PNRR, processi penali più veloci del 38,8%: superato il target europeo

La giustizia penale italiana supera l’obiettivo fissato dal PNRR sulla riduzione dei tempi dei procedimenti. Al 30 giugno 2026 il disposition time registra un calo del 38,8% rispetto al 2019, a fronte del target del 25% previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia, la durata complessiva stimata dei procedimenti nei tre gradi di giudizio è passata dai 1.398 giorni del 2019 agli 856 giorni del primo semestre 2026. Il dato segna un ulteriore progresso anche rispetto alla fine del 2025, quando la riduzione aveva raggiunto il 31,5%.

Cassazione, durata media scesa a 73 giorni

Il miglioramento interessa tutti i gradi del giudizio penale, anche se con intensità differenti. Rispetto al 2019, il disposition time diminuisce del 23,5% nei Tribunali, del 42,5% nelle Corti di appello e del 56,1% in Corte di cassazione.

Per la Suprema Corte la durata media raggiunge così 73 giorni, il livello più basso registrato nell’intero periodo preso in esame.

Parallelamente si riduce il numero dei procedimenti ancora da definire. Le pendenze penali calano del 30,5% nei Tribunali, del 45,6% nelle Corti di appello e del 55% in Cassazione.

Considerando complessivamente i tre gradi di giudizio, si passa dagli oltre 1,44 milioni di procedimenti pendenti del 2019 a circa 955mila al 30 giugno 2026, con una diminuzione del 33,7%.

Miglioramenti in oltre sette Tribunali su dieci

I risultati emergono anche dall’analisi territoriale. Rispetto al 2019 il disposition time penale è migliorato in 23 Corti di appello su 29, pari al 79,3% del totale, e in 104 Tribunali su 140, il 74,3%.

Più della metà dei Tribunali ha già superato il target PNRR del 25%, mentre 41 uffici giudiziari presentano una riduzione superiore al 40%.

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, i dati confermano il percorso di trasformazione della giustizia italiana e sono il risultato delle riforme e degli investimenti realizzati, oltre che dell’impegno di magistrati, personale amministrativo e delle diverse professionalità presenti negli uffici giudiziari.

Nel civile riduzione dei tempi del 50,2%

Il nuovo monitoraggio completa il quadro già delineato per la giustizia civile. Al 30 giugno 2026 il disposition time civile risulta inferiore del 50,2% rispetto al 2019, superando di oltre dieci punti percentuali il target PNRR del 40%.

La riduzione raggiunge il 47,6% nei Tribunali, il 46,2% nelle Corti di appello e il 53,3% in Corte di cassazione.

Superati anche gli obiettivi riguardanti le pendenze civili rilevanti ai fini del Piano. Rispetto alla baseline del 2022, la diminuzione è del 91,3% nei Tribunali e del 93,5% nelle Corti di appello, in entrambi i casi oltre il target fissato al 90%.

Il monitoraggio è stato curato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della giustizia e prende in considerazione, oltre al disposition time, i dati nazionali e territoriali relativi a flussi, pendenze e clearance rate del settore civile e penale.

Indennizzi Pinto, dichiarazioni entro il 30 ottobre: cambia la piattaforma per le domande

Si avvicina una scadenza importante per i beneficiari degli indennizzi previsti dalla legge Pinto per l’irragionevole durata dei processi. Entro il 30 ottobre 2026 deve essere presentata la dichiarazione necessaria per procedere al pagamento delle somme riconosciute. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto a ricevere l’indennizzo.

A richiamare l’attenzione sulla scadenza è il Ministero della Giustizia, che ha fornito anche indicazioni aggiornate sulle modalità operative. La principale novità riguarda lo strumento informatico da utilizzare: le dichiarazioni devono essere trasmesse attraverso la nuova piattaforma SPEdiGIUS, che sostituisce il precedente sistema SIAMM.

La procedura passa a SPEdiGIUS

Il cambiamento della piattaforma non modifica in maniera sostanziale le operazioni richieste agli interessati, ma rende necessario utilizzare il nuovo ambiente digitale sia per l’invio sia per la successiva gestione della dichiarazione.

Dopo la trasmissione è inoltre opportuno verificare le eventuali comunicazioni provenienti dal sistema. La piattaforma può infatti evidenziare errori oppure richiedere rettifiche e integrazioni della documentazione. Una risposta tempestiva consente di evitare rallentamenti nell’iter di pagamento.

Particolare attenzione deve essere prestata anche all’indicazione dell’indirizzo e-mail del beneficiario, attraverso il quale possono essere ricevute comunicazioni e aggiornamenti relativi alla pratica.

Proroga anche per i decreti del 2022

La scadenza del 30 ottobre deriva dalle più recenti modifiche alla disciplina dell’equa riparazione. L’articolo 7 del decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026, ha infatti prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione.

La proroga interessa anche gli indennizzi Pinto liquidati attraverso decreti emessi nel 2022, per i quali la precedente scadenza era stata individuata nell’8 agosto 2026.

Il termine del 30 ottobre assume quindi particolare rilievo: l’omessa presentazione della dichiarazione entro la data prevista determina la perdita del diritto al pagamento.

Informazioni e assistenza sulla procedura

Per agevolare gli interessati è stato inoltre predisposto un nuovo contenuto informativo dedicato a Pinto Paga, nel quale vengono illustrate la nuova piattaforma SPEdiGIUS, la scadenza del 30 ottobre e l’estensione del termine ai decreti di liquidazione del 2022.

Sono disponibili anche indicazioni operative per il caricamento della dichiarazione. Gli aggiornamenti possono essere seguiti attraverso il canale WhatsApp ufficiale Pinto Paga, utilizzato per diffondere informazioni sulle procedure e sulle modalità di gestione delle dichiarazioni.

Compensi degli avvocati: la Cassazione pone un limite alle riduzioni

Uno dei temi più rilevanti degli ultimi giorni per la professione arriva dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25188 del 10 settembre 2026, dedicata alla liquidazione dei compensi degli avvocati.

La Suprema Corte ha ribadito che la discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non può tradursi nella possibilità di comprimere arbitrariamente il compenso professionale al di sotto dei limiti previsti dai parametri forensi.

Il punto è particolarmente importante perché distingue due piani che spesso vengono sovrapposti: da una parte la possibilità di compensare, nei casi consentiti dalla legge, le spese di lite; dall’altra la determinazione del compenso spettante al difensore. Secondo l’impostazione ribadita dalla Cassazione, la natura semplice o seriale della controversia non può, da sola, diventare una giustificazione per una liquidazione inferiore ai minimi.

La pronuncia rafforza così il principio secondo cui la discrezionalità giudiziale deve rimanere all’interno dei confini fissati dalla disciplina sui compensi professionali – un passaggio significativo per gli avvocati, in un contesto nel quale la questione della remunerazione effettiva dell’attività difensiva resta centrale.

IA, gli Stati Uniti accusano la Cina: modelli americani usati per accelerare lo sviluppo tecnologico

La competizione mondiale sull’intelligenza artificiale si sta spostando sempre più dal terreno industriale a quello della sicurezza nazionale. A confermarlo è un documento pubblicato l’8 settembre 2026 da tre delle principali agenzie statunitensi, National Security Agency (NSA), Federal Bureau of Investigation (FBI) e Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

L’advisory punta direttamente verso la Cina e sostiene che aziende di intelligenza artificiale con sede nel Paese stiano conducendo operazioni di “distillazione” su scala industriale ai danni dei principali modelli statunitensi.

La distillazione, di per sé, è una tecnica conosciuta e legittimamente utilizzata nella ricerca sull’IA. Consente di trasferire parte delle capacità di un modello molto potente a un sistema più piccolo o meno costoso. Secondo le autorità americane, tuttavia, alcune società cinesi avrebbero adottato questo metodo in maniera sistematica nei confronti dei modelli statunitensi, distribuendo le proprie attività attraverso diversi provider, piattaforme cloud e infrastrutture per rendere più difficile l’individuazione delle operazioni.

Il vantaggio economico e tecnologico può essere considerevole. Addestrare da zero un modello di frontiera richiede enormi investimenti in capacità di calcolo, energia, chip, dati e ricerca. Interrogare un sistema già sviluppato e utilizzare le sue risposte per migliorare un altro modello può invece consentire di acquisire parte delle sue capacità sostenendo costi molto inferiori.

È proprio questo aspetto a trasformare una tecnica informatica in una questione geopolitica.

Da anni Washington cerca infatti di limitare l’accesso cinese alle tecnologie più avanzate necessarie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, in particolare attraverso restrizioni sull’esportazione dei semiconduttori ad alte prestazioni. La distillazione potrebbe però permettere alle aziende cinesi di compensare almeno in parte lo svantaggio infrastrutturale, sfruttando indirettamente il lavoro e gli investimenti sostenuti dai laboratori occidentali.

I risultati raggiunti dalla Cina mostrano quanto la distanza si sia ridotta. Secondo l’AI Index 2026 della Stanford University, a marzo il migliore modello statunitense conservava un vantaggio di appena 2,7 punti percentuali rispetto al migliore sistema cinese. Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, modelli dei due Paesi si sono alternati ai vertici di alcune classifiche internazionali.

Il confronto sulla sicurezza dell’IA assume così una dimensione ulteriore. Alle preoccupazioni per sistemi sempre più potenti si aggiunge infatti il timore che un rallentamento unilaterale dello sviluppo occidentale possa tradursi in un vantaggio strategico per Pechino.

Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto le richieste di rallentare la corsa all’intelligenza artificiale, sostenendo che gli Stati Uniti debbano mantenere il primato sulla Cina. Dall’altra parte, Pechino accusa Washington di alimentare una logica di contrapposizione che rischia di compromettere la cooperazione internazionale sulla governance dell’IA.

La questione della distillazione apre infine un problema destinato a diventare sempre più rilevante: dove termina l’utilizzo di un servizio di intelligenza artificiale e dove comincia l’appropriazione delle capacità del modello che lo alimenta?

Una domanda che non riguarda soltanto Stati Uniti e Cina. Se le prestazioni dei sistemi possono essere trasferite, almeno in parte, attraverso milioni di interazioni automatizzate, la protezione dei modelli di frontiera diventa un nuovo capitolo della cybersecurity. E l’intelligenza artificiale non è più soltanto un mercato nel quale competono aziende tecnologiche, ma un’infrastruttura strategica che gli Stati intendono proteggere come una risorsa nazionale.

Sovranità digitale: la difficile sfida dell’Europa per liberarsi dalla tecno-dipendenza USA

Per decenni l’Europa ha costruito una parte importante della propria economia e della propria vita quotidiana su tecnologie sviluppate soprattutto negli Stati Uniti. Una dipendenza che per molto tempo è stata vista come il semplice risultato della globalizzazione, e che oggi viene invece letta a Bruxelles anche in termini di sovranità economica e autonomia strategica.

Il problema, però, non riguarda soltanto Apple, Google e Microsoft. Un’impresa europea può utilizzare sistemi operativi statunitensi, archiviare i propri dati su infrastrutture cloud americane, affidarsi a software aziendali e strumenti di intelligenza artificiale sviluppati negli Stati Uniti – anche quando i dati restano fisicamente conservati in Europa. È proprio questo uno dei nodi più delicati: avere i dati in Europa non significa avere il controllo europeo sulla tecnologia che li gestisce.

Il cloud computing è forse il terreno più evidente di questa dipendenza, con una parte significativa del mercato globale dominata da operatori statunitensi. Ma è l’intelligenza artificiale a rendere la questione ancora più urgente: gli Stati Uniti hanno accumulato un vantaggio enorme grazie a capitali, università e capacità di trasformare la ricerca in prodotti commerciali, mentre l’Europa – pur potendo contare su ottime università e ricercatori – fatica a trasformare queste risorse in grandi aziende tecnologiche globali. Il rischio, paradossalmente, è che l’Europa diventi una delle aree del mondo più attive nella regolamentazione dell’IA, ma non nella sua produzione.

Da qui la spinta di Bruxelles verso la “sovranità tecnologica“, che riguarda semiconduttori, cloud, intelligenza artificiale, cybersicurezza e supercalcolo. Ma qui emerge una difficoltà strutturale: il mercato europeo è enorme, ma frammentato in 27 paesi, lingue e sistemi normativi diversi – mentre negli Stati Uniti una startup nasce già in un mercato ampio e omogeneo. Costruire un concorrente europeo dei grandi colossi americani, inoltre, non è solo una questione di investimenti pubblici: servono capitalizzazione, talenti e soprattutto milioni di utenti, vista la forza degli effetti di rete che rendono così difficile scalzare chi ha già conquistato una posizione dominante.

Se l’Europa continuasse su questa strada, il rischio più realistico non sarebbe una perdita improvvisa di accesso alle tecnologie americane, ma qualcosa di più graduale: una quota crescente di infrastrutture digitali gestita da fornitori esterni, con una parte sempre più ampia del valore economico generato dalla trasformazione digitale che finisce fuori dai confini europei – trasformando la dipendenza tecnologica anche in dipendenza economica e geopolitica.

Pensare che l’Europa possa sostituire in pochi anni Apple, Google o Microsoft sarebbe irrealistico. La strada più concreta, semmai, è un’altra: ridurre le dipendenze critiche, diversificare i fornitori, sostenere le tecnologie europee, favorire standard aperti, investire nella ricerca. Non serve autosufficienza totale in ogni tecnologia – serve evitare che, per i settori essenziali, non esista alcuna alternativa europea. È la differenza tra globalizzazione (poter scegliere tra fornitori diversi) e dipendenza (non potervi rinunciare).

La sfida, insomma, non è fare una guerra commerciale ai colossi americani, ma riuscire a dialogare con loro da una posizione meno vulnerabile. E trasformare questa consapevolezza in una strategia concreta sarà, probabilmente, molto più difficile che approvare una nuova legge.

Pagamenti, la PA accelera ma il debito con le imprese sale a 64,2 miliardi

La Pubblica amministrazione italiana paga più velocemente rispetto al passato, ma continua ad accumulare debiti nei confronti dei propri fornitori. È il paradosso che emerge dall’analisi della CGIA, che mette a confronto l’andamento dei pagamenti pubblici con quello delle transazioni tra imprese private.

Nel 2025 il tempo medio impiegato dalla PA per pagare una fattura è sceso a 27,2 giorni, contro i 29,9 registrati nel 2024. Un miglioramento favorito anche dagli obiettivi collegati alle risorse europee del Next Generation EU e che ha portato buona parte delle amministrazioni entro i limiti previsti dalla normativa.

Il dato, però, racconta soltanto una parte della storia.

Lo stock dei debiti commerciali correnti della Pubblica amministrazione ha infatti raggiunto 64,2 miliardi di euro, pari al 2,8% del Pil. Secondo i dati Eurostat richiamati dalla CGIA, in rapporto al prodotto interno lordo si tratta del valore più elevato tra i 27 Paesi dell’Unione europea.

Il paradosso: fatture pagate prima, ma non tutte

A spiegare come possano convivere una maggiore velocità nei pagamenti e un debito crescente sono anche i dati della Corte dei conti.

Nel 2025 l’Amministrazione statale ha ricevuto circa 3,6 milioni di fatture, pagandone 3 milioni, pari all’82% del totale.

Ancora più significativa è la differenza osservando gli importi: a fronte di 27,8 miliardi di euro dovuti ai fornitori, ne sono stati effettivamente corrisposti 21,1 miliardi.

La differenza è di 6,7 miliardi.

In sostanza, la PA riesce a saldare più rapidamente molte delle fatture recenti, ma una parte degli importi rimane inevasa e si aggiunge alle posizioni già accumulate. La maggiore tempestività, quindi, non è sufficiente da sola a ridurre lo stock complessivo del debito.

Nel privato puntuale solo il 42% dei pagamenti

Il problema dei ritardi non riguarda però soltanto il settore pubblico.

I dati Cribis relativi al secondo trimestre del 2026 mostrano che nei rapporti commerciali tra aziende private soltanto il 42% dei pagamenti viene effettuato entro la scadenza concordata, con una diminuzione di due punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le differenze diventano ancora più evidenti considerando le dimensioni delle imprese.

Tra le grandi aziende soltanto il 21% dei pagamenti risulta puntuale. La quota sale al 35,7% per le medie imprese, al 41,8% per le piccole e raggiunge il 42,7% tra le microimprese.

Secondo la CGIA, le dilazioni imposte dai grandi committenti possono trasformarsi in una forma indiretta di finanziamento a carico dei fornitori più piccoli, costretti in alcuni casi a ricorrere al credito bancario o al factoring per sostenere il periodo che intercorre tra le spese già sostenute e l’effettivo incasso delle fatture.

Il fenomeno assume dimensioni rilevanti se si considera che il valore delle fatture elettroniche relative ai rapporti commerciali tra imprese private è stimato in circa 3mila miliardi di euro l’anno.

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto le più puntuali

La geografia dei pagamenti mostra inoltre forti differenze territoriali.

La Lombardia guida la classifica regionale con il 51,6% dei pagamenti effettuati puntualmente, seguita dall’Emilia-Romagna con il 51,2% e dal Veneto con il 51%. Seguono Marche, al 49,7%, e Trentino-Alto Adige, al 44,3%.

All’estremo opposto si collocano Toscana, con il 29,2%, Sicilia, con il 27,2%, e Calabria, dove soltanto il 26,7% dei pagamenti rispetta le scadenze.

Tra le province risultano particolarmente virtuose Sondrio, Bergamo, Belluno e Lecco, mentre nelle ultime posizioni figurano Trapani, Caltanissetta, Catanzaro e Siracusa.

Costruzioni, grande distribuzione, bar e ristoranti e servizi alla persona sono invece i settori nei quali vengono registrate le maggiori criticità.

La CGIA chiede maggiore trasparenza

Di fronte all’allungamento dei tempi nel settore privato, la CGIA propone di rendere più trasparenti i tempi medi di pagamento delle grandi aziende e di valutare forme di premialità fiscale per le imprese che rispettano le scadenze contrattuali.

Il quadro che emerge è dunque duplice. Da una parte la Pubblica amministrazione ha compiuto progressi significativi nella rapidità con cui liquida le fatture; dall’altra rimane irrisolto il problema dell’enorme stock di debiti commerciali.

Nel settore privato si manifesta invece una criticità diversa ma altrettanto rilevante: meno di una transazione su due viene pagata puntualmente e sono proprio le grandi imprese a registrare la percentuale più bassa di rispetto delle scadenze.

Due fenomeni differenti che finiscono per produrre lo stesso effetto sulle aziende creditrici: sottrarre liquidità a chi ha già fornito beni, servizi o prestazioni e attende di essere pagato.

Maltrattamenti in famiglia: la Cassazione chiarisce quando concorrono con gli altri reati

La Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei confini applicativi del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), con la sentenza n. 33211/2026 della Terza sezione penale, depositata il 9 settembre.

Il principio ribadito dalla Corte è netto: i maltrattamenti, in quanto reato abituale con una propria autonoma dimensione offensiva, concorrono con i singoli reati commessi ai danni della persona offesa nel medesimo contesto, tra cui violenza sessuale, estorsione, furto, lesioni e danneggiamento, quando le relative condotte conservino anche soltanto parziale autonomia e non coincidano integralmente con gli atti vessatori. L’assorbimento di questi reati nella fattispecie di maltrattamenti resta quindi circoscritto alla sola ipotesi di piena coincidenza e integrale strumentalità delle condotte rispetto al maltrattamento stesso.

Sul piano delle circostanze aggravanti, la Corte chiarisce inoltre che l’aggravante del nesso teleologico (art. 61, primo comma, n. 2, c.p.) è configurabile anche nel concorso formale di reati, non richiedendo un’alterità materiale delle azioni: è sufficiente che venga accertata la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione o al consolidamento dell’altro.

La pronuncia interviene anche su un profilo processuale rilevante: il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro una condanna resa in giudizio abbreviato si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., quando l’imputato abbia contestualmente appellato – con questa disciplina che prevale sulla preclusione prevista dall’art. 443, comma 3, c.p.p.

Nel caso specifico, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la distinta rilevanza dei maltrattamenti rispetto ai reati sessuali, patrimoniali, lesivi e di danneggiamento, tutti inseriti in un sistematico contesto di sopraffazione della convivente, nonché la conversione dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale.

Imu, per i militari esenzione anche se l’immobile è disabitato e senza utenze

L’immobile è vuoto e le utenze sono state disattivate? Per il personale delle Forze armate e dei corpi assimilati queste circostanze non fanno venir meno, da sole, l’agevolazione Imu prevista dalla normativa speciale.

A chiarirlo è la Corte di cassazione, sezione quinta civile tributaria, con l’ordinanza n. 23705 del 21 luglio 2026, intervenuta sui requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione relativa all’unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente.

La disciplina riconosce infatti un trattamento specifico che prescinde da due dei requisiti normalmente associati all’abitazione principale: la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Per accedere al beneficio occorre che si tratti di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal soggetto interessato. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9.

Un’esenzione autonoma

Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la natura stessa dell’agevolazione.

Secondo la Cassazione, quella prevista per il personale militare costituisce una causa autonoma di esenzione, che non può essere subordinata ai criteri ordinariamente richiesti per riconoscere a un immobile la qualifica di abitazione principale.

Da questo principio discende la soluzione della controversia esaminata dai giudici: il fatto che l’immobile sia privo di utenze e non abitato non è sufficiente per negare il beneficio.

La Corte ha così respinto l’interpretazione più restrittiva adottata nel giudizio di appello, nel quale era stata attribuita rilevanza all’inutilizzabilità dell’abitazione dichiarata dallo stesso contribuente.

Per la Cassazione, al contrario, una situazione del genere è compatibile proprio con la finalità della norma.

La mobilità per ragioni di servizio

Alla base del trattamento speciale c’è infatti la particolare condizione lavorativa del personale interessato, che può essere chiamato a prestare servizio lontano dal luogo nel quale possiede l’immobile e anche per periodi prolungati.

Pretendere che, durante tali assenze, l’abitazione mantenga necessariamente attive le utenze significherebbe introdurre un requisito che il legislatore non ha previsto.

La mobilità legata al servizio spiega, del resto, perché la disciplina abbia espressamente eliminato la necessità di dimostrare sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell’immobile.

La normativa speciale, richiamata dalla Corte con riferimento alla disciplina applicabile alla controversia, deriva dall’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 e dall’articolo 2, comma 5, del Dl 102/2013, che ha previsto espressamente la deroga ai normali requisiti dell’abitazione principale per il personale individuato dalla legge.

Niente requisiti aggiuntivi per via interpretativa

L’ordinanza consolida così un orientamento particolarmente favorevole alla certezza dei requisiti: quando il legislatore individua espressamente le condizioni necessarie per ottenere un’agevolazione, non è possibile aggiungerne altre attraverso l’interpretazione.

Nel caso dell’esenzione Imu riconosciuta al personale militare, dunque, l’effettiva utilizzabilità dell’immobile come abitazione o il mantenimento delle utenze attive non possono trasformarsi in ulteriori condizioni di accesso al beneficio.

Il principio assume rilievo pratico proprio nelle situazioni in cui l’assenza dall’immobile dipende dalle esigenze professionali che la normativa intende tutelare.

Nel caso esaminato, la decisione della Cassazione ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’Imu versata per il 2013 e ha comportato l’annullamento dell’accertamento relativo al 2014, con le spese poste a carico del Comune.

La pronuncia ribadisce quindi una distinzione essenziale: per il personale delle Forze armate e dei soggetti assimilati previsto dalla legge, l’agevolazione sull’unico immobile posseduto non è una semplice applicazione delle regole ordinarie sull’abitazione principale, ma risponde a una disciplina speciale pensata proprio per tenere conto della mobilità connessa al servizio.

Esame Avvocato 2026: domande dal 1° ottobre, solo con SPID, CIE o CNS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 70 dell’11 settembre 2026 – il decreto del Ministero della Giustizia del 3 settembre 2026, con cui è stato emanato il bando dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2026.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica del Ministero della Giustizia: la procedura sarà disponibile dal 1° ottobre 2026, con finestra di presentazione aperta fino all’11 novembre. Un dettaglio da non sottovalutare per chi si appresta a fare domanda: per la registrazione e l’autenticazione sulla piattaforma sarà necessario utilizzare esclusivamente un’identità digitale, scegliendo tra SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – non sarà quindi possibile presentare la domanda senza una di queste credenziali già attive. Il pagamento degli oneri di partecipazione avverrà attraverso la piattaforma PagoPA.

Le prove scritte si svolgeranno nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre 2026, entrambe con inizio alle ore 9:00.

Il nuovo esame si inserisce in un riassetto più ampio dell’accesso alla professione forense, introdotto quest’anno. La riforma ha modificato la struttura delle prove, riducendo il tradizionale peso della prova scritta unica: il nuovo modello prevede due prove scritte e una prova orale. Cambia di conseguenza anche il modo di prepararsi per i candidati: non basta più una preparazione concentrata sulla tradizionale redazione dell’atto, perché il nuovo sistema richiede una conoscenza più articolata del diritto sostanziale e processuale, insieme a una maggiore capacità di ragionamento applicato.

Il tema riguarda da vicino anche chi è già dentro la professione. Il nuovo accesso all’avvocatura è infatti solo uno dei tasselli della riforma dell’ordinamento forense, introdotta con la legge 28 luglio 2026, n. 137. Il provvedimento interviene, tra gli altri aspetti, sulla possibilità di esercitare la professione in forme collettive, sulle società tra avvocati, sulla disciplina della monocommittenza e, appunto, sul percorso di accesso alla professione.

Tutti i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e gli ulteriori dettagli sono contenuti nel decreto ministeriale del 3 settembre 2026.

IA, dalla propaganda ai droni: il rapporto Anthropic svela gli usi illeciti di Claude

L’intelligenza artificiale utilizzata non soltanto per scrivere testi o analizzare informazioni, ma per contribuire a cyberattacchi, sistemi di sorveglianza, campagne di propaganda e persino allo sviluppo di software destinato ad armamenti.

È lo scenario che emerge dal nuovo rapporto di Threat Intelligence pubblicato da Anthropic, la società che sviluppa Claude. L’azienda ha ricostruito una serie di attività illecite individuate e interrotte tra dicembre 2025 e agosto 2026, riconducibili a soggetti molto diversi: gruppi presumibilmente sponsorizzati da Stati, criminali interessati al profitto, società produttrici di spyware, apparati di propaganda e operatori politicamente motivati.

Il dato più significativo riguarda l’evoluzione del ruolo dell’IA. In diversi casi Claude non sarebbe stato utilizzato semplicemente come chatbot al quale chiedere informazioni, ma come componente di sistemi capaci di svolgere autonomamente parti di operazioni complesse.

Cyberattacchi sempre più automatizzati

È proprio nel campo della cybersicurezza che Anthropic individua uno dei cambiamenti più rilevanti.

L’IA può oggi intervenire in diverse fasi di un attacco: ricognizione degli obiettivi, ricerca delle vulnerabilità, sviluppo degli strumenti, acquisizione delle credenziali, elaborazione delle informazioni sottratte e, in alcuni casi, esfiltrazione dei dati.

Il rapporto descrive anche l’impiego di architetture multi-agente nelle quali diversi sistemi lavorano contemporaneamente su parti differenti dell’operazione. Gli esseri umani continuano generalmente a scegliere gli obiettivi e a controllare i risultati, ma una quota crescente dell’attività tecnica può essere automatizzata.

La conseguenza è particolarmente importante: operazioni che in passato avrebbero richiesto gruppi di specialisti possono essere condotte con un numero molto inferiore di persone e in tempi più brevi.

Anthropic cita, fra gli altri, il caso di operatori di lingua cinese che avrebbero utilizzato veri e propri “sciami” di agenti per distribuire parallelamente attività di ricognizione e post-compromissione. Il sistema conservava inoltre informazioni sulle campagne precedenti, consentendo di riprendere le operazioni mantenendo obiettivi, credenziali raccolte e istruzioni.

Sorveglianza di dissidenti e oppositori

Ancora più delicato è il capitolo dedicato alla sorveglianza.

Secondo Anthropic, tra gennaio e luglio 2026 soggetti collegati ad apparati statali, società operanti per conto dei governi e fornitori commerciali di spyware avrebbero utilizzato Claude per costruire o rendere più efficienti sistemi destinati al controllo delle persone.

I casi individuati interessano, tra gli altri, Cina, Iran e Africa occidentale.

In Mali, un singolo consulente che lavorava per le autorità di sicurezza nazionale avrebbe utilizzato Claude per progettare una piattaforma capace di intercettare comunicazioni provenienti dagli operatori mobili e predisporre dossier sugli obiettivi.

In Iran l’IA sarebbe stata impiegata anche nello sviluppo di strumenti destinati all’identificazione degli utenti online. In un altro caso sono state analizzate centinaia di migliaia di contenuti pubblicati sui social network per individuare account dell’opposizione da sottoporre a monitoraggio.

Particolarmente significativo è quanto riportato sulle attività riconducibili alla Cina. Claude sarebbe stato impiegato per classificare contenuti social e articoli in base alla loro sensibilità politica e per individuare potenziali soggetti da controllare. Tra gli obiettivi descritti figurano esponenti democratici di Hong Kong, comunità tibetane, organizzazioni uigure e istituzioni occidentali impegnate nella tutela dei diritti umani.

Propaganda e falsi profili social

L’IA generativa sta modificando anche le operazioni di influenza politica.

Anthropic afferma di avere individuato nove campagne riconducibili ad attori operanti dalla Russia, dall’Iran, dalla Turchia, dall’area del Golfo, dall’Asia meridionale, dall’Africa e dall’Europa, destinate a pubblici distribuiti in sei continenti.

Claude sarebbe stato utilizzato per costruire identità digitali inesistenti, produrre contenuti, realizzare siti di informazione apparentemente autentici e gestire reti di account social coordinate.

Non soltanto, quindi, una macchina per produrre rapidamente propaganda. In alcuni casi l’IA avrebbe contribuito a realizzare la vera e propria infrastruttura organizzativa delle campagne: dossier sugli avversari, database degli obiettivi, manuali operativi, sistemi per la gestione delle identità fittizie e criteri per coordinare il lavoro degli operatori.

Alcune attività sarebbero state organizzate in prossimità di appuntamenti elettorali. Il rapporto cita, per esempio, la produzione da parte di media statali russi di informazioni false sulla presidente della Moldova prima delle elezioni del settembre 2025.

Anthropic precisa tuttavia un elemento importante: molte delle campagne intercettate avrebbero ottenuto una diffusione autentica limitata o nulla. La capacità di produrre propaganda su vasta scala non coincide necessariamente con la capacità di convincere il pubblico.

Dall’IA ai sistemi d’arma

Il capitolo forse più sensibile riguarda gli armamenti convenzionali.

Anthropic afferma di avere individuato e bloccato soggetti che cercavano di utilizzare Claude per contribuire allo sviluppo di software relativo ad armi, missili, droni armati e sistemi di puntamento e controllo.

Il rapporto prende in esame sei casi: tre riconducibili alla Cina, due alla Russia e uno allo Yemen.

Nel caso yemenita, secondo quanto riportato anche da Reuters, un gruppo avrebbe tentato di utilizzare Claude nella progettazione di sistemi di guida e controllo per razzi e missili, cercando di aggirare le protezioni del modello attraverso la frammentazione del lavoro in attività apparentemente separate. Non risultano tuttavia prove che il tentativo abbia condotto alla realizzazione di un’arma effettivamente funzionante.

Altri casi riguardano attività collegate ai droni e alla guerra elettronica.

Il dato che interessa maggiormente Anthropic è però prospettico: le valutazioni effettuate dall’azienda mostrerebbero un progressivo miglioramento delle capacità dei modelli nei compiti simulati relativi all’intelligence tattica e allo sviluppo di armamenti.

L’IA abbassa la soglia d’ingresso

È questo forse l’aspetto che accomuna l’intero rapporto.

L’intelligenza artificiale non inventa la propaganda, lo spionaggio, la sorveglianza politica o il cybercrime. Può però ridurne drasticamente costi, tempi e competenze necessarie.

Un singolo operatore può svolgere attività che in precedenza avrebbero richiesto un gruppo di programmatori o analisti. Un sistema automatizzato può esaminare quantità enormi di informazioni, produrre migliaia di contenuti, gestire simultaneamente più obiettivi o mantenere attive operazioni informatiche per ore e giorni con un intervento umano limitato.

Anthropic sottolinea infatti che l’autonomia non determina automaticamente la gravità dell’attacco: le decisioni fondamentali, come la scelta degli obiettivi, rimangono spesso nelle mani delle persone. Ma l’automazione aumenta velocità e scala e riduce i costi delle operazioni.

Ed è proprio qui che il rapporto fotografa un cambiamento destinato a incidere sulla sicurezza digitale: strumenti e capacità una volta accessibili soprattutto a organizzazioni dotate di personale altamente specializzato possono diventare disponibili anche a gruppi molto più piccoli o persino a singoli individui.

Anthropic dichiara di avere bloccato gli account coinvolti nelle attività individuate, rafforzato i propri sistemi di sicurezza e, nei casi opportuni, condiviso le informazioni raccolte con autorità e operatori del settore.

La questione, tuttavia, supera Claude e la singola azienda. Se l’intelligenza artificiale può moltiplicare le capacità di chi sviluppa software, analizza informazioni e automatizza processi, la stessa leva tecnologica può essere applicata alle attività offensive.

La nuova frontiera della sicurezza dell’IA, quindi, potrebbe non riguardare soltanto ciò che i modelli saranno capaci di fare autonomamente in futuro. Riguarda ciò che esseri umani, governi e organizzazioni sono già oggi in grado di far fare loro.

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