Un avvocato va in Cassazione per una “D” maiuscola e perde: la tessera sanitaria non è un documento d’identità

Un legale ha portato fino in Cassazione una controversia nata da un dettaglio grafico: la propria tessera sanitaria, ricevuta nel 2021, riportava il cognome “DE FRANCESCO” con la particella nobiliare in maiuscolo, invece che in minuscolo come risulta all’anagrafe. Convinto che l’errore ledesse il proprio diritto al nome, aveva chiesto un risarcimento del danno.

La Prima sezione civile della Corte, con l’ordinanza n. 25434/2026, ha respinto integralmente il ricorso. Per i giudici la tessera sanitaria “non costituisce un documento identificativo”, ma è uno strumento tecnico per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La differenza tra maiuscolo e minuscolo, spiega la Corte, è un fatto “meramente ortografico” che non intacca in alcun modo l’identità della persona.

La sentenza richiama inoltre la normativa europea sulla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che impone lo standard tutto maiuscolo per garantire uniformità e leggibilità del documento in tutti gli Stati membri. Consentire eccezioni personalizzate, avvertono i giudici, comprometterebbe la funzionalità del sistema e l’accesso ai servizi sanitari per l’intera collettività.

La Corte non nega la rilevanza costituzionale del diritto al nome, ma ne circoscrive la tutela: le variazioni puramente grafiche su documenti privi di valenza identificativa non rientrano nel perimetro della protezione risarcitoria.

Per gli avvocati la pronuncia offre un criterio applicativo utile in materia di responsabilità civile da lesione dei diritti della personalità: non ogni discrepanza grafica tra atti e anagrafe integra un danno risarcibile, ed è necessario distinguere tra documenti identificativi in senso proprio e strumenti meramente funzionali. Un principio invocabile per contenere contenziosi analoghi legati a refertazioni anagrafiche, tessere e certificazioni della pubblica amministrazione.

Test psicoattitudinali per i futuri magistrati: il Csm approva la delibera, si parte dal prossimo concorso

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato il 16 settembre 2026 la delibera che introduce il colloquio psicoattitudinale per i candidati al concorso in magistratura ordinaria ammessi alla prova orale. Il provvedimento è passato con sei astensioni.

La base normativa risale al decreto legislativo n. 44 del 2024, che ha modificato il decreto legislativo n. 160 del 2006 sull’accesso in magistratura, introducendo l’obbligo di un colloquio psicoattitudinale accanto alle tradizionali prove di diritto. La delibera del Csm ne definisce ora in concreto i criteri applicativi.

Cinque le aree di valutazione individuate: quella cognitiva (ragionamento analitico, pensiero critico, capacità decisionale e di problem solving), quella emotiva (equilibrio, gestione dello stress, autocontrollo), quella relazionale (empatia, ascolto, comunicazione, collaborazione), quella etico-valoriale (equità e autonomia di giudizio, libertà da stereotipi) e quella organizzativa (pianificazione, definizione delle priorità, gestione multitasking). Farà scattare una segnalazione solo la “completa assenza o grave carenza” delle caratteristiche richieste in una di queste aree, non una singola imperfezione.

Nella pratica, il percorso prevede la somministrazione di test psicometrici standardizzati — anche sotto forma di domande situazionali del tipo “cosa faresti se…” — seguiti da un colloquio diretto con il presidente della commissione d’esame e uno psicologo. L’esito confluisce nella valutazione complessiva della commissione, senza determinare un’esclusione automatica legata al solo risultato del test.

L’elaborazione delle effettive “batterie” di test è affidata alla Sesta Commissione di Palazzo Bachelet, presieduta da Antonello Cosentino, con la collaborazione di quattro psicologi accademici: l’obiettivo dichiarato è approvarle entro la fine del 2027, in tempo per essere operative alla correzione delle prove scritte del prossimo concorso, previsto in primavera.

Il provvedimento non è passato senza polemiche: consiglieri di area progressista hanno criticato il metodo richiamando precedenti storici controversi sulla selezione psicologica dei magistrati, mentre consiglieri di centrodestra lo hanno bollato come un annacquamento della riforma voluta dal governo. Per gli aspiranti magistrati e per gli avvocati che li preparano ai concorsi, la novità impone da subito di includere nella preparazione anche una componente di consapevolezza comportamentale e gestione dello stress, accanto allo studio delle materie giuridiche.

EU Kids Act: niente social prima dei 13 anni, account limitati fino ai 15

La Commissione europea ha proposto l’EU Kids Act, il nuovo pacchetto di norme pensato per rafforzare la sicurezza dei minori online. L’annuncio era stato anticipato dalla presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo, e punta a fissare regole più rigide per l’accesso dei più giovani a social network, videogiochi e chatbot di intelligenza artificiale, insieme a obblighi più stringenti per le piattaforme digitali.

Nel suo intervento, von der Leyen ha scandito i punti chiave del nuovo impianto: divieto totale di accesso ai social per i minori di 13 anni, e nessun account personale autonomo prima dei 15. Nella fascia intermedia, tra i 13 e i 15 anni, sarà possibile aprire soltanto “mini account”: strumenti con funzionalità ridotte, tempi di utilizzo limitati e un controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi i ragazzi potranno avere un profilo personale a tutti gli effetti, ma le piattaforme saranno comunque tenute a garantire standard di sicurezza più elevati nella progettazione dei servizi.

Il testo introduce inoltre un principio di rilievo sul piano giuridico: l’inversione dell’onere della prova. Non saranno più gli utenti, o le autorità, a dover dimostrare che una piattaforma è inadeguata o insicura per i minori: saranno i fornitori dei servizi digitali a dover dimostrare, essi stessi, che i propri servizi sono adeguati all’età degli utenti e sicuri per impostazione predefinita.

La proposta segna un passaggio politico rilevante nella strategia europea di tutela dei minori online, e si inserisce in un dibattito più ampio – già affrontato da alcuni Stati membri con normative nazionali autonome – sull’equilibrio tra libertà di accesso alla rete e protezione delle fasce più giovani della popolazione.

Caccia italiani in volo nella notte: così è stato abbattuto il drone Shahed nei cieli della Lituania

Un drone Shahed è entrato nello spazio aereo della Lituania nel cuore della notte tra il 14 e 15 settembre, senza alcuna autorizzazione e con una traiettoria diretta verso ovest. A bordo, secondo le informazioni disponibili, era presente un ordigno esplosivo. Ancora da chiarire, invece, l’esatta provenienza del velivolo: l’ipotesi è che possa trattarsi di un drone russo oppure bielorusso.

L’allarme è scattato quando i sistemi di sorveglianza della NATO hanno rilevato la presenza del velivolo non identificato. La segnalazione è stata gestita dal Combined Air Operations Centre (CAOC) di Uedem, in Germania, il centro responsabile del comando e controllo delle operazioni aeree alleate nell’area settentrionale del dispositivo NATO.

La catena di comando ha attivato immediatamente gli assetti disponibili. Dalla Baltic Task Force della NATO, impegnata nella missione di Air Policing nei Paesi baltici, sono decollati due Eurofighter italiani. I caccia hanno ricevuto l’ordine di intercettare il drone e hanno seguito le coordinate trasmesse dal sistema di sorveglianza e controllo.

Dall’allarme alla neutralizzazione sono trascorsi circa venti minuti. I due Eurofighter hanno raggiunto il velivolo, ne hanno verificato la natura e hanno proceduto all’abbattimento. L’operazione si è conclusa prima che il drone potesse proseguire ulteriormente la propria rotta verso ovest.

La presenza di un ordigno esplosivo rende l’episodio particolarmente delicato. Non si è trattato soltanto di un oggetto volante entrato senza autorizzazione nello spazio aereo di un Paese NATO, ma di un velivolo potenzialmente armato. Saranno quindi fondamentali l’analisi dei resti e la ricostruzione della traiettoria per stabilire origine, modalità di ingresso e obiettivo del drone.

L’incidente conferma inoltre il livello di attenzione mantenuto dalla NATO sul fianco orientale dell’Alleanza. La presenza permanente di sistemi radar, centri di comando e caccia pronti al decollo permette di trasformare rapidamente un rilevamento radar in un’operazione di intercettazione.

Per l’Italia, l’episodio mette in evidenza il ruolo operativo degli Eurofighter impegnati nella Baltic Air Policing. Un’allerta proveniente dal sistema di sorveglianza NATO ha portato, nel giro di pochi minuti, al decollo di due caccia italiani e alla neutralizzazione di una minaccia potenzialmente esplosiva nei cieli di un Paese alleato.

Ricusazione, il CNF stringe le regole: sette giorni per contestare il giudice disciplinare

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il 16 settembre una serie di massime relative alla sentenza n. 285 del 2 luglio 2026, fissando indicazioni operative importanti per i procedimenti disciplinari degli avvocati. Il provvedimento affronta diversi profili della ricusazione nel sistema disciplinare forense.

Il primo punto riguarda il termine per proporre la ricusazione. L’istanza deve essere presentata prima della decisione o, al più tardi, prima dell’inizio della trattazione o discussione. Il riferimento normativo è l’art. 52, comma 2, c.p.c., mentre l’art. 7 del Regolamento CNF n. 2/2014 stabilisce inoltre il termine di sette giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione. Il CNF precisa anche che la ricusazione non può essere indirizzata genericamente contro l’intero collegio. L’istituto riguarda il singolo giudice-persona fisica. Se vengono contestate le condizioni di imparzialità di più componenti, le cause devono essere indicate separatamente per ciascuno di essi.

Un altro passaggio riguarda il consigliere istruttore. L’art. 6 del Regolamento CNF n. 2/2014 consente la ricusazione dei componenti delle sezioni giudicanti, ma non estende automaticamente tale disciplina al consigliere istruttore, che partecipa alla fase istruttoria senza essere chiamato a decidere il giudizio.

La sentenza chiarisce inoltre che gli stessi componenti possono avere deciso una sospensione cautelare e successivamente partecipare alla decisione di merito. Secondo il CNF, la fase cautelare costituisce una serie processuale autonoma e non equivale a un precedente grado dello stesso processo ai fini degli artt. 51 e 52 c.p.c.

Per gli avvocati coinvolti in procedimenti disciplinari, la conseguenza pratica è rilevante: la strategia sulla ricusazione deve essere tempestiva, individualizzata e documentata. La pubblicazione rende inoltre immediatamente utilizzabili i principi della sentenza n. 285/2026 come riferimento per valutare future eccezioni di incompatibilità.

Eserciti di agenti IA violano 395 aziende in 48 Paesi: bastano 26 secondi per entrare

Una ricerca della società di threat intelligence GreyNoise ha portato alla luce quella che viene descritta come una delle prime campagne di cyberattacco pienamente industrializzate attraverso agenti di intelligenza artificiale, capace di colpire centinaia di organizzazioni nel giro di poche ore.

Gli attaccanti hanno sfruttato due vulnerabilità del software di gestione stampa PaperCut NG e MF, catalogate come CVE-2026-81578 e CVE-2026-82078. A orchestrare l’attacco sono stati centinaia di agenti IA basati sui modelli OpenAI Codex e DeepSeek, affiancati da strumenti offensivi pubblicamente disponibili, che hanno automatizzato l’intero ciclo dell’intrusione, dalla scansione delle vulnerabilità fino all’escalation dei privilegi.

I numeri diffusi da GreyNoise fotografano la portata dell’operazione: almeno 440 istanze del software compromesse, 395 organizzazioni colpite in 48 Paesi diversi. In undici casi la violazione si è completata in appena 26 secondi; un istituto scolastico statunitense è stato compromesso in 7 minuti, e in alcuni casi l’escalation ai privilegi di amministratore di dominio ha richiesto un minimo di 5 minuti.

La campagna, attribuita con cautela dai ricercatori a un operatore verosimilmente russofono, ha registrato il picco di sfruttamento attivo il 31 agosto 2026; secondo GreyNoise sono bastate quattro ore dalla configurazione iniziale alla prima esecuzione di codice da remoto andata a segno. In almeno un caso il web application firewall di Cloudflare ha bloccato l’attacco nonostante la vulnerabilità fosse stata individuata dagli agenti.

Il caso descritto sopra riguarda un difetto di un software di stampa di rete — non un sistema esotico, ma una categoria di strumenti presente in moltissimi studi legali, spesso configurata anni fa e mai più aggiornata. È proprio questo il punto: gli agenti IA usati dagli attaccanti non cercano bersagli “importanti”, cercano superfici esposte e non aggiornate, e le trovano in pochi secondi. Per uno studio legale, un data breach su questi sistemi comporta obblighi di notifica al Garante entro 72 ore e, per i soggetti rientranti nel perimetro NIS2, entro 24 ore al CSIRT — con responsabilità professionali dirette in caso di ritardo. Servicematica segue il monitoraggio della sicurezza informatica per studi legali: chi ha dubbi sull’esposizione dei propri sistemi può richiedere una verifica.

Deontologia forense, il CNF: sanzionabili anche le condotte non espressamente tipizzate

La responsabilità disciplinare dell’avvocato può derivare anche da comportamenti che non trovano una puntuale e specifica descrizione nelle norme deontologiche. A rilevare è infatti il contrasto della condotta con i principi fondamentali che devono guidare l’esercizio della professione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 152 del 16 aprile 2026 del Consiglio Nazionale Forense, intervenuta sulla questione della tipicità degli illeciti disciplinari.

Il procedimento riguardava un avvocato al quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano aveva applicato la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni in seguito a una condanna penale.

Il professionista contestava la decisione sostenendo, tra l’altro, che i fatti posti alla base della sanzione non potessero assumere rilevanza disciplinare in mancanza di una disposizione che individuasse espressamente quella specifica condotta come illecito deontologico.

Deontologia e diritto penale: regole diverse

Il CNF affronta così un tema centrale del sistema disciplinare forense: fino a che punto deve essere specificamente prevista una condotta perché possa essere sanzionata?

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, la risposta non può essere ricercata applicando automaticamente alla materia disciplinare i criteri propri del diritto penale.

Pur considerando la natura afflittiva delle sanzioni disciplinari, infatti, la disciplina della professione forense non impone un sistema nel quale possano essere sanzionati esclusivamente i comportamenti descritti in maniera analitica e tassativa dalle singole disposizioni.

La valutazione deontologica ha un perimetro più ampio.

Contano anche i principi generali della professione

Una condotta può dunque assumere rilevanza disciplinare quando risulti incompatibile con i doveri e i principi sui quali si fonda l’esercizio della professione forense, anche qualora manchi una disposizione dedicata esattamente a quel comportamento.

Entrano così in gioco i canoni generali di probità, correttezza e buona fede, che non rappresentano semplici dichiarazioni di principio, ma costituiscono parametri attraverso i quali valutare concretamente il comportamento dell’avvocato.

La conseguenza è significativa: l’assenza di una norma che descriva puntualmente un determinato fatto non è, da sola, sufficiente a escluderne la rilevanza sul piano disciplinare.

Intelligenza artificiale in Cassazione, parte la sperimentazione sui ricorsi

L’intelligenza artificiale entra nell’organizzazione del lavoro della Corte di Cassazione. La prima sperimentazione riguarda la sezione tributaria, dove un sistema basato sull’IA viene utilizzato come supporto nella fase preliminare di esame dei ricorsi.

Non si tratta di affidare alla tecnologia la soluzione delle controversie. Il terreno sul quale si sta misurando l’utilità dell’intelligenza artificiale è quello delle attività preparatorie: analizzare la documentazione, organizzare le informazioni contenute negli atti e agevolare la predisposizione del materiale destinato al successivo esame umano.

Il progetto consente così di verificare sul campo se l’IA generativa possa ridurre il peso delle attività documentali più ripetitive e rendere più uniforme l’organizzazione delle informazioni processuali.

La decisione resta al magistrato

Il limite all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è fissato dalla stessa normativa italiana.

L’articolo 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, riserva infatti al magistrato ogni decisione relativa all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti.

La norma attribuisce invece al Ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dell’IA destinati all’organizzazione dei servizi, alla semplificazione del lavoro giudiziario e alle attività amministrative accessorie.

La distinzione è quindi netta: l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento di supporto al lavoro giudiziario, ma non può sostituire il giudice nell’esercizio della funzione decisionale.

Un test destinato a fare scuola

La sperimentazione nella sezione tributaria assume particolare interesse proprio perché porta l’intelligenza artificiale fuori dal terreno teorico e la mette alla prova nell’attività quotidiana di un ufficio giudiziario.

Il punto non è soltanto verificare quanto tempo possa essere risparmiato attraverso l’automazione di alcune operazioni. Il test servirà anche a comprendere quali controlli, procedure e forme di supervisione siano necessari quando strumenti di IA vengono utilizzati su atti processuali.

È su questo equilibrio che si gioca una parte importante della trasformazione digitale della giustizia: utilizzare l’IA per alleggerire e organizzare il lavoro senza trasferirle la funzione di giudicare.

Bolzano, il tribunale crollato riparte per legge: udienze rinviate, termini sospesi

Il Senato ha approvato in via definitiva e all’unanimità la conversione in legge del decreto sulle conseguenze del crollo del Palazzo di Giustizia di Bolzano, chiudendo un percorso parlamentare avviato subito dopo l’incidente del 16 luglio scorso. Il provvedimento incide direttamente sull’attività giudiziaria della sede altoatesina e sui fascicoli di tutti i legali che vi hanno procedimenti pendenti.

L’iter era partito il 23 luglio, quando il Consiglio dei ministri aveva approvato il decreto-legge su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo era stato approvato dalla Camera il 9 settembre e ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato il 15 settembre.

Sul piano economico il decreto stanzia un milione di euro per il 2026, destinati a ripristinare le infrastrutture di rete e di sicurezza informatica del tribunale e a finanziare l’acquisto di nuove postazioni di lavoro, sia fisiche sia virtuali.

Le misure processuali sono le più rilevanti per la pratica forense: è disposto il rinvio d’ufficio, a data successiva al 30 settembre, di tutte le udienze civili e penali fissate a partire dal 16 luglio presso il Tribunale di Bolzano; è inoltre sospeso il decorso dei termini per gli atti dei procedimenti pendenti presso tribunale e procura, con la sola eccezione dei procedimenti a carattere d’urgenza, come quelli di diritto di famiglia, minorile e le misure cautelari.

Gli avvocati con fascicoli aperti a Bolzano dovranno verificare la nuova calendarizzazione delle udienze e prestare attenzione alla distinzione tra procedimenti sospesi e procedimenti urgenti, che restano invece soggetti ai termini ordinari.

Revolut vittima di una truffa durata 5 mesi: usata anche una PEC italiana

È uno dei casi di data breach più interessanti delle ultime ore per chi si occupa di privacy e cybersecurity. Revolut ha confermato di essere stata vittima di una sofisticata campagna di scam nella quale una falsa richiesta governativa è stata ritenuta autentica. Il messaggio proveniva da un account non autorizzato, ma utilizzava un dominio email reale di un’agenzia governativa – elemento che avrebbe contribuito a convincere la società della legittimità della richiesta.

Il risultato è particolarmente grave: secondo la ricostruzione pubblicata da Federprivacy sulla base delle informazioni diffuse dalla società e da Reuters, sarebbero stati trasmessi dati personali e finanziari di un numero limitato di clienti. Tra le informazioni esposte figurano nome, cognome, data di nascita, occupazione, indirizzo, email, numero di telefono, documenti d’identità, selfie utilizzati per la verifica dell’identità, IBAN, estratti conto e cronologia delle transazioni, comprese quelle in Bitcoin.

La parte più sorprendente è la durata dell’operazione: secondo la ricostruzione, la truffa sarebbe proseguita per circa cinque mesi, attraverso richieste distribuite nel tempo, prima di essere scoperta.

La vicenda interessa direttamente anche gli studi legali. Non basta infatti che un messaggio arrivi da un dominio apparentemente autentico per poterlo considerare affidabile: il caso mostra quanto sia diventata delicata la verifica dell’identità digitale del mittente, soprattutto quando la richiesta riguarda documenti, dati bancari o informazioni personali. C’è un dettaglio particolarmente rilevante per il mondo forense: secondo la ricostruzione, in almeno uno degli episodi sarebbe stata utilizzata anche una PEC italiana, elemento che avrebbe contribuito a rendere credibile la comunicazione.

Per avvocati, DPO e responsabili IT la lezione è concreta: autenticità del dominio e autenticità del mittente non sono necessariamente la stessa cosa. In un’epoca nella quale phishing e social engineering sfruttano sempre più elementi reali per costruire richieste false, la procedura di verifica diventa parte integrante della sicurezza dei dati.

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