Caccia italiani in volo nella notte: così è stato abbattuto il drone Shahed nei cieli della Lituania

Un drone Shahed è entrato nello spazio aereo della Lituania nel cuore della notte tra il 14 e 15 settembre, senza alcuna autorizzazione e con una traiettoria diretta verso ovest. A bordo, secondo le informazioni disponibili, era presente un ordigno esplosivo. Ancora da chiarire, invece, l’esatta provenienza del velivolo: l’ipotesi è che possa trattarsi di un drone russo oppure bielorusso.

L’allarme è scattato quando i sistemi di sorveglianza della NATO hanno rilevato la presenza del velivolo non identificato. La segnalazione è stata gestita dal Combined Air Operations Centre (CAOC) di Uedem, in Germania, il centro responsabile del comando e controllo delle operazioni aeree alleate nell’area settentrionale del dispositivo NATO.

La catena di comando ha attivato immediatamente gli assetti disponibili. Dalla Baltic Task Force della NATO, impegnata nella missione di Air Policing nei Paesi baltici, sono decollati due Eurofighter italiani. I caccia hanno ricevuto l’ordine di intercettare il drone e hanno seguito le coordinate trasmesse dal sistema di sorveglianza e controllo.

Dall’allarme alla neutralizzazione sono trascorsi circa venti minuti. I due Eurofighter hanno raggiunto il velivolo, ne hanno verificato la natura e hanno proceduto all’abbattimento. L’operazione si è conclusa prima che il drone potesse proseguire ulteriormente la propria rotta verso ovest.

La presenza di un ordigno esplosivo rende l’episodio particolarmente delicato. Non si è trattato soltanto di un oggetto volante entrato senza autorizzazione nello spazio aereo di un Paese NATO, ma di un velivolo potenzialmente armato. Saranno quindi fondamentali l’analisi dei resti e la ricostruzione della traiettoria per stabilire origine, modalità di ingresso e obiettivo del drone.

L’incidente conferma inoltre il livello di attenzione mantenuto dalla NATO sul fianco orientale dell’Alleanza. La presenza permanente di sistemi radar, centri di comando e caccia pronti al decollo permette di trasformare rapidamente un rilevamento radar in un’operazione di intercettazione.

Per l’Italia, l’episodio mette in evidenza il ruolo operativo degli Eurofighter impegnati nella Baltic Air Policing. Un’allerta proveniente dal sistema di sorveglianza NATO ha portato, nel giro di pochi minuti, al decollo di due caccia italiani e alla neutralizzazione di una minaccia potenzialmente esplosiva nei cieli di un Paese alleato.

Ricusazione, il CNF stringe le regole: sette giorni per contestare il giudice disciplinare

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il 16 settembre una serie di massime relative alla sentenza n. 285 del 2 luglio 2026, fissando indicazioni operative importanti per i procedimenti disciplinari degli avvocati. Il provvedimento affronta diversi profili della ricusazione nel sistema disciplinare forense.

Il primo punto riguarda il termine per proporre la ricusazione. L’istanza deve essere presentata prima della decisione o, al più tardi, prima dell’inizio della trattazione o discussione. Il riferimento normativo è l’art. 52, comma 2, c.p.c., mentre l’art. 7 del Regolamento CNF n. 2/2014 stabilisce inoltre il termine di sette giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione. Il CNF precisa anche che la ricusazione non può essere indirizzata genericamente contro l’intero collegio. L’istituto riguarda il singolo giudice-persona fisica. Se vengono contestate le condizioni di imparzialità di più componenti, le cause devono essere indicate separatamente per ciascuno di essi.

Un altro passaggio riguarda il consigliere istruttore. L’art. 6 del Regolamento CNF n. 2/2014 consente la ricusazione dei componenti delle sezioni giudicanti, ma non estende automaticamente tale disciplina al consigliere istruttore, che partecipa alla fase istruttoria senza essere chiamato a decidere il giudizio.

La sentenza chiarisce inoltre che gli stessi componenti possono avere deciso una sospensione cautelare e successivamente partecipare alla decisione di merito. Secondo il CNF, la fase cautelare costituisce una serie processuale autonoma e non equivale a un precedente grado dello stesso processo ai fini degli artt. 51 e 52 c.p.c.

Per gli avvocati coinvolti in procedimenti disciplinari, la conseguenza pratica è rilevante: la strategia sulla ricusazione deve essere tempestiva, individualizzata e documentata. La pubblicazione rende inoltre immediatamente utilizzabili i principi della sentenza n. 285/2026 come riferimento per valutare future eccezioni di incompatibilità.

Eserciti di agenti IA violano 395 aziende in 48 Paesi: bastano 26 secondi per entrare

Una ricerca della società di threat intelligence GreyNoise ha portato alla luce quella che viene descritta come una delle prime campagne di cyberattacco pienamente industrializzate attraverso agenti di intelligenza artificiale, capace di colpire centinaia di organizzazioni nel giro di poche ore.

Gli attaccanti hanno sfruttato due vulnerabilità del software di gestione stampa PaperCut NG e MF, catalogate come CVE-2026-81578 e CVE-2026-82078. A orchestrare l’attacco sono stati centinaia di agenti IA basati sui modelli OpenAI Codex e DeepSeek, affiancati da strumenti offensivi pubblicamente disponibili, che hanno automatizzato l’intero ciclo dell’intrusione, dalla scansione delle vulnerabilità fino all’escalation dei privilegi.

I numeri diffusi da GreyNoise fotografano la portata dell’operazione: almeno 440 istanze del software compromesse, 395 organizzazioni colpite in 48 Paesi diversi. In undici casi la violazione si è completata in appena 26 secondi; un istituto scolastico statunitense è stato compromesso in 7 minuti, e in alcuni casi l’escalation ai privilegi di amministratore di dominio ha richiesto un minimo di 5 minuti.

La campagna, attribuita con cautela dai ricercatori a un operatore verosimilmente russofono, ha registrato il picco di sfruttamento attivo il 31 agosto 2026; secondo GreyNoise sono bastate quattro ore dalla configurazione iniziale alla prima esecuzione di codice da remoto andata a segno. In almeno un caso il web application firewall di Cloudflare ha bloccato l’attacco nonostante la vulnerabilità fosse stata individuata dagli agenti.

Il caso descritto sopra riguarda un difetto di un software di stampa di rete — non un sistema esotico, ma una categoria di strumenti presente in moltissimi studi legali, spesso configurata anni fa e mai più aggiornata. È proprio questo il punto: gli agenti IA usati dagli attaccanti non cercano bersagli “importanti”, cercano superfici esposte e non aggiornate, e le trovano in pochi secondi. Per uno studio legale, un data breach su questi sistemi comporta obblighi di notifica al Garante entro 72 ore e, per i soggetti rientranti nel perimetro NIS2, entro 24 ore al CSIRT — con responsabilità professionali dirette in caso di ritardo. Servicematica segue il monitoraggio della sicurezza informatica per studi legali: chi ha dubbi sull’esposizione dei propri sistemi può richiedere una verifica.

Deontologia forense, il CNF: sanzionabili anche le condotte non espressamente tipizzate

La responsabilità disciplinare dell’avvocato può derivare anche da comportamenti che non trovano una puntuale e specifica descrizione nelle norme deontologiche. A rilevare è infatti il contrasto della condotta con i principi fondamentali che devono guidare l’esercizio della professione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 152 del 16 aprile 2026 del Consiglio Nazionale Forense, intervenuta sulla questione della tipicità degli illeciti disciplinari.

Il procedimento riguardava un avvocato al quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano aveva applicato la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni in seguito a una condanna penale.

Il professionista contestava la decisione sostenendo, tra l’altro, che i fatti posti alla base della sanzione non potessero assumere rilevanza disciplinare in mancanza di una disposizione che individuasse espressamente quella specifica condotta come illecito deontologico.

Deontologia e diritto penale: regole diverse

Il CNF affronta così un tema centrale del sistema disciplinare forense: fino a che punto deve essere specificamente prevista una condotta perché possa essere sanzionata?

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, la risposta non può essere ricercata applicando automaticamente alla materia disciplinare i criteri propri del diritto penale.

Pur considerando la natura afflittiva delle sanzioni disciplinari, infatti, la disciplina della professione forense non impone un sistema nel quale possano essere sanzionati esclusivamente i comportamenti descritti in maniera analitica e tassativa dalle singole disposizioni.

La valutazione deontologica ha un perimetro più ampio.

Contano anche i principi generali della professione

Una condotta può dunque assumere rilevanza disciplinare quando risulti incompatibile con i doveri e i principi sui quali si fonda l’esercizio della professione forense, anche qualora manchi una disposizione dedicata esattamente a quel comportamento.

Entrano così in gioco i canoni generali di probità, correttezza e buona fede, che non rappresentano semplici dichiarazioni di principio, ma costituiscono parametri attraverso i quali valutare concretamente il comportamento dell’avvocato.

La conseguenza è significativa: l’assenza di una norma che descriva puntualmente un determinato fatto non è, da sola, sufficiente a escluderne la rilevanza sul piano disciplinare.

Intelligenza artificiale in Cassazione, parte la sperimentazione sui ricorsi

L’intelligenza artificiale entra nell’organizzazione del lavoro della Corte di Cassazione. La prima sperimentazione riguarda la sezione tributaria, dove un sistema basato sull’IA viene utilizzato come supporto nella fase preliminare di esame dei ricorsi.

Non si tratta di affidare alla tecnologia la soluzione delle controversie. Il terreno sul quale si sta misurando l’utilità dell’intelligenza artificiale è quello delle attività preparatorie: analizzare la documentazione, organizzare le informazioni contenute negli atti e agevolare la predisposizione del materiale destinato al successivo esame umano.

Il progetto consente così di verificare sul campo se l’IA generativa possa ridurre il peso delle attività documentali più ripetitive e rendere più uniforme l’organizzazione delle informazioni processuali.

La decisione resta al magistrato

Il limite all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è fissato dalla stessa normativa italiana.

L’articolo 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, riserva infatti al magistrato ogni decisione relativa all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti.

La norma attribuisce invece al Ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dell’IA destinati all’organizzazione dei servizi, alla semplificazione del lavoro giudiziario e alle attività amministrative accessorie.

La distinzione è quindi netta: l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento di supporto al lavoro giudiziario, ma non può sostituire il giudice nell’esercizio della funzione decisionale.

Un test destinato a fare scuola

La sperimentazione nella sezione tributaria assume particolare interesse proprio perché porta l’intelligenza artificiale fuori dal terreno teorico e la mette alla prova nell’attività quotidiana di un ufficio giudiziario.

Il punto non è soltanto verificare quanto tempo possa essere risparmiato attraverso l’automazione di alcune operazioni. Il test servirà anche a comprendere quali controlli, procedure e forme di supervisione siano necessari quando strumenti di IA vengono utilizzati su atti processuali.

È su questo equilibrio che si gioca una parte importante della trasformazione digitale della giustizia: utilizzare l’IA per alleggerire e organizzare il lavoro senza trasferirle la funzione di giudicare.

Bolzano, il tribunale crollato riparte per legge: udienze rinviate, termini sospesi

Il Senato ha approvato in via definitiva e all’unanimità la conversione in legge del decreto sulle conseguenze del crollo del Palazzo di Giustizia di Bolzano, chiudendo un percorso parlamentare avviato subito dopo l’incidente del 16 luglio scorso. Il provvedimento incide direttamente sull’attività giudiziaria della sede altoatesina e sui fascicoli di tutti i legali che vi hanno procedimenti pendenti.

L’iter era partito il 23 luglio, quando il Consiglio dei ministri aveva approvato il decreto-legge su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo era stato approvato dalla Camera il 9 settembre e ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato il 15 settembre.

Sul piano economico il decreto stanzia un milione di euro per il 2026, destinati a ripristinare le infrastrutture di rete e di sicurezza informatica del tribunale e a finanziare l’acquisto di nuove postazioni di lavoro, sia fisiche sia virtuali.

Le misure processuali sono le più rilevanti per la pratica forense: è disposto il rinvio d’ufficio, a data successiva al 30 settembre, di tutte le udienze civili e penali fissate a partire dal 16 luglio presso il Tribunale di Bolzano; è inoltre sospeso il decorso dei termini per gli atti dei procedimenti pendenti presso tribunale e procura, con la sola eccezione dei procedimenti a carattere d’urgenza, come quelli di diritto di famiglia, minorile e le misure cautelari.

Gli avvocati con fascicoli aperti a Bolzano dovranno verificare la nuova calendarizzazione delle udienze e prestare attenzione alla distinzione tra procedimenti sospesi e procedimenti urgenti, che restano invece soggetti ai termini ordinari.

Revolut vittima di una truffa durata 5 mesi: usata anche una PEC italiana

È uno dei casi di data breach più interessanti delle ultime ore per chi si occupa di privacy e cybersecurity. Revolut ha confermato di essere stata vittima di una sofisticata campagna di scam nella quale una falsa richiesta governativa è stata ritenuta autentica. Il messaggio proveniva da un account non autorizzato, ma utilizzava un dominio email reale di un’agenzia governativa – elemento che avrebbe contribuito a convincere la società della legittimità della richiesta.

Il risultato è particolarmente grave: secondo la ricostruzione pubblicata da Federprivacy sulla base delle informazioni diffuse dalla società e da Reuters, sarebbero stati trasmessi dati personali e finanziari di un numero limitato di clienti. Tra le informazioni esposte figurano nome, cognome, data di nascita, occupazione, indirizzo, email, numero di telefono, documenti d’identità, selfie utilizzati per la verifica dell’identità, IBAN, estratti conto e cronologia delle transazioni, comprese quelle in Bitcoin.

La parte più sorprendente è la durata dell’operazione: secondo la ricostruzione, la truffa sarebbe proseguita per circa cinque mesi, attraverso richieste distribuite nel tempo, prima di essere scoperta.

La vicenda interessa direttamente anche gli studi legali. Non basta infatti che un messaggio arrivi da un dominio apparentemente autentico per poterlo considerare affidabile: il caso mostra quanto sia diventata delicata la verifica dell’identità digitale del mittente, soprattutto quando la richiesta riguarda documenti, dati bancari o informazioni personali. C’è un dettaglio particolarmente rilevante per il mondo forense: secondo la ricostruzione, in almeno uno degli episodi sarebbe stata utilizzata anche una PEC italiana, elemento che avrebbe contribuito a rendere credibile la comunicazione.

Per avvocati, DPO e responsabili IT la lezione è concreta: autenticità del dominio e autenticità del mittente non sono necessariamente la stessa cosa. In un’epoca nella quale phishing e social engineering sfruttano sempre più elementi reali per costruire richieste false, la procedura di verifica diventa parte integrante della sicurezza dei dati.

PNRR, processi penali più veloci del 38,8%: superato il target europeo

La giustizia penale italiana supera l’obiettivo fissato dal PNRR sulla riduzione dei tempi dei procedimenti. Al 30 giugno 2026 il disposition time registra un calo del 38,8% rispetto al 2019, a fronte del target del 25% previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia, la durata complessiva stimata dei procedimenti nei tre gradi di giudizio è passata dai 1.398 giorni del 2019 agli 856 giorni del primo semestre 2026. Il dato segna un ulteriore progresso anche rispetto alla fine del 2025, quando la riduzione aveva raggiunto il 31,5%.

Cassazione, durata media scesa a 73 giorni

Il miglioramento interessa tutti i gradi del giudizio penale, anche se con intensità differenti. Rispetto al 2019, il disposition time diminuisce del 23,5% nei Tribunali, del 42,5% nelle Corti di appello e del 56,1% in Corte di cassazione.

Per la Suprema Corte la durata media raggiunge così 73 giorni, il livello più basso registrato nell’intero periodo preso in esame.

Parallelamente si riduce il numero dei procedimenti ancora da definire. Le pendenze penali calano del 30,5% nei Tribunali, del 45,6% nelle Corti di appello e del 55% in Cassazione.

Considerando complessivamente i tre gradi di giudizio, si passa dagli oltre 1,44 milioni di procedimenti pendenti del 2019 a circa 955mila al 30 giugno 2026, con una diminuzione del 33,7%.

Miglioramenti in oltre sette Tribunali su dieci

I risultati emergono anche dall’analisi territoriale. Rispetto al 2019 il disposition time penale è migliorato in 23 Corti di appello su 29, pari al 79,3% del totale, e in 104 Tribunali su 140, il 74,3%.

Più della metà dei Tribunali ha già superato il target PNRR del 25%, mentre 41 uffici giudiziari presentano una riduzione superiore al 40%.

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, i dati confermano il percorso di trasformazione della giustizia italiana e sono il risultato delle riforme e degli investimenti realizzati, oltre che dell’impegno di magistrati, personale amministrativo e delle diverse professionalità presenti negli uffici giudiziari.

Nel civile riduzione dei tempi del 50,2%

Il nuovo monitoraggio completa il quadro già delineato per la giustizia civile. Al 30 giugno 2026 il disposition time civile risulta inferiore del 50,2% rispetto al 2019, superando di oltre dieci punti percentuali il target PNRR del 40%.

La riduzione raggiunge il 47,6% nei Tribunali, il 46,2% nelle Corti di appello e il 53,3% in Corte di cassazione.

Superati anche gli obiettivi riguardanti le pendenze civili rilevanti ai fini del Piano. Rispetto alla baseline del 2022, la diminuzione è del 91,3% nei Tribunali e del 93,5% nelle Corti di appello, in entrambi i casi oltre il target fissato al 90%.

Il monitoraggio è stato curato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della giustizia e prende in considerazione, oltre al disposition time, i dati nazionali e territoriali relativi a flussi, pendenze e clearance rate del settore civile e penale.

Indennizzi Pinto, dichiarazioni entro il 30 ottobre: cambia la piattaforma per le domande

Si avvicina una scadenza importante per i beneficiari degli indennizzi previsti dalla legge Pinto per l’irragionevole durata dei processi. Entro il 30 ottobre 2026 deve essere presentata la dichiarazione necessaria per procedere al pagamento delle somme riconosciute. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto a ricevere l’indennizzo.

A richiamare l’attenzione sulla scadenza è il Ministero della Giustizia, che ha fornito anche indicazioni aggiornate sulle modalità operative. La principale novità riguarda lo strumento informatico da utilizzare: le dichiarazioni devono essere trasmesse attraverso la nuova piattaforma SPEdiGIUS, che sostituisce il precedente sistema SIAMM.

La procedura passa a SPEdiGIUS

Il cambiamento della piattaforma non modifica in maniera sostanziale le operazioni richieste agli interessati, ma rende necessario utilizzare il nuovo ambiente digitale sia per l’invio sia per la successiva gestione della dichiarazione.

Dopo la trasmissione è inoltre opportuno verificare le eventuali comunicazioni provenienti dal sistema. La piattaforma può infatti evidenziare errori oppure richiedere rettifiche e integrazioni della documentazione. Una risposta tempestiva consente di evitare rallentamenti nell’iter di pagamento.

Particolare attenzione deve essere prestata anche all’indicazione dell’indirizzo e-mail del beneficiario, attraverso il quale possono essere ricevute comunicazioni e aggiornamenti relativi alla pratica.

Proroga anche per i decreti del 2022

La scadenza del 30 ottobre deriva dalle più recenti modifiche alla disciplina dell’equa riparazione. L’articolo 7 del decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026, ha infatti prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione.

La proroga interessa anche gli indennizzi Pinto liquidati attraverso decreti emessi nel 2022, per i quali la precedente scadenza era stata individuata nell’8 agosto 2026.

Il termine del 30 ottobre assume quindi particolare rilievo: l’omessa presentazione della dichiarazione entro la data prevista determina la perdita del diritto al pagamento.

Informazioni e assistenza sulla procedura

Per agevolare gli interessati è stato inoltre predisposto un nuovo contenuto informativo dedicato a Pinto Paga, nel quale vengono illustrate la nuova piattaforma SPEdiGIUS, la scadenza del 30 ottobre e l’estensione del termine ai decreti di liquidazione del 2022.

Sono disponibili anche indicazioni operative per il caricamento della dichiarazione. Gli aggiornamenti possono essere seguiti attraverso il canale WhatsApp ufficiale Pinto Paga, utilizzato per diffondere informazioni sulle procedure e sulle modalità di gestione delle dichiarazioni.

Compensi degli avvocati: la Cassazione pone un limite alle riduzioni

Uno dei temi più rilevanti degli ultimi giorni per la professione arriva dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25188 del 10 settembre 2026, dedicata alla liquidazione dei compensi degli avvocati.

La Suprema Corte ha ribadito che la discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non può tradursi nella possibilità di comprimere arbitrariamente il compenso professionale al di sotto dei limiti previsti dai parametri forensi.

Il punto è particolarmente importante perché distingue due piani che spesso vengono sovrapposti: da una parte la possibilità di compensare, nei casi consentiti dalla legge, le spese di lite; dall’altra la determinazione del compenso spettante al difensore. Secondo l’impostazione ribadita dalla Cassazione, la natura semplice o seriale della controversia non può, da sola, diventare una giustificazione per una liquidazione inferiore ai minimi.

La pronuncia rafforza così il principio secondo cui la discrezionalità giudiziale deve rimanere all’interno dei confini fissati dalla disciplina sui compensi professionali – un passaggio significativo per gli avvocati, in un contesto nel quale la questione della remunerazione effettiva dell’attività difensiva resta centrale.

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