10 Giugno 2026 - Professioni

STA e soci di capitale, Del Noce: «In gioco non c’è il mercato, ma l’indipendenza della difesa»

La Corte costituzionale esamina la norma che consente la partecipazione di investitori non avvocati nelle Società tra Avvocati. Per l’Unione Nazionale delle Camere Civili la questione tocca principi fondamentali dell’ordinamento: indipendenza del difensore, segreto professionale, diritto di difesa e tutela dei cittadini

ROMA – «L’indipendenza dell’avvocato non è un privilegio dell’avvocatura, ma una garanzia dell’assistito». È attorno a questo principio che ruota la battaglia giuridica portata dall’Unione Nazionale delle Camere Civili davanti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che consente la partecipazione di soci di puro capitale nelle Società tra Avvocati.

L’udienza pubblica si è svolta oggi 10 giugno e trae origine dal ricorso promosso dall’UNCC contro il mantenimento nell’albo di una STA partecipata da soggetti non avvocati. Una vicenda che, nel tempo, ha assunto un rilievo ben più ampio, fino a investire direttamente il rapporto tra funzione difensiva e interessi economici.

Secondo il presidente dell’UNCC, Alberto Del Noce, il tema non può essere ridotto a una discussione sulle forme organizzative della professione. «L’avvocatura deve sapersi innovare e organizzare in modo moderno – è la posizione espressa dall’Unione – ma ciò non può avvenire a scapito dei principi che ne definiscono la funzione costituzionale».

Per Del Noce, la presenza all’interno delle STA di investitori privi di responsabilità deontologiche e portatori di interessi esclusivamente economici rischia infatti di alterare l’equilibrio che deve governare il rapporto tra difensore e assistito. Il punto centrale non riguarda la tutela di prerogative corporative, bensì la salvaguardia di valori che appartengono all’intero sistema della giustizia: il segreto professionale, l’autonomia del difensore, il diritto di difesa e il giusto processo.

In questa prospettiva assume particolare rilievo il richiamo alla recente giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del dicembre 2024, ha infatti riconosciuto agli Stati membri la facoltà di escludere investitori puramente finanziari dalle società di avvocati, evidenziando come l’attività forense non possa essere considerata una semplice attività economica, ma una funzione strettamente connessa alla tutela dei diritti.

L’udienza davanti alla Consulta assume inoltre un valore strategico per il futuro della professione. Il disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame del Parlamento, mantiene infatti la possibilità di ingresso di soci non professionisti nelle STA. Un’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’attuale disciplina potrebbe quindi incidere direttamente anche sul percorso della riforma.

Particolarmente significativo, secondo l’UNCC, è stato il confronto emerso nel corso dell’udienza con l’Avvocatura Generale dello Stato. La tesi secondo cui una Società tra Avvocati potrebbe rimanere compatibile con i principi di indipendenza anche in presenza di un solo avvocato affiancato da professionisti di altre categorie e da soci finanziari viene letta dall’Unione come la dimostrazione più evidente delle criticità del sistema.

«Una società che conserva il nome di STA ma nella quale l’avvocato rappresenta una presenza isolata – osserva Del Noce – rischia di smarrire la propria natura e di esporre la funzione difensiva a condizionamenti incompatibili con i principi costituzionali».

Per questo motivo, conclude il presidente dell’UNCC, la decisione della Corte costituzionale andrà ben oltre il caso concreto. «Oggi non si discute soltanto di una norma. Si decide quale modello di avvocatura consegnare al futuro: un’avvocatura libera, indipendente e responsabile oppure una funzione difensiva esposta all’influenza di interessi economici estranei alla sua missione costituzionale».


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