tracciamento di massa

Privacy, tracciamento di massa e compressione delle libertà individuali

Lungi da noi tentare di esprimere un parere sulle minacce alla democrazia che l’epidemia di COVID-19 sembra stia facendo sorgere all’orizzonte. Non ne abbiamo le competenze. Ma sul sito del Garante della Privacy è stata pubblicata un’intervista al presidente Soro proprio sulla compressione delle libertà individuali e della privacy dovuta alle misure di contenimento del contagio, tra le quali anche l’uso del tracciamento di massa, e troviamo interessante riportarvi alcuni frammenti.

Se ve la sentiste di darci un parere tecnico su tali tematiche, ci farebbe piacere che ci scriveste a info@servicematica.com. Sarebbe interessante raccogliere i vostri punti di vista, le vostre analisi, e riassumerle in un futuro articolo di approfondimento.

PRIVACY ED EMERGENZA

«Siamo in uno stato di emergenza che comprime un po’ tutte le libertà».

L’epidemia da Coronavirus ha creato una situazione d’emergenza, inaspettata e mai vista dalla fine dell’ultima guerra mondiale.

I limiti alla mobilità, l’obbligo di avere sempre con sé un’autocertificazione, l’impossibilità di accedere a servizi fino a pochi giorni fa considerati scontati e i controlli delle forze dell’ordine, ben poco hanno a che fare con l’ideale di libertà e democrazia che noi tutti abbiamo (finora) avuto. 

Sebbene ammetta che l’eccezionalità della situazione giustifichi una parziale compressione delle libertà individuali e della privacy, nell’intervista Soro dichiara che alcune proposte di contrasto all’epidemia che sono state avanzate siano azzardate.

Tra queste, il tracciamento di massa digitale dei cittadini tramite app, sistema utilizzato in Corea del Sud.
Secondo il Presidente, l’idea alla base di queste proposte è che
«un incremento della sorveglianza individuale possa essere utile al contrasto e alla conoscenza del fenomeno epidemiologico».

«Usare la tecnologia per migliorare la qualità delle nostre vite, in questo caso addirittura proteggerle, è certamente un obiettivo giusto, che condivido. Esiste poi un passaggio successivo, assai delicato e ancora più importante: questi nuovi strumenti andrebbero valutati sulla base di un progetto serio, visibile e conoscibile, ispirato a principi generali di trasparenza, proporzionalità e coerenza tra obiettivo perseguito e strumenti usati. Per fare questa valutazione servono progetti concreti e valutabili. Invece in queste ore così difficili temo che a volte possa prevalere l’idea di “fare come la Corea del Sud” o “come la Cina”. Bene, dico qui con forza e chiarezza che non sono questi i modelli cui ci dobbiamo ispirare».

IL TRACCIAMENTO DI MASSA

Qualcuno potrebbe ribattere che un sistema di tracciamento di massa sia già stato usato in Lombardia, dove i dati raccolti dalle celle dei telefoni cellulari ha permesso di capire se i cittadini si spostassero o meno.
La situazione è però ben diversa da quanto accaduto in Asia.
I dati raccolti tramite le celle telefoniche lombarde sono dati anonimizzati, cioè dati dai quali non è possibile individuare i singoli soggetti e che permettono solo di comprendere i flussi di movimento.

In sostanza, un conto è accettare per un periodo di tempo limitato l’obbligo di autocertificazione, sebbene questo mini in qualche modo la privacy dei cittadini poiché permette alle autorità di raccogliere informazioni anche sensibili. Un altro è condividere la nostra posizione 24 h su 24 tramite un’app che ci dice se possiamo uscire o meno e che trasmette i nostri dati personali alle autorità appena usciamo di casa. 

Le misure di contenimento dovrebbero essere valutate considerando se siano sufficienti a fini di prevenzione, se sono davvero necessarie e proporzionate.

CINA E COREA NON SONO UN MODELLO

Che la Cina non brilli per il suo livello di democrazia è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la Corea, il suo assetto storico, sociale e culturale è talmente diverso dal nostro da non poterla rendere un riferimento giuridico.

Soro sottolinea che «Dobbiamo accettare regole che senza dubbio ci limitano in nome di un bene superiore senza però mai dimenticare che la forza del nostro Paese è sempre stato il modello democratico, […] il nostro modello è l’Italia, l’Europa e non la Cina».

«Abbiamo vissuto e superato la stagione del terrorismo e degli anni di piombo senza minare i cardini della nostra Costituzione. E’ giusto subire e accettare limitazioni dei diritti, purché conformi ai principi generale del nostro ordinamento».

Chi «ha la responsabilità di governare si deve ispirare alla nostra Costituzione e non al governo dell’emozione. Anche in tempo di guerra il diritto deve guidare la scelta di atti necessari».

Da più parti si sente però dire che «siamo in guerra» o «serve un’economia di guerra».
Queste frasi sono parte di una retorica spinta dall’emotiva che può essere parzialmente compresa, ma che non dovrebbe minare la lucidità di chi governa indirizzandolo verso scelte poco conformi alle nostre leggi.

DOV’È IL LIMITE TRA LA TUTELA DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALI E LA TUTELA DELLA SALUTE?

Il Garante della Privacy e il direttore della Protezione Civile Borrelli hanno discusso sul confine ultimo tra diritto alla privacy e diritto alla salute. La conclusione è che «il diritto alla salute viene prima visto che senza salute non ci può essere privacy».
In situazioni di emergenza il bilanciamento tra i diritti individuali e costituzionali va rivisto. In questa emergenza, l
a tutela delle libertà e della privacy viene bilanciata da un altro diritto fondamentale, individuale e collettivo: quello alla salute.

A questo punto, capito che dobbiamo accettare la situazione così com’è, c’è da chiedersi cosa succederà una volta terminata l’emergenza COVID-19?
Terminerà anche la compressione delle libertà individuali e della privacy? Oppure l’epidemia avrà segnato un precedente che potrà essere richiamato per gestire, più o meno in buona fede, situazioni ben diverse?

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Disposizioni in materia di giustizia previste dal D. L. Cura Italia

disposizioni in materia di giustizia

Disposizioni in materia di giustizia previste dal D. L. Cura Italia

Nel D.L. n. 18  del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, sono contenute non solo misure per il supporto economico a famiglie e imprese colpite dagli effetti dell’epidemia COVID-19, ma anche disposizioni in materia di giustizia.

Diamo qui di seguito una panoramica generale dei 3 articoli più rilevanti, invitandovi a leggere i testi originali tramite l’apposito link. 

Se invece siete interessati ad approfondire il tema delle misure economiche del decreto, leggete l’articolo sul bonus professionisti e il reddito di ultima istanza. 

ARTICOLI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 


ART. 83 – GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE
[leggi il testo completo]

Le disposizioni in materia di giustizia inserite nell’articolo prevedono la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, che vengono rinviate d’ufficio.

È sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Vengono indicati ulteriori dettagli, nonché le eccezioni alle suddette sospensioni.

Per contrastare l’epidemia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari devono adottare le misure organizzative volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni inserite nei DPCM per evitare assembramenti negli uffici o contatti ravvicinati tra gli individui.

Nell’articolo sono elencate le misure che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari.

Come prevedibile, si spinge all’uso delle procedure telematiche.

Vengono anche indicate la corretta gestione dei colloqui dei detenuti con congiunti e altri soggetti, la possibilità per la magistratura di sospendere permessi premio del regime di semilibertà, e anche la sospensione dei procedimenti di mediazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie . 

ART. 84 – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA [leggi il testo completo]

Dal 8 marzo fino al 15 aprile 2020 inclusi sono sospesi tutti i termini relativi al processo amministrativo.

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate in tale periodo sono rinviate d’ufficio, mentre i procedimenti cautelari sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato delegato.

Dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se tutte le parti costituite ne fanno congiuntamente richiesta.

Per contrastare l’epidemia da COVID- 19 i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate devono adottare tutte le misure organizzative, anche se incidono sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.

Nell’articolo vengono elencate le iniziative possibili.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

ART. 85 – GIUSTIZIA CONTABILE [leggi il testo completo]

Le disposizioni in materia di giustizia contabile prevedono l’applicazione alle funzioni della Corte dei conti di quanto già indicato negli art. 83 e 84, a patto che vi sia contrasto con le specificità dell’articolo 85.

Anche in questo articolo si invita a fare quanto possibile per rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno degli uffici territoriali e centrali. Vengono indicate anche le iniziative possibili.

Nel caso in cui le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti che venissero rinviate, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.

Successivamente al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione senza discussione orale, a partire dagli atti depositati.

Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.

Fino al 30 giugno 2020, in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante sarà composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai 6 consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso. La delibera avviene in “presenza” di un minimo di 5 magistrati in adunanze che possono essere svolte anche in via telematica.

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Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
   1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
   2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
   3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.
Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Per approfondire le modifiche intervenute all’articolo a seguito della Legge di Conversione del 24 aprile 2020 che ha introdotto i commi 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies, vi rimandiamo all’analisi del CNF.

 

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Articolo 85 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Contabile

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia.
Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.
In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. È abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. 

In questi giorni Servicematica rimane operativa, sebbene in modalità da remoto. 
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bonus avvocati

Nessun bonus avvocati nel decreto Cura Italia?

È stato inserito un bonus avvocati o, essere più generalisti, un bonus professionisti nel decreto legge Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020?
La risposta a questa domanda non è così semplice.

IL DECRETO CURA ITALIA E IL BONUS

Il decreto, che stanzia 25 miliardi da destinare a famiglie e aziende per far fronte alla crisi innescata dall’epidemia da COVID-19, ha fatto discutere ancora prima della sua pubblicazione ufficiale.

Sebbene per la prima volta siano stati considerati anche partite iva e lavoratori autonomi (art. 27 e seguenti) , il bonus di 600€ una tantum inizialmente previsto è stato ritenuto insufficiente. Pertanto, è stato convertito in un indennizzo su base mensile fintantoché l’emergenza COVID-19 continua.

Tutto molto bello, se non fosse che della platea di beneficiari non fanno parte i professionisti iscritti alle casse previdenziali professionali, come architetti, medici, giornalisti e, chiaramente, avvocati.

Questa esclusione si fonda su una ragione tutto sommato comprensibile.
Gli iscritti alle casse professionali non versano i contributi all’inps ma, appunto, alla loro Casse. Pertanto ci si aspetterebbe che fossero proprio queste casse a elargire indennizzi ai propri iscritti in difficoltà (c
’è però poco da sperare in tal senso).

Dunque, per tornare alla domanda iniziale, se sia stato inserito un bonus avvocati o un bonus professionisti nel decreto cura Italia, la risposta immediata è no. Ma….

BONUS AVVOCATI E FONDO RESIDUALE

L’art.44 del decreto prevede l’istituzione di “Fondo per il reddito di ultima istanza” da 300 milioni di euro:

«Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

E ancora:

«Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

Sebbene non si tratti di un bonus avvocati vero è proprio, è possibile che i professionisti possano rifarsi a questa possibilità.

LIMITI DEL FONDO RESIDUALE

A differenza di quanto predisposto per le partite iva e i lavoratori autonomi, l’indennità per i professionisti presenta alcuni limiti:
  a quanto pare erogata solo a fronte della dimostrazione di un danno economico derivante da COVID-19;
– la cifra erogata non è certa,
– finiti i 300 milioni cosa succede? Che viga la regola del ‘chi prima arriva, prima alloggia’?

La ministra del Lavoro Catalfo, ospite al programma “Sono le Venti” ha dichiarato che «Nei prossimi giorni ci sarà un decreto ministeriale che regolerà la questione».
Il ministro dell’Economia Gualtieri, via Facebook, ha aggiunto che: «Con il fondo copriremo tutte le categorie di autonomi, chiederemo la collaborazione degli ordini professionali”. Sarà quindi demandata a un prossimo atto del ministero del Lavoro, in accordo con le diverse casse professionali, la decisione riguardo a chi, quanto e come riceverà l’indennizzo».

LE ALTRE DIFFICOLTÀ DI AVVOCATI E PROFESSIONISTI

Il posticipo dei pagamenti dei contributi e l’erogazione di un bonus, per quanto ancora indefinito, sono certamente disposizioni utili a tirare momentaneamente il fiato nel pieno dell’emergenza.

Il punto è che, prima o poi, quei contributi bisognerà pagarli. E con l’economia ferma a causa dell’epidemia da coronavirus, la crisi di liquidità per i professionisti si preannuncia un ostacolo non da poco.

[AGGIORNAMENTO 31 marzo: estensione del Bonus di 600 euro anche agli avvocati e agli altri professionisti]

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Nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati

autocertificazione

[AGGIORNATO 18 maggio] Nuovo Modulo di Autocertificazione – emergenza COVID-19

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO
Durante la Fase2 è necessario avere con sé l’autocertificazione SOLO in caso di spostamenti tra regioni. Le regole di compilazione e le motivazioni rimangono invariate.
Scarica il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra regioni.

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Ripubblichiamo a servizio di tutti il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti durante l’emergenza Covid-19 predisposto dal Ministero dell’Interno.

Scarica il modulo di autocertificazione aggiornato al 4 maggio.

CONTENUTO DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il modulo di autocertificazione è predisposto per l’inserimento dei dati identificativi del soggetto, del riferimento a un documento e la motivazione dello spostamento.

Inoltre, è presente uno spazio aperto dove spiegare i dettagli del proprio spostamento (lavoro presso…devo effettuare una visita in…).

L’autocertificazione deve sempre essere portata con sé e mostrata nel caso in cui le autorità lo richiedessero.

Oltre all’autocertificazione è bene avere con sé anche altri documenti che giustifichino lo spostamento (dichiarazione del datore di lavoro, certificati medici, ecc).

Scarica il modulo di autocertificazione.

QUALI LIMITI ALLA MOBILITÀ

Ricordiamo che a seguito del DPCM 9 marzo 2020, le misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Tra le misure principali, l’obbligo di evitare gli spostamenti e gli assembramenti.

Rimangono ammessi solo gli spostamenti per:

  • comprovati motivi lavorativi,
  • situazioni di necessità (spese alimentari o di farmaci, assistenza a persone non autosufficienti),
  • motivi di salute (visite ed esami non prorogabili con impegnativa del medico).

In relazione agli spostamenti per lavoro, va specificato cosa si intenda per comprovati motivi.

Gli spostamenti per lavoro concessi riguardano solo quelle situazioni in cui:
  il lavoratore non abbia altra alternativa per svolgere la sua mansione se non recarsi in azienda, presso i clienti, i fornitori o terzi;
l’operatività dell’azienda non possa proseguire senza la presenza degli addetti.

In altre parole, per tutti i lavori che possono essere svolti da casa o momentaneamente sospesi, dipendenti e collaboratori devono evitare di recarsi in azienda e propendere per lo smart working, o il godimento di ferie, permessi, ecc.

SANZIONI RELATIVE AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO O ALL’AUTOCERTIFICAZIONE

Il mancato rispetto dell’obbligo di non uscire è punito secondo l’art. 650 del codice penale che stabilisce l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda fino a 206,00 euro.

A coloro che rilasciano false dichiarazioni tramite l’autocertificazione potrebbero essere contestati i reati indicati negli articoli 495 e 483 del codice penale, che prevedono la reclusione fino a 6 anni.

Scarica il nuovo modulo di autocertificazione. 

 

In questo periodo Servicematica rimane operativa, ma predilige modalità di comunicazione in remoto. 
Dato il grande afflusso di chiamate al nostro help-desk, vi invitiamo a preferire l’invio di mail

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misure di cassa forense

Epidemia da Coronavirus: le misure di Cassa Forense

Vi riportiamo qui di seguito le principali misure di Cassa Forense per affrontare l’impatto delle disposizioni governative per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus.

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2020: Cassa Forense ha stabilito nuove misure a sostegno degli avvocati. Leggi l’articolo “I nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati“.

CONTENUTO DELLE MISURE DI CASSA FORENSE

1. CONTRIBUTI 

– Sospensione dei termini di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020 per tutti gli iscritti.

2. MISURE PER LA SALUTE DEGLI ISCRITTI



– Possibilità di attivare, tramite una convenzione con VIS-Valore in Sanità s.r.l., una card gratuita (il costo è completamente a carico di Cassa Forense).
La tessera permette uno sconto in caso di utilizzo delle strutture convenzionate con la Società.
La validità della carta si estende al nucleo familiare.
Si può richiedere la card a partire dal 12 marzo attraverso la propria area personale nel sito di Cassa Forense, cliccando sul link verde “chiedi VIS CARD”.
Verrà rilasciato un codice da utilizzare per registrarsi al sito di VIS-Valore in Sanità e, da lì, sarà possibile attivare la card.

– All’interno della convenzione con AON, è stata attivato il servizio di consulenza telefonica o di video-consulto per gli iscritti (o i familiari) che dovessero presentare evidenti sintomi riconducibili al Coronavirus.
Il numero da contattare è 039.65546064 e sarà attivo da venerdì 13 marzo per un periodo di 4 mesi e un numero massimo di 2.500 consulti.
L’iscritto che volesse farne uso dovrà dovrà identificarsi all’operatore indicando il codice FOREN001.

Tutte le misure di Cassa Forense per far fronte alle conseguenze delle disposizioni sul contenimento di COVID-19 sono reperibili sul sito ufficiale dell’ente.

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2020: Cassa Forense ha stabilito nuove misure a sostegno degli avvocati. Leggi l’articolo “I nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati“.

In questi giorni di emergenza Servicematica rimane operativa in modalità da remoto. Dato il grande afflusso di chiamate ai nostri centralini, vi chiediamo di contattarci preferibilmente via mail.
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udienze telematiche

Strumenti per le udienze telematiche e lo smart working

Abbiamo pubblicato sul nostro sito delle utilissime istruzioni per utilizzare gli strumenti per le udienze telematiche e lo smart working.

A seguito dei DPCM che impongono limiti alla mobilità e alle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare il contagio da coronavirus, anche gli studi legali e gli avvocati si trovano a dover fare i conti con il lavoro in remoto.

Sappiamo che per molti il passaggio non è così semplice, ecco dunque perché abbiamo deciso di pubblicare delle istruzioni semplici e chiare relative agli strumenti per le udienze telematiche e lo smart working.

Qui di seguito vi offriamo qualche informazione in più

STRUMENTI PER LE UDIENZE DA REMOTO

Pochi giorni fa il Ministero della Giustizia ha diffuso un provvedimento volto a spingere il lavoro da remoto. In particolare, gli strumenti per le udienze telematiche suggerite sono 2: Skype for Business e Teams.

Entrambi sono software di teleconferenza compatibili con Mac e Windows.

Le guide pubblicate sul nostro sito sono state redatte dal Consigliere avv. Federica Santinon dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.

STRUMENTI DI SMART WORKING

Quando si tratta di lavorare in remoto, avere la possibilità di accedere a un computer che si trova fisicamente in un altro luogo può fare la differenza.

Tra tutti i software disponibili, noi abbiamo scelto AnyDesk.
Chi di voi ha avuto modo di parlare con il nostro help desk conosce già questo software.

AnyDesk vi permette di connettervi a qualsiasi computer che abbia, a sua volta, il programma scaricato al suo interno.

Quello che vi consigliamo di fare è di scaricare AnyDesk dal nostro sito installandolo nel vostro computer in studio, impostare una password, scaricare Any Desk sul vostro pc di casa e accedere al computer in studio quando volete.

In simil modo, potete consentire ai vostri collaboratori di accedere al vostro computer o, viceversa, potete voi stessi accedere ai loro.

AnyDesk garantisce connessioni remote sicure e affidabili.

Un altro strumento utilissimo è la nostra piattaforma Service1 che permette di:
– depositare telematicamentenotificare e conservare digitalmente a norma di legge.
Funziona per il PCT Processo Civile Telematico, il PAT Processo Amministrativo Telematico e permette di consultare le sentenze di Cassazione del Processo Penale Telematico;

firmare digitalmente i file, verificare l’esatta ora e data di deposito della controparte;

– accedere alla webmail pec integrata e al modulo dedicato alla Privacy, con la creazione del registro del trattamento e le informative per le tue anagrafiche;

– attivare il modulo di Fatturazione Elettronica.

Per aiutarvi a utilizzare Service1 abbiamo pubblicato tantissime guide e altre sono accessibili tramite la piattaforma stessa.

 

Se avete dubbi o perplessità, potete contattarci. Salvo ulteriori decisioni, Servicematica rimane operativa.

 

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Smart working. Cos’è e come funziona


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smart working

Smart working. Cos’è e come funziona

L’epidemia di coronavirus ha introdotto un nuovo termine nel vocabolario di molti dipendenti e imprenditori: smart working.

Per coloro che incontrano questo concetto per la prima volta non è facile capire esattamente di cosa si tratti, né come si applichi o quali siano i confini normativi entro cui muoversi.

Il primo problema è che nelle visione più semplicistica e comune ‘smart working’ è sinonimo di ‘telelavoro’.
Effettivamente, lo smart working può rientrare nel telelavoro, ma ci sono delle differenze.

Il telelavoro è il lavoro da casa ed è sottoposto a dei vincoli rigidi (deve essere svolto in un luogo ben preciso, con degli strumenti ben definiti, ecc.).
Lo smart working comporta un approccio completamente diverso, basato sulla flessibilità, l’agilità e il raggiungimento di obiettivi. Assomiglia al lavoro di molti professionisti freelance, che possono lavorare a casa o al bar, con il portatile o lo smartphone, di mattina o di sera, ma rimane una forma di lavoro subordinato governata da un accordo fra dipendente e datore di lavoro.

Di smart working si parla nell’art.18 della Legge n. 81/2017, in cui vengono sottolineati gli aspetti tipici di questa modalità di lavoro: flessibilità organizzativa, volontarietà delle parti coinvolte e utilizzo di strumenti per il lavoro da remoto.

Vi riportiamo qui di seguito alcune informazioni utili per comprendere meglio lo smart working e la sua applicazione.

CARATTERISTICHE DELLO SMART WORKING


ATTIVITÀ 


Ricadono nello smart working tutte quelle attività che possono essere completamente o in parte svolte in luoghi diversi dall’abituale posto di lavoro.
Si tratta soprattutto di attività intellettuali: formazione, riunioni, consulenze, stesura di atti e documenti, alcune attività di segreteria, programmazione informatica, attività di amministrazione, ecc.

Potremmo dire che gran parte delle mansioni che non necessitano di particolari strumentazioni, che sono realizzabili via Internet e/o in un luogo diverso dall’ufficio sono convertibili in telelavoro.

Di queste, molte rientrano nello smart working .

LUOGO

L’attività lavorativa può essere svolta ovunqueprevio accordo fra dipendete e datore di lavoro.

MODALITÀ

Il lavoratore opera in completa autonomia, ma deve rispettare gli accordi presi e raggiungere gli obiettivi fissati.
Deve garantire la reperibilità telefonica o telematica all’interno delle fasce orarie stabilite dall’accordo e impegnarsi a garantire la riservatezza dei dati aziendali di cui è custode.

La strumentazione tecnologica può essere fornita dall’azienda o essere di proprietà del lavoratore.
In caso di attrezzature fornite, il lavoratore ne è responsabile, deve averne cura e deve impegnarsi a usarle solo per motivi lavorativi.

Il datore di lavoro o chi per lui monitora l’attività del lavoratore in remoto e ne valuta l’operato.

ORARIO LAVORATIVO

In caso di smart working, un lavoratore non può superare l’ammontare di ore previste dall’accordo.
Le parti hanno la facoltà di decidere un orario di lavoro ben definito.

Il lavoratore in smart working può interrompere il lavoro solo per valide e comprovate ragioni. Nel caso, dovrà informare il datore o chi per lui.

RETRIBUZIONE

In caso di smart working la retribuzione non subisce alcun cambiamento.

SPESE

Le spese derivanti dai consumi elettrici, la connessione alla rete Internet, le comunicazioni telefoniche o il cibo sono a carico del lavoratore.

OBBLIGHI ASSICURATIVI

La legge numero 81 del 22 maggio 2017, art. 23, dice: «il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.»

La Circolare INAIL numero 48 del 2017 aggiunge che «lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

In altre parole, per i lavoratori in smart working è prevista la tutela in caso di infortuni e malattie professionali esattamente come per qualsiasi altro dipendente.

Il datore di lavoro non risponde però di infortuni causati da comportamenti non legati al corretto svolgimento della prestazione lavorativa da parte dello smart worker.

SMART WORKING ED EMERGENZA CORONAVIRUS

Tra le misure adottate dal Governo per contenere e gestire l’epidemia da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che facilita l’accesso allo smart working.

Per saperne di più, vi invitiamo a visitare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CONCLUSIONI

In sostanza, per realizzare lo smart working servono 2 cose:

  • – accordi chiari e ben definiti sia da un punto di vista contrattuale che organizzativo (cosa va fatto, entro quando, quale risultato si vuole ottenere, ecc.), senza tralasciare gli aspetti legati alla privacy di entrambe le parti;
  • – tecnologie che permettano di lavorare e comunicare in remoto: il dipendente deve poter svolgere i propri compiti e il datore deve poter monitorare l’attività. 

Sei un avvocato o un magistrato e vuoi organizzarti per le udienze in remoto ma non sai come fare?
Sei un’azienda o un professionista e hai bisogno di un supporto tecnico-informatico per applicare lo smart working? CONTATTACI.
Salvo ulteriori disposizioni, Servicematica rimane operativa. 

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Udienze in remoto: le disposizioni del Ministero della Giustizia

Alla luce dell’emergenza coronavirus, anche le attività giudiziarie devono adeguarsi e favorire il contenimento e la gestione dell’epidemia. Pertanto si chiede di favorire le udienze in remoto.

A stabilirlo è il provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia a seguito della pubblicazione del decreto legge n.11 dell’8 marzo “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Il provvedimento si compone di solo 4 articoli.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE IN REMOTO – SETTORE CIVILE

Le udienze in remoto del settore civile possono svolgersi utilizzando i software indicati dal Ministero.
Tali software si basano su infrastrutture o data center in dotazione esclusiva al Ministero e dovrebbero quindi garantire un  buon grado di sicurezza informatica.

I programmi sono:
– Skype for Business;
– Teams.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE IN REMOTO – SETTORE PENALE

Per lo svolgimento in remoto delle udienze penali si possono utilizzare gli strumenti di videoconferenza a già disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari.

Possono essere utilizzate anche le modalità di collegamento in remoto già indicate per le udienze civili nel caso in cui non sia necessari garantire le comunicazioni audio tra il difensore e il suo assistito o se il numero di imputati coinvolti e detenuti in luoghi diversi permetta la reciproca visibilità.

Alleghiamo il testo originale del provvedimento del Ministero della Giustizia.

Se necessitate di assistenza tecnico-informatica per gestire e organizzare il lavoro da remoto, contattateci. Servicematica rimane operativa.

 

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