Giustizia civile a due velocità: in Veneto 346 giorni di attesa, a Venezia si sfiorano gli 800

I tempi della giustizia civile restano uno dei principali fattori di freno alla crescita economica e alla competitività del sistema produttivo. A certificarlo sono gli ultimi indicatori contenuti nell’allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, analizzati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto.

Secondo i dati, dopo una fase di miglioramento, i tempi dei procedimenti civili definiti nei tribunali ordinari sono tornati ad allungarsi, rendendo sempre più difficile il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, che prevedono entro giugno 2026 una riduzione del 40% dei tempi di trattazione rispetto ai livelli del 2019.

Nel 2024 la durata media nazionale di un procedimento civile in Italia è pari a 364 giorni, ma il dato medio nasconde forti squilibri territoriali. Le performance migliori si concentrano nel Nord, con Valle d’Aosta (239 giorni), Piemonte (248) ed Emilia-Romagna (268) ai primi posti. All’estremo opposto, le regioni del Mezzogiorno e delle Isole registrano le durate più elevate, con Sardegna (535 giorni), Basilicata (483) e Campania (459).

In questo quadro, il Veneto si colloca leggermente al di sotto della media nazionale, con 346 giorni per un procedimento civile. Tuttavia, anche qui il territorio procede a due velocità. A fronte di 127.671 procedimenti pendenti e 134.944 definiti a fine 2025, il dato medio regionale nasconde differenze marcate: Verona registra la performance migliore con circa 200 giorni, mentre Venezia rappresenta il caso più critico, con una durata media che arriva a 773 giorni.

Ancora più preoccupante è il capitolo relativo ai procedimenti civili in materia di lavoro privato – lavoro dipendente, parasubordinato e licenziamenti. A livello nazionale il disposition time si attesta a 401 giorni, mentre in Veneto sale a 434. Anche in questo ambito le differenze territoriali sono rilevanti: a Belluno si raggiungono gli 820 giorni, mentre Venezia, in controtendenza rispetto al dato generale, scende a 297.

«Per le imprese artigiane – sottolinea Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto – la giustizia civile non è un tema astratto, ma una variabile economica concreta. Tempi così lunghi significano incertezza nei rapporti contrattuali, immobilizzazione di risorse, difficoltà nella gestione del lavoro e freno agli investimenti. Un procedimento che dura anni equivale, di fatto, a una sanzione indiretta per chi rispetta le regole».

Il PNRR, aggiunge Boschetto, «ha acceso un faro su questo problema, ma ora servono interventi strutturali e continui, soprattutto sul piano dell’organizzazione e della digitalizzazione degli uffici giudiziari».

Confartigianato Imprese Veneto ribadisce così la necessità di ridurre i divari territoriali e di trasformare la giustizia civile in un vero fattore di competitività, a partire dalle micro e piccole imprese che costituiscono l’ossatura dell’economia regionale.

Uno scenario che trova conferma anche nelle proiezioni nazionali. Secondo il rapporto di Confartigianato basato sui dati BES, nel periodo 2025-2028 i tempi della giustizia civile sono attesi su un sentiero di crescita: dai 345 giorni stimati per il 2025 fino ai 370 nel 2028. Una dinamica che, come precisano le stesse fonti ministeriali, non tiene ancora conto degli effetti delle misure più recenti di riduzione dell’arretrato, ma riflette criticità strutturali legate alla litigiosità civile, alle risorse disponibili, agli incentivi per il personale e all’organizzazione complessiva degli uffici giudiziari.


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Processo telematico, avanti adagio: slitta l’addio a Pec e cartaceo

La transizione al processo penale telematico subisce un nuovo rallentamento. Con il decreto del 30 dicembre 2025, n. 206, il Ministero della Giustizia ha deciso di prorogare il regime del “doppio binario” per il deposito di alcuni atti particolarmente delicati, rinviando l’obbligatorietà esclusiva del canale digitale. Una scelta che tiene conto delle garanzie difensive e delle criticità operative ancora presenti nel sistema informatico.

Cosa cambia fino al 31 marzo 2026

Fino a quella data, difensori, magistrati e personale di cancelleria potranno continuare a depositare in alternativa – tramite Portale Deposito Atti (PDP), Pec o cartaceo – gli atti di impugnazione delle misure cautelari, personali e reali, compreso il sequestro probatorio. La proroga riguarda tutti i soggetti abilitati al PDP nei tribunali ordinari, interni ed esterni.

La decisione, spiegano da via Arenula, risponde all’esigenza di consentire un adattamento progressivo organizzativo e applicativo in ambiti che incidono direttamente sulla libertà personale e sui diritti essenziali della persona. In altre parole, il portale necessita di ulteriori affinamenti prima di essere utilizzato senza alternative su procedimenti ad alta sensibilità.

Intercettazioni: regime speciale fino al 30 giugno 2026

Diverso il calendario per un altro fronte critico: intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche e ambientali. Qui la deroga al deposito esclusivamente telematico vale solo per i soggetti interni (magistrati e cancellieri) fino al 30 giugno 2026, consentendo ancora modalità analogiche. Anche in questo caso il Ministero richiama la particolare delicatezza del settore e la necessità di verificare il corretto funzionamento dei sistemi.

Le richieste (parzialmente) accolte e il nodo dell’omogeneità

Non è stata accolta la proposta del Consiglio Superiore della Magistratura di rinviare in blocco l’intera materia cautelare per ragioni di omogeneità. Restano quindi escluse dalla proroga, ad esempio, le istanze di revoca o sostituzione delle misure cautelari ex art. 299 c.p.p. Secondo il Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia, non sussistono elementi tecnici per una diversa scansione temporale dell’entrata a regime del processo penale telematico.

Il Csm, tuttavia, segnala il rischio di un “circuito ibrido” nella fase di impugnazione davanti al tribunale, con possibile traslazione di atti analogici verso uffici già passati alla gestione esclusivamente telematica, come GIP e Procura, con ricadute organizzative non trascurabili.

Portale in arrivo la versione 2.0

Sul fronte degli avvocati, l’Unione delle Camere Penali Italiane annuncia come imminente il rilascio della versione 2.0 del portale per il deposito degli atti penali, che dovrebbe finalmente consentire l’accesso ai fascicoli informatici. Un passaggio atteso da tempo, considerato cruciale per superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori.

Monitoraggio mensile e costi sotto osservazione

Il decreto introduce anche un meccanismo di monitoraggio continuo della transizione. È la condizione posta dal Consiglio di Stato nel parere del 24 dicembre 2025 (n. 1485). Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del dm, il direttore generale per i servizi applicativi dovrà presentare una relazione sintetica al Comitato tecnico-scientifico: flussi di deposito, stato di affinamento dei sistemi, criticità emerse e soluzioni adottate. L’adempimento sarà mensile, per garantire una valutazione costante di effetti e costi.

La rotta verso il 2027

L’obiettivo dichiarato resta la transizione completa entro il 2027. Dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p. La regola varrà anche per Corti d’appello, Procure generali, Tribunali per i minorenni, Tribunali di sorveglianza, Corte di cassazione e per i procedimenti in materia di misure di prevenzione, esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniere (libri X e XI c.p.p.).

Le prassi locali e l’invito alla prudenza

In attesa della piena operatività, alcune realtà territoriali adottano misure cautelative. Il Tribunale di Milano ha prorogato lo stop all’obbligatorietà dell’applicativo fino al 31 marzo 2026, invitando però gli avvocati a privilegiare comunque il PDP per evitare disallineamenti e future contestazioni sulla regolarità dei depositi effettuati nel regime transitorio.


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Meno tasse alle famiglie, più gettito dallo Stato: il fisco cambia bersaglio

Negli ultimi anni il dibattito fiscale si è spesso concentrato sulla pressione complessiva, trascurando però la redistribuzione interna del prelievo. I numeri raccontano una storia diversa da quella di un aumento generalizzato delle tasse: le famiglie, nel complesso, pagano meno, mentre lo Stato incassa di più grazie ad altri fattori.

Famiglie alleggerite: oltre 33 miliardi in meno di imposte

Le ultime quattro Leggi di Bilancio varate dal governo Meloni hanno introdotto una serie di misure mirate a ridurre il peso fiscale sui nuclei familiari. Dall’innalzamento della soglia della flat tax per gli autonomi al taglio del cuneo fiscale, ottenuto attraverso l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef e la riduzione dell’aliquota al 23 per cento, fino all’abbassamento al 33 per cento dell’aliquota del secondo scaglione.

Nel loro complesso, questi interventi valgono 45,7 miliardi di euro di minori imposte. Tuttavia, depurando il dato dalle misure temporanee e dalle risorse già stanziate in precedenza, il beneficio effettivo per le famiglie si attesta a 33,3 miliardi. A questo si aggiunge una costellazione di strumenti “minori” – bonus, sgravi, deduzioni ed esenzioni – che hanno contribuito a rendere più leggero il prelievo sui redditi familiari.

Perché allora la pressione fiscale cresce

Se le famiglie pagano meno, perché la pressione fiscale è tornata a salire? La risposta sta soprattutto nella dinamica del lavoro e nelle scelte che hanno interessato il mondo delle imprese. Tra la fine del 2022 e il novembre 2025 gli occupati in Italia sono aumentati di circa 850 mila unità. Più lavoratori e più contratti rinnovati – dal commercio al credito, dall’energia agli studi professionali – significano più salari e, di conseguenza, più entrate tributarie e contributive.

Sul fronte delle imprese, il gettito è cresciuto anche per effetto di precise decisioni normative: la sospensione della deducibilità di alcune voci di costo, come le svalutazioni dei crediti e le quote di avviamento, e l’abrogazione dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), che garantiva uno sconto fiscale di circa 4 miliardi l’anno. Interventi che hanno colpito esclusivamente le società di capitali – circa 1,5 milioni di Srl e Spa, pari al 35 per cento del totale delle imprese italiane.

A partire dal 2025, inoltre, banche e assicurazioni contribuiranno in modo ancora più consistente: tra revisione della disciplina sugli extraprofitti e inasprimento dell’Irap, il maggior prelievo stimato è pari a 5,6 miliardi di euro.

Il ruolo “contabile” del taglio al cuneo fiscale

Un ulteriore elemento che spiega l’aumento delle entrate riguarda la modalità con cui è stato attuato il taglio del cuneo fiscale. Non solo riduzioni Irpef, ma anche l’erogazione di un bonus per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 20 mila euro. Su quasi 18 miliardi di interventi complessivi, circa 4,5 miliardi vengono oggi contabilizzati come maggiore spesa pubblica e non come minori entrate. Il risultato è duplice: buste paga più pesanti per i redditi bassi, ma un impatto diverso sui conti dello Stato, che registra una parte del beneficio come uscita anziché come riduzione d’imposta.

Fiscal drag quasi neutralizzato

Secondo l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, la combinazione tra rinnovi contrattuali e interventi fiscali ha avuto un effetto rilevante sul reddito dei lavoratori dipendenti. Tra il 2019 e il 2023 il reddito lordo e imponibile è cresciuto del 16,8 per cento, a fronte di un’inflazione del 17,2 per cento. In pratica, il taglio del cuneo fiscale – avviato con il governo Draghi e reso strutturale dall’esecutivo Meloni – ha quasi compensato le perdite dovute al fiscal drag, quel meccanismo per cui l’inflazione spinge i redditi nominali in scaglioni fiscali più alti senza un reale aumento del potere d’acquisto.

Un fisco più selettivo

Il quadro che emerge è quello di un sistema fiscale che, almeno in questa fase, ha scelto di alleggerire il carico sulle famiglie e sui redditi da lavoro, spostando parte del peso su grandi imprese, banche e assicurazioni e beneficiando al tempo stesso della crescita dell’occupazione. Una strategia che spiega perché, pur con meno tasse per molti contribuenti, la pressione fiscale complessiva continui a salire.


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Microfoni sempre accesi? Ecco come difendere la privacy sullo smartphone

I microfoni degli smartphone possono restare attivi anche quando non utilizziamo direttamente il dispositivo. Un aspetto poco noto, ma centrale nell’aggiornamento del vademecum “social privacy” pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha avviato anche un’indagine sulle applicazioni più scaricate per verificare se acquisiscano dati audio senza un uso consapevole da parte dell’utente.

Secondo l’Autorità, il rischio non deriva solo da comportamenti illeciti, ma soprattutto da una gestione superficiale delle autorizzazioni. Molte app, già in fase di installazione, chiedono l’accesso al microfono, alla fotocamera, alla geolocalizzazione o ai dati personali. Spesso questi permessi vengono concessi automaticamente, senza valutare se siano davvero necessari per il funzionamento dell’app.

Per questo il Garante indica una serie di accorgimenti pratici che ogni utente può adottare immediatamente.

Limitare il numero di applicazioni installate.
Installare solo le app realmente utili riduce in modo significativo la quantità di dati raccolti e trattati. Ogni applicazione rappresenta infatti un potenziale punto di accesso a informazioni personali.

Verificare sempre i permessi richiesti.
Prima di accettare un’autorizzazione, è opportuno chiedersi se l’accesso al microfono, alla fotocamera o alla posizione sia indispensabile per l’uso dell’app. In caso di dubbio, è preferibile negare il consenso o valutare soluzioni alternative.

Leggere l’informativa sulla privacy prima di concedere il consenso.
L’informativa chiarisce quali dati vengono raccolti, per quali finalità, per quanto tempo e da chi possono essere utilizzati. Una lettura attenta consente di capire se l’uso dei dati è coerente con le aspettative dell’utente.

Rivedere periodicamente le autorizzazioni già concesse.
Anche dopo l’installazione, è sempre possibile modificare o revocare i permessi. Un controllo periodico delle impostazioni permette di mantenere attive solo le autorizzazioni realmente necessarie, come il microfono per le app di messaggistica vocale.

Il vademecum fornisce indicazioni operative anche su come disattivare l’uso del microfono.

Sugli smartphone con sistema operativo iOS è sufficiente entrare in Impostazioni, selezionare Privacy, poi Microfono e disattivare l’accesso per le app che non ne hanno un reale bisogno.
Sui dispositivi Android, invece, occorre andare in Impostazioni, accedere a Privacy, scegliere Gestisci autorizzazioni, selezionare Microfono e disabilitare il consenso per le applicazioni non essenziali.

L’Autorità ricorda infine che la tutela della privacy non è affidata solo ai controlli o alle sanzioni, ma passa soprattutto dall’attenzione quotidiana degli utenti. In un contesto digitale in cui lo smartphone è costantemente connesso, conoscere e gestire consapevolmente le impostazioni del proprio dispositivo è oggi uno strumento fondamentale di autodifesa dei dati personali.

Per ulteriori informazioni o per segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Garante all’indirizzo urp@gpdp.it


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Referendum, la data tiene. Ora la partita è politica

Il percorso che porterà gli elettori alle urne per pronunciarsi sulla riforma della giustizia prosegue senza deviazioni. La data fissata per la consultazione resta confermata, almeno per ora, e non subisce sospensioni nell’immediato. Una scelta che consolida la linea dell’esecutivo e imprime continuità all’iter referendario, ma che non chiude la partita sul piano giudiziario.

Un gruppo di giuristi ha infatti promosso un’azione legale con l’obiettivo di rimettere in discussione il calendario del voto, sostenendo la necessità di tempi più distesi per consentire un confronto pubblico più ampio e consapevole. La richiesta non mira a bloccare la consultazione in sé, quanto piuttosto a ricalibrarne la scansione temporale, spostando in avanti l’appuntamento con le urne.

Sul fronte governativo, la posizione resta netta. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha liquidato l’iniziativa come priva di reali prospettive, richiamando la solidità del percorso già intrapreso e la presenza dei presupposti costituzionali che rendono il referendum pienamente legittimo e definito nei suoi contenuti. In questa lettura, ulteriori iniziative parallele finirebbero per sovrapporsi a un procedimento già chiaro e validato nelle sedi competenti.

Di diverso avviso i promotori del ricorso, che rivendicano soprattutto il valore politico dell’azione. Più che una mera questione procedurale, la controversia viene presentata come uno strumento per stimolare un dibattito pubblico più intenso su una riforma destinata a incidere in profondità sull’assetto della giurisdizione. I profili tecnici, assicurano, verranno affrontati nelle aule giudiziarie; il messaggio rivolto all’opinione pubblica è invece quello di una partita ancora aperta sul terreno del confronto democratico.

In attesa della decisione collegiale dei giudici, il calendario resta dunque invariato. Ma il clima che accompagna l’avvicinarsi del referendum lascia intendere che, al di là delle date, il vero terreno di scontro sarà quello delle idee e delle argomentazioni che animeranno il Paese nelle prossime settimane.


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Giustizia al voto: la riforma divide il Paese e apre la campagna referendaria

La consultazione popolare fissata per domenica 22 e lunedì 23 marzo segna un passaggio delicato per l’ordinamento giudiziario italiano. Al centro del voto c’è una riforma che interviene su nodi strutturali: la distinzione dei percorsi professionali tra giudici e pubblici ministeri, il ridisegno degli organi di autogoverno e l’introduzione di un nuovo sistema disciplinare. Un intervento che il governo rivendica come coerente con le regole vigenti e con i tempi previsti dalla legge, ma che una parte dell’opposizione considera una forzatura istituzionale.

La decisione sulla data ha infatti acceso il primo fronte di polemica. L’esecutivo ha difeso la scelta come un atto dovuto, collocato entro i termini fissati dalla normativa referendaria, respingendo l’idea di una “accelerazione” politica. Dall’altra parte, i promotori della raccolta firme tra i cittadini parlano di una compressione delle garanzie temporali e annunciano iniziative a tutela di quella che definiscono la legalità costituzionale. In questo quadro, il ruolo del Quirinale resta quello di garante formale della procedura, senza entrare nel merito delle valutazioni politiche o giuridiche della riforma.

Intanto, la campagna referendaria è già partita. Il fronte del No si è presentato in piazza con una prima mobilitazione pubblica, denunciando il rischio di uno squilibrio tra i poteri dello Stato e leggendo la riforma come un tassello di un disegno più ampio sul funzionamento delle istituzioni. Non tutto il campo dell’opposizione, però, appare compatto: alcune forze centriste restano defilate, segno di una frattura che attraversa anche chi contesta l’impianto del progetto.

Sul versante opposto, la maggioranza difende l’intervento come una riforma di sistema, capace di rendere più chiaro e credibile il processo. A sostegno del Sì si muove anche una parte dell’Avvocatura organizzata. Il Movimento Forense, ad esempio, ha più volte richiamato i principi del giusto processo sanciti dalla Costituzione: parità delle parti e terzietà del giudice. Secondo questa impostazione, distinguere in modo netto chi accusa da chi giudica rafforzerebbe l’imparzialità, riducendo ambiguità e interferenze e restituendo fiducia ai cittadini.

Il tema dell’autogoverno è un altro snodo centrale del confronto. La previsione di organi separati per funzioni diverse viene letta dai sostenitori come una risposta alle degenerazioni correntizie emerse negli ultimi anni e come un tentativo di riportare al centro merito e responsabilità. I critici, al contrario, temono una frammentazione dell’ordine giudiziario e un indebolimento delle garanzie di indipendenza.


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Pagamenti pubblici sotto osservazione: cambia il destino dei compensi ai professionisti

Dal 15 giugno 2026 il pagamento dei compensi dovuti ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni entra in una fase nuova e più insidiosa. Con una modifica inserita nella legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il legislatore ha rafforzato i poteri di verifica e di incasso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, incidendo direttamente sugli onorari maturati, anche di importo modesto.

La novità interviene sull’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 e introduce una disciplina speciale riservata esclusivamente ai professionisti. Da quella data, ogni volta che una pubblica amministrazione dovrà liquidare un compenso professionale – inclusi gli onorari per il patrocinio a spese dello Stato – scatterà automaticamente la verifica dell’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo. Non rileva più né l’importo del pagamento né l’entità del debito: la soglia dei 5.000 euro, finora decisiva, viene superata.

Se dalla verifica emergono pendenze scadute, l’ente pubblico non verserà il compenso al professionista, ma lo destinerà direttamente all’agente della riscossione, nei limiti del credito vantato. Si tratta, di fatto, di una compensazione coattiva che opera senza l’attivazione di una procedura giudiziale e senza la notifica di un atto di pignoramento.

Il meccanismo si inserisce in un sistema già noto, che consente all’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi in via amministrativa, ma ne accentua l’automatismo. A differenza della procedura ordinaria, in cui il debitore riceve un atto formale e può proporre opposizione, la nuova disciplina non prevede un momento di contraddittorio preventivo. Il professionista subisce l’effetto estintivo del debito senza poter intervenire prima sul pagamento.

Proprio questo aspetto solleva le maggiori perplessità sul piano delle garanzie difensive. La sottrazione del compenso avviene infatti senza che il lavoratore autonomo possa eccepire, nell’immediato, vizi della pretesa tributaria, come l’omessa notifica di una cartella o l’intervenuta prescrizione. Una compressione significativa dei diritti, soprattutto se si considera che il compenso pubblico costituisce spesso l’unica fonte di liquidità immediata.

In attesa di eventuali correttivi normativi, per i professionisti che intrattengono rapporti economici con la pubblica amministrazione diventa essenziale una verifica preventiva della propria posizione. La richiesta dell’estratto di ruolo all’agente della riscossione può consentire di individuare tempestivamente eventuali partite sconosciute e, se del caso, di attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.


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Compensi legali, quando vale il rito accelerato: i chiarimenti della Cassazione

Il procedimento speciale previsto per il recupero degli onorari degli avvocati continua a essere terreno di confronto giurisprudenziale. Con due decisioni ravvicinate, depositate il 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha precisato quando il rito “veloce” si applica e quando, invece, deve essere escluso.

Con la sentenza n. 354, la Suprema corte ha chiarito che la domanda proposta dall’avvocato contro il proprio cliente per ottenere il pagamento di spese e compensi deve seguire il rito speciale disciplinato dall’articolo 14 del decreto legislativo 150/2011, anche nel caso in cui il cliente contesti l’esistenza stessa del rapporto professionale o l’an debeatur. La presenza di contestazioni sul fondamento del credito, dunque, non è sufficiente a far venir meno l’applicazione del procedimento speciale previsto dall’articolo 28 della legge 794/1942.

Secondo la Cassazione, solo in presenza di una domanda proposta dal cliente che ampli l’oggetto del giudizio – ad esempio una riconvenzionale, una compensazione o un accertamento pregiudiziale – occorre valutare il rito da applicare. Se la domanda rientra nella competenza del giudice adito e si presta a un’istruttoria sommaria, potrà essere trattata insieme a quella dell’avvocato con il rito sommario; diversamente, dovrà essere separata e trattata con il rito ordinario a cognizione piena. Qualora, invece, la domanda del cliente esorbiti dalla competenza del giudice investito del procedimento speciale, trovano applicazione le regole del Codice di procedura civile sullo spostamento della competenza.

La Corte ha inoltre precisato che il rito speciale resta applicabile anche quando il cliente eccepisca di aver già provveduto al pagamento degli onorari, confermando così l’ampia portata della “corsia preferenziale” prevista per le controversie sui compensi.

Di segno complementare è la sentenza n. 356, con cui la Cassazione ha però delimitato l’ambito oggettivo di applicazione del rito speciale. Secondo i giudici di legittimità, la procedura accelerata è utilizzabile solo per i compensi relativi ad attività svolte in giudizi civili o per prestazioni strettamente collegate alla difesa o alla rappresentanza giudiziale civile, in quanto attività strumentali o complementari a quella processuale.

Restano invece escluse dal rito speciale le controversie relative ad attività stragiudiziale civile, nonché quelle concernenti compensi maturati in ambito penale, amministrativo o davanti a giudici speciali. In tali ipotesi, il recupero degli onorari dovrà avvenire attraverso i procedimenti ordinari.


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Stop al Reddito di cittadinanza, boom delle invalidità civili? I numeri che alimentano il sospetto

La fine del Reddito di cittadinanza e l’aumento delle pensioni di invalidità civile procedono su binari ufficialmente separati. Eppure, osservando i numeri, il dubbio di una possibile connessione resta sullo sfondo, soprattutto nelle aree più fragili del Paese.

Al 31 dicembre 2024, in Italia risultavano erogate 4.313.351 pensioni di invalidità, di cui 899.344 previdenziali e 3.414.007 di natura civile. I dati mostrano un andamento divergente: tra il 2020 e il 2024 le prestazioni previdenziali sono diminuite del 14,5%, mentre quelle civili sono aumentate del 7,4%, pari a oltre 234mila assegni in più. Un incremento concentrato in larga parte tra il 2022 e il 2024, proprio negli anni che hanno preceduto e seguito la cancellazione del sussidio contro la povertà.

Nel 2024 la spesa complessiva per le pensioni di invalidità è stimata in 34 miliardi di euro, di cui 21 miliardi destinati alle prestazioni civili. Numeri rilevanti, che spingono a interrogarsi sul ruolo che le pensioni di invalidità possono aver assunto come ammortizzatore sociale “di fatto”, soprattutto dopo il venir meno del Reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza e invalidità: una correlazione difficile da provare

Formalmente, le due misure rispondono a logiche diverse. Il Reddito di cittadinanza nasceva come strumento di contrasto alla povertà e di inclusione lavorativa; le pensioni di invalidità civile tutelano invece persone con ridotte capacità fisiche o psichiche riconosciute. Tuttavia, la sua abolizione ha lasciato scoperta una fascia di popolazione con difficoltà occupazionali strutturali. In questo contesto, per molte famiglie l’accesso all’invalidità civile potrebbe aver rappresentato l’unica forma stabile di sostegno economico.

Dimostrare un nesso causale diretto è oggi impraticabile: mancano dati comparabili e la materia coinvolge diritti fondamentali e condizioni sanitarie reali. Ma il sospetto di una relazione indiretta tra i due fenomeni, specie in alcune aree del Paese, resta aperto.

Il peso del Mezzogiorno

È soprattutto nel Mezzogiorno che la crescita delle invalidità civili appare più marcata. Tra il 2020 e il 2024 le prestazioni sono aumentate dell’8,4%, con un balzo del 7,2% nel solo biennio 2022-2024. Un dato che colpisce se confrontato con la demografia: il Sud conta 19,7 milioni di abitanti, contro i 26,3 milioni del Nord, ma registra circa 500mila invalidi civili in più.

Anche l’incidenza sul totale della popolazione mostra forti differenze territoriali. La Calabria guida la classifica con il 13,2% di prestazioni di invalidità rispetto agli abitanti, seguita da Puglia (11,6%), Umbria (11,3%) e Sardegna (10,7%). In coda Piemonte, Lombardia e Veneto, tutte attorno al 5,1%. A livello provinciale spiccano Reggio Calabria, Lecce e Crotone, mentre le incidenze più basse si registrano a Trieste, Firenze e Prato.

Spesa e rischi di abuso

La spesa per le pensioni di invalidità civile resta concentrata nel Sud: nel 2024 il 46,6% dei 21 miliardi complessivi è stato erogato nel Mezzogiorno. La Campania guida la graduatoria con 2,73 miliardi, seguita da Lombardia e Lazio. L’importo medio nazionale è di 501 euro mensili.

Sul fronte delle irregolarità, dati ufficiali completi non esistono. Tuttavia, le frodi nel comparto previdenziale continuano a emergere: tra il 2020 e l’agosto 2021 la Guardia di Finanza ha accertato quasi 48 milioni di euro di indebite percezioni tra assegni sociali e pensioni di invalidità.

Un interrogativo aperto

Il quadro che emerge non consente conclusioni definitive, ma pone una questione politica e sociale rilevante. La crescita delle invalidità civili, soprattutto dopo la fine del Reddito di cittadinanza, segnala il rischio che strumenti nati per tutelare condizioni sanitarie reali diventino, in assenza di alternative, l’ultima rete di protezione contro la povertà. Un equilibrio delicato, che chiama in causa welfare, controlli e politiche del lavoro, e che difficilmente potrà essere ignorato a lungo.


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I promotori della consultazione, impegnati nella raccolta delle firme necessarie, contestano l’eventualità che il decreto di indizione arrivi prima della scadenza del termine previsto per l’iniziativa popolare. Secondo il comitato che ha avviato la mobilitazione civica, un’accelerazione forzata romperebbe una prassi consolidata e potrebbe essere contestata davanti agli organi di garanzia, Corte costituzionale inclusa.

Il nodo nasce dalla scansione temporale fissata dopo la pubblicazione della riforma in Gazzetta ufficiale, da cui decorre il periodo utile per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme già acquisite sono numerose, ma non ancora sufficienti a raggiungere la soglia richiesta. Sul piano tecnico, diversi costituzionalisti ricordano che la normativa di riferimento lascia margini interpretativi, alimentando incertezza e rendendo non remoto il rischio di contenziosi istituzionali.


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