Nel processo tributario telematico il rispetto delle regole formali sul deposito degli atti può risultare decisivo per l’esito della controversia. Lo conferma la sentenza n. 159/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, che ha annullato un pignoramento presso terzi ritenendo inutilizzabili alcuni documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Al centro della decisione vi è l’applicazione dell’articolo 25-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, norma che impone, quando vengono prodotti documenti cartacei, il deposito nel fascicolo telematico della relativa copia informatica corredata dall’attestazione di conformità all’originale.
Nel caso esaminato, tale attestazione era stata depositata soltanto il giorno dell’udienza, ben oltre il termine previsto dalla normativa processuale per il deposito della documentazione. Secondo i giudici, questa tardività non può essere considerata una semplice irregolarità sanabile, poiché impedisce sia alla controparte sia al collegio giudicante di esaminare preventivamente gli atti e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La conseguenza è stata l’esclusione dal giudizio delle notifiche relative agli atti che avevano preceduto il pignoramento. Venendo meno la possibilità di utilizzarle come prova, il pignoramento presso terzi è stato dichiarato illegittimo.
La vicenda prende origine dal ricorso presentato da una società contro un atto di pignoramento notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e contro le cartelle di pagamento sottostanti, riferite a tributi Ires e IVA relativi agli anni d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2021.
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