Anthropic vieta gli abusi verbali contro Claude: arriva il blocco per chi insulta il chatbot

Anthropic ha aggiornato la propria politica d’uso di Claude introducendo, per la prima volta in modo esplicito, il divieto per gli utenti di insultare o maltrattare sistematicamente il chatbot. In caso di comportamento abusivo persistente, Claude può interrompere la conversazione, che resta la principale misura prevista. L’azienda non ha chiarito se in futuro introdurrà anche il blocco dell’account. La regola si applica soltanto ai casi estremi e non riguarda chi esprime insoddisfazione, scrive contenuti creativi dai toni cupi o testa e studia il modello.

La novità segue l’annuncio dell’agosto 2025, quando Anthropic aveva comunicato la possibilità per alcune versioni di Claude di terminare conversazioni caratterizzate da comportamenti persistentemente dannosi o abusivi, nell’ambito della ricerca sul cosiddetto «benessere del modello». L’azienda precisa di non avere certezze sul fatto che i sistemi di intelligenza artificiale possano avere esperienze soggettive: la misura viene quindi presentata come un approccio prudenziale, non come il riconoscimento di una coscienza del chatbot.

L’aggiornamento introduce anche altre modifiche rilevanti. Sul fronte della disinformazione, un unico divieto copre ora le campagne commerciali o politiche ingannevoli, incluso l’occultamento del reale autore di un messaggio e l’amplificazione artificiale della diffusione attraverso account falsi. In materia elettorale sono vietati l’inganno degli elettori, la diffusione di informazioni false su candidati e procedure di voto, l’impersonificazione di funzionari elettorali e le attività volte a scoraggiare l’affluenza.

Sulle armi, il divieto si estende a software e componenti che contribuiscono al funzionamento degli armamenti, oltre che all’equipaggiamento di droni e veicoli autonomi per finalità di combattimento. La modifica arriva dopo tentativi segnalati di utilizzare Claude per sviluppare strumenti di controllo delle armi e punta a limitare non soltanto la costruzione materiale degli armamenti, ma anche le tecnologie che ne rendono possibile l’impiego.

Per quanto riguarda la sorveglianza, è vietato il tracciamento di persone senza consenso, sia in tempo reale sia attraverso l’analisi di dati già esistenti. Claude non può essere utilizzato per decidere chi indagare, arrestare o incriminare, né per sviluppare strumenti di sorveglianza. Restano invece possibili alcuni impieghi legittimi, come il rilevamento delle frodi e la moderazione dei contenuti, nel rispetto delle condizioni previste dalla policy.

Regole più precise per un’IA sempre più potente

Secondo Anthropic, le modifiche servono soprattutto a chiarire i limiti già previsti e ad adattarli alle capacità crescenti dei modelli. Il nuovo testo affronta infatti rischi che vanno dalla manipolazione dell’opinione pubblica all’impiego militare e al controllo delle persone.

Resta da capire come verranno applicate concretamente le nuove disposizioni e quali criteri consentiranno di distinguere una critica legittima da un comportamento abusivo. Il punto centrale, tuttavia, è più ampio: con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, le aziende non sono chiamate soltanto a migliorare le prestazioni dei propri sistemi, ma anche a definire con maggiore precisione i limiti del loro utilizzo e le responsabilità degli utenti.

Violenza di genere, la Cassazione: “Il livido visibile è danno morale, non serve perizia”

Il caso riguarda una donna picchiata dall’ex marito e portata al pronto soccorso con un occhio nero. Tribunale e Corte d’appello le avevano riconosciuto solo il danno biologico, liquidato in misura contenuta trattandosi di una lesione lieve, e avevano negato il danno morale per difetto di prova specifica sulla sofferenza patita.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i giudici di merito si fossero fermati alla sola entità clinica della lesione senza valutare due circostanze decisive: l’ex marito viveva nelle vicinanze dell’abitazione della donna, che quindi conviveva con la paura quotidiana di incontrarlo, e i segni dell’aggressione sul volto erano visibili e non potevano essere occultati nella vita di relazione.

Per la Corte, il danno biologico è la lesione fisica accertata con criteri medico-legali, mentre il danno morale è la sofferenza interiore — paura, umiliazione, angoscia — che l’accompagna e che non può essere “assorbita” in una lesione biologica lieve. Il danno morale, scrivono i giudici, può essere provato anche per presunzioni: dai fatti accertati (l’aggressione, i segni visibili, la vicinanza dell’aggressore) il giudice può desumere la sofferenza senza bisogno di una perizia psicologica autonoma. La vergogna di mostrarsi in pubblico con segni “socialmente riconoscibili” di una violenza subita costituisce di per sé un pregiudizio alla serenità della vittima.

Per gli avvocati che assistono vittime di violenza domestica la pronuncia offre un argomento probatorio importante: nei procedimenti risarcitori non sarà più sufficiente limitarsi alla produzione del referto medico-legale, ma converrà valorizzare in modo esplicito, già in citazione, gli elementi presuntivi — contesto relazionale, visibilità delle lesioni, reiterazione della paura — su cui la Cassazione fonda oggi l’autonoma risarcibilità del danno morale.

Bruxelles dà il via libera ai conti italiani, ma il petrolio spaventa i mercati: giornata nera per Piazza Affari

La Commissione europea ha dato oggi una valutazione positiva alla richiesta italiana di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, presentata da Roma l’11 settembre. Nel briefing quotidiano a Bruxelles, un portavoce della Commissione ha dichiarato che l’attivazione della clausola non mette a rischio la sostenibilità di medio termine dei conti pubblici italiani: “La nostra valutazione è positiva.” Il fascicolo passa ora al Consiglio dell’Unione europea, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo; solo dopo quel passaggio la clausola potrà considerarsi ufficialmente attivata per l’Italia.

La clausola di salvaguardia nazionale è il meccanismo attraverso cui il governo punta a ottenere margini di flessibilità sul proprio bilancio per spese legate a energia e difesa, al centro delle richieste avanzate nei giorni scorsi nell’ambito del Documento programmatico di finanza pubblica: una flessibilità stimata in circa 14 miliardi di euro per il 2027 e altrettanti per il 2028. Il via libera della Commissione è un passaggio tecnico necessario prima che l’Italia possa effettivamente scostarsi dai normali vincoli di bilancio europei per finanziare quelle voci di spesa, in un contesto in cui il Paese resta comunque soggetto alla procedura per deficit eccessivo.

La giornata sui mercati, però, è stata segnata da ben altra turbolenza. Il petrolio è balzato di oltre il 5% nel corso della mattinata, con il Brent che ha toccato i 105,3 dollari al barile (+5,04%) e il WTI americano salito a 92,7 dollari (+5,05%). A pesare sulle quotazioni è il timore di un nuovo attacco militare statunitense contro l’Iran, nell’ipotesi che possa avvenire prima delle elezioni di midterm americane. Piazza Affari ha risentito del clima di tensione, chiudendo la seduta in calo dell’1,41%, in una giornata dominata dai timori per l’inflazione e per i tassi d’interesse, mentre Bankitalia segnala che le imprese italiane si attendono già un aumento dei prezzi legato ai rincari delle materie prime.

Per il governo, la combinazione di questi due fattori — il via libera comunitario sulla flessibilità di bilancio da un lato, lo shock energetico dall’altro — complica ulteriormente l’impostazione della manovra 2027, già descritta dallo stesso esecutivo come “prudente” vista la ristrettezza dei margini di spesa disponibili.

Uno studio legale costa sempre di più: quanto paga davvero Cassa Forense per farlo crescere?

Mentre gli studi legali affrontano costi crescenti per adeguare le proprie dotazioni tecnologiche — dai software di gestione agli strumenti di cybersicurezza, fino ai primi abbonamenti a servizi di intelligenza artificiale — Cassa Forense mette a disposizione, con il bando n. 8/2026, un fondo di 1,8 milioni di euro per il rimborso parziale di queste spese. Il contributo copre il 60% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, fino a un massimo di 2.000 euro per ciascun professionista iscritto, o per ciascun iscritto facente parte di uno studio associato o di una società tra avvocati; non sono ammesse domande per importi di contributo inferiori a 300 euro.

Il calcolo pratico è semplice: un avvocato che nell’ultimo anno e mezzo ha speso, ad esempio, 3.300 euro più IVA per rinnovare computer, firewall e un abbonamento annuale a un servizio di intelligenza artificiale per lo studio, può ottenere un rimborso di 2.000 euro, pari al tetto massimo previsto dal bando — oltre il 60% della spesa netta effettivamente sostenuta. Per chi ha speso cifre più contenute, ad esempio 1.000 euro, il rimborso sarà di 600 euro, comunque superiore alla soglia minima dei 300 euro sotto cui la domanda non viene accolta.

Rientrano tra le spese rimborsabili: personal computer desktop e notebook, monitor, tablet, cuffie e webcam, stampanti e scanner, software antivirus e gestionali di studio, firewall, abbonamenti a piattaforme di videoconferenza, dispositivi di storage e server, servizi di cybersicurezza e abbonamenti a servizi di intelligenza artificiale. Per ogni categoria di spesa è rimborsabile un solo acquisto, e sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 28 aprile 2026, giorno precedente la pubblicazione del bando.

Il bando n. 8/2026 non è isolato, ma fa parte di un pacchetto di quattro misure aperte dallo stesso 16 luglio 2026, con la medesima scadenza del 30 ottobre salvo un’eccezione. Il bando n. 6/2026 rimborsa al 50%, fino a 1.500 euro, l’allestimento di sale per videoconferenze negli studi; il bando n. 7/2026 sostiene al 60%, fino a 1.000 euro, le spese di preparazione all’esame di abilitazione per i praticanti under 35 iscritti da non oltre sei anni, inclusi corsi, Scuole Forensi e manuali; il bando n. 17/2026, con scadenza anticipata al 30 settembre, destina fino a 3.000 euro alle famiglie numerose degli iscritti con almeno tre figli under 26, tramite graduatoria Isee. Un professionista che rientra in più categorie — penso al collaboratore di studio under 35 con famiglia numerosa che ha appena rinnovato la propria postazione di lavoro — può in teoria cumulare più bandi, ciascuno con la propria domanda e documentazione.

Le domande si presentano esclusivamente online sul sito cassaforense.it, fino alle 24:00 del 30 ottobre 2026; i fondi vengono assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile. Con la chiusura ormai a fine mese, gli studi che hanno sostenuto spese di ammodernamento tecnologico negli ultimi due anni e non hanno ancora presentato domanda hanno poche settimane residue per raccogliere fatture e documentazione di spesa e completare la procedura, senza aspettare l’ultimo giorno utile.

Cassa Forense, il voto che decide i prossimi quattro anni: oggi ultimo giorno in molti Fori

Sono in corso, dal 5 al 9 ottobre, le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense per il quadriennio 2027-2030, indette con provvedimento del presidente dell’ente del 13 febbraio 2026. Il voto si svolge collegio per collegio, in corrispondenza dei distretti di Corte d’appello, con modalità e orari stabiliti da ciascun Ordine circondariale in base al Regolamento elettorale dell’ente; a livello nazionale la chiusura delle urne è fissata uniformemente alle 13:00 dell’ultimo giorno utile.

Gli Ordini territoriali hanno organizzato il voto con orari differenziati: a Milano i seggi, allestiti nella Sala Avvocati del Palazzo di Giustizia, restano aperti dalle 8:30 alle 13:30 nei primi quattro giorni e fino alle 13:00 venerdì 9; a Padova la scadenza è anticipata, con urne aperte oggi dalle 9 alle 14 e, domani, nell’ultima mattinata fino alle 13.

Il Comitato dei Delegati è l’organo deliberativo di vertice di Cassa Forense: elegge il Consiglio di amministrazione e il presidente dell’ente, approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera sulle aliquote contributive e sulle prestazioni previdenziali e assistenziali riservate alla categoria. Le scelte del quadriennio entrante incideranno quindi direttamente su contribuzione, welfare e assistenza di tutti gli iscritti.

Per gli avvocati non ancora espressisi, la raccomandazione pratica è verificare presso il proprio Ordine circondariale gli orari residui di apertura dei seggi, le liste ammesse con il relativo manifesto elettorale pubblicato dalla Commissione elettorale, e i requisiti di elettorato attivo collegati all’iscrizione alla Cassa.

Cartelle mai notificate, la Consulta apre al ricorso immediato per il piccolo imprenditore sovraindebitato

Con la sentenza n. 160/2026 la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione sollevata dal Giudice di pace di Milano con ordinanza del 3 novembre 2025, in un caso che vedeva protagonista un piccolo imprenditore che aveva scoperto dall’estratto di ruolo cartelle esattoriali per 4.200,54 euro mai notificategli, mentre si accingeva ad avviare una procedura di sovraindebitamento.

La questione riguardava l’art. 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973, come riscritto dal D.Lgs. 110/2024, che vieta di regola l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo, ammettendola solo in ipotesi tassative. Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente al debitore di contestare tempestivamente cartelle non notificate nell’ambito delle procedure del Codice della crisi d’impresa.

La Consulta ha dichiarato inammissibili i profili relativi agli articoli 77 e 117 della Costituzione sull’uso del decreto-legge. Ha ritenuto invece non fondate le altre censure, interpretando la norma in modo da ricomprendere la fase davanti all’Organismo di composizione della crisi (OCC) tra le ipotesi che legittimano l’impugnazione immediata. Di conseguenza, il piccolo imprenditore che ha avviato tale fase può contestare subito il ruolo e le cartelle non notificate, senza attendere un atto successivo della riscossione; resta fermo l’onere di provare un pregiudizio concreto e di documentare lo stato di sovraindebitamento.

Per i professionisti che assistono piccoli imprenditori in crisi, la pronuncia richiede di verificare preventivamente i requisiti dimensionali dell’art. 2 del Codice della crisi, documentare formalmente l’avvio della fase Occ come presupposto dell’azione, e motivare in modo puntuale il pregiudizio concreto sulla fattibilità del piano, poiché l’onere della prova resta a carico del debitore.

Google apre a tutti lo strumento che smaschera i contenuti creati dall’IA

Google ha reso disponibile a chiunque, in tutto il mondo, l’accesso a SynthID Detector, lo strumento che verifica la presenza del watermark SynthID nei contenuti generati con l’intelligenza artificiale. Per usarlo è sufficiente caricare un file su synthid.com e autenticarsi con un account Google, Apple oppure OpenAI: il sistema analizza immagini, video e tracce audio alla ricerca della filigrana digitale invisibile introdotta nel 2023.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, dal lancio della tecnologia sono stati marcati oltre 180 miliardi tra immagini e video, e l’equivalente di 240.000 anni di contenuti audio. Lo strumento riconosce non solo i contenuti prodotti dai sistemi di Google, ma anche quelli realizzati con le tecnologie dei partner del programma SynthID — OpenAI, Nvidia e Kakao — mentre Apple è indicata come partner di prossima integrazione. Google precisa che la sola funzione di verifica, già incorporata in Search, nell’app Gemini e nel browser Chrome, gestisce complessivamente oltre un milione di richieste al giorno.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo che impone obblighi di trasparenza sui contenuti sintetici: l’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) richiede che i contenuti generati o manipolati dall’IA siano marcati in modo da risultare riconoscibili, con obblighi che decorrono progressivamente dall’agosto 2026.

La verifica dell’autenticità di immagini, audio e video è ormai un passaggio ricorrente nelle cause di diffamazione, nel contenzioso sul diritto d’autore e nella gestione di prove digitali potenzialmente alterate o generate con IA, inclusi i casi di deepfake usati a fini di frode o diffamatori. Uno strumento di verifica gratuito e di ampia copertura, pur non costituendo da solo prova legale di autenticità, può diventare un primo riscontro utile in fase istruttoria.

IRAP avvocati, la Cassazione: beni strumentali costosi non bastano a dimostrare l’autonoma organizzazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26287/2026, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che sosteneva come l’elevato valore complessivo dei beni strumentali di un avvocato bastasse, da solo, a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il caso riguardava un legale che, per le annualità di imposta in contestazione, aveva richiesto il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo l’assenza dei presupposti impositivi: l’avvocato disponeva di dotazioni strumentali per un valore complessivo di circa 60mila euro, accumulate nell’arco di un trentennio di attività professionale, ma senza collaboratori o dipendenti stabili.

La Suprema Corte ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale favorevole al professionista, chiarendo che il valore assoluto dei beni strumentali non può essere l’unico parametro di giudizio: occorre invece una valutazione complessiva che tenga conto della stabilità del valore nel tempo, della modesta entità degli acquisti annuali, del contenuto ammortamento e, soprattutto, dell’assenza di personale dipendente o di collaboratori che eccedano il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività.

Il principio si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui l’autonoma organizzazione — presupposto per l’assoggettamento a IRAP dei professionisti — richiede un quid pluris rispetto alla normale dotazione di strumenti di lavoro: un’organizzazione di capitali e lavoro altrui che potenzi la capacità produttiva del professionista oltre le sue stesse energie lavorative.

Per gli avvocati che operano in proprio, senza una struttura di studio articolata, la pronuncia offre un argomento difensivo solido nei contenziosi di rimborso IRAP già pendenti o da proporre: il semplice investimento in dotazioni informatiche, biblioteche giuridiche o arredi, per quanto costoso, non equivale automaticamente a organizzazione autonoma, se rimane proporzionato e stabile nel tempo e non si accompagna a struttura di personale.

Avvocato monocommittente, arriva lo schema di decreto: compensi minimi e tutele per maternità e malattia

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 137/2026 di riforma dell’ordinamento forense, nella parte dedicata all’avvocato che lavora in regime di monocommittenza: una collaborazione continuativa e in esclusiva con un solo soggetto committente — altro avvocato, associazione professionale, rete o studio legale strutturato.

Il cuore della riforma è la previsione di un compenso non inferiore ai parametri stabiliti con decreto ministeriale, aggiornati con cadenza biennale: il compenso dovrà essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico ed essere adeguato alla natura e all’entità della prestazione professionale richiesta. Il testo introduce inoltre una tutela specifica del rapporto nei periodi di gravidanza, maternità, paternità, adozione, malattia e infortunio, mutuando — pur restando l’avvocato un libero professionista e non un lavoratore subordinato — alcune garanzie tipiche del lavoro dipendente.

A fronte di queste tutele, lo schema conferma il regime di esclusività come tratto caratterizzante della monocommittenza: l’avvocato non può assumere incarichi che si pongano in conflitto con l’attività prestata per il committente unico, con possibili vincoli sulla gestione autonoma della clientela nel periodo di vigenza del rapporto. I dettagli definitivi su preavviso e patto di non concorrenza restano demandati alla stesura finale del decreto.

Il percorso normativo prevede ora la trasmissione del testo alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, attesi entro il termine di legge, prima del ritorno in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Per gli studi legali strutturati e le reti professionali che si avvalgono di collaboratori in regime di esclusiva, la riforma impone fin da ora una revisione dei contratti di collaborazione in essere, in vista dell’allineamento ai nuovi parametri di compenso minimo e delle tutele per maternità e malattia, con possibili ricadute sui costi di gestione dei rapporti di collaborazione continuativa.

“Io sono Giorgia”: Meloni registra la propria voce come marchio sonoro contro i deepfake

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha depositato presso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, una domanda di registrazione della propria voce come marchio sonoro. Il campione oggetto della domanda è una frase di circa quattro secondi — “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre…” — divenuta negli anni oggetto di campionamenti, remix e meme sui social media. La pratica è stata curata dallo studio legale Mpmlegal, guidato dall’avvocato e professore Marco Mastracci.

Il marchio sonoro funziona secondo una logica distinta rispetto alla tutela del diritto d’autore: non protegge il contenuto di un discorso o le parole pronunciate, ma la specifica impronta acustica — timbro, intonazione, cadenza — che rende riconoscibile chi parla, trattandola a tutti gli effetti come un segno distintivo registrabile, al pari di un logo o di un jingle pubblicitario.

La scelta risponde in modo diretto al rischio, ormai concreto, rappresentato dalla clonazione vocale tramite intelligenza artificiale: tecnologie oggi capaci di replicare un pattern vocale a partire da pochi secondi di audio originale, con la possibilità di generare dichiarazioni mai pronunciate e attribuirle falsamente a una persona pubblica, con conseguenze potenzialmente gravi sul piano reputazionale, politico e persino giudiziario.

Meloni non è la prima figura pubblica italiana a percorrere questa strada: il doppiatore Luca Ward ha registrato la propria voce proprio per l’elevato grado di riconoscibilità e il rischio di utilizzi non autorizzati, e un percorso analogo è stato seguito dalla cantante Giusy Ferreri. Il fenomeno configura, secondo i commentatori giuridici, un nuovo fronte della proprietà intellettuale, nato specificamente in risposta alle capacità sempre più sofisticate dell’intelligenza artificiale generativa.

Il caso offre uno strumento difensivo concreto e replicabile: la registrazione di un marchio sonoro presso l’EUIPO, pur non sostituendo le tutele specifiche in materia di diritto d’autore e diritti della personalità, aggiunge un livello di protezione autonomo e azionabile contro l’uso non autorizzato di cloni vocali generati artificialmente, anche in sede di contraffazione.

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