Furto al Museo di Messina: un custode indagato per false dichiarazioni ai PM

Sviluppo nell’inchiesta sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina, sottratte dal Museo Accascina la notte di Ferragosto. Uno dei custodi in servizio quella sera, convocato nei giorni scorsi come testimone davanti ai magistrati, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero, previsto dall’articolo 371-bis del codice penale.

L’audizione del custode – insieme ad altri tre colleghi in servizio quella notte – è stata sospesa a un certo punto per le troppe contraddizioni tra la sua versione e quella dei colleghi, in particolare sulla cronologia degli eventi legati all’allarme del museo. Un altro custode ha già ammesso di aver sentito l’allarme scattare e di averlo disattivato, pensando a un falso contatto.

Gli inquirenti si stanno concentrando ora su un interrogativo preciso: se nella squadra di custodia ci fosse soltanto un problema di competenza, o se qualcuno all’interno abbia agevolato il furto. A insospettire gli investigatori è la disinvoltura con cui i due ladri si sono mossi all’interno del museo, secondo quanto emerso finora dalle indagini.

Vale la pena chiarire la differenza tra le due posizioni processuali che si stanno delineando. Essere iscritti nel registro degli indagati per false dichiarazioni al PM non equivale a essere accusati del furto: si tratta di un reato autonomo, che punisce chi, sentito come testimone o persona informata sui fatti in un procedimento penale, fornisce dichiarazioni false o reticenti ai magistrati. È un tassello che riguarda la credibilità della testimonianza raccolta, non ancora un’accusa di complicità nel colpo – anche se, in un’indagine di questo tipo, le due strade possono facilmente finire per intrecciarsi.

Gli umanoidi valgono già 6,3 miliardi. E nel 2027 bussano alla porta dell’Europa

Il 24 agosto la casa automobilistica cinese Xpeng ha comunicato che la propria unità di robotica ha sottoscritto accordi di acquisto di partecipazioni con una pluralità di investitori, raccogliendo oltre 900 milioni di dollari — poco più di 770 milioni di euro — a fronte di una valutazione post-money superiore a 6,3 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da IDG Capital, con la partecipazione di Gaorong Ventures e l’ingresso di Tencent e Alibaba in qualità di investitori strategici. Xpeng conserva il controllo della divisione, che resta consolidata nel bilancio di gruppo.

L’azienda lo presenta come il maggiore finanziamento privato in singolo round mai realizzato nel settore cinese dell’embodied AI. Il dato che colpisce non è tanto l’importo quanto il rapporto con la casa madre: mentre il titolo quotato a New York e Hong Kong arretra, il mercato privato prezza a oltre sei miliardi una divisione che non ha ancora consegnato un solo esemplare a un cliente terzo.

I proventi sono destinati allo sviluppo di hardware e software, all’addestramento dei modelli di physical AI, alla generazione di dati di qualità, alla costruzione di impianti per la produzione di serie e all’espansione commerciale internazionale. Il prodotto è IRON, umanoide di nuova generazione con settantasei gradi di libertà nel corpo e ventuno in ciascuna mano. La tabella di marcia dichiarata prevede l’avvio della produzione di massa entro la fine del 2026, i primi impieghi negli store e nei campus aziendali del gruppo, quindi le vendite e le consegne commerciali in Cina e all’estero a partire dal 2027. Il fondatore He Xiaopeng, che da giugno guida personalmente la divisione, ha evocato un «momento ChatGPT» per l’intelligenza artificiale incarnata.

Perché il 2027 è la data che conta

Chi legge queste notizie come cronaca finanziaria si ferma qui. Chi le legge con occhio regolatorio nota invece che l’anno indicato per l’ingresso sui mercati esteri coincide, quasi al mese, con l’entrata in piena operatività dell’architettura europea che disciplinerà esattamente quel tipo di prodotto.

Un umanoide destinato al mercato dell’Unione è anzitutto una macchina: si applica il Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, che ha sostituito la vecchia direttiva macchine proprio per governare i prodotti a comportamento evolutivo e con funzioni di sicurezza affidate al software. Marcatura CE, fascicolo tecnico, valutazione di conformità: nulla di esotico, salvo il fatto che per i sistemi che apprendono la conformità non è uno stato ma un processo.

Da lì discende la qualificazione ai fini del Regolamento (UE) 2024/1689. Un sistema di IA impiegato come componente di sicurezza di un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione elencata nell’Allegato I — e la disciplina macchine vi rientra — è ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, par. 1. Ne conseguono sistema di gestione dei rischi, governance dei dati di addestramento, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, trasparenza verso il deployer, sorveglianza umana, accuratezza e robustezza. Per questa categoria di prodotti gli obblighi diventano esigibili dal 2 agosto 2027.

C’è poi un profilo che passa spesso inosservato e che in questo caso è decisivo: l’art. 22 impone al fornitore stabilito in un Paese terzo di designare, prima di mettere il sistema ad alto rischio a disposizione sul mercato dell’Unione, un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione, munito di mandato scritto e depositario della documentazione. Chi importa e chi distribuisce assume a sua volta obblighi di verifica propri. In altri termini: la catena di responsabilità non si ferma alla dogana, e l’operatore europeo che porta in casa un umanoide cinese non è un semplice rivenditore.

Si aggiungono due regolamenti che raramente compaiono nel dibattito sui robot. Il primo è il Regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza: un umanoide connesso è a tutti gli effetti un prodotto con elementi digitali, con i relativi obblighi di sicurezza by design, gestione delle vulnerabilità e — dal settembre di quest’anno — segnalazione delle vulnerabilità attivamente sfruttate. Il secondo è il Regolamento (UE) 2023/2854, il Data Act, applicabile dal settembre 2025: un robot che opera in un negozio o in un magazzino è un prodotto connesso, e i dati generati dal suo utilizzo sono soggetti a un regime di accesso e portabilità in favore dell’utente. Chi acquista una macchina di questo tipo dovrebbe leggere il contratto con quel regolamento accanto.

Sul versante risarcitorio, infine, la Direttiva (UE) 2024/2853 — da recepire entro il 9 dicembre 2026 — estende la responsabilità da prodotto difettoso al software e ai sistemi di IA, contempla il difetto sopravvenuto per effetto degli aggiornamenti e alleggerisce l’onere probatorio della vittima nei casi di eccessiva complessità tecnica. Per un prodotto che si muove autonomamente accanto alle persone, non è un dettaglio.

Il capitale, non solo il prodotto

Resta un ultimo piano, che riguarda gli assetti proprietari più che le macchine. La presenza di Tencent e Alibaba fra gli investitori strategici colloca l’operazione in un perimetro che il diritto europeo ha imparato a sorvegliare: il Regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno impone obblighi di notifica preventiva per concentrazioni e per la partecipazione a gare pubbliche di rilievo, quando i contributi finanziari provenienti da Paesi terzi superano determinate soglie. Se questi umanoidi verranno proposti a ospedali, aeroporti, operatori logistici o amministrazioni, la questione si porrà nei fatti — insieme a quella, di ordine diverso ma convergente, della sicurezza delle catene di fornitura, che negli Stati Uniti ha già prodotto restrizioni all’importazione di umanoidi di fabbricazione estera.

L’Unione, per ora, non ha adottato misure analoghe. Ha però qualcosa che gli Stati Uniti non hanno: un corpo normativo già scritto, coerente e in gran parte non ancora applicato, che nell’arco dei prossimi diciotto mesi diventerà pienamente esigibile proprio mentre i primi esemplari arriveranno.

La partita, insomma, non si giocherà sulla velocità di sviluppo — su quel terreno il divario è ormai evidente. Si giocherà sulla capacità delle imprese e degli operatori europei di sapere, quando l’umanoide entrerà in reparto o in corsia, quali obblighi hanno appena assunto. Il che presuppone che qualcuno glielo abbia spiegato prima dell’acquisto, e non dopo il primo incidente.

Come si addestra un robot umanoide: filmando chi lavora a due euro l’ora

Il dispositivo è banale: un telefono, una fascia elastica, un’applicazione. Il lavoro consiste nel fare quello che si farebbe comunque — piegare un capo, avvitare un bullone, sbucciare una banana — con l’accortezza di tenere sempre le mani dentro l’inquadratura, di muoversi lentamente e di non lavorare in controluce. Se le mani escono dal campo visivo, l’app avverte che non sta registrando nulla di utile.

La tariffa corrente, secondo le ricostruzioni delle agenzie internazionali, si aggira sulle 250 rupie l’ora: poco più di due euro. Chi ci lavora sono commesse di negozi d’abbigliamento, casalinghe, operaie tessili del Tamil Nadu, barbieri, meccanici che riparano scooter sul ciglio della strada. Le società che raccolgono il materiale hanno sedi in India e negli Stati Uniti e annoverano fra i committenti multinazionali della classifica Fortune 500.

Il termine tecnico è egocentric data: filmati in prima persona, girati dal punto di vista di chi esegue l’azione. Servono perché un modello linguistico può descrivere con precisione chirurgica come si piega una camicia, ma nessuna descrizione insegna a una mano meccanica la pressione della presa, l’angolo del polso, la correzione impercettibile che impedisce al tessuto di scivolare. Quel sapere non è scritto da nessuna parte: sta nel corpo di chi lo esercita da vent’anni. E l’unico modo per estrarlo è filmarlo.

Il mercato di sbocco è quello che negli ultimi mesi ha riempito le cronache: le previsioni delle banche d’affari parlano di oltre un miliardo di robot umanoidi in servizio entro il 2050, in prevalenza per usi industriali e commerciali. Ogni ambiente richiede il proprio repertorio di movimenti — magazzino, officina, negozio, casa di riposo, cucina — e dunque il proprio giacimento di filmati.

L’arbitraggio

Il dettaglio che rende la vicenda giuridicamente istruttiva è la sua geografia. La raccolta avviene in India; l’utilizzo, in larga parte, in Europa, Nord America e Corea. Non è un caso.

L’India ha approvato nel 2023 il Digital Personal Data Protection Act, e nel novembre 2025 il governo ne ha notificato le regole attuative. Ma l’entrata in vigore è scaglionata: le disposizioni sostanziali — quelle che impongono obblighi concreti a chi tratta i dati — diventano efficaci solo a partire dal maggio 2027. Fino ad allora, la raccolta massiva di riprese in prima persona di persone identificabili avviene in una zona di attenuata pressione regolatoria. Chi acquista lo sa.

Nei filmati, peraltro, non c’è solo il lavoratore che ha firmato l’accordo. C’è il cliente che entra nel negozio, il collega che passa, il passante che si ferma a guardare il meccanico. Nessuno di loro ha acconsentito a nulla, e nessuno di loro riceverà mai due euro.

Un barbiere intervistato, che ha chiesto di non essere nominato, ha liquidato il tema con una frase che vale un’analisi di mercato: in India nessuno metterà mai in servizio quei robot, perché la manodopera costa poco; i robot serviranno ai Paesi ricchi. È esattamente la ragione per cui la sua immagine ha un prezzo così basso, e il modello che ne deriverà uno così alto.

Perché il problema torna in Europa

Sarebbe comodo archiviare la questione come un fatto esotico. Non lo è, per una ragione tecnica precisa: il Regolamento (UE) 2016/679 non si applica soltanto in ragione del luogo in cui i dati sono stati raccolti, ma anche in ragione dello stabilimento di chi li tratta.

Quando un’impresa europea acquisisce quelle registrazioni e le utilizza per addestrare un modello nel contesto delle attività del proprio stabilimento nell’Unione, effettua un trattamento di dati personali soggetto al GDPR. I lavoratori indiani ripresi in quei video sono, rispetto a quel trattamento, interessati a tutti gli effetti. Ne discende una catena di obblighi che il prezzo d’acquisto non estingue: individuazione di una base giuridica idonea, rispetto del principio di limitazione della finalità, e — poiché i dati non sono stati raccolti presso l’interessato — l’informativa prevista dall’art. 14, con le note difficoltà applicative del caso. Il fatto che il fornitore extra-UE dichiari di aver ottenuto un consenso non trasferisce all’acquirente una patente di liceità: la valutazione della validità di quel consenso, prestato da chi guadagna due euro l’ora e in un contesto di evidente asimmetria, resta un rischio in capo al titolare europeo.

Non finisce qui. L’art. 10 del Regolamento (UE) 2024/1689 impone, per i sistemi di IA ad alto rischio, che i set di dati di addestramento siano governati da pratiche adeguate, che ne siano documentate l’origine e le modalità di raccolta e che siano esaminati alla luce di possibili distorsioni. La disposizione è nata pensando alla rappresentatività statistica, ma la formula sull’origine dei dati apre uno spazio che riguarda anche la liceità della filiera a monte. E il Regolamento si applica ai fornitori stabiliti in Paesi terzi che immettono il sistema sul mercato dell’Unione: il baricentro è il mercato di destinazione, non il luogo di addestramento.

A questo si aggiungerà, quando il quadro sulla dovuta diligenza d’impresa avrà trovato un assetto stabile dopo l’intensa opera di revisione degli ultimi due anni, la questione della responsabilità lungo la catena del valore. Perché una filiera che si approvvigiona di lavoro a due euro l’ora per costruire macchine destinate a sostituire lavoro a venti euro l’ora è, sotto il profilo reputazionale prima ancora che giuridico, un’esposizione.

Ciò che il diritto non prevede affatto

Resta il vuoto più interessante, ed è quello che accomuna questa storia a quanto sta accadendo nelle fabbriche giapponesi, dove i costruttori registrano gli operai anziani per travasarne il mestiere nei robot.

Chi vende quattro ore di riprese cede, in via definitiva e irreversibile, un patrimonio di gestualità costruito in una vita. Non esiste una categoria giuridica che lo protegga. Non è opera dell’ingegno, perché manca il carattere creativo. Non è prestazione artistica, e dunque non attiva i diritti connessi dell’interprete. Non è invenzione, e dunque non genera alcun equo premio. Non è nemmeno segreto commerciale, perché non appartiene a un’impresa: appartiene — apparteneva — a una persona.

Una volta cristallizzato in un modello comportamentale, quel sapere diventa un asset patrimoniale replicabile all’infinito, di titolarità dell’acquirente. Il compenso è stato corrisposto una volta sola, all’ora, in rupie.

Non è un argomento contro la tecnologia: la robotica di servizio risolverà problemi reali in società che invecchiano. È un argomento sulla distribuzione. E poiché l’ordinamento europeo, a differenza di altri, dispone già di strumenti che intercettano il fenomeno sul mercato di destinazione, la domanda da porsi non è se il diritto possa fare qualcosa. È se qualcuno abbia intenzione di applicarlo.

Il Giappone assume androidi. E il gesto dell’operaio diventa un dato

C’è una frase, nella comunicazione con cui Mitsubishi Motors ha annunciato l’intesa con la startup Highlanders, che merita di essere isolata dal resto: i robot umanoidi servirebbero a trasmettere in modo efficiente le conoscenze dei lavoratori più anziani. Non a sostituirli — a impararli.

L’accordo, un memorandum d’intesa firmato nelle settimane scorse, prevede che i primi prototipi entrino nella linea di assemblaggio dei motori dello stabilimento di Kyoto per compiti di trasporto componenti e montaggio. Se la sperimentazione regge, quello stesso impianto — oggi dedicato ai propulsori termici — diventerebbe il sito di produzione in serie degli umanoidi, con un obiettivo di capacità dichiarato intorno alle mille unità mensili entro la fine del 2027 e la prospettiva di vendere le macchine anche all’esterno del perimetro automobilistico.

Highlanders è una spin-off dell’Università di Tokyo fondata nel 2023, specializzata in robot polivalenti con componentistica interamente giapponese; il suo modello N è dimensionato sulle proporzioni di una persona, cammina, manipola oggetti e interagisce a voce. Mitsubishi ne è già socia e ha annunciato ulteriori investimenti. La logica industriale è trasparente: gli spazi stretti, i piccoli componenti e le operazioni manuali che il braccio antropomorfo tradizionale non riesce a coprire restano il collo di bottiglia dell’automazione: un bipede che usa gli stessi utensili e percorre gli stessi corridoi dell’uomo aggira il problema senza riprogettare la fabbrica.

Perché il Giappone, perché adesso

Il contesto è demografico prima che tecnologico. Le stime del Recruit Works Institute, ampiamente riprese, indicano per il Giappone un ammanco potenziale di oltre undici milioni di lavoratori entro il 2040, con una contrazione dell’offerta di lavoro attorno al dodici per cento rispetto al 2022. Non è una congiuntura: è una curva.

Sullo sfondo c’è poi una competizione industriale che si sta stringendo. Secondo le rilevazioni di Interact Analysis riprese dalla stampa economica, nel 2025 la produzione mondiale di robot umanoidi si sarebbe attestata sull’ordine delle ventimila unità, con la Cina a coprirne circa l’ottantacinque per cento; per il primo semestre 2026 le agenzie hanno riferito di oltre quarantamila esemplari, con una quota cinese vicina alla totalità del mercato. Toyota lavora con Boston Dynamics sui modelli comportamentali di grandi dimensioni, BMW ha impiegato umanoidi nello stabilimento di Spartanburg, Hyundai — che di Boston Dynamics è proprietaria — ne prevede l’ingresso nel nuovo impianto della Georgia. Il vocabolario ricorrente è quello della physical AI: sistemi che percepiscono l’ambiente con telecamere e sensori e decidono la sequenza di azioni da compiere.

Il punto che qui interessa: chi possiede il gesto

Fin qui la cronaca industriale. Il passaggio giuridicamente denso è un altro, ed è quello dell’addestramento: perché il robot apprenda il mestiere, il mestiere va registrato. Significa acquisire in modo sistematico posture, sequenze, tempi di esecuzione, correzioni, esitazioni e microaggiustamenti dell’operaio esperto mentre lavora. E qui il diritto europeo, se l’operazione fosse replicata in uno stabilimento dell’Unione, avrebbe parecchio da dire.

Il primo profilo è di protezione dei dati. Una registrazione video e sensoriale continua di un lavoratore identificato o identificabile è trattamento di dati personali a tutti gli effetti; e quando l’elaborazione riguarda caratteristiche fisiche e comportamentali destinate a essere modellizzate, il confine con la categoria dei dati biometrici si assottiglia. Il consenso, come è noto dalle prese di posizione ormai consolidate dei garanti europei, non è una base giuridica affidabile nel rapporto di lavoro per lo squilibrio strutturale fra le parti: si finisce sul legittimo interesse o sull’esecuzione del contratto, entrambi da argomentare con cura. Una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR appare, in uno scenario simile, difficilmente eludibile.

Il secondo profilo è squisitamente italiano e riguarda l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Un umanoide dotato di sensoristica che affianca l’operaio sulla linea è, dal punto di vista funzionale, un impianto dal quale deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività: la strada dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro sembra obbligata. Meno lineare è il tentativo di ricondurlo all’esenzione del secondo comma, quella degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione: il robot non è un attrezzo in mano al lavoratore, è un soggetto operativo che gli sta accanto e lo osserva. La distinzione non è accademica, perché da essa dipende l’intero regime procedurale.

Il terzo profilo è quello del Regolamento (UE) 2024/1689. L’art. 26, par. 7 impone al datore di lavoro che utilizzi un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro di informarne preventivamente i lavoratori e i loro rappresentanti; se il sistema venisse impiegato anche per valutare rendimento o comportamento, si ricadrebbe direttamente nell’Allegato III, punto 4. A monte, l’art. 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA — già operativo — obbliga a garantire un livello adeguato di competenza al personale che con quei sistemi deve convivere. E l’umanoide, in quanto macchina, intercetta anche il Regolamento (UE) 2023/1230, la cui piena applicazione è fissata al gennaio 2027: proprio la disciplina pensata per i prodotti a comportamento evolutivo e con funzioni di sicurezza affidate al software.

Il quarto profilo riguarda la sicurezza. Le norme tecniche di riferimento per la collaborazione uomo-macchina sono state concepite per bracci robotici ancorati al pavimento, con spazi di lavoro delimitabili e velocità prevedibili. Un bipede mobile che si sposta autonomamente nello stesso ambiente delle persone è un’altra cosa, e impone un aggiornamento sostanziale del documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008, oltre a una riflessione sull’obbligo generale dell’art. 2087 c.c.

Il quinto profilo, il meno esplorato, è quello proprietario. Il know-how tacito accumulato in trent’anni di linea è un bene giuridicamente anomalo: fino a ieri restava incorporato nella persona e se ne andava con lei. Una volta estratto e cristallizzato in un modello, diventa con ogni probabilità informazione aziendale riservata tutelabile come segreto commerciale ai sensi del d.lgs. 63/2018 — e appartiene all’impresa. Il lavoratore che l’ha generato non dispone di alcuno strumento paragonabile all’equo premio previsto in materia di invenzioni: il gesto non è invenzione, non è opera dell’ingegno, non è nulla di codificato. È semplicemente un dato che qualcun altro raccoglie.

Una materia da contrattare, non da subire

Il caso Mitsubishi è interessante proprio perché non è distopico: nessuno licenzia nessuno, l’azienda cerca di conservare un patrimonio di competenze che la demografia le sta portando via. Ma la stessa operazione, condotta senza cornice negoziale, trasforma la conoscenza professionale in un asset trasferibile a costo zero, e il posto di lavoro in una fase transitoria del processo di addestramento.

In Italia la partita si giocherà quasi interamente sulla contrattazione collettiva, che dovrà occuparsi di finalità dell’addestramento, durata delle registrazioni, riutilizzo dei modelli, ricollocazione e retribuzione della funzione formativa svolta dagli operai verso le macchine. Il quadro normativo, per una volta, c’è quasi tutto. Manca la consapevolezza di applicarlo prima e non dopo che i prototipi entrino in reparto.

Nove secondi e trentadue: l’androide che ha tolto il record a Usain Bolt

Il 22 agosto, sulla pista allestita nell’Oval del pattinaggio di velocità costruito per le Olimpiadi invernali del 2022, un androide rosso e privo di testa ha coperto i cento metri in 9,32 secondi, toccando una punta di 14,5 metri al secondo. Si chiama Lightning, lo ha costruito Honor — un produttore di smartphone, non un’azienda di robotica industriale — e il tempo è ventisei centesimi più basso del 9,58 con cui Usain Bolt riscrisse la storia dell’atletica a Berlino nel 2009.

Il giorno dopo, in batteria ufficiale, la scena si è ripetuta con un protagonista diverso: Tiangong Ultra, del centro pechinese di innovazione sulla robotica umanoide, ha chiuso in 9,39 secondi rimontando proprio Lightning, fermato a 9,47. Entrambi sotto il limite umano. Sui 400 metri il divario si è allargato ancora: 38,15 secondi contro i 43,03 del primato mondiale di Wayde van Niekerk.

Per misurare la velocità del progresso conviene guardare all’edizione precedente della stessa manifestazione: dodici mesi fa l’oro sui cento metri era stato vinto con 21,50 secondi. In un anno il tempo si è più che dimezzato.

Un record che non è un record

Il paragone con l’atletica, però, regge poco, e non solo per ragioni di principio. Lightning aveva già vinto in aprile la mezza maratona di Pechino in 50’26”, ma per affrontare la pista i suoi progettisti gli hanno semplicemente montato gambe più lunghe di dieci centimetri, portandolo da 1,69 a 1,79 metri di statura complessiva. È una facoltà che nessun velocista umano possiede: la macchina non si allena, si riprogetta.

A questo si aggiungono i profili metodologici. Il 9,32 è maturato in una prova preparatoria, non in gara; i sistemi di cronometraggio non rispondono agli standard della World Athletics, che ovviamente non omologa nulla di tutto ciò; e nessuna federazione sportiva certifica la lunghezza effettiva del tracciato o l’assenza di assistenza esterna. Chiamarlo “record del mondo” è un’operazione narrativa, non tecnica.

Il dato interessante è un altro, ed è di ingegneria: attuatori, gestione termica, algoritmi di controllo dell’equilibrio e densità energetica delle batterie hanno raggiunto un punto in cui un bipede artificiale regge una corsa esplosiva senza disarticolarsi. Chi ha seguito le edizioni passate ricorderà robot che cadevano in serie durante le staffette e che dovevano essere rialzati a mano, con tecnici a bordo pista pronti a sostituire le batterie. La distanza fra lo sprint e l’autonomia operativa resta considerevole.

La corsa industriale dietro la corsa

L’edizione 2026 dei Giochi — oltre duemila robot iscritti, decine di discipline, dalla corsa al ping pong al calcio — è stata programmata nella stessa settimana della World Robot Conference di Pechino. La contemporaneità non è casuale: è una vetrina di politica industriale.

I numeri che la sostengono sono eloquenti. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha coperto la quasi totalità delle esportazioni mondiali di robot umanoidi, nell’ordine delle decine di migliaia di unità. Unitree Robotics ha esordito alla Borsa di Shanghai con un rialzo superiore al 600% in una sola seduta. Sul fronte opposto, la Federal Communications Commission statunitense ha annunciato lo scorso mese un blocco all’importazione di robot umanoidi di fabbricazione estera: una misura che sposta il tema dal terreno della meraviglia tecnologica a quello, ben più prosaico, della sicurezza nazionale e delle catene di fornitura.

Il punto che interessa il giurista

Qui la vicenda smette di essere sportiva. Un umanoide che si muove a quattordici metri al secondo in uno spazio condiviso con persone è, prima di tutto, un prodotto potenzialmente pericoloso.

Il quadro europeo che dovrà governarlo è già scritto, anche se non ancora pienamente operativo. Il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine — applicabile dal gennaio 2027 — disciplina proprio i prodotti dotati di comportamento evolutivo e di funzioni di sicurezza affidate al software. Si salda con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, che qualifica come ad alto rischio i sistemi impiegati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti alle normative di armonizzazione elencate nell’Allegato I: la disciplina macchine è tra queste. Ne discendono obblighi di valutazione della conformità, gestione del rischio, documentazione tecnica, sorveglianza umana e robustezza.

Sul versante risarcitorio, la Direttiva (UE) 2024/2853 — da recepire entro il dicembre 2026 — riscrive la responsabilità da prodotto difettoso includendo espressamente software e sistemi di IA nella nozione di prodotto, e considera potenzialmente difettoso anche l’aggiornamento successivo alla messa in circolazione. Tradotto: quelle gambe allungate dieci centimetri prima della gara, in un contesto non sportivo, sarebbero una modifica sostanziale con tutto ciò che ne consegue in termini di ri-certificazione.

Nell’ordinamento interno resterebbero poi da coordinare gli strumenti ordinari — la responsabilità per esercizio di attività pericolose e quella del custode — con un soggetto che non è né cosa inerte né agente dotato di volontà. Il diritto continuerà a imputare le condotte a chi progetta, immette sul mercato e utilizza la macchina: la personalità giuridica del robot, ipotesi accarezzata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2017, è stata poi accantonata, e non senza ragione.

Il cronometro di Pechino, insomma, non misura la fine del primato umano. Misura quanto tempo resta ai regolatori — e agli interpreti — per attrezzarsi prima che questi corpi escano dalla pista.

Intelligenza artificiale, la bomba atomica del XXI secolo: Usa e Cina corrono, l’Europa dorme

Il paragone con la corsa alla bomba atomica del secolo scorso, per quanto forte, non è del tutto fuori luogo: anche allora si trattava di una scoperta capace di ridefinire gli equilibri di potere – con esiti che sarebbero dipesi, più che dalla tecnologia in sé, da come l’uomo avrebbe scelto di usarla. E l’uomo, va detto, non ha sempre fatto buon uso delle sue scoperte più potenti. Negli ultimi mesi, la competizione tra Stati Uniti e Cina si è fatta sempre meno una gara industriale e sempre più una partita a scacchi geopolitica.

Sul fronte cinese, il successo di modelli open-source come Kimi K3 e DeepSeek, insieme alle piattaforme di Alibaba, ha eroso terreno alla leadership statunitense nei mercati emergenti, spingendo Pechino a promuovere alleanze internazionali come la World Artificial Intelligence Cooperation Organisation. Un’avanzata che, però, poggia su basi meno solide di quanto sembri: secondo un’analisi della RAND Corporation, la stragrande maggioranza dei modelli cinesi più avanzati resta addestrata su chip americani, in particolare Nvidia – a conferma di una dipendenza hardware che Pechino non è ancora riuscita a scrollarsi di dosso, anche se, vista la spinta cinese verso l’autosufficienza tecnologica, è plausibile che il divario si riduca più rapidamente di quanto si pensi.

È proprio sul fronte hardware che si gioca la partita più dura. Washington starebbe valutando restrizioni sempre più stringenti e l’incompatibilità deliberata dei framework tecnologici alleati, nel tentativo di arginare la diffusione dei modelli a codice aperto cinesi e impedire la frammentazione del mercato globale. Sul fronte interno, il settore ha visto anche mosse di consolidamento strategico: nel 2025 Nvidia ha investito 5 miliardi di dollari in Intel, un’operazione che ha fatto volare il titolo in Borsa e che si legge come un tentativo di blindare la filiera dei chip americani proprio mentre la pressione cinese si fa più intensa.

Pechino, dal canto suo, ha alzato la guardia anche su un fronte meno tecnologico e più umano: cresce la stretta sui viaggi all’estero di ingegneri, ricercatori e manager strategici del settore IA, nel tentativo di preservare il know-how nazionale e impedirne la fuga verso i concorrenti.

E l’Europa? Dorme, mentre il resto del mondo corre. Esiste Mistral AI in Francia, e l’Unione ha scelto di giocare d’anticipo sul fronte regolatorio con l’AI Act – ma si tratta di iniziative dal peso irrisorio se confrontate con le centinaia di miliardi di dollari mobilitati da Washington e Pechino. Non è un caso che lo stesso Mario Draghi, nel suo rapporto sulla competitività europea, abbia indicato proprio il divario tecnologico su intelligenza artificiale e innovazione come una delle cause strutturali del declino competitivo del continente.

Sul fronte regolatorio, inoltre, c’è chi solleva un dubbio non banale sull’AI Act: che finisca per colpire soprattutto le piccole e medie imprese, meno attrezzate a reggere il peso della compliance, senza incidere davvero sui grandi attori globali che dominano il settore. È una dinamica non troppo diversa da quella già vista con il GDPR, dove le sanzioni più frequenti hanno riguardato realtà di dimensioni contenute, mentre le multe ai colossi tech – pur ingenti in alcuni casi – restano spesso proporzionalmente marginali rispetto ai loro fatturati miliardari.

Le conseguenze di questo ritardo rischiano di essere pesanti. Già oggi, sul fronte dei dati, gran parte dei sistemi operativi (Windows, Linux, Mac), dell’infrastruttura cloud e dei modelli su cui transitano le informazioni degli europei – dalle aziende ai cittadini – resta nelle mani di fornitori americani. La Cina avanza su altri mercati: significa che il controllo reale su dove finiscono, come vengono processati e chi può accedere ai dati europei è, di fatto, in mano a soggetti extraeuropei, senza che l’Europa abbia oggi una leva concreta per invertire la rotta. Restano, invece, ben salde le leve per sanzionare il cittadino comune – con un effetto che assomiglia più a un gettito di cassa che a una reale tutela.

Sul fronte della sicurezza e della difesa, il ritardo pesa ancora di più. I conflitti del ventunesimo secolo si giocano sempre meno sul numero di mezzi schierati e sempre più sulla capacità di raccogliere, elaborare e agire rapidamente sulle informazioni – intelligence, sorveglianza, sistemi autonomi. È un terreno in cui Stati Uniti e Cina corrono, investono e si aggiornano con una velocità che l’Europa non ha ancora saputo eguagliare. O forse, più semplicemente, in cui non ha nemmeno preso il via.

Resta la domanda di fondo, la stessa che si pose il mondo di fronte alla scoperta dell’atomo: la potenza dell’intelligenza artificiale sarà usata per costruire o per competere fino a spezzare gli equilibri? Per l’Europa, però, se ne aggiunge un’altra, più urgente: quanto ancora può permettersi di restare a guardare, lasciandosi scavalcare in ogni settore a discapito dei propri cittadini?

Riscossione, l’intimazione resta valida anche senza l’avviso di presa in carico

Non tutti gli atti che scandiscono il percorso della riscossione hanno lo stesso peso ai fini della validità dell’intimazione di pagamento. A essere determinante è che il contribuente sia stato regolarmente posto a conoscenza degli atti sui quali si fonda il credito richiesto dall’Amministrazione. Non è invece necessario che gli siano stati notificati anche gli avvisi con i quali i relativi carichi vengono presi in consegna dall’Agente della riscossione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3541/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 3 giugno 2026, che ha respinto l’appello proposto da un contribuente contro un’intimazione riguardante diversi debiti.

La pronuncia distingue nettamente gli atti che costituiscono il fondamento della pretesa tributaria dagli adempimenti che riguardano invece il passaggio del credito alla fase della riscossione.

L’intimazione contestata per la mancata presa in carico

La controversia prende le mosse dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a numerosi carichi.

Tra le contestazioni formulate, il contribuente sosteneva che l’atto dovesse essere dichiarato nullo perché non gli erano stati notificati gli avvisi di presa in carico relativi ad alcuni accertamenti.

Secondo questa ricostruzione, l’assenza di tale comunicazione avrebbe impedito il corretto completamento dell’iter necessario per procedere alla riscossione.

La Corte laziale non condivide però questa interpretazione.

Per stabilire se l’intimazione sia legittima occorre, secondo i giudici, guardare innanzitutto agli atti che rappresentano effettivamente il titolo della richiesta rivolta al contribuente.

Quali notifiche sono realmente necessarie

La distinzione operata dalla Corte è il punto centrale della decisione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento sono atti che incidono direttamente sulla posizione del contribuente e devono pertanto essere regolarmente portati a sua conoscenza.

L’avviso di presa in carico svolge invece una funzione differente. Esso si colloca nella fase attraverso la quale il credito viene affidato all’Agente della riscossione e non assume, secondo il Collegio, la funzione di autonomo presupposto dell’intimazione.

Da qui la conseguenza: la mancata notificazione della presa in carico non rende, da sola, illegittima l’intimazione di pagamento.

Ciò che deve essere verificato è piuttosto se il contribuente abbia avuto conoscenza degli atti dai quali deriva il debito tributario che successivamente gli viene richiesto.

Il diritto di difesa dipende dalla conoscenza della pretesa

La soluzione adottata dalla Corte si lega direttamente alla possibilità del contribuente di comprendere l’origine della richiesta e di contestarla.

Se gli atti impositivi e le cartelle che precedono l’intimazione sono stati regolarmente notificati, il debitore ha già avuto modo di conoscere l’esistenza, la natura e l’origine della pretesa.

L’omissione dell’avviso di presa in carico non determina quindi automaticamente una compressione del diritto di difesa.

Il principio che emerge dalla sentenza è significativo: non ogni irregolarità o omissione all’interno della sequenza amministrativa della riscossione produce la nullità dell’atto successivo. Per arrivare a tale conseguenza occorre verificare la funzione dell’adempimento mancante e la sua effettiva incidenza sulla posizione del contribuente.

L’avviso non era allegato, ma gli estremi erano indicati

La Corte affronta anche un’altra contestazione relativa alla documentazione posta alla base dell’intimazione.

Nel caso esaminato, uno degli avvisi di accertamento non risultava materialmente allegato all’atto notificato al contribuente.

Anche questa circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a invalidare l’intimazione.

Quest’ultima riportava infatti gli estremi dell’avviso di accertamento e quelli della relativa notificazione, permettendo di identificare il provvedimento dal quale derivava la richiesta di pagamento.

Per il Collegio, dunque, la mancata allegazione materiale non equivale necessariamente all’impossibilità di comprendere il fondamento della pretesa, soprattutto quando l’atto successivo contiene elementi sufficienti a ricostruire il titolo richiamato.

Non servono neppure tutte le date della procedura

Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda il contenuto che deve avere l’intimazione per poter essere considerata adeguatamente motivata.

Il contribuente lamentava anche la mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e di quella relativa alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione.

Anche questa censura viene respinta.

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici ritengono sufficiente che l’intimazione consenta di individuare gli atti prodromici già notificati. Non è invece necessario che contenga anche tutti i riferimenti cronologici riguardanti i passaggi interni della procedura di riscossione.

Il criterio utilizzato è quindi ancora una volta sostanziale: occorre verificare se il destinatario disponga delle informazioni necessarie per comprendere da quale atto derivi il pagamento richiesto.

Prescrizione, decisiva la mancata contestazione dei documenti

La Corte esamina inoltre l’eccezione relativa alla prescrizione.

Sul punto viene attribuita rilevanza alla documentazione prodotta per dimostrare l’esistenza di atti interruttivi intervenuti tra il 2019 e il 2023. Tale documentazione, osserva il Collegio, non era stata specificamente contestata dalla controparte.

Anche questo motivo non è quindi sufficiente a determinare l’annullamento dell’intimazione.

La decisione di primo grado viene così confermata e l’appello del contribuente integralmente respinto, con conseguente condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Il Fisco annulla l’atto dopo il ricorso? Le spese restano a carico dell’Ufficio

Annullare un atto tributario dopo che il contribuente ha già presentato ricorso non significa necessariamente evitare la condanna alle spese processuali. Se l’Amministrazione interviene in autotutela soltanto durante il giudizio, riconoscendo un vizio che esisteva fin dall’origine, occorre infatti stabilire chi abbia concretamente determinato la necessità di instaurare la causa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 832/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, depositata il 23 luglio 2026, che affronta un tema particolarmente rilevante nei rapporti tra autotutela tributaria e responsabilità per le spese del processo.

Per i giudici, la successiva disponibilità dell’Ufficio a correggere il proprio operato non è sufficiente a giustificare la compensazione. Se il contribuente è stato costretto ad agire in giudizio contro un provvedimento viziato e soltanto dopo il ricorso l’atto viene eliminato, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale.

L’atto di recupero e il ricorso della contribuente

La controversia nasce da un atto di recupero attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un’associazione la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta, procedendo anche all’applicazione delle relative sanzioni.

La contribuente impugna il provvedimento formulando diverse contestazioni. Tra queste figura anche l’erronea determinazione delle sanzioni.

È soltanto dopo l’avvio del processo che la situazione cambia.

Costituendosi in giudizio, l’Amministrazione comunica infatti di aver riesaminato il provvedimento e di averlo annullato in autotutela, dopo aver riscontrato un difetto di motivazione relativo proprio alla quantificazione delle sanzioni.

Venuto meno l’atto contestato, l’Agenzia chiede al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere. Allo stesso tempo, però, domanda che ciascuna parte sostenga le proprie spese, valorizzando il comportamento collaborativo tenuto dall’Ufficio dopo aver preso conoscenza delle contestazioni della contribuente.

Quest’ultima si oppone: l’annullamento, osserva, è arrivato quando il ricorso era già stato presentato e i relativi costi erano stati necessariamente sostenuti.

L’autotutela arriva quando il processo è già iniziato

La Corte tributaria accoglie la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che il provvedimento impugnato non esiste più.

La stessa conclusione non vale però per le spese.

Per il Collegio assume particolare importanza il momento nel quale l’Amministrazione ha deciso di intervenire: l’annullamento non ha preceduto l’azione giudiziaria del contribuente, ma è stato disposto quando il processo era ormai in corso.

Inoltre, la ragione che ha determinato l’autotutela non è riconducibile a un fatto sopravvenuto. L’Ufficio ha riconosciuto un problema relativo alla motivazione e al calcolo delle sanzioni che riguardava l’atto fin dal momento della sua formazione.

Di conseguenza, il ricorso non può essere considerato un’iniziativa processuale divenuta inutile per circostanze indipendenti dalle parti. Al contrario, proprio l’impugnazione ha preceduto il riconoscimento dell’errore e la conseguente eliminazione del provvedimento.

Cos’è la soccombenza virtuale

È qui che entra in gioco il principio della soccombenza virtuale.

Quando la controversia non arriva a una decisione sul merito perché l’atto contestato viene eliminato durante il processo, il giudice deve comunque individuare, ai fini delle spese, quale parte sarebbe risultata presumibilmente soccombente se il giudizio fosse proseguito.

Non è quindi sufficiente osservare che non esiste più un provvedimento sul quale decidere. Occorre valutare le ragioni che hanno determinato la cessazione della controversia.

Nel caso esaminato, l’annullamento in autotutela è stato determinato proprio dal riconoscimento di un vizio dell’atto impugnato. Secondo la Corte, ciò rende evidente che la contribuente aveva una ragione concreta per rivolgersi al giudice.

L’Amministrazione viene pertanto considerata virtualmente soccombente ai fini della regolazione delle spese.

La collaborazione dell’Ufficio non basta per compensare le spese

Un passaggio particolarmente interessante della pronuncia riguarda l’argomento utilizzato dall’Agenzia per chiedere la compensazione.

L’Amministrazione aveva infatti fatto leva sulla propria condotta collaborativa: una volta esaminate le contestazioni, aveva riconosciuto il problema ed eliminato spontaneamente l’atto senza attendere una pronuncia del giudice.

Un comportamento certamente rilevante sul piano del rapporto tra amministrazione e contribuente, ma che, secondo la Corte, non elimina il dato fondamentale: il contribuente aveva già dovuto sostenere l’onere di presentare ricorso.

In altri termini, l’autotutela può porre fine alla controversia, ma non cancella retroattivamente la necessità dell’azione giudiziaria quando questa è stata provocata da un atto originariamente viziato.

La questione delle spese deve quindi essere valutata guardando alla causa che ha reso necessario il processo, non soltanto alla disponibilità successivamente manifestata dall’Amministrazione.

Cessata materia del contendere, ma il costo del processo resta

La Corte di Latina dichiara dunque cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ma pone le spese processuali a carico dell’Ufficio.

La distinzione è importante.

L’annullamento in autotutela produce infatti un risultato favorevole al contribuente sul piano sostanziale: l’atto contro il quale aveva agito viene eliminato e non vi è più ragione di chiedere al giudice di annullarlo.

Rimane però un’altra domanda: chi ha reso necessario il processo?

Nel caso deciso dalla sentenza n. 832/2026, la risposta dei giudici è netta. Se l’atto era viziato sin dall’origine e l’Amministrazione lo ha eliminato soltanto dopo l’impugnazione, i costi sostenuti per ottenere tutela non possono essere automaticamente trasferiti sul contribuente attraverso la compensazione.

Processo tributario, il giudice d’appello non può “saltare” i motivi: sentenza annullata

Una sentenza d’appello non può considerarsi completa soltanto perché il giudice ha risolto la questione sulla quale aveva fondato la propria decisione il primo grado. Quando nel processo tributario la parte ripropone ritualmente ulteriori motivi rimasti assorbiti, il giudice è tenuto a pronunciarsi anche su questi. Se non lo fa, la decisione è viziata per omessa pronuncia e può essere censurata davanti alla Corte di cassazione.

È il principio che emerge dall’ordinanza n. 23090/2026 della Quinta Sezione civile tributaria della Cassazione, depositata il 13 luglio 2026, con la quale la Suprema Corte ha cassato una decisione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, oggi Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Al centro della controversia vi era una cartella di pagamento relativa a imposte del 2015 e, inizialmente, una questione riguardante la competenza territoriale dell’agente della riscossione. Ma è proprio ciò che il giudice d’appello non aveva esaminato, dopo aver risolto quel primo problema, a determinare l’intervento della Cassazione.

Dalla competenza territoriale agli altri motivi rimasti senza risposta

In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto sul presupposto dell’incompetenza territoriale dell’agente della riscossione di Chieti, considerato che il domicilio fiscale della ricorrente si trovava a Pescara.

La decisione viene però ribaltata in appello. Il giudice di secondo grado esclude l’incompetenza territoriale e, una volta superata questa questione, respinge il ricorso.

La contribuente si rivolge quindi alla Cassazione articolando dieci motivi.

Sul primo, relativo proprio alla competenza territoriale, la Suprema Corte non le dà ragione. Nel caso esaminato, infatti, si era in presenza di un’obbligazione tributaria solidale e la cartella riguardava una coobbligata. La Corte ritiene corretta l’emissione da parte dell’agente competente in relazione al domicilio fiscale della società indicata come primo intestatario.

È sugli altri motivi, però, che cambia l’esito del giudizio.

Il giudice non può fermarsi alla prima questione

La Cassazione accoglie i motivi dal secondo al nono, tutti riconducibili alla mancata decisione sulle ulteriori contestazioni che la contribuente aveva riproposto nel giudizio d’appello.

Secondo la Suprema Corte, il giudice abruzzese ha sostanzialmente esaurito la propria analisi sulla prima questione, senza affrontare gli altri profili devoluti alla sua cognizione, compresi quelli riguardanti il merito della pretesa tributaria.

Ed è questo il passaggio centrale dell’ordinanza.

Una volta riformata la sentenza di primo grado sulla questione che aveva determinato l’accoglimento originario del ricorso, il giudice d’appello non poteva automaticamente far discendere da quella decisione il rigetto dell’intera domanda. Doveva invece verificare quali altre contestazioni fossero state ritualmente riproposte e pronunciarsi su ciascuna di esse.

L’omissione determina un error in procedendo, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Il problema investe direttamente l’articolo 112 del codice di procedura civile, che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottoposte alla sua decisione, e la disciplina specifica del processo tributario.

In particolare, assume rilievo anche l’articolo 56 del d.lgs. n. 546/1992, relativo alle questioni e alle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e alla loro riproposizione in appello.

Nel caso arrivato davanti alla Cassazione, la contribuente aveva riproposto nelle proprie controdeduzioni una serie di motivi che non avevano trovato esame nella decisione di primo grado.

Una volta eliminata la ragione sulla quale il primo giudice aveva accolto il ricorso, quelle contestazioni tornavano quindi ad assumere rilevanza ai fini della decisione.

Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminarle prima di stabilire se la pretesa tributaria fosse definitivamente fondata.

Obbligazioni solidali: a chi viene notificata la cartella

L’ordinanza offre anche l’occasione per chiarire un diverso profilo relativo alla riscossione quando più soggetti sono obbligati in solido.

La Cassazione richiama la disciplina prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 151/1991, successivamente modificato dal d.lgs. n. 46/1999.

Quando più soggetti risultano solidalmente obbligati per tributi inseriti in un’unica partita di ruolo, la cartella di pagamento viene notificata al primo intestatario della partita, vale a dire al debitore principale.

Per gli altri coobbligati è invece prevista una comunicazione contenente le informazioni relative alla cartella e alla sua notificazione, con l’avvertimento circa l’eventuale successivo avvio della riscossione coattiva.

È sulla base di questo meccanismo che la Cassazione ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla competenza territoriale formulata dalla contribuente.

Ma la correttezza dell’operato dell’agente della riscossione sotto questo specifico profilo non era sufficiente, da sola, a chiudere la controversia.

Sentenza cassata: il giudizio torna in Abruzzo

La conclusione è quindi l’annullamento della sentenza d’appello.

La Cassazione accoglie i motivi dal secondo al nono, respinge il primo e dichiara assorbito il decimo. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che dovrà esaminare le questioni rimaste prive di risposta e provvedere anche alla nuova regolamentazione delle spese processuali.

Furto d’identità e credito, le frodi cambiano volto: oltre 38mila casi in un anno

Non è soltanto una questione di numeri. Le frodi creditizie basate sul furto d’identità stanno cambiando natura, seguendo l’evoluzione dei servizi finanziari digitali e sfruttando strumenti tecnologici capaci di rendere sempre più credibile l’utilizzo illecito dei dati personali.

Nel 2025 in Italia sono stati rilevati oltre 38.300 casi, il 23,8% in più rispetto all’anno precedente. Il valore economico complessivo ha superato 165 milioni di euro, con una crescita del 10,7%. Nello stesso periodo, però, l’importo medio associato a ciascun episodio è diminuito del 10,6%, fermandosi poco sopra i 4.300 euro.

È proprio il confronto tra questi dati a mostrare uno degli aspetti più interessanti del fenomeno: aumentano rapidamente gli episodi, ma si riduce la cifra media coinvolta. Un andamento che suggerisce una maggiore frammentazione delle attività fraudolente e la ricerca di operazioni potenzialmente meno evidenti ai sistemi di controllo.

Il quadro emerge dai dati diffusi da CRIF, che evidenziano inoltre una crescente esposizione dei più giovani e una progressiva diversificazione dei prodotti finanziari utilizzati per mettere a segno le frodi.

Il furto d’identità diventa una frode finanziaria

Alla base del fenomeno c’è l’utilizzo abusivo dell’identità di una persona per ottenere credito, acquistare beni a rate o accedere a servizi finanziari.

La crescente digitalizzazione delle procedure ha reso molte operazioni più semplici e veloci per i consumatori, ma ha contemporaneamente aperto nuovi spazi di vulnerabilità. Documenti, credenziali, informazioni anagrafiche e dati personali possono diventare elementi attraverso i quali costruire un’identità apparentemente attendibile da utilizzare per richiedere un finanziamento.

In questo scenario assume particolare rilievo anche l’intelligenza artificiale. CRIF richiama l’attenzione sull’impiego di tecnologie che possono consentire ai truffatori di realizzare attacchi più sofisticati e di produrre identità e documenti falsi sempre più convincenti.

La questione, dunque, non riguarda più soltanto la sottrazione di un documento o di alcune informazioni personali. Il rischio è che dati provenienti da fonti differenti possano essere combinati e utilizzati per costruire un profilo sufficientemente credibile da superare almeno una parte dei controlli previsti nelle procedure di accesso al credito.

Perché diminuisce l’importo medio delle frodi

Uno degli elementi che caratterizza il 2025 è lo spostamento verso determinate fasce di importo.

Le frodi comprese tra 1.500 e 3.000 euro sono aumentate del 14,5% e rappresentano ormai oltre un quinto del totale. Parallelamente diminuisce il peso di alcune fasce di valore superiore, mentre le operazioni oltre i 20.000 euro rimangono sostanzialmente stabili.

La riduzione dell’importo medio non può quindi essere interpretata come un ridimensionamento del problema. Al contrario, il valore complessivo delle frodi continua ad aumentare perché cresce considerevolmente il numero degli episodi.

Per banche, finanziarie e operatori del credito questo significa confrontarsi con schemi meno concentrati sulle singole operazioni di grande valore e maggiormente distribuiti tra numerose richieste di importo medio o contenuto.

Dal Buy Now Pay Later ai mutui: cambiano i prodotti esposti

La trasformazione è evidente anche osservando gli strumenti finanziari coinvolti.

I prestiti finalizzati rimangono la categoria numericamente più interessata, con il 32,1% dei casi, ma la loro incidenza è diminuita del 6,5%. Si tratta di una riduzione particolarmente significativa se osservata nel lungo periodo: nel 2018 questa tipologia rappresentava oltre il 72% delle frodi rilevate.

In diminuzione anche i prestiti personali, che scendono del 7,5% e rappresentano il 23,4% del totale.

Di segno opposto l’andamento relativo ai mutui, per i quali i casi aumentano del 50,1%. Si tratta peraltro di operazioni che possono emergere a grande distanza di tempo: secondo i dati disponibili, per i mutui i tempi di scoperta delle frodi risultano particolarmente lunghi.

Un altro fronte da osservare è quello del Buy Now Pay Later, il sistema che permette di suddividere in più rate il pagamento di un acquisto, molto diffuso nell’e-commerce. Le frodi riconducibili a queste formule crescono del 13,8% e raggiungono il 6,5% del totale.

La diffusione di strumenti che consentono di ottenere rapidamente piccole forme di credito direttamente durante un acquisto online crea quindi anche nuovi terreni sui quali possono svilupparsi comportamenti fraudolenti.

L’e-commerce amplia la superficie di rischio

Il cambiamento emerge anche analizzando la destinazione dei finanziamenti ottenuti attraverso un’identità sottratta.

Nel 2025 la categoria relativa a consumi e spese personali raggiunge il 21% del totale, dopo una crescita del 53,1%. Al suo interno rientrano acquisti generici, abbigliamento e beni di lusso.

Gli elettrodomestici rappresentano il 18,5% dei casi, mentre il settore dell’elettronica, informatica e telefonia arriva al 9,9%, registrando un incremento dell’83%.

Seguono auto e moto con il 9%, mentre considerando complessivamente immobili, ristrutturazioni e arredamento le spese collegate alla casa raggiungono il 10,1%.

Da segnalare anche l’aumento delle frodi utilizzate per finanziare spese sanitarie, cresciute del 36,1% e arrivate al 5% del totale, oltre alla presenza di casi riguardanti premi assicurativi e altri servizi finanziari rateizzati.

Il quadro mostra così una progressiva estensione del fenomeno ad acquisti e servizi appartenenti alla quotidianità dei consumatori.

Gli under 30 diventano la fascia più colpita

Particolarmente significativo è il cambiamento nel profilo anagrafico delle vittime.

Nel 2025 la fascia tra 18 e 30 anni registra l’incremento più consistente, pari al 13,8%, e arriva a rappresentare il 22,5% dei casi complessivi. I giovani diventano così la categoria anagrafica maggiormente interessata dalle frodi.

Il dato acquista ulteriore rilievo se confrontato con il credito effettivamente ricevuto: agli under 30 è riconducibile soltanto l’11,9% del credito complessivamente erogato, a fronte di un’incidenza delle frodi superiore a un quinto del totale.

La maggiore familiarità con gli strumenti digitali, dunque, non coincide necessariamente con una minore vulnerabilità. L’utilizzo intensivo di piattaforme online, applicazioni, servizi di pagamento e procedure digitali può aumentare le occasioni nelle quali informazioni personali e credenziali vengono esposte.

Gli uomini rappresentano complessivamente il 66,4% delle vittime, mentre sotto il profilo economico il 74% dei soggetti coinvolti dichiara un reddito netto mensile inferiore a 1.500 euro.

La geografia delle frodi: Lombardia prima per numero di casi

Sul territorio nazionale la maggiore concentrazione di episodi si registra in Lombardia, dove si colloca il 15,3% del totale. Seguono Sicilia con il 13%, Campania con il 12,9% e Lazio con il 9,7%.

La classifica cambia però se il numero delle frodi viene messo in relazione con il credito complessivamente erogato in ciascun territorio. In questo caso è la Sicilia a presentare l’incidenza più elevata, davanti a Campania e Calabria.

La Lombardia, pur essendo prima per numero assoluto di episodi, presenta invece un’incidenza relativa decisamente inferiore. Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige risultano tra i territori con il rapporto più favorevole tra credito erogato e frodi.

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