Avvocato monocommittente, arriva lo schema di decreto: compensi minimi e tutele per maternità e malattia

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 137/2026 di riforma dell’ordinamento forense, nella parte dedicata all’avvocato che lavora in regime di monocommittenza: una collaborazione continuativa e in esclusiva con un solo soggetto committente — altro avvocato, associazione professionale, rete o studio legale strutturato.

Il cuore della riforma è la previsione di un compenso non inferiore ai parametri stabiliti con decreto ministeriale, aggiornati con cadenza biennale: il compenso dovrà essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico ed essere adeguato alla natura e all’entità della prestazione professionale richiesta. Il testo introduce inoltre una tutela specifica del rapporto nei periodi di gravidanza, maternità, paternità, adozione, malattia e infortunio, mutuando — pur restando l’avvocato un libero professionista e non un lavoratore subordinato — alcune garanzie tipiche del lavoro dipendente.

A fronte di queste tutele, lo schema conferma il regime di esclusività come tratto caratterizzante della monocommittenza: l’avvocato non può assumere incarichi che si pongano in conflitto con l’attività prestata per il committente unico, con possibili vincoli sulla gestione autonoma della clientela nel periodo di vigenza del rapporto. I dettagli definitivi su preavviso e patto di non concorrenza restano demandati alla stesura finale del decreto.

Il percorso normativo prevede ora la trasmissione del testo alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, attesi entro il termine di legge, prima del ritorno in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Per gli studi legali strutturati e le reti professionali che si avvalgono di collaboratori in regime di esclusiva, la riforma impone fin da ora una revisione dei contratti di collaborazione in essere, in vista dell’allineamento ai nuovi parametri di compenso minimo e delle tutele per maternità e malattia, con possibili ricadute sui costi di gestione dei rapporti di collaborazione continuativa.

“Io sono Giorgia”: Meloni registra la propria voce come marchio sonoro contro i deepfake

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha depositato presso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, una domanda di registrazione della propria voce come marchio sonoro. Il campione oggetto della domanda è una frase di circa quattro secondi — “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre…” — divenuta negli anni oggetto di campionamenti, remix e meme sui social media. La pratica è stata curata dallo studio legale Mpmlegal, guidato dall’avvocato e professore Marco Mastracci.

Il marchio sonoro funziona secondo una logica distinta rispetto alla tutela del diritto d’autore: non protegge il contenuto di un discorso o le parole pronunciate, ma la specifica impronta acustica — timbro, intonazione, cadenza — che rende riconoscibile chi parla, trattandola a tutti gli effetti come un segno distintivo registrabile, al pari di un logo o di un jingle pubblicitario.

La scelta risponde in modo diretto al rischio, ormai concreto, rappresentato dalla clonazione vocale tramite intelligenza artificiale: tecnologie oggi capaci di replicare un pattern vocale a partire da pochi secondi di audio originale, con la possibilità di generare dichiarazioni mai pronunciate e attribuirle falsamente a una persona pubblica, con conseguenze potenzialmente gravi sul piano reputazionale, politico e persino giudiziario.

Meloni non è la prima figura pubblica italiana a percorrere questa strada: il doppiatore Luca Ward ha registrato la propria voce proprio per l’elevato grado di riconoscibilità e il rischio di utilizzi non autorizzati, e un percorso analogo è stato seguito dalla cantante Giusy Ferreri. Il fenomeno configura, secondo i commentatori giuridici, un nuovo fronte della proprietà intellettuale, nato specificamente in risposta alle capacità sempre più sofisticate dell’intelligenza artificiale generativa.

Il caso offre uno strumento difensivo concreto e replicabile: la registrazione di un marchio sonoro presso l’EUIPO, pur non sostituendo le tutele specifiche in materia di diritto d’autore e diritti della personalità, aggiunge un livello di protezione autonomo e azionabile contro l’uso non autorizzato di cloni vocali generati artificialmente, anche in sede di contraffazione.

Legge elettorale, terza fiducia alla Camera: l’opposizione grida all’incostituzionalità

La riforma della legge elettorale è giunta oggi al suo passaggio più delicato alla Camera dei Deputati: il governo ha posto la questione di fiducia sull’articolo 3 del testo, dopo aver già ottenuto ieri, con voto palese per appello nominale, l’approvazione degli articoli 1 e 2 con lo stesso strumento. Le dichiarazioni di voto sono iniziate stamattina alle 9, con la seduta che potrebbe protrarsi fino a sera anche per l’esame del successivo articolo 8, votato invece senza fiducia.

Il percorso parlamentare della riforma, già soprannominata “Stabilicum“, era partito il 1° ottobre con la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni, respinte con 229 voti contro 151 in votazione segreta. Da allora il governo ha scelto la strada della fiducia su tre articoli consecutivi proprio per evitare che i punti più controversi del testo potessero essere votati separatamente e, soprattutto, a scrutinio segreto — modalità che nella prassi parlamentare italiana espone i provvedimenti al rischio di “franchi tiratori” nella propria maggioranza.

Il nuovo sistema introduce un meccanismo di voto di preferenza con capolista bloccato, pensato per impedire che candidati di punta vengano eletti in una regione diversa da quella in cui si sono effettivamente presentati — prassi finora diffusa e oggetto di critiche trasversali. Tra gli elementi più contestati dalle opposizioni figurano la soglia di 450mila firme richieste per la presentazione delle liste, il meccanismo del premio di maggioranza e l’obbligo di indicare in scheda il nome del candidato alla carica di presidente del Consiglio.

Il Partito Democratico ha parlato di un testo che “il centrodestra è riuscito a peggiorare ulteriormente”, criticando i tentativi di correzione su quelli che definisce “gli elementi più platealmente incostituzionali” della riforma. La maggioranza, composta da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e UDC, ha retto finora senza fibrillazioni rilevanti; tra le opposizioni, posizione particolare è quella di Futuro Nazionale di Vannacci, che pur avendo votato in modo tattico sulle pregiudiziali resta contraria al merito della riforma.

Il calendario prevede ora il completamento del voto sull’articolo 3 e sull’articolo 8 nella giornata odierna, mentre il voto finale e decisivo sull’intero impianto normativo è fissato per giovedì 8 ottobre alle 12:30, questa volta a scrutinio segreto — la modalità che le opposizioni considerano l’unica realmente in grado di mettere alla prova la tenuta della maggioranza sui punti più delicati del testo.

La riforma meriterà un’attenzione specifica una volta approvata in via definitiva, sia per i profili di contenzioso costituzionale che il nuovo meccanismo elettorale potrebbe generare, sia per le ricadute operative sulla presentazione delle liste alle prossime consultazioni.

Diritto all’oblio, il Tribunale di Milano impone a Google nuove regole per la deindicizzazione

Il Tribunale di Milano ha accolto l’azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell’associazione Algopolio contro Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. Il provvedimento obbliga il motore di ricerca a cambiare, entro il 15 novembre, le procedure con cui gli utenti chiedono di non veder più comparire certi risultati associati al proprio nome, e a spiegare le ragioni di un eventuale rifiuto.

Di cosa si parla, in concreto

La deindicizzazione è lo strumento con cui, nella pratica, si esercita il cosiddetto diritto all’oblio: la persona chiede al motore di ricerca di escludere alcuni contenuti dai risultati che compaiono cercando il suo nome. Le pagine restano online sul sito di origine, ma diventano molto più difficili da trovare. Il Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali ricollega la materia, in particolare, agli articoli 17 (cancellazione) e 21 (opposizione) – quelli su cui verte la decisione milanese. Dalla sentenza Google Spain della Corte di giustizia Ue del 2014, i gestori dei motori di ricerca devono valutare queste richieste caso per caso, bilanciando la riservatezza dell’interessato con l’interesse del pubblico a essere informato.

Le ragioni dei ricorrenti

Per Vincenzo Morabito, presidente di Algopolio e primo ricorrente, la questione è l’effettività della tutela: “Un diritto esiste realmente solo se una persona è messa nelle condizioni di esercitarlo”. Secondo i ricorrenti, chi si rivolge a Google dovrà ora poter illustrare per intero il proprio caso, allegare la documentazione utile e capire perché una richiesta viene eventualmente respinta.

I ricorrenti sono assistiti dagli avvocati Barbara Randazzo e Ruggero Rudoni (studio Oralex) e da Silvia Cossu e Francesco Dagnino (studio Lexia). Randazzo spiega che il Tribunale ha riletto la normativa europea alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, pretendendo procedure individualizzate e non automatizzate. Cossu sottolinea che anche il riconoscimento della giurisdizione italiana per una controversia di questo tipo rafforza le tutele degli utenti.

La posizione di Google

Google ha dichiarato di non condividere la decisione e di voler presentare appello. Sostiene di avere team dedicati che esaminano ogni singola richiesta, con un processo che definisce rigoroso e conforme alle norme, volto a bilanciare privacy individuale e diritto all’informazione della collettività.

Perché interessa agli studi legali

Per chi assiste clienti in richieste di deindicizzazione, la pronuncia – che dovrà ora superare il vaglio dell’appello – è un precedente da seguire per due aspetti: il modo in cui si costruisce l’istanza (documentazione e motivazione) e l’uso dell’azione collettiva inibitoria come leva sulle modalità con cui una piattaforma gestisce queste richieste. Resta da vedere come Google si organizzerà entro la scadenza del 15 novembre e quali effetti avrà il giudizio di secondo grado.

“Basta IA, solo SI”: Musk rinomina SpaceXAI in SpaceXSI sulla scia di Trump

Elon Musk ha confermato che SpaceXAI cambierà nome in SpaceXSI, segnando il terzo cambio di denominazione nel corso del 2026 per la divisione dedicata all’intelligenza artificiale del gruppo SpaceX.

La conferma è arrivata direttamente da Musk, che rispondendo a una domanda sui social ha scritto: «Sì, faremo quel cambiamento».

La scelta arriva dopo l’ordine esecutivo con cui Donald Trump ha disposto l’utilizzo dell’espressione “super intelligence” al posto di “intelligenza artificiale” nelle comunicazioni ufficiali dei funzionari federali. Musk ha rilanciato immediatamente il nuovo lessico con due messaggi espliciti: «Basta IA. SI. È meglio» e «SpaceX è un’azienda di super intelligenza».

Il nuovo rebranding arriva a distanza di appena novanta giorni dal precedente cambio di nome, quando xAI era diventata SpaceXAI. La riorganizzazione era seguita alla quotazione in borsa di SpaceX, avvenuta a giugno, e all’acquisizione di xAI nel mese di febbraio, operazione che aveva attribuito a SpaceX una valutazione di circa 1.000 miliardi di dollari e a xAI di circa 250 miliardi.

La divisione gestisce Grok, il chatbot integrato nella piattaforma X, utilizzato anche in ambito governativo e militare negli Stati Uniti nell’ambito di un accordo da 200 milioni di dollari siglato nel luglio 2025.

Al momento, tuttavia, il nuovo nome non risulta ancora recepito formalmente sui siti e sui canali ufficiali del gruppo.

La vicenda offre anche uno spunto di carattere giuridico e organizzativo. Per gli studi che assistono società appartenenti a gruppi interessati da frequenti operazioni di rebranding, cambi di denominazione così ravvicinati possono avere conseguenze concrete sulla gestione di contratti, marchi, licenze, documentazione societaria e comunicazioni alle autorità di vigilanza. Un tema ancora più delicato quando riguarda imprese attive in settori strategici, come la fornitura di sistemi di intelligenza artificiale agli enti governativi.

Amministratore di condominio, la delega al direttore dei lavori non lo libera dalla responsabilità

La Corte di Cassazione, sezione civile seconda, si è pronunciata su un caso che riguarda da vicino la prassi quotidiana degli amministratori di condominio: può l’amministratore, incaricato di un’attività straordinaria relativa all’affidamento di un appalto per la manutenzione dell’edificio, esonerarsi da responsabilità delegando la vigilanza sull’esecuzione dei lavori al direttore dei lavori?

Il procedimento origina dal ricorso di un condominio nei confronti del proprio ex amministratore e della compagnia assicurativa di quest’ultimo, a seguito di presunte irregolarità nella gestione di un appalto di manutenzione straordinaria dello stabile. La Corte d’Appello di Ancona aveva in parte respinto le pretese del condominio; la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassando con rinvio la decisione sui punti più rilevanti.

Il principio di diritto affermato è netto: l’amministratore incaricato di un’attività straordinaria che comporti il conferimento di un appalto non può limitarsi ad affidarsi all’impresa esecutrice e al direttore dei lavori, ma deve vigilare attivamente sull’esecuzione del contratto, verificare la qualità dei lavori e la loro conformità al capitolato, autorizzare i pagamenti solo in presenza di un effettivo stato di avanzamento conforme e informare tempestivamente l’assemblea di eventuali difficoltà esecutive.

La Corte ha quindi escluso che il compenso straordinario percepito dall’amministratore per questo tipo di incarico possa essere scisso da un corrispondente obbligo di controllo sostanziale, e non meramente documentale, sull’operato dell’impresa e del direttore dei lavori nominato per l’occasione.

Dati sanitari di un milione di pazienti, il Garante sanziona IQVIA per 7 milioni di euro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato IQVIA Solutions Italy S.r.l. per 7 milioni di euro, al termine di un’istruttoria sul progetto Health Search, che raccoglieva dati sanitari di circa un milione di pazienti attraverso la collaborazione di oltre 800 medici di medicina generale.

L’Autorità ha individuato molteplici violazioni del GDPR: trattamento privo di un’idonea base giuridica e di una adeguata informativa ai pazienti (artt. 5, 9, 12 e 13), assenza di limiti definiti di conservazione dei dati — alcuni risalenti al 2001 — mancata nomina dei medici di base come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28, assenza di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35) e mancata applicazione dei principi di privacy by design.

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione di IQVIA come titolare del trattamento, e non come semplice fornitore tecnologico: secondo il Garante, la società definiva in autonomia le procedure di anonimizzazione, stipulava i contratti con i fornitori software e manteneva la proprietà del database, assumendo così un ruolo sostanziale di titolare.

Decisiva è stata la bocciatura della tesi difensiva sull’anonimizzazione: il codice identificativo univoco assegnato a ciascun paziente (Pat ID), combinato con informazioni cliniche longitudinali dettagliate, consentiva comunque l’isolamento e la re-identificazione dei singoli pazienti. Oltre 3.370 pazienti risultavano identificabili direttamente, di cui 3.080 con associati dati sanitari. La decisione richiama i principi della sentenza SRB della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2025 sulla valutazione caso per caso della pseudonimizzazione.

Tra le attenuanti, il Garante ha considerato la cessazione, dal 2023, dei trasferimenti di dati da parte dei medici coinvolti e la collaborazione procedurale della società. A IQVIA sono stati concessi 120 giorni per sanare le violazioni o procedere a un’anonimizzazione effettiva gestita direttamente dai medici.

Pignoramento immobiliare, il blocco scatta con la notifica: la trascrizione non è decisiva

Con l’ordinanza n. 25905/2026, depositata il 29 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha preso posizione su una questione che incide direttamente sulla pratica quotidiana dell’esecuzione immobiliare: da quale momento il pignoramento produce i propri effetti nei confronti del debitore e dei terzi, se dalla notifica dell’atto oppure dalla successiva trascrizione nei registri immobiliari.

La Corte ha chiarito che il procedimento si articola in due fasi distinte sul piano degli effetti.

Nella prima, l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento al debitore: da quel preciso istante, afferma l’ordinanza, “il debitore subisce il vincolo di indisponibilità” sul bene.

Nella seconda fase, la trascrizione nei registri immobiliari rende il vincolo conoscibile e opponibile ai terzi, ma non è questo il momento in cui il vincolo giuridicamente sorge: la trascrizione ha dunque funzione dichiarativa di pubblicità, non costitutiva dell’effetto.

La distinzione, apparentemente tecnica, ha una ricaduta pratica rilevante per una categoria di soggetti spesso trascurata in questo tipo di contenzioso: i conduttori di immobili sottoposti a esecuzione.

Chi continua a versare il canone di locazione al proprietario-debitore dopo la notifica del pignoramento ma prima della trascrizione rischia infatti di dover pagare due volte: una al locatore, non più legittimato a incassare per effetto del vincolo già sorto, e una al custode o al creditore procedente.

La Corte ha ricondotto la soluzione alla tutela prioritaria del creditore procedente, richiamando l’art. 2918 del codice civile, che comunque limita il riconoscimento dei pagamenti anticipati del canone a un solo anno, indipendentemente dalla buona fede del conduttore. Anche il conduttore in buona fede, che non poteva conoscere il pignoramento prima della sua trascrizione, non è quindi pienamente tutelato dalla norma.

Per gli avvocati che assistono locatori, conduttori o creditori procedenti, la pronuncia impone una rivisitazione delle prassi di verifica: prima di consigliare il pagamento o l’incasso di un canone su un immobile potenzialmente oggetto di procedura esecutiva, diventa necessario considerare anche l’eventualità di una notifica già avvenuta ma non ancora trascritta, circostanza che gli ordinari controlli in Conservatoria non sono in grado di intercettare.

TSO, la Consulta impone il difensore d’ufficio: senza avvocato la convalida è incostituzionale

Con la sentenza n. 157/2026, decisa il 6 luglio e depositata il 2 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) sia assistito dalle garanzie della difesa tecnica.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze nel corso di un procedimento riguardante un paziente psichiatrico che contestava il proprio TSO. La Corte ha accolto la censura, qualificando il trattamento sanitario obbligatorio come una misura coercitiva che incide sul nucleo stesso della libertà personale: un’intrusione di tale intensità, per i giudici costituzionali, non può restare priva delle garanzie difensive previste dall’art. 24 della Costituzione.

Il punto più rilevante della decisione riguarda la scelta tra difesa facoltativa e difesa obbligatoria: la Corte ha escluso che sia sufficiente consentire alla persona di nominare un avvocato se lo desidera, perché un sistema di difesa meramente eventuale rischierebbe di lasciare proprio i soggetti più vulnerabili privi di tutela. Chi è sottoposto a TSO può infatti non avere la lucidità per attivarsi e nominare un legale, e chi non ha risorse economiche potrebbe comunque non riuscire ad accedere a un difensore di fiducia: una differenza di trattamento che la Corte ha ritenuto discriminatoria.

La Consulta ha quindi imposto un meccanismo di difesa tecnica obbligatoria: la persona deve essere informata, al momento della ricezione dell’ordinanza sindacale che dispone il TSO, del diritto di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, sarà il giudice tutelare a designare un difensore d’ufficio. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, deve ricevere tempestiva comunicazione del procedimento, partecipare all’audizione della persona prima della convalida ed essere informato del decreto di convalida o di rigetto.

La pronuncia riguarda sia la fase di convalida iniziale sia quella di eventuale proroga del trattamento, e si inserisce in un filone giurisprudenziale della Corte già avviato con la precedente sentenza n. 76/2025 sulla tutela giurisdizionale dei soggetti sottoposti a TSO.

Per gli avvocati, la decisione apre un ambito di attività nuovo e di rilievo pratico immediato: i giudici tutelari dovranno dotarsi di elenchi di difensori reperibili per le designazioni d’ufficio nei procedimenti di convalida, con tempi di nomina necessariamente rapidi vista la natura urgente del procedimento; gli ordini professionali e i consigli dell’avvocatura dovranno verosimilmente organizzare i relativi turni, come già avviene per altre forme di difesa d’ufficio urgente.

NIS, ottobre è il mese della verità: scade il termine per le misure di sicurezza di base

Nota bene editoriale sulla data: il Vademecum pubblicato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è legato all’approssimarsi della scadenza operativa che il documento stesso fissa. Il documento fornisce indicazioni generali sugli obblighi principali e sulle scadenze per i soggetti NIS (Network and Information Systems) in Italia, toccando le procedure di registrazione, l’aggiornamento delle informazioni e la categorizzazione delle attività richiesta dal quadro normativo gestito dall’ACN.

Il punto più urgente riguarda proprio ottobre 2026: è il termine entro cui i soggetti iscritti per la prima volta nel registro NIS nel corso del 2025 devono completare l’implementazione delle misure di sicurezza di base previste dalla normativa. Si tratta di un adempimento sostanziale, non meramente formale, che espone l’ente inadempiente alle sanzioni previste dal quadro NIS in caso di controllo.

Accanto a questa scadenza “a termine fisso”, il Vademecum ricorda l’obbligo ricorrente — dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno — di rinnovo o aggiornamento della registrazione online tramite il portale dei servizi dell’ACN, condizione necessaria per restare nella constituency NIS e continuare ad accedere ai servizi di supporto dell’Agenzia.

Tra gli obblighi sostanziali richiamati: l’aggiornamento periodico dei dati condivisi con l’ACN per rafforzare la protezione dei sistemi informativi e la resilienza della catena di fornitura, e lo svolgimento di un’analisi di impatto semplificata, secondo modelli standardizzati, i cui esiti vanno comunicati all’Agenzia per determinare requisiti di sicurezza proporzionati al profilo di rischio dell’ente.

Per i professionisti che assistono soggetti NIS — in particolare PMI di nuova classificazione — la scadenza di ottobre è un’occasione concreta per una verifica di compliance mirata, prima che eventuali omissioni vengano rilevate in sede di controllo.

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