Da oggi i penalisti tornano ad astenersi: il caso delle intercettazioni ai colloqui in carcere non si è chiuso

Da oggi, 23 settembre, e fino al 29, gli avvocati penalisti italiani si astengono da udienze e da ogni attività giudiziaria in ambito penale, in tutta Italia. È la seconda mobilitazione nazionale dell’anno sullo stesso caso: quello delle intercettazioni dei colloqui tra detenuti e i loro difensori nel carcere di Perugia “Capanne”.

La vicenda era esplosa in primavera, quando si era scoperto che conversazioni riservate tra alcuni detenuti e i rispettivi avvocati erano state captate all’interno dell’istituto penitenziario umbro — violando quella che l’ordinamento considera una garanzia assoluta, non comprimibile nemmeno in carcere: il diritto di parlare liberamente con il proprio difensore senza che nessuno ascolti. Una prima astensione nazionale era già stata proclamata dall’8 al 12 giugno 2026, accompagnata da una manifestazione a Perugia l’11 giugno.

Da allora, secondo l’Unione Camere Penali Italiane (UCPI), non sarebbe arrivata alcuna risposta istituzionale adeguata: un comunicato dell’organismo, datato 7 luglio, parla apertamente di “silenzio delle istituzioni“. Il 1° agosto la Giunta UCPI ha quindi deliberato questa seconda astensione, definita dalle camere penali territoriali “astensione bis”, motivandola non solo con il caso Perugia ma con un più ampio “progressivo arretramento delle garanzie individuali” e con l’emergenza carceri, che resta irrisolta.

I riferimenti normativi richiamati dall’UCPI sono precisi: gli articoli 15 e 24 della Costituzione (libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione; diritto di difesa), gli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e l’articolo 103 del codice di procedura penale, che vieta intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori. Per l’UCPI, il segreto difensivo “non è un privilegio della categoria” ma “una garanzia posta a tutela di ogni cittadino“.

L’adesione è arrivata da camere penali di tutta Italia — da Trento a Rimini, da Cuneo a Caserta — a conferma della dimensione nazionale della protesta. Per gli studi legali, l’astensione comporta il rinvio delle udienze penali fissate nella settimana, con le consuete eccezioni per i procedimenti indifferibili (misure cautelari, direttissime, termini di scadenza della custodia).

Canone Rai, si torna a parlare di taglio: il Senato vota oggi, ma la riduzione è condizionata a trovare i fondi altrove

Torna d’attualità l’ipotesi di un taglio al canone Rai, il contributo per il servizio pubblico radiotelevisivo che nel 2026 ammonta a 90 euro annui, addebitati in dieci rate da 9 euro nelle bollette elettriche da gennaio a ottobre.

Un emendamento alla riforma della governance Rai, presentato dai senatori di Forza Italia Claudio Fazzone e Roberto Rosso, e in votazione oggi, 23 settembre, nell’ottava commissione permanente del Senato, prevede la possibilità di una riduzione del canone. La norma, però, è costruita con una condizione stringente: qualunque “variazione al ribasso del canone” dovrà essere accompagnata da “forme di finanziamento pubblico equivalenti” a copertura del mancato gettito per la Rai — che il diritto europeo, con il Media Freedom Act, impone comunque di dotare di risorse adeguate a garantirne l’indipendenza editoriale.

Il precedente politico non è casuale: gli stessi due relatori, a luglio, avevano soppresso una norma che consentiva al governo di tagliare il canone del 5% per via amministrativa, con Rosso che allora motivava la scelta parlando di necessità di “stabilizzare il finanziamento pubblico” per dare certezza di risorse alla Rai. Il dietrofront arriva nello stesso periodo in cui l’esecutivo valuta la sospensione del bollo auto per le vetture di media cilindrata e per i motocicli — un’altra misura di alleggerimento fiscale che si inserisce nel più ampio negoziato sulla manovra di bilancio 2027.

Le opposizioni, secondo le prime reazioni, leggono l’iniziativa come “una precisa mossa politica in vista del prossimo appuntamento elettorale, parlando apertamente di “trucco”: un taglio annunciato ma subordinato a una copertura finanziaria ancora da trovare, che potrebbe quindi non concretizzarsi mai nei fatti.

Per i contribuenti, in ogni caso, per il 2026 nulla cambia: il canone resta fissato a 90 euro. Un’eventuale riduzione richiederebbe comunque il via libera definitivo del Parlamento, i decreti attuativi conseguenti, e — soprattutto — l’individuazione concreta delle risorse sostitutive, passaggio che allo stato resta il vero nodo irrisolto della proposta.

Minigonne in Senato contro Tajani e Vannacci: “La libertà non passa solo dai vestiti”

Un gruppo di senatrici dell’opposizione ha scelto di presentarsi in Aula a Palazzo Madama indossando la minigonna, come forma di protesta politica contro le dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e, successivamente, del generale Roberto Vannacci.

All’origine della vicenda, un intervento di Tajani nel weekend precedente, in cui il vicepremier aveva suggerito una correlazione tra la lunghezza della gonna di una donna e la sua affidabilità, sostenendo — secondo le ricostruzioni — che sia preferibile “sposare una donna meno appariscente”. Le sue parole avevano scatenato una vasta polemica, costringendolo a scusarsi pubblicamente entro 24 ore, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York: “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso da quello che ho detto, ma non ho mai avuto intenzione di offendere le donne.” Le scuse, tuttavia, non hanno incluso una ritrattazione del contenuto delle affermazioni originarie; Tajani si è anzi difeso citando la nomina di due donne ambasciatrici, in Iran e in Afghanistan, un argomento che i critici hanno giudicato riduttivo nei confronti delle due diplomatiche.

A riaccendere la polemica sono state, secondo le opposizioni, dichiarazioni “ancora più vergognose” pronunciate nei giorni successivi dal generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

La protesta in Aula è stata aperta dalla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, che ha dichiarato: “La libertà non passa solo dai vestiti.” Alla mobilitazione hanno aderito, tra le altre, Valeria Valente del Partito Democratico — che ha ricordato come “Tajani dopo 24 ore è stato costretto a scusarsi per le sue parole vergognose. Oggi sono arrivate parole ancora più vergognose da Vannacci” — e Julia Unterberger, presidente del gruppo Autonomie, oltre a senatrici di PD, AVS e M5S.

Sul fronte della maggioranza, sono intervenute in Aula, tra le altre, Stefania Pucciarelli (Lega), Roberto Rosso (Forza Italia) ed Elena Leonardi (Fratelli d’Italia). Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha contestato la tempistica dell’iniziativa, precisando che nessun provvedimento vieta alle donne di vestirsi come preferiscono — un chiarimento che, di fatto, non ha placato le polemiche.

Se un robot fa danni, chi paga? Dal 30 settembre cambiano le regole del processo, non quelle della colpa

Il problema che il decreto prova a risolvere

Chi ha provato a impostare una causa di responsabilità civile per un danno cagionato da un sistema di intelligenza artificiale conosce il problema. Il danneggiato vede solo l’esito — un credito negato, una diagnosi errata, un veicolo che frena nel momento sbagliato, un braccio robotico che urta un operatore, un candidato escluso da una selezione automatizzata — mentre tutto ciò che servirebbe a spiegarlo sta dall’altra parte: i log, i parametri, le scelte di addestramento, le istruzioni date agli operatori. Con le regole ordinarie sulla prova, quel deficit informativo si traduce quasi sempre in un rigetto per mancata dimostrazione del nesso causale.

L’Unione europea aveva tentato di affrontare il tema con una direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, proposta nel 2022 e poi ritirata dalla Commissione nel 2025. Il legislatore italiano ha deciso di non attendere: con il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre, ha trasferito nell’ordinamento interno alcune delle soluzioni di quel progetto abbandonato, inserendole in un testo che si occupa prevalentemente di tutt’altro: l’uso dell’IA da parte delle forze di polizia e un nuovo reato nel codice penale (il nuovo art. 437-bis c.p., omissione di misure di sicurezza su sistemi IA ad alto rischio, con pena da 1 a 5 anni, fino a 8 se è messa in pericolo la sicurezza pubblica e fino a 10 in caso di manomissione del sistema; è prevista anche la responsabilità dell’ente ex art. 25-vicies d.lgs. 231/2001).

Chi risponde davvero, se il “colpevole” è un algoritmo

Qui va sciolto un equivoco frequente: il decreto non crea un regime autonomo di responsabilità per l’intelligenza artificiale. La regola su chi deve pagare resta quella del codice civile, applicata caso per caso:

— se il danno nasce da un difetto del sistema (un errore di progettazione, un addestramento carente), risponde il produttore secondo le regole sulla responsabilità da prodotto difettoso, destinate peraltro ad allargarsi con il recepimento — ancora in corso — della nuova direttiva UE sui prodotti difettosi, che include esplicitamente software e sistemi di IA tra i “prodotti”;

— se il danno nasce dall’uso che ne fa chi lo gestisce (un ospedale, un’azienda di logistica, un comune che impiega un sistema di videosorveglianza predittiva), può operare la responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.) o per le cose in custodia (art. 2051 c.c.), applicate per analogia ai sistemi autonomi;

— resta sempre possibile la responsabilità per colpa di chi ha programmato, integrato o supervisionato male il sistema.

Il d.lgs. 160/2026 lascia intatta questa mappa. Ciò che cambia è come si arriva a dimostrarla.

Cosa cambia in concreto: prova, presunzione, assicuratore

Le regole civilistiche sono contenute negli artt. 16-20 del decreto (Titolo II, Capo II) e valgono per ogni azione risarcitoria, contrattuale o extracontrattuale, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di IA:

L’ordine di esibizione (art. 17). Se la domanda del danneggiato è verosimile, il giudice può ordinare l’esibizione di registri, documentazione sulla gestione dei rischi, documentazione tecnica e parametri della supervisione umana. Se la controparte non ottempera, il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato: un deterrente concreto contro chi conta sull’opacità del sistema.

La presunzione del nesso causale (art. 18). Quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo previsto dall’AI Act, il nesso tra violazione e danno si presume, salvo prova contraria. È il cuore della riforma: sposta l’onere della prova su chi ha in mano i dati.

La certificazione non salva (art. 19). La conformità al regolamento europeo, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità: avere il bollino non basta a escludere la colpa.

L’azione diretta contro l’assicuratore (art. 20). Il danneggiato può citare direttamente l’assicuratore della responsabilità civile del convenuto, nei limiti del massimale, con il responsabile come litisconsorte necessario. A differenza della RC auto, però, le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro restano opponibili al danneggiato: un limite pratico da tenere presente prima di contare su questa via.

Il foro del danneggiato (art. 16, comma 4). La persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale può citare anche davanti al giudice della propria residenza o del proprio domicilio — una facilitazione pensata per il consumatore contro l’azienda tecnologicamente più forte.

In pratica

Per chi agisce: la strada resta lunga — il decreto non inverte l’onere della prova sulla colpa, solo su una parte del nesso causale, e solo per le violazioni dell’AI Act già in vigore — ma per la prima volta un giudice può obbligare la controparte ad aprire i log.

Per chi si difende — aziende, ospedali, studi professionali che impiegano sistemi di IA —, tre cose diventano da subito operative: tenere una documentazione tecnica e di gestione del rischio effettivamente esibibile, non solo formale; verificare che la polizza RC copra esplicitamente i danni da sistemi di IA e non contenga esclusioni che diventerebbero opponibili in giudizio ex art. 20; e ricordare che la certificazione di conformità, da sola, non è più uno scudo sufficiente.

Avvocati italiani 2026: più redditi, più intelligenza artificiale, e una riforma ancora da scrivere

Chi sono, oggi, gli avvocati italiani

Secondo il Rapporto Censis-Cassa Forense 2026, gli iscritti alla Cassa Forense sono 228.641, di cui 211.464 attivi e 17.177 pensionati. L’età media è salita a 49,5 anni, oltre cinque anni in più rispetto a un decennio fa: un dato che segnala un ricambio generazionale rallentato. Le donne rappresentano il 46,6% del totale degli iscritti.

Sul piano reddituale, il volume d’affari complessivo della categoria supera i 16 miliardi di euro, mentre il reddito Irpef aggregato dichiarato per il 2024 è di 11,2 miliardi di euro, in crescita del 7,1% rispetto all’anno precedente. Il reddito medio individuale è salito a 51.912 euro, con un incremento dell’8,9%. Dietro la media, però, resta un divario di genere marcato: gli uomini dichiarano in media 67.959 euro, le donne 33.829 — meno della metà.

Tra gli avvocati under 40, solo il 42,4% esercita in uno studio autonomo, e il 30,3% ha preso in considerazione l’ipotesi di lasciare la professione, per ragioni prevalentemente economiche. La quota di chi definisce “molto critica” la propria situazione professionale è comunque scesa al 18,4%, il valore più basso dell’ultimo decennio.

La fotografia complessiva, insomma, è quella di una professione che cresce nei numeri aggregati ma resta segnata da diseguaglianze strutturali — di genere, di generazione, di accesso al mercato.

L’intelligenza artificiale entra nello studio legale

Il dato più significativo del rapporto riguarda proprio l’IA: la quota di avvocati che dichiara di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro è passata dal 27,5% al 55,3% in un solo anno. Tra gli under 40 l’adozione arriva al 70,3%. Gli usi prevalenti restano la ricerca giuridica, la gestione documentale e il supporto organizzativo dello studio — non, almeno per ora, la redazione autonoma di atti processuali, un uso che la giurisprudenza ha già sanzionato quando privo di verifica umana. È un’accelerazione che nessun altro indicatore del rapporto avvicina per velocità, e che ridisegna in tempo reale il modo in cui gli studi — soprattutto quelli più giovani — organizzano il lavoro quotidiano.

La riforma dell’ordinamento forense: dove siamo

Il 22 luglio 2026 il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge delega di riforma dell’ordinamento forense (disegno di legge n. 1917), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto (legge n. 137/2026). Il governo ha sei mesi di tempo — quindi fino a fine gennaio 2027 — per adottare i decreti legislativi attuativi. Ad oggi quei decreti non sono ancora stati scritti: la partita più importante, quella che deciderà l’impatto reale della riforma, si gioca proprio in queste settimane.

I punti principali della delega: reintroduzione del giuramento dell’avvocato (abolito nel 2012); segreto professionale qualificato come “inviolabile e indisponibile”; ampliamento delle attività riservate (negoziazione assistita, mediazione); nuove regole sulle società tra avvocati con soci di capitale, che dovranno comunque mantenere almeno due terzi di capitale e diritti di voto in mano ai soci professionisti; revisione dell’esame di Stato, con due prove scritte e una prova orale pratica; limite di tre mandati per i membri degli organi di governance forense.

Sul fronte compensi, la delega conferma la libertà di pattuizione tra avvocato e cliente, purché “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto”, mantenendo però l’obbligo di preventivo scritto e l’applicazione dei parametri ministeriali in assenza di accordo formalizzato. Resta vietato il patto di quota lite in senso assoluto.

Come osservano i primi commenti alla norma, il voto definitivo “non è il punto di arrivo” ma segna l’inizio della fase più delicata: gli effetti concreti della riforma — sulla concorrenza tra studi, sull’accesso dei più giovani, sulla tenuta del segreto professionale — dipenderanno dal contenuto dei decreti attuativi, ancora da scrivere. È in questa fase, tra l’altro, che si inseriscono i due dati sopra: una professione che invecchia e fatica a rinnovarsi, ma che nello stesso anno ha più che raddoppiato l’uso di strumenti di IA, è anche il terreno concreto su cui la riforma — in materia di società tra avvocati, accesso alla professione, tutela del segreto — dovrà misurarsi.

Tutti dicono che bisogna rallentare l’intelligenza artificiale. Perché allora nessuno lo fa davvero?

Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic (l’azienda che sviluppa Claude), ha pubblicato sul proprio sito un saggio intitolato “We Must Pace the Frontier” (“Dobbiamo dosare il ritmo della frontiera”). La frase chiave: “Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale.” Amodei precisa che i progressi “sembreranno comunque rapidi” e che serve “un uso oculato del tempo che guadagneremo”. Il rischio che descrive è quello dell’auto-miglioramento ricorsivo: un sistema capace di potenziare se stesso a un ritmo che “potrebbe superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi”.

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI (creatrice di ChatGPT), ha risposto pubblicamente su X: “Concordo con Dario sulla necessità di gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera”, aggiungendo che l’idea di ricorrere a valutatori indipendenti esterni “è ottima” e che OpenAI “adotterà la stessa strategia”.

Elon Musk, che sviluppa modelli IA attraverso xAI (oggi confluita nel marchio SpaceXAI), ha scritto sui social, in modo lapidario: “Dario ha ragione”.

Se sono tutti d’accordo, perché nessuno frena davvero?

Il ragionamento è quello che gli economisti chiamano un problema di azione collettiva, o dilemma del prigioniero applicato a un intero settore industriale.

Il costo del disarmo unilaterale. Se Anthropic rallentasse da sola i propri modelli, OpenAI, Google DeepMind o xAI potrebbero continuare ad accelerare e conquistare quote di mercato, talenti e clienti enterprise nel frattempo. Lo stesso vale in senso inverso per ciascuno degli altri. Rallentare da soli significa correre il rischio concreto di perdere la corsa, non di renderla più sicura: gli altri concorrenti non si fermerebbero.

Il fattore Cina. Ad aggravare il calcolo c’è la Cina, che Amodei cita esplicitamente come una delle ragioni per cui un blocco totale dello sviluppo sarebbe irresponsabile. Secondo il rapporto State of Open Source AI di Mozilla, il divario tra i migliori modelli open-weight cinesi e i modelli chiusi americani si è ridotto a circa quattro mesi. Il modello GLM-5.2, sviluppato dalla cinese Z.ai, si colloca a un solo punto di distanza da Claude Opus 4.7 sul benchmark Terminal-Bench 2.1 — e a circa quattro punti da Opus 4.8 — ma a meno di un quinto del costo per test. Se Washington rallenta e Pechino no, il vantaggio competitivo americano nell’IA rischia di erodersi rapidamente: è uno degli argomenti più citati da chi, come lo speaker della Camera Usa Mike Johnson, si oppone a freni troppo rigidi per non “perdere il vantaggio competitivo globale nei confronti della Cina”.

Perché chiedono l’intervento dei governi. È qui che si spiega l’apparente contraddizione: le stesse aziende che corrono a sviluppare sistemi sempre più potenti chiedono pubblicamente regole comuni. Una norma che imponga gli stessi limiti a tutti i laboratori di frontiera — o un’intesa tra Stati Uniti e Cina su soglie condivise — trasformerebbe una frenata unilaterale (costosa e rischiosa) in una frenata collettiva (a costo competitivo pressoché nullo, perché tutti i concorrenti la subirebbero allo stesso modo). Regolamentare insieme è, dal punto di vista di chi guida il settore, l’unico modo per rallentare senza perdere terreno.

Quindi le dichiarazioni sulla sicurezza dei padroni dell’IA sono davvero sincere?

Resta il punto di fondo: queste aziende hanno raccolto capitali enormi da investitori — miliardi destinati esplicitamente a costruire il sistema più potente prima dei concorrenti — e assumono ricercatori pagandoli cifre altissime proprio per vincere quella corsa. Fermarsi anche solo in parte mette a rischio quegli investimenti.

Alcune letture critiche circolate in questi giorni, sostengono apertamente che gli appelli alla cautela funzionino anche come barriera all’ingresso: se il messaggio pubblico è “questa tecnologia è troppo pericolosa per essere sviluppata senza controlli rigorosi”, il risultato pratico può essere una regolamentazione che pesa soprattutto sui nuovi entranti, consolidando la posizione di chi è già leader. La stessa analisi collega gli appelli alla cautela alle pressioni sui modelli di business: Altman ha di recente escluso una quotazione in borsa di OpenAI nel 2026 a causa della scarsa redditività del prodotto consumer, mentre Anthropic starebbe preparando un’operazione di raccolta capitali orientata al mercato enterprise.

Non esiste, allo stato attuale, una prova che dimostri se gli appelli di Amodei, Altman e Musk siano mossi da preoccupazione autentica, da calcolo regolatorio, o da entrambe le cose insieme. Ciò che è verificabile è il fatto che le dichiarazioni ci sono state, che sono pubbliche, datate e concordanti nel merito, e che nessuna delle tre aziende ha nel frattempo annunciato un rallentamento concreto e unilaterale dei propri modelli di punta.

Un’IA open source gratuita usata per violare la fotocamera di un utente TikTok

Una società di ricerca sulla sicurezza informatica, DepthFirst, con sede in California, ha dimostrato come un modello di intelligenza artificiale open source gratuito possa essere trasformato in uno strumento di attacco capace di violare da remoto la fotocamera e la libreria fotografica di un utente TikTok.

Gli attaccanti hanno modificato Glm, un modello sviluppato dall’azienda cinese Z.ai e distribuito con licenza open source, per individuare e sfruttare una vulnerabilità in un componente utilizzato dalla piattaforma social. Attraverso l’exploit, i ricercatori hanno ottenuto accesso non autorizzato a fotocamera e galleria immagini di un iscritto, in un test dimostrativo che non ha comportato la sottrazione di dati personali reali. TikTok ha successivamente corretto la falla.

Gli esperti citati nell’articolo sottolineano come “la diffusione in modalità open source di software di intelligenza artificiale alza il rischio“, perché consente a chiunque di adattare modelli avanzati per scoprire vulnerabilità prima ancora che le aziende produttrici le individuino e le correggano. Il caso si inserisce in un trend più ampio: secondo i vertici della cybersicurezza del Pentagono, citati nella stessa ricerca, il numero di vulnerabilità scoperte è aumentato di dieci volte da quando l’IA è diventata uno strumento offensivo diffuso, esponendo i sistemi di difesa a falle “zero-day” prima sconosciute.

Giustizia, OCF: ripristinare la sospensione feriale dei termini fino al 15 settembre

Roma, 22 settembre 2026 – Ripristinare dal 1° agosto al 15 settembre la sospensione dei termini processuali, cioè il periodo durante il quale, salvo le eccezioni previste dalla legge, si interrompe il conteggio delle scadenze legate ai procedimenti giudiziari. È la richiesta dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) al Governo e al Parlamento, che propone di superare l’attuale disciplina, limitata al solo mese di agosto, e tornare a quella originariamente prevista dalla legge n. 742 del 1969.

Oggi, infatti, dal 1° settembre tornano a decorrere i termini per impugnazioni, ricorsi e altri adempimenti processuali, spesso legati a scadenze inderogabili, mentre l’attività ordinaria dei tribunali riprende progressivamente dopo il periodo estivo.

Secondo OCF, la riduzione della sospensione feriale introdotta nel 2014 non ha prodotto un corrispondente aumento dell’attività giudiziaria e ha creato uno squilibrio che finisce per gravare sugli avvocati e, soprattutto, sui cittadini assistiti.

«Non chiediamo un privilegio per l’avvocatura, ma una disciplina più razionale, coerente con il concreto funzionamento della giustizia. Garantire agli avvocati condizioni adeguate per esercitare pienamente la propria funzione significa tutelare il diritto dei cittadini a una difesa effettiva», sottolinea il Coordinatore di OCF Fedele Moretti.

Sul ripristino della precedente disciplina sono già state avviate iniziative legislative in Parlamento. «Ripristinare la sospensione fino al 15 settembre non significa rallentare la giustizia, ma coordinare le scadenze processuali con il concreto funzionamento degli uffici giudiziari, tutelando il diritto di difesa e i diritti dei cittadini» – conclude Moretti.

Sequestro degli smartphone, la riforma torna in Parlamento: delega in scadenza il 9 ottobre

Torna d’attualità la riforma delle regole sul sequestro di smartphone, pc e altri dispositivi informatici nelle indagini penali. La Commissione Giustizia della Camera riprenderà domani, mercoledì 23 settembre, l’esame del provvedimento (atto Camera 1822), con i deputati Enrico Costa e Pellicini come relatori.

Al centro del testo c’è il principio, già affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e recepito dalla Cassazione, secondo cui il pubblico ministero da solo non ha l’indipendenza necessaria per autorizzare l’accesso ai dati personali contenuti in un dispositivo sequestrato: serve il vaglio di un giudice terzo. La riforma prevede due deroghe circoscritte: casi di urgenza, in cui il pm può procedere salvo convalida successiva del giudice, e reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, tratta di persone, cybercrime contro sistemi pubblici, militari o sanitari), per i quali l’accesso resta possibile senza autorizzazione preventiva.

Il testo, già approvato dal Senato, è rimasto bloccato per mesi alla Camera. A riportarlo in agenda è la scadenza della delega attribuita al Governo per recepire la normativa europea in materia, fissata al 9 ottobre: superato quel termine senza un intervento del Parlamento, l’esecutivo potrebbe agire direttamente per via regolamentare.

Sul piano pratico, la posta in gioco va ben oltre la materiale restituzione dello smartphone o del computer sequestrato. Un dispositivo digitale contiene oggi una vera e propria proiezione della vita personale e professionale dell’interessato: conversazioni, fotografie, documenti, dati sanitari, informazioni finanziarie, cronologia degli spostamenti e rapporti con soggetti del tutto estranei all’indagine. È proprio questa capacità dell’acquisizione informatica di trasformarsi in una sorta di “perquisizione della vita digitale” a rendere decisivo il tema dei limiti, della proporzionalità e della selezione preventiva dei dati effettivamente pertinenti al procedimento.

Per la difesa sarà quindi particolarmente importante verificare quale testo uscirà dalla Camera, soprattutto con riferimento alle modalità di selezione del materiale acquisibile, alla possibilità di impedire acquisizioni indiscriminate e ai rimedi concretamente esperibili contro provvedimenti illegittimi o eccessivamente estesi. Non è un dettaglio tecnico: dalla disciplina definitiva dipenderà l’equilibrio tra efficacia dell’indagine e tutela della riservatezza, del diritto di difesa e dei dati di soggetti terzi.

Il tema, del resto, resta al centro dell’attenzione dell’avvocatura penale: l’Unione delle Camere Penali ha continuato anche nel 2026 a indicare lo stallo della riforma sul sequestro dei dispositivi digitali tra le questioni sulle quali sollecita un intervento del legislatore. La ripresa dell’esame parlamentare sarà dunque seguita con particolare attenzione, anche perché eventuali modifiche alla Camera renderebbero necessario un nuovo passaggio al Senato.

Musk annuncia: il 28 settembre il primo volo orbitale di Starship porterà i satelliti Starlink V3

Elon Musk ha annunciato su X che il primo lancio orbitale di Starship, il razzo di nuova generazione di SpaceX, trasporterà i satelliti della costellazione Starlink di terza generazione (V3) destinati a un utilizzo operativo, e non più solo sperimentale.

Il lancio, originariamente previsto per il 22 settembre, era stato rinviato al 28 settembre, in attesa dell’autorizzazione della Federal Aviation Administration statunitense. Si tratterà del volo numero 14 del programma Starship: il piano di missione prevede un’altitudine di circa 275 chilometri, sei orbite complete in quasi dieci ore, l’accensione dei motori del veicolo in orbita e il rilascio dei satelliti, con successivo ammaraggio nell’oceano Pacifico. Il booster Super Heavy testerà invece una manovra di discesa controllata nel Golfo del Messico, senza tentativo di recupero.

I satelliti Starlink V3, secondo quanto dichiarato da Musk, porteranno la capacità della costellazione a oltre cento volte la banda disponibile rispetto agli attuali circa 11mila satelliti in orbita. Alcuni degli esemplari imbarcati in questo lancio sono equipaggiati con telecamere per riprendere da vicino le condizioni dello scudo termico e della struttura del razzo durante il volo, un elemento chiave per validare la sicurezza dei voli successivi.

Per il settore aerospaziale la missione rappresenta un banco di prova decisivo: è il primo tentativo di portare Starship oltre la fase suborbitale, dopo una serie di test dedicati principalmente a verifiche strutturali e di rientro.

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