Recesso del cliente, la Cassazione chiarisce: il professionista ha diritto al compenso per il lavoro già svolto

Il cliente può interrompere in qualsiasi momento il rapporto con il professionista, ma non può sottrarsi al pagamento dell’attività già svolta. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 22985 del 9 luglio 2026 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina del recesso nei contratti d’opera professionale e sulla determinazione del compenso dovuto quando l’incarico si conclude anticipatamente.

La Suprema Corte ha affermato che, quando le parti hanno concordato un compenso forfettario, il professionista ha diritto a percepire una quota proporzionale al lavoro effettivamente eseguito fino alla cessazione del rapporto, senza che assuma rilievo il fatto che il recesso del cliente sia o meno giustificato.

La vicenda prende le mosse da un incarico conferito a un’architetta per la ristrutturazione di un casale. Dopo la rottura del rapporto professionale, la proprietaria dell’immobile aveva contestato le richieste economiche della progettista, chiedendo anche la restituzione degli acconti già versati e il risarcimento dei danni, sostenendo che il progetto avesse superato il budget previsto.

Il contenzioso si è sviluppato intorno alla qualificazione giuridica della cessazione del rapporto. In primo grado era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della professionista, mentre la Corte d’appello ha ricostruito diversamente la vicenda, individuando gli estremi del recesso unilaterale del cliente previsto dall’articolo 2237 del Codice civile.

La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Dall’esame della corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l’interruzione dell’incarico è infatti emerso che la cliente non aveva contestato il diritto dell’architetta a essere retribuita, ma esclusivamente l’importo richiesto. Proprio questo elemento ha escluso che si fosse in presenza di una vera contestazione per inadempimento professionale.

La Suprema Corte ricorda che il rapporto tra cliente e professionista è fondato su un particolare vincolo fiduciario. Per questa ragione il committente può recedere liberamente dall’incarico anche quando l’attività è già iniziata o in fase avanzata, senza dover fornire particolari motivazioni. Tale facoltà, tuttavia, non elimina il diritto del professionista a essere remunerato per le prestazioni già eseguite.

Diversamente da quanto sostenuto dalla cliente, non trova applicazione l’articolo 1373 del Codice civile, che disciplina il recesso nei contratti in generale e limita tale facoltà al momento antecedente l’inizio dell’esecuzione. Nei contratti d’opera professionale prevale invece la disciplina speciale prevista dall’articolo 2237 del Codice civile, che tiene conto della natura personale e fiduciaria dell’incarico.

Nel caso esaminato, i giudici hanno quindi confermato il diritto dell’architetta a ricevere il compenso residuo, quantificato in circa 23.000 euro, oltre a Cassa previdenziale, IVA e interessi. La somma è stata determinata sulla base delle attività concretamente svolte e calcolata dal consulente tecnico d’ufficio facendo riferimento al budget di 600.000 euro che la stessa professionista aveva accettato come parametro economico dell’intervento.

La pronuncia offre un’importante indicazione pratica per tutti i rapporti professionali. Il recesso del cliente non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso, ma determina soltanto la cessazione del rapporto per il futuro. Resta quindi fermo il diritto del professionista a essere pagato per il lavoro già eseguito, secondo criteri proporzionali e verificabili.


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Pensione dell’avvocato, la Cassazione boccia il simulatore online di Cassa Forense

Il simulatore online di Cassa Forense può essere uno strumento utile per orientare gli iscritti, ma non ha alcun valore probatorio quando si discute in tribunale dell’importo della pensione spettante a un avvocato. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 23116 del 13 luglio 2026 ha chiarito i limiti dell’utilizzo dei calcolatori previdenziali nelle controversie tra professionisti ed enti pensionistici.

La vicenda trae origine da un contenzioso nel quale Cassa Forense era stata condannata a corrispondere a un iscritto una pensione di circa 4.700 euro mensili. L’ente ha impugnato la decisione e la Suprema Corte ha accolto due dei motivi di ricorso, rinviando la causa al giudice competente per un nuovo esame.

Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio il valore del simulatore disponibile sul portale di Cassa Forense. Secondo i giudici, il risultato elaborato dal sistema informatico non costituisce una prova sufficiente per determinare il trattamento pensionistico, poiché si tratta di uno strumento creato esclusivamente a fini informativi e orientativi, privo di efficacia certificativa.

Per accertare il corretto importo della pensione, il giudice deve invece fondare la propria decisione su documentazione ufficiale rilasciata dall’ente previdenziale, dalla quale risultino in modo verificabile la posizione contributiva dell’iscritto, gli anni di contribuzione, i redditi professionali e tutti gli elementi utilizzati per il calcolo della prestazione.

Qualora tali elementi non siano disponibili o risultino controversi, la soluzione indicata dalla Cassazione è diversa: il giudice deve disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), evitando di affidarsi ai risultati prodotti da strumenti informatici privi di valore certificativo.

La Corte ha evidenziato come il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto sufficiente il ricorso al simulatore online, senza verificare la correttezza dei criteri utilizzati per il calcolo della pensione. Sarebbe stato necessario accertare la consistenza della base contributiva, le annualità effettivamente utili ai fini previdenziali e le singole componenti economiche della prestazione, soprattutto in una controversia nella quale era ancora oggetto di discussione perfino il diritto stesso al trattamento pensionistico.

La Cassazione ha inoltre ribadito un altro principio di rilievo in materia previdenziale: non è consentito cumulare gli interessi legali con la rivalutazione monetaria, salvo specifiche disposizioni normative che lo prevedano espressamente.


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Autovelox, è partita la nuova era: ecco quali dispositivi possono essere utilizzati

Le nuove regole sugli autovelox sono ormai entrate in vigore. Dal 12 luglio 2026 è infatti operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ridefinisce il sistema di omologazione dei dispositivi utilizzati per il controllo elettronico della velocità, ponendo fine a una lunga stagione di incertezze interpretative e contenziosi.

Il provvedimento rappresenta una risposta alla sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Corte di Cassazione, che aveva stabilito un principio destinato a incidere profondamente sulla validità delle sanzioni: gli accertamenti effettuati con dispositivi soltanto approvati, ma privi della prescritta omologazione, non possono ritenersi legittimi.

Per superare questo scenario, il decreto ministeriale dell’8 giugno 2026 ha disciplinato in modo organico la procedura di omologazione prevista dall’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

La principale novità riguarda i dispositivi già presenti sul territorio nazionale. Sono 25 i modelli di autovelox, telelaser e tutor che vengono considerati automaticamente omologati, in quanto approvati secondo i requisiti tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017. Si tratta di circa 3.150 apparecchiature già in uso alle forze di polizia, che possono continuare a essere impiegate per il controllo della velocità.

Diversa, invece, la situazione per i dispositivi approvati prima del 2017. Circa 850 apparecchiature, almeno per il momento, non possono essere utilizzate, in attesa che i produttori richiedano e ottengano la nuova omologazione prevista dal decreto. Sarà infatti necessario dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici e delle verifiche di laboratorio richieste dalla nuova disciplina.

Il decreto introduce anche regole più rigorose sui controlli tecnici. La taratura iniziale e quella periodica dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori LAT accreditati, chiamati a certificare il corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione durante tutto il loro ciclo di vita.

Le conseguenze del mancato rispetto delle verifiche sono particolarmente stringenti. Se la taratura annuale non viene eseguita entro i termini previsti, il dispositivo deve essere immediatamente ritirato dal servizio. Inoltre, qualora trascorrano più di tre anni dall’ultima verifica positiva senza una nuova taratura, sarà necessario ripetere la procedura di taratura iniziale prima della rimessa in funzione.

La sola omologazione, tuttavia, non è sufficiente. Il decreto richiama infatti anche gli obblighi introdotti dal decreto ministeriale n. 305 del 18 agosto 2025, che ha istituito la piattaforma telematica del Ministero dedicata al censimento dei dispositivi di rilevazione della velocità.

Ogni apparecchiatura deve essere regolarmente registrata nella banca dati ministeriale, poiché l’inserimento costituisce una condizione essenziale per il legittimo utilizzo da parte degli organi di polizia. Senza tale registrazione, anche un dispositivo omologato non può essere impiegato validamente per l’accertamento delle violazioni.


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Data center in mare, la nuova frontiera dell’IA: così i server prendono il largo

La corsa globale all’Intelligenza artificiale non sta rivoluzionando soltanto software e algoritmi. A cambiare è anche il modo in cui vengono progettate le infrastrutture che rendono possibile l’elaborazione dei dati. Di fronte alla crescente richiesta di potenza di calcolo, l’industria sta esplorando una soluzione fino a pochi anni fa impensabile: realizzare data center galleggianti, posizionati in mare aperto o lungo le coste, sfruttando l’acqua marina per il raffreddamento dei server.

L’idea nasce dalla necessità di affrontare alcune delle principali criticità che accompagnano la diffusione dell’IA. I moderni data center richiedono enormi quantità di energia elettrica, consumano grandi volumi d’acqua per mantenere operative le apparecchiature e occupano superfici sempre più estese, rendendo complessa l’individuazione di nuove aree edificabili, soprattutto nei territori maggiormente urbanizzati.

Su questo scenario si inserisce l’accordo strategico siglato tra il colosso sudcoreano HD Hyundai e Schneider Electric, che hanno annunciato una collaborazione per sviluppare infrastrutture offshore dedicate all’Intelligenza artificiale. L’obiettivo è unire le competenze nella realizzazione di piattaforme galleggianti con quelle nella gestione dell’alimentazione elettrica, del raffreddamento e dell’efficienza energetica dei grandi data center.

La tecnologia non è del tutto inedita. Già nel 2014 l’azienda statunitense Nautilus Data Technologies aveva realizzato i primi impianti galleggianti, oggi operativi in California e in Irlanda. Tuttavia, l’accelerazione impressa dallo sviluppo dell’IA sta trasformando quella che era una sperimentazione in un settore industriale destinato a crescere rapidamente.

Il principio di funzionamento è relativamente semplice. Le strutture, simili a grandi chiatte o piattaforme offshore, vengono ancorate in mare, nei fiumi o in prossimità delle coste. L’acqua circostante viene utilizzata come sistema naturale di raffreddamento, riducendo il ricorso agli impianti tradizionali e consentendo di espandere la capacità elaborativa senza consumare ulteriore suolo.

Dal punto di vista economico, la prospettiva è particolarmente interessante. Secondo le stime di Moody’s Investors Service, gli investimenti globali nei data center dedicati all’Intelligenza artificiale potrebbero raggiungere i 2.630 miliardi di euro entro il 2030. Una crescita alimentata dalla domanda sempre più elevata di capacità computazionale richiesta dai modelli di IA generativa.

Per i grandi cantieri navali asiatici si tratta di una nuova opportunità di business. Le competenze maturate nella costruzione di piattaforme petrolifere, impianti offshore e grandi navi possono infatti essere riconvertite verso un mercato ad alto valore aggiunto, caratterizzato da margini economici superiori rispetto alla cantieristica tradizionale.

La competizione è già iniziata. Samsung Heavy Industries ha ottenuto l’approvazione preliminare per un progetto di data center galleggiante da 50 MW, sviluppato con il supporto dell’American Bureau of Shipping e del Lloyd’s Register. L’azienda prevede di avviare la nuova tecnologia entro il 2028, grazie anche alla collaborazione con il produttore statunitense di server Supermicro.

Parallelamente, anche altri operatori stanno accelerando. Keppel, a Singapore, sta sviluppando un’infrastruttura galleggiante da 25 MW destinata a testare le potenzialità commerciali della soluzione, mentre in Giappone è nato un consorzio industriale che punta alla realizzazione di un data center offshore al largo di Yokohama. Anche in Europa si registrano le prime iniziative: la startup francese Denv-R ha recentemente presentato un prototipo alimentato da energia fotovoltaica.

Accanto alle opportunità, però, non mancano le incognite. Ad oggi non esistono standard internazionali specifici che disciplinino progettazione, sicurezza e gestione dei data center galleggianti. Restano inoltre da verificare gli effetti a lungo termine dell’ambiente marino sulle apparecchiature elettroniche.

Le vibrazioni generate dal moto ondoso, l’umidità costante, la salsedine e la corrosione potrebbero infatti compromettere l’affidabilità dei server e delle infrastrutture di rete, rendendo indispensabili test approfonditi prima di una diffusione su larga scala.

Il settore dovrà inoltre affrontare temi delicati come la sicurezza informatica, la protezione fisica delle infrastrutture offshore, la continuità dell’alimentazione energetica e l’impatto ambientale delle nuove installazioni.


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Giustizia PNRR, missione compiuta. Ma i numeri svelano dove il sistema rischia ancora di incepparsi

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha impresso una delle trasformazioni più significative mai registrate dalla giustizia italiana. La riduzione dei tempi dei procedimenti civili e penali, il drastico abbattimento dell’arretrato e la diffusione di una cultura organizzativa fondata sull’analisi dei dati rappresentano risultati che, fino a pochi anni fa, apparivano difficilmente raggiungibili.

Il miglioramento è stato reso possibile dall’impegno congiunto di magistrati, dirigenti amministrativi e personale degli uffici giudiziari, insieme al contributo determinante dell’Ufficio per il processo, che ha consentito di riorganizzare il lavoro e accelerare la definizione delle controversie.

I numeri fotografano un progresso evidente. Nella giustizia civile il tempo medio di definizione si è ridotto del 40%, mentre nel settore penale il calo è stato del 25%. Ancora più rilevante il risultato ottenuto sull’arretrato civile, diminuito di circa il 90%, uno degli obiettivi cardine fissati dall’Unione europea.

Nonostante questi progressi, il confronto internazionale dimostra che il percorso non può dirsi concluso. Gli standard elaborati dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) indicano durate medie sensibilmente inferiori rispetto a quelle italiane. Anche la Corte di cassazione, pur avendo più che dimezzato i tempi di definizione, registra ancora una durata media di 621 giorni, ben al di sopra dei parametri europei.

L’ultimo monitoraggio ministeriale sulla giustizia civile, aggiornato al 31 dicembre 2025, restituisce inoltre un quadro che smentisce alcuni luoghi comuni. Le differenze non dipendono semplicemente dal divario tra Nord e Sud, ma soprattutto dalla dimensione degli uffici e dalla diversa distribuzione delle materie trattate.

Le disparità territoriali, tuttavia, restano marcate. Nei Tribunali si passa dai 186 giorni di Marsala ai 1.591 giorni di Trieste, mentre nelle Corti d’appello il divario va dai 224 giorni di Trento agli 899 di Taranto.

Nel complesso, 19 Tribunali sono già al di sotto della media europea, mentre 57 riescono a definire le cause in meno di un anno. Soltanto sette superano i due anni di durata. Rimane però un gruppo di uffici che continua a registrare performance negative rispetto al 2019, con incrementi particolarmente significativi a Venezia (+185%), L’Aquila (+115%) e Trieste (+99%).

L’analisi mette in luce due fragilità strutturali. Da una parte vi sono i piccoli Tribunali, dove poche scoperture di organico possono compromettere l’intera attività dell’ufficio. Dall’altra emergono le difficoltà dei Tribunali distrettuali, chiamati a gestire un contenzioso sempre più complesso e numeroso.

È proprio la composizione delle cause civili ad essere profondamente cambiata. Le controversie in materia di lavoro e previdenza rappresentano ormai quasi la metà delle nuove iscrizioni, mentre il peso delle tradizionali cause contrattuali, successorie e sui diritti reali si è progressivamente ridotto.

Parallelamente cresce il contenzioso in materia di protezione internazionale e cittadinanza, che oggi costituisce una delle principali criticità organizzative del sistema. Le pendenze relative alla protezione internazionale superano le 140.000 unità, mentre la capacità di definizione dei Tribunali si ferma a circa 35.000 procedimenti all’anno. A ciò potrebbe aggiungersi un ulteriore consistente afflusso di ricorsi provenienti dalle Commissioni territoriali.

Diversa appare invece la prospettiva per le controversie sui diritti di cittadinanza, destinate a diminuire grazie alle modifiche introdotte dalla legge n. 74/2025.

Anche le Corti d’appello continuano a migliorare, ma restano ancora lontane dagli standard europei. A pesare sono le carenze di personale, gli organici insufficienti e la scarsa attrattività delle sedi più impegnative, fattori che rendono difficoltosa la copertura dei posti disponibili.

L’esperienza del PNRR ha comunque lasciato un’eredità preziosa. L’organizzazione del lavoro basata sui dati statistici e sul monitoraggio delle performance rappresenta oggi uno strumento indispensabile per governare il sistema giudiziario.

Proprio per questo destano qualche perplessità i nuovi obiettivi fissati dal Governo, che prevedono un’ulteriore riduzione dei tempi della giustizia civile e un nuovo abbattimento dell’arretrato entro il 2028. Si tratta di traguardi molto ambiziosi che, senza adeguati investimenti organizzativi e di personale, rischiano di essere difficilmente sostenibili.

La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto quella di smaltire più fascicoli, ma di migliorare anche la qualità della giurisdizione. Oltre agli indicatori quantitativi, sarà infatti necessario valutare aspetti come la stabilità delle decisioni nei successivi gradi di giudizio, il tasso di impugnazione e il rilancio delle udienze in presenza, accompagnando questi obiettivi con interventi mirati sugli uffici più in difficoltà e sulle sezioni chiamate a gestire il crescente contenzioso in materia di protezione internazionale.


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Difesa a rischio nullità: senza la delibera, l’avvocato di libero foro resta fuori dal processo

Una formalità apparentemente amministrativa può compromettere l’intera strategia difensiva dell’ente pubblico. È quanto emerge dalla sentenza n. 3484/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che torna a soffermarsi sui presupposti necessari affinché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa affidare la propria rappresentanza in giudizio a un avvocato del libero foro.

La decisione riafferma un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui il ricorso a un professionista esterno non può essere considerato una scelta automatica. L’incarico deve infatti essere preceduto da una specifica e motivata deliberazione, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193/2016. In assenza di tale presupposto, la procura alle liti risulta invalida e il difensore è privo della necessaria legittimazione processuale.

Il caso nasce da una controversia relativa a una cartella di pagamento di modesto importo, riguardante il canone radiotelevisivo del 2013. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente ha impugnato la decisione davanti al giudice tributario di appello.

Nel corso del giudizio, il collegio ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita sia in primo sia in secondo grado attraverso un avvocato del libero foro, senza che nelle procure depositate fosse richiamata alcuna deliberazione motivata che giustificasse tale scelta.

Per i giudici tributari, la mancanza non rappresenta una semplice irregolarità formale. Essa incide direttamente sulla validità del mandato conferito al difensore e determina l’assenza di una valida costituzione in giudizio dell’ente. Di conseguenza, tutti gli atti difensivi compiuti risultano affetti da nullità.

Particolarmente significativo è un ulteriore passaggio della decisione. La Corte afferma infatti che questo vizio riguarda un presupposto essenziale della regolare instaurazione del rapporto processuale e, proprio per tale ragione, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche indipendentemente dalle eccezioni formulate dalle parti.

Il principio assume particolare rilievo per il contenzioso tributario, poiché richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la rappresentanza processuale degli enti pubblici. L’utilizzo di professionisti esterni rimane certamente consentito, ma deve essere accompagnato dal rispetto delle condizioni previste dalla legge, a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La sentenza si inserisce nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32076/2025, richiamata dagli stessi giudici laziali, contribuendo a consolidare una linea interpretativa destinata ad avere effetti pratici su numerosi procedimenti ancora pendenti.


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Una PEC può costare caro: il Garante richiama gli avvocati sulla privacy digitale

La trasformazione digitale ha cambiato profondamente il modo in cui gli avvocati gestiscono fascicoli, notifiche e comunicazioni con clienti e controparti. Tuttavia, proprio gli strumenti che hanno reso più veloce l’attività professionale stanno diventando una delle principali fonti di esposizione ai rischi privacy.

È questo il messaggio che emerge dalla Relazione 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, che dedica un focus specifico al settore forense. Dall’analisi dei provvedimenti adottati emerge infatti un dato significativo: molte violazioni non dipendono da sofisticati attacchi informatici, ma da errori apparentemente banali nella gestione delle comunicazioni digitali.

L’invio di un documento all’indirizzo sbagliato, la condivisione di un link privo di adeguate restrizioni di accesso o l’utilizzo di una casella PEC aziendale accessibile a più persone possono determinare la diffusione non autorizzata di dati personali, con conseguenze sia sul piano disciplinare sia sotto il profilo della protezione dei dati.

La casistica richiamata dall’Autorità evidenzia situazioni molto diverse tra loro, accomunate però da un elemento ricorrente: la mancanza di adeguate misure organizzative. In alcuni casi informazioni personali sono state trasmesse a destinatari che non avevano titolo per riceverle; in altri, documenti contenenti dati riservati sono stati condivisi attraverso piattaforme cloud senza cifratura o senza limitare l’accesso ai soli soggetti autorizzati. Vi sono poi episodi nei quali comunicazioni contenenti informazioni strettamente personali sono state inviate a indirizzi di posta elettronica aziendali, consentendo a terzi di prenderne visione.

La lezione che emerge va oltre il singolo episodio. Il GDPR impone infatti al professionista di valutare preventivamente il rischio connesso alle modalità di trasmissione delle informazioni. Non è sufficiente che il contenuto della comunicazione sia legittimo: anche lo strumento utilizzato e i destinatari individuati devono garantire un livello di protezione adeguato ai dati trattati.

Allo stesso tempo, il quadro non può essere letto in modo assoluto. L’attività dell’avvocato presenta caratteristiche peculiari che richiedono un costante bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto di difesa. La stessa giurisprudenza del Garante riconosce che, quando il trattamento dei dati risulta strettamente funzionale all’esercizio dell’attività difensiva o all’avvio di un procedimento giudiziario, la valutazione non può prescindere dalle esigenze della tutela giurisdizionale. In diverse occasioni, infatti, l’Autorità ha ritenuto prevalente l’interesse alla difesa rispetto alle contestazioni formulate in materia di privacy.

Questa distinzione assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle competenze istituzionali. Le contestazioni riguardanti documenti prodotti nel corso di un giudizio, così come i trattamenti effettuati dagli ausiliari dell’autorità giudiziaria, ricadono normalmente nella sfera delle valutazioni processuali demandate al giudice e non al Garante, a conferma della necessità di preservare l’autonomia della funzione giurisdizionale.

Per gli studi legali il messaggio è chiaro: la compliance privacy non può più limitarsi alla predisposizione dell’informativa o all’aggiornamento del registro dei trattamenti. Diventa indispensabile investire nell’organizzazione del lavoro quotidiano, definendo procedure per la gestione delle e-mail, verificando attentamente i destinatari delle comunicazioni, limitando l’accesso ai documenti condivisi, adottando strumenti di cifratura e pseudonimizzazione e formando costantemente collaboratori e personale amministrativo.


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Antiriciclaggio, svolta per i notai: nasce la banca dati nazionale delle operazioni sospette

Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio si prepara a compiere un importante salto di qualità. Dal 23 luglio 2026 entrerà infatti in vigore il decreto legislativo n. 122/2026, che introduce un nuovo modello di supporto ai notai nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), puntando su un approccio più strutturato, uniforme e basato sull’analisi centralizzata delle informazioni.

La novità principale è l’istituzione di un organismo indipendente presso il Consiglio Nazionale del Notariato, dotato di autonomia funzionale e destinato a diventare un punto di riferimento per l’attività antiriciclaggio della categoria. Il nuovo organismo gestirà una banca dati dedicata nella quale confluiranno copie autentiche degli atti, dati e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo non è sostituire il giudizio professionale del notaio, ma rafforzarlo. Attraverso l’analisi delle informazioni raccolte, il nuovo organismo potrà fornire indicazioni sui profili di rischio delle operazioni, assistere il professionista nella valutazione dei singoli casi e agevolare, quando necessario, la trasmissione delle segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Il decreto ribadisce che la responsabilità degli obblighi antiriciclaggio rimane integralmente in capo al notaio. Tuttavia, il legislatore introduce un sistema che valorizza la collaborazione con il nuovo organismo, prevedendo una maggiore tutela per i professionisti che abbiano correttamente seguito le procedure e le indicazioni operative. Salvo i casi caratterizzati da dolo, reiterazione o violazioni particolarmente gravi, l’adesione al nuovo modello organizzativo potrà incidere anche sul trattamento sanzionatorio.

La scelta appare coerente con il ruolo che il notariato già ricopre nel sistema nazionale di prevenzione. Secondo gli ultimi dati dell’UIF, infatti, circa il 96% delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai professionisti viene trasmesso proprio dai notai, confermando come la categoria rappresenti uno degli interlocutori più rilevanti nell’attività di individuazione delle operazioni a rischio.

L’entrata in funzione del nuovo organismo richiederà comunque ulteriori passaggi attuativi. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere emanato il decreto ministeriale che definirà, tra l’altro, le modalità operative della banca dati, le informazioni da acquisire e i criteri di funzionamento del sistema.

La riforma si inserisce in un contesto di più ampia evoluzione della disciplina antiriciclaggio. Dal 1° luglio 2026 sono infatti operative anche le nuove disposizioni dell’UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette, che rafforzano il principio secondo cui la SOS non può mai essere il risultato di automatismi o della semplice presenza di indicatori di rischio. Ogni segnalazione deve derivare da una valutazione professionale concreta, individualizzata e motivata, capace di collegare il profilo del cliente con l’operazione effettivamente osservata.

Le nuove regole incidono anche sull’organizzazione degli studi professionali. Per associazioni professionali, studi associati e società tra professionisti diventa obbligatorio adottare procedure interne dedicate alla gestione delle SOS e individuare un referente interno incaricato dei rapporti con l’UIF. Rimane invece facoltativa, pur fortemente consigliata, l’adozione di analoghe procedure da parte del professionista individuale. In ogni caso, la decisione finale di effettuare una segnalazione resta una responsabilità non delegabile.


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Molte organizzazioni sono convinte che sostituire il nome e il cognome di una persona con le sole iniziali sia sufficiente a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dimostra invece che questa convinzione può rivelarsi un errore, con conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio.

Con il provvedimento n. 307 del 2026, l’Autorità ha infatti sanzionato un istituto scolastico per aver pubblicato sul proprio sito un avviso relativo all’istruzione domiciliare di uno studente. Pur riportando esclusivamente le iniziali del minore, il documento conteneva ulteriori informazioni – come la classe frequentata, il riferimento alla documentazione sanitaria e altri elementi contestuali – che rendevano comunque possibile identificarlo.

Secondo il Garante, la tutela della privacy non può limitarsi alla cancellazione del nominativo. Occorre valutare se l’insieme delle informazioni pubblicate consenta, direttamente o indirettamente, di ricondurre i dati a una persona determinata o determinabile. Quando ciò avviene, il trattamento resta soggetto a tutte le garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

La decisione assume particolare rilievo perché coinvolge dati relativi alla salute, appartenenti alle categorie particolari di dati personali che il GDPR sottopone a un livello di protezione rafforzato. Anche un riferimento indiretto a una condizione sanitaria può determinare una violazione della riservatezza se il soggetto interessato risulta identificabile.

Il principio espresso dall’Autorità va ben oltre il settore scolastico. Ogni amministrazione pubblica, azienda o professionista che pubblichi atti, graduatorie, circolari, comunicazioni o documenti online è chiamato a verificare non soltanto quali dati vengano diffusi, ma anche se la loro combinazione possa consentire di individuare gli interessati.

Si tratta di un cambio di prospettiva ormai consolidato nella disciplina europea: l’anonimizzazione non dipende dall’eliminazione di un singolo elemento identificativo, ma dall’impossibilità concreta di risalire all’identità della persona attraverso tutte le informazioni disponibili.

Per questo motivo, le organizzazioni dovrebbero affiancare alle tradizionali procedure di oscuramento una valutazione preventiva del rischio di reidentificazione, soprattutto quando vengono trattati dati sanitari, informazioni riguardanti minori o altre categorie di dati particolarmente sensibili.


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L’IA crea immagini ma i rischi li paga l’impresa: ecco cosa cambia dal 2 agosto

L’intelligenza artificiale generativa ha trasformato radicalmente il modo in cui le imprese realizzano immagini per campagne pubblicitarie, cataloghi, siti web e social network. Creare contenuti visivi di elevata qualità richiede oggi pochi minuti e competenze tecniche limitate. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un quadro normativo sempre più articolato, nel quale il vero elemento critico non è la tecnologia, bensì la responsabilità giuridica di chi pubblica i contenuti.

L’errore più comune è pensare che il rischio ricada esclusivamente sul fornitore del software o sull’agenzia incaricata della produzione delle immagini. In realtà, sotto il profilo giuridico, è l’impresa che utilizza e diffonde quei contenuti a dover rispondere dell’eventuale violazione di diritti di terzi, della normativa sulla privacy o delle nuove disposizioni europee in materia di intelligenza artificiale.

Le criticità possono emergere già nella fase di generazione delle immagini. I sistemi di IA sono infatti in grado di creare scenari che includono inconsapevolmente marchi registrati, beni culturali, opere protette dal diritto d’autore oppure persone realmente identificabili. In altri casi possono produrre immagini molto simili a opere già esistenti, con conseguenti contestazioni sul piano del copyright o della concorrenza. Se vengono elaborati volti o caratteristiche biometriche, entrano inoltre in gioco le regole previste dal GDPR, con particolare attenzione quando sono coinvolti soggetti minorenni.

La pubblicazione rappresenta un secondo livello di rischio. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale introduce infatti specifici obblighi di trasparenza per i contenuti sintetici. Dal 2 agosto 2026, i fornitori dei sistemi dovranno rendere riconoscibili gli output generati artificialmente attraverso apposite marcature tecniche, mentre chi pubblica tali contenuti dovrà informare il pubblico quando previsto dalla normativa. Si tratta di un adempimento che grava direttamente sull’organizzazione che diffonde il materiale, indipendentemente da chi lo abbia realizzato.

Accanto agli obblighi europei si rafforzano anche i profili di responsabilità previsti dall’ordinamento italiano. La diffusione di immagini, video o registrazioni vocali alterati mediante intelligenza artificiale senza il consenso dell’interessato può integrare fattispecie penalmente rilevanti, mentre immagini pubblicitarie che rappresentino prodotti in modo fuorviante possono essere considerate pratiche commerciali scorrette, con possibili interventi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Particolarmente delicato resta anche il tema del diritto d’autore. La recente evoluzione normativa italiana riconosce tutela alle opere realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale solo quando rappresentano il risultato dell’effettivo lavoro creativo dell’autore. Ciò apre interrogativi ancora irrisolti sul valore giuridico dei prompt e sul livello di intervento umano necessario affinché un contenuto possa beneficiare della protezione autoriale. Molte immagini generate automaticamente rischiano quindi di non godere della piena tutela prevista per le opere dell’ingegno, con conseguenze anche sul loro sfruttamento commerciale.

Le imprese devono inoltre prestare attenzione alle condizioni contrattuali dei servizi di IA utilizzati. Numerose piattaforme prevedono, infatti, la possibilità di utilizzare le immagini caricate dagli utenti per l’addestramento dei modelli, con il rischio che fotografie di prodotti, prototipi o materiali riservati possano contribuire ad alimentare i dataset utilizzati dal sistema. Per questo motivo diventa fondamentale verificare attentamente licenze, condizioni d’uso, clausole contrattuali e livelli di protezione offerti dai fornitori.

La vera sfida, quindi, non consiste semplicemente nell’adottare strumenti di intelligenza artificiale, ma nel governarne l’utilizzo attraverso procedure organizzative adeguate. Formazione del personale, policy interne, verifica preventiva dei contenuti, aggiornamento delle liberatorie, controllo dei diritti di utilizzo e revisione delle coperture assicurative diventano elementi essenziali di una strategia di compliance che coinvolge non solo i reparti marketing, ma anche gli uffici legali, la governance aziendale e i responsabili della protezione dei dati.


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