Difesa a rischio nullità: senza la delibera, l’avvocato di libero foro resta fuori dal processo

Una formalità apparentemente amministrativa può compromettere l’intera strategia difensiva dell’ente pubblico. È quanto emerge dalla sentenza n. 3484/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che torna a soffermarsi sui presupposti necessari affinché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa affidare la propria rappresentanza in giudizio a un avvocato del libero foro.

La decisione riafferma un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui il ricorso a un professionista esterno non può essere considerato una scelta automatica. L’incarico deve infatti essere preceduto da una specifica e motivata deliberazione, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193/2016. In assenza di tale presupposto, la procura alle liti risulta invalida e il difensore è privo della necessaria legittimazione processuale.

Il caso nasce da una controversia relativa a una cartella di pagamento di modesto importo, riguardante il canone radiotelevisivo del 2013. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente ha impugnato la decisione davanti al giudice tributario di appello.

Nel corso del giudizio, il collegio ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita sia in primo sia in secondo grado attraverso un avvocato del libero foro, senza che nelle procure depositate fosse richiamata alcuna deliberazione motivata che giustificasse tale scelta.

Per i giudici tributari, la mancanza non rappresenta una semplice irregolarità formale. Essa incide direttamente sulla validità del mandato conferito al difensore e determina l’assenza di una valida costituzione in giudizio dell’ente. Di conseguenza, tutti gli atti difensivi compiuti risultano affetti da nullità.

Particolarmente significativo è un ulteriore passaggio della decisione. La Corte afferma infatti che questo vizio riguarda un presupposto essenziale della regolare instaurazione del rapporto processuale e, proprio per tale ragione, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche indipendentemente dalle eccezioni formulate dalle parti.

Il principio assume particolare rilievo per il contenzioso tributario, poiché richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la rappresentanza processuale degli enti pubblici. L’utilizzo di professionisti esterni rimane certamente consentito, ma deve essere accompagnato dal rispetto delle condizioni previste dalla legge, a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La sentenza si inserisce nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32076/2025, richiamata dagli stessi giudici laziali, contribuendo a consolidare una linea interpretativa destinata ad avere effetti pratici su numerosi procedimenti ancora pendenti.


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Una PEC può costare caro: il Garante richiama gli avvocati sulla privacy digitale

La trasformazione digitale ha cambiato profondamente il modo in cui gli avvocati gestiscono fascicoli, notifiche e comunicazioni con clienti e controparti. Tuttavia, proprio gli strumenti che hanno reso più veloce l’attività professionale stanno diventando una delle principali fonti di esposizione ai rischi privacy.

È questo il messaggio che emerge dalla Relazione 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, che dedica un focus specifico al settore forense. Dall’analisi dei provvedimenti adottati emerge infatti un dato significativo: molte violazioni non dipendono da sofisticati attacchi informatici, ma da errori apparentemente banali nella gestione delle comunicazioni digitali.

L’invio di un documento all’indirizzo sbagliato, la condivisione di un link privo di adeguate restrizioni di accesso o l’utilizzo di una casella PEC aziendale accessibile a più persone possono determinare la diffusione non autorizzata di dati personali, con conseguenze sia sul piano disciplinare sia sotto il profilo della protezione dei dati.

La casistica richiamata dall’Autorità evidenzia situazioni molto diverse tra loro, accomunate però da un elemento ricorrente: la mancanza di adeguate misure organizzative. In alcuni casi informazioni personali sono state trasmesse a destinatari che non avevano titolo per riceverle; in altri, documenti contenenti dati riservati sono stati condivisi attraverso piattaforme cloud senza cifratura o senza limitare l’accesso ai soli soggetti autorizzati. Vi sono poi episodi nei quali comunicazioni contenenti informazioni strettamente personali sono state inviate a indirizzi di posta elettronica aziendali, consentendo a terzi di prenderne visione.

La lezione che emerge va oltre il singolo episodio. Il GDPR impone infatti al professionista di valutare preventivamente il rischio connesso alle modalità di trasmissione delle informazioni. Non è sufficiente che il contenuto della comunicazione sia legittimo: anche lo strumento utilizzato e i destinatari individuati devono garantire un livello di protezione adeguato ai dati trattati.

Allo stesso tempo, il quadro non può essere letto in modo assoluto. L’attività dell’avvocato presenta caratteristiche peculiari che richiedono un costante bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto di difesa. La stessa giurisprudenza del Garante riconosce che, quando il trattamento dei dati risulta strettamente funzionale all’esercizio dell’attività difensiva o all’avvio di un procedimento giudiziario, la valutazione non può prescindere dalle esigenze della tutela giurisdizionale. In diverse occasioni, infatti, l’Autorità ha ritenuto prevalente l’interesse alla difesa rispetto alle contestazioni formulate in materia di privacy.

Questa distinzione assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle competenze istituzionali. Le contestazioni riguardanti documenti prodotti nel corso di un giudizio, così come i trattamenti effettuati dagli ausiliari dell’autorità giudiziaria, ricadono normalmente nella sfera delle valutazioni processuali demandate al giudice e non al Garante, a conferma della necessità di preservare l’autonomia della funzione giurisdizionale.

Per gli studi legali il messaggio è chiaro: la compliance privacy non può più limitarsi alla predisposizione dell’informativa o all’aggiornamento del registro dei trattamenti. Diventa indispensabile investire nell’organizzazione del lavoro quotidiano, definendo procedure per la gestione delle e-mail, verificando attentamente i destinatari delle comunicazioni, limitando l’accesso ai documenti condivisi, adottando strumenti di cifratura e pseudonimizzazione e formando costantemente collaboratori e personale amministrativo.


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Antiriciclaggio, svolta per i notai: nasce la banca dati nazionale delle operazioni sospette

Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio si prepara a compiere un importante salto di qualità. Dal 23 luglio 2026 entrerà infatti in vigore il decreto legislativo n. 122/2026, che introduce un nuovo modello di supporto ai notai nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), puntando su un approccio più strutturato, uniforme e basato sull’analisi centralizzata delle informazioni.

La novità principale è l’istituzione di un organismo indipendente presso il Consiglio Nazionale del Notariato, dotato di autonomia funzionale e destinato a diventare un punto di riferimento per l’attività antiriciclaggio della categoria. Il nuovo organismo gestirà una banca dati dedicata nella quale confluiranno copie autentiche degli atti, dati e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo non è sostituire il giudizio professionale del notaio, ma rafforzarlo. Attraverso l’analisi delle informazioni raccolte, il nuovo organismo potrà fornire indicazioni sui profili di rischio delle operazioni, assistere il professionista nella valutazione dei singoli casi e agevolare, quando necessario, la trasmissione delle segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Il decreto ribadisce che la responsabilità degli obblighi antiriciclaggio rimane integralmente in capo al notaio. Tuttavia, il legislatore introduce un sistema che valorizza la collaborazione con il nuovo organismo, prevedendo una maggiore tutela per i professionisti che abbiano correttamente seguito le procedure e le indicazioni operative. Salvo i casi caratterizzati da dolo, reiterazione o violazioni particolarmente gravi, l’adesione al nuovo modello organizzativo potrà incidere anche sul trattamento sanzionatorio.

La scelta appare coerente con il ruolo che il notariato già ricopre nel sistema nazionale di prevenzione. Secondo gli ultimi dati dell’UIF, infatti, circa il 96% delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai professionisti viene trasmesso proprio dai notai, confermando come la categoria rappresenti uno degli interlocutori più rilevanti nell’attività di individuazione delle operazioni a rischio.

L’entrata in funzione del nuovo organismo richiederà comunque ulteriori passaggi attuativi. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere emanato il decreto ministeriale che definirà, tra l’altro, le modalità operative della banca dati, le informazioni da acquisire e i criteri di funzionamento del sistema.

La riforma si inserisce in un contesto di più ampia evoluzione della disciplina antiriciclaggio. Dal 1° luglio 2026 sono infatti operative anche le nuove disposizioni dell’UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette, che rafforzano il principio secondo cui la SOS non può mai essere il risultato di automatismi o della semplice presenza di indicatori di rischio. Ogni segnalazione deve derivare da una valutazione professionale concreta, individualizzata e motivata, capace di collegare il profilo del cliente con l’operazione effettivamente osservata.

Le nuove regole incidono anche sull’organizzazione degli studi professionali. Per associazioni professionali, studi associati e società tra professionisti diventa obbligatorio adottare procedure interne dedicate alla gestione delle SOS e individuare un referente interno incaricato dei rapporti con l’UIF. Rimane invece facoltativa, pur fortemente consigliata, l’adozione di analoghe procedure da parte del professionista individuale. In ogni caso, la decisione finale di effettuare una segnalazione resta una responsabilità non delegabile.


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Privacy, le iniziali non bastano: il Garante cambia le regole dell’anonimato

Molte organizzazioni sono convinte che sostituire il nome e il cognome di una persona con le sole iniziali sia sufficiente a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dimostra invece che questa convinzione può rivelarsi un errore, con conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio.

Con il provvedimento n. 307 del 2026, l’Autorità ha infatti sanzionato un istituto scolastico per aver pubblicato sul proprio sito un avviso relativo all’istruzione domiciliare di uno studente. Pur riportando esclusivamente le iniziali del minore, il documento conteneva ulteriori informazioni – come la classe frequentata, il riferimento alla documentazione sanitaria e altri elementi contestuali – che rendevano comunque possibile identificarlo.

Secondo il Garante, la tutela della privacy non può limitarsi alla cancellazione del nominativo. Occorre valutare se l’insieme delle informazioni pubblicate consenta, direttamente o indirettamente, di ricondurre i dati a una persona determinata o determinabile. Quando ciò avviene, il trattamento resta soggetto a tutte le garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

La decisione assume particolare rilievo perché coinvolge dati relativi alla salute, appartenenti alle categorie particolari di dati personali che il GDPR sottopone a un livello di protezione rafforzato. Anche un riferimento indiretto a una condizione sanitaria può determinare una violazione della riservatezza se il soggetto interessato risulta identificabile.

Il principio espresso dall’Autorità va ben oltre il settore scolastico. Ogni amministrazione pubblica, azienda o professionista che pubblichi atti, graduatorie, circolari, comunicazioni o documenti online è chiamato a verificare non soltanto quali dati vengano diffusi, ma anche se la loro combinazione possa consentire di individuare gli interessati.

Si tratta di un cambio di prospettiva ormai consolidato nella disciplina europea: l’anonimizzazione non dipende dall’eliminazione di un singolo elemento identificativo, ma dall’impossibilità concreta di risalire all’identità della persona attraverso tutte le informazioni disponibili.

Per questo motivo, le organizzazioni dovrebbero affiancare alle tradizionali procedure di oscuramento una valutazione preventiva del rischio di reidentificazione, soprattutto quando vengono trattati dati sanitari, informazioni riguardanti minori o altre categorie di dati particolarmente sensibili.


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L’IA crea immagini ma i rischi li paga l’impresa: ecco cosa cambia dal 2 agosto

L’intelligenza artificiale generativa ha trasformato radicalmente il modo in cui le imprese realizzano immagini per campagne pubblicitarie, cataloghi, siti web e social network. Creare contenuti visivi di elevata qualità richiede oggi pochi minuti e competenze tecniche limitate. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un quadro normativo sempre più articolato, nel quale il vero elemento critico non è la tecnologia, bensì la responsabilità giuridica di chi pubblica i contenuti.

L’errore più comune è pensare che il rischio ricada esclusivamente sul fornitore del software o sull’agenzia incaricata della produzione delle immagini. In realtà, sotto il profilo giuridico, è l’impresa che utilizza e diffonde quei contenuti a dover rispondere dell’eventuale violazione di diritti di terzi, della normativa sulla privacy o delle nuove disposizioni europee in materia di intelligenza artificiale.

Le criticità possono emergere già nella fase di generazione delle immagini. I sistemi di IA sono infatti in grado di creare scenari che includono inconsapevolmente marchi registrati, beni culturali, opere protette dal diritto d’autore oppure persone realmente identificabili. In altri casi possono produrre immagini molto simili a opere già esistenti, con conseguenti contestazioni sul piano del copyright o della concorrenza. Se vengono elaborati volti o caratteristiche biometriche, entrano inoltre in gioco le regole previste dal GDPR, con particolare attenzione quando sono coinvolti soggetti minorenni.

La pubblicazione rappresenta un secondo livello di rischio. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale introduce infatti specifici obblighi di trasparenza per i contenuti sintetici. Dal 2 agosto 2026, i fornitori dei sistemi dovranno rendere riconoscibili gli output generati artificialmente attraverso apposite marcature tecniche, mentre chi pubblica tali contenuti dovrà informare il pubblico quando previsto dalla normativa. Si tratta di un adempimento che grava direttamente sull’organizzazione che diffonde il materiale, indipendentemente da chi lo abbia realizzato.

Accanto agli obblighi europei si rafforzano anche i profili di responsabilità previsti dall’ordinamento italiano. La diffusione di immagini, video o registrazioni vocali alterati mediante intelligenza artificiale senza il consenso dell’interessato può integrare fattispecie penalmente rilevanti, mentre immagini pubblicitarie che rappresentino prodotti in modo fuorviante possono essere considerate pratiche commerciali scorrette, con possibili interventi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Particolarmente delicato resta anche il tema del diritto d’autore. La recente evoluzione normativa italiana riconosce tutela alle opere realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale solo quando rappresentano il risultato dell’effettivo lavoro creativo dell’autore. Ciò apre interrogativi ancora irrisolti sul valore giuridico dei prompt e sul livello di intervento umano necessario affinché un contenuto possa beneficiare della protezione autoriale. Molte immagini generate automaticamente rischiano quindi di non godere della piena tutela prevista per le opere dell’ingegno, con conseguenze anche sul loro sfruttamento commerciale.

Le imprese devono inoltre prestare attenzione alle condizioni contrattuali dei servizi di IA utilizzati. Numerose piattaforme prevedono, infatti, la possibilità di utilizzare le immagini caricate dagli utenti per l’addestramento dei modelli, con il rischio che fotografie di prodotti, prototipi o materiali riservati possano contribuire ad alimentare i dataset utilizzati dal sistema. Per questo motivo diventa fondamentale verificare attentamente licenze, condizioni d’uso, clausole contrattuali e livelli di protezione offerti dai fornitori.

La vera sfida, quindi, non consiste semplicemente nell’adottare strumenti di intelligenza artificiale, ma nel governarne l’utilizzo attraverso procedure organizzative adeguate. Formazione del personale, policy interne, verifica preventiva dei contenuti, aggiornamento delle liberatorie, controllo dei diritti di utilizzo e revisione delle coperture assicurative diventano elementi essenziali di una strategia di compliance che coinvolge non solo i reparti marketing, ma anche gli uffici legali, la governance aziendale e i responsabili della protezione dei dati.


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La battaglia si sposta sugli algoritmi: il conto per i social potrebbe essere salato

Negli ultimi anni il confronto tra istituzioni e grandi piattaforme digitali ha cambiato profondamente prospettiva. Se in passato il tema principale riguardava la rimozione dei contenuti illeciti, oggi l’attenzione si concentra sempre più sui meccanismi che regolano il funzionamento dei social network: algoritmi di raccomandazione, notifiche continue, riproduzione automatica dei contenuti e scorrimento infinito sono ormai considerati elementi che possono incidere direttamente sulle abitudini degli utenti e, in particolare, sul benessere dei minori.

Questo cambiamento si riflette anche nelle iniziative giudiziarie. Negli Stati Uniti si moltiplicano le azioni promosse da famiglie e amministrazioni pubbliche contro le principali piattaforme, mentre anche in Italia è approdata davanti ai giudici un’azione collettiva che mira non tanto a ottenere un risarcimento economico, quanto a chiedere una modifica del modo in cui i servizi vengono progettati e gestiti. L’obiettivo è intervenire sui cosiddetti “dark pattern”, ossia quelle funzionalità pensate per aumentare il tempo trascorso online e il coinvolgimento degli utenti.

Sul piano normativo il punto di riferimento è rappresentato dal Digital Services Act, che impone alle piattaforme di grandi dimensioni obblighi sempre più stringenti nella valutazione e nella mitigazione dei rischi sistemici. Il regolamento europeo non si limita a prevedere controlli da parte delle autorità competenti, ma apre anche la strada a possibili iniziative giudiziarie da parte degli utenti che ritengano di aver subito un danno derivante dalla violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea.

Parallelamente cresce l’attenzione verso la tutela dei minori. Secondo le più recenti rilevazioni europee, una quota significativa di adolescenti riferisce di provare stress, tristezza o senso di esclusione collegati all’utilizzo dei social media. L’età del primo accesso alle piattaforme appare inoltre correlata al tempo trascorso davanti agli schermi, alimentando il dibattito sull’opportunità di introdurre limiti più rigorosi e sistemi efficaci di verifica dell’età.

Proprio su questo terreno si stanno confrontando i governi europei. Alcuni Paesi stanno valutando restrizioni sempre più severe per l’accesso dei minori ai social network, mentre la Commissione europea è impegnata nella definizione di linee guida comuni che consentano di conciliare la protezione dei giovani con il rispetto del quadro normativo europeo. Tra gli strumenti allo studio figurano sistemi di verifica dell’età capaci di garantire la tutela della privacy senza richiedere la diffusione di dati personali.

Anche il Parlamento italiano discute diverse proposte legislative, accomunate dall’obiettivo di rafforzare la sicurezza online dei minori. I testi presentano approcci differenti: alcuni puntano principalmente sul divieto di accesso sotto una determinata età, altri introducono obblighi di verifica dell’identità, limitazioni alla profilazione pubblicitaria e maggiori responsabilità per i gestori delle piattaforme nella progettazione degli algoritmi e delle funzionalità che possono incentivare un utilizzo compulsivo dei servizi digitali.

Per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni il tema assume un rilievo crescente anche sotto il profilo della compliance. La progettazione delle piattaforme digitali non rappresenta più soltanto una scelta tecnologica o commerciale, ma diventa un elemento sottoposto a valutazioni giuridiche, regolatorie ed etiche. La tendenza europea è quella di attribuire ai fornitori di servizi digitali una responsabilità sempre più ampia non solo per ciò che ospitano, ma anche per il modo in cui orientano e influenzano il comportamento degli utenti attraverso gli algoritmi.


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FireSat cresce: tre nuovi satelliti per un monitoraggio degli incendi sempre più tempestivo

La tecnologia spaziale e l’Intelligenza Artificiale si alleano per contrastare una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni. Con il lancio di tre nuovi satelliti operativi, il progetto FireSat compie un importante passo avanti verso la realizzazione di una costellazione in grado di monitorare gli incendi boschivi con una rapidità mai raggiunta finora.

I satelliti sono stati lanciati il 7 luglio 2026 nell’ambito della missione SpaceX Transporter-17 dalla base di Vandenberg, in California. Il progetto è promosso da Earth Fire Alliance, in collaborazione con Google Research e Muon Space, con l’obiettivo di migliorare la capacità di individuare e monitorare gli incendi in tutto il mondo.

Una costellazione progettata per individuare gli incendi nelle fasi iniziali

A differenza dei tradizionali satelliti per l’osservazione della Terra, FireSat è stato progettato esclusivamente per il monitoraggio degli incendi.

Grazie a sensori multispettrali di ultima generazione e ad algoritmi di Intelligenza Artificiale, il sistema è in grado di analizzare le anomalie termiche e distinguere un principio d’incendio da altre fonti di calore, riducendo sensibilmente il numero dei falsi allarmi.

L’obiettivo è fornire ai servizi di emergenza informazioni più tempestive, consentendo interventi più rapidi quando gli incendi sono ancora di dimensioni contenute.

L’obiettivo: aggiornamenti dell’intero pianeta ogni 20 minuti

I tre satelliti appena entrati in orbita rappresentano solo una parte del progetto.

La costellazione FireSat sarà infatti composta, a regime, da oltre 50 satelliti, capaci di osservare quasi ogni punto della superficie terrestre con una frequenza di circa 20 minuti.

Una simile capacità di aggiornamento consentirà di seguire l’evoluzione degli incendi quasi in tempo reale e di rilevare focolai di piccole dimensioni, migliorando il coordinamento delle operazioni di spegnimento e la protezione delle aree più vulnerabili.

Intelligenza Artificiale al servizio della sicurezza ambientale

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nell’elaborazione delle immagini satellitari.

I dati raccolti vengono analizzati automaticamente per individuare nuovi incendi, seguirne l’evoluzione e trasmettere informazioni aggiornate alle autorità competenti. Parallelamente, FireSat contribuirà alla creazione di uno dei più grandi archivi mondiali dedicati agli incendi boschivi, mettendo a disposizione dati preziosi per la ricerca scientifica, la prevenzione e la gestione delle emergenze.

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli incendi rende sempre più necessario disporre di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio del territorio.

Con il successo del lancio dei tre nuovi satelliti, il progetto entra in una fase operativa sempre più significativa e conferma il ruolo crescente delle tecnologie spaziali nella prevenzione e nella gestione delle emergenze ambientali.


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Data breach Trenitalia, notifica ai passeggeri con otto mesi di ritardo: si riapre il nodo dei tempi imposti dal GDPR

Nella gestione di un incidente informatico, la rapidità con cui un’azienda avverte chi ha subito il danno pesa spesso quanto la capacità di prevenire l’attacco stesso. È il nodo al centro del caso che ha coinvolto Trenitalia nelle scorse settimane, dopo la comunicazione inviata a milioni di clienti a proposito di una violazione dei propri sistemi informatici.

Secondo quanto reso noto dall’azienda, l’attacco ha esposto dati anagrafici e di contatto dei passeggeri, tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email, numero di telefono, dettagli dei viaggi prenotati, codici di prenotazione e della carta di fidelizzazione, oltre a informazioni sui documenti d’identità. Non risultano invece coinvolti dati di pagamento né le credenziali di accesso agli account, una distinzione che l’azienda ha voluto sottolineare fin dalla prima comunicazione per contenere l’allarme tra i viaggiatori.

Il punto più discusso non riguarda tanto la natura dei dati sottratti, quanto la tempistica: l’intrusione risale al 25 ottobre 2025, ma la comunicazione ai clienti è arrivata solo il 26 giugno 2026, a distanza di circa otto mesi. Trenitalia ha reso noto di aver notificato tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali e il CSIRT Italia, e di aver presentato una denuncia alla Procura di Roma.

Le associazioni dei consumatori non hanno atteso a lungo per far sentire la propria voce. L’Unione per la Difesa dei Consumatori ha criticato apertamente sia la solidità dei sistemi di sicurezza dell’azienda sia i tempi di reazione, invitando i passeggeri coinvolti alla massima cautela di fronte a possibili tentativi di phishing mirato che sfruttino i dettagli di viaggio sottratti.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati impone al titolare del trattamento di notificare una violazione all’Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, di norma entro 72 ore dalla scoperta, e di informare gli interessati quando il rischio per i loro diritti è elevato. Uno scarto di mesi tra i due momenti, quando riguarda gli utenti finali, è il tipo di circostanza che le autorità di vigilanza tendono a valutare come profilo autonomo di responsabilità, a prescindere dalla gravità tecnica dell’attacco originario: il ritardo nella comunicazione, di per sé, può costituire una violazione del regolamento distinta e autonoma rispetto alla violazione di sicurezza che l’ha originata.

Per gli studi legali che assistono aziende esposte a incidenti analoghi, il caso Trenitalia offre un promemoria che va oltre la cronaca ferroviaria: il valore della compliance in materia di data breach si misura sempre più spesso nei tempi di reazione interna, prima ancora che nell’efficacia delle misure tecniche di prevenzione messe in campo.


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Precedenti inventati dall’intelligenza artificiale nel ricorso, la Cassazione alza la sanzione: chi non controlla le fonti risponde più severamente

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono ormai entrati nella cassetta degli attrezzi di molti studi legali, utili per la ricerca di giurisprudenza e la prima stesura degli atti. Ma portano con sé un rischio ormai noto anche ai non addetti ai lavori: quello delle cosiddette allucinazioni, contenuti plausibili nella forma e del tutto falsi nella sostanza. La Cassazione penale ha appena chiarito, con una delle prime pronunce esplicite sul tema, cosa succede quando queste allucinazioni finiscono in un atto processuale.

Il caso riguardava un ricorso contro un’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca di un ordine di demolizione per abuso edilizio. Il difensore sosteneva l’irrilevanza di un vizio anagrafico nell’atto di nomina, richiamando a sostegno tre precedenti della Suprema Corte che, alla verifica, si sono rivelati inesistenti: numeri di sentenza mai emessi, oppure riferiti a casi che con la questione discussa non avevano nulla a che fare.

Con la sentenza n. 23006/2026, la terza sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che il richiamo a giurisprudenza mai pronunciata “rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile”. Una qualificazione della colpa che ha conseguenze dirette sulla misura della sanzione.

La Corte non condanna lo strumento in sé: il problema non è l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca o nella redazione, ma l’assenza di verifica da parte del professionista, che resta l’unico responsabile di quanto sottoscrive. La tecnologia può assistere il lavoro difensivo, non sostituirlo nel controllo finale su norme, sentenze e principi di diritto richiamati: prima del deposito, ogni riferimento giurisprudenziale andrebbe riscontrato sulle banche dati ufficiali, allo stesso modo in cui si controllerebbe una massima trovata su un manuale o suggerita da un collega.

Sul piano pratico, la Cassazione ha fissato la sanzione a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende, un importo superiore alla misura ordinaria e determinato in via equitativa proprio in ragione della gravità della negligenza riscontrata.

Il caso si aggiunge a un filone di pronunce di merito emerso nei mesi scorsi davanti a diversi tribunali italiani, segno che il fenomeno non è isolato né limitato a un singolo settore del diritto. Per gli studi legali la lezione pratica riguarda meno la tecnologia e più l’organizzazione interna: servono protocolli di verifica sistematica di ogni citazione prodotta con l’ausilio dell’IA, prima che l’atto lasci lo studio, con una responsabilità di controllo che difficilmente potrà essere delegata a un praticante o considerata un passaggio accessorio.


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Albi professionali, la Consulta boccia la reciprocità per gli extra-UE: un DDL già al Senato rischia lo stesso vizio

L’accesso alle professioni regolamentate da parte di cittadini extracomunitari è un terreno che negli ultimi anni ha attraversato più volte le aule della Consulta, chiamata a bilanciare l’autonomia del legislatore nel disciplinare gli albi con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di lavoro. Nella prima settimana di luglio la Corte è tornata a pronunciarsi su questo tema, questa volta a proposito della riforma delle professioni pedagogiche ed educative.

Con la sentenza n. 119, depositata il 3 luglio, i giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 55/2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali extracomunitari alla sussistenza di una condizione di reciprocità con il Paese di provenienza. La norma imponeva, in pratica, di verificare se un cittadino italiano avrebbe potuto iscriversi a un albo equivalente in quel Paese, prima di consentire l’iscrizione in Italia.

La Corte richiama l’articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto di scegliere l’attività lavorativa come strumento di sviluppo della personalità, e ritiene che tale diritto valga anche per chi risiede regolarmente in Italia e possiede un titolo abilitante, a prescindere dalla legislazione del proprio Paese d’origine. Una condizione di reciprocità, in quest’ottica, finisce per discriminare sulla base di una circostanza estranea al merito e alla qualificazione del singolo professionista.

L’effetto immediato è la rimozione di un ostacolo che teneva fuori dagli albi i professionisti extracomunitari regolarmente soggiornanti, proprio mentre l’ordine delle professioni pedagogiche ed educative attende ancora di diventare pienamente operativo. Ma la portata del principio affermato va oltre il singolo settore: riguarda il modo stesso in cui il legislatore può condizionare l’accesso alle professioni regolamentate in base alla cittadinanza.

Proprio su questo punto si apre la questione più delicata. Il disegno di legge 1712, all’esame della Commissione Giustizia del Senato, riproduce di fatto la condizione di reciprocità appena censurata. Se il testo non verrà corretto in sede parlamentare, la nuova disciplina rischierebbe di incorrere nello stesso vizio non appena entrata in vigore, riaprendo il contenzioso da capo.

Il caso resta un riferimento utile per chi segue la produzione normativa sugli ordini professionali: le clausole di reciprocità, un tempo diffuse e raramente contestate, sono sempre più esposte al vaglio della Consulta quando entrano in conflitto con il diritto al lavoro dei residenti regolari. Per gli ordini forensi e per le altre professioni regolamentate, il precedente fornisce un parametro concreto ogni volta che una riforma di settore torna a disciplinare i requisiti di accesso legati alla cittadinanza.


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