Nel processo tributario telematico la provenienza certa dell’atto può prevalere sul vizio formale legato al mancato utilizzo del formato nativo digitale. È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12483 del 4 maggio 2026, intervenendo su una questione che negli ultimi anni ha alimentato numerosi contenziosi legati alla validità degli atti depositati telematicamente.
La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente destinatario di un accertamento fiscale relativo a maggiori redditi per oltre 164 mila euro, fondato su movimentazioni bancarie considerate prive di adeguata giustificazione. Dopo il rigetto nel merito, la controversia si era spostata sul piano processuale: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva infatti dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché originariamente redatto in formato cartaceo, successivamente scansionato e inviato tramite posta elettronica certificata, anziché predisposto direttamente in formato digitale.
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tale irregolarità non può determinare l’inesistenza dell’atto processuale quando risulta comunque certa la sua provenienza. Elemento decisivo è stata la circostanza che l’invio fosse avvenuto tramite un indirizzo PEC del difensore regolarmente censito nel Reginde, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.
Per i giudici di legittimità, la riconducibilità dell’atto al professionista abilitato consente di escludere il difetto assoluto di validità e di configurare al più una nullità sanabile. La Cassazione richiama infatti il principio del “raggiungimento dello scopo” previsto dall’articolo 156 del Codice di procedura civile: se la controparte si costituisce regolarmente in giudizio ed esercita pienamente il proprio diritto di difesa, il vizio processuale non produce effetti invalidanti.
Nell’ordinanza viene inoltre ribadito il valore della firma elettronica qualificata, equiparata alla sottoscrizione autografa ai fini della certezza giuridica dell’atto. La Corte richiama precedenti analoghi nei quali era stata riconosciuta la validità di notifiche provenienti da caselle PEC istituzionali censite nei registri ministeriali, anche in presenza di successive produzioni cartacee corredate da attestazioni di conformità.
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