Con la sentenza n. 639/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha affrontato una questione destinata ad avere effetti pratici rilevanti nel processo tributario telematico: la validità dei ricorsi depositati mediante scansione di documenti cartacei anziché attraverso file PDF generati direttamente in formato digitale.
La controversia era nata dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società immobiliare per il recupero di maggiore Ires riferita all’anno d’imposta 2021. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate aveva sollevato una questione preliminare, sostenendo che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché il documento depositato era stato ottenuto tramite scansione e non attraverso la creazione di un PDF “nativo”.
I giudici milanesi hanno respinto tale impostazione, evidenziando come il decreto legislativo n. 546 del 1992 non preveda alcuna sanzione di inammissibilità collegata alla modalità tecnica con cui viene formato il documento informatico. Secondo il Collegio, le ipotesi di inammissibilità del ricorso tributario sono espressamente individuate dalla legge e riguardano, tra l’altro, il rispetto dei termini di proposizione, le modalità di costituzione in giudizio e il contenuto essenziale dell’atto introduttivo.
La sentenza richiama il principio della gerarchia delle fonti, sottolineando che una disposizione regolamentare o tecnica non può introdurre ulteriori cause di inammissibilità rispetto a quelle stabilite dal legislatore. In quest’ottica, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale che disciplina gli aspetti tecnici del processo tributario telematico non possono trasformarsi in ostacoli all’accesso alla giustizia quando la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
Secondo la Corte, l’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/1992 non impone l’utilizzo esclusivo di file PDF nativi e non vieta il deposito di documenti precedentemente scansionati. Di conseguenza, un ricorso trasmesso in formato PDF ottenuto da scansione rimane idoneo a instaurare validamente il contraddittorio tra le parti.
Pur respingendo nel merito le contestazioni avanzate dalla società contribuente, il giudice ha quindi confermato la piena ammissibilità dell’atto introduttivo, ribadendo che un’interpretazione eccessivamente formalistica delle regole tecniche rischierebbe di comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa garantito dall’ordinamento.
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