IA, nuove regole per polizia, imprese e risarcimenti: pronto il decreto di adeguamento all’AI Act

L’Italia si prepara a compiere un nuovo passo nell’attuazione dell’AI Act europeo. È infatti pronto per l’esame del Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che dovrà armonizzare l’ordinamento nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, introducendo regole specifiche per l’utilizzo della tecnologia nei settori più sensibili.

Il provvedimento parte da un principio generale: i sistemi di intelligenza artificiale possono essere impiegati come strumenti di supporto alle attività umane, ma non possono sostituire le decisioni delle persone. Per questo motivo viene previsto l’obbligo di una supervisione umana documentata, tracciabile e affidata a personale appositamente individuato.

Particolare attenzione viene riservata alle attività delle forze di polizia. Il decreto consente l’impiego dell’intelligenza artificiale per analizzare dati biometrici e supportare attività di identificazione, ma stabilisce che tali strumenti non possano costituire l’unica base per assumere decisioni che riguardano i cittadini. Gli operatori dovranno inoltre ricevere una formazione specifica sui rischi connessi ai sistemi di IA, comprese le cosiddette “allucinazioni” algoritmiche e gli aspetti legati alla protezione dei dati personali.

Tra le novità più significative figura la possibilità di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità particolarmente delicate, come la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestri o di tratta. Tuttavia, l’utilizzo sarà subordinato a controlli stringenti: autorizzazione e vigilanza dell’autorità giudiziaria, registrazione delle operazioni, valutazione preventiva dell’impatto sui diritti fondamentali e successiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Lo schema prevede inoltre l’impiego dell’intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza per il riconoscimento facciale successivo ai fatti, limitatamente all’identificazione di soggetti già indiziati di reato. Anche in questo caso viene ribadito il divieto di fondare decisioni esclusivamente sui risultati prodotti dagli algoritmi.

Il decreto affronta poi il tema delle responsabilità. Nel codice penale viene introdotta una nuova fattispecie di reato legata alla mancata adozione delle misure di sicurezza previste per i sistemi di IA ad alto rischio o alla loro alterazione illecita. Tra le condotte sanzionate rientra anche l’omissione dei controlli umani obbligatori. Le conseguenze potranno ricadere non solo sulle persone fisiche responsabili, ma anche sulle aziende, attraverso il meccanismo della responsabilità amministrativa degli enti previsto dal decreto legislativo 231/2001.

Un altro fronte riguarda la lotta ai contenuti artificiali illeciti. Il testo introduce strumenti che consentono il sequestro preventivo di materiali online generati tramite intelligenza artificiale quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Particolarmente rilevanti risultano anche le disposizioni in materia di risarcimento del danno. Chi riterrà di aver subito un pregiudizio causato dall’utilizzo di un sistema di IA potrà beneficiare di strumenti probatori rafforzati. Il giudice avrà infatti il potere di ordinare la produzione di documentazione tecnica e informazioni sul funzionamento dell’algoritmo. Il mancato adempimento a tale ordine potrà incidere negativamente sulla posizione processuale della parte chiamata a rispondere del danno.

Inoltre, quando il danno derivi dalla violazione degli obblighi previsti dall’AI Act, il nesso tra comportamento illecito e conseguenze dannose potrà essere presunto dal giudice, alleggerendo l’onere probatorio per il soggetto danneggiato. Viene infine riconosciuta la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile.

Il decreto contiene anche norme transitorie per consentire l’adeguamento dei sistemi già in uso presso le amministrazioni e le forze di polizia. Gli operatori avranno un periodo di tempo per conformare le piattaforme in fase di sviluppo o acquisizione ai nuovi standard, in attesa dell’entrata a regime delle disposizioni europee.


LEGGI ANCHE

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

Sicurezza informatica, Italia ancora indietro

In tema di sicurezza informatica, aziende, professionisti e PA italiani non sono ancora abbastanza preparati. A dimostrarlo ci pensano i dati del DESI, il Digital Economy…

Decreti, ordinanze e sentenze penali online: la Cassazione accelera sulla digitalizzazione

Roma, 17 luglio 2024 – Un importante passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi della giustizia è stato compiuto dalla Corte di Cassazione. Con un…

Contributi omessi, fino a 25 anni per ottenere la copertura pensionistica

Una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione fissa i tempi: cinque anni per la prescrizione, dieci per l’azienda per attivarsi e altri dieci per il…

Autovelox, arriva il decreto sulle omologazioni: via libera automatico per i modelli più recenti

Nuove regole per gli autovelox e per la validità degli accertamenti sulle violazioni dei limiti di velocità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che definisce un quadro organico per l’omologazione e il controllo delle apparecchiature utilizzate sulle strade italiane, con l’obiettivo di rafforzare la certezza giuridica delle sanzioni e superare le criticità emerse negli ultimi anni sul fronte giurisprudenziale.

Il provvedimento interviene in un contesto caratterizzato da numerose contestazioni e da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno più volte evidenziato la distinzione tra semplice approvazione ministeriale e omologazione degli strumenti di rilevazione. Proprio per rispondere a queste incertezze, il nuovo decreto introduce un sistema uniforme destinato a tutti i dispositivi utilizzati per il controllo della velocità.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il regime transitorio. Gli autovelox approvati secondo le disposizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 2017 saranno considerati automaticamente omologati, senza necessità di ulteriori procedure amministrative. Tali apparecchiature potranno quindi continuare a essere utilizzate, purché rispettino gli obblighi relativi alle verifiche periodiche e alle operazioni di taratura previsti dalla nuova disciplina.

Diversa la situazione per i dispositivi più datati. Gli autovelox approvati prima dell’entrata in vigore delle regole del 2017 non beneficeranno di alcun riconoscimento automatico. Per poter essere impiegati negli accertamenti dovranno ottenere una specifica omologazione secondo i nuovi criteri tecnici, attraverso una procedura che richiederà l’integrazione della documentazione già depositata dai produttori.

Il decreto introduce inoltre una serie di prescrizioni finalizzate a garantire la qualità e l’affidabilità delle rilevazioni. Vengono disciplinate in modo dettagliato le procedure di omologazione dei prototipi, le verifiche iniziali, i controlli periodici di funzionalità, le operazioni di taratura e la conformità della produzione rispetto ai modelli autorizzati.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare la tracciabilità di tutte le attività tecniche svolte sui dispositivi e di ridurre il rischio di contestazioni sulla validità delle misurazioni effettuate. In quest’ottica assume particolare importanza anche il sistema di registrazione degli apparati nell’elenco ufficiale disponibile sul Portale dell’Automobilista, requisito che resta obbligatorio e che si collega alle attività di censimento previste dalla normativa introdotta nel 2025.

Il nuovo quadro normativo prevede infine che le richieste di approvazione ancora pendenti vengano automaticamente trasformate in domande di omologazione, evitando la necessità di avviare nuovi procedimenti da zero.


LEGGI ANCHE

Adozione e PMA, conta l’interesse del minore: sì della Cassazione alla madre d’intenzione anche senza il consenso della biologica

Con la sentenza n. 16242, la Suprema Corte ribadisce che, nelle adozioni in casi particolari, il superiore interesse del minore prevale sul diniego della madre…

Decessi in carcere, nota del DAP

Sono 79 le persone detenute che a oggi si sono tolte la vita all’interno degli istituti penitenziari dal 1° gennaio 2024.

Gratteri: “Inutili le riforme dalla Cartabia in poi”

Il procuratore capo di Napoli critica le modifiche al sistema giudiziario e difende le intercettazioni come strumento essenziale.

Guida in stato di ebbrezza, la Cassazione: la gastrite può incidere sull’etilometro

Una patologia gastrica potrebbe influire sull’esito dell’etilometro e rendere necessario un nuovo esame delle prove prima di confermare una condanna per guida in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20966 dell’8 giugno 2026, intervenendo su un caso in cui il conducente aveva documentato di soffrire di gastrite cronica associata a reflusso gastroesofageo.

La vicenda nasce dal controllo di un automobilista fermato durante la notte e risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro, valore di poco superiore alla soglia che fa scattare la rilevanza penale. La misurazione aveva portato alla condanna dell’imputato a due mesi di arresto e a una sanzione pecuniaria.

Nel corso del processo, tuttavia, la difesa aveva prodotto una consulenza tecnica secondo cui determinate patologie gastriche possono alterare il risultato dell’etilometro. In presenza di reflusso gastroesofageo, infatti, l’acido presente nello stomaco e la risalita dei gas potrebbero interferire con la rilevazione, determinando valori superiori a quelli effettivamente presenti nel sangue.

Secondo i giudici di legittimità, le motivazioni adottate dai giudici di merito non hanno affrontato adeguatamente questa circostanza. In particolare, la Cassazione ha rilevato che le conclusioni della consulenza tecnica non sono state confutate in modo convincente e che la Corte d’appello ha fornito una ricostruzione ritenuta in parte erronea e in parte non logicamente sostenibile.

L’aspetto decisivo riguarda la vicinanza del valore rilevato alla soglia prevista dalla legge. Se l’eventuale alterazione dovuta alla patologia avesse inciso anche solo in misura limitata sul risultato dell’alcoltest, il tasso alcolemico potrebbe scendere sotto il limite di 0,80 grammi per litro, con la conseguenza di trasformare il fatto da reato a semplice illecito amministrativo.

La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata e disposto un nuovo esame del caso da parte del giudice del rinvio, che dovrà approfondire il peso effettivo della patologia sul risultato dell’accertamento.


LEGGI ANCHE

Corte UE: l’identità di genere non è necessaria per acquistare biglietti ferroviari

La decisione boccia l’obbligo di indicare "Signore" o "Signora" per personalizzare la comunicazione commerciale

Doppio Cognome: è possibile che un figlio abbia tre o più cognomi

Se manca l’accordo tra i genitori, il figlio resterà senza cognome fino alla decisione del giudice. È possibile anche che il figlio abbia tre o…

Pagamenti della PA ai professionisti, dal 15 giugno scattano i controlli senza soglia

Le amministrazioni pubbliche dovranno verificare preventivamente l’eventuale presenza di debiti fiscali dei professionisti prima di liquidare i compensi. La novità riguarda anche importi minimi e…

Tribunali soppressi, l’Anm boccia il ritorno dei “tribunalini”

Torna a far discutere la geografia giudiziaria: il disegno di legge che prevede l’istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e il ripristino degli uffici giudiziari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto ha incontrato la netta opposizione dell’Associazione nazionale magistrati, intervenuta in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera.

A esprimere le perplessità dell’Anm è stato Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, che ha definito l’iniziativa un passo indietro rispetto al percorso di razionalizzazione avviato con la riforma del 2012. Secondo i magistrati, la proposta non sarebbe il risultato di una verifica oggettiva degli effetti prodotti dalla precedente riorganizzazione, ma risponderebbe prevalentemente a esigenze territoriali senza una preventiva analisi delle reali criticità dei circondari interessati.

L’Anm ritiene che eventuali difficoltà operative degli uffici giudiziari debbano essere affrontate attraverso il rafforzamento di organici e dotazioni materiali, piuttosto che mediante la creazione o il ripristino di strutture già considerate non sostenibili nel processo di revisione avviato oltre un decennio fa.

A sostegno di questa posizione vengono richiamati i risultati attribuiti alla riforma della geografia giudiziaria. Secondo uno studio della Banca d’Italia pubblicato nel 2025, la riorganizzazione avrebbe contribuito a incrementare la capacità di definizione dei procedimenti e a ridurre i tempi della giustizia, grazie soprattutto all’accorpamento delle sezioni distaccate e alla concentrazione delle risorse in uffici di dimensioni maggiori.

Un altro tema centrale riguarda la specializzazione dei magistrati. Nei tribunali di piccole dimensioni, osserva l’Anm, il numero ridotto di giudici rende difficile una distribuzione del lavoro per materie. Questo comporta che lo stesso magistrato sia chiamato a trattare settori molto diversi tra loro, dal diritto di famiglia al lavoro, dalle procedure concorsuali alle controversie contrattuali. Una situazione che, secondo l’associazione, si pone in contrasto con i modelli organizzativi oggi considerati più efficienti, fondati invece sulla specializzazione e sulla concentrazione delle competenze.

Ciò non significa rinunciare al principio della giustizia di prossimità. Per l’Anm la vicinanza ai cittadini resta un valore da preservare, ma attraverso strumenti diversi: il rafforzamento degli uffici del giudice di pace, una rete capillare di servizi per la volontaria giurisdizione e presidi territoriali leggeri in grado di garantire accessibilità senza moltiplicare le strutture giudiziarie.

La questione si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro dell’organizzazione della giustizia italiana. Per i magistrati, la sfida non consiste nel ripristinare modelli del passato, ma nel proseguire il percorso di modernizzazione, valutando la possibilità di sviluppare uffici sempre più specializzati per le materie più complesse, sul modello delle sezioni dedicate alle imprese, mantenendo al contempo una presenza diffusa sul territorio per i servizi di prossimità.


LEGGI ANCHE

Riforma forense, accesso più rapido e nuove tutele: svolta su tirocinio e formazione

Via libera in Commissione Giustizia a una serie di modifiche che puntano a rendere più sostenibile l’ingresso nella professione legale e a rafforzare l’equilibrio interno…

Riforma della giustizia, il governo accelera sulla separazione delle carriere. Ma le carceri restano al palo

La riforma è destinata a passare, forse anche al vaglio popolare. Ma resta il dubbio se, nel frattempo, le emergenze vere della giustizia – dal…

Rinnovata la convenzione tra Cassa Forense e Italo Treno: ecco come usufruirne

Cassa Forense ha deciso di rinnovare la convenzione con Italo Treno, offrendo ai suoi iscritti uno sconto del 30% sulle tariffe Corporate, così come la…

Funzioni Centrali, arriva il rinnovo: aumenti, IA e nuove tutele nel contratto 2025-2027

È stata raggiunta all’Aran la preintesa sul contratto collettivo nazionale delle Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027, un accordo che interessa oltre 200 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Il rinnovo introduce incrementi economici, novità ordinamentali e, per la prima volta nel pubblico impiego italiano, una regolamentazione specifica dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.

Sul piano economico, l’intesa prevede un aumento medio di circa 162 euro mensili, con un incremento complessivo delle retribuzioni pari al 5,4%. Gli effetti si sommeranno a quelli già prodotti dal precedente rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024, contribuendo a rafforzare il recupero del potere d’acquisto dei dipendenti pubblici.

L’accordo assume anche un valore simbolico e organizzativo: per la prima volta un contratto completo viene definito all’interno dello stesso triennio di riferimento, segnando un’accelerazione nelle procedure negoziali che il Governo considera un elemento strategico per la modernizzazione della macchina pubblica.

Tra le principali novità normative figurano il riconoscimento dell’indennità di turno anche durante le ferie, l’eliminazione della riduzione dei giorni di ferie per i neoassunti nei primi anni di servizio e l’introduzione di nuovi permessi destinati agli screening oncologici per i lavoratori over 50. Il contratto rafforza inoltre alcuni istituti legati alle competenze professionali e alle relazioni sindacali.

Particolarmente rilevante è il capitolo dedicato all’intelligenza artificiale. Il nuovo testo stabilisce che nessuna decisione capace di produrre effetti significativi sul rapporto di lavoro potrà essere affidata esclusivamente ad algoritmi o sistemi automatizzati. La responsabilità delle decisioni resterà in capo ai dirigenti e ai titolari dei poteri decisionali, mentre i lavoratori dovranno essere messi nelle condizioni di conoscere i criteri generali di funzionamento degli strumenti di IA utilizzati dall’amministrazione.

Il contratto prevede inoltre che l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro sia preceduta da specifiche informative alle organizzazioni sindacali, con indicazioni sulle finalità, sui dati trattati e sugli effetti attesi sull’attività lavorativa. L’obiettivo è garantire trasparenza, sicurezza e controllo umano nell’impiego delle nuove tecnologie.

La scelta arriva in un contesto in cui l’utilizzo dell’IA nella Pubblica amministrazione è già una realtà diffusa. Secondo una recente indagine presentata al Forum PA, circa due dipendenti pubblici su tre utilizzano strumenti di intelligenza artificiale generativa almeno una volta alla settimana, spesso però senza linee guida condivise o percorsi formativi strutturati. Proprio per questo il contratto attribuisce un ruolo centrale alla formazione e all’acquisizione di nuove competenze digitali.


LEGGI ANCHE

aiga milano marittima reati ambientali

Aiga: a Milano Marittima 3 giorni per discutere di reati ambientali

Dal 14 al 16 giugno, a Milano Marittima, si terrà il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aiga. Più di 300 avvocati provenienti da tutta Italia si raduneranno…

ChatGPT alla sbarra: l’IA protagonista nei Tribunali di Roma e Firenze

Dalla sanzione del Garante Privacy a OpenAI alla giurisprudenza fiorentina sulle “allucinazioni” giurisprudenziali: i giudici italiani iniziano a confrontarsi con le sfide poste dall’intelligenza artificiale…

pagamento contributo unificato

Contributo unificato: la richiesta di “somma maggiore o minore” non incide sul valore del processo

Provvedimento 11 marzo 2024 (fonte sito Ministero della Giustizia) L’aggiunta di una generica richiesta di “somma maggiore o minore” alla richiesta di un importo determinato…

Pagamenti della PA ai professionisti, dal 15 giugno scattano i controlli senza soglia

Dal prossimo 15 giugno entrerà in vigore un nuovo sistema di controlli preventivi sui pagamenti che le pubbliche amministrazioni e le società interamente partecipate dallo Stato effettuano nei confronti dei professionisti. La novità introduce un meccanismo particolarmente incisivo: le verifiche telematiche sulla presenza di debiti fiscali saranno obbligatorie indipendentemente dall’importo da corrispondere.

La disciplina si differenzia da quella già prevista per altri creditori della pubblica amministrazione. Per imprese e altri soggetti, infatti, i controlli scattano soltanto oltre la soglia di 5.000 euro, mentre per i dipendenti pubblici il limite è fissato a 2.500 euro. Per i professionisti, invece, non è previsto alcun importo minimo.

In concreto, prima di effettuare il pagamento, l’amministrazione dovrà verificare se il destinatario presenta cartelle esattoriali scadute per almeno 5.000 euro. In presenza di tale situazione, l’ente pubblico non verserà direttamente il compenso al professionista ma trasferirà, in tutto o in parte, le somme dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino a concorrenza del debito accertato.

L’effetto pratico può essere rilevante anche per compensi di modesta entità. Un professionista che debba ricevere, ad esempio, 2.500 euro e che abbia un debito iscritto a ruolo superiore a 5.000 euro potrebbe vedere l’intero importo destinato all’agente della riscossione anziché accreditato sul proprio conto.

La decorrenza della misura segue il principio di cassa. Non rileva quindi la data di emissione della fattura né il momento in cui la prestazione professionale è stata eseguita. Ciò che conta è la data del pagamento. Anche fatture emesse mesi prima saranno soggette alle nuove verifiche se il pagamento verrà disposto dal 15 giugno in avanti.

Restano tuttavia aperti alcuni interrogativi applicativi. Le procedure operative non sono ancora state completamente definite e mancano indicazioni dettagliate sulle modalità tecniche attraverso cui le amministrazioni dovranno effettuare il versamento diretto all’agente della riscossione dopo l’esito dei controlli.

Per quanto riguarda i soggetti interessati, la disciplina sembra riguardare i compensi derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni. Secondo le prime interpretazioni, potrebbero rimanere esclusi i pagamenti relativi a prestazioni occasionali, nonché quelli destinati alle società tra professionisti e alle società tra avvocati, per le quali continuerebbe ad applicarsi il regime ordinario con la soglia dei 5.000 euro.

Un ulteriore punto riguarda i contribuenti in regime forfettario. L’impostazione normativa lascia spazio all’ipotesi che tali professionisti non siano soggetti al nuovo obbligo di controllo senza soglia, ma sul tema si attendono chiarimenti ufficiali che confermino o smentiscano questa interpretazione.

In vista dell’entrata in vigore delle nuove regole, molti professionisti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione stanno verificando la propria posizione debitoria. La presenza di cartelle non pagate, anche eventualmente contestabili, potrebbe infatti comportare il blocco o la destinazione diretta dei compensi all’erario prima ancora dell’avvio delle tradizionali procedure esecutive.


LEGGI ANCHE

Diminuisce l’attrattività della professione, Battipede (COA Varese): “Ma il vero problema è la sostenibilità della Cassa forense”

Mille avvocati a Varese, ma il futuro della professione è incerto. Carlo Battipede, presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo lombardo, dipinge un quadro non roseo:…

Ministero di Giustizia e Regione Veneto rinnovano protocollo d’intesa su assunzioni negli uffici giudiziari

Roma, 29 aprile 2024 – ll Ministero della Giustizia e la Regione Veneto, insieme alla Corte d’Appello di Venezia e alla Procura Generale della Repubblica…

Infortuni mortali sul lavoro: il CdA risponde penalmente per la sicurezza

La sentenza n. 40682 del 6 novembre 2024 ha stabilito che le deleghe non esonerano i vertici dalla responsabilità per incidenti causati da mancanze strutturali…

Truffe online in forte crescita: allarme UIF su cyberfrodi, deepfake e money mule

La crescente digitalizzazione dei servizi finanziari sta offrendo nuove opportunità a cittadini e imprese, ma al tempo stesso amplia il terreno d’azione della criminalità informatica. A lanciare l’allarme è l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che ha recentemente aggiornato le indicazioni rivolte a intermediari, professionisti e soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette, evidenziando un incremento significativo delle attività fraudolente online.

I dati mostrano una crescita costante delle segnalazioni riconducibili a truffe e frodi: dalle poco più di novemila registrate nel 2021 si è passati a oltre trentamila nel 2025, con una tendenza che continua a manifestarsi anche nel corso del 2026. Un fenomeno che conferma come le minacce digitali stiano assumendo dimensioni sempre più rilevanti e complesse.

Secondo l’analisi della UIF, le organizzazioni criminali sfruttano strumenti tecnologici avanzati e infrastrutture finanziarie globali per movimentare fondi di provenienza illecita. Tra le tecniche più diffuse figurano le cosiddette “romance scam”, le false opportunità di lavoro, le truffe sugli investimenti e le compromissioni delle caselle di posta elettronica aziendali, spesso finalizzate a dirottare pagamenti o ottenere informazioni sensibili.

Particolare attenzione viene riservata al fenomeno dei “money mule”, persone che, consapevolmente o meno, mettono a disposizione conti correnti, carte di pagamento o portafogli digitali per trasferire denaro collegato ad attività criminali. Questi soggetti rappresentano un elemento chiave nelle operazioni di riciclaggio e occultamento delle somme sottratte alle vittime.

Tra i fattori che stanno contribuendo all’evoluzione delle frodi, la UIF evidenzia il crescente impiego dell’intelligenza artificiale generativa e delle tecnologie di deepfake. Tali strumenti consentono di creare identità apparentemente credibili, imitare volti e voci reali o costruire documentazione falsa con un livello di realismo sempre più elevato. A ciò si aggiunge l’utilizzo di reti private virtuali (VPN), sistemi di anonimizzazione, dispositivi virtuali e identità sintetiche o rubate, che rendono più difficile l’individuazione degli autori delle truffe.

Sul fronte operativo, l’Unità ha introdotto nuovi criteri di classificazione per migliorare la qualità delle segnalazioni. In particolare, vengono previsti specifici codici dedicati alle frodi facilitate dalla tecnologia, al fenomeno dei money mule e alle attività di cybercrime. L’obiettivo è favorire una più efficace collaborazione tra operatori finanziari e autorità competenti, rafforzando la capacità di intercettare tempestivamente i segnali di rischio.


LEGGI ANCHE

Avvocati tributaristi, domani a Venezia l’VIII Congresso nazionale Uncat

Il Congresso cade nel venticinquennale della costituzione della Associazione, l'unica ad essere riconosciuta come specialistica in diritto tributario in base all'ordinamento forense.

imposta di registro

Premi di produzione: trasformarli in contributi per i fondi pensione, il parere del fisco

La possibilità di convertire i premi di risultato in contributi pensionistici non solo favorisce una migliore pianificazione previdenziale, ma permette anche di usufruire di vantaggi…

donna porge la mano

Democrazia: Italia agli ultimi posti per accesso alla giustizia

Secondo l’ultimo rapporto “Perceptions of Democracy. A Survey about How People Assess Democracy around the World”, realizzato dall’International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Idea)…

Processo tributario telematico: valido anche il ricorso depositato tramite scansione

Con la sentenza n. 639/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha affrontato una questione destinata ad avere effetti pratici rilevanti nel processo tributario telematico: la validità dei ricorsi depositati mediante scansione di documenti cartacei anziché attraverso file PDF generati direttamente in formato digitale.

La controversia era nata dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società immobiliare per il recupero di maggiore Ires riferita all’anno d’imposta 2021. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate aveva sollevato una questione preliminare, sostenendo che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché il documento depositato era stato ottenuto tramite scansione e non attraverso la creazione di un PDF “nativo”.

I giudici milanesi hanno respinto tale impostazione, evidenziando come il decreto legislativo n. 546 del 1992 non preveda alcuna sanzione di inammissibilità collegata alla modalità tecnica con cui viene formato il documento informatico. Secondo il Collegio, le ipotesi di inammissibilità del ricorso tributario sono espressamente individuate dalla legge e riguardano, tra l’altro, il rispetto dei termini di proposizione, le modalità di costituzione in giudizio e il contenuto essenziale dell’atto introduttivo.

La sentenza richiama il principio della gerarchia delle fonti, sottolineando che una disposizione regolamentare o tecnica non può introdurre ulteriori cause di inammissibilità rispetto a quelle stabilite dal legislatore. In quest’ottica, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale che disciplina gli aspetti tecnici del processo tributario telematico non possono trasformarsi in ostacoli all’accesso alla giustizia quando la legge non prevede espressamente tale conseguenza.

Secondo la Corte, l’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/1992 non impone l’utilizzo esclusivo di file PDF nativi e non vieta il deposito di documenti precedentemente scansionati. Di conseguenza, un ricorso trasmesso in formato PDF ottenuto da scansione rimane idoneo a instaurare validamente il contraddittorio tra le parti.

Pur respingendo nel merito le contestazioni avanzate dalla società contribuente, il giudice ha quindi confermato la piena ammissibilità dell’atto introduttivo, ribadendo che un’interpretazione eccessivamente formalistica delle regole tecniche rischierebbe di comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa garantito dall’ordinamento.


LEGGI ANCHE

Intelligenza artificiale, Leone XIV lancia la sfida etica del nuovo secolo

Nella sua prima enciclica il Pontefice invita istituzioni e Big Tech a governare l’AI senza sacrificare dignità umana, libertà e pace. Un richiamo che coinvolge…

tablet

Processo telematico, dal 30 settembre nuove regole

Tra le principali novità, il via libera al deposito telematico dei file multimediali, sia immagine che audio e video. Non sarà più necessario caricarli su…

mano con farmaci

Tribunale di Padova solleva questione di legittimità costituzionale su esclusione della messa alla prova per stupefacenti di lieve entità

Il Tribunale di Padova ha messo in discussione la conformità alla Costituzione delle norme che regolano la messa alla prova per i reati di stupefacenti…

Patrocinio a spese dello Stato: compenso dovuto anche per la fase introduttiva del processo penale

La presenza del difensore e le attività svolte per consentire l’avvio del contraddittorio sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del compenso relativo alla fase introduttiva del processo penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16946 del 30 maggio 2026, intervenendo in una controversia riguardante la liquidazione dei compensi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

La vicenda nasce dalla richiesta di un avvocato che aveva assistito un imputato ammesso al beneficio. Il procedimento si era concluso rapidamente, nell’arco di due udienze, con una sentenza di non luogo a procedere. Nella liquidazione del compenso, tuttavia, il Tribunale aveva escluso la remunerazione della fase introduttiva, riconoscendo soltanto le altre attività difensive svolte nel corso del giudizio.

Dopo il rigetto dell’opposizione proposta dal professionista, la questione è arrivata davanti alla Suprema Corte, che ha accolto il ricorso fornendo importanti chiarimenti interpretativi sui parametri forensi.

Secondo i giudici di legittimità, il decreto ministeriale n. 55 del 2014 prevede che i compensi vengano determinati distinguendo le diverse fasi del procedimento: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e decisionale. L’elenco delle attività indicato dalla normativa per ciascuna fase non deve però essere considerato esaustivo, bensì meramente esemplificativo.

La Cassazione evidenzia che nella fase introduttiva rientrano tutte le attività strettamente collegate all’avvio del processo e alla costituzione del contraddittorio, comprese richieste, osservazioni, istanze e opposizioni formulate anche verbalmente. Non assume rilievo, pertanto, il numero delle udienze celebrate, la durata particolarmente breve del procedimento o l’assenza di atti scritti depositati dal difensore.


LEGGI ANCHE

Udienze da remoto nel processo tributario: il protocollo Uncat

Udienze da remoto nel processo tributario: il protocollo Uncat

L’Uncat (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) ha stilato un protocollo per le udienze da remoto nel processo tributario da adottare fino alla fine…

Enzo Tortora, quarantadue anni dopo: il ricordo e una riforma che prova a cambiare la giustizia

A Milano la commemorazione del presentatore a decenni dal caso giudiziario che sconvolse l’Italia. In Parlamento avanza la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e…

Certificato medici in ritardo, assenza ingiustificata: licenziamento legittimo

Certificato medici in ritardo, assenza ingiustificata: licenziamento legittimo

Il certificato medico inviato in ritardo motiva eventuali provvedimenti disciplinari, tra cui il licenziamento, perché configura l’assenza ingiustificata da parte del lavoratore. Questo il principio ribadito…

Bodycam alla polizia locale: senza tutele privacy scatta la sanzione

Le bodycam possono rappresentare uno strumento utile per aumentare la sicurezza degli operatori impegnati sul territorio, ma il loro impiego richiede il rispetto di precise garanzie in materia di protezione dei dati personali e tutela dei lavoratori. Lo ribadisce il Garante per la privacy con il provvedimento n. 271 del 2026, che ha portato alla sanzione di un Comune per l’utilizzo di telecamere indossabili assegnate agli agenti della polizia locale.

L’amministrazione aveva introdotto i dispositivi con l’obiettivo di documentare eventuali episodi di aggressione o situazioni di particolare criticità durante il servizio. Sebbene le registrazioni siano state effettuate soltanto in circostanze limitate, l’Autorità ha rilevato diverse irregolarità nella gestione del trattamento dei dati raccolti attraverso le bodycam.

Secondo il Garante, la semplice disponibilità degli operatori o la richiesta proveniente dal personale non costituiscono una base sufficiente per l’impiego di strumenti che possono incidere, anche indirettamente, sul controllo dell’attività lavorativa. In questi casi trovano applicazione le disposizioni previste dallo Statuto dei lavoratori, che richiedono specifiche garanzie prima dell’introduzione di tecnologie potenzialmente idonee a monitorare le prestazioni del personale.

Nel caso esaminato, l’Autorità ha ritenuto insufficiente il riferimento a precedenti accordi relativi alla videosorveglianza urbana, evidenziando la necessità di un quadro autorizzativo dedicato all’utilizzo delle bodycam. A ciò si sono aggiunte ulteriori criticità, tra cui la mancata realizzazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e l’inadeguatezza delle informazioni fornite ai soggetti interessati dal trattamento.

Il Garante ha ricordato che sistemi di registrazione audiovisiva impiegati in contesti lavorativi possono comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone coinvolte e richiedono quindi un’analisi preventiva approfondita delle conseguenze sul piano della privacy.

La sanzione economica comminata all’ente è stata pari a 4.000 euro, importo contenuto anche in considerazione della collaborazione fornita durante l’istruttoria e della decisione del Comune di interrompere spontaneamente l’utilizzo dei dispositivi.


LEGGI ANCHE

IA e professioni: quali lavori a rischio e quali in crescita

Un'analisi Censis-Confcooperative rivela un impatto ambivalente dell'IA sul mercato del lavoro: rischi di sostituzione per alcune professioni, ma anche opportunità di crescita e integrazione. L'Italia,…

Dispositivi medici sempre più digitali: ecco la proposta Ue per le istruzioni d’uso elettroniche

La Commissione europea punta ad aggiornare il regolamento sulle eIFU, estendendo l’utilizzo delle istruzioni digitali a tutti i dispositivi destinati ai professionisti sanitari. Un passo…

Catania, caos alla Corte d’Appello: fascicoli danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua

Su 344 fascicoli danneggiati, a oggi, 44 fascicoli sono già stati ricostruiti, ma per quelli irrecuperabili, i procedimenti legali dovranno essere ripetuti.

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto