Processo tributario telematico: valido anche il ricorso depositato tramite scansione

Con la sentenza n. 639/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha affrontato una questione destinata ad avere effetti pratici rilevanti nel processo tributario telematico: la validità dei ricorsi depositati mediante scansione di documenti cartacei anziché attraverso file PDF generati direttamente in formato digitale.

La controversia era nata dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società immobiliare per il recupero di maggiore Ires riferita all’anno d’imposta 2021. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate aveva sollevato una questione preliminare, sostenendo che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché il documento depositato era stato ottenuto tramite scansione e non attraverso la creazione di un PDF “nativo”.

I giudici milanesi hanno respinto tale impostazione, evidenziando come il decreto legislativo n. 546 del 1992 non preveda alcuna sanzione di inammissibilità collegata alla modalità tecnica con cui viene formato il documento informatico. Secondo il Collegio, le ipotesi di inammissibilità del ricorso tributario sono espressamente individuate dalla legge e riguardano, tra l’altro, il rispetto dei termini di proposizione, le modalità di costituzione in giudizio e il contenuto essenziale dell’atto introduttivo.

La sentenza richiama il principio della gerarchia delle fonti, sottolineando che una disposizione regolamentare o tecnica non può introdurre ulteriori cause di inammissibilità rispetto a quelle stabilite dal legislatore. In quest’ottica, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale che disciplina gli aspetti tecnici del processo tributario telematico non possono trasformarsi in ostacoli all’accesso alla giustizia quando la legge non prevede espressamente tale conseguenza.

Secondo la Corte, l’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/1992 non impone l’utilizzo esclusivo di file PDF nativi e non vieta il deposito di documenti precedentemente scansionati. Di conseguenza, un ricorso trasmesso in formato PDF ottenuto da scansione rimane idoneo a instaurare validamente il contraddittorio tra le parti.

Pur respingendo nel merito le contestazioni avanzate dalla società contribuente, il giudice ha quindi confermato la piena ammissibilità dell’atto introduttivo, ribadendo che un’interpretazione eccessivamente formalistica delle regole tecniche rischierebbe di comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa garantito dall’ordinamento.


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Patrocinio a spese dello Stato: compenso dovuto anche per la fase introduttiva del processo penale

La presenza del difensore e le attività svolte per consentire l’avvio del contraddittorio sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del compenso relativo alla fase introduttiva del processo penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16946 del 30 maggio 2026, intervenendo in una controversia riguardante la liquidazione dei compensi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

La vicenda nasce dalla richiesta di un avvocato che aveva assistito un imputato ammesso al beneficio. Il procedimento si era concluso rapidamente, nell’arco di due udienze, con una sentenza di non luogo a procedere. Nella liquidazione del compenso, tuttavia, il Tribunale aveva escluso la remunerazione della fase introduttiva, riconoscendo soltanto le altre attività difensive svolte nel corso del giudizio.

Dopo il rigetto dell’opposizione proposta dal professionista, la questione è arrivata davanti alla Suprema Corte, che ha accolto il ricorso fornendo importanti chiarimenti interpretativi sui parametri forensi.

Secondo i giudici di legittimità, il decreto ministeriale n. 55 del 2014 prevede che i compensi vengano determinati distinguendo le diverse fasi del procedimento: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e decisionale. L’elenco delle attività indicato dalla normativa per ciascuna fase non deve però essere considerato esaustivo, bensì meramente esemplificativo.

La Cassazione evidenzia che nella fase introduttiva rientrano tutte le attività strettamente collegate all’avvio del processo e alla costituzione del contraddittorio, comprese richieste, osservazioni, istanze e opposizioni formulate anche verbalmente. Non assume rilievo, pertanto, il numero delle udienze celebrate, la durata particolarmente breve del procedimento o l’assenza di atti scritti depositati dal difensore.


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Bodycam alla polizia locale: senza tutele privacy scatta la sanzione

Le bodycam possono rappresentare uno strumento utile per aumentare la sicurezza degli operatori impegnati sul territorio, ma il loro impiego richiede il rispetto di precise garanzie in materia di protezione dei dati personali e tutela dei lavoratori. Lo ribadisce il Garante per la privacy con il provvedimento n. 271 del 2026, che ha portato alla sanzione di un Comune per l’utilizzo di telecamere indossabili assegnate agli agenti della polizia locale.

L’amministrazione aveva introdotto i dispositivi con l’obiettivo di documentare eventuali episodi di aggressione o situazioni di particolare criticità durante il servizio. Sebbene le registrazioni siano state effettuate soltanto in circostanze limitate, l’Autorità ha rilevato diverse irregolarità nella gestione del trattamento dei dati raccolti attraverso le bodycam.

Secondo il Garante, la semplice disponibilità degli operatori o la richiesta proveniente dal personale non costituiscono una base sufficiente per l’impiego di strumenti che possono incidere, anche indirettamente, sul controllo dell’attività lavorativa. In questi casi trovano applicazione le disposizioni previste dallo Statuto dei lavoratori, che richiedono specifiche garanzie prima dell’introduzione di tecnologie potenzialmente idonee a monitorare le prestazioni del personale.

Nel caso esaminato, l’Autorità ha ritenuto insufficiente il riferimento a precedenti accordi relativi alla videosorveglianza urbana, evidenziando la necessità di un quadro autorizzativo dedicato all’utilizzo delle bodycam. A ciò si sono aggiunte ulteriori criticità, tra cui la mancata realizzazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e l’inadeguatezza delle informazioni fornite ai soggetti interessati dal trattamento.

Il Garante ha ricordato che sistemi di registrazione audiovisiva impiegati in contesti lavorativi possono comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone coinvolte e richiedono quindi un’analisi preventiva approfondita delle conseguenze sul piano della privacy.

La sanzione economica comminata all’ente è stata pari a 4.000 euro, importo contenuto anche in considerazione della collaborazione fornita durante l’istruttoria e della decisione del Comune di interrompere spontaneamente l’utilizzo dei dispositivi.


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Esame da avvocato, torna il modello tradizionale: due prove scritte e un orale

Il percorso di accesso alla professione forense si prepara a cambiare nuovamente. Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che ridefinisce l’esame di abilitazione degli avvocati, riportandolo a una struttura più vicina a quella tradizionale e coerente con i principi contenuti nella recente riforma dell’ordinamento forense approvata dalla Camera dei deputati.

L’intervento segna il superamento definitivo delle modalità semplificate adottate negli anni dell’emergenza sanitaria e successivamente prorogate. L’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di rafforzare il carattere selettivo e professionalizzante dell’esame, assicurando una verifica più approfondita delle competenze richieste per l’esercizio della professione.

La nuova procedura prevede una sola sessione annuale articolata in due prove scritte e una prova orale. Gli elaborati saranno svolti in presenza mediante strumenti informatici e con la possibilità di consultare esclusivamente codici annotati con la giurisprudenza.

La prima prova scritta consisterà nella redazione di un parere motivato su una questione giuridica scelta tra diritto civile, penale o amministrativo. La seconda richiederà invece la predisposizione di un atto giudiziario, sempre nell’ambito di una delle tre principali aree del diritto individuate dal candidato.

Superata la fase scritta, l’aspirante avvocato dovrà affrontare un colloquio orale strutturato su più ambiti. La prova comprenderà l’analisi di un caso pratico che richieda competenze sia sostanziali sia processuali, oltre a domande dedicate alle materie scelte dal candidato. Saranno inoltre oggetto di verifica temi relativi all’ordinamento forense, alla deontologia professionale e al sistema previdenziale dell’avvocatura.

Secondo l’Esecutivo, il nuovo modello punta a garantire una preparazione più completa e una selezione maggiormente aderente alle responsabilità che caratterizzano l’attività professionale dell’avvocato.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri non si limita tuttavia all’esame di abilitazione. Il pacchetto contiene infatti anche misure riguardanti altre professioni giuridiche e il sistema penitenziario. Per i notai viene introdotto un limite temporale all’esercizio dell’azione di responsabilità professionale, mentre sul fronte dell’esecuzione penale vengono rafforzati gli strumenti destinati alla formazione e all’inserimento lavorativo delle persone detenute.


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Riforma forense, il via libera dell’Antitrust è condizionato: compensi, governance e specializzazioni sotto osservazione

La riforma dell’ordinamento forense supera il primo esame dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ma il parere pubblicato nel Bollettino del 1° giugno 2026 contiene una serie di osservazioni che potrebbero incidere in modo significativo sulla futura stesura dei decreti attuativi.

Secondo l’Antitrust, il disegno di legge presenta diversi elementi positivi, soprattutto sul fronte dell’accesso alla professione. Tra questi figurano la semplificazione del percorso di ingresso e la revisione dell’esame di Stato, con una riduzione delle prove scritte e criteri di valutazione più uniformi. Misure che, nelle valutazioni dell’Autorità, contribuiscono a ridurre le barriere all’ingresso e a favorire una maggiore apertura del mercato professionale.

Parere favorevole anche sulla formazione continua, considerata uno strumento essenziale per garantire elevati standard qualitativi nell’esercizio della professione forense.

Le principali perplessità emergono invece sul tema dei compensi professionali. L’AGCM richiama il principio generale secondo cui il rapporto economico tra avvocato e cliente deve essere fondato sulla libera negoziazione. In quest’ottica, l’equo compenso rappresenta una deroga limitata a specifiche situazioni caratterizzate da uno squilibrio contrattuale, come i rapporti con grandi imprese, banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni.

Secondo l’Autorità, alcune disposizioni contenute nella delega rischiano però di estendere indirettamente questo meccanismo anche a rapporti professionali ordinari o continuativi, facendo dei parametri forensi una sorta di riferimento obbligatorio generalizzato. Un’evoluzione che, secondo l’Antitrust, potrebbe tradursi in una limitazione della concorrenza e della libertà contrattuale, senza che vi siano le stesse ragioni di tutela che giustificano l’applicazione dell’equo compenso nei confronti dei grandi committenti.

Ulteriori riserve riguardano il possibile ampliamento dell’utilizzo del parere di congruità rilasciato dagli Ordini professionali. L’AGCM osserva che l’estensione di questo strumento oltre l’ambito oggi previsto dalla normativa sull’equo compenso potrebbe rafforzare il ruolo dei parametri ministeriali anche nei rapporti regolati dalla libera pattuizione tra professionista e cliente.

Nel parere viene inoltre ribadito un principio più volte affermato dall’Autorità: non esiste un legame automatico tra livello del compenso e qualità della prestazione professionale. La qualità dei servizi legali, secondo l’AGCM, deve essere garantita attraverso formazione, aggiornamento professionale e controlli disciplinari, piuttosto che mediante l’introduzione di soglie economiche minime.

Un secondo fronte di attenzione riguarda il ruolo del Consiglio Nazionale Forense. L’Autorità ritiene opportuno evitare che organismi rappresentativi della categoria assumano direttamente funzioni regolatorie capaci di incidere sull’accesso e sull’esercizio della professione. Il rischio evidenziato è quello di una sovrapposizione tra funzioni di rappresentanza e poteri normativi. Per questo l’AGCM suggerisce che il potere regolamentare resti in capo alle istituzioni pubbliche, lasciando al CNF un ruolo consultivo.

Osservazioni anche sul sistema delle specializzazioni forensi. La bozza di riforma prevede infatti che il conseguimento dei titoli specialistici passi attraverso percorsi formativi organizzati dagli Ordini in collaborazione con le associazioni forensi. Per l’Antitrust, tuttavia, un sistema costruito esclusivamente attorno ai corsi rischierebbe di penalizzare professionisti che abbiano maturato competenze specialistiche attraverso l’esperienza concreta, l’attività scientifica o percorsi formativi alternativi. Da qui la richiesta di criteri più aperti, trasparenti e non discriminatori.

Nel complesso, l’Autorità non mette in discussione l’impianto generale della riforma, ma invita il legislatore a prestare particolare attenzione alla fase attuativa. Saranno infatti i decreti delegati a determinare l’equilibrio tra esigenze di tutela della professione, apertura del mercato e interesse degli utenti dei servizi legali.

La partita, dunque, non si chiude con il via libera dell’Antitrust: le osservazioni formulate dall’Autorità rappresentano un segnale chiaro su quali saranno i punti più delicati del confronto nei prossimi mesi.


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Giustizia e competitività, l’Europa promuove i progressi dei sistemi giudiziari

Una giustizia efficiente non è soltanto una garanzia per i cittadini, ma rappresenta anche un fattore strategico per la crescita economica e la competitività dell’Unione europea. È questo il messaggio che emerge dal EU Justice Scoreboard 2026, il quadro di valutazione annuale pubblicato dalla Commissione europea per monitorare lo stato dei sistemi giudiziari nazionali.

Giunto alla quattordicesima edizione, il rapporto analizza tre dimensioni fondamentali: efficienza, qualità e indipendenza della giustizia, offrendo una panoramica comparativa dei risultati raggiunti dai 27 Stati membri senza elaborare classifiche generali. L’obiettivo è individuare punti di forza, criticità e buone pratiche utili a sostenere le riforme nazionali.

Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026 figura il miglioramento della percezione dell’indipendenza dei sistemi giudiziari e una sostanziale tenuta dei livelli di efficienza raggiunti dopo le difficoltà registrate durante la pandemia. In molti Paesi europei si osserva infatti una riduzione dei tempi dei procedimenti o una loro stabilizzazione, segnale dell’efficacia delle misure adottate per rendere i tribunali più resilienti e capaci di gestire i carichi di lavoro.

La Commissione sottolinea come il buon funzionamento della giustizia sia strettamente collegato al mercato unico. Tribunali indipendenti e procedure rapide favoriscono infatti la certezza del diritto, riducono i costi delle controversie e aumentano la fiducia di imprese e investitori. Non a caso il rapporto richiama numerosi studi che evidenziano una correlazione tra efficienza giudiziaria, produttività delle imprese e crescita economica.

Per la prima volta il quadro di valutazione dedica inoltre un’attenzione specifica ai tribunali e agli organismi che incidono direttamente sul funzionamento del mercato unico, analizzando il ruolo delle giurisdizioni amministrative superiori, delle autorità indipendenti e degli organismi di controllo coinvolti nelle controversie economiche e imprenditoriali.

Un altro capitolo centrale riguarda la trasformazione digitale della giustizia. La Commissione considera la digitalizzazione uno strumento essenziale per migliorare accessibilità, qualità e rapidità dei procedimenti. Il rapporto monitora l’utilizzo di servizi online, videoconferenze e strumenti digitali per la gestione delle pratiche, evidenziando come l’innovazione tecnologica stia diventando un elemento strutturale dei sistemi giudiziari europei. Cresce inoltre l’attenzione verso le applicazioni dell’intelligenza artificiale, già impiegata in alcuni contesti per attività di ricerca giuridica, gestione documentale e supporto organizzativo.

I dati raccolti confluiranno nella prossima Relazione sullo Stato di diritto 2026 e continueranno a rappresentare uno degli strumenti di riferimento per il monitoraggio delle riforme nazionali nell’ambito del Semestre europeo e dei programmi finanziati dal Piano europeo per la ripresa e la resilienza.


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Processo tributario digitale, le notifiche arrivano anche sull’App IO

Il percorso di digitalizzazione della giustizia tributaria compie un nuovo passo avanti con l’integrazione del Processo Tributario Telematico nell’App IO. Da questa settimana difensori e contribuenti potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone notifiche relative alle principali comunicazioni processuali inviate dalle Corti di giustizia tributaria.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con Sogei, amplia i servizi già disponibili sulla piattaforma e punta a rendere più immediato il monitoraggio delle attività processuali.

Tra le comunicazioni che potranno essere segnalate tramite App IO figurano il deposito dei dispositivi e dei provvedimenti giurisdizionali. Già dalla fine del 2025 era invece disponibile il servizio relativo agli avvisi di trattazione delle udienze.

Il sistema è destinato ai professionisti e ai contribuenti associati all’indirizzo Pec indicato nel ricorso, purché abbiano installato l’applicazione, completato la registrazione al servizio dedicato e attivato la ricezione delle notifiche. L’abilitazione può essere effettuata durante la configurazione iniziale dell’app oppure successivamente accedendo alle impostazioni del servizio.

Le novità non si limitano però alle comunicazioni. Contestualmente sono stati introdotti importanti aggiornamenti anche per il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali.

Tra le modifiche più rilevanti figura l’aumento delle dimensioni massime dei file caricabili. Il limite per il singolo documento informatico passa da 10 a 50 megabyte, mentre la dimensione complessiva consentita per ciascun deposito telematico raddoppia, arrivando a 100 megabyte. Rimane invece invariato il numero massimo di allegati, fissato a 50 file per ogni deposito.

Un’ulteriore innovazione riguarda la gestione della procura alle liti. Il sistema introduce infatti una specifica tipologia documentale dedicata alla “procura-nomina del difensore”, utilizzabile quando il conferimento dell’incarico viene depositato separatamente rispetto all’atto di costituzione in giudizio. In questo caso sarà obbligatoria l’apposizione della firma digitale.


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Vizi della Pec del mittente, non basta l’irregolarità per annullare la cartella

La sostanza prevale sul formalismo nelle notifiche via Pec. È questo il principio che emerge dall’ordinanza n. 12691 del 5 maggio 2026 della Corte di Cassazione, che ha affrontato il tema della validità delle cartelle di pagamento trasmesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso posta elettronica certificata.

Il caso riguardava una cartella relativa a imposte sui redditi da lavoro autonomo per un importo vicino ai 26 mila euro. Il contribuente aveva contestato la notifica sostenendo che il messaggio provenisse da un indirizzo Pec non presente nei registri pubblici ufficiali e che, pertanto, l’atto dovesse considerarsi inesistente.

La Suprema Corte ha però respinto questa impostazione, ritenendo decisivo il fatto che il destinatario avesse effettivamente ricevuto la comunicazione e fosse stato messo nelle condizioni di conoscere il contenuto dell’atto. In altre parole, la notifica ha raggiunto il proprio scopo e ciò è sufficiente a garantirne la validità.

Secondo i giudici, la provenienza della comunicazione risultava comunque chiaramente riconducibile all’Agente della riscossione grazie al dominio istituzionale utilizzato dall’indirizzo di posta elettronica. Allo stesso tempo, non vi erano dubbi sull’avvenuta ricezione, poiché la Pec del contribuente era attiva e regolarmente registrata nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Ini-Pec).

L’ordinanza offre anche alcuni chiarimenti sul quadro normativo delle notifiche digitali. La regola prevista dall’articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994, che impone l’utilizzo di indirizzi Pec risultanti da pubblici registri, viene interpretata come una disposizione riferita principalmente alle notifiche effettuate dagli avvocati. Per quanto riguarda le comunicazioni provenienti dall’amministrazione finanziaria, la Corte adotta un approccio meno rigido, privilegiando l’effettiva identificabilità del mittente e la concreta conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

La decisione conferma inoltre che, nelle comunicazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzati diversi registri ufficiali per individuare gli indirizzi Pec, compreso l’Ini-Pec previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.


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Giustizia e comunicazione, il Csm punta sulla tutela della reputazione digitale

Il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato a esaminare un aggiornamento delle linee guida rivolte agli uffici giudiziari, con l’obiettivo di adeguare le modalità di informazione pubblica all’impatto che le notizie producono nell’ecosistema digitale.

Il principio ispiratore della proposta è che la reputazione rappresenta una componente fondamentale della tutela della persona e che anche l’amministrazione della giustizia deve contribuire a proteggerla. Un tema che assume particolare rilevanza in un contesto in cui le informazioni diffuse durante la fase delle indagini possono circolare rapidamente online e lasciare tracce permanenti, indipendentemente dagli sviluppi successivi del procedimento.

Tra le novità più significative figura l’invito agli uffici giudiziari a non limitarsi alla comunicazione iniziale delle indagini, ma a informare l’opinione pubblica anche sugli esiti successivi dei procedimenti. Archiviazioni, proscioglimenti, assoluzioni, annullamenti o revoche di misure cautelari dovrebbero trovare adeguato spazio nella comunicazione istituzionale, garantendo un’informazione più completa e bilanciata.

Le linee guida sottolineano inoltre la necessità di intervenire tempestivamente quando emergano informazioni non più attuali o suscettibili di rettifica. L’obiettivo è assicurare che gli aggiornamenti abbiano una visibilità comparabile rispetto alla comunicazione originaria, evitando che notizie diffuse nella fase preliminare continuino a produrre effetti reputazionali sproporzionati rispetto all’esito effettivo delle vicende giudiziarie.

Il documento richiama espressamente i principi della presunzione di innocenza e della proporzionalità dell’informazione, evidenziando come la comunicazione pubblica debba essere accurata, necessaria e costantemente aggiornata. Una particolare attenzione viene riservata alla conservazione online dei contenuti e alla loro persistente reperibilità attraverso motori di ricerca e piattaforme digitali.

Sul tema è intervenuta anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ha richiamato l’esigenza di garantire ai cittadini un’informazione completa sulle vicende di interesse pubblico. Tra i punti maggiormente discussi vi è quello relativo all’accesso alle ordinanze cautelari, questione che negli ultimi anni ha già generato orientamenti differenti tra i vari uffici giudiziari.

L’iniziativa del Csm evidenzia come la trasformazione digitale stia modificando profondamente il rapporto tra giustizia, media e opinione pubblica. Non a caso il Consiglio propone di rafforzare la formazione dei magistrati sui temi della comunicazione online, della gestione dell’identità digitale, della diffusione virale delle notizie e delle tecniche di rettifica nell’ambiente digitale.


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L’altra faccia dell’AI: il mercato grigio che aggira i controlli dei grandi modelli

A fine aprile la Casa Bianca ha denunciato l’esistenza di campagne coordinate finalizzate a estrarre conoscenze e capacità dai modelli di intelligenza artificiale sviluppati negli Stati Uniti. Nello stesso periodo anche alcune aziende del settore hanno segnalato attività sospette riconducibili a reti composte da migliaia di account utilizzati per accedere ai sistemi in modo non autorizzato.

Dietro questi episodi, tuttavia, si nasconde una realtà più complessa di una semplice operazione di spionaggio tecnologico. Secondo diversi osservatori, il fenomeno sarebbe alimentato da un vasto ecosistema di servizi intermediari che consentono a sviluppatori, studenti, ricercatori e appassionati di utilizzare modelli avanzati di AI nonostante le restrizioni geografiche imposte dai fornitori occidentali.

Il cuore di questo sistema è rappresentato dai server proxy, infrastrutture che fungono da intermediari tra l’utente finale e il modello di intelligenza artificiale. Attraverso questi canali, le richieste vengono inoltrate come se provenissero da Paesi autorizzati, permettendo l’accesso a servizi altrimenti non disponibili. Il tutto con modalità di pagamento locali e costi spesso molto inferiori rispetto a quelli ufficiali.

Il modello economico di queste piattaforme non si limita però alla vendita dell’accesso. Gli operatori possono ottenere profitti attraverso diverse strategie: dalla gestione aggregata degli account all’utilizzo di formule tariffarie poco trasparenti, fino alla raccolta sistematica dei dati generati dagli utenti. Prompt, risposte, codice sorgente e conversazioni diventano infatti una risorsa preziosa che può essere utilizzata per addestrare nuovi modelli o migliorare sistemi esistenti.

È proprio questo aspetto a sollevare le maggiori questioni etiche. Chi utilizza tali servizi potrebbe inconsapevolmente cedere grandi quantità di informazioni e contenuti, trasformandosi al tempo stesso in cliente e fornitore involontario di dati. Una dinamica che assume particolare rilevanza nel caso degli strumenti destinati alla programmazione o alle applicazioni agentiche, dove le interazioni contengono spesso informazioni tecniche di elevato valore.

Per contrastare il fenomeno, le principali aziende statunitensi hanno progressivamente rafforzato i sistemi di verifica degli utenti. Ai controlli geografici si sono aggiunti l’obbligo di numeri telefonici verificati, strumenti di pagamento internazionali e, più recentemente, procedure di identificazione biometrica basate su documenti e riconoscimento facciale.

Tuttavia, ogni nuovo livello di sicurezza sembra aver generato nuove forme di aggiramento. Si è così sviluppato un mercato parallelo di identità digitali, documenti e verifiche effettuate tramite intermediari, spesso in Paesi economicamente vulnerabili. Un fenomeno che amplia ulteriormente le implicazioni etiche e sociali della corsa globale all’intelligenza artificiale.

La questione, quindi, non riguarda soltanto la competizione tra Washington e Pechino. Il caso evidenzia un problema più generale di governance delle tecnologie digitali. I sistemi di controllo progettati dai fornitori di AI si basano sulla capacità di identificare gli utenti e monitorarne i comportamenti. Quando però l’accesso avviene attraverso reti di intermediari, questa capacità si riduce drasticamente.


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