Violenza sessuale e misure cautelari: il caso di Torino. Nordio invia gli ispettori

A Madonna di Campagna, periferia nord di Torino, un uomo di 42 anni è indagato per violenza sessuale su una tredicenne entrata in un minimarket il 29 agosto. Le telecamere avrebbero documentato anche un secondo episodio, quaranta minuti prima, ai danni di una donna adulta. Dopo due notti in carcere è tornato libero con il solo obbligo di firma.

Il gip ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, ma ha valorizzato l’incensuratezza, la consegna dei filmati, la resipiscenza manifestata in udienza e l’effetto deterrente dell’arresto. Il pm aveva chiesto il carcere. Il ministro Nordio ha disposto l’invio di ispettori per «l’eccezionalità del caso e l’allarme sociale».

Convalida e misura sono due cose diverse

La mancata convalida del fermo riguarda solo la legittimità dell’atto della polizia giudiziaria, cioè il pericolo di fuga richiesto dall’articolo 384 c.p.p. La misura cautelare è decisione autonoma e può essere adottata comunque, come qui è avvenuto.

Il nodo della “minore gravità”

Sul punto è intervenuto Gian Domenico Caiazza, già presidente dell’Unione Camere Penali, invitando a leggere l’ordinanza prima di commentarla. Il ragionamento è tecnico: l’ultimo comma dell’articolo 609-bis c.p. prevede, nei casi di minore gravità, una riduzione di pena fino a due terzi. Se il giudice ha inquadrato il fatto in quella ipotesi, la misura applicata diventa coerente con la qualificazione, oltre che con il comportamento collaborativo dell’indagato.

C’è un corollario che il dibattito ha trascurato. L’articolo 275, comma 3, c.p.p. prevede per la violenza sessuale una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ma ne esclude espressamente proprio l’ipotesi di minore gravità. In quel caso, dunque, la presunzione non opera affatto: il giudice torna ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità. Si può dissentire dalla qualificazione, ma è su quella che va condotta la discussione.

Caiazza chiude con un rilievo che spiega il tono della polemica: la nazionalità dell’indagato non è, codice alla mano, una circostanza aggravante.

Il rimedio esiste già

Il pubblico ministero può proporre appello cautelare al tribunale del riesame ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. e chiedere l’aggravamento della misura. Quanto all’ispezione, il decreto legislativo n. 109 del 2006 esclude che l’interpretazione delle norme e la valutazione delle prove diano luogo a responsabilità disciplinare: si possono verificare tempi e regolarità degli adempimenti, non il contenuto della decisione.

Il Patto UE sull’asilo rischia di ingolfare i tribunali

L’obiettivo dichiarato era accelerare i rimpatri. Il risultato, a tre mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, rischia di essere l’opposto: una macchina giudiziaria bloccata. È l’allarme che arriva dai presidenti delle sezioni specializzate in immigrazione, in linea con quanto già segnalato dal CSM.

Il decreto ha anticipato in Italia l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, introducendo la procedura di frontiera prevista dal regolamento (UE) 2024/1348: un esame accelerato, da chiudersi entro dodici settimane, obbligatorio per tre categorie di richiedenti, tra cui chi proviene da Paesi con un tasso di riconoscimento delle domande inferiore al 20 per cento.

Il problema è quantitativo

All’Italia la Commissione europea ha assegnato il 26,7 per cento delle procedure di frontiera dell’intera Unione: a regime, oltre 32mila casi l’anno. Fino a oggi, con il decreto Cutro, se ne erano svolte poche centinaia.

Il moltiplicatore sta nel fatto che ogni procedura amministrativa può generare fino a tre distinti procedimenti giudiziari: la convalida del trattenimento (o il reclamo contro il provvedimento prefettizio), la richiesta di sospensiva e la decisione di merito. Tutti urgenti, tutti incidenti su diritti fondamentali, tutti potenziale materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

I dati di partenza non aiutano. I ricorsi alle sezioni specializzate sono passati da 35mila nel 2023 a oltre 80mila nel 2025. Al 30 giugno 2026 i procedimenti pendenti erano 145.284, più del doppio dei 66.855 di fine 2023, con una durata stimata superiore ai quattro anni. Solo nel primo semestre 2026 sono arrivati 50.785 nuovi fascicoli.

Il nodo vero: nessuno ha avvertito i tribunali

Come riportato dal Sole24Ore di oggi (2 settembre 2026), secondo Luca Perilli, presidente della sezione di Brescia, le sezioni non sono state coinvolte né informate sui progetti attuativi del Patto, non sanno dove e in che numero si svolgeranno le procedure di frontiera e non hanno ricevuto rinforzi di organico. Il Dl 100 è stato reso noto lo stesso giorno in cui le norme europee diventavano applicabili. A Brescia le pendenze sono passate da 1.811 a 5.662 in due anni.

A Milano, racconta la presidente Valentina Boroni, i ricorsi sono cresciuti del 90 per cento nel primo trimestre e le aree di Malpensa e Linate sono diventate zone di frontiera, con il conseguente carico di nuove convalide. I magistrati sono gli stessi, mentre i funzionari dell’ufficio per il processo assegnati all’ordinario sono calati di un terzo. L’effetto si scarica sull’intero settore civile del tribunale.

A Trieste il giudice Michela Bortolami stima che, con le forze attuali, servirebbero quindici anni per smaltire l’arretrato. A Napoli, spiega il presidente Mario Suriano, ne arrivano seimila l’anno e se ne definiscono duemila: il saldo è strutturalmente negativo, anche perché le commissioni territoriali respingono circa il 70 per cento delle domande, alimentando il contenzioso.

Il rischio infrazione

Per Luca Minniti, presidente della sezione di Bologna, la riduzione delle garanzie nella fase amministrativa finisce per riversare sui tribunali civili il lavoro che l’amministrazione non svolge. Ancora più netto Alfonso Orazio Maria Pappalardo, presidente del Tribunale di Bari, dove le sopravvenienze si sono quadruplicate: l’Unione ha fissato livelli numerici da assicurare in tempi rapidissimi e, con gli organici attuali, raggiungerli è una chimera. Il rischio di una procedura di infrazione, avverte, è elevato.

Resta un dato che riguarda tutti, non solo chi si occupa di immigrazione: quando una materia assorbe risorse in questa misura, a rallentare è l’intero contenzioso civile.

Otto mesi di sospensione all’avvocato che non paga la segretaria

Chi non paga la propria segretaria non ha solo un debito: ha un problema deontologico. Lo ribadiscono le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 24805 del 27 agosto 2026, che confermano la sospensione di otto mesi inflitta a un avvocato rimasto indietro con lo stipendio della dipendente per ventuno mensilità.

La condotta era proseguita per anni. Il professionista aveva firmato tre accordi di rientro — una scrittura privata, una conciliazione all’ispettorato del lavoro e un’intesa presso l’Ordine — senza onorarne nessuno. Aveva poi ignorato l’ordine di trattenuta del quinto disposto dal giudice dell’esecuzione e inviato alla lavoratrice contabili di bonifici mai accreditati.

La norma applicata è l’articolo 64 del codice deontologico forense: l’avvocato deve adempiere le obbligazioni assunte verso i terzi, e l’inadempimento diventa illecito quando, per gravità o modalità, compromette la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. La sanzione base è la sospensione da due a sei mesi.

Respinta la tesi difensiva secondo cui il rapporto di lavoro faceva capo allo studio ereditato dal padre: contano gli accordi firmati in proprio e rimasti disattesi. Superflua anche l’audizione della segretaria, perché i fatti risultavano già dai documenti.

Sulla misura della sanzione la Corte ricorda che spetta ai giudici disciplinari, e che la Cassazione può intervenire solo se la quantificazione è manifestamente illogica. Qui l’aumento oltre il minimo è stato giustificato dalla reiterazione, dal dolo, dalla notorietà dell’incolpato nel foro e dai precedenti disciplinari. Nessun rilievo, infine, al pagamento parziale intervenuto dopo la contestazione: l’illecito era già consumato.

La riforma dell’avvocatura è legge, ma non è ancora regola

Dopo tredici anni la legge professionale cambia, ma non ancora. La legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto ed entrata in vigore il 16 agosto, è una legge delega: fissa principi e criteri direttivi e rinvia a uno o più decreti legislativi la riscrittura della disciplina oggi contenuta nella legge 247/2012.

Il termine ordinario per l’esercizio della delega scade il 16 febbraio 2027. L’articolo 1 prevede però un meccanismo di scorrimento: gli schemi vanno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, che dispongono di trenta giorni; se quel termine viene a cadere nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di altri trenta giorni. Nella prospettiva più realistica, dunque, l’orizzonte è la seconda metà di marzo 2027. È poi previsto un ulteriore spazio di dodici mesi per i decreti correttivi e integrativi.

È in questa fase che si decide la riforma. La delega detta un’architettura, non regole immediatamente applicabili: fino ai decreti, nessuna delle novità qui richiamate produce effetti.

Identità della professione e attività riservate

Il primo asse riguarda il ruolo dell’avvocato. Libertà, indipendenza e dignità sociale vengono elevati a principi ordinamentali, insieme al rafforzamento del segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile, e al ripristino del giuramento, soppresso nel 2012.

Sul piano delle attività esclusive, restano riservate assistenza, rappresentanza e difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. La consulenza stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è ricondotta alla competenza degli avvocati; sono espressamente fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Da qui la previsione, destinata a far discutere, della nullità delle pattuizioni che prevedano corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo per tali attività.

Compenso e forme organizzative

Il compenso resta liberamente pattuito, salvi i casi coperti dall’equo compenso, e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi, purché proporzionato all’attività ai sensi dell’articolo 2233 c.c. e fermo il divieto di cui all’articolo 1261 c.c., che continua a precludere il patto di quota lite in senso proprio. I parametri ministeriali saranno aggiornati ogni due anni su proposta del CNF. Novità di rilievo pratico: in caso di procedimento definito con accordo di qualsiasi natura, tutti i soggetti coinvolti rispondono in solido del compenso dovuto agli avvocati, salvo diversa pattuizione.

Sul fronte organizzativo, la professione potrà essere esercitata tramite associazioni, reti — anche multidisciplinari, purché vi partecipino almeno due avvocati iscritti — e società tra avvocati, con almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto in mano a professionisti iscritti agli albi. L’incarico resta però sempre personale, con responsabilità illimitata dell’avvocato in solido con la struttura: la forma collettiva non diluisce il rapporto fiduciario né la responsabilità professionale.

Trova infine disciplina organica la monocommittenza, cioè l’attività resa in via continuativa da un avvocato in favore di un altro professionista o di una struttura associativa o societaria, con l’obiettivo dichiarato di tutelare chi entra nel mercato garantendo indipendenza di giudizio e compenso congruo.

Accesso, formazione e disciplina

Il tirocinio conserva la durata di diciotto mesi — non si tratta quindi di una riduzione, contrariamente a quanto talvolta si legge — ma cambia struttura: dodici mesi di formazione obbligatoria presso scuole forensi o soggetti accreditati dal CNF, con prova finale che diventa condizione per il certificato di compiuto tirocinio.

L’esame di Stato si terrà in un’unica sessione annuale e sarà articolato in due prove scritte e una orale. Le prove scritte, in presenza e con videoscrittura, consisteranno in un parere motivato e in un atto giudiziario, con il solo ausilio dei codici annotati; l’orale ruoterà attorno alla soluzione di un caso pratico e comprenderà un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

La formazione continua passa da biennale ad annuale, presidiata da sospensione amministrativa immediata in caso di inadempimento, salvo recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, con esenzioni per titolari di cariche istituzionali e per docenti e ricercatori in materie giuridiche, deontologia esclusa.

Quanto alla disciplina, l’azione si prescrive in sei anni dal fatto, prorogabili non oltre un quarto; è introdotto un rito semplificato per condotte di minima entità, definibile con richiamo verbale, ed è ammessa la riabilitazione, una sola volta, per l’iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione.

Ordini, albi e infrastruttura digitale

CNF e ordini circondariali sono qualificati enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministero della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. I consigli durano tre anni, con limite di tre mandati consecutivi e sistema elettorale fondato su candidature individuali, tutela delle minoranze ed equilibrio tra i sessi.

Presso ciascun ordine nasce l’albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con evidenza di chi opera in forma collettiva e della struttura di appartenenza. È prevista inoltre l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti su iscrizioni e cancellazioni, accessibile a ordini, consigli distrettuali di disciplina, CNF e Cassa forense. Il regime delle incompatibilità si allenta: diventano compatibili, previa iscrizione nei rispettivi albi, le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, oltre all’amministrazione di condominio e all’attività di agente sportivo.

Chiude il quadro la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Un vincolo non neutro, se si considera che la riforma affida agli ordini l’onere di reggere scuole forensi, albi telematici e archivi centralizzati.

Scambio di dati fiscali nell’UE, il Garante europeo mette i paletti

La semplificazione della cooperazione fiscale europea non può tradursi in un allentamento delle garanzie sui dati personali dei contribuenti. È questo il messaggio che il Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor) ha consegnato agli Stati membri con il parere trasmesso alle delegazioni il 24 agosto 2026 dal Segretariato generale del Consiglio (doc. 12521/26), avente ad oggetto la proposta di direttiva del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in versione rifusa — l’atto che la stampa specializzata ha ribattezzato «DAC10» e che in realtà costituisce un recast, destinato a far confluire in un unico corpo normativo le nove stratificazioni succedutesi dal 2011 a oggi.

La proposta, adottata dalla Commissione il 24 giugno 2026 nell’ambito del pacchetto di semplificazione fiscale insieme al Taxation Omnibus, persegue obiettivi di certezza del diritto e di riduzione degli oneri amministrativi. Proprio l’operazione di riscrittura, però, ha comportato la caduta di alcune clausole di salvaguardia che l’Autorità ritiene irrinunciabili.

Il nodo della «prevedibile pertinenza»

Il rilievo centrale riguarda la scomparsa, nella bozza di rifusione, del requisito della prevedibile pertinenza delle informazioni oggetto di scambio. Non si tratta di una formula di stile: quel criterio ha rappresentato per quindici anni l’unico argine normativo alle cosiddette fishing expeditions, cioè alle richieste esplorative formulate in assenza di un collegamento verificabile con una specifica posizione fiscale.

È un presidio che ha ricevuto riconoscimento giurisprudenziale. Nella sentenza Berlioz (Corte di giustizia, Grande Sezione, 16 maggio 2017, C-682/15) e successivamente nelle cause riunite État luxembourgeois (6 ottobre 2020, C-245/19 e C-246/19), i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il requisito condiziona la legittimità della richiesta e ne rende sindacabile la fondatezza. Espungerlo dal testo significa, secondo il Garante, privare l’ordinamento del vincolo che limita la trasmissione dei dati alle sole ipotesi di necessità concreta e dimostrata a fini di accertamento. Di qui la raccomandazione di mantenerlo espressamente, quantomeno quale principio interpretativo generale della disciplina.

Accesso diretto alle banche dati nazionali

Il secondo blocco di osservazioni investe le facoltà di consultazione diretta riconosciute alle amministrazioni finanziarie dagli articoli 38 e 39 della proposta.

Quanto alla documentazione di adeguata verifica della clientela raccolta ai fini antiriciclaggio, l’Autorità chiede che il testo individui in modo puntuale le fattispecie fiscali che legittimano l’accesso, il perimetro della consultazione, le categorie di dati personali attingibili e le tutele procedurali riconosciute al contribuente.

Analogo ragionamento vale per gli archivi nazionali dei trattamenti pensionistici: la possibilità di un accesso immediato non deve degenerare in un potere ispettivo generalizzato, ma restare ancorata agli elementi indispensabili al controllo dei redditi da pensione scambiati in ambito transfrontaliero.

Sul fronte della residenza fiscale, il Garante raccomanda che l’individuazione dello Stato membro destinatario delle informazioni discenda da una valutazione giuridica formale, parametrata ai criteri ufficiali del diritto dell’Unione e delle convenzioni internazionali, e non sia rimessa all’apprezzamento discrezionale delle autorità competenti.

Conservazione, riscontri e atti attuativi

Il termine quinquennale di conservazione fissato dall’articolo 40 va inteso, secondo l’Autorità, come limite massimo e non come durata automatica: il trattamento resta legittimo finché permangono necessità e proporzionalità, con conseguente obbligo di verifiche periodiche sulla persistenza dei presupposti.

Valutazione positiva, invece, per il rafforzamento del meccanismo di riscontro annuale sugli scambi spontanei e su richiesta (articolo 28), con l’invito a esplicitare le azioni correttive che devono seguire alla segnalazione: rettifica delle informazioni errate e rimedi contro anomalie ricorrenti, dalle duplicazioni alla trasmissione di elementi estranei alle finalità di controllo.

Il parere si chiude ricordando il vincolo di consultazione obbligatoria dell’Autorità su tutti i futuri atti di esecuzione destinati a definire i parametri tecnici dello strumento di verifica del codice fiscale (TIN), i modelli standardizzati per lo scambio automatico e le relative modalità di comunicazione.

Il passaggio in Consiglio

I rilievi saranno esaminati dai rappresentanti degli Stati membri nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio sulle questioni fiscali convocata per il 4 settembre 2026 a Bruxelles: l’ordine del giorno affianca all’esame del testo di compromesso della Presidenza uno scambio di vedute dedicato proprio al parere del Garante.

Trattandosi di materia fiscale, la direttiva segue una procedura legislativa speciale che richiede l’unanimità in Consiglio: il margine di manovra per recuperare le garanzie sollecitate dall’EDPS resta quindi aperto, ma dipenderà dalla convergenza dei ventisette. Per i professionisti che assistono contribuenti in operazioni transfrontaliere, l’esito di questo passaggio inciderà direttamente sull’ampiezza delle informazioni che potranno circolare tra amministrazioni e sugli strumenti di reazione azionabili a tutela dell’assistito.

Intelligenza artificiale, le Big Tech fanno il pieno di debito: l’Europa osserva i rischi

La corsa all’intelligenza artificiale ha un costo sempre più elevato e le grandi società tecnologiche americane stanno modificando profondamente le proprie strategie di finanziamento per sostenerlo.

Secondo le stime circolate sui mercati, entro il 2028 le Big Tech potrebbero avere bisogno di raccogliere complessivamente circa mille miliardi di dollari per finanziare gli investimenti necessari alla costruzione di data center e delle altre infrastrutture indispensabili allo sviluppo dell’IA.

Una mole di risorse che difficilmente potrà essere coperta soltanto attraverso la generazione di cassa, gli aumenti di capitale e il tradizionale mercato obbligazionario statunitense. Per questo gli “hyperscaler”, cioè i grandi operatori tecnologici dotati di infrastrutture informatiche su scala globale, stanno aumentando il ricorso anche alle obbligazioni denominate in euro.

L’obiettivo è ampliare la platea degli investitori, diversificare le fonti di finanziamento e contenere il costo della raccolta. Ma il fenomeno sta assumendo dimensioni tali da attirare l’attenzione delle autorità europee.

Il boom delle obbligazioni delle Big Tech

Amazon, Meta, Oracle, Microsoft, Alphabet, SpaceX e Nvidia avrebbero collocato nel corso del 2026 obbligazioni per circa 200 miliardi di dollari. Un volume che dà la misura della trasformazione in corso: singole emissioni nell’ordine dei 25 miliardi stanno diventando sempre meno eccezionali.

Amazon e Alphabet si sono imposte anche tra i maggiori emittenti sul mercato europeo dei corporate bond, con Amazon protagonista di un collocamento di dimensioni record.

La diversificazione riguarda inoltre le valute. Alcuni dei grandi gruppi tecnologici statunitensi hanno scelto di raccogliere capitali non soltanto in dollari ed euro, ma anche attraverso emissioni in yen, franchi svizzeri, sterline e dollari canadesi.

Secondo le stime di JP Morgan riferite al 20 agosto, dall’inizio dell’anno gli hyperscaler – senza considerare Nvidia – avevano già emesso obbligazioni per circa 182 miliardi di dollari, quasi il doppio dei 93 miliardi registrati nell’intero anno precedente. Questi titoli rappresenterebbero ormai circa il 13% delle emissioni statunitensi investment grade realizzate nel 2026.

E la raccolta potrebbe continuare a crescere. UniCredit stima entro la fine dell’anno ulteriori emissioni delle Big Tech comprese tra 70 e 90 miliardi di dollari sul mercato statunitense e tra 15 e 20 miliardi di euro in Europa.

L’euro diventa sempre più importante

Il mercato europeo sta assumendo quindi un ruolo crescente nel finanziamento della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Lo stock di obbligazioni in euro riconducibili alle Big Tech ha raggiunto circa 40 miliardi di euro e la moneta unica rappresenta ormai intorno al 10% dei bond complessivamente in circolazione emessi dai grandi operatori tecnologici.

La presenza delle società americane sul mercato obbligazionario europeo, attraverso le cosiddette emissioni “reverse Yankee”, è inoltre raddoppiata tra il 2025 e il 2026.

Nel breve periodo il fenomeno può rappresentare un elemento positivo: aumenta la profondità del mercato europeo delle obbligazioni societarie, introduce titoli con rating elevati e amplia l’offerta di scadenze a lungo termine.

È sul medio-lungo periodo, però, che emergono gli interrogativi.

Il richiamo della Bce: attenzione agli effetti sul mercato

In un recente intervento pubblicato sul blog della Banca centrale europea, gli economisti Anne Duquerroy, Oana Furtuna, Imène Rahmouni-Rousseau e Lia Vaz Cruz hanno evidenziato come questa possa essere soltanto la fase iniziale di una raccolta obbligazionaria di dimensioni eccezionali.

Se il fenomeno proseguisse con la stessa intensità, il mercato dei corporate bond dell’area euro potrebbe cambiare struttura, imponendo nuovi equilibri a investitori, intermediari ed emittenti.

Uno dei primi rischi riguarda la concentrazione. La crescente presenza dei colossi americani potrebbe aumentare l’esposizione degli investitori europei sia al settore tecnologico sia all’economia statunitense, replicando almeno in parte quanto già avvenuto sui mercati azionari.

Esiste poi un possibile effetto di spiazzamento. La domanda di capitali generata dalle Big Tech potrebbe infatti esercitare una pressione sui costi di finanziamento e rendere più difficile o più onerosa la raccolta per altre imprese e settori.

Le conseguenze, secondo l’analisi della Bce, potrebbero arrivare a interessare anche il mercato dei titoli pubblici e quello delle obbligazioni emesse da soggetti sovranazionali.

L’IA diventa anche una questione finanziaria

Finora i mercati hanno dimostrato di riuscire ad assorbire emissioni di dimensioni eccezionali. Ma il vero interrogativo riguarda ciò che potrebbe accadere se la necessità di finanziare data center, chip, reti energetiche e capacità di calcolo continuasse a crescere ai ritmi previsti.

La competizione sull’intelligenza artificiale, dunque, non riguarda più soltanto algoritmi e innovazione tecnologica. Sta diventando anche una gigantesca partita finanziaria.

E il mercato obbligazionario europeo potrebbe ritrovarsi sempre più coinvolto nel finanziamento delle infrastrutture necessarie ai colossi americani dell’IA, con opportunità per gli investitori ma anche con nuovi rischi sistemici che le autorità monetarie e di vigilanza hanno già iniziato a tenere sotto osservazione.

carta dei diritti digitali europea

DSA, stretta Ue su ChatGPT, Reddit e Roblox: scatta la sorveglianza rafforzata

La sorveglianza europea sulle grandi piattaforme digitali si estende anche all’intelligenza artificiale generativa. La Commissione europea ha designato ChatGPT come Very Large Online Search Engine (VLOSE), mentre Reddit e Roblox entrano nella categoria delle Very Large Online Platforms (VLOP) previste dal Digital Services Act (DSA).

Alla base della decisione c’è il numero di utenti raggiunti nell’Unione europea. Tutti e tre i servizi hanno dichiarato di superare la soglia dei 45 milioni di utenti medi mensili, oltre la quale il regolamento europeo prevede l’applicazione del regime rafforzato riservato ai servizi digitali di maggiore impatto.

Particolarmente significativa è la posizione di ChatGPT. Il servizio di OpenAI rappresenta infatti il primo grande servizio basato sull’intelligenza artificiale generativa sottoposto a questo livello di sorveglianza nell’ambito del DSA.

La decisione era in parte attesa: già nei mesi scorsi OpenAI aveva comunicato per ChatGPT una platea superiore a 159 milioni di utenti medi mensili nell’Unione europea, un dato ampiamente oltre il limite fissato dalla normativa.

Quattro mesi per adeguarsi

Dalla notifica della designazione scatterà un periodo di quattro mesi per conformarsi agli obblighi aggiuntivi imposti dal Digital Services Act alle piattaforme e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Il termine indicato dalla Commissione arriva quindi alla fine di dicembre 2026.

Il passaggio comporta un livello di responsabilità sensibilmente superiore rispetto agli obblighi ordinari del DSA. ChatGPT, Reddit e Roblox dovranno, in particolare, individuare, analizzare e mitigare i rischi sistemici collegati al funzionamento dei propri servizi e dei relativi sistemi algoritmici.

L’attenzione dovrà concentrarsi sulla possibile diffusione di contenuti illegali, sugli effetti negativi per i minori, sulla tutela dei diritti fondamentali e sul benessere fisico e mentale degli utenti. Tra gli ambiti sottoposti a valutazione rientrano inoltre i rischi per i processi elettorali e quelli che possono incidere sulla sicurezza pubblica.

L’intelligenza artificiale entra nel perimetro rafforzato del DSA

La designazione di ChatGPT assume un rilievo particolare anche sotto il profilo regolatorio. L’intelligenza artificiale generativa non viene infatti governata in Europa esclusivamente attraverso la normativa specificamente dedicata all’IA: quando un servizio raggiunge dimensioni tali da incidere in maniera significativa sull’ecosistema informativo e digitale europeo, entrano in gioco anche le regole previste per le grandi piattaforme dal Digital Services Act.

Si delinea così un sistema di regolazione multilivello, nel quale gli obblighi specifici previsti dalla disciplina europea sull’intelligenza artificiale si affiancano alle responsabilità derivanti dal DSA.

«Queste nuove designazioni significano che ChatGPT, Reddit e Roblox saranno soggetti a standard più elevati di controllo e responsabilità», ha sottolineato la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen.

Per ChatGPT, in particolare, la decisione di Bruxelles segna un passaggio importante: la crescita dell’IA generativa non viene più considerata soltanto sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, ma anche alla luce dell’impatto che servizi utilizzati da decine di milioni di cittadini possono esercitare sull’informazione, sui diritti, sui minori e sul funzionamento stesso della società digitale.

Giustizia tributaria, il giudice diventa magistrato professionale: che cosa cambia per gli studi

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed entrato in vigore il 26 agosto, non tocca il rito tributario: non modifica termini, impugnazioni o poteri istruttori. Interviene sulla figura del giudice, modificando il d.lgs. 545/1992 e il testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. 175/2024, in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge 111/2023.

L’effetto complessivo è il completamento del passaggio dal giudice tributario onorario al magistrato professionale, con uno statuto modellato — nei limiti della compatibilità — su quello della magistratura ordinaria.

Il ruolo unico e le garanzie di status

È istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e pubblicato ogni anno, entro gennaio, sul sito istituzionale dell’organo di autogoverno. L’inserimento avviene secondo l’anzianità di servizio nella qualifica; a parità, prevale l’anzianità anagrafica. Il ruolo resta distinto da quello dei giudici onorari, categoria ormai in esaurimento.

Sul piano delle garanzie, il decreto estende ai magistrati tributari istituti finora riservati alle altre magistrature: ferie, aspettative, collocamento fuori ruolo, divieto di arbitrati, regole sul ricollocamento dopo candidature elettorali. Restano ferme le due specificità di sistema, ossia che l’organo di garanzia è il Consiglio di presidenza e non il Consiglio superiore della magistratura, e che l’amministrazione di riferimento è il Ministero dell’Economia e non quello della Giustizia.

Lo statuto disciplinare

Il punto forse più significativo è il riempimento di un vuoto: viene introdotto un sistema disciplinare compiuto, con individuazione dei titolari dell’iniziativa, scansione dei termini procedimentali e diritto dell’incolpato di farsi assistere da un avvocato.

Gli illeciti sono ripartiti in tre insiemi: quelli commessi nell’esercizio delle funzioni, quelli estranei alla funzione ma incidenti su immagine e indipendenza, e quelli conseguenti a condanna penale irrevocabile. Le sanzioni sono graduate per crescente afflittività, dall’ammonimento alla rimozione.

Due contrappesi meritano attenzione da parte di chi difende davanti alle Corti tributarie. Il primo: l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non generano responsabilità disciplinare, salvo i casi di negligenza grave e inescusabile — la garanzia, cioè, che il sindacato disciplinare non diventi un secondo grado occulto. Il secondo: la rimozione conseguente a condanna penale non opera automaticamente, ma passa per la valutazione dell’organo di autogoverno.

Il profilo che riguarda direttamente gli studi

Qui il decreto esce dal perimetro della magistratura ed entra nell’organizzazione professionale.

Le incompatibilità di sede non si esauriscono nella posizione del singolo magistrato: assumono rilievo i rapporti con il coniuge o il convivente, con i parenti fino al secondo grado e con gli affini di primo grado che siano abilitati all’assistenza tecnica o che esercitino attività professionale in materia tributaria, anche in forma associata. Il criterio guarda alla struttura stabile del rapporto professionale, non alla comparsa occasionale del familiare in una singola causa. L’accertamento spetta al Consiglio di presidenza.

Ne discende un onere organizzativo concreto per studi associati, società tra professionisti e strutture articolate su più sedi: mappare composizione interna, ambiti territoriali di operatività e legami familiari rilevanti. Per il magistrato, l’omessa comunicazione dell’incompatibilità e la violazione consapevole dell’obbligo di astensione non possono essere sanzionate con misura inferiore alla censura.

L’uscita dal servizio e l’accesso agli albi

Il decreto disciplina anche il dopo. Chi ha svolto funzioni di magistrato tributario, è in possesso dei titoli di studio richiesti e ha lasciato il servizio senza aver riportato la censura o sanzioni più gravi può iscriversi nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; per i laureati in giurisprudenza è coordinato l’accesso alla professione forense.

L’apertura è però accompagnata da una cautela di tipo territoriale: per due anni dall’iscrizione è preclusa l’attività professionale nel territorio in cui il magistrato ha esercitato le funzioni nell’ultimo quadriennio. È una clausola di raffreddamento della stessa famiglia di quelle previste per il pantouflage amministrativo, e la sua ragione è evidente: impedire che relazioni e conoscenze maturate nell’ufficio si trasferiscano immediatamente nell’attività difensiva davanti a quello stesso ufficio.

Che cosa resta fuori

Il decreto non affronta la geografia giudiziaria: accorpamenti e soppressioni delle Corti restano rinviati, in attesa del completamento degli organici e della verifica degli effetti delle misure deflattive introdotte negli ultimi anni. Il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo è a sua volta demandato a un successivo intervento legislativo e, nelle more, a delibera del Consiglio di presidenza in proporzione ai magistrati effettivamente in servizio.

CTU e periti, l’adeguamento non è più rinviabile: il Tar Lazio fissa 120 giorni

Il riordino dei compensi degli ausiliari del magistrato non nasce con la pronuncia del giudice amministrativo. Nel dicembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva istituito una commissione incaricata di rideterminare gli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari nei processi penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Dai lavori di quella commissione è nato lo schema di decreto ministeriale di aggiornamento delle tariffe, che risulta già trasmesso al Ministero dell’Economia per il seguito di competenza.

Ciò che è cambiato nell’agosto 2026 è il contesto in cui quel testo dovrà essere emanato: da opzione discrezionale dell’amministrazione a esecuzione di un obbligo giudizialmente accertato.

La pronuncia

Con la sentenza n. 14327 del 19 agosto 2026, la Sezione Quinta Bis del Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova contro il silenzio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia sull’istanza di adeguamento presentata il 4 marzo 2025.

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la posizione azionata è di interesse legittimo, poiché l’adeguamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. 115/2002 è vincolato nei presupposti ma conserva margini di discrezionalità quanto alla determinazione concreta delle tariffe. Nel merito, richiamando Corte costituzionale n. 89 del 2020, il giudice ha affermato che la norma non rimette all’amministrazione la scelta se procedere, ma ne impone la periodicità triennale in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Da qui l’ordine di provvedere entro 120 giorni, previa acquisizione dei dati e delle certificazioni ISTAT, con nomina di un commissario ad acta — chiamato a concludere entro ulteriori 90 giorni — in caso di perdurante inerzia. Un ulteriore vincolo riguarda le vacazioni successive alla prima, per le quali la rideterminazione non potrà prevedere importi inferiori a quello fissato per la prima.

Che cosa la sentenza non dice

Vale la pena delimitare la portata della decisione, perché la lettura divulgativa tende ad ampliarla. Il Tar non ha determinato le nuove tabelle e non ha disposto alcun aumento generalizzato. In particolare, la percentuale del 60,1% riferita al periodo compreso fra agosto 1999 e agosto 2023 è la quantificazione contenuta nell’istanza di parte, non un incremento riconosciuto in sentenza. La misura effettiva dell’adeguamento resta rimessa all’amministrazione, che dovrà esercitare la propria discrezionalità tecnica sui dati ISTAT: la stessa Corte costituzionale ha escluso che debba sussistere una corrispondenza automatica fra variazione dell’indice e incremento degli onorari.

La platea e la posta in gioco

L’effetto della pronuncia è trasversale: riguarda tutte le categorie chiamate a funzioni di ausilio dell’autorità giudiziaria, dagli ingegneri ai commercialisti, dai medici agli psicologi forensi. Si tratta di oltre 58mila iscritti agli albi dei consulenti tecnici d’ufficio e di più di 11mila periti.

Il profilo economico, per quanto evidente, non esaurisce la questione. Nell’arco di ventiquattro anni i requisiti di accesso agli albi si sono irrigiditi, la formazione continua è divenuta un onere strutturale, il perimetro della responsabilità del consulente si è ampliato: a questa evoluzione qualitativa della funzione non ha corrisposto alcuna revisione del sistema remunerativo. Ne discende un problema che è del processo prima ancora che del professionista, perché la possibilità per il giudice di avvalersi di ausiliari adeguatamente qualificati dipende anche dalla sostenibilità economica dell’incarico.

L’aggiornamento all’indice ISTAT, in questa prospettiva, è il minimo dovuto e non la riforma. Il riordino complessivo della disciplina andrà valutato sul testo del decreto, quando sarà pubblicato.

Il documento c’è ma non si legge: l’obsolescenza che riguarda i professionisti

C’è una data che vale più dell’anniversario. Non il 23 ottobre 2001, giorno in cui Steve Jobs presentò il primo lettore da cinque gigabyte, ma il 10 maggio 2022, quando Apple comunicò che l’iPod non sarebbe più stato prodotto. Nel mezzo, ventun anni: dal disco rigido nella tasca dei jeans all’iTunes Music Store del 2003 — duecentomila brani a novantanove centesimi l’uno, un milione di download nella prima settimana — fino al progressivo assorbimento nell’iPhone, che dello stesso ecosistema era la naturale evoluzione.

Ventun anni sono un tempo lungo per un prodotto di consumo. Sono un tempo breve, invece, per un fascicolo professionale.

L’obsolescenza non riguarda solo l’hardware

Chi conserva ancora un iPod di prima generazione lo sa: il problema non è quasi mai il dispositivo. È la batteria non più sostituibile, il connettore proprietario che nessun cavo attuale riproduce, il software di sincronizzazione dismesso, la protezione anticopia gestita da server spenti da anni. L’oggetto c’è, i dati sono ancora scritti sul disco, e tuttavia risultano irraggiungibili.

Lo stesso meccanismo, trasferito su un archivio di studio, non produce nostalgia ma responsabilità. Le variabili sono note a chiunque abbia provato ad aprire un documento di dieci anni fa: formati proprietari abbandonati dal produttore, supporti magnetici degradati, chiavette e dischi esterni dimenticati in un cassetto, certificati di firma scaduti, algoritmi di hash superati, cartelle sincronizzate su servizi cloud nel frattempo cessati o riorganizzati. Nessuna di queste circostanze richiede un evento straordinario. È sufficiente il trascorrere del tempo.

Il quadro normativo: conservare non è archiviare

Il legislatore ha preso sul serio la distinzione. Il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) non si limita a imporre la custodia dei documenti informatici: richiede che siano conservati in modo da garantirne nel tempo l’integrità, l’autenticità, la leggibilità e la reperibilità, con preferenza per i formati aperti e non proprietari. Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, pienamente operative dal 1° gennaio 2022, descrivono la conservazione come un processo strutturato — con responsabilità individuate, metadati, manuale, verifiche periodiche — e non come una copia di sicurezza fatta ogni tanto.

La differenza fra archiviare e conservare è esattamente questa: la prima operazione mette al riparo dal caso fortuito, la seconda dal tempo.

I due poli fra cui si muove lo studio

Per il professionista il calcolo dell’orizzonte temporale non è immediato, perché due princìpi tirano in direzioni opposte.

Da un lato, la prudenza spinge alla conservazione lunga: l’art. 33, comma 3, del codice deontologico forense riconosce all’avvocato la facoltà di estrarre e conservare copia della documentazione del cliente anche senza il consenso di quest’ultimo, e l’esigenza di poter documentare il proprio operato in caso di contestazione della responsabilità professionale suggerisce di non liberarsi troppo presto degli atti. La giurisprudenza disciplinare del Consiglio nazionale forense ha del resto affermato che il diritto del cliente alla restituzione della documentazione non è circoscritto alle pratiche in corso o recenti, ma si estende nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere di conservazione del professionista.

Dall’altro lato opera il principio di limitazione della conservazione sancito dall’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, che vieta di mantenere i dati personali in forma identificabile oltre il tempo necessario alle finalità del trattamento. Un archivio che cresce per inerzia, senza politica di retention e senza criteri di cancellazione, non è soltanto ingombrante: è una violazione potenziale.

Fra i due poli la scelta è discrezionale, ma deve essere una scelta, formalizzata e documentata. Il vuoto decisionale non è una posizione neutra.

Tre domande operative

Vale la pena porsele adesso, non quando il supporto avrà smesso di rispondere.

I documenti prodotti dieci anni fa sono ancora apribili con gli strumenti oggi in uso nello studio, o dipendono da un programma non più aggiornato? Esiste, per gli atti destinati a durare, una copia in formato aperto, indipendente dal software che l’ha generata? E in caso di subentro — un collega, un erede, il cliente che chiede la restituzione — chi arriva troverà un archivio consultabile o una collezione di file inerti?

L’iPod aveva promesso di sostituire gli scaffali. Ha mantenuto la promessa per il tempo in cui è rimasto in commercio: nessuno, all’epoca, si era preoccupato di chiedersi che cosa sarebbe successo dopo. Su un archivio professionale, quella domanda va posta prima.

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