Telemarketing selvaggio: oltre 37mila segnalazioni in sette mesi, il Garante avverte sul rischio “schedatura digitale”

Si è svolto oggi a Roma l’incontro “Vita digitale e dati personali”, promosso dal Garante per la protezione dei dati personali insieme alle principali associazioni dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori, Movimento Consumatori) e al Registro Pubblico delle Opposizioni, per discutere le nuove tutele necessarie in un’economia guidata dai dati: intelligenza artificiale, telemarketing, deepfake, credit scoring e profilazione bancaria e commerciale.

Il presidente del Garante, Pasquale Stanzione, ha avvertito che la società digitale rischia di trasformarsi nella “società della schedatura e della profilazione”, con la rete che diventa strumento di sorveglianza globale nelle mani dei grandi poteri economici, parlando di un rischio di “rifeudalizzazione dei rapporti sociali”. Il componente del Collegio Agostino Ghiglia ha presentato i dati aggiornati sul telemarketing selvaggio: nel 2025 sono arrivate oltre 104.000 segnalazioni di chiamate indesiderate — una ogni cinque minuti — mentre nei soli primi sette mesi del 2026 le segnalazioni hanno già superato quota 37.000, oltre 170 al giorno. Secondo Ghiglia, dietro il fenomeno esiste un vero mercato in cui i dati personali sono diventati merce di scambio.

Il Garante ha indicato due strumenti di tutela complementari: l’azione di controllo pubblico, con istruttorie, provvedimenti e sanzioni dell’Autorità, e l’azione collettiva promossa dalle associazioni dei consumatori, che può offrire anche una tutela risarcitoria diretta ai cittadini. Ghiglia ha precisato che la perdita di controllo sui propri dati “non può essere subordinata al superamento di una soglia minima di gravità” per essere tutelata.

Resta da chiedersi, però, quanto possa reggere un sistema di tutela fondato su segnalazioni e controlli ex post, mentre il mercato dei dati personali continua a correre più veloce delle istruttorie: se una chiamata indesiderata arriva ogni cinque minuti in tutto il Paese, la vera domanda non è più come sanzionare chi viola le regole, ma se il modello stesso di raccolta del consenso — ancora affidato a un singolo clic o a una telefonata non autorizzata — sia ormai inadeguato a proteggere chi, come ricorda Stanzione, rischia di ritrovarsi “schedato” senza nemmeno saperlo.

Dal 22 ottobre scatta l’obbligo di riparazione: cosa cambia per produttori e consumatori

Dal 22 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre, che recepisce in Italia la direttiva UE 2024/1799 sul diritto alla riparazione (“Right to Repair”), modificando il Codice del Consumo. La norma riguarda elettrodomestici e dispositivi elettronici soggetti ai requisiti di riparabilità previsti dal diritto UE: lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, display, smartphone, tablet, aspirapolveri e prodotti analoghi.

La novità principale è l’obbligo per i produttori di riparare questi beni anche dopo la scadenza della garanzia legale di due anni, a un prezzo e in tempi ragionevoli. Se invece il consumatore opta per la riparazione durante il periodo di garanzia per un difetto di conformità, la garanzia legale si estende di ulteriori 12 mesi dal momento della riparazione. Le nuove regole su riparabilità ed estensione di garanzia si applicano ai contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026, data fissata direttamente dalla direttiva europea.

Prima di effettuare l’intervento, il riparatore potrà fornire al cliente un modulo informativo europeo standardizzato, con il dettaglio di costi e tempi previsti, valido 30 giorni. Il decreto vieta inoltre ai produttori di utilizzare clausole contrattuali o blocchi software e hardware per impedire la riparazione indipendente o l’uso di ricambi compatibili, di seconda mano o realizzati con stampa 3D. Il monitoraggio del settore è affidato al neoistituito Osservatorio nazionale sulla riparazione, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; entro il 31 luglio 2027 sarà inoltre attiva una piattaforma europea per individuare centri di riparazione e beni ricondizionati.

La novità comporta la revisione delle condizioni di garanzia contrattuale, delle clausole sui ricambi e delle policy di assistenza post-vendita, oltre a nuovi profili di responsabilità verso i consumatori per il mancato rispetto degli obblighi di riparazione.

Formazione IA obbligatoria per gli avvocati: il conto alla rovescia fino al 23 aprile 2027

Dal 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, che adegua la normativa italiana al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. Il provvedimento introduce per la prima volta, anche per l’avvocatura, un obbligo strutturato di formazione sull’intelligenza artificiale e una possibile rimodulazione dell’equo compenso legata al rischio degli strumenti utilizzati.

L’articolo 47 del decreto stabilisce che i percorsi di formazione iniziale e continua degli iscritti debbano includere l’alfabetizzazione e l’aggiornamento sull’uso dei sistemi di IA, su tre livelli: profili tecnici (funzionamento dei sistemi, tecniche di interrogazione, potenzialità e limiti nell’attività professionale); profili giuridici (disciplina del regolamento IA e delle norme nazionali di attuazione); profili deontologici (responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente e principio antropocentrico richiamato dalla legge 132/2025). Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di formazione continua, da definire nei regolamenti attuativi.

Gli ordini professionali hanno sei mesi dall’entrata in vigore, quindi fino al 23 aprile 2027, per adeguare i propri regolamenti formativi: per l’avvocatura il soggetto competente è il Consiglio Nazionale Forense.

Sul fronte economico, l’articolo 49 apre alla modulazione dell’equo compenso previsto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, in base alla classificazione di rischio del sistema di IA impiegato secondo l’AI Act. I decreti attuativi, attesi entro 12 mesi, dovranno intervenire anche sull’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, specifico per la professione forense. Resta aperto, al momento, se l’utilizzo dell’IA debba comportare un aumento o una riduzione del compenso.

Indipendentemente dal decreto italiano, dal 2 agosto 2026 sono già pienamente operativi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act per chi, come uno studio legale, utilizza sistemi di IA in veste di “deployer”: tra questi, l’obbligo di dichiarare contenuti deepfake e testi generati o manipolati dall’IA su questioni di interesse pubblico, salvo che siano sottoposti a revisione umana con assunzione di responsabilità editoriale. Le sanzioni più severe dell’AI Act, fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, sono pensate per i grandi fornitori; per lo studio legale i rischi concreti restano i provvedimenti del Garante Privacy e i profili di responsabilità disciplinare verso il cliente.

Revolut down in tutta Europa: bloccati conti, pagamenti e prelievi

Dalle 8 di questa mattina Revolut sta registrando un’interruzione sistemica dei propri servizi, con ripercussioni anche sui clienti italiani. All’apertura dell’app compare per molti utenti un messaggio di errore generico — “Qualcosa è andato storto” — con l’invito a riprovare più tardi, mentre risultano bloccati l’accesso al conto e la consultazione del saldo.

In Italia, dove la banca digitale ha da poco superato quota 5 milioni di clienti, le segnalazioni su Downdetector hanno toccato un picco di oltre 1.500 in meno di un’ora. Il disservizio non è circoscritto al login: secondo quanto monitorato, risultano coinvolte quasi tutte le funzionalità principali, dai bonifici — temporaneamente sospesi — ai pagamenti con carta fisica e digitale, fino ai prelievi di contante agli sportelli ATM. Risultano paralizzati anche i servizi accessori: trading azionario, mercato delle criptovalute, i “Salvadanai” e la chat di assistenza clienti in tempo reale.

Revolut ha confermato l’anomalia attraverso i propri canali social e su Reddit, con una nota ufficiale: “Attualmente stiamo riscontrando un’interruzione del servizio che influisce su più funzionalità. Pertanto, potreste riscontrare problemi con la nostra app. Il nostro team di ingegneri è attivamente al lavoro per ripristinare il pieno servizio il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”. Al momento la pagina di stato ufficiale del servizio non ha indicato una causa tecnica del guasto, né un cyberattacco né altre ipotesi: non ci sono finora elementi che facciano pensare a una violazione di dati, ma solo a un’interruzione infrastrutturale. L’azienda non ha fornito una tempistica di risoluzione definitiva.

Il disservizio pone questioni pratiche immediate su inadempimenti contrattuali collegati a pagamenti non eseguiti nei tempi previsti (ad esempio bonifici con scadenza) e sulla documentazione da conservare — screenshot degli errori, comunicazioni ufficiali dell’istituto — a tutela di eventuali richieste di risarcimento per i disagi subiti, specie se il blocco dovesse protrarsi.

Microsoft: “I modelli di frontiera non sono affidabili”, arrivano i guardiani degli agenti AI

Microsoft ha presentato lunedì 19 ottobre nuove funzioni di sicurezza pensate per proteggere le aziende dai rischi legati agli agenti di intelligenza artificiale adottati nei processi di lavoro. La novità principale è Guardian Agents, un sistema di monitoraggio degli assistenti IA aziendali che si inserisce in Project Perception, il programma lanciato da Microsoft lo scorso giugno.

Project Perception era nato come risposta a modelli di hacking offensivo molto potenti, come Mythos e Fable di Anthropic e Daybreak di OpenAI, con uno schema a tre squadre: una “red team” che attacca, una “blue team” che individua le vulnerabilità e una “green team” che le corregge. Quel modello presupponeva minacce esterne. Ora, in un blog pubblicato a inizio ottobre, il ceo Satya Nadella ha avvertito che la minaccia può arrivare dagli stessi agenti che le aziende hanno implementato e pagano, chiedendo di “separare la fornitura di intelligenza dall’autorità su di essa” con sistemi di controllo indipendenti dai laboratori che sviluppano i modelli.

Hayete Gallot, a capo del business sicurezza di Microsoft, ha spiegato che i modelli di frontiera non sono affidabili non per malizia o perché facilmente violabili, ma perché imprevedibili: sono addestrati a completare un compito, non a rispettare le norme o il giudizio di un’organizzazione.

Sul piano tecnico, Microsoft Defender individua ora fino a 60 tipologie di agenti portati in azienda dai dipendenti, tra cui Claude Code, Codex e OpenClaw, limita dinamicamente l’accesso a dati e sistemi in base al compito e richiede l’approvazione di una persona quando un agente sembra prendere decisioni rischiose. Microsoft è inoltre tra i fondatori dell’Open Agent Safety Platform di Nvidia, sostenuta da oltre cento aziende.

Per gli studi legali e i loro clienti che adottano assistenti IA nei processi aziendali, l’annuncio introduce un nuovo standard operativo di riferimento per le valutazioni di compliance e di responsabilità sull’autonomia degli agenti.

Un giorno di lavoro, 60 euro guadagnati: la Cassazione salva la pensione da quasi 20mila euro di taglio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di un pensionato di Ravenna a cui l’Inps aveva chiesto la restituzione di oltre 300 volte quanto guadagnato in un giorno di lavoro, applicando il principio di proporzionalità alle sanzioni per cumulo fra pensione anticipata e reddito.

I fatti risalgono al settembre 2020: il pensionato, titolare di un trattamento Quota 100, aveva lavorato un giorno in un’azienda agricola, percependo circa 60 euro. Nel marzo 2021 l’Inps gli ha notificato la richiesta di restituzione di 19.632,74 euro, corrispondenti all’intera annualità di pensione, per violazione del divieto di cumulo tra pensione anticipata e reddito da lavoro dipendente previsto dalla disciplina Quota 100 — una sanzione pari a oltre 300 volte il guadagno che l’aveva determinata.

Il Tribunale di Ravenna aveva dato ragione al pensionato, assistito dall’avvocata Federica Moschini, ma la Corte d’Appello di Bologna aveva ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell’Inps. La Cassazione ha ora cassato la sentenza d’appello, rinviando la causa a Bologna in diversa composizione.

Nella motivazione, la Corte ha chiarito che la norma sulla Quota 100 vieta il cumulo ma non prevede espressamente la perdita dell’intera pensione annua: “nel silenzio della norma”, sospendere il trattamento per un anno intero non è ammissibile. La decurtazione, scrivono i giudici, deve essere proporzionata al guadagno effettivamente percepito dalla ripresa dell’attività lavorativa, e non un automatismo sanzionatorio sganciato dall’importo in gioco.

Per gli avvocati che si occupano di contenzioso previdenziale, la pronuncia offre un precedente spendibile in tutti i casi di recupero integrale di trattamenti pensionistici a fronte di redditi da lavoro minimi, e segnala un orientamento di legittimità più attento alla proporzionalità delle sanzioni Inps rispetto all’entità della violazione contestata.

Ex Ilva, oggi l’udienza che decide il destino di 7.875 posti di lavoro

Questa mattina alle 10, davanti alle Sezioni Unite civili della Cassazione, si apre l’udienza che può ridisegnare il futuro industriale di Taranto. In discussione c’è il decreto del 27 luglio 2026 con cui la Corte d’Appello di Milano ha ordinato lo stop entro novanta giorni di altiforni, acciaierie e impianti connessi dell’area a caldo dell’ex Ilva, ritenuti dannosi per la salute.

Il procedimento nasce da un’azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.) promossa dall’associazione “Genitori Tarantini”, che chiede non un risarcimento ma l’eliminazione dell’esposizione al rischio. Alla base, la condanna della Corte EDU all’Italia nel caso “Cordella” (2019) per violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, e una pronuncia della Corte di giustizia UE del 2024 secondo cui l’autorizzazione ambientale non può essere rinnovata senza limiti in presenza di pericoli gravi per la salute. Nel merito, i giudici milanesi hanno accertato circa 2.000 tonnellate di amianto ancora negli impianti — causa nota di mesotelioma, la cui incidenza a Taranto risulterebbe quadrupla rispetto all’atteso — e il superamento dei limiti di polveri sottili alla produzione massima autorizzata.

Il quadro si è complicato il 5 ottobre, quando il Procuratore generale della Cassazione ha chiesto di accogliere parte dei ricorsi, sostenendo che la dispersione di amianto non sia stata effettivamente accertata e che il rischio sia stato desunto da dati non più attuali, visto che l’impianto oggi produce 2 milioni di tonnellate l’anno anziché le 6 autorizzate. Il parere non vincola le Sezioni Unite, che possono confermare il decreto, annullarlo o rinviarlo a Milano: in ogni caso senza una riaccensione immediata degli impianti, fermi dal 9 ottobre.

Sul piano occupazionale, i commissari di Acciaierie d’Italia hanno chiesto la cassa integrazione per 8.622 lavoratori del gruppo, di cui 6.964 a Taranto su 7.875 dipendenti (88%); oggi pomeriggio è previsto un confronto al ministero del Lavoro. Per gli avvocati, la pronuncia farà scuola sul bilanciamento fra tutela della salute e continuità produttiva. Dopo cinque giorni di mobilitazione, i sindacati hanno sospeso i presidi in attesa dell’esito.

Niente causa senza pagare: la Consulta salva la preclusione per chi non versa il contributo unificato minimo

Con la sentenza n. 137 del 2026 (decisione dell’8 giugno, depositata il 21 luglio, pubblicata in G.U. n. 29 del 22 luglio), la Corte Costituzionale — relatore Luca Antonini, presidente Giovanni Amoroso — si è pronunciata sull’art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), della legge 207/2024, che ha introdotto il comma 3.1 nell’art. 14 del d.P.R. 115/2002: salvo esenzioni e patrocinio a spese dello Stato, la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non è stato versato il contributo unificato minimo, fissato in 43 euro.

La Cassazione e il giudice di pace di Benevento avevano sollevato la questione lamentando la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia per l’onere economico imposto all’accesso alla giustizia sia per il potere lasciato al cancelliere — un organo amministrativo, non giurisdizionale — di negare l’iscrizione a ruolo. La Consulta ha dichiarato non fondata la censura sul contributo in sé, ritenendo la misura proporzionata data la modesta entità della somma e l’elevata evasione sui crediti di importo minore; ha però riconosciuto che l’attribuzione al cancelliere di un potere sostanzialmente preclusivo del diritto di agire è un profilo problematico rispetto agli stessi parametri costituzionali, dichiarando però la questione inammissibile perché la scelta del rimedio — dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice, concessione di un termine per il pagamento, o un reclamo contro il rifiuto del cancelliere — spetta al legislatore, non alla Corte.

Nel frattempo la norma resta in vigore così com’è, e la casistica concreta mostra già il rischio pratico: a Benevento un’opposizione a decreto ingiuntivo depositata in tempo ma non iscritta per mancato pagamento ha costretto la parte a un nuovo ricorso fuori termine, con richiesta di rimessione in termini. Negli studi legali, in attesa di un intervento del legislatore sul punto lasciato aperto dalla Consulta, verificare l’avvenuto versamento del contributo minimo prima del deposito resta l’unica cautela per non perdere un termine perentorio per una questione di 43 euro.

Confisca, recepita la direttiva Ue: colpiti anche i beni intestati a terzi consapevoli

Con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre e in vigore dal 31 ottobre, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 sul recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la precedente direttiva 2014/42/UE. Il decreto, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 91/2025 (legge di delegazione europea 2024, allegato A n. 11), amplia in modo significativo gli strumenti a disposizione della magistratura per aggredire i patrimoni di origine illecita.

La confisca per equivalente e i beni intestati a terzi

La novità più rilevante riguarda il nuovo articolo 240-ter del codice penale, che introduce la confisca per equivalente degli strumenti del reato: quando i beni utilizzati per commettere il delitto non sono reperibili, il giudice può disporre la confisca di beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato, anche per interposta persona, tenendo conto della gravità del reato e della situazione economico-patrimoniale dell’imputato.

Il nuovo articolo 240-quater c.p. introduce invece la confisca nei confronti dei terzi: se il condannato non dispone di beni di valore equivalente, il giudice può aggredire il patrimonio intestato a un terzo estraneo al reato, a condizione che sia accertato che quest’ultimo fosse consapevole, al momento del trasferimento, dell’intento di sottrarre i beni alla confisca — la fattispecie dei cosiddetti “terzi compiacenti”. Il decreto interviene anche sulla confisca allargata dell’art. 240-bis c.p., ampliando il catalogo dei reati presupposto (tra cui gli artt. 414-bis, 635-quater.1 e 640-ter, secondo comma) e introducendo il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo dell’attività criminosa.

Vendita anticipata dei sequestri e gestione delle cripto-attività

Il Titolo III del decreto disciplina la vendita dei beni sequestrati prima della sentenza definitiva, uno strumento pensato per evitare il deprezzamento di beni deperibili o che richiedono costi di gestione elevati nelle more del giudizio. Il Titolo IV regola invece per la prima volta in modo organico la confisca delle cripto-attività: viene istituito presso il Fondo Unico Giustizia un servizio dedicato alla gestione dei portafogli digitali sequestrati, che dal 31 ottobre assumerà la custodia delle chiavi crittografiche necessarie per operare sui wallet.

Il provvedimento tocca inoltre una serie di norme speciali: l’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) prevede ora la confisca obbligatoria degli strumenti e dei proventi, o del loro equivalente, quando l’associazione è finalizzata a delitti puniti con almeno quattro anni di reclusione; l’art. 416-bis, settimo comma (associazioni di tipo mafioso), introduce la confisca per equivalente dei proventi quando quella diretta non sia possibile. Modifiche analoghe riguardano l’art. 600-septies c.p., l’art. 648-quater c.p., gli artt. 73 e 74, comma 7-bis, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), l’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e gli artt. 255-bis, 255-ter e 259-bis del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Il decreto introduce infine un obbligo di trasmissione annuale di dati alla Commissione europea sull’attività di recupero e gestione dei beni confiscati, in linea con gli standard di monitoraggio previsti dalla direttiva. Le nuove norme impongono fin da subito, a chi assiste indagati, imputati o terzi intestatari di beni, una valutazione preventiva delle operazioni patrimoniali compiute in prossimità di un procedimento penale: la prova della consapevolezza richiesta dall’art. 240-quater c.p. può infatti fondarsi anche su elementi indiziari legati ai tempi e alle modalità del trasferimento, non necessariamente su una confessione esplicita.

Fotocopia in giudizio: quando vale come prova e come contestarla secondo la Cassazione

Nella pratica dei tribunali italiani la maggior parte dei fascicoli viaggia a colpi di fotocopie, non di originali. L’articolo 2719 del codice civile stabilisce che le copie fotografiche o fotostatiche di scritture “hanno la stessa efficacia delle autentiche” quando la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente oppure, più semplicemente, quando non viene espressamente disconosciuta dalla controparte. In pratica: se nessuno contesta che la fotocopia corrisponda all’originale, quella fotocopia produce in giudizio lo stesso effetto probatorio del documento vero e proprio.

Come e quando si disconosce una fotocopia?

Il punto delicato è come e quando si possa contestare quella conformità. Con le ordinanze gemelle nn. 20480 e 20482 del 21 luglio 2025 (Sez. II), la Cassazione ha ribadito che il disconoscimento non può essere generico: la contestazione deve essere chiara, univoca e circostanziata, tale da identificare con precisione il documento e da indicare in cosa consisterebbe la difformità rispetto all’originale. Una clausola di stile, una contestazione “onnicomprensiva” o la semplice richiesta di produrre gli originali — come ribadito anche dall’ordinanza n. 22149/2024 (Sez. I) — non produce alcun effetto, e la fotocopia resta pienamente utilizzabile come prova.

Quanto al momento in cui va sollevato, l’ordinanza n. 5755/2023 (Sez. II, 24 febbraio) ha fissato un criterio di tempestività analogo a quello dell’art. 157, comma 2, c.p.c.: il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza successiva al deposito del documento, o nella prima difesa utile se la parte non compare. Decorso quel momento senza contestazione, la copia si considera definitivamente riconosciuta conforme, principio già affermato in termini sostanzialmente identici dalla Cassazione n. 15856/2004.

Effetti del disconoscimento, querela di falso e processo telematico

Una volta che il disconoscimento è stato validamente sollevato, l’onere di produrre l’originale — o di chiederne la verificazione — passa alla parte che aveva depositato la fotocopia, come chiarito dalla sentenza n. 33769/2019 (Sez. III): se l’originale non viene mai prodotto, la copia perde ogni valore probatorio. Il giudice di merito conserva comunque un margine di apprezzamento: può accertare la conformità della copia all’originale anche attraverso presunzioni o altri elementi istruttori, pure a fronte di un disconoscimento formalmente rituale, come confermato dall’ordinanza n. 7954/2025 (Sez. II) e, in precedenza, dalla sentenza n. 9439/2010.

Un passaggio che genera spesso confusione in udienza è la differenza tra il disconoscimento di conformità e la querela di falso. L’ordinanza n. 24029/2024 (Sez. V, 6 settembre) ha tracciato il confine in modo netto: il “diniego di conformità all’originale”, disciplinato dall’art. 2719 c.c. e dagli artt. 214-215 c.p.c., consente al giudice un accertamento di fatto sulla rispondenza tra copia e originale anche con mezzi diversi dalla verificazione; la querela di falso, invece, è lo strumento riservato a contestare la genuinità intrinseca del documento — ad esempio una sua alterazione o contraffazione — e introduce un autonomo giudizio incidentale con regole proprie, non sostituibile da un semplice disconoscimento.

La questione non riguarda solo la carta: l’ordinanza n. 26200/2024 (Sez. Lavoro) ha esteso lo stesso regime dell’art. 2719 c.c. alle copie informatiche di scritture analogiche, cioè ai documenti cartacei scansionati e depositati telematicamente — una fattispecie che riguarda ormai quotidianamente gli avvocati nel processo civile telematico. Per chi deposita atti e allegati in formato digitale, questo significa che la scansione di un documento cartaceo segue le stesse regole di contestazione e di tempestività appena illustrate, e che conservare l’originale cartaceo fino all’esaurimento dei termini di disconoscimento resta una cautela difensiva tutt’altro che superata dalla digitalizzazione del processo.

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