Il “Tamagotchi” di Zuckerberg che sa i tuoi dati di pagamento: Muse Charm arriva mentre l’IA di Meta è già sotto accusa

Mark Zuckerberg ha presentato ieri – 23 settembre – al Meta Connect 2026 di Menlo Park il Muse Charm, un dispositivo a forma di portachiavi, grande quanto una custodia di AirPods, dotato di schermo touch da circa due pollici, connessione 5G integrata e un avatar animato personalizzabile. Attivato con un tocco su un sensore biometrico, permette di conversare in tempo reale con Muse, l’assistente basato su intelligenza artificiale di Meta, senza bisogno di uno smartphone nelle vicinanze. Il lancio commerciale è previsto per dicembre 2026, prezzo e mercati non sono ancora stati resi noti.

Il dispositivo, che la stampa internazionale ha immediatamente paragonato a un Tamagotchi per l’estetica giocosa e la logica “always-on”, non si limita alla conversazione: accede a calendari, metodi di pagamento e app connesse dell’utente attraverso un ambiente cloud dedicato che Meta chiama Muse Secure VM, ed è pensato per gestire acquisti online, prenotazioni, email, telefonate e persino dispositivi smart della casa e dell’auto.

L’annuncio arriva in un momento delicato per l’affidabilità di Muse sotto il profilo della protezione dei dati. Solo il giorno precedente, secondo quanto ricostruito da fonti interne a Meta, l’azienda ha sospeso un programma pilota in cui operatori umani, i cosiddetti “concierge”, gestivano in prima persona le telefonate che Muse effettuava per conto degli utenti — ad esempio per negoziare bollette — perché gli interlocutori riagganciavano appena scoprivano di parlare con un’intelligenza artificiale. Gli operatori avevano accesso a dati sensibili come credenziali di account e polizze assicurative. Un vicepresidente dell’azienda ha ammesso che il test è partito senza un’informativa adeguata agli utenti.

A questo si aggiunge che Amazon ha bloccato l’accesso di Muse ai propri sistemi per il rischio di utilizzo non autorizzato delle credenziali dei clienti, e che la stessa Meta avverte gli utenti che l’agente “può e continuerà a commettere errori”, raccomandando supervisione umana sulle azioni irreversibili come pagamenti e invio di email.

Il caso Muse Charm condensa in un solo prodotto diversi nodi normativi aperti: gli obblighi di informativa e trasparenza degli articoli 13 e 14 del GDPR quando un sistema presentato come “intelligenza artificiale” viene in realtà gestito, anche solo temporaneamente, da personale umano; la qualificazione di un agente con potere di spesa autonomo alla luce degli obblighi di trasparenza dell’AI Act per i sistemi che interagiscono con le persone fisiche; e la responsabilità contrattuale per gli acquisti o le comunicazioni compiute in autonomia dall’agente, specialmente quando il dispositivo, per il suo design ludico, rischia di intercettare anche un pubblico di minori.

Bollo auto, il paradosso del 2027: meno tasse per il 70% delle auto, riscossione più veloce per chi resta a pagare

Due provvedimenti approvati a distanza di poche settimane disegnano un quadro apparentemente contraddittorio per il bollo auto: da un lato un taglio presentato come storico, dall’altro un inasprimento procedurale della riscossione per chi il tributo continuerà a doverlo versare. Una lettura congiunta dei due testi normativi restituisce la portata reale della riforma per gli automobilisti italiani.

Il decreto-legge 162/2026, approvato lo scorso 17 settembre, esenta dal pagamento del bollo i veicoli con potenza fino a 80 kW (108,7 cavalli), una soglia che copre circa il 70% del parco circolante italiano. Le moto restano esenti senza limiti di potenza. Il risparmio medio stimato è di circa 165 euro a veicolo, per un beneficio complessivo su circa 14 milioni di mezzi e un costo per lo Stato di 2,3 miliardi di euro, coperto con risorse derivanti da economie del PNRR trasferite alle Regioni.

Va però chiarito un punto che la comunicazione istituzionale ha lasciato in ombra: l’esenzione, allo stato attuale, vale solo per il 2027 e non è strutturale, nonostante l’annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di volerla rendere permanente con la prossima Legge di Bilancio, passaggio che a oggi resta politicamente annunciato ma normativamente non ancora scritto. Inoltre chi possiede più veicoli può applicare l’esenzione a uno solo, quello con la potenza più bassa: la seconda auto di famiglia, se sopra gli 80 kW, continua a pagare regolarmente.

Per il restante 30% del parco auto — e per tutti i secondi veicoli esclusi dal beneficio — la riscossione cambia volto dal 1° gennaio 2027. Il decreto legislativo 147/2026, introduce per i tributi regionali e locali, bollo auto compreso, l’accertamento esecutivo: un unico atto che riunisce richiesta di pagamento, intimazione e titolo esecutivo, eliminando il passaggio autonomo della cartella. Decorsi i termini per l’impugnazione senza reazione del contribuente, l’atto diventa automaticamente titolo per la riscossione forzata, con fermo amministrativo del veicolo. Restano esclusi dalla nuova procedura i debiti di importo inferiore a 30 euro.

Non tutto il quadro è peggiorativo per il contribuente: la stessa riforma estende ai tributi locali il ravvedimento operoso “lungo”, già previsto per i tributi erariali, che consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte anche dopo l’avvio di un controllo, purché non sia stato ancora notificato un accertamento formale. E le sanzioni applicabili dopo l’accertamento restano quelle fissate dal Dlgs 87/2024, che nel 2024 le ha già ridotte dal 30 al 25%, con una scala progressiva del ravvedimento che va dallo 0,08% al giorno nei primi 14 giorni di ritardo fino al 3,57% oltre l’anno.

Dunque, chi rientra nell’esenzione 2027, può limitarsi a verificare i requisiti sul proprio veicolo. Chi ne resta escluso, invece, si trova davanti a un sistema di riscossione più rapido e con minori passaggi di garanzia procedurale rispetto al passato, il che rende ancora più conveniente il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso prima che scattino i termini per l’accertamento esecutivo.

Ufficio per il processo, oggi in Consiglio dei Ministri la proroga per 1.257 addetti

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio promuove oggi, 24 settembre, al Consiglio dei Ministri un decreto-legge che proroga fino a dicembre 2026 i 1.257 addetti all’Ufficio per il processo (UPP), il personale reclutato con i fondi del PNRR per affiancare i magistrati nello smaltimento dell’arretrato giudiziario e nella gestione dei procedimenti.

Gli addetti UPP, distribuiti nei principali uffici giudiziari del Paese, hanno contratti in scadenza e la proroga arriva su sollecitazione diretta dei vertici degli uffici giudiziari, preoccupati per l’impatto operativo di una loro uscita non programmata proprio mentre restano aperti i target di riduzione dell’arretrato civile e penale fissati dal PNRR.

Sul piano finanziario, il provvedimento utilizza le risorse residuali ancora disponibili nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, integrate da fondi ulteriori che lo stesso Ministro ha deciso di destinare allo scopo per coprire l’intero periodo fino a fine anno.

La proroga è esplicitamente presentata dal Ministero come misura-ponte: l’obiettivo dichiarato dal Guardasigilli resta la stabilizzazione strutturale di questo personale, da realizzare con la prossima Legge di Bilancio, evitando che allo scadere del PNRR gli uffici giudiziari perdano il supporto amministrativo che negli ultimi anni ha contribuito a ridurre i tempi di definizione dei procedimenti.

Trattandosi di un decreto-legge, il provvedimento entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza; negli ambienti parlamentari di maggioranza la proroga è già stata anticipata come acquisita, ma il percorso di conversione resta da seguire nelle prossime settimane.

La continuità del personale UPP negli uffici giudiziari riduce il rischio di rallentamenti nella trattazione dei procedimenti pendenti fino a fine anno, ma l’incertezza sul “dopo dicembre” resta aperta fino a quando la stabilizzazione non troverà copertura effettiva nella Legge di Bilancio, un passaggio che gli operatori del settore giustizia dovranno monitorare nelle prossime settimane.

Drone misterioso paralizza Berlino-Brandeburgo nella notte dei raid su Kiev

Un velivolo non identificato è stato avvistato ieri sera, 23 settembre, intorno alle 20:00 ora locale sulla pista nord dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER), costringendo le autorità aeroportuali a sospendere le operazioni di volo. Lo scalo è tornato pienamente operativo solo circa 45-50 minuti dopo, con una ripresa graduale che ha comunque generato ritardi a catena sui voli in partenza e in arrivo.

L’episodio si colloca nella stessa notte in cui la Russia ha condotto nuovi raid missilistici su Kiev e Odessa, causando otto morti, proprio nelle ore in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interveniva all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La coincidenza temporale tra i bombardamenti in Ucraina e la comparsa del drone sui cieli tedeschi ha alimentato interrogativi sulla natura dell’episodio, senza che al momento sia stata fornita una rivendicazione o un’identificazione ufficiale del velivolo.

Non si tratta di un caso isolato: secondo i dati riportati, l’aeroporto berlinese ha registrato circa 28 avvistamenti di droni non autorizzati nei soli primi sei mesi del 2026, con sospensioni operative dello scalo in altri 7 casi. Il fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di incursioni di velivoli non identificati sugli spazi aerei di diversi Paesi europei nel corso dell’anno, compresi ripetuti episodi nei cieli degli Stati baltici.

Le autorità tedesche non hanno reso note, al momento della pubblicazione, informazioni su indagini aperte per individuare la provenienza del velivolo né sull’esistenza di collegamenti con altri episodi analoghi registrati in Europa nelle ultime settimane.

Sul piano giuridico, la moltiplicazione di questi episodi sta accelerando il dibattito, anche in sede europea, sull’aggiornamento della normativa in materia di sicurezza degli spazi aerei aeroportuali e sulla responsabilità per i ritardi generati ai passeggeri secondo il regolamento UE 261/2004, oltre che sulle coperture assicurative aeronautiche in caso di sospensioni prolungate del traffico per motivi di sicurezza.

Sentenze pilotate in cambio di mazzette: chieste condanne per quattro avvocati e tre giudici di pace

Si avvia verso le battute finali davanti al Tribunale penale di Roma il processo che vede coinvolti nove imputati — tre giudici di pace, quattro avvocati e due medici — accusati di aver costruito un sistema di sentenze pilotate in cambio di tangenti e regali di lusso. Il pubblico ministero Alessia Natale ha depositato la requisitoria, chiedendo condanne fino a sei anni e otto mesi di reclusione per i responsabili dello schema.

Secondo l’impianto accusatorio, il meccanismo si basava su falsi incidenti stradali, in alcuni casi organizzati “in tandem” tra veicoli complici, con il reclutamento di comparse pagate 150 euro ciascuna per inscenare sinistri mai avvenuti realmente. Le pratiche di risarcimento così generate venivano poi indirizzate verso magistrati onorari compiacenti, che avrebbero garantito esiti favorevoli in cambio di utilità economiche e regali.

L’accusa parla esplicitamente di una “macchina giudiziaria piegata agli interessi della criminalità economica“, con il coinvolgimento di professionisti che avrebbero fornito rispettivamente l’assistenza tecnico-legale e le certificazioni sanitarie necessarie a sostenere le richieste di risarcimento fasulle davanti ai giudici di pace compiacenti.

Il caso riporta al centro dell’attenzione un tema ricorrente per la categoria forense: il rischio reputazionale e disciplinare che colpisce l’intera avvocatura quando un numero limitato di professionisti infedeli viene coinvolto in sistemi di frode assicurativa organizzata. Le assicurazioni RC auto restano tra i settori più esposti a questo tipo di truffe seriali, che generano anche un aumento dei premi a carico degli assicurati onesti.

Per gli studi legali che si occupano di risarcimento danni da sinistri stradali, il procedimento costituisce un precedente rilevante sotto il profilo probatorio: la Procura ha ricostruito lo schema criminale incrociando le posizioni di più imputati e più sinistri, un metodo che le compagnie assicurative e le Procure di altre città potrebbero replicare per individuare pattern simili di frode organizzata.

Da oggi i penalisti tornano ad astenersi: il caso delle intercettazioni ai colloqui in carcere non si è chiuso

Da oggi, 23 settembre, e fino al 29, gli avvocati penalisti italiani si astengono da udienze e da ogni attività giudiziaria in ambito penale, in tutta Italia. È la seconda mobilitazione nazionale dell’anno sullo stesso caso: quello delle intercettazioni dei colloqui tra detenuti e i loro difensori nel carcere di Perugia “Capanne”.

La vicenda era esplosa in primavera, quando si era scoperto che conversazioni riservate tra alcuni detenuti e i rispettivi avvocati erano state captate all’interno dell’istituto penitenziario umbro — violando quella che l’ordinamento considera una garanzia assoluta, non comprimibile nemmeno in carcere: il diritto di parlare liberamente con il proprio difensore senza che nessuno ascolti. Una prima astensione nazionale era già stata proclamata dall’8 al 12 giugno 2026, accompagnata da una manifestazione a Perugia l’11 giugno.

Da allora, secondo l’Unione Camere Penali Italiane (UCPI), non sarebbe arrivata alcuna risposta istituzionale adeguata: un comunicato dell’organismo, datato 7 luglio, parla apertamente di “silenzio delle istituzioni“. Il 1° agosto la Giunta UCPI ha quindi deliberato questa seconda astensione, definita dalle camere penali territoriali “astensione bis”, motivandola non solo con il caso Perugia ma con un più ampio “progressivo arretramento delle garanzie individuali” e con l’emergenza carceri, che resta irrisolta.

I riferimenti normativi richiamati dall’UCPI sono precisi: gli articoli 15 e 24 della Costituzione (libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione; diritto di difesa), gli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e l’articolo 103 del codice di procedura penale, che vieta intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori. Per l’UCPI, il segreto difensivo “non è un privilegio della categoria” ma “una garanzia posta a tutela di ogni cittadino“.

L’adesione è arrivata da camere penali di tutta Italia — da Trento a Rimini, da Cuneo a Caserta — a conferma della dimensione nazionale della protesta. Per gli studi legali, l’astensione comporta il rinvio delle udienze penali fissate nella settimana, con le consuete eccezioni per i procedimenti indifferibili (misure cautelari, direttissime, termini di scadenza della custodia).

Canone Rai, si torna a parlare di taglio: il Senato vota oggi, ma la riduzione è condizionata a trovare i fondi altrove

Torna d’attualità l’ipotesi di un taglio al canone Rai, il contributo per il servizio pubblico radiotelevisivo che nel 2026 ammonta a 90 euro annui, addebitati in dieci rate da 9 euro nelle bollette elettriche da gennaio a ottobre.

Un emendamento alla riforma della governance Rai, presentato dai senatori di Forza Italia Claudio Fazzone e Roberto Rosso, e in votazione oggi, 23 settembre, nell’ottava commissione permanente del Senato, prevede la possibilità di una riduzione del canone. La norma, però, è costruita con una condizione stringente: qualunque “variazione al ribasso del canone” dovrà essere accompagnata da “forme di finanziamento pubblico equivalenti” a copertura del mancato gettito per la Rai — che il diritto europeo, con il Media Freedom Act, impone comunque di dotare di risorse adeguate a garantirne l’indipendenza editoriale.

Il precedente politico non è casuale: gli stessi due relatori, a luglio, avevano soppresso una norma che consentiva al governo di tagliare il canone del 5% per via amministrativa, con Rosso che allora motivava la scelta parlando di necessità di “stabilizzare il finanziamento pubblico” per dare certezza di risorse alla Rai. Il dietrofront arriva nello stesso periodo in cui l’esecutivo valuta la sospensione del bollo auto per le vetture di media cilindrata e per i motocicli — un’altra misura di alleggerimento fiscale che si inserisce nel più ampio negoziato sulla manovra di bilancio 2027.

Le opposizioni, secondo le prime reazioni, leggono l’iniziativa come “una precisa mossa politica“ in vista del prossimo appuntamento elettorale, parlando apertamente di “trucco”: un taglio annunciato ma subordinato a una copertura finanziaria ancora da trovare, che potrebbe quindi non concretizzarsi mai nei fatti.

Per i contribuenti, in ogni caso, per il 2026 nulla cambia: il canone resta fissato a 90 euro. Un’eventuale riduzione richiederebbe comunque il via libera definitivo del Parlamento, i decreti attuativi conseguenti, e — soprattutto — l’individuazione concreta delle risorse sostitutive, passaggio che allo stato resta il vero nodo irrisolto della proposta.

Minigonne in Senato contro Tajani e Vannacci: “La libertà non passa solo dai vestiti”

Un gruppo di senatrici dell’opposizione ha scelto di presentarsi in Aula a Palazzo Madama indossando la minigonna, come forma di protesta politica contro le dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e, successivamente, del generale Roberto Vannacci.

All’origine della vicenda, un intervento di Tajani nel weekend precedente, in cui il vicepremier aveva suggerito una correlazione tra la lunghezza della gonna di una donna e la sua affidabilità, sostenendo — secondo le ricostruzioni — che sia preferibile “sposare una donna meno appariscente”. Le sue parole avevano scatenato una vasta polemica, costringendolo a scusarsi pubblicamente entro 24 ore, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York: “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso da quello che ho detto, ma non ho mai avuto intenzione di offendere le donne.” Le scuse, tuttavia, non hanno incluso una ritrattazione del contenuto delle affermazioni originarie; Tajani si è anzi difeso citando la nomina di due donne ambasciatrici, in Iran e in Afghanistan, un argomento che i critici hanno giudicato riduttivo nei confronti delle due diplomatiche.

A riaccendere la polemica sono state, secondo le opposizioni, dichiarazioni “ancora più vergognose” pronunciate nei giorni successivi dal generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

La protesta in Aula è stata aperta dalla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, che ha dichiarato: “La libertà non passa solo dai vestiti.” Alla mobilitazione hanno aderito, tra le altre, Valeria Valente del Partito Democratico — che ha ricordato come “Tajani dopo 24 ore è stato costretto a scusarsi per le sue parole vergognose. Oggi sono arrivate parole ancora più vergognose da Vannacci” — e Julia Unterberger, presidente del gruppo Autonomie, oltre a senatrici di PD, AVS e M5S.

Sul fronte della maggioranza, sono intervenute in Aula, tra le altre, Stefania Pucciarelli (Lega), Roberto Rosso (Forza Italia) ed Elena Leonardi (Fratelli d’Italia). Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha contestato la tempistica dell’iniziativa, precisando che nessun provvedimento vieta alle donne di vestirsi come preferiscono — un chiarimento che, di fatto, non ha placato le polemiche.

Se un robot fa danni, chi paga? Dal 30 settembre cambiano le regole del processo, non quelle della colpa

Il problema che il decreto prova a risolvere

Chi ha provato a impostare una causa di responsabilità civile per un danno cagionato da un sistema di intelligenza artificiale conosce il problema. Il danneggiato vede solo l’esito — un credito negato, una diagnosi errata, un veicolo che frena nel momento sbagliato, un braccio robotico che urta un operatore, un candidato escluso da una selezione automatizzata — mentre tutto ciò che servirebbe a spiegarlo sta dall’altra parte: i log, i parametri, le scelte di addestramento, le istruzioni date agli operatori. Con le regole ordinarie sulla prova, quel deficit informativo si traduce quasi sempre in un rigetto per mancata dimostrazione del nesso causale.

L’Unione europea aveva tentato di affrontare il tema con una direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, proposta nel 2022 e poi ritirata dalla Commissione nel 2025. Il legislatore italiano ha deciso di non attendere: con il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre, ha trasferito nell’ordinamento interno alcune delle soluzioni di quel progetto abbandonato, inserendole in un testo che si occupa prevalentemente di tutt’altro: l’uso dell’IA da parte delle forze di polizia e un nuovo reato nel codice penale (il nuovo art. 437-bis c.p., omissione di misure di sicurezza su sistemi IA ad alto rischio, con pena da 1 a 5 anni, fino a 8 se è messa in pericolo la sicurezza pubblica e fino a 10 in caso di manomissione del sistema; è prevista anche la responsabilità dell’ente ex art. 25-vicies d.lgs. 231/2001).

Chi risponde davvero, se il “colpevole” è un algoritmo

Qui va sciolto un equivoco frequente: il decreto non crea un regime autonomo di responsabilità per l’intelligenza artificiale. La regola su chi deve pagare resta quella del codice civile, applicata caso per caso:

— se il danno nasce da un difetto del sistema (un errore di progettazione, un addestramento carente), risponde il produttore secondo le regole sulla responsabilità da prodotto difettoso, destinate peraltro ad allargarsi con il recepimento — ancora in corso — della nuova direttiva UE sui prodotti difettosi, che include esplicitamente software e sistemi di IA tra i “prodotti”;

— se il danno nasce dall’uso che ne fa chi lo gestisce (un ospedale, un’azienda di logistica, un comune che impiega un sistema di videosorveglianza predittiva), può operare la responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.) o per le cose in custodia (art. 2051 c.c.), applicate per analogia ai sistemi autonomi;

— resta sempre possibile la responsabilità per colpa di chi ha programmato, integrato o supervisionato male il sistema.

Il d.lgs. 160/2026 lascia intatta questa mappa. Ciò che cambia è come si arriva a dimostrarla.

Cosa cambia in concreto: prova, presunzione, assicuratore

Le regole civilistiche sono contenute negli artt. 16-20 del decreto (Titolo II, Capo II) e valgono per ogni azione risarcitoria, contrattuale o extracontrattuale, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di IA:

L’ordine di esibizione (art. 17). Se la domanda del danneggiato è verosimile, il giudice può ordinare l’esibizione di registri, documentazione sulla gestione dei rischi, documentazione tecnica e parametri della supervisione umana. Se la controparte non ottempera, il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato: un deterrente concreto contro chi conta sull’opacità del sistema.

La presunzione del nesso causale (art. 18). Quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo previsto dall’AI Act, il nesso tra violazione e danno si presume, salvo prova contraria. È il cuore della riforma: sposta l’onere della prova su chi ha in mano i dati.

La certificazione non salva (art. 19). La conformità al regolamento europeo, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità: avere il bollino non basta a escludere la colpa.

L’azione diretta contro l’assicuratore (art. 20). Il danneggiato può citare direttamente l’assicuratore della responsabilità civile del convenuto, nei limiti del massimale, con il responsabile come litisconsorte necessario. A differenza della RC auto, però, le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro restano opponibili al danneggiato: un limite pratico da tenere presente prima di contare su questa via.

Il foro del danneggiato (art. 16, comma 4). La persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale può citare anche davanti al giudice della propria residenza o del proprio domicilio — una facilitazione pensata per il consumatore contro l’azienda tecnologicamente più forte.

In pratica

Per chi agisce: la strada resta lunga — il decreto non inverte l’onere della prova sulla colpa, solo su una parte del nesso causale, e solo per le violazioni dell’AI Act già in vigore — ma per la prima volta un giudice può obbligare la controparte ad aprire i log.

Per chi si difende — aziende, ospedali, studi professionali che impiegano sistemi di IA —, tre cose diventano da subito operative: tenere una documentazione tecnica e di gestione del rischio effettivamente esibibile, non solo formale; verificare che la polizza RC copra esplicitamente i danni da sistemi di IA e non contenga esclusioni che diventerebbero opponibili in giudizio ex art. 20; e ricordare che la certificazione di conformità, da sola, non è più uno scudo sufficiente.

Avvocati italiani 2026: più redditi, più intelligenza artificiale, e una riforma ancora da scrivere

Chi sono, oggi, gli avvocati italiani

Secondo il Rapporto Censis-Cassa Forense 2026, gli iscritti alla Cassa Forense sono 228.641, di cui 211.464 attivi e 17.177 pensionati. L’età media è salita a 49,5 anni, oltre cinque anni in più rispetto a un decennio fa: un dato che segnala un ricambio generazionale rallentato. Le donne rappresentano il 46,6% del totale degli iscritti.

Sul piano reddituale, il volume d’affari complessivo della categoria supera i 16 miliardi di euro, mentre il reddito Irpef aggregato dichiarato per il 2024 è di 11,2 miliardi di euro, in crescita del 7,1% rispetto all’anno precedente. Il reddito medio individuale è salito a 51.912 euro, con un incremento dell’8,9%. Dietro la media, però, resta un divario di genere marcato: gli uomini dichiarano in media 67.959 euro, le donne 33.829 — meno della metà.

Tra gli avvocati under 40, solo il 42,4% esercita in uno studio autonomo, e il 30,3% ha preso in considerazione l’ipotesi di lasciare la professione, per ragioni prevalentemente economiche. La quota di chi definisce “molto critica” la propria situazione professionale è comunque scesa al 18,4%, il valore più basso dell’ultimo decennio.

La fotografia complessiva, insomma, è quella di una professione che cresce nei numeri aggregati ma resta segnata da diseguaglianze strutturali — di genere, di generazione, di accesso al mercato.

L’intelligenza artificiale entra nello studio legale

Il dato più significativo del rapporto riguarda proprio l’IA: la quota di avvocati che dichiara di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro è passata dal 27,5% al 55,3% in un solo anno. Tra gli under 40 l’adozione arriva al 70,3%. Gli usi prevalenti restano la ricerca giuridica, la gestione documentale e il supporto organizzativo dello studio — non, almeno per ora, la redazione autonoma di atti processuali, un uso che la giurisprudenza ha già sanzionato quando privo di verifica umana. È un’accelerazione che nessun altro indicatore del rapporto avvicina per velocità, e che ridisegna in tempo reale il modo in cui gli studi — soprattutto quelli più giovani — organizzano il lavoro quotidiano.

La riforma dell’ordinamento forense: dove siamo

Il 22 luglio 2026 il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge delega di riforma dell’ordinamento forense (disegno di legge n. 1917), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto (legge n. 137/2026). Il governo ha sei mesi di tempo — quindi fino a fine gennaio 2027 — per adottare i decreti legislativi attuativi. Ad oggi quei decreti non sono ancora stati scritti: la partita più importante, quella che deciderà l’impatto reale della riforma, si gioca proprio in queste settimane.

I punti principali della delega: reintroduzione del giuramento dell’avvocato (abolito nel 2012); segreto professionale qualificato come “inviolabile e indisponibile”; ampliamento delle attività riservate (negoziazione assistita, mediazione); nuove regole sulle società tra avvocati con soci di capitale, che dovranno comunque mantenere almeno due terzi di capitale e diritti di voto in mano ai soci professionisti; revisione dell’esame di Stato, con due prove scritte e una prova orale pratica; limite di tre mandati per i membri degli organi di governance forense.

Sul fronte compensi, la delega conferma la libertà di pattuizione tra avvocato e cliente, purché “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto”, mantenendo però l’obbligo di preventivo scritto e l’applicazione dei parametri ministeriali in assenza di accordo formalizzato. Resta vietato il patto di quota lite in senso assoluto.

Come osservano i primi commenti alla norma, il voto definitivo “non è il punto di arrivo” ma segna l’inizio della fase più delicata: gli effetti concreti della riforma — sulla concorrenza tra studi, sull’accesso dei più giovani, sulla tenuta del segreto professionale — dipenderanno dal contenuto dei decreti attuativi, ancora da scrivere. È in questa fase, tra l’altro, che si inseriscono i due dati sopra: una professione che invecchia e fatica a rinnovarsi, ma che nello stesso anno ha più che raddoppiato l’uso di strumenti di IA, è anche il terreno concreto su cui la riforma — in materia di società tra avvocati, accesso alla professione, tutela del segreto — dovrà misurarsi.

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