Permessi ai detenuti, più tempo per fare ricorso: il reclamo si potrà presentare entro quindici giorni

Il detenuto che si veda negare un permesso per gravi motivi familiari avrà più tempo per presentare reclamo. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 78 depositata il 3 giugno 2025, dichiarando illegittima la norma che finora imponeva un termine di appena 24 ore per impugnare il diniego.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari nel corso di un procedimento in cui un detenuto aveva chiesto di poter fare visita alla sorella gravemente malata. La richiesta era stata respinta e il reclamo presentato subito, riservandosi però di indicare i motivi in un secondo momento, dopo aver avuto accesso ai documenti medici. La normativa vigente — l’articolo 30-bis dell’ordinamento penitenziario — imponeva però un termine di appena un giorno dalla comunicazione del provvedimento, ritenuto dal giudice remittente troppo breve per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

La Consulta ha accolto i dubbi di costituzionalità, rilevando come in un tempo così ristretto il detenuto difficilmente possa contattare un avvocato e procurarsi la documentazione necessaria a motivare efficacemente il proprio reclamo. Un termine tanto limitato, secondo i giudici costituzionali, si pone in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di ogni persona di difendersi in giudizio.

Ricalcando una precedente decisione presa nel 2020 sui permessi premio, la Corte ha dunque equiparato anche in questo caso il termine per il reclamo a quello previsto in via generale dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario: quindici giorni. Resta salva la possibilità per il legislatore di individuare un termine diverso, a patto che sia compatibile con la tutela effettiva del diritto di difesa.


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Giustizia riparativa, nessuna nullità se manca l’avviso in appello

Non basta l’assenza di un avviso sull’opzione della giustizia riparativa per far dichiarare nullo l’atto di citazione in appello. A precisarlo è stata la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 20308 del 2025, intervenuta su un tema reso centrale dalla recente riforma Cartabia: il diritto dell’imputato a conoscere la possibilità di intraprendere percorsi alternativi al processo tradizionale.

Nel caso concreto, la difesa di un imputato aveva eccepito la nullità generale della citazione a giudizio in appello, contestando l’omissione dell’avviso previsto dalla normativa di riforma sulla giustizia riparativa. La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta e ora anche la Suprema Corte conferma l’impostazione, chiarendo i confini della questione.

Secondo i giudici di legittimità, la mancata informativa costituisce una semplice violazione di un obbligo di comunicazione, privo di effetti invalidanti sull’atto processuale. Non si configura, infatti, come un vizio che leda i diritti di difesa dell’imputato o comprometta il regolare svolgimento del contraddittorio.

La giustizia riparativa, sottolinea la Corte, è un percorso parallelo al processo penale, attivabile in qualsiasi momento, anche d’ufficio da parte del giudice, fino alla fase esecutiva della pena. Per questo motivo, la sua mancata segnalazione formale all’imputato non può costituire motivo di nullità, né generale né speciale, poiché quest’ultima può derivare solo da una previsione esplicita del legislatore.

La pronuncia ribadisce così uno dei principi cardine introdotti dalla riforma: l’accesso ai programmi riparativi resta sempre possibile, indipendentemente dalle eventuali omissioni procedurali, e il processo non può diventare un ostacolo a percorsi di mediazione o ricomposizione tra autore del reato e vittima.


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Recidiva semplice, la Consulta: l’aumento di pena non potrà più essere automatico

Nuovo intervento della Corte Costituzionale sul sistema sanzionatorio penale. Con la sentenza n. 74 depositata il 3 giugno 2025, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma che, in caso di concorso tra una recidiva semplice e un’aggravante a effetto speciale, prevedeva l’aumento automatico di un terzo della pena.

A finire sotto la lente è stato l’articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non consentiva al giudice di modulare l’aumento, imponendolo in misura fissa. Una rigidità che, secondo la Corte, violava il principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze durante un processo per minaccia aggravata commessa con armi. All’imputato, già recidivo semplice, era stata contestata anche l’aggravante a effetto speciale prevista per l’uso di armi. In base alla norma ora cancellata, la pena – già aumentata per l’aggravante – avrebbe dovuto essere automaticamente incrementata di un terzo per effetto della recidiva.

I giudici costituzionali hanno ricordato che, sebbene al legislatore spetti ampia discrezionalità nella scelta delle pene e nella definizione delle aggravanti, tale potere incontra il limite della coerenza logica e della proporzione tra sanzione e gravità del fatto. In questo caso, la disciplina censurata risultava irragionevole perché più severa proprio nelle ipotesi meno gravi.

Come ha evidenziato la Corte, infatti, mentre nelle recidive più gravi – qualificate e a effetto speciale – il giudice può scegliere se aumentare la pena e di quanto (fino alla metà), nel caso della recidiva semplice l’aumento di un terzo era obbligatorio, senza margine di valutazione. Una disparità che finiva per penalizzare situazioni oggettivamente meno gravi rispetto a quelle più pesanti, lasciando il giudice privo di strumenti per graduare la sanzione in base al caso concreto.

La Consulta ha quindi sottolineato la necessità di rispettare il principio di individualizzazione della pena, secondo cui la sanzione deve essere commisurata non solo alla gravità oggettiva del fatto, ma anche alla personalità e alla pericolosità del reo.


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Docenti-avvocati contro il Ministero: la Cassazione fa chiarezza

È legittimo che un insegnante della scuola pubblica, abilitato alla professione forense, difenda in giudizio clienti in cause contro il Ministero dell’Istruzione? A sciogliere il nodo è intervenuta la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, destinata a diventare un punto di riferimento per il personale scolastico che esercita una libera professione.

La vicenda trae origine dal caso di un docente, anche avvocato, sanzionato con dieci giorni di sospensione per aver patrocinato controversie contro l’Amministrazione scolastica. Sebbene il dirigente scolastico fosse al corrente della sua attività legale e non avesse revocato l’autorizzazione concessa, aveva ritenuto la condotta incompatibile con il ruolo pubblico ricoperto. La Corte d’Appello di Bologna aveva già annullato il provvedimento disciplinare e ora la Cassazione conferma quella decisione, precisando i confini normativi della questione.

A disciplinare il rapporto tra pubblico impiego e libera professione è l’articolo 508 del D.lgs. n. 297/1994, che consente ai docenti di esercitare attività compatibili con l’orario scolastico, previo assenso del dirigente. Il testo normativo, tuttavia, non prevede limiti specifici sulle controparti processuali che l’avvocato-dipendente può affrontare.

Secondo la Suprema Corte, un’autorizzazione rilasciata senza restrizioni esplicite consente anche di patrocinare cause contro l’Amministrazione. Né la semplice richiesta di chiarimenti, né eventuali riserve non formalizzate, possono modificare il contenuto dell’autorizzazione già concessa. Tuttavia, viene ribadito un principio cardine del pubblico impiego: resta sempre vietata ogni attività che generi un conflitto di interessi.

La normativa di settore, infatti, è netta: l’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e l’articolo 60 del D.P.R. 3/1957 impongono ai dipendenti pubblici di astenersi da incarichi o attività che possano compromettere l’imparzialità o il buon andamento dell’amministrazione. Anche l’articolo 98 della Costituzione richiama il principio di lealtà verso l’ente pubblico di appartenenza.

La sentenza non solo riafferma il diritto dei docenti a svolgere la professione legale, ma offre indicazioni concrete alle amministrazioni scolastiche. Sarà loro compito predisporre autorizzazioni puntuali, indicando con chiarezza eventuali limiti e monitorando le attività esterne dei propri dipendenti. In caso di incompatibilità o situazioni a rischio, dovranno intervenire formalmente, modificando o revocando le autorizzazioni, piuttosto che ricorrere a sanzioni basate su presupposti impliciti.


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Al via dal 1° giugno la nuova piattaforma Formweb per il deposito degli atti nel PAT

Prenderà il via il prossimo 1° giugno la graduale introduzione di Formweb, la nuova piattaforma per il deposito telematico degli atti nel Processo Amministrativo Telematico (PAT). È quanto stabilito dal decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa, in attuazione del recente decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9 maggio 2025, che ha modificato le regole tecnico-operative del PAT.

La transizione al nuovo sistema avverrà secondo un calendario progressivo che, fino al 31 gennaio 2026, consentirà agli utenti di utilizzare il nuovo canale di deposito Formweb, affiancandolo alle attuali modalità tramite PEC e upload. A partire dal 1° febbraio 2026 il nuovo sistema diventerà pienamente operativo e obbligatorio su tutto il territorio nazionale.

Il calendario prevede l’avvio del servizio il 3 giugno presso i Tribunali amministrativi regionali di Trento, Bologna e Aosta. Seguiranno, il 23 giugno, Napoli e Bolzano; il 14 luglio Ancona, Perugia, Trieste, L’Aquila, Pescara, Parma e Salerno. Dal 1° settembre toccherà al Consiglio di Stato, mentre dal 29 settembre sarà la volta del TAR Lazio, sede di Roma. Dal 20 ottobre il nuovo sistema sarà attivo in altri otto TAR, tra cui Milano e Bari, e al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Chiuderanno il programma di attivazione, il 17 novembre, Lecce, Genova, Palermo, Catania, Torino, Venezia, Brescia, Firenze e Latina.

Il Segretariato generale ha precisato che l’apertura scaglionata è dettata da esigenze tecniche e potrà essere soggetta a rimodulazioni in base all’andamento delle performance e alle eventuali criticità riscontrate in fase di implementazione.

Leggi qui il documento integrale


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Reggio Emilia, debutta l’intelligenza artificiale nelle esecuzioni immobiliari: un decreto che fa discutere

Un’innovazione destinata a lasciare il segno nel panorama giudiziario italiano arriva dal Tribunale di Reggio Emilia, dove, con un decreto firmato il 22 maggio 2025, è stato imposto l’obbligo di utilizzare un software gestionale privato per le procedure di esecuzione immobiliare. Si tratta di “Genius AI”, un sistema basato su intelligenza artificiale generativa, sviluppato da una società già attiva in molti uffici giudiziari italiani.

Il provvedimento, operativo a partire dal 2 giugno, estende l’utilizzo del gestionale anche alle procedure già delegate, coinvolgendo notai, avvocati, commercialisti e professionisti incaricati della gestione delle vendite forzate.

Secondo quanto riportato nel decreto, il software è in grado di automatizzare gran parte delle attività procedurali: dalla predisposizione di atti e documenti conformi alle specifiche ministeriali, alla gestione dei flussi contabili, fino all’assistenza tecnica agli utenti. A rendere il tutto più singolare è la componente AI, che dovrebbe offrire supporto personalizzato e auto-apprendimento basato sull’esperienza quotidiana.

Tuttavia, non mancano i punti critici. Il carattere vincolante della misura, adottata in autonomia da un singolo tribunale senza una preventiva autorizzazione ministeriale, solleva interrogativi sulla legittimità procedurale e sulle implicazioni per la trasparenza del processo civile telematico. Il sistema, infatti, conserva e gestisce dati giudiziari attraverso i server di una società privata, aspetto particolarmente delicato in un ambito dove il trattamento delle informazioni è di norma riservato alle strutture istituzionali.

A suscitare perplessità è anche la rapida entrata in vigore del decreto, praticamente immediata, e la possibilità — al momento non chiarita — di costi occulti per i professionisti coinvolti, nonostante le rassicurazioni di gratuità operative.

L’iniziativa reggiana, se da un lato evidenzia il potenziale dell’intelligenza artificiale nella semplificazione delle procedure giudiziarie, dall’altro richiama la necessità di regolamentazioni chiare e condivise, specialmente in una fase in cui il quadro normativo europeo sull’IA è ancora in fase di definizione.


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Ricorso oscuro e confuso? Scatta la sanzione per lite temeraria

Un ricorso che risulta oscuro, incoerente e privo di chiarezza può costare caro al ricorrente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 maggio 2025, ha ribadito che la presentazione di atti giudiziari che non rispettano i requisiti di forma e contenuto previsti dal codice di procedura civile può portare non solo al rigetto dell’istanza, ma anche a sanzioni per lite temeraria.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, la riforma Cartabia ha rafforzato l’obbligo di sinteticità e precisione nella redazione degli atti. Il ricorso deve esporre in modo chiaro e specifico i fatti e le ragioni di diritto alla base della domanda, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile. Nel caso oggetto della sentenza, il ricorrente è stato condannato a rifondere oltre 8.800 euro di spese processuali per aver presentato un atto «incoerente e privo di esposizione logica», a tutela della correttezza e dell’efficienza del procedimento civile.

L’articolo 96 del codice di procedura civile, come modificato recentemente, consente al giudice di condannare chi agisce in giudizio con modalità abusive o dilatorie a risarcire le spese e i danni, favorendo un sistema giudiziario più snello e rispettoso del contraddittorio.


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Pubblico impiego, più assunzioni e graduatorie valide fino a tre anni: cambiano le regole

Una boccata d’ossigeno per migliaia di idonei in attesa di essere chiamati e più margine operativo per le amministrazioni pubbliche. Con la conversione in legge del decreto P.A. 25/2025, cambia ufficialmente la disciplina delle graduatorie concorsuali nel pubblico impiego, introducendo una serie di novità pensate per velocizzare le assunzioni e razionalizzare le procedure.

La principale innovazione riguarda la durata delle graduatorie, che resteranno valide per tre anni dalla pubblicazione, dando così più tempo agli enti per coprire i posti vacanti e ai candidati selezionati una finestra più ampia per l’assunzione. Una misura che riguarda non solo i concorsi futuri, ma anche quelli già conclusi con graduatorie ancora attive alla data del 15 marzo 2025.

Assunzioni più rapide e procedure semplificate

Non sarà più necessario attendere rinunce o dimissioni dei vincitori per scorrere una graduatoria: le amministrazioni potranno attingere direttamente alle liste degli idonei per soddisfare qualsiasi esigenza di personale, purché la graduatoria sia ancora in vigore. Inoltre, sarà possibile ricorrere a graduatorie approvate da altri enti, tramite appositi accordi, favorendo così una mobilità inter-ente più snella ed economica.

Un altro passaggio rilevante tutela chi, al momento della chiamata, non può ancora prendere servizio. La normativa prevede che basti l’individuazione formale dell’idoneo per garantirgli il diritto all’assunzione, anche se il contratto viene firmato in un secondo momento.

Stop temporaneo al tetto del 20% di idonei

Per le graduatorie approvate nel 2024 e 2025 viene sospeso il limite che fissava il numero massimo di idonei al 20% in più rispetto ai posti messi a concorso. Una misura pensata per ampliare il bacino di candidati a disposizione delle amministrazioni, agevolando il reperimento di personale senza dover bandire nuovi concorsi.

Mobilità volontaria più libera

Sul tema della mobilità tra enti pubblici, una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3140/2025) ha ribadito che gli enti restano liberi di scegliere se ricorrere a graduatorie esistenti o puntare sulla mobilità volontaria, soprattutto quando i posti da coprire sono stati istituiti o modificati successivamente al concorso. Anche se l’obbligo di ricorrere prima alla mobilità per gli enti con oltre 50 dipendenti slitta al 2026, la sentenza consente già oggi di applicare questa facoltà.


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Mercato immobiliare in ripresa e boom di nuove società: i dati del Notariato

Roma — Il mercato immobiliare italiano torna a respirare, e parallelamente cresce la voglia d’impresa, soprattutto tra chi sceglie di costituire società di capitali. È quanto emerge dal Rapporto Dati Statistici Notarili 2024, pubblicato il 13 maggio dal Consiglio Nazionale del Notariato, che fotografa le dinamiche economiche reali attraverso gli atti stipulati dai notai su tutto il territorio nazionale.

Secondo i dati, le compravendite di abitazioni hanno registrato un incremento del 15,8% rispetto al 2023, con oltre 634.000 transazioni. A trainare il settore sono soprattutto Lombardia, Piemonte e Lazio. In particolare, la fascia d’età più attiva sul fronte casa è quella tra i 18 e i 35 anni, che rappresenta il 26,5% degli acquirenti.

Tra le agevolazioni fiscali, spicca il dato della prima casa, con oltre il 55% delle operazioni che hanno usufruito del relativo beneficio. I mesi più caldi per il mercato immobiliare si confermano luglio e dicembre, periodo in cui si concentra circa un quinto delle vendite annuali.

Sul fronte delle imprese, il 2024 segna una netta crescita delle società di capitali, che costituiscono oltre il 76% delle nuove aziende. Sono state oltre 105.000 le nuove società costituite contro gli 83.000 scioglimenti, con Lombardia, Lazio, Campania, Veneto ed Emilia-Romagna in testa per numero di atti. In calo, invece, il modello tradizionale di impresa familiare, che fa segnare un -10,1%, confermando una tendenza che prosegue dal periodo pre-pandemico.

Anche le società di persone tornano a crescere, con un aumento del 4,85%, mentre scendono le associazioni temporanee di imprese e le cooperative, quest’ultime con scioglimenti in aumento del 9%.

Nel settore dei mutui si registra un lieve recupero, con un +5,7% di finanziamenti concessi rispetto al 2023. Nonostante ciò, i volumi restano sotto i livelli pre-Covid. La ripresa è stata sostenuta soprattutto dalle richieste per l’acquisto della prima casa, mentre continuano a pesare l’incertezza economica e i tassi di interesse ancora alti.

Il rapporto, basato sui dati ufficiali raccolti dagli studi notarili italiani, offre dunque il ritratto di un’Italia che torna a investire in casa e impresa, ma che rivede anche i modelli di business tradizionali, privilegiando formule societarie più strutturate e meno legate alla famiglia.


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Sequestro su conto cointestato: resta valido anche se uno dei titolari è estraneo al reato

Roma — Non basta essere cointestatari di un conto corrente per evitare il sequestro preventivo di somme riconducibili a un indagato. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, che con la sentenza n. 17894 del 13 maggio 2025 ha confermato la legittimità di un sequestro disposto su conti cointestati tra un imputato e la moglie, estranea al procedimento penale.

Il caso riguardava un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme depositate su conti correnti intestati sia all’indagato sia alla consorte. Quest’ultima aveva richiesto la restituzione della metà dei saldi, invocando la presunzione civilistica di divisione paritaria tra cointestatari. Richiesta respinta dai giudici di merito e ora anche dalla Suprema Corte, che ha chiarito come ai fini penali conti esclusivamente le disponibilità effettive e non le presunzioni previste per regolare i rapporti bancari o patrimoniali interni.

Secondo la Cassazione, infatti, la misura cautelare reale si estende a tutto ciò che è nella disponibilità dell’indagato, a prescindere dai vincoli civilistici che regolano la cointestazione dei conti. Solo se il terzo estraneo al reato dimostra la titolarità esclusiva delle somme sequestrate, potrà ottenere la restituzione di quanto di sua proprietà.

I giudici hanno anche ribadito che i limiti di impignorabilità previsti dal codice di procedura civile trovano applicazione solo rispetto al denaro di proprietà dell’indagato e non valgono in favore di terzi, se non dopo aver accertato in concreto la loro esclusiva titolarità sulle somme sequestrate.

In definitiva, chi condivide un conto con una persona sottoposta a indagini deve essere pronto a dimostrare, con elementi concreti, la propria effettiva disponibilità esclusiva sulle somme, altrimenti il sequestro potrà riguardare anche le somme formalmente intestate a entrambi.


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