Domiciliari ai tossicodipendenti, è legge

La Camera ha approvato in via definitiva, con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni, il disegno di legge di iniziativa governativa — già licenziato dal Senato — sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscano a un percorso di recupero. Il provvedimento, fortemente voluto dal Guardasigilli Carlo Nordio, entra direttamente nel cuore della disciplina penitenziaria in materia di stupefacenti.

Cosa introduce la legge

Sul piano tecnico, l’intervento innesta nel Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) una nuova figura: la «detenzione domiciliare in casi particolari». Si tratta di una modalità differenziata di esecuzione della pena, pensata per conciliare l’espiazione con le esigenze terapeutiche di chi è dipendente da sostanze. Il presupposto per accedervi è l’adesione a un programma socio-riabilitativo, residenziale o semiresidenziale. La misura è riservata ai condannati a una pena detentiva — anche residua, ed eventualmente congiunta a pena pecuniaria — non superiore a otto anni, con alcune eccezioni tassative a tutela dei reati più gravi.

È proprio su questi confini che la maggioranza ha insistito in Aula: la platea, si è ribadito, resta sbarrata per la criminalità organizzata e per le fattispecie di maggiore allarme sociale, presentate come «limiti invalicabili». La ratio dichiarata, sul versante leghista, non è alleggerire le carceri ma spezzare il circuito della recidiva: se all’origine della condotta c’è la dipendenza, curarla significa ridurre il rischio di nuovi reati.

Il nodo delle risorse

La partita politica, però, si è giocata sui numeri. Il ministro Nordio ha definito la legge «epocale», stimando in almeno diecimila le persone potenzialmente destinatarie della detenzione alternativa, nella logica del tossicodipendente come «malato da curare» più che «criminale da punire». Le opposizioni hanno subito eccepito uno scarto vistoso tra l’annuncio e la copertura: le risorse stanziate consentirebbero, per il 2026, di finanziare appena cinquecento posti.

In serata è arrivata la precisazione dello stesso dicastero, che ha di fatto ridimensionato la cifra: i diecimila vanno letti in «prospettiva pluriennale», mentre per l’anno in corso la dotazione copre cinquecento unità, con l’auspicio di un’estensione progressiva. Per le opposizioni, che pure condividono in linea di principio l’impianto della norma, si tratta di un divario che rischia di trasformare la riforma in una misura più simbolica che effettiva.

Lo sfondo: le carceri oltre il limite

Il provvedimento arriva in un quadro penitenziario di grave tensione. Secondo i dati del Ministero elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 maggio 2026 gli istituti ospitavano 64.645 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.183 posti, con un tasso medio nazionale di affollamento intorno al 139 per cento. I detenuti stranieri sono 20.307, pari al 31,5 per cento del totale. Sul piano territoriale la situazione è ancora più critica in alcune regioni — in Puglia si segnalano punte prossime al 180 per cento — mentre in Aula si è ricordato come, depurando la capienza dai posti di fatto inagibili, l’affollamento reale sia sensibilmente più alto, a fronte di un bilancio di suicidi che, dall’inizio dell’anno, ha già raggiunto cifre allarmanti.

Cura o pena trasferita? La distinzione che divide

Il punto giuridicamente più denso non è tanto il “se”, quanto il “come”. La domanda che attraversa il dibattito è se chi lascia la cella per una dipendenza debba essere collocato in una struttura diversa dal carcere ma pur sempre in regime di reclusione, oppure ammesso a misure realmente alternative alla detenzione. Non è un cavillo lessicale: da quella qualificazione discende la natura stessa del percorso.

Sul principio di fondo — curare fuori dal carcere chi ha commesso reati legati alla dipendenza — la convergenza è ampia, e diverse realtà del recupero hanno accolto con favore l’intervento, sottolineando come ogni giorno di detenzione in più, per una persona con dipendenze, sia un giorno sottratto alla riabilitazione. Ma lo stesso mondo delle comunità terapeutiche avverte che esse non debbono trasformarsi in una mera alternativa alla prigione: il percorso deve conservare finalità riabilitativa, non ridursi a uno spostamento del luogo di esecuzione della pena.

Più netto lo scetticismo di chi, come l’associazione Antigone, mette in dubbio la sostenibilità dei numeri: con un costo medio in comunità stimabile intorno ai cento euro al giorno e una previsione finanziaria contenuta, i beneficiari effettivi rischiano di attestarsi ben al di sotto delle proiezioni ministeriali. A ciò si aggiunge un profilo di garanzia non secondario: il rischio di dar vita a forme di privazione della libertà affidate a soggetti privati — in sostanza, «carceri fuori dal carcere». Sulla stessa linea le posizioni di chi, dall’area del recupero delle dipendenze, osserva che etichettare l’accoglienza in comunità come «detenzione domiciliare» ne snatura il carattere terapeutico, sovrapponendo la logica custodiale a quella di cura.

L’emendamento respinto

Da segnalare, sul piano dell’iter, la bocciatura di una proposta emendativa che avrebbe esteso la detenzione domiciliare agli autori di reato «determinati da un impulso contingente insorto in stato di provocazione»: una formulazione che, nelle intenzioni dei proponenti, avrebbe potuto ricomprendere il caso del gioielliere settantaduenne di Cuneo. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Che cosa determinerà l’impatto reale

Al netto delle contrapposizioni, la legge consegna all’ordinamento uno strumento coerente con un orientamento consolidato — il primato della cura sulla mera afflittività per i reati radicati nella dipendenza. La sua effettività, però, dipenderà da due variabili concrete: la dotazione finanziaria negli anni a venire e la reale capacità di accoglienza del sistema delle comunità. E da una scelta di fondo, che è insieme tecnica e culturale: se la nuova «detenzione domiciliare in casi particolari» saprà essere un percorso riabilitativo autentico o si limiterà a ricollocare la pena altrove. È su questo crinale che si misurerà la distanza tra l’annuncio e i suoi effetti.

Sorvegliati anche in piazza? Il decreto sul riconoscimento facciale e i suoi tre nodi con l’AI Act

Il provvedimento con cui il Governo intende adeguare l’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — sta percorrendo le commissioni parlamentari con tempi serrati. In sede di Commissione Politiche europee del Senato la maggioranza ha impresso una netta accelerazione all’esame, mentre alla Camera le commissioni Giustizia e Affari costituzionali sono chiamate a rendere i propri pareri. Trattandosi di decreto legislativo, il ruolo delle Camere si esaurisce in un parere privo di efficacia vincolante: circostanza che, sul piano del metodo, sta alimentando le contestazioni di chi avrebbe preferito la via della legge ordinaria, con voto e potere emendativo pieni.

Il cuore della disciplina riguarda l’impiego, da parte delle forze di polizia, di sistemi di intelligenza artificiale applicati al riconoscimento facciale. Due disposizioni concentrano su di sé le critiche di giuristi e opposizioni.

Le due norme sotto osservazione

La prima è l’articolo 8, dedicato all’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici. La seconda è l’articolo 10, che regola invece l’uso a posteriori delle tecnologie di riconoscimento facciale, ammesso soltanto a seguito della commissione di un reato, anche nella forma del tentativo. È in questa seconda ipotesi che si colloca il meccanismo più discusso: nei contesti sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico — una piazza destinata a una manifestazione, il percorso di un corteo, uno stadio, una stazione — i dati biometrici di chiunque venga ripreso da una telecamera possono essere conservati per sette giorni, per poi essere messi a disposizione degli inquirenti in caso di reato o, in mancanza, cancellati. In presenza di un’indagine, la finestra di recuperabilità si estende fino a cinque anni.

Il punto qualificante, e più controverso, è che l’attivazione riguarda la generalità dei presenti in quel luogo, non un soggetto già individuato. È la distanza tra uno strumento investigativo mirato e una raccolta a carattere indifferenziato che segna il crinale su cui si gioca la partita giuridica.

Il nodo dell’autorità terza

Il profilo più delicato in chiave di compatibilità europea è quello dell’autorizzazione. Lo schema consente, nei casi di urgenza, di attivare il trattamento dei dati biometrici raccolti in tempo reale sulla base di una comunicazione al pubblico ministero resa anche in forma orale, con successiva regolarizzazione. Manca, cioè, il vaglio preventivo di un giudice terzo.

L’AI Act muove da un presupposto opposto. L’articolo 5 del Regolamento vieta in via generale l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico, ammettendone l’impiego solo entro eccezioni tassative: la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale e di persone scomparse, oppure la prevenzione di una minaccia specifica e imminente per la vita o l’incolumità delle persone, o ancora la neutralizzazione di un pericolo concreto e attuale di attentato terroristico. Anche in queste ipotesi, il ricorso allo strumento resta subordinato a un’autorizzazione preventiva, rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante; nelle situazioni di urgenza è ammessa una convalida successiva, ma pur sempre da parte di un’autorità terza. Un pubblico ministero, nell’impianto europeo, non soddisfa questo requisito di terzietà.

Analoghe perplessità investono l’uso a posteriori delle registrazioni: il Regolamento lo àncora a un reato già commesso e punito con pena detentiva non inferiore a quattro anni, escludendo logiche di tipo preventivo. La conservazione dei dati per sette giorni, infine, apre un ulteriore fronte sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Il richiamo del Garante

Sul provvedimento si è già espresso il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere adottato il 14 luglio 2026 (Registro dei provvedimenti n. 531). L’Autorità riconosce la coerenza complessiva dell’intervento con l’AI Act, ma domanda integrazioni tutt’altro che marginali. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici — è l’indicazione — non è compatibile con il quadro europeo: l’identificazione biometrica può avvenire soltanto ex post, sulle registrazioni già acquisite e nell’ambito di ricerche mirate collegate a una specifica esigenza investigativa. Di qui la richiesta di chiarire il ruolo della supervisione umana, di evitare raccolte massive e preventive di dati biometrici e di limitare l’operatività alle banche dati già lecitamente in uso alle forze di polizia. Restano fermi i principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, così come l’inutilizzabilità e la cancellazione dei risultati ottenuti al di fuori dei casi consentiti.

Le garanzie processuali e il ruolo della difesa

Sul versante delle tutele, va ricordato che l’ordinamento interno non è privo di anticorpi. Le forze di polizia dispongono da tempo di strumenti di identificazione tecnologica — dalle impronte digitali alle banche dati del DNA — e la biometria non incontra, in linea di principio, preclusioni assolute, purché entro limiti definiti. Il sistema processuale consente inoltre alla difesa di contestare, sin dalle prime fasi dell’indagine, l’attendibilità e la validità del riconoscimento. È la presenza di un controllo giudiziale effettivo — e non l’assenza di sorveglianza — a distinguere gli ordinamenti democratici da quelli autoritari: un argomento che parte della dottrina oppone alle letture più allarmate, pur senza sciogliere i dubbi sul disegno concreto delle norme.

La verifica europea

La sequenza procedurale imporrà comunque un passaggio a Bruxelles. Una volta adottate, le regole nazionali dovranno essere notificate alla Commissione europea entro trenta giorni: il che sposta a settembre il momento della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione. I primi segnali informali provenienti dalle istituzioni comunitarie non lasciano presagire un esame agevole, proprio a partire dai profili dell’autorizzazione e della conservazione dei dati.

Che cosa attendersi

La vicenda condensa una tensione strutturale del diritto dell’intelligenza artificiale: la ricerca di un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, con la biometria collocata dal GDPR e dall’AI Act nella categoria dei trattamenti a più alto rischio. Il testo, nella sua versione attuale, sconta almeno tre punti di attrito con la cornice europea — l’autorità competente ad autorizzare, la natura preventiva o successiva del controllo, i tempi di conservazione — che i pareri parlamentari e le richieste del Garante puntano a correggere. Molto dipenderà dai correttivi che il Governo vorrà recepire prima dell’adozione definitiva. In assenza di interventi, il confronto rischia di spostarsi dal piano interno a quello sovranazionale, dove l’ultima parola sulla compatibilità spetterà alla Commissione.

PNRR e giustizia civile, l’UNCC: “L’efficienza non può essere misurata solo contando i fascicoli chiusi”

L’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari prevista dal PNRR apre un nuovo fronte di riflessione sul rapporto tra efficienza e qualità della giustizia. A sollevare il tema è l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), che interviene dopo la sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate 2025, firmata il 28 luglio al Ministero della Giustizia.

L’accordo prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati al personale amministrativo di Tribunali, Corti d’appello e Corte di Cassazione impegnato nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Le risorse saranno attribuite sulla base di due indicatori: la riduzione delle pendenze civili e il disposition time, cioè il tempo medio di definizione dei procedimenti, ai quali viene attribuito un peso equivalente.

L’UNCC chiarisce di non contestare il riconoscimento economico al personale amministrativo, definito una componente essenziale del funzionamento degli uffici giudiziari. Le perplessità riguardano invece il metodo scelto per distribuire gli incentivi.

Secondo il presidente Alberto Del Noce, una premialità costruita esclusivamente su parametri quantitativi rischia infatti di trasmettere un messaggio distorto, facendo coincidere l’efficienza della giustizia con il numero dei fascicoli definiti anziché con la qualità delle decisioni e con l’effettiva tutela dei diritti.

L’associazione richiama, in particolare, il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione, ricordando che esso rappresenta una garanzia per i cittadini e non un semplice indicatore di produttività dell’apparato giudiziario. In questa prospettiva, la velocità di definizione delle controversie dovrebbe essere accompagnata da parametri capaci di misurare anche la qualità della risposta giudiziaria.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda il disposition time. L’UNCC osserva che tale indicatore, sviluppato dalla CEPEJ per confrontare l’efficienza dei diversi sistemi giudiziari europei, non coincide necessariamente con la durata effettiva percepita da cittadini e avvocati. Secondo l’associazione, i dati europei hanno mostrato che, negli ultimi anni, mentre il disposition time diminuiva, la durata reale dei procedimenti civili ordinari risultava invece in crescita, evidenziando una possibile divergenza tra il dato statistico e l’esperienza concreta degli utenti della giustizia.

Da qui nasce anche il timore di effetti indiretti sull’organizzazione degli uffici. Un sistema di incentivi legato esclusivamente al numero delle definizioni potrebbe, infatti, favorire la trattazione delle controversie più semplici e rapidamente definibili, lasciando in secondo piano i procedimenti più complessi, che richiedono maggiori approfondimenti istruttori e un più intenso confronto processuale.

L’UNCC evidenzia comunque che i criteri operativi dovranno essere definiti nella successiva contrattazione integrativa nazionale. Proprio questa fase, secondo l’associazione, rappresenta l’occasione per introdurre indicatori qualitativi e correttivi che tengano conto della complessità delle cause trattate, così da evitare che la ricerca dell’efficienza possa incidere sull’equilibrio tra rapidità del processo e garanzie costituzionali.

Il dibattito si inserisce in un momento particolarmente significativo per la giustizia italiana. Proprio oggi, 29 luglio, infatti, Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura hanno annunciato il raggiungimento dell’ultimo grande obiettivo del PNRR, certificando una riduzione del disposition time civile superiore al 50%. Un risultato salutato dalle istituzioni come storico, ma che, secondo l’Avvocatura civile, rende ancora più necessario interrogarsi su quali indicatori debbano guidare la valutazione dell’efficienza del sistema giudiziario: la sola velocità o anche la qualità della tutela dei diritti.

Civile, centrato e superato il target PNRR: tempi dei processi dimezzati

Il sistema della giustizia civile italiana raggiunge uno dei risultati più significativi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo i dati consolidati al 30 giugno 2026, la durata media dei procedimenti civili si è ridotta del 50,02%, superando il target concordato con l’Unione europea e centrando l’ultimo, nonché più complesso, degli obiettivi assegnati al settore giustizia nell’ambito del PNRR.

Per sottolineare il valore istituzionale del traguardo, il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno diffuso un comunicato congiunto, firmato dal Ministro Carlo Nordio e dal Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Una scelta non consueta, che evidenzia la volontà di attribuire il risultato a un percorso condiviso tra le diverse componenti del sistema giudiziario.

Secondo quanto comunicato, il dimezzamento dei tempi di definizione del contenzioso civile supera di oltre dieci punti percentuali l’obiettivo previsto dal PNRR e interessa tutti e tre i gradi di giudizio. La validazione ufficiale dei dati da parte della Commissione europea è attesa nei prossimi mesi.

Nordio e Pinelli parlano del frutto di “azioni mirate e condivise” portate avanti dagli uffici giudiziari, sottolineando come il risultato sia stato possibile grazie al contributo congiunto di magistrati, personale amministrativo, dirigenti, avvocati, professionisti, esperti e delle strutture ministeriali e consiliari.

Nel comunicato viene evidenziato come la riduzione dei tempi della giustizia civile non rappresenti soltanto il raggiungimento di un parametro europeo, ma costituisca un elemento destinato a incidere concretamente sull’efficienza del servizio pubblico, sulla tutela dei diritti dei cittadini e sulla competitività del sistema economico nazionale.

Le istituzioni coinvolte sottolineano inoltre che il traguardo raggiunto non deve essere considerato un punto di arrivo, ma la base da cui proseguire il percorso di modernizzazione della giustizia italiana, con l’obiettivo di consolidare nel tempo i risultati ottenuti anche oltre la conclusione del PNRR.

Il contratto è un diritto: come recuperarlo quando la banca tace

Con la sentenza n. 2403 del 29 giugno 2026, la Corte d’Appello di Firenze ha messo a fuoco che cosa comporti, in concreto, il dovere di conservazione documentale che grava sulle banche in relazione al rapporto di conto corrente. La pronuncia si muove lungo un crinale delicato: quello che separa gli obblighi di custodia dell’istituto dalla ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione dell’indebito.

I confini dell’obbligo di conservazione

I giudici fiorentini ricordano anzitutto che tale onere, oltre a non spingersi indietro nel tempo oltre l’ultimo decennio — secondo quanto previsto dall’art. 119 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) —, non fa venir meno il più generale dovere, comune a chiunque, di conservare la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Si tratta però di un onere che investe in modo paritario entrambe le parti del rapporto e che, proprio per questo, non può essere impiegato per scaricare sull’altro contraente la dimostrazione dei fatti su cui si fonda la domanda di chi agisce.

Quando il mancato deposito del contratto vale come prova

La regola per cui, contestata la stipulazione avvenuta soltanto oralmente (verbis tantum), spetta alla banca dar conto della forma scritta, opera — osserva la Corte — solo entro i limiti in cui sull’istituto gravi effettivamente un obbligo di conservare, consegnare ed esibire il documento controverso. Là dove la banca sia tenuta per legge a stipulare per iscritto e a custodire, consegnare ed esibire il contratto, la sua mancata produzione in giudizio — o la mancata consegna a fronte della richiesta preliminare formulata ai sensi dell’art. 119 TUB — può consentire di ritenere assolta, in via presuntiva, anche la prova negativa che pure incombe sul correntista il quale agisca in ripetizione o per la rideterminazione del saldo.

La prova della causa debendi

Il ragionamento poggia su un principio consolidato in materia di ripetizione di indebito oggettivo: la dimostrazione dell’assenza della causa debendi spetta a chi propone la domanda, costituendone un elemento essenziale. Che si tratti di un fatto negativo non muta il quadro, poiché tale prova può essere fornita indicando uno specifico fatto positivo di segno contrario oppure attraverso presunzioni idonee a far emergere il fatto negativo.

Grava dunque sull’attore — che chieda l’accertamento del corretto saldo e la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide — la prova dell’inesistenza di una valida giustificazione dello spostamento patrimoniale a favore della banca. Poiché, però, chi agisce deduce non l’inadempimento di un negozio, bensì un trasferimento di denaro privo di causa, quella prova può essere assolta senza soggiacere ai limiti probatori dettati per i contratti.

Il ricorso ad altri mezzi di prova

Il ricorso a strumenti alternativi — l’inferenza presuntiva, gli argomenti tratti dalla condotta processuale delle parti, financo il giuramento — resta, nella pratica, riservato all’ipotesi in cui il correntista non abbia la materiale disponibilità del contratto.

Il principio di diritto

Ne discende la regola affermata dalla Corte: nel giudizio promosso dal correntista contro la banca per la rideterminazione del saldo mediante espunzione degli addebiti applicati in forza di clausole nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’onere probatorio dei pagamenti eseguiti e del difetto di causa solvendi — posto a carico dell’attore dall’art. 2697, comma 1, c.c. — si estende alla produzione del contratto di conto corrente, base necessaria per verificare la pattuizione delle clausole che si assumono nulle. E proprio in vista di tale produzione, il correntista che lamenti di non disporre del documento perché la banca non ne ha effettuato la consegna può chiederne copia all’istituto ai sensi dell’art. 117 TUB.

Accertare la paternità non ha scadenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23851/2026 depositata il 22 luglio, ha lasciato intatta la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto il legame di filiazione tra un uomo e il proprio genitore biologico. Nel rigettare l’impugnazione proposta dal presunto padre, i giudici di legittimità hanno riaffermato che l’azione volta ad accertare la paternità non soggiace ad alcun termine di decadenza o prescrizione, perché tutela un interesse che appartiene alla sfera più intima della persona.

Il caso

Al centro della controversia c’è un uomo che, superata la soglia dei cinquant’anni, apprende di non discendere biologicamente da colui che i registri anagrafici indicavano come padre, ossia il coniuge della madre. Ottenuta una prima pronuncia che disconosceva quel rapporto di filiazione, l’interessato ha promosso un autonomo giudizio per veder dichiarata giudizialmente la propria reale discendenza paterna, chiamando in causa l’uomo ritenuto suo padre biologico.

Il rifiuto dell’esame genetico

Nel corso del procedimento il tribunale aveva disposto una consulenza tecnica di natura genetica, indispensabile per stabilire con certezza il vincolo di sangue tra le parti. L’accertamento, tuttavia, non ha mai avuto luogo: il convenuto si è sottratto agli esami. I giudici di merito hanno letto questa condotta alla luce dell’art. 116 c.p.c., traendone un argomento di prova a sostegno della domanda dell’attore. Il rifiuto di collaborare, in altri termini, ha finito per corroborare la fondatezza della pretesa che l’uomo intendeva contrastare.

La linea difensiva: il tempo e la «Verwirkung»

Giunto dinanzi alla Cassazione, il presunto padre ha imperniato la propria difesa sulla tardività dell’iniziativa: a suo dire, l’ampio lasso temporale trascorso avrebbe dovuto precludere ogni domanda di riconoscimento. A fondamento della tesi ha evocato la figura di matrice tedesca della Verwirkung, secondo cui un diritto fatto valere con eccessivo ritardo — dopo aver ingenerato nella controparte un legittimo affidamento sulla sua mancata attivazione — si porrebbe in contrasto con la buona fede.

La decisione

La Suprema Corte ha disatteso l’assunto. L’azione diretta alla dichiarazione giudiziale di paternità, hanno ricordato gli Ermellini, è stata concepita dal legislatore come imprescrittibile proprio in ragione della sua natura: essa presidia un diritto della personalità, quello di sapere da chi si discende e di ricostruire la propria identità biologica e familiare. Un diritto di questo rango non tollera limiti temporali costruiti sull’inerzia.

Nessun abuso del diritto

I giudici hanno inoltre escluso che la richiesta avanzata a distanza di molti anni possa integrare un abuso del diritto. Le eventuali ricadute sul piano patrimoniale o successorio, ha chiarito la Corte, costituiscono una conseguenza soltanto riflessa dell’attribuzione dello status di figlio: restano estranee alla finalità propria dell’azione, che è e rimane l’accertamento della verità del rapporto di filiazione. Non si può dunque svilire una domanda identitaria riducendola a un calcolo economico.

Carceri, Nordio incontra Alemanno: focus su sovraffollamento e attività trattamentali

Roma, 28 luglio 2026 – Il Guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto al Ministero della Giustizia in via informale Gianni Alemanno, accompagnato dal legale, Edoardo Albertario.

Durante l’incontro sono stati trattati vari temi: la situazione delle carceri italiane, nell’ottica dell’esperienza dello stesso Alemanno; i benefici delle attività trattamentali per i detenuti; le criticità del sovraffollamento; la verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita dallo stesso Alemanno e oggetto di studio da parte del Ministero.

L’incontro si è svolto in un clima di attenta condivisione dei temi e reciproca soddisfazione.

Giustizia civile e PNRR: cento milioni legati all’abbattimento dell’arretrato. Ecco come funziona

28 luglio 2026 – Dietro l’obiettivo, tante volte richiamato, di una giustizia civile più rapida c’è anche una macchina di incentivi economici che lega la retribuzione accessoria del personale amministrativo al concreto abbattimento dell’arretrato. L’ipotesi di accordo sull’utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2025 — sottoscritta oggi 28 luglio 2026 dalla delegazione di parte pubblica guidata dal Viceministro Sisto e dalle organizzazioni sindacali del comparto Funzioni centrali — rende leggibile quel meccanismo. E lo fa con numeri e parametri che meritano attenzione anche da parte dell’avvocatura, perché incidono sulla velocità con cui i procedimenti civili vengono definiti.

La base normativa: l’art. 23 del d.l. 19/2024 e l’investimento M1C1-1.8

Il fondamento è l’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla legge 56/2024), che per gli anni 2024 e 2025 ha previsto risorse specifiche per incentivare il personale amministrativo degli uffici giudiziari che contribuisce alla riduzione dei procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi PNRR.

Il Ministero ha individuato, a valere sull’investimento M1C1-1.8 del PNRR, la quota di 100 milioni di euro da destinare all’incremento del Fondo per il 2025, con direttiva del Ministro del 10 dicembre 2025 registrata dalla Corte dei conti il 15 gennaio 2026. Il trasferimento delle somme è stato poi disposto dal Direttore generale dell’Unità di missione PNRR il 9 giugno 2026. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai 158,5 milioni ordinari del Fondo, e sono riferite integralmente all’Amministrazione giudiziaria: destinatario è il personale amministrativo in servizio, a qualsiasi titolo, presso Tribunali, Corti d’appello e Corte di cassazione.

I due parametri: pendenze civili e disposition time

Il cuore del sistema sta nella misurazione. La performance dell’ufficio giudiziario viene valutata su due parametri distinti, ciascuno dei quali governa metà delle risorse.

Il primo 50% è collegato alla riduzione delle pendenze civili. L’accordo assume come obiettivo generale una riduzione nella misura dell’85% alla data del 31 dicembre 2025 e gradua l’attribuzione delle risorse con una scala di coefficienti: dal coefficiente 1,2 per gli uffici che superano l’85%, fino allo 0,0 per quelli che restano al di sotto del 50%.

Il secondo 50% è ripartito sulla base del disposition time civile, misurato attraverso due indicatori ponderati: la riduzione percentuale delle pendenze al 31 dicembre 2025 rispetto al 31 dicembre 2019 (peso 0,5) e l’aumento percentuale delle definizioni 2025 rispetto alle definizioni 2024 (peso 0,5). Anche qui operano scale di coefficienti crescenti in funzione del risultato raggiunto.

La distribuzione a livello di singolo ufficio è effettuata dall’amministrazione centrale sulla base della pianta organica e dei coefficienti associati al grado di conseguimento degli obiettivi. Per i tribunali privi di pianta organica — interessati dal rinvio della chiusura connesso alla riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. 155/2012) — si considerano le piante organiche previgenti.

Il tetto del 15% e il coefficiente di perequazione

Due clausole tecniche completano il quadro. In sede di liquidazione, le risorse attribuite a ciascun ufficio sono erogate agli aventi diritto nel limite del 15% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo; l’eventuale quota non attribuibile viene riversata sui conti di tesoreria, come impone l’art. 23, comma 3, del d.l. 19/2024.

Inoltre, poiché gli incentivi PNRR si sovrappongono in parte alle ordinarie voci di performance e fondo di sede finanziate dal FRD, per gli uffici giudicanti interessati (Tribunali, Corti d’appello, Corte di cassazione) viene applicato un coefficiente di perequazione pari a 0,4, per evitare duplicazioni nel finanziamento delle medesime attività.

Perché interessa l’avvocatura

La logica è quella, ormai consolidata nel comparto giustizia, del pagamento per risultato: non erogazioni “a pioggia”, ma compensi correlati a miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti. Per chi esercita la professione, il dato rilevante è che l’accelerazione dei procedimenti civili non è affidata soltanto agli organici della magistratura o all’Ufficio per il processo, ma è sostenuta anche da un sistema premiale rivolto al personale amministrativo, tarato proprio sugli indicatori — pendenze e disposition time — che scandiscono i tempi effettivi del contenzioso. È, in altre parole, uno dei fili che collegano gli obiettivi PNRR alla durata reale delle cause.

In margine: gli incentivi tecnici sugli appalti e l’ultrattività del vecchio Codice

Nello stesso tavolo del 28 luglio sono stati siglati anche i due accordi sugli incentivi tecnici per gli appalti ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 e D.M. 124/2021, con la ripartizione di un fondo 2024 pari a 7,6 milioni di euro tra le articolazioni ministeriali. Il profilo di interesse giuridico è nell’ambito temporale: gli accordi si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o inviati entro il 1° luglio 2023, secondo il regime transitorio degli artt. 226 e 229 del d.lgs. 36/2023. Un promemoria concreto di come il “vecchio” Codice dei contratti pubblici continui a produrre effetti, per stralci significativi, ben oltre la sua formale sostituzione — con ricadute che investono anche la digitalizzazione delle procedure di gara, cui è destinata una quota specifica del fondo a favore del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia.


Le intese di oggi 28 luglio 2026 costituiscono, allo stato, ipotesi di accordo soggette ai previsti controlli. L’effettiva erogazione delle risorse resta condizionata ai passaggi attuativi e alla certificazione dei risultati.

Leggi i documenti integrali:

INCENTIVI APPALTI (IPOTESI ACCORDO – PARTE ECONOMICA)

INCENTIVI APPALTI (ACCORDO – PARTE NORMATIVA)

FRD 2025 IPOTESI ACCORDO

Cassa forense, l’anno con contributi ridotti non si cancella

Un versamento contributivo incompleto non fa sparire l’anno cui si riferisce. È il principio ribadito dalla Cassazione civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 23994 del 23 luglio 2026, che ha respinto il ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e reso così definitiva la pronuncia d’appello.

La vicenda nasce dall’opposizione di un avvocato a un preavviso di fermo amministrativo, notificato a suo tempo dall’allora Equitalia per conto della Cnpaf e riferito a contributi previdenziali maturati nel 2003. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda: aveva ridotto il fermo e dichiarato nulla la notifica della cartella per un vizio formale. In appello la Cassa non si era limitata a contestare la riduzione, ma aveva chiesto qualcosa di più radicale — che i contributi del 2003, ormai prescritti e non versati per intero, fossero dichiarati privi di effetto ai fini sia della maturazione del diritto sia del calcolo del trattamento pensionistico.

La Corte territoriale aveva però rigettato l’impugnazione, e la Cassazione ne conferma l’impianto. Il punto centrale è che l’ordinamento previdenziale forense non contempla alcuna disposizione che, a fronte di un’omissione parziale, faccia venir meno o riduca l’anzianità contributiva e l’effettività dell’iscrizione. La normativa reagisce all’inadempimento in altro modo: prevede il pagamento di somme aggiuntive, non l’azzeramento dell’annualità in cui il professionista ha versato meno del dovuto.

Da qui la distinzione decisiva tra diritto e misura. L’anno con contribuzione parziale o insufficiente concorre a pieno titolo a formare l’anzianità contributiva e va computato nella pensione di vecchiaia; l’omissione produce un effetto circoscritto, incidendo unicamente sull’ammontare del trattamento nella misura in cui abbassa la media dei redditi presi a riferimento. Non tocca, invece, l’efficacia dell’annualità in sé.

Resta il profilo del regolamento della Cassa, che nell’ipotesi di mancato versamento e prescrizione dei contributi ne stabilisce l’inefficacia nel calcolo pensionistico. Su questo la Corte chiarisce i limiti del proprio sindacato: l’atto regolamentare della Cnpaf ha natura negoziale — e tale rimane anche se adottato con decreto ministeriale — sicché in sede di legittimità può essere scrutinato soltanto sotto il profilo della violazione delle regole di interpretazione del contratto di cui all’art. 1362 c.c. Nel caso di specie, tuttavia, il motivo che denunciava la violazione del regolamento non poteva trovare ingresso, difettando una censura adeguatamente formulata secondo quei canoni.

Il ricorso della Cassa è stato quindi respinto e la decisione d’appello è passata in giudicato.

Tirocinio, cade la penalizzazione delle avvocature pubbliche

La revisione del tirocinio contenuta nella riforma forense — durata confermata a diciotto mesi, dodici dei quali con frequenza obbligatoria delle Scuole forensi — chiude una disparità che l’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) denunciava da anni. Il nodo stava nell’articolo 41, comma 6, della legge professionale (L. 247/2012): la norma consentiva di compiere l’intero percorso presso un avvocato del libero foro o presso l’Avvocatura dello Stato — un corpo peraltro privo di iscrizione all’albo — ma lo riduceva a dodici mesi quando il praticante sceglieva l’ufficio legale di un ente pubblico.

Una distinzione dalle ricadute concrete. I giovani laureati che optavano per un’avvocatura pubblica dovevano poi trovare uno studio disposto ad accoglierli per i soli sei mesi residui, impresa tutt’altro che semplice; e le stesse avvocature degli enti, non potendo garantire un tirocinio completo, finivano per risultare meno attrattive agli occhi dei praticanti.

Una battaglia iniziata nel 2018

La posizione dell’associazione era stata messa nero su bianco già nell’ottobre 2018, con una lettera all’allora Guardasigilli Alfonso Bonafede. Poche settimane dopo, il 13 dicembre, l’UNAEP aveva depositato una proposta di legge — promossa dall’onorevole Roberto Cataldi — per intervenire sull’articolo 73, comma 11-bis, del D.L. 69/2013: una modifica mirata, che estendeva la possibilità di svolgere l’intero periodo anche presso le avvocature degli enti pubblici i cui legali fossero iscritti agli albi forensi territoriali. Poche parole, pensate per sanare una differenza di trattamento tra colleghi appartenenti alla medesima categoria.

A distanza di quasi otto anni, il testo approvato dal Parlamento recepisce quella richiesta. Per una platea che supera i 228mila avvocati italiani e per le decine di avvocature pubbliche presenti sul territorio, sottolinea l’associazione, si apre una fase diversa: il tirocinio diventa unitario, senza più distinzioni legate alla natura pubblica o privata del dominus iscritto allo stesso albo.

La voce dell’associazione

Per la presidente UNAEP Antonella Trentini, direttore dell’avvocatura civica di Bologna, si tratta di una battaglia di giustizia finalmente vinta, che riconosce pari dignità formativa ai percorsi svolti nel settore pubblico. Un traguardo in linea con la storia dell’associazione, nata nel 1971 e oggi diffusa in tutta Italia con articolazioni regionali: conta oltre 900 iscritti su un bacino di circa 4.000 avvocati dell’elenco speciale.

Nell’ultimo decennio l’UNAEP si è ritagliata un ruolo di interlocutore stabile sul piano forense, giurisdizionale e politico, tanto sul versante della formazione — con un protocollo d’intesa siglato con il CNF e la sua Scuola Superiore — quanto in sede parlamentare, dove ha contribuito all’elaborazione di provvedimenti che la riguardano da vicino, a partire dai principi di indipendenza e autonomia della professione richiamati dalla riforma.

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