Sanzione disciplinare all’avvocato che offende la collega

Sanzione disciplinare all’avvocato che offende la collega

Durante una riunione, dà della “ragazzina” alla giovane collega: sanzionato avvocato anziano

Per risolvere in via bonaria una controversia, un Avvocato anziano offende la giovane collega dandole della ragazzina. Dunque, il Cnf lo sanziona con l’avvertimento perché, proprio in ragione della sua esperienza ed età, avrebbe potuto evitare. Infatti, chi riveste il ruolo di Avvocato, per mantenere decoro e dignità, deve “astenersi da […] espressioni sconvenienti od offensive” (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.).

L’Avvocato anziano che sminuisce la giovane collega va sanzionato per disvalore

Firenze. Succede che, nel corso di una riunione tenuta -anche in presenza di terzi- per risolvere in via bonaria una controversia, un Avvocato offenda una collega. In particolare, si tratta di un avvocato anziano che, rivolgendosi nei confronti di una giovane collega, avrebbe utilizzato l’epiteto di “ragazzina”. A questo punto, succede che la giovane ricorra al C.O.A. presentando un esposto.

Quindi, il C.O.A. avvia procedimento disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, dovendo difendersi, nega i fatti contestati, sminuendone la gravità. Allora, il fascicolo viene trasferito al Consiglio distrettuale di disciplina, ove l’Avvocato deve rispondere della violazione degli artt. 9, 19, 52 comma 1 Codice deontologico. Infatti, l’attività istruttoria del C.D.D. accerta la responsabilità dell’Avvocato in relazione ai suddetti capi d’imputazione, irrogandogli la sanzione dell’avvertimento.

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Dunque, l’Avvocato ricorre al C.N.F. chiedendo il proscioglimento dalle accuse: la sua condotta aggressiva non è provata e -comunque- la responsabilità sarebbe della Collega. Tuttavia, il C.N.F. rigetta il ricorso: le valutazioni del C.D.D. sono corrette e le espressioni utilizzate offensive. In effetti, chi riveste il ruolo di Avvocato “deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive” (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.).

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