Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed entrato in vigore il 26 agosto, non tocca il rito tributario: non modifica termini, impugnazioni o poteri istruttori. Interviene sulla figura del giudice, modificando il d.lgs. 545/1992 e il testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. 175/2024, in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge 111/2023.
L’effetto complessivo è il completamento del passaggio dal giudice tributario onorario al magistrato professionale, con uno statuto modellato — nei limiti della compatibilità — su quello della magistratura ordinaria.
Il ruolo unico e le garanzie di status
È istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e pubblicato ogni anno, entro gennaio, sul sito istituzionale dell’organo di autogoverno. L’inserimento avviene secondo l’anzianità di servizio nella qualifica; a parità, prevale l’anzianità anagrafica. Il ruolo resta distinto da quello dei giudici onorari, categoria ormai in esaurimento.
Sul piano delle garanzie, il decreto estende ai magistrati tributari istituti finora riservati alle altre magistrature: ferie, aspettative, collocamento fuori ruolo, divieto di arbitrati, regole sul ricollocamento dopo candidature elettorali. Restano ferme le due specificità di sistema, ossia che l’organo di garanzia è il Consiglio di presidenza e non il Consiglio superiore della magistratura, e che l’amministrazione di riferimento è il Ministero dell’Economia e non quello della Giustizia.
Lo statuto disciplinare
Il punto forse più significativo è il riempimento di un vuoto: viene introdotto un sistema disciplinare compiuto, con individuazione dei titolari dell’iniziativa, scansione dei termini procedimentali e diritto dell’incolpato di farsi assistere da un avvocato.
Gli illeciti sono ripartiti in tre insiemi: quelli commessi nell’esercizio delle funzioni, quelli estranei alla funzione ma incidenti su immagine e indipendenza, e quelli conseguenti a condanna penale irrevocabile. Le sanzioni sono graduate per crescente afflittività, dall’ammonimento alla rimozione.
Due contrappesi meritano attenzione da parte di chi difende davanti alle Corti tributarie. Il primo: l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non generano responsabilità disciplinare, salvo i casi di negligenza grave e inescusabile — la garanzia, cioè, che il sindacato disciplinare non diventi un secondo grado occulto. Il secondo: la rimozione conseguente a condanna penale non opera automaticamente, ma passa per la valutazione dell’organo di autogoverno.
Il profilo che riguarda direttamente gli studi
Qui il decreto esce dal perimetro della magistratura ed entra nell’organizzazione professionale.
Le incompatibilità di sede non si esauriscono nella posizione del singolo magistrato: assumono rilievo i rapporti con il coniuge o il convivente, con i parenti fino al secondo grado e con gli affini di primo grado che siano abilitati all’assistenza tecnica o che esercitino attività professionale in materia tributaria, anche in forma associata. Il criterio guarda alla struttura stabile del rapporto professionale, non alla comparsa occasionale del familiare in una singola causa. L’accertamento spetta al Consiglio di presidenza.
Ne discende un onere organizzativo concreto per studi associati, società tra professionisti e strutture articolate su più sedi: mappare composizione interna, ambiti territoriali di operatività e legami familiari rilevanti. Per il magistrato, l’omessa comunicazione dell’incompatibilità e la violazione consapevole dell’obbligo di astensione non possono essere sanzionate con misura inferiore alla censura.
L’uscita dal servizio e l’accesso agli albi
Il decreto disciplina anche il dopo. Chi ha svolto funzioni di magistrato tributario, è in possesso dei titoli di studio richiesti e ha lasciato il servizio senza aver riportato la censura o sanzioni più gravi può iscriversi nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; per i laureati in giurisprudenza è coordinato l’accesso alla professione forense.
L’apertura è però accompagnata da una cautela di tipo territoriale: per due anni dall’iscrizione è preclusa l’attività professionale nel territorio in cui il magistrato ha esercitato le funzioni nell’ultimo quadriennio. È una clausola di raffreddamento della stessa famiglia di quelle previste per il pantouflage amministrativo, e la sua ragione è evidente: impedire che relazioni e conoscenze maturate nell’ufficio si trasferiscano immediatamente nell’attività difensiva davanti a quello stesso ufficio.
Che cosa resta fuori
Il decreto non affronta la geografia giudiziaria: accorpamenti e soppressioni delle Corti restano rinviati, in attesa del completamento degli organici e della verifica degli effetti delle misure deflattive introdotte negli ultimi anni. Il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo è a sua volta demandato a un successivo intervento legislativo e, nelle more, a delibera del Consiglio di presidenza in proporzione ai magistrati effettivamente in servizio.

