7 Maggio 2026 - Previdenza

Cassa Forense, niente agevolazioni contributive per chi si reiscrive

La Cassazione chiarisce che le riduzioni sui contributi minimi sono riservate ai nuovi iscritti e non possono essere riconosciute agli avvocati già iscritti in passato, anche in caso di successiva reiscrizione d’ufficio

Le agevolazioni contributive previste da Cassa Forense per i primi anni di iscrizione non spettano agli avvocati che abbiano già usufruito in passato del periodo agevolato, anche qualora intervenga una nuova iscrizione successiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11805 del 29 aprile 2026, intervenendo su una questione che riguarda il sistema previdenziale forense e l’interpretazione dei regolamenti dell’ente.

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da un professionista contro alcune cartelle esattoriali relative ai contributi minimi dovuti per l’anno 2014. L’avvocato era stato iscritto a Cassa Forense dal 1995 al 2003 e successivamente reiscritto d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2014, dopo l’entrata in vigore della riforma che ha introdotto la presunzione di continuità dell’attività professionale.

Secondo la Corte d’Appello, il professionista avrebbe comunque avuto diritto alla riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, ritenendo che le agevolazioni fossero finalizzate non soltanto a sostenere i giovani neo-iscritti, ma anche ad attenuare gli effetti economici della nuova disciplina previdenziale.

La Suprema Corte ha però ribaltato questa interpretazione, accogliendo il ricorso di Cassa Forense e chiarendo che i regolamenti dell’ente previdenziale devono essere interpretati secondo criteri strettamente civilistici, senza possibilità di applicazioni estensive o analogiche.

Per i giudici, le norme che introducono riduzioni contributive rappresentano disposizioni derogatorie e, proprio per questo, devono essere lette in maniera rigorosa. Ne consegue che il periodo di precedente iscrizione non può essere ignorato ai fini del calcolo degli anni utili per beneficiare delle agevolazioni.

La Cassazione sottolinea inoltre che la previsione regolamentare relativa ai “primi otto anni di iscrizione, anche non consecutivi” conferma l’impossibilità di azzerare il periodo già maturato. Anche in presenza di interruzioni o successive reiscrizioni, dunque, gli anni devono essere considerati unitariamente entro il limite massimo previsto dal regolamento.


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