Inviare una notifica a un indirizzo PEC errato non è mai una buona idea, pertanto vi invitiamo a controllare sempre l’esattezza dei dati in vostro possesso.
Questo atteggiamento è ancor più valido nel caso in cui vi trovaste nella situazione di dover eseguire una notifica in rinnovazione.
Il secondo comma dell’articolo 153 c.p.c. prevede che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere di essere rimessa in termini”.
Se però la causa è l’invio a un indirizzo PEC errato che impedisce di recapitare la comunicazione al destinatario, ecco che l’articolo non è più applicabile.
Questo è quanto ha deciso la seconda sezione della Cassazione Civile con l’Ordinanza n. 24474/19, pubblicata la scorso 1° ottobre 2019.
La Cassazione ha stabilito il divieto di doppia rimessione in termini qualora la notificazione a mezzo PEC effettuata in rinnovazione risulti nulla per causa imputabile al notificante.
E l’invio a un indirizzo PEC errato è una causa imputabile al notificante.
L’ordinanza fa riferimento a un caso in cui a una delle parti era già stato concesso di rinotificare il ricorso con il decreto di fissazione di udienza. La rinotifica era stata eseguita via posta elettronica certificata senza andare a buon fine, poiché l’indirizzo PEC del destinatario (l’Avvocatura dello Stato) era errato.
La parte non si era preoccupata di verificare che l’indirizzo fosse corretto.
La Cassazione ha concluso che “nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione”.
Per avere la sicurezza che l’indirizzo PEC al quale desiderate inviare una notifica di rinnovazione o una qualsiasi altra comunicazione sia corretto, potete controllare i registri pubblici disponibili.
Tra questi, vi segnaliamo il ReGIndE, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
[in collaborazione con la rivista Avvocati]
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