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Settore giustizia: tutto rinviato all’11 maggio

Dopo un prima sospensione fissata al 22 marzo, una seconda al 15 aprile, il settore della giustizia si trova davanti a un ulteriore rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini fino al prossimo 11 maggio 2020.

Così è scritto nel comunicato n.30 del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 relativo al Decreto Liquidità. Il comunicato contiene le “misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia”.
Il settore della giustizia è trattato al punto 5 del comunicato.

La proroga all’11 maggio non tocca le udienze urgenti, per esempio:
– udienze civili che riguardano minorenni e questioni familiari,
– convalide di arresto e fermo nel penale,
– udienze che coinvolgono detenuti se gli avvocati difensori chiedono di procedere.

Queste udienze potranno essere svolte da remoto.

A subire lo slittamento all’11 maggio sono:

– il termine per il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
– il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali,
– la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

E DOPO L’11 MAGGIO?

Come fa notare Il Sole 24 Ore, lo slittamento aumenterà il carico di lavoro quando l’operatività del settore giustizia tornerà al 100%.
Gli arretrati, infatti, bisognerà pur smaltirli prima o poi, con tutto ciò che ne conseguirà in termini di efficienza ed efficacia del sistema.
Ironicamente, ciò accadrebbe proprio in un periodo in cui, almeno negli ultimi anni, si era assistito a una riduzione degli arretrati e dei tempi dei processi.

Quando sarà possibile, il ritorno alla normalità sarà comunque molto lento.
I capi degli uffici giudiziari dovranno infatti garantire che vengano evitati assembramenti nei palazzi di giustizia per evitare il diffondersi del contagio, ma questo complicherà lo svolgimento di quelle attività che necessitano della presenza delle parti e degli operatori della giustizia.

D’altro canto, l’attuale ricorso alle udienze da remoto ha dei limiti, come l’impossibilità di assumere le testimonianze o le dichiarazioni di consulenti e periti, mentre sul fronte delle tecnologie telematiche si fa notare che il personale delle Cancellerie che opera in smart working non ha la possibilità di accedere ai registri civili e penali e di depositare gli atti.

Staremo a vedere come si evolve la situazione generale e vi terremo informati.

Servicematica è l’alleato degli studi legali nello sviluppo del loro potenziale informatico e digitale. Scopri i nostri servizi

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domande sul processo telematico durante la quarantena

Domande frequenti sul Processo Telematico durante la quarantena

“Il Processo Telematico durante la quarantena cambia? Posso fare le stesse cose che facevo in ufficio?”

L’epidemia COVID-19 continua e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in vigore fino al 3 aprile, impone un’ulteriore stretta alla mobilità e anche all’attività delle imprese.
Tra quelle che possono continuare a operare figurano anche gli studi legali e tutto l’apparato della giustizia, sebbene secondo le disposizioni indicate dal D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020. 

Per fortuna PCT e PAT si basano su sistemi digitali, pertanto, superati alcuni ostacoli puramente tecnici, le attività del processo telematico durante la quarantena non cambiano e possono essere affrontate come sempre si è fatto.

Certo, farle senza i propri strumenti abituali, rimasti in ufficio, può risultare meno agile e molti sono i dubbi e gli ostacoli che gli avvocati si trovano ad affrontare.

Abbiamo quindi deciso di raccogliere le domande più frequenti che vengono poste al nostro help desk in questi giorni e di fornirvi le risposte, nella speranza di facilitare il lavoro e rendervi questo periodo un po’ meno complicato.

NOTA: le seguenti domande e risposte sono relative agli strumenti offerti da Servicematica, in particolare la piattaforma per il processo telematico Service1.

Domande frequenti sul Processo Telematico durante la quarantena


 Ho chiamato tante volte e non sono mai riuscito a parlare con voi!

In questi giorni Servicematica è operativa, ma stiamo ricevendo davvero tante chiamate!
Per ovviare al disagio, è preferibile scrivere a  helpdesk@servicematica.com. Noi provvederemo a rispondere o a ricontattare tutti il prima possibile.

– Ho lasciato la chiavetta attaccata al pc in ufficio. Se scarico Service1 nel pc di casa posso lavorare?

No. Per utilizzare Service1 in modo completo è necessario avere la chiavetta collegata al pc che si sta usando.
In questo caso l’unica soluzione è recuperare fisicamente la chiavetta.

– Ho lasciato la chiavetta attaccata al pc in ufficio. Se mi collego da remoto al pc, Service1 riesce a leggerla?

Sì. Se ci si collega da remoto al pc in ufficio è possibile utilizzare Service1 in modo completo anche se la chiavetta non è collegata al pc di casa.

– Ho Service1 installata nel mio pc in ufficio. Posso installarla anche sul pc di casa o su più pc?

Sì. Per tutte le questioni relative all’installazione, abbiamo creato una sezione apposita nel sito dedicata alle guide di Service1.

– Ho installato Service1 nel mio pc di casa, ma non vedo fascicoli/depositi/fatture. Perché?

Service1 è un’interfaccia e non salva alcun documento (un discorso a parte riguarda la conservazione digitale a norma di legge).
Tutti documenti che vengono caricati tramite Service1 sono salvati nel pc in cui Service1 è installata.
Per questo motivo, non è possibile ritrovare i fascicoli/depositi/fatture caricati tramite il pc dell’ufficio.

– Come recupero i fascicoli dopo aver installato Service1 nel pc di casa?

Si può fare direttamente dal server ministeriale.
In Service1, basta cliccare su “Sezione PCT” presente nel menù laterale e poi seguire questo percorso:

consultazioni -> imposta uffici giudiziari (in alto a destra)-> seleziona ufficio nel menu a tendina -> inserire solo l’anno  -> cerca -> importa fascicoli -> seleziona i fascicoli desiderati -> ok

Una volta importati, i fascicoli finiranno nella sezione “Fascicoli” dalla quale potranno essere gestiti.

– Ho installato Service1 nel mio pc di casa ma se clicco su “fatture attive” mi dice che questa funzionalità non è attiva. Cosa devo fare?

È possibile emettere fatture seguendo questo percorso partendo dal menù laterale dentro Service1:

impostazioni -> dati di fatturazione -> inserire i dati richiesti ->  importa dati -> avanti -> inserire i dati della pec e concludere la procedura guidata inserendo il pin della chiavetta.

Attenzione! Quando si emetterà una nuova fattura si dovrà inserire il numero progressivo corretto!
Infatti, Service1 è un’interfaccia e come tale non salva i documenti che vengono caricati. Pertanto, in Service1 installata nel pc di casa non si vedranno tutte le fatture emesse, ma solo quelle in conservazione, reperibili nella sezione “Conservazione fatture attive” e “Conservazione fatture passive”.

  Come posso rinnovare il mio certificato di firma che è in scadenza?

Non è necessario venire presso la nostra sede.
Tutto può essere fatto tramite la sezione e-commerce del nostro sito.
Su https://servicematica.com/prodotto/certificato-di-firma/ si può effettuare l’ordine del nuovo certificato che verrà spedito all’indirizzo indicato.

Si dovranno scaricare i moduli contenuti nel file .zip presente nella pagina di acquisto, compilarli secondo le istruzioni indicate, allegare copia del codice fiscale e della carta d’identità, e inviare tutto con una mail a segreteria@servicematica.com.
In alternativa, si può creare un unico file .zip contenente i moduli e i documenti richiesti e caricare il file alla fine dell’ordine.

 Per rispettare la normativa e non uscire di casa vorrei fare il pagamento telematico del contributo unificato come devo fare?

I pagamenti telematici si possono eseguire dal sito http://pst.giustizia.it/PST/.

È bene che la procedura venga svolta usando il browser Firefox configurato in modo adeguato secondo le istruzioni che trovate qui https://servicematica.com/configurazione-firefox-windows/

Una volta inserita la chiavetta ed entrati nel sito cliccare sul pulsante LOGIN presente nella parte alta ed accedere tramite smart card.

Dopodiché, cercare “Pagare con strumenti telematici” nella sezione servizi presente nella home del sito e seguire i passaggi.


– Posso collegarmi da remoto al mio pc in ufficio?

Se nel pc in ufficio è installato il software AnyDesk e il pc è acceso, sì. Basta scaricare AnyDesk anche nel pc di casa e procedere all’accesso.
Qui le istruzioni per scaricare e configurare AnyDesk nel pc dell’ufficio e in quello di casa. https://servicematica.com/smart-working.

Vi ricordiamo che è vero che le attività professionali e gli studi legali possono continuare a lavorare, ma lo devono fare rispettando le misure imposte dal DPCM 11 marzo 2020 per frenare l’epidemia COVID-19:
– concedere ferie e permessi ai dipendenti per evitare presenze in ufficio,
– sospendere le attività non necessarie,
– garantire il rispetto delle misure igieniche e di sicurezza,
– prediligere lo smart working e le udienze in remoto.

Il testo completo del Decreto del 22 marzo 2020.

 

Il nostro servizio help desk è attivo. Data la grande mole di chiamate, per questioni relative al processo telematico durante la quarantemna vi invitiamo a contattarci via email scrivendo a helpdesk@servicematica.com; per le questioni amministrative o commerciali scrivere a segreteria@servicematica.com

 

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Privacy, tracciamento di massa e compressione delle libertà individuali

Disposizioni in materia di giustizia previste dal D. L. Cura Italia

disposizioni in materia di giustizia

Disposizioni in materia di giustizia previste dal D. L. Cura Italia

Nel D.L. n. 18  del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, sono contenute non solo misure per il supporto economico a famiglie e imprese colpite dagli effetti dell’epidemia COVID-19, ma anche disposizioni in materia di giustizia.

Diamo qui di seguito una panoramica generale dei 3 articoli più rilevanti, invitandovi a leggere i testi originali tramite l’apposito link. 

Se invece siete interessati ad approfondire il tema delle misure economiche del decreto, leggete l’articolo sul bonus professionisti e il reddito di ultima istanza. 

ARTICOLI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 


ART. 83 – GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE
[leggi il testo completo]

Le disposizioni in materia di giustizia inserite nell’articolo prevedono la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, che vengono rinviate d’ufficio.

È sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Vengono indicati ulteriori dettagli, nonché le eccezioni alle suddette sospensioni.

Per contrastare l’epidemia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari devono adottare le misure organizzative volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni inserite nei DPCM per evitare assembramenti negli uffici o contatti ravvicinati tra gli individui.

Nell’articolo sono elencate le misure che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari.

Come prevedibile, si spinge all’uso delle procedure telematiche.

Vengono anche indicate la corretta gestione dei colloqui dei detenuti con congiunti e altri soggetti, la possibilità per la magistratura di sospendere permessi premio del regime di semilibertà, e anche la sospensione dei procedimenti di mediazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie . 

ART. 84 – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA [leggi il testo completo]

Dal 8 marzo fino al 15 aprile 2020 inclusi sono sospesi tutti i termini relativi al processo amministrativo.

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate in tale periodo sono rinviate d’ufficio, mentre i procedimenti cautelari sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato delegato.

Dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se tutte le parti costituite ne fanno congiuntamente richiesta.

Per contrastare l’epidemia da COVID- 19 i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate devono adottare tutte le misure organizzative, anche se incidono sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.

Nell’articolo vengono elencate le iniziative possibili.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

ART. 85 – GIUSTIZIA CONTABILE [leggi il testo completo]

Le disposizioni in materia di giustizia contabile prevedono l’applicazione alle funzioni della Corte dei conti di quanto già indicato negli art. 83 e 84, a patto che vi sia contrasto con le specificità dell’articolo 85.

Anche in questo articolo si invita a fare quanto possibile per rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno degli uffici territoriali e centrali. Vengono indicate anche le iniziative possibili.

Nel caso in cui le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti che venissero rinviate, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.

Successivamente al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione senza discussione orale, a partire dagli atti depositati.

Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.

Fino al 30 giugno 2020, in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante sarà composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai 6 consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso. La delibera avviene in “presenza” di un minimo di 5 magistrati in adunanze che possono essere svolte anche in via telematica.

In questi giorni Servicematica rimane operativa, sebbene in modalità da remoto. 
Dato il grande afflusso di chiamate, vi invitiamo a contattarci via mail o social

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Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale

Nessun bonus avvocati nel decreto Cura Italia?

 

Articolo 84 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma.
Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva.
I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice.
I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.
La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

11. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

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Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale

Articolo 85 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Contabile

Articolo 85 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Contabile

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia.
Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.
In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. È abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. 

In questi giorni Servicematica rimane operativa, sebbene in modalità da remoto. 
Dato il grande afflusso di chiamate, vi invitiamo a contattarci via mail o social

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Articolo 84 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Amministrativa

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udienze telematiche

Strumenti per le udienze telematiche e lo smart working

Abbiamo pubblicato sul nostro sito delle utilissime istruzioni per utilizzare gli strumenti per le udienze telematiche e lo smart working.

A seguito dei DPCM che impongono limiti alla mobilità e alle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare il contagio da coronavirus, anche gli studi legali e gli avvocati si trovano a dover fare i conti con il lavoro in remoto.

Sappiamo che per molti il passaggio non è così semplice, ecco dunque perché abbiamo deciso di pubblicare delle istruzioni semplici e chiare relative agli strumenti per le udienze telematiche e lo smart working.

Qui di seguito vi offriamo qualche informazione in più

STRUMENTI PER LE UDIENZE DA REMOTO

Pochi giorni fa il Ministero della Giustizia ha diffuso un provvedimento volto a spingere il lavoro da remoto. In particolare, gli strumenti per le udienze telematiche suggerite sono 2: Skype for Business e Teams.

Entrambi sono software di teleconferenza compatibili con Mac e Windows.

Le guide pubblicate sul nostro sito sono state redatte dal Consigliere avv. Federica Santinon dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.

STRUMENTI DI SMART WORKING

Quando si tratta di lavorare in remoto, avere la possibilità di accedere a un computer che si trova fisicamente in un altro luogo può fare la differenza.

Tra tutti i software disponibili, noi abbiamo scelto AnyDesk.
Chi di voi ha avuto modo di parlare con il nostro help desk conosce già questo software.

AnyDesk vi permette di connettervi a qualsiasi computer che abbia, a sua volta, il programma scaricato al suo interno.

Quello che vi consigliamo di fare è di scaricare AnyDesk dal nostro sito installandolo nel vostro computer in studio, impostare una password, scaricare Any Desk sul vostro pc di casa e accedere al computer in studio quando volete.

In simil modo, potete consentire ai vostri collaboratori di accedere al vostro computer o, viceversa, potete voi stessi accedere ai loro.

AnyDesk garantisce connessioni remote sicure e affidabili.

Un altro strumento utilissimo è la nostra piattaforma Service1 che permette di:
– depositare telematicamentenotificare e conservare digitalmente a norma di legge.
Funziona per il PCT Processo Civile Telematico, il PAT Processo Amministrativo Telematico e permette di consultare le sentenze di Cassazione del Processo Penale Telematico;

firmare digitalmente i file, verificare l’esatta ora e data di deposito della controparte;

– accedere alla webmail pec integrata e al modulo dedicato alla Privacy, con la creazione del registro del trattamento e le informative per le tue anagrafiche;

– attivare il modulo di Fatturazione Elettronica.

Per aiutarvi a utilizzare Service1 abbiamo pubblicato tantissime guide e altre sono accessibili tramite la piattaforma stessa.

 

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linee guida per affrontare l'emergenza coronavirus

Ministero e CNF emettono le linee guida per affrontare l’emergenza Coronavirus

Lo scorso 28 febbraio 2020 il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, hanno firmato un documento contenente le linee guida per affrontare l’emergenza Coronavirus e assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari.
Il documento è destinato a tutte le sedi giudiziarie, non solo quelle site nelle Zone Rosse, le aree più colpite dai contagi da COVID-19.

Le linee guida si rifanno alle ordinanze e alle circolari emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia, e si compongono di 7 articoli. 

LE LINEE GUIDA PER AFFRONTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS


ART. 1 – Norme igienico-sanitarie

Si invita a diffondere nelle sedi e tra gli iscritti nell’Albo, negli elenchi e nei registri, le norme igienico-sanitarie emesse dal Ministero della Salute.

ART. 2 – Svolgimento delle udienze e degli altri incombenti a cui partecipa l’avvocatura

Si invitano i Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a collaborare al fine di evitare assembramenti non solo nelle aule di udienza, ma anche negli spazi d’attesa e negli altri locali delle sedi, in modo da evitare assembramenti che potrebbero favorire il diffondersi del coronavirus.

Viene data la possibilità di modificare il calendario delle udienze, rinviando quelle non differibili.

Si suggerisce di considerare anche la modalità da remoto (smart working).

ART.3 – Sostituzioni

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine formerà un elenco di iscritti disponibili – a titolo di solidarietà – a sostituire in udienza colleghe e colleghi provenienti da altri circondari o distretti.

ART. 4 – Attività amministrative, funzioni di cancelleria e altri adempimenti

Si comunica che verranno promosse modalità di esercizio delle attività amministrative e di cancelleria anche facendo ricorso a strumenti telematici.

ART. 5 – Sportello per il cittadino e informazioni utili

Lo Sportello per il cittadino è a disposizione per favorire la diffusione di una corretta informazione sull’accesso alla giustizia

ART. 6 – Rapporti con le prefetture

Viene sottolineata l’importanza della condivisione degli aggiornamenti e delle informazione utili a favorire un corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

ART. 7 – Pubblicazione

Si ricorda che le Linee guida per affrontare il Coronavirus, tutti i provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e ogni ulteriore aggiornamento sono pubblicati sui siti del Consiglio dell’Ordine e degli uffici giudiziari, e sono inoltre affissi nelle relative sedi.

Alleghiamo il documento originale riportante le Linee Guida per affrontare l’emergenza Coronavirus.

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PAT

PAT, ultime novità giurisprudenziali 2020

Vi riportiamo due recenti novità giurisprudenziali relative alle pratiche del PAT, processo amministrativo telematico.

PAT E NOTIFICA DEL RICORSO

Con l’ordinanza 209/2020 il Tar di Napoli ha stabilito la nullità della notifica di ricorso per motivi aggiunti – in difetto di costituzione in giudizio del Comune, eventualmente rilevante ex art 44 comma 3 c.p.a. – eseguita all’indirizzo PEC di un Comune tratto dall’Indice iPA* e non all’indirizzo PEC del difensore dell’amministrazione comunale resistente comunicato nella memoria di costituzione in giudizio (in conformità alle indicazioni dell’art. 43 comma 2 c.p.a che recita: «le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile»).

*iPA non più considerato tra i registri pubblici da cui trarre gli indirizzi PEC della P.A. a seguito delle modifiche apportate all’art. 16 ter della l. 221/ 2012 dall’art. 45 bis, comma 2, lett. a, del d.l. n. 90/2014.

PAT E FIRMA DIGITALE

Sempre il TAR di Napoli, con la sentenza 369/2020, ha spiegato che tutti gli atti allegati tramite il Modulo di Deposito non sottoscritti ex ante si ritengono firmati nel momento della sottoscrizione dell’invio del deposito stesso, come suggerisce l’art. 6, comma 5, dell’All. A al D.P.C.M. n. 40/2016 in cui si dice che «la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti (nel Modulo n.d.r)».

L’assenza della sottoscrizione digitale e altre violazioni della normativa PAT non configurano ipotesi di nullità ma di irregolarità “sanabili”entro il termine disposto dal giudice. È irrilevante che la regolarizzazione venga effettuata in via preventiva in assenza dell’ordine del Giudice. Questo è quanto disposto dalla sentenza n. 369/2020 del T.A.R. Campania Napoli.

[Fonti: “PAT: la firma digitale sul modulo di deposito si estende a tutti gli atti processuali allegati” e “PAT: notifica del ricorso per motivi aggiunti alla PA costituita a indirizzo PEC dell’Indice IPA]

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Quando il Processo Telematico diventa cartaceo. Irregolarità e Sanabilità

Il Processo Amministrativo Telematico entrato in vigore pochi mesi fa si presentava come il primo processo completamente digitale ma, come abbiamo potuto vedere, in realtà l?uso della copia di cortesia cartacea è un elemento più che stabile.

Viene quindi da pensare che uscire dalla modalità telematica non rappresenti un problema per la validità delle procedure.

Il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1541 del 4 aprile 2017 ha dichiarato che il mancato rispetto della modalità telematica è da considerarsi come una semplice irregolarità, escludendo che si possano tirare in ballo le ipotesi di inesistenza, abnormità o nullità. Il principio di fondo applicato dal Consiglio è che il PATsia uno forma strumentale al conseguimento dell?obiettivo processuale e che proprio un eccessivo formalismo potrebbe trasformarlo da mezzo efficiente a ostacolo.

Molti giudici amministrativisti, d?altra parte, ritengono invece che queste concessioni potrebbero tramutarsi in una fuga dalla forma digitale (e quindi dalla natura stessa del PAT). Se il ricorso non è in forma e con sottoscrizione digitale e il deposito non è telematico, la loro irregolarità non può essere risolta semplicemente seguendo quanto previsto dall?art. 44, comma 3, c.p.a., e cioè che la costituzione dell?intimato comporta sempre e comunque la sanatoria dell?atto irregolare, e ciò vale anche per qualsiasi atto redatto in forma cartacea anziché digitale.

La questione rimane quindi aperta.

Differenze tra PCT e PAT

A un occhio non esperto, il PAT potrebbe sembrare solo la versione amministrativa della struttura informatica creata per il PCT. In realtà il Processo Amministrativo Telematico e il Processo Civile Telematico hanno certamente degli elementi in comune ma anche tante significative differenze.
Quali? Vediamone alcune.

L’ACCESSO
PCT e PAT non si basano su un’unica porta d’accesso condivisa ma, anzi, si appoggiano a due sistemi diversi: il Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) per il PAT e il Portale dei Servizi Telematici (PST) per il PCT. Questa separazione si giustifica con le diverse procedure richieste dai due Processi Telematici, le quali richiedono strumenti, moduli e sistemi di sicurezza diversi.

LA PROCURA ALLE LITI
Nel caso in cui la procura sia su carta, PAT e PCT prevedono forme diverse di autentificazione. Il PAT richiede la cosiddetta asservazione che deve essere aggiunta, con firma digitale, alla copia per immagine della procura, oppure su documento informatico separato firmato digitalmente. Nel PCT invece l’asservazione non è obbligatoria e per confermare l’autenticità della procura è sufficiente apporre la firma digitale alla copia informatica.

LA FORMA CARTACEA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI
Se nel PCT gli atti possono essere depositati in forma cartacea, nel PAT devono essere depositati telematicamente, come documenti informatici dotati di firma digitale. A dir la verità, anche nel PAT è previsto il deposito cartaceo (almeno fino al 1° gennaio 2018) ma è successivo e non sostitutivo del deposito telematico.

IL REDATTORE DI ATTI
Per svolgere le procedure del PCT è necessario avere un redattore atti, cosa invece non richiesta dal PAT. La necessità di un redattore atti si spiega con le diverse caratteristiche del deposito nel Processo Civile Telematico, che prevede l’invio, tramite mail PEC, di un atto criptato apribile solo dal Tribunale. È proprio il redattore atti a codificare e decodificare i documenti. Nel PAT invece si procede alla compilazione di moduli prestabiliti, forniti gratuitamente dal SIGA, e al loro successivo invio tramite semplice mail PEC, senza particolari sistemi di scurezza, non richiesti per questo tipo di processo telematico.

IL PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO
La differenza tra PAT e PCT sta tutta nella mail PEC di riferimento. Nel PAT il deposito si considera perfezionato quando si riceve la prima PEC, quella di “Accettazione”; nel PCT bisogna invece attendere la seconda mail PEC, quella di “Consegna”.

LA FIRMA DIGITALE
Nel PAT esiste un unico formato di firma digitale accettabile ed è il PADES-BES. Nel PCT è invece possibile firmare anche il CADES.
Se il Processo Civile Telematico e il Processo Amministrativo Telematico ancora ti confondono, prova gratuitamente la nostra piattaforma Service1 qui.

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