Mandato d’Arresto Europeo, senza verifiche sulle carceri consegna bloccata

Roma — Nessuna consegna se mancano controlli approfonditi sulle condizioni di detenzione nello Stato richiedente. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 14191/2025, depositata il 10 aprile, ha accolto il ricorso di un cittadino ungherese opponendosi al suo trasferimento in Ungheria per l’esecuzione di una condanna a due anni di reclusione per spaccio di stupefacenti.

La Corte di appello di Messina aveva autorizzato la consegna sulla base di un mandato di arresto europeo, ma senza acquisire informazioni puntuali sulla situazione nelle carceri ungheresi, nonostante le criticità già segnalate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura in un rapporto recente.

Una mancanza ritenuta decisiva dalla Suprema Corte, che ha ricordato come, in questi casi, sia obbligatorio effettuare una verifica individuale e circostanziata, anche richiedendo chiarimenti specifici allo Stato emittente, per escludere il rischio di trattamenti degradanti o contrari alla dignità umana.

Secondo i giudici di legittimità, l’autorità italiana non può limitarsi a valutazioni di carattere generale sulle condizioni carcerarie, ma deve approfondire la posizione concreta della persona da consegnare, alla luce anche della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha annullato il provvedimento di consegna, disponendo il rinvio per un nuovo esame che dovrà tenere conto delle condizioni effettive di detenzione previste per l’interessato. Una decisione che riafferma il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali anche all’interno della cooperazione giudiziaria europea.


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Impugnazioni via PEC: senza prova di ricezione scatta l’inammissibilità

Roma — Nell’era della giustizia digitale, il rispetto delle regole sulle notifiche telematiche è più che mai decisivo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 20074 depositata il 29 maggio 2025, ha chiarito che, ai fini della tempestività di un’impugnazione trasmessa via PEC, è indispensabile dimostrare non solo l’avvenuto invio nei termini previsti, ma anche la ricezione da parte dell’ufficio giudiziario destinatario.

Il caso ha riguardato una richiesta di riesame contro un sequestro preventivo di denaro, giudicata tardiva dal Tribunale di Milano. L’imputato, nel ricorso per Cassazione, ha sostenuto di aver inviato la richiesta il 19 luglio 2024 alle 23:48, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, contrariamente a quanto risultava dal timbro della cancelleria che riportava la data del 20 luglio.

La Suprema Corte, però, ha rigettato il ricorso, sottolineando che la sola prova dell’invio non basta: occorre allegare anche la ricevuta di avvenuta consegna, ossia il documento che certifica che la PEC è effettivamente arrivata nella casella del destinatario entro i termini. In assenza di questa prova — o della specifica annotazione di cancelleria attestante una diversa data di ricezione — fa fede il timbro apposto sull’atto dall’ufficio giudiziario.

In questo caso, il ricorrente non ha prodotto né la ricevuta di consegna né la copia dell’annotazione prevista per il deposito via PEC. Di conseguenza, la documentazione acquisita agli atti non consentiva di dimostrare che l’impugnazione fosse stata ricevuta entro la mezzanotte del 19 luglio.

Con questa decisione, la Cassazione conferma un principio ormai consolidato: nel processo penale telematico, la tempestività degli atti è questione di prova rigorosa e documentata. Non basta inviare: occorre anche saper dimostrare che il messaggio è arrivato.


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Spese di lite, decide il valore reale della causa

Roma — È il valore effettivo della causa, e non le indicazioni amministrative contenute negli atti dei difensori, a stabilire l’importo delle spese di lite da liquidare. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con l’ordinanza n. 13145 depositata il 17 maggio 2025, che ha corretto la decisione di un giudice d’appello colpevole di aver calcolato le spese su una somma superiore a quella effettivamente in discussione.

Il caso è nato da un errore di parte ricorrente, che aveva indicato in appello un valore errato per la determinazione del contributo unificato, senza però che questo corrispondesse al valore effettivo della domanda giudiziale. Quando il giudice di secondo grado ha calcolato le spese sulla base di quella indicazione formale, la parte soccombente ha fatto ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, ricordando che — secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 — il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va determinato in base alla somma attribuita dal giudice (il cosiddetto decisum), e non alle indicazioni amministrative relative al contributo unificato, rivolte alla cancelleria e prive di rilevanza ai fini del processo.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione del difensore sull’importo del contributo non può incidere sul valore della domanda ai fini del processo, né essere considerata come parte della domanda stessa ai sensi dell’art. 10 c.p.c. Tuttavia, ha rilevato che un simile errore può essere fonte di fraintendimenti per il giudice e quindi, in via eccezionale, giustificare la compensazione delle spese processuali.

La Suprema Corte ha così cassato la sentenza d’appello nella parte relativa alla liquidazione delle spese, ordinando una rideterminazione conforme ai parametri minimi previsti per il reale valore della controversia, e compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità, considerando l’errore della parte come un motivo grave ed eccezionale.

Con questa decisione, la Cassazione ha fissato un principio di diritto destinato a fare chiarezza in tema di spese di lite: «La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia correggere l’errore in cui ha indotto il giudice».


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I mercati tornano a tremare. Dopo settimane di apparente tregua, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si riaccendono, facendo scivolare le Borse e innervosendo gli investitori. La decisione di Donald Trump di raddoppiare, a partire da domani, i dazi su acciaio e alluminio importati ha riacceso lo scontro con Pechino, che ha reagito definendo le accuse americane «infondate» e promettendo «misure energiche» per difendere i propri interessi.

A complicare il quadro contribuiscono anche i timori sul debito federale, che ha raggiunto la cifra record di 36,22 trilioni di dollari, pari al 124% del Pil americano. Il nuovo piano fiscale presentato dalla Casa Bianca — che prevede ulteriori tagli alle tasse e nuove spese — rischia di aggiungere 3.000 miliardi di dollari di deficit nei prossimi dieci anni, alimentando le preoccupazioni di analisti e investitori.

Il clima d’incertezza pesa anche sul mercato obbligazionario: i rendimenti dei Treasury decennali sono risaliti al 4,45%, segnale che gli investitori stanno tornando a vendere i titoli di Stato americani. Intanto, l’indice del settore manifatturiero è sceso a quota 48,5, il livello più basso degli ultimi quattro mesi, confermando il rallentamento della congiuntura.

Sul fronte diplomatico, si attende un possibile colloquio telefonico tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, mentre Bruxelles minaccia contromisure se entro il 14 luglio non verrà trovato un accordo. Nel frattempo, il commissario europeo Maroš Šefčovič e il rappresentante Usa al Commercio Jamieson Greer si incontreranno a Parigi per tentare di sbloccare la trattativa.

«I problemi di economia e finanza internazionale sono diventati sempre più grandi, complessi e significativi», ha avvertito il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. E il timore è che questa nuova escalation possa pesare ulteriormente su un’economia globale già fragile.


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Lavoro, giovani ancora fanalino di coda in Europa

Nonostante un leggero miglioramento rispetto agli anni passati, l’Italia resta fanalino di coda in Europa per quanto riguarda l’occupazione giovanile. Secondo uno studio del Consiglio Nazionale dei Giovani, elaborato su dati Istat ed Eurostat, nel 2024 il tasso di occupazione tra i giovani under 29 si è attestato al 34,4%, ben al di sotto della media UE del 49,6%. Peggio di noi solo Grecia e Spagna.

Il quadro resta critico anche per la qualità dell’occupazione: tra i contratti attivati, oltre un giovane su tre lavora con contratti a termine o part-time, spesso involontari. Il part-time riguarda il 38% dei dipendenti privati fino a 34 anni, contro una media generale del 33%. Un dato che incide pesantemente sulle retribuzioni e sulle prospettive di stabilità.

A preoccupare è anche il fenomeno dei Neet — giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi — che in Italia rappresentano il 19,5% della popolazione tra i 15 e i 34 anni. Un’incidenza superiore alla media europea e decisamente più alta rispetto a Paesi come Germania (12%) e Francia (13,8%).

Se si guarda ai Paesi con le migliori performance, il distacco è netto: la media di occupazione giovanile in Olanda sfiora l’80%, seguita da Norvegia (67,1%), Danimarca (65,9%) e Germania (62,9%).

Pur con lievi segnali di ripresa, quindi, il mercato del lavoro italiano continua a mostrare forti criticità per i giovani, stretti tra contratti precari, part-time non scelti e difficoltà di inserimento stabile. Serve un cambio di passo deciso nelle politiche attive e nell’investimento sulle nuove generazioni.


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Antitrust Ue, maxi multa da 329 milioni a Delivery Hero e Glovo: cartello sul mercato del lavoro

Maxi stangata dall’Antitrust europeo a Delivery Hero e Glovo: le due piattaforme di consegna a domicilio sono state multate per un totale di 329 milioni di euro per aver costituito un cartello anticoncorrenziale nel mercato del lavoro e nella gestione delle rispettive attività commerciali.

Si tratta di una sentenza storica, la prima nella quale l’Unione Europea interviene per sanzionare intese di questo tipo nel settore occupazionale. La Commissione Ue ha infatti accertato che le due società, dal 2018 al 2022 — periodo in cui il gruppo tedesco ha prima investito in Glovo e poi ne ha acquisito il controllo esclusivo — hanno stretto un accordo per non sottrarsi reciprocamente i dipendenti, pratica nota in gergo come “no-poach agreement”.

Oltre a ciò, Delivery Hero e Glovo avrebbero scambiato informazioni sensibili riguardanti la presenza internazionale e le rispettive strategie di mercato, arrivando anche a spartirsi mercati geografici all’interno dello Spazio Economico Europeo.

«Delivery Hero e Glovo hanno concordato di non sottrarsi reciprocamente i dipendenti, si sono scambiate informazioni e si sono ripartite i mercati geografici», ha spiegato Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione Ue. «È la prima volta che Bruxelles sanziona un’intesa di questo tipo, che limita la concorrenza per i migliori talenti e riduce le opportunità per i lavoratori

Secondo quanto riferito da un funzionario europeo, gli scambi tra le due aziende sarebbero avvenuti in diversi modi, inclusi contatti WhatsApp tra i vertici aziendali, con la condivisione di informazioni molto dettagliate e riservate.

Le due società hanno ammesso il coinvolgimento nel cartello e accettato di chiudere il procedimento con il pagamento delle sanzioni: 223,3 milioni di euro a carico di Delivery Hero e 105,7 milioni per Glovoapp23.


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Evasione, solo il 4% dei sindaci la denuncia

Il contributo alla lotta all’evasione/elusione fiscale da parte dei Comuni italiani è stato di soli 6 milioni di euro. Stante la legge in vigore, alle Amministrazioni locali che hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale riguardanti l’Irpef, l’Ires, l’Iva, le imposte di registro/ipotecarie e catastali viene riconosciuto un importo economico del 50 per cento di quanto accertato[1]. Pertanto, queste 296 amministrazioni hanno potuto incrementare le entrate comunali di 3 milioni di euro. Una cifra, quella riconosciuta per il 2023, “insignificante”, visto che l’evasione fiscale è stimata in quasi 93 miliardi di euro all’anno. Dati, questi ultimi che, all’interno della CGIA, hanno sollevato una riflessione.

Se a parole tutti si proclamano giustamente scandalizzati e pronti a contrastare ogni forma di evasione, nei fatti le cose stanno diversamente. Anche coloro che potrebbero intervenire per combatterla, persino “guadagnandoci” economicamente, fanno finta di non vederla o, peggio ancora, visto che ci riferiamo a dei pubblici ufficiali, si girano dall’altra parte. Come, ad esempio, la quasi totalità dei Sindaci e degli amministratori comunali presenti nel nostro Paese. Purtroppo, anche gli ultimi dati riferiti al 2023, confermano questa tesi. A fronte di 7.900 Comuni presenti in Italia, solo 296 (pari al 3,7 per cento del totale) hanno trasmesso in materia di evasione delle “segnalazioni qualificate” agli uomini del fisco.

  • Il più attento è stato il Comune di Milano

Nel 2023 il Comune italiano che ha incassato di più dalla lotta all’evasione è stato Milano con 397.991 euro. Seguono Genova con 381.871, Prato con 184.579 e Lodi con 157.435 euro. Nelle prime 10 posizioni a livello nazionale spiccano i risultati ottenuti dall’Amministrazione comunale di Cernusco del Naviglio (Mi) con 75.880 euro e di Segrate (Mi) con 67.443. Vista la dimensione dell’evasione, del lavoro nero e dell’abusivismo edilizio presenti soprattutto nel Mezzogiorno, appaiono quanto meno “singolari” i risultati ottenuti dal Comune di Bari che ha riscosso 1.776 euro, Palermo 1.373, Napoli 773 e Agrigento 267. I Comuni di Catania, Caserta, Foggia e Trapani, invece, non hanno incassato alcunché, lasciando presagire che non abbiano inviato nessuna “segnalazione qualificata” all’Agenzia delle Entrate. 

  • Molti Sindaci non possono fronteggiare l’evasione 

E’ sempre sbagliato generalizzare e anche in questo caso sarebbe ingiusto “etichettare” i Sindaci di totale “insensibilità” nei confronti dell’evasione/elusione praticata dai propri concittadini. La CGIA sottolinea che le segnalazioni fatte dalle amministrazioni comunali al fisco devono essere puntuali, circostanziate e contenere i dati identificativi del soggetto a cui sono contestati gli ipotetici comportamenti evasivi ed elusivi. Non è sufficiente, quindi, indicare un potenziale evasore esibendo motivazioni generiche. Inoltre, per redigere l’istruttoria che verrà poi inviata all’Agenzia delle Entrate è necessario che i Comuni dispongano di personale formato e qualificato a svolgere questa attività “investigativa”. Abilità, queste ultime, che un dipendente comunale le acquisisce solo attraverso la partecipazione a un’attività formativa mirata e continuativa che dovrebbe essere tenuta proprio dall’Amministrazione finanziaria. Insomma, con piante organiche ridotte all’osso e, spesso, del tutto impreparate ad affrontare queste tematiche, per molti Sindaci ricorrere a questa misura è molto difficile.

  • Altri “preferiscono” non segnalare

E’ vero, come dicevamo più sopra, molti Comuni dispongono di poco personale e del tutto impreparato a espletare queste funzioni. Se, invece, le competenze sono disponibili, in massima parte vengono utilizzate per “recuperare” l’evasione dei tributi locali in capo ai Comuni; come l’Imu, la Tari, la Tosap, l’imposta sulla pubblicità e quella di soggiorno che non rientrano nella fattispecie analizzata in questo approfondimento. Tuttavia, non va nemmeno trascurata l’ipotesi seguente: per molti Sindaci scatenare una “campagna” contro gli evasori e/o gli abusivi potrebbe essere addirittura controproducente. In molte aree del Paese, infatti, il consenso politico a livello locale si “acquisisce” e si “consolida” anche “ignorando” questi reati; “consentendo”, ad esempio, a chi non ha una casa di costruirsene una abusivamente o a chi non ha un’occupazione stabile di “sopravvivere”, esercitando un’attività lavorativa irregolare.

  • Al Sud pochi Comuni si sono attivati

Dei 296 Comuni che a livello nazionale hanno ottenuto nel 2023 un contributo dalla lotta all’evasione fiscale dei tributi erariali, solo 40 sono ubicati nel Mezzogiorno:  uno è molisano[2] (su un totale Comuni a livello regionale di 136) due sono abruzzesi[3] (su un totale di 305), altri due pugliesi[4] (su un totale di 257), tre sono campani[5] (su un totale di 550), sette sono sardi[6] (su un totale di 377), dieci sono calabresi[7] (su un totale di 404) e quindici sono siciliani[8] (su un totale di 391). Complessivamente dalle loro “segnalazioni qualificate” il fisco ha recuperato dagli evasori 203.619 euro (pari al 3,4 per cento del totale) e a questi Sindaci del Sud è “ritornato” il 50 per cento, ovvero 101.810 euro.

  • Come è possibile non “vedere” gli edifici abusivi?

Gli ultimi dati del Cresme riportati dall’Istat ne “Il benessere equo e sostenibile in Italia” fotografano una situazione allarmante. Sebbene negli ultimi in anni sia in leggero calo, nel 2022 l’abusivismo edilizio[9] ha registrato il suo picco massimo in Basilicata e in Calabria, entrambe con una percentuale del 54,1 per cento. Seguono la Campania con il 50,4 per cento, la Sicilia con il 48,2 per cento e la Puglia con il 34,8 per cento. Sia chiaro. Non si tratta solo di seconde o terze case date in affitto ai turisti. Spesso si tratta di interi quartieri o parti di città edificati in spregio alle norme urbanistiche, anche per dare una risposta alle tensioni abitative che, purtroppo, interessano soprattutto le periferie delle grandi città. Le regioni, invece, meno interessate dalla “piaga” dell’abusivismo edilizio sono state il Piemonte, la Valle d’Aosta e l’Emilia Romagna, tutte e due con il 4,2 per cento, e, in particolar modo, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, ambedue con un livello del 3,3 per cento. Il dato medio nazionale si è attestato al 15,1 per cento.

  • E i lavoratori in nero e l’evasione fiscale?

Come dicevamo più sopra, le stime dell’Istat ci dicono che i lavoratori irregolari presenti in Italia sono quasi 2,5 milioni, di cui 932.200 sono concentrati nel Mezzogiorno (37,5 per cento del totale). Un esercito di “invisibili” che ogni giorno si reca nei campi, nei cantieri o nelle case degli italiani a lavorare per pochi euro all’ora senza nessuna copertura assicurativa e previdenziale. Dal calcolo del tasso di irregolarità[10] emerge che in Calabria è al 17 per cento, in Campania al 14,2, in Sicilia al 13,7 e in Puglia del 12,6. Il dato medio nazionale è pari al 9,7 per cento (vedi Tab. 3).  E l’evasione? A fronte di quasi 93 miliardi di imposte e contributi sottratti al fisco ogni anno, in Calabria la percentuale di evasione raggiunge il 19,4 per cento, in Puglia il 17,5, in Campani a il 17,2 e in Sicilia il 16,7. La media Italia è dell’11,4 per cento (vedi Tab. 4). Ebbene, come è possibile che in molti Comuni capoluogo di provincia non ci sia stato uno straccio di “segnalazione qualificata” sulla presenza di abitazioni abusive e/o evasione fiscale? Se solo una parte di queste irregolarità fosse stata comunicata secondo le procedure all’Agenzia delle Entrate, molti Sindaci avrebbero più soldi a disposizione, mentre i cittadini onesti, che sono la maggioranza, avrebbero servizi migliori e tasse locali più leggere.

  • Gli ambiti di intervento dei Comuni per combattere gli evasori

Le “segnalazioni qualificate” che i Comuni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano i seguenti ambiti di intervento:

  • commercio e professioni (ad esempio, riguardo ai soggetti che, pur svolgendo un’attività di impresa, siano privi di partita Iva);
  • urbanistica e territorio (es. soggetti che abbiano partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale);
  • proprietà edilizie e patrimonio immobiliare (persone fisiche nei cui confronti risulti la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero notifiche di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione relativa alla tariffa sui rifiuti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati, ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta);
  • residenze fittizie all’estero (soggetti che, pur risultando formalmente residenti all’estero, abbiano, di fatto, nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del codice civile);
  • disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva (persone fisiche che risultino avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi, ovvero altri beni e servizi di rilavante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

Pertanto, le informazioni che il Comune dovrà trasmettere al fisco saranno riconducibili prevalentemente alle fonti di reddito immobiliari, già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

[1] Originariamente, la legislazione a livello nazionale prevedeva il 30 per cento, nel 2011 è salito al 50 per cento e dal 2012 al 2021 ha raggiunto la soglia del 100 per cento. Dal 2022 è tornato al 50 per cento. Dal prossimo anno, infine, la quota riconosciuta alle amministrazioni comunali tornerà al 100 per cento

[2] Mafalda (Cb)

[3] Pescara e Teramo

[4] Bari e Ugento (Le)

[5] Benevento, Napoli ed Eboli (Sa).

[6] Golfo Aranci (Ss), Sassari, S. Teresa di Gallura (Ss), Alghero (Ss), Serdiana (Su), Palau (Ss) e Serrenti (Su)

[7] Villa San Giovanni (Rc), Reggio Calabria, Bisignano (Cs), Luzzi (Cs), Acquappesa (Cs), Melito di Porto Salvo (Rc), Castrolibero (Cs), Altilia (Cs), Fuscaldo (Cs) e Crotone

[8] Marsala (Tp), Messina, Palermo, San Pietro Clarenza (Ct), San Giuseppe Jato (Pa), Pachino (Sr), Noto (Sr), Agrigento, Siracusa, Piazza Armerina (En), Caltagirone (Ct), Paternò (Ct), Regalbuto (En), Modica (Rg) e Ragusa

[9] Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni.

[10] Dato dal rapporto tra il numero degli occupati non regolari e il totale degli occupati (regolari e non regolari)


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«In questo giorno solenne — dichiara il Presidente Avv. Alberto Del Noce — rinnoviamo il nostro impegno al servizio della Costituzione e dei cittadini, consapevoli del ruolo che gli articoli 24 e 111 assegnano alla nostra funzione: presidio di legalità, strumento di tutela dei diritti e volto umano della Giustizia.»

La Repubblica, sottolinea il Presidente, vive ogni volta che un diritto viene riconosciuto, ogni volta che una persona riesce, grazie alla difesa, a far sentire la propria voce. Vive nel lavoro quotidiano delle aule di giustizia, dove Avvocati e Avvocate esercitano con competenza, integrità e coraggio la loro funzione essenziale.

«Siamo parte di un patto che non si esaurisce nei codici — prosegue Del Noce — ma che si rinnova ogni giorno nell’ascolto, nella parola data, nella difesa dei più fragili e di chi ha visto violare i propri diritti. Celebrare oggi la Repubblica significa credere ancora nella forza del diritto contro l’arbitrio, nella dignità dell’essere umano contro ogni sopraffazione.»

Un richiamo, infine, al significato profondo della toga, simbolo non solo di una professione, ma di una promessa: fedeltà alla Costituzione, rispetto per ogni persona e servizio quotidiano alla Giustizia.

«Viva la Repubblica italiana. Viva l’Avvocatura.» conclude il Presidente.


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ROMA — Si riapre ufficialmente il confronto politico e istituzionale sulla riforma dell’ordinamento forense e sull’inserimento della figura dell’avvocato in Costituzione. A dare nuovo slancio al dibattito è stata un’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Devis Dori alla quale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha risposto in forma scritta, facendo il punto sul percorso normativo che il governo intende seguire.

Nella sua risposta, il Guardasigilli ha sottolineato come la figura dell’avvocato sia «essenziale e consustanziale alla cultura della giurisdizione», ribadendo quanto già affermato al Senato durante il question time del 15 maggio scorso. Il Ministro ha inoltre richiamato il recente passo avanti a livello europeo, ovvero la firma della Convenzione europea per la protezione degli avvocati, avvenuta il 13 maggio a Lussemburgo, che garantirà il rispetto dei diritti della difesa e la libertà nell’esercizio della professione forense.

Nordio ha poi evidenziato come il riconoscimento costituzionale dell’avvocato come presidio della giurisdizione debba accompagnare il principio, già previsto in Costituzione, del diritto inviolabile di difesa. In quest’ottica, è stato accolto con favore il disegno di legge proposto dal Consiglio Nazionale Forense, considerato «la giusta spinta alla crescente domanda di modernizzazione di questa nobile professione».

La proposta di riforma, ha spiegato il Ministro, è articolata in 92 articoli che intervengono in modo strutturale su numerosi aspetti della professione forense: esercizio della professione, regime dei compensi, monocommittenza, collaborazioni continuative, compatibilità con altre attività, modalità di svolgimento del tirocinio e accesso all’esame di Stato.

Considerata la complessità del testo, il governo sta valutando il ricorso a una legge delega, di imminente presentazione in Consiglio dei Ministri, per agevolare l’iter parlamentare e favorire un confronto pieno e costruttivo con l’avvocatura nella definizione dei decreti attuativi.

Infine, Nordio ha espresso l’auspicio che, una volta approvata la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, si possa procedere anche all’inserimento della figura dell’avvocato in Costituzione, auspicando su questo punto una convergenza politica ampia, trattandosi — ha dichiarato — di «una scelta non soltanto razionale, ma giuridicamente necessitata».


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Difensore d’ufficio: l’Erario deve rimborsare anche le spese di recupero del credito

Roma, 30 maggio 2025 — Importante pronunciamento della Corte di Cassazione in materia di compensi per i difensori d’ufficio. Con la sentenza n. 14179, depositata il 28 maggio, la Suprema Corte ha stabilito che le spese sostenute dagli avvocati per il recupero dei propri crediti professionali devono essere a carico dell’Erario e non del professionista.

Il caso è nato dal ricorso di un avvocato milanese contro una decisione del Tribunale di Milano, che aveva sì riconosciuto il compenso per l’attività svolta come difensore d’ufficio in un processo penale, ma aveva respinto la richiesta di rimborso per i costi affrontati nella successiva procedura di recupero del credito.

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha sottolineato che le spese di recupero sono parte integrante dei costi che lo Stato deve riconoscere al difensore d’ufficio, ribadendo così un principio già affermato in precedenti orientamenti. Il Tribunale aveva infatti escluso il rimborso, ritenendo che tali spese fossero minime o inesistenti, trattandosi di procedure svolte in proprio e prive di imposte. Una tesi smentita dalla Suprema Corte, che ha riconosciuto al legale 500 euro per le spese sostenute.

Diversa invece la posizione assunta dalla Cassazione sul secondo punto del ricorso, relativo alla compensazione delle spese di causa. L’avvocato aveva contestato che la decisione del Tribunale fosse contraria a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2022. Tuttavia, la Corte ha precisato che, trattandosi di una domanda articolata in più capi distinti — il compenso professionale da un lato e il rimborso spese dall’altro — la soccombenza su uno di essi giustifica la compensazione parziale delle spese di giudizio.

Il verdetto della Cassazione ha così cassato in parte l’ordinanza milanese, riconoscendo al difensore il diritto al rimborso delle spese di recupero, ma confermando la compensazione per il resto.


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