IA, l’UE semplifica le regole e vieta le app di “nudificazione”

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico raggiunto oggi tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE su norme più semplici e favorevoli all’innovazione per l’intelligenza artificiale. La Commissione ha proposto il pacchetto “Digital Omnibus” sull’IA solo cinque mesi fa, nell’ambito dell’agenda europea di semplificazione volta a rafforzare la competitività dell’Europa. Questo renderà più semplice per le imprese dell’UE applicare il regolamento sull’IA, mantenendone al tempo stesso i benefici per la società europea, la sicurezza e i diritti fondamentali.

L’accordo odierno stabilisce un calendario chiaro per l’attuazione delle norme che disciplinano i sistemi di IA ad alto rischio. Le regole per i sistemi utilizzati in determinati settori ad alto rischio — tra cui biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, migrazione, asilo e controllo delle frontiere — si applicheranno a partire dal 2 dicembre 2027. Per i sistemi integrati in prodotti come ascensori o giocattoli, le regole entreranno in vigore dal 2 agosto 2028. Questa applicazione graduale contribuirà a garantire che gli standard tecnici e altri strumenti di supporto siano pronti prima che le norme diventino operative.

L’accordo rafforza inoltre la protezione dei cittadini. Vieta infatti i sistemi di IA che generano contenuti sessualmente espliciti e intimi senza consenso o materiale di abuso sessuale su minori, come le app di IA per la cosiddetta “nudificazione”.

Per le imprese, l’accordo introduce norme più semplici e una governance più chiara. Alcuni vantaggi previsti per le piccole e medie imprese vengono estesi anche alle piccole aziende a media capitalizzazione. È stato inoltre chiarito il rapporto tra il regolamento IA e le normative europee sulla sicurezza dei prodotti, in particolare il regolamento relativo alle macchine, evitando duplicazioni tra norme settoriali e norme sull’IA. Un numero maggiore di innovatori avrà inoltre accesso alle sandbox regolamentari, compresa una sandbox a livello UE, per testare le proprie soluzioni di IA in condizioni reali. Saranno anche rafforzati i poteri di applicazione dell’Ufficio europeo per l’IA, a sostegno della supervisione di determinati sistemi di IA, inclusi quelli basati su modelli di uso generale e quelli integrati in piattaforme online e motori di ricerca di grandi dimensioni.

Cassa Forense, niente agevolazioni contributive per chi si reiscrive

Le agevolazioni contributive previste da Cassa Forense per i primi anni di iscrizione non spettano agli avvocati che abbiano già usufruito in passato del periodo agevolato, anche qualora intervenga una nuova iscrizione successiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11805 del 29 aprile 2026, intervenendo su una questione che riguarda il sistema previdenziale forense e l’interpretazione dei regolamenti dell’ente.

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da un professionista contro alcune cartelle esattoriali relative ai contributi minimi dovuti per l’anno 2014. L’avvocato era stato iscritto a Cassa Forense dal 1995 al 2003 e successivamente reiscritto d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2014, dopo l’entrata in vigore della riforma che ha introdotto la presunzione di continuità dell’attività professionale.

Secondo la Corte d’Appello, il professionista avrebbe comunque avuto diritto alla riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, ritenendo che le agevolazioni fossero finalizzate non soltanto a sostenere i giovani neo-iscritti, ma anche ad attenuare gli effetti economici della nuova disciplina previdenziale.

La Suprema Corte ha però ribaltato questa interpretazione, accogliendo il ricorso di Cassa Forense e chiarendo che i regolamenti dell’ente previdenziale devono essere interpretati secondo criteri strettamente civilistici, senza possibilità di applicazioni estensive o analogiche.

Per i giudici, le norme che introducono riduzioni contributive rappresentano disposizioni derogatorie e, proprio per questo, devono essere lette in maniera rigorosa. Ne consegue che il periodo di precedente iscrizione non può essere ignorato ai fini del calcolo degli anni utili per beneficiare delle agevolazioni.

La Cassazione sottolinea inoltre che la previsione regolamentare relativa ai “primi otto anni di iscrizione, anche non consecutivi” conferma l’impossibilità di azzerare il periodo già maturato. Anche in presenza di interruzioni o successive reiscrizioni, dunque, gli anni devono essere considerati unitariamente entro il limite massimo previsto dal regolamento.

Hotel e B&B, stop alla conservazione delle copie dei documenti degli ospiti

Alberghi, B&B e affittacamere non potranno più trattenere copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla registrazione prevista dalla legge. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali con una recente nota di chiarimento, intervenuta sul tema della gestione dei dati raccolti durante le procedure di check-in.

La questione riguarda gli obblighi imposti alle strutture ricettive dall’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede l’identificazione degli alloggiati e la trasmissione delle relative generalità alle autorità di pubblica sicurezza attraverso il portale “Alloggiati Web”.

Secondo il Garante, una volta completata la comunicazione dei dati e ottenuta la ricevuta che attesta il corretto invio delle informazioni, eventuali copie cartacee o digitali dei documenti utilizzati per il check-in devono essere immediatamente cancellate o distrutte. La normativa, infatti, non autorizza la conservazione prolungata di tali documenti e i decreti ministeriali in materia impongono espressamente l’eliminazione dei dati non più necessari.

L’unico elemento che le strutture sono tenute a conservare per cinque anni è la ricevuta di avvenuta trasmissione dei dati alle autorità, utile a dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di pubblica sicurezza.

Particolare attenzione viene riservata anche alle modalità operative adottate durante la registrazione degli ospiti. L’Autorità richiama infatti le strutture a evitare pratiche considerate non conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali, come la fotografia dei documenti tramite smartphone o la condivisione attraverso applicazioni di messaggistica istantanea.

Il Garante invita inoltre i gestori delle strutture ricettive a formare adeguatamente il personale, informare con chiarezza i clienti sul trattamento dei loro dati e vincolare eventuali fornitori esterni al rispetto delle stesse prescrizioni.

L’obiettivo delle nuove indicazioni è anche quello di ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica. La conservazione indiscriminata di copie di documenti d’identità, infatti, può trasformarsi in un elemento particolarmente critico in caso di violazioni dei sistemi informatici, esponendo gli ospiti a possibili furti d’identità, frodi e utilizzi illeciti dei dati personali.

Processo tributario telematico: la PEC del difensore evita l’inammissibilità del ricorso

Nel processo tributario telematico la provenienza certa dell’atto può prevalere sul vizio formale legato al mancato utilizzo del formato nativo digitale. È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12483 del 4 maggio 2026, intervenendo su una questione che negli ultimi anni ha alimentato numerosi contenziosi legati alla validità degli atti depositati telematicamente.

La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente destinatario di un accertamento fiscale relativo a maggiori redditi per oltre 164 mila euro, fondato su movimentazioni bancarie considerate prive di adeguata giustificazione. Dopo il rigetto nel merito, la controversia si era spostata sul piano processuale: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva infatti dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché originariamente redatto in formato cartaceo, successivamente scansionato e inviato tramite posta elettronica certificata, anziché predisposto direttamente in formato digitale.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tale irregolarità non può determinare l’inesistenza dell’atto processuale quando risulta comunque certa la sua provenienza. Elemento decisivo è stata la circostanza che l’invio fosse avvenuto tramite un indirizzo PEC del difensore regolarmente censito nel Reginde, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

Per i giudici di legittimità, la riconducibilità dell’atto al professionista abilitato consente di escludere il difetto assoluto di validità e di configurare al più una nullità sanabile. La Cassazione richiama infatti il principio del “raggiungimento dello scopo” previsto dall’articolo 156 del Codice di procedura civile: se la controparte si costituisce regolarmente in giudizio ed esercita pienamente il proprio diritto di difesa, il vizio processuale non produce effetti invalidanti.

Nell’ordinanza viene inoltre ribadito il valore della firma elettronica qualificata, equiparata alla sottoscrizione autografa ai fini della certezza giuridica dell’atto. La Corte richiama precedenti analoghi nei quali era stata riconosciuta la validità di notifiche provenienti da caselle PEC istituzionali censite nei registri ministeriali, anche in presenza di successive produzioni cartacee corredate da attestazioni di conformità.

Nordio porta Mediaset in tribunale dopo il caso Minetti

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato l’intenzione di avviare un’azione civile nei confronti di Mediaset e della giornalista Bianca Berlinguer in relazione ai contenuti trasmessi durante una puntata della trasmissione televisiva “È sempre Cartabianca”.

Al centro della vicenda vi sono alcune dichiarazioni pronunciate dal giornalista Sigfrido Ranucci sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Nel corso della trasmissione era stata infatti richiamata una presunta pista, mai confermata, secondo cui il Guardasigilli avrebbe raggiunto Minetti in Uruguay, presso il ranch del compagno Giuseppe Cipriani.

L’ipotesi era stata immediatamente smentita dallo stesso Nordio, intervenuto telefonicamente in diretta durante il programma. Secondo quanto trapela dagli ambienti del Ministero della Giustizia, le affermazioni diffuse sarebbero considerate gravemente lesive non solo dell’immagine personale del ministro, ma anche del ruolo istituzionale che rappresenta.

L’azione legale annunciata riguarderebbe esclusivamente il piano civile e avrebbe finalità risarcitorie. Gli uffici di via Arenula hanno inoltre fatto sapere che un eventuale risarcimento economico verrebbe devoluto integralmente a favore di iniziative dedicate alla tutela dei minori.

Diversa appare invece la posizione di Ranucci, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente riconosciuto l’errore, ammettendo di essere incorso in un eccesso nella gestione della vicenda. Il giornalista ha inoltre espresso solidarietà nei confronti di Berlinguer e dell’emittente, sostenendo che la responsabilità delle dichiarazioni fosse esclusivamente sua.

“L’errore semmai è stato il mio”, ha dichiarato Ranucci, aggiungendo che Bianca Berlinguer avrebbe avuto il merito di garantire piena libertà di espressione durante la trasmissione e, allo stesso tempo, di consentire al ministro Nordio un lungo intervento in diretta per replicare e smentire quanto affermato. Nelle sue parole emerge anche una difesa della linea editoriale della rete televisiva, definita “libera” proprio per aver ospitato il contraddittorio in tempo reale.

Deepfake e tutela dei diritti: il Garante Privacy chiede poteri più incisivi

Il tema dei deepfake torna al centro del dibattito pubblico e istituzionale dopo la diffusione online di immagini manipolate che hanno coinvolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A intervenire è stato il Garante per la protezione dei dati personali, che ha rilanciato la necessità di attribuire all’Autorità strumenti più rapidi ed efficaci per contrastare la propagazione di contenuti artificiali creati tramite intelligenza artificiale.

Secondo il Garante, occorrerebbe prevedere la possibilità di bloccare dall’Italia l’accesso alle piattaforme che consentono la generazione di deepfake, soprattutto nei casi in cui tali strumenti vengano utilizzati per produrre contenuti offensivi, manipolatori o lesivi della persona. L’Autorità sottolinea come l’attuale velocità di circolazione dei materiali online renda indispensabile un intervento tempestivo, capace di interrompere la diffusione virale prima che il danno diventi irreversibile.

Particolare attenzione viene posta ai contenuti generati senza il consenso degli interessati, inclusi quelli che alterano immagini e identità personali fino a creare rappresentazioni degradanti o false. Il fenomeno, ormai sempre più diffuso grazie all’accessibilità delle tecnologie generative, pone interrogativi rilevanti non soltanto sul piano della privacy, ma anche su quello della sicurezza digitale, della reputazione individuale e della tutela dei diritti fondamentali.

L’Autorità ricorda inoltre di essere già intervenuta nei mesi scorsi con specifici provvedimenti rivolti agli utilizzatori di piattaforme basate sull’intelligenza artificiale generativa. Tra queste vengono citati servizi particolarmente noti e strumenti già finiti sotto osservazione per i possibili rischi connessi al trattamento illecito di dati personali e alla produzione di contenuti manipolati.

Equo compenso, apertura del Governo ai giornalisti: confronto positivo con Nordio

Roma, 6 maggio 2026 – Una delegazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, guidata dal presidente Carlo Bartoli, ha incontrato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Viceministro Francesco Paolo Sisto, e il Capo di Gabinetto Antonio Mura. Al centro dell’incontro, l’applicazione dell’equo compenso ai giornalisti e le prospettive di riforma collegate al disegno di legge delega sulle professioni all’esame del Senato.

La delegazione del Cnog ha chiesto al Ministro di recepire le tabelle a suo tempo elaborate e approvate dal Consiglio nazionale in relazione a quanto disposto dalla legge 49 del 21 aprile 2023 sull’equo compenso in ambito giudiziale e, contemporaneamente, di intraprendere un percorso normativo che permetta l’estensione dell’equo compenso a tutti i giornalisti autonomi e parasubordinati. Il Guardasigilli ha manifestato grande attenzione e disponibilità a concludere positivamente l’iter di un provvedimento atteso da molti anni.  L’incontro si è svolto all’insegna della massima collaborazione da entrambe le parti.

Ufficio per il processo, il Ministero punta alla stabilizzazione totale ma restano 1.544 esclusi

Il Ministero della Giustizia prova a rassicurare gli addetti dell’Ufficio per il processo ancora in attesa di stabilizzazione. L’obiettivo dichiarato da Francesco Paolo Sisto è quello di mantenere all’interno dell’amministrazione tutte le professionalità formate negli ultimi anni grazie ai progetti legati al Pnrr, anche se al momento le risorse disponibili non consentono l’assorbimento immediato di tutto il personale.

Secondo i dati aggiornati al 12 marzo 2026, gli addetti Upp in servizio risultano essere 8.463. Di questi, 6.919 saranno stabilizzati attraverso la procedura già avviata, mentre 1.544 resteranno temporaneamente esclusi. Le prove scritte del concorso sono previste per il 27 e 28 maggio.

Il dicastero ha però chiarito di voler mantenere aperta la possibilità di future assunzioni, prevedendo una graduatoria con validità triennale che potrà essere utilizzata non appena verranno reperite nuove risorse economiche. Parallelamente, l’amministrazione starebbe lavorando anche a una proroga tecnica dei contratti in scadenza il prossimo 30 giugno, con l’obiettivo di estenderli almeno fino al 31 dicembre 2026 ed evitare un’interruzione improvvisa dei rapporti di lavoro.

Il nodo centrale resta infatti quello finanziario. Lo stesso viceministro ha spiegato che, in assenza delle necessarie coperture, non è possibile procedere subito alla stabilizzazione integrale del personale ancora escluso. L’intenzione politica, tuttavia, sarebbe quella di completare progressivamente il percorso e non disperdere competenze ormai considerate strategiche per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Ai lavoratori che verranno assunti stabilmente sarà garantita la permanenza nel distretto di appartenenza e, ove possibile, anche nella medesima sede di servizio. Una scelta che punta a preservare continuità operativa e competenze maturate sul territorio.

Accanto al tema occupazionale resta aperta anche la questione dell’inquadramento professionale. Con il recente accordo sulle famiglie professionali del personale della giustizia, gli addetti all’Ufficio per il processo confluiranno infatti nella famiglia dei servizi giudiziari. Una riorganizzazione che, secondo il Ministero, non dovrebbe comportare un ridimensionamento delle funzioni svolte dagli Upp, nonostante le preoccupazioni espresse da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

L’amministrazione sostiene che il nuovo modello organizzativo sia legato alla gestione “per processi” dell’attività giudiziaria e che il personale continuerà a operare prevalentemente nell’ambito dell’Ufficio per il processo, mentre le attività di cancelleria dovrebbero restare residuali e limitate ai casi strettamente necessari.

Complessivamente, considerando anche tecnici dell’amministrazione e operatori data entry, il piano di stabilizzazione previsto dal Ministero riguarda 9.368 unità di personale.

Banca dati intestata alla praticante: sospeso l’avvocato che non paga le rate

I principi deontologici dell’avvocatura non riguardano soltanto il rapporto con clienti e colleghi, ma si estendono anche ai praticanti e ai collaboratori di studio. È quanto ribadiscono le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12682 del 5 maggio 2026, che ha confermato la sospensione di due mesi dall’esercizio della professione nei confronti di un avvocato coinvolto in una vicenda relativa a un abbonamento a una banca dati giuridica.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento disciplinare, il professionista avrebbe fatto intestare il contratto alla praticante dello studio, pur essendo il servizio destinato principalmente all’attività professionale del dominus. Alla base della scelta vi sarebbe stato un contenzioso personale tra il legale e la società editrice della banca dati, circostanza che gli avrebbe impedito di sottoscrivere direttamente l’abbonamento.

Il problema sarebbe emerso successivamente, quando la collaboratrice si sarebbe trovata costretta a sostenere economicamente le rate previste dal contratto senza ricevere il rimborso promesso dal titolare dello studio.

La decisione conferma quanto già accertato dal Consiglio Nazionale Forense, che aveva rilevato come l’utilizzo del servizio fosse riconducibile prevalentemente all’attività dello studio legale e non alle esigenze formative della praticante. La banca dati, infatti, risultava accessibile da più utenze interne, a beneficio dell’intera struttura professionale.

Per la Cassazione, la condotta integra una violazione dei doveri di correttezza e fedeltà previsti dagli articoli 12 e 19 del Codice deontologico forense. I giudici sottolineano inoltre che la responsabilità disciplinare trova riscontro non soltanto nelle dichiarazioni della praticante, ma anche in ulteriori testimonianze e nella documentazione acquisita agli atti.

Respinta anche l’eccezione relativa alla prescrizione dei fatti, risalenti al 2014-2015. La Suprema Corte ha infatti qualificato la vicenda come illecito permanente, destinato a protrarsi fino all’adempimento dell’obbligazione economica o, in alternativa, fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Atti sessuali con minorenne, la Consulta: niente carcere automatico nei casi di minore gravità

Con la sentenza n. 68, depositata ieri (5 maggio 2026), la Corte costituzionale ha stabilito che, nei casi di atti sessuali con minorenne qualificati di minore gravità, l’esecuzione della pena deve poter essere sospesa per consentire alla magistratura di sorveglianza di valutare immediatamente l’eventuale accesso alle misure alternative alla detenzione.

La decisione nasce dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catanzaro in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione. Secondo la Consulta, la disciplina vigente determinava un automatismo incompatibile sia con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, sia con la funzione rieducativa della pena.

Nel mirino dei giudici costituzionali è finita la combinazione normativa tra l’articolo 656 del codice di procedura penale e l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, che impediva al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per il reato previsto dall’articolo 609-quater del codice penale, anche quando fosse stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravità del fatto.

In concreto, ciò comportava l’obbligo di trascorrere almeno un anno in carcere prima di poter accedere ai benefici penitenziari, persino nei casi di pene brevi che avrebbero consentito, sin dall’inizio, l’applicazione di misure alternative alla detenzione.

La Corte ha ritenuto irragionevole questa preclusione automatica, affermando che la sospensione dell’esecuzione della pena rappresenta uno strumento volto proprio a evitare una limitazione della libertà personale non necessaria quando esistano già le condizioni per valutare percorsi alternativi al carcere.

Con la declaratoria di illegittimità costituzionale, la Consulta ha quindi stabilito che, nei casi interessati dalla sentenza, la sospensione dell’esecuzione della pena diventa obbligatoria, lasciando poi al tribunale di sorveglianza il compito di effettuare una valutazione individualizzata sulla concessione delle misure alternative.

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