Giustizia e intelligenza artificiale, a Perugia le prime linee guida distrettuali

L’intelligenza artificiale può leggere e sintetizzare fascicoli, ricostruire cronologie, individuare precedenti giurisprudenziali, controllare tecnicamente gli atti e contribuire persino all’analisi delle intercettazioni. Ma non può sostituire il magistrato e il suo intervento deve essere riconoscibile e verificabile.

Sono alcuni dei principi contenuti nelle Linee guida sull’utilizzo responsabile dell’Intelligenza Artificiale negli uffici giudiziari del Distretto, adottate il 7 settembre 2026 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia.

Il documento prova a tradurre i principi generali sulla governance dell’IA in indicazioni concrete per il lavoro degli uffici giudiziari, individuando dieci possibili ambiti di applicazione e ponendo al centro trasparenza, riservatezza dei dati, tracciabilità, controllo dei risultati e supervisione umana.

Un assistente intelligente per leggere i fascicoli

Il primo ambito riguarda il fascicolo digitale. Sistemi di IA potranno essere utilizzati per sintetizzare gli atti, individuare persone, fatti, luoghi e date, costruire automaticamente la successione temporale degli eventi e segnalare elementi rilevanti o eventuali incongruenze presenti nella documentazione.

L’obiettivo è soprattutto ridurre i tempi necessari allo studio dei procedimenti più complessi, predisponendo anche schede riepilogative utili al magistrato.

Un secondo campo di applicazione è rappresentato dalla ricerca giurisprudenziale avanzata. L’intelligenza artificiale potrà aiutare a ricostruire gli orientamenti consolidati, individuare contrasti interpretativi, elaborare mappe della giurisprudenza e produrre sintesi ragionate dei precedenti.

Le linee guida precisano però che la conoscenza del precedente non deve trasformarsi in conformismo giurisprudenziale: la tecnologia deve ampliare gli strumenti conoscitivi del magistrato, non condizionarne l’autonomia valutativa.

Il “revisore intelligente”, non il magistrato artificiale

L’IA potrà intervenire anche nella verifica tecnica degli atti, segnalando possibili omissioni nella motivazione, riferimenti normativi errati, precedenti giurisprudenziali non più attuali oppure incoerenze logiche e redazionali.

Su questo punto le linee guida utilizzano una distinzione particolarmente efficace: lo strumento deve operare come “revisore intelligente” e non come “magistrato artificiale”.

La finalità, dunque, è migliorare la qualità tecnica dei provvedimenti senza trasferire alla macchina l’autonomia valutativa propria del magistrato.

IA anche per arretrato, riunioni e intercettazioni

L’intelligenza artificiale potrà essere impiegata anche sul versante organizzativo. I sistemi potranno analizzare sopravvenienze, definizioni, arretrato, tempi di trattazione e aree di maggiore criticità, fornendo elementi utili alla programmazione delle risorse e alle funzioni direttive degli uffici.

È previsto inoltre il possibile ricorso a sistemi di trascrizione delle riunioni capaci di produrre automaticamente il verbale e di estrarre le decisioni assunte.

Più delicato è il capitolo delle intercettazioni. L’IA potrà essere utilizzata per classificare conversazioni, individuare persone, luoghi ed eventi, ricostruire reti di relazioni e identificare temi ricorrenti. In questo caso le linee guida stabiliscono espressamente che i risultati prodotti dovranno essere sottoposti a verifica e validazione umana.

Dalla ricostruzione delle prove alla formazione dei magistrati

Un ulteriore utilizzo riguarda la possibilità di integrare fonti documentali differenti per costruire cronologie dinamiche del quadro probatorio. Per gli uffici requirenti di secondo grado, questi strumenti potrebbero anche fornire una ricostruzione sintetica dello svolgimento del dibattimento di primo grado.

L’IA trova spazio inoltre nella formazione e nell’aggiornamento professionale di magistrati e personale amministrativo: potrà illustrare novità normative e giurisprudenziali, predisporre materiali di studio, personalizzare percorsi formativi, contribuire alla preparazione di modelli condivisi e simulare casi pratici.

Le banche dati giudiziarie, infine, potranno essere rese interrogabili attraverso il linguaggio naturale e sistemi di ricerca semantica, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e anonimizzazione.

Se interviene l’IA bisogna dichiararlo

Uno dei punti centrali delle linee guida è però il principio della “trasparenza dichiarativa”.

Quando l’intelligenza artificiale contribuisce alla formazione di un atto, di un documento o di un elaborato destinato alla circolazione interna o esterna, il suo utilizzo deve essere esplicitamente segnalato.

La dichiarazione serve a rendere conoscibile il procedimento attraverso il quale il documento è stato formato e a consentire un controllo sulla qualità e sull’affidabilità del risultato.

Un principio che la stessa Procura Generale ha già applicato al documento appena adottato: nelle linee guida viene infatti dichiarato espressamente che anche il testo delle linee guida è stato redatto con l’ausilio degli strumenti ministeriali di intelligenza artificiale.

Bisognerà poter ricostruire cosa ha fatto l’algoritmo

La trasparenza non si esaurisce, tuttavia, nella dichiarazione dell’utilizzo dell’IA.

Il decimo punto delle linee guida riguarda specificamente la tracciabilità e il controllo. Nell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito processuale dovrebbe essere possibile ricostruire quale sistema è stato utilizzato, quali dati sono stati elaborati, quali risultati sono stati prodotti e quali verifiche sono state successivamente compiute dall’operatore umano.

L’obiettivo è creare una catena verificabile dell’intervento tecnologico, mantenendo individuabile la responsabilità della persona.

AI Act, legge italiana e indicazioni del CSM

Le regole adottate a Perugia si inseriscono nel quadro normativo che si è progressivamente formato attorno all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Le linee guida richiamano espressamente il Regolamento Ue 2024/1689, l’AI Act, e la legge italiana n. 132 del 23 settembre 2025, oltre alle raccomandazioni approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura l’8 ottobre 2025 e aggiornate con la delibera del 22 luglio 2026.

Proprio quest’ultima è intervenuta anche alla luce dell’avvio della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot presso il Ministero della Giustizia.
Il documento non viene comunque presentato come un insieme di regole definitive. La Procura Generale parla piuttosto di un metodo di lavoro aperto all’aggiornamento, al confronto istituzionale e alla sperimentazione, prevedendo anche il contributo dell’Avvocatura nella costruzione di regole condivise per l’utilizzo dell’IA nel sistema giudiziario.

Dall’ufficio per il processo all’“ufficio dell’intelligenza aumentata”

La prospettiva finale indicata dalla Procura Generale è il progressivo passaggio dall’ufficio per il processo all’“ufficio dell’intelligenza aumentata”.

Non un ufficio nel quale l’algoritmo prende il posto del magistrato, dunque, ma un’organizzazione nella quale strumenti intelligenti ampliano le capacità di ricerca, analisi e gestione delle informazioni degli operatori della giustizia.

Il limite rimane quello della responsabilità decisionale: ogni attività svolta con il supporto dell’IA deve essere sottoposta alla verifica critica della persona e la decisione finale deve restare umana.

Le linee guida di Perugia delineano così un primo modello operativo di “intelligenza aumentata” applicata alla giustizia: più automazione nelle attività di ricerca, analisi e organizzazione, ma anche maggiore trasparenza sull’intervento degli algoritmi e piena tracciabilità del loro utilizzo.

Consulta il documento integrale: Linee Guida IA-Procura Generale di Perugia_signed

Concessioni demaniali, 3.500 commercialisti disponibili per stimare gli indennizzi

Sono già circa 3.500 i commercialisti che hanno manifestato la propria disponibilità a redigere le perizie asseverate relative alle concessioni demaniali. Un dato significativo, considerando che la raccolta delle adesioni è stata aperta soltanto il 4 settembre.

L’attività dei professionisti assume un ruolo importante nel nuovo sistema di assegnazione delle concessioni: la perizia servirà infatti a quantificare l’indennizzo che, ricorrendone le condizioni, dovrà essere riconosciuto dal nuovo concessionario a quello uscente.

La disciplina trova origine nel Dl 131/2024, che ha introdotto specifiche disposizioni sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali destinate ad attività turistico-ricreative e sportive, nell’ambito degli interventi adottati dall’Italia anche in relazione agli obblighi europei e alle procedure di infrazione.

La stima affidata a un professionista indipendente

Il meccanismo delineato dalla normativa assegna all’ente concedente il compito di riportare nel bando il valore dell’indennizzo spettante al precedente titolare della concessione.

La determinazione dell’importo passa attraverso una perizia asseverata predisposta da un commercialista. Il professionista non viene però individuato liberamente dall’amministrazione all’interno dell’intero Albo: la scelta avviene nell’ambito di una rosa di cinque nominativi trasmessa dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per rendere operativo il sistema, il Cndcec ha quindi avviato una procedura dedicata attraverso la quale gli iscritti possono comunicare la propria disponibilità a svolgere questi incarichi.

Le candidature confluiscono in elenchi articolati su base regionale. Non si tratta, tuttavia, di una graduatoria: l’inserimento non garantisce l’assegnazione di una perizia e non determina alcuna posizione di preferenza tra i professionisti.

Quando un Comune o un altro ente concedente avrà necessità di individuare il perito, il presidente del Consiglio nazionale potrà utilizzare gli elenchi per estrarre i nominativi destinati a comporre la cinquina da sottoporre all’amministrazione interessata.

Un incarico destinato ad avere un peso nella partita delle concessioni

Il numero effettivo delle perizie che dovranno essere predisposte dipenderà dall’evoluzione delle procedure di affidamento e non è ancora possibile quantificarlo con precisione. Le dimensioni del settore, tuttavia, spiegano l’interesse manifestato dalla categoria.

Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiamati nel dibattito sulle concessioni, quelle demaniali marittime sono complessivamente 52.619. Di queste, 27.335 risultano destinate a finalità turistico-ricreative, mentre gli stabilimenti balneari sono 7.531.

Numeri che danno la misura della platea potenzialmente coinvolta nel riassetto del settore e, di conseguenza, dell’importanza che potrà assumere l’attività estimativa.

La perizia, infatti, interviene in uno dei passaggi economicamente più delicati del cambio di concessionario: stabilire il valore da riconoscere al soggetto uscente quando la gestione viene affidata a un nuovo operatore.

Rider, account personali e nuove sanzioni contro il caporalato digitale

Più controlli sull’identità di chi lavora attraverso le piattaforme digitali e nuove sanzioni per impedire che gli account dei rider possano essere ceduti o utilizzati da persone diverse dai titolari. È uno degli interventi introdotti dal Dl 62/2026, che punta a contrastare le forme di intermediazione irregolare e sfruttamento del lavoro favorite dall’utilizzo delle tecnologie digitali.

La disciplina interessa in particolare i lavoratori autonomi impiegati nelle consegne attraverso piattaforma e interviene sull’articolo 47-bis del Dlgs 81/2015. L’obiettivo è rendere identificabile il soggetto che materialmente esegue la prestazione, impedendo che le credenziali digitali possano trasformarsi in uno strumento per aggirare le regole sull’accesso al lavoro.

Il fenomeno si inserisce nel più ampio contrasto al cosiddetto caporalato digitale, vale a dire quelle forme di intermediazione e sfruttamento che possono svilupparsi anche attraverso sistemi tecnologici di assegnazione degli incarichi e gestione delle prestazioni.

Accesso alla piattaforma legato all’identità del rider

Le nuove disposizioni stabiliscono modalità più rigorose per l’accesso alle piattaforme. Il lavoratore può essere identificato attraverso Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, la piattaforma può fornire un proprio account, purché sia associato a un solo codice fiscale e protetto da un sistema di autenticazione a più fattori.

Il principio è quello dell’utilizzo strettamente personale delle credenziali. L’account non può quindi essere ceduto né messo a disposizione di un altro lavoratore.

La ratio della norma è impedire che dietro l’identità digitale formalmente registrata sulla piattaforma possa operare un soggetto differente, con il rischio di creare circuiti paralleli di intermediazione, sostituzioni irregolari dei lavoratori o meccanismi di sfruttamento economico.

La violazione comporta conseguenze anche sul piano amministrativo. La cessione dell’account o il suo utilizzo da parte di un soggetto diverso dal titolare può determinare una sanzione compresa tra 600 e 1.200 euro.

Un solo account per ogni codice fiscale

Gli obblighi riguardano anche le piattaforme. A uno stesso codice fiscale non può essere collegato più di un account e al medesimo lavoratore non possono essere assegnate prestazioni che, per la loro collocazione temporale, risultino incompatibili tra loro.

Per la violazione del limite relativo agli account è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro per ciascun profilo ulteriore associato allo stesso codice fiscale.

La combinazione delle due regole punta quindi a stabilire una corrispondenza effettiva tra identità digitale, lavoratore e prestazione eseguita. Un elemento particolarmente importante nei modelli nei quali la piattaforma non rappresenta soltanto uno strumento tecnologico, ma svolge un ruolo determinante nell’accesso agli incarichi e nella remunerazione dell’attività.

Dal 1° luglio nuovi dati nel Libro unico del lavoro

La stretta sugli account è accompagnata da un ulteriore intervento diretto ad aumentare la tracciabilità del rapporto. Dal 1° luglio 2026 il committente è tenuto a elaborare e mettere a disposizione dei rider il Libro unico del lavoro (Lul).

Per ogni mese devono essere indicati anche il numero delle consegne effettuate e la somma complessivamente riconosciuta al lavoratore. La registrazione è prevista anche nei mesi in cui non siano state effettuate consegne e, di conseguenza, non sia stato maturato alcun compenso: in questi casi i relativi valori devono essere riportati a zero.

Resta tuttavia un profilo interpretativo sul piano sanzionatorio. La disciplina generale del Lul collega infatti determinate sanzioni all’incidenza dell’omissione sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Quando il rider non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia percepito compensi, tale presupposto potrebbe non ricorrere.

L’eventuale assenza di una specifica conseguenza sanzionatoria non renderebbe però irrilevante l’omissione. Potrebbe infatti trovare spazio il potere di disposizione previsto dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004, attraverso il quale imporre l’integrazione del Libro unico con le informazioni richieste dalla nuova normativa.

Il quadro che emerge è quello di una progressiva regolazione dell’infrastruttura digitale attraverso cui viene organizzato il lavoro. L’account non è più considerato una semplice credenziale tecnica, ma diventa un elemento essenziale per garantire la riconducibilità della prestazione al lavoratore effettivo. Ed è proprio sull’identificazione certa del rider che il legislatore prova a costruire una nuova barriera contro le forme di intermediazione illecita nell’economia delle piattaforme.

Fattura elettronica, l’Europa accelera verso il modello digitale comune

La fatturazione elettronica si prepara a diventare uno degli elementi centrali del nuovo sistema Iva europeo. Dopo i Paesi che hanno anticipato la trasformazione digitale degli adempimenti fiscali, tra cui Italia, Romania, Polonia, Croazia e Belgio, altri Stati membri stanno introducendo progressivamente obblighi di e-invoicing e di trasmissione digitale dei dati relativi alle operazioni tra imprese.

Dal 1° settembre 2026 la riforma è entrata nella fase operativa in Francia, mentre nel 2027 sarà la volta, secondo i rispettivi calendari nazionali, di Germania e Slovacchia. Anche la Spagna si prepara a procedere nella stessa direzione, con un avvio previsto indicativamente dall’ottobre del prossimo anno.

I diversi modelli nazionali, tuttavia, non sono ancora perfettamente sovrapponibili. Cambiano le modalità attraverso cui le fatture vengono scambiate, i formati informatici ammessi e soprattutto il ruolo attribuito alle amministrazioni fiscali nella gestione dei flussi. In alcuni ordinamenti è previsto il passaggio attraverso infrastrutture soggette a verifiche pubbliche, mentre altri sistemi privilegiano la trasmissione diretta dei documenti elettronici tra gli operatori.

Il percorso è destinato comunque a convergere verso il quadro delineato dalla direttiva Ue 2025/516 nell’ambito del pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age. La data decisiva sarà il 1° luglio 2030, quando per le operazioni intra-Ue entreranno in gioco la fatturazione elettronica e i nuovi obblighi di comunicazione digitale, i cosiddetti Digital Reporting Requirements (DRR).

Uno degli obiettivi europei è evitare che la convivenza tra sistemi nazionali differenti produca costi aggiuntivi per le imprese. Per questo il nuovo assetto punta sulla progressiva interoperabilità delle infrastrutture e sull’utilizzo di standard comuni. In particolare, assumono un ruolo centrale i formati strutturati UBL e CII, destinati a favorire la compatibilità tra la fatturazione domestica e quella relativa alle operazioni transfrontaliere.

Francia e Germania verso sistemi interoperabili

Il modello francese combina due diversi strumenti. Da settembre tutte le imprese devono essere in condizione di ricevere fatture elettroniche, mentre l’obbligo di emissione viene esteso gradualmente sulla base delle dimensioni degli operatori. Alla fatturazione elettronica per le transazioni B2B si affianca inoltre un sistema di e-reporting, destinato alla comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti.

Anche la Germania si sta muovendo verso una crescente digitalizzazione delle fatture tra imprese. Il sistema ammette UBL, CII e standard nazionali compatibili e consente lo scambio elettronico direttamente tra le parti, senza riprodurre necessariamente un meccanismo identico a quello italiano. In prospettiva è prevista anche l’introduzione di un sistema di comunicazione dei dati all’amministrazione fiscale, che potrebbe trovare piena applicazione verso il 2030.

Proprio il confronto tra i diversi ordinamenti mette in evidenza una tendenza significativa: il futuro europeo sembra orientarsi verso documenti strutturati e interoperabili, ma senza generalizzare il controllo preventivo delle singole fatture da parte dell’autorità fiscale. È un’impostazione che differisce, sotto questo profilo, dai sistemi oggi adottati in Italia, Romania e Polonia.

Per l’Italia la sfida dell’adeguamento

Il nuovo quadro europeo riguarda direttamente anche il nostro Paese, nonostante l’Italia disponga da anni di un sistema di fatturazione elettronica ormai consolidato. L’adeguamento alle regole ViDA dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2035, ma alcuni interventi potrebbero rendersi necessari molto prima.

Tra le questioni da affrontare c’è innanzitutto la compatibilità dell’attuale tracciato XML nazionale con gli standard europei. Un secondo tema riguarda il funzionamento dello Sistema di Interscambio (SdI) e il controllo formale preventivo esercitato sui documenti trasmessi, caratteristica che non coincide pienamente con il modello verso cui si sta orientando la disciplina unionale.

Il calendario europeo rende però il 2030 una scadenza già rilevante per le imprese italiane. Dal luglio di quell’anno gli operatori impegnati nelle transazioni intra-Ue dovranno infatti confrontarsi con le nuove regole comuni, indipendentemente dal termine più lungo riconosciuto per l’adeguamento completo dei sistemi nazionali.

Anticipare il processo di armonizzazione potrebbe quindi diventare una scelta strategica. Un intervento graduale consentirebbe alle imprese e ai loro intermediari di adattare procedure e software evitando di dover gestire, nello stesso periodo, infrastrutture nazionali ed europee troppo differenti tra loro.

La fattura elettronica italiana, dunque, non scompare: dovrà evolvere. Dopo essere stata tra le esperienze più avanzate in Europa, la prossima sfida sarà trasformare un sistema costruito soprattutto per esigenze nazionali in uno strumento pienamente interoperabile con il nuovo ecosistema digitale dell’Iva europea.

Imu e Tari, cambiano le regole: dichiarazione online e 90 giorni per comunicare le variazioni

Cambiano gli adempimenti per Imu e Tari. Le novità arrivano con il d.lgs. 147/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, nell’ambito della riforma dei tributi locali.

Per l’Imu, la dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso un nuovo modello ministeriale. La scadenza resta fissata al 30 giugno di ogni anno, ma il nuovo modulo dovrebbe diventare il canale unico attraverso il quale comunicare le variazioni rilevanti ai fini dell’imposta, comprese quelle connesse alle agevolazioni locali.

Novità ancora più immediata per la Tari. Il precedente termine del 30 giugno dell’anno successivo viene sostituito da un limite di 90 giorni dall’occupazione dell’immobile o dalla variazione intervenuta. La nuova tempistica riguarda gli eventi verificatisi dal 12 agosto 2026 e interessa, tra l’altro, inizio e cessazione dell’occupazione, modifiche della superficie e, per le utenze domestiche, variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.

La riforma interviene anche sulle controversie relative alla rendita catastale, che costituisce la base per il calcolo dell’Imu. Durante il giudizio, l’imposta continua a essere versata sulla base della rendita iscritta in catasto.

Una volta definita la controversia, se la rendita viene ridotta il contribuente potrà chiedere il rimborso dell’Imu versata in eccesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al deposito della sentenza definitiva. Se invece viene riconosciuta una rendita superiore, il Comune avrà lo stesso periodo per recuperare la maggiore imposta, applicando gli interessi ma senza sanzioni.

In sostanza, la pendenza della controversia catastale congela i termini ordinari: una modifica destinata ad avere effetti rilevanti soprattutto nei giudizi di lunga durata, perché i conguagli Imu potranno riguardare anche diverse annualità.

Addio ai ponti sulle banconote: sull’euro potrebbero arrivare Leonardo, Beethoven e Marie Curie

Dopo oltre vent’anni, le banconote in euro si preparano a cambiare volto. Al posto delle architetture immaginarie utilizzate fin dalla nascita della moneta unica potrebbero comparire personaggi realmente esistiti e simboli immediatamente riconoscibili dell’identità europea.

La Banca centrale europea sta infatti lavorando alla terza serie dei biglietti da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Due i temi sui quali si concentra la scelta: “Cultura europea” e “Uccelli e fiumi”.

Nel primo caso, sul fronte delle banconote troverebbero spazio sei grandi personalità della storia e della cultura del continente: Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner. Sul retro sarebbero invece rappresentati luoghi e attività legati alla cultura, dalle biblioteche ai teatri, dalle università alle piazze.

L’alternativa punta sulla natura. Il fronte sarebbe dedicato a uccelli e corsi d’acqua europei, mentre sul retro comparirebbero le sedi delle principali istituzioni dell’Unione, tra cui Parlamento europeo, Commissione, BCE e Corte di giustizia Ue.

La trasformazione non sarà soltanto estetica. La nuova serie dovrà incorporare tecnologie più avanzate contro la contraffazione e puntare a una maggiore sostenibilità e durata dei biglietti. Colori e dimensioni, invece, dovrebbero sostanzialmente rimanere quelli ai quali siamo abituati.

La BCE ha selezionato dieci proposte finaliste e ha aperto ai cittadini dell’area euro un sondaggio online fino al 21 settembre. Alla consultazione popolare seguiranno valutazioni tecniche e un ulteriore sondaggio su un campione rappresentativo della popolazione.

Per vedere materialmente le nuove banconote bisognerà comunque aspettare. L’ipotesi indicata è un debutto tra il 2029 e il 2030, in un periodo che potrebbe coincidere con l’arrivo dell’euro digitale.

Dai ponti e dalle finestre immaginarie del 2002 a Leonardo da Vinci e Marie Curie: la nuova veste dell’euro punta così a trasformare anche il denaro che utilizziamo ogni giorno in un segno più esplicito dell’identità comune europea.

Social e algoritmi: dall’Australia una lezione di effettività per il diritto europeo

8 settembre 2026 – Il Governo australiano ha presentato “My Feed, My Way”, misura inserita nella bozza di Digital Duty of Care. Le piattaforme dovranno notificare a tutti gli utenti, nuovi e già iscritti, come funziona il loro feed e far scegliere l’impostazione predefinita: contenuti selezionati dall’algoritmo oppure contenuti dei soli account seguiti. Le sanzioni arrivano a 109,2 milioni di dollari australiani, applicate dall’eSafety Commissioner, e il perimetro comprende anche videogiochi, app e chatbot, tenuti a proteggere gli under 18 dalle funzionalità di progettazione che incidono sui comportamenti.

Nulla di nuovo, sul piano del principio

Per il giurista europeo la novità non sta nel contenuto del diritto. L’art. 38 del Regolamento (UE) 2022/2065 impone già alle piattaforme di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione di offrire almeno un’opzione non fondata sulla profilazione; l’art. 27 obbliga a spiegarne i parametri principali in linguaggio chiaro. La differenza sta altrove: il DSA riconosce una facoltà che l’utente deve andare a cercare, la proposta australiana gliela sottopone come scelta.

«È la distinzione tra un diritto previsto e un diritto realmente esercitabile – osserva Marco Martorana, presidente di ASSOdata e avvocato esperto di protezione dei dati personali –. L’opzione europea esiste, ma è collocata in menu che quasi nessuno consulta e che in molti casi occorre riattivare a ogni accesso. Sappiamo bene, anche dalla letteratura consumeristica, che l’impostazione predefinita determina il comportamento della quasi totalità degli utenti. Intervenire sul default significa quindi incidere sull’effettività della tutela, non sulla sua enunciazione».

Dal contenuto illecito al design del servizio

Il dato più rilevante per la pratica è che la Commissione europea tratta ormai l’architettura delle piattaforme come autonomo oggetto di vigilanza. Il 6 febbraio 2026 sono stati notificati a TikTok rilievi preliminari di violazione del DSA per l’addictive design — scorrimento infinito, riproduzione automatica, notifiche push, raccomandazione fortemente personalizzata — e il 10 luglio 2026 rilievi analoghi hanno riguardato Meta per Instagram e Facebook. Non si contestano contenuti illeciti, ma l’inadeguata valutazione e mitigazione dei rischi sistemici ai sensi degli artt. 34 e 35 DSA. Si tratta di rilievi preliminari, che non pregiudicano l’esito finale; l’eventuale decisione di non conformità può comportare sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo. Nella stessa direzione va il Digital Fairness Act, atteso in proposta entro fine anno.

«Quando l’utente è un minore la questione cambia natura – aggiunge Martorana, che è anche Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Lucca –. Occorre chiedersi quale obiettivo l’algoritmo sia chiamato a ottimizzare: la massimizzazione del tempo di permanenza non può essere l’unico parametro di progettazione. Safety by design e privacy by design significano esattamente questo, incorporare la tutela nell’architettura del servizio anziché aggiungerla quando il danno si è prodotto».

Il fronte italiano

Sull’accertamento dell’età l’Italia dispone già di regole operative: la delibera AGCOM n. 96/25/CONS, adottata in attuazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023 conv. l. n. 159/2023, fonda il sistema sul criterio della doppia anonimia, con verifica affidata a un certificatore terzo e trasmissione alla piattaforma della sola prova del requisito anagrafico. Un modello coerente con i principi della Dichiarazione 1/2025 dell’EDPB sulla garanzia dell’età. Resta invece all’esame del Senato il disegno di legge n. 1136 (Mennuni-Madia), che fissa in quindici anni la soglia per l’apertura autonoma di account social e innalza da quattordici a sedici anni l’età per il consenso al trattamento dei dati.

«La tutela dei minori non può però tradursi in identificazione generalizzata degli utenti – conclude Martorana –. I sistemi di verifica devono essere efficaci ma proporzionati, costruiti sul principio di minimizzazione. Non siamo chiamati a scegliere tra minori non protetti e cittadini permanentemente identificati».

Cosa cambia per chi esercita la professione

Il baricentro della responsabilità si sposta dal contenuto pubblicato all’architettura del servizio. Per chi assiste fornitori digitali significa nuove attenzioni nella redazione delle condizioni generali, nella documentazione delle valutazioni di rischio e nella progettazione delle interfacce di scelta. Per chi opera sul versante della tutela, il difetto di progettazione diventa un argomento spendibile in sede risarcitoria.

Fatture false, la Cassazione frena le condanne automatiche: conoscere il falso non basta per provare l’evasione

Sapere che una fattura riguarda un’operazione inesistente non significa necessariamente averla utilizzata con l’obiettivo di evadere le imposte. Lo chiarisce la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31782 del 24 agosto 2026, che richiama i giudici alla necessità di distinguere la consapevolezza del falso dalla specifica finalità evasiva.

Il caso riguardava una fattura da 70mila euro oltre Iva, ritenuta oggettivamente inesistente e inserita nella dichiarazione fiscale di una società. Dopo la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza e confermata, con riduzione della pena, dalla Corte d’appello di Milano, l’imputato si è rivolto alla Cassazione.

Per la Suprema Corte, ai fini del reato previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 74/2000, non è sufficiente dimostrare che il contribuente fosse consapevole dell’inesistenza dell’operazione. Occorre accertare autonomamente anche il dolo specifico, cioè che abbia agito con la finalità di evadere le imposte o ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Tale intenzione deve inoltre sussistere nel momento in cui viene presentata la dichiarazione: la registrazione della fattura e il suo utilizzo fiscale costituiscono elementi della condotta, ma non possono diventare automaticamente prova della volontà evasiva.

Nel caso esaminato assumeva rilievo anche il comportamento successivo dell’imputato, che aveva aderito a un accertamento fiscale superiore a 300mila euro ed effettuato pagamenti parziali. Circostanze che, secondo la Cassazione, avrebbero dovuto essere valutate per verificare la reale esistenza dell’intento evasivo riferito alla fattura contestata.

La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Il principio indicato dalla Cassazione è netto: prima va accertata l’inesistenza dell’operazione, poi deve essere provata separatamente la finalità di evasione. La falsità della fattura, da sola, non basta per dimostrare il dolo specifico richiesto per la condanna.

Pensione a 64 anni: la Lega la propone, la Cgil fa i conti (e non tornano)

Le pensioni si candidano a essere uno dei temi più discussi della prossima legge di bilancio, l’ultima manovra di questa legislatura prima del ritorno alle urne. Sul tavolo, tra le altre, la proposta della Lega di consentire un pensionamento anticipato a 64 anni, attraverso un ricalcolo contributivo dell’assegno riservato a chi rientra nel sistema misto – cioè a chi ha iniziato a lavorare prima del 1996. Il partito di Matteo Salvini valuterebbe anche di finanziare in parte l’anticipo attingendo al TFR, e punterebbe a bloccare l’ulteriore mese di attesa per la pensione di vecchiaia che scatterebbe da gennaio (67 anni e un mese). I dettagli della proposta, ancora da definire, potrebbero emergere nella riunione “pre-Pontida” della Lega in programma nei prossimi giorni a Roma.

La Cgil, dal canto suo, boccia di nuovo la proposta, come già fatto in passato, e lo fa con numeri precisi. Il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno – condizione necessaria per accedere all’anticipo – produrrebbe, secondo le simulazioni del sindacato, una pensione inferiore fino al 10,6% rispetto al sistema misto attuale: per chi ha 40 anni di contribuzione e una retribuzione annua di 35mila euro, la differenza sarebbe di circa 182 euro al mese (da 1.726 a 1.543 euro); con 50mila euro di retribuzione la perdita salirebbe a 261 euro mensili, e con 70mila euro a oltre 365 euro – una riduzione che, ricorda il sindacato, si protrarrebbe per tutta la durata della pensione, non una tantum.

Ancora più netta la posizione della Cgil sull’ipotesi di utilizzare il TFR per finanziare l’uscita anticipata, già circolata lo scorso anno: una proposta che il sindacato definisce, nella newsletter Collettiva, “sbagliata e, alla prova dei numeri, addirittura folle”, perché scaricherebbe “interamente il costo dell’anticipo sulle lavoratrici e sui lavoratori”, costretti ad accettare un assegno più basso a vita e, in alcuni casi, a intaccare proprio il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Sulla stessa linea critica si è espressa anche la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5s), definendo l’ipotesi da bocciare “senza appello”, soprattutto “in un momento in cui pensioni e salari sono già sotto pressione”.

Resta sullo sfondo la posizione dell’Inps, chiamato a dare attuazione a qualsiasi soluzione normativa venga approvata: il presidente dell’istituto, Gabriele Fava, si è limitato per ora a ricordare che l’ente “cercherà di attuare a regola d’arte” quanto deciso dal legislatore, senza sbilanciarsi nel merito. Mancano ancora, va detto, le coperture finanziarie e i dettagli operativi della proposta: la vera discussione, e i veri numeri, si vedranno probabilmente solo con la presentazione della manovra.

Al Sud un mese di lavoro in meno: il divario che non si vede in busta paga

Nel 2024 un lavoratore dipendente del settore privato ha totalizzato in Italia una media di 246,5 giornate retribuite. Il dato nazionale, però, tiene insieme realtà molto distanti: 255 giornate al Nord contro 228 nel Mezzogiorno. Ventisette giornate di scarto, l’equivalente di un mese di lavoro. È la fotografia elaborata dall’Ufficio studi della CGIA su dati INPS, diffusa il 5 settembre.

Il divario si riproduce sulle retribuzioni e sulla produttività, con una simmetria quasi perfetta: 108 euro di paga media giornaliera al Nord contro 80 euro al Sud, con un differenziale del 36 per cento, e un vantaggio di pari misura in termini di valore aggiunto per ora lavorata. Tre indicatori che, osserva l’associazione, si alimentano a vicenda.

Perché al Sud si lavora meno

La lettura più immediata — e più sbagliata — sarebbe quella di una minore propensione al lavoro. La CGIA la esclude espressamente, indicando tre fattori: la maggiore diffusione della precarietà, il ricorso più frequente al part time involontario e il peso del lavoro stagionale, concentrato nel turismo e nell’intrattenimento.

A questi se ne aggiunge un quarto, di natura statistica prima ancora che economica: il lavoro irregolare, che nel Mezzogiorno raggiunge dimensioni rilevanti e per definizione non entra nel monte ore ufficiale. Il dato disponibile, dunque, sottostima le ore effettivamente prestate. Non meno lavoro, quindi, ma lavoro più fragile e meno regolare.

La graduatoria provinciale conferma la diagnosi. In testa per giornate retribuite si collocano Lecco (265,4), Biella (263,9), Vicenza (263,4), Monza-Brianza (263,3) e Lodi (262,8): territori a forte vocazione manifatturiera, dove le imprese medio-grandi operano a ciclo continuo. In coda Rimini (212) — dove pesa la stagionalità turistica concentrata in pochi mesi — Nuoro (205) e Vibo Valentia (195).

Sul fronte retributivo Milano guida con 35.670 euro lordi annui, seguita da Monza-Brianza (29.576), Parma (28.747), Modena (28.731) e Bologna (28.672). All’estremo opposto Crotone (15.326), Cosenza (15.263), Nuoro (15.231) e, ultima, Vibo Valentia con 13.885 euro, a fronte di una media nazionale di 24.486 euro. Il dato più eloquente riguarda Reggio Calabria: poco più di 17.000 euro l’anno, meno della metà di Milano. La spiegazione strutturale è nota — multinazionali, utility, banche, assicurazioni e imprese medio-grandi si concentrano nelle aree metropolitane del Centro-Nord, dove è più alta anche la quota di dirigenti, quadri e figure tecniche.

La tesi sul lavoro povero (e le obiezioni)

Da questi numeri la CGIA trae una conclusione di policy: per la maggior parte dei cosiddetti lavoratori poveri il problema non sarebbe una paga oraria insufficiente, ma il fatto di lavorare poche settimane l’anno o poche ore a settimana. Ne discende, secondo l’associazione, che un intervento limitato al salario minimo orario non basterebbe: servirebbero piuttosto stabilizzazione dei rapporti, conversione dei part time involontari in tempo pieno, interventi sulla produttività dei settori più fragili e una più ampia diffusione della contrattazione di secondo livello, oggi ferma a 4,2 milioni di lavoratori privati, il 26 per cento del totale, secondo il report ministeriale sul deposito dei contratti ex art. 14 del d.lgs. 151/2015.

La stessa CGIA registra l’obiezione — un decentramento spinto rischia di indebolire le tutele minime del contratto nazionale e di allargare la forbice fra grandi e piccole imprese e fra territori — ma la liquida come difesa del centralismo sindacale. È una valutazione di parte, e come tale va letta: il rilievo sulla copertura disomogenea della contrattazione decentrata, che è più diffusa proprio dove le imprese sono strutturate e i salari già più alti, resta un argomento tecnico che i dati del report non smentiscono.

Il quadro giuridico di riferimento

Vale la pena ricordare il contesto in cui il dibattito si colloca. L’Italia è fra i pochi Stati membri privi di un salario minimo legale, avendo affidato la funzione alla contrattazione collettiva letta attraverso l’art. 36 della Costituzione. La direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati non impone l’introduzione di un minimo per legge agli ordinamenti che ne sono privi, ma valorizza la promozione della contrattazione collettiva; la Corte di giustizia, con la sentenza dell’11 novembre 2025 nella causa C-19/23, ne ha confermato l’impianto respingendo in larga parte il ricorso danese, annullando soltanto due disposizioni dell’art. 5.

Il che sposta il baricentro esattamente dove il rapporto CGIA lo colloca: sulla qualità e sulla continuità dei rapporti di lavoro, più che sul solo livello della paga oraria. Con una precisazione che i numeri impongono — nei territori dove si lavora meno giorni, il problema non è scegliere fra le due leve, ma azionarle entrambe.

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