Torna il phishing della tessera sanitaria: false email a nome del Ministero della Salute

Una vecchia conoscenza si riaffaccia nelle caselle di posta degli italiani. In questi giorni sta circolando una nuova ondata di email che sfruttano abusivamente il nome del Ministero della Salute per convincere i destinatari a “rinnovare” la propria tessera sanitaria. Il Ministero ha diffuso un avviso: si tratta di una campagna di phishing, e nessuna di quelle comunicazioni è ufficiale.

Il meccanismo della truffa

Lo schema è collaudato ma sempre efficace. L’email invita a cliccare su un link per completare il presunto rinnovo; il collegamento porta però a un sito contraffatto, costruito per somigliare graficamente ai portali istituzionali. Qui alla vittima viene chiesto di compilare un modulo inserendo una lunga serie di dati personali e sensibili. Informazioni che, una volta carpite, possono alimentare un mercato illecito: rivendita a terzi, clonazione di documenti, frodi di ogni genere.

Il dettaglio che smaschera tutto

C’è un elemento che, da solo, dovrebbe far cadere l’intero castello: la tessera sanitaria non si rinnova su richiesta. Il documento ha validità di sei anni e, alla scadenza, la nuova tessera viene spedita automaticamente al titolare. Salvo i casi di furto o smarrimento, non esiste alcuna procedura da attivare — e comunque le eventuali richieste passano esclusivamente dai canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate. Il Ministero della Salute, peraltro, non invia mai email con link per il rinnovo né richiede dati tramite moduli online non istituzionali.

Le tre regole di autodifesa

I consigli delle autorità sono semplici e valgono per qualunque tentativo di phishing: non cliccare sui link contenuti nei messaggi sospetti, non inserire mai dati personali o sensibili, eliminare subito l’email. Per informazioni e aggiornamenti, l’unico riferimento affidabile restano i siti istituzionali del Ministero della Salute e delle amministrazioni competenti.

Il phishing “sanitario” fa leva su un documento che tutti possediamo e su una scadenza che sembra plausibile: è proprio questa apparente normalità a renderlo insidioso. La miglior difesa, come sempre, è sapere come funzionano davvero le procedure pubbliche — e diffidare di chiunque chieda i nostri dati con troppa urgenza.


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Un contributo di 600 euro ai magistrati per il computer personale: il Ministero spiega la strategia

L’emendamento che prevede un contributo di 600 euro per l’acquisto diretto di un dispositivo informatico da parte dei magistrati ordinari ha fatto discutere. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia è intervenuto con una nota per chiarire il senso dell’operazione, che si rivela più articolata di quanto le prime notizie lasciassero intendere.

Perché un contributo diretto

Il punto di partenza è un limite strutturale che chiunque conosca la macchina giudiziaria ha ben presente: gli approvvigionamenti centralizzati, per la mole del parco macchine da gestire e i tempi delle procedure, non riescono a stare al passo con l’evoluzione tecnologica. Da qui un progetto unitario su due binari: da un lato il contributo per l’acquisto diretto, pensato come strumento rapido e flessibile in attesa del completamento delle forniture ordinarie; dall’altro la realizzazione di un ambiente di lavoro virtualizzato, destinato a diventare l’assetto stabile del nuovo modello.

Il Ministero tiene a precisare che le procedure ordinarie non si fermano: completata la sostituzione delle postazioni incompatibili con Windows 11, è in corso l’acquisizione di circa 7.000 nuovi portatili, con consegne previste entro ottobre 2026. La norma stessa qualifica il contributo come misura straordinaria e non sostitutiva dei canali ordinari: uno strumento aggiuntivo e del tutto facoltativo, che non scarica oneri sui magistrati. Il dispositivo acquistato costituisce una dotazione ulteriore e personale, che si affianca — senza rimpiazzarla — alla postazione garantita dall’Amministrazione a ogni magistrato.

Il cuore del progetto: la postazione virtualizzata

La vera novità di prospettiva è l’ambiente di lavoro virtualizzato, che ribalta il paradigma tradizionale: il magistrato trova ovunque si trovi tutto ciò che gli serve — applicativi, documenti, sistemi di firma e assistenza — senza installare o configurare nulla sul proprio computer. I dati risiedono esclusivamente nell’infrastruttura protetta centrale, mai sul dispositivo. Ed è proprio questo a spiegare l’importo del contributo: poiché la capacità di calcolo è assicurata a livello centrale, il terminale di accesso non richiede prestazioni elevate, e i 600 euro risultano congrui rispetto alla funzione.

Il capitolo sicurezza

Sul fronte che più interessa chi si occupa di protezione dei dati, la nota elenca garanzie precise: cifratura, autenticazione a più fattori, aggiornamenti e protezioni costantemente allineati, in coerenza con la direttiva NIS2 e con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica. Gli interventi di assistenza operano solo sulle componenti tecniche dell’infrastruttura, con profili di autorizzazione che escludono l’accesso ordinario ai contenuti del magistrato, e ogni operazione viene tracciata in registri immodificabili. Conseguenza pratica non trascurabile: lo smarrimento o la compromissione del dispositivo non comporta perdita né esposizione di informazioni.

Proprietà, garanzia e prossimi passi

Il magistrato resta amministratore e proprietario del dispositivo, coperto dalla garanzia del venditore secondo lo schema già in uso per le dotazioni ministeriali, mentre l’assistenza tecnica si concentra sull’ambiente virtualizzato e sugli applicativi. Quanto ai tempi: se la disposizione sarà approvata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore verranno individuati i requisiti tecnici minimi dei dispositivi acquistabili; entro sessanta, un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, definirà criteri e modalità di erogazione e rendicontazione. Il contributo, infine, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.


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Rottamazione-quinquies: le comunicazioni delle somme dovute si scaricano anche senza SPID

Buone notizie per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies ma non dispongono di identità digitale. Dal 7 luglio è operativo, nell’area pubblica del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, un nuovo servizio che permette di richiedere una copia della comunicazione delle somme dovute senza bisogno di credenziali di accesso.

Perché è utile

Il servizio nasce per risolvere un problema concreto. Le comunicazioni erano già state pubblicate, entro il 30 giugno, nell’area riservata del sito, accessibile però soltanto con SPID, CIE o CNS. Molti contribuenti, tuttavia, avevano presentato la domanda di adesione proprio dall’area pubblica — segno, spesso, di non possedere quelle credenziali. Per loro l’esito era stato comunque recapitato via raccomandata o PEC, ma in caso di smarrimento o mancata ricezione mancava un canale semplice per recuperare il documento. Ora c’è.

Come funziona

La procedura è essenziale: si accede all’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si inserisce il codice fiscale del richiedente, si allega un documento d’identità e si indica l’indirizzo e-mail al quale ricevere la documentazione. Nessuna autenticazione richiesta.

Cosa contiene la comunicazione

Il documento è tutt’altro che una semplice ricevuta: riporta l’esito della domanda di definizione agevolata (accoglimento o rigetto), l’elenco dei carichi ammessi, gli importi da versare, il piano di rateizzazione e i moduli di pagamento da utilizzare per i versamenti.

La scadenza da segnare in agenda

Il tempismo dell’iniziativa non è casuale: il 31 luglio 2026 scade il termine per il pagamento della prima o unica rata. Recuperare per tempo la comunicazione — e i relativi bollettini — è quindi essenziale per non compromettere i benefici della definizione agevolata.

Ricordiamo che la rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023; le domande di adesione andavano presentate entro lo scorso 30 aprile.


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Depositi telematici bloccati? Ora c’è il registro ufficiale dei malfunzionamenti

Quante volte un deposito telematico è saltato all’ultimo momento per un blocco dei sistemi ministeriali, lasciando al difensore l’onere di dimostrare che la colpa non era sua? Da oggi questo problema ha una soluzione strutturale.

Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Giustizia ha annunciato l’attivazione, sul portale dei Servizi Telematici (PST), del registro ufficiale dei malfunzionamenti dei sistemi informatici ministeriali. Lo strumento dà attuazione all’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e all’art. 175 c.p.p., e copre sia il processo civile telematico (PCT) sia quello penale (PPT).

Come funziona

Il registro, consultabile direttamente dal portale PST, rilascia due tipologie di attestazione. La prima è provvisoria: viene generata mentre il disservizio è in corso e indica data e ora di inizio del blocco, con le informazioni disponibili in quel momento. La seconda è definitiva e fotografa l’intero arco temporale del malfunzionamento, dall’inizio alla fine. Ogni certificazione riporta inoltre l’ambito territoriale coinvolto, gli uffici giudiziari interessati, i sistemi colpiti e la data di emissione del documento.

Perché conviene agli avvocati

Il valore pratico è evidente. Immaginiamo una comparsa conclusionale con scadenza alle 23.59: se il portale si blocca alle 18 e il disservizio risulta dal registro, il difensore può scaricare prima l’attestazione provvisoria e poi quella definitiva, precostituendosi una prova ufficiale — rilasciata dallo stesso Ministero — del fatto che il deposito era tecnicamente impossibile per cause a lui non imputabili.

I limiti da conoscere

Attenzione, però: il registro non è una scorciatoia processuale. Non sostituisce gli strumenti ordinari come l’istanza di rimessione in termini o la richiesta di proroga, e resta fermo l’onere di diligenza della parte, che deve attivarsi per acquisire la certificazione e allegarla agli atti quando rilevante. Soprattutto, l’attestazione copre esclusivamente i blocchi dei sistemi ministeriali: non può essere invocata per anomalie riconducibili al professionista, come errori del software redattore atti, problemi della propria firma digitale o della PEC.

Trasparenza e affidabilità

L’informazione sui disservizi continuerà a viaggiare anche sui canali tradizionali: news del sito PST, piattaforma “Giustizia informa” e comunicazioni massive agli utenti. Dall’attivazione del registro sono già stati censiti alcuni blocchi, legati ad aggiornamenti o manutenzioni, ora sul solo versante penale, ora su quello civile, ora su entrambi. Dal Ministero inquadrano l’iniziativa tra le misure di rafforzamento della trasparenza e dell’affidabilità dei servizi digitali della giustizia, a garanzia della piena operatività del PCT e del PPT.


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Cybersicurezza, verso la certificazione europea anche dei servizi: nuove regole per operatori e fornitori

La cybersicurezza non passa più soltanto dall’affidabilità di software, dispositivi e infrastrutture. Sempre più spesso la protezione dei sistemi informatici dipende anche dalla qualità dei servizi offerti da aziende specializzate, chiamate a monitorare le reti, prevenire gli attacchi e intervenire quando si verifica un incidente. È proprio su questo fronte che interviene lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026, destinato ad adeguare l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2025/37.

L’obiettivo del provvedimento è ampliare il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza, estendendolo anche ai cosiddetti servizi di sicurezza gestiti. Si tratta di un passaggio che riflette l’evoluzione del settore: oggi molte organizzazioni affidano a operatori esterni attività fondamentali come il monitoraggio delle minacce informatiche, la gestione degli incidenti, le verifiche di sicurezza, i penetration test e la consulenza specialistica. La qualità di questi servizi diventa quindi un elemento essenziale della resilienza digitale di imprese e pubbliche amministrazioni.

Per rendere omogeneo il mercato europeo, il decreto interviene sul decreto legislativo n. 123 del 2022, che aveva già recepito il quadro di certificazione previsto dal Cybersecurity Act. La novità consiste nell’inserire anche i fornitori di servizi nel sistema delle certificazioni europee, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie a chi acquista prestazioni in materia di sicurezza informatica e favorire standard comuni tra gli Stati membri.

Un ruolo centrale sarà affidato all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’ACN vedrà infatti rafforzate le proprie competenze sia come autorità nazionale di certificazione sia come organismo di vigilanza sul mercato. Tra i nuovi poteri rientra anche la possibilità di intervenire sui certificati rilasciati, disponendone la revoca quando vengano meno i requisiti previsti dalla normativa. Contestualmente saranno aggiornate le procedure che disciplinano l’accreditamento degli organismi incaricati delle verifiche di conformità, comprese le strutture specializzate del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno.

Il provvedimento introduce inoltre un sistema di responsabilità più incisivo per gli operatori del settore. Chi metterà a disposizione servizi soggetti a certificazione senza la prescritta documentazione europea o senza il necessario certificato di cybersicurezza potrà essere destinatario di sanzioni amministrative comprese tra 30.000 e 150.000 euro. Oltre alla sanzione economica, nei casi più gravi potrà essere disposto il divieto di continuare a commercializzare o fornire il servizio fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla gestione delle vulnerabilità. I fornitori saranno chiamati a segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali criticità emerse durante l’erogazione dei servizi. L’omissione di tali comunicazioni entrerà a far parte delle violazioni sanzionabili, nella prospettiva di favorire una maggiore collaborazione tra operatori e istituzioni nella prevenzione delle minacce informatiche.

Le novità riguardano anche il settore delle firme elettroniche. Lo schema di decreto modifica infatti il Codice dell’amministrazione digitale stabilendo che i dispositivi sicuri per la firma qualificata dovranno essere dotati della certificazione di sicurezza prevista dal regolamento eIDAS. L’intervento punta a uniformare gli standard richiesti agli strumenti utilizzati per la sottoscrizione elettronica dei documenti, rafforzando il livello di fiducia nelle transazioni digitali.

Più che introdurre nuovi adempimenti, il provvedimento segna un’evoluzione dell’approccio europeo alla cybersicurezza. Se negli ultimi anni l’attenzione si era concentrata soprattutto sulla certificazione dei prodotti ICT, oggi il legislatore riconosce che la sicurezza dipende in misura crescente anche dalla qualità dei servizi che li accompagnano. Per le imprese del settore, ciò significa confrontarsi con requisiti più stringenti ma anche con un quadro di regole condivise che potrà favorire trasparenza, competitività e fiducia nel mercato europeo della cybersicurezza.


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L’Europa si prepara alla cyberdifesa dell’era IA: ecco il piano che cambierà la sicurezza digitale

L’intelligenza artificiale rappresenta oggi una delle più grandi opportunità per rafforzare la cybersicurezza, ma anche una delle principali fonti di nuove minacce. Con i modelli di IA sempre più potenti, la capacità di individuare vulnerabilità, automatizzare attacchi informatici e aumentare la velocità delle offensive cyber cresce rapidamente, imponendo un cambio di paradigma nella difesa digitale.

Per rispondere a questa evoluzione, la Commissione europea ha presentato un nuovo Action Plan on Cybersecurity and Artificial Intelligence, una strategia che mira a rendere l’Unione europea più resiliente di fronte ai rischi dell’IA, senza rinunciare alle opportunità offerte da queste tecnologie. Il piano si sviluppa su tre direttrici principali: promuovere un utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale avanzata, rafforzare la cybersicurezza europea e sviluppare capacità tecnologiche autonome nel settore.

Uno degli aspetti centrali riguarda la valutazione preventiva dei modelli di IA. In applicazione dell’AI Act, i sistemi più avanzati dovranno essere sottoposti a verifiche approfondite prima della loro immissione sul mercato europeo, con particolare attenzione ai rischi di utilizzo improprio in ambito informatico. Per sostenere questa attività, Bruxelles prevede la creazione entro il 2027 di una capacità europea dedicata alla valutazione indipendente dei modelli di IA, che opererà a supporto dell’AI Office della Commissione.

Il piano affronta anche il tema dell’accesso alle tecnologie più avanzate. Oggi molti modelli di frontiera sono sviluppati da operatori extraeuropei e l’accesso alle loro funzionalità dipende da criteri spesso poco trasparenti. Per questo motivo la Commissione, insieme all’ENISA, elaborerà entro la fine del 2026 un Blueprint europeo che definirà modalità comuni per consentire a pubbliche amministrazioni, operatori di infrastrutture critiche, aziende e centri di ricerca di accedere in modo sicuro e controllato alle capacità più avanzate dell’intelligenza artificiale.

Accanto alla regolazione, il documento punta molto sulla sperimentazione. ENISA e il Joint Research Centre realizzeranno una piattaforma europea sicura dove testare l’impiego dell’IA in scenari realistici di cybersicurezza, senza esporre a rischi le infrastrutture reali. Gli ambienti simulati consentiranno di sperimentare strumenti per il rilevamento delle minacce, la gestione degli incidenti e la ricerca automatica delle vulnerabilità in settori strategici come energia, trasporti, sanità, finanza e pubblica amministrazione.

La strategia europea richiama inoltre imprese e amministrazioni a rafforzare le misure di security by design, accelerando la correzione delle vulnerabilità e adottando pratiche di “cyber hygiene” sempre più rigorose. In questo contesto, la Commissione incoraggia anche l’utilizzo di modelli di IA, compresi quelli open source, per individuare più rapidamente i punti deboli dei sistemi informatici e migliorare la capacità di prevenzione e risposta agli attacchi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza del software open source, attraverso una campagna europea che coinvolgerà istituzioni, imprese e comunità di sviluppatori nella manutenzione delle componenti più critiche.

Un’altra direttrice strategica riguarda la sovranità tecnologica europea. Il piano prevede infatti il lancio di una grande sfida europea dedicata all’IA per la cybersicurezza, destinata a mettere in rete aziende, università e centri di ricerca per sviluppare nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Parallelamente, Bruxelles continuerà a investire nelle AI Factories, nelle future Gigafactory e nelle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dall’Unione e rafforzare la competitività europea nel settore.

Non manca infine il tema delle competenze. La Commissione intende utilizzare la Cybersecurity Skills Academy per sviluppare percorsi formativi specifici dedicati ai professionisti della sicurezza informatica, mentre ENISA aggiornerà il quadro europeo delle competenze inserendo nuovi profili professionali legati all’impiego dell’intelligenza artificiale nella difesa cyber.

Il piano si inserisce nel più ampio quadro normativo europeo già delineato dall’AI Act, dalla Direttiva NIS2, dal Cyber Resilience Act, dal regolamento DORA e dal Cyber Solidarity Act, con l’obiettivo di costruire un ecosistema capace non solo di difendersi dalle minacce alimentate dall’intelligenza artificiale, ma anche di utilizzare la stessa IA come leva per aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali europee.

Documento integrale al link: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-action-plan-cybersecurity-and-artificial-intelligence


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L’iter di conversione del decreto-legge n. 100 continua ad arricchirsi di proposte destinate a incidere sull’organizzazione della giustizia. Gli emendamenti presentati in Commissione Giustizia del Senato affrontano temi diversi, che spaziano dalle incompatibilità negli incarichi direttivi della magistratura agli strumenti informatici in dotazione ai magistrati, fino alle regole sull’utilizzo delle intercettazioni.

Tra le modifiche di maggiore rilievo figura l’introduzione di un nuovo regime di incompatibilità per i magistrati che ricoprono funzioni direttive requirenti. La proposta prevede che chi dirige una procura della Repubblica o una procura generale non possa contemporaneamente presiedere una Corte di giustizia tributaria situata nello stesso distretto di Corte d’appello.

La misura avrebbe effetto anche sugli incarichi già conferiti. Nei casi in cui la nuova disciplina determini una situazione di incompatibilità, il magistrato dovrà lasciare la presidenza della Corte tributaria. Il testo prevede la possibilità di richiedere l’assegnazione a un incarico equivalente presso un diverso distretto; in mancanza di posti disponibili, è prevista la destinazione ad altre funzioni direttive nell’ambito della giustizia tributaria, anche oltre la dotazione organica ordinaria.

Contributo per rinnovare le dotazioni informatiche

Un secondo emendamento introduce una misura di carattere organizzativo e tecnologico. Ai magistrati che ne faranno richiesta verrebbe riconosciuto un contributo di 600 euro destinato all’acquisto di un dispositivo informatico.

L’obiettivo dichiarato è favorire il progressivo aggiornamento delle dotazioni tecnologiche utilizzate nell’attività giudiziaria. La proposta, tuttavia, ha già suscitato osservazioni critiche. Secondo alcuni commentatori, demandare ai singoli magistrati l’acquisto degli strumenti di lavoro rappresenterebbe il segnale delle difficoltà dell’amministrazione nel garantire direttamente apparecchiature adeguate e uniformi.

Intercettazioni, resta il confronto politico

Prosegue nel frattempo il dibattito su un’altra proposta di modifica, presentata da esponenti di Fratelli d’Italia, che interviene sulla disciplina delle intercettazioni.

L’emendamento mira ad ampliare le ipotesi nelle quali le conversazioni intercettate nell’ambito di un procedimento possano essere utilizzate anche in un diverso procedimento penale, estendendo il numero dei reati interessati dalla disciplina. La proposta nasce anche alla luce delle esigenze investigative evidenziate dal Procuratore nazionale antimafia, che ha richiamato l’importanza di disporre di strumenti efficaci nel contrasto alla criminalità organizzata.

Sul punto, tuttavia, il confronto politico rimane aperto. Da Forza Italia è già stata manifestata una posizione critica nei confronti dell’estensione prevista dall’emendamento, ritenuta da alcuni esponenti un arretramento rispetto all’attuale equilibrio normativo, che limita il riutilizzo delle intercettazioni a specifiche fattispecie di reato.

Nel frattempo resta aperto il confronto sugli stipendi

Accanto alle modifiche organizzative, continua a far discutere anche il tema del trattamento economico della magistratura. L’ordinanza n. 5140/2026 del Consiglio di Stato ha infatti riacceso il dibattito sull’adeguamento automatico delle retribuzioni, confermando l’obbligo di dare esecuzione alla precedente decisione che aveva censurato il criterio utilizzato per determinare gli incrementi stipendiali.

La vicenda ha alimentato anche le riflessioni delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego. Confintesa FP osserva come il sistema attuale garantisca ai magistrati un meccanismo automatico di adeguamento collegato all’inflazione, mentre il personale contrattualizzato delle Funzioni Centrali resta legato esclusivamente ai tempi e alle risorse dei rinnovi contrattuali.

Secondo il sindacato, il tema non riguarda la legittimità delle tutele riconosciute alla magistratura, ma l’opportunità di introdurre strumenti analoghi anche per il restante personale pubblico, così da preservare il potere d’acquisto delle retribuzioni. Tra le proposte avanzate figurano maggiori risorse nella prossima legge di bilancio e un sistema stabile di rivalutazione salariale collegato agli indici ISTAT.


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SPID, maxi-falla in Lepida: documenti di 1,5 milioni di cittadini a portata di clic. Multa del Garante

Un nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riaccende i riflettori sulla sicurezza dell’identità digitale. L’Autorità ha sanzionato Lepida S.c.p.a., la società in-house della Regione Emilia-Romagna che gestisce anche servizi di identity provider per SPID, per una serie di violazioni del GDPR relative al sistema di accreditamento degli operatori abilitati all’identificazione dei cittadini.

Secondo la ricostruzione dell’Autorità, oltre 7.000 operatori degli sportelli di identificazione potevano consultare e scaricare, senza reali limitazioni, dati personali e copie di documenti d’identità riferiti a oltre 1,5 milioni di cittadini, in gran parte residenti in Emilia-Romagna. L’accesso risultava configurato in modo sostanzialmente indiscriminato, anche in assenza di una necessità operativa concreta legata alla singola pratica.

Le verifiche del Garante hanno fatto emergere consultazioni non riconducibili ad alcuna attività di identificazione o assistenza, effettuate — si legge nel provvedimento — anche per “mera curiosità”, oltre a download di documenti estranei alle esigenze di servizio. Per l’Autorità si tratta di violazioni dei principi cardine del regolamento europeo: privacy by design e by default, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e sicurezza del trattamento.

La sanzione, pari a 100mila euro, è stata determinata tenendo conto di alcuni fattori attenuanti: la piena collaborazione di Lepida durante l’istruttoria, l’adozione immediata di misure correttive, l’assenza di precedenti violazioni e il ruolo della società nella promozione della cultura della protezione dei dati sul territorio.

Il caso arriva a pochi giorni dalla presentazione, il 2 luglio, della Relazione annuale del Garante alla Camera dei Deputati, che ha certificato per il 2025 un aumento del 10% dei data breach notificati — 2.415 in totale — e oltre 37 milioni di euro di sanzioni comminate nel corso dell’anno.

Cosa insegna il caso Lepida

Per gli studi legali il provvedimento non è una notizia di colore: SPID è ormai la chiave con cui avvocati e cittadini entrano ogni giorno nel cassetto fiscale, nell’INAD, nel processo telematico e in tutti i servizi della PA digitale. Dietro quella chiave ci sono un documento d’identità, un codice fiscale, un volto: se chi li custodisce non limita rigorosamente chi può vederli, quando e perché, la vulnerabilità si trasferisce a cascata su ogni titolare dell’identità.

Il caso indica con precisione dove si gioca la partita: profilazione degli operatori per ruolo, accessi consentiti solo in presenza di una pratica concreta, tracciamento dei log e verifiche periodiche sugli accessi anomali, cancellazione dei documenti quando la finalità è esaurita. Sono esattamente i presidi che il GDPR riassume nei principi di privacy by design, minimizzazione e limitazione della conservazione — e che distinguono un identity provider affidabile da uno esposto.

Per il professionista, due mosse pratiche: scegliere il proprio gestore SPID anche in base alla serietà delle sue misure di sicurezza, non solo alla comodità di attivazione; e attivare le notifiche di accesso e autenticazione, per accorgersi subito di utilizzi anomali della propria identità. Perché l’identità digitale vale quanto la cura di chi la gestisce: è lì, prima che nelle sanzioni, che si misura la differenza.


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L’affitto dello studio non si paga? L’avvocato finisce sospeso

C’è chi pensa che la deontologia forense si fermi sulla soglia dell’aula di udienza o, al massimo, alla porta dello studio. Errore. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 62 depositata il 25 febbraio 2026, ricorda che la toga “non si toglie mai”: anche il mancato pagamento dell’affitto dei locali dove si esercita la professione costituisce illecito disciplinare, con conseguenze tutt’altro che simboliche.

Il caso: morosità e tre mesi di sospensione

La vicenda arriva dalla Calabria. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva inflitto a un avvocato la sospensione dall’esercizio professionale per tre mesi, a causa del persistente inadempimento nel versare i canoni di locazione dell’immobile adibito a studio legale.

Il professionista non ci è stato e ha impugnato la sanzione davanti al CNF, giocando una carta apparentemente logica: la morosità verso il proprio locatore — sosteneva — è una vicenda privata, un inadempimento civilistico come tanti, del tutto estraneo all’esercizio dell’attività professionale. Come tale, non potrebbe fondare alcuna contestazione disciplinare.

La risposta del CNF: la correttezza è un abito, non una divisa

L’organo di vertice dell’avvocatura ha respinto la tesi difensiva, cogliendo l’occasione per fare il punto su una questione delicata: quando i fatti della vita privata del professionista possono varcare il confine e assumere rilievo deontologico?

La risposta dei giudici disciplinari è netta e poggia sulle norme che regolano la professione forense. Tra gli obblighi che gravano sull’avvocato spicca quello, generale, di correttezza: un dovere dalla portata volutamente ampia, che non si esaurisce nei rapporti con clienti, colleghi e magistrati, ma si estende alla sfera privata del professionista. L’avvocato, in altre parole, è tenuto a comportarsi correttamente sempre e in ogni relazione, perché dalla sua condotta complessiva dipendono il decoro e l’affidabilità dell’intera categoria.

Ne discende che anche un inadempimento “domestico” come il mancato pagamento della pigione dello studio — pur non toccando direttamente l’attività difensiva — integra una violazione disciplinarmente rilevante, idonea a giustificare l’applicazione di sanzioni. Nel caso di specie, appunto, tre mesi di sospensione.

La lezione (scomoda) per la categoria

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato ma che vale la pena rimarcare, perché tocca un nervo scoperto: il perimetro della responsabilità disciplinare non coincide con quello del mandato professionale. Debiti non onorati, condotte scorrette nei rapporti economici personali, comportamenti che gettano ombre sulla reputazione del singolo finiscono per riflettersi sull’immagine dell’avvocatura tutta — ed è proprio questo il bene che il sistema disciplinare intende proteggere.


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IMU prima casa, addio al “vincolo di famiglia”: l’esenzione spetta anche se il coniuge vive altrove

Marito residente in un appartamento, moglie in un altro? Per il Fisco locale, fino a qualche anno fa, era quasi una confessione: niente esenzione IMU sulla prima casa. Oggi quella stagione può dirsi definitivamente archiviata. Lo conferma la sezione decima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, con la sentenza n. 3482/2026 depositata il 1° giugno, ha dato torto a Roma Capitale in una vicenda che si trascinava dall’ormai lontano 2012.

Un accertamento e quattro gradi di giudizio

La storia è quella, tutt’altro che rara, di un contribuente romano raggiunto da un avviso di accertamento IMU: secondo il Comune, l’esenzione per l’abitazione principale non gli spettava perché nell’immobile risultava anagraficamente residente solo lui, mentre la moglie aveva fissato la residenza altrove.

Ne è nato un lungo braccio di ferro giudiziario. In primo grado, i giudici capitolini avevano dato ragione al contribuente: per la disciplina applicabile nel 2012, la residenza del solo possessore bastava. In appello, ribaltone: l’esenzione — secondo la Corte laziale di allora — presupponeva che l’intero nucleo familiare abitasse nell’immobile. La partita si è così spostata in Cassazione, dove il contribuente ha calato l’asso: la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha demolito proprio la norma nella parte in cui pretendeva la residenza di tutta la famiglia per riconoscere il beneficio.

Il principio: conta chi possiede, non dove sta il coniuge

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10973/2025, ha accolto il ricorso enunciando un principio ormai consolidato: caduta la previsione dichiarata incostituzionale, la nozione di abitazione principale non richiede più che vi dimorino e vi risiedano tutti i componenti del nucleo familiare. Il beneficio spetta al possessore che nell’immobile abita stabilmente ed è iscritto all’anagrafe, quand’anche il coniuge risieda in un altro Comune.

Il passaggio più interessante, però, è quello culturale: vivere in case diverse — hanno osservato i giudici di legittimità — non trasforma automaticamente l’immobile in una “seconda casa” priva di agevolazione. Si tratta semplicemente di residenze distinte, espressione di un diritto che i coniugi esercitano nell’ambito degli accordi sull’indirizzo della vita familiare, quelli previsti dall’articolo 144 del codice civile. Insomma: la geografia della coppia la decidono i coniugi, non l’ufficio tributi.

Il rinvio chiude il cerchio

Chiamata a riesaminare il caso alla luce del principio dettato dalla Cassazione, la Corte di secondo grado del Lazio non ha potuto che adeguarsi: appello di Roma Capitale respinto, sentenza di primo grado confermata, avviso di accertamento dichiarato illegittimo. Nel caso concreto, peraltro, il quadro era persino più favorevole al contribuente: unico proprietario dell’immobile, senza altre case, vi risiedeva stabilmente addirittura dal 1994, e nel corso del giudizio era emerso che l’intera famiglia vi dimorava abitualmente.

Perché la pronuncia interessa (quasi) tutti

La decisione consolida un orientamento prezioso per migliaia di famiglie “a doppia residenza”: coppie con esigenze lavorative in città diverse, coniugi che assistono genitori anziani altrove, situazioni patrimoniali articolate. Per i difensori, il messaggio operativo è chiaro: gli accertamenti IMU fondati sulla mancata coabitazione del nucleo familiare, per le annualità ante e post riforma, sono oggi terreno fertile per l’impugnazione. Attenzione però a non fraintendere: l’esenzione resta ancorata alla dimora abituale effettiva del possessore. La residenza di comodo, quella sì, resta fuori dal perimetro del beneficio.


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