Portale PCT in tilt: la Cassazione salva l’appello depositato su carta dal pubblico ministero

Un guasto al sistema centrale del processo telematico penale e un appello depositato su carta per rispettare il termine: da questa vicenda nasce la sentenza n. 36349/2026 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata nelle scorse ore, che torna a occuparsi dei rapporti tra deposito telematico obbligatorio e malfunzionamenti del sistema.

Il caso riguarda un processo per scambio elettorale politico-mafioso, conclusosi in primo grado con l’assoluzione di diversi imputati. Il pubblico ministero, impossibilitato a depositare l’appello per via telematica a causa di problemi di connessione e di un guasto del sistema centrale, aveva proceduto al deposito cartaceo. Il dirigente dell’ufficio giudiziario aveva certificato il blocco dell’applicativo informatico, autorizzando il deposito su carta per non pregiudicare il rispetto dei termini processuali, come previsto dall’articolo 175-bis del Codice di procedura penale, che consente la certificazione del malfunzionamento sia da parte del Ministero attraverso il portale dei servizi telematici, sia da parte del dirigente dell’ufficio.

La Corte d’appello aveva però dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che il certificato del dirigente, pur descrivendo un guasto generale dei server, non menzionasse espressamente gli “atti di appello” tra i documenti per cui era ammesso il deposito cartaceo.

La Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo che il certificato di malfunzionamento deve limitarsi ad attestare che il sistema è inattivo per ragioni indipendenti dalla volontà dell’utente, senza che la legge richieda un elenco specifico degli atti ammessi al deposito alternativo. Il principio di fondo, richiamato dalla Corte, è quello della tipicità delle sanzioni processuali: i giudici di merito non possono introdurre cause di inammissibilità che la norma non prevede espressamente.

Per gli avvocati e per il personale degli studi legali che gestiscono depositi telematici, la pronuncia offre una garanzia pratica non da poco: in caso di malfunzionamento certificato del portale, il deposito cartaceo resta valido anche se il certificato del dirigente dell’ufficio non specifica nominalmente ogni tipologia di atto, riducendo il rischio di vedersi dichiarare inammissibile un atto depositato in emergenza per causa di forza maggiore tecnica.

Quando la lite in famiglia diventa reato di maltrattamenti?

È una delle domande più delicate del diritto di famiglia applicato al penale: dove finisce il litigio, anche acceso, tra coniugi o conviventi, e dove inizia il reato di maltrattamenti? Una pronuncia della Corte di Cassazione, depositata l’8 ottobre 2026, prova a fissare un criterio distintivo più netto.

Con la sentenza n. 35623/2026, la Terza Sezione penale ha stabilito che possono considerarsi espressione di “litigiosità familiare”, e quindi penalmente irrilevanti, le condotte tra le parti che si confrontano su un piano paritario, anche in modo veemente, a condizione che ciascuna riconosca all’altra il diritto di esprimere il proprio punto di vista. La veemenza del confronto, da sola, non è dunque sufficiente a integrare il reato.

Dalla pronuncia emergono due elementi distintivi. Il primo è la parità dei soggetti coinvolti: il confronto deve avvenire senza che una delle parti domini sistematicamente l’altra. Il secondo è il reciproco riconoscimento del diritto di parola: ciascuno deve ammettere che l’altro possa esprimere la propria opinione, anche quando non la condivide.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’articolo 572 del Codice penale, torna invece configurabile quando una delle parti impedisce all’altra, attraverso condotte violente o offensive reiterate nel tempo, di esternare il proprio autonomo pensiero. Il discrimine, secondo la Cassazione, sta quindi nell’effetto di sopraffazione e nella compressione della libertà di espressione di chi subisce la condotta, non nel tono acceso che una lite familiare può assumere occasionalmente.

Per gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e di penale, il principio offre un parametro utile nella fase di valutazione preliminare di una querela o di una costituzione di parte civile: va ricostruita non solo la gravità dei singoli episodi, ma la dinamica relazionale complessiva tra le parti, verificando se sussista una posizione di sopraffazione stabile oppure un conflitto, per quanto intenso, condotto su un piano di sostanziale parità.

Il razzo su quattro ruote: Musk presenta la nuova Roadster e la fa “volare” davanti al pubblico

Dopo quasi un decennio di annunci e rinvii, giovedì 15 ottobre in serata Tesla ha finalmente presentato dal vivo, vicino a Waco, in Texas, la nuova generazione della Roadster, erede della vettura mostrata per la prima volta nel 2017.

Nella versione di punta, denominata Rocket, la vettura monta propulsori a gas freddo derivati dalla tecnologia SpaceX, posizionati lungo il perimetro della carrozzeria e capaci di generare spinta verticale, laterale e rotazionale, insieme a un sistema di ventole per l’effetto suolo. Durante la dimostrazione, l’auto si è sollevata brevemente da terra, ha eseguito una rotazione ed è “atterrata” di nuovo sull’asfalto davanti al pubblico presente.

“Well, it worked” (“Ebbene, ha funzionato”), ha commentato Musk subito dopo, precisando che la funzione non è pensata per un utilizzo di sicurezza quotidiano. Per la versione Rocket, Tesla dichiara uno 0-100 km/h in 0,81 secondi; la versione Thrust, priva dei propulsori perimetrali ma dotata di getti posteriori a gas freddo, scende comunque sotto i 0,9 secondi.

Le prenotazioni per la versione Performance richiedono una caparra di 50mila dollari, quelle per la Thrust 250mila dollari, mentre la Rocket sarà riservata su invito, con criteri di selezione dei clienti non ancora resi noti. L’avvio della produzione, secondo quanto dichiarato dall’azienda, è fissato nello stabilimento Giga Texas per il 2028, undici anni dopo la presentazione del concept originale.

L’evento, trasmesso in diretta e rilanciato sugli account social legati a Musk e Tesla, arriva in una settimana in cui l’imprenditore è stato comunque al centro delle cronache anche per le sue prese di posizione su X relative alla crisi in Ucraina e ai limiti imposti al servizio satellitare Starlink, a conferma di quanto le sue dichiarazioni pubbliche continuino a generare un’eco mediatica immediata.

Al di là della spettacolarizzazione, l’operazione segna l’ennesimo intreccio tra le aziende del gruppo Musk, con tecnologie aerospaziali trasferite al settore automotive: un modello di cross-fertilizzazione industriale che interessa sempre più anche consulenti legali impegnati su proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico tra società collegate.

https://x.com/Tesla/status/2110913438293647789?s=20

Avvocati costretti a “notificare a se stessi”: la protesta delle Camere Penali dilaga da Nordio a tutta Italia

Il nodo è esploso su due fronti quasi in contemporanea. Il 10 ottobre 2026 il Coordinamento regionale delle Camere Penali calabresi ha scritto al ministro della Giustizia Carlo Nordio; cinque giorni dopo, il 15 ottobre, è arrivata anche la lettera aperta del presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, l’avvocato Francesco Petrelli. Al centro di entrambe le proteste, la stessa circolare ministeriale.

La circolare del Ministero della Giustizia n. DAG.25/07/2026.0153182.U, inviata agli uffici giudiziari lo scorso luglio, offre un’interpretazione restrittiva dei termini per opporsi ai decreti di pagamento dei compensi per la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 149/2022 (riforma Cartabia) all’articolo 170 del Dpr 115/2002.

Secondo quanto denunciato dal Coordinamento calabrese, alcuni uffici giudiziari condizionano ora il pagamento del compenso al decorrere di sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione, oppure alla previa notifica del provvedimento, a spese del difensore, a tutte le parti interessate. L’esempio paradossale portato dalle Camere Penali calabresi riguarda il difensore di un imputato irreperibile, che si troverebbe costretto a notificare il decreto “persino a se stesso” pur di sbloccare il pagamento.

“Non è accettabile che l’avvocato, per ottenere il pagamento del proprio compenso, debba trasformarsi in notificatore,” si legge nella lettera firmata dai presidenti delle Camere Penali di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Crotone, Locri, Palmi, Paola, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia, oltre che dal coordinatore Giuseppe Milicia. “Non c’è più spazio per rinvii,” aggiunge la nota, definendo “cronici” i ritardi nei pagamenti e denunciando che i legali devono anticipare di tasca propria i costi del lavoro svolto, in alcuni casi per mesi se non anni.

La lettera dell’UCPI, datata Roma 15 ottobre, rilancia la stessa questione su scala nazionale, ricordando che l’Unione aveva già censurato l’interpretazione ministeriale in una nota del 17 settembre 2026, proponendo una modifica legislativa: considerare come notifica la comunicazione del decreto effettuata dalla cancelleria a tutte le parti, oppure la sua lettura o il deposito contestuale al provvedimento che chiude la fase o il grado di giudizio.

Entrambi i documenti collegano la vicenda al diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione: l’accumulo di adempimenti burocratici e ritardi rischia di scoraggiare gli avvocati dall’accettare incarichi di difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, con un effetto particolarmente pesante nei territori, come la Calabria, dove l’accesso alla giustizia per i soggetti più fragili dipende in larga parte da questi strumenti.

Le Camere Penali chiedono dunque a Nordio un chiarimento urgente che escluda un obbligo generale di notifica a carico del difensore, un intervento normativo rapido sulla base della proposta UCPI e l’apertura di un tavolo di confronto con la rappresentanza forense per affrontare l’emergenza dei pagamenti e trovare soluzioni strutturali.

Sorpasso Gemini: il chatbot di Google supera ChatGPT su mobile in Italia

A luglio 2024 ChatGPT contava 3,1 milioni di utenti mensili italiani. Due anni dopo la cifra è più che triplicata, arrivando a 9,625 milioni. Nello stesso arco di tempo, Gemini è passato da 858mila a 9,374 milioni di utenti, quasi undici volte il valore di partenza: un recupero che porta oggi le due app a un soffio l’una dall’altra, secondo i dati dell’Osservatorio di intelligenza artificiale curato da Vincenzo Cosenza sulla base delle rilevazioni Audicom relative agli italiani fra 18 e 74 anni.

Le dinamiche di crescita dei due servizi raccontano però una storia diversa. ChatGPT ha guadagnato 5,9 milioni di utenti fra luglio 2024 e luglio 2025, ma solo 617mila nei dodici mesi successivi: un netto rallentamento. Gemini ha fatto il percorso inverso, prima con un incremento di 2,9 milioni e poi con un’accelerazione a 5,6 milioni. Secondo Cosenza, il rallentamento di ChatGPT va letto in una fase di competizione molto aspra, sia sul fronte delle nuove funzioni sia su quello dell’attenzione mediatica.

Sul mobile, Gemini ha superato ChatGPT a partire da giugno 2026, con 7,578 milioni di utenti contro i 7,125 milioni di OpenAI. Cosenza attribuisce questo sorpasso alla forza dell’ecosistema Google, che integra l’assistente in Android e nelle app già presenti sugli smartphone. Sui computer, invece, è ChatGPT a mantenere il vantaggio, con 3,189 milioni di utenti contro 2,399 milioni per Gemini.

Nel frattempo cresce anche Claude di Anthropic, che in pochi mesi è passato da poche centinaia di migliaia di utenti a oltre un milione e mezzo, risultando l’assistente più popolare tra i giovanissimi italiani. Sullo sfondo resta il caso di Character.AI, piattaforma di chatbot finita sotto la lente del Garante Privacy per la tutela dei minori e dichiarata fallita nelle scorse settimane.

Per gli studi legali il dato conferma quanto l’uso degli assistenti AI generativi si stia ormai diffondendo in modo trasversale fra le diverse fasce d’età anche in Italia, un trend che rende sempre più urgente l’adeguamento interno alle regole dell’AI Act sull’uso professionale di questi strumenti e sulla responsabilità per gli output generati.

“123456”: la password che ha esposto i dati di 8,8 milioni di persone

Una violazione su larga scala colpisce il registro anagrafico nazionale danese (CPR), con l’esposizione dei dati di circa 8,8 milioni di persone: 5,5 milioni di cittadini viventi e 3,3 milioni di deceduti, in un Paese che conta circa 5,9 milioni di abitanti. Al centro della vicenda una piccola società con sede a Odense, Pays ApS, abilitata a interrogare il CPR per servizi di verifica anagrafica e titolare di soli due dipendenti registrati.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano danese Politiken, l’autore dell’intrusione avrebbe sfruttato almeno tre account della società — uno con privilegi di amministratore — protetti dalla password “123456”. Il punto di accesso iniziale sarebbe stata una credenziale trapelata, appartenuta a un ex dipendente di un’altra piccola azienda danese. Le autorità hanno confermato l’abuso dell’accesso legittimo al sistema, senza però validare ufficialmente il dettaglio sulla password.

Tra il 10 e il 20 settembre sono partite circa 14 milioni di interrogazioni automatizzate verso il CPR, per un accesso continuativo di 21 giorni e 17 ore. L’allarme è scattato il 2 ottobre, quando il ministero competente ha rilevato una fattura anomala legata al volume fuori scala delle richieste; l’amministrazione del registro ha reso pubblica la violazione il 5 ottobre.

Due esperti consultati da Politiken hanno rilevato che lo script usato per l’estrazione dei dati, lungo oltre 40.000 caratteri, porta tracce di generazione tramite intelligenza artificiale — un dettaglio che apre interrogativi sull’uso di strumenti di IA generativa per automatizzare attacchi su sistemi con credenziali deboli.

Per gli operatori che in Italia trattano dati pubblici o gestiscono accessi a banche dati sensibili per conto di terzi, il caso danese è un promemoria diretto: la responsabilità del titolare del trattamento non si esaurisce nella formale abilitazione all’accesso, ma richiede verifiche effettive su policy di autenticazione, anche per fornitori di piccolissime dimensioni.

Broker della cocaina, la Cassazione rende definitive dieci condanne

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla difesa, rendendo definitive dieci condanne nell’ambito dell’operazione “Due Torri” della Dda di Bologna, avviata il 2 agosto 2011 contro l’organizzazione dedita al narcotraffico internazionale facente capo a Francesco Ventrici, 54 anni, di San Calogero (Vibo Valentia).

Ventrici, già coinvolto nella precedente operazione “Decollo” della Dda di Catanzaro nel 2004, si era poi trasferito a Bologna proseguendo l’attività. Per lui la condanna definitiva è di 23 anni. Tra gli altri condannati figurano il nipote Italo Iannello (10 anni), il cognato Angelo Mercuri (10 anni e 6 mesi), e i cittadini stranieri Raul Isaza Cano, colombiano (10 anni), e Mari Vincent, svizzero (10 anni e 6 mesi).

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’organizzazione aveva tentato di importare 1.500 chili di cocaina dall’Ecuador verso l’Emilia-Romagna transitando per Lubiana, operazione poi fallita, oltre a un carico di 1.000 chili di marijuana dall’Albania. Gli incontri per organizzare l’acquisto si sarebbero svolti nella villa di Ventrici a Bentivoglio, nel Bolognese, con una spesa preliminare stimata in circa 2,5 milioni di euro, movimentata — secondo quanto riferito dalla Dea — attraverso una banca slovena.

I giudici di merito avevano già escluso che si trattasse di un’operazione isolata, qualificando il gruppo come “una vera e propria associazione per delinquere” dedita al narcotraffico internazionale su base stabile, attiva tra luglio 2010 e gennaio 2011, con 14 arresti eseguiti tra Italia, Austria e Spagna.

La decisione chiude definitivamente la possibilità di ulteriori impugnazioni di merito, confermando l’impianto accusatorio costruito sulle intercettazioni e sui movimenti bancari internazionali documentati dalla Dda di Bologna.

Crediti da gratuito patrocinio, ultime due settimane per la compensazione

Resta aperta fino al 31 ottobre la finestra per compensare i crediti da patrocinio a spese dello Stato con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense. Un meccanismo che dal 2023 permette agli avvocati di trasformare in liquidità, in tempi più rapidi rispetto a quelli ordinari di pagamento del Ministero della Giustizia, somme altrimenti bloccate per mesi.

La possibilità riguarda i crediti per spese, diritti e onorari maturati e non ancora saldati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 82 e seguenti del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). È stata introdotta dall’art. 1, comma 860, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’art. 1, comma 778, della legge 208/2015. La compensazione si estende, oltre che ai contributi previdenziali, a ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, ed è ammessa anche per gli avvocati che esercitano in forma associata.

Dal punto di vista operativo, la procedura si avvia quando nello SPEdiGIUS — che dal 1° luglio 2026 ha sostituito il SIAMM — la fattura emessa per l’attività di patrocinio risulta “Lordo Esecutivo”. La fattura va poi inserita nella piattaforma crediti commerciali (PCC) gestita dal MEF. Una volta ammessa, non può più essere richiesto il pagamento diretto, e la compensazione si effettua esclusivamente tramite F24 Web, con accesso a Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni e in momenti diversi dell’anno. L’importo disponibile corrisponde al totale della fattura, senza la ritenuta d’acconto del 20%.

Due gli avvertimenti pratici: va evitato l’inserimento delle fatture elettroniche a ridosso della scadenza della finestra, perché la sincronizzazione tra i sistemi richiede 24-48 ore; e il requisito di ammissione — fattura non pagata nemmeno in parte — deve restare valido anche dopo l’ammissione in compensazione.

Dal 2023 la misura ha permesso a diecimila avvocati circa di monetizzare crediti per decine di milioni di euro complessivi, segno di una domanda diffusa tra i professionisti per accelerare l’incasso dei compensi dovuti dallo Stato.

L’IA entra nel radar dei controlli finanziari: 12 regole per governare i rischi

L’adozione dell’intelligenza artificiale non è più soltanto una questione di efficienza tecnologica. Diventa sempre più centrale anche per la governance, la responsabilità organizzativa e la gestione dei rischi degli operatori finanziari. Il 14 ottobre 2026 il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato il rapporto definitivo “Sound Practices for Responsible Adoption of Artificial Intelligence (AI)”, frutto di un percorso avviato con la consultazione pubblica del giugno 2026.

Il documento individua 12 pratiche di riferimento per aiutare le istituzioni finanziarie a utilizzare l’IA senza compromettere la resilienza dei propri sistemi. Il FSB ha pubblicato contestualmente anche una sintesi delle osservazioni raccolte durante la consultazione, oltre a un rapporto di accompagnamento sui principi per la modernizzazione regolamentare e di vigilanza.

Il rapporto affronta l’intero ciclo di vita dell’IA, dalla progettazione all’impiego operativo, richiamando l’importanza di una governance estesa a tutta l’organizzazione, di una gestione strutturata dei rischi e di adeguati meccanismi di controllo interno. L’obiettivo dichiarato è consentire l’innovazione mantenendo sotto osservazione le vulnerabilità che possono emergere dall’introduzione di sistemi automatizzati nei processi decisionali finanziari.

Il FSB incoraggia in particolare i consigli di amministrazione e il senior management delle banche e degli intermediari a utilizzare queste indicazioni per sviluppare o aggiornare i rispettivi modelli di governance, gestione dei rischi e controllo. Il documento promuove inoltre il coordinamento tra istituzioni finanziarie, autorità di vigilanza nazionali e altri soggetti interessati, anche a livello internazionale, in coerenza con il lavoro più ampio del FSB su IA e stablecoin illustrato dal suo presidente nella lettera ai ministri finanziari del G20 di questo mese.

L’uso di strumenti generativi per analizzare documenti, preparare bozze e trattare informazioni riservate rende essenziale definire procedure interne, responsabilità e verifiche umane. Le indicazioni del FSB non costituiscono obblighi professionali diretti per gli avvocati, ma offrono un parametro di riferimento utile anche fuori dal perimetro bancario, specie per chi assiste clienti vigilati o redige policy interne sull’uso dell’IA.

Sentenze in vendita a Lecce: un avvocato tra i sei indagati

Un’inchiesta della Procura di Potenza sconvolge il tribunale di Lecce. Sei persone risultano indagate, tra cui un ex vice procuratore onorario, identificato dalle cronache locali con il cognome Zito, e un avvocato del foro salentino. L’accusa ipotizza che decisioni giudiziarie e atti amministrativi siano stati condizionati in cambio di denaro.

L’indagine nasce da un filone della Guardia di Finanza di Lecce su presunto riciclaggio e trasferimento all’estero di capitali di provenienza illecita. Dagli approfondimenti sarebbero emersi contatti tra gli indagati e soggetti vicini alla criminalità organizzata, alcuni dei quali avrebbero chiesto di sapere se fossero a loro volta sottoposti a indagini.

Le indagini preliminari risultano concluse. La Procura di Potenza, competente per i reati che coinvolgono magistrati del distretto di Lecce, ha chiesto la custodia cautelare in carcere per due dei sei indagati e gli arresti domiciliari per gli altri quattro. Si tratta per ora di richieste all’esame del giudice per le indagini preliminari, non di misure già eseguite.

Per l’avvocatura pugliese la vicenda riapre il tema della fiducia nei rapporti tra professione forense e organi giudicanti onorari, già sotto osservazione dopo altri casi emersi negli ultimi anni in Puglia su incarichi e provvedimenti pilotati. Gli ordini forensi locali non hanno ancora diffuso una nota ufficiale sulla vicenda.

La vicenda comporta verifiche sugli eventuali conflitti di interesse nei fascicoli trattati dall’ex vice procuratore onorario coinvolto e sulla tenuta degli atti emessi nel periodo sotto inchiesta: un capitolo che si aggiunge ai casi già emersi sulla corruzione in atti giudiziari nei tribunali della regione.

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