Illecito disciplinare forense: la violazione dei doveri deontologici è sempre sanzionabile

Roma – Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024, ha chiarito che, nell’ambito disciplinare forense, la mancanza di una specifica tipizzazione di un comportamento scorretto non esclude la possibilità di sanzionarlo.

A differenza del diritto penale, dove vige il principio della stretta tipicità dell’illecito, il sistema deontologico degli avvocati prevede una tipizzazione delle condotte vietate solo “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012). Questo significa che anche comportamenti non espressamente descritti nel Codice Deontologico possono essere oggetto di sanzione, purché violino i principi fondamentali della professione, come indipendenza, lealtà, probità, dignità e decoro.

Secondo il CNF, il rispetto di questi doveri non si esaurisce nell’attività strettamente professionale, ma si estende anche alla vita privata dell’avvocato. Ne consegue che la mancanza di una norma che descriva in modo tassativo una condotta illecita non garantisce alcuna immunità disciplinare, poiché l’ordinamento prevede clausole di chiusura in grado di colmare eventuali lacune.

Questa interpretazione conferma un orientamento consolidato volto a garantire l’integrità della professione forense, tutelando il decoro e la fiducia che la società ripone negli avvocati.


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Indebita percezione di erogazioni pubbliche: la Cassazione chiarisce i confini del reato

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11969 depositata il 26 marzo 2025, hanno fornito importanti chiarimenti in materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali per i lavoratori in mobilità. La Suprema Corte ha stabilito che il reato, previsto dall’articolo 316-ter del Codice penale, si configura anche nel caso in cui il beneficio venga ottenuto omettendo di comunicare una condizione ostativa. Inoltre, ha precisato che, quando le agevolazioni vengono erogate in modo periodico, il reato deve considerarsi unitario, con consumazione prolungata fino alla percezione dell’ultimo contributo.

Il caso concreto: agevolazioni indebite per oltre 200 lavoratori

La vicenda esaminata riguarda una società che aveva beneficiato di riduzioni contributive per oltre 200 lavoratori in mobilità, ottenendo un risparmio complessivo di circa 3,3 milioni di euro. Tuttavia, i rapporti di lavoro erano stati instaurati e proseguiti all’interno di imprese formalmente diverse, ma in realtà riconducibili a un’unica entità. La società aveva richiesto le agevolazioni nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Puglia 2000-2006, senza fornire adeguata documentazione sul rispetto dei requisiti di legge.

Proprio questa omissione aveva portato l’INPS a ritenere sussistenti i presupposti per l’agevolazione, consentendo alla società di ottenere il beneficio previsto dalla legge 223/1991.

I principi di diritto affermati dalla Cassazione

La Corte ha ribadito che l’indebita percezione di agevolazioni previdenziali si verifica anche nel caso in cui il beneficio venga ottenuto tramite un’omissione, senza necessità di ulteriori condotte fraudolente. Nello specifico, le Sezioni Unite hanno affermato che:

  • Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è integrato dalla mancata comunicazione dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge per l’accesso alle agevolazioni contributive.

  • Quando i benefici vengono erogati in modo periodico, il reato ha natura unitaria e la consumazione si protrae fino alla percezione dell’ultimo contributo.

Il momento consumativo del reato

Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato che l’indebita percezione non si è concretizzata solo nel risparmio economico ottenuto, ma fin dal momento in cui la società ha acquisito il diritto alle agevolazioni. L’omissione iniziale ha permesso di ottenere un vantaggio economico non spettante, senza che vi fossero elementi di artificio o raggiro.

L’ultimo atto rilevante, ai fini della consumazione del reato, è stato individuato nella percezione dell’ultimo sgravio contributivo, avvenuta nel dicembre 2008. La società presentava periodicamente richieste di riduzione contributiva attraverso i modelli “DM 10”, il che ha determinato il protrarsi dell’illecito fino all’ultima erogazione.

Implicazioni e rilievo della sentenza

Questa pronuncia delle Sezioni Unite fornisce un’interpretazione chiara dell’articolo 316-ter c.p., confermando che il reato può configurarsi anche in assenza di atti fraudolenti e precisando il momento consumativo nei casi di erogazioni ripetute nel tempo. Il principio affermato avrà un impatto significativo su numerosi procedimenti riguardanti l’accesso indebito a contributi pubblici, delineando con precisione i confini della responsabilità penale in materia.


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Gli avvocati guidano la rivoluzione cashless: +78,8% di pagamenti digitali

Il 2024 segna un nuovo balzo in avanti per i pagamenti digitali tra i professionisti italiani. Secondo l’Osservatorio Professionisti Cashless di SumUp, fintech specializzata nei pagamenti digitali, le transazioni elettroniche tra le Partite IVA sono aumentate del 16,6% rispetto all’anno precedente. In questo contesto, gli avvocati si confermano i lavoratori più cashless, con un incremento del 78,8% nei pagamenti digitali rispetto al 2023.

Nonostante la crescita delle transazioni, lo scontrino medio per le consulenze legali ha registrato una flessione, attestandosi a 205,7 euro (-14,1%). Questo fenomeno si riflette in più settori: l’importo medio delle transazioni digitali complessive è sceso a 61,6 euro, con un calo del 3,9% rispetto all’anno precedente.

Dopo gli avvocati, i professionisti che hanno maggiormente incrementato l’uso dei pagamenti digitali sono i fotografi (+25,6%) e gli artigiani come idraulici, elettricisti e meccanici (+19,9%). In crescita anche il settore della cura della persona: parrucchieri, estetisti e barbieri registrano un aumento del 18,6%. Più contenuta, invece, la crescita nel settore sanitario, dove i veterinari segnano un +8,2%, seguiti da medici (+7,1%) e dentisti (+6,3%).

A livello territoriale, Avellino si distingue come la provincia con la maggiore crescita delle transazioni cashless (+30,2%), seguita da Ancona (+29,9%) e Benevento (+29,2%). Anche Vercelli (+28,2%), Prato (+27,4%) e Verbano-Cusio-Ossola (+26,5%) si collocano tra le province più dinamiche.

Per quanto riguarda il valore medio degli scontrini digitali, Avellino si conferma in testa alla classifica dei ticket più bassi con una media di 38,5 euro. Seguono il Sud Sardegna (49,3€) e Brindisi (49,7€). Tra le città con gli importi più contenuti figurano anche Cagliari (51,2€), Caserta (51,6€), Rimini (53,7€) e Lecce (54,6€).

L’adozione crescente dei pagamenti digitali dimostra come la transizione verso un’economia sempre più cashless sia ormai una realtà consolidata anche tra i liberi professionisti, con gli avvocati in prima linea in questa trasformazione.


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Nordio si salva dalla sfiducia: «Clima da inquisizione»

ROMA – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio supera la prova della mozione di sfiducia sul caso Almasri. La richiesta delle opposizioni è stata respinta con 215 voti contrari, mentre a favore hanno votato PD, AVS, M5S e IV. Azione si è astenuta.

«Non vacilleremo. La riforma della giustizia andrà avanti. Più saranno violenti e sciatti gli attacchi, più saremo forti e determinati» ha dichiarato Nordio, difendendo il suo operato sul rilascio e il trasferimento in Libia a bordo di un Falcon di Stato di Almasri, il torturatore ricercato dalla Corte penale internazionale.

L’opposizione ha accusato il ministro di negligenza nel non aver trasmesso per tempo gli atti necessari alla convalida dell’arresto da parte della Corte d’appello di Roma. «Lei è l’unico a pensare che Almasri sia stato liberato per un cavillo» ha attaccato Maria Elena Boschi (Italia Viva), mentre la segretaria del PD Elly Schlein ha rincarato la dose: «Nordio deve dirci la verità. Chi le ha chiesto di non muoversi?».

Nordio ha respinto ogni accusa, definendo l’attacco delle opposizioni «una pagina vergognosa» e lamentando un clima da «Santa Inquisizione». L’errore sulla trasmissione degli atti, ha spiegato, «non era un cavillo, ma minava la giurisdizione».

Nel frattempo, la polemica si sposta anche sulle dichiarazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che auspica un referendum entro l’anno sulla riforma della giustizia. L’opposizione accusa il governo di voler blindare il disegno di legge costituzionale senza possibilità di modifiche. «Impensabile che una riforma di questa portata passi senza correttivi» ha dichiarato la dem Debora Serracchiani.


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Criticare il datore di lavoro online è legittimo se si rispettano i limiti

Esprimere un giudizio negativo sul proprio datore di lavoro attraverso una piattaforma online non è di per sé motivo di licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5331/2025, chiarendo che il diritto di critica è garantito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori, purché non si trasformi in una denigrazione gratuita.

Il caso

Un’azienda aveva creato un profilo pubblico su una piattaforma online, accessibile non solo ai dipendenti ma anche a fornitori, clienti e aziende concorrenti. Tra le funzionalità vi era la possibilità di pubblicare recensioni e assegnare un punteggio da uno a cinque. Un dipendente aveva espresso un giudizio critico accompagnato da un punteggio molto basso, suscitando la reazione del datore di lavoro, che aveva proceduto al licenziamento.

Il lavoratore ha impugnato il provvedimento e, in primo grado, il tribunale gli ha dato ragione. Tuttavia, in appello, la sentenza è stata ribaltata, riconoscendo la legittimità del licenziamento per giusta causa. La vicenda è poi giunta in Cassazione, che ha nuovamente ribaltato il verdetto, affermando che la critica, se espressa in modo misurato e basata su fatti veri, non può essere censurata.

I principi della decisione

Secondo la Suprema Corte, il diritto di critica deve essere distinto dalla denigrazione: esprimere un giudizio negativo o manifestare dissenso non equivale a un attacco gratuito o a un comportamento diffamatorio. La Cassazione ha sottolineato che:

  • Il diritto di critica è costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.) ed è ribadito dallo Statuto dei lavoratori (art. 1).

  • Non è rilevante che il messaggio sia visibile al di fuori dell’azienda, purché rientri nei limiti di una critica legittima.

  • Il linguaggio deve essere misurato e i fatti riportati devono essere veri, evitando insulti o attacchi personali.

In questo contesto, il dipendente ha esercitato un diritto fondamentale, senza travalicare i confini della legittima manifestazione del pensiero.


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L’approvazione del disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale da parte del Senato rappresenta un passo significativo verso una regolamentazione che tenga conto delle sfide e delle opportunità offerte da questa tecnologia. Tuttavia, emergono interrogativi cruciali sulla sua applicazione nell’ambito giudiziario.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, ha sollevato nei giorni scorsi alcuni quesiti fondamentali: «Se il giudice utilizza il sistema di intelligenza artificiale, che cosa succede? Il provvedimento scritto con l’IA, senza che ciò possa avvenire, che fine fa? Il giudice che viola alcune limitazioni previste dalla norma a quali conseguenze va incontro?». Greco ha inoltre evidenziato la necessità di istituire un Osservatorio permanente sulla giurisdizione con la partecipazione di magistratura e avvocatura, sottolineando l’importanza di un confronto costante: «Quando parliamo di diritti, che non sono numeri, delle persone fisiche o giuridiche, occorrono sempre momenti di grande ponderazione».

Su questa linea, interviene Alberto Del Noce, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), ribadendo la centralità della decisione umana nel processo giudiziario: “L’UNCC ha sempre sottolineato l’importanza di una normativa che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, il ruolo centrale dell’avvocatura e il primato della decisione umana. Concordiamo con il Presidente del CNF sulla necessità di un confronto costante tra tutti gli attori del sistema giuridico, affinché l’innovazione tecnologica si sviluppi nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e del diritto di difesa”.

Secondo Del Noce, l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella giustizia deve essere guidato da principi chiari e condivisi, evitando derive che possano compromettere il ruolo essenziale del giudice e dell’avvocato: “L’Osservatorio potrebbe offrire un contributo determinante nell’elaborazione di linee guida, nel monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti digitali e nella tutela dell’indipendenza della giurisdizione”.

L’auspicio dell’UNCC è che questa proposta trovi concreta attuazione e che il legislatore riconosca il valore di una riflessione costante e partecipata su un tema che incide profondamente sull’amministrazione della giustizia e sulla tutela dei diritti dei cittadini.


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Remissione di querela: l’assenza all’udienza non basta sempre

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11743 depositata il 25 marzo 2025, ha escluso che l’assenza della persona offesa all’udienza, quando le sue dichiarazioni sono state acquisite in fase di indagini preliminari con il consenso delle parti, possa determinare la remissione tacita della querela.

La decisione riguarda il caso di un uomo condannato per revenge porn ai sensi dell’art. 612-ter c.p., il quale aveva invocato l’applicazione dell’art. 152, terzo comma, n. 1, c.p., introdotto dalla riforma Cartabia. Tale norma prevede la remissione tacita della querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza in cui è citato come testimone. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che questa disposizione non si applica quando il tribunale, con il consenso delle parti, ha già acquisito le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase investigativa.

La Cassazione ha sottolineato che una diversa interpretazione amplierebbe indebitamente il concetto di remissione tacita, senza un fondamento normativo e senza rispettare la volontà del legislatore. Inoltre, ha ribadito che, ai fini della configurazione del reato di revenge porn, la riconoscibilità della vittima dalle immagini diffuse non è un requisito essenziale: la norma tutela la riservatezza delle immagini e il consenso alla loro diffusione, indipendentemente dalla possibilità di identificare la persona rappresentata.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte conferma un principio fondamentale: la remissione tacita della querela deve derivare da un’assenza consapevole e rilevante del querelante in qualità di testimone, e non può essere automatica nei casi in cui le sue dichiarazioni siano già state acquisite e rese irrilevanti nel dibattimento.


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Mediazione e interruzione della prescrizione: decisiva la comunicazione al chiamato

La presentazione di una domanda di mediazione presso un Organismo non è sufficiente per interrompere i termini di prescrizione e decadenza. A sancirlo in modo inequivocabile è la Riforma Cartabia, che all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che solo la comunicazione alla parte chiamata determina gli effetti interruttivi e impeditivi connessi alla mediazione.

La disciplina prevede che la comunicazione della domanda di mediazione debba avvenire “con ogni mezzo idoneo” e che sia un onere dell’Organismo di mediazione stesso, come stabilito dal nuovo articolo 8, comma 1. In passato, invece, era prevista anche la possibilità che fosse la parte istante a occuparsi della comunicazione, con il rischio di discrezionalità e incertezze.

L’avvocato deve preoccuparsi della notifica?

Sebbene la responsabilità della comunicazione gravi sulla segreteria dell’Organismo, in caso di prescrizione o decadenza imminenti è opportuno che l’avvocato non si limiti al semplice deposito, ma provveda personalmente a comunicare la domanda di mediazione alla controparte, così da scongiurare ogni rischio processuale.

Il caso del Tribunale di Pavia

Un recente orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Pavia (sentenza n. 178/2025) si è posto in controtendenza, riconoscendo che il solo deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione possa interrompere la prescrizione e impedire la decadenza. La decisione, che si rifà a un indirizzo minoritario già sostenuto da alcune sentenze di merito, si basa anche sull’articolo 8 della Direttiva Europea 2008/52, che tutela le parti da decadenze processuali derivanti dal tempo impiegato nella mediazione.

Tuttavia, l’interpretazione più rigorosa e prudente resta quella maggioritaria: solo la comunicazione al chiamato da parte dell’Organismo, o, in caso di urgenza, direttamente dall’avvocato istante, garantisce con certezza gli effetti processuali e sostanziali della domanda di mediazione.


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Turchia, attacco all’avvocatura: Ordine di Istanbul sciolto per motivi politici

L’avvocatura italiana si schiera compatta contro la decisione del Tribunale civile di Istanbul di destituire il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Ibrahim Kaboglu, e di sciogliere l’intero Consiglio Direttivo. Un provvedimento senza precedenti, autorizzato dal Ministero della Giustizia turco con una norma mai applicata prima, che mina l’indipendenza della professione legale e rappresenta un grave attacco allo Stato di diritto.

L’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) hanno espresso ferma condanna per una decisione che sembra dettata da ragioni politiche più che giuridiche. Il caso nasce da una legittima richiesta di indagine sull’uccisione di giornalisti in Siria, dimostrando come la difesa dei diritti umani sia sempre più criminalizzata.

L’UNCC ha ribadito con forza che la libertà di espressione e il diritto di difesa sono principi fondamentali e ha espresso piena solidarietà a Ibrahim Kaboglu e a Firat Epözdemir, membro del Consiglio dell’Ordine, detenuto arbitrariamente dalla fine di febbraio.

AIGA ha chiesto un intervento immediato delle istituzioni internazionali per monitorare la situazione, sottolineando che il provvedimento crea un pericoloso precedente. “L’Ordine degli Avvocati di Istanbul, con i suoi 65mila iscritti, è uno dei più grandi al mondo. Mettere a tacere i vertici forensi significa minare le fondamenta stesse di uno stato democratico”, ha dichiarato il presidente AIGA, Carlo Foglieni.


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ROMA, 26 marzo – “Non esiste una giustizia disciplinare addomesticata, se non nelle intenzioni di chi vuole sfruttare anche questo argomento per gettare discredito sulla magistratura, specie se si cerca di confondere la valutazione sull’ingiusta detenzione con quella disciplinare, che hanno presupposti completamente differenti che solo occasionalmente possono coincidere. Un’attenta osservazione della giustizia disciplinare del CSM dimostra che esiste un sistema serio, severo e rigoroso a garanzia dei cittadini. Lo dicono i numeri: basti pensare che nel 2024 il Consiglio superiore della magistratura ha comminato sanzioni disciplinari pari a oltre tre volte quelle comminate in Francia. Questo peraltro dimostra che c’è un meccanismo funzionante e che, pertanto, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare non trova alcuna ragione d’essere”. Lo afferma Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati.


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