SPID, maxi-falla in Lepida: documenti di 1,5 milioni di cittadini a portata di clic. Multa del Garante

Un nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riaccende i riflettori sulla sicurezza dell’identità digitale. L’Autorità ha sanzionato Lepida S.c.p.a., la società in-house della Regione Emilia-Romagna che gestisce anche servizi di identity provider per SPID, per una serie di violazioni del GDPR relative al sistema di accreditamento degli operatori abilitati all’identificazione dei cittadini.

Secondo la ricostruzione dell’Autorità, oltre 7.000 operatori degli sportelli di identificazione potevano consultare e scaricare, senza reali limitazioni, dati personali e copie di documenti d’identità riferiti a oltre 1,5 milioni di cittadini, in gran parte residenti in Emilia-Romagna. L’accesso risultava configurato in modo sostanzialmente indiscriminato, anche in assenza di una necessità operativa concreta legata alla singola pratica.

Le verifiche del Garante hanno fatto emergere consultazioni non riconducibili ad alcuna attività di identificazione o assistenza, effettuate — si legge nel provvedimento — anche per “mera curiosità”, oltre a download di documenti estranei alle esigenze di servizio. Per l’Autorità si tratta di violazioni dei principi cardine del regolamento europeo: privacy by design e by default, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e sicurezza del trattamento.

La sanzione, pari a 100mila euro, è stata determinata tenendo conto di alcuni fattori attenuanti: la piena collaborazione di Lepida durante l’istruttoria, l’adozione immediata di misure correttive, l’assenza di precedenti violazioni e il ruolo della società nella promozione della cultura della protezione dei dati sul territorio.

Il caso arriva a pochi giorni dalla presentazione, il 2 luglio, della Relazione annuale del Garante alla Camera dei Deputati, che ha certificato per il 2025 un aumento del 10% dei data breach notificati — 2.415 in totale — e oltre 37 milioni di euro di sanzioni comminate nel corso dell’anno.

Cosa insegna il caso Lepida

Per gli studi legali il provvedimento non è una notizia di colore: SPID è ormai la chiave con cui avvocati e cittadini entrano ogni giorno nel cassetto fiscale, nell’INAD, nel processo telematico e in tutti i servizi della PA digitale. Dietro quella chiave ci sono un documento d’identità, un codice fiscale, un volto: se chi li custodisce non limita rigorosamente chi può vederli, quando e perché, la vulnerabilità si trasferisce a cascata su ogni titolare dell’identità.

Il caso indica con precisione dove si gioca la partita: profilazione degli operatori per ruolo, accessi consentiti solo in presenza di una pratica concreta, tracciamento dei log e verifiche periodiche sugli accessi anomali, cancellazione dei documenti quando la finalità è esaurita. Sono esattamente i presidi che il GDPR riassume nei principi di privacy by design, minimizzazione e limitazione della conservazione — e che distinguono un identity provider affidabile da uno esposto.

Per il professionista, due mosse pratiche: scegliere il proprio gestore SPID anche in base alla serietà delle sue misure di sicurezza, non solo alla comodità di attivazione; e attivare le notifiche di accesso e autenticazione, per accorgersi subito di utilizzi anomali della propria identità. Perché l’identità digitale vale quanto la cura di chi la gestisce: è lì, prima che nelle sanzioni, che si misura la differenza.


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L’affitto dello studio non si paga? L’avvocato finisce sospeso

C’è chi pensa che la deontologia forense si fermi sulla soglia dell’aula di udienza o, al massimo, alla porta dello studio. Errore. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 62 depositata il 25 febbraio 2026, ricorda che la toga “non si toglie mai”: anche il mancato pagamento dell’affitto dei locali dove si esercita la professione costituisce illecito disciplinare, con conseguenze tutt’altro che simboliche.

Il caso: morosità e tre mesi di sospensione

La vicenda arriva dalla Calabria. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva inflitto a un avvocato la sospensione dall’esercizio professionale per tre mesi, a causa del persistente inadempimento nel versare i canoni di locazione dell’immobile adibito a studio legale.

Il professionista non ci è stato e ha impugnato la sanzione davanti al CNF, giocando una carta apparentemente logica: la morosità verso il proprio locatore — sosteneva — è una vicenda privata, un inadempimento civilistico come tanti, del tutto estraneo all’esercizio dell’attività professionale. Come tale, non potrebbe fondare alcuna contestazione disciplinare.

La risposta del CNF: la correttezza è un abito, non una divisa

L’organo di vertice dell’avvocatura ha respinto la tesi difensiva, cogliendo l’occasione per fare il punto su una questione delicata: quando i fatti della vita privata del professionista possono varcare il confine e assumere rilievo deontologico?

La risposta dei giudici disciplinari è netta e poggia sulle norme che regolano la professione forense. Tra gli obblighi che gravano sull’avvocato spicca quello, generale, di correttezza: un dovere dalla portata volutamente ampia, che non si esaurisce nei rapporti con clienti, colleghi e magistrati, ma si estende alla sfera privata del professionista. L’avvocato, in altre parole, è tenuto a comportarsi correttamente sempre e in ogni relazione, perché dalla sua condotta complessiva dipendono il decoro e l’affidabilità dell’intera categoria.

Ne discende che anche un inadempimento “domestico” come il mancato pagamento della pigione dello studio — pur non toccando direttamente l’attività difensiva — integra una violazione disciplinarmente rilevante, idonea a giustificare l’applicazione di sanzioni. Nel caso di specie, appunto, tre mesi di sospensione.

La lezione (scomoda) per la categoria

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato ma che vale la pena rimarcare, perché tocca un nervo scoperto: il perimetro della responsabilità disciplinare non coincide con quello del mandato professionale. Debiti non onorati, condotte scorrette nei rapporti economici personali, comportamenti che gettano ombre sulla reputazione del singolo finiscono per riflettersi sull’immagine dell’avvocatura tutta — ed è proprio questo il bene che il sistema disciplinare intende proteggere.


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IMU prima casa, addio al “vincolo di famiglia”: l’esenzione spetta anche se il coniuge vive altrove

Marito residente in un appartamento, moglie in un altro? Per il Fisco locale, fino a qualche anno fa, era quasi una confessione: niente esenzione IMU sulla prima casa. Oggi quella stagione può dirsi definitivamente archiviata. Lo conferma la sezione decima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, con la sentenza n. 3482/2026 depositata il 1° giugno, ha dato torto a Roma Capitale in una vicenda che si trascinava dall’ormai lontano 2012.

Un accertamento e quattro gradi di giudizio

La storia è quella, tutt’altro che rara, di un contribuente romano raggiunto da un avviso di accertamento IMU: secondo il Comune, l’esenzione per l’abitazione principale non gli spettava perché nell’immobile risultava anagraficamente residente solo lui, mentre la moglie aveva fissato la residenza altrove.

Ne è nato un lungo braccio di ferro giudiziario. In primo grado, i giudici capitolini avevano dato ragione al contribuente: per la disciplina applicabile nel 2012, la residenza del solo possessore bastava. In appello, ribaltone: l’esenzione — secondo la Corte laziale di allora — presupponeva che l’intero nucleo familiare abitasse nell’immobile. La partita si è così spostata in Cassazione, dove il contribuente ha calato l’asso: la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha demolito proprio la norma nella parte in cui pretendeva la residenza di tutta la famiglia per riconoscere il beneficio.

Il principio: conta chi possiede, non dove sta il coniuge

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10973/2025, ha accolto il ricorso enunciando un principio ormai consolidato: caduta la previsione dichiarata incostituzionale, la nozione di abitazione principale non richiede più che vi dimorino e vi risiedano tutti i componenti del nucleo familiare. Il beneficio spetta al possessore che nell’immobile abita stabilmente ed è iscritto all’anagrafe, quand’anche il coniuge risieda in un altro Comune.

Il passaggio più interessante, però, è quello culturale: vivere in case diverse — hanno osservato i giudici di legittimità — non trasforma automaticamente l’immobile in una “seconda casa” priva di agevolazione. Si tratta semplicemente di residenze distinte, espressione di un diritto che i coniugi esercitano nell’ambito degli accordi sull’indirizzo della vita familiare, quelli previsti dall’articolo 144 del codice civile. Insomma: la geografia della coppia la decidono i coniugi, non l’ufficio tributi.

Il rinvio chiude il cerchio

Chiamata a riesaminare il caso alla luce del principio dettato dalla Cassazione, la Corte di secondo grado del Lazio non ha potuto che adeguarsi: appello di Roma Capitale respinto, sentenza di primo grado confermata, avviso di accertamento dichiarato illegittimo. Nel caso concreto, peraltro, il quadro era persino più favorevole al contribuente: unico proprietario dell’immobile, senza altre case, vi risiedeva stabilmente addirittura dal 1994, e nel corso del giudizio era emerso che l’intera famiglia vi dimorava abitualmente.

Perché la pronuncia interessa (quasi) tutti

La decisione consolida un orientamento prezioso per migliaia di famiglie “a doppia residenza”: coppie con esigenze lavorative in città diverse, coniugi che assistono genitori anziani altrove, situazioni patrimoniali articolate. Per i difensori, il messaggio operativo è chiaro: gli accertamenti IMU fondati sulla mancata coabitazione del nucleo familiare, per le annualità ante e post riforma, sono oggi terreno fertile per l’impugnazione. Attenzione però a non fraintendere: l’esenzione resta ancorata alla dimora abituale effettiva del possessore. La residenza di comodo, quella sì, resta fuori dal perimetro del beneficio.


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Notifiche fiscali via PEC: niente file “.eml”? Nessun problema. Al Fisco bastano le ricevute (anche in PDF)

È uno dei “colpi di scena” più tentati nelle aule tributarie: contestare la notifica via PEC dell’atto presupposto sostenendo che, senza il file originale in formato “.eml” o “.msg”, l’Amministrazione non possa dimostrare nulla. Una strategia che, però, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina si è rivelata un boomerang. Con la sentenza n. 9030/2026, depositata il 10 giugno, la Corte ha respinto in blocco questa impostazione, fissando un principio destinato a pesare in molti contenziosi: per gli atti tributari bastano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della posta certificata, anche come semplici copie informatiche in PDF, purché consentano di verificare che la notifica si è perfezionata correttamente.

La vicenda: una cartella “orfana” di notifica?

Tutto nasce dal ricorso di una contribuente contro una cartella di pagamento, ritenuta illegittima perché — questa la tesi — l’avviso di liquidazione a monte non le sarebbe mai stato recapitato. Al motivo principale si affiancavano doglianze sul merito della pretesa, sul calcolo di imposta e interessi e sulla mancata escussione preventiva del debitore principale.

L’Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha esibito le ricevute PEC della notifica dell’avviso. E qui la difesa ha giocato la carta del formato: senza i file “.eml” o “.msg” — sosteneva la ricorrente — non c’è modo di sapere con certezza cosa contenesse davvero quel messaggio certificato.

Due mondi da non confondere

Il giudice pontino ha ritenuto la tesi frutto di un equivoco di fondo: mescolare due piani normativi che viaggiano su binari separati. Il rigore probatorio del file originale è stato infatti elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle notificazioni degli atti giudiziari, quelle disciplinate dalla legge n. 53/1994, che riguarda le comunicazioni di cancelleria e le notifiche eseguite dalle parti del processo civile.

Ma cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione vivono altrove: appartengono a una fase ancora stragiudiziale del rapporto tra Fisco e contribuente. E a quella fase le regole processuali non si estendono in automatico. Conclusione: per provare la notifica dell’atto impositivo non serve il messaggio telematico originale; sono sufficienti le ricevute di accettazione e consegna, anche in PDF, se idonee ad attestare il buon esito dell’operazione.

Effetto domino sul ricorso

Accertata la regolare notifica dell’avviso prodromico, per la Corte il resto crolla come un castello di carte: tutte le contestazioni di merito andavano sollevate impugnando quell’atto, nei termini, e non riesumate nella successiva fase di riscossione. L’avviso, ormai definitivo, rende inammissibile ogni doglianza tardiva. Il ricorso viene quindi rigettato per intero, con condanna della contribuente a 1.000 euro di spese.

La lezione per i difensori

Il messaggio pratico è duplice. Per chi assiste i contribuenti: puntare tutto sull’eccezione del formato PEC, quando si discute di atti impositivi o della riscossione, è una scommessa sempre più rischiosa — meglio aggredire l’atto presupposto quando è ancora impugnabile. Per gli uffici: conservare e produrre ricevute leggibili e complete resta comunque essenziale, perché la sufficienza del PDF vale solo se da quei documenti emerge, senza ombre, il perfezionamento della notifica.

Ancora una volta, insomma, nel processo tributario la forma conta. Ma non quella del file.


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Vacanze rovinate? Il giudice può farvele “ripagare”: ecco quando scatta il risarcimento (anche morale)

Il pericolo, oggi, comincia davanti allo schermo, ben prima di fare le valigie. Secondo un’indagine Emg commissionata da Facile.it, nell’ultimo anno oltre 4,3 milioni di italiani sono incappati in una frode – consumata o tentata – legata alle ferie, per un conto complessivo che sfiora i 195 milioni di euro. Il raggiro più gettonato? La struttura ricettiva che semplicemente non esiste, seguita da biglietti aerei, escursioni e noleggi auto fantasma. E i bersagli preferiti, contro ogni stereotipo, sono i giovanissimi: tra i 18 e i 24 anni la percentuale di vittime schizza al 44,6%, contro una media nazionale del 14%.

Le regole d’oro anti-truffa

Per correre ai ripari, Airbnb e Polizia di Stato hanno lanciato nei giorni scorsi una campagna congiunta di sensibilizzazione. I consigli sono semplici ma efficaci: verificare sempre l’indirizzo del sito su cui si naviga, diffidare dei link ricevuti via sms, email o social, guardare con sospetto le offerte irresistibili e i depositi troppo alti, non pagare mai con bonifico diretto e non uscire mai dai canali ufficiali della piattaforma per comunicazioni e pagamenti. Come sintetizza Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale, i segnali della truffa sono quasi sempre gli stessi – prezzo stracciato, host che mette fretta, richiesta di pagamento fuori piattaforma – e davanti a uno di questi campanelli d’allarme la mossa vincente è una sola: fermarsi e prendersi qualche minuto per verificare.

E se la vacanza c’è, ma è un disastro?

Superato lo scoglio della prenotazione, gli imprevisti non finiscono: hotel che non somiglia alle foto, valigia dispersa, volo cancellato, camera diversa da quella pagata. Qui entra in gioco la giurisprudenza, che negli ultimi anni ha compiuto una vera rivoluzione culturale: la vacanza non è più un acquisto qualsiasi, ma un’occasione irripetibile di riposo e realizzazione personale. Tradotto: se il soggiorno va storto per colpa di tour operator, vettori o strutture ricettive, il turista può ottenere non solo il rimborso, ma anche il ristoro del “danno da vacanza rovinata”, oggi espressamente disciplinato dal Codice del turismo, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza.

Il principio ha radici europee: fu la Corte di Giustizia UE, con la storica pronuncia “Leitner” del 2002 (causa C-168/00), a riconoscere per la prima volta dignità giuridica al “piacere perduto” delle ferie, aprendo la strada al risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali. Un insegnamento che l’Italia ha poi recepito e codificato.

La prova? Ce la mette (quasi tutta) l’organizzatore

Sul fronte processuale, il viaggiatore parte avvantaggiato. La Cassazione, con la pronuncia n. 8124/2020, ha inquadrato quella di organizzatori e venditori come un’obbligazione di risultato: al turista basta dimostrare che i servizi promessi non sono stati resi come da contratto, mentre spetta alla controparte provare che il disservizio dipendeva da cause imprevedibili o estranee al proprio controllo.

E nel 2023, con la sentenza n. 5271, la Suprema Corte ha messo nero su bianco due punti chiave: il danno da vacanza rovinata include anche la componente morale – lo stress e la sofferenza per il viaggio sfumato – e la prescrizione è quella triennale prevista per i danni alla persona, non quella annuale.

Il naufragio prima del decollo

La vacanza può guastarsi anche prima di partire. Con l’ordinanza n. 8705 dell’aprile scorso, la Cassazione ha esaminato il caso di una coppia bloccata al gate, destinazione Sharm el-Sheikh, per un passaporto ritenuto inidoneo all’ingresso in Egitto. Il principio è netto: controllare i documenti spetta certamente anche al viaggiatore, ma se l’operatore fornisce indicazioni generiche, incomplete o tali da generare un ragionevole affidamento, la responsabilità non ricade automaticamente sul cliente. Chi vende il pacchetto deve mettere il consumatore in condizione di sapere con chiarezza cosa serve per partire.

Valigie fantasma e voli in ritardo

Capitolo bagagli: restare senza i propri effetti personali può compromettere seriamente il soggiorno, specie se breve o legato a un evento speciale come un viaggio di nozze. La recentissima ordinanza n. 16133/2026 rafforza ulteriormente la tutela: una volta accertata l’esistenza del danno, il giudice non può rigettare la domanda solo perché il passeggero non esibisce lo scontrino di ogni singola spesa.

Quanto a ritardi e cancellazioni, la giurisprudenza distingue due piani: le compensazioni forfettarie automatiche del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri e, in aggiunta, il danno da vacanza rovinata, che scatta quando il disservizio incide concretamente sul programma turistico. Non conta il ritardo in sé, ma quanto ha effettivamente rovinato il soggiorno.

Il resort delle meraviglie… solo in brochure

Chiude il quadro il ricco contenzioso contro le strutture ricettive “photoshoppate”: camere declassate, piscine chiuse, cantieri rumorosi, spiagge impraticabili, problemi igienici. Attenzione però: non ogni intoppo apre le porte al risarcimento. Il pregiudizio deve superare la soglia della normale tollerabilità e compromettere in modo apprezzabile l’esperienza di viaggio.

Da qui il consiglio operativo finale: documentare tutto. Foto, video, reclami inviati durante il soggiorno, ricevute delle spese extra, comunicazioni con operatore e struttura. Il giudice liquiderà il danno in via equitativa, pesando durata del viaggio, gravità dei disagi e importanza dell’occasione perduta.

Perché la vacanza perfetta si difende due volte: prima davanti allo schermo, poi – se serve – in tribunale.


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Legge Pinto, più tempo per non perdere l’indennizzo: la dichiarazione slitta al 30 ottobre 2026

Buone notizie per chi attende ancora la liquidazione di un indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Il decreto legge Giustizia n. 100/2026, entrato in vigore il 12 giugno e attualmente in fase di conversione parlamentare, ha spostato al 30 ottobre 2026 il termine entro cui i titolari di indennizzi riconosciuti nel corso del 2022 – e non ancora pagati – dovranno presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 5-sexies della legge n. 89/2001, la cosiddetta legge Pinto.

La scadenza originaria, fissata all’8 agosto 2026 dal decreto legge n. 117/2025 (convertito dalla legge n. 148/2025), viene così superata dall’articolo 7 del nuovo provvedimento, che concede ai creditori 83 giorni supplementari.

Perché serve la dichiarazione

Vale la pena ricordare il meccanismo: ottenere il decreto che riconosce l’equa riparazione non basta per incassare le somme. Il beneficiario deve infatti trasmettere per via telematica all’amministrazione debitrice un’apposita autodichiarazione, redatta sul modello approvato con decreto interministeriale Economia-Giustizia, nella quale attesta di non aver già incassato importi per lo stesso titolo, indica le eventuali azioni giudiziarie avviate per il medesimo credito, quantifica quanto ancora dovuto e sceglie come ricevere il pagamento.

Il dichiarante assume inoltre l’obbligo di inviare la documentazione richiesta e di segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati comunicati. L’omissione ha conseguenze pesanti: senza questo adempimento, il pagamento non può essere disposto e, decorso il termine, scatta la decadenza.

Le ragioni dell’allineamento

Il doppio binario introdotto nel 2025 – 30 ottobre 2026 per i crediti fino al 31 dicembre 2021, 8 agosto 2026 per quelli del 2022 – rispondeva a un assetto organizzativo ormai superato. All’epoca dei decreti del 2022, infatti, il Ministero della Giustizia pagava direttamente solo i provvedimenti emessi dalle Corti d’appello di Roma, Napoli e Perugia, mentre le altre Corti gestivano autonomamente le proprie pratiche.

Con il lancio, nel 2025, del progetto straordinario “PintoPaga”, anche le istanze pendenti presso le restanti Corti d’appello sono confluite in un’unica gestione centralizzata. Il risultato è che oggi i decreti del 2022 vengono trattati insieme a quelli delle annualità anteriori: mantenere due scadenze diverse per creditori che si trovano nella stessa identica situazione non aveva più alcuna giustificazione.

Di qui l’intervento del legislatore, che ha inserito nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 12-bis.1, estendendo ai decreti del 2022 il termine del 30 ottobre 2026, e ha riscritto il comma 12-ter, che ora riserva la scadenza dell’8 agosto ai soli decreti emessi dal 1° gennaio 2023 in poi.

Il consiglio operativo

Attenzione, però: la proroga non deve indurre a rinviare l’adempimento. Il margine resta contenuto e la sanzione – la perdita definitiva del diritto a riscuotere somme già riconosciute da un giudice – è tra le più severe. Per avvocati e beneficiari, il suggerimento è di verificare subito la posizione dei propri crediti Pinto e di completare quanto prima l’invio telematico della dichiarazione, senza aspettare l’autunno.


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Stabilizzati oltre 9.100 lavoratori della Giustizia: dimezzate le scoperture negli uffici giudiziari

Sono 9147 su 9368 le unità di personale delle diverse qualifiche funzionali – di cui 6850 Aupp – Addetti all’Ufficio per il processo – che nella giornata di ieri hanno sottoscritto il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Giustizia.

Gli obiettivi del Pnrr sono stati completamente raggiunti e perfino superati. Il personale che era stato assunto a tempo determinato è stato ora definitivamente stabilizzato attraverso esclusive risorse interne del Ministero e attraverso un accordo con le Organizzazioni sindacali.

Dall’intera operazione di arruolamento per la Pubblica Amministrazione, emergono così tre elementi fondamentali. Il primo è la portata storica, senza precedenti in termini numerici per il Ministero, della Giustizia dell’assunzione a tempo pieno di componenti degli uffici, che avevano esaurito il loro rapporto in base a quanto previsto dalla normativa europea sul Pnrr.

Il secondo elemento fondamentale è il grande sforzo economico, interamente sostenuto dal Ministero, pari ad un totale di 487.782.596 euro. Nel dettaglio: per la stabilizzazione dei funzionari (6850 Aupp, 712 tecnici amministrazione, 183 tecnici vari) 300.039.358 euro; per quella degli assistenti (operatori data entry e assistenti tecnici vari) 48.981.115 euro, senza contare 2600 assistenti, 100 geometri, 207 autisti, 390 operatori, 136 funzionari tecnici informatici e statistici, 370 Unep. Solo per Aupp la spesa è di 266.000.000 pari a più della metà del budget.

Il terzo elemento che delinea la portata storica della stabilizzazione sta nella significativa diminuzione del dato relativo al tasso di scopertura fino a oggi registrato negli uffici giudiziari: era del 35,50% al 30 giugno 2026, passa oggi al 16% in tutta Italia.

Il Ministro Carlo Nordio commenta così: “Si tratta di una misura che mira a una giustizia più efficiente e più rapida, alla quale seguirà entro l’anno il completamento delle coperture dell’organico della magistratura, cosa che non accadeva dalla fondazione della Repubblica”.


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Privacy e IA, il Garante alza l’attenzione: aumentano data breach, deepfake e controlli

Nel pieno della trasformazione digitale, la protezione dei dati personali si conferma uno dei principali terreni di confronto tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti. È il quadro che emerge dalla Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali, che dedica ampio spazio all’impatto dell’intelligenza artificiale e alle nuove sfide poste dall’evoluzione delle tecnologie digitali.

Tra i dati più significativi spiccano i 2.415 data breach notificati nel corso del 2025, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Le violazioni hanno interessato sia il settore pubblico, in particolare Comuni, scuole e strutture sanitarie, sia quello privato, coinvolgendo soprattutto piccole e medie imprese, professionisti e aziende operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e dei servizi. Nei casi più gravi l’Autorità è intervenuta con provvedimenti sanzionatori.

Sul fronte dell’attività ispettiva e repressiva, il Garante ha adottato 807 provvedimenti collegiali, 506 misure correttive e sanzionatorie e ha riscosso oltre 37 milioni di euro in sanzioni amministrative. Le segnalazioni ricevute sono state quasi 146 mila, mentre i reclami formalmente trattati hanno superato quota quattromila.

L’intelligenza artificiale rappresenta il filo conduttore dell’intera Relazione. L’Autorità è intervenuta su diversi fronti: dalla limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di DeepSeek fino alle istruttorie sui servizi di generazione di deepfake e deepnude, richiamando gli operatori del settore all’adozione dei principi di privacy by design e di adeguate misure di tutela dei dati personali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’impiego dell’IA nella scuola e nella sanità. Nel primo caso il Garante ha espresso parere favorevole alle linee guida sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, ponendo l’accento su un impiego sicuro, trasparente ed etico degli strumenti digitali. In ambito sanitario, invece, ha accompagnato lo sviluppo di progetti basati sull’IA ribadendo la necessità di rispettare i principi di minimizzazione dei dati, accountability e protezione fin dalla progettazione.

Non meno rilevante l’attività di controllo nel mondo del lavoro. L’Autorità è intervenuta contro sistemi di monitoraggio ritenuti invasivi, ha vietato specifici trattamenti di dati dei lavoratori e ha richiamato le aziende sull’utilizzo di strumenti di videosorveglianza e applicazioni di intelligenza artificiale potenzialmente lesive della riservatezza e della dignità del personale.

La Relazione dedica inoltre ampio spazio ai rischi per i minori online, al contrasto del telemarketing aggressivo, alla tutela dei dati sanitari e ai processi di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, confermando come la protezione dei dati sia ormai un elemento imprescindibile per qualsiasi percorso di innovazione digitale.


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Processo penale telematico, cambia il calendario: obbligo rinviato fino al 2030

La completa digitalizzazione del processo penale richiederà più tempo del previsto. Con il decreto ministeriale n. 114 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno, il Ministero della Giustizia ha rivisto il programma di introduzione del deposito telematico obbligatorio, scegliendo una transizione progressiva anziché un avvio contemporaneo per tutti gli uffici giudiziari.

L’obiettivo resta quello di rendere il canale telematico l’unica modalità ordinaria per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, ma il percorso sarà distribuito nell’arco di diversi anni. La decisione tiene conto del diverso livello di preparazione tecnologica e organizzativa degli uffici, consentendo un’implementazione più graduale dei nuovi strumenti informatici.

La prima tappa scatterà il 1° luglio 2027, quando l’obbligo interesserà le Corti d’appello e le Procure generali presso le stesse, con alcune esclusioni previste dal decreto, tra cui gli uffici che trattano i procedimenti minorili.

Dal 1° gennaio 2028 il deposito esclusivamente telematico sarà esteso agli Uffici del Giudice di Pace, alla Corte di Cassazione e alla Procura Generale presso la Cassazione. Un anno più tardi, dal 1° gennaio 2029, sarà la volta dei Tribunali per i minorenni e delle relative Procure della Repubblica, mentre i Tribunali di Sorveglianza completeranno la transizione dal 1° gennaio 2030.

Anche alcuni specifici procedimenti seguiranno un calendario autonomo. Le impugnazioni contro i provvedimenti del Giudice di Pace diventeranno esclusivamente telematiche dal gennaio 2028; i procedimenti delle Corti d’appello per i minorenni dal gennaio 2029; quelli di esecuzione dal luglio dello stesso anno. L’ultima fase, fissata al 1° luglio 2030, riguarderà, tra gli altri, i procedimenti di revisione, quelli per la riparazione dell’ingiusta detenzione, i rimedi conseguenti alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, i rapporti con le autorità giudiziarie straniere e le procedure relative al mandato d’arresto europeo.

Nel periodo di transizione continuerà a essere applicato il sistema del doppio binario. Gli avvocati potranno quindi utilizzare sia il deposito telematico sia quello con modalità tradizionali fino alle rispettive date di entrata in vigore dell’obbligo: fino al 30 giugno 2027 per le Corti d’appello e le Procure generali e fino al 31 dicembre 2027 per Giudici di Pace, Corte di Cassazione e Procura Generale presso la Cassazione.

Il decreto precisa inoltre che, anche prima delle scadenze fissate, il deposito digitale potrà essere utilizzato negli uffici per i quali il Ministero della Giustizia avrà attestato la piena funzionalità dei sistemi informatici mediante specifici provvedimenti pubblicati sul Portale dei servizi telematici.

Tra le novità figura anche il differimento al 31 dicembre 2026 della possibilità, per magistrati e personale amministrativo, di depositare con modalità non telematica gli atti relativi alle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche e ambientali. Una scelta che concede agli uffici ulteriore tempo per completare l’adeguamento tecnologico anche in uno dei settori più complessi del processo penale.


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Depositi UNEP respinti? Il problema è nell’anagrafica dell’ufficio, non nel software

Negli ultimi giorni alcuni professionisti hanno segnalato il rigetto di depositi telematici destinati all’UNEP a causa della mancata compilazione del campo “Avvocato”, elemento indispensabile affinché l’ufficio possa accettare il deposito.

Una situazione che, a prima vista, potrebbe far pensare a un’anomalia del software di deposito. Le verifiche tecniche svolte hanno però portato a una conclusione diversa: gli schemi ministeriali utilizzati per il deposito risultano infatti aggiornati e il file XML viene generato e validato correttamente secondo le specifiche previste. Il problema, quindi, non è riconducibile al software utilizzato per il deposito telematico e può manifestarsi indipendentemente dall’applicativo impiegato.

A chiarire l’origine dell’anomalia è stata la stessa assistenza del Ministero della Giustizia. Secondo quanto comunicato, il campo “Avvocato” non viene valorizzato quando i dati del professionista risultano incompleti nell’anagrafica del GSU (Gestione Servizi UNEP) dell’ufficio giudiziario destinatario del deposito. In altre parole, il deposito viene predisposto correttamente, ma l’ufficio non riesce ad acquisire le informazioni necessarie perché la propria banca dati contiene un’anagrafica incompleta o non aggiornata.

L’anomalia si verifica tipicamente in occasione del primo deposito telematico effettuato presso un determinato UNEP. In questa fase, infatti, l’anagrafica del professionista potrebbe non essere ancora presente o risultare incompleta nel sistema GSU dell’ufficio giudiziario. Una volta creata o aggiornata correttamente, i successivi depositi presso lo stesso ufficio non dovrebbero più presentare questa criticità.

La soluzione, in questi casi, non richiede alcun intervento da parte dell’avvocato sul deposito già predisposto né modifiche al software utilizzato. È invece l’ufficio giudiziario interessato che deve richiedere l’aggiornamento dell’anagrafica, rivolgendosi al CISIT competente oppure aprendo un ticket di assistenza presso i canali ministeriali.

Una volta aggiornati i dati presenti nel GSU, il problema viene risolto e il deposito può essere acquisito correttamente.

Per gli avvocati è quindi importante sapere che, quando il deposito viene respinto perché il campo “Avvocato” risulta non compilato, pur in presenza di un file XML correttamente validato, il problema potrebbe dipendere dall’anagrafica del professionista presente nel GSU dell’ufficio giudiziario. In questi casi è opportuno rivolgersi al cancelliere dell’ufficio interessato, che potrà verificare l’anagrafica ed eventualmente provvedere alla modifica dei dati oppure aprire un ticket di assistenza, così da consentire la corretta acquisizione del deposito.

In caso di dubbi o di anomalie nei depositi telematici, il servizio di assistenza di Servicematica resta a disposizione degli utenti per effettuare le verifiche preliminari e aiutare a individuare l’origine del problema. Quando l’anomalia dipende dalle anagrafiche dell’ufficio giudiziario, il supporto può inoltre fornire le indicazioni necessarie per indirizzare correttamente la segnalazione all’UNEP competente, evitando inutili perdite di tempo.


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