Pagamenti, la PA accelera ma il debito con le imprese sale a 64,2 miliardi

La Pubblica amministrazione italiana paga più velocemente rispetto al passato, ma continua ad accumulare debiti nei confronti dei propri fornitori. È il paradosso che emerge dall’analisi della CGIA, che mette a confronto l’andamento dei pagamenti pubblici con quello delle transazioni tra imprese private.

Nel 2025 il tempo medio impiegato dalla PA per pagare una fattura è sceso a 27,2 giorni, contro i 29,9 registrati nel 2024. Un miglioramento favorito anche dagli obiettivi collegati alle risorse europee del Next Generation EU e che ha portato buona parte delle amministrazioni entro i limiti previsti dalla normativa.

Il dato, però, racconta soltanto una parte della storia.

Lo stock dei debiti commerciali correnti della Pubblica amministrazione ha infatti raggiunto 64,2 miliardi di euro, pari al 2,8% del Pil. Secondo i dati Eurostat richiamati dalla CGIA, in rapporto al prodotto interno lordo si tratta del valore più elevato tra i 27 Paesi dell’Unione europea.

Il paradosso: fatture pagate prima, ma non tutte

A spiegare come possano convivere una maggiore velocità nei pagamenti e un debito crescente sono anche i dati della Corte dei conti.

Nel 2025 l’Amministrazione statale ha ricevuto circa 3,6 milioni di fatture, pagandone 3 milioni, pari all’82% del totale.

Ancora più significativa è la differenza osservando gli importi: a fronte di 27,8 miliardi di euro dovuti ai fornitori, ne sono stati effettivamente corrisposti 21,1 miliardi.

La differenza è di 6,7 miliardi.

In sostanza, la PA riesce a saldare più rapidamente molte delle fatture recenti, ma una parte degli importi rimane inevasa e si aggiunge alle posizioni già accumulate. La maggiore tempestività, quindi, non è sufficiente da sola a ridurre lo stock complessivo del debito.

Nel privato puntuale solo il 42% dei pagamenti

Il problema dei ritardi non riguarda però soltanto il settore pubblico.

I dati Cribis relativi al secondo trimestre del 2026 mostrano che nei rapporti commerciali tra aziende private soltanto il 42% dei pagamenti viene effettuato entro la scadenza concordata, con una diminuzione di due punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le differenze diventano ancora più evidenti considerando le dimensioni delle imprese.

Tra le grandi aziende soltanto il 21% dei pagamenti risulta puntuale. La quota sale al 35,7% per le medie imprese, al 41,8% per le piccole e raggiunge il 42,7% tra le microimprese.

Secondo la CGIA, le dilazioni imposte dai grandi committenti possono trasformarsi in una forma indiretta di finanziamento a carico dei fornitori più piccoli, costretti in alcuni casi a ricorrere al credito bancario o al factoring per sostenere il periodo che intercorre tra le spese già sostenute e l’effettivo incasso delle fatture.

Il fenomeno assume dimensioni rilevanti se si considera che il valore delle fatture elettroniche relative ai rapporti commerciali tra imprese private è stimato in circa 3mila miliardi di euro l’anno.

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto le più puntuali

La geografia dei pagamenti mostra inoltre forti differenze territoriali.

La Lombardia guida la classifica regionale con il 51,6% dei pagamenti effettuati puntualmente, seguita dall’Emilia-Romagna con il 51,2% e dal Veneto con il 51%. Seguono Marche, al 49,7%, e Trentino-Alto Adige, al 44,3%.

All’estremo opposto si collocano Toscana, con il 29,2%, Sicilia, con il 27,2%, e Calabria, dove soltanto il 26,7% dei pagamenti rispetta le scadenze.

Tra le province risultano particolarmente virtuose Sondrio, Bergamo, Belluno e Lecco, mentre nelle ultime posizioni figurano Trapani, Caltanissetta, Catanzaro e Siracusa.

Costruzioni, grande distribuzione, bar e ristoranti e servizi alla persona sono invece i settori nei quali vengono registrate le maggiori criticità.

La CGIA chiede maggiore trasparenza

Di fronte all’allungamento dei tempi nel settore privato, la CGIA propone di rendere più trasparenti i tempi medi di pagamento delle grandi aziende e di valutare forme di premialità fiscale per le imprese che rispettano le scadenze contrattuali.

Il quadro che emerge è dunque duplice. Da una parte la Pubblica amministrazione ha compiuto progressi significativi nella rapidità con cui liquida le fatture; dall’altra rimane irrisolto il problema dell’enorme stock di debiti commerciali.

Nel settore privato si manifesta invece una criticità diversa ma altrettanto rilevante: meno di una transazione su due viene pagata puntualmente e sono proprio le grandi imprese a registrare la percentuale più bassa di rispetto delle scadenze.

Due fenomeni differenti che finiscono per produrre lo stesso effetto sulle aziende creditrici: sottrarre liquidità a chi ha già fornito beni, servizi o prestazioni e attende di essere pagato.

Maltrattamenti in famiglia: la Cassazione chiarisce quando concorrono con gli altri reati

La Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei confini applicativi del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), con la sentenza n. 33211/2026 della Terza sezione penale, depositata il 9 settembre.

Il principio ribadito dalla Corte è netto: i maltrattamenti, in quanto reato abituale con una propria autonoma dimensione offensiva, concorrono con i singoli reati commessi ai danni della persona offesa nel medesimo contesto, tra cui violenza sessuale, estorsione, furto, lesioni e danneggiamento, quando le relative condotte conservino anche soltanto parziale autonomia e non coincidano integralmente con gli atti vessatori. L’assorbimento di questi reati nella fattispecie di maltrattamenti resta quindi circoscritto alla sola ipotesi di piena coincidenza e integrale strumentalità delle condotte rispetto al maltrattamento stesso.

Sul piano delle circostanze aggravanti, la Corte chiarisce inoltre che l’aggravante del nesso teleologico (art. 61, primo comma, n. 2, c.p.) è configurabile anche nel concorso formale di reati, non richiedendo un’alterità materiale delle azioni: è sufficiente che venga accertata la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione o al consolidamento dell’altro.

La pronuncia interviene anche su un profilo processuale rilevante: il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro una condanna resa in giudizio abbreviato si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., quando l’imputato abbia contestualmente appellato – con questa disciplina che prevale sulla preclusione prevista dall’art. 443, comma 3, c.p.p.

Nel caso specifico, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la distinta rilevanza dei maltrattamenti rispetto ai reati sessuali, patrimoniali, lesivi e di danneggiamento, tutti inseriti in un sistematico contesto di sopraffazione della convivente, nonché la conversione dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale.

Imu, per i militari esenzione anche se l’immobile è disabitato e senza utenze

L’immobile è vuoto e le utenze sono state disattivate? Per il personale delle Forze armate e dei corpi assimilati queste circostanze non fanno venir meno, da sole, l’agevolazione Imu prevista dalla normativa speciale.

A chiarirlo è la Corte di cassazione, sezione quinta civile tributaria, con l’ordinanza n. 23705 del 21 luglio 2026, intervenuta sui requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione relativa all’unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente.

La disciplina riconosce infatti un trattamento specifico che prescinde da due dei requisiti normalmente associati all’abitazione principale: la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Per accedere al beneficio occorre che si tratti di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal soggetto interessato. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9.

Un’esenzione autonoma

Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la natura stessa dell’agevolazione.

Secondo la Cassazione, quella prevista per il personale militare costituisce una causa autonoma di esenzione, che non può essere subordinata ai criteri ordinariamente richiesti per riconoscere a un immobile la qualifica di abitazione principale.

Da questo principio discende la soluzione della controversia esaminata dai giudici: il fatto che l’immobile sia privo di utenze e non abitato non è sufficiente per negare il beneficio.

La Corte ha così respinto l’interpretazione più restrittiva adottata nel giudizio di appello, nel quale era stata attribuita rilevanza all’inutilizzabilità dell’abitazione dichiarata dallo stesso contribuente.

Per la Cassazione, al contrario, una situazione del genere è compatibile proprio con la finalità della norma.

La mobilità per ragioni di servizio

Alla base del trattamento speciale c’è infatti la particolare condizione lavorativa del personale interessato, che può essere chiamato a prestare servizio lontano dal luogo nel quale possiede l’immobile e anche per periodi prolungati.

Pretendere che, durante tali assenze, l’abitazione mantenga necessariamente attive le utenze significherebbe introdurre un requisito che il legislatore non ha previsto.

La mobilità legata al servizio spiega, del resto, perché la disciplina abbia espressamente eliminato la necessità di dimostrare sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell’immobile.

La normativa speciale, richiamata dalla Corte con riferimento alla disciplina applicabile alla controversia, deriva dall’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 e dall’articolo 2, comma 5, del Dl 102/2013, che ha previsto espressamente la deroga ai normali requisiti dell’abitazione principale per il personale individuato dalla legge.

Niente requisiti aggiuntivi per via interpretativa

L’ordinanza consolida così un orientamento particolarmente favorevole alla certezza dei requisiti: quando il legislatore individua espressamente le condizioni necessarie per ottenere un’agevolazione, non è possibile aggiungerne altre attraverso l’interpretazione.

Nel caso dell’esenzione Imu riconosciuta al personale militare, dunque, l’effettiva utilizzabilità dell’immobile come abitazione o il mantenimento delle utenze attive non possono trasformarsi in ulteriori condizioni di accesso al beneficio.

Il principio assume rilievo pratico proprio nelle situazioni in cui l’assenza dall’immobile dipende dalle esigenze professionali che la normativa intende tutelare.

Nel caso esaminato, la decisione della Cassazione ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’Imu versata per il 2013 e ha comportato l’annullamento dell’accertamento relativo al 2014, con le spese poste a carico del Comune.

La pronuncia ribadisce quindi una distinzione essenziale: per il personale delle Forze armate e dei soggetti assimilati previsto dalla legge, l’agevolazione sull’unico immobile posseduto non è una semplice applicazione delle regole ordinarie sull’abitazione principale, ma risponde a una disciplina speciale pensata proprio per tenere conto della mobilità connessa al servizio.

Esame Avvocato 2026: domande dal 1° ottobre, solo con SPID, CIE o CNS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 70 dell’11 settembre 2026 – il decreto del Ministero della Giustizia del 3 settembre 2026, con cui è stato emanato il bando dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2026.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica del Ministero della Giustizia: la procedura sarà disponibile dal 1° ottobre 2026, con finestra di presentazione aperta fino all’11 novembre. Un dettaglio da non sottovalutare per chi si appresta a fare domanda: per la registrazione e l’autenticazione sulla piattaforma sarà necessario utilizzare esclusivamente un’identità digitale, scegliendo tra SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – non sarà quindi possibile presentare la domanda senza una di queste credenziali già attive. Il pagamento degli oneri di partecipazione avverrà attraverso la piattaforma PagoPA.

Le prove scritte si svolgeranno nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre 2026, entrambe con inizio alle ore 9:00.

Il nuovo esame si inserisce in un riassetto più ampio dell’accesso alla professione forense, introdotto quest’anno. La riforma ha modificato la struttura delle prove, riducendo il tradizionale peso della prova scritta unica: il nuovo modello prevede due prove scritte e una prova orale. Cambia di conseguenza anche il modo di prepararsi per i candidati: non basta più una preparazione concentrata sulla tradizionale redazione dell’atto, perché il nuovo sistema richiede una conoscenza più articolata del diritto sostanziale e processuale, insieme a una maggiore capacità di ragionamento applicato.

Il tema riguarda da vicino anche chi è già dentro la professione. Il nuovo accesso all’avvocatura è infatti solo uno dei tasselli della riforma dell’ordinamento forense, introdotta con la legge 28 luglio 2026, n. 137. Il provvedimento interviene, tra gli altri aspetti, sulla possibilità di esercitare la professione in forme collettive, sulle società tra avvocati, sulla disciplina della monocommittenza e, appunto, sul percorso di accesso alla professione.

Tutti i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e gli ulteriori dettagli sono contenuti nel decreto ministeriale del 3 settembre 2026.

IA, dalla propaganda ai droni: il rapporto Anthropic svela gli usi illeciti di Claude

L’intelligenza artificiale utilizzata non soltanto per scrivere testi o analizzare informazioni, ma per contribuire a cyberattacchi, sistemi di sorveglianza, campagne di propaganda e persino allo sviluppo di software destinato ad armamenti.

È lo scenario che emerge dal nuovo rapporto di Threat Intelligence pubblicato da Anthropic, la società che sviluppa Claude. L’azienda ha ricostruito una serie di attività illecite individuate e interrotte tra dicembre 2025 e agosto 2026, riconducibili a soggetti molto diversi: gruppi presumibilmente sponsorizzati da Stati, criminali interessati al profitto, società produttrici di spyware, apparati di propaganda e operatori politicamente motivati.

Il dato più significativo riguarda l’evoluzione del ruolo dell’IA. In diversi casi Claude non sarebbe stato utilizzato semplicemente come chatbot al quale chiedere informazioni, ma come componente di sistemi capaci di svolgere autonomamente parti di operazioni complesse.

Cyberattacchi sempre più automatizzati

È proprio nel campo della cybersicurezza che Anthropic individua uno dei cambiamenti più rilevanti.

L’IA può oggi intervenire in diverse fasi di un attacco: ricognizione degli obiettivi, ricerca delle vulnerabilità, sviluppo degli strumenti, acquisizione delle credenziali, elaborazione delle informazioni sottratte e, in alcuni casi, esfiltrazione dei dati.

Il rapporto descrive anche l’impiego di architetture multi-agente nelle quali diversi sistemi lavorano contemporaneamente su parti differenti dell’operazione. Gli esseri umani continuano generalmente a scegliere gli obiettivi e a controllare i risultati, ma una quota crescente dell’attività tecnica può essere automatizzata.

La conseguenza è particolarmente importante: operazioni che in passato avrebbero richiesto gruppi di specialisti possono essere condotte con un numero molto inferiore di persone e in tempi più brevi.

Anthropic cita, fra gli altri, il caso di operatori di lingua cinese che avrebbero utilizzato veri e propri “sciami” di agenti per distribuire parallelamente attività di ricognizione e post-compromissione. Il sistema conservava inoltre informazioni sulle campagne precedenti, consentendo di riprendere le operazioni mantenendo obiettivi, credenziali raccolte e istruzioni.

Sorveglianza di dissidenti e oppositori

Ancora più delicato è il capitolo dedicato alla sorveglianza.

Secondo Anthropic, tra gennaio e luglio 2026 soggetti collegati ad apparati statali, società operanti per conto dei governi e fornitori commerciali di spyware avrebbero utilizzato Claude per costruire o rendere più efficienti sistemi destinati al controllo delle persone.

I casi individuati interessano, tra gli altri, Cina, Iran e Africa occidentale.

In Mali, un singolo consulente che lavorava per le autorità di sicurezza nazionale avrebbe utilizzato Claude per progettare una piattaforma capace di intercettare comunicazioni provenienti dagli operatori mobili e predisporre dossier sugli obiettivi.

In Iran l’IA sarebbe stata impiegata anche nello sviluppo di strumenti destinati all’identificazione degli utenti online. In un altro caso sono state analizzate centinaia di migliaia di contenuti pubblicati sui social network per individuare account dell’opposizione da sottoporre a monitoraggio.

Particolarmente significativo è quanto riportato sulle attività riconducibili alla Cina. Claude sarebbe stato impiegato per classificare contenuti social e articoli in base alla loro sensibilità politica e per individuare potenziali soggetti da controllare. Tra gli obiettivi descritti figurano esponenti democratici di Hong Kong, comunità tibetane, organizzazioni uigure e istituzioni occidentali impegnate nella tutela dei diritti umani.

Propaganda e falsi profili social

L’IA generativa sta modificando anche le operazioni di influenza politica.

Anthropic afferma di avere individuato nove campagne riconducibili ad attori operanti dalla Russia, dall’Iran, dalla Turchia, dall’area del Golfo, dall’Asia meridionale, dall’Africa e dall’Europa, destinate a pubblici distribuiti in sei continenti.

Claude sarebbe stato utilizzato per costruire identità digitali inesistenti, produrre contenuti, realizzare siti di informazione apparentemente autentici e gestire reti di account social coordinate.

Non soltanto, quindi, una macchina per produrre rapidamente propaganda. In alcuni casi l’IA avrebbe contribuito a realizzare la vera e propria infrastruttura organizzativa delle campagne: dossier sugli avversari, database degli obiettivi, manuali operativi, sistemi per la gestione delle identità fittizie e criteri per coordinare il lavoro degli operatori.

Alcune attività sarebbero state organizzate in prossimità di appuntamenti elettorali. Il rapporto cita, per esempio, la produzione da parte di media statali russi di informazioni false sulla presidente della Moldova prima delle elezioni del settembre 2025.

Anthropic precisa tuttavia un elemento importante: molte delle campagne intercettate avrebbero ottenuto una diffusione autentica limitata o nulla. La capacità di produrre propaganda su vasta scala non coincide necessariamente con la capacità di convincere il pubblico.

Dall’IA ai sistemi d’arma

Il capitolo forse più sensibile riguarda gli armamenti convenzionali.

Anthropic afferma di avere individuato e bloccato soggetti che cercavano di utilizzare Claude per contribuire allo sviluppo di software relativo ad armi, missili, droni armati e sistemi di puntamento e controllo.

Il rapporto prende in esame sei casi: tre riconducibili alla Cina, due alla Russia e uno allo Yemen.

Nel caso yemenita, secondo quanto riportato anche da Reuters, un gruppo avrebbe tentato di utilizzare Claude nella progettazione di sistemi di guida e controllo per razzi e missili, cercando di aggirare le protezioni del modello attraverso la frammentazione del lavoro in attività apparentemente separate. Non risultano tuttavia prove che il tentativo abbia condotto alla realizzazione di un’arma effettivamente funzionante.

Altri casi riguardano attività collegate ai droni e alla guerra elettronica.

Il dato che interessa maggiormente Anthropic è però prospettico: le valutazioni effettuate dall’azienda mostrerebbero un progressivo miglioramento delle capacità dei modelli nei compiti simulati relativi all’intelligence tattica e allo sviluppo di armamenti.

L’IA abbassa la soglia d’ingresso

È questo forse l’aspetto che accomuna l’intero rapporto.

L’intelligenza artificiale non inventa la propaganda, lo spionaggio, la sorveglianza politica o il cybercrime. Può però ridurne drasticamente costi, tempi e competenze necessarie.

Un singolo operatore può svolgere attività che in precedenza avrebbero richiesto un gruppo di programmatori o analisti. Un sistema automatizzato può esaminare quantità enormi di informazioni, produrre migliaia di contenuti, gestire simultaneamente più obiettivi o mantenere attive operazioni informatiche per ore e giorni con un intervento umano limitato.

Anthropic sottolinea infatti che l’autonomia non determina automaticamente la gravità dell’attacco: le decisioni fondamentali, come la scelta degli obiettivi, rimangono spesso nelle mani delle persone. Ma l’automazione aumenta velocità e scala e riduce i costi delle operazioni.

Ed è proprio qui che il rapporto fotografa un cambiamento destinato a incidere sulla sicurezza digitale: strumenti e capacità una volta accessibili soprattutto a organizzazioni dotate di personale altamente specializzato possono diventare disponibili anche a gruppi molto più piccoli o persino a singoli individui.

Anthropic dichiara di avere bloccato gli account coinvolti nelle attività individuate, rafforzato i propri sistemi di sicurezza e, nei casi opportuni, condiviso le informazioni raccolte con autorità e operatori del settore.

La questione, tuttavia, supera Claude e la singola azienda. Se l’intelligenza artificiale può moltiplicare le capacità di chi sviluppa software, analizza informazioni e automatizza processi, la stessa leva tecnologica può essere applicata alle attività offensive.

La nuova frontiera della sicurezza dell’IA, quindi, potrebbe non riguardare soltanto ciò che i modelli saranno capaci di fare autonomamente in futuro. Riguarda ciò che esseri umani, governi e organizzazioni sono già oggi in grado di far fare loro.

Intelligenza artificiale e ricerca medica: il rischio dei dati falsi che superano i controlli

L’intelligenza artificiale sta offrendo alla medicina strumenti straordinari, dalla diagnostica per immagini alla ricerca di nuovi farmaci. La stessa tecnologia, però, può trasformarsi in un fattore di rischio quando viene utilizzata per produrre o alterare le prove sulle quali si fonda la conoscenza scientifica.

A mettere in fila alcuni dei casi più significativi è un’inchiesta di Milena Gabanelli e Andrea Priante pubblicata dal Corriere della Sera, che pone una questione destinata a diventare centrale: cosa accade quando un sistema capace di generare testi, immagini e dati estremamente plausibili viene utilizzato non per aiutare il ricercatore, ma per costruire una ricerca apparentemente credibile?

Il fenomeno ha già lasciato tracce nelle pubblicazioni scientifiche. Dal 2023, secondo i dati di Retraction Watch richiamati nell’inchiesta, sono stati ritirati oltre 350 articoli per presunti utilizzi impropri dell’intelligenza artificiale nella manipolazione di testi, immagini o dati.

Alcuni episodi mostrano quanto possa essere sottile il confine. Nel 2024 Radiology Case Reports ha ritirato uno studio dopo che nel testo era rimasta una frase tipica della risposta di un modello linguistico, rivelando l’impiego dell’IA generativa nella fase di scrittura. Nello stesso anno Surfaces and Interfaces ha ritirato un lavoro sulle batterie al litio che conteneva anch’esso evidenti tracce di una risposta generata da un chatbot.

Il problema non riguarda soltanto i testi. Nell’aprile 2026 anche il New England Journal of Medicine ha ritirato un’immagine relativa agli effetti dell’inalazione del fumo di un incendio, dopo che gli autori hanno ammesso di averla modificata attraverso l’intelligenza artificiale.

Quando anche una radiografia può essere falsa

Ancora più delicato è il problema delle immagini diagnostiche sintetiche. Una ricerca pubblicata su Radiology, ricordata nell’inchiesta, ha sperimentato la generazione tramite ChatGPT di false radiografie raffiguranti fratture ossee, successivamente mescolate con immagini autentiche.

Sottoposte alla valutazione di 17 radiologi, le immagini artificiali sono state individuate come false soltanto nel 41% dei casi.

Il dato mette in evidenza un rischio nuovo: l’IA generativa non si limita più alla produzione di testi plausibili, ma può contribuire alla creazione di materiale che presenta l’apparenza stessa della prova scientifica.

Il problema delle fonti inventate

A complicare ulteriormente il quadro c’è la capacità dei modelli generativi di produrre riferimenti bibliografici inesistenti. Secondo i dati riportati nell’approfondimento del Corriere, in ambito biomedico la quota delle citazioni suggerite dall’IA risultate inesistenti può arrivare fino al 69%.

Il fenomeno assume particolare importanza perché la ricerca medica procede attraverso una catena di conoscenze: gli studi vengono analizzati nelle revisioni sistematiche e queste ultime possono contribuire alla formulazione delle linee guida utilizzate dai professionisti sanitari.

Un riferimento scientifico inesistente che riesca a inserirsi in questa catena rischia quindi di non rimanere confinato all’articolo che lo contiene, ma di propagare informazioni prive di fondamento nelle successive valutazioni scientifiche e, in ultima analisi, nelle decisioni cliniche.

Il test italiano: costruire un trial clinico credibile

Uno degli esperimenti più significativi arriva dall’Italia. Giuseppe Giannaccare, professore dell’Università di Cagliari e primario di Oculistica, e Andrea Taloni, ricercatore dell’Università di Ferrara, hanno verificato fino a che punto un sistema di IA possa essere utilizzato per fabbricare i dati di un trial clinico.

I ricercatori hanno preso in considerazione due farmaci equivalenti impiegati nel trattamento della maculopatia e hanno chiesto a ChatGPT di produrre un insieme di dati relativo a cento pazienti, costruito in modo da dimostrare la superiorità di uno dei due trattamenti.

Il primo database presentava anomalie riconoscibili, come incongruenze tra nomi e sesso dei pazienti, errori nelle età o visite collocate in giorni insoliti. Il sistema è stato quindi informato degli errori e invitato a correggerli.

Ed è proprio il risultato successivo a rappresentare il passaggio più rilevante dell’esperimento: una volta eliminati gli elementi sospetti, il nuovo database sarebbe riuscito a superare le verifiche, rendendo estremamente difficile individuare la falsificazione senza controllare direttamente l’esistenza e la storia dei singoli pazienti.

Il lavoro è stato pubblicato su JAMA Ophthalmology e dimostra una caratteristica particolarmente problematica dei sistemi generativi: non soltanto possono creare dati falsi, ma possono essere istruiti a correggere proprio quegli elementi che consentirebbero a un revisore di riconoscere la falsificazione.

Dal “publish or perish” al rischio di una scienza sintetica

Il fenomeno si inserisce inoltre in un sistema accademico nel quale il numero e il prestigio delle pubblicazioni incidono sulle carriere, sull’accesso ai finanziamenti e sulla reputazione di università e centri di ricerca. È la logica conosciuta come “publish or perish”, pubblicare o perire.

L’IA può rendere molto più veloce la produzione scientifica: secondo i dati citati nell’inchiesta, il 30% dei ricercatori utilizza ChatGPT per la scrittura degli articoli e il 15% per le richieste di finanziamento. L’utilizzo di questi strumenti non implica naturalmente una condotta scorretta, soprattutto quando vengono impiegati come supporto alla traduzione, alla raccolta o all’elaborazione delle informazioni.

Il problema cambia natura quando l’intelligenza artificiale viene utilizzata per creare ciò che dovrebbe invece essere osservato e documentato: pazienti, risultati, immagini, riferimenti bibliografici o interi database sperimentali.

A quel punto la questione non riguarda più soltanto l’affidabilità dell’IA, ma l’adeguatezza dei sistemi di controllo della ricerca scientifica.

La risposta indicata dai ricercatori italiani passa anche da verifiche più profonde sui database alla base degli studi e da una maggiore attenzione all’affidabilità e all’esperienza degli autori.

Perché nell’era dell’intelligenza artificiale la domanda potrebbe non essere più soltanto se uno studio presenti risultati convincenti. Prima ancora occorrerà essere certi che i dati sui quali quei risultati sono costruiti esistano davvero.

Intelligenza artificiale, i big della tecnologia chiedono più controlli sulla corsa ai modelli avanzati

La competizione mondiale sull’intelligenza artificiale entra in una fase nuova. A chiedere maggiori garanzie sullo sviluppo dei sistemi più potenti non sono più soltanto studiosi, istituzioni e autorità pubbliche: l’esigenza di rafforzare i meccanismi di sicurezza viene ora sollevata anche da alcuni dei protagonisti dell’industria che sta costruendo i modelli più avanzati.

Tra le posizioni più nette c’è quella di Dario Amodei, fondatore e amministratore delegato di Anthropic, secondo il quale la crescita delle capacità dell’IA sta procedendo a una velocità tale da rendere necessario un sistema di controlli più robusto. Il punto non sarebbe fermare l’innovazione, ma evitare che lo sviluppo tecnologico proceda più rapidamente della capacità di comprenderne e contenerne i rischi.

Una delle questioni centrali riguarda i cosiddetti agenti di intelligenza artificiale, sistemi capaci non soltanto di rispondere alle richieste degli utenti, ma di svolgere autonomamente una sequenza di attività per raggiungere un determinato obiettivo. L’aumento dell’autonomia rende particolarmente delicato il loro impiego in settori come la cybersicurezza e nelle infrastrutture aziendali.

Il tema è reso ancora più urgente dalla possibilità che i sistemi di IA contribuiscano allo sviluppo delle generazioni successive di modelli, imprimendo un’ulteriore accelerazione al progresso tecnologico. Nei test condotti sulle tecnologie sperimentali sono già emersi comportamenti imprevisti, circostanza che ha riacceso il confronto sull’efficacia delle attuali misure di contenimento.

Amodei propone quindi l’introduzione di valutazioni indipendenti dei modelli e di veri e propri checkpoint di sicurezza coordinati tra le imprese del settore. Sul piano internazionale, ha inoltre ipotizzato forme di cooperazione sugli utilizzi considerati maggiormente pericolosi e, in prospettiva, persino meccanismi capaci di governare la velocità con cui aumentano le capacità dei sistemi più avanzati.

La richiesta di controlli esterni trova sponde anche fuori da Anthropic. Demis Hassabis, cofondatore di Google DeepMind, ha indicato la possibilità di istituire un organismo indipendente incaricato di valutare i modelli più potenti prima della loro diffusione.

Il dibattito, tuttavia, si intreccia inevitabilmente con la competizione geopolitica. Negli Stati Uniti rimane forte il timore che un rallentamento imposto alle aziende occidentali possa favorire la Cina. Il presidente Donald Trump ha ribadito la volontà di mantenere la leadership americana nell’intelligenza artificiale, pur senza escludere l’introduzione di misure di sicurezza. Pechino, dal canto suo, continua a investire nel settore e punta anche sulla cooperazione internazionale nello sviluppo di modelli open source.

La questione si sposta così progressivamente dal semplice confronto tra innovazione e regolazione a un problema più complesso: chi deve stabilire quando un sistema di intelligenza artificiale è sufficientemente sicuro per essere sviluppato o immesso sul mercato?

Affidare questa valutazione esclusivamente alle aziende produttrici rischia infatti di creare una sovrapposizione tra chi sviluppa la tecnologia e chi dovrebbe certificarne l’affidabilità. Da qui la crescente attenzione verso verificatori indipendenti, autorità pubbliche e forme di coordinamento sovranazionale.

La corsa all’intelligenza artificiale, dunque, non sembra destinata a fermarsi. Ma proprio mentre i modelli diventano più autonomi e potenti, la capacità di controllarne lo sviluppo potrebbe trasformarsi in uno dei principali terreni tecnologici, giuridici e politici dei prossimi anni.

Contante in Costituzione: la proposta di legge di iniziativa popolare aperta alla firma

Dal 19 luglio è aperta la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare – depositata presso il Ministero della Giustizia con identificativo 7300020 – che punta a inserire nell’articolo 47 della Costituzione, quello dedicato alla tutela del risparmio, un nuovo comma sul contante.

Il testo della proposta prevede che la Repubblica “riconosca e garantisca l’uso del denaro contante avente corso legale” come mezzo di pagamento, assicurandone l’approvvigionamento, l’accessibilità e la disponibilità sull’intero territorio nazionale. La modifica prevede inoltre che eventuali limitazioni all’uso del contante da parte del legislatore ordinario debbano rispettare “principi di ragionevolezza, necessità, proporzionalità e non discriminazione”, e che qualsiasi “mutamento o riforma nel corso legale della valuta” possa avvenire soltanto tramite legge costituzionale – una procedura più complessa, con maggioranze parlamentari più ampie rispetto a una legge ordinaria.

I promotori motivano la proposta con quattro argomentazioni principali: la libertà economica di effettuare pagamenti senza dipendere da piattaforme private; la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e residenti in aree periferiche, dal rischio di esclusione finanziaria; la riservatezza delle transazioni lecite; e l’affidabilità del contante in scenari di blackout o attacchi informatici. Secondo i promotori, la proposta non nasce in contrapposizione alla digitalizzazione, ma come garanzia che questa non si traduca in una marginalizzazione del contante come strumento di pagamento.

Per chi desidera sottoscrivere la proposta, il Ministero della Giustizia rende disponibili due modalità: la firma online, tramite SPID o CIE, sul portale ufficiale delle firme per referendum e iniziative di legge; oppure la firma di persona presso i banchetti organizzati sul territorio, cercabili per regione e provincia sul sito dedicato all’iniziativa.

Milano, crolla il controsoffitto dell’aula bunker: l’ANM chiede un piano straordinario

Torna in primo piano l’emergenza dell’edilizia giudiziaria italiana. Questa volta a riaccendere l’allarme è Milano, dove il crollo di una parte del controsoffitto dell’aula bunker di piazza Filangieri ha reso inagibili i locali e determinato il rinvio di un’importante udienza del processo Hydra.

Il cedimento si è verificato nella notte tra il 9 e il 10 settembre, durante la forte ondata di maltempo che ha interessato la città. Le infiltrazioni provocate dalle intense precipitazioni avrebbero determinato il distacco dei pannelli del controsoffitto, con la conseguente caduta di calcinacci all’interno dell’aula.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la verifica delle condizioni della struttura.

Il processo Hydra rinviato al 16 settembre

Le conseguenze hanno investito immediatamente l’attività giudiziaria. Nell’aula bunker avrebbe dovuto svolgersi una nuova udienza del processo Hydra, nato dalla maxi inchiesta sulle presunte infiltrazioni e sulle relazioni tra differenti organizzazioni criminali operanti in Lombardia.

L’udienza, durante la quale era previsto anche l’esame di un collaboratore di giustizia, non ha potuto avere luogo.

Il processo riprenderà il 16 settembre, ma in un’altra sede: la maxi aula del Tribunale di Milano sostituirà, almeno per il momento, quella di piazza Filangieri.

Il maltempo ha inoltre provocato infiltrazioni anche nel principale Palazzo di Giustizia milanese, contribuendo a riportare l’attenzione sulle condizioni degli immobili destinati all’amministrazione della giustizia.

ANM: «Non è un fatto isolato»

Sull’accaduto è intervenuta la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati, che considera quanto avvenuto a Milano non un episodio occasionale, ma una nuova manifestazione di una criticità strutturale ormai diffusa sul territorio nazionale.

L’ANM richiama una situazione caratterizzata, in numerose sedi giudiziarie, da infiltrazioni, impianti datati, deterioramento degli ambienti e cedimenti di intonaci e controsoffitti.

Il riferimento va anche a quanto accaduto poche settimane fa a Bolzano, dove il crollo verificatosi all’interno del Tribunale aveva già sollevato forti preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici giudiziari.

Secondo l’Associazione, la successione di questi episodi non può essere considerata imprevedibile, ma deve essere letta alla luce dei ritardi accumulati nella manutenzione e degli investimenti insufficienti destinati nel tempo al patrimonio immobiliare della giustizia.

La richiesta di un piano straordinario

Per l’ANM è arrivato quindi il momento di superare la logica degli interventi emergenziali e delle riparazioni effettuate soltanto dopo che il problema si è manifestato.

La richiesta è quella di predisporre un piano straordinario per l’edilizia giudiziaria, capace di affrontare in maniera organica sicurezza, manutenzione e adeguamento degli immobili.

Il tema, sottolineano i magistrati, riguarda direttamente anche l’efficienza della giurisdizione. Processi e attività degli uffici non possono infatti svolgersi regolarmente quando vengono meno le condizioni materiali necessarie per garantire sicurezza a magistrati, avvocati, personale amministrativo e cittadini.

«La dignità della giustizia passa anche dalla dignità dei luoghi in cui essa si amministra», afferma la Giunta esecutiva centrale dell’ANM.

Social e commenti diffamatori, quando può rispondere il professionista

Gestire una pagina social professionale non significa essere automaticamente responsabili di tutto ciò che viene scritto dagli utenti. La situazione, però, cambia quando il titolare viene a conoscenza della presenza di un commento diffamatorio e, pur avendo la possibilità di intervenire, decide di lasciarlo online.

È uno dei principi che emergono dall’ordinanza n. 22999/2026 della Corte di cassazione, recentemente richiamata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro in una comunicazione indirizzata ai Consigli provinciali.

La questione interessa potenzialmente un’ampia platea di professionisti che utilizzano blog, pagine Facebook, profili social o altri spazi digitali aperti alle interazioni del pubblico. Il punto centrale non è infatti l’esistenza di un obbligo generalizzato di sorvegliare preventivamente ogni commento, ma il comportamento tenuto dopo aver avuto effettiva conoscenza di un contenuto potenzialmente lesivo della reputazione altrui.

Nessun controllo preventivo generalizzato

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava il gestore di un blog, condannato al risarcimento dei danni per non avere eliminato con sufficiente tempestività alcuni commenti diffamatori pubblicati da terzi.

La Suprema Corte ha distinto con chiarezza due situazioni. Da una parte, non può essere imposto al titolare di uno spazio digitale un controllo preventivo e sistematico di ogni contributo inserito dagli utenti. Dall’altra, una volta acquisita la consapevolezza della natura offensiva o diffamatoria di un contenuto, l’eventuale mancato intervento può assumere rilievo ai fini della responsabilità.

Il principio si inserisce nel necessario bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. La libertà di espressione, infatti, non si estende fino a comprendere attacchi gratuitamente denigratori o la consapevole diffusione di informazioni false finalizzate a danneggiare altre persone.

Quando il gestore può dirsi a conoscenza del commento

Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio la prova della conoscenza del contenuto.

Non esiste un unico meccanismo attraverso il quale questa possa essere accertata. Può derivare, ad esempio, da una segnalazione ricevuta dal gestore, da una formale richiesta di cancellazione oppure dal suo stesso comportamento sulla piattaforma.

Anche le interazioni con il post o con il commento possono quindi diventare elementi significativi per dimostrare che il titolare della pagina ne conosceva l’esistenza. Un profilo particolarmente importante per chi svolge direttamente attività di moderazione.

Neppure la limitata diffusione della pagina rappresenta automaticamente una causa di esclusione della responsabilità. La dimensione del pubblico raggiunto potrà piuttosto essere considerata nella valutazione concreta del danno prodotto.

Il regolamento della community non mette al riparo dalla responsabilità

Avere predisposto una netiquette, un disclaimer o regole che vietano espressamente commenti offensivi rappresenta una corretta misura organizzativa, ma non è sufficiente.

Una volta ricevuta una segnalazione circostanziata, il gestore deve valutarla e, qualora emerga con evidenza la natura diffamatoria del contenuto, intervenire in tempi adeguati.

Da qui le indicazioni operative rivolte dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro agli iscritti. Chi dispone di spazi digitali aperti ai commenti dovrebbe stabilire regole facilmente comprensibili, mettere a disposizione degli utenti un canale attraverso il quale segnalare eventuali abusi e controllare con ragionevole periodicità le interazioni.

Le segnalazioni specifiche dovrebbero essere esaminate rapidamente e, quando il carattere offensivo risulta manifesto, il contenuto dovrebbe essere eliminato senza ritardi ingiustificati.

Utile anche conservare, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, documentazione della segnalazione ricevuta e dell’intervento effettuato. Una sorta di tracciabilità della moderazione che può risultare importante nel caso in cui sorgano successive contestazioni.

Attenzione anche a like, condivisioni e commenti

La prudenza richiesta ai professionisti non riguarda soltanto la cancellazione dei messaggi pubblicati dagli utenti.

Anche un like, una condivisione, un rilancio o un commento di approvazione possono assumere rilevanza quando contribuiscono a dare ulteriore visibilità a un contenuto lesivo oppure manifestano una sostanziale adesione al suo contenuto.

Per questo, in presenza di situazioni dubbie, viene suggerito di adottare temporaneamente misure cautelative e, nei casi più complessi, di valutare l’opportunità di richiedere un parere legale.

Responsabilità civile, penale e deontologica restano distinte

La decisione della Cassazione riguarda direttamente il versante civilistico. Il quadro, tuttavia, può diventare più ampio.

La stessa ordinanza richiama l’orientamento secondo il quale, al ricorrere dei relativi presupposti, anche la consapevole permanenza online di un contenuto diffamatorio può assumere rilievo qualora il comportamento del gestore contribuisca alla sua diffusione.

Occorre comunque evitare automatismi: responsabilità civile, penale e disciplinare hanno presupposti differenti e devono essere valutate separatamente.

Per i professionisti il messaggio è soprattutto organizzativo. Aprire uno spazio digitale alle interazioni significa anche predisporre modalità adeguate per affrontare eventuali abusi. Non è richiesta una sorveglianza continua della rete, ma una volta che il problema viene portato all’attenzione del gestore, ignorarlo può non essere più una scelta priva di conseguenze.

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