Contenuti generati dall’IA, l’Europa definisce le regole per etichettare deepfake e chatbot

L’Unione europea compie un nuovo passo nell’attuazione dell’AI Act e pubblica il Codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Il documento, elaborato attraverso un ampio confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico e società civile, offre indicazioni operative per rispettare gli obblighi di trasparenza che diventeranno applicabili dal 2 agosto 2026.

L’obiettivo è rafforzare la fiducia nell’ecosistema digitale e ridurre i rischi di manipolazione, disinformazione e inganno derivanti dall’uso sempre più diffuso di strumenti di IA generativa. Sebbene l’adesione al Codice sia volontaria, gli obblighi previsti dall’articolo 50 dell’AI Act restano vincolanti per fornitori e utilizzatori professionali dei sistemi di intelligenza artificiale.

Tra le novità più rilevanti vi è l’obbligo di informare chiaramente gli utenti quando interagiscono con sistemi di IA conversazionale, come chatbot e assistenti virtuali. Allo stesso modo, dovranno essere riconoscibili i contenuti generati o manipolati artificialmente, in particolare i deepfake e i testi pubblicati su temi di interesse pubblico quando non siano stati sottoposti a un effettivo controllo editoriale umano.

Il Codice si articola in due sezioni. La prima è dedicata ai fornitori di sistemi di IA generativa e definisce le modalità attraverso cui audio, immagini, video e testi prodotti o modificati dall’intelligenza artificiale dovranno essere contrassegnati e resi identificabili anche attraverso strumenti automatici di rilevazione. La seconda riguarda invece i deployer, ovvero gli utilizzatori professionali di tali tecnologie, chiamati a etichettare in modo chiaro i contenuti sintetici diffusi al pubblico.

Per agevolare l’applicazione delle nuove regole, la Commissione europea ha inoltre predisposto una serie di icone standardizzate che potranno essere utilizzate per segnalare la presenza di contenuti generati dall’IA. L’intento è favorire un approccio uniforme in tutti gli Stati membri e rendere immediatamente riconoscibili i materiali artificialmente creati o alterati.

Il documento è stato elaborato da sei esperti indipendenti con il contributo di oltre 180 stakeholder, tra cui aziende tecnologiche, associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni, università, PMI e organizzazioni della società civile. Il Codice è ora aperto alle adesioni e sarà sottoposto alla valutazione della Commissione europea e dell’AI Board per verificarne l’adeguatezza rispetto agli obiettivi del regolamento.

Per le organizzazioni che sceglieranno di aderire, il Codice rappresenterà uno strumento utile per dimostrare la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act, con un beneficio in termini di certezza giuridica e riduzione degli oneri amministrativi. Chi invece opterà per soluzioni alternative dovrà dimostrare autonomamente l’efficacia delle misure adottate, sottoponendosi alle verifiche delle autorità di vigilanza nazionali.


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Giustizia digitale, superato il blocco informatico: “Più assistenza e monitoraggio dei servizi”

Nel pomeriggio del 10 giugno alcune postazioni di lavoro dell’Amministrazione della giustizia sono state interessate da un problema tecnico che ha provocato rallentamenti e difficoltà operative. L’intervento immediato delle strutture informatiche del Ministero, coordinato con il coinvolgimento diretto dei vertici del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica, ha consentito di individuare la soluzione e di avviare le attività necessarie per il completo ripristino dei servizi.

I tecnici hanno lavorato senza interruzione fino a tarda notte per limitare l’impatto del disservizio e garantire il ritorno alla piena operatività. Parallelamente sono stati avviati approfondimenti per accertare le cause dell’anomalia e individuare eventuali misure preventive volte a evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

Per agevolare le attività degli uffici giudiziari e ridurre ulteriormente i possibili effetti dell’incidente tecnico, il previsto aggiornamento degli applicativi del settore civile è stato rinviato al 15 giugno alle ore 17.

L’episodio ha offerto anche l’occasione per evidenziare alcune iniziative di rafforzamento dell’assistenza informatica. Il Ministero ha infatti annunciato l’estensione del presidio tecnico agli uffici giudiziari anche nella giornata di sabato. Un supporto aggiuntivo è stato inoltre garantito alla Corte di Cassazione, impegnata nel conseguimento degli obiettivi collegati al PNRR, con servizi di assistenza attivi anche nei giorni festivi.

Sul fronte della gestione delle segnalazioni, una novità riguarda l’accesso diretto ai portali di assistenza da parte dei magistrati referenti per l’informatica e degli uffici giudiziari. La misura consentirà di seguire in tempo reale lo stato delle richieste di intervento e di monitorare più efficacemente l’evoluzione delle attività di supporto tecnico.

Prosegue infine il percorso verso una maggiore trasparenza dei servizi digitali della giustizia. Dal 10 aprile è operativo sul Portale dei Servizi Telematici il registro dei blocchi e dei malfunzionamenti, uno strumento che consente di certificare e rendere pubblici i disservizi che interessano il processo telematico, offrendo a magistrati, avvocati e operatori una fonte ufficiale di informazione sullo stato dei sistemi.


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Riconoscimento facciale e IA, via libera alle nuove regole: controlli negli stadi e ricerca di latitanti sotto supervisione umana

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente tra gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine italiane. Con i nuovi decreti legislativi approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri per l’attuazione della normativa nazionale sull’IA, vengono disciplinati l’utilizzo del riconoscimento biometrico, la videosorveglianza intelligente e le responsabilità legate all’impiego di sistemi algoritmici in ambito pubblico e privato.

Uno dei punti più rilevanti riguarda il riconoscimento facciale. La normativa consente infatti l’impiego di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale in luoghi pubblici, ma soltanto in circostanze eccezionali e per finalità specifiche, come la prevenzione del terrorismo, la ricerca di persone scomparse o l’individuazione di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale.

L’attivazione di questi strumenti non sarà automatica: sarà necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente e ogni utilizzo dovrà essere limitato nel tempo e adeguatamente motivato. Il periodo massimo previsto è di quindici giorni, con possibilità di proroga nei casi previsti dalla legge.

Accanto all’identificazione in tempo reale viene introdotta anche la possibilità di utilizzare il riconoscimento facciale in modalità successiva all’evento. In contesti caratterizzati da particolari esigenze di sicurezza, come stadi, concerti o grandi manifestazioni pubbliche, i sistemi di videosorveglianza potranno essere integrati con strumenti di intelligenza artificiale per confrontare immagini registrate con soggetti già indiziati in relazione a specifici reati. Non si tratta quindi di un monitoraggio continuo della popolazione, ma di attività investigative circoscritte e basate su elementi oggettivi.

Il principio cardine del provvedimento resta comunque il controllo umano. I risultati elaborati dai sistemi di IA non potranno produrre effetti diretti sui diritti delle persone senza una verifica qualificata da parte degli operatori competenti. In altre parole, l’algoritmo potrà fornire supporto alle attività investigative, ma la decisione finale dovrà sempre essere assunta da un essere umano.

Le nuove disposizioni introducono inoltre precisi limiti sul trattamento dei dati biometrici. Viene infatti vietata la creazione di archivi alimentati in modo indiscriminato attraverso il prelievo massivo di immagini dal web o da sistemi di videosorveglianza, una pratica nota come “scraping”, considerata incompatibile con le garanzie previste dalla normativa europea.

I decreti intervengono anche sul fronte della responsabilità delle imprese. Nel sistema delineato dal decreto legislativo 231 viene inserito un nuovo reato legato alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale. Le sanzioni scatteranno nei casi di dolo o colpa grave e potranno coinvolgere sia le persone fisiche sia le organizzazioni che non abbiano predisposto adeguati modelli di prevenzione.

Particolare attenzione viene riservata anche ai cosiddetti deepfake. La diffusione illecita di contenuti artificialmente generati o manipolati mediante sistemi di IA entra infatti tra le condotte che possono determinare responsabilità per le imprese, rafforzando il quadro di tutela contro gli abusi delle nuove tecnologie.


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Fisco digitale, verso l’addebito automatico degli F24: pagamenti più semplici per cittadini e imprese

Il sistema dei pagamenti fiscali si prepara a una trasformazione che punta a ridurre gli adempimenti burocratici e a semplificare il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Tra le novità previste dal Decreto Semplificazioni figura infatti la possibilità di associare il proprio conto corrente ai versamenti effettuati tramite modello F24, consentendo l’addebito diretto delle somme dovute.

La misura, già prevista sul piano normativo ma non ancora operativa, dovrebbe entrare in funzione nei prossimi mesi attraverso specifiche procedure tecniche. L’obiettivo è avvicinare il pagamento delle imposte alle modalità già adottate per utenze e servizi, dove l’addebito automatico rappresenta da tempo una soluzione diffusa e apprezzata per praticità e sicurezza.

L’evoluzione si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione e del sistema tributario italiano. In prospettiva, la gestione degli F24 potrebbe diventare sempre più integrata con piattaforme digitali e servizi di pagamento elettronico, consentendo ai contribuenti di operare attraverso home banking, applicazioni mobili, circuiti PagoPA e altri canali telematici.

Tra le ipotesi allo studio vi è anche una maggiore diffusione di modelli precompilati o già predisposti con gli importi da versare, riducendo il rischio di errori nella compilazione e velocizzando le operazioni di pagamento.


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STA e soci di capitale, Del Noce: «In gioco non c’è il mercato, ma l’indipendenza della difesa»

ROMA – «L’indipendenza dell’avvocato non è un privilegio dell’avvocatura, ma una garanzia dell’assistito». È attorno a questo principio che ruota la battaglia giuridica portata dall’Unione Nazionale delle Camere Civili davanti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che consente la partecipazione di soci di puro capitale nelle Società tra Avvocati.

L’udienza pubblica si è svolta oggi 10 giugno e trae origine dal ricorso promosso dall’UNCC contro il mantenimento nell’albo di una STA partecipata da soggetti non avvocati. Una vicenda che, nel tempo, ha assunto un rilievo ben più ampio, fino a investire direttamente il rapporto tra funzione difensiva e interessi economici.

Secondo il presidente dell’UNCC, Alberto Del Noce, il tema non può essere ridotto a una discussione sulle forme organizzative della professione. «L’avvocatura deve sapersi innovare e organizzare in modo moderno – è la posizione espressa dall’Unione – ma ciò non può avvenire a scapito dei principi che ne definiscono la funzione costituzionale».

Per Del Noce, la presenza all’interno delle STA di investitori privi di responsabilità deontologiche e portatori di interessi esclusivamente economici rischia infatti di alterare l’equilibrio che deve governare il rapporto tra difensore e assistito. Il punto centrale non riguarda la tutela di prerogative corporative, bensì la salvaguardia di valori che appartengono all’intero sistema della giustizia: il segreto professionale, l’autonomia del difensore, il diritto di difesa e il giusto processo.

In questa prospettiva assume particolare rilievo il richiamo alla recente giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del dicembre 2024, ha infatti riconosciuto agli Stati membri la facoltà di escludere investitori puramente finanziari dalle società di avvocati, evidenziando come l’attività forense non possa essere considerata una semplice attività economica, ma una funzione strettamente connessa alla tutela dei diritti.

L’udienza davanti alla Consulta assume inoltre un valore strategico per il futuro della professione. Il disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame del Parlamento, mantiene infatti la possibilità di ingresso di soci non professionisti nelle STA. Un’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’attuale disciplina potrebbe quindi incidere direttamente anche sul percorso della riforma.

Particolarmente significativo, secondo l’UNCC, è stato il confronto emerso nel corso dell’udienza con l’Avvocatura Generale dello Stato. La tesi secondo cui una Società tra Avvocati potrebbe rimanere compatibile con i principi di indipendenza anche in presenza di un solo avvocato affiancato da professionisti di altre categorie e da soci finanziari viene letta dall’Unione come la dimostrazione più evidente delle criticità del sistema.

«Una società che conserva il nome di STA ma nella quale l’avvocato rappresenta una presenza isolata – osserva Del Noce – rischia di smarrire la propria natura e di esporre la funzione difensiva a condizionamenti incompatibili con i principi costituzionali».

Per questo motivo, conclude il presidente dell’UNCC, la decisione della Corte costituzionale andrà ben oltre il caso concreto. «Oggi non si discute soltanto di una norma. Si decide quale modello di avvocatura consegnare al futuro: un’avvocatura libera, indipendente e responsabile oppure una funzione difensiva esposta all’influenza di interessi economici estranei alla sua missione costituzionale».


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IA, nuove regole per polizia, imprese e risarcimenti: pronto il decreto di adeguamento all’AI Act

L’Italia si prepara a compiere un nuovo passo nell’attuazione dell’AI Act europeo. È infatti pronto per l’esame del Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che dovrà armonizzare l’ordinamento nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, introducendo regole specifiche per l’utilizzo della tecnologia nei settori più sensibili.

Il provvedimento parte da un principio generale: i sistemi di intelligenza artificiale possono essere impiegati come strumenti di supporto alle attività umane, ma non possono sostituire le decisioni delle persone. Per questo motivo viene previsto l’obbligo di una supervisione umana documentata, tracciabile e affidata a personale appositamente individuato.

Particolare attenzione viene riservata alle attività delle forze di polizia. Il decreto consente l’impiego dell’intelligenza artificiale per analizzare dati biometrici e supportare attività di identificazione, ma stabilisce che tali strumenti non possano costituire l’unica base per assumere decisioni che riguardano i cittadini. Gli operatori dovranno inoltre ricevere una formazione specifica sui rischi connessi ai sistemi di IA, comprese le cosiddette “allucinazioni” algoritmiche e gli aspetti legati alla protezione dei dati personali.

Tra le novità più significative figura la possibilità di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità particolarmente delicate, come la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestri o di tratta. Tuttavia, l’utilizzo sarà subordinato a controlli stringenti: autorizzazione e vigilanza dell’autorità giudiziaria, registrazione delle operazioni, valutazione preventiva dell’impatto sui diritti fondamentali e successiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Lo schema prevede inoltre l’impiego dell’intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza per il riconoscimento facciale successivo ai fatti, limitatamente all’identificazione di soggetti già indiziati di reato. Anche in questo caso viene ribadito il divieto di fondare decisioni esclusivamente sui risultati prodotti dagli algoritmi.

Il decreto affronta poi il tema delle responsabilità. Nel codice penale viene introdotta una nuova fattispecie di reato legata alla mancata adozione delle misure di sicurezza previste per i sistemi di IA ad alto rischio o alla loro alterazione illecita. Tra le condotte sanzionate rientra anche l’omissione dei controlli umani obbligatori. Le conseguenze potranno ricadere non solo sulle persone fisiche responsabili, ma anche sulle aziende, attraverso il meccanismo della responsabilità amministrativa degli enti previsto dal decreto legislativo 231/2001.

Un altro fronte riguarda la lotta ai contenuti artificiali illeciti. Il testo introduce strumenti che consentono il sequestro preventivo di materiali online generati tramite intelligenza artificiale quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Particolarmente rilevanti risultano anche le disposizioni in materia di risarcimento del danno. Chi riterrà di aver subito un pregiudizio causato dall’utilizzo di un sistema di IA potrà beneficiare di strumenti probatori rafforzati. Il giudice avrà infatti il potere di ordinare la produzione di documentazione tecnica e informazioni sul funzionamento dell’algoritmo. Il mancato adempimento a tale ordine potrà incidere negativamente sulla posizione processuale della parte chiamata a rispondere del danno.

Inoltre, quando il danno derivi dalla violazione degli obblighi previsti dall’AI Act, il nesso tra comportamento illecito e conseguenze dannose potrà essere presunto dal giudice, alleggerendo l’onere probatorio per il soggetto danneggiato. Viene infine riconosciuta la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile.

Il decreto contiene anche norme transitorie per consentire l’adeguamento dei sistemi già in uso presso le amministrazioni e le forze di polizia. Gli operatori avranno un periodo di tempo per conformare le piattaforme in fase di sviluppo o acquisizione ai nuovi standard, in attesa dell’entrata a regime delle disposizioni europee.


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Autovelox, arriva il decreto sulle omologazioni: via libera automatico per i modelli più recenti

Nuove regole per gli autovelox e per la validità degli accertamenti sulle violazioni dei limiti di velocità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che definisce un quadro organico per l’omologazione e il controllo delle apparecchiature utilizzate sulle strade italiane, con l’obiettivo di rafforzare la certezza giuridica delle sanzioni e superare le criticità emerse negli ultimi anni sul fronte giurisprudenziale.

Il provvedimento interviene in un contesto caratterizzato da numerose contestazioni e da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno più volte evidenziato la distinzione tra semplice approvazione ministeriale e omologazione degli strumenti di rilevazione. Proprio per rispondere a queste incertezze, il nuovo decreto introduce un sistema uniforme destinato a tutti i dispositivi utilizzati per il controllo della velocità.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il regime transitorio. Gli autovelox approvati secondo le disposizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 2017 saranno considerati automaticamente omologati, senza necessità di ulteriori procedure amministrative. Tali apparecchiature potranno quindi continuare a essere utilizzate, purché rispettino gli obblighi relativi alle verifiche periodiche e alle operazioni di taratura previsti dalla nuova disciplina.

Diversa la situazione per i dispositivi più datati. Gli autovelox approvati prima dell’entrata in vigore delle regole del 2017 non beneficeranno di alcun riconoscimento automatico. Per poter essere impiegati negli accertamenti dovranno ottenere una specifica omologazione secondo i nuovi criteri tecnici, attraverso una procedura che richiederà l’integrazione della documentazione già depositata dai produttori.

Il decreto introduce inoltre una serie di prescrizioni finalizzate a garantire la qualità e l’affidabilità delle rilevazioni. Vengono disciplinate in modo dettagliato le procedure di omologazione dei prototipi, le verifiche iniziali, i controlli periodici di funzionalità, le operazioni di taratura e la conformità della produzione rispetto ai modelli autorizzati.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare la tracciabilità di tutte le attività tecniche svolte sui dispositivi e di ridurre il rischio di contestazioni sulla validità delle misurazioni effettuate. In quest’ottica assume particolare importanza anche il sistema di registrazione degli apparati nell’elenco ufficiale disponibile sul Portale dell’Automobilista, requisito che resta obbligatorio e che si collega alle attività di censimento previste dalla normativa introdotta nel 2025.

Il nuovo quadro normativo prevede infine che le richieste di approvazione ancora pendenti vengano automaticamente trasformate in domande di omologazione, evitando la necessità di avviare nuovi procedimenti da zero.


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Guida in stato di ebbrezza, la Cassazione: la gastrite può incidere sull’etilometro

Una patologia gastrica potrebbe influire sull’esito dell’etilometro e rendere necessario un nuovo esame delle prove prima di confermare una condanna per guida in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20966 dell’8 giugno 2026, intervenendo su un caso in cui il conducente aveva documentato di soffrire di gastrite cronica associata a reflusso gastroesofageo.

La vicenda nasce dal controllo di un automobilista fermato durante la notte e risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro, valore di poco superiore alla soglia che fa scattare la rilevanza penale. La misurazione aveva portato alla condanna dell’imputato a due mesi di arresto e a una sanzione pecuniaria.

Nel corso del processo, tuttavia, la difesa aveva prodotto una consulenza tecnica secondo cui determinate patologie gastriche possono alterare il risultato dell’etilometro. In presenza di reflusso gastroesofageo, infatti, l’acido presente nello stomaco e la risalita dei gas potrebbero interferire con la rilevazione, determinando valori superiori a quelli effettivamente presenti nel sangue.

Secondo i giudici di legittimità, le motivazioni adottate dai giudici di merito non hanno affrontato adeguatamente questa circostanza. In particolare, la Cassazione ha rilevato che le conclusioni della consulenza tecnica non sono state confutate in modo convincente e che la Corte d’appello ha fornito una ricostruzione ritenuta in parte erronea e in parte non logicamente sostenibile.

L’aspetto decisivo riguarda la vicinanza del valore rilevato alla soglia prevista dalla legge. Se l’eventuale alterazione dovuta alla patologia avesse inciso anche solo in misura limitata sul risultato dell’alcoltest, il tasso alcolemico potrebbe scendere sotto il limite di 0,80 grammi per litro, con la conseguenza di trasformare il fatto da reato a semplice illecito amministrativo.

La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata e disposto un nuovo esame del caso da parte del giudice del rinvio, che dovrà approfondire il peso effettivo della patologia sul risultato dell’accertamento.


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Torna a far discutere la geografia giudiziaria: il disegno di legge che prevede l’istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e il ripristino degli uffici giudiziari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto ha incontrato la netta opposizione dell’Associazione nazionale magistrati, intervenuta in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera.

A esprimere le perplessità dell’Anm è stato Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, che ha definito l’iniziativa un passo indietro rispetto al percorso di razionalizzazione avviato con la riforma del 2012. Secondo i magistrati, la proposta non sarebbe il risultato di una verifica oggettiva degli effetti prodotti dalla precedente riorganizzazione, ma risponderebbe prevalentemente a esigenze territoriali senza una preventiva analisi delle reali criticità dei circondari interessati.

L’Anm ritiene che eventuali difficoltà operative degli uffici giudiziari debbano essere affrontate attraverso il rafforzamento di organici e dotazioni materiali, piuttosto che mediante la creazione o il ripristino di strutture già considerate non sostenibili nel processo di revisione avviato oltre un decennio fa.

A sostegno di questa posizione vengono richiamati i risultati attribuiti alla riforma della geografia giudiziaria. Secondo uno studio della Banca d’Italia pubblicato nel 2025, la riorganizzazione avrebbe contribuito a incrementare la capacità di definizione dei procedimenti e a ridurre i tempi della giustizia, grazie soprattutto all’accorpamento delle sezioni distaccate e alla concentrazione delle risorse in uffici di dimensioni maggiori.

Un altro tema centrale riguarda la specializzazione dei magistrati. Nei tribunali di piccole dimensioni, osserva l’Anm, il numero ridotto di giudici rende difficile una distribuzione del lavoro per materie. Questo comporta che lo stesso magistrato sia chiamato a trattare settori molto diversi tra loro, dal diritto di famiglia al lavoro, dalle procedure concorsuali alle controversie contrattuali. Una situazione che, secondo l’associazione, si pone in contrasto con i modelli organizzativi oggi considerati più efficienti, fondati invece sulla specializzazione e sulla concentrazione delle competenze.

Ciò non significa rinunciare al principio della giustizia di prossimità. Per l’Anm la vicinanza ai cittadini resta un valore da preservare, ma attraverso strumenti diversi: il rafforzamento degli uffici del giudice di pace, una rete capillare di servizi per la volontaria giurisdizione e presidi territoriali leggeri in grado di garantire accessibilità senza moltiplicare le strutture giudiziarie.

La questione si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro dell’organizzazione della giustizia italiana. Per i magistrati, la sfida non consiste nel ripristinare modelli del passato, ma nel proseguire il percorso di modernizzazione, valutando la possibilità di sviluppare uffici sempre più specializzati per le materie più complesse, sul modello delle sezioni dedicate alle imprese, mantenendo al contempo una presenza diffusa sul territorio per i servizi di prossimità.


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Funzioni Centrali, arriva il rinnovo: aumenti, IA e nuove tutele nel contratto 2025-2027

È stata raggiunta all’Aran la preintesa sul contratto collettivo nazionale delle Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027, un accordo che interessa oltre 200 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Il rinnovo introduce incrementi economici, novità ordinamentali e, per la prima volta nel pubblico impiego italiano, una regolamentazione specifica dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.

Sul piano economico, l’intesa prevede un aumento medio di circa 162 euro mensili, con un incremento complessivo delle retribuzioni pari al 5,4%. Gli effetti si sommeranno a quelli già prodotti dal precedente rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024, contribuendo a rafforzare il recupero del potere d’acquisto dei dipendenti pubblici.

L’accordo assume anche un valore simbolico e organizzativo: per la prima volta un contratto completo viene definito all’interno dello stesso triennio di riferimento, segnando un’accelerazione nelle procedure negoziali che il Governo considera un elemento strategico per la modernizzazione della macchina pubblica.

Tra le principali novità normative figurano il riconoscimento dell’indennità di turno anche durante le ferie, l’eliminazione della riduzione dei giorni di ferie per i neoassunti nei primi anni di servizio e l’introduzione di nuovi permessi destinati agli screening oncologici per i lavoratori over 50. Il contratto rafforza inoltre alcuni istituti legati alle competenze professionali e alle relazioni sindacali.

Particolarmente rilevante è il capitolo dedicato all’intelligenza artificiale. Il nuovo testo stabilisce che nessuna decisione capace di produrre effetti significativi sul rapporto di lavoro potrà essere affidata esclusivamente ad algoritmi o sistemi automatizzati. La responsabilità delle decisioni resterà in capo ai dirigenti e ai titolari dei poteri decisionali, mentre i lavoratori dovranno essere messi nelle condizioni di conoscere i criteri generali di funzionamento degli strumenti di IA utilizzati dall’amministrazione.

Il contratto prevede inoltre che l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro sia preceduta da specifiche informative alle organizzazioni sindacali, con indicazioni sulle finalità, sui dati trattati e sugli effetti attesi sull’attività lavorativa. L’obiettivo è garantire trasparenza, sicurezza e controllo umano nell’impiego delle nuove tecnologie.

La scelta arriva in un contesto in cui l’utilizzo dell’IA nella Pubblica amministrazione è già una realtà diffusa. Secondo una recente indagine presentata al Forum PA, circa due dipendenti pubblici su tre utilizzano strumenti di intelligenza artificiale generativa almeno una volta alla settimana, spesso però senza linee guida condivise o percorsi formativi strutturati. Proprio per questo il contratto attribuisce un ruolo centrale alla formazione e all’acquisizione di nuove competenze digitali.


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