Dal 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, che adegua la normativa italiana al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. Il provvedimento introduce per la prima volta, anche per l’avvocatura, un obbligo strutturato di formazione sull’intelligenza artificiale e una possibile rimodulazione dell’equo compenso legata al rischio degli strumenti utilizzati.
L’articolo 47 del decreto stabilisce che i percorsi di formazione iniziale e continua degli iscritti debbano includere l’alfabetizzazione e l’aggiornamento sull’uso dei sistemi di IA, su tre livelli: profili tecnici (funzionamento dei sistemi, tecniche di interrogazione, potenzialità e limiti nell’attività professionale); profili giuridici (disciplina del regolamento IA e delle norme nazionali di attuazione); profili deontologici (responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente e principio antropocentrico richiamato dalla legge 132/2025). Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di formazione continua, da definire nei regolamenti attuativi.
Gli ordini professionali hanno sei mesi dall’entrata in vigore, quindi fino al 23 aprile 2027, per adeguare i propri regolamenti formativi: per l’avvocatura il soggetto competente è il Consiglio Nazionale Forense.
Sul fronte economico, l’articolo 49 apre alla modulazione dell’equo compenso previsto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, in base alla classificazione di rischio del sistema di IA impiegato secondo l’AI Act. I decreti attuativi, attesi entro 12 mesi, dovranno intervenire anche sull’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, specifico per la professione forense. Resta aperto, al momento, se l’utilizzo dell’IA debba comportare un aumento o una riduzione del compenso.
Indipendentemente dal decreto italiano, dal 2 agosto 2026 sono già pienamente operativi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act per chi, come uno studio legale, utilizza sistemi di IA in veste di “deployer”: tra questi, l’obbligo di dichiarare contenuti deepfake e testi generati o manipolati dall’IA su questioni di interesse pubblico, salvo che siano sottoposti a revisione umana con assunzione di responsabilità editoriale. Le sanzioni più severe dell’AI Act, fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, sono pensate per i grandi fornitori; per lo studio legale i rischi concreti restano i provvedimenti del Garante Privacy e i profili di responsabilità disciplinare verso il cliente.

