Carceri, Nordio incontra Alemanno: focus su sovraffollamento e attività trattamentali

Roma, 28 luglio 2026 – Il Guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto al Ministero della Giustizia in via informale Gianni Alemanno, accompagnato dal legale, Edoardo Albertario.

Durante l’incontro sono stati trattati vari temi: la situazione delle carceri italiane, nell’ottica dell’esperienza dello stesso Alemanno; i benefici delle attività trattamentali per i detenuti; le criticità del sovraffollamento; la verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita dallo stesso Alemanno e oggetto di studio da parte del Ministero.

L’incontro si è svolto in un clima di attenta condivisione dei temi e reciproca soddisfazione.

Giustizia civile e PNRR: cento milioni legati all’abbattimento dell’arretrato. Ecco come funziona

28 luglio 2026 – Dietro l’obiettivo, tante volte richiamato, di una giustizia civile più rapida c’è anche una macchina di incentivi economici che lega la retribuzione accessoria del personale amministrativo al concreto abbattimento dell’arretrato. L’ipotesi di accordo sull’utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2025 — sottoscritta oggi 28 luglio 2026 dalla delegazione di parte pubblica guidata dal Viceministro Sisto e dalle organizzazioni sindacali del comparto Funzioni centrali — rende leggibile quel meccanismo. E lo fa con numeri e parametri che meritano attenzione anche da parte dell’avvocatura, perché incidono sulla velocità con cui i procedimenti civili vengono definiti.

La base normativa: l’art. 23 del d.l. 19/2024 e l’investimento M1C1-1.8

Il fondamento è l’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla legge 56/2024), che per gli anni 2024 e 2025 ha previsto risorse specifiche per incentivare il personale amministrativo degli uffici giudiziari che contribuisce alla riduzione dei procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi PNRR.

Il Ministero ha individuato, a valere sull’investimento M1C1-1.8 del PNRR, la quota di 100 milioni di euro da destinare all’incremento del Fondo per il 2025, con direttiva del Ministro del 10 dicembre 2025 registrata dalla Corte dei conti il 15 gennaio 2026. Il trasferimento delle somme è stato poi disposto dal Direttore generale dell’Unità di missione PNRR il 9 giugno 2026. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai 158,5 milioni ordinari del Fondo, e sono riferite integralmente all’Amministrazione giudiziaria: destinatario è il personale amministrativo in servizio, a qualsiasi titolo, presso Tribunali, Corti d’appello e Corte di cassazione.

I due parametri: pendenze civili e disposition time

Il cuore del sistema sta nella misurazione. La performance dell’ufficio giudiziario viene valutata su due parametri distinti, ciascuno dei quali governa metà delle risorse.

Il primo 50% è collegato alla riduzione delle pendenze civili. L’accordo assume come obiettivo generale una riduzione nella misura dell’85% alla data del 31 dicembre 2025 e gradua l’attribuzione delle risorse con una scala di coefficienti: dal coefficiente 1,2 per gli uffici che superano l’85%, fino allo 0,0 per quelli che restano al di sotto del 50%.

Il secondo 50% è ripartito sulla base del disposition time civile, misurato attraverso due indicatori ponderati: la riduzione percentuale delle pendenze al 31 dicembre 2025 rispetto al 31 dicembre 2019 (peso 0,5) e l’aumento percentuale delle definizioni 2025 rispetto alle definizioni 2024 (peso 0,5). Anche qui operano scale di coefficienti crescenti in funzione del risultato raggiunto.

La distribuzione a livello di singolo ufficio è effettuata dall’amministrazione centrale sulla base della pianta organica e dei coefficienti associati al grado di conseguimento degli obiettivi. Per i tribunali privi di pianta organica — interessati dal rinvio della chiusura connesso alla riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. 155/2012) — si considerano le piante organiche previgenti.

Il tetto del 15% e il coefficiente di perequazione

Due clausole tecniche completano il quadro. In sede di liquidazione, le risorse attribuite a ciascun ufficio sono erogate agli aventi diritto nel limite del 15% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo; l’eventuale quota non attribuibile viene riversata sui conti di tesoreria, come impone l’art. 23, comma 3, del d.l. 19/2024.

Inoltre, poiché gli incentivi PNRR si sovrappongono in parte alle ordinarie voci di performance e fondo di sede finanziate dal FRD, per gli uffici giudicanti interessati (Tribunali, Corti d’appello, Corte di cassazione) viene applicato un coefficiente di perequazione pari a 0,4, per evitare duplicazioni nel finanziamento delle medesime attività.

Perché interessa l’avvocatura

La logica è quella, ormai consolidata nel comparto giustizia, del pagamento per risultato: non erogazioni “a pioggia”, ma compensi correlati a miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti. Per chi esercita la professione, il dato rilevante è che l’accelerazione dei procedimenti civili non è affidata soltanto agli organici della magistratura o all’Ufficio per il processo, ma è sostenuta anche da un sistema premiale rivolto al personale amministrativo, tarato proprio sugli indicatori — pendenze e disposition time — che scandiscono i tempi effettivi del contenzioso. È, in altre parole, uno dei fili che collegano gli obiettivi PNRR alla durata reale delle cause.

In margine: gli incentivi tecnici sugli appalti e l’ultrattività del vecchio Codice

Nello stesso tavolo del 28 luglio sono stati siglati anche i due accordi sugli incentivi tecnici per gli appalti ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 e D.M. 124/2021, con la ripartizione di un fondo 2024 pari a 7,6 milioni di euro tra le articolazioni ministeriali. Il profilo di interesse giuridico è nell’ambito temporale: gli accordi si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o inviati entro il 1° luglio 2023, secondo il regime transitorio degli artt. 226 e 229 del d.lgs. 36/2023. Un promemoria concreto di come il “vecchio” Codice dei contratti pubblici continui a produrre effetti, per stralci significativi, ben oltre la sua formale sostituzione — con ricadute che investono anche la digitalizzazione delle procedure di gara, cui è destinata una quota specifica del fondo a favore del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia.


Le intese di oggi 28 luglio 2026 costituiscono, allo stato, ipotesi di accordo soggette ai previsti controlli. L’effettiva erogazione delle risorse resta condizionata ai passaggi attuativi e alla certificazione dei risultati.

Leggi i documenti integrali:

INCENTIVI APPALTI (IPOTESI ACCORDO – PARTE ECONOMICA)

INCENTIVI APPALTI (ACCORDO – PARTE NORMATIVA)

FRD 2025 IPOTESI ACCORDO

Cassa forense, l’anno con contributi ridotti non si cancella

Un versamento contributivo incompleto non fa sparire l’anno cui si riferisce. È il principio ribadito dalla Cassazione civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 23994 del 23 luglio 2026, che ha respinto il ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e reso così definitiva la pronuncia d’appello.

La vicenda nasce dall’opposizione di un avvocato a un preavviso di fermo amministrativo, notificato a suo tempo dall’allora Equitalia per conto della Cnpaf e riferito a contributi previdenziali maturati nel 2003. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda: aveva ridotto il fermo e dichiarato nulla la notifica della cartella per un vizio formale. In appello la Cassa non si era limitata a contestare la riduzione, ma aveva chiesto qualcosa di più radicale — che i contributi del 2003, ormai prescritti e non versati per intero, fossero dichiarati privi di effetto ai fini sia della maturazione del diritto sia del calcolo del trattamento pensionistico.

La Corte territoriale aveva però rigettato l’impugnazione, e la Cassazione ne conferma l’impianto. Il punto centrale è che l’ordinamento previdenziale forense non contempla alcuna disposizione che, a fronte di un’omissione parziale, faccia venir meno o riduca l’anzianità contributiva e l’effettività dell’iscrizione. La normativa reagisce all’inadempimento in altro modo: prevede il pagamento di somme aggiuntive, non l’azzeramento dell’annualità in cui il professionista ha versato meno del dovuto.

Da qui la distinzione decisiva tra diritto e misura. L’anno con contribuzione parziale o insufficiente concorre a pieno titolo a formare l’anzianità contributiva e va computato nella pensione di vecchiaia; l’omissione produce un effetto circoscritto, incidendo unicamente sull’ammontare del trattamento nella misura in cui abbassa la media dei redditi presi a riferimento. Non tocca, invece, l’efficacia dell’annualità in sé.

Resta il profilo del regolamento della Cassa, che nell’ipotesi di mancato versamento e prescrizione dei contributi ne stabilisce l’inefficacia nel calcolo pensionistico. Su questo la Corte chiarisce i limiti del proprio sindacato: l’atto regolamentare della Cnpaf ha natura negoziale — e tale rimane anche se adottato con decreto ministeriale — sicché in sede di legittimità può essere scrutinato soltanto sotto il profilo della violazione delle regole di interpretazione del contratto di cui all’art. 1362 c.c. Nel caso di specie, tuttavia, il motivo che denunciava la violazione del regolamento non poteva trovare ingresso, difettando una censura adeguatamente formulata secondo quei canoni.

Il ricorso della Cassa è stato quindi respinto e la decisione d’appello è passata in giudicato.

Tirocinio, cade la penalizzazione delle avvocature pubbliche

La revisione del tirocinio contenuta nella riforma forense — durata confermata a diciotto mesi, dodici dei quali con frequenza obbligatoria delle Scuole forensi — chiude una disparità che l’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) denunciava da anni. Il nodo stava nell’articolo 41, comma 6, della legge professionale (L. 247/2012): la norma consentiva di compiere l’intero percorso presso un avvocato del libero foro o presso l’Avvocatura dello Stato — un corpo peraltro privo di iscrizione all’albo — ma lo riduceva a dodici mesi quando il praticante sceglieva l’ufficio legale di un ente pubblico.

Una distinzione dalle ricadute concrete. I giovani laureati che optavano per un’avvocatura pubblica dovevano poi trovare uno studio disposto ad accoglierli per i soli sei mesi residui, impresa tutt’altro che semplice; e le stesse avvocature degli enti, non potendo garantire un tirocinio completo, finivano per risultare meno attrattive agli occhi dei praticanti.

Una battaglia iniziata nel 2018

La posizione dell’associazione era stata messa nero su bianco già nell’ottobre 2018, con una lettera all’allora Guardasigilli Alfonso Bonafede. Poche settimane dopo, il 13 dicembre, l’UNAEP aveva depositato una proposta di legge — promossa dall’onorevole Roberto Cataldi — per intervenire sull’articolo 73, comma 11-bis, del D.L. 69/2013: una modifica mirata, che estendeva la possibilità di svolgere l’intero periodo anche presso le avvocature degli enti pubblici i cui legali fossero iscritti agli albi forensi territoriali. Poche parole, pensate per sanare una differenza di trattamento tra colleghi appartenenti alla medesima categoria.

A distanza di quasi otto anni, il testo approvato dal Parlamento recepisce quella richiesta. Per una platea che supera i 228mila avvocati italiani e per le decine di avvocature pubbliche presenti sul territorio, sottolinea l’associazione, si apre una fase diversa: il tirocinio diventa unitario, senza più distinzioni legate alla natura pubblica o privata del dominus iscritto allo stesso albo.

La voce dell’associazione

Per la presidente UNAEP Antonella Trentini, direttore dell’avvocatura civica di Bologna, si tratta di una battaglia di giustizia finalmente vinta, che riconosce pari dignità formativa ai percorsi svolti nel settore pubblico. Un traguardo in linea con la storia dell’associazione, nata nel 1971 e oggi diffusa in tutta Italia con articolazioni regionali: conta oltre 900 iscritti su un bacino di circa 4.000 avvocati dell’elenco speciale.

Nell’ultimo decennio l’UNAEP si è ritagliata un ruolo di interlocutore stabile sul piano forense, giurisdizionale e politico, tanto sul versante della formazione — con un protocollo d’intesa siglato con il CNF e la sua Scuola Superiore — quanto in sede parlamentare, dove ha contribuito all’elaborazione di provvedimenti che la riguardano da vicino, a partire dai principi di indipendenza e autonomia della professione richiamati dalla riforma.

Caro energia, il conto della guerra: 29 miliardi

A cinque mesi dall’apertura del conflitto nel Golfo Persico, l’onda lunga sui prezzi dell’energia si traduce in cifre pesanti. Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, nel corso del 2026 famiglie e imprese italiane si troveranno a sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi tra elettricità, gas e carburanti. Il calcolo poggia su un’ipotesi prudente: che i livelli di prezzo attuali restino fermi fino a dicembre.

La voce più onerosa è quella dei rifornimenti: benzina e diesel valgono da soli 13,6 miliardi di maggiore spesa (+20,4% sul 2025). Seguono l’energia elettrica, con 10,2 miliardi in più (+12,9%), e il gas, con un sovrapprezzo di 5 miliardi (+14,6%). A pagare il prezzo più alto saranno, prevede l’associazione, i nuclei familiari più fragili, le imprese di autotrasporto di persone e merci e le realtà produttive a forte consumo energetico.

La geografia dei rincari

Sul piano territoriale il peso maggiore ricade sulle regioni più popolose e a più spiccata vocazione industriale e commerciale. In testa la Lombardia, con un aggravio di 5,4 miliardi (+15,1%), davanti all’Emilia-Romagna (3 miliardi, +16,1%) e al Veneto, dove il conto si avvicina ai 2,9 miliardi (+15,8%). In sostanza, la stangata colpisce con particolare intensità le aree economicamente più avanzate del Paese.

Il quadro si ribalta, però, se si guarda ai carburanti in termini percentuali. Con la benzina in self service intorno a 1,91 euro al litro e il diesel a 2,04 — in crescita rispettivamente del 14,4% e del 18,5% rispetto alle settimane precedenti l’inizio delle ostilità — gli aumenti relativi più marcati si concentrano al Sud: la Basilicata segna +21,6% (118 milioni), mentre Campania e Puglia si attestano entrambe a +21,3%, per un impatto stimato rispettivamente in circa un miliardo e in 837 milioni di euro.

Luce e gas: l’impennata delle materie prime

Dietro i numeri c’è il balzo delle quotazioni all’ingrosso. Il prezzo dell’energia elettrica è salito del 51,2% rispetto all’ultima settimana di febbraio, passando da 106,7 a 161,2 euro al MWh: da qui i 10,2 miliardi di maggiori bollette, che gravano soprattutto su Lombardia (2,2 miliardi), Veneto (poco più di un miliardo) ed Emilia-Romagna (967 milioni). Ancora più ripida la corsa del gas, cresciuto del 71,6% — da 32,4 a 57 euro al MWh — con un extra costo di 5 miliardi ripartito tra Lombardia (1,2 miliardi), Emilia-Romagna (710 milioni) e Veneto (611 milioni).

Gli aiuti pubblici e il nodo europeo

Dall’avvio dell’attacco statunitense all’Iran, il Governo ha messo in campo 7 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese: 5 per attenuare i rincari di luce e gas, 2 per ridurre le accise sui carburanti. Una dotazione significativa, che però — osserva la CGIA — neutralizzerebbe appena un quarto dei 29 miliardi complessivi. Per questo l’esecutivo sarebbe pronto a stanziare altri 7 miliardi entro l’autunno, in anticipo sulla Legge di bilancio 2027; un intervento praticabile, tuttavia, solo se l’Unione europea concederà una clausola di salvaguardia che consenta di superare temporaneamente il rapporto deficit/PIL senza incorrere in procedure d’infrazione.

Ed è proprio sull’Europa che si appunta la critica più netta: rispetto alla reazione seguita all’invasione russa dell’Ucraina, Bruxelles appare oggi la grande assente. Tra il 2022 e il 2023 aveva autorizzato la riduzione dell’IVA sulle bollette, fissato un tetto al prezzo del gas e permesso un contributo di solidarietà sugli extraprofitti dei colossi energetici. Resta inoltre sul tavolo, ma mai davvero attuato, il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’elettricità: una misura considerata sempre più necessaria per rendere il mercato meno esposto a shock di questa portata.

Onorari, soci e segreto: cosa cambia in studio

Dopo tredici anni dalla legge n. 247 del 2012, l’ordinamento della professione forense cambia volto. Con il via libera definitivo del Senato — 114 voti a favore, nessun contrario e 19 astensioni — il disegno di legge delega n. 1917, già licenziato dalla Camera a maggio, ha completato il proprio percorso parlamentare. Attenzione, però: il testo fissa i principi, non le regole di dettaglio. Sarà il Governo, entro sei mesi, a tradurli in uno o più decreti legislativi. È lì che si misurerà l’impatto reale sulla professione.

Segreto e giuramento

Libertà e indipendenza dell’avvocato salgono al rango di valori fondanti dell’ordinamento e di presìdi dello Stato di diritto. Torna il giuramento di fedeltà allo Stato, cancellato nel 2012. Cambia anche la natura del segreto professionale, ora «inviolabile» e «indisponibile»: non più soltanto un dovere in capo al difensore, ma un diritto fondamentale dell’assistito, comprimibile solo in ipotesi tipiche ed eccezionali.

Compensi legati agli obiettivi

Sul fronte economico la delega conferma l’equo compenso e il divieto del patto di quota lite, ma apre a una novità significativa: professionista e cliente potranno concordare che una parte dell’onorario, o un premio, sia dovuta solo al raggiungimento di un determinato risultato. I parametri ministeriali — utilizzati in assenza di accordo scritto e nelle liquidazioni giudiziali — verranno aggiornati ogni due anni anziché ogni quattro.

Rilevante anche l’intervento sulla solidarietà passiva: nelle definizioni transattive o arbitrali le parti potranno derogarvi, stabilendo autonomamente a chi spetta pagare il legale, senza che questi possa pretendere l’intero da ciascuna. Resta invece fermo l’obbligo del cliente di rimborsare le spese anticipate e quelle forfettarie, da quantificare con apposito decreto.

Attività riservate e legali d’impresa

La consulenza legale stragiudiziale diventa attività esclusiva dell’avvocato quando è prestata in forma continuativa, sistematica e organizzata, dietro corrispettivo e in connessione con il contenzioso; nulli i compensi pattuiti a favore di soggetti non iscritti all’albo. Restano salve, naturalmente, le consulenze proprie di altre professioni regolamentate, come quelle dei commercialisti. Confermata la riserva su assistenza in giudizio, arbitrati rituali, negoziazione assistita e mediazione.

Arriva inoltre il riconoscimento espresso dei legali d’impresa, assumibili con contratto subordinato o continuativo, che operano nell’interesse del proprio datore di lavoro e delle società a esso collegate. Il parere di congruità dell’Ordine, infine, andrà semplificato per rendere più efficace il recupero dei crediti professionali, pur mantenendo la funzione di tutela del cliente contro richieste sproporzionate.

Le società tra avvocati

Il capitolo più innovativo riguarda le forme di esercizio collettivo. Accanto ad associazioni e società tra avvocati vengono ammesse le reti, anche multidisciplinari, purché comprendano almeno due legali. Nelle Sta il controllo resta saldamente in mano ai professionisti: la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da iscritti al foro e ad avvocati (o altri soggetti abilitati) deve appartenere almeno il capitale e i diritti di voto nella misura dei due terzi.

I soci di capitale privi di titolo sono ammessi solo per finalità tecniche o di investimento, con un tetto del 33% alla distribuzione degli utili spettanti agli avvocati: una scelta netta contro il modello delle law company anglosassoni. Il mandato, in ogni caso, resta personale — il cliente ha diritto di sapere quale socio segue la pratica — e l’avvocato risponde in solido con la società.

Monocommittenza e incompatibilità

Novità assoluta sulla collaborazione continuativa con un unico committente, ricondotta alla prestazione d’opera intellettuale e assistita da tutele specifiche: compenso non inferiore ai parametri ministeriali e salvaguardia dell’autonomia. Si allentano invece le incompatibilità, con la possibilità per l’avvocato di ricoprire cariche come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore in società di capitali, enti pubblici o privati.

Accesso, esame e specializzazione

Il tirocinio resta di diciotto mesi, dodici dei quali da svolgere presso le scuole forensi; sono possibili periodi presso l’Avvocatura dello Stato, uffici legali pubblici o, per un semestre, in un altro Paese dell’Unione, fermo restando un minimo di sei mesi accanto a un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione. Consentito il praticantato in costanza di lavoro, se gli orari sono compatibili. L’esame di Stato passa da tre a due prove scritte — un parere motivato e un atto giudiziario — più un orale incentrato su casi pratici e deontologia.

La formazione continua diventa un obbligo a scadenza annuale: il mancato conseguimento dei crediti comporta la sospensione amministrativa dall’albo, misura cautelare e non disciplinare, revocabile una volta recuperato il debito formativo. Il titolo di avvocato specialista sarà attribuito direttamente dal Cnf, non più con decreto ministeriale, per il tramite di corsi dedicati o della dimostrazione di un’esperienza consolidata.

Ordini, albi e disciplina

Tutti gli albi diventano telematici, con archivio centrale nazionale a consultazione riservata. Cambia anche la governance: addio al voto di lista nelle elezioni degli Ordini, organi rinnovati ogni tre anni con un massimo di tre mandati consecutivi e regole per l’equilibrio di genere. Sul piano disciplinare, l’azione si estingue dopo sei anni dal fatto contestato ed è introdotta la riabilitazione per chi, colpito da sanzioni diverse dalla radiazione, dimostri una condotta corretta nel tempo. Ammessa infine la pubblicità vera e propria, non più soltanto informativa, purché rispettosa del segreto professionale e dei diritti dei clienti.

AI Act, la vigilanza entra in campo

Per mesi il 2 agosto 2026 è stato descritto come lo spartiacque dell’intelligenza artificiale europea: la data in cui il Regolamento (UE) 2024/1689 sarebbe entrato nella sua fase applicativa più impegnativa. All’ultimo, però, il quadro è cambiato. Il Digital Omnibus — il pacchetto di semplificazione adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione il 29 giugno scorso e atteso in Gazzetta ufficiale entro luglio — ha rimodulato le scadenze, spostando in avanti gli obblighi ritenuti più onerosi.

Cosa slitta e cosa no

Gli adempimenti sui sistemi ad alto rischio riconducibili all’Allegato III — impiegati in settori delicati quali reclutamento, valutazione del merito creditizio, istruzione e biometria — sono rinviati al 2 dicembre 2027. Quelli relativi all’IA incorporata nei prodotti dell’Allegato I, come dispositivi medici e macchinari, arrivano invece al 2 agosto 2028.

Il differimento, tuttavia, non equivale a una moratoria generale. Dal 2 agosto 2026 le autorità di controllo diventano operative, prendono avvio gli obblighi di trasparenza e la Commissione europea acquisisce il potere di sanzionare i grandi modelli. La compliance, insomma, non si ferma: cambia soltanto il ritmo.

Formazione: il primo terreno di verifica

Il banco di prova più immediato è un obbligo già vigente da oltre un anno. L’articolo 4 impone a fornitori e deployer di garantire al personale un’alfabetizzazione sull’IA proporzionata al ruolo, al contesto d’impiego e ai rischi. La previsione è efficace dal 2 febbraio 2025, ma finora era priva di un’autorità in grado di verificarne il rispetto: da agosto quel presidio esiste.

Il Digital Omnibus ha attenuato la formulazione — non più «misure per garantire» ma «misure volte a sostenere lo sviluppo» dell’alfabetizzazione — ed escluso una sanzione pecuniaria diretta per l’inadempimento. Il punto, però, si sposta sul piano probatorio: in caso di danno, contenzioso o ispezione, una formazione documentata rappresenta la prima evidenza di diligenza organizzativa. Serve dunque un piano tracciabile, capace di mappare chi utilizza quali sistemi, di articolare i moduli per funzione e livello di rischio e di aggiornarsi nel tempo.

Trasparenza e nuovi divieti

Gli obblighi informativi dell’articolo 50 restano ancorati al 2 agosto 2026. Chi mette a disposizione sistemi che dialogano con le persone dovrà renderne evidente la natura artificiale; chi utilizza strumenti di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica dovrà informarne gli interessati; chi genera deepfake o testi destinati a informare il pubblico su temi di interesse generale dovrà dichiararlo.

L’unico alleggerimento riguarda il watermarking, la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti sintetici: per i sistemi già sul mercato l’obbligo scivola di quattro mesi, al 2 dicembre 2026. Alla stessa data si affianca un nuovo divieto, esteso tanto a chi sviluppa quanto a chi utilizza: fuori legge i sistemi che producono immagini intime non consensuali (i cosiddetti nudifier) o materiale pedopornografico, salvo idonee salvaguardie tecniche.

I grandi modelli e i poteri sanzionatori

I fornitori di modelli per finalità generali (GPAI), su cui poggiano i principali chatbot, sono tenuti agli obblighi di documentazione, trasparenza e tutela del diritto d’autore già dal 2 agosto 2025. La novità è la loro azionabilità: attraverso l’AI Office, la Commissione potrà richiedere informazioni, valutare i modelli, imporre misure correttive e comminare multe fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, con soglie che salgono a 35 milioni o al 7% per le pratiche vietate.

Il cantiere italiano

Sul versante nazionale l’impianto è già delineato: la vigilanza spetta all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con Garante privacy, Banca d’Italia, Consob e Ivass competenti nei rispettivi ambiti. Il 10 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare i due decreti attuativi, dedicati rispettivamente ai poteri delle autorità (con sanzioni, sperimentazione, formazione e lavoro) e all’impiego dell’IA nelle attività di polizia, con i relativi profili di responsabilità civile e penale.

La direzione passa anche dal diritto penale. Si prepara l’ingresso dell’articolo 437-bis c.p., che punisce l’omissione delle misure di sicurezza sui sistemi ad alto rischio da cui derivi un pericolo concreto per le persone; e i reati connessi all’IA entrano nel catalogo della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, accanto al deepfake illecito già sanzionato dall’articolo 612-quater c.p. Per le imprese la conseguenza è chiara: i modelli organizzativi vanno aggiornati al rischio IA.

Come usare il tempo guadagnato

Il periodo aggiuntivo va investito, non atteso. Il primo passo resta censire i sistemi in uso e classificarli per livello di rischio. L’Omnibus conferma una regola destinata a pesare: se il fornitore ritiene che un sistema riconducibile all’Allegato III non sia ad alto rischio — perché privo di effetti significativi su salute, sicurezza o diritti — dovrà documentare l’autovalutazione e, quando nel dicembre 2027 il regime entrerà in vigore, registrarla nella banca dati europea, in larga parte accessibile al pubblico. A finire censita è dunque solo la scelta di chi invoca l’eccezione: una posizione dichiarata su cui le autorità potranno calibrare i controlli.

Minori online, l’Europa alza il livello di protezione: stretta su TikTok e via libera ai controlli contro gli abusi

La tutela dei minori nello spazio digitale resta una delle priorità dell’Unione europea. Lo dimostrano due iniziative annunciate dalla Commissione europea che, seppur su fronti diversi, puntano allo stesso obiettivo: rendere Internet un ambiente più sicuro per bambini e adolescenti.

Da una parte arriva il via libera del Consiglio alla proroga della deroga temporanea che consente ai fornitori di servizi online di individuare e segnalare volontariamente i casi di abuso sessuale su minori. Dall’altra, Bruxelles contesta a TikTok di non garantire adeguati livelli di protezione per gli utenti più giovani, in possibile violazione del Digital Services Act (DSA).

Controlli contro gli abusi prorogati fino al 2028

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il nuovo regolamento che ripristina la deroga ad alcune disposizioni della direttiva ePrivacy, permettendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di continuare a rilevare e segnalare volontariamente materiale relativo ad abusi sessuali sui minori fino al 3 aprile 2028.

La precedente disciplina era scaduta lo scorso 3 aprile, creando un vuoto normativo che rischiava di interrompere uno degli strumenti più efficaci per individuare casi di sfruttamento online.

Secondo la Commissione europea, queste segnalazioni rappresentano spesso l’unico modo per individuare le vittime e consentire alle autorità di intervenire tempestivamente. Il sistema permette inoltre di favorire la rimozione del materiale pedopornografico dalla rete, limitando la cosiddetta vittimizzazione secondaria, che continua a colpire le persone ritratte anche molti anni dopo gli abusi.

La proroga assume un significato ancora più rilevante alla luce dell’evoluzione tecnologica. Bruxelles evidenzia infatti che il numero di segnalazioni di nuovo materiale è aumentato di oltre 200 volte negli ultimi tre anni, fenomeno attribuito anche all’utilizzo illecito dell’intelligenza artificiale per la produzione e la diffusione di contenuti di abuso.

La misura viene considerata una soluzione transitoria, in attesa dell’approvazione della normativa europea definitiva che disciplinerà in modo organico la prevenzione e il contrasto agli abusi sessuali sui minori online.

TikTok sotto esame per la sicurezza degli account dei minori

Parallelamente, la Commissione europea ha notificato a TikTok le proprie conclusioni preliminari nell’ambito dell’indagine avviata ai sensi del Digital Services Act.

Secondo Bruxelles, la piattaforma non garantirebbe un livello di protezione adeguato agli utenti minorenni.

Nel mirino finiscono soprattutto le impostazioni predefinite degli account. I minori possono infatti scegliere profili pubblici, rendendo visibili i propri contenuti anche a utenti non registrati e consentendo che i video degli adolescenti tra i 16 e i 17 anni vengano suggeriti ad altri utenti attraverso la sezione “Per te”.

Per la Commissione questa configurazione potrebbe esporre i ragazzi a contatti indesiderati, fenomeni di cyberbullismo e comportamenti predatori, aumentando il rischio che contenuti pubblicati in giovane età restino permanentemente accessibili online.

Anche nel caso di account privati emergono criticità. Secondo le valutazioni preliminari, infatti, gli account dei minori possono comunque essere facilmente individuati attraverso gli elenchi dei follower e dei profili seguiti, mentre le fotografie del profilo rimangono visibili anche agli utenti privi di un account TikTok.

Il Digital Services Act rafforza gli obblighi delle piattaforme

Le contestazioni si inseriscono nel quadro degli obblighi previsti dal Digital Services Act, che impone alle piattaforme accessibili ai minori di garantire un elevato livello di tutela della privacy, della sicurezza e della protezione dei bambini.

La Commissione ritiene, in questa fase preliminare dell’indagine, che le impostazioni offerte da TikTok non soddisfino tali requisiti, poiché consentirebbero un’esposizione eccessiva dei dati e dei contenuti dei minori.

I due interventi confermano l’evoluzione dell’approccio europeo alla sicurezza digitale: da un lato il rafforzamento degli strumenti di individuazione degli abusi online, dall’altro una crescente responsabilizzazione delle grandi piattaforme nella progettazione di servizi che integrino la tutela dei minori già nella configurazione iniziale dei propri sistemi.

Privacy, il Tribunale di Milano apre la strada alle class action per lo scraping dei dati

La protezione dei dati personali entra in una nuova fase anche sul fronte della responsabilità civile. Con un’ordinanza depositata il 10 aprile 2026, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa – ha dichiarato ammissibile un’azione rappresentativa promossa da un’associazione di consumatori nei confronti di Meta, aprendo la strada alla prima class action italiana fondata su una presunta violazione della normativa sulla privacy.

Il procedimento nasce dal cosiddetto scraping dei dati personali, ossia la raccolta automatizzata e non autorizzata di informazioni pubblicamente accessibili sui profili Facebook da parte di soggetti terzi. Secondo i ricorrenti, il danno subito dagli utenti deriverebbe dalla mancata adozione, da parte della piattaforma, di misure tecniche e organizzative adeguate a impedire questo fenomeno, in violazione dei principi di privacy by design e privacy by default previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Il Tribunale non ha ancora affrontato il merito della responsabilità di Meta, che sarà valutata nella fase successiva del giudizio. L’ordinanza, tuttavia, assume un’importanza particolare perché individua alcuni principi destinati a incidere sulla futura giurisprudenza in materia.

Il primo riguarda la legittimazione delle associazioni dei consumatori. I giudici hanno chiarito che l’azione rappresentativa può essere proposta senza raccogliere un mandato individuale da ciascun utente coinvolto, valorizzando l’obiettivo europeo di garantire un livello elevato di tutela collettiva dei consumatori.

Un secondo aspetto riguarda il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del controllo sui propri dati personali. Richiamando l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale ha evidenziato che il diritto al risarcimento non può essere subordinato al superamento di una particolare soglia di gravità della lesione, rafforzando così la tutela riconosciuta agli interessati dal GDPR.

La pronuncia affronta anche il tema dell’omogeneità dei diritti necessari per l’azione collettiva. Secondo i giudici milanesi, tale requisito può sussistere anche quando uno stesso evento produce conseguenze differenti per categorie diverse di utenti, purché le varie tipologie di danno possano essere ricondotte a criteri di liquidazione standardizzati.

La decisione richiama inoltre l’attenzione delle imprese sulla crescente esposizione ai rischi derivanti dalla gestione dei dati personali. In un contesto economico sempre più fondato sulle informazioni digitali, la conformità al GDPR non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma anche uno strumento di prevenzione del contenzioso. La corretta valutazione dei rischi, l’adozione di misure di sicurezza adeguate e la documentazione delle scelte effettuate, secondo il principio di accountability, diventano elementi essenziali per limitare non solo le possibili sanzioni amministrative, ma anche le richieste di risarcimento collettivo.

La vicenda assume particolare rilievo anche perché Meta era già stata destinataria di una sanzione da parte della Data Protection Commission irlandese proprio in relazione alle misure adottate per prevenire lo scraping dei dati.

Secondo l’analisi pubblicata da Assonime, l’ordinanza del Tribunale di Milano rappresenta uno dei primi interventi della giurisprudenza italiana in grado di chiarire il rapporto tra la disciplina del GDPR e il nuovo sistema delle azioni rappresentative, delineando un orientamento destinato ad avere effetti significativi sia sulla tutela dei consumatori sia sulle strategie di gestione del rischio legale da parte delle imprese.

Minori e reati, il Governo cambia le regole: presunta l’imputabilità tra i 14 e i 18 anni

Il Governo interviene sulla giustizia minorile con una riforma destinata ad alimentare il dibattito politico e giuridico. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica il criterio con cui viene valutata l’imputabilità dei minorenni tra i 14 e i 18 anni, introducendo una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria.

La novità non modifica l’età minima della responsabilità penale, che resta fissata a 14 anni, ma cambia il punto di partenza del procedimento. Finora spettava all’accusa dimostrare, caso per caso, che il minore fosse pienamente consapevole delle proprie azioni. Con il nuovo impianto normativo, invece, tale capacità si presume esistente, analogamente a quanto avviene per gli adulti, lasciando alla difesa l’eventuale onere di dimostrare il contrario.

Ad annunciare il provvedimento è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribadito la linea dell’Esecutivo sulla criminalità giovanile, sostenendo che chi commette reati deve risponderne anche se ha 15 o 16 anni. La premier ha ricordato le misure già introdotte negli ultimi mesi, tra cui l’arresto per i minorenni trovati in possesso di armi, l’inasprimento delle norme contro la diffusione dei coltelli e l’aumento delle pene per i danneggiamenti commessi in gruppo, presentando il nuovo disegno di legge come un ulteriore tassello della strategia governativa.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha precisato che la riforma non abbassa l’età dell’imputabilità né introduce pene più severe, ma punta a rendere più rapido ed efficace il procedimento penale. Secondo il Guardasigilli, l’attuale disciplina risente di un’impostazione ormai datata, risalente al Codice Rocco, e non sarebbe più adeguata a una realtà nella quale la criminalità minorile presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto al passato.

Per il Governo, la presunzione di imputabilità consentirà di agevolare le indagini e semplificare il lavoro degli organi giudiziari, partendo dall’assunto che un adolescente di 16 o 17 anni sia normalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni, salvo elementi specifici che dimostrino il contrario.

L’iniziativa ha però suscitato forti contestazioni da parte delle opposizioni. Esponenti del Partito Democratico hanno accusato l’Esecutivo di affrontare il fenomeno esclusivamente con strumenti repressivi, parlando di una misura che rischia di criminalizzare un’intera generazione. Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha criticato il provvedimento, sostenendo che l’aumento della criminalità minorile dimostrerebbe l’inefficacia delle politiche finora adottate.

Perplessità arrivano anche dal mondo dell’infanzia. Save the Children ha evidenziato come la violenza giovanile rappresenti un fenomeno complesso, che richiede interventi educativi, sociali e preventivi oltre agli strumenti del diritto penale, mettendo in guardia dal rischio di applicare ai minori logiche proprie della giustizia destinata agli adulti.

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