Niente causa senza pagare: la Consulta salva la preclusione per chi non versa il contributo unificato minimo

Con la sentenza n. 137 del 2026 (decisione dell’8 giugno, depositata il 21 luglio, pubblicata in G.U. n. 29 del 22 luglio), la Corte Costituzionale — relatore Luca Antonini, presidente Giovanni Amoroso — si è pronunciata sull’art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), della legge 207/2024, che ha introdotto il comma 3.1 nell’art. 14 del d.P.R. 115/2002: salvo esenzioni e patrocinio a spese dello Stato, la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non è stato versato il contributo unificato minimo, fissato in 43 euro.

La Cassazione e il giudice di pace di Benevento avevano sollevato la questione lamentando la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia per l’onere economico imposto all’accesso alla giustizia sia per il potere lasciato al cancelliere — un organo amministrativo, non giurisdizionale — di negare l’iscrizione a ruolo. La Consulta ha dichiarato non fondata la censura sul contributo in sé, ritenendo la misura proporzionata data la modesta entità della somma e l’elevata evasione sui crediti di importo minore; ha però riconosciuto che l’attribuzione al cancelliere di un potere sostanzialmente preclusivo del diritto di agire è un profilo problematico rispetto agli stessi parametri costituzionali, dichiarando però la questione inammissibile perché la scelta del rimedio — dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice, concessione di un termine per il pagamento, o un reclamo contro il rifiuto del cancelliere — spetta al legislatore, non alla Corte.

Nel frattempo la norma resta in vigore così com’è, e la casistica concreta mostra già il rischio pratico: a Benevento un’opposizione a decreto ingiuntivo depositata in tempo ma non iscritta per mancato pagamento ha costretto la parte a un nuovo ricorso fuori termine, con richiesta di rimessione in termini. Negli studi legali, in attesa di un intervento del legislatore sul punto lasciato aperto dalla Consulta, verificare l’avvenuto versamento del contributo minimo prima del deposito resta l’unica cautela per non perdere un termine perentorio per una questione di 43 euro.

Confisca, recepita la direttiva Ue: colpiti anche i beni intestati a terzi consapevoli

Con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre e in vigore dal 31 ottobre, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 sul recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la precedente direttiva 2014/42/UE. Il decreto, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 91/2025 (legge di delegazione europea 2024, allegato A n. 11), amplia in modo significativo gli strumenti a disposizione della magistratura per aggredire i patrimoni di origine illecita.

La confisca per equivalente e i beni intestati a terzi

La novità più rilevante riguarda il nuovo articolo 240-ter del codice penale, che introduce la confisca per equivalente degli strumenti del reato: quando i beni utilizzati per commettere il delitto non sono reperibili, il giudice può disporre la confisca di beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato, anche per interposta persona, tenendo conto della gravità del reato e della situazione economico-patrimoniale dell’imputato.

Il nuovo articolo 240-quater c.p. introduce invece la confisca nei confronti dei terzi: se il condannato non dispone di beni di valore equivalente, il giudice può aggredire il patrimonio intestato a un terzo estraneo al reato, a condizione che sia accertato che quest’ultimo fosse consapevole, al momento del trasferimento, dell’intento di sottrarre i beni alla confisca — la fattispecie dei cosiddetti “terzi compiacenti”. Il decreto interviene anche sulla confisca allargata dell’art. 240-bis c.p., ampliando il catalogo dei reati presupposto (tra cui gli artt. 414-bis, 635-quater.1 e 640-ter, secondo comma) e introducendo il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo dell’attività criminosa.

Vendita anticipata dei sequestri e gestione delle cripto-attività

Il Titolo III del decreto disciplina la vendita dei beni sequestrati prima della sentenza definitiva, uno strumento pensato per evitare il deprezzamento di beni deperibili o che richiedono costi di gestione elevati nelle more del giudizio. Il Titolo IV regola invece per la prima volta in modo organico la confisca delle cripto-attività: viene istituito presso il Fondo Unico Giustizia un servizio dedicato alla gestione dei portafogli digitali sequestrati, che dal 31 ottobre assumerà la custodia delle chiavi crittografiche necessarie per operare sui wallet.

Il provvedimento tocca inoltre una serie di norme speciali: l’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) prevede ora la confisca obbligatoria degli strumenti e dei proventi, o del loro equivalente, quando l’associazione è finalizzata a delitti puniti con almeno quattro anni di reclusione; l’art. 416-bis, settimo comma (associazioni di tipo mafioso), introduce la confisca per equivalente dei proventi quando quella diretta non sia possibile. Modifiche analoghe riguardano l’art. 600-septies c.p., l’art. 648-quater c.p., gli artt. 73 e 74, comma 7-bis, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), l’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e gli artt. 255-bis, 255-ter e 259-bis del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Il decreto introduce infine un obbligo di trasmissione annuale di dati alla Commissione europea sull’attività di recupero e gestione dei beni confiscati, in linea con gli standard di monitoraggio previsti dalla direttiva. Le nuove norme impongono fin da subito, a chi assiste indagati, imputati o terzi intestatari di beni, una valutazione preventiva delle operazioni patrimoniali compiute in prossimità di un procedimento penale: la prova della consapevolezza richiesta dall’art. 240-quater c.p. può infatti fondarsi anche su elementi indiziari legati ai tempi e alle modalità del trasferimento, non necessariamente su una confessione esplicita.

Fotocopia in giudizio: quando vale come prova e come contestarla secondo la Cassazione

Nella pratica dei tribunali italiani la maggior parte dei fascicoli viaggia a colpi di fotocopie, non di originali. L’articolo 2719 del codice civile stabilisce che le copie fotografiche o fotostatiche di scritture “hanno la stessa efficacia delle autentiche” quando la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente oppure, più semplicemente, quando non viene espressamente disconosciuta dalla controparte. In pratica: se nessuno contesta che la fotocopia corrisponda all’originale, quella fotocopia produce in giudizio lo stesso effetto probatorio del documento vero e proprio.

Come e quando si disconosce una fotocopia?

Il punto delicato è come e quando si possa contestare quella conformità. Con le ordinanze gemelle nn. 20480 e 20482 del 21 luglio 2025 (Sez. II), la Cassazione ha ribadito che il disconoscimento non può essere generico: la contestazione deve essere chiara, univoca e circostanziata, tale da identificare con precisione il documento e da indicare in cosa consisterebbe la difformità rispetto all’originale. Una clausola di stile, una contestazione “onnicomprensiva” o la semplice richiesta di produrre gli originali — come ribadito anche dall’ordinanza n. 22149/2024 (Sez. I) — non produce alcun effetto, e la fotocopia resta pienamente utilizzabile come prova.

Quanto al momento in cui va sollevato, l’ordinanza n. 5755/2023 (Sez. II, 24 febbraio) ha fissato un criterio di tempestività analogo a quello dell’art. 157, comma 2, c.p.c.: il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza successiva al deposito del documento, o nella prima difesa utile se la parte non compare. Decorso quel momento senza contestazione, la copia si considera definitivamente riconosciuta conforme, principio già affermato in termini sostanzialmente identici dalla Cassazione n. 15856/2004.

Effetti del disconoscimento, querela di falso e processo telematico

Una volta che il disconoscimento è stato validamente sollevato, l’onere di produrre l’originale — o di chiederne la verificazione — passa alla parte che aveva depositato la fotocopia, come chiarito dalla sentenza n. 33769/2019 (Sez. III): se l’originale non viene mai prodotto, la copia perde ogni valore probatorio. Il giudice di merito conserva comunque un margine di apprezzamento: può accertare la conformità della copia all’originale anche attraverso presunzioni o altri elementi istruttori, pure a fronte di un disconoscimento formalmente rituale, come confermato dall’ordinanza n. 7954/2025 (Sez. II) e, in precedenza, dalla sentenza n. 9439/2010.

Un passaggio che genera spesso confusione in udienza è la differenza tra il disconoscimento di conformità e la querela di falso. L’ordinanza n. 24029/2024 (Sez. V, 6 settembre) ha tracciato il confine in modo netto: il “diniego di conformità all’originale”, disciplinato dall’art. 2719 c.c. e dagli artt. 214-215 c.p.c., consente al giudice un accertamento di fatto sulla rispondenza tra copia e originale anche con mezzi diversi dalla verificazione; la querela di falso, invece, è lo strumento riservato a contestare la genuinità intrinseca del documento — ad esempio una sua alterazione o contraffazione — e introduce un autonomo giudizio incidentale con regole proprie, non sostituibile da un semplice disconoscimento.

La questione non riguarda solo la carta: l’ordinanza n. 26200/2024 (Sez. Lavoro) ha esteso lo stesso regime dell’art. 2719 c.c. alle copie informatiche di scritture analogiche, cioè ai documenti cartacei scansionati e depositati telematicamente — una fattispecie che riguarda ormai quotidianamente gli avvocati nel processo civile telematico. Per chi deposita atti e allegati in formato digitale, questo significa che la scansione di un documento cartaceo segue le stesse regole di contestazione e di tempestività appena illustrate, e che conservare l’originale cartaceo fino all’esaurimento dei termini di disconoscimento resta una cautela difensiva tutt’altro che superata dalla digitalizzazione del processo.

Lavitola resta in carcere, il Riesame: “Materiale investigativo granitico”

Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Valter Lavitola, ex editore, ritenuto il mandante dell’attentato dinamitardo messo a segno davanti all’abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Nelle 31 pagine di motivazioni depositate, i giudici respingono punto per punto le richieste della difesa e definiscono “inverosimile” la versione fornita dall’indagato.

Il provvedimento ricostruisce il ruolo di Clesio Tavares Gomes, l’uomo che avrebbe materialmente collocato l’ordigno: secondo i giudici è “del tutto inverosimile” che Gomes abbia agito modificando le modalità dell’attentato senza consultare Lavitola, alla luce del rapporto di fiducia tra i due. Le dichiarazioni dello stesso Lavitola, che ha prima parlato di un incarico limitato a sparare contro il muro, poi di un “mandato in bianco”, vengono giudicate contraddittorie su tre punti: il sopralluogo, le modalità dell’azione e il movente.

Decisivo anche il traffico telefonico che collocherebbe Lavitola e Gomes nei pressi dell’abitazione di Ranucci nel pomeriggio del sopralluogo, smentendo la sua negazione. Confermata l’aggravante del metodo mafioso, legata alle “allarmanti modalità dell’azione” e alle minacce che il giornalista riceve dal 2021, tanto da essere sotto tutela personale. Per il Tribunale resta inoltre concreto il pericolo di fuga: le intercettazioni indicano che Lavitola stava per partire per l’Africa subito dopo l’esecuzione, il 1° luglio scorso, delle misure cautelari contro quattro presunti esecutori materiali.

Gli avvocati Sergio e Arturo Cola, difensori di Lavitola, contestano in particolare la tenuta dell’aggravante mafiosa e hanno già annunciato ricorso in Cassazione. Per gli operatori del diritto penale, il caso resta un banco di prova sull’applicazione del metodo mafioso a contesti estranei alla criminalità organizzata tradizionale.

Garlasco, il Garante sanziona Cairo Editore per le foto del cadavere di Chiara Poggi

Con il provvedimento n. 759 del 23 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Cairo Editore per la diffusione, attraverso un suo settimanale, di immagini del luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi: il corpo riverso sulle scale, imbrattate di sangue, con il viso oscurato ma la scena lasciata in chiaro. La decisione nasce da un reclamo della famiglia Poggi, che aveva denunciato la pubblicazione di una «immagine in chiaro del cadavere della povera Chiara adagiato sugli scalini ricoperti di abbondanti macchie di sangue».

Nel reclamo, la famiglia sosteneva che il servizio giornalistico del 26 marzo 2026 affrontasse «argomenti che non hanno la benché minima attinenza con la scena cruda e raggelante raffigurata nella fotografia», lamentando una lesione della dignità della memoria di Chiara e dei genitori, oltre a una violazione del principio di essenzialità dell’informazione.

Il Garante, pur riconoscendo che il delitto di Garlasco resta una delle vicende giudiziarie più discusse della cronaca nera italiana, ha rilevato che la diffusione di quelle immagini, a distanza di tempo dai fatti, non aggiunge nulla alle notizie né risulta indispensabile a descriverne la dinamica. L’Autorità ha parlato di «continua e morbosa spettacolarizzazione» in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione, ricordando che le regole deontologiche vietano la divulgazione di immagini lesive della dignità della persona anche dopo il decesso.

Nel motivare la decisione, il Garante ha escluso ogni equiparazione con casi in cui immagini crude hanno avuto una riconosciuta rilevanza storica o politica, come le foto di Aldo Moro, o con altri casi di cronaca richiamati dalla difesa, come il decesso di David Rossi: le immagini di Garlasco, osserva l’Autorità, non aggiungono elementi nuovi rispetto a quanto già ampiamente raccontato, né hanno una funzione di denuncia paragonabile. Anche le fotografie degli ambienti della casa di famiglia imbrattati di sangue sono state giudicate non giustificabili sotto il profilo dell’essenzialità informativa.

Lo stesso 23 settembre, con il provvedimento n. 758, il Garante ha sanzionato per gli stessi motivi anche un canale YouTube, segno di un’azione che ha riguardato in parallelo più soggetti editoriali. Per gli avvocati che assistono testate ed emittenti, il doppio provvedimento conferma che il limite dell’essenzialità dell’informazione resta vincolante anche a mesi di distanza dai fatti e non si estingue con la morte della persona ritratta, imponendo una valutazione preventiva del materiale visivo prima della pubblicazione nei casi di cronaca nera a lunga esposizione mediatica.

Meta potrà addestrare la sua IA con i siti di aziende e professionisti dal 30 ottobre

A partire dal 30 ottobre 2026 chi utilizza gli strumenti commerciali di Meta — aziende, professionisti e testate giornalistiche che gestiscono pagine Facebook, Instagram, account Messenger o profili business WhatsApp — accetterà condizioni d’uso ampliate che autorizzano l’azienda a impiegare crawler, bot e strumenti di web scraping per raccogliere e analizzare i contenuti dei siti collegati a quegli account. Tali contenuti potranno essere utilizzati per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da Meta.

Tre esperti legali interpellati dal Nieman Lab, centro studi sul giornalismo di Harvard, segnalano che le nuove clausole potrebbero consentire a Meta di acquisire anche contenuti editoriali per alimentare i propri prodotti di IA generativa, una prospettiva che preoccupa in particolare gli editori: il timore è che i contenuti raccolti vengano reimmessi in circolo attraverso gli strumenti di IA di Meta, facendo concorrenza diretta alle fonti originali e sottraendo loro traffico e visibilità.

Chi non intende accettare le nuove condizioni non ha, al momento, un’alternativa praticabile se non rinunciare del tutto agli strumenti commerciali di Meta, con conseguente perdita di visibilità sulle piattaforme. L’unico strumento di opposizione indicato dall’azienda resta il file robots.txt, con cui i titolari dei siti possono tecnicamente limitare l’accesso ai crawler: gli esperti dubitano però che questa indicazione tecnica sia sufficiente a prevalere sulle autorizzazioni contrattuali più ampie appena introdotte. Meta, dal canto suo, sostiene che l’aggiornamento non modifichi le concrete modalità di raccolta dei contenuti, già previste in altri documenti contrattuali.

A preoccupare maggiormente gli esperti interpellati dal Nieman Lab non è soltanto l’ampliamento delle clausole, ma l’assenza di una vera alternativa negoziale: aziende, professionisti e testate che dipendono dagli strumenti commerciali di Meta per la propria visibilità si trovano di fatto nella condizione di dover scegliere tra accettare l’addestramento dell’IA sui propri contenuti o sparire dai canali social su cui hanno costruito gran parte del proprio traffico. Per gli editori, in particolare, il timore è duplice: non solo la possibile appropriazione di materiale editoriale, ma anche l’eventualità che quello stesso materiale venga poi restituito agli utenti attraverso i prodotti di IA generativa di Meta, in diretta concorrenza con le fonti originali e senza alcun ritorno di traffico verso i siti che lo hanno prodotto.

Per gli studi legali, la vicenda ripropone un nodo già emerso con altri fornitori di IA generativa: la validità di un consenso contrattuale imposto in forma di condizione d’uso non negoziabile, a fronte di un bilanciamento di interesse che vede da un lato la libertà d’impresa della piattaforma e dall’altro il diritto d’autore e la tutela della concorrenza sleale dei contenuti editoriali raccolti; la scadenza del 30 ottobre impone comunque una verifica tempestiva delle impostazioni robots.txt dei siti collegati agli account aziendali e una mappatura dei contenuti effettivamente esposti.

Hub legale per i fermati dopo la guerriglia, Ferrazzi sfida l’Ordine degli Avvocati

Dopo la giornata di guerriglia urbana che ha portato a Milano oltre 200 fermi (circa l’80% minorenni) e danni per 500mila euro stimati da Confcommercio, sui social è circolato un appello — lanciato dalla pagina “Gaza Freestyle” con lo slogan “Liberi tutte e tutti” — che offre assistenza legale gratuita a chi è stato fermato nelle manifestazioni “Italia in Piazza”. Il meccanismo è semplice: chi è stato fermato scrive a un indirizzo email indicato dagli organizzatori, che lo mette in contatto con un avvocato disponibile.

L’iniziativa non è firmata da alcuno studio legale né da un’associazione forense identificabile, e non è chiaro quanti legali vi abbiano aderito. A sollevare il caso è stato Luca Ferrazzi, responsabile regionale lombardo di Futuro Nazionale, che ha chiesto pubblicamente se l’Ordine degli Avvocati di Milano fosse a conoscenza dell’iniziativa. Pur riconoscendo che il diritto alla difesa resta un principio fondamentale, Ferrazzi sostiene che annunciare pubblicamente assistenza legale gratuita in questo contesto rischi di trasmettere un senso di impunità e di trasformare i fermati in simboli politici, chiedendo di non confondere le vicende di Gaza con la cronaca degli scontri milanesi.

L’Ordine degli Avvocati di Milano non ha ancora preso posizione pubblica sulla vicenda. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha intanto annunciato indagini per individuare i responsabili dei disordini, definendoli “professionisti del disordine” e assicurando che saranno perseguiti anche se minorenni; il sindaco Sala ha invece parlato di un dispositivo di sicurezza sottodimensionato in piazza Duomo.

Ferrazzi, che guida in Lombardia Futuro Nazionale — la formazione politica legata al generale Roberto Vannacci — non si limita a chiedere conto dell’iniziativa all’Ordine: pretende di sapere chi ci sia materialmente dietro l’hub legale, quali professionisti abbiano aderito e se il meccanismo dell’assistenza gratuita, attivabile scrivendo a un indirizzo email indicato dagli organizzatori, non finisca per incentivare comportamenti analoghi in futuro. Al momento né la pagina “Gaza Freestyle” né altri promotori hanno reso pubblici nomi di legali coinvolti o il numero di richieste di assistenza ricevute.

Il caso solleva, prima ancora delle valutazioni deontologiche, una questione di trasparenza sulla filiera dell’assistenza legale spontanea: senza uno studio o un’associazione forense identificabile a garantirne la regolarità, resta aperto chi risponda di eventuali conflitti d’interesse o irregolarità nella gestione dei fascicoli dei fermati.

Portale PCT in tilt: la Cassazione salva l’appello depositato su carta dal pubblico ministero

Un guasto al sistema centrale del processo telematico penale e un appello depositato su carta per rispettare il termine: da questa vicenda nasce la sentenza n. 36349/2026 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata nelle scorse ore, che torna a occuparsi dei rapporti tra deposito telematico obbligatorio e malfunzionamenti del sistema.

Il caso riguarda un processo per scambio elettorale politico-mafioso, conclusosi in primo grado con l’assoluzione di diversi imputati. Il pubblico ministero, impossibilitato a depositare l’appello per via telematica a causa di problemi di connessione e di un guasto del sistema centrale, aveva proceduto al deposito cartaceo. Il dirigente dell’ufficio giudiziario aveva certificato il blocco dell’applicativo informatico, autorizzando il deposito su carta per non pregiudicare il rispetto dei termini processuali, come previsto dall’articolo 175-bis del Codice di procedura penale, che consente la certificazione del malfunzionamento sia da parte del Ministero attraverso il portale dei servizi telematici, sia da parte del dirigente dell’ufficio.

La Corte d’appello aveva però dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che il certificato del dirigente, pur descrivendo un guasto generale dei server, non menzionasse espressamente gli “atti di appello” tra i documenti per cui era ammesso il deposito cartaceo.

La Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo che il certificato di malfunzionamento deve limitarsi ad attestare che il sistema è inattivo per ragioni indipendenti dalla volontà dell’utente, senza che la legge richieda un elenco specifico degli atti ammessi al deposito alternativo. Il principio di fondo, richiamato dalla Corte, è quello della tipicità delle sanzioni processuali: i giudici di merito non possono introdurre cause di inammissibilità che la norma non prevede espressamente.

Per gli avvocati e per il personale degli studi legali che gestiscono depositi telematici, la pronuncia offre una garanzia pratica non da poco: in caso di malfunzionamento certificato del portale, il deposito cartaceo resta valido anche se il certificato del dirigente dell’ufficio non specifica nominalmente ogni tipologia di atto, riducendo il rischio di vedersi dichiarare inammissibile un atto depositato in emergenza per causa di forza maggiore tecnica.

Quando la lite in famiglia diventa reato di maltrattamenti?

È una delle domande più delicate del diritto di famiglia applicato al penale: dove finisce il litigio, anche acceso, tra coniugi o conviventi, e dove inizia il reato di maltrattamenti? Una pronuncia della Corte di Cassazione, depositata l’8 ottobre 2026, prova a fissare un criterio distintivo più netto.

Con la sentenza n. 35623/2026, la Terza Sezione penale ha stabilito che possono considerarsi espressione di “litigiosità familiare”, e quindi penalmente irrilevanti, le condotte tra le parti che si confrontano su un piano paritario, anche in modo veemente, a condizione che ciascuna riconosca all’altra il diritto di esprimere il proprio punto di vista. La veemenza del confronto, da sola, non è dunque sufficiente a integrare il reato.

Dalla pronuncia emergono due elementi distintivi. Il primo è la parità dei soggetti coinvolti: il confronto deve avvenire senza che una delle parti domini sistematicamente l’altra. Il secondo è il reciproco riconoscimento del diritto di parola: ciascuno deve ammettere che l’altro possa esprimere la propria opinione, anche quando non la condivide.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’articolo 572 del Codice penale, torna invece configurabile quando una delle parti impedisce all’altra, attraverso condotte violente o offensive reiterate nel tempo, di esternare il proprio autonomo pensiero. Il discrimine, secondo la Cassazione, sta quindi nell’effetto di sopraffazione e nella compressione della libertà di espressione di chi subisce la condotta, non nel tono acceso che una lite familiare può assumere occasionalmente.

Per gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e di penale, il principio offre un parametro utile nella fase di valutazione preliminare di una querela o di una costituzione di parte civile: va ricostruita non solo la gravità dei singoli episodi, ma la dinamica relazionale complessiva tra le parti, verificando se sussista una posizione di sopraffazione stabile oppure un conflitto, per quanto intenso, condotto su un piano di sostanziale parità.

Il razzo su quattro ruote: Musk presenta la nuova Roadster e la fa “volare” davanti al pubblico

Dopo quasi un decennio di annunci e rinvii, giovedì 15 ottobre in serata Tesla ha finalmente presentato dal vivo, vicino a Waco, in Texas, la nuova generazione della Roadster, erede della vettura mostrata per la prima volta nel 2017.

Nella versione di punta, denominata Rocket, la vettura monta propulsori a gas freddo derivati dalla tecnologia SpaceX, posizionati lungo il perimetro della carrozzeria e capaci di generare spinta verticale, laterale e rotazionale, insieme a un sistema di ventole per l’effetto suolo. Durante la dimostrazione, l’auto si è sollevata brevemente da terra, ha eseguito una rotazione ed è “atterrata” di nuovo sull’asfalto davanti al pubblico presente.

“Well, it worked” (“Ebbene, ha funzionato”), ha commentato Musk subito dopo, precisando che la funzione non è pensata per un utilizzo di sicurezza quotidiano. Per la versione Rocket, Tesla dichiara uno 0-100 km/h in 0,81 secondi; la versione Thrust, priva dei propulsori perimetrali ma dotata di getti posteriori a gas freddo, scende comunque sotto i 0,9 secondi.

Le prenotazioni per la versione Performance richiedono una caparra di 50mila dollari, quelle per la Thrust 250mila dollari, mentre la Rocket sarà riservata su invito, con criteri di selezione dei clienti non ancora resi noti. L’avvio della produzione, secondo quanto dichiarato dall’azienda, è fissato nello stabilimento Giga Texas per il 2028, undici anni dopo la presentazione del concept originale.

L’evento, trasmesso in diretta e rilanciato sugli account social legati a Musk e Tesla, arriva in una settimana in cui l’imprenditore è stato comunque al centro delle cronache anche per le sue prese di posizione su X relative alla crisi in Ucraina e ai limiti imposti al servizio satellitare Starlink, a conferma di quanto le sue dichiarazioni pubbliche continuino a generare un’eco mediatica immediata.

Al di là della spettacolarizzazione, l’operazione segna l’ennesimo intreccio tra le aziende del gruppo Musk, con tecnologie aerospaziali trasferite al settore automotive: un modello di cross-fertilizzazione industriale che interessa sempre più anche consulenti legali impegnati su proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico tra società collegate.

https://x.com/Tesla/status/2110913438293647789?s=20

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto