AgID di nuovo nel mirino del Garante: altri 15mila euro di multa per una lista di candidati rimasta online per cinque anni

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 15mila euro l’Agenzia per l’Italia Digitale con il provvedimento n. 745 del 7 ottobre 2026, accogliendo il reclamo di un candidato che nel 2021 aveva partecipato a una procedura concorsuale indetta da AgID per il reclutamento di personale destinato al programma Smarter Italy. Nella sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza amministrativa era rimasto pubblicato un elenco con nomi, cognomi e punteggi di quindici candidati ammessi alla prova orale, nonostante uno degli interessati ne avesse chiesto la rimozione.

Nel corso dell’istruttoria AgID ha sostenuto che si trattasse di una mera svista operativa, spiegando che la propria prassi prevede la comunicazione degli esiti concorsuali tramite codici identificativi univoci anziché tramite dati nominativi. L’Agenzia riteneva inoltre di aver già rimosso il documento nel 2025, ma l’operazione non era stata effettivamente completata: l’elenco è stato eliminato in via definitiva solo il 23 gennaio 2026, a seguito dell’intervento del Garante.

L’Autorità ha ritenuto le giustificazioni insufficienti a escludere la responsabilità dell’Agenzia, richiamando gli articoli 5 e 6 del GDPR e l’articolo 2-ter del Codice privacy: la diffusione online di dati personali nell’ambito di procedure concorsuali deve fondarsi su una specifica disposizione normativa e rispettare i principi di liceità, correttezza e minimizzazione, e non può essere giustificata genericamente dalle esigenze di trasparenza amministrativa — tanto più quando riguarda, come in questo caso, elenchi meramente intermedi della procedura. Nel quantificare la sanzione, il Garante ha considerato sia elementi aggravanti, come la durata della violazione, protrattasi per circa cinque anni, e il numero di interessati coinvolti, sia elementi attenuanti, quali la natura colposa della condotta, la tempestiva rimozione successiva alla comunicazione dell’Autorità e la collaborazione prestata da AgID durante l’istruttoria.

Non è la prima sanzione dell’anno per l’Agenzia: lo scorso 28 maggio, con il provvedimento n. 419, il Garante aveva già multato AgID per 55mila euro per il trasferimento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti dall’INI-PEC all’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD), avvenuto senza un’adeguata informativa agli interessati. Quella sanzione risulta però sospesa dal Tribunale di Roma dal 3 agosto 2026, con il giudizio di opposizione ancora pendente.

La vicenda conferma un orientamento ormai consolidato del Garante: la pubblicazione di elenchi concorsuali intermedi contenenti dati identificativi resta un terreno ad alto rischio sanzionatorio, indipendentemente dalla buona fede dell’ente e anche a distanza di anni dalla pubblicazione originaria.

Colpisce, al di là dell’importo contenuto della sanzione, il fatto che a incorrere nell’errore sia proprio l’Agenzia chiamata a presidiare l’infrastruttura digitale del Paese: AgID gestisce, tra l’altro, l’identità digitale e i domicili digitali di cittadini e professionisti, un ruolo che presuppone standard di governance dei dati superiori alla media. La doppia sanzione nel giro di cinque mesi, segnala meno un problema di malafede che una debolezza nei controlli interni di verifica: un ente pubblico non può limitarsi a disporre una cancellazione, ma deve accertarsi che sia stata effettivamente eseguita. È un promemoria utile per qualunque amministrazione o azienda che gestisca dati di terzi: l’intenzione dichiarata di adeguarsi al GDPR non sostituisce la prova documentale dell’avvenuta conformità.

In Italia nasce la fabbrica dati che insegnerà ai robot umanoidi a lavorare

Generative Bionics, startup nata nel 2024 come spin-off della ricerca sulla robotica umanoide condotta dall’Istituto Italiano di Tecnologia, ha presentato a Milano — durante il CES Unveiled, evento che anticipa parte delle novità del CES di Las Vegas — il progetto di una rete di tre impianti battezzati Physical AI Data Factory. Il primo sorgerà in Italia, in una località ancora riservata, su una superficie di 5mila metri quadrati occupata da centinaia di macchine al lavoro e da ambienti industriali ricostruiti al computer; dovrebbe entrare in funzione entro il quarto trimestre del 2027, seguito da un secondo impianto in un altro Paese europeo e da un terzo rivolto ai mercati internazionali. L’investimento complessivo è definito “multimilionario”, senza che sia stata resa nota una cifra precisa.

A illustrare il piano è stato l’amministratore delegato Daniele Pucci, che ha spiegato la logica industriale alla base del progetto: a differenza dei grandi modelli linguistici, addestrati su testi e informazioni digitali già disponibili in rete, i robot umanoidi devono comprendere il mondo fisico — riconoscere oggetti, valutare distanze, dosare la forza, reagire alla presenza di una persona — e questo tipo di dati, sul web, semplicemente non esiste. Da qui la scelta di sviluppare robot specializzati per settore, costruiti sulla piattaforma modulare GENE.01, dotata di una pelle artificiale multimodale capace di raccogliere segnali di contatto e prossimità oltre ai dati visivi. “Crediamo che un robot umanoide nel cantiere navale che salda un pezzo di acciaio non possa essere lo stesso di un robot umanoide nell’assistenza sanitaria”, ha dichiarato Pucci.

Il metodo di addestramento previsto combina prove fisiche reali — condotte in linee di produzione e magazzini ricostruiti insieme ai partner industriali — e simulazioni su gemelli digitali, repliche informatiche fedeli di ambienti, oggetti e macchinari, che permettono di moltiplicare le varianti di ogni compito e di studiare guasti o situazioni pericolose altrimenti costose da riprodurre dal vivo. La potenza di calcolo necessaria arriverà dall’architettura AMD Helios, già impiegata su GENE.01 e ora estesa anche alla fase di addestramento: Pucci ha riconosciuto che “l’accesso al silicio non è facile” in questa fase e che servono partnership distribuite su più aree geografiche, anticipando comunque un primo nucleo della Data Factory già entro la fine del 2026.

Nel suo intervento, il CEO ha insistito sulla dimensione politica dell’iniziativa: a differenza del software, i robot umanoidi agiscono fisicamente sul mondo, rendendo la provenienza dei componenti e il controllo dei modelli una questione di sovranità tecnologica. “Stiamo dando un corpo all’IA, il che significa che la sovranità diventa fisica”, ha affermato, richiamando la dipendenza europea dalle catene di fornitura internazionali — in particolare dalla concentrazione cinese della produzione di componenti chiave come i magneti dei motori elettrici.

L’iniziativa apre questioni di immediato rilievo pratico: dal trattamento dei dati fisici e biometrici raccolti nelle linee di produzione dei partner industriali, alla disciplina dei trasferimenti tecnologici e delle partnership infrastrutturali con fornitori extraeuropei, fino agli obblighi di valutazione del rischio previsti dal decreto 179/2026 per i sistemi di IA ad alto rischio destinati all’ambiente di lavoro — categoria in cui un robot addestrato per operare fianco a fianco con le persone negli stabilimenti rientrerebbe a pieno titolo.

Perché non riesci a smettere di scrollare? Non è colpa tua: ora lo dice anche la legge

Per anni la dipendenza da social media è stata discussa quasi esclusivamente come un problema psicologico o educativo. Negli ultimi mesi, però, il tema ha acquisito una dimensione pienamente giuridica, con pronunce e provvedimenti che trattano il “design” delle piattaforme — non solo i contenuti che veicolano — come un oggetto di responsabilità legale.

Il precedente più significativo in sede europea riguarda TikTok. La Commissione europea ha accertato in via preliminare che la piattaforma viola il Digital Services Act proprio a causa del proprio design: scroll infinito, autoplay, notifiche push e un sistema di raccomandazione fortemente personalizzato. Secondo la Commissione, TikTok non avrebbe valutato adeguatamente il rischio che queste funzionalità comportano per il benessere fisico e psichico degli utenti, in particolare dei minori, ignorando segnali come l’uso notturno compulsivo dell’app; gli strumenti di controllo parentale e di gestione del tempo sarebbero inoltre facilmente aggirabili. Le conclusioni, pur preliminari, indicano che la piattaforma dovrà probabilmente rivedere l’architettura stessa del servizio, a partire dal superamento dello scroll infinito.

Sul fronte normativo, la Commissione ha anche presentato lo scorso settembre il cosiddetto “Kids Act“: nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, “mini-account” gestiti dai genitori per la fascia 13-15 anni con un limite di un’ora di utilizzo giornaliero, account autonomi solo dai 15 anni in su. La proposta, attualmente all’esame di Parlamento europeo e Consiglio, vieterebbe esplicitamente funzionalità come lo scroll senza soluzione di continuità e le notifiche durante le ore notturne, imponendo inoltre la verifica dell’età in fase di registrazione.

Negli Stati Uniti la giurisprudenza ha già prodotto conseguenze economiche concrete: una giuria ha ritenuto Meta e Google negligenti per la dipendenza dei minori dai rispettivi social, aprendo la strada a migliaia di cause analoghe che una corte d’appello ha autorizzato a proseguire; Meta ha successivamente scelto di transigere pagando una cifra vicina ai 17 miliardi di dollari, segnando probabilmente il più rilevante precedente economico mai registrato in materia di responsabilità da progettazione digitale.

Il punto di diritto che emerge da questi sviluppi è comune: il design di un prodotto digitale — e non solo il suo contenuto — può integrare di per sé un illecito, se costruito scientemente per massimizzare il tempo di permanenza a scapito del benessere dell’utente. È una prospettiva ancora giovane, ma che sta rapidamente trovando riscontro tanto nelle aule giudiziarie quanto nei testi normativi in discussione a Bruxelles.

TSO, difensori d’ufficio allo sbaraglio: l’OCF chiede regole uniche dopo il caos nato dalla sentenza 157

Con la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera — e la sua eventuale proroga — si svolga con le garanzie della difesa tecnica. La Consulta ha precisato che, in assenza di un difensore di fiducia, il giudice tutelare debba nominare un difensore d’ufficio attingendo alle liste previste dall’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

A quasi tre settimane dalla pronuncia, l’Organismo Congressuale Forense denuncia in un comunicato ufficiale che l’applicazione pratica della sentenza è già frammentata sul territorio: alcuni Tribunali hanno adottato provvedimenti dei presidenti degli uffici giudiziari, altri protocolli tra Consigli dell’Ordine e Tribunali, con criteri di selezione dei difensori difformi — in certi fori si attinge alle liste per le urgenze, in altri a quelle per i maggiorenni non reclusi. Una disomogeneità che, secondo l’OCF, rischia di tradursi in una disparità di trattamento a seconda del foro competente.

Il nodo più delicato riguarda la formazione: i difensori d’ufficio sono selezionati e formati per il settore penale, mentre la materia del TSO rientra nella volontaria giurisdizione, con logiche e competenze — bilanciamento tra libertà personale, diritto alla salute e autodeterminazione del paziente — del tutto diverse. A questo si aggiunge il nodo del compenso: la rapidità del procedimento di convalida è incompatibile con i tempi ordinari di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in materia di volontaria giurisdizione richiede una delibera preventiva del Consiglio dell’Ordine, con tempi tipicamente di alcuni giorni.

L’OCF chiede quindi al Parlamento e al Governo, in particolare al ministro della Giustizia, una disciplina urgente che definisca poteri e prerogative dei difensori, le modalità delle difese d’ufficio e l’accesso al gratuito patrocinio in questa materia. Al CNF chiede invece di dare indicazioni uniformi agli Ordini territoriali, di istituire una lista dedicata ai procedimenti di convalida e proroga del TSO con specifici requisiti formativi, e di fornire agli Ordini i criteri per corsi di aggiornamento mirati. Sul fronte del gratuito patrocinio, l’OCF propone due soluzioni praticabili da subito: un accordo con gli uffici giudiziari che consideri soddisfatto il requisito delle azioni esecutive infruttuose con la sola prova dell’incapienza reddituale, oppure l’ammissione con effetto retroattivo ex articolo 109 del d.P.R. 115/2002 sulla domanda presentata subito dopo la nomina.

Musk apre alla maxi-fusione tra Tesla e SpaceX: “Campo minato, ma ci sono molti vantaggi”

Elon Musk ha pubblicamente sostenuto l’ipotesi di una fusione tra SpaceX e Tesla, un’operazione che, per le dimensioni delle due società, potrebbe diventare la più grande fusione societaria mai realizzata. Le dichiarazioni sono arrivate a margine della presentazione dei risultati del terzo trimestre 2026 di SpaceX, che ha registrato un utile netto di 4,4 miliardi di dollari, ben oltre il consenso degli analisti fermo a 1,88 miliardi, e un fatturato cresciuto del 161% su base annua.

A trainare i conti è stata soprattutto la divisione intelligenza artificiale, ribattezzata “Super Intelligence”, che ha raggiunto 7,56 miliardi di dollari di ricavi, oltre nove volte il dato dello stesso periodo dello scorso anno, mentre la divisione connettività legata a Starlink è salita del 69% a 5,25 miliardi di dollari, pur con un numero di abbonati — 13,6 milioni — inferiore alle attese degli analisti. Più contenuta, invece, la crescita della divisione lanci e veicoli spaziali, ferma a +6% e 1,77 miliardi di dollari. Per il primo trimestre del prossimo anno SpaceX prevede ricavi complessivi per 37 miliardi di dollari. Sull’onda dei risultati, il titolo SpaceX è salito di circa il 9% negli scambi after-hours a Wall Street.

Musk ha dichiarato di ritenere l’operazione una buona idea, sottolineando come comporterebbe “molti vantaggi” dalla combinazione delle due aziende, ma ha anche ammesso che si tratta di muoversi in un “campo minato”, avvertendo che ottenere il sostegno necessario da parte degli azionisti di Tesla potrebbe rivelarsi complicato. Lo stesso Musk ha precisato di non poter partecipare direttamente alle trattative per un evidente conflitto di interessi, essendo alla guida di entrambe le società: la decisione finale spetta quindi ai comitati speciali di amministratori indipendenti che i due consigli di amministrazione hanno istituito per valutare l’operazione, senza che siano stati finora definiti i termini di un eventuale accordo.

L’eventuale operazione solleverebbe questioni di governance e di tutela degli azionisti di minoranza di assoluto rilievo, considerato il ruolo di Musk come amministratore delegato di entrambe le realtà coinvolte e la necessità di un processo di valutazione realmente indipendente da parte dei comitati appena costituiti.

AI Act, da domani la vigilanza è legge: multe fino al 7% del fatturato globale

Da domani, 23 ottobre 2026, l’Italia ha un apparato sanzionatorio pienamente operativo per l’intelligenza artificiale. Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre e adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della legge 132/2025 — completa il recepimento italiano del regolamento europeo sull’IA (regolamento UE 2024/1689, AI Act), distribuendo compiti di controllo tra una pluralità di autorità.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) assume il ruolo di autorità di sorveglianza del mercato e di punto di contatto unico con le istituzioni europee, potendo disporre richieste di informazioni e ispezioni anche a sorpresa, comprese quelle sui test di sistemi ad alto rischio condotti in condizioni reali. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) è invece l’autorità notificante, che designa e vigila sugli organismi di valutazione della conformità, potendone sospendere o revocare la designazione. Banca d’Italia, Consob e Ivass restano competenti sui sistemi ad alto rischio impiegati rispettivamente nel settore bancario, finanziario e assicurativo, mentre il Garante per la protezione dei dati personali conserva la propria competenza sui sistemi di IA utilizzati in ambito di prevenzione dei reati, gestione delle frontiere, giustizia e processi democratici.

Il regime sanzionatorio, disciplinato dall’articolo 23 del decreto, prevede multe fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato globale annuo per le pratiche vietate dall’articolo 5 dell’AI Act; fino a 15 milioni o al 3% per la violazione degli obblighi di fornitori, importatori, distributori e utilizzatori; fino a 1 milione o allo 0,5% per le violazioni relative alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e al diritto di spiegazione; fino a 7,5 milioni o all’1% per informazioni fuorvianti alle autorità. Per le micro, piccole e medie imprese si applica sempre l’importo più basso tra i due previsti. Per le infrazioni meno gravi, le autorità potranno disporre un ordine di cessazione senza sanzione pecuniaria, salvo l’aggravamento fino a un terzo in caso di inottemperanza.

Per gli ordini professionali, incluso quello forense, il decreto impone l’inserimento di moduli formativi sull’intelligenza artificiale nei percorsi di aggiornamento, con adeguamento dei regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore: un termine che porta la scadenza operativa a fine aprile 2027.

Promette il rinnovo del leasing e poi si tira indietro: la Cassazione apre al risarcimento

Con l’ordinanza n. 27032 del 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema che la giurisprudenza affronta raramente in modo così netto: cosa succede quando una trattativa di rinnovo contrattuale, dopo essere stata presentata come conclusa, viene abbandonata senza spiegazioni. Protagonista della vicenda è un avvocato che, alla scadenza di un contratto di leasing su una Mercedes C200, aveva scelto di rifinanziare il veicolo anziché restituirlo o riscattarlo.

La società di leasing aveva ricevuto la documentazione del cliente e gli aveva comunicato l’”esito positivo dell’operazione”, inviandogli anche i nuovi moduli contrattuali da sottoscrivere. L’operazione, tuttavia, non è mai stata perfezionata: per oltre due anni la società ha continuato a richiedere ulteriore documentazione, salvo poi pretendere la restituzione dell’auto. Il professionista ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva respinto entrambe le domande: la risoluzione perché il contratto originario si era ormai naturalmente estinto, la responsabilità precontrattuale perché le richieste documentali della società erano, a suo dire, giustificate da una documentazione incompleta o inadeguata fornita dal cliente.

La Cassazione ha ritenuto la motivazione d’appello ambigua su un punto decisivo: se il giudice di merito avesse davanti soltanto un contratto ormai scaduto, oppure una fase negoziale autonoma, finalizzata a un nuovo rapporto di leasing. I giudici di legittimità hanno quindi tracciato una distinzione netta tra i due possibili inquadramenti. La risoluzione per inadempimento presuppone un contratto valido ed efficace e la violazione dei relativi obblighi. La responsabilità precontrattuale, invece, riguarda la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nelle trattative, ai sensi dell’articolo 1337 del Codice civile, e prescinde dall’esistenza di un contratto in vigore.

Il principio di diritto affermato è di portata pratica immediata: anche quando nessun contratto risulti più in vigore, il giudice deve comunque verificare se la condotta tenuta durante la trattativa di rinnovo abbia generato un affidamento qualificato, poi tradito senza giustificazione. Rilevano, in questo senso, la gestione dell’opzione di riscatto da parte del concedente, i moduli e i documenti scambiati, la comunicazione di “esito positivo” e il successivo rifiuto di concludere l’operazione senza una motivazione chiara.

La Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato la causa al giudice di merito, che dovrà ora accertare la natura della vicenda negoziale e valutare la buona fede della società di leasing: la pronuncia non chiude quindi la partita sul risarcimento, ma ne riapre la strada.

Smartphone sequestrati, la Cassazione blocca le copie forensi “al buio”

Con la sentenza n. 36827 del 2026, la Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che negli ultimi anni è diventato centrale nel contenzioso su sequestri informatici e acquisizione digitale della prova: la semplice possibilità che un dato si riveli utile alle indagini non legittima l’estrazione preventiva e integrale del contenuto di uno smartphone sequestrato. Il caso riguardava, in particolare, l’accesso a messaggi scambiati con familiari o conviventi del soggetto indagato.

Secondo la Corte, gli inquirenti non possono procedere a una copia forense integrale del dispositivo — la cosiddetta estrazione “al buio” — quando la rilevanza del materiale rispetto alle indagini resta meramente ipotetica. È necessario, al contrario, che gli elementi da ricercare e da eventualmente sottoporre a sequestro siano specificamente individuati, in coerenza con il principio di proporzionalità che governa i mezzi di ricerca della prova. Un sequestro fondato su una ricerca generica, priva di un collegamento concreto con la dimostrazione di uno specifico reato, non supera il vaglio di legittimità.

Il profilo più delicato riguarda proprio la corrispondenza familiare: la Cassazione ha sottolineato che l’accesso a conversazioni intercorse con parenti o conviventi comprime un diritto fondamentale, quello alla segretezza della corrispondenza, tutelato dall’articolo 15 della Costituzione. Questa compressione può ritenersi giustificata solo in presenza di un nesso probatorio concreto, puntualmente motivato, e non può derivare da un’autorizzazione di carattere generale che apra, di fatto, l’intero contenuto del dispositivo agli inquirenti.

Il principio si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi mesi ha più volte richiamato procure e polizia giudiziaria alla necessità di motivazioni puntuali nei decreti di sequestro probatorio di dati informatici, dopo che la prassi di estrarre l’intero contenuto di smartphone e computer per poi “setacciarlo” alla ricerca di elementi utili si è progressivamente diffusa, complice la crescente quantità di dati personali custoditi nei dispositivi mobili.

Per i penalisti, la pronuncia offre un argomento difensivo concreto da far valere in sede di riesame contro i decreti di sequestro privi di una specifica indicazione degli elementi ricercati, soprattutto quando il materiale acquisito coinvolge le comunicazioni familiari dell’assistito. Per le procure, il messaggio è altrettanto chiaro: la motivazione dei decreti di sequestro informatico dovrà farsi più puntuale, pena l’inutilizzabilità del materiale acquisito in violazione del principio di proporzionalità.

L’auto dell’avvocato non si può fermare: lo dice il Tribunale di Salerno

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1519 del 2 ottobre 2026 (giudice C. Petrosino), ha dichiarato illegittimo il fermo amministrativo iscritto sull’autovettura di un’avvocata di Battipaglia, qualificandola come bene strumentale all’esercizio della professione forense. Il fermo era legato a una cartella il cui ente impositore era la Cassa Forense; il giudice ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria e ha accolto l’opposizione della professionista.

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’articolo 86 del d.P.R. 602/1973. Dopo la modifica introdotta dal “decreto del Fare” (d.l. 69/2013), il comma 2 prevede che il fermo non sia eseguito se il debitore dimostra, entro trenta giorni dal preavviso, che il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale. La legge non definisce però la “strumentalità”, e la giurisprudenza — Cassazione n. 19248/2026, nonché le ordinanze n. 7156/2025 e n. 34813/2024 — ha costruito un’interpretazione restrittiva: non bastano la qualità di professionista, la fattura d’acquisto, l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili o le deduzioni fiscali. Occorre provare l’indispensabilità del bene, o quantomeno la ricorrente necessità del suo utilizzo per produrre reddito.

Nel caso di Salerno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sosteneva che il solo uso dell’auto per raggiungere lo studio e i clienti non dimostrasse la strumentalità. Il giudice, pur richiamando lo stesso orientamento rigoroso della Cassazione, ha accolto il ricorso valorizzando tre elementi congiunti: la prova documentale (fattura intestata alla partita IVA professionale e scheda dei beni ammortizzabili), l’unicità del mezzo — l’unica auto di proprietà della ricorrente — e la natura dell’attività forense, che impone spostamenti tra fori diversi, talvolta nello stesso giorno. Da qui la qualificazione dell’auto come “partecipazione indispensabile” all’attività, con la cancellazione del fermo.

Per gli avvocati che si trovano nella stessa situazione, la pronuncia offre un percorso preciso ma stretto: agire entro trenta giorni dal preavviso con istanza documentata all’agente della riscossione (il solo ricorso giudiziale non basta), allegare fattura d’acquisto, registro dei beni ammortizzabili, libretto di circolazione e iscrizione all’albo, dimostrare l’assenza di mezzi alternativi e descrivere in modo concreto — mai generico — il legame tra uso del veicolo e produzione del reddito: trasferte, sedi di udienza, frequenza degli spostamenti.

Decreto sicurezza, lo Stato risponde alla piazza: ma fin dove può spingersi la deroga all’emergenza?

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 20 ottobre 2026, in tempi rapidissimi, un decreto legge in risposta ai disordini del fine settimana a Milano, protagonisti in larga parte minorenni. Al centro del provvedimento un nuovo reato, la “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”: da due a cinque anni di reclusione per chi, in un gruppo di almeno cinque persone, mette in pericolo l’incolumità altrui con oggetti contundenti o lanciando petardi, pena aggravata se il volto è coperto. “Chi rompe paga”, ha sintetizzato la premier Giorgia Meloni in un video diffuso dopo il Cdm, aggiungendo che quella vista a Milano “non è protesta, è criminalità”.

Il decreto introduce anche una presunzione di capacità di intendere e di volere per i minori tra 14 e 18 anni, finora valutata caso per caso: ora si presume che il minore sia imputabile, salvo prova contraria. È davvero ragionevole trasformare in regola generale un accertamento che la legge, finora, affidava sempre alla valutazione del singolo caso? E quanto incide, su una platea di adolescenti con gradi di maturità molto diversi tra loro, invertire l’onere della prova proprio sulla capacità di intendere?

Ai genitori dei minori coinvolti si applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva, anche se il minore non è imputabile; il prefetto potrà inoltre disporre un anticipo sul risarcimento dei danni. Resta da capire se una multa amministrativa sia realmente lo strumento più efficace per incidere su condotte che affondano altrove le proprie radici, o se rischi di restare un gesto simbolico.

Il punto più delicato riguarda i 500 militari aggiuntivi previsti per Milano: il testo iniziale, voluto dal ministro della Difesa Crosetto, attribuiva loro poteri di polizia giudiziaria, compreso l’arresto in flagranza. La versione finale, dopo un confronto con il Quirinale descritto dal ministro Piantedosi come “fluido, sereno, costruttivo”, ha eliminato quella previsione: il Colle avrebbe ritenuto l’idea di militari che arrestano cittadini nelle città più vicina a una democrazia sorvegliata che a una democrazia occidentale. Una domanda, a questo punto, sorge quasi da sé: se nemmeno il governo che lo ha proposto lo ha difeso fino in fondo, quella norma andava davvero scritta?

Per gli avvocati penalisti e amministrativisti, il decreto — che il Parlamento dovrà convertire in legge entro sessanta giorni — apre fronti di contenzioso prevedibili: dalla legittimità costituzionale della presunzione di imputabilità dei minori, alla proporzionalità delle sanzioni ai genitori, fino ai limiti dell’arresto differito, esteso oltre i casi già previsti per violenza domestica e disordini sportivi.

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