Suicidio assistito, ok della Camera

Arriva l’ok della Camera alla possibilità di porre volontariamente fine alla vita

Lo scorso 10 marzo la Camera approva con 253 sì117 no, e 1 astenuto la proposta di legge sul fine vita. Ora, il testo passerà al giudizio del Senato, dove la percezione del ddl varia e, in particolare, a essere contrario alla legge è il centrodestra. Comunque, la mediazione riguarda l’introduzione dell’obiezione di coscienza per i medici e per il personale sanitario. Poi, l’introduzione a condizioni più stringenti per poter accedere al suicidio assistito.

Testo sul suicidio medico assistito, cosa prevede e a chi si riferisce

Il testo sul suicidio medico assistito recepisce la Sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale l’art. 580 del Codice Penale. Quindi, non sarà più punibile il suicidio del paziente assistito dal medico, pratica comunque differente dall’eutanasia. Infatti, in quest’ultima i medici si occupano anche della somministrazione di sostanze che causano la morte o la avvicinano, che rimane illegale.

Inoltre, ricordiamo che la Sentenza del 2019 stabiliva che non si può punire chi agevola il suicidio di una persona malata terminale. Però, questa pratica rimane lecita a patto di alcune precise condizioni. Ovvero, che ci sia:

  • l’irreversibilità della malattia, e che questa sia fonte di gravi sofferenze per il paziente;
  • la piena coscienza del paziente nel merito, così come la sua volontà dichiarata di morire;
  • in atto un trattamento specifico di sostegno per il paziente.

Chi può farne richiesta di suicidio medico assistito

Dunque, con questa proposta di legge può chiedere il suicidio assistito il paziente che è:

  • maggiorenne;
  • in grado di intendere e di volere;
  • coinvolto in un percorso di cure palliative, da lui rifiutate;
  • soggetto di una patologia irreversibile – una prognosi infausta che causa sofferenze fisiche e psicologiche che il paziente ritiene intollerabili;
  • tenuto in vita rigorosamente da trattamenti sanitari di sostegno vitale. Quindi, l’interruzione di questi provocherebbe la morte del paziente stesso.

Poi, a fare richiesta sarà il medico di medicina generale o il medico che ha in cura il paziente. In seguito, deciderà il comitato di valutazione clinica. Comunque, i medici potranno opporsi al trattamento, sollevando l’obiezione di coscienza.

Ad ogni modo, gli ospedali pubblici dovranno assicurare l’esercizio del diritto al suicidio assistito. Poi, il controllo spetterà alle Regioni. I medici che accetteranno di sottoporre un paziente al suicidio medicalmente assistito non potranno essere accusati di istigazione o aiuto al suicidio, né di omissione di soccorso.

Sanatoria retroattiva per chi è stato condannato

Infine, una specifica: per coloro che disponevano il suicidio medicalmente assistito prima dell’entrata in vigore di tale legge, si prevede una sanatoria retroattiva. Ebbene, come si anticipava la morte assistita non equivale all’eutanasia, al momento in giudizio in referendum. Tuttavia, tra le mille polemiche della Consulta quest’ultima riceve la bocciatura.

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