Una società che svolge attività di elaborazione dati, contabilità e predisposizione di dichiarazioni fiscali senza essere iscritta all’albo professionale non può pretendere il pagamento delle proprie prestazioni se queste rientrano tra quelle riservate ai professionisti abilitati. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, destinata ad avere effetti rilevanti nei rapporti tra imprese, professionisti e centri di elaborazione dati.
La vicenda trae origine da una controversia relativa ad attività svolte tra il 2009 e il 2013, comprendenti la tenuta delle scritture contabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni tributarie. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento avanzata dal prestatore, mentre la Corte d’Appello aveva successivamente riconosciuto un corrispettivo, ritenendo che le prestazioni non appartenessero alle attività riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro.
La Suprema Corte ha invece censurato tale ricostruzione, osservando che il giudice di merito non aveva verificato adeguatamente se le attività concretamente svolte rientrassero tra quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 139 del 2005, che regola l’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
L’ordinanza richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, già espresso dalla Cassazione nel 2024, secondo cui la tenuta della contabilità aziendale, la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e l’esecuzione dei relativi adempimenti, quando vengono svolte in modo continuativo, organizzato e dietro corrispettivo da soggetti privi dell’iscrizione all’albo, costituiscono esercizio abusivo della professione.
Le conseguenze non sono soltanto di natura disciplinare o penale. Sul piano civilistico, infatti, la Cassazione ribadisce che il contratto stipulato per lo svolgimento di attività professionali riservate è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 del Codice civile. La nullità comporta che il rapporto contrattuale è privo di effetti fin dall’origine e impedisce al soggetto non abilitato di ottenere il pagamento della prestazione.
Particolarmente significativo è il chiarimento fornito dalla Corte sul piano economico. Il soggetto che abbia esercitato abusivamente un’attività riservata non può invocare neppure l’azione di arricchimento senza causa per ottenere un compenso. In altre parole, se viene accertato che le prestazioni erano riservate agli iscritti all’albo, il professionista abusivo perde qualsiasi titolo giuridico per rivendicare la retribuzione del lavoro svolto.
La Cassazione non ha tuttavia deciso definitivamente la controversia. L’ordinanza dispone il rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, affinché accerti concretamente la natura delle prestazioni rese e stabilisca se esse ricadessero tra quelle riservate ai professionisti iscritti all’albo. Solo all’esito di tale verifica sarà possibile confermare la nullità del contratto e le conseguenze economiche derivanti dall’esercizio abusivo della professione.
La decisione assume particolare rilievo anche nell’attuale contesto della digitalizzazione degli adempimenti fiscali. L’ampia diffusione di software gestionali, servizi di outsourcing amministrativo e piattaforme di elaborazione dati non modifica infatti il principio affermato dalla Corte: quando l’attività svolta implica prestazioni professionali riservate dalla legge, la tecnologia costituisce uno strumento operativo, ma non sostituisce i requisiti di abilitazione previsti dall’ordinamento. La trasformazione digitale, dunque, non elimina il perimetro delle professioni regolamentate né attenua le garanzie poste a tutela dei contribuenti e del corretto esercizio delle attività professionali.
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