Il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni operative sui rimborsi relativi ai diritti di copia e di certificato pagati erroneamente o in misura eccedente tramite la piattaforma PagoPA. I chiarimenti sono contenuti in una circolare del 24 febbraio 2026, che interviene per disciplinare una materia non espressamente regolata dal Testo unico sulle spese di giustizia.
Secondo quanto precisato da via Arenula, le somme versate per tali diritti confluiscono in specifiche voci del bilancio dello Stato legate al settore giustizia. Proprio per questa ragione, la competenza a disporre il rimborso non appartiene all’Agenzia delle Entrate — che si occupa invece delle restituzioni relative al contributo unificato e al contributo fisso di pubblicazione — ma al Ministero della Giustizia, attraverso la Direzione generale del Bilancio e della Contabilità.
Come richiedere il rimborso
La richiesta non deve essere indirizzata direttamente al Ministero, ma presentata all’ufficio giudiziario presso cui era stato richiesto il rilascio delle copie o del certificato. L’istanza deve essere redatta in forma scritta, firmata e contenere il numero di ruolo generale del procedimento.
Alla domanda è necessario allegare la documentazione che dimostri il pagamento effettuato e l’identità del richiedente: la ricevuta del versamento (o copia con il codice identificativo dell’operazione), il documento d’identità e il codice fiscale, oltre all’indicazione dell’IBAN su cui accreditare la somma da restituire.
L’ufficio giudiziario, dopo aver verificato la richiesta, rilascia un nulla osta al rimborso e attiva la procedura interna per individuare il capitolo di bilancio nel quale sono confluite le somme. Una volta accertata la corretta imputazione contabile, la documentazione viene trasmessa alla Direzione generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, che provvede materialmente all’erogazione del rimborso.
La verifica del capitolo di entrata
L’iter può cambiare a seconda della destinazione contabile del pagamento. Se le somme risultano registrate in capitoli diversi del bilancio statale, la competenza al rimborso può essere attribuita ad altre amministrazioni, come il Ministero dell’Economia o le Ragionerie territoriali dello Stato. Per questo motivo la certificazione del capitolo di entrata costituisce un passaggio preliminare indispensabile prima di avviare la procedura.
Imposta di bollo e casi particolari
L’istanza di rimborso è soggetta a imposta di bollo quando l’importo supera la soglia di 77,47 euro. Tuttavia, nel settore civile tale adempimento non è richiesto, poiché il bollo risulta già compreso nel contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo.
Errori frequenti nell’uso di PagoPA
La circolare nasce anche dalla constatazione che, dopo l’introduzione dell’obbligo di pagamento tramite PagoPA per i diritti di copia e certificazione — previsto dalle modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia — si sono verificati numerosi errori da parte degli utenti.
Per questo motivo il Ministero invita gli uffici giudiziari a verificare con attenzione la corretta destinazione delle somme versate prima di procedere con le richieste di rimborso, così da individuare con precisione l’amministrazione competente.
Un’ultima avvertenza riguarda le modalità di presentazione delle domande: le istanze inviate direttamente al Ministero della Giustizia senza indicare l’ufficio giudiziario competente rischiano di essere archiviate senza seguito. Solo le richieste correttamente indirizzate e complete delle informazioni necessarie potranno essere inoltrate alla struttura ministeriale incaricata di effettuare il rimborso.
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