Cassa forense: le nuove aree digitali per avvocati e famiglie

Prosegue il percorso di completa digitalizzazione dell’ente di previdenza dedicato agli avvocati, che ha annunciato l’implementazione di nuove funzionalità all’interno dell’area riservata del proprio portale web. Questi aggiornamenti sono progettati per offrire agli iscritti e ai loro familiari un’esperienza più agevole nella fruizione dei servizi e una gestione più efficace delle rispettive posizioni individuali.

Nuove Opportunità per i Familiari

Una delle novità più rilevanti, introdotta in linea con il Nuovo Regolamento dell’Assistenza 2024, è l’attivazione di un’Area riservata dedicata ai familiari dei legali iscritti. Questa sezione permette l’invio telematico di domande relative all’assistenza e ai bandi. Tra le funzionalità disponibili spiccano:

  • La consultazione dei cedolini per i titolari di pensioni indirette e di reversibilità.
  • L’accesso ai modelli di Certificazione Unica per i familiari beneficiari di prestazioni assistenziali o titolari di pensione indiretta e di reversibilità.

Strumenti Potenziati per i Professionisti

Anche l’area riservata destinata direttamente agli avvocati iscritti è stata arricchita con strumenti pensati per una gestione più completa e trasparente della propria posizione:

  • Nuovi box informativi nella homepage, che mostrano il saldo contabile aggiornato e la situazione dichiarativa.
  • Una riorganizzazione dell’estratto contributivo, ora presentato in modo più chiaro e ordinato.
  • La possibilità di inoltrare l’istanza alla Commissione Paritetica in caso di contenzioso con il fornitore della Polizza Sanitaria.
  • L’introduzione della rateizzazione delle sanzioni intere (oltre a quella già prevista per le sanzioni ridotte), con la facoltà di generare un avviso PAGOPA precompilato per il versamento di un acconto del 20%, come stabilito dal Nuovo Regolamento Previdenziale.

Un Albo Unico a Portata di Click

Tra gli aggiornamenti sul sito istituzionale, è stata resa disponibile una nuova funzione per la consultazione dell’Albo Unico degli Avvocati. Questo servizio consente ai cittadini di:

  • Ricercare professionisti iscritti all’Albo o ai registri dei Praticanti, utilizzando criteri di ricerca intuitivi.
  • Visualizzare informazioni aggiornate quali dati anagrafici, recapiti, contatti, ordine di appartenenza e specializzazione.

Questo importante strumento è il frutto dell’integrazione dei dati forniti da tutti gli Ordini Forensi d’Italia, resa possibile grazie alla recente apertura di un canale di comunicazione informatico tra il Consiglio Nazionale Forense e l’ente di previdenza.


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Eleggibilità nei Consigli forensi: chiarimenti sul mandato “saltato”

Il dibattito sull’eleggibilità dei componenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati si arricchisce di un’importante interpretazione. Il divieto di un terzo mandato consecutivo impone, per una nuova eleggibilità, che intercorra un periodo di assenza dall’incarico pari alla durata effettiva del secondo mandato precedente. Questo significa che la permanenza “saltata” da un avvocato non può essere inferiore al tempo in cui ha ricoperto il suo secondo incarico, anche se tale periodo è stato esteso a causa di una proroga del Consiglio stesso.

La normativa, in particolare il comma 3 dell’articolo 3 della legge 113/2017, enfatizza il calcolo del tempo in modo “effettivo”. Questo è stato ribadito da una sentenza delle Sezioni Unite (n. 13376/2025), che ha chiarito come il parametro di uguaglianza tra la durata del secondo mandato e il periodo di “vacatio” fino alle nuove elezioni sia fondamentale. L’obiettivo è prevenire qualsiasi influenza sull’elettorato attivo e favorire un ricambio fisiologico all’interno degli organi rappresentativi.

La decisione in questione ha anche respinto una nuova richiesta di rinvio pregiudiziale alla Consulta, confermando la legittimità della precedente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense in qualità di giudice speciale. La sentenza ha infine validato la decisione rescissoria del giudice del rinvio, che si era correttamente conformato ai principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite in sede rescindente.


Il nodo cruciale: il “tempo effettivo”

La questione si è concretizzata in un caso specifico dove una consiliatura “saltata” dall’avvocato ricorrente (il cui terzo mandato è stato annullato) ha avuto una durata oggettivamente inferiore al quadriennio (tre anni e cinque mesi), a fronte di quella precedente prolungata oltre i quattro anni (quattro anni e sette mesi).

In questa situazione, la terza ricandidatura è stata ritenuta in violazione della prescrizione normativa, che richiede un intervallo di tempo pari a quello in cui si è svolto il precedente secondo mandato. La durata effettiva delle consiliature, quindi, diventa il parametro determinante, rendendo insufficiente il mero “fermo” di una consiliatura se il periodo di assenza non è equivalente alla durata del mandato precedente.


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Formazione e mobilità sociale: la sfida per una società della longevità sostenibile

Mentre l’Europa affronta le sfide dell’invecchiamento e della transizione digitale ed ecologica, l’Italia si trova in una posizione particolarmente delicata. Secondo le ultime proiezioni demografiche delle Nazioni Unite, entro il 2050 gran parte dei Paesi avanzati perderà una quota significativa di popolazione in età lavorativa, con il Giappone previsto a -20%, la Corea del Sud a -14% e l’Italia tra i Paesi più colpiti, con una riduzione superiore al 25% nella fascia tra i 25 e i 49 anni.

Un calo che, senza adeguate contromisure, rischia di compromettere non solo la sostenibilità del sistema pensionistico e sanitario, ma anche le capacità produttive e competitive del Paese. Ad aggravare la situazione, in Italia si sommano forti disuguaglianze sociali e territoriali che frenano la mobilità sociale e alimentano la fuga di giovani qualificati verso l’estero.

A fronte di queste dinamiche, il Rapporto ASviS 2025 e il recente Rapporto Giovani 2025 dell’Istituto Toniolo hanno ribadito con forza l’urgenza di una svolta nelle politiche educative e formative. Senza una strategia organica che investa sul capitale umano e sull’istruzione di qualità, il nostro Paese rischia di trovarsi impreparato di fronte ai profondi cambiamenti demografici e tecnologici in atto.

In Italia, infatti, persistono livelli di abbandono scolastico superiori alla media europea (10,5% contro il 9,5%) e solo un giovane su dieci tra coloro che hanno genitori con basso livello d’istruzione riesce a conseguire un titolo universitario. È evidente come il contesto familiare e territoriale condizioni ancora fortemente il percorso educativo e le opportunità future.

A preoccupare, inoltre, sono i dati dell’indagine internazionale PIAAC-OCSE sulle competenze degli adulti, che evidenziano per l’Italia livelli ancora bassi e poco migliorati rispetto alla precedente rilevazione del 2012, mentre molti altri Paesi hanno compiuto significativi passi avanti. Il rischio concreto è che senza interventi strutturali, i modesti progressi ottenuti dalle nuove generazioni possano andare dispersi.

Eppure qualche segnale positivo c’è: i giovani italiani tra i 16 e i 24 anni mostrano risultati più vicini alla media europea, in particolare nelle competenze numeriche. È la conferma che investire nelle fasi più precoci della vita può fare la differenza.

Fornire una solida formazione di base, ridurre i divari sociali e territoriali, promuovere il lifelong learning e rafforzare le competenze digitali e ambientali sono scelte non più rimandabili. Solo così si potrà costruire una società della longevità che non sia un freno, ma un’opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo.

La sfida, dunque, non riguarda solo la quantità della popolazione attiva, ma soprattutto la qualità delle persone che animeranno il Paese nei prossimi decenni. Un’Italia capace di valorizzare talento, competenze e innovazione, garantendo pari opportunità di crescita a tutte le fasce sociali e generazioni.


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Tribunale della Pedemontana, Nordio: “Imminente ddl”

Roma, 21 maggio 2025 – Si è concluso, presso la sede ministeriale di via Arenula, l’incontro tra il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e una delegazione composta dal Presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, dal Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Ignazio Finco, dal Presidente del Comitato Tribunale della Pedemontana, Francesco Savio, dal Presidente del Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza e rappresentante delle Categorie del territorio, Alessandro Bordignon, dal delegato della Provincia di Treviso e Presidente di IPA Terre di Asolo e Montegrappa, Claudio Sartor e dal Sindaco di Cittadella, Luca Pierobon.

Si è trattato di un confronto proficuo sullo stato dell’iter relativo al Tribunale della Pedemontana. Presenti all’incontro anche il Viceministro, Francesco Paolo Sisto, e i Sottosegretari Andrea Del Mastro Delle Vedove e Andrea Ostellari. Il Ministro ha comunicato l’approvazione del Tribunale di Bassano e ha assicurato l’imminente presentazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge relativo. Dal canto suo, la delegazione ha espresso “viva soddisfazione nei confronti del Ministro Nordio, dopo ben tredici anni di richieste disattese dalla politica verso le richieste dei nostri territori”.


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Reati fiscali, il prestanome non si salva: responsabile anche senza gestione effettiva

Il prestanome non è mai davvero al riparo. Con la sentenza n. 17283, depositata l’8 maggio 2025, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato in materia di reati tributari: l’amministratore di diritto di una società, anche se privo di effettivi poteri gestionali e operativo solo sulla carta, resta direttamente responsabile per i reati dichiarativi commessi in qualità di rappresentante legale.

La vicenda riguardava la condanna, già confermata in appello, di un amministratore formale di una società, chiamato a giudizio insieme a un amministratore di fatto (giudicato separatamente) per una dichiarazione fraudolenta. La difesa aveva tentato di far valere la qualifica di mero prestanome, sottolineando la sostanziale estraneità ai fatti e l’assenza dal territorio italiano durante le fasi gestionali decisive. Un’argomentazione che non ha convinto né i giudici di merito né la Suprema Corte.

Secondo la Cassazione, infatti, il ruolo di amministratore di diritto comporta precisi obblighi di legge, tra cui quello di firmare le dichiarazioni fiscali della società. E poco importa che l’effettiva gestione sia stata nelle mani di un altro soggetto: a meno che il rappresentante legale non dimostri di essersi diligentemente informato sulla reale conduzione della società e sull’attendibilità delle scritture contabili, resta pienamente responsabile per gli illeciti tributari.

Un orientamento, quello ribadito nella pronuncia, in linea con precedenti sentenze che avevano già chiarito come, in materia di dichiarazioni fiscali infedeli o fraudolente, il firmatario dell’atto fiscale sia considerato autore principale, e non responsabile per mera omissione di vigilanza.

Nel caso specifico, il Procuratore Generale aveva evidenziato come fosse stato proprio il ricorrente a sottoscrivere la dichiarazione fraudolenta, e che la sua presunta assenza dall’Italia e mancata partecipazione all’assemblea di approvazione del bilancio non potessero valere come scusanti. La Cassazione ha condiviso questa impostazione, aggiungendo che il ricorrente non aveva neppure fornito la prova di aver vigilato sull’attività societaria o di essersi accertato della veridicità delle fatturazioni dichiarate, alcune delle quali relative a operazioni inesistenti.

Il messaggio è chiaro: rivestire formalmente un incarico societario comporta oneri specifici e non consente di sottrarsi alle conseguenze penali invocando un ruolo di pura facciata. Anche nella complessa realtà delle società gestite di fatto da terzi, la legge attribuisce precise responsabilità all’amministratore di diritto, che resta tenuto a rispondere dei reati dichiarativi, salvo che non dimostri di avere assunto, con diligenza, tutte le informazioni necessarie per garantire la regolarità fiscale della gestione.


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Quando una parola pesa: se l’indagato diventa imputato scatta la diffamazione a mezzo stampa

ROMA — Un errore di terminologia nella cronaca giudiziaria può costare caro. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13200/2025, che ha definitivamente chiarito come attribuire pubblicamente a una persona la qualifica di “imputato” quando è ancora solo “indagata” configuri diffamazione a mezzo stampa. Stesso discorso se si attribuisce un reato “consumato” invece di uno “tentato”.

Il verdetto mette fine a un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni civili e penali della Cassazione, che in passato avevano assunto orientamenti differenti sull’applicabilità del diritto di cronaca giudiziaria in casi simili.

Il caso: titolo e contenuto scorretti

Al centro della vicenda, un articolo online dal titolo “Truffa del superfinanziere”, in cui una persona veniva indicata come imputata per truffa, quando in realtà era solo indagata — e per un fatto meno grave, ovvero tentata truffa. In primo grado il Tribunale di Roma aveva escluso il carattere diffamatorio della notizia, ritenendo che gli errori non intaccassero la veridicità complessiva della ricostruzione. Diversa la valutazione in appello, dove si era sottolineata la gravità della falsità, anche in considerazione del prestigioso ruolo ricoperto dalla persona coinvolta.

Le Sezioni Unite: il diritto di cronaca ha limiti precisi

La Corte ha stabilito che l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria non può essere invocata quando si attribuisce a qualcuno uno status giudiziario diverso da quello reale o si alterano gli elementi essenziali dei fatti, aggravandone la portata offensiva. A maggior ragione se a commettere l’errore è un giornalista esperto in cronaca giudiziaria, che dovrebbe conoscere la differenza tra “indagato” e “imputato” e tra reato tentato e consumato.

Particolarmente significativo il riferimento al contesto digitale. La Corte ha infatti osservato che il lettore online, spesso frettoloso e abituato a informarsi solo attraverso titoli e occhielli, può essere facilmente tratto in inganno da qualifiche improprie, con conseguenze pesanti sulla reputazione dei soggetti coinvolti.

Conclusioni: precisione e responsabilità nella cronaca giudiziaria

La Suprema Corte ha quindi richiamato i principi fondamentali in materia di diffamazione: imprecisioni di dettaglio possono essere tollerate se non alterano il senso della narrazione, ma travisamenti che aggravano la posizione di una persona sono lesivi e penalmente rilevanti. E anche il contesto — stampa cartacea o informazione digitale — incide nella valutazione dell’offensività.

In definitiva, come ha concluso la Corte di appello, l’errore compiuto in questo caso era “evidente e inescusabile” e superava i limiti della verità ragionevolmente putativa, privando la pubblicazione della protezione del diritto di cronaca.


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Errore sul contributo unificato? La Cassazione apre alla compensazione delle spese

ROMA — Un errore nella determinazione del contributo unificato può avere conseguenze inattese sul piano delle spese processuali. Lo ha stabilito oggi la Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13145/2025, precisando che, sebbene tale dichiarazione non incida sul valore della domanda giudiziale, può comunque costituire una ragione eccezionale per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Il caso riguardava una controversia in cui la parte ricorrente aveva erroneamente indicato, nell’atto di appello, un valore di 1.200 euro ai fini del contributo unificato, dichiarando successivamente che quella cifra riguardava solo il tributo e non il valore effettivo della causa. La ricorrente aveva dunque chiesto una rideterminazione delle spese di lite, contestando la somma liquidata dal giudice d’appello, ritenuta calcolata su uno scaglione errato.

Il principio ribadito dalla Cassazione

La Corte ha ricordato che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va calcolato esclusivamente sulla somma oggetto di impugnazione e non su quella indicata per il contributo unificato, che è destinata al solo funzionario di cancelleria e non incide sulla determinazione del valore giudiziale. Tuttavia, proprio quell’indicazione errata può aver indotto il giudice ad applicare uno scaglione superiore per la liquidazione dei compensi.

Di qui la decisione della Cassazione di cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese del grado di appello, rideterminando i compensi a 332 euro oltre accessori, ma compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Quando l’errore processuale incide sulle spese

Secondo l’ordinanza, anche se l’errore non modifica la domanda né incide sulla competenza, resta comunque astrattamente idoneo a determinare un provvedimento conclusivo errato sulle spese. Ed è perciò equo, ha stabilito la Corte, che i costi dell’impugnazione resa necessaria da quell’errore non gravino sulla parte vittoriosa, soprattutto se questa non ha nemmeno resistito in giudizio.


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Avvocati, il CNF ribadisce: la buona fede non cancella l’illecito disciplinare

ROMA — Non basta dichiararsi in buona fede per evitare una sanzione disciplinare. A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense, che con la sentenza n. 393/2024, pubblicata il 14 maggio 2025, ha confermato un principio cardine del diritto disciplinare forense: l’illecito deontologico si configura sulla base della volontarietà della condotta e non viene escluso dalle intenzioni dichiarate o dalle condizioni psicofisiche dell’avvocato.

Il caso all’origine del procedimento riguardava un professionista che aveva cercato di difendersi sostenendo di aver agito senza dolo e in buona fede, adducendo anche un’alterazione del proprio stato di salute al momento dei fatti contestati. Una linea difensiva che però non ha convinto il Collegio, il quale ha respinto integralmente il ricorso, mantenendo ferma la sanzione decisa in primo grado.

Conta solo la volontarietà, non l’intenzione

Nelle motivazioni, il CNF ha chiarito che il sistema disciplinare forense non richiede né il dolo né la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta: è sufficiente che l’atto violativo sia stato compiuto volontariamente, cioè con coscienza e volontà. La buona fede personale o eventuali stati soggettivi — come disturbi psicofisici — possono essere presi in considerazione soltanto nella fase di determinazione della sanzione, non per escludere la responsabilità disciplinare.

Una posizione coerente con l’impostazione dell’art. 3 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce l’obbligo per l’avvocato di conoscere le regole deontologiche e non consente di invocare ignoranza o errore come esimenti.

Tutela della professione prima di tutto

Il Consiglio ha infine ricordato come la funzione del procedimento disciplinare non sia quella di punire il singolo in base al suo stato soggettivo, ma di salvaguardare il decoro e la reputazione della professione forense. La responsabilità disciplinare assume così una finalità preventiva e reputazionale, volta a garantire la fiducia dei cittadini nell’attività degli avvocati.


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Appalti pubblici, allarme Anac: troppa poca concorrenza e sicurezza a rischio

ROMA — Appalti sempre più concentrati e poca trasparenza nelle procedure. È la fotografia scattata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ieri ha presentato alla Camera la relazione annuale 2024. Un dossier che, tra numeri e criticità, denuncia una concorrenza in affanno e un’impennata di violazioni nel settore degli appalti pubblici.

A lanciare l’allarme è stato il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, parlando di un mercato “sempre più chiuso” e di una crescita preoccupante degli affidamenti diretti. Dei 62.160 bandi registrati nel 2024, oltre 32.500 — più della metà — sono stati assegnati senza gara. Un sistema che, secondo Busia, soffoca la competizione e rischia di danneggiare le casse pubbliche: “Se ci si rivolge alla prima impresa disponibile — ha sottolineato — non è detto che sia quella che offre il miglior prezzo o la maggiore qualità”.

La relazione ha evidenziato come la quota più consistente degli appalti sia destinata alle forniture, che sfondano i 16 miliardi di euro (+18,9% rispetto al 2023), seguite dai servizi, mentre i lavori segnano un calo significativo del 38,9%, fermandosi a 6 miliardi di euro. Complessivamente, il valore delle procedure si attesta a 28 miliardi, in leggera flessione (-4,1%).

Preoccupa anche il capitolo sicurezza: nel 2024 Anac ha registrato 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza nei cantieri, con un incremento del 43% rispetto all’anno precedente. “I rischi maggiori — ha avvertito Busia — arrivano dai subappalti a cascata, che scaricano le conseguenze negative lungo tutta la filiera, soprattutto sui lavoratori, troppo spesso anello debole del sistema”.

Nonostante la lieve flessione nel valore totale, le cifre restano alte e il mercato degli appalti pubblici continua a muovere miliardi. Tuttavia, secondo Busia, è indispensabile “aprire alla concorrenza e garantire più trasparenza”, anche grazie agli strumenti digitali che oggi rendono più facile tracciare le procedure e vigilare sui cantieri.


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Il provvedimento prevede che, salvo alcune eccezioni, non sarà più possibile ottenere automaticamente la cittadinanza per i nati all’estero che possiedano già un’altra cittadinanza. La trasmissione per ‘ius sanguinis’ sarà possibile solo fino alla seconda generazione, vale a dire ai figli e ai nipoti di cittadini italiani nati nel nostro Paese.

Durante l’esame in Senato, il decreto ha subito modifiche rilevanti: è stato esteso il termine per alcune domande, aggiornate le norme riguardanti i minori e introdotto l’obbligo di almeno due anni di residenza in Italia per i figli di cittadini italiani che richiedono la cittadinanza. Abolita inoltre la possibilità di prorogare alcuni procedimenti fino a 36 mesi.

Novità anche in ambito occupazionale: il decreto interviene sulle norme relative alle controversie in materia di cittadinanza e apre alla possibilità di assunzione fuori quota per discendenti di cittadini italiani residenti in Paesi storicamente interessati da forte emigrazione italiana.


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