Fisco, allarme sms falsi: nuova ondata di smishing a nome dell’Agenzia delle Entrate

Nuova allerta sul fronte delle truffe digitali. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato un incremento di messaggi fraudolenti inviati ai cittadini tramite la tecnica dello “sms spoofing”, che consente ai truffatori di falsificare il mittente facendo apparire il messaggio come proveniente da un ente ufficiale.

Le comunicazioni, spesso costruite per sembrare credibili – come finte conferme di appuntamenti o notifiche amministrative – mirano a indurre l’utente a fidarsi e a compiere azioni potenzialmente rischiose, come cliccare su link o fornire dati personali.

Il meccanismo è analogo a quello già diffuso nelle telefonate indesiderate con numeri camuffati: il destinatario visualizza un mittente apparentemente affidabile, ma in realtà manipolato. Proprio per questo, l’Agenzia invita a prestare la massima attenzione a qualsiasi messaggio inatteso o sospetto.

In caso di dubbi, la raccomandazione è quella di non interagire con il contenuto del messaggio e di verificare sempre l’autenticità della comunicazione attraverso i canali ufficiali: consultando la sezione dedicata al phishing sul sito istituzionale, contattando direttamente l’ente o rivolgendosi agli uffici territoriali.


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Niente “mance” nella pubblica amministrazione: anche pochi euro possono integrare corruzione

Non esistono “mance innocue” quando entrano in gioco le funzioni pubbliche. Con la sentenza n. 12513/2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio destinato a incidere in modo netto sulla prassi amministrativa: anche importi modesti possono integrare il reato di corruzione se collegati all’esercizio delle funzioni del pubblico dipendente.

Il caso esaminato riguarda un imprenditore che aveva versato complessivamente 600 euro a un funzionario della protezione civile per velocizzare il pagamento di alcune fatture. Sebbene il dipendente non fosse direttamente responsabile delle liquidazioni, il suo ruolo nell’istruzione delle pratiche gli aveva consentito di intervenire presso altri uffici, determinando un’accelerazione dell’iter amministrativo.

Per la Corte, il punto decisivo non è né l’entità della somma né la natura formalmente dovuta dell’atto amministrativo. Ciò che rileva è l’esistenza di un accordo tra privato e funzionario, in base al quale il denaro viene corrisposto proprio in ragione dell’esercizio della funzione pubblica. In presenza di questo nesso, il reato si configura pienamente, anche in assenza di atti contrari ai doveri d’ufficio.

Respinta anche la tesi difensiva che qualificava le somme come semplici “regalie” o come espressione di insofferenza per i ritardi burocratici. Secondo i giudici, quando il denaro è finalizzato a incidere sul corso di una pratica amministrativa, non può mai essere considerato un gesto neutro o socialmente tollerato.

La sentenza esclude inoltre la possibilità di ricondurre il fatto al più lieve reato di traffico di influenze, sottolineando che il funzionario coinvolto non agiva come intermediario, ma era parte integrante del procedimento. Di conseguenza, la condotta rientra pienamente nella fattispecie di cui all’articolo 318 del codice penale.

Nessuno spazio, infine, per l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte evidenzia come nei reati di corruzione, caratterizzati da una struttura bilaterale, non sia possibile individuare un soggetto danneggiato in senso stretto, né quantificare il danno in termini economici. Inoltre, la reiterazione delle condotte impedisce qualsiasi valutazione riduttiva basata sulla modestia delle singole somme.


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Mediazione immobiliare, obblighi informativi stringenti: il silenzio del mediatore può costare la provvigione

Una recente pronuncia del Tribunale di Nola (sez. I, sentenza 5 marzo 2026 n. 894) interviene in modo netto sul ruolo e sulle responsabilità del mediatore, ribadendo la centralità degli obblighi informativi nella disciplina della mediazione.

Secondo il giudice, il mediatore è tenuto a comunicare alle parti tutte le circostanze rilevanti di cui sia a conoscenza o che possa conoscere con l’ordinaria diligenza professionale. Non solo: su di lui grava anche il divieto di fornire informazioni inesatte o fuorvianti. La violazione di tali obblighi può configurare un vero e proprio inadempimento contrattuale, con conseguenze rilevanti, fino alla risoluzione del contratto e alla condanna al risarcimento dei danni.

Il fondamento di questo dovere si rinviene nell’articolo 1759 del codice civile, che impone al mediatore di agire secondo buona fede, mettendo le parti in condizione di valutare consapevolmente l’affare. Devono essere comunicate sia le circostanze che avrebbero potuto impedire la conclusione del contratto, sia quelle che ne avrebbero modificato le condizioni economiche.

In questo quadro, chi è chiamato a pagare la provvigione può opporre l’inadempimento del mediatore per sottrarsi al pagamento, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale. Non ogni inesattezza, tuttavia, è sufficiente: la valutazione deve essere condotta caso per caso, tenendo conto della natura dell’operazione e delle condizioni delle parti coinvolte.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla cosiddetta diligenza qualificata. Il mediatore, pur non essendo tenuto a svolgere approfondite verifiche tecnico-giuridiche in assenza di incarico specifico, deve comunque segnalare eventuali criticità note o facilmente conoscibili. Tra queste rientrano, ad esempio, le irregolarità urbanistiche dell’immobile, che – se omesse – possono legittimare il rifiuto della provvigione da parte dell’acquirente.

La decisione sottolinea inoltre che l’obbligo informativo sussiste indipendentemente dall’esito dell’affare: la responsabilità del mediatore può emergere anche quando la compravendita si conclude regolarmente, poiché ciò che rileva è la correttezza del comportamento tenuto durante la trattativa.


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Magistratura onoraria, svolta del Consiglio di Stato: riconosciuti ferie, Tfr e contributi ai giudici di pace cessati

Il Consiglio di Stato interviene con una pronuncia destinata a lasciare il segno nel dibattito sulla magistratura onoraria. Con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, Palazzo Spada ha accolto, sia pure parzialmente, il ricorso di un’ex giudice di pace, riconoscendo una serie di diritti economici e previdenziali fino ad oggi negati.

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rafforzando il principio secondo cui non è ammissibile escludere i magistrati onorari da tutele fondamentali come ferie retribuite e copertura previdenziale. Il Collegio ha quindi stabilito il diritto alla corresponsione delle ferie maturate e non godute per l’intero periodo di servizio, oltre al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione contributiva.

Resta fermo, tuttavia, il principio della non piena equiparazione tra magistratura togata e onoraria: il riconoscimento dei diritti avviene senza incidere sulla distinzione strutturale tra le due figure. Anche sotto il profilo economico, infatti, il parametro di riferimento individuato è quello della retribuzione iniziale del magistrato ordinario (classe HH03), utilizzato esclusivamente come base di calcolo e non come elemento di assimilazione.

Di particolare rilievo è anche il riconoscimento del risarcimento del danno per l’abuso nella reiterazione dei rapporti a termine. Non essendo più possibile una stabilizzazione, il Consiglio di Stato ha individuato nel ristoro economico l’unico rimedio idoneo, disponendo il pagamento di 14 mensilità. A ciò si aggiunge l’obbligo per il Ministero della Giustizia di versare i contributi dovuti e di ricostruire integralmente la posizione previdenziale della ricorrente.

La pronuncia, oltre a definire il caso concreto, apre un fronte più ampio sul piano sistemico, con possibili effetti su numerosi contenziosi analoghi.


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Stop immediato al trattamento dei dati degli utenti italiani

Albo unico forense, anomalie nella notte: nominativi scomparsi e servizi collegati in difficoltà

Una anomalia improvvisa e ancora senza una spiegazione ufficiale ha interessato, nella notte, il sistema di consultazione dell’Albo Unico del Consiglio Nazionale Forense. A partire dalle ore 00:40 circa, numerosi utenti hanno segnalato l’apparente scomparsa progressiva di nominativi di avvocati italiani, con una visualizzazione parziale degli iscritti e la permanenza online solo di alcuni Ordini territoriali.

Il fenomeno si è manifestato in modo disomogeneo, rendendo difficile comprendere se si tratti di un aggiornamento tecnico non completato, di un malfunzionamento della piattaforma o di una criticità più complessa. Al momento, infatti, non è stata chiarita la natura dell’evento né sono stati forniti riscontri ufficiali sulle cause.

L’episodio non sembra limitarsi al solo Albo. Le segnalazioni indicano possibili effetti a catena su sistemi collegati, con notifiche anomale di cancellazione da piattaforme esterne, tra cui servizi riconducibili ad AGCOM come ConciliaWeb. Un segnale che lascia ipotizzare un’interferenza più ampia nei flussi di interoperabilità tra banche dati.

Restano da verificare eventuali impatti su ulteriori infrastrutture digitali della giustizia e della pubblica amministrazione, come i sistemi di deposito telematico o le connessioni con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

AGGIORNAMENTO ore 15.05: Dal CNF comunicano che sono state risolte le problematiche che avevano portato alla cancellazione di molti nominativi dall’albo del CNF.


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Stabilizzazioni PNRR Giustizia: le FAQ del Ministero

Le procedure di stabilizzazione del personale precario della giustizia legato al PNRR entrano in una fase più definita sul piano operativo. Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ che chiarisce numerosi aspetti pratici legati alla compilazione delle domande e ai criteri di valutazione.

Uno dei nodi principali riguarda il distretto di partecipazione: la regola generale è che la domanda deve essere presentata per il distretto in cui si è presa effettivamente servizio al momento dell’assunzione, indipendentemente da eventuali spostamenti successivi dovuti a distacchi, coworking o altri provvedimenti temporanei. Un principio che rafforza il legame tra procedura selettiva e origine contrattuale del rapporto di lavoro.

Importante anche il chiarimento per chi ha subito ricollocazioni in graduatoria a seguito di provvedimenti giudiziari o in autotutela. In questi casi, è riconosciuta la possibilità di indicare la data e il distretto “corretti”, cioè quelli che sarebbero spettati fin dall’inizio, grazie alla retrodatazione già disposta dall’Amministrazione.

Sul fronte dell’anzianità di servizio, le FAQ precisano che, per chi ha partecipato a più procedure per lo stesso profilo (come gli addetti UPP), occorre indicare come riferimento principale l’ultimo contratto, integrando però anche le esperienze precedenti nella sezione dedicata. Una distinzione tecnica che può incidere sulla corretta valutazione del percorso professionale.

Più restrittiva, invece, la posizione sui servizi svolti in altri profili o presso altre amministrazioni: tali esperienze non sono considerate utili ai fini del punteggio nelle selezioni comparative, che restano ancorate al profilo specifico PNRR per cui si concorre.

Le indicazioni riguardano anche aspetti spesso fonte di errore, come la gestione delle assenze. Non devono essere indicati tutti i periodi di malattia, ma solo quelli rilevanti ai sensi del contratto collettivo, mentre i congedi e le aspettative incidono solo se rientrano nei casi espressamente previsti dai bandi.

Apertura, invece, sulla dichiarazione dei titoli: resta in capo al candidato la responsabilità di indicare quelli posseduti, con la consapevolezza che la valutazione finale spetta alla Commissione. Chiarito anche che l’abilitazione professionale può essere dichiarata anche in caso di sospensione o cancellazione dall’albo, senza generare duplicazioni di punteggio.

Infine, viene confermata l’equiparazione tra servizio civile nazionale e universale ai fini delle riserve, alla luce delle più recenti disposizioni normative.


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Bonifici in pausa per Pasqua: stop tecnico dal 2 al 6 aprile, ecco cosa cambia

Per cinque giorni, dal 2 al 6 aprile, i bonifici bancari ordinari subiranno una pausa operativa e verranno messi in coda. Non si tratta di un disservizio né di un’anomalia, ma di uno stop tecnico programmato che riguarda l’infrastruttura europea dei pagamenti.

Alla base della sospensione c’è il fermo di TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System), il sistema utilizzato dalle banche per regolare i bonifici in euro. Come accade ogni anno in occasione delle principali festività, tra cui Natale e Pasqua, l’operatività viene temporaneamente interrotta in linea con il calendario dell’Eurosistema.

Lo stop entrerà in vigore già dalle ore 18:00 di giovedì 2 aprile. Da quel momento, tutti i bonifici ordinari disposti non verranno elaborati immediatamente, ma accodati per essere eseguiti alla riapertura del sistema, prevista per lunedì 7 aprile. Le somme non vengono bloccate né respinte: semplicemente, l’accredito subirà uno slittamento temporale.

Sul piano pratico, la sospensione può comportare ritardi negli accrediti di stipendi, pensioni, pagamenti programmati e operazioni aziendali. Tuttavia, non vi sono rischi per la sicurezza delle transazioni né per la disponibilità dei fondi: tutte le operazioni saranno regolarmente completate alla ripresa del servizio.

Non tutte le modalità di trasferimento, però, si fermano. Restano infatti operative le soluzioni che utilizzano circuiti alternativi, come i bonifici istantanei e i giroconti tra conti della stessa banca. In particolare, i pagamenti immediati si appoggiano a infrastrutture indipendenti, tra cui TIPS, che consente trasferimenti in tempo reale anche durante i periodi di sospensione di Target2.

Per chi ha necessità di inviare denaro nei giorni interessati, le alternative restano quindi disponibili: bonifici istantanei, trasferimenti interni e sistemi digitali collegati ai pagamenti immediati permettono di evitare rallentamenti.


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Streaming illegale, il vero prezzo della pirateria: dati rubati, soldi persi e lavoratori a rischio

La pirateria digitale non è più soltanto una questione legata alla violazione del diritto d’autore, ma un fenomeno complesso che incide sulla sicurezza degli utenti e sull’economia del Paese. In Italia, secondo recenti rilevazioni, riguarda circa il 40% della popolazione adulta, un dato che restituisce la dimensione di una pratica ormai diffusa e spesso sottovalutata nei suoi effetti reali.

Dietro l’accesso a contenuti illegali si nasconde infatti un’esposizione significativa a minacce informatiche. Molti dei siti più frequentati risultano veicolo di malware, tentativi di phishing e sistemi di raccolta illecita di dati personali, che possono poi essere immessi nei circuiti del dark web. Non si tratta di rischi astratti: una quota rilevante di utenti coinvolti subisce conseguenze economiche dirette, con perdite medie che in Italia si attestano attorno ai 1.200 euro, superando i 1.500 euro nella fascia tra i 45 e i 64 anni.

Il tema assume una dimensione ancora più rilevante se si guarda all’impatto complessivo sul sistema produttivo. Le stime indicano un danno economico in costante crescita: da oltre 1,2 miliardi di euro nel 2022 si è arrivati a superare 1,4 miliardi nel 2024, con un incremento significativo nel giro di tre anni. Un trend che si accompagna a conseguenze occupazionali sempre più evidenti, in particolare nell’industria creativa e audiovisiva.

Secondo le proiezioni, entro il 2030 la pirateria potrebbe tradursi in oltre 34 mila posti di lavoro persi in Italia, di cui la maggior parte concentrata nei settori del cinema, della televisione e della produzione audiovisiva. Già nel 2025 si registrano effetti tangibili, con migliaia di occupati in meno e un aumento sensibile rispetto all’anno precedente.

Il fenomeno non è isolato a livello nazionale. Studi internazionali confermano una dinamica simile, evidenziando come una larga parte dei siti illegali più visitati esponga gli utenti a frodi economiche. Anche nel Regno Unito, una quota significativa di utilizzatori di piattaforme pirata ha dichiarato di aver subito perdite finanziarie rilevanti.


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Mediazione civile, il 2025 segna la svolta: più efficacia, dati predittivi e spinta digitale

Il 2025 rappresenta un punto di consolidamento per la mediazione civile in Italia. Dopo la fase di avvio seguita alla Riforma Cartabia e i primi riscontri applicativi del 2024, i dati elaborati dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa confermano il pieno inserimento dell’istituto nel sistema giudiziario.

Non si tratta soltanto di un incremento quantitativo, ma di una trasformazione qualitativa. La mediazione si consolida come uno degli strumenti centrali per l’efficienza della giustizia civile, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta a ridurre sensibilmente i tempi dei procedimenti attraverso il rafforzamento degli strumenti alternativi al processo.

Dati e tecnologia: dalla fotografia al modello predittivo

Uno degli elementi più innovativi riguarda il metodo di analisi. Il passaggio a un ecosistema basato su Data Lake consente oggi di lavorare su dati grezzi, tracciabili e aggiornati in tempo reale. Non più semplici rilevazioni a posteriori, ma una vera infrastruttura capace di individuare criticità e punti di efficienza nel sistema.

Questo salto tecnologico trasforma la statistica in uno strumento decisionale: i dati non si limitano a descrivere il funzionamento della mediazione, ma ne orientano l’evoluzione operativa.

Il nodo decisivo: il primo incontro

Tra gli indicatori più rilevanti emerge il ruolo cruciale del primo incontro. La probabilità di successo della mediazione passa da un valore medio del 30,6% a oltre il 53% quando le parti decidono di proseguire oltre la fase iniziale.

In termini analitici, si tratta di un incremento del 73,5% della probabilità di accordo. Un dato che conferma come la mediazione non sia un passaggio formale, ma un processo a rendimento crescente: più le parti investono nel dialogo, maggiore è la probabilità di arrivare a una soluzione condivisa.

Il risultato non è solo numerico, ma culturale. Il procedimento agisce come un correttore delle distorsioni decisionali, riducendo rigidità e resistenze e favorendo una rilettura più razionale del conflitto.

Tre modelli di partecipazione

L’analisi DGSTAT consente anche di distinguere diversi livelli di adesione alla mediazione.

Nei contesti caratterizzati da relazioni strette — familiari, contrattuali o operative — la partecipazione supera il 60%: qui la mediazione è percepita come uno strumento utile a preservare rapporti e interessi comuni. In una fascia intermedia, tra il 45% e il 60%, la scelta di aderire è guidata da valutazioni pragmatiche: la convenienza economica e la stabilità del rapporto incidono direttamente sulla decisione. Al di sotto del 45%, invece, prevalgono logiche più rigide: contesti altamente strutturati, asimmetrie informative o gestione “standardizzata” del contenzioso riducono la propensione al dialogo e spingono verso il giudizio.

La spinta digitale cambia il paradigma

Un altro dato chiave riguarda la trasformazione tecnologica del procedimento. Nel 2025, la mediazione telematica ha interessato il 51% dei casi, superando quella in presenza ferma al 38%.

Un cambiamento che non appare più contingente, ma strutturale: accessibilità, riduzione dei costi e sostenibilità ambientale rendono il modello digitale una scelta sempre più consolidata, in linea con una giustizia più agile e “paperless”.

Il limite ancora aperto: la mancata partecipazione

Nonostante i progressi, resta un nodo critico: circa il 45% dei procedimenti registra ancora una mancata adesione delle parti. Un dato che non può essere letto come semplice inadempimento, ma come segnale di una resistenza culturale.

In molti casi, soprattutto nei contesti più strutturati, il conflitto viene gestito secondo logiche standardizzate o algoritmiche, che riducono l’interesse per il confronto diretto. La mediazione, in questi scenari, non fallisce per inefficacia, ma per una scelta strategica di non attivarla.

Verso una cultura del conflitto più evoluta

La sfida, quindi, non è solo normativa ma culturale. Più che intervenire con strumenti sanzionatori, occorre favorire un cambiamento nei modelli decisionali: passare da una gestione automatica della lite a una valutazione strategica delle alternative.

I dati del 2025 indicano chiaramente la direzione: quando la mediazione viene utilizzata, funziona. Ma perché diventi davvero un pilastro del sistema giustizia, è necessario un salto di consapevolezza che coinvolga operatori, imprese e cittadini.


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Avvocatura, allarme generazionale: redditi bassi e meno giovani in ingresso

L’immagine tradizionale dell’avvocato come professionista economicamente stabile e socialmente affermato appare sempre più distante dalla realtà. A restituire una fotografia aggiornata e, per molti versi, preoccupante è il Rapporto 2025 della Cassa Forense, che evidenzia una trasformazione profonda della professione legale in Italia.

Il dato più significativo riguarda le nuove generazioni: oltre il 40% degli avvocati under 35 dichiara redditi annui inferiori a 15.000 euro lordi. Un segnale evidente di fragilità economica che incide non solo sulle condizioni individuali, ma anche sull’attrattività complessiva della professione.

Accanto alla questione reddituale emerge un cambiamento strutturale nella composizione della categoria. Dopo anni di crescita costante — tra il 2014 e il 2020 gli iscritti erano passati da 223.842 a 245.030 — la pandemia ha segnato un’inversione di tendenza. Nel 2024 il numero complessivo degli iscritti è sceso a 233.260, riportando la curva su un andamento negativo.

Ma è nella lettura qualitativa dei dati che si coglie la portata del fenomeno. Tra il 2019 e il 2024, gli avvocati pensionati iscritti alla Cassa sono aumentati di circa cinquemila unità, mentre i professionisti attivi sono diminuiti di quasi quindicimila. In cinque anni, la professione ha perso una quota rilevante di avvocati in età lavorativa, con effetti diretti sulla vitalità del sistema.

A questo si aggiunge un progressivo invecchiamento della categoria. Dal 2002 a oggi, l’età media degli iscritti è passata da 42,3 a 48,9 anni, segnando un incremento di oltre sei anni. Un dato che, letto insieme al calo dei laureati in Giurisprudenza, evidenzia una difficoltà nel ricambio generazionale.

Il quadro che emerge è quello di una professione sempre meno attrattiva per i giovani e sempre più segnata da squilibri interni: meno ingressi, più uscite e redditi iniziali spesso insufficienti a garantire stabilità. Una dinamica che pone interrogativi non solo sul futuro dell’avvocatura, ma anche sulla capacità del sistema giustizia di rinnovarsi e mantenere elevati standard di tutela dei diritti.


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