aziende e nelle piattaforme digitali.

Particolare attenzione è riservata anche ai deepfake, vale a dire immagini, video e registrazioni audio generate o alterate mediante IA. Questi contenuti dovranno essere sempre etichettati in modo da renderne immediatamente riconoscibile l’origine artificiale. Analogamente, tutti i contenuti creati o modificati dall’intelligenza artificiale dovranno essere accompagnati da etichette leggibili meccanicamente, così da facilitarne il riconoscimento anche da parte delle piattaforme digitali e degli strumenti di verifica automatica.

Le nuove regole rappresentano uno degli strumenti con cui l’Unione europea intende contrastare i rischi di inganno, manipolazione e disinformazione, offrendo agli utenti elementi sufficienti per valutare consapevolmente i contenuti con cui interagiscono.

Le misure non riguardano soltanto la tutela dei cittadini. Il regolamento punta infatti anche a fornire alle imprese un quadro normativo più chiaro, indicando modalità concrete per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dall’AI Act. In questa direzione si inserisce la pubblicazione, da parte della Commissione europea, del primo elenco di oltre 180 organizzazioni che hanno aderito al Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, uno strumento destinato a favorire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

Con l’intelligenza artificiale ormai integrata in un numero crescente di attività quotidiane, l’AI Act entra così nella sua fase più concreta, cercando di coniugare innovazione, competitività e tutela dei diritti fondamentali. La sfida sarà verificare se gli obblighi di trasparenza riusciranno davvero a rafforzare la fiducia dei cittadini europei in una tecnologia destinata a diventare sempre più presente nella vita di tutti i giorni.

Al via il bando per sette gigafactory da oltre 30 miliardi di investimenti

L’UE lancia il bando per le gigafactory di IA per potenziare la capacità di calcolo dell’Europa e mobilitare oltre 30 miliardi di € di investimenti

L’UE ha lanciato oggi un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a sette gigafactory di IA in Europa, nell’ambito dell’ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l’ambizione di fare dell’Europa il continente dell’intelligenza artificiale.

Guidata dall’industria e sostenuta da fino a 10 miliardi di € di finanziamenti europei e nazionali, l’iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di € di investimenti privati in tutta l’Unione. Le gigafactory di IA amplieranno la capacità di calcolo dell’Europa nel campo dell’IA e offriranno a start-up, scale-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l’addestramento, l’inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera.

Le gigafactory di IA integreranno processori avanzati per l’IA, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri dati ad alta efficienza energetica. Insieme alla rete europea di 19 factory di IA, contribuiranno a rafforzare la leadership tecnologica, la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa.

L’iniziativa garantirà che l’Europa possa sviluppare IA avanzata sulle proprie infrastrutture, nel rispetto delle norme e dei valori dell’UE. Le tecnologie di IA sviluppate nelle gigafactory di IA saranno conformi agli standard europei in materia di protezione dei dati, sicurezza, cybersicurezza ed etica.

Domiciliari ai tossicodipendenti, è legge

La Camera ha approvato in via definitiva, con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni, il disegno di legge di iniziativa governativa — già licenziato dal Senato — sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscano a un percorso di recupero. Il provvedimento, fortemente voluto dal Guardasigilli Carlo Nordio, entra direttamente nel cuore della disciplina penitenziaria in materia di stupefacenti.

Cosa introduce la legge

Sul piano tecnico, l’intervento innesta nel Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) una nuova figura: la «detenzione domiciliare in casi particolari». Si tratta di una modalità differenziata di esecuzione della pena, pensata per conciliare l’espiazione con le esigenze terapeutiche di chi è dipendente da sostanze. Il presupposto per accedervi è l’adesione a un programma socio-riabilitativo, residenziale o semiresidenziale. La misura è riservata ai condannati a una pena detentiva — anche residua, ed eventualmente congiunta a pena pecuniaria — non superiore a otto anni, con alcune eccezioni tassative a tutela dei reati più gravi.

È proprio su questi confini che la maggioranza ha insistito in Aula: la platea, si è ribadito, resta sbarrata per la criminalità organizzata e per le fattispecie di maggiore allarme sociale, presentate come «limiti invalicabili». La ratio dichiarata, sul versante leghista, non è alleggerire le carceri ma spezzare il circuito della recidiva: se all’origine della condotta c’è la dipendenza, curarla significa ridurre il rischio di nuovi reati.

Il nodo delle risorse

La partita politica, però, si è giocata sui numeri. Il ministro Nordio ha definito la legge «epocale», stimando in almeno diecimila le persone potenzialmente destinatarie della detenzione alternativa, nella logica del tossicodipendente come «malato da curare» più che «criminale da punire». Le opposizioni hanno subito eccepito uno scarto vistoso tra l’annuncio e la copertura: le risorse stanziate consentirebbero, per il 2026, di finanziare appena cinquecento posti.

In serata è arrivata la precisazione dello stesso dicastero, che ha di fatto ridimensionato la cifra: i diecimila vanno letti in «prospettiva pluriennale», mentre per l’anno in corso la dotazione copre cinquecento unità, con l’auspicio di un’estensione progressiva. Per le opposizioni, che pure condividono in linea di principio l’impianto della norma, si tratta di un divario che rischia di trasformare la riforma in una misura più simbolica che effettiva.

Lo sfondo: le carceri oltre il limite

Il provvedimento arriva in un quadro penitenziario di grave tensione. Secondo i dati del Ministero elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 maggio 2026 gli istituti ospitavano 64.645 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.183 posti, con un tasso medio nazionale di affollamento intorno al 139 per cento. I detenuti stranieri sono 20.307, pari al 31,5 per cento del totale. Sul piano territoriale la situazione è ancora più critica in alcune regioni — in Puglia si segnalano punte prossime al 180 per cento — mentre in Aula si è ricordato come, depurando la capienza dai posti di fatto inagibili, l’affollamento reale sia sensibilmente più alto, a fronte di un bilancio di suicidi che, dall’inizio dell’anno, ha già raggiunto cifre allarmanti.

Cura o pena trasferita? La distinzione che divide

Il punto giuridicamente più denso non è tanto il “se”, quanto il “come”. La domanda che attraversa il dibattito è se chi lascia la cella per una dipendenza debba essere collocato in una struttura diversa dal carcere ma pur sempre in regime di reclusione, oppure ammesso a misure realmente alternative alla detenzione. Non è un cavillo lessicale: da quella qualificazione discende la natura stessa del percorso.

Sul principio di fondo — curare fuori dal carcere chi ha commesso reati legati alla dipendenza — la convergenza è ampia, e diverse realtà del recupero hanno accolto con favore l’intervento, sottolineando come ogni giorno di detenzione in più, per una persona con dipendenze, sia un giorno sottratto alla riabilitazione. Ma lo stesso mondo delle comunità terapeutiche avverte che esse non debbono trasformarsi in una mera alternativa alla prigione: il percorso deve conservare finalità riabilitativa, non ridursi a uno spostamento del luogo di esecuzione della pena.

Più netto lo scetticismo di chi, come l’associazione Antigone, mette in dubbio la sostenibilità dei numeri: con un costo medio in comunità stimabile intorno ai cento euro al giorno e una previsione finanziaria contenuta, i beneficiari effettivi rischiano di attestarsi ben al di sotto delle proiezioni ministeriali. A ciò si aggiunge un profilo di garanzia non secondario: il rischio di dar vita a forme di privazione della libertà affidate a soggetti privati — in sostanza, «carceri fuori dal carcere». Sulla stessa linea le posizioni di chi, dall’area del recupero delle dipendenze, osserva che etichettare l’accoglienza in comunità come «detenzione domiciliare» ne snatura il carattere terapeutico, sovrapponendo la logica custodiale a quella di cura.

L’emendamento respinto

Da segnalare, sul piano dell’iter, la bocciatura di una proposta emendativa che avrebbe esteso la detenzione domiciliare agli autori di reato «determinati da un impulso contingente insorto in stato di provocazione»: una formulazione che, nelle intenzioni dei proponenti, avrebbe potuto ricomprendere il caso del gioielliere settantaduenne di Cuneo. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Che cosa determinerà l’impatto reale

Al netto delle contrapposizioni, la legge consegna all’ordinamento uno strumento coerente con un orientamento consolidato — il primato della cura sulla mera afflittività per i reati radicati nella dipendenza. La sua effettività, però, dipenderà da due variabili concrete: la dotazione finanziaria negli anni a venire e la reale capacità di accoglienza del sistema delle comunità. E da una scelta di fondo, che è insieme tecnica e culturale: se la nuova «detenzione domiciliare in casi particolari» saprà essere un percorso riabilitativo autentico o si limiterà a ricollocare la pena altrove. È su questo crinale che si misurerà la distanza tra l’annuncio e i suoi effetti.

Sorvegliati anche in piazza? Il decreto sul riconoscimento facciale e i suoi tre nodi con l’AI Act

Il provvedimento con cui il Governo intende adeguare l’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — sta percorrendo le commissioni parlamentari con tempi serrati. In sede di Commissione Politiche europee del Senato la maggioranza ha impresso una netta accelerazione all’esame, mentre alla Camera le commissioni Giustizia e Affari costituzionali sono chiamate a rendere i propri pareri. Trattandosi di decreto legislativo, il ruolo delle Camere si esaurisce in un parere privo di efficacia vincolante: circostanza che, sul piano del metodo, sta alimentando le contestazioni di chi avrebbe preferito la via della legge ordinaria, con voto e potere emendativo pieni.

Il cuore della disciplina riguarda l’impiego, da parte delle forze di polizia, di sistemi di intelligenza artificiale applicati al riconoscimento facciale. Due disposizioni concentrano su di sé le critiche di giuristi e opposizioni.

Le due norme sotto osservazione

La prima è l’articolo 8, dedicato all’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici. La seconda è l’articolo 10, che regola invece l’uso a posteriori delle tecnologie di riconoscimento facciale, ammesso soltanto a seguito della commissione di un reato, anche nella forma del tentativo. È in questa seconda ipotesi che si colloca il meccanismo più discusso: nei contesti sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico — una piazza destinata a una manifestazione, il percorso di un corteo, uno stadio, una stazione — i dati biometrici di chiunque venga ripreso da una telecamera possono essere conservati per sette giorni, per poi essere messi a disposizione degli inquirenti in caso di reato o, in mancanza, cancellati. In presenza di un’indagine, la finestra di recuperabilità si estende fino a cinque anni.

Il punto qualificante, e più controverso, è che l’attivazione riguarda la generalità dei presenti in quel luogo, non un soggetto già individuato. È la distanza tra uno strumento investigativo mirato e una raccolta a carattere indifferenziato che segna il crinale su cui si gioca la partita giuridica.

Il nodo dell’autorità terza

Il profilo più delicato in chiave di compatibilità europea è quello dell’autorizzazione. Lo schema consente, nei casi di urgenza, di attivare il trattamento dei dati biometrici raccolti in tempo reale sulla base di una comunicazione al pubblico ministero resa anche in forma orale, con successiva regolarizzazione. Manca, cioè, il vaglio preventivo di un giudice terzo.

L’AI Act muove da un presupposto opposto. L’articolo 5 del Regolamento vieta in via generale l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico, ammettendone l’impiego solo entro eccezioni tassative: la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale e di persone scomparse, oppure la prevenzione di una minaccia specifica e imminente per la vita o l’incolumità delle persone, o ancora la neutralizzazione di un pericolo concreto e attuale di attentato terroristico. Anche in queste ipotesi, il ricorso allo strumento resta subordinato a un’autorizzazione preventiva, rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante; nelle situazioni di urgenza è ammessa una convalida successiva, ma pur sempre da parte di un’autorità terza. Un pubblico ministero, nell’impianto europeo, non soddisfa questo requisito di terzietà.

Analoghe perplessità investono l’uso a posteriori delle registrazioni: il Regolamento lo àncora a un reato già commesso e punito con pena detentiva non inferiore a quattro anni, escludendo logiche di tipo preventivo. La conservazione dei dati per sette giorni, infine, apre un ulteriore fronte sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Il richiamo del Garante

Sul provvedimento si è già espresso il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere adottato il 14 luglio 2026 (Registro dei provvedimenti n. 531). L’Autorità riconosce la coerenza complessiva dell’intervento con l’AI Act, ma domanda integrazioni tutt’altro che marginali. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici — è l’indicazione — non è compatibile con il quadro europeo: l’identificazione biometrica può avvenire soltanto ex post, sulle registrazioni già acquisite e nell’ambito di ricerche mirate collegate a una specifica esigenza investigativa. Di qui la richiesta di chiarire il ruolo della supervisione umana, di evitare raccolte massive e preventive di dati biometrici e di limitare l’operatività alle banche dati già lecitamente in uso alle forze di polizia. Restano fermi i principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, così come l’inutilizzabilità e la cancellazione dei risultati ottenuti al di fuori dei casi consentiti.

Le garanzie processuali e il ruolo della difesa

Sul versante delle tutele, va ricordato che l’ordinamento interno non è privo di anticorpi. Le forze di polizia dispongono da tempo di strumenti di identificazione tecnologica — dalle impronte digitali alle banche dati del DNA — e la biometria non incontra, in linea di principio, preclusioni assolute, purché entro limiti definiti. Il sistema processuale consente inoltre alla difesa di contestare, sin dalle prime fasi dell’indagine, l’attendibilità e la validità del riconoscimento. È la presenza di un controllo giudiziale effettivo — e non l’assenza di sorveglianza — a distinguere gli ordinamenti democratici da quelli autoritari: un argomento che parte della dottrina oppone alle letture più allarmate, pur senza sciogliere i dubbi sul disegno concreto delle norme.

La verifica europea

La sequenza procedurale imporrà comunque un passaggio a Bruxelles. Una volta adottate, le regole nazionali dovranno essere notificate alla Commissione europea entro trenta giorni: il che sposta a settembre il momento della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione. I primi segnali informali provenienti dalle istituzioni comunitarie non lasciano presagire un esame agevole, proprio a partire dai profili dell’autorizzazione e della conservazione dei dati.

Che cosa attendersi

La vicenda condensa una tensione strutturale del diritto dell’intelligenza artificiale: la ricerca di un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, con la biometria collocata dal GDPR e dall’AI Act nella categoria dei trattamenti a più alto rischio. Il testo, nella sua versione attuale, sconta almeno tre punti di attrito con la cornice europea — l’autorità competente ad autorizzare, la natura preventiva o successiva del controllo, i tempi di conservazione — che i pareri parlamentari e le richieste del Garante puntano a correggere. Molto dipenderà dai correttivi che il Governo vorrà recepire prima dell’adozione definitiva. In assenza di interventi, il confronto rischia di spostarsi dal piano interno a quello sovranazionale, dove l’ultima parola sulla compatibilità spetterà alla Commissione.

PNRR e giustizia civile, l’UNCC: “L’efficienza non può essere misurata solo contando i fascicoli chiusi”

L’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari prevista dal PNRR apre un nuovo fronte di riflessione sul rapporto tra efficienza e qualità della giustizia. A sollevare il tema è l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), che interviene dopo la sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate 2025, firmata il 28 luglio al Ministero della Giustizia.

L’accordo prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati al personale amministrativo di Tribunali, Corti d’appello e Corte di Cassazione impegnato nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Le risorse saranno attribuite sulla base di due indicatori: la riduzione delle pendenze civili e il disposition time, cioè il tempo medio di definizione dei procedimenti, ai quali viene attribuito un peso equivalente.

L’UNCC chiarisce di non contestare il riconoscimento economico al personale amministrativo, definito una componente essenziale del funzionamento degli uffici giudiziari. Le perplessità riguardano invece il metodo scelto per distribuire gli incentivi.

Secondo il presidente Alberto Del Noce, una premialità costruita esclusivamente su parametri quantitativi rischia infatti di trasmettere un messaggio distorto, facendo coincidere l’efficienza della giustizia con il numero dei fascicoli definiti anziché con la qualità delle decisioni e con l’effettiva tutela dei diritti.

L’associazione richiama, in particolare, il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione, ricordando che esso rappresenta una garanzia per i cittadini e non un semplice indicatore di produttività dell’apparato giudiziario. In questa prospettiva, la velocità di definizione delle controversie dovrebbe essere accompagnata da parametri capaci di misurare anche la qualità della risposta giudiziaria.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda il disposition time. L’UNCC osserva che tale indicatore, sviluppato dalla CEPEJ per confrontare l’efficienza dei diversi sistemi giudiziari europei, non coincide necessariamente con la durata effettiva percepita da cittadini e avvocati. Secondo l’associazione, i dati europei hanno mostrato che, negli ultimi anni, mentre il disposition time diminuiva, la durata reale dei procedimenti civili ordinari risultava invece in crescita, evidenziando una possibile divergenza tra il dato statistico e l’esperienza concreta degli utenti della giustizia.

Da qui nasce anche il timore di effetti indiretti sull’organizzazione degli uffici. Un sistema di incentivi legato esclusivamente al numero delle definizioni potrebbe, infatti, favorire la trattazione delle controversie più semplici e rapidamente definibili, lasciando in secondo piano i procedimenti più complessi, che richiedono maggiori approfondimenti istruttori e un più intenso confronto processuale.

L’UNCC evidenzia comunque che i criteri operativi dovranno essere definiti nella successiva contrattazione integrativa nazionale. Proprio questa fase, secondo l’associazione, rappresenta l’occasione per introdurre indicatori qualitativi e correttivi che tengano conto della complessità delle cause trattate, così da evitare che la ricerca dell’efficienza possa incidere sull’equilibrio tra rapidità del processo e garanzie costituzionali.

Il dibattito si inserisce in un momento particolarmente significativo per la giustizia italiana. Proprio oggi, 29 luglio, infatti, Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura hanno annunciato il raggiungimento dell’ultimo grande obiettivo del PNRR, certificando una riduzione del disposition time civile superiore al 50%. Un risultato salutato dalle istituzioni come storico, ma che, secondo l’Avvocatura civile, rende ancora più necessario interrogarsi su quali indicatori debbano guidare la valutazione dell’efficienza del sistema giudiziario: la sola velocità o anche la qualità della tutela dei diritti.

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