Telecamere di sorveglianza in vacanza: e se il rischio fosse proprio quella che avete installato voi?

Con l’estate arrivano le partenze, e con le partenze – come abbiamo raccontato nel nostro precedente approfondimento sulle regole del Gdpr per la videosorveglianza domestica – cresce anche la corsa a installare telecamere per tenere d’occhio la casa a distanza. Ma se da un lato la legge impone limiti precisi su cosa si può riprendere e come si devono trattare le immagini, dall’altro esiste un rischio meno discusso, che riguarda non il modo in cui si usa la telecamera, ma la sicurezza del dispositivo stesso.

Vi siete mai chiesti perché alcuni modelli di telecamere WiFi costano una frazione di quelli venduti dai marchi più noti? Il prezzo, hanno spiegato più volte esperti di sicurezza informatica, non è quasi mai un caso: dietro un costo molto contenuto si nasconde spesso una scelta precisa, quella di risparmiare su ciò che l’utente non vede subito, cioè gli aggiornamenti software, i test di sicurezza e l’infrastruttura cloud che gestisce le immagini. È un fenomeno trasversale, che riguarda soprattutto i dispositivi generici e senza marchio riconoscibile, più che una specifica provenienza geografica – anche se non sono mancati, negli scorsi anni, provvedimenti mirati: negli Stati Uniti la Federal Communications Commission ha vietato nel 2022 l’omologazione di nuovi apparati di videosorveglianza prodotti da alcune aziende cinesi, tra cui Hikvision e Dahua, citando motivi di sicurezza nazionale; una scelta simile è stata adottata lo stesso anno dal governo britannico, che ha disposto la rimozione delle telecamere di quei produttori dagli edifici governativi più sensibili.

Al di là dei casi specifici, il problema di fondo sembra essere lo stesso ovunque: password di fabbrica mai cambiate, firmware che non viene mai aggiornato, server cloud con falle note. Ci sono stati diversi episodi, segnalati negli anni da ricercatori di sicurezza, in cui numerosi dispositivi con questo tipo di vulnerabilità sarebbero stati individuati tramite semplici scansioni della rete: motori di ricerca specializzati come Shodan permettono infatti di trovare telecamere collegate a Internet con porte lasciate aperte e nessuna protezione. In alcuni casi, ci è stato riferito, i filmati recuperati in questo modo sarebbero finiti su forum privati o siti di streaming non autorizzati, alimentando un mercato nero di immagini sottratte da abitazioni private.

Un fenomeno collegato, anche se distinto, è quello delle telecamere nascoste – camuffate in oggetti di uso quotidiano come sveglie, prese USB o rilevatori di fumo – che pone questioni ulteriori, questa volta legate non alla sicurezza informatica ma alla liceità stessa della ripresa. Ma è forse sul fronte della sicurezza dei dispositivi “legittimi”, installati in buona fede, che si gioca la partita più insidiosa: è possibile che chi ha comprato una telecamera per sentirsi più sicuro abbia, senza saperlo, aperto una porta sulla propria vita privata.

Un aspetto meno noto riguarda i permessi richiesti da alcune app di gestione delle telecamere WiFi, che in certi casi impongono l’attivazione della geolocalizzazione per poter funzionare. Vi siete mai chiesti perché? Sono stati segnalati diversi casi di app che richiederebbero permessi di localizzazione più ampi di quanto strettamente necessario al funzionamento della telecamera, alimentando il dubbio che i dati raccolti possano essere utilizzati anche per finalità diverse, incluso il tracciamento della posizione dell’abitazione stessa e, potenzialmente, degli spazi limitrofi visibili dall’inquadratura. È una domanda che vale la pena porsi prima di installare qualsiasi app di videosorveglianza: quali permessi si stanno davvero concedendo, e sono tutti indispensabili al funzionamento del dispositivo?

Come proteggersi, dunque? Le raccomandazioni di chi si occupa di sicurezza informatica sono in realtà poche e alla portata di tutti:

  • Cambiare sempre le credenziali di fabbrica, sostituendo la password predefinita con una complessa e univoca;
  • Aggiornare regolarmente il firmware, per correggere le vulnerabilità note via via che vengono scoperte;
  • Evitare di esporre la telecamera direttamente su IP pubblico, preferendo reti chiuse o l’accesso tramite VPN;
  • Verificare il supporto alla crittografia end-to-end dei flussi video, soprattutto se il dispositivo prevede l’accesso da remoto.

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Chi lavorerà in Italia? Tre milioni di pensionamenti aprono la grande emergenza occupazionale

L’Italia si trova di fronte a una delle trasformazioni demografiche più rilevanti degli ultimi decenni. Da un lato, il numero dei giovani continua a diminuire; dall’altro, una consistente quota di lavoratori è ormai prossima al pensionamento. Due fenomeni che, intrecciandosi, rischiano di creare un vuoto occupazionale difficile da colmare e di mettere sotto pressione il sistema produttivo del Paese.

A richiamare l’attenzione sul tema è un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA, secondo cui negli ultimi dieci anni la popolazione italiana tra i 15 e i 34 anni si è ridotta di quasi 550 mila persone. Una contrazione che riflette il progressivo calo demografico e che rende sempre più complesso garantire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro.

Il nodo più immediato riguarda le uscite dal mercato occupazionale. Secondo le previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, tra il 2025 e il 2029 circa 3 milioni di lavoratori andranno in pensione o lasceranno l’attività lavorativa. Tra questi figurano oltre 1,6 milioni di dipendenti del settore privato, 768.200 dipendenti pubblici e circa 665.500 lavoratori autonomi.

Per molte imprese il problema è già evidente. La difficoltà nel reperire personale qualificato interessa numerosi comparti produttivi e colpisce soprattutto le piccole e medie imprese, che faticano maggiormente ad attrarre giovani lavoratori rispetto alle realtà aziendali di maggiori dimensioni. Le regioni dove l’impatto delle uscite sarà più significativo sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il Veneto, territori caratterizzati da una forte concentrazione di occupazione nel settore privato.

Secondo la CGIA, il ricorso all’immigrazione potrà offrire un contributo, ma non rappresenterà da solo una soluzione strutturale. Per rendere efficace questo strumento sarà necessario investire nella formazione professionale già nei Paesi di origine, rafforzando percorsi linguistici e competenze tecniche in linea con le esigenze del mercato del lavoro italiano, come previsto anche dal Piano Mattei.

Le ricadute dell’invecchiamento della popolazione non riguardano esclusivamente il mercato del lavoro. Anche il sistema pensionistico e quello sanitario saranno chiamati a confrontarsi con nuovi equilibri. Le proiezioni indicano che la spesa previdenziale potrebbe salire dall’attuale 15,4% del PIL fino a circa il 17% intorno al 2040, per poi ridursi progressivamente nei decenni successivi. Più che la sostenibilità complessiva del sistema, però, preoccupa l’importo delle future pensioni: carriere discontinue e salari contenuti potrebbero tradursi in assegni insufficienti per molti giovani lavoratori di oggi.

Sul fronte sanitario, l’evoluzione demografica appare altrettanto significativa. Attualmente gli over 65 rappresentano circa un quarto della popolazione italiana, ma assorbono già circa il 60% della spesa sanitaria nazionale. Entro il 2050 questa fascia di popolazione potrebbe arrivare a rappresentare il 35% dei residenti, determinando un inevitabile incremento della domanda di servizi sanitari, assistenziali e per la non autosufficienza.

Il confronto europeo evidenzia inoltre come l’Italia sia tra i Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno della “degiovanizzazione”. Tra il 2015 e il 2025 la popolazione tra i 15 e i 34 anni è diminuita del 4,3%, mentre la media dell’Eurozona si è fermata al -0,4%. Nello stesso periodo, Francia, Spagna e Paesi Bassi hanno invece registrato un incremento della popolazione giovanile, sostenuto anche dai flussi migratori.

Le differenze emergono anche a livello territoriale. La Calabria è la regione che negli ultimi dieci anni ha perso la quota più consistente di giovani (-18%), seguita da Sardegna (-17,2%) e Basilicata (-16,6%). Di segno opposto i dati di Emilia-Romagna (+8,4%), Lombardia (+4,9%) e Liguria (+4,6%), dove la crescita della popolazione giovanile è stata favorita dall’arrivo di residenti provenienti da altre regioni e dall’estero.

Lo scenario delineato dalla CGIA mostra come la questione non sia soltanto demografica, ma profondamente economica e sociale. Garantire il ricambio generazionale, favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, valorizzare le competenze e pianificare politiche efficaci per l’immigrazione qualificata saranno passaggi decisivi per assicurare la competitività del sistema produttivo e la sostenibilità dei servizi pubblici nei prossimi decenni.


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Un post può costare il posto: la reputazione online pesa sempre di più nelle assunzioni

Il curriculum vitae continua a rappresentare il principale strumento di presentazione professionale, ma oggi non è più l’unico elemento preso in considerazione durante una selezione. La reputazione digitale è entrata stabilmente nei processi di recruiting, tanto che sempre più candidati decidono di rivedere la propria presenza sui social network prima di inviare una candidatura.

Una ricerca realizzata da Indeed, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone in cerca di lavoro, fotografa un cambiamento ormai consolidato. Il 23% degli italiani dichiara di aver modificato i propri profili social con l’obiettivo di trasmettere un’immagine più professionale prima di candidarsi a una nuova posizione.

Gli interventi riguardano soprattutto la revisione dei contenuti pubblicati: il 46% aggiorna post e informazioni per apparire più professionale, il 45% cambia la foto del profilo o la biografia, il 22% rafforza le impostazioni della privacy, mentre il 16% elimina o rende non visibili fotografie e post ritenuti potenzialmente problematici.

L’attenzione verso l’identità digitale è particolarmente marcata tra i più giovani. Il 38% degli appartenenti alla Generazione Z afferma di aver modificato i propri social in vista di una candidatura, contro il 17% della Generazione X. Differenze emergono anche sul piano del genere: dichiara di intervenire sui propri profili il 27% degli uomini, rispetto al 21% delle donne.

Dietro questi comportamenti c’è una preoccupazione concreta. Il 22% dei candidati teme che un recruiter possa formulare un giudizio sulla base della propria presenza online, un timore che trova conferma nei dati raccolti tra le aziende.

Secondo l’indagine, infatti, il 73% dei datori di lavoro consulta i profili social dei candidati durante il processo di selezione. Ancora più significativo è il dato relativo alle decisioni finali: il 70% di chi effettua questi controlli afferma di aver escluso almeno un candidato dopo aver esaminato i contenuti pubblicati sui social network.

Le ragioni più ricorrenti riguardano l’incoerenza tra quanto emerge online e quanto dichiarato nel curriculum (41%), la presenza di contenuti ritenuti incompatibili con un comportamento responsabile sul piano civico o sociale (42%) e atteggiamenti considerati poco professionali (37%).

Il fenomeno conferma come i social network abbiano assunto un ruolo che va ben oltre la comunicazione personale. Ogni fotografia, commento o contenuto condiviso contribuisce infatti a costruire una reputazione digitale che può essere osservata non soltanto da amici e conoscenti, ma anche da potenziali datori di lavoro, clienti e partner professionali.


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Videosorveglianza in estate: come proteggere la casa senza violare la privacy

Con l’arrivo dell’estate e delle ferie, la sicurezza delle abitazioni torna al centro dell’attenzione. Sempre più proprietari scelgono di installare sistemi di videosorveglianza per monitorare la propria casa durante i periodi di assenza, affidandosi alla tecnologia come strumento di prevenzione contro furti e intrusioni. Tuttavia, la tutela del patrimonio non può prescindere dal rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

L’installazione di telecamere in un’abitazione privata è consentita, anche nei condomìni, purché l’impianto sia destinato esclusivamente alla protezione della proprietà e delle sue pertinenze. Il principio fondamentale è che le riprese devono limitarsi agli spazi di esclusiva proprietà del titolare dell’impianto, evitando di inquadrare aree comuni, proprietà confinanti o spazi aperti al pubblico. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, è necessario adottare accorgimenti, come il mascheramento di parte dell’inquadratura, per impedire la registrazione di zone estranee alla propria sfera privata.

Un altro aspetto essenziale riguarda l’utilizzo delle immagini raccolte. Le registrazioni non possono essere diffuse né condivise con terzi, salvo i casi previsti dalla legge, e devono essere utilizzate esclusivamente per finalità di sicurezza. Anche la presenza di eventuali diritti di servitù su aree private può imporre l’acquisizione del consenso degli interessati prima dell’attivazione del sistema di ripresa.

Diversa è la disciplina quando la videosorveglianza interessa gli spazi comuni di un condominio. In questo caso la decisione spetta all’assemblea condominiale, che può deliberare l’installazione degli impianti con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del Codice civile. L’obiettivo deve essere esclusivamente quello di garantire la sicurezza delle persone e la tutela dei beni comuni, senza trasformare il sistema in uno strumento di controllo dei condomini o di altri soggetti che frequentano l’edificio.

Una volta approvato l’impianto, l’amministratore è chiamato a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy. Tra questi rientrano l’affissione di un’informativa ben visibile, la predisposizione di un’informativa più dettagliata sulle finalità del trattamento e, qualora le immagini vengano conservate, la definizione di tempi di archiviazione proporzionati. In linea generale, la conservazione dovrebbe limitarsi a un periodo molto breve, normalmente intorno alle 24 ore, salvo motivate esigenze di sicurezza che giustifichino una durata superiore.

Il quadro normativo oggi si fonda sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), sulle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e sulle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati, che impongono un trattamento delle immagini conforme ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare responsabilità amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze di natura penale o richieste di risarcimento.


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Caso Roggero, scontro istituzionale sulla grazia: Mattarella richiama Nordio ai limiti della Costituzione

L’ipotesi di avviare un’istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori, ha aperto un delicato confronto istituzionale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Secondo quanto emerso dal Quirinale, il Capo dello Stato ha ricevuto il Guardasigilli per richiamare l’attenzione sui confini costituzionali delle rispettive competenze, sottolineando come la concessione della grazia sia una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica, così come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale.

Il chiarimento non riguarda il contenuto della vicenda giudiziaria né la possibilità, in astratto, di concedere un provvedimento di clemenza. Il richiamo del Quirinale si concentra piuttosto sul corretto esercizio delle funzioni costituzionali e sulla necessità che ogni organo dello Stato operi entro il perimetro delle proprie attribuzioni.

La posizione della Presidenza della Repubblica evidenzia infatti come l’eventuale iniziativa relativa alla grazia possa essere assunta direttamente dal Capo dello Stato, anche in assenza di una specifica richiesta, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Proprio questo principio, già chiarito dalla Consulta, rappresenta il fulcro del confronto istituzionale.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la tempistica. La condanna definitiva di Roggero è stata pronunciata solo da pochi giorni e le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate. In questo contesto, un’eventuale discussione sulla grazia viene considerata prematura sotto il profilo giuridico, poiché il provvedimento di clemenza non può trasformarsi in una forma di riesame della decisione giudiziaria.

Nel corso dell’incontro, Mattarella avrebbe richiamato anche un principio espresso da Luigi Einaudi, secondo cui il Presidente della Repubblica ha il dovere di preservare integre le prerogative attribuitegli dalla Costituzione, evitando precedenti che possano alterarne l’equilibrio istituzionale o ridurne la portata per i successori.


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Tribunale di Bolzano, una tragedia sfiorata

Una tragedia sfiorata che riporta al centro del dibattito un tema troppo spesso affrontato soltanto dopo le emergenze: la sicurezza degli edifici giudiziari italiani. All’alba del 16 luglio, una vasta porzione del Palazzo di Giustizia di Bolzano è crollata improvvisamente durante lavori di ristrutturazione, rendendo inagibile una parte consistente del complesso e costringendo alla sospensione delle attività.

Il cedimento è avvenuto intorno alle 6 del mattino, quando all’interno dell’edificio erano presenti soltanto tre addetti alle pulizie. Una sola persona è rimasta lievemente ferita, circostanza che tutti i protagonisti della vicenda hanno definito un autentico miracolo. Se il crollo si fosse verificato poche ore dopo, con il tribunale aperto al pubblico, il bilancio avrebbe potuto essere ben diverso.

Secondo i primi rilievi, il cedimento ha interessato la parte centrale della struttura, coinvolgendo circa un quarto dell’edificio. Sono andati distrutti o gravemente danneggiati l’Aula della Corte d’Assise, gli uffici della Presidenza del Tribunale e della Procura della Repubblica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e numerosi uffici amministrativi.

La presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, non ha nascosto la gravità dell’accaduto: «Poteva essere una tragedia», spiegando che il cedimento avrebbe interessato i pilastri portanti dell’area oggetto degli interventi di ristrutturazione.

Nel frattempo, la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo per crollo colposo di costruzione, al momento contro ignoti, per accertare le cause del cedimento ed eventuali responsabilità legate ai lavori o alle condizioni strutturali dell’immobile.

Continuità del servizio e tutela dell’infrastruttura digitale

Parallelamente all’attività investigativa, il Ministero della Giustizia ha attivato le prime misure per garantire la continuità operativa degli uffici. Tra gli interventi annunciati figurano la consegna di computer ai dipendenti per consentire il lavoro da remoto, l’invio di un ingegnere informatico incaricato di verificare lo stato dell’infrastruttura tecnologica e lo studio di una norma speciale per gestire le conseguenze processuali derivanti dall’inagibilità del Palazzo di Giustizia, sul modello di quanto già avvenuto in occasione di precedenti calamità.

L’episodio evidenzia come la continuità del servizio giustizia dipenda oggi non soltanto dalla sicurezza degli edifici, ma anche dalla resilienza delle infrastrutture digitali e dalla capacità di assicurare rapidamente modalità alternative di lavoro.

L’ANM: “È l’ennesimo allarme”

Il crollo ha suscitato anche la reazione dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha definito quanto accaduto “l’ennesimo allarme sul drammatico stato dell’edilizia giudiziaria italiana”.

Secondo l’ANM, il caso di Bolzano dimostra l’urgenza di destinare risorse adeguate alla manutenzione e alla sicurezza dei Palazzi di Giustizia, ricordando il dossier già consegnato al Governo con centinaia di immagini che documentano le criticità presenti in numerosi uffici giudiziari del Paese.

L’UNCC: “Quando crolla un Palazzo di Giustizia, crolla anche un’idea di Stato”

Sul piano istituzionale è intervenuta anche l’Unione Nazionale Camere Civili, che in una nota firmata dal presidente Alberto Del Noce ha invitato a leggere il crollo non soltanto come un fatto di cronaca, ma come un segnale che riguarda il funzionamento stesso della giustizia.

Secondo l’UNCC, il Palazzo di Giustizia rappresenta il luogo nel quale si concretizzano ogni giorno i principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione. Per questo motivo, la qualità della giurisdizione non può essere separata dalla sicurezza e dalla dignità degli edifici nei quali essa viene esercitata.

L’associazione richiama anche il pensiero di Piero Calamandrei, che già nell’Elogio dei giudici scritto da un avvocato sottolineava come l’architettura dei tribunali costituisse parte integrante dell’autorevolezza della funzione giudiziaria.

Pur evitando qualsiasi valutazione sulle cause del crollo, demandate alle indagini della Procura, l’UNCC auspica l’avvio di un piano nazionale di verifica e messa in sicurezza del patrimonio edilizio giudiziario, offrendo la disponibilità dell’avvocatura civile a contribuire, sul piano tecnico e istituzionale, al confronto con magistratura e amministrazioni competenti.


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Raccomandate che valgono oro: l’assicurazione paga anche l’avvocato

Le lettere che il legale invia alla compagnia assicurativa dopo un incidente stradale non sono carta straccia: documentano un’attività professionale che, se necessaria e utile, va rimborsata al danneggiato come voce autonoma di danno. E il giudice che le liquida senza nemmeno esaminarne il contenuto commette un errore censurabile. È il principio riaffermato dalla terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 23154 depositata il 14 luglio 2026, che riporta al centro dell’attenzione un tema di grande rilievo pratico per chi opera nell’infortunistica stradale.

Il caso: 633 mila euro pagati prima della causa, ma le lettere “spariscono”

La vicenda nasce dal ricorso di un motociclista investito da un altro mezzo a due ruote. Nel corso della fase precontenziosa, il suo difensore aveva interloquito con l’assicurazione attraverso una serie di raccomandate, regolarmente prodotte in primo grado. Un’attività tutt’altro che sterile, se si considera che la compagnia aveva versato ben 633 mila euro prima ancora dell’instaurazione del giudizio.

Eppure la Corte d’appello aveva sostanzialmente ignorato quelle missive. Di qui il ricorso per cassazione, accolto sul punto: la Suprema Corte rinvia gli atti al giudice di merito perché rivaluti la questione.

Perché le spese stragiudiziali sono danno emergente

La Cassazione ribadisce l’inquadramento ormai consolidato: il costo dell’assistenza legale nella fase che precede il processo costituisce danno emergente, perché rappresenta un esborso che il danneggiato sostiene – o dovrà sostenere, trattandosi di onere risarcibile anche se non ancora pagato – per far valere il proprio diritto al risarcimento.

Nel sistema della Rc auto, del resto, quell’attività non è un lusso: la richiesta risarcitoria stragiudiziale è imposta dal Codice delle assicurazioni come condizione di proponibilità della domanda giudiziale. L’opera del legale nella fase precontenziosa è dunque strumentale, per definizione, all’eventuale azione in giudizio.

Il rimborso, tuttavia, non è automatico. Il danneggiato deve allegare e provare l’attività svolta, e questa deve superare un duplice vaglio: necessità e utilità. La valutazione va condotta con un giudizio ex ante di utilità presuntiva, ossia chiedendosi se, nel momento in cui il costo veniva assunto, esso apparisse ragionevolmente funzionale rispetto al prevedibile esito della controversia. Quanto alla liquidazione, la Corte precisa che anche queste spese – pur distinte da quelle processuali in senso stretto – vanno quantificate secondo i parametri forensi.

L’errore del giudice di merito: le lettere come fatti storici

Il passaggio più interessante dell’ordinanza riguarda il vizio riscontrato nella sentenza d’appello. Le raccomandate inviate alla compagnia non andavano trattate come semplici elementi istruttori da soppesare discrezionalmente: il loro contenuto oggettivo enunciava fatti storici decisivi, il cui mancato esame integra un’omissione rilevante.

Il ragionamento è lineare: dalle missive emergeva la consistenza concreta dell’attività professionale svolta e la sua incidenza causale sull’esito della trattativa. E il pagamento di una somma così consistente in via stragiudiziale era un indice difficilmente trascurabile dell’utilità di quell’opera: se la compagnia ha aperto il portafoglio prima del processo, è ragionevole presumere che l’interlocuzione del legale abbia prodotto risultati. Ignorare quel dato significava precludere una diversa – e più corretta – valutazione su necessità e utilità delle spese.

Le ricadute operative

Per gli avvocati che operano nel settore, l’ordinanza offre indicazioni preziose su entrambi i fronti. Sul piano della costruzione della domanda, conviene documentare con cura l’attività precontenziosa – corrispondenza, solleciti, riscontri della compagnia, eventuali acconti ottenuti – e allegarla puntualmente, valorizzando il nesso tra l’opera svolta e i risultati conseguiti. Sul piano dell’impugnazione, la pronuncia conferma che il mancato esame del contenuto della corrispondenza stragiudiziale, quando da esso emergano fatti decisivi, è un vizio spendibile in sede di legittimità.


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Tabulati anche senza reato: sì del Senato alla ricerca delle persone scomparse

Quando una persona scompare, le prime ore sono quelle decisive. Ed è proprio su quella finestra temporale che interviene il disegno di legge approvato dal Senato il 15 luglio 2026 (A.S. 1588), che ora torna alla Camera per il via libera definitivo: le autorità potranno acquisire i tabulati telefonici e telematici non solo per accertare reati, ma anche – ed è la novità – per rintracciare persone scomparse o comunque in pericolo di vita.

La lacuna che si va a colmare

Il fenomeno delle scomparse in Italia ha assunto dimensioni preoccupanti: le denunce presentate ogni anno si contano ormai nell’ordine delle decine di migliaia, con un trend in crescita costante. Eppure, fino a oggi, l’articolo 132 del Codice privacy (d.lgs. 196/2003) – la norma che disciplina la conservazione e l’acquisizione dei dati di traffico per finalità di giustizia, la cosiddetta data retention – consentiva l’accesso ai tabulati soltanto nell’ambito di un procedimento penale e in presenza di determinati presupposti di gravità del reato.

Il paradosso era evidente: se una persona si allontanava senza che vi fossero ipotesi di reato, lo strumento investigativo forse più prezioso per localizzarla – i dati di traffico del suo telefono – restava formalmente fuori portata. Il ddl interviene esattamente qui, inserendo nell’articolo 132 un nuovo comma dedicato: i dati relativi al traffico telefonico e telematico, comprese le chiamate senza risposta, potranno essere acquisiti presso gli operatori quando necessari a tutelare la vita e l’integrità fisica dell’interessato.

Restano ovviamente esclusi i contenuti delle comunicazioni: si parla di dati “esterni” – chi ha chiamato chi, quando, da dove – che tuttavia, ai fini della localizzazione, sono spesso più utili di qualunque intercettazione.

Le garanzie procedurali: PM, GIP e casi d’urgenza

Il legislatore è consapevole della delicatezza della materia. I tabulati fotografano la vita di relazione di una persona – e di tutti coloro che con lei hanno comunicato – e un’acquisizione indiscriminata comprimerebbe la riservatezza di una platea potenzialmente vastissima di soggetti estranei. Non a caso, la giurisprudenza europea e lo stesso Garante hanno più volte richiamato il legislatore italiano al rispetto del principio di proporzionalità in questo ambito.

Da qui un’architettura procedurale a più livelli:

Regime ordinario. L’acquisizione richiede la richiesta del pubblico ministero – individuato in base al luogo in cui è stata presentata la denuncia di scomparsa – e la successiva autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

Urgenza qualificata. Quando il ritardo rischia di tradursi in un grave pregiudizio per la vita o l’incolumità della persona, il PM può procedere con proprio decreto, salvo poi richiederne la convalida al GIP.

Urgenza estrema. Prima ancora dell’intervento del pubblico ministero, possono attivarsi di propria iniziativa i questori e i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, con obbligo di riferire immediatamente al PM, che a sua volta investe il giudice per la convalida.

La sanzione processuale: inutilizzabilità

Il rispetto della catena autorizzativa non è un formalismo. Il ddl integra ulteriormente l’articolo 132 prevedendo espressamente che i dati acquisiti in violazione della procedura non possano essere utilizzati. Una sanzione di inutilizzabilità che chiude il cerchio delle garanzie e che avrà un peso rilevante nelle aule: chi assiste indagati o parti in procedimenti nei quali confluiscano tabulati acquisiti in via d’urgenza farà bene a verificare puntualmente che ogni passaggio – iniziativa, decreto, convalida – sia stato rispettato.

Le altre novità: polizia locale e Giornata nazionale

Il provvedimento non si esaurisce nella modifica al Codice privacy. Intervenendo sulla legge 203/2012 in materia di ricerca delle persone scomparse, il ddl consente al personale della polizia locale – purché addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza – di consultare il Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno per accedere alle denunce di scomparsa. Un accesso circoscritto da un doppio limite: vale soltanto per gli adempimenti connessi alle attività di ricerca e nei confini delle competenze proprie della polizia locale.

Completa il quadro l’istituzione di una Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, fissata al 13 dicembre di ogni anno: un momento di sensibilizzazione pubblica su un fenomeno che tocca ogni anno migliaia di famiglie e che spesso vive nell’ombra mediatica.


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Cassa Forense rilancia: fino a 3.000 euro per famiglie e studi legali, al via i bandi 2026

Con l’apertura delle domande fissata al 16 luglio 2026, Cassa Forense mette in campo quattro nuovi bandi destinati a sostenere gli iscritti in alcuni degli ambiti più strategici della professione: innovazione tecnologica, formazione dei giovani avvocati e tutela del nucleo familiare. Le iniziative, che resteranno aperte fino a fine settembre o fine ottobre a seconda della misura, prevedono contributi economici per favorire la competitività degli studi legali e migliorare il sistema di welfare dedicato alla categoria.

Tra le novità spicca il Bando n. 6/2026, che finanzia la realizzazione di sale videoconferenze negli studi professionali. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo di strumenti ormai indispensabili per il lavoro quotidiano degli avvocati, dai rapporti con la clientela alle udienze da remoto e alle comunicazioni con gli uffici giudiziari. Il contributo copre il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.500 euro, per l’acquisto delle principali attrezzature tecnologiche, come computer, monitor o videoproiettori, webcam e microfoni ambientali. Le domande potranno essere presentate dal 16 luglio al 30 ottobre 2026.

Spazio anche ai futuri professionisti con il Bando n. 7/2026, rivolto ai praticanti avvocati impegnati nella preparazione dell’esame di abilitazione. La misura riconosce un contributo pari al 60% delle spese sostenute, fino a 1.000 euro, per la frequenza delle Scuole Forensi, dei corsi di preparazione e per l’acquisto di manuali, codici commentati, compendi e riviste giuridiche. Possono accedere all’agevolazione i praticanti under 35, iscritti al Registro da non oltre sei anni. Anche in questo caso le richieste saranno aperte dal 16 luglio al 30 ottobre.

L’attenzione alla trasformazione digitale prosegue con il Bando n. 8/2026, dedicato all’acquisto di strumenti informatici destinati all’attività professionale. Il contributo arriva al 60% della spesa, fino a 2.000 euro, ed è rivolto ad avvocati, praticanti e studi associati. L’iniziativa punta ad accompagnare l’evoluzione tecnologica degli studi legali, sempre più chiamati a operare in un contesto caratterizzato da servizi digitali e processi telematici. Le domande potranno essere presentate fino al 30 ottobre 2026.

Sul fronte del welfare familiare, il Bando n. 17/2026 introduce un sostegno economico destinato agli iscritti con almeno tre figli di età inferiore ai 26 anni. Il contributo previsto è di 2.000 euro per le famiglie con tre figli e sale a 3.000 euro per quelle con più di tre figli, con assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata secondo il valore ISEE. Per questa misura il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2026.

Link ai bandi: https://www.cassaforense.it/prospetto-bandi-2026


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Monopattini, polizza obbligatoria da oggi

Oggi 16 luglio 2026 si segna uno spartiacque per la mobilità urbana italiana: da questa data nessun monopattino elettrico può più circolare privo di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, modellata sullo schema della Rc auto e ancorata all’articolo 2054 del Codice civile. Non si tratta di un semplice adempimento in più: cambia la natura stessa della tutela, perché le vecchie polizze “generiche” – come la Rc del capofamiglia – non bastano più. La protezione ora è pensata anzitutto per chi subisce il danno, che potrà rivolgersi direttamente all’assicuratore del mezzo.

Da dove nasce l’obbligo

La fonte è la riforma del Codice della strada (legge 177/2024), che per i monopattini ha introdotto un pacchetto di prescrizioni – casco per tutti, contrassegno identificativo (il cosiddetto “targhino”) e assicurazione obbligatoria – intervenendo sulla legge 160/2019. Trasporre su un mezzo così atipico un impianto normativo costruito per automobili e motocicli si è però rivelato tutt’altro che immediato: sono stati necessari provvedimenti attuativi e ben tre circolari ministeriali, l’ultima delle quali (aprile 2026) ha fissato definitivamente al 16 luglio la partenza dell’obbligo.

Un nodo interpretativo merita attenzione. Il rinvio operato dalla legge riguarda il Titolo X del Codice delle assicurazioni (articoli 122-160), costruito attorno alla nozione di “circolazione”. Ma il recepimento della direttiva europea con il D.lgs. 184/2023 ha ampliato il perimetro dell’obbligo assicurativo, che oggi copre anche i veicoli in sosta o custoditi in aree private. La conclusione più prudente è che il monopattino dotato di targhino debba risultare sempre assicurato, anche quando è fermo in garage – fatte salve le ipotesi di rottamazione o di sospensione della garanzia, ove ne ricorrano le condizioni.

Targhino e polizza: chi può intestarseli

Il contrassegno identificativo è il presupposto tecnico della copertura: la polizza deve essere agganciata a un veicolo univocamente individuato, e l’aggancio avviene proprio tramite il targhino e la relativa piattaforma telematica. Le FAQ ministeriali hanno chiarito che l’intestazione di contrassegno e polizza è ammessa anche per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni, a condizione che le pratiche siano seguite da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Attenzione alla coerenza dei dati: contrassegno e contratto devono “parlarsi” attraverso la piattaforma dedicata.

Resta sul tappeto un problema molto concreto: la distribuzione dei contrassegni ha incontrato difficoltà tecniche e non tutti i mezzi risultano ancora “targati”.

Sharing: l’onere è del noleggiatore

Per le flotte in condivisione – ormai onnipresenti nelle grandi città – l’obbligo assicurativo grava sull’operatore del servizio, tipicamente attraverso polizze a libro matricola i cui estremi dovranno essere resi noti all’utente al momento dell’attivazione del noleggio. Il casco, invece, di regola non fa parte della dotazione offerta: una lacuna che rischia di scoraggiare l’uso del servizio e, soprattutto, di esporre l’utilizzatore a sanzioni.

Le compagnie non possono dire di no

Con il richiamo in blocco al Titolo X del CAP entra in gioco anche l’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132: tutte le imprese autorizzate nel ramo della Rc auto sono tenute ad accettare le richieste di copertura per i monopattini, alle condizioni e tariffe preventivamente stabilite. Sul fronte dei prezzi, l’assenza di serie storiche affidabili sulla sinistrosità di questi mezzi suggerisce che, almeno in una prima fase, le quotazioni saranno prudenziali e poco profilate; con l’accumularsi dei dati, le tariffe potranno affinarsi. In ogni caso, ci si attende un costo nettamente inferiore a quello di una polizza auto.

Il sistema sanzionatorio: multe (relativamente) leggere

Il legislatore ha graduato le sanzioni. Chi circola senza contrassegno, senza assicurazione o senza aggiornare i dati anagrafici sul targhino incorre in una sanzione che parte da 100 euro e può arrivare a 400: cifre ben lontane da quelle previste per gli altri veicoli a motore (dove la forbice va da 866 a 3.464 euro). Una scelta che, indirettamente, conferma come lo stesso legislatore consideri il rischio Rc dei monopattini più contenuto. Più severa la risposta per chi utilizza mezzi non conformi ai requisiti tecnici o viola le prescrizioni su casco e dotazioni: qui si va da 200 a 800 euro.

Un chiarimento ministeriale di rilievo: trattandosi di sanzione speciale e autonoma, non trovano applicazione le misure dell’articolo 193 del Codice della strada, sequestro incluso.

La tutela del danneggiato: azione diretta e massimali “pieni”

È forse il cuore della riforma. Il terzo che subisce un danno da monopattino può agire direttamente contro la compagnia del responsabile (articolo 144 CAP), con la garanzia di un patrimonio solvibile e con l’ulteriore vantaggio che l’assicuratore non può opporgli le eccezioni contrattuali – dalla franchigia alla guida in stato di ebbrezza. I massimali minimi sono gli stessi dei veicoli tradizionali: 6,45 milioni di euro per i danni alla persona e 1,3 milioni per quelli alle cose. Il messaggio è chiaro: la vittima di un sinistro da monopattino non è una vittima di “serie B”.

Indennizzo diretto: la procedura resta al palo

C’è però un’eccezione significativa. Il risarcimento diretto – il meccanismo agevolato che consente al danneggiato non integralmente responsabile di rivolgersi alla propria compagnia – non sarà applicabile ai sinistri causati da monopattini per almeno un biennio. Lo ha stabilito una circolare ministeriale dell’aprile 2026, in attesa che venga elaborato un forfait nazionale specifico: i danni tipicamente provocati (e subiti) da questi mezzi sono infatti troppo disomogenei rispetto alla sinistrosità ordinaria per applicare le compensazioni forfettarie standard.

La scelta, comprensibile sul piano tecnico, lascia però perplessi su quello sistematico: si tratta di una deroga introdotta per via amministrativa a un diritto che la legge attribuisce al danneggiato. Un profilo su cui il contenzioso potrebbe non tardare.

Nel frattempo, si applicherà la sola procedura ordinaria dell’articolo 148 CAP: richiesta scritta all’assicuratore del responsabile, che ha 60 giorni per formulare un’offerta in caso di danni a cose e 90 per i danni alla persona. Il mancato rispetto degli adempimenti procedurali rende improponibile l’azione giudiziaria – un aspetto che gli avvocati farebbero bene a tenere a mente sin dalla prima lettera di messa in mora.

Il paradosso del trasportato

Per il terzo trasportato resta operativo l’articolo 141 CAP con la relativa convenzione: sarà l’assicuratore del vettore a risarcirlo, salvo rivalsa verso la compagnia del responsabile. Peccato che sul monopattino il trasporto di passeggeri sia espressamente vietato dalla legge. Il danneggiato conserva comunque il diritto al risarcimento, ma si aprono due fronti delicati: la possibile rivalsa dell’assicuratore, se la polizza esclude la copertura per il trasporto contra legem, e l’eventuale corresponsabilità del trasportato stesso nella causazione del sinistro.

Clausole da leggere con la lente

Le FAQ ministeriali invitano gli assicurati a esaminare con attenzione le condizioni contrattuali: le compagnie potranno prevedere rivalse per guida in stato di ebbrezza, mancato uso del casco, trasporto vietato di persone o equipaggiamenti non a norma, oltre a formule di guida esclusiva o limitazioni per età ed esperienza del conducente. Il suggerimento operativo è valutare clausole di rinuncia alla rivalsa e formule di “guida libera”, specie quando il mezzo circola in famiglia tra più utilizzatori.

Va poi ricordato ciò che la polizza obbligatoria non copre: gli infortuni del conducente responsabile. Considerata la frequenza con cui chi guida un monopattino si fa male da solo, senza alcun terzo coinvolto, l’abbinamento con una garanzia infortuni del conducente appare quanto mai opportuno. Su questo terreno si apre peraltro una questione tecnica interessante: il divieto di subordinare il contratto obbligatorio alla stipula di altre coperture (articolo 170 CAP) non rientra nel Titolo X richiamato dalla legge, così come la regola sul divieto di tacito rinnovo (articolo 170-bis). Se ne può dubitare, quindi, l’applicabilità alle polizze per monopattini.

Il Fondo di garanzia e il rischio evasione

Dal 16 luglio anche i sinistri da monopattino rientrano nel perimetro del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene – tra l’altro – nei casi di mezzo non identificato o non assicurato, con diritto di surroga verso i responsabili. Curiosamente, la disciplina del Fondo è collocata in un Titolo del CAP diverso da quello richiamato dalla legge: un ulteriore tassello del mosaico interpretativo.

Sul piano pratico, i controlli passeranno dall’interrogazione telematica del collegamento tra contrassegno, piattaforma dedicata e banca dati assicurativa. Ma le dimensioni ridotte del targhino e la capillarità dei mezzi in circolazione fanno temere un tasso di evasione non trascurabile, con possibili ricadute sui sinistri a carico del Fondo e, a cascata, sui contributi delle imprese e sui premi.


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