Assegni familiari e ANF novità dal 1° marzo

Aggiornamenti dal 1° marzo per la presentazione delle domande per assegni familiari

Il 28 febbraio INPS pubblica la Circolare n. 34 che ha per oggetto l’assegno per il nucleo familiare Assegni familiari. Nello specifico, si tratta di nuove disposizioni attive dal 1° marzo dopo l’istituzione dell’Assegno unico e universale. Ossia, al decreto legislativo n. 230/2021 in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Novità su Assegni famigliari e ANF: ecco la Circolare INPS con le specifiche

Dunque, ecco le novità in vigore dall’emanazione di questa Circolare. Innanzitutto, non si riconoscono più alcune prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari. Nello specifico, ci si riferisce ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico.

Invece, continueranno a riconoscersi le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari per i nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione di:

  • Coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • fratelli, sorelle;
  • nipoti di età inferiore a 18 anni. Oppure:

“senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.”

Ora, in merito ai nuclei orfanili si ricorda che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa:

  • sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
  • abbia un’età inferiore a 18 anni. Oppure:

“maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).”

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile si compone da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari. Tuttavia, sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico.

Novità su Assegni famigliari e ANF dal 1 marzo

Ora, parliamo del caso in cui il nucleo familiare si componga dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e continua impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In questo caso specifico si potrà richiedere l’ANF.

Infine, una precisazione in relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999. A partire dal 1° marzo 2022 non potranno più accogliersi le domande per l’ottenimento di tale prestazione. Effettivamente, vengono meno i requisiti che tale sentenza prevede.

Inoltre, l’Assegno per il nucleo familiare non si potrà più erogare nei casi di:

  • collocamento del minore;
  • accasamento;
  • collocamento etero-familiare, per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.

Quindi, dal 1° marzo 2022, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare se nel nucleo familiare c’è:

  • Almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni;
  • Un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico.

Domanda prestazione ANF

Dopo i 21 anni, per i figli – non disabili – per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si può presentare domanda per la prestazione ANF. Tuttavia, vale esclusivamente per soggetti diversi dai figli, ad esempio:

  • Coniuge;
  • Eventuali sorelle, fratelli;
  • Nipoti.

Con figli con meno di 21 anni, si potrà richiedere la prestazione ANF per i soggetti sopracitati a patto di alcuni requisiti. Questi ultimi si leggono al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021.

In particolare, la prestazione ANF si potrà riconoscere per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:

  • un figlio minorenne a carico;
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età.

Per quanto riguarda quest’ultimo, devono ricorrere una delle seguenti condizioni:

  • frequentare di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgere un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • essere disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgere il servizio civile universale
  • figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

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