Errori nei pagamenti PagoPA per copie e certificati: chiarimenti del Ministero della Giustizia sui rimborsi

Il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni operative sui rimborsi relativi ai diritti di copia e di certificato pagati erroneamente o in misura eccedente tramite la piattaforma PagoPA. I chiarimenti sono contenuti in una circolare del 24 febbraio 2026, che interviene per disciplinare una materia non espressamente regolata dal Testo unico sulle spese di giustizia.

Secondo quanto precisato da via Arenula, le somme versate per tali diritti confluiscono in specifiche voci del bilancio dello Stato legate al settore giustizia. Proprio per questa ragione, la competenza a disporre il rimborso non appartiene all’Agenzia delle Entrate — che si occupa invece delle restituzioni relative al contributo unificato e al contributo fisso di pubblicazione — ma al Ministero della Giustizia, attraverso la Direzione generale del Bilancio e della Contabilità.

Come richiedere il rimborso

La richiesta non deve essere indirizzata direttamente al Ministero, ma presentata all’ufficio giudiziario presso cui era stato richiesto il rilascio delle copie o del certificato. L’istanza deve essere redatta in forma scritta, firmata e contenere il numero di ruolo generale del procedimento.

Alla domanda è necessario allegare la documentazione che dimostri il pagamento effettuato e l’identità del richiedente: la ricevuta del versamento (o copia con il codice identificativo dell’operazione), il documento d’identità e il codice fiscale, oltre all’indicazione dell’IBAN su cui accreditare la somma da restituire.

L’ufficio giudiziario, dopo aver verificato la richiesta, rilascia un nulla osta al rimborso e attiva la procedura interna per individuare il capitolo di bilancio nel quale sono confluite le somme. Una volta accertata la corretta imputazione contabile, la documentazione viene trasmessa alla Direzione generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, che provvede materialmente all’erogazione del rimborso.

La verifica del capitolo di entrata

L’iter può cambiare a seconda della destinazione contabile del pagamento. Se le somme risultano registrate in capitoli diversi del bilancio statale, la competenza al rimborso può essere attribuita ad altre amministrazioni, come il Ministero dell’Economia o le Ragionerie territoriali dello Stato. Per questo motivo la certificazione del capitolo di entrata costituisce un passaggio preliminare indispensabile prima di avviare la procedura.

Imposta di bollo e casi particolari

L’istanza di rimborso è soggetta a imposta di bollo quando l’importo supera la soglia di 77,47 euro. Tuttavia, nel settore civile tale adempimento non è richiesto, poiché il bollo risulta già compreso nel contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo.

Errori frequenti nell’uso di PagoPA

La circolare nasce anche dalla constatazione che, dopo l’introduzione dell’obbligo di pagamento tramite PagoPA per i diritti di copia e certificazione — previsto dalle modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia — si sono verificati numerosi errori da parte degli utenti.

Per questo motivo il Ministero invita gli uffici giudiziari a verificare con attenzione la corretta destinazione delle somme versate prima di procedere con le richieste di rimborso, così da individuare con precisione l’amministrazione competente.

Un’ultima avvertenza riguarda le modalità di presentazione delle domande: le istanze inviate direttamente al Ministero della Giustizia senza indicare l’ufficio giudiziario competente rischiano di essere archiviate senza seguito. Solo le richieste correttamente indirizzate e complete delle informazioni necessarie potranno essere inoltrate alla struttura ministeriale incaricata di effettuare il rimborso.


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Ordinamento forense, ProfessionItaliane critica il ritiro degli emendamenti sulla consulenza

Il dibattito sulla riforma dell’ordinamento forense torna al centro dell’attenzione dopo le decisioni assunte nei giorni scorsi dalla Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge AC 2629.

A esprimere una posizione critica è ProfessionItaliane, l’organismo che riunisce 23 Ordini e Consigli nazionali delle professioni ordinistiche, che ha manifestato «rammarico e profonda amarezza» per il ritiro degli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza nel corso dell’iter parlamentare.

Secondo l’organizzazione, le modifiche proposte avevano l’obiettivo di chiarire e tutelare l’ambito di attività dei professionisti iscritti agli Ordini che operano nel campo della consulenza tecnica e dell’assistenza stragiudiziale. In assenza di tali interventi correttivi, l’attuale formulazione del testo potrebbe generare, a loro avviso, una sovrapposizione di competenze che rischia di incidere sull’equilibrio tra le diverse professioni regolamentate.

ProfessionItaliane sottolinea in particolare il valore dell’approccio multidisciplinare che caratterizza molte attività di consulenza professionale svolte da categorie diverse da quella forense. Una concentrazione eccessiva delle competenze consulenziali legali in capo alla sola avvocatura – sostiene l’associazione – potrebbe produrre effetti sul mercato dei servizi professionali, riducendo la concorrenza e limitando le opportunità operative per altri professionisti ordinistici.

Nel documento diffuso dall’organizzazione si evidenzia inoltre il rischio che una regolazione troppo restrittiva possa sollevare questioni anche sul piano europeo, con la possibilità di contestazioni relative alla libera concorrenza e all’accesso al mercato dei servizi professionali.

ProfessionItaliane ha quindi annunciato che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione dell’iter legislativo del provvedimento, auspicando un confronto parlamentare che consenta di rivedere alcuni passaggi del testo. L’obiettivo dichiarato è evitare che la riforma dell’ordinamento forense possa tradursi, secondo l’associazione, in una limitazione degli spazi operativi delle altre professioni ordinistiche che operano nel sistema della consulenza.

Il confronto sul disegno di legge si inserisce in un contesto più ampio di revisione delle professioni regolamentate, nel quale il tema della delimitazione delle competenze professionali continua a rappresentare uno dei nodi più sensibili per il legislatore e per gli operatori del settore.


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Riforma Cartabia e ricorsi della parte civile: la Cassazione rimette la questione alla Consulta

La Corte di cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale una delle novità introdotte dalla riforma Cartabia del processo penale: la disciplina che prevede il passaggio alle sezioni civili della Suprema Corte dei ricorsi riguardanti esclusivamente interessi civili.

Con l’ordinanza n. 4944 del 2026, i giudici di legittimità hanno infatti sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, ritenendo che la norma possa entrare in tensione con diversi principi costituzionali, tra cui quelli del giudice naturale, della ragionevolezza e della durata ragionevole del processo. Il dubbio riguarda anche la compatibilità con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il caso da cui nasce la questione

La vicenda processuale prende avvio da un procedimento per lesioni personali aggravate conclusosi con l’assoluzione dell’imputato in primo grado. La parte civile ha impugnato la decisione limitatamente agli aspetti risarcitori, ma la Corte d’appello ha dichiarato l’impugnazione tardiva.

Contro tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione. La sezione penale della Suprema Corte, ritenendo il ricorso non manifestamente inammissibile, ha applicato la nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, trasferendo il fascicolo alla sezione civile della Corte.

Una volta ricevuto il procedimento, tuttavia, i giudici civili hanno evidenziato una criticità: la questione da decidere riguardava in realtà norme processuali penali, come il termine per proporre impugnazione. Allo stesso tempo, il ritorno del ricorso alla sezione penale avrebbe comportato un inutile rimbalzo tra collegi, con possibili effetti negativi sulla durata del processo.

Il nodo della nuova disciplina

La disposizione contestata stabilisce che, quando l’impugnazione riguarda esclusivamente le conseguenze civili di una sentenza penale, il procedimento debba proseguire davanti al giudice civile competente, anche nel giudizio di Cassazione. In sostanza, dopo una prima verifica di ammissibilità da parte della sezione penale, il ricorso viene trasferito alla sezione civile della Suprema Corte.

Secondo la Cassazione, questo meccanismo modifica profondamente l’assetto precedente. In passato, infatti, la Corte penale decideva il ricorso applicando le regole del processo penale e, in caso di annullamento della decisione sui profili risarcitori, rinviava la causa al giudice civile d’appello per la decisione nel merito.

La nuova disciplina, invece, introduce una sorta di procedimento in due passaggi all’interno della stessa Corte di legittimità: prima la valutazione della sezione penale, poi la decisione della sezione civile.

I dubbi di costituzionalità

Secondo la Suprema Corte, questo modello potrebbe generare criticità sotto diversi profili. Tra le questioni segnalate vi sono la possibile alterazione del principio del giudice naturale, il rischio di disparità di trattamento tra situazioni analoghe e l’impatto sulla durata complessiva del processo.

La Cassazione osserva inoltre che il nuovo sistema sembra superare, di fatto, il precedente meccanismo previsto dall’articolo 622 del codice di procedura penale, ritenuto più lineare e funzionale.

Sarà ora la Corte costituzionale a stabilire se la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento processuale e con le garanzie previste dalla Costituzione. La decisione potrebbe incidere in modo significativo sull’equilibrio tra giurisdizione penale e civile nei procedimenti che riguardano il risarcimento dei danni derivanti da reato.


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Responsabilità disciplinare degli avvocati: le accuse non provate non bastano

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, le accuse formulate dall’esponente non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la responsabilità del professionista. È necessario che le contestazioni siano supportate da elementi probatori concreti, come documenti o testimonianze di soggetti terzi non coinvolti nella vicenda.

A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 132 del 2 maggio 2025, che richiama i principi generali che regolano l’accertamento dei fatti nell’ambito del giudizio disciplinare.

Secondo il CNF, la mera esposizione di doglianze da parte di chi presenta l’esposto non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Le accuse devono infatti essere dimostrate attraverso elementi oggettivi e verificabili, nel rispetto delle regole che governano la formazione della prova.

Il Collegio sottolinea inoltre che tale principio vale anche nel caso in cui l’avvocato incolpato non abbia svolto una difesa attiva nel procedimento disciplinare. L’eventuale assenza di controdeduzioni non può infatti trasformare un’accusa non dimostrata in una prova di responsabilità.

Il procedimento disciplinare, ricorda il CNF, non può basarsi su mere affermazioni di parte: la responsabilità del professionista deve essere accertata attraverso un percorso probatorio adeguato e coerente con i principi di garanzia che caratterizzano l’ordinamento.


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Rinuncia del difensore: quando diventa efficace e quali effetti ha sul processo

Nel processo penale la rinuncia al mandato da parte del difensore non produce effetti immediati nel momento in cui viene dichiarata. Perché diventi effettiva è necessario che l’imputato ne sia informato. Fino a quel momento, il rapporto difensivo continua a operare e l’attività svolta dal legale resta pienamente valida.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 35795 del 2025, intervenuta su un tema che negli anni aveva generato orientamenti non sempre uniformi, soprattutto riguardo alla tempistica con cui il giudice deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio quando il legale di fiducia rinuncia all’incarico.

Secondo la Suprema Corte, la rinuncia dell’avvocato è un atto unilaterale ma di natura “recettizia”: ciò significa che i suoi effetti si producono solo quando la comunicazione raggiunge l’assistito. Di conseguenza, tra la dichiarazione di rinuncia e il momento in cui l’imputato ne ha conoscenza, il mandato difensivo conserva una forma di ultrattività.

Questo principio ha conseguenze rilevanti sul piano processuale. In tale fase di transizione, infatti, non si determina una carenza di difesa tecnica e gli atti compiuti dal difensore rinunciante restano validi. Non può quindi essere dichiarata la nullità del procedimento per il solo fatto che il giudice non abbia nominato immediatamente un difensore d’ufficio nello stesso momento in cui è stata comunicata la rinuncia.

La Cassazione precisa inoltre che la “tempestività” della nomina del difensore d’ufficio deve essere valutata in concreto, verificando se nel passaggio tra un difensore e l’altro l’imputato sia rimasto privo di assistenza tecnica. Se la continuità della difesa è comunque garantita, non sussiste alcuna violazione delle garanzie difensive.

In questa prospettiva, anche l’attività svolta dal legale nella stessa udienza in cui annuncia la rinuncia non può essere automaticamente contestata come illegittima dall’imputato. Tale attività rientra infatti nella fisiologia del rapporto professionale tra avvocato e assistito, soprattutto quando quest’ultimo non è ancora a conoscenza della decisione del difensore.

La Corte ricorda infine che il giudice dispone di ulteriori strumenti per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa. Tra questi vi è la possibilità di rinviare l’udienza per consentire all’imputato di nominare un nuovo difensore di fiducia o, in mancanza, di procedere alla designazione di un difensore d’ufficio.

Il principio affermato dalla Cassazione rafforza quindi l’idea che la tutela effettiva della difesa debba essere valutata nella concretezza della situazione processuale, evitando automatismi che potrebbero compromettere la stabilità degli atti e il corretto svolgimento del processo.


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Energia e imprese, la nuova tensione geopolitica rischia di pesare per 10 miliardi sulle aziende italiane

L’effetto geopolitica sulle bollette delle imprese

Le tensioni internazionali tornano a incidere sui conti delle imprese italiane. L’attacco militare all’Iran iniziato nei giorni scorsi rischia infatti di avere ripercussioni dirette sui prezzi dell’energia e, di conseguenza, sui costi sostenuti dal sistema produttivo nazionale.

Secondo una simulazione elaborata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre, l’incremento dei prezzi di gas ed energia elettrica potrebbe comportare nel 2026 un aggravio complessivo vicino ai 10 miliardi di euro per le aziende italiane.

Nel dettaglio, l’aumento riguarderebbe:

  • 7,2 miliardi di euro in più per l’energia elettrica

  • 2,6 miliardi di euro in più per il gas

Nel complesso si tratterebbe di una crescita dei costi energetici pari a circa +13,5% rispetto al 2025, una dinamica che rischia di comprimere ulteriormente i margini delle imprese in un contesto economico internazionale già caratterizzato da forte instabilità.


Le ipotesi alla base delle stime

Le proiezioni sono state costruite partendo da alcune ipotesi di riferimento. In particolare:

  • consumi energetici nel 2025-2026 in linea con quelli registrati nel 2024;

  • prezzo medio annuo dell’energia elettrica pari a 150 euro/MWh;

  • prezzo medio del gas pari a 50 euro/MWh.

Questi valori mantengono un rapporto di circa tre a uno tra elettricità e gas, coerente con la media osservata nel triennio 2023-2025.

In questo scenario, anche un aumento relativamente contenuto delle quotazioni potrebbe tradursi in un impatto significativo sui bilanci delle imprese, soprattutto per quelle con consumi energetici elevati.


L’impennata dei prezzi dopo l’escalation militare

I mercati energetici hanno reagito rapidamente all’inasprimento della crisi geopolitica.

Alla vigilia dell’attacco all’Iran, il 27 febbraio 2026, le quotazioni erano relativamente contenute:

  • gas naturale: 32 euro per megawattora

  • energia elettrica: 107,5 euro per megawattora

Nel giro di pochi giorni, al 4 marzo, i prezzi sono saliti rispettivamente a:

  • 55,2 euro/MWh per il gas

  • 165,7 euro/MWh per l’energia elettrica

Successivamente si è registrata una lieve flessione, ma il rialzo resta significativo e riflette l’incertezza dei mercati energetici di fronte a un conflitto che coinvolge un’area strategica per gli equilibri globali.

Molto dipenderà dalla durata e dall’intensità della crisi: se il confronto dovesse prolungarsi, il rischio di ulteriori rincari resterebbe elevato.


Uno scenario comunque diverso dalla crisi del 2022

Nonostante le tensioni attuali, il quadro resta ancora lontano dai livelli registrati durante la crisi energetica seguita all’invasione russa dell’Ucraina.

Nel 2022, infatti:

  • il prezzo medio del gas raggiunse i 303,1 euro/MWh

  • l’energia elettrica arrivò a 123,5 euro/MWh di media annuale

Oggi i valori restano significativamente inferiori. Nel 2025, ad esempio:

  • l’energia elettrica ha registrato una media di 116,1 euro/MWh

  • il gas una media di 38,7 euro/MWh

Numeri che invitano alla prudenza, ma che ridimensionano il confronto con la crisi energetica di quattro anni fa.


Le regioni più esposte ai rincari

L’impatto dei rincari energetici non sarà uniforme sul territorio nazionale. Le aree con maggiore concentrazione di attività produttive e commerciali potrebbero subire le ricadute più pesanti.

Secondo le stime della CGIA, gli aumenti più rilevanti riguarderebbero:

  • Lombardia: +2,3 miliardi di euro

  • Emilia-Romagna: +1,2 miliardi

  • Veneto: +1,1 miliardi

  • Piemonte: +879 milioni

  • Toscana: +670 milioni

Si tratta delle regioni che costituiscono il cuore industriale del Paese e che quindi risentono maggiormente delle oscillazioni dei prezzi energetici.


I settori più esposti all’aumento delle bollette

Particolarmente vulnerabili sono i comparti ad alta intensità energetica.

Tra i settori che potrebbero risentire maggiormente dell’aumento del costo dell’elettricità figurano:

  • metallurgia (acciaierie, fonderie, ferriere)

  • commercio e grande distribuzione

  • servizi ad alto consumo energetico (cinema, teatri, lavanderie, parrucchieri, centri estetici)

  • industria alimentare (pastifici, panifici, molini, prosciuttifici)

  • turismo e ristorazione

  • trasporto e logistica

  • industria chimica

Per quanto riguarda invece le imprese gasivore, tra i comparti più esposti si segnalano:

  • industria estrattiva

  • lavorazione e conservazione alimentare

  • produzione alimentare industriale

  • tessile, abbigliamento e calzature

  • lavorazione di legno, carta, plastica e ceramica

  • produzione di macchinari e apparecchiature industriali

  • cantieristica navale.


I distretti produttivi che rischiano di soffrire di più

L’aumento dei costi energetici potrebbe avere conseguenze dirette anche su numerosi distretti industriali italiani, veri motori dell’export nazionale.

Tra quelli potenzialmente più esposti figurano:

  • ceramica di Sassuolo

  • vetro artistico di Murano

  • prosciutto di San Daniele

  • distretto metallurgico di Brescia–Lumezzane

  • cartario di Lucca

  • tessile di Biella

  • salumi di Parma

  • calzetteria di Castel Goffredo

  • seta e tessile di Como

  • distretti della plastica di Treviso, Vicenza e Padova

Non mancano poli industriali rilevanti anche nel Mezzogiorno, come:

  • il polo siderurgico di Taranto,

  • il polo chimico di Brindisi,

  • il polo chimico di Salerno,

  • il petrolchimico di Sarroch in Sardegna.


Il nodo dello stretto di Hormuz

Uno degli elementi più critici riguarda il possibile coinvolgimento delle rotte energetiche strategiche. In particolare, una eventuale chiusura dello stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il commercio globale di petrolio e gas, potrebbe provocare uno shock energetico su scala mondiale.

Le conseguenze sarebbero immediate:

  • aumento delle bollette energetiche

  • rincaro dei carburanti

  • crescita dei costi del trasporto marittimo

  • nuove pressioni inflazionistiche.

Uno scenario che rischierebbe di rallentare ulteriormente una crescita economica già fragile.


Le misure urgenti: disaccoppiare gas ed elettricità

Per contenere l’impatto della crisi energetica, gli esperti indicano alcune azioni immediate.

La prima riguarda il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia elettrica nel mercato europeo. Oggi, infatti, il costo dell’elettricità è spesso determinato dall’ultima fonte energetica utilizzata per la produzione, che in molti casi è proprio il gas.

Un intervento europeo in questa direzione potrebbe contribuire a ridurre la volatilità dei prezzi dell’elettricità.

Parallelamente, il Governo italiano potrebbe introdurre misure temporanee di sostegno, come già avvenuto durante la crisi del 2022:

  • bonus sociali

  • riduzione dell’IVA sull’energia

  • azzeramento o riduzione degli oneri di sistema.


Le riforme necessarie nel medio periodo

Oltre agli interventi emergenziali, il tema dei costi energetici richiede soluzioni strutturali.

In Italia, infatti, il prezzo finale dell’energia resta mediamente più alto rispetto alla media europea, soprattutto per le piccole imprese.

Tra le possibili soluzioni:

1. Ridurre il peso fiscale della bolletta

Una quota significativa del costo dell’energia è rappresentata da oneri di sistema, accise e IVA. Spostare parte di questi costi sulla fiscalità generale, come avvenuto temporaneamente durante la crisi energetica del 2022-2023, potrebbe alleggerire il peso sulle imprese.

2. Favorire contratti energetici più stabili

Le piccole e medie imprese spesso non dispongono del potere contrattuale necessario per accedere ai mercati all’ingrosso dell’energia. Per questo motivo è importante promuovere:

  • gruppi di acquisto energetico

  • consorzi tra imprese

  • contratti a lungo termine (PPA – Power Purchase Agreement).

Strumenti che consentono di stabilizzare i prezzi e ridurre l’esposizione alle oscillazioni dei mercati.


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Camere penali: “I tribunali non diventino luoghi di propaganda referendaria”

I luoghi in cui si amministra la giustizia non possono trasformarsi in spazi di propaganda politica. È questa la posizione espressa dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, che in una nota ha criticato il ricorso ai Palazzi di Giustizia per iniziative legate alla campagna referendaria sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente.

Secondo l’organismo rappresentativo degli avvocati penalisti, negli ultimi tempi esponenti dell’Associazione Nazionale Magistrati avrebbero promosso incontri, affissioni e iniziative all’interno degli uffici giudiziari con l’obiettivo di sostenere posizioni contrarie alla riforma. Una scelta che, secondo l’UCPI, rischierebbe di compromettere la neutralità di luoghi che appartengono all’intera collettività e che sono destinati esclusivamente all’esercizio della giurisdizione.

La Giunta sottolinea come i Palazzi di Giustizia rappresentino uno spazio istituzionale affidato alla magistratura per amministrare la giustizia “in nome del popolo italiano” e non per ospitare attività di carattere politico o referendario. L’utilizzo di questi ambienti per iniziative di parte, sostengono i penalisti, determinerebbe una confusione tra funzione istituzionale e attività associativa.

Nel documento si ricorda anche che non è la prima volta che l’Unione Camere Penali interviene su questo tema. In passato, l’associazione aveva già criticato alcune iniziative della magistratura associata ritenute indicative di una visione “proprietaria” dei luoghi della giustizia, considerati dai penalisti patrimonio dell’intera comunità e non di una singola categoria professionale.

L’UCPI precisa comunque di non mettere in discussione il diritto dei magistrati a partecipare al dibattito pubblico e ad esprimere le proprie opinioni sulla riforma. Tuttavia, tale partecipazione – si legge nella nota – dovrebbe avvenire in contesti appropriati, come sedi associative, incontri pubblici o strumenti di comunicazione, evitando di coinvolgere direttamente le strutture giudiziarie.

Per questo motivo l’Unione Camere Penali ha rivolto un appello alle istituzioni, in particolare alle Presidenze delle Corti e al Ministero della Giustizia, affinché vengano rimossi eventuali materiali di propaganda presenti negli uffici giudiziari e venga assicurato il rispetto della neutralità dei luoghi in cui si svolge l’attività giurisdizionale.

Secondo i penalisti, garantire la separazione tra dibattito politico e spazi della giustizia rappresenta una condizione essenziale per tutelare la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.


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Phishing e pagamenti digitali: per l’Europa la banca deve rimborsare subito

Nel sistema europeo dei pagamenti digitali la tutela dell’utente viene prima di tutto. In caso di operazioni effettuate tramite phishing o altri raggiri informatici, la banca deve rimborsare immediatamente l’importo sottratto al cliente, salvo che vi siano motivi concreti per sospettare una frode.

È questa, in sintesi, la posizione espressa dall’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle conclusioni presentate nella causa C-70/25, che riguarda una controversia nata in Polonia dopo una truffa online ai danni di una correntista.

Secondo l’interpretazione del diritto europeo, le norme sui servizi di pagamento impongono agli istituti di credito un obbligo molto chiaro: quando un’operazione non è stata autorizzata dal cliente, l’importo deve essere riaccreditato senza ritardi. L’unica eccezione possibile riguarda i casi in cui la banca abbia elementi seri per ritenere che il cliente stesso stia tentando una frode. In questa eventualità l’istituto deve comunque informare per iscritto l’autorità nazionale competente.

Il rimborso, tuttavia, non chiude definitivamente la vicenda. Se in una fase successiva la banca dimostra che il cliente ha violato i propri obblighi di sicurezza — ad esempio comunicando credenziali personali o utilizzando in modo negligente gli strumenti di autenticazione — può chiedere di recuperare le somme restituite.

In caso di contestazione, spetta all’istituto di credito avviare un’azione legale per ottenere il rimborso delle perdite subite.

Il caso esaminato dalla Corte nasce da una tipica truffa di phishing: una cliente, mentre vendeva un oggetto su una piattaforma online, ha ricevuto da un presunto acquirente un link che riproduceva la pagina della sua banca. Inserendo i dati richiesti, ha inconsapevolmente consentito ai truffatori di accedere al conto.

Le conclusioni dell’Avvocato generale ribadiscono quindi un principio centrale della normativa europea sui pagamenti: garantire un livello elevato di protezione per i consumatori che utilizzano servizi finanziari digitali, anche di fronte all’aumento delle frodi online.

La decisione definitiva della Corte di giustizia è attesa nei prossimi mesi e potrebbe consolidare ulteriormente l’orientamento europeo sulla responsabilità delle banche nella gestione delle operazioni fraudolente.


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L’Europa studia le regole per l’AI: ChatGPT verso il Digital Services Act

L’Unione europea si prepara ad affrontare uno dei passaggi più delicati della regolazione digitale: capire come applicare le norme pensate per le piattaforme online ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. Al centro della discussione c’è ChatGPT, il servizio sviluppato da OpenAI, che potrebbe presto rientrare nel perimetro del Digital Services Act (DSA).

La Commissione europea ha confermato al Parlamento europeo che è in corso la procedura per valutare la possibile designazione del servizio come piattaforma digitale di dimensioni molto grandi. Il motivo è legato alla diffusione del sistema: la funzione di ricerca integrata in ChatGPT avrebbe superato i 120 milioni di utenti mensili nell’Unione europea, una soglia che supera ampiamente i 45 milioni previsti dal DSA per l’applicazione degli obblighi più stringenti.

Se questa classificazione venisse confermata, OpenAI dovrebbe rispettare una serie di requisiti rafforzati. Tra questi figurano l’analisi dei rischi sistemici legati alla diffusione di contenuti illegali o potenzialmente dannosi, l’adozione di misure per limitarne l’impatto e maggiori obblighi di trasparenza sulle modalità di funzionamento del servizio.

La questione, tuttavia, è tutt’altro che semplice dal punto di vista giuridico. Il Digital Services Act è stato concepito per regolare servizi che agiscono come intermediari nella diffusione dei contenuti online, come social network o piattaforme di condivisione. I sistemi di AI generativa, invece, non si limitano a ospitare contenuti creati dagli utenti: producono direttamente testi, immagini e informazioni sulla base delle richieste formulate attraverso i prompt.

Questa caratteristica mette in discussione alcune categorie tradizionali della regolazione digitale europea, fondate sulla distinzione tra chi crea i contenuti e chi si limita a renderli disponibili al pubblico.

Il quadro normativo europeo è inoltre diventato più complesso dopo l’approvazione dell’AI Act, che introduce obblighi specifici per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale, soprattutto in presenza di rischi sistemici o di elevate capacità computazionali. I criteri utilizzati dai due regolamenti non coincidono perfettamente, rendendo necessario un lavoro di coordinamento tra le diverse normative.

Per questo motivo la possibile applicazione del DSA ai sistemi di intelligenza artificiale generativa rappresenta un vero banco di prova per la strategia digitale europea. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela degli utenti e responsabilità dei grandi attori digitali.

La decisione della Commissione europea, attesa nei prossimi mesi, potrebbe segnare uno dei primi tentativi concreti di adattare le regole delle piattaforme online all’era dell’intelligenza artificiale.


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Avvocato non responsabile se riporta in giudizio fatti riferiti dal cliente ritenuti plausibili

L’avvocato non può essere chiamato a rispondere disciplinarmente se, nell’esercizio della difesa, riporta in giudizio fatti e circostanze apprese dal proprio assistito e ritenute plausibili al momento della loro esposizione, anche qualora tali fatti si rivelino successivamente non veritieri.

È il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025, che interviene a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 5, del Codice deontologico forense.

Secondo il CNF, l’avvocato non ha una responsabilità automatica rispetto alla veridicità di quanto riferito dal cliente, soprattutto quando non dispone di una conoscenza diretta dei fatti. In questi casi, il difensore può legittimamente riportare in giudizio le circostanze comunicate dall’assistito, purché non emergano elementi tali da far ritenere evidente la loro falsità.

La responsabilità disciplinare può configurarsi soltanto qualora sia dimostrato che il professionista fosse consapevole della non veridicità delle informazioni oppure abbia agito con negligenza, omettendo verifiche che risultavano doverose nel caso concreto.

In assenza di tali elementi, la semplice circostanza che i fatti esposti si rivelino successivamente infondati non è sufficiente a fondare una sanzione disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre ricordato che il procedimento disciplinare è improntato al principio accusatorio. Di conseguenza, spetta all’organo disciplinare – il Consiglio distrettuale di disciplina – dimostrare, anche attraverso presunzioni, la consapevolezza o la colpa del professionista, motivando adeguatamente la decisione.

Nel caso esaminato, non essendo stata provata né la conoscenza della falsità dei fatti né una condotta negligente da parte dell’avvocato, il professionista è stato assolto da ogni addebito disciplinare.


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