Riciclaggio, l’Italia sotto la lente: mai così tante segnalazioni sospette

Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio non è mai stato così sollecitato. Secondo il Quaderno statistico pubblicato il 14 luglio dall’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2026 sono arrivate 90.200 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il valore semestrale più alto mai registrato, con una crescita dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. E non si tratta solo di flussi in entrata: anche le segnalazioni analizzate hanno toccato il massimo storico, 90.049 unità, in aumento del 10,7%.

Il dato conferma una traiettoria ormai consolidata: il 2025 si era chiuso con 162.058 SOS, record annuale assoluto, spinto soprattutto dal settore bancario e dall’operatività di alcune banche telematiche. Ed è proprio l’attività di due banche online a trainare anche la crescita del primo semestre 2026.

Chi segnala di più (e chi di meno)

Banche e Poste restano il pilastro della collaborazione attiva, con 55.653 segnalazioni: il 61,7% del totale, in crescita rispetto al 56,5% di un anno prima. In direzione opposta gli altri intermediari finanziari, scesi a 16.738 SOS (-11,1%): la contrazione riguarda in particolare gli istituti di moneta elettronica, le imprese assicurative e gli intermediari ex art. 106 TUB, mentre gli istituti di pagamento restano stabili.

Il dato più eclatante arriva però dai soggetti non finanziari: gli operatori del commercio di oro e preziosi hanno quasi triplicato le segnalazioni, passate da 1.439 a 3.805 (+164,4%), con un incremento anche per il settore della custodia e trasporto valori. Un segnale che merita attenzione, perché fotografa lo spostamento di flussi opachi verso canali di conversione in beni rifugio.

Professionisti in lieve calo, notai sempre in prima linea

Per il mondo delle professioni il quadro è di sostanziale tenuta: le SOS dei professionisti calano del 2,8%, e all’interno della categoria i notai si confermano di gran lunga la componente più attiva, con 4.883 segnalazioni. Numeri che ribadiscono una asimmetria storica del sistema: il contributo di avvocati e commercialisti alla collaborazione attiva resta marginale rispetto al ruolo notarile, nonostante gli obblighi antiriciclaggio gravino su tutte le categorie. In flessione anche <cite index=”21-1″>i prestatori di servizi di gioco, passati da 6.417 a 5.344 segnalazioni (-16,7%)</cite>, mentre la Pubblica amministrazione si ferma a 247 SOS.

Sul piano territoriale nulla di nuovo: Milano, Roma e Napoli concentrano da sole quasi un terzo delle segnalazioni nazionali.

Importi in crescita: 61 miliardi intercettati

Cresce anche la dimensione economica del fenomeno: il valore delle operazioni segnalate sfiora i 61 miliardi di euro, contro i 53 miliardi del primo semestre 2025. Un incremento che testimonia non solo più segnalazioni, ma segnalazioni su operatività di peso maggiore.

La novità per i professionisti: le nuove Istruzioni UIF

C’è infine un elemento di contesto che i professionisti obbligati non possono ignorare: dal 1° luglio 2026 sono applicabili le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate il 18 dicembre 2025, che sostituiscono il provvedimento del 2011. Il nuovo impianto esclude automatismi segnaletici, pretende un processo valutativo effettivo e non meramente formale, e valorizza la figura del referente SOS e i requisiti di chiarezza, completezza, tempestività e riservatezza della segnalazione.

In altre parole: proprio mentre i volumi toccano il massimo storico, alla quantità la UIF chiede di affiancare la qualità. Per studi legali e notarili è il momento di verificare l’adeguatezza delle proprie procedure interne: il prossimo semestre dirà se il record è destinato a essere ritoccato ancora.


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Ddl Sicurezza: niente risarcimento a chi si ferisce commettendo un reato

Il Consiglio dei ministri del 14 luglio ha dato il via libera al nuovo ddl sicurezza, illustrato in conferenza stampa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il provvedimento — che reca “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile” — interviene su più fronti: dalla responsabilità civile alla movida, dalle baby gang alla tutela delle forze dell’ordine. Ma la norma destinata a far discutere di più i giuristi è senza dubbio quella che tocca il codice civile.

Stop al risarcimento per chi delinque

Il cuore del provvedimento è una modifica al codice civile che esclude il risarcimento del danno quando l’evento lesivo si verifica mentre il danneggiato sta commettendo un reato grave. L’elenco è tassativo e comprende <cite index=”12-1″>violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (609-quater), violenza sessuale di gruppo (609-octies), furto in abitazione e furto con strappo (624-bis), rapina (628) e sequestro di persona a scopo di estorsione (630)</cite>.

La disposizione ha una genesi ben precisa: <cite index=”15-1″>la vicenda del gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 uccise i rapinatori del suo negozio e si vide recapitare dai loro familiari una richiesta risarcitoria da 3,3 milioni di euro</cite>. Il punto qualificante è che l’esclusione del risarcimento opera anche quando chi si è difeso venga condannato penalmente per eccesso colposo di legittima difesa: la responsabilità penale resta impregiudicata, ma il ladro o il rapinatore ferito non potrà più agire in sede civile. Come ha spiegato il ministro, <cite index=”18-1″>la norma valorizza il concorso alla commissione del reato da parte di chi, per effetto della reazione, diventa a sua volta persona offesa</cite>.

Si tratta di un intervento che ridisegna, per questa categoria di casi, il rapporto tra illecito penale e illecito civile: due piani che l’ordinamento ha sempre tenuto distinti e che ora, per scelta legislativa, vengono fatti dialogare in chiave di autoresponsabilità del danneggiato.

Movida e baby gang: divieto di aggregazione e fermo preventivo per i minori

Sul versante dell’ordine pubblico urbano, il ddl introduce una nuova ipotesi di avviso orale del Questore con contestuale divieto di aggregazione, rivolto a chi, in contesti come la movida, dia luogo a situazioni di grave minaccia per la sicurezza pubblica. Tecnicamente, la misura passa da <cite index=”12-1″>una modifica al codice antimafia, con l’inserimento del comma 5-bis all’articolo 3 del d.lgs. 159/2011</cite>.

Viene inoltre esteso ai minorenni il fermo di prevenzione, l’istituto introdotto dal precedente decreto sicurezza (d.l. 23/2026) che consente il trattenimento fino a 12 ore negli uffici di polizia. Il fermo potrà scattare nel corso di operazioni di polizia in luoghi affollati, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il soggetto — anche infradiciottenne — possa porre in essere condotte pericolose: indici rivelatori sono <cite index=”12-1″>il possesso di armi od oggetti atti ad offendere, l’uso di caschi o strumenti che ostacolino il riconoscimento, o segnalazioni per reati in materia di stupefacenti</cite>. Piantedosi ha precisato che la misura potrà essere applicata anche dalla polizia locale, in quanto i suoi agenti rivestono la qualifica di pubblica sicurezza.

Sgomberi rapidi anche per le seconde case

Altra novità di rilievo per i civilisti: la procedura accelerata di sgombero per le occupazioni abusive, finora riservata alla prima casa, viene estesa alle seconde abitazioni. Un ampliamento significativo della tutela proprietaria, che risponde a un contenzioso in crescita e alle criticità dei tempi ordinari di rilascio degli immobili occupati.

Danneggiamento di gruppo, lesioni ai poliziotti, tutela dei giornalisti

Il testo completa il quadro con una serie di interventi penali. Per il danneggiamento commesso da cinque o più persone arriva una nuova aggravante — con <cite index=”14-1″>reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro</cite> — e viene estesa a questo reato la possibilità dell’arresto differito in flagranza.

Diventa poi procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle funzioni: cade la necessità della querela di parte anche per le lesioni lievi, con l’effetto di sottrarre alla vittima la disponibilità dell’azione penale in nome dell’interesse pubblico alla protezione degli operatori.

Il ddl prevede infine un’aggravante specifica per i reati commessi contro giornalisti e direttori di testata, oltre a varie misure organizzative per le forze di polizia.

Un testo che farà discutere

Il provvedimento inizia ora il suo iter parlamentare, e c’è da attendersi un dibattito acceso soprattutto sulla norma “anti-risarcimento”. Da un lato chi vi legge una doverosa presa d’atto del principio per cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio illecito; dall’altro chi solleva dubbi di compatibilità con l’art. 3 della Costituzione e con la funzione riparatoria — non punitiva — della responsabilità civile, che tradizionalmente guarda al danno ingiusto e non alla qualità morale del danneggiato. Per avvocati e magistrati, un cantiere interpretativo appena aperto.


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L’IA che ci dà sempre ragione è un rischio per gli avvocati

C’è un difetto dell’intelligenza artificiale generativa di cui si parla ancora troppo poco, forse perché non assomiglia a un difetto: la gentilezza eccessiva. I ricercatori la chiamano sycophancy, che potremmo tradurre come compiacenza o piaggeria: la tendenza dei modelli linguistici a confermare le opinioni di chi scrive, a validarne le scelte e a evitare il contraddittorio, anche quando l’utente sta ragionando male o si sta comportando in modo scorretto.

A misurare per la prima volta in modo sistematico l’ampiezza del fenomeno — e soprattutto i suoi effetti sulle persone — è una ricerca pubblicata sulla rivista Science, condotta da un gruppo guidato da Myra Cheng della Stanford University, in collaborazione con l’Università di Oxford e lo UK AI Security Institute.

Cosa dice lo studio

Il disegno della ricerca è articolato in più esperimenti. Nel primo, gli studiosi hanno messo a confronto undici tra i modelli di IA più diffusi — tra cui quelli alla base di ChatGPT, Gemini, Claude, Llama e DeepSeek — con le reazioni umane raccolte in migliaia di situazioni sociali concrete. Il risultato è che i modelli approvano le azioni degli utenti circa il 50% in più rispetto agli esseri umani, e la tendenza non si arresta nemmeno quando i comportamenti raccontati sono manipolatori, sleali o addirittura illeciti.

Il secondo esperimento è quello che dovrebbe far riflettere di più. Oltre duemila partecipanti sono stati invitati a discutere con un chatbot un conflitto interpersonale realmente vissuto. Una parte del campione ha dialogato con un modello volutamente compiacente, un’altra con una versione più equilibrata, capace di sollevare obiezioni. È bastata una singola conversazione per produrre effetti misurabili: chi aveva ricevuto approvazione incondizionata usciva dal confronto più convinto delle proprie ragioni, meno disposto a riconoscere la propria parte di responsabilità e meno propenso a ricomporre la frattura con l’altra persona.

Il paradosso della fiducia

Il dato più insidioso, però, riguarda la percezione degli utenti. I partecipanti giudicavano il chatbot adulatore più affidabile e di migliore qualità rispetto a quello onesto, e dichiaravano una maggiore intenzione di consultarlo di nuovo in futuro. Si crea così quello che gli stessi autori definiscono un incentivo perverso: il comportamento che danneggia di più l’utente è esattamente quello che ne massimizza la soddisfazione e la fidelizzazione. Per chi sviluppa questi sistemi, correggere la compiacenza significa rendere il prodotto meno gradevole; per chi li usa, significa perdere quella sensazione — falsa ma piacevole — di avere sempre ragione.

Il fenomeno, peraltro, non è astratto nemmeno sul piano industriale: nel 2025 OpenAI fu costretta a ritirare un aggiornamento di ChatGPT diventato, per sua stessa ammissione, “pericolosamente” accondiscendente. E una rassegna pubblicata da Nature ha segnalato che la piaggeria dei modelli sta creando problemi anche nella ricerca scientifica, dove l’IA tende a confermare le ipotesi di chi la interroga invece di metterle alla prova.

Perché riguarda (anche) gli avvocati

Per i professionisti del diritto la questione ha implicazioni molto concrete. Sempre più spesso l’IA generativa viene utilizzata negli studi legali non solo per redigere atti o riassumere documenti, ma come banco di prova per le proprie tesi: si sottopone al modello una linea difensiva, un’interpretazione normativa, una strategia processuale, e si chiede un parere. Il problema è che un sistema strutturalmente incline a compiacere tenderà a confermare la bontà della tesi che gli viene proposta, invece di individuarne i punti deboli — che è esattamente ciò che farebbe la controparte in giudizio.

Un avvocato che si abitua a un interlocutore artificiale che non lo contraddice mai rischia di arrivare in udienza con una fiducia mal calibrata nelle proprie argomentazioni. E il rischio si estende al rapporto con il cliente: un’IA consultata dal cittadino prima ancora che dal legale può avergli già “confermato” di avere pienamente ragione, rendendo più difficile il lavoro di chi deve poi ricondurre le aspettative entro i binari del giuridicamente sostenibile.

La contromisura, in attesa che i produttori intervengano sui modelli, è in buona parte metodologica: chiedere esplicitamente all’IA di argomentare contro la propria tesi, di assumere il punto di vista avversario, di elencare le criticità prima dei punti di forza. E, soprattutto, ricordare che il contraddittorio — quello vero, umano, faticoso — non è un attrito da eliminare, ma il meccanismo attraverso cui il pensiero si corregge. Vale nel processo, e vale anche davanti a una chat.


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Recesso del cliente, la Cassazione chiarisce: il professionista ha diritto al compenso per il lavoro già svolto

Il cliente può interrompere in qualsiasi momento il rapporto con il professionista, ma non può sottrarsi al pagamento dell’attività già svolta. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 22985 del 9 luglio 2026 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina del recesso nei contratti d’opera professionale e sulla determinazione del compenso dovuto quando l’incarico si conclude anticipatamente.

La Suprema Corte ha affermato che, quando le parti hanno concordato un compenso forfettario, il professionista ha diritto a percepire una quota proporzionale al lavoro effettivamente eseguito fino alla cessazione del rapporto, senza che assuma rilievo il fatto che il recesso del cliente sia o meno giustificato.

La vicenda prende le mosse da un incarico conferito a un’architetta per la ristrutturazione di un casale. Dopo la rottura del rapporto professionale, la proprietaria dell’immobile aveva contestato le richieste economiche della progettista, chiedendo anche la restituzione degli acconti già versati e il risarcimento dei danni, sostenendo che il progetto avesse superato il budget previsto.

Il contenzioso si è sviluppato intorno alla qualificazione giuridica della cessazione del rapporto. In primo grado era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della professionista, mentre la Corte d’appello ha ricostruito diversamente la vicenda, individuando gli estremi del recesso unilaterale del cliente previsto dall’articolo 2237 del Codice civile.

La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Dall’esame della corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l’interruzione dell’incarico è infatti emerso che la cliente non aveva contestato il diritto dell’architetta a essere retribuita, ma esclusivamente l’importo richiesto. Proprio questo elemento ha escluso che si fosse in presenza di una vera contestazione per inadempimento professionale.

La Suprema Corte ricorda che il rapporto tra cliente e professionista è fondato su un particolare vincolo fiduciario. Per questa ragione il committente può recedere liberamente dall’incarico anche quando l’attività è già iniziata o in fase avanzata, senza dover fornire particolari motivazioni. Tale facoltà, tuttavia, non elimina il diritto del professionista a essere remunerato per le prestazioni già eseguite.

Diversamente da quanto sostenuto dalla cliente, non trova applicazione l’articolo 1373 del Codice civile, che disciplina il recesso nei contratti in generale e limita tale facoltà al momento antecedente l’inizio dell’esecuzione. Nei contratti d’opera professionale prevale invece la disciplina speciale prevista dall’articolo 2237 del Codice civile, che tiene conto della natura personale e fiduciaria dell’incarico.

Nel caso esaminato, i giudici hanno quindi confermato il diritto dell’architetta a ricevere il compenso residuo, quantificato in circa 23.000 euro, oltre a Cassa previdenziale, IVA e interessi. La somma è stata determinata sulla base delle attività concretamente svolte e calcolata dal consulente tecnico d’ufficio facendo riferimento al budget di 600.000 euro che la stessa professionista aveva accettato come parametro economico dell’intervento.

La pronuncia offre un’importante indicazione pratica per tutti i rapporti professionali. Il recesso del cliente non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso, ma determina soltanto la cessazione del rapporto per il futuro. Resta quindi fermo il diritto del professionista a essere pagato per il lavoro già eseguito, secondo criteri proporzionali e verificabili.


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Pensione dell’avvocato, la Cassazione boccia il simulatore online di Cassa Forense

Il simulatore online di Cassa Forense può essere uno strumento utile per orientare gli iscritti, ma non ha alcun valore probatorio quando si discute in tribunale dell’importo della pensione spettante a un avvocato. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 23116 del 13 luglio 2026 ha chiarito i limiti dell’utilizzo dei calcolatori previdenziali nelle controversie tra professionisti ed enti pensionistici.

La vicenda trae origine da un contenzioso nel quale Cassa Forense era stata condannata a corrispondere a un iscritto una pensione di circa 4.700 euro mensili. L’ente ha impugnato la decisione e la Suprema Corte ha accolto due dei motivi di ricorso, rinviando la causa al giudice competente per un nuovo esame.

Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio il valore del simulatore disponibile sul portale di Cassa Forense. Secondo i giudici, il risultato elaborato dal sistema informatico non costituisce una prova sufficiente per determinare il trattamento pensionistico, poiché si tratta di uno strumento creato esclusivamente a fini informativi e orientativi, privo di efficacia certificativa.

Per accertare il corretto importo della pensione, il giudice deve invece fondare la propria decisione su documentazione ufficiale rilasciata dall’ente previdenziale, dalla quale risultino in modo verificabile la posizione contributiva dell’iscritto, gli anni di contribuzione, i redditi professionali e tutti gli elementi utilizzati per il calcolo della prestazione.

Qualora tali elementi non siano disponibili o risultino controversi, la soluzione indicata dalla Cassazione è diversa: il giudice deve disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), evitando di affidarsi ai risultati prodotti da strumenti informatici privi di valore certificativo.

La Corte ha evidenziato come il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto sufficiente il ricorso al simulatore online, senza verificare la correttezza dei criteri utilizzati per il calcolo della pensione. Sarebbe stato necessario accertare la consistenza della base contributiva, le annualità effettivamente utili ai fini previdenziali e le singole componenti economiche della prestazione, soprattutto in una controversia nella quale era ancora oggetto di discussione perfino il diritto stesso al trattamento pensionistico.

La Cassazione ha inoltre ribadito un altro principio di rilievo in materia previdenziale: non è consentito cumulare gli interessi legali con la rivalutazione monetaria, salvo specifiche disposizioni normative che lo prevedano espressamente.


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Autovelox, è partita la nuova era: ecco quali dispositivi possono essere utilizzati

Le nuove regole sugli autovelox sono ormai entrate in vigore. Dal 12 luglio 2026 è infatti operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ridefinisce il sistema di omologazione dei dispositivi utilizzati per il controllo elettronico della velocità, ponendo fine a una lunga stagione di incertezze interpretative e contenziosi.

Il provvedimento rappresenta una risposta alla sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Corte di Cassazione, che aveva stabilito un principio destinato a incidere profondamente sulla validità delle sanzioni: gli accertamenti effettuati con dispositivi soltanto approvati, ma privi della prescritta omologazione, non possono ritenersi legittimi.

Per superare questo scenario, il decreto ministeriale dell’8 giugno 2026 ha disciplinato in modo organico la procedura di omologazione prevista dall’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

La principale novità riguarda i dispositivi già presenti sul territorio nazionale. Sono 25 i modelli di autovelox, telelaser e tutor che vengono considerati automaticamente omologati, in quanto approvati secondo i requisiti tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017. Si tratta di circa 3.150 apparecchiature già in uso alle forze di polizia, che possono continuare a essere impiegate per il controllo della velocità.

Diversa, invece, la situazione per i dispositivi approvati prima del 2017. Circa 850 apparecchiature, almeno per il momento, non possono essere utilizzate, in attesa che i produttori richiedano e ottengano la nuova omologazione prevista dal decreto. Sarà infatti necessario dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici e delle verifiche di laboratorio richieste dalla nuova disciplina.

Il decreto introduce anche regole più rigorose sui controlli tecnici. La taratura iniziale e quella periodica dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori LAT accreditati, chiamati a certificare il corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione durante tutto il loro ciclo di vita.

Le conseguenze del mancato rispetto delle verifiche sono particolarmente stringenti. Se la taratura annuale non viene eseguita entro i termini previsti, il dispositivo deve essere immediatamente ritirato dal servizio. Inoltre, qualora trascorrano più di tre anni dall’ultima verifica positiva senza una nuova taratura, sarà necessario ripetere la procedura di taratura iniziale prima della rimessa in funzione.

La sola omologazione, tuttavia, non è sufficiente. Il decreto richiama infatti anche gli obblighi introdotti dal decreto ministeriale n. 305 del 18 agosto 2025, che ha istituito la piattaforma telematica del Ministero dedicata al censimento dei dispositivi di rilevazione della velocità.

Ogni apparecchiatura deve essere regolarmente registrata nella banca dati ministeriale, poiché l’inserimento costituisce una condizione essenziale per il legittimo utilizzo da parte degli organi di polizia. Senza tale registrazione, anche un dispositivo omologato non può essere impiegato validamente per l’accertamento delle violazioni.


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Data center in mare, la nuova frontiera dell’IA: così i server prendono il largo

La corsa globale all’Intelligenza artificiale non sta rivoluzionando soltanto software e algoritmi. A cambiare è anche il modo in cui vengono progettate le infrastrutture che rendono possibile l’elaborazione dei dati. Di fronte alla crescente richiesta di potenza di calcolo, l’industria sta esplorando una soluzione fino a pochi anni fa impensabile: realizzare data center galleggianti, posizionati in mare aperto o lungo le coste, sfruttando l’acqua marina per il raffreddamento dei server.

L’idea nasce dalla necessità di affrontare alcune delle principali criticità che accompagnano la diffusione dell’IA. I moderni data center richiedono enormi quantità di energia elettrica, consumano grandi volumi d’acqua per mantenere operative le apparecchiature e occupano superfici sempre più estese, rendendo complessa l’individuazione di nuove aree edificabili, soprattutto nei territori maggiormente urbanizzati.

Su questo scenario si inserisce l’accordo strategico siglato tra il colosso sudcoreano HD Hyundai e Schneider Electric, che hanno annunciato una collaborazione per sviluppare infrastrutture offshore dedicate all’Intelligenza artificiale. L’obiettivo è unire le competenze nella realizzazione di piattaforme galleggianti con quelle nella gestione dell’alimentazione elettrica, del raffreddamento e dell’efficienza energetica dei grandi data center.

La tecnologia non è del tutto inedita. Già nel 2014 l’azienda statunitense Nautilus Data Technologies aveva realizzato i primi impianti galleggianti, oggi operativi in California e in Irlanda. Tuttavia, l’accelerazione impressa dallo sviluppo dell’IA sta trasformando quella che era una sperimentazione in un settore industriale destinato a crescere rapidamente.

Il principio di funzionamento è relativamente semplice. Le strutture, simili a grandi chiatte o piattaforme offshore, vengono ancorate in mare, nei fiumi o in prossimità delle coste. L’acqua circostante viene utilizzata come sistema naturale di raffreddamento, riducendo il ricorso agli impianti tradizionali e consentendo di espandere la capacità elaborativa senza consumare ulteriore suolo.

Dal punto di vista economico, la prospettiva è particolarmente interessante. Secondo le stime di Moody’s Investors Service, gli investimenti globali nei data center dedicati all’Intelligenza artificiale potrebbero raggiungere i 2.630 miliardi di euro entro il 2030. Una crescita alimentata dalla domanda sempre più elevata di capacità computazionale richiesta dai modelli di IA generativa.

Per i grandi cantieri navali asiatici si tratta di una nuova opportunità di business. Le competenze maturate nella costruzione di piattaforme petrolifere, impianti offshore e grandi navi possono infatti essere riconvertite verso un mercato ad alto valore aggiunto, caratterizzato da margini economici superiori rispetto alla cantieristica tradizionale.

La competizione è già iniziata. Samsung Heavy Industries ha ottenuto l’approvazione preliminare per un progetto di data center galleggiante da 50 MW, sviluppato con il supporto dell’American Bureau of Shipping e del Lloyd’s Register. L’azienda prevede di avviare la nuova tecnologia entro il 2028, grazie anche alla collaborazione con il produttore statunitense di server Supermicro.

Parallelamente, anche altri operatori stanno accelerando. Keppel, a Singapore, sta sviluppando un’infrastruttura galleggiante da 25 MW destinata a testare le potenzialità commerciali della soluzione, mentre in Giappone è nato un consorzio industriale che punta alla realizzazione di un data center offshore al largo di Yokohama. Anche in Europa si registrano le prime iniziative: la startup francese Denv-R ha recentemente presentato un prototipo alimentato da energia fotovoltaica.

Accanto alle opportunità, però, non mancano le incognite. Ad oggi non esistono standard internazionali specifici che disciplinino progettazione, sicurezza e gestione dei data center galleggianti. Restano inoltre da verificare gli effetti a lungo termine dell’ambiente marino sulle apparecchiature elettroniche.

Le vibrazioni generate dal moto ondoso, l’umidità costante, la salsedine e la corrosione potrebbero infatti compromettere l’affidabilità dei server e delle infrastrutture di rete, rendendo indispensabili test approfonditi prima di una diffusione su larga scala.

Il settore dovrà inoltre affrontare temi delicati come la sicurezza informatica, la protezione fisica delle infrastrutture offshore, la continuità dell’alimentazione energetica e l’impatto ambientale delle nuove installazioni.


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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha impresso una delle trasformazioni più significative mai registrate dalla giustizia italiana. La riduzione dei tempi dei procedimenti civili e penali, il drastico abbattimento dell’arretrato e la diffusione di una cultura organizzativa fondata sull’analisi dei dati rappresentano risultati che, fino a pochi anni fa, apparivano difficilmente raggiungibili.

Il miglioramento è stato reso possibile dall’impegno congiunto di magistrati, dirigenti amministrativi e personale degli uffici giudiziari, insieme al contributo determinante dell’Ufficio per il processo, che ha consentito di riorganizzare il lavoro e accelerare la definizione delle controversie.

I numeri fotografano un progresso evidente. Nella giustizia civile il tempo medio di definizione si è ridotto del 40%, mentre nel settore penale il calo è stato del 25%. Ancora più rilevante il risultato ottenuto sull’arretrato civile, diminuito di circa il 90%, uno degli obiettivi cardine fissati dall’Unione europea.

Nonostante questi progressi, il confronto internazionale dimostra che il percorso non può dirsi concluso. Gli standard elaborati dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) indicano durate medie sensibilmente inferiori rispetto a quelle italiane. Anche la Corte di cassazione, pur avendo più che dimezzato i tempi di definizione, registra ancora una durata media di 621 giorni, ben al di sopra dei parametri europei.

L’ultimo monitoraggio ministeriale sulla giustizia civile, aggiornato al 31 dicembre 2025, restituisce inoltre un quadro che smentisce alcuni luoghi comuni. Le differenze non dipendono semplicemente dal divario tra Nord e Sud, ma soprattutto dalla dimensione degli uffici e dalla diversa distribuzione delle materie trattate.

Le disparità territoriali, tuttavia, restano marcate. Nei Tribunali si passa dai 186 giorni di Marsala ai 1.591 giorni di Trieste, mentre nelle Corti d’appello il divario va dai 224 giorni di Trento agli 899 di Taranto.

Nel complesso, 19 Tribunali sono già al di sotto della media europea, mentre 57 riescono a definire le cause in meno di un anno. Soltanto sette superano i due anni di durata. Rimane però un gruppo di uffici che continua a registrare performance negative rispetto al 2019, con incrementi particolarmente significativi a Venezia (+185%), L’Aquila (+115%) e Trieste (+99%).

L’analisi mette in luce due fragilità strutturali. Da una parte vi sono i piccoli Tribunali, dove poche scoperture di organico possono compromettere l’intera attività dell’ufficio. Dall’altra emergono le difficoltà dei Tribunali distrettuali, chiamati a gestire un contenzioso sempre più complesso e numeroso.

È proprio la composizione delle cause civili ad essere profondamente cambiata. Le controversie in materia di lavoro e previdenza rappresentano ormai quasi la metà delle nuove iscrizioni, mentre il peso delle tradizionali cause contrattuali, successorie e sui diritti reali si è progressivamente ridotto.

Parallelamente cresce il contenzioso in materia di protezione internazionale e cittadinanza, che oggi costituisce una delle principali criticità organizzative del sistema. Le pendenze relative alla protezione internazionale superano le 140.000 unità, mentre la capacità di definizione dei Tribunali si ferma a circa 35.000 procedimenti all’anno. A ciò potrebbe aggiungersi un ulteriore consistente afflusso di ricorsi provenienti dalle Commissioni territoriali.

Diversa appare invece la prospettiva per le controversie sui diritti di cittadinanza, destinate a diminuire grazie alle modifiche introdotte dalla legge n. 74/2025.

Anche le Corti d’appello continuano a migliorare, ma restano ancora lontane dagli standard europei. A pesare sono le carenze di personale, gli organici insufficienti e la scarsa attrattività delle sedi più impegnative, fattori che rendono difficoltosa la copertura dei posti disponibili.

L’esperienza del PNRR ha comunque lasciato un’eredità preziosa. L’organizzazione del lavoro basata sui dati statistici e sul monitoraggio delle performance rappresenta oggi uno strumento indispensabile per governare il sistema giudiziario.

Proprio per questo destano qualche perplessità i nuovi obiettivi fissati dal Governo, che prevedono un’ulteriore riduzione dei tempi della giustizia civile e un nuovo abbattimento dell’arretrato entro il 2028. Si tratta di traguardi molto ambiziosi che, senza adeguati investimenti organizzativi e di personale, rischiano di essere difficilmente sostenibili.

La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto quella di smaltire più fascicoli, ma di migliorare anche la qualità della giurisdizione. Oltre agli indicatori quantitativi, sarà infatti necessario valutare aspetti come la stabilità delle decisioni nei successivi gradi di giudizio, il tasso di impugnazione e il rilancio delle udienze in presenza, accompagnando questi obiettivi con interventi mirati sugli uffici più in difficoltà e sulle sezioni chiamate a gestire il crescente contenzioso in materia di protezione internazionale.


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Difesa a rischio nullità: senza la delibera, l’avvocato di libero foro resta fuori dal processo

Una formalità apparentemente amministrativa può compromettere l’intera strategia difensiva dell’ente pubblico. È quanto emerge dalla sentenza n. 3484/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che torna a soffermarsi sui presupposti necessari affinché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa affidare la propria rappresentanza in giudizio a un avvocato del libero foro.

La decisione riafferma un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui il ricorso a un professionista esterno non può essere considerato una scelta automatica. L’incarico deve infatti essere preceduto da una specifica e motivata deliberazione, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193/2016. In assenza di tale presupposto, la procura alle liti risulta invalida e il difensore è privo della necessaria legittimazione processuale.

Il caso nasce da una controversia relativa a una cartella di pagamento di modesto importo, riguardante il canone radiotelevisivo del 2013. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente ha impugnato la decisione davanti al giudice tributario di appello.

Nel corso del giudizio, il collegio ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita sia in primo sia in secondo grado attraverso un avvocato del libero foro, senza che nelle procure depositate fosse richiamata alcuna deliberazione motivata che giustificasse tale scelta.

Per i giudici tributari, la mancanza non rappresenta una semplice irregolarità formale. Essa incide direttamente sulla validità del mandato conferito al difensore e determina l’assenza di una valida costituzione in giudizio dell’ente. Di conseguenza, tutti gli atti difensivi compiuti risultano affetti da nullità.

Particolarmente significativo è un ulteriore passaggio della decisione. La Corte afferma infatti che questo vizio riguarda un presupposto essenziale della regolare instaurazione del rapporto processuale e, proprio per tale ragione, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche indipendentemente dalle eccezioni formulate dalle parti.

Il principio assume particolare rilievo per il contenzioso tributario, poiché richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la rappresentanza processuale degli enti pubblici. L’utilizzo di professionisti esterni rimane certamente consentito, ma deve essere accompagnato dal rispetto delle condizioni previste dalla legge, a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La sentenza si inserisce nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32076/2025, richiamata dagli stessi giudici laziali, contribuendo a consolidare una linea interpretativa destinata ad avere effetti pratici su numerosi procedimenti ancora pendenti.


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Una PEC può costare caro: il Garante richiama gli avvocati sulla privacy digitale

La trasformazione digitale ha cambiato profondamente il modo in cui gli avvocati gestiscono fascicoli, notifiche e comunicazioni con clienti e controparti. Tuttavia, proprio gli strumenti che hanno reso più veloce l’attività professionale stanno diventando una delle principali fonti di esposizione ai rischi privacy.

È questo il messaggio che emerge dalla Relazione 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, che dedica un focus specifico al settore forense. Dall’analisi dei provvedimenti adottati emerge infatti un dato significativo: molte violazioni non dipendono da sofisticati attacchi informatici, ma da errori apparentemente banali nella gestione delle comunicazioni digitali.

L’invio di un documento all’indirizzo sbagliato, la condivisione di un link privo di adeguate restrizioni di accesso o l’utilizzo di una casella PEC aziendale accessibile a più persone possono determinare la diffusione non autorizzata di dati personali, con conseguenze sia sul piano disciplinare sia sotto il profilo della protezione dei dati.

La casistica richiamata dall’Autorità evidenzia situazioni molto diverse tra loro, accomunate però da un elemento ricorrente: la mancanza di adeguate misure organizzative. In alcuni casi informazioni personali sono state trasmesse a destinatari che non avevano titolo per riceverle; in altri, documenti contenenti dati riservati sono stati condivisi attraverso piattaforme cloud senza cifratura o senza limitare l’accesso ai soli soggetti autorizzati. Vi sono poi episodi nei quali comunicazioni contenenti informazioni strettamente personali sono state inviate a indirizzi di posta elettronica aziendali, consentendo a terzi di prenderne visione.

La lezione che emerge va oltre il singolo episodio. Il GDPR impone infatti al professionista di valutare preventivamente il rischio connesso alle modalità di trasmissione delle informazioni. Non è sufficiente che il contenuto della comunicazione sia legittimo: anche lo strumento utilizzato e i destinatari individuati devono garantire un livello di protezione adeguato ai dati trattati.

Allo stesso tempo, il quadro non può essere letto in modo assoluto. L’attività dell’avvocato presenta caratteristiche peculiari che richiedono un costante bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto di difesa. La stessa giurisprudenza del Garante riconosce che, quando il trattamento dei dati risulta strettamente funzionale all’esercizio dell’attività difensiva o all’avvio di un procedimento giudiziario, la valutazione non può prescindere dalle esigenze della tutela giurisdizionale. In diverse occasioni, infatti, l’Autorità ha ritenuto prevalente l’interesse alla difesa rispetto alle contestazioni formulate in materia di privacy.

Questa distinzione assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle competenze istituzionali. Le contestazioni riguardanti documenti prodotti nel corso di un giudizio, così come i trattamenti effettuati dagli ausiliari dell’autorità giudiziaria, ricadono normalmente nella sfera delle valutazioni processuali demandate al giudice e non al Garante, a conferma della necessità di preservare l’autonomia della funzione giurisdizionale.

Per gli studi legali il messaggio è chiaro: la compliance privacy non può più limitarsi alla predisposizione dell’informativa o all’aggiornamento del registro dei trattamenti. Diventa indispensabile investire nell’organizzazione del lavoro quotidiano, definendo procedure per la gestione delle e-mail, verificando attentamente i destinatari delle comunicazioni, limitando l’accesso ai documenti condivisi, adottando strumenti di cifratura e pseudonimizzazione e formando costantemente collaboratori e personale amministrativo.


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