Imu e Tari, cambiano le regole: dichiarazione online e 90 giorni per comunicare le variazioni

Cambiano gli adempimenti per Imu e Tari. Le novità arrivano con il d.lgs. 147/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, nell’ambito della riforma dei tributi locali.

Per l’Imu, la dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso un nuovo modello ministeriale. La scadenza resta fissata al 30 giugno di ogni anno, ma il nuovo modulo dovrebbe diventare il canale unico attraverso il quale comunicare le variazioni rilevanti ai fini dell’imposta, comprese quelle connesse alle agevolazioni locali.

Novità ancora più immediata per la Tari. Il precedente termine del 30 giugno dell’anno successivo viene sostituito da un limite di 90 giorni dall’occupazione dell’immobile o dalla variazione intervenuta. La nuova tempistica riguarda gli eventi verificatisi dal 12 agosto 2026 e interessa, tra l’altro, inizio e cessazione dell’occupazione, modifiche della superficie e, per le utenze domestiche, variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.

La riforma interviene anche sulle controversie relative alla rendita catastale, che costituisce la base per il calcolo dell’Imu. Durante il giudizio, l’imposta continua a essere versata sulla base della rendita iscritta in catasto.

Una volta definita la controversia, se la rendita viene ridotta il contribuente potrà chiedere il rimborso dell’Imu versata in eccesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al deposito della sentenza definitiva. Se invece viene riconosciuta una rendita superiore, il Comune avrà lo stesso periodo per recuperare la maggiore imposta, applicando gli interessi ma senza sanzioni.

In sostanza, la pendenza della controversia catastale congela i termini ordinari: una modifica destinata ad avere effetti rilevanti soprattutto nei giudizi di lunga durata, perché i conguagli Imu potranno riguardare anche diverse annualità.

Addio ai ponti sulle banconote: sull’euro potrebbero arrivare Leonardo, Beethoven e Marie Curie

Dopo oltre vent’anni, le banconote in euro si preparano a cambiare volto. Al posto delle architetture immaginarie utilizzate fin dalla nascita della moneta unica potrebbero comparire personaggi realmente esistiti e simboli immediatamente riconoscibili dell’identità europea.

La Banca centrale europea sta infatti lavorando alla terza serie dei biglietti da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Due i temi sui quali si concentra la scelta: “Cultura europea” e “Uccelli e fiumi”.

Nel primo caso, sul fronte delle banconote troverebbero spazio sei grandi personalità della storia e della cultura del continente: Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner. Sul retro sarebbero invece rappresentati luoghi e attività legati alla cultura, dalle biblioteche ai teatri, dalle università alle piazze.

L’alternativa punta sulla natura. Il fronte sarebbe dedicato a uccelli e corsi d’acqua europei, mentre sul retro comparirebbero le sedi delle principali istituzioni dell’Unione, tra cui Parlamento europeo, Commissione, BCE e Corte di giustizia Ue.

La trasformazione non sarà soltanto estetica. La nuova serie dovrà incorporare tecnologie più avanzate contro la contraffazione e puntare a una maggiore sostenibilità e durata dei biglietti. Colori e dimensioni, invece, dovrebbero sostanzialmente rimanere quelli ai quali siamo abituati.

La BCE ha selezionato dieci proposte finaliste e ha aperto ai cittadini dell’area euro un sondaggio online fino al 21 settembre. Alla consultazione popolare seguiranno valutazioni tecniche e un ulteriore sondaggio su un campione rappresentativo della popolazione.

Per vedere materialmente le nuove banconote bisognerà comunque aspettare. L’ipotesi indicata è un debutto tra il 2029 e il 2030, in un periodo che potrebbe coincidere con l’arrivo dell’euro digitale.

Dai ponti e dalle finestre immaginarie del 2002 a Leonardo da Vinci e Marie Curie: la nuova veste dell’euro punta così a trasformare anche il denaro che utilizziamo ogni giorno in un segno più esplicito dell’identità comune europea.

Social e algoritmi: dall’Australia una lezione di effettività per il diritto europeo

8 settembre 2026 – Il Governo australiano ha presentato “My Feed, My Way”, misura inserita nella bozza di Digital Duty of Care. Le piattaforme dovranno notificare a tutti gli utenti, nuovi e già iscritti, come funziona il loro feed e far scegliere l’impostazione predefinita: contenuti selezionati dall’algoritmo oppure contenuti dei soli account seguiti. Le sanzioni arrivano a 109,2 milioni di dollari australiani, applicate dall’eSafety Commissioner, e il perimetro comprende anche videogiochi, app e chatbot, tenuti a proteggere gli under 18 dalle funzionalità di progettazione che incidono sui comportamenti.

Nulla di nuovo, sul piano del principio

Per il giurista europeo la novità non sta nel contenuto del diritto. L’art. 38 del Regolamento (UE) 2022/2065 impone già alle piattaforme di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione di offrire almeno un’opzione non fondata sulla profilazione; l’art. 27 obbliga a spiegarne i parametri principali in linguaggio chiaro. La differenza sta altrove: il DSA riconosce una facoltà che l’utente deve andare a cercare, la proposta australiana gliela sottopone come scelta.

«È la distinzione tra un diritto previsto e un diritto realmente esercitabile – osserva Marco Martorana, presidente di ASSOdata e avvocato esperto di protezione dei dati personali –. L’opzione europea esiste, ma è collocata in menu che quasi nessuno consulta e che in molti casi occorre riattivare a ogni accesso. Sappiamo bene, anche dalla letteratura consumeristica, che l’impostazione predefinita determina il comportamento della quasi totalità degli utenti. Intervenire sul default significa quindi incidere sull’effettività della tutela, non sulla sua enunciazione».

Dal contenuto illecito al design del servizio

Il dato più rilevante per la pratica è che la Commissione europea tratta ormai l’architettura delle piattaforme come autonomo oggetto di vigilanza. Il 6 febbraio 2026 sono stati notificati a TikTok rilievi preliminari di violazione del DSA per l’addictive design — scorrimento infinito, riproduzione automatica, notifiche push, raccomandazione fortemente personalizzata — e il 10 luglio 2026 rilievi analoghi hanno riguardato Meta per Instagram e Facebook. Non si contestano contenuti illeciti, ma l’inadeguata valutazione e mitigazione dei rischi sistemici ai sensi degli artt. 34 e 35 DSA. Si tratta di rilievi preliminari, che non pregiudicano l’esito finale; l’eventuale decisione di non conformità può comportare sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo. Nella stessa direzione va il Digital Fairness Act, atteso in proposta entro fine anno.

«Quando l’utente è un minore la questione cambia natura – aggiunge Martorana, che è anche Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Lucca –. Occorre chiedersi quale obiettivo l’algoritmo sia chiamato a ottimizzare: la massimizzazione del tempo di permanenza non può essere l’unico parametro di progettazione. Safety by design e privacy by design significano esattamente questo, incorporare la tutela nell’architettura del servizio anziché aggiungerla quando il danno si è prodotto».

Il fronte italiano

Sull’accertamento dell’età l’Italia dispone già di regole operative: la delibera AGCOM n. 96/25/CONS, adottata in attuazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023 conv. l. n. 159/2023, fonda il sistema sul criterio della doppia anonimia, con verifica affidata a un certificatore terzo e trasmissione alla piattaforma della sola prova del requisito anagrafico. Un modello coerente con i principi della Dichiarazione 1/2025 dell’EDPB sulla garanzia dell’età. Resta invece all’esame del Senato il disegno di legge n. 1136 (Mennuni-Madia), che fissa in quindici anni la soglia per l’apertura autonoma di account social e innalza da quattordici a sedici anni l’età per il consenso al trattamento dei dati.

«La tutela dei minori non può però tradursi in identificazione generalizzata degli utenti – conclude Martorana –. I sistemi di verifica devono essere efficaci ma proporzionati, costruiti sul principio di minimizzazione. Non siamo chiamati a scegliere tra minori non protetti e cittadini permanentemente identificati».

Cosa cambia per chi esercita la professione

Il baricentro della responsabilità si sposta dal contenuto pubblicato all’architettura del servizio. Per chi assiste fornitori digitali significa nuove attenzioni nella redazione delle condizioni generali, nella documentazione delle valutazioni di rischio e nella progettazione delle interfacce di scelta. Per chi opera sul versante della tutela, il difetto di progettazione diventa un argomento spendibile in sede risarcitoria.

Fatture false, la Cassazione frena le condanne automatiche: conoscere il falso non basta per provare l’evasione

Sapere che una fattura riguarda un’operazione inesistente non significa necessariamente averla utilizzata con l’obiettivo di evadere le imposte. Lo chiarisce la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31782 del 24 agosto 2026, che richiama i giudici alla necessità di distinguere la consapevolezza del falso dalla specifica finalità evasiva.

Il caso riguardava una fattura da 70mila euro oltre Iva, ritenuta oggettivamente inesistente e inserita nella dichiarazione fiscale di una società. Dopo la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza e confermata, con riduzione della pena, dalla Corte d’appello di Milano, l’imputato si è rivolto alla Cassazione.

Per la Suprema Corte, ai fini del reato previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 74/2000, non è sufficiente dimostrare che il contribuente fosse consapevole dell’inesistenza dell’operazione. Occorre accertare autonomamente anche il dolo specifico, cioè che abbia agito con la finalità di evadere le imposte o ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Tale intenzione deve inoltre sussistere nel momento in cui viene presentata la dichiarazione: la registrazione della fattura e il suo utilizzo fiscale costituiscono elementi della condotta, ma non possono diventare automaticamente prova della volontà evasiva.

Nel caso esaminato assumeva rilievo anche il comportamento successivo dell’imputato, che aveva aderito a un accertamento fiscale superiore a 300mila euro ed effettuato pagamenti parziali. Circostanze che, secondo la Cassazione, avrebbero dovuto essere valutate per verificare la reale esistenza dell’intento evasivo riferito alla fattura contestata.

La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Il principio indicato dalla Cassazione è netto: prima va accertata l’inesistenza dell’operazione, poi deve essere provata separatamente la finalità di evasione. La falsità della fattura, da sola, non basta per dimostrare il dolo specifico richiesto per la condanna.

Pensione a 64 anni: la Lega la propone, la Cgil fa i conti (e non tornano)

Le pensioni si candidano a essere uno dei temi più discussi della prossima legge di bilancio, l’ultima manovra di questa legislatura prima del ritorno alle urne. Sul tavolo, tra le altre, la proposta della Lega di consentire un pensionamento anticipato a 64 anni, attraverso un ricalcolo contributivo dell’assegno riservato a chi rientra nel sistema misto – cioè a chi ha iniziato a lavorare prima del 1996. Il partito di Matteo Salvini valuterebbe anche di finanziare in parte l’anticipo attingendo al TFR, e punterebbe a bloccare l’ulteriore mese di attesa per la pensione di vecchiaia che scatterebbe da gennaio (67 anni e un mese). I dettagli della proposta, ancora da definire, potrebbero emergere nella riunione “pre-Pontida” della Lega in programma nei prossimi giorni a Roma.

La Cgil, dal canto suo, boccia di nuovo la proposta, come già fatto in passato, e lo fa con numeri precisi. Il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno – condizione necessaria per accedere all’anticipo – produrrebbe, secondo le simulazioni del sindacato, una pensione inferiore fino al 10,6% rispetto al sistema misto attuale: per chi ha 40 anni di contribuzione e una retribuzione annua di 35mila euro, la differenza sarebbe di circa 182 euro al mese (da 1.726 a 1.543 euro); con 50mila euro di retribuzione la perdita salirebbe a 261 euro mensili, e con 70mila euro a oltre 365 euro – una riduzione che, ricorda il sindacato, si protrarrebbe per tutta la durata della pensione, non una tantum.

Ancora più netta la posizione della Cgil sull’ipotesi di utilizzare il TFR per finanziare l’uscita anticipata, già circolata lo scorso anno: una proposta che il sindacato definisce, nella newsletter Collettiva, “sbagliata e, alla prova dei numeri, addirittura folle”, perché scaricherebbe “interamente il costo dell’anticipo sulle lavoratrici e sui lavoratori”, costretti ad accettare un assegno più basso a vita e, in alcuni casi, a intaccare proprio il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Sulla stessa linea critica si è espressa anche la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5s), definendo l’ipotesi da bocciare “senza appello”, soprattutto “in un momento in cui pensioni e salari sono già sotto pressione”.

Resta sullo sfondo la posizione dell’Inps, chiamato a dare attuazione a qualsiasi soluzione normativa venga approvata: il presidente dell’istituto, Gabriele Fava, si è limitato per ora a ricordare che l’ente “cercherà di attuare a regola d’arte” quanto deciso dal legislatore, senza sbilanciarsi nel merito. Mancano ancora, va detto, le coperture finanziarie e i dettagli operativi della proposta: la vera discussione, e i veri numeri, si vedranno probabilmente solo con la presentazione della manovra.

Al Sud un mese di lavoro in meno: il divario che non si vede in busta paga

Nel 2024 un lavoratore dipendente del settore privato ha totalizzato in Italia una media di 246,5 giornate retribuite. Il dato nazionale, però, tiene insieme realtà molto distanti: 255 giornate al Nord contro 228 nel Mezzogiorno. Ventisette giornate di scarto, l’equivalente di un mese di lavoro. È la fotografia elaborata dall’Ufficio studi della CGIA su dati INPS, diffusa il 5 settembre.

Il divario si riproduce sulle retribuzioni e sulla produttività, con una simmetria quasi perfetta: 108 euro di paga media giornaliera al Nord contro 80 euro al Sud, con un differenziale del 36 per cento, e un vantaggio di pari misura in termini di valore aggiunto per ora lavorata. Tre indicatori che, osserva l’associazione, si alimentano a vicenda.

Perché al Sud si lavora meno

La lettura più immediata — e più sbagliata — sarebbe quella di una minore propensione al lavoro. La CGIA la esclude espressamente, indicando tre fattori: la maggiore diffusione della precarietà, il ricorso più frequente al part time involontario e il peso del lavoro stagionale, concentrato nel turismo e nell’intrattenimento.

A questi se ne aggiunge un quarto, di natura statistica prima ancora che economica: il lavoro irregolare, che nel Mezzogiorno raggiunge dimensioni rilevanti e per definizione non entra nel monte ore ufficiale. Il dato disponibile, dunque, sottostima le ore effettivamente prestate. Non meno lavoro, quindi, ma lavoro più fragile e meno regolare.

La graduatoria provinciale conferma la diagnosi. In testa per giornate retribuite si collocano Lecco (265,4), Biella (263,9), Vicenza (263,4), Monza-Brianza (263,3) e Lodi (262,8): territori a forte vocazione manifatturiera, dove le imprese medio-grandi operano a ciclo continuo. In coda Rimini (212) — dove pesa la stagionalità turistica concentrata in pochi mesi — Nuoro (205) e Vibo Valentia (195).

Sul fronte retributivo Milano guida con 35.670 euro lordi annui, seguita da Monza-Brianza (29.576), Parma (28.747), Modena (28.731) e Bologna (28.672). All’estremo opposto Crotone (15.326), Cosenza (15.263), Nuoro (15.231) e, ultima, Vibo Valentia con 13.885 euro, a fronte di una media nazionale di 24.486 euro. Il dato più eloquente riguarda Reggio Calabria: poco più di 17.000 euro l’anno, meno della metà di Milano. La spiegazione strutturale è nota — multinazionali, utility, banche, assicurazioni e imprese medio-grandi si concentrano nelle aree metropolitane del Centro-Nord, dove è più alta anche la quota di dirigenti, quadri e figure tecniche.

La tesi sul lavoro povero (e le obiezioni)

Da questi numeri la CGIA trae una conclusione di policy: per la maggior parte dei cosiddetti lavoratori poveri il problema non sarebbe una paga oraria insufficiente, ma il fatto di lavorare poche settimane l’anno o poche ore a settimana. Ne discende, secondo l’associazione, che un intervento limitato al salario minimo orario non basterebbe: servirebbero piuttosto stabilizzazione dei rapporti, conversione dei part time involontari in tempo pieno, interventi sulla produttività dei settori più fragili e una più ampia diffusione della contrattazione di secondo livello, oggi ferma a 4,2 milioni di lavoratori privati, il 26 per cento del totale, secondo il report ministeriale sul deposito dei contratti ex art. 14 del d.lgs. 151/2015.

La stessa CGIA registra l’obiezione — un decentramento spinto rischia di indebolire le tutele minime del contratto nazionale e di allargare la forbice fra grandi e piccole imprese e fra territori — ma la liquida come difesa del centralismo sindacale. È una valutazione di parte, e come tale va letta: il rilievo sulla copertura disomogenea della contrattazione decentrata, che è più diffusa proprio dove le imprese sono strutturate e i salari già più alti, resta un argomento tecnico che i dati del report non smentiscono.

Il quadro giuridico di riferimento

Vale la pena ricordare il contesto in cui il dibattito si colloca. L’Italia è fra i pochi Stati membri privi di un salario minimo legale, avendo affidato la funzione alla contrattazione collettiva letta attraverso l’art. 36 della Costituzione. La direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati non impone l’introduzione di un minimo per legge agli ordinamenti che ne sono privi, ma valorizza la promozione della contrattazione collettiva; la Corte di giustizia, con la sentenza dell’11 novembre 2025 nella causa C-19/23, ne ha confermato l’impianto respingendo in larga parte il ricorso danese, annullando soltanto due disposizioni dell’art. 5.

Il che sposta il baricentro esattamente dove il rapporto CGIA lo colloca: sulla qualità e sulla continuità dei rapporti di lavoro, più che sul solo livello della paga oraria. Con una precisazione che i numeri impongono — nei territori dove si lavora meno giorni, il problema non è scegliere fra le due leve, ma azionarle entrambe.

«Ante ’67», la dichiarazione vera salva il rogito anche se l’abuso c’è

Un fondo immobiliare cede un locale a una società a responsabilità limitata. L’acquirente scopre in seguito che il bene non corrisponde alla planimetria allegata: al piano seminterrato manca un vano di circa quarantacinque metri quadrati, scorporato e materialmente accorpato a un immobile adiacente senza alcun titolo abilitativo. Di qui la domanda di risoluzione, e il giudice del rinvio che dichiara la nullità del trasferimento ai sensi dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur dando atto che il fabbricato era stato edificato prima dell’entrata in vigore della legge “ponte”.

La Cassazione civile, seconda sezione, con la sentenza n. 24226 del 29 luglio 2026, accoglie il ricorso del venditore e ribalta l’impostazione.

La regola dell’ante ’67 e la sua reale portata

L’art. 40, comma 2, secondo periodo, della legge 47/1985 consente, per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 — data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, che estese all’intero territorio nazionale l’obbligo di munirsi di titolo edilizio — di sostituire l’indicazione degli estremi della licenza con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal proprietario o da altro avente titolo, attestante che l’opera risulti iniziata prima di quella soglia.

Il dato testuale va letto con precisione, perché su di esso si regge l’intera decisione: la legge richiede l’attestazione dell’inizio dell’opera in epoca anteriore, non la certificazione della regolarità urbanistica del fabbricato né l’assenza di interventi successivi. È una menzione che abilita la circolazione del bene, non un attestato di stato legittimo.

La falsità collaterale non contamina l’atto

Nel caso deciso la dichiarazione di anteriorità era autentica e riferibile all’immobile trasferito. Il venditore aveva però dichiarato — questa volta contrariamente al vero — che non erano stati eseguiti interventi soggetti a titolo abilitativo. Il giudice dell’appello bis aveva tratto da questa seconda falsità la nullità dell’atto.

Operazione preclusa, osserva la Corte, perché condurrebbe a un’applicazione analogica ed estensiva di norme che comminano una nullità di carattere tassativo. Il riferimento è al principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019: la nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della legge 47/1985 e dall’art. 46 del testo unico dell’edilizia si colloca nell’alveo dell’art. 1418, comma 3, c.c. ed è nullità testuale, cioè fattispecie unica che sanziona la sola mancata inclusione nell’atto degli estremi del titolo abilitativo — titolo che deve però esistere realmente ed essere riferibile proprio a quel bene.

La linea successiva ha consolidato il quadro: l’ordinanza n. 15587 del 2022 ha escluso una nullità virtuale generale per gli atti relativi a immobili abusivi; la sentenza n. 30425 del 2022 ha circoscritto la nullità testuale ai casi in cui la dichiarazione non sia riferibile all’immobile o non corrisponda al vero; l’ordinanza n. 23394 del 2023 ha affermato, per gli edifici ante 1967, che ai fini della validità dell’atto restano irrilevanti sia le modifiche non autorizzate eseguite in seguito, sia la falsità della dichiarazione del venditore sull’assenza di interventi soggetti a titolo.

Cosa cambia in concreto

La distinzione operativa è netta. Se è falsa la dichiarazione di anteriorità, l’atto è nullo. Se è falsa la dichiarazione accessoria sull’assenza di interventi successivi, l’atto resta valido e il problema si sposta sul piano della responsabilità contrattuale.

Per l’acquirente non è un dettaglio. La via della nullità — imprescrittibile, rilevabile d’ufficio, con effetti restitutori pieni — si chiude; restano la risoluzione per inadempimento, la garanzia per i vizi e il risarcimento del danno, con oneri probatori più gravosi e termini di decadenza e prescrizione assai più stringenti. Chi acquista ha dunque interesse a far emergere le difformità prima del rogito, non dopo.

Sul versante pubblicistico nulla è sanato: gli abusi non condonati continuano a esporre alle sanzioni amministrative e, ove ne ricorrano i presupposti, penali, e la dichiarazione ante ’67 non equivale in alcun modo all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001.

Per notai, professionisti tecnici e operatori immobiliari il messaggio è duplice: la menzione veritiera mette il negozio al riparo dalla nullità, ma non sostituisce la verifica sostanziale della conformità. Che resta, per l’acquirente, l’unica vera tutela.

Accertamento dall’ufficio sbagliato: cade l’atto, e cade anche l’istruttoria

Una società costituita a Genova, poi trasferita a Milano e infine, dal settembre 2020, in provincia di Varese. Nel 2018 presenta la dichiarazione IVA quando la sede legale è ancora milanese; nel 2022 trasmette una dichiarazione integrativa indicando la nuova sede, e la connessa istanza di rimborso viene istruita dall’ufficio di Varese. A emettere l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017 — con diniego del rimborso per difetto di prova di operazioni intracomunitarie non imponibili — è però la Direzione provinciale Milano II. La società, in liquidazione, impugna e solleva in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale dell’ufficio procedente.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 760/2026, accoglie il ricorso e annulla integralmente l’atto.

La regola: il domicilio fiscale radica il potere

Il perno è noto ma spesso trascurato in sede difensiva. L’art. 40 del d.P.R. 633/1972 per l’IVA e l’art. 31 del d.P.R. 600/1973 per le imposte dirette attribuiscono la competenza all’ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. L’art. 58 dello stesso decreto pone in capo al contribuente l’onere di comunicare ogni variazione, con l’avvertenza — non secondaria — che le cause di variazione del domicilio fiscale producono effetto soltanto dal sessantesimo giorno successivo al loro verificarsi: termine posto a tutela dell’Amministrazione, che dispone così di uno spazio congruo per aggiornare i propri archivi.

Ritualmente comunicata, però, la variazione radica la competenza presso il nuovo ufficio non ai soli fini delle notificazioni, ma sotto il profilo della legittimazione a procedere. Nel caso deciso, la dichiarazione integrativa del 2022 recava la sede varesina e il procedimento di rimborso era già gestito da Varese: Milano II non aveva più titolo per intervenire.

Il passaggio che merita attenzione

Fin qui l’applicazione di un principio consolidato. L’elemento di interesse è il secondo passaggio motivazionale. Il collegio milanese osserva che l’art. 31 è formulato con riferimento generico a tutti i compiti attribuiti all’Agenzia delle entrate, e quindi a tutte le fasi dell’attività degli uffici, comprese quelle istruttorie. Ne discende che l’attività svolta da un ufficio territorialmente incompetente non produce soltanto un atto viziato, ma configura un vizio istruttorio, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze acquisite ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge 212/2000.

La disposizione — introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024 — sancisce che non sono utilizzabili, ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’art. 12, comma 5, dello Statuto o in violazione di legge. Il salto qualitativo è evidente: dall’annullamento dell’atto si passa alla neutralizzazione del materiale probatorio, con effetti che si proiettano oltre il singolo provvedimento.

Due avvertenze per la difesa

La prima è processuale e decisiva. Secondo l’orientamento ormai stabilizzato della Cassazione, l’incompetenza territoriale costituisce tipico vizio di legittimità dell’atto impositivo che deve essere dedotto dal contribuente mediante specifico motivo di ricorso, non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice; in mancanza, l’atto resta idoneo a produrre i propri effetti (fra le altre, Cass. n. 18425/2018, n. 34090/2019 e n. 20014/2024). L’eccezione va dunque formulata in via autonoma e articolata già nel ricorso introduttivo: non è una difesa recuperabile in corsa.

La seconda riguarda il perimetro temporale dell’art. 7-quinquies, che non ha efficacia retroattiva. La questione se il divieto di utilizzazione operasse anche prima del 2024, quale ricognizione di un principio generale dell’ordinamento, è attualmente all’esame delle Sezioni Unite, rimessavi dall’ordinanza interlocutoria n. 13696/2026. Per gli accertamenti relativi ad annualità risalenti, ma emessi dopo l’entrata in vigore della riforma, l’argomento va perciò costruito con cura.

Resta una pronuncia di merito, di primo grado e non definitiva. Ma segnala una direzione: la competenza territoriale non è una formalità organizzativa interna, è una condizione di esercizio del potere. E il potere esercitato da chi non lo ha non produce prove.

ChatGPT gratis ai ricercatori: l’accesso non costa nulla, il conto arriva dopo

Lo scorso 29 luglio OpenAI ha annunciato ChatGPT for Academic Researchers, il programma con cui la società di San Francisco mette gratuitamente i propri modelli più avanzati nelle mani di centomila ricercatori entro il 2027. Il primo scaglione, diecimila utenze, è partito nel corso dell’estate; fra le istituzioni italiane indicate come idonee figurano l’Università Bocconi, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università degli Studi di Torino e la CRUI con la Fondazione CRUI, con la promessa di un elenco destinato ad ampliarsi.

Chi può accedere, e a cosa

La gratuità ha una durata definita — dodici mesi di workspace dedicato — e una platea altrettanto definita. Possono candidarsi soltanto docenti con attività di ricerca e ricercatori post-dottorato affiliati a istituzioni ammesse, a condizione che abbiano firmato negli ultimi tre anni almeno un contributo depositato su archivi di preprint quali arXiv, bioRxiv o ChemRxiv, in una delle aree ammesse: scienze biologiche, chimica e materiali, informatica, scienze della Terra e planetarie, ingegneria, matematica, fisica. L’affiliazione va verificata tramite un servizio terzo di attestazione; ogni titolare può invitare fino a quattro collaboratori del proprio ateneo. Restano fuori dottorandi, studenti e, soprattutto, l’intero campo delle scienze umane, sociali e giuridiche.

L’ambiente offerto prevede protezioni di livello business e soglie d’uso allineate al piano professionale, ma non include crediti API: i modelli non possono cioè essere integrati nei software di ateneo né impiegati per elaborazioni automatizzate. Alla scadenza non è previsto alcun rinnovo automatico: OpenAI comunicherà le eventuali condizioni di prosecuzione, altrimenti lo spazio di lavoro verrà disattivato, con possibilità di esportare i contenuti.

Il contratto CRUI è un’altra cosa (ma il perimetro è lo stesso)

Il programma non va confuso con l’accordo che la CRUI ha già in essere con OpenAI Ireland Limited per la fornitura triennale di soluzioni software e servizi, cioè il perimetro di ChatGPT Edu: si tratta di ambienti distinti, che possono al più raccordarsi sul piano operativo quando il ricercatore selezionato appartenga a un ateneo già dotato di licenze, senza che il workspace gratuito confluisca nel contratto. Quest’ultimo è stato affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023, sul presupposto — sostenuto dalla Conferenza — che gli atenei richiedessero proprio quei prodotti e che non esistano concorrenti equivalenti a ChatGPT Edu. Secondo i dati resi noti dalla CRUI, nel primo anno hanno aderito 78 istituzioni per circa 40.000 licenze e 2,7 milioni di euro di spesa, con una stima di 3,5 milioni per ciascuna delle due annualità successive, a fronte di un valore massimo triennale che le ricostruzioni giornalistiche indicano in 30 milioni.

Il nodo non è il training, è il contratto

Sul piano giuridico la questione centrale non è la rassicurazione — pur ribadita — che i contenuti non alimentino l’addestramento dei modelli. È una configurazione predefinita, non una garanzia strutturale. Come osserva in un’intervista al Fatto Quotidiano Corrado Giustozzi, docente di cybersecurity all’Università Campus Bio-Medico di Roma, chi usa questi strumenti per ricerca vi immette necessariamente materiali di frontiera: dataset, codice, ipotesi, risultati non ancora pubblicati, bozze, informazioni potenzialmente brevettabili. Le domande che contano diventano allora contrattuali e verificabili: quali obblighi di riservatezza sono assunti, se la cancellazione richiesta produca un’effettiva eliminazione, dove i dati risiedano, chi possa accedervi, quali sub-fornitori intervengano. E soprattutto per quanto tempo quelle condizioni restino stabili, considerato che un operatore privato può trovarsi esposto a pressioni o obblighi imposti dal proprio ordinamento nazionale.

La localizzazione europea, aggiunge Giustozzi, è una garanzia formale rilevante ma non assoluta: il problema diventa politico prima che tecnologico, e riguarda ogni cloud extraeuropeo cui si affidino dati sensibili. Sul punto OpenAI dichiara che per i clienti idonei sono disponibili opzioni di conservazione ed elaborazione entro una determinata area geografica, ma non conferma che tali impostazioni siano attive per tutti i ricercatori italiani. Quanto alle conversazioni cancellate, la rimozione è indicata entro trenta giorni, salvo obblighi legali o di sicurezza.

Ne discende un onere che ricade per intero sulle singole università, in qualità di titolari del trattamento: individuare i dati caricabili e quelli vietati, ricostruire la catena dei responsabili e dei sub-responsabili, verificare trasferimenti e tempi di conservazione, valutare la necessità di una valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR. A ciò si aggiunge, dal 2 febbraio 2025, l’obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale di cui all’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689.

Il lock-in che non si vede

La possibilità di esportare i dati e l’assenza di rinnovo automatico attenuano il rischio di dipendenza tecnica e formale, non quello sostanziale. Il punto, come rileva Mario De Caro, ordinario di filosofia morale a Roma Tre e titolare della cattedra UNESCO per l’etica dell’IA, non è che OpenAI si appropri dei risultati: è che l’uso intensivo da parte di comunità scientifiche d’eccellenza rafforza il prodotto e la sua posizione nell’ecosistema della conoscenza. Dopo dodici mesi un gruppo di ricerca avrà costruito procedure, archivi di richieste e abitudini attorno a quello specifico ambiente. Disabituarsi sarà più difficile che iniziare.

Nessuno può ragionevolmente chiedere ai ricercatori di rinunciare a strumenti divenuti decisivi, dalle simulazioni complesse alla previsione delle proprietà dei materiali, dallo sviluppo di farmaci alle nanotecnologie. Ciò che manca è il termine di paragone: le esperienze europee, da Mistral ai progetti italiani come Minerva, non reggono il confronto per basi dati e finanziamenti. Servirebbe, appunto, un investimento continentale capace di costruire non un altro modello, ma un’infrastruttura alternativa.

Resta il dato di fondo, che è insieme giuridico e istituzionale: un’infrastruttura privata sta entrando nel cuore della ricerca pubblica in assenza di linee guida comuni. E le infrastrutture, quando diventano indispensabili, smettono di essere gratuite.

Big Tech, 1.730 miliardi puntati sull’AI: ecco perché la corsa può diventare un rischio

La corsa all’intelligenza artificiale sta assumendo sempre più i caratteri di una gigantesca competizione industriale. Non basta sviluppare modelli più potenti o conquistare nuovi utenti: per le grandi aziende tecnologiche diventa essenziale assicurarsi in anticipo le infrastrutture e le risorse necessarie per sostenere la crescita prevista nei prossimi anni.

A fotografare le dimensioni del fenomeno sono gli impegni assunti lungo la catena di approvvigionamento dai principali protagonisti del settore. Alphabet, Amazon, Microsoft, Oracle, Apple, Meta e Nvidia hanno raggiunto complessivamente, alla fine dell’ultimo trimestre considerato, circa 1.730 miliardi di dollari di impegni verso la propria filiera. Per le sei società per le quali è possibile effettuare un confronto omogeneo con il trimestre precedente, il valore risulta più che raddoppiato nell’arco di appena tre mesi.

L’AI diventa una corsa alla capacità produttiva

Dietro questa accelerazione c’è una trasformazione profonda del mercato. L’intelligenza artificiale richiede una quantità crescente di semiconduttori, memorie, server, apparati di rete, capacità di calcolo, data center ed energia. In molti casi si tratta di infrastrutture che richiedono investimenti ingenti e soprattutto tempi lunghi per essere realizzate.

Per questo le Big Tech non possono limitarsi a reagire alla domanda presente. Devono stimare quella futura e assicurarsi oggi ciò che potrebbe servire tra uno, due o più anni. La competizione tecnologica diventa così anche una gara per “prenotare” capacità produttiva prima dei concorrenti.

Le dimensioni complessive degli investimenti confermano il cambio di scala. Secondo le stime di Goldman Sachs Research riportate nel documento, nel solo 2026 gli investimenti mondiali collegati all’intelligenza artificiale potrebbero raggiungere circa 1.000 miliardi di dollari, dei quali poco meno di 600 miliardi negli Stati Uniti. Tra il 2022 e la fine del 2026 il valore cumulato arriverebbe invece a circa 1.800 miliardi di dollari.

E la crescita potrebbe proseguire. Le stime indicano infatti un peso degli investimenti AI sul Pil mondiale destinato a passare dallo 0,9% del 2026 all’1,3% nel 2027, fino all’1,4% nel 2028.

Il rischio di aver scommesso troppo sulla domanda futura

La strategia, tuttavia, presenta un punto debole: gli investimenti e gli impegni vengono assunti sulla base di previsioni estremamente ottimistiche sulla crescita dell’intelligenza artificiale.

Non sarebbe necessario un crollo del mercato per creare difficoltà. Basterebbe che la domanda continuasse a crescere, ma a un ritmo inferiore rispetto a quello incorporato nelle previsioni delle aziende.

In questo scenario, parte della capacità produttiva predisposta potrebbe rimanere inutilizzata o essere sfruttata solo parzialmente, con conseguenze sui costi, sui margini e sulla redditività degli investimenti.

Non tutti gli impegni che compongono i 1.730 miliardi presentano, inoltre, lo stesso grado di rigidità. Alcuni contratti possono essere modificati, mentre altri prevedono quantitativi minimi, condizioni vincolanti o obblighi difficilmente cancellabili.

È la stessa Nvidia, secondo quanto emerge dalla documentazione analizzata, a indicare tra i possibili rischi quello di una sovrastima della domanda: qualora gli ordini dei clienti rallentassero o venissero rinviati, l’azienda potrebbe non riuscire a ridimensionare altrettanto rapidamente gli impegni assunti con i fornitori, esponendosi a eccedenze di magazzino, svalutazioni e possibili penalità.

Dalla sfida tecnologica alla sfida industriale

Il dato più significativo, dunque, non riguarda soltanto l’ammontare delle risorse mobilitate. È la velocità con cui l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale sta cercando di costruire oggi l’infrastruttura destinata a sostenere il mercato di domani.

La nuova frontiera della competizione tra Big Tech passa sempre più dalla disponibilità materiale di potenza di calcolo, chip, data center ed energia. Chi riuscirà ad assicurarsene quantità sufficienti potrà trovarsi in una posizione privilegiata nella prossima fase di sviluppo dell’AI.

Ma la stessa strategia moltiplica l’esposizione a un’incognita fondamentale: quanto sarà grande, realmente, la domanda di intelligenza artificiale nei prossimi anni?

La risposta determinerà se l’enorme capacità che oggi le aziende stanno prenotando rappresenterà uno dei più grandi investimenti infrastrutturali dell’era digitale oppure un eccesso di offerta costruito sulla base di aspettative troppo aggressive.

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