SICID minori: anomalie nel PCT

Tra gli obiettivi della Riforma Cartabia troviamo l’obbligo del Deposito Telematico degli atti del processo presso gli Uffici del Giudice di Pace e del Tribunale per i MinorenniMagistrato delle Acque e Unep, sia per i procedimenti di nuova introduzione che per quelli pendenti.

Dunque, da venerdì 30 giugno 2023 è stato inserito nel PCT anche il Tribunale per i minorenni attraverso gli applicativi SICID minori: l’autorità Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha disposto la migrazione dal SIGMA al SICID minori di tutti i procedimenti.

Tuttavia, attualmente il sistema presenta delle anomalie.

La prima riguarda i cambiamenti della numerazione per i numeri di ruolo.

Per tutti i nuovi procedimenti SICID per i Tribunali per i minorenni la numerazione è unica annuale nel ruolo “Minorenni”. Dunque, in un atto in corso di causa, nel blocco “AttoProcedimento”, la valorizzazione del tag ruolo dovrà sempre essere presente con il valore “Minorenni”.

Sarà presente un nuovo riferimento, per il numero di ruolo, con una stringa di 8 caratteri, così composto: codice identificativo del registro Sigma unitamente a tanti zeri seguiti dal numero del procedimento originario di Sigma civile fino a formare 8 cifre. L’anno resta quello originale di Sigma Civile.

Riportiamo qualche esempio:

6 = MINORI SEGNALATI 9/2019 diventa 60000009/2019

7 = ADOZIONE 13/2020 diventa 70000013/2020

8 = CONTENZIOSO 297/2921 diventa 80000297/2021

9 = AMMINISTRATIVO 2645/2022 diventa 90002645/2022

10 = VG 9/2019 diventa 10000009/2019

11 = ADN 12/2020 diventa 11000013/2020

12 = AI 297/2021 diventa 12000297/2021

17 = ABBINAMENTO 2645/2022 diventa 17002645/2022

La seconda anomalia riguarda le operazioni di consultazione, che producono dei risultati non corretti.

Servicematica, comunque, è in contatto con DGSIA: vi aggiorneremo man mano che arriveranno nuove informazioni.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida disponibile al seguente link: LINK GUIDE


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Arriva la certificazione per le aziende family-friendly: un modo per combattere la crisi demografica

Ci sono 333 organizzazioni certificate con il processo Family audit, pensato dalla Provincia autonoma di Trento ed esteso a tutta la nazione, insieme al Dipartimento per le politiche della Famiglia di Palazzo Chigi. Si tratta, nel dettaglio, di 208 aziende private e di 125 società partecipate o pubbliche.

197 di queste sono in Trentino Alto Adige, 58 in Veneto, 24 in Lombardia e 12 rispettivamente in Emilia-Romagna e in Puglia. Nelle altre regioni deve ancora arrivare l’apposito bollino che attesta che un’organizzazione è attenta all’equilibrio vita privata-lavoro dei propri dipendenti.

Dall’agosto del 2016 ogni Regione può attivare volontariamente un percorso che si rivolge ad aziende ed enti locali, fornendo il know-how e l’assistenza tecnica necessari. Inoltre, esiste la possibilità di affidarsi a valutatori e a consulenti iscritti all’albo degli auditors.

Per riuscire ad ottenere questa certificazione, un’azienda deve sottoporsi ad un processo di auditing, con costi che variano a seconda delle dimensioni dell’organizzazione, in parte coperti dall’attivazione di un contributo regionale.

Il processo di certificazione dura tre anni e sei mesi, e deve passare attraverso il coinvolgimento attivo del personale, con un’indagine interna dei fabbisogni dei dipendenti.

La conferma del certificato, invece, prevede una cadenza annuale, e l’organizzazione dovrà procedere con l’aggiornamento del piano aziendale così come del modello di rilevazione dei dati e la visita di valutazione.

In Trentino, la normativa locale prevede come le organizzazioni certificate della Provincia possano riconoscere strumenti di premialità, quali la concessione di una maggiorazione a livello di alcuni contributi pubblici oppure l’attribuzione di punteggi aggiuntivi negli appalti.

Si studia anche l’ipotesi di introdurre un premio legato ai tempi di pagamento della PA a favore di tali aziende.

9Mesi – Family Ranking

Anche il Forum nazionale delle associazioni familiari crede nell’importanza di un bollino family friendly. Infatti, insieme alla Luiss sta tentando di mettere a punto un sistema di certificazione chiamato «9Mesi – Family Ranking».

Si sta ancora studiando il modello di survey interna che servirà per poter mappare le pratiche interne all’organizzazione, al fine di accompagnarla per definire una policy aziendale per la promozione della natalità.

Spiega Adriano Bordignon, presidente del Forum: «Sarà uno strumento utile per verificare quali azioni e attenzioni le aziende mettono in campo per il loro personale e le loro famiglie». In piena crisi demografica, con le aziende che fanno fatica a trovare manodopera, la certificazione di queste azioni potrebbe aiutare parecchio.


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La gip di Roma ha ordinato l’imputazione coatta per Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e deputato di FdI, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio.

L’inchiesta era stata aperta lo scorso febbraio dopo che Giovanni Donzelli, un altro deputato di FdI, durante un discorso alla Camera aveva riportato parti di conversazioni avvenute in carcere tra Alfredo Cospito, il militante anarchico insurrezionalista, e due detenuti della criminalità organizzata.

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È risultato evidente sin da subito che Donzelli, visto il ruolo che ricopre, non potesse essere a conoscenza delle conversazioni avvenute tra i carcerati sottoposti al 41-bis, che ha rigidi protocolli di segretezza. Era stato lui stesso a spiegare che gliele aveva riferite Delmastro, suo compagno di partito e coinquilino, che poteva accedere a tali informazioni visto il suo ruolo di sottosegretario alla Giustizia con delega al DAP.

Lo scorso maggio, la procura di Roma aveva richiesto l’archiviazione per Delmastro, andando a sostenere come non ci fossero evidenti prove a sostegno del fatto che il sottosegretario conoscesse la segretezza delle conversazioni.

Emanuela Attura, la gip di Roma, aveva accolto la richiesta, fissando un’udienza per il 6 luglio, nella quale aveva deciso di ordinare l’imputazione coatta. Verrà dunque nominato un giudice per l’udienza preliminare per decidere se iniziare il processo o emettere una sentenza di non luogo a procedere.

Il ministero della Giustizia si dice pronto ad intervenire sull’avviso di garanzia, come confermato da alcune fonti di via Arenula, manifestando «lo sconcerto e il disagio per l’ennesima comunicazione a mezzo stampa di un atto che dovrebbe rimanere riservato. La riforma proposta mira a eliminare questa anomalia tutelando l’onore di ogni cittadino presunto innocente sino a condanna definitiva».

Con una nota, il ministero della Giustizia ha messo sotto la lente l’istituto dell’imputazione coatta, sottolineando che questa, «nei confronti dell’On. Delmastro Delle Vedove, come nei confronti di qualsiasi altro indagato, dimostri l’irrazionalità del nostro sistema. Nel processo che ne segue, infatti, l’accusa non farà altro che insistere nella richiesta di proscioglimento in coerenza con la richiesta di archiviazione. Laddove, al contrario, chiederà una condanna non farà altro che contraddire se stesso».

Leggiamo ancora nel comunicato: «Nel processo accusatorio, il pubblico ministero, che non è, né deve essere soggetto al potere esecutivo ed è assolutamente indipendente, è il monopolista dell’azione penale e quindi razionalmente non può essere smentito da un giudice sulla base di elementi cui l’accusatore stesso non crede».

La maggior parte «delle imputazioni coatte si conclude, infatti, con assoluzioni dopo processi lunghi e dolorosi quanto inutili, con grande spreco di risorse umane ed economiche anche per le necessarie attività difensive. Per questo è necessaria una riforma radicale che attui pienamente il sistema accusatorio».


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Decreto del Ministro della Giustizia sugli atti da depositare esclusivamente mediante il portale deposito atti penali (PDP) a partire dal 20 luglio 2023 6 Luglio 2023 Redazione Giurisprudenza Penale

Processo telematico ancora più telematico: dal 20 luglio ulteriori atti da depositare esclusivamente attraverso il PDP

Accelera il Processo Penale Telematico: dal 20 luglio, infatti, 103 atti dovranno essere prodotti online attraverso il Pdp, il deposito atti penali da parte dei difensori, nell’ambito degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello.

Tutto questo è previsto dal decreto del ministero della Giustizia del 4 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 155/23 del 5 luglio, che, oltre a definire le specifiche, ampia considerevolmente il numero di atti che dovranno essere depositati soltanto a distanza.

Il provvedimento, sottolinea Carlo Nordio, permette agli avvocati «di depositare atti nativi digitali e documenti in modalità telematica, senza necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, con significativo risparmio di tempo e di spesa».

Il decreto attua l’art. 6-bis del DL 150/22 previsto dalla Riforma Cartabia nell’ambito del processo penale, delegata al Governo dalla legge 134/21.

Previsto, dunque, un ampio catalogo di atti esclusivamente online. Il deposito degli atti s’intenderà eseguito nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore generale di Via Arenula per i sistemi informativi generalizzati.

La produzione dovrà ritenersi tempestiva nel momento in cui risulta eseguito entro la mezzanotte del giorno della scadenza. Non manca l’appello di Aiga: «Ma non lasciamo indietro i giudici di pace. L’entrata in vigore del deposito telematico degli atti è di fatto, ad oggi impossibile da rispettare, a causa delle oggettive problematiche dovute all’assenza dei necessari supporti informatici».

Qui il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il deposito nel portale del processo penale telematico riguarderà i seguenti atti:

1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale);
2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 del codice di procedura penale);
3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater del codice di procedura penale);
4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76, 78 del codice di procedura penale);
5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale);
6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 del codice di procedura penale);
7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 del codice di procedura penale);
8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 del codice di procedura penale);
9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 del codice di procedura penale);
10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 del codice di procedura penale);
13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale);
14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);
15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale);
16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);
17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);
18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);
19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale);
20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);
21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale);
22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale);
23. Ricusazione del perito (art. 223 del codice di procedura penale);
24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale);
25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del codice di procedura penale);
26. Richiesta di autorizzazione all’intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 del codice di procedura penale);
29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale);
30. Opposizione di segreto professionale o d’ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);
31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);
32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale);
33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);
34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);
35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);
36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);
37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);
38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 del codice di procedura penale);
39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 del codice di procedura penale);
40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 del codice di procedura penale);
41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314, 315 del codice di procedura penale);
42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);
43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art.
322-bis del codice di procedura penale);
44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 del codice di procedura penale);
45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);
46. Richiesta di informazioni sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);
47. Richiesta di retrodatazione dell’iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater del codice di procedura penale);
48. Notifica del deposito dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);
51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);
52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);
55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis del codice di procedura penale);
56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);
57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 del codice di procedura penale);
58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);
59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale);
60. Deduzioni sull’incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);
61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 del codice di procedura penale);
62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale);
63. Dichiarazione della persona offesa della volonta’ di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);
64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale);
65. Reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale);
68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell’elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale);
69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
70. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 del codice di procedura penale);
71. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater del codice di procedura penale);
72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter, comma 3, 721, comma 4 del codice di procedura penale);
73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale);
76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale);
77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita’ (art. 459, comma 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale);
78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 del codice di procedura penale);
79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale);
80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale);
81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 2 del codice di procedura penale);
82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 del codice di procedura penale);
83. Istanza di anticipazione o differimento dell’udienza (art. 465 del codice di procedura penale);
84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468, 555 del codice di procedura penale);
85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale);
86. Rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale);
87. Rinuncia all’impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale);
88. Appello (art. 593 del codice di procedura penale);
89. Appello incidentale (art. 595 del codice di procedura penale);
90. Richiesta di partecipazione all’udienza (art. 598-bis, comma 2 del codice di procedura penale);
91. Concordato in appello (art. 599-bis del codice di procedura penale);
92. Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 del codice di procedura penale);
93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale;
94. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 607 del codice di procedura penale);
95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis del codice di procedura penale);
96. Richiesta di revisione (art. 633 del codice di procedura penale);
97. Esercizio del diritto all’oblio (articoli 64-ter disp. att. del codice di procedura penale);
98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale – 141 disp. att. del codice di procedura penale);
99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975);
100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);
101. Istanza di liquidazione dell’onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);
102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002);
103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003).


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Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici va a sottolineare quali sono i doveri fondamentali da tenere sempre ben saldi, quali lealtà, diligenza, buona condotta e imparzialità, che i lavoratori devono osservare in servizio e non.

Rispettare queste regole e questi principi è stabilito dal D.P.R. 62/2013, che mira a garantire servizi di alta qualità, ma cerca anche di prevenire fenomeni di corruzione.

La revisione del testo si è resa necessaria al fine di poter restare in linea con le previsioni effettuate dal DL Pnrr 2 n. 36/2022, che aveva come principale obiettivo raggiungere la Milestone M1C1-58 del Pnrr, che regola la riforma della PA.

Il nuovo schema del decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, ed entrerà ufficialmente in vigore il 14 luglio. Determina il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, offrendo un nuovo set di normative che vanno a promuovere un’etica di lavoro più responsabile, più equa e più ecologica.

Le nuove regole introdurranno il divieto di discriminazione sul posto di lavoro, l’adozione di comportamenti green che rispettano l’ambiente e regole maggiormente stringenti per quanto riguarda l’utilizzo dei social media.

È stato modificato l’articolo 3, comma 4, al fine di enfatizzare i principi di efficienza, economia ed efficacia, in un contesto di consumo energetico sostenibile e del rispetto dell’ambiente in tutte le attività amministrative.

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Vista la crescente digitalizzazione del lavoro, sono stati introdotti l’art. 11-bis e 11-ter. Si tratta di nuovi articoli che disciplinano l’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media, andando ad introdurre regole per la sicurezza dei sistemi informatici, per l’uso dei dispositivi elettronici personali, per la protezione dei dati e per un appropriato utilizzo dei social media.

L’art. 11-quater va a sottolineare quanto sia importante rispettare l’ambiente sul posto di lavoro, andando ad incoraggiare i dipendenti a contribuire agli obiettivi di riduzione delle risorse e del consumo energetico, così come alla raccolta differenziata dei rifiuti.

L’art. 11-quinques, invece, promuove il rispetto della dignità, della personalità e dell’integrità psichica e fisica dei dipendenti o degli utenti, andando ad imporre il divieto di qualsiasi tipo di discriminazione.

Che cosa prevedono i cambiamenti introdotti

Social media: quando un dipendente pubblico utilizza i propri social media, «utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. In generale, deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione pubblica».

Riservatezza nelle comunicazioni di servizio: non devono in alcun modo essere fatte comunicazioni riguardanti il servizio, su nessuna piattaforma digitale, come WhatsApp o nei social media, a meno che non ci sia un’esigenza istituzionale. Dunque, è necessario che le PA adottino una propria social media policy.

Utilizzo privato degli strumenti pubblici: con le nuove regole il dipendente può utilizzare strumenti informatici forniti dall’amministrazione per incombenze di tipo personale, affinché non si debbano allontanare dalla propria sede di servizio, «purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali».

Come devono essere firmate le email: i dipendenti devono essere uniformati alla modalità di firma delle mail, per poter individuare l’amministrazione di appartenenza. Ogni messaggio in uscita dovrà consentire l’identificazione del mittente, indicando anche il recapito istituzionale per poterlo reperire.


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I primi utenti hanno cominciato a scaricare Threads, la nuova app sviluppata da Meta, al fine di attirare le persone che cercano una valida alternativa a Twitter, che sta attraversando un periodo di rivoluzione dopo essere diventato di proprietà di Elon Musk.

Threads attualmente è disponibile nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma non nell’UE, visto che l’azienda deve ancora risolvere questioni sull’utilizzo dei dati personali, al fine di attenersi alle normative europee.

L’interfaccia di Threads somiglia molto a quella di Twitter. È possibile scrivere post brevi, con al massimo 500 caratteri (su Twitter sono massimo 280): alcuni cominciano a chiamarli “throots”. Nei post possono essere inclusi link, foto e video, che vengono mostrati in un feed verticale. Sarà possibile interagire attraverso like, condivisioni e commenti.

Il feed viene gestito da un algoritmo che propone sia i contenuti degli utenti seguiti sia quelli che potrebbero piacere all’utente.

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La caratteristica che dovrebbe differenziare Threads da Twitter è che l’app è stata sviluppata attraverso un protocollo decentralizzato.

Questo vuol dire che sarà possibile seguire su Threads gli utenti che sono presenti anche su altri social decentralizzati, come Mastodon, in cui sarà possibile pubblicare dei post simili a quelli presenti su Twitter, senza dipendere in alcun modo da una piattaforma privata, controllata da un’azienda.

In ogni caso tale funzionalità non risulta essere ancora pronta.

Come funzionerà Threads

Con Threads sarà semplice collegare il proprio account a quello Instagram, ritrovando le stesse persone che già si seguono sulla piattaforma, visto che le due app appartengono alla stessa azienda.

Zuckerberg afferma che nelle prime 6 ore più di 5 milioni di persone hanno deciso di iscriversi a Threads. Su Instagram, sono arrivate delle notifiche agli utenti, al fine di informarli che alcuni profili seguiti avevano cominciato a pubblicare contenuti su Threads.

Le due app sono connesse anche in altri modi: in presenza di account verificato su Instagram, la verifica avverrà in modo automatico anche su Threads. Sarà possibile anche pubblicare i throots in maniera automatica nelle Instagram Stories.

La questione algoritmo

L’algoritmo sembra essere il principale punto debole del nuovo social.

Scrive su Vox la giornalista Shirin Ghaffary: «Azzeccare l’algoritmo è la principale sfida di Threads. Molti utenti si sono lamentati che il feed “For You” di Twitter mostrava loro troppi contenuti di utenti casuali che non interessava loro vedere e rimpiangono il feed cronologico che è stato per anni quello predefinito su Twitter. Ora bisogna vedere come gli utenti reagiranno al fatto che Threads mostra loro contenuti che pensa che vogliano vedere, e non solo quelli che hanno chiesto esplicitamente di vedere».

A tutto questo dobbiamo aggiungere anche il fatto che, nel corso degli ultimi anni, Meta è stata colpita da una gran crisi di affidabilità e di credibilità a causa degli scandali sulla gestione dei dati degli utenti.

Ricreare la vecchia magia di Twitter

Threads sarà basato sugli stessi principi di moderazione dei contenuti e di tutela della privacy di Instagram. Sarà possibile filtrare alcune specifiche parole e se un utente è stato bloccato su Instagram sarà automaticamente bloccato anche su Threads.

Continua Ghaffary: «Threads dovrà convincere gli utenti che non è soltanto un posto affidabile, ma anche culturalmente rilevante. La magia di Twitter si basava sul suo essere un luogo in cui leader mondiali con un potere immenso, scrittori irriverenti, celebrità di prim’ordine e utenti di tutti i giorni potevano conversare tra loro sulle notizie del giorno. Affinché Threads ottenga lo stesso effetto, avrà bisogno di attirare utenti simili».

Scrive Zuckerberg sul suo account Threads: «Penso che dovrebbe esserci un’app su cui si svolgono conversazioni pubbliche tra più di un miliardo di persone. Twitter ha avuto l’opportunità di crearla ma non c’è mai davvero riuscita. Noi speriamo di farcela».


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La disinformazione che viene generata dall’intelligenza artificiale potrebbe essere maggiormente convincente rispetto a quella che viene scritta dagli esseri umani. Questo è quanto rilevato da una ricerca dell’Università di Zurigo, successivamente pubblicata su Science Advances.

Secondo lo studio, le persone hanno circa il 3% in meno di probabilità di individuare i post falsi generati da un’intelligenza artificiale, rispetto a quelli scritti da una mano umana. Tale divario di credibilità, per quanto possa essere piccolo, risulta preoccupante, se consideriamo che il problema della disinformazione che viene generata dall’intelligenza artificiale sembra crescere sempre più.

Afferma Giovanni Spitale, il ricercatore a capo dello studio: «Il fatto che la disinformazione generata dall’AI sia non solo più economica e veloce, ma anche più efficace, fa venire gli incubi».

Al fine di testare la suscettibilità umana a varie tipologie di testo, i ricercatori hanno scelto degli argomenti “famosi” di disinformazione, come il Covid e il cambiamento climatico. Successivamente hanno richiesto a ChatGPT-3 di generare 10 tweet veri e 10 fake.

Successivamente hanno reclutato 697 persone per poter completare un quiz online, in cui dovevano stabilire se i tweet erano stati generati dall’intelligenza artificiale oppure scritti da utenti reali di Twitter, e se erano veri o se contenevano fake news.

Quello che hanno scoperto è che i partecipanti avevano il 3% di probabilità in meno di credere ai tweet fake scritti da esseri umani rispetto a quelli scritti da ChatGPT. Anche se i ricercatori non sanno perché le persone sono maggiormente propense a credere ai tweet generati dall’AI, per Spitale, «il testo di GPT-3 tende ad essere un po’ più strutturato rispetto al testo scritto dall’uomo. Ma è anche condensato, quindi è più facile da elaborare».

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Il boom dell’intelligenza artificiale generativa mette a disposizione strumenti accessibili e potenti nelle mani di tutti, anche, purtroppo, nelle mani dei malintenzionati.

Modelli simili a ChatGPT potrebbero generare dei testi errati, che sembrano convincenti, e che potrebbero generare delle narrazioni false in maniera rapida ed economica per eventuali campagne di disinformazione.

Per combattere il problema, ci sono strumenti che rilevano se i testi sono stati scritti da un’intelligenza artificiale: ma sono ancora in fase di sviluppo, e non risultano essere poi così accurati.

OpenAI è ben consapevole che gli strumenti di IA potrebbero essere utilizzati in quanto armi di produzione per campagne di disinformazione su larga scala. Per questo motivo l’azienda ha deciso di diffondere un rapporto in cui avverte come sia «impossibile garantire che i modelli linguistici di grandi dimensioni non siano praticamente mai utilizzati per poter generare disinformazione».


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La guerra dei chip si fa sempre più dura: ecco che cosa sta succedendo in Cina

Il ministero del Commercio Cinese ha annunciato che dal mese di agosto la Cina limiterà l’esportazione di germanio e di gallio, ovvero due metalli fondamentali per i semiconduttori, utili per la produzione di microchip, che stanno alla base dei prodotti tecnologici di uso quotidiano.

L’obiettivo, secondo le autorità cinesi, è quello di proteggere l’interesse e la sicurezza nazionale. Si tratta di una decisione che si inserisce nel contesto di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, in cui le parti limitano l’esportazione di tecnologia all’altra parte.

Infatti, gli Stati Uniti, stanno esortando tutti i paesi alleati a seguire la stessa decisione.

Nel caso del germanio e del gallio, comunque, la Cina non ha dichiarato un divieto assoluto di esportazione, visto che le aziende cinesi continueranno a vendere all’estero tutti questi materiali, anche se prima dovranno ottenere un permesso apposito dal ministero.

Secondo alcuni media statunitensi l’annuncio è stato diffuso nel momento in cui il governo degli Stati Uniti stava valutando di bloccare le esportazioni verso la Cina di chip, solitamente utilizzati per la costruzione di software di Intelligenza Artificiale, e dopo la decisione del governo olandese di limitare le esportazioni in Cina da parte dell’azienda ASML, produttrice di apparecchiature per la produzione di semiconduttori.

Il primato della Cina

Si tratta di decisioni che hanno un impatto concreto, non soltanto a livello di mercato di semiconduttori, ma anche per la produzione di oggetti di utilizzo quotidiano.

I semiconduttori sono componenti fondamentali per la produzione di microchip, a loro volta essenziali per il funzionamento di pc e di smartphone, o di altri apparecchi con componenti elettroniche, quali le automobili.

Ci potrebbero essere delle conseguenze per quanto riguarda la decisione di limitare le esportazioni di germanio e di gallio, visto che la Cina è il primo Paese al mondo per l’estrazione e per la quasi totalità dell’offerta dei due metalli.

Uno studio effettuato della Commissione europea stima che la Cina produca il 94% di tutto il gallio in circolazione e l’83% del germanio. L’UE, per esempio, importa il 71% del gallio e il 45% del germanio proprio dalla Cina.

Il primato detenuto dalla Cina non è dovuto al fatto che tali metalli siano rari e difficili da reperire, ma in quanto è riuscita a mantenerli a buon mercato, nonostante il processo di estrazione costoso.

A che cosa servono germanio e gallio

Germanio e gallio non si trovano in natura: sono il sottoprodotto di altre lavorazioni, come zinco e alluminio. Sono due metalli strategici per un’ampia gamma di produzioni, partendo da quella dei chip, ma anche a quella di apparecchiature per le telecomunicazioni e per la difesa.

Il gallio viene utilizzato nei semiconduttori composti, che vanno a combinare diversi elementi al fine di migliorare efficienza e velocità di trasmissioni, negli schermi degli smartphone delle smart TV, nei radar e nei pannelli solari.

Il germanio, invece, si utilizza per le comunicazioni in fibra ottica, per la produzione di occhiali per la visione notturna e per materiali finalizzati all’esplorazione dello spazio: si pensi che la maggior parte dei satelliti è alimentata con celle solari basate sul germanio.

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La Cina, da tempo tenta di raggiungere il dominio tecnologico, soprattutto nel campo della produzione di chip e di semiconduttori. Nel corso degli ultimi tre anni, infatti, ha deciso di investire soldi ed energia per la costruzione di un settore domestico di microchip, capace di competere con quello statunitense e con quello degli altri paesi asiatici.

Per i maggiori esperti, non sarebbe ancora giunta all’obiettivo finale, e l’attuale guerra commerciale con gli USA rallenterà il suo percorso.

Le decisioni prese dagli USA nel corso dell’ultimo anno non hanno precedenti, e sono indicative del fatto che la Cina è molto avanti in tale processo di autosufficienza tecnologica. Per molti esperti, questa è la prima volta in assoluto che il governo americano cerca, in modo così esplicito, di contenere lo sviluppo tecnologico ed economico cinese.

Per esempio, tra i provvedimenti approvati nel corso dei mesi scorsi troviamo:

  • divieto di vendere ad aziende cinesi chip avanzati prodotti in USA;
  • divieto di vendere chip avanzati, prodotti in altri paesi, con tecnologie e software americani;
  • divieto di vendere tecnologie ad aziende che appartengono alla “lista non verificata” se si vogliono avere rapporti commerciali con gli Stati Uniti;
  • divieto di lavorare in aziende cinesi del settore dei semiconduttori se si è cittadini statunitensi.

Critical Raw Materials Act

Gli Stati Uniti stanno esortando gli alleati presenti in Europa e in Asia e seguire questi provvedimenti, riscontrando anche un buon successo. Per esempio, la decisione del governo olandese di limitare le proprie esportazioni in Cina segue tale direzione.

In ogni caso, l’Ue non ha intenzione di rivivere le disastrose conseguenze economiche vissute quando la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina. Alcune nazioni, inoltre, non sono disposte a mettere a rischio le relazioni commerciali per le forniture strategiche in campo di transizione energetica, come nel caso delle terre rare e dei metalli come germanio e gallio.

Di recente, l’Ue ha proposto il Critical Raw Materials Act, al fine di facilitare i vari finanziamenti e le autorizzazione per tutti i nuovi progetti di raffinazione e di estrazione, oltre che per riuscire a stringere alleanze commerciali, con l’ottica di ridurre la propria dipendenza dai fornitori cinesi.


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Concorso per la selezione di 8 avvocati dello Stato

È stata indetta la selezione pubblica per l’esame teorico e pratico per la selezione di 8 avvocati dello Stato. La scadenza delle domande è stata fissata per il 19 agosto 2023, come riportato sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 26/06/2023.

Per poter essere ammessi al concorso è necessario rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

  • Procuratori dello Stato con due anni di effettivo servizio;
  • Magistrati ordinari, nominati a seguito di un concorso;
  • Magistrati della giustizia militare, con qualifica equiparata a quella di magistrati ordinari;
  • Avvocati con anzianità di iscrizione che non sia inferiore a sei anni;
  • Dipendenti dello Stato che appartengono ai ruoli delle ex carriere direttive che abbiano almeno cinque anni di servizio, con superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione;
  • Assistenti universitari di materie giuridiche, che hanno superato l’esame di abilitazione;
  • Dipendenti di ruolo di enti locali, regioni, enti pubblici con almeno cinque anni di servizio effettivo nella professione legale o nella carriera direttiva, che abbiano superato l’esame di abilitazione.

Per inviare la richiesta di partecipazione è necessario che il candidato sia in possesso di un indirizzo PEC. L’invio della domanda, dunque, dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale dell’Avvocatura dello Stato, presente sul sito istituzionale, seguendo la procedura indicata. Si può accedere anche con SPID, CIE o CNS.

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Per selezionare i candidati ci saranno 4 prove scritte e 2 prove orali, che si svolgeranno in due giorni differenti.

Le prove scritte prevedranno:

  • La stesura di un atto difensivo di diritto e di procedura civile;
  • Lo svolgimento di un tema teorico di diritto civile, con riferimento al diritto romano;
  • La stesura di un atto difensivo o lo svolgimento di un tema teorico in diritto tributario o amministrativo;
  • La stesura di un atto difensivo o lo svolgimento di un tema teorico in diritto e procedura penale;

Per quanto riguarda le prove orali, invece, i candidati dovranno superare un esame e sostenere una difesa. L’esame verterà intorno alle seguenti materie:

  • diritto civile;
  • procedura civile;
  • diritto del lavoro;
  • legislazione sociale;
  • diritto regionale;
  • diritto dell’Unione europea;
  • diritto penale;
  • procedura penale;
  • diritto costituzionale;
  • diritto amministrativo;
  • diritto tributario;
  • contabilità di Stato;
  • diritto ecclesiastico;
  • diritto internazionale pubblico e privato;
  • diritto romano.

La difesa orale che si dovrà affrontare, invece, sarà relativa ad una contestazione giudiziale, con un tema assegnato al candidato in anticipo rispetto alla prova.

Dopo il superamento della prova, per i candidati sarà predisposta una graduatoria: i vincitori, basandosi sulla graduatoria, saranno nominati avvocati dello Stato con stipendio di Classe I.

Cliccate qui sopra per leggere il bando del concorso.


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Lo scorso 26 giugno, dinanzi all’esito della Corte di Assise di Appello di Napoli, «il presidente della Corte è stato costretto a interrompere la lettura del dispositivo, atteso che alcuni familiari delle persone offese, presenti in aula, hanno iniziato ad inveire pesantemente, anche con frasi e toni minatori, così protestando avverso la decisione di condannare gli imputati “solo” alla pena di anni 18 e anni 9 e mesi 6 di pena, peraltro, ridotta per il rito abbreviato».

Soltanto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, come richiesto dalla Corte, si è stati in grado di ripristinare le condizioni ottimali al fine di consentire ai giudici la pubblicazione del dispositivo.

A seguire, «alcuni degli avvocati impegnati nel processo, dopo essere usciti dalla sede del Palazzo di Giustizia, venivano avvicinati dai familiari delle vittime e aggrediti verbalmente. Il professor Carlo Taormina era aggredito e anche fisicamente colpito al volto con alcuni schiaffi».

Questo è quanto è stato reso noto dalle camere penali di Torre Annunziata e Napoli. La prima ha deciso di proclamare «lo stato di agitazione per i gravi fatti accaduti, preannunciando ogni iniziativa volta a ribadire l’intangibilità del diritto di difesa, in ogni sua declinazione».

La seconda, invece, ha scritto attraverso un lungo documento di critica quanto accaduto, ovvero «un tragico ed incivile format che si auto-alimenta e che sta inesorabilmente avvelenando la qualità del processo penale e della nostra democrazia. E che se non tempestivamente interrotto è potenzialmente idoneo ad arrecare seri rischi all’incolumità, anche fisica, dei protagonisti della giurisdizione (in particolare degli avvocati che non hanno neppure lo scudo dell’istituzione statale)».

Scrivono i penalisti, che vedono alla guida Marco Campora: «Se da un lato è comprensibile, forse anche fisiologico che, chi amava una persona provi un profondo rancore nei confronti di chi quella persona gliel’ha portata via», dall’altro «noi tutti abbiamo il dovere di non cedere a pulsioni irrazionali, di ricordare che la giustizia non può mai essere vendetta e che la qualità ed il valore della funzione giurisdizionale non si misura sulla base degli anni di galera che vengono inflitti».

Si tratta di «concetti basilari che, tuttavia, negli ultimi anni sono costantemente messi in discussione da un populismo penale che sembra ormai aver smarrito anche un qualsivoglia sub-strato ideologico per degradare a mero istinto brutale o riflesso di maniera».

Il rischio non è «soltanto il panpenalismo, ma anche la reiterazione senza fine dello statuto della vittima, atteso che il processo penale non può, per sua natura, che produrre delusione rispetto alla propria aspettativa di risarcimento assoluto».

Non ci sono dubbi che «nei limiti della continenza e del rispetto dei ruoli, le sentenze siano sempre criticabili ed ognuno può legittimamente ritenere che la pena irrogata sia troppo bassa o che il titolo di reato sia sbagliato».

Occorre, tuttavia, «registrare che la critica è sempre unidirezionale e colpisce unicamente le sentenze di assoluzione o le sentenze di condanna ad una pena non draconiana. Nessuno mai, salvo rarissime eccezioni, si azzarda a criticare una sentenza che ad esempio condanna all’ergastolo, mentre costituiscono ormai un topos le grida dei familiari o amici della vittima, spalleggiate non di rado da “agitatori” politici o dell’informazione, alla lettura dei dispositivi che assolvono l’imputato o che lo condannano ad una pena non ritenuta abbastanza severa».

In un quadro del genere «è la stessa istituzione del processo che rischia di crollare».


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