6 Maggio 2026 - Deontologia

Banca dati intestata alla praticante: sospeso l’avvocato che non paga le rate

La Cassazione conferma lo stop di due mesi per il professionista che aveva fatto sottoscrivere l’abbonamento giuridico alla collaboratrice senza poi rimborsarle le somme dovute. Per i giudici, i doveri di correttezza e lealtà valgono anche nei rapporti interni allo studio

I principi deontologici dell’avvocatura non riguardano soltanto il rapporto con clienti e colleghi, ma si estendono anche ai praticanti e ai collaboratori di studio. È quanto ribadiscono le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12682 del 5 maggio 2026, che ha confermato la sospensione di due mesi dall’esercizio della professione nei confronti di un avvocato coinvolto in una vicenda relativa a un abbonamento a una banca dati giuridica.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento disciplinare, il professionista avrebbe fatto intestare il contratto alla praticante dello studio, pur essendo il servizio destinato principalmente all’attività professionale del dominus. Alla base della scelta vi sarebbe stato un contenzioso personale tra il legale e la società editrice della banca dati, circostanza che gli avrebbe impedito di sottoscrivere direttamente l’abbonamento.

Il problema sarebbe emerso successivamente, quando la collaboratrice si sarebbe trovata costretta a sostenere economicamente le rate previste dal contratto senza ricevere il rimborso promesso dal titolare dello studio.

La decisione conferma quanto già accertato dal Consiglio Nazionale Forense, che aveva rilevato come l’utilizzo del servizio fosse riconducibile prevalentemente all’attività dello studio legale e non alle esigenze formative della praticante. La banca dati, infatti, risultava accessibile da più utenze interne, a beneficio dell’intera struttura professionale.

Per la Cassazione, la condotta integra una violazione dei doveri di correttezza e fedeltà previsti dagli articoli 12 e 19 del Codice deontologico forense. I giudici sottolineano inoltre che la responsabilità disciplinare trova riscontro non soltanto nelle dichiarazioni della praticante, ma anche in ulteriori testimonianze e nella documentazione acquisita agli atti.

Respinta anche l’eccezione relativa alla prescrizione dei fatti, risalenti al 2014-2015. La Suprema Corte ha infatti qualificato la vicenda come illecito permanente, destinato a protrarsi fino all’adempimento dell’obbligazione economica o, in alternativa, fino alla definizione del procedimento disciplinare.

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