Spese legali, stop ai tagli selvaggi: la Cassazione fissa il tetto invalicabile del 50%

La liquidazione delle spese processuali torna al centro dell’attenzione dell’avvocatura dopo una nuova pronuncia della Corte di Cassazione che limita in modo netto la discrezionalità dei giudici di merito. Con l’ordinanza n. 25965 del 2026, la Suprema Corte ha ribadito che la riduzione dei compensi forensi rispetto ai valori medi tabellari non può in nessun caso superare la soglia del 50%, indipendentemente dal grado di complessità della controversia.

Il caso trae origine da una liquidazione delle spese giudicata eccessivamente penalizzante per il difensore, in cui il giudice di merito aveva applicato una decurtazione ritenuta sproporzionata rispetto ai parametri previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022. La Cassazione ha colto l’occasione per precisare un punto di diritto destinato a fare giurisprudenza: non è legittimo richiamare l’articolo 4 della legge 794/1942, norma previgente rispetto all’attuale sistema tariffario, per operare ulteriori decurtazioni sui compensi oltre il limite già fissato dalla normativa vigente.

Il principio affermato chiarisce quindi che il range di oscillazione tra i valori minimi e massimi previsto dalle tabelle forensi costituisce un argine invalicabile anche per il giudice che intenda premiare la linearità o la scarsa complessità di una causa. Una motivazione generica sulla “semplicità” del giudizio non è sufficiente a giustificare tagli superiori alla metà del valore medio di riferimento.

Per gli avvocati italiani la pronuncia rappresenta un argine difensivo importante contro prassi di liquidazione eccessivamente compressive, soprattutto nei tribunali dove si registravano decurtazioni anche dell’80-90% rispetto ai valori medi. Gli studi legali potranno richiamare l’ordinanza nei ricorsi su spese ritenute inadeguate, mentre i giudici di merito dovranno motivare con maggior rigore ogni riduzione superiore alla soglia indicata.

Legge elettorale, oggi il primo bivio: pregiudiziali a scrutinio segreto, Meloni trattiene il fiato

Prende il via oggi alla Camera dei Deputati il passaggio più delicato dell’iter della nuova legge elettorale, con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, fissato per le ore 12. Si tratta di eccezioni procedurali che, se approvate anche in una sola delle loro formulazioni, bloccherebbero l’esame del provvedimento sul nascere, senza che l’esecutivo possa opporre la questione di fiducia, strumento che la premier Giorgia Meloni può utilizzare sugli articoli di merito ma non su questo tipo di votazione.

Il voto avviene a scrutinio segreto, che consente ai parlamentari di esprimersi senza che i rispettivi gruppi possano verificarne il comportamento individuale. È proprio questo il nervo scoperto della maggioranza: il 14 luglio scorso un emendamento sulle preferenze era stato respinto per un solo voto (188 contrari contro 187 favorevoli), con una trentina di presunti “franchi tiratori” interni alla coalizione di governo. Meloni aveva commentato allora: “Ha vinto di nuovo la palude”.

Il testo in discussione introduce un sistema proporzionale con premio di governabilità per la lista più votata che superi il 42% (70 deputati e 35 senatori aggiuntivi), soglie di sbarramento al 3% per le liste e al 10% per le coalizioni, il ritorno delle preferenze con capolista bloccato e tre preferenze esprimibili sugli altri candidati, oltre a modifiche sul collegio Trentino e all’estensione del voto fuorisede ai caregiver.

Il cronoprogramma prevede le questioni di fiducia sugli articoli di merito il 5 ottobre, le dichiarazioni di voto il 6-7 e il voto finale conclusivo l’8 ottobre. Sullo sfondo resta l’ipotesi, evocata da più esponenti di maggioranza, di elezioni anticipate entro gennaio 2027 in caso di naufragio della riforma. Riccardo Magi (+Europa) ha intanto annunciato uno sciopero della fame per chiedere l’introduzione della firma digitale nella raccolta delle liste.

Per gli operatori del settore legale, specie chi segue diritto costituzionale e contenzioso elettorale, l’esito odierno definirà il quadro normativo delle prossime consultazioni e gli eventuali profili di legittimità costituzionale da monitorare nei mesi successivi.

Trump ribattezza l’IA “Super Intelligenza” e firma un patto (non vincolante) con i big tech

Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone alle agenzie federali di sostituire, ove giuridicamente possibile, il termine “intelligenza artificiale” con “Super Intelligenza” (SI) in tutti gli atti, le comunicazioni pubbliche e i siti istituzionali. Il provvedimento assegna all’Assistente presidenziale per la scienza e la tecnologia un termine di 60 giorni per proporre una definizione legislativa del nuovo concetto, con possibili ricadute sulle definizioni giuridiche di IA già vigenti.

Parallelamente, nel corso di un incontro alla Casa Bianca, i vertici delle principali aziende del settore — Sundar Pichai per Google, Dario Amodei per Anthropic, Mark Zuckerberg per Meta, Greg Brockman per OpenAI, Elon Musk per xAI e Jensen Huang per Nvidia, oltre a Microsoft — hanno sottoscritto un accordo volontario, privo di effetti vincolanti sul piano legale, che prevede quattro livelli di controllo sulla sicurezza dei sistemi: monitoraggio interno dei modelli, verifiche da parte di team dedicati, audit esterni indipendenti e supervisione di un comitato di revisione autonomo.

Trump ha definito il patto “moralmente vincolante”, pur ammettendo l’assenza di sanzioni governative in caso di violazione. Il vicepresidente JD Vance ha ribadito la linea dell’amministrazione, contraria alla creazione di un’agenzia di controllo sul modello FDA o FAA, privilegiando un approccio collaborativo con le imprese rispetto alla regolamentazione vincolante, anche per ragioni di competitività verso la Cina.

Posizione isolata quella di Dario Amodei, che aveva proposto un rallentamento dello sviluppo dei sistemi più avanzati per motivi di sicurezza: una richiesta non accolta dal tavolo.

La vicenda segna una netta divaricazione tra l’approccio volontaristico statunitense e il modello vincolante europeo basato sull’AI Act, con conseguenze dirette sulla compliance delle aziende multinazionali operanti su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Da oggi la polizia può usare il riconoscimento facciale in tempo reale: le regole per i penalisti

Da oggi, 30 settembre 2026, è pienamente operativo il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, che recepisce nell’ordinamento italiano l’AI Act europeo per gli usi dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e indagine. Tra le novità di maggiore impatto pratico per l’avvocatura penalista c’è l’introduzione del nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale, che disciplina per la prima volta in modo organico l’identificazione biometrica in tempo reale tramite telecamere connesse a sistemi di intelligenza artificiale.

La norma non apre a un uso generalizzato del riconoscimento facciale: è utilizzabile solo per reati puniti con almeno quattro anni di reclusione, in luoghi determinati come stazioni, aeroporti, aree urbane o grandi eventi, e per finalità specifiche — ricerca di persone scomparse, vittime di tratta, esigenze di sicurezza dello Stato. L’attivazione richiede un’autorizzazione motivata del giudice per le indagini preliminari, con un’area geografica definita dal giudice stesso e una durata massima di sette giorni, rinnovabile. È espressamente vietato lo scraping di dati dal web per alimentare i sistemi, e i dati biometrici raccolti vanno cancellati alla scadenza dell’autorizzazione.

Per le situazioni di urgenza, il decreto prevede una procedura semplificata: pubblico ministero o polizia giudiziaria possono attivare da subito il sistema, ma devono ottenere la convalida del giudice entro 12-48 ore, pena l’inutilizzabilità processuale dei risultati ottenuti. È inoltre imposta in ogni caso una supervisione umana delle operazioni, e alla difesa viene riconosciuto espressamente il diritto di contestare l’affidabilità del sistema utilizzato e le modalità di raccolta dei dati.

Il decreto interviene anche su un piano più generale: introduce il nuovo articolo 437-bis del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni — fino a otto se è messa a rischio la sicurezza dello Stato — l’omissione delle misure di sicurezza obbligatorie sui sistemi di IA ad alto rischio, mentre l’alterazione illecita di tali sistemi può arrivare fino a dieci anni. Sul piano civile, la violazione degli obblighi previsti dall’AI Act genera una presunzione relativa di nesso causale nei giudizi di responsabilità per danni, e la sola certificazione di conformità non esclude automaticamente la responsabilità di chi ha sviluppato o impiegato il sistema.

L’Unione Camere Penali Italiane, pur non opponendosi in linea di principio allo strumento, ha chiesto con forza che i sistemi utilizzati siano trasparenti e ispezionabili, condizione che ritiene indispensabile perché il diritto di difesa riconosciuto dalla norma — contestare l’affidabilità del riconoscimento facciale — non resti solo sulla carta. La novità apre inoltre un fronte di contenzioso tutto nuovo: le regole sull’onere della prova agevolato in sede civile rendono probabile un aumento delle cause per danni da sistemi di IA ad alto rischio, con richieste di accesso alla documentazione tecnica dei sistemi e azioni dirette nei confronti degli assicuratori. Chi ha già sistemi di IA in uso ha un anno di tempo, da oggi, per adeguarsi pienamente ai nuovi obblighi.

OpenAI tratta un round da 30 miliardi di dollari: valutazione a 1.400 miliardi

OpenAI è in trattative per raccogliere almeno 30 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento che valuterebbe la società circa 1.400 miliardi di dollari. L’operazione, descritta come un finanziamento ponte in vista di una futura quotazione in Borsa, arriverebbe a distanza di pochi mesi dal round di marzo 2026, quando l’azienda aveva raccolto 122 miliardi di dollari a una valutazione di 852 miliardi.

Il nuovo round conferma il rinvio dei piani di IPO, inizialmente previsti entro il 2026 e ora attesi per il 2027. Il fondatore e amministratore delegato Sam Altman ha motivato la scelta richiamando le preoccupazioni sulla sicurezza dei modelli più avanzati: “Ritengo inaccettabile correre anche solo un rischio del 10% di uccidere tutti”, ha dichiarato, riferendosi ai possibili rischi sistemici legati allo sviluppo di un’intelligenza artificiale sempre più potente prima di esporre l’azienda alla pressione dei mercati pubblici.

Sul piano industriale, OpenAI riporta una crescita marcata dei ricavi: un aumento del 70% su base annualizzata da luglio, con un fatturato mensile che ad agosto ha raggiunto i 40 miliardi di dollari, trainato in particolare dal riposizionamento strategico sulle capacità di programmazione dei propri modelli. Secondo le fonti citate, gli investitori mostrerebbero forte interesse a entrare nel capitale prima dell’eventuale sbarco in Borsa. Contattata dai giornalisti, OpenAI non ha rilasciato commenti sulle indiscrezioni.

Le principali società di intelligenza artificiale generativa stanno posticipando le quotazioni pubbliche a favore di round privati sempre più ingenti, spostando nel tempo — e non eliminando — gli obblighi di trasparenza verso il mercato e gli investitori istituzionali.

Ottobre da bollino rosso per il fisco: il 16 concentra IVA, F24 e rate del concordato

Il calendario fiscale di ottobre 2026 si concentra in tre date che ogni professionista con partita IVA, avvocati compresi, farebbe bene a segnare fin da subito, perché il grosso degli adempimenti si addensa nella seconda metà del mese.

La prima scadenza è il 15 ottobre, riservata alla fatturazione differita: entro questa data vanno emesse e registrate le fatture relative a cessioni di beni consegnati o spediti nel mese precedente, documentate da DDT o documenti equivalenti, così come quelle per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione e rese nel mese di settembre. Alla stessa data è fissato anche il versamento dell’ottava rata dell’imposta sostitutiva per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026.

Il 16 ottobre è il giorno più denso dell’intero mese. Entro questa data va inviato il modello F24 con il prospetto dei dati aggiuntivi e vanno versate le ritenute operate dai sostituti d’imposta, comprese quelle sui compensi corrisposti ai professionisti. Sempre il 16 ottobre scadono il versamento dell’IVA mensile dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009) e le rate di eventuali rateizzazioni di imposte, la quinta o la quarta a seconda della data della prima rata versata. Per i contribuenti ISA, minimi e forfettari che hanno beneficiato della proroga concessa quest’anno, è inoltre in scadenza la terza o la quarta rata delle imposte dovute.

Chiude il mese, il 31 ottobre, un doppio adempimento più settoriale: la trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS per le importazioni di beni a distanza di valore non superiore a 150 euro, e la presentazione dei dati rilevanti ai fini del nuovo Concordato Preventivo Biennale 2026-2027, che riguarda soggetti agricoli, manifatturieri, dei servizi e, appunto, i professionisti.

Per gli studi legali organizzati in forma di studio associato o con collaboratori a partita IVA, il consiglio pratico è verificare per tempo la propria posizione rispetto al concordato preventivo biennale, che nel giro di poche settimane richiede sia il versamento delle rate residue del biennio in corso, sia l’invio dei dati per l’adesione al biennio successivo: due adempimenti distinti, con scadenze ravvicinate, che si prestano facilmente a essere confusi tra loro.

La corsa ai robot umanoidi è già fuori controllo: tra operai in rivolta e mani che ancora non funzionano

Ci sono due modi per raccontare la rivoluzione dei robot umanoidi in corso in questi mesi. Il primo è quello dei comunicati stampa e delle demo sui social: macchine bipedi che corrono, ballano, piegano magliette, spostano scatoloni in magazzino. Il secondo è quello che emerge quando si guarda ai numeri veri di produzione, alle condizioni con cui questi sistemi vengono addestrati e ai pochi dati indipendenti disponibili sul loro effettivo utilizzo. I due racconti, in questo momento, si assomigliano molto poco.

Il caso più esplicito è quello di Tesla. Optimus, il progetto umanoide dell’azienda di Elon Musk, è passato da poche decine di unità assemblate a settimana nel secondo trimestre 2026 a diverse centinaia ad agosto, con l’obiettivo dichiarato di superare le mille unità settimanali entro fine anno. Fin qui la crescita è reale. Il problema è la distanza tra questo numero e l’ambizione di lungo periodo dichiarata da Musk: ventimila robot a settimana, fino a una capacità produttiva teorica di dieci milioni di unità l’anno nella Gigafactory in Texas.

A frenare la scalata sono soprattutto le mani. Ogni mano e avambraccio di Optimus è composto da oltre cento tra viti e componenti minuscoli, con tolleranze di precisione più strette di qualunque pezzo automobilistico prodotto finora da Tesla: le linee di montaggio automatizzate non riescono ancora ad allineare parti così piccole, e buona parte dell’assemblaggio resta manuale. A questo si aggiungono sensori tattili non ancora affidabili, per cui l’azienda sta sviluppando come soluzione ponte un “guanto sensoriale” sostituibile. Sul fronte software le cose non vanno meglio: secondo quanto riportato, il robot impiega ancora diversi giorni per apprendere un compito elementare, e il suo comportamento resta imprevedibile in qualunque situazione non coperta dalle oltre 500 mila ore di dati di addestramento raccolte finora (che Tesla punta a raddoppiare entro fine anno). Il risultato pratico è che, ad oggi, nessun Optimus sta svolgendo un lavoro produttivo reale: le unità in circolazione servono a testare, raccogliere dati e addestrare se stesse.

Ed è qui che nasce il nodo più delicato, quello umano. Per raccogliere i dati di movimento necessari ad addestrare il software, Tesla ha fatto indossare a lavoratori in Texas e California tute dotate di sensori di motion capture, capaci di registrare ogni gesto compiuto durante mansioni quotidiane. Diversi dipendenti hanno contestato apertamente il programma, facendo notare l’evidente cortocircuito etico: stavano, di fatto, insegnando a una macchina a fare il proprio lavoro, con la prospettiva concreta di essere un giorno sostituiti da quella stessa macchina. Le pressioni sono state sufficienti a spingere l’azienda a rivedere la strategia, spostando parte dell’addestramento verso team dedicati e verso dati raccolti da video piuttosto che dal corpo dei dipendenti. Non è un dettaglio marginale: è la prima volta che la resistenza dei lavoratori incide concretamente sulla tabella di marcia di un progetto di automazione di questa portata.

La corsa è reale, i numeri molto meno

Tesla non è sola in questa partita: anche Toyota, Hyundai e una lunga serie di aziende specializzate, stanno investendo pesantemente nella robotica umanoide. I primi impieghi commerciali sono effettivamente iniziati, soprattutto in ambito logistico: Agility Robotics ha collocato i propri robot Digit nel magazzino di GXO Logistics in Georgia, dove — secondo l’azienda — avrebbero già spostato oltre centomila contenitori. È un dato reale, ma anche un dato parziale: non si sa quante unità Digit siano effettivamente impiegate, con quali turni, né come si confronti la loro produttività con quella di un magazziniere umano.

Ed è proprio guardando all’intero settore che il divario tra narrazione e realtà diventa più netto. Secondo l’International Federation of Robotics, nel 2025 sono stati venduti nel mondo circa settemila robot umanoidi in totale: il primo censimento ufficiale della categoria in tre decenni di rilevazioni IFR. La Cina domina la produzione e le vendite, sostenuta da un ecosistema industriale e da un deciso supporto statale; ma anche lì, quasi tre quarti delle vendite di Unitree — uno dei produttori più attivi — sono finite a sviluppatori software e istituzioni accademiche, non ad aziende che li impiegano per lavorare davvero. Nel settore automobilistico, uno dei più citati come terreno naturale per questi robot, si parla ancora di pilot con numeri a una o due cifre di unità per stabilimento. Gli stessi analisti IFR sintetizzano il problema con una frase che vale come diagnosi per l’intero comparto: la capacità fisica dei robot ha superato di gran lunga la loro affidabilità cognitiva. Sanno muoversi, molto meno spesso sanno lavorare in autonomia in ambienti reali e imprevedibili.

Questo non impedisce alle proiezioni di settore di restare vertiginose: si parla di 90 mila umanoidi venduti entro il 2026 e di 1,2 milioni all’anno entro il 2030. Numeri che, alla luce dei settemila del 2025, richiederebbero un salto di scala che nessun’altra tecnologia hardware ha mai compiuto in tempi altrettanto brevi — automobili e smartphone compresi. Nel frattempo, il mercato più ampio dei robot di servizio professionali (magazzino, pulizia, agricoltura, sanità) cresce in modo assai più solido e meno spettacolare: 200 mila unità vendute nel 2024, +9% sull’anno precedente, con la logistica che da sola ne assorbe oltre 100 mila.

La vera prova, per Tesla come per tutto il settore, non sarà più costruire un robot capace di stupire in una demo di pochi minuti, ma dimostrare che queste macchine possono lavorare per turni interi, per mesi, con costi sostenibili, accanto a persone reali — senza che la complessità tecnologica si trasformi in un nuovo collo di bottiglia operativo, e senza scaricare sui lavoratori, come sta già succedendo, il costo umano di addestrare i propri sostituti.

Il cliente mente sui redditi? L’avvocato non deve fare il detective fiscale

Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito un punto operativo di forte interesse per gli studi che gestiscono pratiche di patrocinio a spese dello Stato: l’avvocato non è tenuto a verificare autonomamente la veridicità delle dichiarazioni reddituali rese dal cliente nell’istanza di ammissione al beneficio.

Il principio è stato affermato con la sentenza CNF n. 160 del 22 aprile 2026, in un procedimento disciplinare nato proprio dalla contestazione a un legale per come aveva gestito la dichiarazione dei redditi allegata a un’istanza di gratuito patrocinio. Il Consiglio ha assolto il professionista, chiarendo che le dichiarazioni inserite nella domanda restano autocertificazioni sottoscritte dal cliente: l’avvocato ne autentica la firma, ma non diventa per questo garante della loro correttezza fiscale.

La decisione distingue con nettezza tra acquisizione delle informazioni e verifica sostanziale. Il difensore deve chiedere al cliente quali siano effettivamente i redditi percepiti e riportarli fedelmente nell’istanza; non deve però condurre un accertamento paragonabile a quello dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, anche perché non dispone dei relativi poteri d’indagine. Il principio vale anche quando l’assistito presenta solo l’ISEE, senza obbligo di dichiarazione dei redditi: in quel caso il professionista deve comunque raccogliere dal cliente gli elementi necessari a compilare correttamente la domanda.

Il CNF affronta anche un secondo profilo, quello della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. presentata insieme all’istanza di patrocinio: la mera coesistenza delle due richieste non configura automaticamente un illecito disciplinare, servendo elementi ulteriori e l’allegazione di una condotta effettivamente fraudolenta.

Per gli studi legali la ricaduta pratica è chiara: conviene documentare le domande poste al cliente e le informazioni da lui fornite, senza però trasformare l’istruttoria in un controllo fiscale che l’ordinamento non attribuisce alla professione forense.

Finta email ACI sul bollo auto: con 16 euro di “sblocco” ti rubano la carta di credito

È in corso una campagna di phishing che sfrutta il nome dell’Automobile Club d’Italia per colpire automobilisti in tutta Italia, facendo leva sulla paura di sanzioni per il bollo auto non pagato. L’ente ha preso pubblicamente le distanze dall’iniziativa, segnalando l’accaduto alle autorità competenti.

Il raggiro si sviluppa in tre passaggi. Prima arriva un’email che avvisa di un presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, con la minaccia di sanzioni imminenti, e che rimanda a domini contraffatti — tra cui “acitalia.info” e “acitalia.click” — costruiti per imitare graficamente il sito ufficiale. Superato il primo click, il sito chiede di inserire codice fiscale e targa del veicolo, poi indirizzo di residenza e recapito telefonico. Nella fase finale, alla vittima viene richiesto un pagamento di 15,87 euro per lo “sblocco” della posizione, con la richiesta di inserire per intero i dati della carta di pagamento, comprensivi di numero, scadenza e codice di sicurezza.

Le segnalazioni sono state inoltrate al Cert-AgID, la struttura nazionale che si occupa di individuare e richiedere l’oscuramento dei siti utilizzati per queste campagne fraudolente. ACI ha ribadito di non richiedere mai numeri di carte di credito, codici di sicurezza o coordinate bancarie tramite email o SMS, e invita a verificare qualsiasi comunicazione esclusivamente attraverso il portale ufficiale aci.it.

Per gli automobilisti, la raccomandazione pratica è diffidare di ogni sollecito di pagamento ricevuto via email non certificata che richieda l’inserimento diretto dei dati della carta, verificare sempre la reale scadenza del bollo attraverso i canali ufficiali della propria Regione o di ACI, e segnalare i messaggi sospetti senza cliccare sui link contenuti.

Compensi degli avvocati, in arrivo parametri ministeriali ogni due anni e solidarietà nei pagamenti

Tra le disposizioni della riforma dell’ordinamento forense approvata in via definitiva dal Parlamento con la legge 28 luglio 2026 n. 137, ve n’è una destinata a incidere direttamente sulla gestione economica degli studi legali: la revisione della disciplina dei compensi professionali, distinta dalle pur rilevanti novità già introdotte sulle incompatibilità e sulle società tra avvocati.

Il principio di fondo resta quello della libertà di pattuizione tra avvocato e cliente, che la riforma non tocca: il compenso continua a poter essere liberamente concordato, anche con clausole di risultato legate al raggiungimento di obiettivi specifici, purché commisurato “alla quantità e alla qualità della prestazione resa”. La novità di cornice riguarda invece i parametri applicabili in assenza di accordo scritto o in sede di liquidazione giudiziale: la legge delega impone al Ministro della Giustizia di emanare, con cadenza biennale anziché a scadenze indefinite come accaduto finora, un decreto che aggiorni le tabelle di riferimento per il calcolo del compenso, superando la prassi degli aggiornamenti sporadici e spesso in ritardo rispetto all’inflazione e ai mutamenti del mercato legale.

La novità più concreta riguarda però la solidarietà nei pagamenti: nei procedimenti che si concludono con un accordo tra le parti, la legge stabilisce che tutti i soggetti coinvolti nella transazione sono obbligati in solido al pagamento del compenso nei confronti degli avvocati che risultino creditori, salvo diversa intesa esplicita. Si tratta di una tutela pensata per evitare che l’avvocato di una parte resti scoperto quando l’accordo transattivo non disciplina espressamente il riparto delle spese legali, situazione tutt’altro che rara nella prassi delle negoziazioni. Il legislatore delegato è inoltre chiamato a valutare una razionalizzazione dei casi in cui è necessario il parere di congruità dell’ordine di appartenenza, con l’obiettivo dichiarato di agevolare il recupero dei crediti professionali, mentre restano fermi gli obblighi di rimborso delle spese anticipate e di quelle forfetarie.

Va ricordato che si tratta, per ora, di una legge delega: le disposizioni concrete e operative dovranno essere definite dai decreti legislativi attuativi, il cui termine di adozione scade entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, fissata al 16 agosto 2026, quindi entro la metà di febbraio 2027. Fino a quel momento resta in vigore la disciplina attuale, e gli studi legali – specie quelli che gestiscono negoziazioni e accordi transattivi complessi – farebbero bene a seguire da vicino i lavori dei decreti delegati, che definiranno nel dettaglio la portata pratica della solidarietà nei pagamenti e dei nuovi criteri di liquidazione.

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