Con la sentenza n. 28838 dell’8 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha trattato la responsabilità del venditore per i vizi non facilmente riconoscibili di un’autovettura, in relazione all’azione di risarcimento danni ex art. 1494 c.c.
La Corte ha stabilito che, quando il vizio dell’autovettura non è facilmente riconoscibile, come nel caso della rottura del volano, grava sul venditore una presunzione di conoscenza del difetto. Per superare tale presunzione, non basta che il venditore dimostri di non aver conosciuto il vizio, ma deve provare di averlo ignorato senza colpa, circostanza che, nel caso in esame, non è stata dimostrata.
Il caso riguarda un acquirente, P.W., che aveva acquistato una Ford Focus nel 2004 e successivamente riscontrato gravi difetti nell’autovettura. Il Tribunale di Pescara aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento danni, condannando il venditore, Autostar S.p.A., a restituire il prezzo. La Corte d’Appello dell’Aquila aveva confermato tale decisione, respingendo il ricorso in appello della società. La Cassazione ha confermato la sentenza, ribadendo la responsabilità del venditore per i vizi non riconoscibili.
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