Anomalie Servizi PCT – Consultazioni

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), si stanno verificando delle interruzioni temporanee. Consigliamo di ripetere l’operazione in un secondo momento, se non dovesse andare a buon fine.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG.

Anomalie Servizi PCT – Consultazioni

Si comunica che continuano a protrarsi anomalie da parte del sistema ministeriale (non di Servicematica). Consigliamo di ripetere l’operazione in un secondo momento, se non dovesse andare a buon fine.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG.

Nell’ambito del processo tributario, i messaggi di WhatsApp sono privi di fondatezza probatoria

Processo tributario: messaggi WhatsApp sono utilizzabili?

Nell’ambito del processo tributario, i messaggi di WhatsApp sono privi di fondatezza probatoria

A differenza degli sms, i messaggi WhatsApp non sono archiviati tramite memorizzazione dalle società telefoniche. In effetti, essi vengono archiviati sul singolo dispositivo: di loro non rimane traccia su alcun supporto informatico, né figurativo. Da qui, la sentenza n.105/2021, in cui viene sancita l’inutilizzabilità della messaggistica WhatsApp nel giudizio tributario.

La Commissione Tributaria dichiara che in giudizio, i messaggi WhatsApp sono inutilizzabili

Reggio Emilia. Succede che un cittadino ricorra contro l’Agenzia delle Entrate per un avviso di accertamento a fini Iva relativo al 2016. Nello specifico, l’Agenzia sostiene che il ricorrente sia l’amministratore di fatto e non di diritto di una società poi dichiarata fallita. Infatti, tale qualifica si manifesterebbe nella messaggistica scambiata con gli uffici amministrativi di detta società in merito alle modalità di consegna e pagamenti di forniture.

Quindi, il cittadino ricorre sostenendo illegittimo l’utilizzo dei messaggi WhatsApp: a suo dire, privi di concreta fondatezza probatoria. Dunque, alla sua richiesta d’annullamento dell’atto impugnato, segue la costituzione in giudizio dell’Agenzia, che contesta le doglianze della controparte. Quindi, la Commissione si pronuncia accogliendo il ricorso per fondata inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp: essendo archiviati esclusivamente sul dispositivo telefonico, essi non lasciano traccia.

Infine, la Commissione considera infondata anche la tesi che vede il ricorrente amministratore di fatto della società. Infatti, anche considerando la messaggistica WhatsApp e la qualifica di amministratore di fatto, sul ricorrente non graverebbero responsabilità solidali per le sanzioni societarie. Concetto confermato anche da disposizioni di legge e pronunce della Cassazione, applicabile a tutte le società non costituite a fini illeciti.

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Il processo veloce sarà meno equo?

Il processo veloce sarà meno equo?

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C.N.F.: il processo con preclusioni e decadenze renderebbe la giustizia meno equa e veloce

L’Organismo congressuale forense, l’Unione nazionale delle Camere civili e il Consiglio nazionale forense hanno le idee chiare. Il processo con decadenze e preclusioni sarà «meno equo e celere»; questo è il messaggio della loro lettera congiunta inviata al Senato. Infine, si specifica che tutta l’Avvocatura e l’Associazione italiana fra gli Studiosi del processo civile sono della medesima opinione.

Per U.N.C.C. e C.N.F. il processo con preclusioni e decadenze è un errore

Arriva alla Commissione giustizia al Senato una lettera congiunta da parte dell’Organismo congressuale forense, l’Unione nazionale delle Camere civili e il Consiglio nazionale forense. In essa, dopo i ringraziamenti alla Ministra per gli interventi riguardo la giustizia civile, le critiche circa la disciplina del processo. Infatti: «alcuni emendamenti […] non soltanto lo renderanno meno giusto ma […] finiranno col rallentarlo […]»; il riferimento esplicito è soprattutto all’introduzione di preclusioni e decadenze.

In effetti, secondo i mittenti, la giustizia sarebbe sicuramente meno equa e celere se, sin dagli atti introduttivi, s’inasprissero preclusioni e decadenze. Dunque, si sostiene che, al fine di una giustizia giusta e veloce, sia necessario tutelare innanzitutto chi la giustizia la chiede. Perché «La certezza del diritto e l’effettività della giurisdizione civile, non si possono dissolvere in ragione di una paventata ma inefficace accelerazione dei tempi processuali».

Infine, si legge che questo processo appare sbagliato anche ammettendo di scendere a patti con il compromesso tra dovere di giustizia -dello Stato- e richiesta di produrre ricchezza -dell’Europa-. E, in effetti, Cnf, Ocf, Uncc sottolineano che non si tratta di modificare una valutazione politica, «ma di porre rimedio a una scelta [tecnica] sbagliata». In questo quadro e allo stesso scopo, nella lettera viene sottolineata la presenza di medesimi appelli anche da parte di Accademia e Avvocatura.

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Pubblichiamo qui sotto la tabella che riassume le nuove specializzazioni forensi. Lo scorso 19 dicembre, il Consiglio di Stato ha depositato il parere 03185/2019 relativo…

Interruzione dei servizi informatici del settore civile, Portale dei Servizi Telematici e Portale del Processo Penale Telematico

Per attività di manutenzione straordinaria si procederà all’interruzione dei sistemi civili al servizio della Corte di Cassazione e di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché del Portale dei Servizi Telematici, incluso il Portale del Processo Penale Telematico, con le seguenti modalità temporali.

Dalle ore 14:00 di Venerdì 9 luglio  sino, presumibilmente, alle ore 08:00 di Lunedì 12 luglio c.a.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici ivi esposti e, in particolare:

  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
  • tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite;
  • l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in cancelleria.
Niente esame solo per chi è regolarmente abilitato in un paese UE

Validità dei titoli di avvocato stranieri

Niente esame solo per chi è regolarmente abilitato in un paese UE

Lo scorso 31 maggio, il Ministero della Giustizia elabora il provvedimento prot.n. 0042043. La volontà è di fornire importanti chiarimenti sui requisiti di validità dei titoli professionali stranieri di Avvocato. In particolare, nel provvedimento si dedica specifica attenzione alla qualifica di Avokat -rumeno- e di Abogado -spagnolo.

Il titolo di Avokat (rumeno) e Abogado (spagnolo) è valido in Italia?

Si tende a fare spesso confusione in merito alla validità che, in territorio italiano, possono avere i titoli di Avvocato acquisiti all’estero. Dunque, proprio al fine di fornire chiarimenti sui requisiti considerati necessari, nasce il recentissimo provvedimento (prot.n. 0042043) ad opera del Ministero della Giustizia. In particolare, in esso si fa riferimento e si fa luce sul titolo di avvocato rumeno (Avokat) e spagnolo (Abogado).

Innanzitutto, sul titolo rumeno di avokat, il provvedimento del 31 maggio precisa che esiste un’unica autorità che può verificarne la validità. Stiamo parlando della Unionea Nationala a Barouilor din Romania (U.N.B.R.): condizione sine qua non per la pratica nel territorio italiano. Dunque, senza questa abilitazione regolare nel proprio paese, nemmeno l’eventuale pratica triennale condotta in Italia conta alcunché.

Invece, in merito al titolo di Abogado spagnolo, non basta il riconoscimento da parte dell’autorità dello Stato. Infatti, per chi si è laureato e ha richiesto l’omologa del titolo entro il 31/10/2011 sono necessarie le attestazioni ufficiali dello stato. Invece, chi si è laureato dopo questa data deve fornire la documentazione dettagliata dell’intero percorso di ottenimento del titolo (università+ master+ esame).

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Sanzione disciplinare all’avvocato che offende la collega

Sanzione disciplinare all’avvocato che offende la collega

Sanzione disciplinare all’avvocato che offende la collega

Durante una riunione, dà della “ragazzina” alla giovane collega: sanzionato avvocato anziano

Per risolvere in via bonaria una controversia, un Avvocato anziano offende la giovane collega dandole della ragazzina. Dunque, il Cnf lo sanziona con l’avvertimento perché, proprio in ragione della sua esperienza ed età, avrebbe potuto evitare. Infatti, chi riveste il ruolo di Avvocato, per mantenere decoro e dignità, deve “astenersi da […] espressioni sconvenienti od offensive” (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.).

L’Avvocato anziano che sminuisce la giovane collega va sanzionato per disvalore

Firenze. Succede che, nel corso di una riunione tenuta -anche in presenza di terzi- per risolvere in via bonaria una controversia, un Avvocato offenda una collega. In particolare, si tratta di un avvocato anziano che, rivolgendosi nei confronti di una giovane collega, avrebbe utilizzato l’epiteto di “ragazzina”. A questo punto, succede che la giovane ricorra al C.O.A. presentando un esposto.

Quindi, il C.O.A. avvia procedimento disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, dovendo difendersi, nega i fatti contestati, sminuendone la gravità. Allora, il fascicolo viene trasferito al Consiglio distrettuale di disciplina, ove l’Avvocato deve rispondere della violazione degli artt. 9, 19, 52 comma 1 Codice deontologico. Infatti, l’attività istruttoria del C.D.D. accerta la responsabilità dell’Avvocato in relazione ai suddetti capi d’imputazione, irrogandogli la sanzione dell’avvertimento.

[newsletteravvocati]

Dunque, l’Avvocato ricorre al C.N.F. chiedendo il proscioglimento dalle accuse: la sua condotta aggressiva non è provata e -comunque- la responsabilità sarebbe della Collega. Tuttavia, il C.N.F. rigetta il ricorso: le valutazioni del C.D.D. sono corrette e le espressioni utilizzate offensive. In effetti, chi riveste il ruolo di Avvocato “deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive” (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.).

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Scadenza della firma digitale

Scadenza firma digitale: cosa fare degli atti già firmati?

Nella dimensione telematica, la durata dei processi cozza con la durata della firma digitale

Il passaggio al processo telematico presenta indubbiamente numerosi vantaggi, ma anche alcune insidie. Tra queste, una delle più importanti appare l’incompatibilità tra la durata dei processi e la durata della firma digitale. Infatti, sulla durata del processo italiano non serve spendere ulteriori parole, mentre la firma digitale ha una validità media di 3 anni.

Firma digitale scaduta: procedere con attestazione di conformità o consulenza tecnica informatica

La dimensione telematica del processo presenta un’insidia particolare: l’incompatibilità tra la durata del processo e quella della firma digitale. Infatti, il certificato di firma ha una scadenza media di tre anni, dopo i quali è necessario procedere con il rinnovo. Tuttavia, il termine “rinnovo” è improprio: di fatto, viene emesso un nuovo certificato di firma qualificata, altrettanto idoneo, ma diverso.

Ci si accorge che la firma digitale è scaduta quando, nel depositare un atto, il sistema informatico sortisce un messaggio di errore.

Capita -per esempio- quando si migrano in appello gli atti firmati digitalmente anni prima, in primo grado. Oppure quando -sempre per esempio- la firma scade tra la notificazione dell’atto di citazione e il suo deposito al momento della costituzione.

Quindi, attualmente, esiste un solo vero metodo in grado di garantire la validità dell’atto firmato nel tempo la conservazione digitale.

Infatti, rappresentando piena conformità alle regole tecniche per la validazione temporale, essa è strumento effettivamente in grado di rendere data e ora del documento opponibili a terzi.

Ora, in particolare, per l’Avvocato quali documenti è importante conservare? Fatture elettroniche, lettere monitorie, diffide stragiudiziali, scritture private proprio come ricevute pec.

Infine, è importante sottolineare che la conservazione digitale è applicabile, con la medesima validità legale nel tempo, anche per qualsiasi altro documento informatico.

Riferimenti normativi

DM 44/11, art.20, regole tecniche del pct e DL 82/ 2005 Art.43 Codice Amministrazione digitale dl 85/2005 Art.20 comma 3:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=

 

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Cassa forense: tutte le scadenze 2021

Cassa forense: tutte le scadenze 2021

Per i contributi minimi si aspetta il decreto applicativo della legge di bilancio 2021

La Cassa forense dà comunicazione delle scadenze del 2021; tuttavia, per la definizione dei criteri e delle modalità per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali bisogna attendere la legge di bilancio 2021. Comunque, si tratta di un esonero riservato agli iscritti alle Casse professionali con reddito complessivo -nel 2019- non superiore a 50.000euro e con un importante calo del fatturato (33%) nel 2020.

Cassa forense: pagamenti, scadenze e contributi volontari/ facoltativi per l’anno 2021

Gli iscritti alla Cassa forense che ritengono di non rientrare nei parametri di legge possono procedere al versamento dei contributi minimi 2021. Infatti, sono sufficienti bollettini Mav o Modelli F24 precompilati e personalizzati (che consentono anche la compensazione con crediti vantati con l’erario). Quindi, l’elenco delle scadenze da tenere in considerazione riguarda l’ultimo quadrimestre del 2021, cioè:

  • 30 settembre: termine invio telematico mod. 5/2021 (procedura disponibile on line dal 20/07/2021);
  • 31 ottobre 2021 emissione straordinaria: termine pagamento contribuzione minima obbligatoria per i neo iscritti. Contributi di autoliquidazione Mod. 5/2021;
  • 31 dicembre 2021: termine pagamento contribuzione soggettiva minima obbligatoria per il 2021;
  • termine pagamento contributi autoliquidazione connessi al mod. 5/2021 (1a e 2a rata)
  • termine pagamento intero contributo maternità 2021.

Per quanto concerne invece i contributi volontari/facoltativi 2021: la scadenza è quella del 31 dicembre. Infatti, in quella data scade innanzitutto il temine per il pagamento del contributo soggettivo modulare. Infine, scade il termine per il pagamento facoltativo dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento (eventuale) dell’intera annualità previdenziale.

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