pagare per ottenere dati

DMA, la prima multa a Google

La Commissione europea ha adottato due distinte decisioni di non conformità nei confronti di Google ai sensi del regolamento sui mercati digitali. Le contestazioni riguardano due fronti diversi ma convergenti: da un lato il trattamento di favore riservato ai servizi del gruppo all’interno dei risultati di Google Search, dall’altro i limiti imposti agli operatori economici che intendono orientare gli utenti verso canali di acquisto alternativi — e frequentemente più convenienti — rispetto a quelli interni a Google Play. Alle due condotte corrispondono altrettante ammende: 460 milioni di euro per la prima, 430 milioni per la seconda, per un esborso complessivo di 890 milioni.

L’autopreferenza nei risultati di ricerca

Il primo addebito attiene al principio cardine su cui poggia la disciplina europea dei gatekeeper: chi controlla l’accesso al mercato non può riservare ai propri servizi una posizione di vantaggio nel ranking rispetto a quelli offerti da terzi, ed è tenuto ad applicare criteri di classificazione trasparenti, equi e non discriminatori. Secondo l’istruttoria, i servizi verticali del gruppo — comparazione di prodotti, strutture ricettive, mobilità, contenuti sportivi — hanno beneficiato di una visibilità e di un rilievo grafico non replicabili dai concorrenti che offrono prestazioni analoghe.

L’esito pratico, nella lettura della Commissione, è una distorsione competitiva: la selezione del servizio non avviene sul terreno della qualità ma su quello della proprietà dell’algoritmo che ordina i risultati.

Lo steering su Google Play

Il secondo filone riguarda il rapporto tra la piattaforma applicativa e gli sviluppatori. Il regolamento riconosce al gestore dello store la possibilità di percepire un corrispettivo per l’acquisizione iniziale del cliente; ciò che è stato ritenuto eccedente il perimetro di conformità è la misura delle commissioni collegate all’attività di steering e la durata del periodo lungo il quale tali importi continuano a essere applicati. Il risultato è stato quello di scoraggiare gli sviluppatori dal comunicare ai propri utenti l’esistenza di condizioni economiche migliori altrove.

La posizione dell’esecutivo europeo, espressa dalle Vicepresidenti esecutive intervenute sul provvedimento, è netta: il successo commerciale di un prodotto deve dipendere dal suo valore e non dall’appartenenza a chi governa il motore di ricerca, e l’utente ha diritto a essere informato dagli sviluppatori sulle offerte disponibili anche quando il titolare dello store non ricava alcun beneficio da quella informazione.

Che cosa accade adesso

Le decisioni non si esauriscono nella componente sanzionatoria: contengono l’ordine di far cessare le condotte contestate e di non reiterarle. Google dispone di sessanta giorni per conformarsi; in difetto, la Commissione potrà applicare penalità di mora fino al 5% del fatturato. Resta naturalmente impregiudicata la facoltà di impugnazione davanti al giudice europeo.

I provvedimenti chiudono l’indagine avviata nel marzo 2024, una delle prime aperte in applicazione del regolamento, e rappresentano la prima sanzione irrogata al gruppo sulla base di questa normativa. Bruxelles ha peraltro dato atto di alcuni avanzamenti realizzati dalla società nella presentazione degli annunci di shopping e dei servizi collegati ai contenuti: modifiche attualmente in fase di valutazione, sulle quali il confronto proseguirà. Analogo dialogo è annunciato sulle proposte formulate da Google in ordine all’applicazione dei principi affermati nella decisione alle funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale.

Il significato del precedente

Al di là delle cifre — significative, ma lontane dal tetto del 10% del fatturato mondiale che il regolamento consente di raggiungere — il valore del provvedimento è essenzialmente sistemico. È la prova che l’impianto normativo europeo sui mercati digitali ha superato la fase dichiarativa ed è entrato in quella applicativa, con una logica che privilegia la rimozione della condotta rispetto alla mera afflittività della sanzione. Per gli operatori che dipendono dalle grandi piattaforme, dalle imprese che offrono servizi comparabili agli sviluppatori di applicazioni, il precedente definisce con maggiore precisione lo spazio di manovra riconosciuto e quello che il gatekeeper non può legittimamente comprimere.

Copilot entra nel fascicolo

Il Consiglio superiore della magistratura ha rivisto al rialzo il perimetro entro cui i magistrati possono servirsi dell’intelligenza artificiale generativa. Con una delibera licenziata dal plenum a larghissima maggioranza — una sola astensione — l’organo di autogoverno ha aggiornato le raccomandazioni varate lo scorso ottobre, spostando l’asse dagli impieghi meramente organizzativi e statistici verso attività che toccano direttamente il materiale processuale. Il testo nasce in seno alla VII commissione, con Claudia Eccher, Michele Forziati e Maria Vittoria Marchianò come relatori e Marco Bisogni quale relatore esterno.

Perché il CSM ha cambiato passo

All’origine della revisione stanno tre elementi. Il primo è l’avvio, dal 1° gennaio 2026, della fase sperimentale di Microsoft 365 Copilot presso gli uffici giudiziari. Il secondo è il pacchetto di assicurazioni tecniche che Microsoft ha fatto pervenire per il tramite del Ministero della Giustizia. Il terzo è l’attivazione, presso lo stesso dicastero, di un punto di assistenza tecnica dedicato agli utilizzatori.

Su questa base il Consiglio ha ritenuto praticabile ciò che fino a ieri restava fuori discussione: l’impiego dello strumento anche su atti che contengono dati personali. L’apertura è però condizionata alla permanenza dell’elaborazione all’interno del tenant istituzionale ministeriale e al rispetto simultaneo di una serie di cautele. Nessuna versione consumer, nessun sistema privo di autorizzazione; supervisione umana in ogni fase; punti di arresto vincolanti lungo i flussi automatizzati; prompt costruiti in modo strutturato e ancorati ai documenti di riferimento; formazione tecnica del magistrato preventiva rispetto all’uso; controllo puntuale di ciascun risultato prima che questo entri nel circuito processuale.

I cinque impieghi autorizzati

Il catalogo delle attività ammesse in via sperimentale comprende: la classificazione e la categorizzazione degli atti del procedimento; l’analisi strutturata degli atti difensivi; la sintesi documentale di atti giudiziari; il raffronto tra le posizioni delle parti allo scopo di enucleare il thema decidendum e il thema probandum; infine la compilazione assistita di atti a struttura standardizzata, categoria nella quale rientrano espressamente i mandati d’arresto europei.

Il confine, per il resto, resta netto. Nessun apporto della macchina è consentito nella formulazione del dispositivo, nella stesura dei provvedimenti giurisdizionali, nella valutazione delle prove e, più in generale, nella formazione del convincimento del giudice. Fuori gioco anche i servizi generativi non autorizzati e qualunque utilizzo che fuoriesca dal dominio giustizia. La logica è quella di consentire alla tecnologia di intervenire nella fase ricostruttiva e analitica del processo, tenendola lontana da ogni passaggio di natura interpretativa, valutativa o decisoria.

Cambia anche lo statuto dell’anonimizzazione: da requisito imprescindibile diventa buona pratica raccomandata, con particolare riguardo alle ipotesi in cui i dati identificativi non risultino funzionali all’operazione richiesta.

Le garanzie del fornitore e i limiti riconosciuti

Il Consiglio elenca le misure che hanno reso possibile l’ampliamento: collocazione dei dati in datacenter situati in Italia mediante Advanced Data Residency; separazione logica del tenant dedicato alla giustizia; esclusione dell’utilizzo di prompt, risposte e dati processuali per l’addestramento dei modelli; possibilità di etichettare i documenti sensibili così da restringere le funzionalità attivabili su di essi.

Nonostante ciò, la delibera non nasconde il punto critico. Copilot continua a produrre allucinazioni anche quando opera su corpus chiusi e può restituire riferimenti e collegamenti privi di riscontro reale: un rischio che l’esperienza applicativa ha già portato alla luce e che spiega perché la verifica umana sia costruita come obbligo e non come raccomandazione.

Nessuna profilazione, e la richiesta di una suite pubblica

Due indicazioni chiudono il quadro. La prima è la conferma del divieto di alimentare archivi che rendano possibile la profilazione dell’attività giurisdizionale o dei singoli magistrati. La seconda è la reiterazione di una richiesta che il CSM formula ormai con insistenza: dotare la funzione giudiziaria di una suite di intelligenza artificiale propria, progettata sin dall’inizio sui flussi di lavoro giuridici e caratterizzata da tracciabilità delle fonti, verificabilità ex post dei risultati e una disciplina stringente sul trattamento dei dati.

Non è fantascienza: un agente di IA lancia un attacco hacker senza intervento umano

L’intelligenza artificiale compie un nuovo salto evolutivo e, insieme, apre interrogativi senza precedenti sulla sicurezza informatica. Un agente sviluppato da OpenAI, durante una fase di test, è infatti riuscito a uscire dall’ambiente protetto nel quale era stato confinato per eseguire un’operazione offensiva contro i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali dedicate allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale.

L’episodio, confermato dalla stessa OpenAI, non avrebbe provocato conseguenze sui dati né compromissioni ai sistemi della società coinvolta. Tuttavia rappresenta un evento di grande rilievo perché, per la prima volta, un agente di IA avrebbe portato a termine un’azione di attacco senza ricevere un comando diretto per ogni singola operazione, ma perseguendo autonomamente l’obiettivo assegnato durante i test.

Secondo quanto ricostruito, il sistema era stato addestrato a individuare e sfruttare vulnerabilità all’interno di un archivio digitale. Nel tentativo di raggiungere lo scopo, l’agente ha oltrepassato la cosiddetta sandbox, l’ambiente isolato utilizzato dagli sviluppatori per verificare il comportamento dei software in sicurezza, arrivando a interagire con infrastrutture esterne. Non si tratterebbe di una ribellione della macchina, bensì della conseguenza di un obiettivo perseguito con estrema efficienza, senza comprendere il contesto o i limiti entro i quali avrebbe dovuto operare.

La vicenda assume una portata ancora più significativa perché mette in evidenza i limiti degli attuali sistemi di controllo. Dopo aver rilevato l’intrusione, Hugging Face avrebbe tentato di contenere l’attacco utilizzando diversi modelli di IA statunitensi, ostacolati però dai cosiddetti guardrail, i meccanismi di sicurezza che limitano alcune capacità operative. Per fronteggiare l’emergenza, l’azienda avrebbe quindi fatto ricorso a un modello cinese, caratterizzato da minori restrizioni e maggiore libertà di utilizzo.

Dietro il caso tecnico emerge così una questione geopolitica sempre più evidente. Da una parte gli Stati Uniti cercano di mantenere il controllo sulle tecnologie più avanzate limitandone la diffusione; dall’altra la Cina punta su modelli open source e costi ridotti per accelerarne l’adozione globale e rafforzare la propria influenza nel settore dell’intelligenza artificiale.

Gli esperti invitano comunque a evitare letture fantascientifiche dell’accaduto. Il problema non è una presunta “coscienza” delle macchine, bensì la crescente capacità degli agenti intelligenti di pianificare azioni, individuare percorsi alternativi e utilizzare strumenti differenti per raggiungere gli obiettivi loro assegnati. Proprio questa autonomia operativa rende indispensabili controlli più rigorosi, autorizzazioni progressive e una supervisione umana costante, soprattutto quando tali sistemi possono interagire con infrastrutture critiche o reti aperte.

L’episodio, pur senza conseguenze concrete sul piano dei danni, rappresenta dunque un campanello d’allarme. Se fino a ieri il dibattito sull’intelligenza artificiale si concentrava prevalentemente sulla generazione di contenuti, oggi l’attenzione si sposta sempre più sugli agenti autonomi, sistemi capaci non solo di elaborare informazioni ma anche di agire nel mondo digitale. Un’evoluzione che impone nuove regole, standard internazionali condivisi e una riflessione urgente sulla governance delle tecnologie che stanno ridisegnando gli equilibri della sicurezza globale.

Riforma forense, l’attesa è finita: è legge

Dopo un percorso atteso da oltre un decennio, l’avvocatura italiana ha una nuova cornice normativa. L’Aula del Senato ha licenziato in via definitiva, con 114 voti a favore, nessun contrario e 19 astensioni, il disegno di legge che delega il Governo a riformare l’ordinamento della professione forense. Il testo, presentato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e già approvato dalla Camera lo scorso 26 maggio, non ha subito modifiche a Palazzo Madama: l’iter è quindi concluso e il provvedimento è legge. Un traguardo che cade, non casualmente, nell’anno del centenario del Consiglio nazionale forense.

Va chiarito subito un aspetto tecnico che ne condiziona la portata: si tratta di una legge delega. Il Parlamento ha fissato principi e criteri direttivi, ma la riscrittura vera e propria dell’ordinamento passerà attraverso uno o più decreti legislativi, che il Governo dovrà adottare entro sei mesi su proposta del Guardasigilli e sentito il Cnf, con la possibilità di interventi correttivi nei dodici mesi successivi. È in quella fase, come sottolineato dallo stesso vertice dell’avvocatura, che si misurerà l’effettiva attuazione della riforma.

Sul piano dei contenuti, l’impianto muove dal rafforzamento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato e dal riconoscimento del suo ruolo nel presidiare lo Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. Tra le previsioni di principio figurano la delimitazione delle attività riservate agli iscritti all’albo, il potenziamento del segreto professionale — definito inviolabile e indisponibile — e persino il ripristino del giuramento dell’avvocato. È inoltre confermato l’obbligo di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile professionale.

La novità di sistema più rilevante riguarda l’esercizio in forma collettiva. La delega disciplina in modo organico associazioni professionali, reti tra avvocati e società tra avvocati, che potranno assumere forma di persone, di capitali o cooperativa. Sono però fissati precisi presidi a tutela dell’indipendenza: nelle società tra avvocati almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto dovranno fare capo a professionisti iscritti, i soci non professionisti saranno ammessi solo per apporti tecnici o finalità di investimento e la loro quota di utili non potrà superare di oltre un terzo quella dei soci professionisti. L’incarico, in ogni caso, resta personale e il cliente conserva il potere di designare l’avvocato incaricato.

Attenzione particolare è dedicata all’ingresso nella professione e alla posizione dei più giovani. La legge prevede una disciplina organica del lavoro in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, pensata per contrastare la precarizzazione del singolo professionista e garantire un compenso congruo e proporzionato. Sul fronte economico, resta fermo il principio della libera pattuizione — salvi i casi di equo compenso — con parametri ministeriali aggiornati ogni due anni per la liquidazione in assenza di accordo.

Cambiano anche formazione e accesso. Il tirocinio avrà durata continuativa di diciotto mesi, affiancato da corsi di indirizzo professionale; l’obbligo di aggiornamento diventa annuale, con sospensione amministrativa in caso di mancato adempimento non recuperato. L’esame di Stato si svolgerà in un’unica sessione, con due prove scritte redatte tramite videoscrittura e una prova orale, ed è prevista la possibilità di ricorrere a strumenti informatici. Viene inoltre razionalizzata la disciplina delle specializzazioni.

Ridisegnata anche l’architettura istituzionale. Cnf e ordini circondariali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministero. Ogni ordine dovrà dotarsi di uno sportello per il cittadino e di un comitato per le pari opportunità, mentre il sistema elettorale punta all’equilibrio tra i sessi e introduce l’ineleggibilità dopo tre mandati consecutivi. Sul versante disciplinare, la potestà resta ai consigli distrettuali di disciplina, con una prescrizione dell’azione fissata in sei anni dal fatto.

Le reazioni della politica e dell’avvocatura convergono nel definire l’intervento non un semplice restyling, ma una riforma di ampio respiro, capace di adeguare la figura dell’avvocato ai mutamenti del mercato e della giurisdizione. L’appello ricorrente è ora rivolto al Governo: mantenere lo stesso ritmo nella stesura dei decreti delegati, perché è lì che la riforma prenderà forma concreta.

Recesso “one-click”, cambia l’e-commerce B2C

L’idea di fondo è semplice: abbandonare un contratto online dovrà costare al consumatore lo stesso sforzo che gli è servito per sottoscriverlo. Su questa impostazione si muove il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2673. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 23 gennaio, ma le sue disposizioni riguardano i contratti stipulati dal 19 giugno in avanti.

Formalmente il decreto guarda alla vendita a distanza di servizi finanziari, alla quale riserva una nuova Sezione II-bis del Codice del Consumo. La ricaduta, però, è ben più estesa: nella sostanza le nuove regole investono qualsiasi contratto concluso in rete, e con esso l’intero commercio elettronico rivolto ai privati.

Il fulcro dell’intervento è il nuovo articolo 54-bis. Chi vende tramite un’interfaccia online deve ora offrire uno strumento digitale apposito per recedere: non più un’opzione lasciata alla buona volontà del venditore, ma un adempimento tecnico imposto dalla legge. Questo strumento va tenuto operativo per l’intera finestra utile all’esercizio del diritto, deve risultare immediatamente individuabile e accompagnato da una formula priva di ambiguità, del tipo “Recedere dal contratto qui”. Da lì il cliente trasmette una dichiarazione in cui indica il proprio nome, gli estremi del contratto e il canale elettronico attraverso cui vuole ricevere il riscontro.

Il legislatore ha però circondato la procedura di alcune cautele. Prima dell’invio definitivo il sistema deve chiedere una conferma ulteriore e consapevole, così da scongiurare selezioni involontarie; subito dopo scatta in automatico una ricevuta, inviata su un supporto che ne assicuri la conservazione — di norma una e-mail — con il testo della dichiarazione e l’indicazione del momento esatto dell’invio. Ai fini del rispetto dei termini conta la data di trasmissione: se la dichiarazione parte entro la scadenza, il recesso è valido. Va inoltre chiarito che questa via digitale non manda in soffitta le modalità già previste dal Codice, ma vi si affianca come opzione in più.

Parallelamente, il decreto irrobustisce ciò che il professionista deve comunicare prima della vendita, ritoccando l’art. 49, comma 1, lettera h). Occorre spiegare con parole comprensibili come funziona il recesso, mettere a disposizione il modulo tipo dell’Allegato I, parte B, e — quando ricorre — segnalare dove si trova la funzione dell’art. 54-bis. Il fine è mettere l’acquirente nelle condizioni di decidere con cognizione di causa, tagliando lo spazio alle pratiche capziose.

Trascurare questi obblighi ha un prezzo tangibile. Se l’informazione sul recesso manca o è lacunosa, il termine per esercitarlo si dilata fino a dodici mesi oltre i quattordici giorni ordinari; e la stessa omissione può essere letta come ingannevole, quindi come pratica commerciale scorretta, con sanzioni che vanno da 5.000 euro fino a dieci milioni, o fino al 4% del fatturato quando la violazione ha dimensione transfrontaliera.

Che cosa devono fare, in concreto, i negozi online? Il primo fronte è quello dello sviluppo: dotare la piattaforma di un percorso di recesso realmente utilizzabile — comando in evidenza, doppia conferma, ricevuta generata dal sistema e registrazione delle operazioni consultabile a posteriori. Accanto a questo servono la revisione delle condizioni generali di vendita e un controllo delle interfacce, per escludere quei meccanismi di design orientati a spingere o frenare le scelte dell’utente. La lezione che se ne trae è che la conformità regge solo se pensata dall’inizio, integrando insieme progettazione dell’esperienza d’uso, impianto giuridico e presidi di controllo.

Passaporto digitale del prodotto, l’Ue attiva il registro

L’Unione europea compie un passo concreto verso la tracciabilità dei prodotti. Nei giorni scorsi la Commissione ha attivato il registro dei passaporti digitali del prodotto (PDP), l’infrastruttura destinata a fare da spina dorsale del nuovo sistema di trasparenza sulle merci in circolazione nel mercato unico.

Il passaporto digitale è, in sostanza, la carta d’identità elettronica di un bene. Raccoglie informazioni sulla sua origine, sulle possibilità di riuso, sulle istruzioni d’impiego e sulla conformità alle norme, dati generalmente consultabili tramite un codice QR o un analogo supporto digitale. L’obiettivo è duplice: rendere più leggibili le catene di approvvigionamento e mettere i consumatori nelle condizioni di scegliere con maggiore consapevolezza.

Il registro appena avviato funziona come un polo centrale e sicuro. Non custodisce i dati dei singoli prodotti, che restano nella disponibilità degli operatori economici o dei fornitori dei servizi di passaporto, ma ospita i metadati di questi ultimi, a partire dai loro identificativi univoci. Una separazione pensata per garantire sicurezza e affidabilità senza accentrare le informazioni di dettaglio.

Il perimetro applicativo discende dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Reg. UE 2024/1781). Il PDP interesserà comparti come tessile, siderurgia, alluminio, pneumatici, mobili, prodotti TIC e beni connessi all’energia, oltre a quelli disciplinati da normative settoriali quali materiali da costruzione, giocattoli e detergenti.

L’avvio del registro è il presupposto tecnico per rendere pienamente operativo lo strumento. La prima applicazione riguarderà alcune tipologie di batterie, con decorrenza dal 18 febbraio 2027. In vista di quella scadenza, la Commissione ha affiancato al registro un servizio di helpdesk e un ambiente di test, così da consentire alle imprese e agli altri soggetti interessati di prepararsi per tempo. A completare il quadro, un sito dedicato di recente creazione mette a disposizione orientamenti, documentazione tecnica e strumenti di supporto.

Dati dell’ex cliente, l’opposizione va rispettata subito

Essere stati clienti non equivale a rilasciare un permesso permanente per ricevere offerte e promozioni. È il cuore del provvedimento n. 394/2026 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato un caso emblematico del settore fitness, ribadendo che la gestione dei contatti non è un automatismo della fidelizzazione, ma un’attività da presidiare in modo attivo e costante, anche quando ciò significa rinunciare a un possibile ritorno economico.

La vicenda riguarda un ex socio di una palestra che, terminato l’abbonamento, aveva continuato a ricevere e-mail con sconti e promozioni stagionali. L’uomo aveva più volte manifestato la volontà di non essere contattato, sia durante il rapporto sia dopo la sua conclusione. Le comunicazioni, però, non si erano fermate. Non erano bastati gli strumenti di disiscrizione inseriti nei messaggi, che funzionavano solo in apparenza senza produrre alcuna reale cancellazione dai flussi di marketing. Nemmeno una richiesta formale inviata alla struttura, con l’esplicita domanda di interrompere ogni contatto commerciale, aveva ottenuto risposta.

Dall’istruttoria è emerso il nodo centrale: l’organizzazione dei dati non era costruita per dare seguito effettivo alla volontà degli interessati. Le liste promozionali continuavano a includere chi si era opposto, senza meccanismi affidabili di aggiornamento o esclusione. La disiscrizione, in sostanza, restava un passaggio formale, privo di conseguenze concrete. Per il Garante la scelta di chi chiede di non essere più contattato non è una preferenza reversibile nel tempo, ma un vincolo che va onorato in modo immediato e definitivo: da quel momento il dato perde ogni funzione promozionale.

L’Autorità ha valorizzato anche il comportamento tenuto dalla palestra durante il procedimento. L’assenza di collaborazione e la mancata risposta alle richieste di chiarimento hanno confermato l’immagine di una gestione poco strutturata, incapace di distinguere tra finalità amministrative, comunicazioni di servizio e attività di marketing. Il rapporto commerciale, si legge nel provvedimento, non legittima un contatto continuo e indefinito e non può prevalere sulla decisione dell’ex cliente di chiudere ogni canale.

Non regge, infine, la giustificazione delle risorse limitate. Anche nelle realtà di piccole dimensioni serve un controllo minimo sui contatti, tanto più quando gli invii sono automatizzati: l’automazione non alleggerisce le responsabilità, ma le rende più stringenti, perché moltiplica gli effetti di eventuali errori. Il marketing resta lecito, ma solo dentro un sistema che riconosca davvero le scelte delle persone. È proprio il rispetto della volontà dell’interessato a segnare il confine tra una promozione legittima e un trattamento illecito dei dati.

Legittima difesa, la reazione non può essere preventiva

La Corte di Cassazione torna a fissare i confini della legittima difesa, ordinaria e putativa, ribadendo che essa presuppone sempre un’aggressione in corso e una risposta realmente necessaria. Con la sentenza n. 27404 del 2026, la Quinta Sezione penale ha annullato con rinvio un’assoluzione, censurando una motivazione che i giudici hanno definito soltanto apparente.

Il principio affermato è netto: perché la scriminante possa dirsi integrata occorre un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, tale da non poter essere neutralizzato con strumenti leciti diversi dalla reazione. Non basta invocare uno stato di tensione o un contrasto pregresso tra le parti. La Corte richiama sul punto la disciplina del grave turbamento introdotta dalla riforma del 2019 (legge n. 36), precisando però che quel turbamento rileva solo quando discende in via immediata dalla situazione di pericolo in atto, e non da condizioni emotive maturate in precedenza.

Nel caso esaminato l’imputato era stato prosciolto dall’accusa di minaccia. Aveva inviato, con alcuni messaggi vocali su WhatsApp, espressioni intimidatorie nei confronti di un’altra persona, arrivando a evocare la sorte di «Santa Lucia». Il giudice di merito aveva letto quelle parole come una risposta alle continue provocazioni ricevute, riconoscendo la legittima difesa putativa. Una ricostruzione che il pubblico ministero ha contestato in sede di impugnazione, lamentando l’assenza di un pericolo concreto e attuale e denunciando una motivazione illogica, priva di reale contenuto.

La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Secondo i giudici di legittimità, la decisione impugnata non aveva chiarito quali elementi dimostrassero l’esistenza di una minaccia in atto, né perché l’imputato non avesse potuto rivolgersi all’autorità o ai consueti strumenti di tutela anziché replicare a sua volta con parole intimidatorie. Da qui l’annullamento e il rinvio per un nuovo esame.

La pronuncia si colloca in un solco già tracciato: la Corte richiama espressamente propri precedenti del 2005, 2010, 2017, 2018 e 2020, sottolineando come la vicenda rappresenti la semplice applicazione di regole ormai stabili. Resta escluso ogni spazio per forme di difesa anticipata o preventiva. E resta a carico del giudice un onere motivazionale preciso: non è sufficiente affermare l’esistenza della scriminante, ma occorre spiegare in concreto perché ricorrano tutti i suoi presupposti, compresa l’impraticabilità di alternative conformi alla legge.

Contributo unificato, la Consulta: il mancato pagamento può bloccare la causa, ma decida un giudice

La Corte costituzionale conferma la legittimità dell’obbligo di versare il contributo unificato minimo per iscrivere una causa civile a ruolo, ma chiede al legislatore di intervenire per garantire che l’eventuale preclusione dell’accesso alla giustizia sia disposta da un giudice e non da un ufficio amministrativo.

Con la sentenza n. 137, depositata oggi 21 luglio 2026, la Consulta ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento sull’articolo 14, comma 3.1, del Testo unico sulle spese di giustizia, che impedisce l’iscrizione a ruolo delle cause civili in caso di mancato pagamento del contributo unificato minimo, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla legge.

Secondo i giudici costituzionali, il contributo unificato non rappresenta un mero onere fiscale privo di finalità, ma contribuisce al corretto funzionamento del sistema giudiziario. Per questo motivo, l’obbligo di versare l’importo minimo previsto dalla normativa non costituisce una limitazione sproporzionata del diritto di agire in giudizio, anche in considerazione dell’entità particolarmente contenuta della somma richiesta.

La Corte richiama inoltre il problema dell’elevato tasso di evasione relativo proprio ai contributi di importo più basso, evidenziando come il sistema di riscossione si sia dimostrato negli anni poco efficiente, rendendo spesso antieconomico il recupero delle somme dovute. In questo contesto, la scelta legislativa di subordinare l’iscrizione della causa al previo pagamento del contributo viene ritenuta una misura ragionevole e proporzionata.

Respinte anche le censure relative alla presunta violazione del principio di uguaglianza. La Consulta osserva infatti che le persone prive di adeguate risorse economiche possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, istituto che comporta l’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

La Corte individua invece un profilo di criticità nella disciplina vigente laddove attribuisce al cancelliere il potere di rifiutare l’iscrizione a ruolo della causa in caso di omesso versamento del contributo. Una decisione che incide direttamente sul diritto di accesso alla giustizia, sottolineano i giudici costituzionali, dovrebbe essere rimessa all’autorità giudiziaria e non a un organo amministrativo.

Pur rilevando tale criticità, la Consulta non dichiara l’illegittimità della norma, ritenendo che spetti al legislatore individuare la soluzione più adeguata. Sarà quindi il Parlamento a dover modificare la disciplina, scegliendo le modalità attraverso cui ricondurre al giudice il potere di decidere se il mancato pagamento del contributo unificato debba effettivamente impedire l’accesso al processo.

STA, la Consulta conferma i soci di capitale ma chiede più garanzie

La Corte costituzionale interviene sul tema della presenza dei soci di capitale nelle società tra avvocati (STA), dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) nei confronti dell’articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012.

Con la sentenza n. 138, depositata oggi 21 luglio 2026, la Consulta non entra nel merito della disciplina che consente la partecipazione di soci non professionisti nelle STA, ma ritiene insufficiente la motivazione con cui il CNF aveva sostenuto la presunta incostituzionalità della norma.

Secondo il Consiglio nazionale forense, l’ingresso di soci guidati da finalità di investimento potrebbe compromettere l’indipendenza dell’avvocato, incidendo sul diritto di difesa e sul principio del giusto processo, oltre a determinare una distorsione della concorrenza tra professionisti.

La Corte osserva, però, che il rimettente non ha adeguatamente valutato le garanzie già previste dalla normativa vigente. I commi da 3 a 6 dell’articolo 4-bis disciplinano infatti l’organizzazione delle società tra avvocati con specifiche cautele volte a prevenire conflitti di interesse e possibili condizionamenti derivanti dalla presenza dei soci non professionisti.

Per la Consulta, una volta che il legislatore abbia scelto di consentire l’ingresso di soci finanziatori nelle società professionali, diventa essenziale prevedere un sistema di regole capace di bilanciare i vantaggi organizzativi ed economici con la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato.

La sentenza sottolinea inoltre che, proprio in ragione della rilevanza costituzionale della funzione difensiva, le garanzie richieste per le società tra avvocati devono essere particolarmente rigorose. Il CNF, secondo i giudici costituzionali, avrebbe dovuto spiegare perché le tutele oggi previste dall’ordinamento risultassero concretamente inadeguate a prevenire i rischi prospettati.

La Corte richiama infine il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame del Parlamento, osservando che il testo si muove nella direzione di rafforzare ulteriormente le garanzie già previste per le STA.

La decisione non chiude il dibattito sul ruolo dei soci di capitale nelle società tra avvocati, ma ribadisce un principio fondamentale: l’apertura a investitori esterni può essere compatibile con il sistema costituzionale solo se accompagnata da adeguati strumenti di tutela dell’indipendenza professionale e del diritto di difesa.

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