9 Ottobre 2020 -

Avvocato domiciliatario: chi paga il compenso?

Immaginiamo un cliente che debba instaurare un giudizio presso un foro diverso da quello in cui opera il suo avvocato di fiducia. Il cliente potrebbe volere comunque l’assistenza del suo legale, oppure chiedere a quest’ultimo una soluzione alternativa. In entrambi i casi, sarà necessario ricorrere alla collaborazione di un altro avvocato. A questo punto però…

Immaginiamo un cliente che debba instaurare un giudizio presso un foro diverso da quello in cui opera il suo avvocato di fiducia. Il cliente potrebbe volere comunque l’assistenza del suo legale, oppure chiedere a quest’ultimo una soluzione alternativa.

In entrambi i casi, sarà necessario ricorrere alla collaborazione di un altro avvocato.

A questo punto però si aprono due possibili scenari:
– la parte conferisce mandato all’avvocato domiciliatario,
– la parte mantiene il rapporto diretto col proprio legale, l’avvocato dominus, e conferisce al domiciliatario solo la procura necessaria a rappresentarlo in giudizio.

Chi paga il compenso dell’avvocato domiciliatario? Il dominus o la parte assistita?

DEFINIRE CHI SIA IL CLIENTE DELL’AVVOCATO DOMICILIATARIO

Per capire su chi ricada l’obbligo di corrispondere il compenso dell’avvocato domiciliatario va compreso chi sia il suo reale cliente.

La risposta è semplice: il cliente del domiciliatario è il soggetto che gli ha conferito l’incarico.

Va però notato che chi conferisce l’incarico non è necessariamente chi gode direttamente dell’attività professionale del legale.

In sostanza, bisogna analizzare la relazione tra avvocato domiciliatario, avvocato dominus e parte assistita.
Da qui si capisce che se è il dominus a conferire l’incarico al domiciliatario, sarà sempre il dominus a pagare il compenso, anche se la prestazione professionale è concretamente svolta a beneficio della parte.

Va inoltre sottolineato che l’esistenza di una procura congiunta a favore di entrambi i legali non cambia la situazione.

Sul tema del pagamento del compenso dell’avvocato domiciliatario si è espressa anche la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n.7037 del 12 marzo 2020, conferma che il diritto al compenso è legato al conferimento dell’incarico: «il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo»

Per approfondire: CFNews – Avvocato domiciliatario, procura congiunta, soggetto obbligato al pagamento del compenso

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