Camere civili, nasce la Fondazione UNCC ETS per la formazione e la specializzazione della professione forense

Roma, 29 marzo 2025 – Un passo decisivo per l’avvocatura civile: ieri, presso lo studio notarile Scalercio di Roma, è stata ufficialmente costituita la Fondazione UNCC ETS. Un evento di portata storica per l’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), che si dota così di un organismo destinato a diventare il fulcro scientifico e culturale della categoria.

Alla guida della Fondazione è stato nominato Virginio Angelini come Presidente, affiancato dalla Vicepresidente Marietta De Rango, dal Segretario Michela Rega, dal Tesoriere Massimiliano Semprini e dal Consigliere Maurizio Flick. L’organo di controllo è affidato al dott. Maurizio Cari, commercialista, revisore e docente presso l’Università Federico II di Napoli.

A sottolineare l’importanza dell’evento è il presidente dell’UNCC, Alberto Del Noce, che ha dichiarato:

“Abbiamo compiuto un passo fondamentale per il futuro dell’UNCC: con la nascita della Fondazione, l’Unione si dota di uno strumento solido e moderno, in grado di rispondere alle crescenti esigenze di formazione e specializzazione della nostra categoria. La Fondazione sarà il presidio scientifico e culturale dell’Unione, con l’obiettivo di promuovere la qualità della professione forense, sostenere la formazione continua degli avvocati e dare impulso alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali di area civile, commerciale e processuale.

La Fondazione sarà un interlocutore autorevole nella definizione dei percorsi formativi e nella diffusione della cultura giuridica.

L’UNCC conferma così la propria vocazione: essere presidio di qualità, autonomia e autorevolezza per l’avvocatura civile italiana, oggi più che mai chiamata a interpretare con competenza e visione le sfide del presente.”

Anche il presidente della neo costituita Fondazione, Virginio Angelini, ha voluto evidenziare la missione e gli obiettivi dell’ente:

“Con grande emozione e profondo senso di responsabilità, assumo l’onore di presiedere la Fondazione UNCC, ufficialmente costituita oggi davanti al notaio. Ringrazio l’UNCC per la fiducia accordatami e la Giunta per avermi designato a questo prestigioso incarico. Considero un autentico privilegio poter contribuire a questo ambizioso progetto, che segna un passo decisivo per la crescita e l’evoluzione della nostra professione.”

Con la costituzione della Fondazione UNCC ETS, l’Unione Nazionale Camere Civili rafforza il proprio impegno nel garantire una formazione di alto livello agli avvocati, contribuendo così all’innovazione e alla qualità della giustizia civile nel nostro Paese.


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Caos nel concorso dirigenziale al Ministero della Giustizia: sindacati denunciano irregolarità

Roma, 28 marzo 2025 – Polemiche e proteste sindacali scuotono il concorso pubblico per l’assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia presso il Ministero della Giustizia. A sollevare il caso è l’Onorevole Devis Dori, che ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sulle gravi anomalie riscontrate durante la selezione.

Il concorso, bandito il 23 dicembre 2024, ha visto la prima prova preselettiva svolgersi il 21 marzo scorso alla Nuvola di Roma. Tuttavia, sindacati come CISL, CONFSAL-UNSA e CONFINTESA hanno denunciato irregolarità nella procedura, evidenziando l’assenza di una verifica preliminare dei requisiti di ammissione prima della prova preselettiva. Secondo il bando, infatti, tale verifica è rimandata a una fase successiva, ma questa prassi – sottolineano i sindacati – rischia di penalizzare i candidati idonei, escludendoli dalla graduatoria iniziale senza possibilità di reintegro.

Un ulteriore punto critico riguarda la modalità di svolgimento delle prove. Alcuni candidati avrebbero avuto la possibilità di sostenere la preselezione in modalità asincrona con un differimento temporale, in violazione del principio di par condicio tra i partecipanti. Inoltre, sarebbe stata concessa ad altri la possibilità di effettuare la prova da remoto in modalità sincrona, una scelta giustificata dal bando solo in casi specifici come gravidanza o allattamento.

Preoccupazioni emergono anche sulla trasparenza del concorso. Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del bando, i punteggi individuali della prova selettiva sono stati comunicati esclusivamente ai candidati ammessi alle prove scritte, escludendo gli altri partecipanti. Una scelta che, secondo l’interrogazione parlamentare, contrasterebbe con i principi di trasparenza amministrativa stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Alla luce di queste criticità, Dori chiede al Ministro della Giustizia di intervenire per fare chiarezza e adottare i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle regole concorsuali ed evitare possibili contenziosi.


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Nuove regole sul contributo unificato: i chiarimenti del Ministero

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Il Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha diffuso una nota con una serie di chiarimenti sul contributo unificato, documento che è stato trasmesso dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati (COA). La nota, firmata dal direttore generale Giovanni Mimmo, fornisce indicazioni dettagliate sulle conseguenze dell’omesso pagamento del contributo unificato, alla luce dei numerosi quesiti giunti dagli uffici giudiziari nel corso del 2024.

Il ruolo dei cancellieri e il blocco dell’iscrizione a ruolo

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione delle cause civili nel caso in cui il contributo unificato non venga versato o risulti insufficiente. Secondo le nuove disposizioni, i cancellieri saranno tenuti a rifiutare il deposito dell’atto introduttivo e a non procedere con l’iscrizione a ruolo della causa. In altre parole, senza il pagamento del contributo minimo previsto per legge, la causa non potrà avere inizio.

Viene inoltre chiarito che non è possibile sospendere l’iscrizione a ruolo in attesa della regolarizzazione del pagamento: se il contributo non è stato versato, la causa non potrà essere registrata e non potranno essere avviate azioni di recupero per il pagamento omesso.

L’onere del contributo per il convenuto

Un altro punto di rilievo riguarda la posizione della parte convenuta. L’omesso pagamento del contributo da parte di quest’ultima non impedisce il deposito dell’atto difensivo. Tuttavia, se il convenuto modifica la domanda, propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa un terzo o effettua un intervento autonomo, sarà tenuto a versare un autonomo contributo unificato. In caso di mancato pagamento o versamento insufficiente, la cancelleria accetterà comunque il deposito dell’atto ma avvierà la riscossione per l’importo non corrisposto.

Se, invece, la prima parte a costituirsi in giudizio è il convenuto, sarà quest’ultimo a dover pagare il contributo unificato per evitare la mancata iscrizione a ruolo della causa.

Applicabilità delle nuove regole e impatto sui procedimenti di cittadinanza

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i giudizi civili, indipendentemente dal grado di giudizio, e comprendono anche le procedure esecutive e la fase cautelare. Un chiarimento specifico è stato fornito per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana: nel caso in cui più persone presentino un unico ricorso, ciascun ricorrente sarà tenuto al pagamento del contributo unificato minimo di 43 euro.

Questo orientamento è in linea con quanto previsto dalla legge di bilancio 2024, che ha introdotto l’obbligo di versare un contributo fisso per ogni ricorrente, anche in presenza di un unico atto introduttivo. Pertanto, la causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti i ricorrenti abbiano provveduto al pagamento dell’importo dovuto.

Leggi qui il documento integrale del Dipartimento Affari di giustizia: Scarica il PDF


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Truffa via SMS ai danni dei contribuenti: attenzione ai numeri 893

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato una nuova truffa che, nelle ultime settimane, sta colpendo i contribuenti tramite SMS e messaggi WhatsApp. Il raggiro consiste nell’invito a richiamare numeri che iniziano con 893, con il rischio di un ingente addebito sul credito telefonico della vittima.

Come funziona la truffa

I truffatori inviano messaggi che sembrano provenire da fonti affidabili, facendo riferimento a servizi dell’Agenzia delle Entrate, rimborsi fiscali o alla tessera sanitaria. Se il destinatario cade nel tranello e richiama il numero indicato, viene messo in contatto con un centralino che cerca di prolungare la conversazione il più possibile, generando così costi elevati sulla bolletta telefonica.

Come difendersi

L’Agenzia delle Entrate raccomanda di non richiamare mai i numeri sospetti, di non cliccare sui link contenuti nei messaggi e di non fornire dati personali, credenziali d’accesso o coordinate bancarie in caso di contatto telefonico.

Chiunque riceva SMS o messaggi sospetti è invitato a segnalarli alle autorità competenti e al proprio operatore telefonico, per evitare ulteriori danni economici e contrastare la diffusione della frode.


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Cassazione: l’avviso di presa in carico non è un provvedimento, ma può essere impugnato in casi specifici

L’avviso di presa in carico non è un provvedimento amministrativo e, di conseguenza, non è annullabile di per sé. Tuttavia, può essere impugnato in situazioni particolari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6589 del 4 dicembre 2024, depositata il 12 marzo 2025, chiarendo i margini di impugnabilità di questo atto informativo nell’ambito del contenzioso tributario.

Un atto informativo, non un provvedimento

La decisione della Suprema Corte si concentra sulla natura dell’avviso di presa in carico, ossia la comunicazione con cui l’Agente della riscossione informa il contribuente della registrazione del debito fiscale. Secondo i giudici, questo avviso non rientra tra gli atti amministrativi previsti dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992, che elenca i provvedimenti impugnabili nel processo tributario. Inoltre, non può essere assimilato a un’intimazione di pagamento, poiché privo di forza cogente e di effetti unilaterali sulla posizione giuridica del destinatario.

Una soluzione intermedia: quando è impugnabile?

Richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 21254/2023), la Corte adotta una posizione intermedia: pur non essendo un atto provvedimentale, l’avviso di presa in carico può essere impugnato “solo in caso di mancata notifica dell’atto presupposto e nell’ipotesi di vizi propri”. In altre parole, se il contribuente non ha mai ricevuto la notifica dell’accertamento esecutivo o se l’avviso presenta difetti di legittimità, allora può contestarlo in giudizio.

Il caso specifico: ricorso inammissibile

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il contribuente aveva contestato l’avviso di presa in carico sostenendo che fosse impugnabile. Tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso perché l’atto contestato era stato preceduto dalla notifica di un’intimazione di pagamento relativa all’atto impositivo sotteso. Inoltre, il ricorrente aveva persino richiesto la rateizzazione del debito, riconoscendo così implicitamente la validità della pretesa tributaria.


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Il diritto di accesso agli atti prevale sulla privacy in caso di separazione

Il diritto alla riservatezza può essere sacrificato se è necessario accertare il patrimonio di un ex coniuge nell’ambito di una separazione giudiziale. Lo ha stabilito il Tar Marche-Ancona con la sentenza n. 103 del 15 febbraio 2025, che riafferma la prevalenza del diritto di accesso agli atti rispetto alla privacy quando l’ostensione dei documenti è essenziale per la tutela giudiziaria di una parte.

Il caso: l’accesso negato ai documenti edilizi dell’ex coniuge

La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto che aveva richiesto al Comune l’accesso ai titoli edilizi e alle pratiche amministrative relative agli immobili dell’ex coniuge. L’obiettivo era accertarne la reale consistenza patrimoniale per supportare la propria posizione nel giudizio di separazione in corso. Tuttavia, l’ente locale aveva respinto l’istanza, sia per l’opposizione dell’ex coniuge sia perché riteneva che la richiesta non fosse concretamente funzionale agli interessi dichiarati.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al Tar, che ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui il diritto di accesso è preordinato alla tutela giurisdizionale e deve prevalere sulla privacy in casi come questo.

La decisione del Tar: l’accesso come strumento di difesa

Nella sua pronuncia, il Tar Marche ha chiarito che il diritto di accesso agli atti amministrativi è uno strumento essenziale per garantire la piena difesa in giudizio. Anche quando i documenti richiesti contengono dati sensibili, il diritto di accesso può essere limitato solo nella misura strettamente necessaria a proteggere tali informazioni, senza negarlo del tutto.

Secondo il Tar, il nostro ordinamento giuridico riconosce un’ampia tutela all’accesso documentale, soprattutto quando è funzionale a garantire il diritto alla difesa, tutelato dall’articolo 24 della Costituzione. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che l’accesso agli atti non può essere negato per valutazioni di merito sulle ragioni del richiedente o sulla pertinenza dei documenti ai fini processuali.

I limiti all’accesso per dati particolarmente sensibili

L’unico limite all’accesso, ha precisato il Tar, riguarda i dati “sensibili” o “sensibilissimi”, come l’origine etnica, le convinzioni religiose, l’appartenenza politica o lo stato di salute. In questi casi, l’accesso è subordinato alle condizioni previste dall’articolo 60 del Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003). Tuttavia, nel caso in esame, l’accesso riguardava esclusivamente documenti edilizi e patrimoniali, che non rientrano in tali categorie.

La sentenza conferma dunque un orientamento ormai consolidato: il diritto alla privacy cede il passo quando è necessario garantire la tutela effettiva in sede giudiziaria, specialmente in materia patrimoniale e familiare.


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Minori in carcere, numeri in crescita: +124% in tre anni

C’è un pezzo d’Italia che cresce dietro le sbarre di una cella, e non si tratta di fiction televisive. Secondo il report del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC), il numero degli adolescenti detenuti in un Istituto Penale per Minorenni (IPM) è più che raddoppiato negli ultimi tre anni: dai 139 del 2021 ai 311 del 2024, segnando un aumento del 124%.

Le regioni con più minori detenuti

Il fenomeno è particolarmente concentrato in Campania, Lombardia e Sicilia. Alla data del 15 febbraio 2024, la Campania registrava 48 minori detenuti (contro i 20 del 2021), la Lombardia 44 (erano 23) e la Sicilia 40 (rispetto ai 17 del 2021). Il Piemonte segue con 39 minori incarcerati, raddoppiando i dati del 2021.

Ma la situazione diventa ancora più allarmante se si considerano anche i minori collocati in strutture residenziali alternative, come Comunità ministeriali e private o Centri di prima accoglienza. Includendo queste misure, il numero totale di giovani sottoposti a restrizioni della libertà sale a 1.498 in tutta Italia.

L’impatto della legge Caivano

La Campania, oltre agli IPM, conta 142 minori collocati in comunità private, portando il totale regionale a 232 giovani detenuti o sotto misure restrittive. Un incremento che potrebbe essere legato al decreto legge 123/23 (detto “decreto Caivano”), convertito nella legge 159/23, che ha ampliato le ipotesi di ricorso al carcere per i minori in fase cautelare.

Dove la detenzione minorile è più rara

Non tutte le regioni registrano numeri allarmanti. Valle d’Aosta, Molise e Umbria presentano i dati più bassi: in Valle d’Aosta, nel 2024, non risultavano minori detenuti; in Molise era presente un solo caso, mentre in Umbria il numero si fermava a 8. Anche Liguria, Abruzzo e Basilicata mostrano un’incidenza inferiore all’1% sul dato nazionale.

Il ruolo delle comunità

Oltre al carcere, un altro mondo poco raccontato è quello delle comunità, che accolgono circa mille minori in alternativa alla detenzione. La Lombardia guida la classifica con 180 adolescenti in comunità private, seguita dalla Sicilia (173) e dalla Campania (142).

Di fronte a questi dati, la questione della detenzione minorile in Italia si impone come un tema urgente, che richiede risposte non solo sul piano repressivo, ma anche in termini di prevenzione e tutela dei diritti dei più giovani.


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Giustizia e riforme: il ritorno all’oralità per salvaguardare il ruolo dell’avvocato

La riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche nel processo penale, tra cui il rito cartolare d’appello, che prevede la decisione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. Un meccanismo che, secondo il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia al Senato, rischia di compromettere il ruolo dell’avvocatura e di minare la collegialità delle decisioni giudiziarie. Per questo, insieme alla senatrice leghista Erika Stefani, ha presentato un disegno di legge per ripristinare il contraddittorio orale come regola generale nel giudizio d’appello.

Il rischio di un processo senza avvocati

Attualmente, l’articolo 598-bis del codice di procedura penale stabilisce che l’appello venga deciso sulla base degli atti, senza un confronto diretto tra le parti. Questa modalità, nata durante l’emergenza Covid-19, ha reso più rapidi i procedimenti ma, secondo Zanettin, ha anche ridotto le garanzie per gli imputati e depotenziato il ruolo dell’avvocato. “Non possiamo accettare che il difensore venga sostituito da un algoritmo”, afferma il senatore, evidenziando come la giustizia debba tornare ad essere basata sulla dialettica processuale.

Intercettazioni: la stretta sulle proroghe

Oltre al ritorno all’oralità, il senatore Zanettin è stato protagonista di un’altra importante riforma in tema di giustizia: la modifica del regime delle intercettazioni. La nuova norma prevede un tetto di 45 giorni per le intercettazioni telefoniche, prorogabili solo con una motivazione specifica. “Non si tratta di una tagliola, ma di una necessaria regolamentazione”, spiega, criticando il sistema attuale in cui le proroghe vengono concesse automaticamente, senza un reale controllo.

Le polemiche non sono mancate, con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri che ha denunciato il rischio di agevolare la criminalità. Accusa respinta da Zanettin: “Non è vero che dopo 45 giorni i criminali potranno parlare liberamente. I reati più gravi, come mafia e terrorismo, restano esclusi da questo limite”. Il senatore difende la riforma come un punto di equilibrio tra esigenze investigative e tutela della privacy, ricordando l’articolo 15 della Costituzione, che garantisce l’inviolabilità delle comunicazioni.

Il garantismo come principio cardine

Zanettin, da sempre esponente dell’ala garantista della maggioranza, rivendica i risultati ottenuti in materia di giustizia. Oltre alla regolamentazione delle intercettazioni, ha promosso una legge per vietare l’ascolto delle conversazioni tra avvocati e assistiti, ritenendolo un principio fondamentale dello Stato di diritto. L’ultima parte della riforma riguarderà il sequestro degli smartphone e l’utilizzo dei Trojan nei dispositivi elettronici.

“Ora aspettiamo che il ministro Carlo Nordio si esprima sulla questione”, conclude Zanettin, auspicando tempi rapidi per l’approvazione di ulteriori misure. Nel frattempo, la battaglia per il ritorno a un processo più garantista e fondato sul contraddittorio continua.


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Errore di ChatGPT in memoria difensiva: nessuna condanna per lite temeraria

L’utilizzo di riferimenti giurisprudenziali errati generati da ChatGPT in una memoria difensiva non giustifica la condanna per lite temeraria. Lo ha stabilito la Sezione imprese del Tribunale di Firenze, affrontando per la prima volta il tema nell’ambito di un giudizio sulla tutela dei marchi e del diritto d’autore.

Il caso è nato da un procedimento per reclamo contro il sequestro di beni contraffatti. La parte vittoriosa aveva chiesto la condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sostenendo che la citazione di sentenze inesistenti avesse influenzato il giudizio del Collegio. Tuttavia, i giudici hanno respinto la richiesta, ritenendo che i riferimenti errati fossero stati inseriti solo per rafforzare una linea difensiva già delineata, senza alcuna intenzione di agire in malafede o con colpa grave.

Nella sentenza si evidenzia che il fenomeno delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale – ossia la generazione di informazioni inesistenti ma apparentemente credibili – può portare a risultati fuorvianti. In questo caso, ChatGPT aveva attribuito numeri e contenuti a sentenze della Corte di Cassazione che in realtà non esistevano.

Il difensore della società coinvolta ha ammesso l’errore, spiegando che i riferimenti giurisprudenziali erano stati raccolti da una collaboratrice tramite IA, senza che il patrocinatore ne fosse a conoscenza. Dopo aver riconosciuto l’omesso controllo, ha chiesto lo stralcio delle citazioni inesatte, ribadendo che la strategia difensiva non mirava a ingannare il tribunale.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, sottolineando che per applicare la responsabilità aggravata è necessario dimostrare sia l’esistenza del danno che la sua entità. Nel caso in esame, la parte reclamante non ha fornito alcuna prova di danni subiti a causa dell’errore, rendendo inapplicabile la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c. Inoltre, i giudici hanno escluso la possibilità di condanna d’ufficio, poiché non si è ravvisata una condotta processuale abusiva.

La decisione del Tribunale di Firenze segna un importante precedente sull’uso dell’intelligenza artificiale nel processo civile, evidenziando la necessità di un controllo attento delle informazioni fornite dagli strumenti di IA per evitare fraintendimenti e contestazioni processuali.


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Il presidente dell’Unione nazionale delle Camere Penali Petrelli è stato audito nei giorni scorsi in Commissione Giustizia del Senato sul DDL 1217 per “Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell’oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello”. In allegato le note depositate dalla Giunta UNCP per esprimere apprezzamento per il ripristino dell’oralità, e per auspicare che il principio generale del rispetto dell’oralità e del contraddittorio venga, analogamente, reintrodotto anche per il giudizio di cassazione.

La questione all’esame della Commissione attiene al più vasto problema di rapporti fra efficienza del processo e tutela dei principi dei diritti e delle garanzie ad esso connesse. Tale rapporto, squilibrato prima dai provvedimenti emergenziali relativi all’emergenza pandemica e, successivamente, dagli interventi della riforma “Cartabia”, deve essere necessariamente riequilibrato. A tal fine, occorre sottolineare come la più volte proclamata necessità di conferire “efficienza” al sistema processuale penale, tende a considerare esclusivamente il fattore “quantitativo” e “produttivo” mentre trascura del tutto la “qualità” del metodo e del risultato processuale.  La reintroduzione dei principi dell’oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello si colloca certamente nell’ambito di un’elaborazione normativa di recupero del modello processuale accusatorio e del giusto ed equo processo, in linea con i principi generali indicati nell’art. 111 della Costituzione.

Abbiamo, infatti, assistito ad una progressiva svalutazione del valore della discussione del difensore, divenuta, nella sensibilità dei giudici, quasi un inutile “ornamento” o una inutile incombenza estranea all’economia del processo e alle dinamiche della cognizione, come dimostrano alcuni casi di cronaca (nei quali le decisioni sono state assunte senza dare la parola ai difensori).

Al contrario, l’oralità deve essere apprezzata quale elemento fondamentale della cognizione e come tale concorrente in maniera decisiva alla qualità complessiva del giudizio.

In una corretta logica di recupero della dialettica propria della fase della cognizione, il DDL conferisce il “giusto” rilievo all’oralità della discussione che, oltre ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, è anche garanzia della collegialità in quanto evita il rischio che le decisioni una volta cartolarizzate possano essere anche delocalizzate rispetto alla simultanea valutazione di tutti i giudici all’interno della camera di consiglio. Non vi è dubbio, infatti, che la cartolarizzazione dell’appello contribuisce ad una svalutazione della collegialità con il concreto rischio che il controllo assuma una gestione del tutto sostanzialmente monocratica.

Il DDL in esame pone, peraltro, un opportuno argine ad una scelta normativa emergenziale, successivamente confermata, destinata ad incidere in concreto anche sulla corretta individuazione del giudice naturale.

Un ulteriore elemento che rende opportuno l’intervento normativo in esame è quello relativo alla necessità di preservare la pubblicità delle udienze quale ulteriore elemento di garanzia e quale strumento di controllo democratico dell’attività giurisdizionale altrimenti del tutto inaccessibile alla pubblica opinione.

Una più attenta valutazione deve essere volta con riferimento alla lettera a) del dell’art. 1, comma 1, del DDL in esame, la quale prevede che il rito cartolare possa essere disposto esclusivamente su richiesta dell’imputato, specificando, al comma 2, che detta richiesta debba essere formulata “personalmente dall’imputato o per mezzo di procuratore speciale”.

Si ritiene, infatti, che il principio dell’oralità non dovrebbe subire alcuna deroga, come peraltro previsto per i casi di rinnovazione parziale (art. 2 lett. b) e per la relazione (art. 5), che non può mai essere omessa, neppure in caso di un accordo delle parti.

Tuttavia, laddove si ritenga opportuna una apertura in tal senso l’eventuale richiesta di trattazione cartolare dovrebbe essere consentita, oltre che all’imputato personalmente, anche al difensore, senza essere necessariamente munito di procura speciale.

Si tratta, infatti, di una regola eccessivamente formalistica che sminuisce le facoltà del difensore, equiparando, sostanzialmente, la richiesta di trattazione cartolare addirittura alla rinuncia all’impugnazione, ovvero alla rinuncia all’acquisizione della prova in contraddittorio (art. 111, co. 5 Cost.), a ragion veduta considerata un atto personalissimo dell’imputato.

Ci sono ulteriori facoltà già fisiologicamente attribuite alla discrezionalità del difensore quale, ad esempio, la rinuncia ai testimoni della difesa, ovvero all’acquisizione di atti di indagine che fanno propendere per una più agevole disciplina dell’accesso al rito cartolare in tutti quei casi in cui l’oggetto o le circostanze del giudizio consiglino un risparmio di risorse.

Conseguentemente, alla lettera a) dell’art. 1 del DDL in esame, dopo le parole “su richiesta dell’imputato”, andrebbe aggiunto l’inciso “o del suo difensore”, con la conseguente armonizzazione delle successive disposizioni relative alla legittimazione alla richiesta.

Quanto alla modifica dell’art. 602 c.p.p. con la quale si intende affermare la inderogabilità della relazione, essa appare coerente con la finalità di un integrale recupero di una corretta dialettica processuale, in considerazione del fatto che la relazione costituisce un momento fondamentale della costruzione dialogica del giudizio, ponendo il difensore e le parti in genere nella condizione di integrare i punti omessi dalla relazione, ovvero di correggere o sviluppare i temi indicati dal giudice relatore. Qualche dubbio, tuttavia, discende dalla introduzione di una sanzione di nullità derivante dalla omissione della relazione, anche in caso di accordo delle parti.

Si auspica, in ultimo, che il principio generale del rispetto dell’oralità e del contraddittorio venga, analogamente, reintrodotto anche per il giudizio di cassazione.

Roma, 26 marzo 2025

La Giunta UCPI


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