Il cliente può interrompere in qualsiasi momento il rapporto con il professionista, ma non può sottrarsi al pagamento dell’attività già svolta. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 22985 del 9 luglio 2026 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina del recesso nei contratti d’opera professionale e sulla determinazione del compenso dovuto quando l’incarico si conclude anticipatamente.
La Suprema Corte ha affermato che, quando le parti hanno concordato un compenso forfettario, il professionista ha diritto a percepire una quota proporzionale al lavoro effettivamente eseguito fino alla cessazione del rapporto, senza che assuma rilievo il fatto che il recesso del cliente sia o meno giustificato.
La vicenda prende le mosse da un incarico conferito a un’architetta per la ristrutturazione di un casale. Dopo la rottura del rapporto professionale, la proprietaria dell’immobile aveva contestato le richieste economiche della progettista, chiedendo anche la restituzione degli acconti già versati e il risarcimento dei danni, sostenendo che il progetto avesse superato il budget previsto.
Il contenzioso si è sviluppato intorno alla qualificazione giuridica della cessazione del rapporto. In primo grado era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della professionista, mentre la Corte d’appello ha ricostruito diversamente la vicenda, individuando gli estremi del recesso unilaterale del cliente previsto dall’articolo 2237 del Codice civile.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Dall’esame della corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l’interruzione dell’incarico è infatti emerso che la cliente non aveva contestato il diritto dell’architetta a essere retribuita, ma esclusivamente l’importo richiesto. Proprio questo elemento ha escluso che si fosse in presenza di una vera contestazione per inadempimento professionale.
La Suprema Corte ricorda che il rapporto tra cliente e professionista è fondato su un particolare vincolo fiduciario. Per questa ragione il committente può recedere liberamente dall’incarico anche quando l’attività è già iniziata o in fase avanzata, senza dover fornire particolari motivazioni. Tale facoltà, tuttavia, non elimina il diritto del professionista a essere remunerato per le prestazioni già eseguite.
Diversamente da quanto sostenuto dalla cliente, non trova applicazione l’articolo 1373 del Codice civile, che disciplina il recesso nei contratti in generale e limita tale facoltà al momento antecedente l’inizio dell’esecuzione. Nei contratti d’opera professionale prevale invece la disciplina speciale prevista dall’articolo 2237 del Codice civile, che tiene conto della natura personale e fiduciaria dell’incarico.
Nel caso esaminato, i giudici hanno quindi confermato il diritto dell’architetta a ricevere il compenso residuo, quantificato in circa 23.000 euro, oltre a Cassa previdenziale, IVA e interessi. La somma è stata determinata sulla base delle attività concretamente svolte e calcolata dal consulente tecnico d’ufficio facendo riferimento al budget di 600.000 euro che la stessa professionista aveva accettato come parametro economico dell’intervento.
La pronuncia offre un’importante indicazione pratica per tutti i rapporti professionali. Il recesso del cliente non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso, ma determina soltanto la cessazione del rapporto per il futuro. Resta quindi fermo il diritto del professionista a essere pagato per il lavoro già eseguito, secondo criteri proporzionali e verificabili.
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